www.serviziparlamentari.com NewEuropa del 20 Febbraio 2015 1. Trasmissione ed assegnazione al Senato di comunicazioni contenenti procedure di infrazione su fondi di investimento alternativi ed enti creditizi Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 4 febbraio 2015, ha inviato al Senato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14 a Commissione permanente: - comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0064, del 29 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il mancato recepimento della direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito - trasmessa alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 109), testo non ancora disponibile; comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0066, del 29 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa al mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio - trasmessa alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 111), testo non ancora disponibile. ----------------- 2. Pubblicazione in GU dell’UE odierna su vigilanza finanziaria Sulla Gazzetta ufficiale dell’UE odierna è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), con esso composto di un breve articolato, si garantisce una corretta applicazione degli obblighi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, e a tal fine si rende opportuno avere più precisi i modelli, le istruzioni e le definizioni utilizzati per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni di cui agli allegati II, V, VII e IX. 1 Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione. ----------------- 3. Come raccogliere i dati dei passeggeri internazionali I recenti attacchi terroristici a Parigi e Copenaghen, la crisi in Medio Oriente e in Ucraina, hanno sollevato delle importanti questioni legate alle sicurezza internazionale. Gli specialisti e gli Stati membri dell'UE chiedono un registro di prenotazione (PNR), una misura che richiede la raccolta sistematica, l'uso e la conservazione dei dati sui passeggeri dei voli internazionali. Alcuni deputati pensano che questo sistema possa compromettere il diritto alla privacy. Una prima proposta sull'utilizzo del PNR a livello dell'UE è stata respinta nel 2013 a causa della preoccupazione dei deputati europei legate alla conformità con i diritti fondamentali. L'anno successivo, il 30 agosto 2014, il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento e il Consiglio dei ministri per ultimare i lavori sulla proposta PNR a livello europeo. In seguito agli attacchi terroristici di gennaio 2015 a Parigi, questa proposta è diventata una priorità. La commissione per le Libertà civili ha discusso la proposta del PNR l'11 novembre 2014, ma i deputati erano ancora divisi sulla questione. Un progetto di relazione rivisto dovrebbe essere presentato in commissione per le Libertà civili alla fine di febbraio. ----------------- 4. Presentazione di interrogazione su 2007-2013 i fondi a sostegno del nuovo piano di investimenti strategico europeo In data 16 febbraio (visibile online il 19 febbraio) è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 002508-15 dall’eurodeputato rumeno Sorin Moisă (S&D) e riguardante 2007-2013 i fondi a sostegno del nuovo piano di investimenti strategico europeo. Per il testo originale dell’interrogazione: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2015002508&format=XML&language=EN Per il testo tradotto dell’interrogazione: Può la Commissione spiegare come gli Stati membri possono utilizzare i fondi ancora disponibili nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 a sostegno del piano di investimenti strategici europei, come indicato nelle schede sul piano? ----------------- 5. Pervenuta risposta ad interrogazione su concorrenza sleale nel settore dei servizi di trasporto passeggeri In data 19 febbraio è pervenuta la risposta all’interrogazione n. 010641/2014 presentata dall’eurodeputato italiano Matteo Salvini (NI) e riguardante la concorrenza sleale nel settore dei servizi di trasporto passeggeri. 