Bando di Concorso - Bandi Regione Basilicata

A.R.D.S.U.
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
POTENZA
SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ANNO ACCADEMICO 2003/2004
ALLOGGI STUDENTESCHI
Sono messi a disposizione posti – alloggio presso la Casa dello Studente di
Potenza e c/o la “Residence” San Michele.
Sono in fase di attivazione ulteriori soluzioni abitative.
L'entità della retta mensile per posto – letto presso la casa dello studente
gestita dal Comune è fissata in :

€. 78,00 per studenti che hanno reddito non superiore a €. 18075,99 (£.
35.000.000);

€.104,00 per studenti che hanno un reddito non superiore a €.
27868,53 (£. 53.961.000).
La retta mensile, per lo studente, presso la “Residence” San Michele è di
104,00 con un reddito non superiore a €. 18075,99 (£. 35.000.000) e di €. 130,00
con reddito non superiore a €. 27868,53 (£. 53.961.000).
Si ritiene opportuno precisare che l’A.R.D.S.U. riconoscerà l’inserimento
determinato dall’Università di ciascun studente nella relativa fascia di reddito.
I posti-letto di cui trattasi saranno attribuiti mediante pubblico concorso, ai
sensi dell’art.23 della L.R. n.11/97, del D.P.C.M. del 30.04.1997 e del D.P.C.M.
09.04.2001 con i criteri e le modalità seguenti.
ART. 1 – DESTINATARI
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei posti-letto di cui al
presente bando studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2003/2004, ad un corso di
Laurea, Laurea specialistica, corso di specializzazione o di dottorato di ricerca, o
Diploma universitario, o Scuola diretta a fini speciali dell’Università degli Studi
della Basilicata nonché ai DUS (Diplomi Universitari Sanitari) di cui alla L.R. n.
19/98 purché:
-
cittadini italiani;
-
cittadini dei paesi dell’Unione Europea;
-
cittadini dei paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali o multilaterali
di reciprocità in materia di diritto allo studio alla data della scadenza del bando,
da documentare a cura dell’interessato;
-
cittadini dei paesi extracomunitari. Questi ultimi non possono avvalersi
dell’autocertificazione, e pertanto devono integrare la domanda con la seguente
certificazione:
1. dichiarazione rilasciata da autorità diplomatica straniera accompagnata da
traduzione legalizzata attestante il requisito di merito rapportato in
1
centesimi o sessantesimi ( per gli studenti iscritti al 1° anno);
2. certificato di merito attestante gli esami sostenuti (solo per gli studenti
iscritti ad anni successivi al 1°);
3. stato di famiglia, reddito e patrimonio;
-
apolidi o rifugiati politici cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto
tale condizione eccezionale.
Tutti i destinatari del presente bando dovranno essere iscritti, pena
l’esclusione dal concorso, ai rispettivi corsi di studio alla data del 02/10/2003
all’Università di Basilicata ed allo schedario servizi A.R.D.S.U.
Gli immatricolandi, eventualmente tenuti a sostenere le prove di
ammissione, verranno ammessi al concorso subordinando all’esito positivo della
prova predetta, la conferma di eventuale assegnazione.
Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza potranno valersi della
cittadinanza italiana solo se non si siano valsi dell’altra cittadinanza per ottenere
benefici di qualunque natura, presso l’Università di Basilicata.
All’assegnazione di posti-alloggio sono ammessi unicamente gli studenti
iscritti da un numero di anni che non ecceda la durata legale del corso di laurea più
due.
All’assegnazione dei posti-alloggio sono ammessi anche gli studenti
iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 8 semestri, gli studenti iscritti ai corsi di
laurea specialistica, per un periodo di sei semestri, gli studenti iscritti ai corsi di
dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.
ART. 2 – INCOMPATIBILITA’
Non possono usufruire dell’assegnazione di posti-letto:
a - gli studenti che si trasferiscono da altra sede universitaria senza la
regolarizzazione del trasferimento, alla data di scadenza delle domande;
b - coloro che negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso o presentato una
dichiarazione non corrispondente al vero e pertanto siano stati esclusi dalla
concessione dei benefici per tutto il corso degli studi;
c - gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Basilicata ad altra sede
universitaria, che rinunciano agli studi o comunque li interrompono;
d - gli studenti che svolgono il servizio militare e civile nel corso dell’Anno
Accademico;
e - gli studenti considerati “in sede” o “pendolari”.
