A.R.D.S.U. AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO POTENZA SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2003/2004 ALLOGGI STUDENTESCHI Sono messi a disposizione posti – alloggio presso la Casa dello Studente di Potenza e c/o la “Residence” San Michele. Sono in fase di attivazione ulteriori soluzioni abitative. L'entità della retta mensile per posto – letto presso la casa dello studente gestita dal Comune è fissata in : €. 78,00 per studenti che hanno reddito non superiore a €. 18075,99 (£. 35.000.000); €.104,00 per studenti che hanno un reddito non superiore a €. 27868,53 (£. 53.961.000). La retta mensile, per lo studente, presso la “Residence” San Michele è di 104,00 con un reddito non superiore a €. 18075,99 (£. 35.000.000) e di €. 130,00 con reddito non superiore a €. 27868,53 (£. 53.961.000). Si ritiene opportuno precisare che l’A.R.D.S.U. riconoscerà l’inserimento determinato dall’Università di ciascun studente nella relativa fascia di reddito. I posti-letto di cui trattasi saranno attribuiti mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art.23 della L.R. n.11/97, del D.P.C.M. del 30.04.1997 e del D.P.C.M. 09.04.2001 con i criteri e le modalità seguenti. ART. 1 – DESTINATARI Possono presentare domanda per l’assegnazione dei posti-letto di cui al presente bando studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2003/2004, ad un corso di Laurea, Laurea specialistica, corso di specializzazione o di dottorato di ricerca, o Diploma universitario, o Scuola diretta a fini speciali dell’Università degli Studi della Basilicata nonché ai DUS (Diplomi Universitari Sanitari) di cui alla L.R. n. 19/98 purché: - cittadini italiani; - cittadini dei paesi dell’Unione Europea; - cittadini dei paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali o multilaterali di reciprocità in materia di diritto allo studio alla data della scadenza del bando, da documentare a cura dell’interessato; - cittadini dei paesi extracomunitari. Questi ultimi non possono avvalersi dell’autocertificazione, e pertanto devono integrare la domanda con la seguente certificazione: 1. dichiarazione rilasciata da autorità diplomatica straniera accompagnata da traduzione legalizzata attestante il requisito di merito rapportato in 1 centesimi o sessantesimi ( per gli studenti iscritti al 1° anno); 2. certificato di merito attestante gli esami sostenuti (solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1°); 3. stato di famiglia, reddito e patrimonio; - apolidi o rifugiati politici cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto tale condizione eccezionale. Tutti i destinatari del presente bando dovranno essere iscritti, pena l’esclusione dal concorso, ai rispettivi corsi di studio alla data del 02/10/2003 all’Università di Basilicata ed allo schedario servizi A.R.D.S.U. Gli immatricolandi, eventualmente tenuti a sostenere le prove di ammissione, verranno ammessi al concorso subordinando all’esito positivo della prova predetta, la conferma di eventuale assegnazione. Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza potranno valersi della cittadinanza italiana solo se non si siano valsi dell’altra cittadinanza per ottenere benefici di qualunque natura, presso l’Università di Basilicata. All’assegnazione di posti-alloggio sono ammessi unicamente gli studenti iscritti da un numero di anni che non ecceda la durata legale del corso di laurea più due. All’assegnazione dei posti-alloggio sono ammessi anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 8 semestri, gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, per un periodo di sei semestri, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione. ART. 2 – INCOMPATIBILITA’ Non possono usufruire dell’assegnazione di posti-letto: a - gli studenti che si trasferiscono da altra sede universitaria senza la regolarizzazione del trasferimento, alla data di scadenza delle domande; b - coloro che negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e pertanto siano stati esclusi dalla concessione dei benefici per tutto il corso degli studi; c - gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Basilicata ad altra sede universitaria, che rinunciano agli studi o comunque li interrompono; d - gli studenti che svolgono il servizio militare e civile nel corso dell’Anno Accademico; e - gli studenti considerati “in sede” o “pendolari”. 