UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI POLITICI E SOCIALI “PERSONA, MERCATO E ISTITUZIONI” a cura del CENTRO STUDI DI DIRITTO COMUNITARIO diretto dal Prof. Felice Casucci Il presente numero è stato realizzato con la collaborazione di Katia Fiorenza, Maria Fragnito, Maria Petitto e Lara Romano. Rassegna di diritto comunitario La Normativa Gli Orientamenti normativi La Giurisprudenza La Dottrina I Fatti e le Notizie Novità in libreria Appuntamenti I Bandi Anno 3 - N.1 Gennaio-2003 LA NORMATIVA Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa. (GUCE n. L 9 del 15 gennaio 2003, p. 3) Dal 1992, con l’emanazione delle direttive relative all’assicurazione sulla vita e sui danni di terza generazione (n. 92/49/CEE e n. 92/96/CEE), le compagnie d’assicurazione hanno potuto esercitare liberamente la propria attività in tutto il mercato comunitario, con il conseguente aumento dell’attività transfrontaliera e dei relativi rischi industriali e commerciali. Tuttavia, se il mercato unico è ormai una realtà per le imprese e le compagnie d’assicurazione, esso è ancora lontano per gli intermediari assicurativi e riassicurativi. La causa principale di tale situazione si rinviene nel divario esistente tra le discipline nazionali sull’intermediazione assicurativa e riassicurativa, divario accentuato dalla direttiva 77/92/CE che ha consentito agli Stati membri di decidere se introdurre o meno nel proprio ordinamento norme specifiche sull’accesso all’esercizio di tali attività. Pertanto, è risultato doveroso sostituire la direttiva 77/92/CE con una nuova direttiva (2002/92/CE) in grado di armonizzare i diversi sistemi normativi. La caduta di queste barriere normative permetterà da una parte agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare agevolmente in tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea e dall’altra consentirà ai consumatori di entrare in contatto con un’offerta molto più articolata, rendendo finalmente possibile la tanto auspicata nascita di un mercato unico anche per i rischi di massa. Il recepimento della direttiva in esame obbligherà gli intermediari assicurativi e riassicurativi ad iscriversi in un apposito registro tenuto da un’autorità di controllo del Paese di appartenenza. Condizione necessaria per potersi iscrivere nel registro, e quindi per poter operare liberamente in tutto il territorio comunitario, è il possesso di requisiti professionali di cui all’art. 4 della presente direttiva attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità 2 finanziaria. In ogni caso, gli Stati membri sono liberi di adottare disposizioni più restrittive, in tal caso l’intermediario assicurativo dovrà assumere l’intera responsabilità dei suoi atti. La direttiva in esame prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino misure idonee a tutelare i consumatori dal rischio di perdere le somme affidate all’intermediario oppure di non poter beneficiare dei premi assicurativi. A tal fine viene presentata una gamma di misure che vanno dalle previsioni legislative -che considerino gli importi consegnati all’intermediario direttamente versati all’impresa di assicurazione- all’istituzione di un fondo di garanzia. Tale direttiva dedica molto spazio anche ai doveri di trasparenza verso il consumatore, elencando minuziosamente le informazioni che l’intermediario deve fornire ai potenziali clienti quali l’indicazione del registro nel quale è iscritto, eventuali rapporti di partecipazione superiori al 10% del capitale sociale nelle imprese di assicurazione nonché informazioni relative ai contratti proposti. Inoltre, qualora l’intermediario dichiari di fondare la propria consulenza su un’analisi imparziale, è tenuto a far riferimento ad un numero sufficiente di contratti al fine di individuare quello più idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore. Ad ulteriore difesa dei consumatori, la direttiva incoraggia gli Stati membri a promuovere l’istituzione di adeguati organi di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché la cooperazione tra i suddetti organi per agevolare la soluzione delle liti transfrontaliere, avvalendosi eventualmente anche della rete FINNET promossa dalla Commissione nel 2001 (Network per i Reclami dei Consumatori di Servizi Finanziari). 3 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GUCE n. L 1 del 4 gennaio 2003, p. 1) Gli obiettivi fissati dal regolamento n. 1/2003, approvato il 16 dicembre 2002 dal Consiglio dell'Unione Europea, sono diretti alla creazione di nuove disposizioni europee sulla concorrenza adeguate alle sfide di un mercato integrato e di un futuro allargamento della Comunità Europea verso un sistema senza distorsioni. La riforma del regolamento del Consiglio, n. 17/62) primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (oggi artt. 81 82), avrà un impatto significativo sull’attuazione e l’applicazione del diritto comunitario relativo alle intese e agli abusi di posizione dominante. Il regolamento in esame rappresenta sicuramente la più importante riforma legislativa del diritto comunitario sulla concorrenza a seguito dell’adozione da parte del Consiglio, nel 1989, del regolamento sul controllo delle concentrazioni. La riforma è volta ad adattare il diritto comunitario sulla concorrenza ad un nuovo contesto economico e istituzionale (anche in considerazione dell'allargamento nel 2004) e a consentire alle autorità nazionali, amministrative e giudiziarie, garanti della concorrenza, di partecipare senza riserve all'attuazione delle norme in materia, in particolare dell'articolo 81 CE. La riforma prevede il rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali e comunitarie al fine di reprimere comportamenti anticoncorrenziali nell'ambito della Comunità. Per garantire l’applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie e nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali di difesa, il presente regolamento disciplina l’onere della prova. Alla parte o all’autorità che asserisce un’infrazione spetta l’onere di provare l’esistenza dell’infrazione; all’impresa o all’associazione di imprese che invocano il beneficio della difesa contro l’esistenza dell’infrazione spetta l’onere di provare che sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di dette difese. È prevista la sostituzione di un sistema centralizzato istituito dal regolamento n. 17/62 con un sistema di eccezione direttamente applicabile. Viene posto in risalto 4 il ruolo delle giurisdizioni nazionali nell’ambito di una decentralizzazione dell’applicazione dei regolamenti comunitari. Il regolamento, inoltre, mira a chiarire i criteri sostanziali per l’analisi delle concentrazioni sotto il profilo della concorrenza, prevedendo una semplificazione del sistema di rinvio dell'esame delle concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri e viceversa. La riforma cerca di far sì che, in linea con il principio di sussidiarietà, ciascuna operazione sia esaminata dall'autorità che si trova nella posizione migliore per farlo, riducendo nel contempo l'incidenza delle notifiche multiple, ossia della notifica della stessa operazione a più autorità garanti della concorrenza dell'UE. Infine, maggiori poteri d’indagine sono attribuiti alla Commissione, che ha, fra gli altri il potere di comminare ammende più elevate a chi si rifiuta di ottemperare alla richiesta di fornire informazioni in suo possesso. 5 GLI ORIENTAMENTI NORMATIVI Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 9° fondo europeo di sviluppo in virtù dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (GUCE n. C 12 del 17 gennaio 2003, p. 19) Il 23 giugno 2000 è stato firmato a Cotonou (Benin) l'Accordo di partenariato che subentra alla Convenzione di Lomè, scaduta il 29 febbraio 2000, e stabilisce un nuovo quadro per le future relazioni fra l'Unione europea (UE) e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L'Accordo, che è stato concluso per una durata ventennale, contiene una clausola che ne consente la revisione ogni 5 anni ed un protocollo finanziario per ciascun periodo quinquennale. Come la Convenzione di Lomé, l'Accordo di Cotonou si propone di migliorare il tenore di vita e lo sviluppo economico dei paesi ACP e stabilisce una stretta cooperazione in uno spirito di completa parità. Il nuovo Accordo si differenzia però dalla precedente Convenzione perché affronta una gamma più vasta di problemi non inerenti allo sviluppo tradizionale. Il nuovo Accordo disciplina gli scambi commerciali tra i due gruppi di Paesi e le loro strategie di sviluppo in vista di un'ulteriore integrazione dei paesi ACP nel sistema commerciale mondiale. Esso rafforza inoltre la dimensione istituzionale e politica di tali relazioni per quanto concerne alcuni aspetti fondamentali come i diritti dell'uomo, la democrazia e il buon governo. La Corte dei Conti