2 Per il testo dell’interrogazione: Secondo il regolamento 1073/2009, i servizi di trasporto passeggeri erogati da aziende europee in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'azienda sono soggetti, da un punto di vista fiscale, al regime previsto dallo Stato in cui il trasporto viene effettuato (nel caso in cui un singolo viaggio preveda l'attraversamento di più paesi, ogni Stato membro potrà esigere l'IVA solamente per la tratta interna ai propri confini). Attualmente, tuttavia, operano sul territorio italiano numerose aziende con sede legale in paesi dell'Europa dell'Est, ma attive di fatto prevalentemente in Italia e nei paesi limitrofi. Ciò consente loro di godere di un iniquo vantaggio rispetto ai concorrenti attivi nella medesima area geografica, ma soggetti al più oneroso regime fiscale italiano. Inoltre, la pressoché totale assenza di controlli da parte delle autorità italiane fa sì che molte di queste imprese possano facilmente evitare di versare allo Stato quanto dovuto per i servizi erogati in Italia, restando così sostanzialmente invisibili al fisco italiano e facendo concorrenza sleale alle imprese italiane. Può la Commissione far sapere se: 1. è al corrente di questa situazione che incentiva delocalizzazione e evasione fiscale; 2. è conscia della gravità dell'assenza di controlli mirati in questo settore; 3. quali iniziative intende eventualmente intraprendere in merito? Per il testo della risposta: Il 15 gennaio 2015 la DG TAXUD (1) ha pubblicato uno studio sulle norme IVA vigenti nel settore del trasporto passeggeri ; lo studio sarà in seguito discusso con gli Stati membri e le parti interessate. Esso comprende un'analisi delle distorsioni della concorrenza per gli operatori di servizi di autobus dovute alle norme esistenti relative al luogo della prestazione. Secondo lo studio, in Italia sono soggetti all'IVA solo i servizi nazionali di trasporto con autobus. I trasporti internazionali sono esenti dall'IVA e la disparità di trattamento fiscale può riguardare unicamente la detrazione dell'IVA assolta a monte. In linea di principio gli operatori del trasporto con autobus sono tenuti ad iscriversi ai fini dell'IVA in Italia, ma possono chiedere un'esenzione alle autorità fiscali. Lo studio non valuta il funzionamento dei controlli fiscali in quanto tali attività sono di esclusiva competenza delle autorità fiscali nazionali. Lo studio calcola infine l'impatto delle varie opzioni politiche, tra cui la possibilità di modificare il luogo di imposizione trasferendolo nello Stato membro di arrivo o di partenza. Dopo aver discusso tale studio, la Commissione valuterà se e quali misure adottare. ------------------------------------------http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm ----------------- 6. Pervenuta risposta ad interrogazione su l'e-Call e l'IoT In data 19 febbraio è pervenuta la risposta all’interrogazione a risposta scritta n. 010849-14 presentata dall’eurodeputato italiano Nicola Caputo (S&D) e riguardante l'e-Call e l'IoT. Per il testo dell’interrogazione: Premesso che: durante le audizioni per la Commissione Juncker, il Vicepresidente per il mercato unico digitale Andrus Ansip ha affermato, in merito agli e-servizi pubblici: "Il sistema e-Call è una priorità assoluta."; la Commissione Barroso aveva già affrontato, nell'agenda digitale, poi aggiornata, i temi delle ITC in Europa e dei nuovi servizi digitali pubblici; 3 in specifiche risoluzioni il Parlamento europeo ha trattato i temi della digitalizzazione del settore pubblico e del cloud, mentre il Consiglio europeo ha trattato l'economia digitale, le tecnologie digitali e l'online; la riforma dell'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni, mezzo per modernizzare il settore pubblico, è in attesa della prima lettura del PE; e-Call (una scatola nera installata a bordo del veicolo, che utilizza il sistema Galileo e avverte il 112) è un progetto di assistenza agli automobilisti europei coinvolti in incidenti (in Europa vi sono 28 000 morti l'anno per incidenti, con un costo pari a 130 miliardi di euro), chiedo quindi alla Commissione in qual modo intende promuovere: 1. la ricerca nella standardizzazione dei protocolli di trasmissione dati wireless tutelando massimamente la privacy; 2. l'interoperabilità dei sistemi di traffico (Internet of Things) per arrivare alla guida driverless; 3. il partenariato pubblico/privato nella ricerca con case automobilistiche che hanno già introdotto il sistema e-Call basato su SMS. Per il testo della risposta: Il sistema paneuropeo eCall è basato sulle norme (1). Il sistema eCall fornisce la chiamata vocale e la trasmissione dei dati (MSD); sia la voce che i dati sono trasferiti su reti mobili 2G o 3G pubbliche conformi alle pertinenti norme di telecomunicazione. Per quanto riguarda la guida automatica, sono in corso sei progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea nell’ambito del 7° PQ (2), nonché attività di cooperazione internazionale con gli Stati Uniti e il Giappone volte ad accelerare l’introduzione dell’automazione nel trasporto stradale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità. Dal momento che il sistema eCall a bordo dei veicoli diventerà obbligatorio per i nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1, non si prevedono altre misure regolamentari finalizzate