REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA LOCALE N.8 Comuni di: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S. Giusto, Morrovalle, Potenza Picena, P. Recanati, Recanati. Piazza Garibaldi, 8 - 62013 CIVITANOVA MARCHE CORSO DI AGGIORNAMENTO INTER AZIENDALE Azienda U.s.l. n° 8 Civitanova Marche Azienda U.s.l. n° 9 Macerata Azienda U.s.l. n° 10 Camerino Sala Polifunzionale sede amministrativa Asl 8 P.zza Garibaldi 8 Civitanova Marche Alta 18 Giugno 2003 09 Ottobre 2003 06 Novembre 2003 1 Indice degli argomenti: Capitolo 1 Scienze infermieristiche ed ostetriche Argomento Professione DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 739 DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 70 IL CODICE DEONTOLOGICO DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 740 CODICE DEONTOLOGICO PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE PEDIATRICO IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE PROFILO PROFESSIONALE DELL’OSTETRICA/O CODICE DEONTOLOGICO DELL’OSTETRICA/O Capitolo 2 Scienze Professioni sanitarie della riabilitazione DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 741 IL CODICE DEONTOLOGICO DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 742 IL CODICE DEONTOLOGICO DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 743 IL CODICE DEONTOLOGICO DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1998, N. 520 IL CODICE DEONTOLOGICO PROFILO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA IL CODICE DEONTOLOGICO DEL FISIOTERAPISTA PROFILO PROFESSIONALE DEL LOGOPEDISTA IL CODICE DEONTOLOGICO DEL LOGOPEDISTA PROFILO PROFESSIONALE DELL’ORTOTTISTA IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’ORTOTTISTA PROFILO PROFESSIONALE DELL’EDUCATORE PROFESSION. IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’EDUCATORE PROFESS. Capitolo 3 Scienze Professioni sanitarie tecniche DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 667 DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1994, N. 745 PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO AUDIOMETRISTA PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO IL CODICE ETICO DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DI RADIOLOGICA MEDICA IL CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO DI RADIOLOGICA MEDICA PROFILO PROFESSIONALE DELL’IGIENISTA DENTALE IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’IGIENISTA DENTALE PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA IL CODICE ETICO PROFESSIONALE DEL DIETISTA IL CODICE ETICO DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1994, N. 746 IL CODICE DEONTOLOGICO DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 1999, N. 137 IL CODICE DEONTOLOGICO DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 744 IL CODICE ETICO Capitolo 4 Scienze Professioni sanitarie della prevenzione DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N.69 PROFILO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE SANITARIO Legge 42/99 del 19 febbraio 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" Legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" 2 Pg. 3 4 6 10 12 16 18 24 25 30 31 34 38 42 44 45 46 50 57 58 64 65 67 69 71 73 Capitolo 1 Classe di Scienze infermieristiche ed ostetriche INFERMIERE OSTETRICO/A INFERMIERE PEDIATRICO Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere Il ministro della Sanita' Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere; Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica anziché quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Articolo 1 1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3 - L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. 3 4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica. 6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. 7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. Articolo 2 1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale. Articolo 3 1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70 Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere pediatrico; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; 4 ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica. 2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. 3. L'infermiere pediatrico: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; d) partecipa: 1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità; 2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti; 3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati; 4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche; 5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto sociosanitario; e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni. 4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 1997 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 51 5 Il Codice Deontologico dell’Infermiere Il Patto infermiere - cittadino Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te. SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome. FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento. DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti. FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con l'insieme dei servizi sanitari. GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali. FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari. RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini. AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da solo. INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi. INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita. GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali. RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza. ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno. STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano. PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche all'interno dell'organizzazione. SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi. 1. Premessa 1.1. L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica. 1.2. L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa. 1.3. La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. 1.4. Il Codice deontologico guida l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall'infermiere. 1.5. L'infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale, l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l'impegno a viverli nel quotidiano. 2. Principi etici della professione 2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche. 2.2. L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. 2.3. L'infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia. 6 2.4. L'infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell'individuo. 2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l'infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all'obiezione di coscienza. 2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all'autonomia e al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio. 2.7. L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale. 3. Norme generali 3.1. L'infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza. L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l'assistenza più efficaci. L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l'assistenza infermieristica. 3.2. L'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l'integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell'assistito; riconosce altresì l'importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. 3.3. L'infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona. 3.4. L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire della riflessione etica. 3.5. L'agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito. L'infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri. L'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente. 3.6. L'infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell'autorità competente. 7 4. Rapporti con la persona assistita 4.1. L'infermiere promuove, attraverso l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori. 4.2. L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte. 4.3. L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura. 4.4. L'infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona. 4.5. L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato. 4.6. L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all'assistenza. 