delle Comunità europee, con il parere n. 12/2002, ha manifestato la necessità di adottare un unico regolamento finanziario applicabile ai diversi Fondi europei di sviluppo (FES) presenti e futuri e modificabile secondo le necessità. In tal modo verrebbe garantita una continuità nell’attuazione dei FES ed una maggiore semplificazione della gestione. La situazione attuale che prevede un regolamento finanziario per ogni FES comporta diversi inconvenienti dovuti non soltanto alla diversità di contenuto di tali regolamenti, ma, soprattutto, all’impossibilità di avviare il FES fino a quando il regolamento finanziario non sia finalizzato. La creazione di un 6 regolamento finanziario unico per tutti i FES dovrebbe accompagnarsi all’elaborazione di un testo legislativo semplice, chiaro e direttamente comprensibile. Per migliorare il processo decisionale si dovrebbe prevedere sia una valutazione exante, sia una valutazione ex-post dei programmi e delle azioni intraprese. L’art. 9 dell’accordo dispone una ripartizione delle responsabilità di esecuzione del FES tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), creando due settori distinti di gestione. Gli articoli 50-55 relativi all’impegno delle spese sono, secondo la Corte dei Conti della CE, poco coerenti perché riprendono impropriamente alcune disposizioni del regolamento finanziario generale sull’esecuzione di stanziamenti di bilancio pluriennali. Sulla base di tale assunto la Corte propone modifiche e aggiustamenti, prevedendo di trasmettere annualmente alla stessa Corte la relazione contenente le informazioni inerenti le revisioni contabili interne effettuate. La Corte propone di modificare l’art. 115 inserendo prima dell’accordo ACP-CE un riferimento al Trattato istitutivo della Comunità europea, inoltre sostiene l’utilità di menzionare l’accordo interno che costituisce, insieme al Trattato, la base giuridica del regolamento finanziario del 9° FES. L’accordo di Cotonu stabilisce che nella gestione delle risorse del FES possono intervenire diversi intermediari, pertanto, il presente regolamento finanziario sottopone al controllo della Corte i beneficiari di finanziamenti o di sovvenzioni provenienti dalle risorse del FES, in riferimento non soltanto alle risorse del FES da questi “percepite”, ma anche a quelle che sono state “gestite”. Sarebbe utile prevedere nell’art.115 un paragrafo che incoraggi la partecipazione delle autorità nazionali di audit dei Paesi beneficiari al controllo dei fondi nazionali di cofinanziamento. In riferimento alle disposizioni relative alle risorse del FES gestite dalla BEI si prevede che le regole di quest’ultima dovrebbero essere applicate nel rispetto delle norme generali che disciplinano la gestione di tale fondo. E’ importante che la contabilità del fondo investimenti seguendo il ciclo completo dei fondi, indichi in maniera incisiva che le rimanenze dei FES precedenti debbano essere utilizzate per finanziare nuovi programmi e non per tentare di salvare progetti in difficoltà. La Corte ritiene, infine, necessaria una chiarificazione delle disposizioni riguardanti la durata di vita del 9° FES, in quanto il disposto 7 dell’art. 136, paragrafo 2, è suscettibile di una doppia interpretazione; in senso stretto, la durata del FES è di cinque anni, in pratica, la durata di vita sembra estesa a sette anni. Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (GUCE n. C 13 del 18 gennaio 2003, p. 2) L'impegno della Comunità europea sul tema cruciale della formazione trova fondamento nell'art. 127 del Trattato di Roma, che afferma la necessità di attuare una politica di formazione professionale in grado di rafforzare ed integrare le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di ciascuno Stato sul contenuto e l'organizzazione della formazione stessa. In linea con il suddetto scopo, la risoluzione del Consiglio, presa in esame, costituisce una solida base per l’iniziativa diretta a favorire una cooperazione più stretta nel settore dell’istruzione e della formazione professionale Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha conferito all'Unione europea l'obiettivo strategico di divenire la società della conoscenza più competitiva e dinamica al mondo. Lo sviluppo della formazione professionale rappresenta un punto cruciale ed integrante di tale strategia. Al Consiglio europeo di Barcellona, nel marzo 2002, si è riaffermato questo importante ruolo e si è conferito mandato per rendere il sistema di istruzione e formazione europeo uno standard di riferimento a livello mondiale entro il 2010 e per sviluppare una più stretta cooperazione nel settore della formazione professionale Per sostenere e integrare le attività dei singoli Paesi in materia di istruzione e formazione, l'Unione europea ha inoltre attivato una vasta gamma di strumenti finanziari, sia all'interno sia all'esterno dei propri confini, svolgendo così un ruolo importante anche in vista dell'adesione all'UE dei nuovi paesi candidati. 8 Si tratta dei programmi Socrates, Tempus, Leonardo da Vinci e Gioventù, e del Fondo Sociale Europeo (FSE) che sostiene attività di orientamento, istruzione e formazione, la cui fase attuale giungerà a conclusione a fine 2006. Fra gli strumenti idonei a rafforzare tale scopo si pensi al nuovo "CV europeo" che si differenzia dagli altri CV per la rilevanza che pone sull'importanza dell'apprendimento non formale e informale. I sistemi di istruzione e di informazione professionale costituiscono un pilastro fondamentale per la promozione dell’occupabilità, della coesione sociale, della cittadinanza attiva, pertanto, nell’ambito dell’Unione Europea, la creazione di una spazio comune della conoscenza, consentirà di trarre profitto dalle differenze esistenti tra le strutture di istruzione e di formazione professionale degli Stati membri. Tale azione è prevista dalla risoluzione del Consiglio nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., nella quale si stabilisce, all’art. 14, che ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. La risoluzione in esame sottolinea l’importanza di una delle quattro libertà fondamentali disciplinate nel Trattato istitutivo delle Comunità europee, la libera circolazione dei cittadini, intesa quale libertà di movimento tra differenti occupazioni, regioni, settori e paesi europei; essa considera la necessità di una formazione completa che si realizza attraverso tre fasi: l’istruzione, la formazione professionale iniziale, la formazione professionale continua (aggiornamento). Per raggiungere tale risultato la risoluzione sollecita l’adozione di strumenti atti ad accrescere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze tra gli Stati europei, con la promozione di una più stretta cooperazione in merito alla qualità dei sistemi europei d’istruzione e formazione professionale, base per la reciproca fiducia, e ribadendo l’opportunità di rafforzare la cooperazione, mediante le politiche, le azioni, i sistemi, le prassi che sostengono la conoscenza. 9 LA GIURISPRUDENZA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (CAUSA C-388-01) 16 gennaio 2003 «Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Non discriminazione - Artt. 12 CE e 49 CE - Ingresso ai musei, monumenti, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali pubblici - Tariffe preferenziali concesse dagli enti locali o decentrati dello Stato» L’art. 12 CE vieta “ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità” al fine di stabilire uno degli elementi essenziali del mercato interno che è, a sua volta, uno dei fondamenti dell’Unione europea. La “discriminazione” è un trattamento diverso, accordato a soggetti di diritto aventi nazionalità diversa in situazioni simili. In particolare, la Corte di Giustizia ha applicato detto principio in relazione al libero scambio dei servizi sia dal punto di vista della nazionalità sia da quello della residenza ed ha stabilito che, in entrambi i casi, ai cittadini o alle imprese dei Paesi membri della Comunità deve applicarsi il trattamento nazionale, devono cioè valere per loro le stesse condizioni imposte ai cittadini e alle imprese nazionali. Nel caso in esame, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 12 CE e 49 CE per il fatto di aver riservato agevolazioni tariffarie discriminatorie per l'ingresso ai musei, monumenti, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali pubblici, unicamente ai cittadini italiani di età superiore ai sessanta o ai sessantacinque anni, ed escludendo da tali agevolazioni i turisti cittadini di altri Stati membri o i non residenti che soddisfano le stesse condizioni oggettive di età. Nel nostro ordinamento, l'art. 1, n. 