Lo Statuto dell`Azienda

ATER della provincia di BELLUNO
STATUTO
TITOLO I
NATURA E OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
Art. 1 - Denominazione, natura giuridica e Statuto
1
- L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Belluno - in
seguito denominata Azienda -, istituita e disciplinata dalla legge regionale 9 marzo 1995 n.10
quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa,
patrimoniale e contabile, si dà il presente Statuto.
Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole della maggioranza (tre) dei Consiglieri
componenti il Consiglio di Amministrazione; con la stessa maggioranza possono essere
apportate successive modifiche ed integrazioni.
2 - L’Azienda ha la propria sede in Belluno via Bortolo Castellani n.2.
3
- Il Consiglio di Amministrazione può variare la sede all’interno del Comune capoluogo e
stabilire nel capoluogo e in provincia eventuali sedi operative.
Art. 2 - Oggetto
1 - L’Azienda opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nell’ambito dei poteri
di indirizzo e di controllo della Regione.
2 - L’Azienda
provvede a:
a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata,
mediante l’acquisto, nuova costruzione, il recupero e l’acquisto-recupero di abitazioni e di
immobili di pertinenza, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero
urbano, nonchè interventi di edilizia residenziale, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o
provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
b) acquistare, nell’ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, necessari all’attuazione degli
interventi di cui alle lettere a), c), d) ed e), con facoltà di venderli, quando risultino esuberanti
od inutilizzabili per i bisogni dell’Azienda;
c) progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di
edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto proprio
ovvero di enti pubblici e di privati;
d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente,
collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici, patrimonio comunque realizzato o
acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei
fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
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STATUTO
f) stipulare convenzioni
con enti locali e con altri operatori per la progettazione e/o
l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e); aderire ad
associazioni regionali, nazionali ed internazionali che abbiano per fine la promozione di
interessi dell’Azienda stessa;
g) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e
privati;
h) intervenire, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali,
con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di
lottizzazione, per la locazione o la vendita a prezzi economicamente competitivi;
i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
l) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
Art. 3 - Ambito territoriale
1
L’Azienda esercita le attività che costituiscono il suo
Provincia di Belluno.
oggetto nel territorio della
2Nel medesimo territorio, l’Azienda può svolgere le attività di cui al precedente articolo 2
anche per altri enti locali, enti pubblici, consorzi, privati, etc., previa intesa coi medesimi e
sulla base di preventivi e convenzioni formulati dall’Azienda.
TITOLO II
ORGANI DELL’AZIENDA
Art. 4 - Organi dell’azienda
Sono organi dell’Azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
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STATUTO
CAPO I
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 5 - Composizione,
nomina, durata in carica, revoca, dimissioni, decadenza
1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) due componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta Regionale;
b) un componente nominato dall’Amministrazione Provinciale;
c) un componente nominato dal Comune Capoluogo;
d) un componente designato dall’ANCI regionale.
2
- Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e dura in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto.
3
- I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive
decadono dalla carica, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il Presidente del
Consiglio di Amministrazione ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale.
4
- In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o morte di singoli componenti il Consiglio, si
procede alla sostituzione da parte di chi ha nominato o designato gli uscenti. Coloro che
subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
1-
Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo gestionale
ed amministrativo.
2 - Al Consiglio di Amministrazione compete l’adozione di atti di amministrazione che non
rientrino nelle competenze previste dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti assunti
in attuazione dello stesso, dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali, del Presidente o del
Direttore.
