Rassegna di Diritto Comunitario

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI POLITICI E SOCIALI
“PERSONA, MERCATO E ISTITUZIONI”
a cura del
CENTRO STUDI DI DIRITTO COMUNITARIO
diretto dal Prof. Felice Casucci
Il presente numero è stato realizzato con la collaborazione di Katia Fiorenza,
Maria Fragnito, Maria Petitto e Lara Romano.
Rassegna di diritto comunitario
 La Normativa
 Gli Orientamenti normativi
 La Giurisprudenza
 La Dottrina
 I Fatti e le Notizie
 Novità in libreria
 Appuntamenti
 I Bandi
Anno 3 - N.1
Gennaio-2003
LA NORMATIVA
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002
sulla intermediazione assicurativa.
(GUCE n. L 9 del 15 gennaio 2003, p. 3)
Dal 1992, con l’emanazione delle direttive relative all’assicurazione sulla vita e sui
danni di terza generazione (n. 92/49/CEE e n. 92/96/CEE), le compagnie
d’assicurazione hanno potuto esercitare liberamente la propria attività in tutto il
mercato comunitario, con il conseguente aumento dell’attività transfrontaliera e dei
relativi rischi industriali e commerciali. Tuttavia, se il mercato unico è ormai una
realtà per le imprese e le compagnie d’assicurazione, esso è ancora lontano per gli
intermediari assicurativi e riassicurativi.
La causa principale di tale situazione si rinviene nel divario esistente tra le discipline
nazionali sull’intermediazione assicurativa e riassicurativa, divario accentuato dalla
direttiva 77/92/CE che ha consentito agli Stati membri di decidere se introdurre o
meno nel proprio ordinamento norme specifiche sull’accesso all’esercizio di tali
attività. Pertanto, è risultato doveroso sostituire la direttiva 77/92/CE con una nuova
direttiva (2002/92/CE) in grado di armonizzare i diversi sistemi normativi. La
caduta di queste barriere normative permetterà da una parte agli intermediari
assicurativi e riassicurativi di operare agevolmente in tutti i Paesi appartenenti
all’Unione europea e dall’altra consentirà ai consumatori di entrare in contatto con
un’offerta molto più articolata, rendendo finalmente possibile la tanto auspicata
nascita di un mercato unico anche per i rischi di massa.
Il recepimento della direttiva in esame obbligherà gli intermediari assicurativi e
riassicurativi ad iscriversi in un apposito registro tenuto da un’autorità di controllo
del Paese di appartenenza. Condizione necessaria per potersi iscrivere nel registro, e
quindi per poter operare liberamente in tutto il territorio comunitario, è il possesso di
requisiti professionali di cui all’art. 4 della presente direttiva attinenti alla
competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità
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finanziaria. In ogni caso, gli Stati membri sono liberi di adottare disposizioni più
restrittive, in tal caso l’intermediario assicurativo dovrà assumere l’intera
responsabilità dei suoi atti.
La direttiva in esame prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino misure idonee a
tutelare i consumatori dal rischio di perdere le somme affidate all’intermediario
oppure di non poter beneficiare dei premi assicurativi. A tal fine viene presentata
una gamma di misure che vanno dalle previsioni legislative -che considerino gli
importi
consegnati
all’intermediario
direttamente
versati
all’impresa
di
assicurazione- all’istituzione di un fondo di garanzia.
Tale direttiva dedica molto spazio anche ai doveri di trasparenza verso il
consumatore, elencando minuziosamente le informazioni che l’intermediario deve
fornire ai potenziali clienti quali l’indicazione del registro nel quale è iscritto,
eventuali rapporti di partecipazione superiori al 10% del capitale sociale nelle
imprese di assicurazione nonché informazioni relative ai contratti proposti. Inoltre,
qualora l’intermediario dichiari di fondare la propria consulenza su un’analisi
imparziale, è tenuto a far riferimento ad un numero sufficiente di contratti al fine di
individuare quello più idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.
Ad ulteriore difesa dei consumatori, la direttiva incoraggia gli Stati membri a
promuovere l’istituzione di adeguati organi di reclamo e risoluzione stragiudiziale
delle controversie, nonché la cooperazione tra i suddetti organi per agevolare la
soluzione delle liti transfrontaliere, avvalendosi eventualmente anche della rete FINNET promossa dalla Commissione nel 2001 (Network per i Reclami dei Consumatori
di Servizi Finanziari).
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Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
(GUCE n. L 1 del 4 gennaio 2003, p. 1)
Gli obiettivi fissati dal regolamento n. 1/2003, approvato il 16 dicembre 2002 dal
Consiglio dell'Unione Europea, sono diretti alla creazione di nuove disposizioni
europee sulla concorrenza adeguate alle sfide di un mercato integrato e di un futuro
allargamento della Comunità Europea verso un sistema senza distorsioni. La riforma
del regolamento del Consiglio, n. 17/62) primo regolamento d’applicazione degli
articoli 85 e 86 del Trattato (oggi artt. 81 82), avrà un impatto significativo
sull’attuazione e l’applicazione del diritto comunitario relativo alle intese e agli abusi
di posizione dominante. Il regolamento in esame rappresenta sicuramente la più
importante riforma legislativa del diritto comunitario sulla concorrenza a seguito
dell’adozione da parte del Consiglio, nel 1989, del regolamento sul controllo delle
concentrazioni. La riforma è volta ad adattare il diritto comunitario sulla concorrenza
ad un nuovo contesto economico e istituzionale (anche in considerazione
dell'allargamento nel 2004) e a consentire alle autorità nazionali, amministrative e
giudiziarie, garanti della concorrenza, di partecipare senza riserve all'attuazione
delle norme in materia, in particolare dell'articolo 81 CE. La riforma prevede il
rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali e comunitarie al fine di
reprimere comportamenti anticoncorrenziali nell'ambito della Comunità. Per
garantire l’applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie e nel
contempo il rispetto dei diritti fondamentali di difesa, il presente regolamento
disciplina l’onere della prova. Alla parte o all’autorità che asserisce un’infrazione
spetta l’onere di provare l’esistenza dell’infrazione; all’impresa o all’associazione di
imprese che invocano il beneficio della difesa contro l’esistenza dell’infrazione spetta
l’onere di provare che sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione di dette
difese. È prevista la sostituzione di un sistema centralizzato istituito dal regolamento
n. 17/62 con un sistema di eccezione direttamente applicabile. Viene posto in risalto
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il ruolo delle giurisdizioni nazionali nell’ambito di una decentralizzazione
dell’applicazione dei regolamenti comunitari.
Il regolamento, inoltre, mira a chiarire i criteri sostanziali per l’analisi delle
concentrazioni sotto il profilo della concorrenza, prevedendo una semplificazione del
sistema di rinvio dell'esame delle concentrazioni dalla Commissione agli Stati
membri e viceversa. La riforma cerca di far sì che, in linea con il principio di
sussidiarietà, ciascuna operazione sia esaminata dall'autorità che si trova nella
posizione migliore per farlo, riducendo nel contempo l'incidenza delle notifiche
multiple, ossia della notifica della stessa operazione a più autorità garanti della
concorrenza dell'UE.
Infine, maggiori poteri d’indagine sono attribuiti alla Commissione, che ha, fra gli
altri il potere di comminare ammende più elevate a chi si rifiuta di ottemperare alla
richiesta di fornire informazioni in suo possesso.
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GLI ORIENTAMENTI NORMATIVI
Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il
regolamento finanziario per il 9° fondo europeo di sviluppo in virtù dell’accordo
di partenariato ACP-CE firmato a Cotonu il 23 giugno 2000
(GUCE n. C 12 del 17 gennaio 2003, p. 19)
Il 23 giugno 2000 è stato firmato a Cotonou (Benin) l'Accordo di partenariato che
subentra alla Convenzione di Lomè, scaduta il 29 febbraio 2000, e stabilisce un nuovo
quadro per le future relazioni fra l'Unione europea (UE) e i paesi dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP). L'Accordo, che è stato concluso per una durata
ventennale, contiene una clausola che ne consente la revisione ogni 5 anni ed un
protocollo finanziario per ciascun periodo quinquennale. Come la Convenzione di
Lomé, l'Accordo di Cotonou si propone di migliorare il tenore di vita e lo sviluppo
economico dei paesi ACP e stabilisce una stretta cooperazione in uno spirito di
completa parità. Il nuovo Accordo si differenzia però dalla precedente Convenzione
perché affronta una gamma più vasta di problemi non inerenti allo sviluppo
tradizionale. Il nuovo Accordo disciplina gli scambi commerciali tra i due gruppi di
Paesi e le loro strategie di sviluppo in vista di un'ulteriore integrazione dei paesi
ACP nel sistema commerciale mondiale. Esso rafforza inoltre la dimensione
istituzionale e politica di tali relazioni per quanto concerne alcuni aspetti
fondamentali come i diritti dell'uomo, la democrazia e il buon governo.