ad accelerarne l’introduzione sul mercato. Azioni di diffusione delle informazioni e di sensibilizzazione sono già in corso e proseguiranno nei prossimi anni. ----------------------------------------In particolare: 16072:2011 “Requisiti operativi per l’eCall paneuropeo”; 16062:2011 “eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)”; 15722:2011 “Serie minima di dati per eCall (MSD)”; 16102:2011 “Requisiti operativi per la gestione da parte di terzi” www.adaptive-ip.eu; www.citymobil2.eu; www.autonet2030.eu; www.companion-project.eu; http://vra-net.eu; http://gcdc.net. EN EN EN EN ----------------- 7. Pervenuta risposta ad interrogazione su miglioramento delle autostrade nell’UE In data 19 febbraio è pervenuta la risposta all’interrogazione a risposta scritta n. 010454-14 presentata dall’eurodeputato inglese David Coburn (EFDD) e riguardante il miglioramento delle autostrade nell’UE. Per il testo originale dell’interrogazione: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014010454&language=EN 4 Per il testo tradotto dell’interrogazione: L'Unione europea ha intenzione di predisporre un contributo finanziario per migliorare eventuali autostrade? Se sì, su cosa insiste per mezzo di norme tecniche e/o particolari livelli di costruzione, comprese le luci, barriere e l'aspettativa di vita del manto stradale? Per il testo originale della risposta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014010454&language=EN Per il testo tradotto della risposta: L'UE fornisce notevoli contributi finanziari per il potenziamento e la costruzione di autostrade. In questo contesto, i Fondi strutturali europei e gli investimenti, nonché per collegare l'Europa, sono le principali fonti di finanziamento. Quando si investe in strade, comprese le autostrade, gli Stati membri devono rispettare la normativa nazionale, così come la legislazione dell'UE, in particolare quando le strade interessate sono parte della rete transeuropea dei trasporti. Ciò include il rispetto dei requisiti di infrastruttura per le strade di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1), nonché con le disposizioni della direttiva (2) sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, gallerie stradali, e, se del caso, su sistemi di pedaggiamento. ---------------------------(1) Il regolamento (UE) n 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2013/11/12 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n 661/2010 Testo / UE rilevante ai fini del SEE; GU L 348, 2013/12/20. (2) La direttiva 2008/96 / CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, la direttiva 2004/54 / CE sulle gallerie stradali, e, la direttiva 2004/52 / CE sui sistemi di pedaggiamento. ----------------- 8. Pervenuta risposta ad compagnia aerea privata interrogazione sul finanziamento di una In data 19 febbraio è pervenuta la risposta all’interrogazione a risposta scritta n. 010456/2014 presentata da eurodeputati italiani Alessandra Mussolini (PPE), Matteo Salvini (NI) e riguardante il finanziamento di una compagnia aerea privata. Per il testo dell’interrogazione: La società pubblica Aeroporti di Puglia ha inteso affidare i servizi di comunicazione e marketing ad una società di comunicazione appartenente ad una compagnia aerea low cost. Dal mese di ottobre 2009 la Regione Puglia ha già versato nelle casse della compagnia circa 44 milioni di euro; oltre a questo contributo della Regione, deve essere aggiunto quello diretto che la società degli aeroporti di Puglia (società controllata dalla Regione al 99,4 %) versa alla compagnia aerea per ogni passeggero che vola da e per la Puglia. Attraverso l'escamotage della «Campagna di comunicazione», la Regione Puglia eroga finanziamenti pubblici alla compagnia aerea per la sua attività di vettore nel settore del trasporto aereo, tramite la società di comunicazione di proprietà del vettore. Si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti: 1. se si ritiene legittima l'azione della Regione Puglia che finanzia, sotto forma di pubblicità, una compagnia aerea privata con fondi pubblici, in assenza di un bando e in presenza di altre compagnie aeree low cost che volano da e per la Puglia; 5 2. se le misure previste si possano considerare una evidente forma di distorsione del mercato e se si prefigurino come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Per il testo della risposta: La Commissione ritiene di non disporre di elementi concreti che le permettano di esaminare il merito del caso cui fanno riferimento gli onorevoli deputati. In ogni caso, la Commissione fa presente di aver adottato in data 4 aprile 2014 i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore degli aeroporti