3 - In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l’informazione sui
provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n.241;
b) stabilire le linee di indirizzo dell’Azienda; prefigurare gli obiettivi pluriennali;
c) definire e approvare i piani e programmi annuali e pluriennali di attività;
d) approvare il bilancio di previsione annuale redatto ai sensi del seguente art.34;
e) approvare il bilancio consuntivo strutturato secondo le prescrizioni contenute nel
successivo art.35;
f) deliberare sull’assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi natura o altre operazioni
finanziarie e sull’accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;
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STATUTO
g) approvare i regolamenti per la disciplina dell’ordinamento e del funzionamento
dell’Azienda ivi compreso il regolamento di amministrazione, contabilità, del personale e dei
contratti ed ogni altro regolamento in attuazione dello Statuto;
h) approvare i programmi di intervento, i progetti preliminari ed esecutivi ed, eventualmente,
le modalità di appalto in conformità alle norme di legge o di regolamento; approvare le
perizie suppletive e di variante che superino lo stanziamento originario o comunque non
siano di competenza della struttura, gli esiti di collaudo o certificati di regolare esecuzione
compreso l’accoglimento o meno delle riserve, gli atti che dispongono la risoluzione dei
contratti e l’esecuzione d’ufficio dei lavori; sono fatte salve, in ogni caso, le competenze
riservate al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento sulla base delle norme
vigenti in materia di lavori pubblici;
i) deliberare la composizione delle commissioni per la selezione del personale, l’assunzione,
la sospensione ed il licenziamento del personale, salvo quanto di competenza del Direttore;
l’applicazione dei contratti collettivi; la disciplina generale dello stato giuridico e del
trattamento economico del personale; l’approvazione della dotazione organica del
personale, i relativi stipendi e, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali; deliberare la
composizione delle commissioni giudicatrici di appalti-concorso, ove ammessi dalla legge e
l’aggiudicazione degli appalti-concorso stessi sulla base della proposta della commissione;
l) deliberare la nomina del Direttore, la sua conferma in carica, l’eventuale sospensione dal
servizio e l’eventuale sua revoca;
m) approvare i risultati delle selezioni per l’assunzione del personale; disporre le promozioni ed
i passaggi di categoria proposti dal Direttore; autorizzare l’assunzione per chiamata nei casi
ammessi dal contratto di lavoro e secondo le modalità stabilite dallo stesso; disporre, su
proposta del Direttore, l’attribuzione della qualifica di quadro;
n) approvare la struttura organizzativa aziendale a livello dirigenziale;
o) deliberare l’affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di
dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell’Azienda;
p) nominare il Vicepresidente scegliendolo tra i propri componenti;
q) nominare, su proposta del Presidente, il Dirigente facente funzioni di direttore;
r) approvare ogni operazione patrimoniale con il relativo prezzo di compra-vendita compreso
quello degli alloggi, ove non sia fissato per legge;
s) deliberare le convenzioni con enti locali, società o privati; deliberare in materia di liti attive
e passive, rinunce e transazioni; autorizzare il Direttore a stare in giudizio, salvo che si tratti di
giudizi relativi alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell’Azienda per i
quali è attribuita la competenza al Direttore;
t) assumere deliberazioni relativamente alla programmazione dell’attività di ricerca e di
documentazione;
u) attribuire l’incarico di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari dell’Azienda;
v) deliberare la partecipazione a società per azioni, per la gestione e realizzazione di
interventi edilizi;
w) approvare gli schemi tipo di convenzione, accordi contratti per la regolazione dei servizi
e dei conseguenti rapporti economico-finanziari fra Azienda e terzi interessati;
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STATUTO
y) autorizzare, su proposta del competente dirigente e del direttore, la procedura di
assegnazione di incarichi professionali esterni di importo superiore a quello fissato dal
“regolamento ATER appalti e lavori” di competenza del direttore; lo stesso limite d’importo
rimane fissato anche per incarichi professionali esterni di altra natura.
z) compiere ogni altro atto che sia estrinsecazione del suo potere di indirizzo,
programmazione e organizzazione istituzionale all’interno di quanto stabilito dall’art.2.
4
- Il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali incarichi ad uno o più Consiglieri, al
Direttore o a dirigenti dell’Azienda.
5
- La responsabilità del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione nei
confronti dell’Azienda e di terzi è stabilita dalla legge.
Art. 7 - Convocazione ed ordine del giorno
1 - Il Presidente convoca il Consiglio di
Amministrazione, fissando il giorno, l’ora ed il luogo
della seduta, nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2 - Il Consiglio è convocato in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria
quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori
dei Conti.
3
- L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di
Amministrazione nella loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto
dai Consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di urgenza,
l’avviso è inviato, o possono essere aggiunti nuovi argomenti all’ordine del giorno, almeno
ventiquattro ore prima della seduta.