La Corte dei Conti delle Comunità europee, con il parere n. 12/2002, ha manifestato
la necessità di adottare un unico regolamento finanziario applicabile ai diversi Fondi
europei di sviluppo (FES) presenti e futuri e modificabile secondo le necessità. In tal
modo verrebbe garantita una continuità nell’attuazione dei FES ed una maggiore
semplificazione della gestione. La situazione attuale che prevede un regolamento
finanziario per ogni FES comporta diversi inconvenienti dovuti non soltanto alla
diversità di contenuto di tali regolamenti, ma, soprattutto, all’impossibilità di avviare
il FES fino a quando il regolamento finanziario non sia finalizzato. La creazione di un
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regolamento
finanziario
unico
per
tutti
i
FES
dovrebbe
accompagnarsi
all’elaborazione di un testo legislativo semplice, chiaro e direttamente comprensibile.
Per migliorare il processo decisionale si dovrebbe prevedere sia una valutazione exante, sia una valutazione ex-post dei programmi e delle azioni intraprese. L’art. 9
dell’accordo dispone una ripartizione delle responsabilità di esecuzione del FES tra la
Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), creando due settori
distinti di gestione. Gli articoli 50-55 relativi all’impegno delle spese sono, secondo la
Corte dei Conti della CE, poco coerenti perché riprendono impropriamente alcune
disposizioni del regolamento finanziario generale sull’esecuzione di stanziamenti di
bilancio pluriennali. Sulla base di tale assunto la Corte propone modifiche e
aggiustamenti, prevedendo di trasmettere annualmente alla stessa Corte la relazione
contenente le informazioni inerenti le revisioni contabili interne effettuate. La Corte
propone di modificare l’art. 115 inserendo prima dell’accordo ACP-CE un
riferimento al Trattato istitutivo della Comunità europea, inoltre sostiene l’utilità di
menzionare l’accordo interno che costituisce, insieme al Trattato, la base giuridica del
regolamento finanziario del 9° FES. L’accordo di Cotonu stabilisce che nella gestione
delle risorse del FES possono intervenire diversi intermediari, pertanto, il presente
regolamento finanziario sottopone al controllo della Corte i beneficiari di
finanziamenti o di sovvenzioni provenienti dalle risorse del FES, in riferimento non
soltanto alle risorse del FES da questi “percepite”, ma anche a quelle che sono state
“gestite”. Sarebbe utile prevedere nell’art.115 un paragrafo che incoraggi la
partecipazione delle autorità nazionali di audit dei Paesi beneficiari al controllo dei
fondi nazionali di cofinanziamento. In riferimento alle disposizioni relative alle
risorse del FES gestite dalla BEI si prevede che le regole di quest’ultima dovrebbero
essere applicate nel rispetto delle norme generali che disciplinano la gestione di tale
fondo. E’ importante che la contabilità del fondo investimenti seguendo il ciclo
completo dei fondi, indichi in maniera incisiva che le rimanenze dei FES precedenti
debbano essere utilizzate per finanziare nuovi programmi e non per tentare di
salvare progetti in difficoltà. La Corte ritiene, infine, necessaria una chiarificazione
delle disposizioni riguardanti la durata di vita del 9° FES, in quanto il disposto
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dell’art. 136, paragrafo 2, è suscettibile di una doppia interpretazione; in senso
stretto, la durata del FES è di cinque anni, in pratica, la durata di vita sembra estesa a
sette anni.
Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore
cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale
(GUCE n. C 13 del 18 gennaio 2003, p. 2)
L'impegno della Comunità europea sul tema cruciale della formazione trova
fondamento nell'art. 127 del Trattato di Roma, che afferma la necessità di attuare una
politica di formazione professionale in grado di rafforzare ed integrare le azioni degli
Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di ciascuno Stato sul contenuto e
l'organizzazione della formazione stessa.
In linea con il suddetto scopo, la risoluzione del Consiglio, presa in esame, costituisce
una solida base per l’iniziativa diretta a favorire una cooperazione più stretta nel
settore dell’istruzione e della formazione professionale
Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha conferito all'Unione europea
l'obiettivo strategico di divenire la società della conoscenza più competitiva e
dinamica al mondo. Lo sviluppo della formazione professionale rappresenta un
punto cruciale ed integrante di tale strategia. Al Consiglio europeo di Barcellona, nel
marzo 2002, si è riaffermato questo importante ruolo e si è conferito mandato per
rendere il sistema di istruzione e formazione europeo uno standard di riferimento a
livello mondiale entro il 2010 e per sviluppare una più stretta cooperazione nel
settore della formazione professionale
Per sostenere e integrare le attività dei singoli Paesi in materia di istruzione e
formazione, l'Unione europea ha inoltre attivato una vasta gamma di strumenti
finanziari, sia all'interno sia all'esterno dei propri confini, svolgendo così un ruolo
importante anche in vista dell'adesione all'UE dei nuovi paesi candidati.
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Si tratta dei programmi Socrates, Tempus, Leonardo da Vinci e Gioventù, e del
Fondo Sociale Europeo (FSE) che sostiene attività di orientamento, istruzione e
formazione, la cui fase attuale giungerà a conclusione a fine 2006.
Fra gli strumenti idonei a rafforzare tale scopo si pensi al nuovo "CV europeo" che si
differenzia
dagli
altri
CV
per
la
rilevanza
che
pone
sull'importanza
dell'apprendimento non formale e informale.
I sistemi di istruzione e di informazione professionale costituiscono un pilastro
fondamentale per la promozione dell’occupabilità, della coesione sociale, della
cittadinanza attiva, pertanto, nell’ambito dell’Unione Europea, la creazione di una
spazio comune della conoscenza, consentirà di trarre profitto dalle differenze
esistenti tra le strutture di istruzione e di formazione professionale degli Stati
membri. Tale azione è prevista dalla risoluzione del Consiglio nel rispetto della Carta
dei diritti fondamentali dell’U.E., nella quale si stabilisce, all’art. 14, che ogni
individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e
continua.
La risoluzione in esame sottolinea l’importanza di una delle quattro libertà
fondamentali disciplinate nel Trattato istitutivo delle Comunità europee, la libera
circolazione dei cittadini, intesa quale libertà di movimento tra differenti
occupazioni, regioni, settori e paesi europei; essa considera la necessità di una
formazione completa che si realizza attraverso tre fasi: l’istruzione, la formazione
professionale iniziale, la formazione professionale continua (aggiornamento). Per
raggiungere tale risultato la risoluzione sollecita l’adozione di strumenti atti ad
accrescere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze tra
gli Stati europei, con la promozione di una più stretta cooperazione in merito alla
qualità dei sistemi europei d’istruzione e formazione professionale, base per la
reciproca fiducia, e ribadendo l’opportunità di rafforzare la cooperazione, mediante
le politiche, le azioni, i sistemi, le prassi che sostengono la conoscenza.
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LA GIURISPRUDENZA
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (CAUSA C-388-01)
16 gennaio 2003
«Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Non discriminazione
- Artt. 12 CE e 49 CE - Ingresso ai musei, monumenti, gallerie, scavi di antichità,
parchi e giardini monumentali pubblici - Tariffe preferenziali concesse dagli enti
locali o decentrati dello Stato»
L’art. 12 CE vieta “ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità” al fine di
stabilire uno degli elementi essenziali del mercato interno che è, a sua volta, uno dei
fondamenti dell’Unione europea. La “discriminazione” è un trattamento diverso,
accordato a soggetti di diritto aventi nazionalità diversa in situazioni simili. In
particolare, la Corte di Giustizia ha applicato detto principio in relazione al libero
scambio dei servizi sia dal punto di vista della nazionalità sia da quello della
residenza ed ha stabilito che, in entrambi i casi, ai cittadini o alle imprese dei Paesi
membri della Comunità deve applicarsi il trattamento nazionale, devono cioè valere
per loro le stesse condizioni imposte ai cittadini e alle imprese nazionali.
Nel caso in esame, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi
dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 12 CE e 49 CE per il fatto di
aver riservato agevolazioni tariffarie discriminatorie per l'ingresso ai musei,
monumenti, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali pubblici,
unicamente ai cittadini italiani di età superiore ai sessanta o ai sessantacinque anni,
ed escludendo da tali agevolazioni i turisti cittadini di altri Stati membri o i non
residenti che soddisfano le stesse condizioni oggettive di età.
Nel nostro ordinamento, l'art. 1, n. 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, del
Ministro per i Beni culturali e ambientali, intitolato «Regolamento recante norme per
l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità,
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parchi e giardini monumentali dello Stato», dispone che l'ingresso ai monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto, la cui validità può prescindere
dalla data di emissione e che l'ingresso gratuito è consentito, ai sensi dell'art. 4, n. 3,
dello stesso decreto, ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o
che abbiano superato il sessantesimo anno di età. Il decreto 28 settembre 1999, n. 375,
dello stesso Ministro, recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997 n. 507, prevede
che l’ingresso gratuito è consentito ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano
compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.