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, del Ministro per i Beni culturali e ambientali, intitolato «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, 10 parchi e giardini monumentali dello Stato», dispone che l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto, la cui validità può prescindere dalla data di emissione e che l'ingresso gratuito è consentito, ai sensi dell'art. 4, n. 3, dello stesso decreto, ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantesimo anno di età. Il decreto 28 settembre 1999, n. 375, dello stesso Ministro, recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997 n. 507, prevede che l’ingresso gratuito è consentito ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. La Commissione ha attivato la procedura prevista dall’art. 226 CE, con la richiesta di informazioni al governo italiano e successiva diffida per l’assoluta inerzia di questo, per l’esistenza di un regime tariffario preferenziale applicabile alle persone di età superiore a sessanta o sessantacinque anni, che comporta una discriminazione basata sulla cittadinanza, ovvero sulla residenza, a danno dei cittadini degli Stati membri diversi dalla Repubblica italiana. Le autorità italiane si sono difese sostenendo che era in atto un'imminente modifica del decreto n. 507, mirante ad estendere a tutti i cittadini degli Stati membri il regime tariffario preferenziale per l'ingresso nei musei italiani e che un'interpretazione estensiva della normativa in vigore già consentiva, di fatto, l'applicazione dei benefici tariffari controversi a tutti i cittadini comunitari. Considerando insoddisfacente la risposta del governo italiano, il 2 febbraio 2000 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato, rilevando, in particolare, che la modifica annunciata riguardava i musei e i monumenti nazionali e non i musei e i monumenti municipali. Peraltro, l'interpretazione estensiva della normativa in vigore non sarebbe stata sufficiente ad eliminare l'inadempimento. Inoltre, secondo la circolare ministeriale 11 marzo 1998, n. 1560, diretta ad interpretare il decreto n. 507, l'estensione del beneficio delle agevolazioni tariffarie sarebbe lasciata alla valutazione discrezionale del gestore dell'impianto turistico considerato. Per la successiva inerzia dello Stato italiano, la Commissione ha proposto ricorso. 11 La Corte, sulla base del principio che vieta le discriminazioni non solo palesi basate sulla cittadinanza, ma anche quelle dissimulate basate su altri criteri discretivi ha, nella sua giurisprudenza, già stabilito che una normativa nazionale relativa all'ingresso nei musei di uno Stato membro che comporta una discriminazione a danno unicamente dei turisti stranieri è vietata dagli artt. 12 e 49 del Trattato CE. La giustificazione addotta dall’Italia, secondo cui le agevolazioni in questione sarebbero giustificate da motivi di ordine economico e di coerenza fiscale, in quanto tali agevolazioni costituirebbero il corrispettivo del pagamento delle imposte mediante le quali tali cittadini o residenti partecipano alla gestione dei siti considerati, non ha superato la decisione sfavorevole della Corte la quale ha sottolineato che le uniche eccezioni al principio di parità di trattamento sono tipizzate dall’art. 46 CE, cui fa rinvio l'art. 55 CE, vale a dire l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Obiettivi di natura economica non possono costituire motivi di ordine pubblico, con la conseguenza che tale sistema di agevolazioni tariffarie è incompatibile con il diritto comunitario. Rispetto ai motivi di natura economica, la Corte ha ribadito la loro inidoneità a costituire ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato. Riguardo, poi, alle motivazioni di ordine fiscale, la Corte ha rigettato le difese del governo italiano che facevano riferimento ad una precedente decisione che aveva dato loro dignità tale da poter giustificare disposizioni atte a limitare le libertà fondamentali garantite dal Trattato in considerazione dell’esistenza di un nesso diretto tra la deducibilità fiscale delle prestazioni oggetto di causa e l'assoggettamento ad imposta delle somme dovute da una delle parti del procedimento, nesso che occorreva preservare al fine di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale interessato. Nel caso in esame, invece, la Corte non ha riscontrato l’esistenza di un nesso diretto tra una qualsiasi imposizione e l'applicazione di tariffe preferenziali rivelandosi come una pura, semplice ed ingiustificata disparità di trattamento. 12 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (CAUSA C-57/01) 23 gennaio 2003 «Appalti pubblici di lavori - Regole di partecipazione - Raggruppamento di imprenditori offerente - Mutamento della composizione del raggruppamento Divieto previsto nel capitolato d'oneri - Compatibilità con il diritto comunitario Ricorso» In materia di “appalti pubblici” è fondamentale rilevare una normativa di carattere sia interno sia comunitario elaborata al fine di rispondere a diverse esigenze e di perseguire diversi obiettivi; infatti se il legislatore interno mira a garantire i principi di imparzialità e trasparenza dell'amministrazione nazionale, la normativa comunitaria, avendo come obiettivo quello di garantire la libera concorrenza tra gli operatori nel mercato interno, si occupa essenzialmente di riservare a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a procedure d'appalto, bandite in uno Stato membro, in condizioni di parità con le imprese appartenenti a tale Stato. Tale disciplina comunitaria intorno agli anni ’70 ha dato avvio ad un processo di regolamentazione del settore per dare concreata attuazione al principio della libera perstazione dei servizi. Tra le diverse possono segnalarsi, accanto ad una più puntuale definizione degli appalti assoggettati alla disciplina comunitaria, il rafforzamento delle forme di pubblicazione, l’allungamento dei termini di partecipazione e maggiore trasparenza nei criteri di selezione e nelle modalità di svolgimento. Inoltre, con l’introduzione delle c.dd. direttive ricorso, n. 89/665 e n. 92/13, si è voluto da un lato assicurare l’osservanza delle norme regolanti le procedure di aggiudicazione da parte delle amministrazioni e dall’altro tutelare le imprese partecipanti alle gare nei confronti delle decisioni o dei comportamenti adottati in violazione del diritto comunitario o delle norme interne di recepimento. La sentenza in esame affronta il problema relativo all’applicabilità del disposto di cui alla direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nel caso in cui una normativa nazionale vieti un mutamento della 13 composizione di un raggruppamento di imprenditori che partecipi ad una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici verificatosi dopo la presentazione delle offerte. La Corte d'appello amministrativa di Atene ha sottoposto alla Corte di Giustizia, a norma dell'art. 234 TCE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, sollevata nell'ambito di una controversia che oppone il raggruppamento di imprenditori Makedoniko Metro e la società Michaniki AE allo Stato ellenico in merito ad un appalto per la realizzazione della metropolitana nella città di Salonicco. La normativa nazionale che disciplina la gara d'appalto controversa nella causa principale è la legge n. 1418/1984 ed il decreto presidenziale n. 609/1985. Tale sistema normativo prevede la possibilità di sostituire un membro del raggruppamento di imprenditori aggiudicatario di un appalto, ma soltanto nella fase di esecuzione del contratto e non anche nella precedente fase di aggiudicazione della gara. Il raggruppamento ricorrente, nel corso della fase iniziale dell’aggiudicazione dell’appalto, ha mutato la sua composizione strutturale e, in considerazione di tale evento, l’ente appaltatore, ritenendo che le trattative non avessero avuto buon esito, ha disposto la fine delle stesse invitando il secondo aggiudicatario temporaneo. Il ricorrente ha proposto ricorso al Consiglio di Stato ellenico per l'annullamento della decisione ed al Tribunale amministrativo di primo grado per il risarcimento dei danni morali, ma entrambe le autorità giudiziarie hanno respinto i ricorsi in quanto il raggruppamento non sarebbe legittimato a richiedere l'annullamento dell'atto impugnato perchè, avendo mutato la sua composizione dopo la presentazione delle offerte e dopo essere stato designato come aggiudicatario provvisorio, non era più riconducibile all’originario soggetto giuridico. 