4 - L’avviso di convocazione è spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
con altri mezzi di comunicazione, purché ne sia garantita la ricezione scritta, quindi anche a
mezzo fax;
5
- Nel corso della seduta non possono essere trattati argomenti non tempestivamente
comunicati, a meno che non vi sia la presenza di tutti i Consiglieri in carica ed il loro accordo
unanime alla trattazione.
6 - Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell’Azienda o in altro luogo indicato nell’avviso di
convocazione.
7
- Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il proprio
funzionamento, con regolamento deliberato con la maggioranza di cui all’art.1 comma 1.
Art. 8 - Disciplina delle sedute
1
- Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente; nel caso di assenza anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta
viene assunta dal consigliere più anziano di cui al successivo art.12.
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STATUTO
2
- Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipano di
diritto il Direttore ed i Revisori dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione può, per motivi di
particolare rilievo e comunque nella fase preliminare alla discussione finale ed al voto
sull’atto deliberativo, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio
stesso, per chiarimenti o comunicazioni, sugli oggetti posti all’ordine del giorno.
3
- Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre
componenti, compreso il Presidente.
4-
E’ segretario della seduta il Direttore o, in sua assenza o impedimento, il Dirigente facente
funzioni di direttore; in caso di assenza anche di quest’ultimo, è segretario il Consigliere più
giovane di età.
Art. 9 - Votazioni e validità delle deliberazioni
1
- Le votazioni sono sempre palesi, salvo i casi di legge.
2
- Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei
componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del
Presidente.
3-
Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con i voti
resi e con i nomi dei Consiglieri che hanno espresso voto favorevole, di quelli contrari e di
quelli astenuti.
4
- Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale il
proprio voto ed i motivi del medesimo.
5
- Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la
funzione di Presidente e di Segretario.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 10 - Nomina, durata in carica, revoca, dimissioni, decadenza.
1-
La nomina, la durata in carica, la revoca, le dimissioni e la decadenza del Presidente
sono disciplinate dalla legge regionale 10/1995.
Art. 11 - Competenze
1-
Il Presidente è l’organo che rappresenta legalmente l’Azienda, sovrintende al
funzionamento dell’Azienda e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione.
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STATUTO
2-
Spetta in particolare al Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da
inserire all’ordine del giorno del Consiglio stesso;
b) intrattenere le relazioni, partecipare agli accordi di programma ed alle conferenze di
servizio; stare in giudizio relativamente agli oggetti ed alle controversie concernenti le attività
di competenza del Consiglio di Amministrazione;
c) emanare le direttive generali conseguenti alle deliberazioni del Consiglio per l’azione
amministrativa e la gestione;
d) seguire e sovrintendere l’andamento e la gestione dell’Azienda con riferimento agli
obiettivi ed alle direttive del Consiglio;
e) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad
attività di gestione, nonché adottare i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da
norme di legge o regolamenti;
f) adottare, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità provvedimenti di
competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica, a pena di decadenza, nella prima seduta
successiva; detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi;
g) avocare a sè per particolari motivi di necessità e di urgenza specificatamente motivati,
atti di competenza del Direttore;
h) firmare la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione e quella indirizzata alle autorità
statali, regionali e locali che non riguardi la gestione dell’Azienda;
i) prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore
relativo agli appalti dei lavori e forniture da lui disposti nell’ambito della sua competenza,
nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell’apposito regolamento;
l) trasmettere al Presidente della Giunta Regionale le deliberazioni adottate secondo le
modalità e nei tempi previsti dalla normativa;
m) esercitare tutte le altre attribuzioni a lui assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti
di attuazione.
Art. 12 - Vicepresidente
1
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Mancando anche il Vicepresidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere
più anziano di nomina e in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano di
età.
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STATUTO
CAPO III
IL DIRETTORE
Art.13 - Nomina e durata in carica
1
- La direzione dell’Azienda è affidata al Direttore con rapporto di lavoro a tempo
determinato.
2
- La nomina avviene da parte del Presidente su conforme deliberazione del Consiglio di
Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre dei componenti il Consiglio.
3-
Il Direttore è scelto tra i dirigenti pubblici e privati che abbiano i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessant’anni;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o
aziende pubbliche o private.