La Commissione ha attivato la procedura prevista dall’art. 226 CE, con la richiesta di
informazioni al governo italiano e successiva diffida per l’assoluta inerzia di questo,
per l’esistenza di un regime tariffario preferenziale applicabile alle persone di età
superiore a sessanta o sessantacinque anni, che comporta una discriminazione basata
sulla cittadinanza, ovvero sulla residenza, a danno dei cittadini degli Stati membri
diversi dalla Repubblica italiana.
Le autorità italiane si sono difese sostenendo che era in atto un'imminente modifica
del decreto n. 507, mirante ad estendere a tutti i cittadini degli Stati membri il regime
tariffario preferenziale per l'ingresso nei musei italiani e che un'interpretazione
estensiva della normativa in vigore già consentiva, di fatto, l'applicazione dei benefici
tariffari controversi a tutti i cittadini comunitari.
Considerando insoddisfacente la risposta del governo italiano, il 2 febbraio 2000 la
Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato, rilevando, in
particolare, che la modifica annunciata riguardava i musei e i monumenti nazionali e
non i musei e i monumenti municipali. Peraltro, l'interpretazione estensiva della
normativa in vigore non sarebbe stata sufficiente ad eliminare l'inadempimento.
Inoltre, secondo la circolare ministeriale 11 marzo 1998, n. 1560, diretta ad
interpretare il decreto n. 507, l'estensione del beneficio delle agevolazioni tariffarie
sarebbe lasciata alla valutazione discrezionale del gestore dell'impianto turistico
considerato. Per la successiva inerzia dello Stato italiano, la Commissione ha
proposto ricorso.
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La Corte, sulla base del principio che vieta le discriminazioni non solo palesi basate
sulla cittadinanza, ma anche quelle dissimulate basate su altri criteri discretivi ha,
nella sua giurisprudenza, già stabilito che una normativa nazionale relativa
all'ingresso nei musei di uno Stato membro che comporta una discriminazione a
danno unicamente dei turisti stranieri è vietata dagli artt. 12 e 49 del Trattato CE.
La giustificazione addotta dall’Italia, secondo cui le agevolazioni in questione
sarebbero giustificate da motivi di ordine economico e di coerenza fiscale, in quanto
tali agevolazioni costituirebbero il corrispettivo del pagamento delle imposte
mediante le quali tali cittadini o residenti partecipano alla gestione dei siti
considerati, non ha superato la decisione sfavorevole della Corte la quale ha
sottolineato che le uniche eccezioni al principio di parità di trattamento sono
tipizzate dall’art. 46 CE, cui fa rinvio l'art. 55 CE, vale a dire l'ordine pubblico, la
pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Obiettivi di natura economica non possono
costituire motivi di ordine pubblico, con la conseguenza che tale sistema di
agevolazioni tariffarie è incompatibile con il diritto comunitario.
Rispetto ai motivi di natura economica, la Corte ha ribadito la loro inidoneità a
costituire ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare una limitazione
di una libertà fondamentale garantita dal Trattato.
Riguardo, poi, alle motivazioni di ordine fiscale, la Corte ha rigettato le difese del
governo italiano che facevano riferimento ad una precedente decisione che aveva
dato loro dignità tale da poter giustificare disposizioni atte a limitare le libertà
fondamentali garantite dal Trattato in considerazione dell’esistenza di un nesso
diretto
tra
la
deducibilità
fiscale
delle
prestazioni
oggetto
di
causa
e
l'assoggettamento ad imposta delle somme dovute da una delle parti del
procedimento, nesso che occorreva preservare al fine di salvaguardare la coerenza
del sistema fiscale interessato.
Nel caso in esame, invece, la Corte non ha riscontrato l’esistenza di un nesso diretto
tra una qualsiasi imposizione e l'applicazione di tariffe preferenziali rivelandosi
come una pura, semplice ed ingiustificata disparità di trattamento.
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SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (CAUSA C-57/01)
23 gennaio 2003
«Appalti pubblici di lavori - Regole di partecipazione - Raggruppamento di
imprenditori offerente - Mutamento della composizione del raggruppamento Divieto previsto nel capitolato d'oneri - Compatibilità con il diritto comunitario Ricorso»
In materia di “appalti pubblici” è fondamentale rilevare una normativa di carattere
sia interno sia comunitario elaborata al fine di rispondere a diverse esigenze e di
perseguire diversi obiettivi; infatti se il legislatore interno mira a garantire i principi
di imparzialità e trasparenza dell'amministrazione nazionale, la normativa
comunitaria, avendo come obiettivo quello di garantire la libera concorrenza tra gli
operatori nel mercato interno, si occupa essenzialmente di riservare a tutti gli
interessati la possibilità di partecipare a procedure d'appalto, bandite in uno Stato
membro, in condizioni di parità con le imprese appartenenti a tale Stato. Tale
disciplina comunitaria intorno agli anni ’70 ha dato avvio ad un processo di
regolamentazione del settore per dare concreata attuazione al principio della libera
perstazione dei servizi. Tra le diverse possono segnalarsi, accanto ad una più
puntuale definizione degli appalti assoggettati alla disciplina comunitaria, il
rafforzamento delle forme di pubblicazione, l’allungamento dei termini di
partecipazione e maggiore trasparenza nei criteri di selezione e nelle modalità di
svolgimento. Inoltre, con l’introduzione delle c.dd. direttive ricorso, n. 89/665 e n.
92/13, si è voluto da un lato assicurare l’osservanza delle norme regolanti le
procedure di aggiudicazione da parte delle amministrazioni e dall’altro tutelare le
imprese partecipanti alle gare nei confronti delle decisioni o dei comportamenti
adottati in violazione del diritto comunitario o delle norme interne di recepimento.
La sentenza in esame affronta il problema relativo all’applicabilità del disposto di cui
alla direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, nel caso in cui una normativa nazionale vieti un mutamento della
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composizione di un raggruppamento di imprenditori che partecipi ad una procedura
di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici verificatosi dopo la presentazione
delle offerte.
La Corte d'appello amministrativa di Atene ha sottoposto alla Corte di Giustizia, a
norma dell'art. 234 TCE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione
della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e
di lavori, sollevata nell'ambito di una controversia che oppone il raggruppamento di
imprenditori Makedoniko Metro e la società Michaniki AE allo Stato ellenico in
merito ad un appalto per la realizzazione della metropolitana nella città di Salonicco.
La normativa nazionale che disciplina la gara d'appalto controversa nella causa
principale è la legge n. 1418/1984 ed il decreto presidenziale n. 609/1985. Tale
sistema
normativo
prevede
la
possibilità
di
sostituire
un
membro
del
raggruppamento di imprenditori aggiudicatario di un appalto, ma soltanto nella fase
di esecuzione del contratto e non anche nella precedente fase di aggiudicazione della
gara.
Il raggruppamento ricorrente, nel corso della fase iniziale dell’aggiudicazione
dell’appalto, ha mutato la sua composizione strutturale e, in considerazione di tale
evento, l’ente appaltatore, ritenendo che le trattative non avessero avuto buon esito,
ha disposto la fine delle stesse invitando il secondo aggiudicatario temporaneo.
Il ricorrente ha proposto ricorso al Consiglio di Stato ellenico per l'annullamento
della decisione ed al Tribunale amministrativo di primo grado per il risarcimento dei
danni morali, ma entrambe le autorità giudiziarie hanno respinto i ricorsi in quanto il
raggruppamento non sarebbe legittimato a richiedere l'annullamento dell'atto
impugnato perchè, avendo mutato la sua composizione dopo la presentazione delle
offerte e dopo essere stato designato come aggiudicatario provvisorio, non era più
riconducibile all’originario soggetto giuridico.
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A seguito del ricorso in appello contro tale decisione, la Corte ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia la conseguente
questione pregiudiziale.
La Commissione ha osservato che il diritto comunitario non prevede disposizioni
specifiche sul mutamento nella composizione di un raggruppamento di imprenditori
per cui sarebbe rimesso al legislatore nazionale o alla autorità aggiudicatrice la
decisione da adottare.
Ancora, la Commissione ha sottolineato che la immodificabilità delle condizioni del
capitolato d’oneri violerebbe il principio della parità di trattamento degli offerenti se
non si consentisse agli esclusi di ottenere una riapertura della gara.
La Corte ha osservato che la direttiva 93/37 non osta ad una normativa nazionale
specifica in quanto la sola disposizione della suddetta direttiva relativa ai
raggruppamenti di imprenditori è l'art. 21 che non contiene alcuna disposizione sulla
composizione di tali raggruppamenti, per cui la disciplina della loro composizione
rientra quindi nella competenza degli Stati membri.
Si può concludere che nell’ambito della tutela di situazioni soggettive riconosciute
nell’ordinamento comunitario, è evidente l’importanza delle direttive “ricorsi” e non
soltanto in relazione al carattere settoriale del loro ambito applicativo, ma anche per
quanto concerne la realizzazione di un solida integrazione degli ordinamenti dei
Paesi della Comunità.