2 ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Al fine dell’ammissione al beneficio, gli studenti interessati, che si iscrivono per la prima volta, devono presentare domanda sull’apposito modulo, completato in ogni sua parte, in autocertificazione resa ai sensi dell’art. 24, L. 114/1977, attestante le condizioni economiche proprie, dei componenti il nucleo familiare e, per la parte di pertinenza, di tutti i titolari dei redditi in essa indicati. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al 1° di tutti i corsi, idonei al beneficio nell’A.A. 2002/2003, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito e dell’ammissione a ciascun anno di corso da parte dell’Università, senza ulteriore autocertificazione del reddito a condizione che l’indicatore della situazione economica equivalente non superi il limite di 16.826,37 euro e l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente non superi i limiti di 28.394,50 euro. L’assegnatario del posto-alloggio è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica nel caso in cui il reddito percepito nell’anno 2002 è diminuito rispetto a quello presentato nell’anno 2001 e\o in caso di mutamento della composizione del nucleo familiare e di modifica della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venir meno il diritto al beneficio. E’ tenuto, inoltre, a presentare l’autocertificazione del reddito lo studente che partecipa per la prima volta al concorso posto-alloggio. Qualora uno dei componenti il nucleo familiare presti la propria attività lavorativa all’estero potrà non utilizzare la modulistica di autocertificazione ed avvalersi di altra forma di autodichiarazione, attestante le notizie richieste, debitamente tradotte in lingua Italiana ed autenticate dalle autorità statali competenti. Le domande di alloggio dovranno essere presentate direttamente allo sportello ARDSU oppure, spedite a mezzo Posta, esclusivamente con “Raccomandata a.r.” e devono pervenire all’Azienda entro e non oltre le ore 13.00 del 22 Agosto 2003 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro le ore 13,00 del 22 Agosto 2003 per gli immatricolati. Tale termine è perentorio, pertanto non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato, quale che sia la causa del ritardo. Non verranno prese in considerazione e saranno respinte, a prescindere da qualsiasi possibile motivazione in merito, le domande carenti di elementi essenziali per la valutazione del requisito di merito o delle condizioni economiche familiari. Al termine della valutazione, stilata la graduatoria, la stessa sarà resa pubblica presso la sede dell’A.R.D.S.U., le bacheche dell’Ente collocate in ogni Facoltà e presso le mense. Agli studenti assegnatari di alloggio sarà inviata comunicazione scritta ed agli stessi potrà essere richiesta documentazione di quanto dichiarato, qualora non sia possibile l’accertamento in questione con altro mezzo. 3 Detta documentazione dovrà pervenire all’A.R.D.S.U. entro 15 giorni dalla richiesta, pena la decadenza dell’assegnazione. IMPORTANTE: DOVRÀ ESSERE DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI EVENTO CHE SI VERIFICHI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (TRASFERIMENTO O PASSAGGIO AD ALTRA UNIVERSITÀ, SOPRAGGIUNTA OCCUPAZIONE, RINUNCIA AGLI STUDI, VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA, MUTAMENTO DELLO STATO CIVILE DELLO STUDENTE, TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO A POTENZA ECC….). ART. 4 – REQUISITI DI REDDITO Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. del 09.04.2001, l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle Università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.619,78 ed i 16.826,37 euro e l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente tra i 22.084,61 ed i 28.394,50 euro. Le condizioni economiche (ISEU – ISPEU) dello studente richiedente prestazioni agevolate dovranno essere definite obbligatoriamente dai CAAF convenzionati con l’Azienda. ART. 5 – REQUISITI DI MERITO Per i requisiti di merito richiesti per l’assegnazione del posto-alloggio si fa riferimento all’art. 5 del bando per l’assegnazione delle borse di studio. Agli studenti stranieri vincitori di borse di studio dell’U.E. sono riservati posti – alloggio compatibilmente con la disponibilità. Gli studenti già assegnatari per l’anno 2002/2003 avranno diritto a conservare il posto-alloggio sempre che essi mantengano i requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando e dal D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001. Gli stessi saranno inclusi in un elenco specifico. Ultimata l’assegnazione dei suddetti posti, quelli residui verranno ripartiti nel modo seguente: - 50% agli iscritti al 1° anno di corso; - 50% agli iscritti ad anni successivi al 1°. Per gli studenti iscritti al 1° anno di corso immatricolati per la prima volta all’Università, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell’indicatore della condizione economica secondo la disciplina dell’I.S.E.E. A parità di reddito precederà lo studente con maggior merito. 4 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, risultati idonei nell’A.A. 2002/2003, la graduatoria sarà stilata sulla base della votazione media riportata, aumentata di un punto per ogni esame in più superato rispetto a quelli previsti e di 0,25 per ogni lode riportata. Gli studenti saranno ordinati in una graduatoria in base al merito: a parità di merito precede il reddito più basso. ART. 6 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA - RICORSI Le graduatorie saranno pubblicate a partire dal 04 settembre 2003; Eventuali ricorsi dovranno essere presentati per iscritto, improrogabilmente entro e non oltre il 30 agosto 2003 e saranno esaminati nei successivi 8 giorni. Dopo eventuali modifiche conseguenti ai predetti ricorsi le graduatorie diventeranno definitive entro il 08 settembre 2003. ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI POSTI MESSI A CONCORSO 7.1. - Posti disponibili. L’Azienda per il Diritto allo Studio di Potenza mette a concorso per l’anno accademico 2003/2004 n.71 posti-letto nell’immobile comunale di Via F. Filzi, e n° 48 posti-letto c/o “Residence” San Michele. 7.2 - Durata dell’assegnazione. Per l’anno accademico 2003/2004 il periodo dell’assegnazione dell’alloggio andrà dal 2 novembre 2003, indicativamente, fino al 31 ottobre 2004. Gli alloggi resteranno chiusi durante le vacanze pasquali, nel periodo 01 agosto/31 agosto e una settimana nel periodo natalizio. L’assegnazione cesserà automaticamente al conseguimento della laurea o rinuncia agli studi o per trasferimento ad altra sede universitaria. L’assegnazione del posto-letto potrà essere in qualunque momento revocata nei confronti di coloro che non la utilizzassero mediamente almeno 4 giorni la settimana. Controlli in tal senso saranno effettuati, senza preavviso, dal personale autorizzato dall’Azienda. Gli studenti assegnatari degli alloggi presso la Casa dello Studente, per i rapporti locativi e finanziari si rivolgeranno al Comune di Potenza, Gestore della struttura, cui pagheranno canoni, cauzioni e quant’altro. ART. 8 – DOCUMENTAZIONE Gli studenti assegnatari del posto-letto dovranno produrre la documentazione, debitamente richiesta, entro i termini stabiliti. In caso di inadempienza, ritardi od omissioni anche parziali della stessa, lo studente perderà il diritto all’alloggio. 5 ART. 9 – REVOCA Il posto-letto viene revocato d’ufficio nei seguenti casi: 1) dichiarazioni non veritiere, proprie e/o dei propri familiari, al fine di usufruire del servizio; 2) omesso pagamento; 3) cessione in uso ad estranei del proprio posto alloggio anche solo temporaneamente o gratuitamente; 4) cessione del proprio posto-letto in sub-locazione; 5) non utilizzo del proprio posto-letto per un mese consecutivo, a meno che non esistano gravi e comprovati motivi, ad esempio malattia dell’assegnatario o dei familiari; 6) rinuncia agli studi; 7) a seguito di un terzo richiamo scritto riguardante trasgressioni alle norme contenute nel Regolamento dell’alloggio corrispondente; 8) servizio di leva o servizio civile sostitutivo; 9) soggiorno di studio all’estero per il periodo corrispondente; 10) tesi di ricerca in altra città, regione, nazione; Infine l’Azienda ha facoltà di revocare d’ufficio il posto-letto in caso comportamenti dello studente assegnatario contrari alle finalità dell’Azienda medesima, all’ordine pubblico, alla pacifica convivenza degli utenti e, più in generale, al Regolamento dell’alloggio, firmato dallo studente al momento