4
- L’incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine al compimento del sesto mese
successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5
- L’incarico del Direttore è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza, per
gravi motivi attinenti i doveri ad esso imposti dalla legge o dallo statuto nonché attinenti la
funzionalità dell’Azienda, con atto motivato del Presidente, su conforme delibera del
Consiglio di Amministrazione; per la revoca è necessario il voto favorevole di tre dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le statuizioni in merito del relativo
contratto nazionale di lavoro.
Art. 14 - Competenze
1
- Il direttore assicura il raggiungimento dei risultati pianificati sia in termini di servizio che
economici; realizza e sviluppa un’organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse
umane e materiali, in piena autonomia organizzativa.
2
- Al direttore sono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l’esterno per gli atti di
gestione e di amministrazione dell’Azienda.
3
- Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’Azienda, nell’ambito della quale assume
tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione o
al Presidente, assicurando la funzionalità, l’economicità, l’efficienza e l’efficacia nonché la
rispondenza tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell’Azienda.
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STATUTO
4-
In articolare spetta al direttore :
a) richiedere o ricevere dalla struttura e presentare al Presidente proposte di deliberazione
per la formazione dell’ordine del giorno del C.d.A.;
b) formulare proposte al Presidente anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive
ed altri atti;
c) partecipare alle sedute de Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario;
d) esprimere il proprio parere sulla legittimità di ogni atto deliberativo;
e) curare l’attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal Consiglio,
relazionando periodicamente al Presidente sul proprio operato adottando, a tal fine, iniziative
la cui gestione è attribuita alla dirigenza, indicando all’uopo le risorse occorrenti alla
realizzazione di ciascun programma, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
f) sottoporre al Presidente, per la presentazione in Consiglio di Amministrazione, il bilancio
preventivo ed il bilancio consuntivo;
g) esercitare i poteri di spesa con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo
della gestione;
h) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i provvedimenti
idonei al miglioramento dell’efficienza, della funzionalità, dell’economicità e della
rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari dell’Azienda;
i) adottare gli atti di propria competenza relativi alla gestione del personale, attribuendo o
revocando gli incarichi inerenti i servizi stessi, adottando o proponendo le misure disciplinari
stabilite dalle norme contrattuali;
l) controllare e verificare l’attività dei dirigenti, eventualmente anche con l’esercizio del
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
m) proporre al Consiglio di Amministrazione, d’iniziativa propria o su segnalazione e richiesta
di altro dirigente, l’adozione delle misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei
dipendenti;
n) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
o) sottoscrivere i bandi di gara, presiedere le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei
pubblici appalti, aggiudicare definitivamente gli appalti o i cottimi e intervenire nei contratti
in rappresentanza dell’Azienda;
p)
firmare congiuntamente al dirigente amministrativo o, in caso di sua assenza o
impedimento, congiuntamente al responsabile dell’ufficio ragioneria, gli ordinativi di
pagamento e incasso;
q) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, con
facoltà di delega ad altri dirigenti;
r) compiere tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto,
al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, intesi a garantire il corretto e funzionale
esercizio dell’attività dell’Ente;
s) provvedere a tutti gli altri compiti attribuitogli da leggi, dal presente statuto, da
regolamenti;
t) promuovere e resistere alle liti con potere di conciliazione e transigere sulla base delle
autorizzazioni adottate in merito dal Consiglio di Amministrazione e, autonomamente, nei
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STATUTO
giudizi relativi alla riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell’Azienda; in caso
di necessità può farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario dell’Azienda previa
procura o delega da conferirsi con le modalità previste dalla legge;
u) predisporre il rendiconto periodico, da presentare al Presidente, relativo agli appalti dei
lavori e forniture disposti nell’ambito della sua competenza, nonché alle spese in economie
da lui disposte ai sensi dell’apposito regolamento;
v) autorizzare, su proposta del dirigente d’area, l’assegnazione di incarichi professionali esterni
di importo inferiore a quello di competenza del Consiglio di amministrazione.