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LA DOTTRINA
La riforma delle fondazioni bancarie.
(di M. CLARICH e A. PISANESCHI, in Giornale di diritto amministrativo, 3, 2002)
Le fondazioni bancarie furono istituite con la legge n. 281 del 30 luglio 1990 come
holding di controllo delle banche pubbliche (casse risparmio ed istituti di credito di
diritto pubblico) trasformate in società per azione. La loro disciplina è stata
recentemente modificata dapprima dalla legge “Ciampi” (l. 23 dicembre 1998, n. 461)
e successivamente dall’art. 11 della l. 28 dicembre 2001, n. 448.
La legge delega n. 461 del 1998, sulla base della quale il Governo ha successivamente
emanato il d.lg. 17 maggio 1999, n. 153 nasce dall’esigenza di realizzare un
compromesso politico e legislativo tra quanti puntavano ad una completa
dismissione delle partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie
conferitarie e chi, invece, mirava a mantenere tali partecipazioni. Ne è risultata una
riforma che prevedeva: la trasformazione delle fondazioni bancarie in soggetti non
profitti, una equilibrata attribuzione del potere di nomina tra enti pubblici e soggetti
privati, nonché l’obbligo delle fondazioni bancarie di dimettere le partecipazioni di
controllo nelle società bancarie conferitarie entro sei anni. La riforma non imponeva
un modello uniforme di fondazione, cioè non chiariva se la fondazione dovesse
essere generalista o specialista, operating (che realizza progetti) o grant making (di
mera erogazione), ma si limitava a stabilire alcuni settori di possibile intervento,
nonché la possibilità di prevedere nei propri statuti scopi di “promozione dello
sviluppo economico”.
La piena realizzazione del modello di fondazione appena delineato è stata impedita
da una serie di incertezze ed ambiguità presenti sia nelle fonti primarie, sia nell’atto
di indirizzo del 1999. Innanzitutto, la legge non ha previsto una definizione
stringente di controllo valida a superare il modello “fondazione-holding”, ma si è
limitata ad operare un semplice rinvio alla nozione di controllo prevista dal codice
civile. La cronaca economica e finanziaria degli ultimi anni ha poi dimostrato che
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molte fondazioni hanno dimesso la partecipazione di maggioranza nella banca
conferitaria, ma hanno egualmente mantenuto, attraverso accordi strategici tra
fondazioni, un controllo di fatto su alcuni grandi gruppi creditizi. L’atto di indirizzo,
a sua volta, non è stato chiaro nella interpretazione della composizione dell’organo di
indirizzo, consentendo scelte statutarie elastiche e avallando pertanto fondazioni con
organi a prevalente composizione pubblica.
L’art. 11, comma 1 della legge finanziaria ha ridelineato in gran parte il modello, con
alcune modifiche e integrazioni puntuali alle disposizioni vigenti. Innanzitutto,
individua un nuovo elenco di settori di intervento per le fondazioni che possono
essere però modificati con regolamento governativo.
Per quanto riguarda i contenuti sostanziali, c’è un’ampia rivisitazione dei settori
d’intervento delle fondazioni, distinti in settori ammassi e settori rilevanti.
I settori ammessi sono indicati nel comma 1, lettera c-bis e tra questi ce ne sono alcuni
che appaiono alquanto stravaganti, come ad esempio “la prevenzione della
criminalità, la sicurezza pubblica e la protezione civile”. Si tratta, dunque, di settori
che fanno pensare ad un modello di fondazione che si sobbarca, impropriamente,
compiti
tradizionalmente
spettanti
alle amministrazioni
pubbliche
di
tipo
rappresentativo.
Nell’ambito dei settori ammessi, le fondazioni, con cadenza triennale, scelgono tre
settori che diventano rilevanti. In questi settori le fondazioni possono operare anche
con imprese strumentali ed in ogni caso ad esse dovrebbero essere destinate la
maggioranza delle risorse. La tendenza dunque sembra essere quella della
specializzazione senza tuttavia operare una scelta netta tra modello operating e grant
making.
L’idea di una fondazione in parte sostitutiva del potere pubblico risulta evidente
anche dalla disciplina relativa alla composizione degli organi. Il comma 4 dell’art. 11
prevede, infatti, la prevalenza, nell’organo di indirizzo, di soggetti nominati da enti
pubblici, soprattutto Regioni, rispetto ai soggetti di natura privata.
La riforma sembra sganciare definitivamente la fondazione dal mondo bancario,
tanto è vero che è stata aggiunta una previsione secondo la quale per controllo si
17
intende anche quello facente capo a più fondazioni (art.11, comma 10). Dunque, sulla
base di questa disposizione non sembrerebbero legittime le operazione di
dismissione parziale del controllo dell’azienda bancaria che garantiscono comunque
il controllo attraverso accordi strategici tra più fondazioni.
La legge, inoltre, prevede la possibilità dell’affidamento delle partecipazioni bancarie
ad un società di gestione del risparmio che provvederà a gestirla in nome proprio.
E’ prevista la possibilità per le fondazioni di assumere partecipazioni non di
controllo anche allo scopo di assicurare “il collegamento funzionale con le loro
finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio. In questo modo,
dunque, viene dato il via libera all’acquisizione di partecipazioni, sia pure di
minoranza, in società che gestiscono servizi pubblici locali o società di progetto.
Ancora una volta, l’impressione è che la nuova normativa abbia prodotto una specie
di pubblicizzazione sostanziale delle fondazioni, anche se la legge ne salva, a parole,
la natura privata.
In conclusione, l’art. 11 della legge finanziaria sospinge le fondazioni verso un “non
profit” particolare, in certi casi addirittura sostitutivo delle funzioni tipiche della
finanza pubblica, e avvia una fase di ripubblicizzazione sostanziale con il
conseguente pericolo di una politicizzazione delle stesse. Tuttavia, anche la nuova
disciplina presenta molte ambiguità ed incertezze e per questo non può essere
considerata definitiva. In ogni caso, prima di esprimere un giudizio finale sul nuovo
assetto normativo, bisogna attendere l’emanazione dei regolamenti governativi
nonché l’adozione dei nuovi statuti delle fondazioni.
Il diritto di stabilimento per la professione forense.
(di S. CARACCIOLO, in Giornale di diritto amministrativo, 3, 2002)
Il progressivo aumento degli scambi commerciali tra gli Stati europei e la
conseguente crescita della domanda di servizi legali da parte degli operatori
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economici impegnati in transazioni transfrontaliere, ha portato sempre più
frequentemente gli avvocati comunitari ad operare oltre i confini nazionali.
Questa situazione ha spinto negli anni ’70 gli Stati membri ad intraprendere un
cammino, legislativo e giurisprudenziale, finalizzato ad uniformare princìpi e
disposizioni nazionali che limitavano l’effettivo esercizio della libera prestazione di
servizi e della libertà di stabilimento degli avvocati comunitari. Un primo traguardo
di questo percorso fu rappresentato dall’emanazione della direttiva 77/249/Cee,
attuata in Italia con la legge n. 31 del 9 febbraio 1982, che ha consentito l’esercizio
dell’attività professionale in tutti i Paesi membri della Comunità, senza alcuna
preclusione dipendente dalla cittadinanza, ma soltanto con alcune limitazioni
relative all’esercizio dell’attività giudiziale. Quest’ultima, infatti, doveva essere
“saltuaria ed occasionale” nonché esercitata “di concerto” con un avvocato dello
Stato ospitante.
Dieci anni più tardi fu emanata la direttiva 89/48/Cee che ha permesso una migliore
integrazione del professionista comunitario in uno Stato membro attraverso la
rimozione delle differenze formali e sostanziali tra i professionisti dei diversi Stati. I
singoli professionisti, infatti, dopo un periodo di tirocinio e previo superamento di
una prova attitudinale, potevano esercitare liberamente l’attività, utilizzando lo
stesso titolo del collega ospitante (avvocato in Italia).
Questo sistema è stato oggetto di critiche per due motivi: in primo luogo perché non
disciplinava l’esercizio permanente della libera professione, in secondo luogo perché
la prova attitudinale, essendo svolta in modo differente nei diversi Paesi, dava luogo
a forti discriminazioni.
L’incapacità della direttiva comunitaria di risolvere tali problematiche ha portato il
legislatore comunitario ad emanare la direttiva 98/05/Ce, che consente agli avvocati
europei di esercitare “stabilmente” la professione forense in tutti gli Stati comunitari,
utilizzando il proprio titolo di origine. Si conclude così, dopo circa trent’anni, il lungo
percorso che ha definitivamente affermato il diritto di stabilimento per la professione
forense.
La direttiva 98/05/CE è stata recepita in Italia con il d.lg. 2 febbraio 2001, n. 96.