dell’accettazione. Nel caso di revoca del posto-letto, ad eccezione dei punti 8 – 9 – 10, lo studente resta escluso dalla possibilità di partecipare al Bando di concorso successivo, . ART. 10 – NORMA GENERALE Lo studente dovrà provvedere personalmente alla pulizia dell’alloggio assegnato presso la Casa dello Studente, a fornirsi di asciugamani, biancheria e coperte da letto ed attrezzature da cucina, salvo diverse disposizioni. Durante il periodo di chiusura dello studentato, gli assegnatari potranno richiedere ulteriore permanenza, previa domanda scritta ed accettata dall’Azienda. Per tale periodo dovrà essere pagata in anticipo la quota corrispondente. Lo studente assegnatario del posto-letto è tenuto al rispetto del Regolamento approvato e vigente al momento dell’assegnazione. 6 Ai borsisti fuori sede vincitori di posto – alloggio che non possono fruire del servizio per indisponibilità di posti sarà concesso un contributo fino ad un max di €. 129,12 mensili. Il contributo sarà determinato per differenza fra il prezzo pagato dallo studente ed il costo del posto/alloggio nella Casa dello Studente e “Residence” San Michele, per n. 11 mesi al massimo e per il periodo dal 01.11.2003 al 31.10.2004, previa presentazione di copia del contratto di fitto registrato e di ricevute di spesa quietanzate. Analogamente potranno essere assegnati contributi-alloggio agli studenti di Università straniere vincitori di borse di studio dell’U.E. che trovino sistemazione abitativa al di fuori della Casa dello Studente per esaurimento delle disponibilità. Il contributo sarà determinato con le stesse modalità e criteri sopra indicati per gli studenti dell’U.S.B. entro il limite di €. 103,30 mensili. L'A.R.D.S.U. studierà e metterà in atto iniziative che permettano di migliorare le condizioni di residenzialità anche attraverso opportune convenzioni da stipulare con privati. ART.11 - ACCERTAMENTI DELL’AZIENDA SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE In base a quanto disposto dal D.P.C.M. del 30.04.1997 e dal D.P.C.M. del 09.04.2001 l’Azienda effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte che interesseranno almeno il 20% degli studenti risultati vincitori o idonei nel presente concorso. A tal fine verrà richiesta allo studente e ai competenti soggetti pubblici tutta la documentazione necessaria, ai sensi degli artt.2 e 11 del DPR 20.10.’98 n.403. L’Azienda si riserva il diritto di chiedere ai competenti Enti e/o Organismi pubblici ulteriori controlli e verifiche. In caso di dichiarazioni non veritiere accertate, oltre alla decadenza dal beneficio, lo studente perde il diritto a fruire di tutti i benefici e servizi previsti per la durata del corso di studi. Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i fatti costituenti reato, lo studente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo sia dell’importo percepito a titolo di eventuale contributo-alloggio fruito, sia del valore monetario relativo al servizio illecitamente goduto, prendendo a base di riferimento la tariffa mensile stabilita. Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla L. 24.11.81 n.689. ART.12 – LEGGE 31.12.96 N°675 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI PERSONALI” RISPETTO AL 7 TRATTAMENTO DEI DATI I dati richiesti in autocertificazione, nonché quelli contenuti nella documentazione presentata, sono destinati alla elaborazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi universitari di cui alla legge 390/91 e alla legge regionale n.11/97 e saranno trattati secondo quanto previsto dalla Legge 675/96. I dati possono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria. I dati riparametrati di reddito ed i dati finali di merito necessari alla formulazione della graduatoria, ai fini della trasparenza, sono pubblici. ART.13 – LEGGE 241/90 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento per l’assegnazione di posto alloggio per l’A.A. 2003/2004 e’ il Responsabile della Posizione Organizzativa Complessa, Area Servizi dell’Azienda : Sig. Nicola Viggiano – tel. 0971/507031. ART.14 – NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alle Leggi ed alle Norme vigenti in materia, nonché al Piano delle attività e degli interventi, dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata. IL DIRETTORE (Dr.ssa Wanda Salvatore) 8