Art. 15 - Trattamento economico e normativo
1
- Il trattamento economico e normativo del Direttore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 13, è disciplinato dal Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese
dei Servizi Pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi di settore, aziendali e individuali
nonché, per quanto in essi non stabilito, dalla legge.
2
- Il contratto individuale di impiego del Direttore è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione.
Art.16 - Sostituzione
1
- In caso di assenza o di impedimento del Direttore, di durata non superiore a sessanta
giorni, le funzioni sono svolte da altro dirigente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2-
In caso di assenza o di impedimento di prevedibile durata superiore ai sessanta giorni, o
in attesa della copertura del posto resosi vacante, il Consiglio di Amministrazione affida
l’incarico temporaneo non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabile, di Direttore ad
altro dirigente; in tal caso deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il
trattamento economico integrativo previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Art.17 - Incompatibilità
1
- Il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro ed esercitare il commercio,
l’industria o la libera professione.
Egli può accettare incarichi professionali estranei
all’Azienda, secondo quanto disposto dal relativo regolamento, qualora i medesimi non siano
in contrasto con gli interessi dell’Azienda stessa, e previa autorizzazione da parte del Consiglio
di Amministrazione.
2
- Al Direttore è comunque consentita, senza alcuna particolare formalità, l’iscrizione
all’albo professionale, se ammessa dalla legge sull’ordinamento professionale della categoria
di appartenenza, nonché al ruolo regionale dei collaudatori.
CAPO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.18 - Composizione, nomina, durata in carica e decadenza.
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STATUTO
1
- Il Controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è
affidata al Collegio dei Revisori dei Conti composta da tre membri nominati dalla Giunta
Regionale, esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei Revisori
Ufficiali dei Conti.
Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale, con il medesimo provvedimento di nomina
del Collegio.
2-
Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due revisori supplenti.
3
- Al Collegio dei Revisori si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del
Codice Civile in quanto compatibili.
4 -
Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del
provvedimento di nomina.
5
- I Revisori che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute consecutive
decadono dalla carica.
Art. 19 - Poteri e compiti
1
Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili, l’osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi, da attestarsi
ogni tre mesi con apposito verbale, nonché assolvere agli ulteriori adempimenti previsti
dall’art.2403 del Codice Civile e dalle altre norme di legge.
2-
Ai revisori viene assicurato l’accesso ai documenti dell’Azienda contenenti atti che siano
di interesse per l’espletamento delle loro funzioni:
3
- I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli
accertamenti di competenza.
4-
I revisori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5
- Ogni anno il Collegio dei Revisori accompagna il conto consuntivo con una relazione;
in essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili,
nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare degli ammortamenti degli
accantonamenti, dei ratei e dei riscontri,, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
6
- Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed è tenuto a
fornire allo stesso, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a
norma di legge o di Statuto.
7
- Con il regolamento di contabilità, il Consiglio di Amministrazione può disciplinare ulteriori
modalità per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.
TITOLO III
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STATUTO
NORME COMUNI SUGLI ORGANI
Art. 20 - Incompatibilità
1
- Non possono essere nominati Presidente, Vicepresidente, componenti del Consiglio di
Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti o Direttore:
a) coloro che hanno vertenze in corso con l’Azienda, a meno che non si tratti del Direttore
per cause attinenti al proprio rapporto di lavoro;
b) coloro che hanno un parente o un affino fino al terzo grado o il coniuge o l’affiliante o
l’affiliato chiamato a ricoprire o che già ricopre un’altra carica tra quelle indicate; la
incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di contemporaneità di nomina,
il meno anziano di età:
c)
coloro che sono proprietari o comproprietari, amministratori o Sindaci o ricoprano altre
cariche simili anche non retribuite, o che siano consulenti o dirigenti di imprese concorrenti o
in concreto contrastanti con le attività istituzionali dell’Azienda oppure di imprese che con
l’ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture continuativi o ricorrenti;
d)
in tutti gli altri casi in cui vi siano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con
quello dell’Azienda.
2-
I soggetti che, all’atto di nomina, si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste al
comma 1 o che vengano a trovarsi successivamente, sono dichiarati decaduti.
Art. 21 - Doveri e responsabilità
1-
Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei
Conti, nonché il Direttore, devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo
Statuto.