19
Nel titolo I di tale decreto si distingue la figura dell’avvocato stabilito da quella
dell’avvocato integrato. Il primo è il cittadino comunitario che esercita in modo
stabile la professione in Italia con il titolo professionale di origine. Affinché
l’avvocato europeo possa esercitare stabilmente la professione, deve iscriversi in una
sezione speciale dell’albo tenuto nella circoscrizione del tribunale in cui ha fissato la
propria residenza o il domicilio professionale.
Con tale iscrizione nella sezione speciale dell’albo, l’avvocato europeo acquisisce una
serie di diritti e doveri, tra i quali, il diritto di elettorato, quello di utilizzare il proprio
titolo professionale di origine e quello di esercitare tutte le attività relative alla
rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi. Tali
attività dovranno essere svolte “d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare
la professione con il titolo di avvocato”, il quale diviene il responsabile
dell’osservanza dei doveri imposti ai difensori.
Dal considerando
n. 10 e dall’art. 5, n. 3 della direttiva 98/05/Ce, risulta che
l’obbligo dell’avvocato stabilito di agire d’intesa con un collega in possesso del titolo
di avvocato è relativo esclusivamente per le attività svolte dinanzi all’autorità
giudiziaria. Allo stesso modo, l’art. 10 del decreto in commento precisa che gli
avvocati stabiliti hanno il diritto di esercitare l’attività professionale stragiudiziale
senza le limitazioni previste per l’esercizio di quella giudiziale (quindi senza intesa).
Affinché l’avvocato stabilito nell’albo ordinario degli avvocati italiani, possa
esercitare la professione, devono verificarsi due condizioni: il decorso di almeno tre
anni dall’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e l’esercizio “effettivo e regolare “
nel nostro paese per almeno un triennio. E’ ovvio che l’effettività e la regolarità dello
svolgimento della professione deve riferirsi all’attività svolta secondo il diritto
italiano. Come interpretare allora l’inciso “ivi compreso il diritto comunitario”
presente nell’art. 13, comma 2. Esso potrebbe intendersi come equipollenza tra diritto
nazionale e quello comunitario ai fini del computo del tempo trascorso. Tuttavia,
questa interpretazione contrasta con la ratio del tirocinio triennale, inteso come
periodo di pratica durante il quale l’avvocato stabilito deve acquisire del diritto
italiano sostanziale e procedurale.
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Una volta acquisito il titolo professionale di avvocato italiano, il professionista
europeo viene considerato al pari di colui il quale ha ottenuto il diploma di laurea in
giurisprudenza, ha terminato il biennio di tirocinio ed infine ha superato l’esame di
abilitazione della professione forense.
Appare evidente che il sistema di integrazione “a doppio binario” (avvocati stabiliti e
avvocati italiani) rappresenta una soluzione in grado di tutelare tutti gli interessi
generali coinvolti. Infatti, gli avvocati avranno la possibilità di esercitare il diritto di
stabilimento rispettando l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione
forense e, soprattutto, l’interesse degli utenti-consumatori ad usufruire di un servizio
efficiente e qualitativamente elevato.
In ogni caso, resta un’integrazione difficile da raggiungere soprattutto per le
differenze formative che continuano a riscontrarsi nei diversi Stati membri e che
condizionano inevitabilmente lo svolgimento della professioni.
Un’importante novità del d.lg. n. 96/2001 è contenuta nel titolo II relativo
all’esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Dunque, la direttiva
98/05/CE, pur non prevedendo l’obbligo degli Stati membri di introdurre nel
proprio ordinamento figure societarie, è servita da propulsore per la soluzione
dell’annosa problematica relativa alla possibilità di esercitare le professioni protette
in forma societaria. Problematica riacutizzatasi dopo la c.d. legge Bersani che ha
abrogato il divieto generale di costituzione di società tra professionisti previsto
dall’art. 2 della legge n. 1815 del 1939.
L’art. 16 del d.lg. n. 96/2001 prevede che “l’attività di rappresentanza, assistenza e
difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il
tipo di società tra professionisti” (s.t.p.).
Si discorre della società tra avvocati come una società avente ad oggetto l’attività
“giudiziale” forense, non facendosi alcun riferimento all’attività di consulenza legale.
A sostegno della tesi che ricomprende quest’ultima attività tra quelle svolte dalla
società tra avvocati, si richiama l’art 17 che, determinando l’oggetto sociale, fa
riferimento all’esercizio in comune della professione dei propri soci. Poiché non c’è
dubbio che l’avvocato possa svolgere l’attività di consulenza legale, alla s.t.p. questa
21
possibilità non può essere negata. D’altra parte se così non fosse, la s.t.p. finirebbe
per non avere alcuna possibilità operativa in quanto nessun professionista sarebbe
disposto a convertire il proprio studio professionale in una s.t.p. per trovarsi limitato
nello svolgimento della consulenza legale.
Con il titolo III è stato recepito il principio espresso nella direttiva 98/05/Ce in virtù
del quale agli avvocati stabiliti devono essere accessibili tutte le “forme d’esercizio in
comune della professione”, così come regolate dall’ordinamento dello Stato membro
ospitante. Al riguardo l’art 34 del d.lg. n. 96/2001 si limita a prevedere il diritto degli
avvocati stabiliti di associarsi tra loro per esercitare al meglio la propria attività. In
questi casi si applicherà, quindi, la normativa stabilità dalla l. n. 1815/1939 relativa
alle associazioni professionali per le quali non è prevista la presenza di un
professionista munito del titolo di avvocato. Se invece gli avvocati stabiliti vogliono
esercitare la professione forense in strutture societarie, l’art. 35 del decreto in esame
richiede che tra i soci ce ne sia almeno uno in possesso del titolo di avvocato.
In conclusione possiamo affermare che le soluzioni e le novità apportate, nonostante
alcune lacune ed imperfezioni evidenziate dalla dottrina, possono considerarsi in
linea con le caratteristiche della professione forense, quali, ad esempio, il principio
della personalità della prestazione ed il rispetto delle regole deontologiche che ne
regolano l’attività.
Tuttavia criticata dalla dottrina è la costruzione di una disciplina relativa non ad una
professione unitaria che si esercita in due settori (giudiziale e stragiudiziale) ma a
due professioni distinte: quella giudiziale, soggetta ad eccessivi vincoli e restrizioni, a
condizioni rigorose per l’accesso; quella stragiudiziale, esercitabile liberamente senza
troppe misura di controllo a tutela degli interessi pubblici coinvolti nell’esercizio
dell’attività professionale.
Comunque, la libertà di stabilimento e la possibilità di costituire società tra
professionisti, indipendentemente dall’uso che si farà di questo strumento, assumono
un significato particolare per tutti gli avvocati, i quali si troveranno ancora di più a
dover confrontare la qualità dei propri servizi con quelli offerti dai colleghi europei.
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I FATTI E LE NOTIZIE
Stiglitz: a rischio la ripresa Usa.
In un’intervista realizzata a Washington, in
occasione del convegno degli economisti, il premio Nobel per l’economia 2001, si
dimostra contrario ai tagli fiscali sui dividendi, spiegando che dal punto di vista etico
la contabilizzazione delle opzioni sui titoli in bilancio avrebbe contribuito ad una
maggiore trasparenza. Sulla necessità di realizzare un piano di stimoli per
l’economia, Stiglitz avrebbe chiesto un congelamento temporaneo dei contributi
sociali e avrebbe finalizzato i tagli al sostegno della domanda, attribuendo alla
riduzione della tassa sui dividendi un impatto fiscale neutrale.
(Il Sole 24ore, 2 gennaio 2003)
I «cibi integrali» piacciono al Nasdaq. La Whole foods («cibi integrali») è entrata a
far parte dell’ indice Nasdaq 100 che include le prime 100 società non finanziarie del
mercato over the counter. Il successo di Whole foods non è semplicemente legato ad
un fenomeno alimentare, ma soprattutto culturale, infatti, la mossa vincente non è
stata solo quella di far leva sulle preoccupazioni alimentari di una nuova generazione
di consumantori, ma soddisfare la voglia di salute dei baby boomers che invecchiano e
vogliono mangiare cibi sani.
(Il Sole 24ore, 5 gennaio 2003)
La fame continua a colpire nel mondo. Ogni giorno 24mila abitanti della Terra
muoiono di fame e sarà difficile raggiungere l’obiettivo dell’ONU di dimezzarne il
numero entro il 2015. Le stime annunciate in giugno dal direttore generale della Fao,
Abdou Diouf, hanno confermato che i progressi nella riduzione della fame nel
mondo si sono quasi fermati. La situazione sta peggiorando nell’Africa subsahariana
dove il bisogno di aiuti alimentari diventa urgente. La conferenza ministeriale della
Wto in programma, nel prossimo settembre, a Cancun valuterà la liberalizzazione
del commercio internazionale come un possibile aiuto per i Paesi più poveri.