2
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine dell’ammissione al beneficio, gli studenti interessati, che si iscrivono
per la prima volta, devono presentare domanda sull’apposito modulo, completato in
ogni sua parte, in autocertificazione resa ai sensi dell’art. 24, L. 114/1977, attestante
le condizioni economiche proprie, dei componenti il nucleo familiare e, per la parte
di pertinenza, di tutti i titolari dei redditi in essa indicati.
Per gli studenti iscritti agli anni successivi al 1° di tutti i corsi, idonei al
beneficio nell’A.A. 2002/2003, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base
dei criteri di merito e dell’ammissione a ciascun anno di corso da parte
dell’Università, senza ulteriore autocertificazione del reddito a condizione che
l’indicatore della situazione economica equivalente non superi il limite di 16.826,37
euro e l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente non superi i limiti di
28.394,50 euro.
L’assegnatario del posto-alloggio è tenuto a presentare una nuova
autocertificazione della propria condizione economica nel caso in cui il reddito
percepito nell’anno 2002 è diminuito rispetto a quello presentato nell’anno 2001
e\o in caso di mutamento della composizione del nucleo familiare e di modifica
della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venir meno il diritto al
beneficio. E’ tenuto, inoltre, a presentare l’autocertificazione del reddito lo studente
che partecipa per la prima volta al concorso posto-alloggio.
Qualora uno dei componenti il nucleo familiare presti la propria attività
lavorativa all’estero potrà non utilizzare la modulistica di autocertificazione ed
avvalersi di altra forma di autodichiarazione, attestante le notizie richieste,
debitamente tradotte in lingua Italiana ed autenticate dalle autorità statali
competenti.
Le domande di alloggio dovranno essere presentate direttamente allo
sportello ARDSU oppure, spedite a mezzo Posta, esclusivamente con
“Raccomandata a.r.” e devono pervenire all’Azienda entro e non oltre le ore 13.00
del 22 Agosto 2003 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro le ore 13,00
del 22 Agosto 2003 per gli immatricolati. Tale termine è perentorio, pertanto non
verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato,
quale che sia la causa del ritardo.
Non verranno prese in considerazione e saranno respinte, a prescindere da
qualsiasi possibile motivazione in merito, le domande carenti di elementi essenziali
per la valutazione del requisito di merito o delle condizioni economiche familiari.
Al termine della valutazione, stilata la graduatoria, la stessa sarà resa
pubblica presso la sede dell’A.R.D.S.U., le bacheche dell’Ente collocate in ogni
Facoltà e presso le mense. Agli studenti assegnatari di alloggio sarà inviata
comunicazione scritta ed agli stessi potrà essere richiesta documentazione di quanto
dichiarato, qualora non sia possibile l’accertamento in questione con altro mezzo.
3
Detta documentazione dovrà pervenire all’A.R.D.S.U. entro 15 giorni dalla
richiesta, pena la decadenza dell’assegnazione.
IMPORTANTE:
DOVRÀ ESSERE DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI EVENTO CHE SI
VERIFICHI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
(TRASFERIMENTO O PASSAGGIO AD ALTRA UNIVERSITÀ, SOPRAGGIUNTA
OCCUPAZIONE, RINUNCIA AGLI STUDI, VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
DELLA FAMIGLIA, MUTAMENTO DELLO STATO CIVILE DELLO STUDENTE,
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO A POTENZA ECC….).
ART. 4 – REQUISITI DI REDDITO
Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. del
09.04.2001, l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare, sommato con l’indicatore della situazione economica all’estero, non potrà
superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle Università,
per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.619,78 ed i 16.826,37 euro e
l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente tra i 22.084,61 ed i 28.394,50
euro. Le condizioni economiche (ISEU – ISPEU) dello studente richiedente
prestazioni agevolate dovranno essere definite obbligatoriamente dai CAAF
convenzionati con l’Azienda.
ART. 5 – REQUISITI DI MERITO
Per i requisiti di merito richiesti per l’assegnazione del posto-alloggio si fa
riferimento all’art. 5 del bando per l’assegnazione delle borse di studio.
Agli studenti stranieri vincitori di borse di studio dell’U.E. sono riservati
posti – alloggio compatibilmente con la disponibilità.