2
- I soggetti, di cui al comma 1, sono altresì tenuti ad astenersi dal prendere comunque
parte, allontanandosi dalla seduta, ad atti o provvedimenti concernenti interessi loro, del
coniuge, dell’affiliato e dell’affiliante o di parenti e affini fino al terzo grado o concernenti
interessi di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili e,
comunque, in tutti i casi in cui vi siano, per conto proprio o di terzi, conflitti con gli interessi
dell’Azienda.
3
- Il comma 2 si applica anche al Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione,
che viene sostituito nella sua funzione di verbalizzante dal Consigliere più giovane di età.
4
- In caso di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge o dallo Statuto, i
responsabili, attesa la gravità del fatto e l’entità del danno patito o prevedibile, possono
essere revocati per giusta causa e rispondono personalmente di fronte ai terzi solo per dolo o
colpa grave.
5
- I soggetti, di cui al comma 1, possono essere revocati anche per altri gravi ed espressi
motivi attinenti la funzionalità dell’Azienda.
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STATUTO
Art. 22 - Decadenza, revoca e sospensione
1-
Il procedimento di decadenza o revoca è avviato su segnalazione del rispettivo organo
collegiale all’organo dell’ente, cui compete la nomina.
2
- La segnalazione è fondata su una decisione dell’organo collegiale di appartenenza
che, previa contestazione all’interessato degli addebiti, accerta i dati di fatto e rileva la
possibile esistenza di cause di decadenza e revoca.
3
- Il provvedimento di decadenza o revoca è pronunciato,
esposti, dall’organo competente alla nomina.
previa valutazione dei dati
4
- Nel caso del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, dopo l’accertamento dei dati di
fatto e le relative contestazioni, adotta anche il conseguente provvedimento.
Art. 23 -Sostituzione e rinnovabilità dell’incarico
1
- Il provvedimento di sostituzione per morte, decadenza, revoca, per impedimento
duraturo o dimissioni, è adottato dall’organo dell’ente competente alla nomina, previa
designazione del sostituto nei casi in cui questa sia richiesta.
2-
I sostituti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
3-
Gli incarichi di cui al presente Statuto sono rinnovabili, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 24
Stato giuridico e trattamento economico
1
- Per quanto non previsto espressamente dalla legge regionale 10/1995 e dal presente
statuto relativamente allo stato giuridico, economico e previdenziale del Presidente, del
Vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, , si applicano le norme in
vigore per il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende
municipalizzate di Comuni e Provincie, denominate Aziende speciali ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2
- Per quanto concerne il trattamento economico del Presidente, del Vicepresidente, dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, si ha
riguardo all’art.14 della legge regionale 10/1995.
2bis (*)
– In attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14 della legge
regionale, 9 marzo 1995, n.10, come modificati ed integrati dall’art. 56 della legge regionale
12 settembre 1997, n.37, ai componenti degli organi dell’ATER di cui ai predetti commi che si
trovino in missione fuori del territorio provinciale, per l’espletamento delle funzioni esercitate o
in ragione della carica ricoperta, spetta il trattamento di missione e il rimborso spese in
conformità a quanto previsto dal comma 1 lettere a), c), c), d) ed e) dell’art.6 della legge
regionale 30.1.1997, n.5.
2ter (*)
- Ai componenti degli organi dell’ATER di cui sopra che si trovino in missione
all’interno del territorio provinciale spetta un rimborso spese in conformità a quanto previsto
dal comma 1, lett. c), d), ed e) dell’art. 6 della legge regionale 30.1.1997, n.5.
2quater (*)
– Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, nonché al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
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STATUTO
spettano, altresì il rimborso delle spese di trasporto alla sede dell’ATER e la diaria in conformità
all’art.57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37..
3-
Il trattamento economico di cui al precedente comma è a carico dell’Azienda.
(*) Commi aggiunti con deliberazione Consiglio di Amministrazione 3/98
TITOLO IV
COMITATO TECNICO
Art. 25 - Comitato Tecnico
1
- Il Comitato Tecnico previsto dall’art.13 della legge regionale 9.3.1995 n.10 è costituito
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e resta in carica per la
durata dello stesso.