14 A seguito del ricorso in appello contro tale decisione, la Corte ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia la conseguente questione pregiudiziale. La Commissione ha osservato che il diritto comunitario non prevede disposizioni specifiche sul mutamento nella composizione di un raggruppamento di imprenditori per cui sarebbe rimesso al legislatore nazionale o alla autorità aggiudicatrice la decisione da adottare. Ancora, la Commissione ha sottolineato che la immodificabilità delle condizioni del capitolato d’oneri violerebbe il principio della parità di trattamento degli offerenti se non si consentisse agli esclusi di ottenere una riapertura della gara. La Corte ha osservato che la direttiva 93/37 non osta ad una normativa nazionale specifica in quanto la sola disposizione della suddetta direttiva relativa ai raggruppamenti di imprenditori è l'art. 21 che non contiene alcuna disposizione sulla composizione di tali raggruppamenti, per cui la disciplina della loro composizione rientra quindi nella competenza degli Stati membri. Si può concludere che nell’ambito della tutela di situazioni soggettive riconosciute nell’ordinamento comunitario, è evidente l’importanza delle direttive “ricorsi” e non soltanto in relazione al carattere settoriale del loro ambito applicativo, ma anche per quanto concerne la realizzazione di un solida integrazione degli ordinamenti dei Paesi della Comunità. 15 LA DOTTRINA La riforma delle fondazioni bancarie. (di M. CLARICH e A. PISANESCHI, in Giornale di diritto amministrativo, 3, 2002) Le fondazioni bancarie furono istituite con la legge n. 281 del 30 luglio 1990 come holding di controllo delle banche pubbliche (casse risparmio ed istituti di credito di diritto pubblico) trasformate in società per azione. La loro disciplina è stata recentemente modificata dapprima dalla legge “Ciampi” (l. 23 dicembre 1998, n. 461) e successivamente dall’art. 11 della l. 28 dicembre 2001, n. 448. La legge delega n. 461 del 1998, sulla base della quale il Governo ha successivamente emanato il d.lg. 17 maggio 1999, n. 153 nasce dall’esigenza di realizzare un compromesso politico e legislativo tra quanti puntavano ad una completa dismissione delle partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e chi, invece, mirava a mantenere tali partecipazioni. Ne è risultata una riforma che prevedeva: la trasformazione delle fondazioni bancarie in soggetti non profitti, una equilibrata attribuzione del potere di nomina tra enti pubblici e soggetti privati, nonché l’obbligo delle fondazioni bancarie di dimettere le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie entro sei anni. La riforma non imponeva un modello uniforme di fondazione, cioè non chiariva se la fondazione dovesse essere generalista o specialista, operating (che realizza progetti) o grant making (di mera erogazione), ma si limitava a stabilire alcuni settori di possibile intervento, nonché la possibilità di prevedere nei propri statuti scopi di “promozione dello sviluppo economico”. La piena realizzazione del modello di fondazione appena delineato è stata impedita da una serie di incertezze ed ambiguità presenti sia nelle fonti primarie, sia nell’atto di indirizzo del 1999. Innanzitutto, la legge non ha previsto una definizione stringente di controllo valida a superare il modello “fondazione-holding”, ma si è limitata ad operare un semplice rinvio alla nozione di controllo prevista dal codice civile. La cronaca economica e finanziaria degli ultimi anni ha poi dimostrato che 16 molte fondazioni hanno dimesso la partecipazione di maggioranza nella banca conferitaria, ma hanno egualmente mantenuto, attraverso accordi strategici tra fondazioni, un controllo di fatto su alcuni grandi gruppi creditizi. L’atto di indirizzo, a sua volta, non è stato chiaro nella interpretazione della composizione dell’organo di indirizzo, consentendo scelte statutarie elastiche e avallando pertanto fondazioni con organi a prevalente composizione pubblica. L’art. 11, comma 1 della legge finanziaria ha ridelineato in gran parte il modello, con alcune modifiche e integrazioni puntuali alle disposizioni vigenti. Innanzitutto, individua un nuovo elenco di settori di intervento per le fondazioni che possono essere però modificati con regolamento governativo. Per quanto riguarda i contenuti sostanziali, c’è un’ampia rivisitazione dei settori d’intervento delle fondazioni, distinti in settori ammassi e settori rilevanti. I settori ammessi sono indicati nel comma 1, lettera c-bis e tra questi ce ne sono alcuni che appaiono alquanto stravaganti, come ad esempio “la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica e la protezione civile”. Si tratta, dunque, di settori che fanno pensare ad un modello di fondazione che si sobbarca, impropriamente, compiti tradizionalmente spettanti alle amministrazioni pubbliche di tipo rappresentativo. Nell’ambito dei settori ammessi, le fondazioni, con cadenza triennale, scelgono tre settori che diventano rilevanti. In questi settori le fondazioni possono operare anche con imprese strumentali ed in ogni caso ad esse dovrebbero essere destinate la maggioranza delle risorse. La tendenza dunque sembra essere quella della specializzazione senza tuttavia operare una scelta netta tra modello operating e grant making. L’idea di una fondazione in parte sostitutiva del potere pubblico risulta evidente anche dalla disciplina relativa alla composizione degli organi. Il comma 4 dell’art. 11 prevede, infatti, la prevalenza, nell’organo di indirizzo, di soggetti nominati da enti pubblici, soprattutto Regioni, rispetto ai soggetti di natura privata. La riforma sembra sganciare definitivamente la fondazione dal mondo bancario, tanto è vero che è stata aggiunta una previsione secondo la quale per controllo si 17 intende anche quello facente capo a più fondazioni (art.11, comma 10). Dunque, sulla base di questa disposizione non sembrerebbero legittime le operazione di dismissione parziale del controllo dell’azienda bancaria che garantiscono comunque il controllo attraverso accordi strategici tra più fondazioni. La legge, inoltre, prevede la possibilità dell’affidamento delle partecipazioni bancarie ad un società di gestione del risparmio che provvederà a gestirla in nome proprio. E’ prevista la possibilità per le fondazioni di assumere partecipazioni non di controllo anche allo scopo di assicurare “il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio. In questo modo, dunque, viene dato il via libera all’acquisizione di partecipazioni, sia pure di minoranza, in società che gestiscono servizi pubblici locali o società di progetto. Ancora una volta, l’impressione è che la nuova normativa abbia prodotto una specie di pubblicizzazione sostanziale delle fondazioni, anche se la legge ne salva, a parole, la natura privata. In conclusione, l’art. 11 della legge finanziaria sospinge le fondazioni verso un “non profit” particolare, in certi casi addirittura sostitutivo delle funzioni tipiche della finanza pubblica, e avvia una fase di ripubblicizzazione sostanziale con il conseguente pericolo di una politicizzazione delle stesse. Tuttavia, anche la nuova disciplina presenta molte ambiguità ed incertezze e per questo non può essere considerata definitiva. In ogni caso, prima di esprimere un giudizio finale sul nuovo assetto normativo, bisogna attendere l’emanazione dei regolamenti governativi nonché l’adozione dei nuovi statuti delle fondazioni. Il diritto di stabilimento per la professione forense. (di S. CARACCIOLO, in Giornale di diritto amministrativo, 3, 2002) Il progressivo aumento degli scambi commerciali tra gli Stati europei e la conseguente crescita della domanda di servizi legali da parte degli operatori 18 economici impegnati in transazioni transfrontaliere, ha portato sempre più frequentemente gli avvocati comunitari ad operare oltre i confini nazionali. Questa situazione ha spinto negli anni ’70 gli Stati membri ad intraprendere un cammino, legislativo e giurisprudenziale, finalizzato ad uniformare princìpi e disposizioni nazionali che limitavano l’effettivo esercizio della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento degli avvocati comunitari. Un primo traguardo di questo percorso fu rappresentato dall’emanazione della direttiva 77/249/Cee, attuata in Italia con la legge n. 31 del 9 febbraio 1982, che ha consentito l’esercizio dell’attività professionale in tutti i Paesi membri della Comunità, senza alcuna preclusione dipendente dalla cittadinanza, ma soltanto con alcune limitazioni relative all’esercizio dell’attività giudiziale. Quest’ultima, infatti, doveva essere “saltuaria ed occasionale” nonché esercitata “di concerto” con un avvocato dello Stato ospitante. Dieci anni più tardi fu emanata la direttiva 89/48/Cee che ha permesso una migliore integrazione del professionista comunitario in uno Stato membro attraverso la rimozione delle differenze formali e sostanziali tra i professionisti dei diversi Stati. I singoli professionisti, infatti, dopo un periodo di tirocinio e previo superamento di una prova attitudinale, potevano esercitare liberamente l’attività, utilizzando lo stesso titolo del collega ospitante (avvocato in Italia). Questo sistema è stato oggetto di critiche per due motivi: in primo luogo perché non disciplinava l’esercizio permanente della libera professione, in secondo luogo perché la prova attitudinale, essendo svolta in modo differente nei diversi Paesi, dava luogo a forti discriminazioni. L’incapacità della direttiva comunitaria di risolvere tali problematiche ha portato il legislatore comunitario ad emanare la direttiva 98/05/Ce, che consente agli avvocati europei di esercitare “stabilmente” la professione forense in tutti gli Stati comunitari, utilizzando il proprio titolo di origine. Si conclude così, dopo circa trent’anni, il lungo percorso che ha definitivamente affermato il diritto di stabilimento per la professione forense. La direttiva 98/05/CE è stata recepita in Italia con il d.lg. 2 febbraio 2001, n. 96. 