(Il Sole 24ore, 6 gennaio 2003)
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Tra Roma e Fao intesa contro fame e povertà – La Fao, l’organizzazione delle
Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e il Governo italiano collaboreranno
nella lotta contro la fame e l’insicurezza alimentare. Per la prima volta le due parti
hanno firmato un programma di cooperazione decentrata che stabilisce una nuova
forma di partenariato tra gli enti locali italiani e le collettività locali dei Paesi in via di
sviluppo in materia di sicurezza alimentare e sviluppo rurale. L’obiettivo dell’intesa
è di attivare le risorse sociali, umane e finanziarie delle collettività locali italiane
verso i problemi della fame nel mondo.
(Il Sole 24ore, 8 gennaio 2003)
Sono nato per clonazione? Vi cito per danni. Negli ultimi anni sono diventate
sempre più frequenti le cause per torto da procreazione, ovvero la possibilità che
qualcuno intraprenda, sulla base di una condizione di sofferenza, un’azione legale
sostenendo di aver subito un torto per il fatto di essere stato messo al mondo. Il
Parlamento francese ha votato una legge che non ammette queste cause, mentre a
differenza degli USA, dove gli stati si sono divisi in favorevoli e contrari. Il nocciolo
logico-filosofico della questione è rappresentato dalla plausibilità di riconoscere un
diritto a non iniziare ad esistere, ovvero alla “non vita” in quanto quella possibile è
intrisa di sofferenza e quindi indesiderata.
(Il Sole 24ore, 12 gennaio 2003)
Piccoli Comuni cercano grandi aiuti – E’ giunto nell’aula di Montecitorio un testo di
proposta di legge (cd. proposta Realaccio-Bocchino) finalizzata a rilanciare i “piccoli
Comuni” ossia comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, collocati in aree
“marginali” da un punto di vista culturale, economico e sociale, la cui popolazione si
è significativamente ridotta negli ultimi 5 anni. La proposta di legge mira a
ripopolare i piccoli Comuni attraverso la conservazione dei servizi, il rafforzamento
delle produzioni tipiche e delle attività commerciali. Per conseguire questi obiettivi il
testo prevede finanziamenti a chi decide di spostare la propria residenza e le attività
economiche da centri più grandi verso centri più piccoli, nonché la promozione, da
24
parte delle Regioni, d’iniziative per l’unione dei piccoli Comuni e l’esercizio in forma
associata, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.
(Il Sole 24ore, 15 gennaio 2003)
Registro delle impronte digitali per extracomunitari e clandestini – E’ diventata
operativa Eurodac, la banca dati destinata a raccogliere i dati personali e le impronte
digitali degli extracomunitari che chiedono asilo politico e di alcune categorie di
immigrati clandestini. Il provvedimento è stato voluto da alcuni Paesi come
Germania e Gran Bretagna che si trovano ad accogliere rifugiati e ad analizzare
richieste di asilo che in realtà spetterebbero per competenza ai Paesi d’entrata degli
emigrati, come Italia, Spagna o Grecia.
(Il Sole 24ore, 15 gennaio 2003)
Via libera alla riforma del diritto societario - Il Consiglio dei Ministri ha approvato
definitivamente i due decreti legislativi con i quali viene riscritto il libro V del Codice
civile e definite le nuove regole da applicare ai processi che hanno ad oggetto la
materia societaria. Nonostante sia avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
l’entrata in vigore dei suddetti decreti è stata differita al 2004 per dare modo a tutti
gli operatori di affrontare gradualmente e con maggiore consapevolezza gli
adeguamenti richiesti. Tra le principali novità, l’aggiunta di due nuovi modelli di
governance che vanno ad aggiungersi a quello tradizionale, un inedito profilo per le
S.r.l., la regolamentazione dei gruppi, l’istituzione di patrimoni da destinare al
finanziamento di un singolo affare e la definizione dei requisiti per le cooperative.
(Il Sole 24ore, 17 gennaio 2003)
Diritto fallimentare - Il Parlamento discuterà tra breve la proposta di legge n. 2342,
mentre sono giunti al termine i lavori della Commissione Trevisanato. La proposta di
legge n. 2342 ha sollevato le perplessità di una parte della magistratura per la
drastica riduzione del trattamento sanzionatorio per i delitti di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale: dall’attuale pena della reclusione da 3 a 10
anni, si passa alla pena della reclusione da 1 a 3 anni. Più equilibrato e rispondente al
25
principio di proporzionalità tra l’entità della pena e la gravità del reato sembra essere
il disegno di legge delega predisposto dalla commissione Trevisanto che prevede la
pena della reclusione da 2 a 8 anni da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti.
Un’altra novità di rilievo del progetto di legge n. 2342 è la distinzione nell’ambito del
delitto di bancarotta, tra l’imprenditore individuale e coloro che operano nella società
(es. funzionario di gestione o di direzione), per questi ultimi sono previste pene più
severe poiché oggetto materiale della bancarotta fraudolenta da questi posta in essere
sono i beni della società e quindi appartenenti a terzi. In entrambi i progetti viene
dato espresso rilievo alle condotte riparatorie e risarcitorie poste in essere
dall’imputato prima del giudizio: nel testo predisposto dalla commissione
Trevisanto, esse indicano una circostanza attenuante, nel progetto di legge n. 2342
costituiscono una causa di estinzione del reato.
(Il Sole 24ore, 21 gennaio 2003)
Direttive più vicine agli standard Iasb – Il parlamento europeo ha approvato la
proposta di modernizzazione delle c.dd. direttive contabili. Le modifiche previste
interessano la modernizzazione sia del bilancio d’esercizio sia del bilancio
consolidato, con lo scopo di indirizzare anche le piccole e medie imprese verso un
sistema contabile sempre più simile a quello Iasb (International Accounting Standard
Board). In tal modo anche le imprese non quotate, che non sono direttamente
destinatarie degli Ias, finiranno per adeguarvisi per via indiretta, seguendo le
direttive comunitarie.
(Il Sole 24ore, 22 gennaio 2003)
Pubblica amministrazione – Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003 è stata
pubblicata la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante le “disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”. Sono diventate, quindi effettive le
disposizioni varate dal Senato il 21 dicembre 2002 sull’attivazione del nuovo Alto
Commissariato
per
prevenire
e
contrastare
amministrazione.
26
la
corruzione
nella
pubblica
(Il Sole 24 ore, 21gennaio 2003)
Più ambiente nella nuova Pac – La Commissione europea ha approvato il progetto
Fischler di riforma della Politica agricola. Il nuovo progetto si fonda sullo svincolo
progressivo degli aiuti comunitari dalla produzione per legarli invece all’attività
agricola. Il commissario ha cercato di dissipare il timore che il disaccopiamento possa
indurre gli agricoltori a intascare gli aiuti senza coltivare le terre sostenendo, invece,
che gli agricoltori “produrranno più in funzione del mercato e meno delle
sovvenzioni Ue”. Per quanto riguarda l’Italia resta però il timore che l’abbandono
delle terre possa scattare in aree marginali montane o del sud, penalizzandole
ulteriormente.
(Il Sole 24ore, 23 gennaio 2003)
L’UE rilancia sulla tutela dei marchi – E’ stata presentata una proposta di
regolamento per rafforzare i poteri delle dogane, ampliando le possibilità di
intervento e di sequestro di merce sospetta importata nell’Unione europea. Inoltre,
verrà prossimamente presentata un’altra proposta di direttiva che cercherà di
istituire pene dissuasive e proporzionate per far rispettare i diritti di proprietà
intellettuale in maniera uniforme in tutti i 15 Paesi, colpendo perciò anche i
falsificatori all’interno dell’Unione.
(Il Sole 24ore 23 gennaio 2003)
Verso il “si” la mini-riforma degli esteri – Ha ottenuto il primo via libera di
Montecitorio il progetto di riforma del Ministero degli Esteri che mira a rendere più
flessibile e più dinamico lo strumento diplomatico e prepararlo ad ulteriori compiti.
Tra le principali novità previste si segnala la possibilità di istituire sezioni distaccate
dalle ambasciate in Paesi limitrofi a quelli dove l’Italia non è presente, l’attribuzione
ai consolati di un nuovo compito istituzionale relativo all’esercizio del voto degli
27
italiani all’estero, nonché l’entrata a pieno titolo degli istituti italiani di cultura
nell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri.
(Il Sole 24ore, 31 gennaio 2003)
La Corte europea censura il modello italiano – L’Italia è stata condannata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo a pagare 16mila euro per “danni morali” al
Procuratore di Napoli Agostino Cordova, che si era visto bloccare, a causa di due
delibere di insindacabilità parlamentare, i procedimenti per diffamazione attivati nei
confronti del senatore a vita Francesco Cossiga e del deputato Vittorio Sgarbi. Nelle
due sentenze, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che le dichiarazioni ritenute
insindacabili, contestate da Cordova, “non erano collegate all’esercizio di funzioni
parlamentari stricto sensu, ma sembrano iscriversi nel quadro di dispute tra privati”.