2-
Il Comitato è composto da:
a)
b)
c)
d)
il Direttore dell’Azienda con funzioni di Presidente;
il Dirigente del servizio tecnico dell’Azienda;
un rappresentante della Provincia (l.r. 13.4.2001 n.11 art.87);
due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell’edilizia residenziale nominati
dalla Giunta Regionale.
3-
Le funzioni di segretario sono assicurate da un funzionario dell’Azienda.
4
- Ai due esperti di nomina regionale di cui al precedente comma, punto d) spetta un
gettone di presenza, per ogni seduta, nella misura prevista dall’articolo 14 della legge
regionale 10/1995.
5
Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante
legale od il delegato dell’operatore pubblico o provato interessato all’argomento in
discussione.
6-
Il Comitato Tecnico esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o degli
enti interessati ed è convocato dal Direttore dell’Azienda.
7-
Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni
Tecniche istituite ai sensi dell’art.63 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modifiche
od integrazioni.
8
- I membri di diritto di cui a comma 2 lettere a) e b) possono designare, per ciascuna
seduta, un sostituto in caso di loro assenza o impedimento.
9-
Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:
a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
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STATUTO
b) la congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a
finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnicodimensionali ed economici, nonché sull’applicazione delle maggiorazioni ammesse ai
massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;
c) la richiesta di autorizzazione per il superamento dei massimali di costo ammissibili;
d) gli atti gestionali per la realizzazione delle opere nei casi in cui la normativa preveda il
parere dell’organo tecnico consultivo.
TITOLO V
PATRIMONIO E FONDI DI FINANZIAMENTO
Art. 26 - Patrimonio
1-
Il patrimonio dell’Azienda è costituito:
a) dai beni mobili e immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Belluno oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto;
b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa
accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
c) dal patrimonio degli altri enti di cui venga disposta la fusione o incorporazione
nell’Azienda;
d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale:
f)
da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda nell’esercizio
delle proprie attività.
2
- L’Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della
proprietà privata, e fatte salve specifiche disposizioni legislative.
3-
L’Azienda può formare o avere quote di partecipazione in società od enti aventi attività
collaterali o complementari oltre a quelle indicate nel precedente art.2.
Art. 27 - Fonti di finanziamento
1
- L’Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) i rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di Edilizia Residenziale
Pubblica nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
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STATUTO
b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale
rimborso delle spese generali di amministrazione e di manutenzione, secondo i criteri e le
modalità stabilite dalla normativa vigente;
c) i canoni di locazione di unità abitative o commerciale di esclusiva proprietà dell’Azienda
e non di Edilizia Residenziale Pubblica;
d) i finanziamenti reperiti sul mercato finanziario;
e) l’alienazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni di legge nazionale
e regionali vigenti;
f) i contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato, della Regione, di altri enti
pubblici o di terzi;
g) l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento e con le somme accantonate per TFR;
h)
l’utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di cassa,
ricorrendo anche ad anticipazioni a breve su mutui concessi, nonché su crediti certi verso enti
del settore pubblico;
i) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dall’articolo 2.
TITOLO VI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE
Art. 28 - Struttura organizzativa
1
- La dotazione organica del personale dell’Azienda è determinata periodicamente, su
proposta del Direttore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2
- La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 29
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda, compresi i dirigenti, ha natura
privatistica.
2-
La disciplina generale dello stato giuridico e previdenziale e del trattamento economico
del personale fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di Federambiente, fatti
salvi particolari contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse, e gli eventuali protocolli
integrativi.
Art. 30 - Modalità e procedimento per l’assunzione del personale
1
- Le modalità ed il procedimento per l’assunzione del personale sono disciplinati dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
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STATUTO
Art. 31 - Incompatibilità
1 - I dirigenti ed i dipendenti dell’Azienda, a tempo determinato o indeterminato, non
possono assumere altri rapporti di lavoro o esercitare la libera professione, impiego,
commercio o industria; possono assumere incarichi retribuiti, solo previa autorizzazione scritta
del Direttore, con esclusione da imprese concorrenti.