Gli studenti già assegnatari per l’anno 2002/2003 avranno diritto a conservare
il posto-alloggio sempre che essi mantengano i requisiti di merito e di reddito
previsti dal presente bando e dal D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001.
Gli stessi saranno inclusi in un elenco specifico. Ultimata l’assegnazione dei
suddetti posti, quelli residui verranno ripartiti nel modo seguente:
-
50% agli iscritti al 1° anno di corso;
-
50% agli iscritti ad anni successivi al 1°.
Per gli studenti iscritti al 1° anno di corso immatricolati per la prima volta
all’Università, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria degli
idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo
crescente sulla base dell’indicatore della condizione economica secondo la
disciplina dell’I.S.E.E. A parità di reddito precederà lo studente con maggior merito.
4
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, risultati idonei nell’A.A.
2002/2003, la graduatoria sarà stilata sulla base della votazione media riportata,
aumentata di un punto per ogni esame in più superato rispetto a quelli previsti e di
0,25 per ogni lode riportata.
Gli studenti saranno ordinati in una graduatoria in base al merito: a parità di
merito precede il reddito più basso.
ART. 6 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA - RICORSI
Le graduatorie saranno pubblicate a partire dal 04 settembre 2003;
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati per iscritto, improrogabilmente
entro e non oltre il 30 agosto 2003 e saranno esaminati nei successivi 8 giorni.
Dopo eventuali modifiche conseguenti ai predetti ricorsi le graduatorie
diventeranno definitive entro il 08 settembre 2003.
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI POSTI MESSI A CONCORSO
7.1. - Posti disponibili.
L’Azienda per il Diritto allo Studio di Potenza mette a concorso per l’anno
accademico 2003/2004 n.71 posti-letto nell’immobile comunale di Via F. Filzi, e
n° 48 posti-letto c/o “Residence” San Michele.
7.2 -
Durata dell’assegnazione.
Per l’anno accademico 2003/2004 il periodo dell’assegnazione dell’alloggio
andrà dal 2 novembre 2003, indicativamente, fino al 31 ottobre 2004. Gli alloggi
resteranno chiusi durante le vacanze pasquali, nel periodo 01 agosto/31 agosto e una
settimana nel periodo natalizio.
L’assegnazione cesserà automaticamente al conseguimento della laurea o
rinuncia agli studi o per trasferimento ad altra sede universitaria.
L’assegnazione del posto-letto potrà essere in qualunque momento revocata
nei confronti di coloro che non la utilizzassero mediamente almeno 4 giorni la
settimana. Controlli in tal senso saranno effettuati, senza preavviso, dal personale
autorizzato dall’Azienda.
Gli studenti assegnatari degli alloggi presso la Casa dello Studente, per i
rapporti locativi e finanziari si rivolgeranno al Comune di Potenza, Gestore della
struttura, cui pagheranno canoni, cauzioni e quant’altro.
ART. 8 – DOCUMENTAZIONE
Gli studenti assegnatari del posto-letto dovranno produrre la
documentazione, debitamente richiesta, entro i termini stabiliti. In caso di
inadempienza, ritardi od omissioni anche parziali della stessa, lo studente perderà il
diritto all’alloggio.
5
ART. 9 – REVOCA
Il posto-letto viene revocato d’ufficio nei seguenti casi:
1) dichiarazioni non veritiere, proprie e/o dei propri familiari, al fine di usufruire
del servizio;
2) omesso pagamento;
3) cessione in uso ad estranei del proprio posto alloggio anche solo
temporaneamente o gratuitamente;
4) cessione del proprio posto-letto in sub-locazione;
5) non utilizzo del proprio posto-letto per un mese consecutivo, a meno che non
esistano gravi e comprovati motivi, ad esempio malattia dell’assegnatario o dei
familiari;
6) rinuncia agli studi;
7) a seguito di un terzo richiamo scritto riguardante trasgressioni alle norme
contenute nel Regolamento dell’alloggio corrispondente;
8) servizio di leva o servizio civile sostitutivo;
9) soggiorno di studio all’estero per il periodo corrispondente;
10) tesi di ricerca in altra città, regione, nazione;
Infine l’Azienda ha facoltà di revocare d’ufficio il posto-letto in caso
comportamenti dello studente assegnatario contrari alle finalità dell’Azienda
medesima, all’ordine pubblico, alla pacifica convivenza degli utenti e, più in
generale, al Regolamento dell’alloggio, firmato dallo studente al momento
dell’accettazione.