Le due decisioni contengono spunti importanti per il legislatore sia in vista di
un’eventuale riforma dell’immunità parlamentare, sia per l’attuazione in via
ordinaria delle disposizioni contenute nell’art. 68 in materia di insindacabilità. Infatti,
la Corte indirettamente sembra sbarrare il percorso volto ad escludere la possibilità
di impugnare le delibere di insindacabilità davanti alla Corte costituzionale, per
conflitti di attribuzioni tra poteri.
(Il Sole 24ore, 31 gennaio 2003)
La riforma degli enti di ricerca – E’ stata presentata la riforma degli enti di ricerca. Si
tratta di una riforma finalizzata a ridare efficienza a questo settore snellendo e
accorporando i tanti centri di ricerca distribuiti in tutta Italia. Per ora il riordino
riguarda il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), l’Inaf (l’istituto di astronomia e
astrofisica) e l’Asi (agenzia spaziale).
(Il Sole 24ore, 31 gennaio 2003)
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DOMINICK SALVATORE, Economia internazionale ed Economia monetaria internazionale,
Etas, Milano, 2002
I manuali di Dominick Salvatore, docente alla Fordham University di New York e
consulente delle Nazioni Unite, sono tra i testi più adottati nelle università di tutto il
mondo, giunti alla settima edizione sono stati recentemente tradotti in italiano. Nel
labirinto dell’economia costituiscono un valido percorso didattico che unisce
divulgazione ad approfondimento, capacità di semplificare a completezza di analisi
con un continuo confronto tra la teoria e la dimensione reale.
CARLO GALLI, La guerra globale, Laterza, Roma-Bari, 2002
Nel suo saggio interpretativo Carlo Galli, filosofo della politica, suggerisce che nella
globalizzazione la guerra è in realtà glocale: nasce da conflitti locali, ma è destinata a
diventare sempre e rapidamente globale. Il messaggio conclusivo di questa brillante
analisi, si sostanzia nel considerare come compito di una generazione, imparare a
vivere nell’insicurezza prodotta dalla globalizzazione e dal suo disordine costitutivo.
FABIO BACCHINI, Il diritto di non esistere, McGrow-Hill, Milano, 2002
Il tema di questo libro è il “torto da procreazione” e scopo dell’autore è mostrare
come la bioetica, essendo etica applicata, sia costituita da «un intreccio di discorsi che
sono essenzialmente composti soltanto di argomentazioni». L’analisi affronta le
modalità attraverso cui è stata argomentata l’ammissibilità di un diritto a non
cominciare a esistere, esamina la responsabilità morale dei genitori che scelgano di
generare figli portatori di handicap tali da far loro desiderare di non essere mai nati e
discute sull’opzione di sanzioni penali o civili per taluni genitori. Nel capitolo finale
viene evidenziato come in materia di clonazione umana il problema del danno-torto
sia al centro del dibattito.
29
LUCA COSCIONI, Il Maratoneta, Stampa Alternativa, Roma, 2002
Il libro è la cronaca della lotta politica di Luca Coscioni, presidente dei radicali
italiani, ammalato di sclerosi laterale amiotrofica. Secondo il rapporto stilato dalla
Commissione Dulbecco nel dicembre 2000, sarebbero dieci milioni gli ammalati che
potrebbero essere curati attraverso la ricerca, in Italia tuttora vietata, sulle cellule
staminali reperibili in migliaia di embrioni destinati a divenire rifiuti. Il divieto nasce
da una politica derubata del suo laicismo e pronta a sacrificare la libertà della ricerca
scientifica in nome di una concezione cattolica della vita.
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“Tassazione dei redditi finanziari e riflessi sul bilancio” è il titolo di un corso
organizzato a Milano 6-7 febbraio 2003 dal Centro di formazione de “Il Sole-24ore”.
Per maggiori informazioni telefonare allo 02-30223689.
A Milano il 28 gennaio 2003 il Sole-24ore Business conference, in collaborazione con
Randstad Italia e con il patrocinio di Aidp, ha organizzato un incontro seminariale
dal titolo ”Flessibilità e mercato del lavoro”. Sono intervenuti: Maurizio Sacconi,
Savino Pezzotta, e Luigi Angeletti.
“Minori nel mirino. Riforme e controriforme sui minorenni” è stato il tema del
convegno organizzato a Firenze il 18 gennaio dall’Associazione Gian Paolo Meucci.
Il 23 gennaio a Davos è iniziato il World Economic Forum. Il tema del 2003 è
“Ricostruire la fiducia”. Tra i partecipanti si segnalano Colin Powell, il presidente
brasiliano Lula da Silva e il fondatore di Microsof, Bill Gates.
Sito Internet ufficiale: http//www.weforum.org
Il 23 gennaio a Porto Alegre è iniziata la terza edizione del Forum Social Mundial.
“Sviluppo, diritti, mass media, politica e società civile” sono i temi del 2003. Tra gli
ospiti Lula da Silva, Noam Chomsky, Leonardo Boff, Samir Amin.
Sito Internet ufficiale: http//www.portoalegre2003.org
La quinta conferenza ministeriale della Wto, la più importante riunione annuale
dell’organizzazione mondiale del commercio, si svolgerà dal 10 al 14 settembre 2003
a Cancun nella penisola dello Yucatàn. I rappresentanti dei governi dei Paesi
aderenti alla Wto si riuniranno per un nuovo ciclo di negoziati sull’agricoltura e
tariffe industriali, ma anche per parlare di un possibile accordo multilaterale sugli
31
investimenti che potrebbe garantire diritti e prerogative delle aziende straniere,
aprendo la fornitura di servizi alla concorrenza privata di paesi terzi.
Sito Internet ufficiale: http//www.wto.org
Il 18 e 19 febbraio 2003 a Roma si terrà un corso organizzato dal Centro di
Formazione de “Il Sole-24ore”. “Incentivi comunitari e fondi strutturali” sono gli
argomenti che verranno analizzati da Elio Matera (Regione Puglia), Elena Pianese
(Europrogetti e finanza), Antonio Vittorio Sorge (Studio Sorge).
Per informazioni consultare il sito Internet www.24oreformazione.com (area tematica
finanziamenti) oppure contattare [email protected]
“Project financing: dalla valutazione al finanziamento” è l’oggetto del corso
organizzato a Milano il 20 e 21 febbraio 2003 dal Centro di Formazione de “Il Sole24ore”. Il corso ha l’obiettivo di trasferire le competenze tecnico-operative richieste
per un’operazione di project financing. Verrà, inoltre svolta un’analisi approfondita
della normativa di riferimento e delle ultime novità legislative. Interverranno
Elisabetta Mariotti (Politecnico di Milano), Francesco Basile (Studio legale Mantini),
Adolfo Mario Balestri (Studio legale CBM & Partners).
Per informazioni: www.24oreformazione.com (area tematica edilizia e appalti).
Il centro di Formazione de “Il sole-24 ore” organizza un corso su “Servizi pubblici
locali” finalizzato ad analizzare l’impatto della recente normativa e dell’atteso
regolamento attuativo dell’art. 35 della Finanziaria sulle modalità di gestione ed
erogazione del servizio pubblico. Il corso si terrà a Milano il 24 e 25 febbraio 2003.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet www.24oreformazione.com (area
tematica pubblica amministrazione).
A Roma il 6 e 7 giugno 2003 si terrà il Convegno per i settant’anni di Stefano Rodotà.
Saranno illustrati i diversi campi di esperienza in cui Stefano Rodotà ha più
incisivamente dispiegato il proprio impegno.
32
I BANDI
1. Riferimenti normativi
2. Data scadenza
Invito a presentare 2003
Programma DAPHNE 20002003 Misure preventive
dirette a combattere la
violenza contro i bambini, gli
adolescenti e le donne.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 280 del
16/11/2002
10 febbraio 2003
Invito a presentare proposte
a favore di azioni di
informazione nel settore
della politica agricola
comune. Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea serie C n.
310 del 13/12/2002
20 febbraio 2003
Invito a presentare proposte
per il programma di reti
universitarie ASEAN-UE
(AUNP). Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea serie C n.
276 del 13/11/2002
27 febbraio 2003
3. Soggetti legittimati
alla domanda di
finanziamento
- Istituzioni pubbliche
o private (comprese le
autorità pubbliche a
livello municipale)
- Organizzazioni attive
nel settore
4. Soggetti destinatari della
domanda di finanziamento
5. Aree di intervento
Commissione
europea
Direzione generale della
Giustizia e degli affari
interni (Unità A. 5)
c.a. sig. Patrick Trousson
Ufficio LK 46 5/126
B-1049 Bruxelles
1. Azioni transnazionali finalizzate
di reti pluridisciplinari, allo
informazioni e di migliori prassi e c
livello comunitario
2. Azioni transnazionali volte ad accr
consapevolezza dell'opinione pubbli
3. Azioni complementari.
Azione A:
- Parti sociali:
organizzazioni agricole
o di sviluppo rurale
- Enti privati
- Associazioni di
consumatori e di tutela
dell'ambiente, che
devono essere
organizzazioni private,
non avere scopo di
lucro ed essere stabilite
in uno Stato membro
da almeno due anni
Azione B:
- Enti pubblici
- Mediaq università
costituite in uno Stato
membro da almeno
due anni
- Organizzazioni senza
fini di lucro
- Istituzioni di
istruzione superiore di
livello universitario
e/o post-universitario
Commissione
europea
Unità AGRI. B. 1 c.a. del sig.