2
- I dipendenti dell’Azienda possono iscriversi all’Albo professionale di categoria se
l’iscrizione è consentita dall’ordinamento professionale di appartenenza. L’onere è a carico
dell’Azienda nei casi previsti dalla legislazione statale o regionale.
TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 32 - Gestione Aziendale - criteri
1
- La gestione Aziendale deve ispirarsi a criteri di economicità, efficienza, efficacia e
trasparenza.
2
- I relativi controlli sono effettuati sulla base di quanto indicato dal regolamento di
contabilità.
Art. 33 - Canoni di locazione e tariffe
1-
I canoni di locazione e le tariffe applicate per i servizi resi ad enti pubblici o a terzi, forniti
dall’Azienda, debbono, di norma, assicurare la copertura integrale di tutti i costi dei singoli
servizi erogati, secondo i corretti principi contabili, comprese le spese generali.
Art. 34 - Bilancio preventivo annuale
1-
L’esercizio aziendale coincide con l’anno solare.
2
- Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e
indirizza, in termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento
della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario. Il
bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla
base dei criteri di cui all’art.2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto
dall’art.2425 del Codice Civile (conto economico) integrato da un preventivo di cassa.
3-
Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 novembre
di ciascun anno.
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STATUTO
4-
Il regolamento di contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di
previsione.
Art. 35 - Bilancio consuntivo
1-
Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente deve sottoporre al Consiglio
di amministrazione opportunamente convocato per l’approvazione, il bilancio consuntivo
formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile,
corredato dalla relazione di cui all’art.2428 del Codice Civile e le informazioni richieste dal
primo comma dell’art.16 della legge regionale 10/1995.
2
- Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente al
Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per l’approvazione.
3
- Il Collegio dei Revisori deve redigere apposita relazione al Consiglio sui risultati
dell’esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio
ed alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Revisori deve essere depositata
presso la sede dell’Ente quindici giorni prima del giorno fissato per l’approvazione.
4
- Il bilancio consuntivo approvato, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione
nonché la relazione del Collegio dei Revisori e il verbale della seduta di approvazione, viene
trasmesso alla Regione entro il termine di cui all’art.17 della legge regionale 10/1995.
Art. 36 - Bilancio consuntivo - risultati di esercizio
1-
L’utile di esercizio deve essere destinato nell’ordine:
a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario.
2
- Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un
ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del
patrimonio dell’Azienda.
3
- Nell’ipotesi di perdita di esercizio, si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e,
in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
Art. 37 - Vigilanza, controllo sugli atti e sugli organi
1
- La Giunta Regionale, ai sensi dell’art.17 della legge regionale 10/1995, esercita la
vigilanza ed il controllo sugli organi e sui sottoelencati atti dell’Azienda:
a) Statuto ed eventuali modifiche;
b) Bilancio di previsione e bilancio consuntivo di esercizio;
c) Regolamento di amministrazione e contabilità, Regolamento e dotazione degli organi e
del personale.
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STATUTO
2 -
Anche se non soggette al controllo, tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione, sono trasmesse, a cura del Presidente, entro 10 giorni dalla loro
approvazione, al Presidente della Giunta Regionale.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38 - Continuità dei rapporti
1
- L’Azienda, costituita secondo il presente Statuto, subentra allo IACP della Provincia di
Belluno in tutti i rapporti di lavoro, contrattuali ed in genere di obbligazione o di diritto nella
titolarità delle convenzioni, concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli di credito in essere al
momento dell’entrata in vigore dello stesso.
Art. 39 - Regolamenti.
1
- I regolamenti previsti dallo Statuto devono essere approvati dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2
Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma precedente continuano ad
applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili.
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STATUTO
 Adottato con delibera C.d.A. n.130 del 25.10.1995;
 decisione Giunta Regionale 5 dicembre 1995, comunicata il 6 dicembre 1996, prot.
4743/13511;
 deliberazione C.d.A. 27 dicembre 1995, n.158;
 decisione Giunta Regionale 13 febbraio 1996, comunicata il 14 febbraio 1996, prot.
n.168/13511.
 deliberazione C.d.A. del 2 Aprile 2003 n.29;
 decisione Giunta Regionale 25 Luglio 2003, comunicata il 28 Luglio 2003, prot. 6205/41.03.
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