Nel caso di revoca del posto-letto, ad eccezione dei punti 8 – 9 – 10, lo
studente resta escluso dalla possibilità di partecipare al Bando di concorso
successivo, .
ART. 10 – NORMA GENERALE
Lo studente dovrà provvedere personalmente alla pulizia dell’alloggio
assegnato presso la Casa dello Studente, a fornirsi di asciugamani, biancheria e
coperte da letto ed attrezzature da cucina, salvo diverse disposizioni.
Durante il periodo di chiusura dello studentato, gli assegnatari potranno
richiedere ulteriore permanenza, previa domanda scritta ed accettata dall’Azienda.
Per tale periodo dovrà essere pagata in anticipo la quota corrispondente.
Lo studente assegnatario del posto-letto è tenuto al rispetto del Regolamento
approvato e vigente al momento dell’assegnazione.
6
Ai borsisti fuori sede vincitori di posto – alloggio che non possono fruire del
servizio per indisponibilità di posti sarà concesso un contributo fino ad un max di €.
129,12 mensili.
Il contributo sarà determinato per differenza fra il prezzo pagato dallo
studente ed il costo del posto/alloggio nella Casa dello Studente e “Residence” San
Michele, per n. 11 mesi al massimo e per il periodo dal 01.11.2003 al 31.10.2004,
previa presentazione di copia del contratto di fitto registrato e di ricevute di spesa
quietanzate.
Analogamente potranno essere assegnati contributi-alloggio agli studenti di
Università straniere vincitori di borse di studio dell’U.E. che trovino sistemazione
abitativa al di fuori della Casa dello Studente per esaurimento delle disponibilità.
Il contributo sarà determinato con le stesse modalità e criteri sopra indicati
per gli studenti dell’U.S.B. entro il limite di €. 103,30 mensili.
L'A.R.D.S.U. studierà e metterà in atto iniziative che permettano di
migliorare le condizioni di residenzialità anche attraverso opportune convenzioni da
stipulare con privati.
ART.11 - ACCERTAMENTI DELL’AZIENDA
SULLA
VERIDICITA’
DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE
In base a quanto disposto dal D.P.C.M. del 30.04.1997 e dal D.P.C.M. del
09.04.2001 l’Azienda effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni
prodotte che interesseranno almeno il 20% degli studenti risultati vincitori o idonei
nel presente concorso. A tal fine verrà richiesta allo studente e ai competenti
soggetti pubblici tutta la documentazione necessaria, ai sensi degli artt.2 e 11 del
DPR 20.10.’98 n.403.
L’Azienda si riserva il diritto di chiedere ai competenti Enti e/o Organismi
pubblici ulteriori controlli e verifiche.
In caso di dichiarazioni non veritiere accertate, oltre alla decadenza dal
beneficio, lo studente perde il diritto a fruire di tutti i benefici e servizi previsti per
la durata del corso di studi.
Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i fatti costituenti reato, lo
studente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al
sestuplo sia dell’importo percepito a titolo di eventuale contributo-alloggio fruito,
sia del valore monetario relativo al servizio illecitamente goduto, prendendo a base
di riferimento la tariffa mensile stabilita.
Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla L. 24.11.81
n.689.
ART.12 – LEGGE 31.12.96 N°675 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI
PERSONALI”
RISPETTO
AL
7
TRATTAMENTO
DEI
DATI
I dati
richiesti in autocertificazione, nonché quelli contenuti nella
documentazione presentata, sono destinati alla elaborazione della graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi universitari di cui alla legge 390/91 e alla legge
regionale n.11/97 e saranno trattati secondo quanto previsto dalla Legge 675/96.
I dati possono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria.
I dati riparametrati di reddito ed i dati finali di merito necessari alla
formulazione della graduatoria, ai fini della trasparenza, sono pubblici.
ART.13 – LEGGE 241/90 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento per
l’assegnazione di posto alloggio per l’A.A. 2003/2004 e’ il Responsabile della
Posizione Organizzativa Complessa, Area Servizi dell’Azienda : Sig. Nicola
Viggiano – tel. 0971/507031.
ART.14 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alle Leggi ed
alle Norme vigenti in materia, nonché al Piano delle attività e degli interventi,
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata.
IL DIRETTORE
(Dr.ssa Wanda Salvatore)
8