Giudice di pace Napoli, 31 marzo 2005, giudice dott. Russo Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Chiozzi Vincenzo conveniva in giudizio per l’udienza del 28 luglio 2003 la Rti Spa e la Mediaset Spa in persona del loro rappresentate legale per sentirle condannare, previa dichiarazione della loro responsabilità, al pagamento della somma di euro 100 a titolo di risarcimento danni. L’attore esponeva che nel mese di maggio del 2003 si svolsero le sfide di calcio valide per l’accesso alla finale di champions league 2002-03 tra il Milan e l’Inter, nonché tra la Juventus e il Real Madrid. Dichiarava l’istante che essendo tifoso del Milan si era organizzato con amici per guardare in televisione l’incontro di calcio del giorno 13 maggio 2003 tra Milan e Inter. Assumeva l’attore che sin dall’inizio della partita era continuamente infastidito e seccato dall’intrusione vocale del telecronista di turno che invece di commettere le azioni di gioco, informava in continuazione i telespettatori che al giovedì successivo gli incontri di calcio di champions league, sarebbe stato in vendita in tutte le edicole il settimanale sportivo “Controcampo”, con il film degli incontri e altre sorprese attinenti la champion league. Rilevava l’istante che tali spot non recavano sullo schermo televisivo la scritta “messaggio promozionale”, come previsto dalle normative a tutela dei consumatori, al fine di non ledere la loro libertà negoziale, diritto tutelato dall’articolo 41 Costituzione. Che tale comportamento del cronista appalesa una forma di pubblicità occulta, in suo danno, con conseguente alterazione psichica e stress. Esponeva l’attore che tali spot pubblicitari erano inviati anche durante la partita di calcio del 14 maggio 2003, nonostante i reclami inviati, nonché durante la partita di calcio tra il Milan e la Juventus del 28 maggio 2003. Instaurato il giudizio, la causa veniva assegnata alla Sezione settima dott. Rachiglio. Entrambe le parti convenute si costituivano, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, la Mediaset Spa eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito entrambe chiedevano il rigetto della domanda, poiché non si era in presenza di pubblicità occulta ma di mera autopromozione. Veniva ammessa ed espletata la prova diretta e contraria, così come articolata dalle parti, nonché ammesso l’interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore delle società convenute. All’udienza del 17 dicembre 2003, da parte dei procuratori delle società convenute, veniva formulata istanza di modifica e/o revoca dell’ordinanza emessa all’udienza del 3 dicembre 2003 che il Giudicante confermava. Successivamente in seguito a istanza di ricusazione la causa veniva assegnata al dott. Russo della medesima sezione. All’udienza del 15 ottobre 2005 veniva reiterata l’istanza di revoca dell’ordinanza emessa all’udienza del 3 dicembre 2003. Il Giudicante ritenuta matura la causa per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e la causa veniva spedita a sentenza. Motivi della decisione La domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente sull’eccezione sollevata dalle società convenute, circa il difetto di giurisdizione, il giudicante ritiene la stessa non fondata, poiché trattandosi di richiesta di risarcimento danni, per lesioni di un diritto oggettivo, rientra nella giurisdizione ordinaria. Sempre preliminarmente sono provate le legittimazioni processuali e sostanziali sia attiva che passive, come da deposito di documentazione cartolare agli atti di causa. In merito alla carenza di legittimazione passiva eccepita dalla Mediaset Spa, comportando l’eccezione sollevata l’inversione dell’onere della prova, poiché si contesta la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa, alcuna prova è stata fornita dalla stessa circa la sua estraneità alle scelte editoriali e dei palinsesti della Spa Rti. Relativamente all’istanza di revoca del dott. Rachiglio, il giudicante ritiene superfluo pronunciarsi, in quanto il fatto storico non è contestato, anzi è ammesso da controparte. Nel merito, oggetto della domanda è il risarcimento dei danni subiti per pubblicità occulta, in dispregio della delibera dell’Agcom 538/01/Sp, emanata in attuazione della potestà regolamentare concessa dalla legge 249/97 articolo 1 comma 6 lettera b) n. 5. Quindi bisognerà solo distinguere se gli annunci effettuati dal cronista televisivo siano esplicazione di una autopromozione, ovvero rivestano la forma di un messaggio pubblicitario. Sicuramente si sarebbe trattato di autopromozione se avesse il cronista “pubblicizzato” il programma televisivo sempre denominato “Controcampo” ed in onda sulle reti Rti ovvero se avesse “promosso” un particolare articolo o una particolare iniziativa della rivista “Controcampo”, come nell’ipotesi riportata dalla stessa difesa delle convenute società a proposito di un giudizio analogo al programma televisivo “Maurizio Costanzo Show”. Secondo il parere del giudicante, nel caso de quo si è trattato di vera iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l’acquisto di una rivista di cui si indicava precisamente anche il prezzo (oltremodo particolarmente concorrenziale). Tale condotta è contraria alla normativa testé citata e precisamente all’articolo 3 commi 1-3-4-7. In ordine alla richiesta di risarcimento danni, l’attore chiede il riconoscimento di un danno “esistenziale”, da stress, inteso nell’accezione di emotivo e nervoso, causato dai messaggi “pubblicitari” del cronista. È evidente che nel seguire una partita di calcio trasmessa da una televisione privata e/o commerciale, l’attore accettava implicitamente il passaggio di messaggi pubblicitari (senza il supporto dei quali ovviamente non avrebbe avuto il piacere di poter seguire la partita in Tv), ma è altrettanto vero che tali messaggi debbono essere inviati secondo delle modalità ben precise e devono essere in qualche modo rilevabili dall’utente, secondo le normative vigenti, ut supra citate. È chiaro che nel caso che si occupa non vi è stata la necessaria evidenza dei messaggi pubblicitari, come ad esempio segnali sonori e/o soprascritte. Per quanto attiene il danno “esistenziale” sia la dottrina che la giurisprudenza si sono orientate nel ricomprendere in tale voce di danno tutti quei casi in cui si arreca all’individuo una lesione attinente ad aspetti strettamente legati alla sua quotidianità – agevolmente annoverabili nell’ambito delle attività realizzatrici della persona umana. Per quanto sopra si accoglie la domanda. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo. PQM Il GdP di Napoli, Sezione settima definitivamente pronunciando sulla domanda del sig. Chiozzi Vincenzo così provvede. Rigetta l’eccezione del difetto di giurisdizione. Rigetta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Mediaset Spa. Condanna solidalmente le società convenute, al pagamento in favore del sig. Chiozzi Vincenzo della somma di euro 100. Condanna solidalmente le società convenute, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive euro 500 (di cui 30 per spese) oltre il 10% di spese generali, Iva e Cpa con attribuzione ai procuratori anticipatari.