19 Nel titolo I di tale decreto si distingue la figura dell’avvocato stabilito da quella dell’avvocato integrato. Il primo è il cittadino comunitario che esercita in modo stabile la professione in Italia con il titolo professionale di origine. Affinché l’avvocato europeo possa esercitare stabilmente la professione, deve iscriversi in una sezione speciale dell’albo tenuto nella circoscrizione del tribunale in cui ha fissato la propria residenza o il domicilio professionale. Con tale iscrizione nella sezione speciale dell’albo, l’avvocato europeo acquisisce una serie di diritti e doveri, tra i quali, il diritto di elettorato, quello di utilizzare il proprio titolo professionale di origine e quello di esercitare tutte le attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi. Tali attività dovranno essere svolte “d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato”, il quale diviene il responsabile dell’osservanza dei doveri imposti ai difensori. Dal considerando n. 10 e dall’art. 5, n. 3 della direttiva 98/05/Ce, risulta che l’obbligo dell’avvocato stabilito di agire d’intesa con un collega in possesso del titolo di avvocato è relativo esclusivamente per le attività svolte dinanzi all’autorità giudiziaria. Allo stesso modo, l’art. 10 del decreto in commento precisa che gli avvocati stabiliti hanno il diritto di esercitare l’attività professionale stragiudiziale senza le limitazioni previste per l’esercizio di quella giudiziale (quindi senza intesa). Affinché l’avvocato stabilito nell’albo ordinario degli avvocati italiani, possa esercitare la professione, devono verificarsi due condizioni: il decorso di almeno tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e l’esercizio “effettivo e regolare “ nel nostro paese per almeno un triennio. E’ ovvio che l’effettività e la regolarità dello svolgimento della professione deve riferirsi all’attività svolta secondo il diritto italiano. Come interpretare allora l’inciso “ivi compreso il diritto comunitario” presente nell’art. 13, comma 2. Esso potrebbe intendersi come equipollenza tra diritto nazionale e quello comunitario ai fini del computo del tempo trascorso. Tuttavia, questa interpretazione contrasta con la ratio del tirocinio triennale, inteso come periodo di pratica durante il quale l’avvocato stabilito deve acquisire del diritto italiano sostanziale e procedurale. 20 Una volta acquisito il titolo professionale di avvocato italiano, il professionista europeo viene considerato al pari di colui il quale ha ottenuto il diploma di laurea in giurisprudenza, ha terminato il biennio di tirocinio ed infine ha superato l’esame di abilitazione della professione forense. Appare evidente che il sistema di integrazione “a doppio binario” (avvocati stabiliti e avvocati italiani) rappresenta una soluzione in grado di tutelare tutti gli interessi generali coinvolti. Infatti, gli avvocati avranno la possibilità di esercitare il diritto di stabilimento rispettando l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense e, soprattutto, l’interesse degli utenti-consumatori ad usufruire di un servizio efficiente e qualitativamente elevato. In ogni caso, resta un’integrazione difficile da raggiungere soprattutto per le differenze formative che continuano a riscontrarsi nei diversi Stati membri e che condizionano inevitabilmente lo svolgimento della professioni. Un’importante novità del d.lg. n. 96/2001 è contenuta nel titolo II relativo all’esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Dunque, la direttiva 98/05/CE, pur non prevedendo l’obbligo degli Stati membri di introdurre nel proprio ordinamento figure societarie, è servita da propulsore per la soluzione dell’annosa problematica relativa alla possibilità di esercitare le professioni protette in forma societaria. Problematica riacutizzatasi dopo la c.d. legge Bersani che ha abrogato il divieto generale di costituzione di società tra professionisti previsto dall’art. 2 della legge n. 1815 del 1939. L’art. 16 del d.lg. n. 96/2001 prevede che “l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo di società tra professionisti” (s.t.p.). Si discorre della società tra avvocati come una società avente ad oggetto l’attività “giudiziale” forense, non facendosi alcun riferimento all’attività di consulenza legale. A sostegno della tesi che ricomprende quest’ultima attività tra quelle svolte dalla società tra avvocati, si richiama l’art 17 che, determinando l’oggetto sociale, fa riferimento all’esercizio in comune della professione dei propri soci. Poiché non c’è dubbio che l’avvocato possa svolgere l’attività di consulenza legale, alla s.t.p. questa 21 possibilità non può essere negata. D’altra parte se così non fosse, la s.t.p. finirebbe per non avere alcuna possibilità operativa in quanto nessun professionista sarebbe disposto a convertire il proprio studio professionale in una s.t.p. per trovarsi limitato nello svolgimento della consulenza legale. Con il titolo III è stato recepito il principio espresso nella direttiva 98/05/Ce in virtù del quale agli avvocati stabiliti devono essere accessibili tutte le “forme d’esercizio in comune della professione”, così come regolate dall’ordinamento dello Stato membro ospitante. Al riguardo l’art 34 del d.lg. n. 96/2001 si limita a prevedere il diritto degli avvocati stabiliti di associarsi tra loro per esercitare al meglio la propria attività. In questi casi si applicherà, quindi, la normativa stabilità dalla l. n. 1815/1939 relativa alle associazioni professionali per le quali non è prevista la presenza di un professionista munito del titolo di avvocato. Se invece gli avvocati stabiliti vogliono esercitare la professione forense in strutture societarie, l’art. 35 del decreto in esame richiede che tra i soci ce ne sia almeno uno in possesso del titolo di avvocato. In conclusione possiamo affermare che le soluzioni e le novità apportate, nonostante alcune lacune ed imperfezioni evidenziate dalla dottrina, possono considerarsi in linea con le caratteristiche della professione forense, quali, ad esempio, il principio della personalità della prestazione ed il rispetto delle regole deontologiche che ne regolano l’attività. Tuttavia criticata dalla dottrina è la costruzione di una disciplina relativa non ad una professione unitaria che si esercita in due settori (giudiziale e stragiudiziale) ma a due professioni distinte: quella giudiziale, soggetta ad eccessivi vincoli e restrizioni, a condizioni rigorose per l’accesso; quella stragiudiziale, esercitabile liberamente senza troppe misura di controllo a tutela degli interessi pubblici coinvolti nell’esercizio dell’attività professionale. Comunque, la libertà di stabilimento e la possibilità di costituire società tra professionisti, indipendentemente dall’uso che si farà di questo strumento, assumono un significato particolare per tutti gli avvocati, i quali si troveranno ancora di più a dover confrontare la qualità dei propri servizi con quelli offerti dai colleghi europei. 