e delle compagnie aeree del 2014(1). Tale strumento stabilisce le modalità con cui la Commissione intende valutare l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE nonché la compatibilità degli aiuti pubblici al funzionamento di una compagnia aerea, anche di quelli erogati prima del 4 aprile 2014. A questo proposito i nuovi orientamenti stabiliscono che le autorità pubbliche hanno il diritto di compensare i servizi di marketing e di comunicazione prestati da una compagnia aerea a determinate condizioni. In particolare, la Commissione ritiene che non ci si trovi in presenza di un aiuto di Stato quando lo Stato membro è in grado di dimostrare che la società aeroportuale ha potuto concludere con una compagnia aerea un contratto che le permetta di coprire i propri costi incrementali (tra cui rientrano segnatamente le spese di comunicazione e marketing) con l'aumento incrementale dei profitti ottenuti dall'applicazione di tale contratto. Pertanto, i contratti stipulati individualmente con ciascuna compagnia aerea devono essere esaminati separatamente e non si può escludere a priori che una società aeroportuale possa trattare in maniera differenziata le compagnie aeree. (1) Comunicazione della Commissione (2014/C 99/03) — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, pubblicata il 4 aprile 2014, GUCE C99 del 4 aprile 2014. ----------------- 9. Pervenuta risposta ad interrogazione su meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell'IVA Italiana In data 19 febbraio è pervenuta la risposta all’interrogazione a risposta scritta n. 011048/2014 presentata dall’eurodeputato italiano Alberto Cirio (PPE) e riguardante meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell'IVA Italiana. Per il testo dell’interrogazione: La legge di stabilità italiana, approvata dalla Camera dei deputati e in discussione al Senato, prevede al comma 7 dell'articolo 44 il meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge), vale a dire l'emissione di fatture senza IVA da parte dei fornitori per la grande distribuzione organizzata. Tale misura, avente come obiettivo la lotta all'evasione fiscale, ha delle enormi conseguenze per la gestione dei flussi di cassa delle imprese fornitrici. 1. Ritiene la Commissione che tale modifica sia in linea con il diritto dell'Unione europea? 2. Ritiene la Commissione che l'equilibrio fra i contrapposti interessi sia salvaguardato? 3. Può la Commissione confermare che tutte le formalità necessarie per implementare tale modifica sono state espletate? Per il testo della risposta: Le situazioni in cui a uno Stato membro è consentito applicare il meccanismo di inversione contabile su base facoltativa sono limitate a contesti ben definiti, sostanzialmente elencati agli articoli 199 e 199 bis della direttiva IVA(1). Esiste altresì, in circostanze del tutto 6 eccezionali e rispettando condizioni restrittive precise, la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida, di cui all'articolo 199 ter della direttiva IVA. In questo caso è necessaria un'apposita decisione di non obiezione della Commissione. Esiste inoltre la possibilità di ottenere una misura di deroga (quale, ad esempio, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile in certe altre situazioni) in base all'articolo 395 della direttiva IVA. Tuttavia, al fine di ottenere l'autorizzazione di applicare la misura di deroga è necessario che ne sia inviata richiesta alla Commissione e che, in seguito, il Consiglio adotti all'unanimità una proposta di deroga della Commissione in merito. Prima di presentare una proposta al Consiglio, la Commissione naturalmente si accerta che tale deroga sia giustificata e appropriata secondo le condizioni previste da detto articolo. Ovviamente lo Stato membro può iniziare ad applicare la misura di deroga soltanto dopo esser stato debitamente autorizzato dal Consiglio. Finora la Commissione non ha ricevuto dall'Italia alcuna richiesta di deroga intesa ad ottenere l'autorizzazione di applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni a supermercati e a grandi magazzini. Pertanto, e in mancanza degli elementi concreti e dettagliati relativi alla misura prevista, la Commissione non è ancora in grado di rispondere in modo definitivo alle domande dell'onorevole parlamentare, sta tuttavia monitorando attentamente gli eventi recenti nonché tutti i possibili ulteriori sviluppi in materia. ---------------------(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, modificata). I contenuti di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Servizi parlamentari non si assume responsabilità riguardo ai contenuti del testo né per eventuali modifiche o danneggiamenti. 7