E. Leguen de Lacroix
L 130 4/148A
B-1049 Bruxelles
Il programma è articolato in tre azion
a) Programmi di attività annuali
b)Azioni specifiche
c) Attività intraprese su ini
Commissione.
European Commission
Europeaid Co-operation
Office
Directorate D. Asia Unit D6,
Financial land Contract
Management Office: L41
3/89
B-1049 Bruxelles
Regione Campania Settore
Patrimonio e Cultura
Centro Direzionale Isola A 6
Napoli
L’obiettivo del programma è rafforza
cooperazione nel settore dell’istruzio
tra l’Unione europea e i Paesi dell’AS
Commissione europea
Direzione generale Giustizia
e affari interni Direzione B:
Lotta contro la criminalità e
il terrorismo; allargamento,
relazioni esterne Unità B%:
Gestione dei programmi del
titolo VI (trattato
dell’Unione Europea)
c.a. sig. Jean-Jacques Nuss
LX 46, 3/159
B-1049 Bruxelles
Consultare il seguente sito:
http://vinci.cineca.it
Programma volto a fornire ai cittadin
europea un elevato livello di protezio
spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Legge Regionale 6 maggio
28 febbraio 2003
1985, n. 49
Interventi a favore di Enti,
Centri Pubblici di Ricerca,
Dipartimenti Universitari,
Fondazioni ed Associazioni
Culturali di rilevante
interesse regionale
Invito presentare proposte
7 marzo 2003
per il 2003 Programma sulla
cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 5 del
10/01/2003
-Enti
-Istituti
- Centri Pubblici di
Ricerca
- Dipartimenti
Universitari
-Fondazioni
- Associazioni
- Amministrazioni
- Istituzioni
- Associazioni
- Istituti di ricerca
nazionali, regionali o
locali, pubblici o
semipubblici
- Eurojust e Europol
Programme “Vinci”
Pubblicato sul seguente sito:
http://vinci.cineca.it/intern
e/bando_fr.html
-Università
12 marzo 200331 marzo 2003
Consultare il
seguente sito:
33
Promozione di attività di rilevante in
educativo e culturale.
L’Universit italo-francese invita
progetti nei seguenti ambiti:
1) Corsi universitari di I e II livello
2) Contributi di sostegno alla mobilit
di ricerca in co-tutela
http://vinci.cinec
a.it
Invito a presentare proposte
Programma quadro per la
cooperazione giudiziaria in
materia civile. Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea serie C n.
301 del 5/12/2002
14 marzo 2003
Invito a presentare proposte
di azioni indirette
nell’ambito del programma
inteso ad incentivare lo
sviluppo e l’utilizzo dei
contenuti digitali nelle reti
globali e a promuovere la
diversità linguistica nella
società dell’informazione.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 320 del
20/12/2002
- 21 marzo 2003
per la parte 1 del
bando
- 28 maggio 2004
per la parte 2 del
bando
Invito a presentare proposte
2003. Programma di
cooperazione CE/USA in
materia d’istruzione
superiore e d’istruzione e
formazione professionali
(2001-2005). Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea serie C n.
2 del 7/01/2003
28 marzo 2003
Invito a presentare proposte
del programma di
cooperazione CE/Canada in
materia d’istruzione
superiore e formazione
professionale.
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 2 del
7/01/2003
15 aprile 2003
Invito a presentare proposte
per il programma Asia-Link
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 25 del
01/02/2003
7 maggio 2003
23 settembre 2003
Invito a presentare proposte
17 settembre 2003
- Istituzioni
- Enti pubblici o
privati,
- Associazioni
professionali
- Organizzazioni non
governative
- Associazioni
- Istituti di ricerca
- Istituti di formazione
legale o giudiziaria
- Istituti di formazione
per operatori della
giustizia
Tutte le persone
giuridiche pubbliche e
private
- Istituti di istruzione
superiore e di
formazione
professionale
-Gruppi
imprenditoriali e
commerciali
- ONG
- Case editrici
- Ministeri
- Camere di commercio
- Istituti di ricerca
- Istituti di istruzione
superiore e di
formazione
professionale
- Gruppi
imprenditoriali e
commerciali
- ONG
- Case editrici
- Ministeri
- Camere di commercio
- Istituti di ricerca
-Organizzazioni senza
fini di lucro
-Istituti di istruzione
superiore
3) Borse triennali per dottorati di
tutela
4)
Cattedra
Ennio
De
Venturi(iniziativa unicamente italian
Commissione europea
Lo scopo del programma è di:
Direzione generale della
- Promuovere la cooperazione
Giustizia e degli affari
materia civile
interni (unità A. 3)
- Migliorare la conoscenza reciproca
Programma quadro per la
ordinamenti giuridici e dei sistemi gi
cooperazione giudiziaria in Stati membri;
materia civile
- Assicurare una corretta attuazione e
B-1049 Bruxelles
applicazione degli strumenti comuni
nel settore della cooperazione giudiz
materia civile;
- Migliorare la diffusione dell'inform
al pubblico sull'accesso alla giustizia
cooperazione giudiziaria e gli ordina
giuridici degli Stati membri.
Commissione europea
1. Rendere l'accesso ad Internet alla p
Direzione generale per la
2. Rendere più efficace l'utilizzo dei c
Società dell’informazione
digitali inerenti le informazioni del s
Programma eContent
pubblico
Edificio Jean Monnet,
3. Utilizzare le reti globali per promu
Ufficio EUFO 1181 L-2920
diversità linguistiche e culturali, sop
Lussemburgo
paesi UE
4. Divulgare i contenuti delle PMI
incrementandone le opportunità di e
attraverso il multilinguismo
5. Utilizzare contenuti digitali europe
multilinguismo come strumenti volti
frammentazione del mercato, ad ince
l'attività economica e ad incrementar
prospettive occupazionali.
Commissione europea
Il programma intende principalment
Direzione generale
la comprensione fra i popoli della Co
dell’Istruzione e della
europea e degli Stati Uniti d’America
cultura
la qualità del rispettivo sviluppo dell
c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7 umane.
6/06)
“Programma tempus –
Cooperazione con USA e
Canada”
B-1049 Bruxelles
Commissione europea
Direzione generale
dell’Istruzione e della
cultura
c.a. sig.ra Nicole Versijp (B 7
6/06)
Il programma CE/Canada intende p
promuovere la comprensione fra i po
Comunità europea e del Canada e m
qualità del rispettivo sviluppo delle r
European Commission
EuropeAid Co-operation
Office
Directorate D, Asia
Unit D6, Financial and
Contract Management
Office: L41 3/89
B-1049 Brussels, Belgium
L’obiettivo del programma è promuo
cooperazione nel settore dell’istruzio
tra l’unione europea e I Paesi del Sud
e la Cina.
-Organizzazioni senza European Commission
34
Il programma è destinato a rafforzar
Programma Asia Pro Eco
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 246 del
12/10/2002
Invito destinato a singoli
individui per la costituzione
di una base dati di potenziali
esperti indipendenti per
assistere i servizi della
Commissione nello
svolgimento di compiti
relativi al Sesto programma
quadro (2002-2006).
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 300 del
4/12/2002
31 dicembre 2006
Invito destinato agli
organismi affinché
propongano elenchi di
potenziali esperti
indipendenti per poter
assistere i servizi della
Commissione nello
svolgimento di compiti
relativi al Sesto programma
quadro (2002-2006).
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità
europea serie C n. 300 A del
4/12/2002
31 dicembre 2006
fini di lucro
-Istituti di istruzione
superiore
-Istituti di ricerca
-Università
-Associazioni
professionali
-Camere di commercio,
-ONG
Singoli individui
EuropeAid Co-operation
ambientale tra l’Europa e l’Asia.
Office
Directorate D, Asia
Unit D6, Financial and
Contract Management
Office L41 3/89
B-1049 Brussels, Belgium
Le candidature possono
essere presentate
unicamente ondine
riempiendo il formulario
elettronico reperibile sul sito
web:
http://emmfp6.cordis.lu
L’obiettivo della Commissione è di c
base di dati di esperti indipendenti p
suoi servizi per lo svolgimento di com
riguardanti il Sesto programma quad
-Istituzioni scientifiche,
professionali,
industriali e di ricerca
generale e le comunità
accademiche o altre
organizzazioni
direttamente coinvolte
in attività di ricerca e
sviluppo
Le organizzazioni sono
invitate a trasmettere
l’elenco dei potenziali
esperti registrando tale
elenco sul sito Cordis
http:// emmfp6.cordis.lu
L’obiettivo della Commissione è di c
elenco di esperti per assistere i suoi
svolgimento di compiti riguardanti i
programma quadro.
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