22 I FATTI E LE NOTIZIE Stiglitz: a rischio la ripresa Usa. In un’intervista realizzata a Washington, in occasione del convegno degli economisti, il premio Nobel per l’economia 2001, si dimostra contrario ai tagli fiscali sui dividendi, spiegando che dal punto di vista etico la contabilizzazione delle opzioni sui titoli in bilancio avrebbe contribuito ad una maggiore trasparenza. Sulla necessità di realizzare un piano di stimoli per l’economia, Stiglitz avrebbe chiesto un congelamento temporaneo dei contributi sociali e avrebbe finalizzato i tagli al sostegno della domanda, attribuendo alla riduzione della tassa sui dividendi un impatto fiscale neutrale. (Il Sole 24ore, 2 gennaio 2003) I «cibi integrali» piacciono al Nasdaq. La Whole foods («cibi integrali») è entrata a far parte dell’ indice Nasdaq 100 che include le prime 100 società non finanziarie del mercato over the counter. Il successo di Whole foods non è semplicemente legato ad un fenomeno alimentare, ma soprattutto culturale, infatti, la mossa vincente non è stata solo quella di far leva sulle preoccupazioni alimentari di una nuova generazione di consumantori, ma soddisfare la voglia di salute dei baby boomers che invecchiano e vogliono mangiare cibi sani. (Il Sole 24ore, 5 gennaio 2003) La fame continua a colpire nel mondo. Ogni giorno 24mila abitanti della Terra muoiono di fame e sarà difficile raggiungere l’obiettivo dell’ONU di dimezzarne il numero entro il 2015. Le stime annunciate in giugno dal direttore generale della Fao, Abdou Diouf, hanno confermato che i progressi nella riduzione della fame nel mondo si sono quasi fermati. La situazione sta peggiorando nell’Africa subsahariana dove il bisogno di aiuti alimentari diventa urgente. La conferenza ministeriale della Wto in programma, nel prossimo settembre, a Cancun valuterà la liberalizzazione del commercio internazionale come un possibile aiuto per i Paesi più poveri. (Il Sole 24ore, 6 gennaio 2003) 23 Tra Roma e Fao intesa contro fame e povertà – La Fao, l’organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e il Governo italiano collaboreranno nella lotta contro la fame e l’insicurezza alimentare. Per la prima volta le due parti hanno firmato un programma di cooperazione decentrata che stabilisce una nuova forma di partenariato tra gli enti locali italiani e le collettività locali dei Paesi in via di sviluppo in materia di sicurezza alimentare e sviluppo rurale. L’obiettivo dell’intesa è di attivare le risorse sociali, umane e finanziarie delle collettività locali italiane verso i problemi della fame nel mondo. (Il Sole 24ore, 8 gennaio 2003) Sono nato per clonazione? Vi cito per danni. Negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti le cause per torto da procreazione, ovvero la possibilità che qualcuno intraprenda, sulla base di una condizione di sofferenza, un’azione legale sostenendo di aver subito un torto per il fatto di essere stato messo al mondo. Il Parlamento francese ha votato una legge che non ammette queste cause, mentre a differenza degli USA, dove gli stati si sono divisi in favorevoli e contrari. Il nocciolo logico-filosofico della questione è rappresentato dalla plausibilità di riconoscere un diritto a non iniziare ad esistere, ovvero alla “non vita” in quanto quella possibile è intrisa di sofferenza e quindi indesiderata. (Il Sole 24ore, 12 gennaio 2003) Piccoli Comuni cercano grandi aiuti – E’ giunto nell’aula di Montecitorio un testo di proposta di legge (cd. proposta Realaccio-Bocchino) finalizzata a rilanciare i “piccoli Comuni” ossia comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, collocati in aree “marginali” da un punto di vista culturale, economico e sociale, la cui popolazione si è significativamente ridotta negli ultimi 5 anni. La proposta di legge mira a ripopolare i piccoli Comuni attraverso la conservazione dei servizi, il rafforzamento delle produzioni tipiche e delle attività commerciali. Per conseguire questi obiettivi il testo prevede finanziamenti a chi decide di spostare la propria residenza e le attività economiche da centri più grandi verso centri più piccoli, nonché la promozione, da 24 parte delle Regioni, d’iniziative per l’unione dei piccoli Comuni e l’esercizio in forma associata, dei servizi comunali e di specifiche funzioni. (Il Sole 24ore, 15 gennaio 2003) Registro delle impronte digitali per extracomunitari e clandestini – E’ diventata operativa Eurodac, la banca dati destinata a raccogliere i dati personali e le impronte digitali degli extracomunitari che chiedono asilo politico e di alcune categorie di immigrati clandestini. Il provvedimento è stato voluto da alcuni Paesi come Germania e Gran Bretagna che si trovano ad accogliere rifugiati e ad analizzare richieste di asilo che in realtà spetterebbero per competenza ai Paesi d’entrata degli emigrati, come Italia, Spagna o Grecia. (Il Sole 24ore, 15 gennaio 2003) Via libera alla riforma del diritto societario - Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente i due decreti legislativi con i quali viene riscritto il libro V del Codice civile e definite le nuove regole da applicare ai processi che hanno ad oggetto la materia societaria. Nonostante sia avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore dei suddetti decreti è stata differita al 2004 per dare modo a tutti gli operatori di affrontare gradualmente e con maggiore consapevolezza gli adeguamenti richiesti. Tra le principali novità, l’aggiunta di due nuovi modelli di governance che vanno ad aggiungersi a quello tradizionale, un inedito profilo per le S.r.l., la regolamentazione dei gruppi, l’istituzione di patrimoni da destinare al finanziamento di un singolo affare e la definizione dei requisiti per le cooperative. (Il Sole 24ore, 17 gennaio 2003) Diritto fallimentare - Il Parlamento discuterà tra breve la proposta di legge n. 2342, mentre sono giunti al termine i lavori della Commissione Trevisanato. La proposta di legge n. 2342 ha sollevato le perplessità di una parte della magistratura per la drastica riduzione del trattamento sanzionatorio per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: dall’attuale pena della reclusione da 3 a 10 anni, si passa alla pena della reclusione da 1 a 3 anni. Più equilibrato e rispondente al 25 principio di proporzionalità tra l’entità della pena e la gravità del reato sembra essere il disegno di legge delega predisposto dalla commissione Trevisanto che prevede la pena della reclusione da 2 a 8 anni da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti. Un’altra novità di rilievo del progetto di legge n. 2342 è la distinzione nell’ambito del delitto di bancarotta, tra l’imprenditore individuale e coloro che operano nella società (es. funzionario di gestione o di direzione), per questi ultimi sono previste pene più severe poiché oggetto materiale della bancarotta fraudolenta da questi posta in essere sono i beni della società e quindi appartenenti a terzi. In entrambi i progetti viene dato espresso rilievo alle condotte riparatorie e risarcitorie poste in essere dall’imputato prima del giudizio: nel testo predisposto dalla commissione Trevisanto, esse indicano una circostanza attenuante, nel progetto di legge n. 2342 costituiscono una causa di estinzione del reato. (Il Sole 24ore, 21 gennaio 2003) Direttive più vicine agli standard Iasb – Il parlamento europeo ha approvato la proposta di modernizzazione delle c.dd. direttive contabili. Le modifiche previste interessano la modernizzazione sia del bilancio d’esercizio sia del bilancio consolidato, con lo scopo di indirizzare anche le piccole e medie imprese verso un sistema contabile sempre più simile a quello Iasb (International Accounting Standard Board). In tal modo anche le imprese non quotate, che non sono direttamente destinatarie degli Ias, finiranno per adeguarvisi per via indiretta, seguendo le direttive comunitarie. (Il Sole 24ore, 22 gennaio 2003) Pubblica amministrazione – Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003 è stata pubblicata la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante le “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. Sono diventate, quindi effettive le disposizioni varate dal Senato il 21 dicembre 2002 sull’attivazione del nuovo Alto Commissariato per prevenire e contrastare amministrazione. 26 la corruzione nella pubblica (Il Sole 24 ore, 21gennaio 2003) Più ambiente nella nuova Pac – La Commissione europea ha approvato il progetto Fischler di riforma della Politica agricola. Il nuovo progetto si fonda sullo svincolo progressivo degli aiuti comunitari dalla produzione per legarli invece all’attività agricola. Il commissario ha cercato di dissipare il timore che il disaccopiamento possa indurre gli agricoltori a intascare gli aiuti senza coltivare le terre sostenendo, invece, che gli agricoltori “produrranno più in funzione del mercato e meno delle sovvenzioni Ue”. Per quanto riguarda l’Italia resta però il timore che l’abbandono delle terre possa scattare in aree marginali montane o del sud, penalizzandole ulteriormente. (Il Sole 24ore, 23 gennaio 2003) L’UE rilancia sulla tutela dei marchi – E’ stata presentata una proposta di regolamento per rafforzare i poteri delle dogane, ampliando le possibilità di intervento e di sequestro di merce sospetta importata nell’Unione europea. Inoltre, verrà prossimamente presentata un’altra proposta di direttiva che cercherà di istituire pene dissuasive e proporzionate per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in maniera uniforme in tutti i 15 Paesi, colpendo perciò anche i falsificatori all’interno dell’Unione. (Il Sole 24ore 23 gennaio 2003) Verso il “si” la mini-riforma degli esteri – Ha ottenuto il primo via libera di Montecitorio il progetto di riforma del Ministero degli Esteri che mira a rendere più flessibile e più dinamico lo strumento diplomatico e prepararlo ad ulteriori compiti. Tra le principali novità previste si segnala la possibilità di istituire sezioni distaccate dalle ambasciate in Paesi limitrofi a quelli dove l’Italia non è presente, l’attribuzione ai consolati di un nuovo compito istituzionale relativo all’esercizio del voto degli 27 italiani all’estero, nonché l’entrata a pieno titolo degli istituti italiani di cultura nell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri. (Il Sole 24ore, 31 gennaio 2003) La Corte europea censura il modello italiano – L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a pagare 16mila euro per “danni morali” al Procuratore di Napoli Agostino Cordova, che si era visto bloccare, a causa di due delibere di insindacabilità parlamentare, i procedimenti per diffamazione attivati nei confronti del senatore a vita Francesco Cossiga e del deputato Vittorio Sgarbi. Nelle due sentenze, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che le dichiarazioni ritenute insindacabili, contestate da Cordova, “non erano collegate all’esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu, ma sembrano iscriversi nel quadro di dispute tra privati”. Le due decisioni contengono spunti importanti per il legislatore sia in vista di un’eventuale riforma dell’immunità parlamentare, sia per l’attuazione in via ordinaria delle disposizioni contenute nell’art. 68 in materia di insindacabilità. Infatti, la Corte indirettamente sembra sbarrare il percorso volto ad escludere la possibilità di impugnare le delibere di insindacabilità davanti alla Corte costituzionale, per conflitti di attribuzioni tra poteri. (Il Sole 24ore, 31 gennaio 2003) La riforma degli enti di ricerca – E’ stata presentata la riforma degli enti di ricerca. Si tratta di una riforma finalizzata a ridare efficienza a questo settore snellendo e accorporando i tanti centri di ricerca distribuiti in tutta Italia. Per ora il riordino riguarda il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), l’Inaf (l’istituto di astronomia e astrofisica) e l’Asi (agenzia spaziale). (Il Sole 24ore, 31 gennaio 2003) 28 DOMINICK SALVATORE, Economia internazionale ed Economia monetaria internazionale, Etas, Milano, 2002 I manuali di Dominick Salvatore, docente alla Fordham University di New York e consulente delle Nazioni Unite, sono tra i testi più adottati nelle università di tutto il mondo, giunti alla settima edizione sono stati recentemente tradotti in italiano. Nel labirinto dell’economia costituiscono un valido percorso didattico che unisce divulgazione ad approfondimento, capacità di semplificare a completezza di analisi con un continuo confronto tra la teoria e la dimensione reale. CARLO GALLI, La guerra globale, Laterza, Roma-Bari, 2002 Nel suo saggio interpretativo Carlo Galli, filosofo della politica, suggerisce che nella globalizzazione la guerra è in realtà glocale: nasce da conflitti locali, ma è destinata a diventare sempre e rapidamente globale. Il messaggio conclusivo di questa brillante analisi, si sostanzia nel considerare come compito di una generazione, imparare a vivere nell’insicurezza prodotta dalla globalizzazione e dal suo disordine costitutivo. FABIO BACCHINI, Il diritto di non esistere, McGrow-Hill, Milano, 2002 Il tema di questo libro è il “torto da procreazione” e scopo dell’autore è mostrare come la bioetica, essendo etica applicata, sia costituita da «un intreccio di discorsi che sono essenzialmente composti soltanto di argomentazioni». L’analisi affronta le modalità attraverso cui è stata argomentata l’ammissibilità di un diritto a non cominciare a esistere, esamina la responsabilità morale dei genitori che scelgano di generare figli portatori di handicap tali da far loro desiderare di non essere mai nati e discute sull’opzione di sanzioni penali o civili per taluni genitori. Nel capitolo finale viene evidenziato come in materia di clonazione umana il problema del danno-torto sia al centro del dibattito. 29 LUCA COSCIONI, Il Maratoneta, Stampa Alternativa, Roma, 2002 Il libro è la cronaca della lotta politica di Luca Coscioni, presidente dei radicali italiani, ammalato di sclerosi laterale amiotrofica. Secondo il rapporto stilato dalla Commissione Dulbecco nel dicembre 2000, sarebbero dieci milioni gli ammalati che potrebbero essere curati attraverso la ricerca, in Italia tuttora vietata, sulle cellule staminali reperibili in migliaia di embrioni destinati a divenire rifiuti. Il divieto nasce da una politica derubata del suo laicismo e pronta a sacrificare la libertà della ricerca scientifica in nome di una concezione cattolica della vita. 30 “Tassazione dei redditi finanziari e riflessi sul bilancio” è il titolo di un corso organizzato a Milano 6-7 febbraio 2003 dal Centro di formazione de “Il Sole-24ore”. Per maggiori informazioni telefonare allo 02-30223689. A Milano il 28 gennaio 2003 il Sole-24ore Business conference, in collaborazione con Randstad Italia e con il patrocinio di Aidp, ha organizzato un incontro seminariale dal titolo ”Flessibilità e mercato del lavoro”. Sono intervenuti: Maurizio Sacconi, Savino Pezzotta, e Luigi Angeletti. “Minori nel mirino. Riforme e controriforme sui minorenni” è stato il tema del convegno organizzato a Firenze il 18 gennaio dall’Associazione Gian Paolo Meucci. Il 23 gennaio a Davos è iniziato il World Economic Forum. Il tema del 2003 è “Ricostruire la fiducia”. Tra i partecipanti si segnalano Colin Powell, il presidente brasiliano Lula da Silva e il fondatore di Microsof, Bill Gates. Sito Internet ufficiale: http//www.weforum.org Il 23 gennaio a Porto Alegre è iniziata la terza edizione del Forum Social Mundial. “Sviluppo, diritti, mass media, politica e società civile” sono i temi del 2003. Tra gli ospiti Lula da Silva, Noam Chomsky, Leonardo Boff, Samir Amin. Sito Internet ufficiale: http//www.portoalegre2003.org La quinta conferenza ministeriale della Wto, la più importante riunione annuale dell’organizzazione mondiale del commercio, si svolgerà dal 10 al 14 settembre 2003 a Cancun nella penisola dello Yucatàn. I rappresentanti dei governi dei Paesi aderenti alla Wto si riuniranno per un nuovo ciclo di negoziati sull’agricoltura e tariffe industriali, ma anche per parlare di un possibile accordo multilaterale sugli 31 investimenti che potrebbe garantire diritti e prerogative delle aziende straniere, aprendo la fornitura di servizi alla concorrenza privata di paesi terzi. Sito Internet ufficiale: http//www.wto.org Il 18 e 19 febbraio 2003 a Roma si terrà un corso organizzato dal Centro di Formazione de “Il Sole-24ore”. “Incentivi comunitari e fondi strutturali” sono gli argomenti che verranno analizzati da Elio Matera (Regione Puglia), Elena Pianese (Europrogetti e finanza), Antonio Vittorio Sorge (Studio Sorge). Per informazioni consultare il sito Internet www.24oreformazione.com (area tematica finanziamenti) oppure contattare [email protected] “Project financing: dalla valutazione al finanziamento” è l’oggetto del corso organizzato a Milano il 20 e 21 febbraio 2003 dal Centro di Formazione de “Il Sole24ore”. Il corso ha l’obiettivo di trasferire le competenze tecnico-operative richieste per un’operazione di project financing. Verrà, inoltre svolta un’analisi approfondita della normativa di riferimento e delle ultime novità legislative. Interverranno Elisabetta Mariotti (Politecnico di Milano), Francesco Basile (Studio legale Mantini), Adolfo Mario Balestri (Studio legale CBM & Partners). Per informazioni: www.24oreformazione.com (area tematica edilizia e appalti). Il centro di Formazione de “Il sole-24 ore” organizza un corso su “Servizi pubblici locali” finalizzato ad analizzare l’impatto della recente normativa e dell’atteso regolamento attuativo dell’art. 35 della Finanziaria sulle modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblico. Il corso si terrà a Milano il 24 e 25 febbraio 2003. Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet www.24oreformazione.com (area tematica pubblica amministrazione). A Roma il 6 e 7 giugno 2003 si terrà il Convegno per i settant’anni di Stefano Rodotà. Saranno illustrati i diversi campi di esperienza in cui Stefano Rodotà ha più incisivamente dispiegato il proprio impegno. 32 I BANDI 1. Riferimenti normativi 2. Data scadenza Invito a presentare 2003 Programma DAPHNE 20002003 Misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 280 del 16/11/2002 10 febbraio 2003 Invito a presentare proposte a favore di azioni di informazione nel settore della politica agricola comune. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 310 del 13/12/2002 20 febbraio 2003 Invito a presentare proposte per il programma di reti universitarie ASEAN-UE (AUNP). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 276 del 13/11/2002 27 febbraio 2003 3. Soggetti legittimati alla domanda di finanziamento - Istituzioni pubbliche o private (comprese le autorità pubbliche a livello municipale) - Organizzazioni attive nel settore 4. Soggetti destinatari della domanda di finanziamento 5. Aree di intervento Commissione europea Direzione generale della Giustizia e degli affari interni (Unità A. 5) c.a. sig. Patrick Trousson Ufficio LK 46 5/126 B-1049 Bruxelles 1. Azioni transnazionali finalizzate di reti pluridisciplinari, allo informazioni e di migliori prassi e c livello comunitario 2. Azioni transnazionali volte ad accr consapevolezza dell'opinione pubbli 3. Azioni complementari. Azione A: - Parti sociali: organizzazioni agricole o di sviluppo rurale - Enti privati - Associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente, che devono essere organizzazioni private, non avere scopo di lucro ed essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni Azione B: - Enti pubblici - Mediaq università costituite in uno Stato membro da almeno due anni - Organizzazioni senza fini di lucro - Istituzioni di istruzione superiore di livello universitario e/o post-universitario Commissione europea Unità AGRI. B. 1 c.a. del sig. E. Leguen de Lacroix L 130 4/148A B-1049 Bruxelles Il programma è articolato in tre azion a) Programmi di attività annuali b)Azioni specifiche c) Attività intraprese su ini Commissione. European Commission Europeaid Co-operation Office Directorate D. Asia Unit D6, Financial land Contract Management Office: L41 3/89 B-1049 Bruxelles Regione Campania Settore Patrimonio e Cultura Centro Direzionale Isola A 6 Napoli L’obiettivo del programma è rafforza cooperazione nel settore dell’istruzio tra l’Unione europea e i Paesi dell’AS Commissione europea Direzione generale Giustizia e affari interni Direzione B: Lotta contro la criminalità e il terrorismo; allargamento, relazioni esterne Unità B%: Gestione dei programmi del titolo VI (trattato dell’Unione Europea) c.a. sig. Jean-Jacques Nuss LX 46, 3/159 B-1049 Bruxelles Consultare il seguente sito: http://vinci.cineca.it Programma volto a fornire ai cittadin europea un elevato livello di protezio spazio di libertà, sicurezza e giustizia Legge Regionale 6 maggio 28 febbraio 2003 1985, n. 49 Interventi a favore di Enti, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, Fondazioni ed Associazioni Culturali di rilevante interesse regionale Invito presentare proposte 7 marzo 2003 per il 2003 Programma sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 5 del 10/01/2003 -Enti -Istituti - Centri Pubblici di Ricerca - Dipartimenti Universitari -Fondazioni - Associazioni - Amministrazioni - Istituzioni - Associazioni - Istituti di ricerca nazionali, regionali o locali, pubblici o semipubblici - Eurojust e Europol Programme “Vinci” Pubblicato sul seguente sito: http://vinci.cineca.it/intern e/bando_fr.html -Università 12 marzo 200331 marzo 2003 Consultare il seguente sito: 33 Promozione di attività di rilevante in educativo e culturale. L’Universit italo-francese invita progetti nei seguenti ambiti: 1) Corsi universitari di I e II livello 2) Contributi di sostegno alla mobilit di ricerca in co-tutela http://vinci.cinec a.it Invito a presentare proposte Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 301 del 5/12/2002 14 marzo 2003 Invito a presentare proposte di azioni indirette nell’ambito del programma inteso ad incentivare lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 320 del 20/12/2002 - 21 marzo 2003 per la parte 1 del bando - 28 maggio 2004 per la parte 2 del bando Invito a presentare proposte 2003. Programma di cooperazione CE/USA in materia d’istruzione superiore e d’istruzione e formazione professionali (2001-2005). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 2 del 7/01/2003 28 marzo 2003 Invito a presentare proposte del programma di cooperazione CE/Canada in materia d’istruzione superiore e formazione professionale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 2 del 7/01/2003 15 aprile 2003 Invito a presentare proposte per il programma Asia-Link Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 25 del 01/02/2003 7 maggio 2003 23 settembre 2003 Invito a presentare proposte 17 settembre 2003 - Istituzioni - Enti pubblici o privati, - Associazioni professionali - Organizzazioni non governative - Associazioni - Istituti di ricerca - Istituti di formazione legale o giudiziaria - Istituti di formazione per operatori della giustizia Tutte le persone giuridiche pubbliche e private - Istituti di istruzione superiore e di formazione professionale -Gruppi imprenditoriali e commerciali - ONG - Case editrici - Ministeri - Camere di commercio - Istituti di ricerca - Istituti di istruzione superiore e di formazione professionale - Gruppi imprenditoriali e commerciali - ONG - Case editrici - Ministeri - Camere di commercio - Istituti di ricerca -Organizzazioni senza fini di lucro -Istituti di istruzione superiore 3) Borse triennali per dottorati di tutela 4) Cattedra Ennio De Venturi(iniziativa unicamente italian Commissione europea Lo scopo del programma è di: Direzione generale della - Promuovere la cooperazione Giustizia e degli affari materia civile interni (unità A. 3) - Migliorare la conoscenza reciproca Programma quadro per la ordinamenti giuridici e dei sistemi gi cooperazione giudiziaria in Stati membri; materia civile - Assicurare una corretta attuazione e B-1049 Bruxelles applicazione degli strumenti comuni nel settore della cooperazione giudiz materia civile; - Migliorare la diffusione dell'inform al pubblico sull'accesso alla giustizia cooperazione giudiziaria e gli ordina giuridici degli Stati membri. Commissione europea 1. Rendere l'accesso ad Internet alla p Direzione generale per la 2. Rendere più efficace l'utilizzo dei c Società dell’informazione digitali inerenti le informazioni del s Programma eContent pubblico Edificio Jean Monnet, 3. Utilizzare le reti globali per promu Ufficio EUFO 1181 L-2920 diversità linguistiche e culturali, sop Lussemburgo paesi UE 4. Divulgare i contenuti delle PMI incrementandone le opportunità di e attraverso il multilinguismo 5. Utilizzare contenuti digitali europe multilinguismo come strumenti volti frammentazione del mercato, ad ince l'attività economica e ad incrementar prospettive occupazionali. Commissione europea Il programma intende principalment Direzione generale la comprensione fra i popoli della Co dell’Istruzione e della europea e degli Stati Uniti d’America cultura la qualità del rispettivo sviluppo dell c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7 umane. 6/06) “Programma tempus – Cooperazione con USA e Canada” B-1049 Bruxelles Commissione europea Direzione generale dell’Istruzione e della cultura c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7 6/06) Il programma CE/Canada intende p promuovere la comprensione fra i po Comunità europea e del Canada e m qualità del rispettivo sviluppo delle r European Commission EuropeAid Co-operation Office Directorate D, Asia Unit D6, Financial and Contract Management Office: L41 3/89 B-1049 Brussels, Belgium L’obiettivo del programma è promuo cooperazione nel settore dell’istruzio tra l’unione europea e I Paesi del Sud e la Cina. -Organizzazioni senza European Commission 34 Il programma è destinato a rafforzar Programma Asia Pro Eco Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 246 del 12/10/2002 Invito destinato a singoli individui per la costituzione di una base dati di potenziali esperti indipendenti per assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti relativi al Sesto programma quadro (2002-2006). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 300 del 4/12/2002 31 dicembre 2006 Invito destinato agli organismi affinché propongano elenchi di potenziali esperti indipendenti per poter assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti relativi al Sesto programma quadro (2002-2006). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie C n. 300 A del 4/12/2002 31 dicembre 2006 fini di lucro -Istituti di istruzione superiore -Istituti di ricerca -Università -Associazioni professionali -Camere di commercio, -ONG Singoli individui EuropeAid Co-operation ambientale tra l’Europa e l’Asia. Office Directorate D, Asia Unit D6, Financial and Contract Management Office L41 3/89 B-1049 Brussels, Belgium Le candidature possono essere presentate unicamente ondine riempiendo il formulario elettronico reperibile sul sito web: http://emmfp6.cordis.lu L’obiettivo della Commissione è di c base di dati di esperti indipendenti p suoi servizi per lo svolgimento di com riguardanti il Sesto programma quad -Istituzioni scientifiche, professionali, industriali e di ricerca generale e le comunità accademiche o altre organizzazioni direttamente coinvolte in attività di ricerca e sviluppo Le organizzazioni sono invitate a trasmettere l’elenco dei potenziali esperti registrando tale elenco sul sito Cordis http:// emmfp6.cordis.lu L’obiettivo della Commissione è di c elenco di esperti per assistere i suoi svolgimento di compiti riguardanti i programma quadro. 35