4.7. L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi. 4.8. L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui. 4.9. L'infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell'assistito e dei familiari. 4.10. L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l'interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali. 4.11. L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità. 4.12. L'infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni. 4.13. L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l'autorità competente. 4.14. L'infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all'uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica. 4.15. L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L'infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita dell'assistito. 4.16. L'infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione del lutto. 8 4.17. L'infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell'assistito, sia che la richiesta provenga dall'interessato, dai familiari o da altri. 4.18. L'infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere. 5. Rapporti professionali con colleghi e altri operatori 5.1. L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all'interno dell'équipe. Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali. 5.2. L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura. 5.3. L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale. 5.4. Nell'esercizio autonomo della professione l'infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate dai Collegi Ipasvi; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore Tariffario 5.5. L'infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria. 5.6. L'infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi. 6. Rapporti con le istituzioni 6.1. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. 6.2. L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale. 6.3. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. 6.4. L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. 6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'esercizio professionale. 7. Disposizioni finali 7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale. 7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta. 9 Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ostetrica/o IL MINISTRO DEL LA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E’ individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato. 2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa: a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; e) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; e) ai programmi di assistenza materna e neonatale. 3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza. 4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 5. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza. 6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. 10 Art. 3. 1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. Art. 4. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Biondi Registrato alla Corte dei COnti il 24 dicembre l994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 358 11 FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE CODICE DEONTOLOGICO DELL'OSTETRICA/O Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 10/11 marzo 2000 INTRODUZIONE L' ostetrica/o, munita/o del titolo abilitante, è il professionista sanitario il cui campo di attività e di responsabilità è determinato da: - Decreto Ministeriale del relativo Profilo Professionale - Ordinamento Didattico del rispettivo corso di D.U. e Formazione post-base - Codice Deontologico come sancito dalla Legge 26/2/99 n°42. Il presente Codice indica i principi e le regole che l' ostetrica/o deve osservare, nell'interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta. I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono lo svolgimento eticamente responsabile dell'attività professionale, secondo il presente Codice, devono ispirare i comportamenti dell'ostetrica/o in ogni momento della sua vita di relazione. E' compito dei Collegi Provinciali trasmettere a ciascuna/o iscritta/o le norme del presente Codice: la mancata conoscenza dei contenuti o la sua inosservanza da parte dell'ostetrica/o non esonera la/o stessa/o dalle responsabilità disciplinari. L' inosservanza delle Leggi dello Stato come anche gli abusi, le omissioni o fatti comunque disdicevoli per la professione sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal vigente ordinamento giuridico, tenuto conto della gravità dell'infrazione. 1. 1. PREMESSA 1.1 In ambito ostetrico-neonatale-ginecologico, l' ostetrica/o si pone come obiettivo ogni intervento volto alla promozione, tutela e mantenimento della salute globale della persona rispetto agli eventi e fenomeni della sfera sessuale/riproduttiva relativi al ciclo vitale ( nascita, infanzia, adolescenza, periodo fertile, gravidanza, parto, climaterio e menopausa ), con piena autonomia e responsabilità per quanto è di sua competenza. 1.2 Al fine di aiutare il recupero della salute della donna, del neonato e della famiglia, l'intervento dell'ostetrica/o si integra con le attività di altri professionisti: - durante l'evoluzione della gravidanza patologica, il travaglio / parto distocico e in tutto il puerperio patologico; - nell'attività di prevenzione socio-sanitaria, anche sessuale e di riabilitazione; - di fronte a qualsiasi evento patologico neonatale e ginecologico. 2. 2. DOVERI GENERALI 2.1 Nell'esercizio dell'attività professionale l'ostetrica/o opera secondo scienza e coscienza, ispirandosi in ogni momento ai valori etici fondamentali della professione e attenendosi alle conoscenze scientifiche validate e aggiornate, nonchè ad eventuali indicazioni suggerite dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche. 2.2 L' ostetrica/o ha il dovere di curare con assiduità il proprio aggiornamento scientifico e tecnico, nel quadro di un processo di adeguamento continuo delle proprie conoscenze e competenze lungo l'intero arco della vita professionale. Ha inoltre il dovere di contribuire alle attività di formazione e aggiornamento. 12 2.3 L' ostetrica/o promuove, attraverso gli opportuni strumenti, il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate. 2.4 L' ostetrica/o, al fine di contribuire al progresso scientifico, di perfezionare l' esercizio della professione e di migliorare l'assistenza, s' impegna nell'attività di ricerca nel rispetto dei principi etici. 2.5 L' ostetrica, in base alla consapevolezza del livello di esperienza maturata ed al grado di competenza richiesta dal caso, richiede l' opportuna consulenza o l' immediato trasferimento della persona assistita in una struttura di cura appropriata, non esimendosi dal praticare comunque le iniziali ed inderogabili misure d'emergenza. 2.6 L' ostetrica/o deve sempre rispondere alla richiesta di bisogno di salute, anche quando questa esuli dalla sua abituale attività o comporti disagio o rischio personale. Nei casi di urgenza deve attivarsi tempestivamente per assicurare una adeguata assistenza. Il rifiuto di prestare soccorso costituisce in tali casi grave mancanza deontologica. 2.7 L' ostetrica/o deve salvaguardare in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione, assumendo come unico valore di riferimento la tutela della vita e della salute, intesa come diritto della madre, del bambino, della coppia nell'interesse della collettività. 2.8 L' ostetrica/o rende nota al pubblico la propria attività professionale nelle forme e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicità sanitaria rendendosi responsabile delle proprie dichiarazioni. Sono comunque vietati i messaggi suggestivi e ingannevoli o che assumano le caratteristiche della pubblicità commerciale. L' ostetrica/o è tenuta in ogni caso a richiedere il preventivo nulla osta del proprio Collegio sull'informazione che intende diffondere. 2.9 2.9 L' ostetrica/o che venga a conoscenza di prestazioni professionali effettuate da persone non abilitate è obbligata a farne denuncia al Collegio di appartenenza. 3. 3. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA 3.1 L' ostetrica/o impronta la propria opera professionale nel rispetto dei diritti umani per salvaguardare la libertà e la dignità della persona assistita; prescindendo da ogni distinzione di nazionalità, di razza, di condizione sociale e di appartenenza religiosa o ideologica. 3.2 L' ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita riconoscendole di esprimere le proprie scelte e favorisce la sua partecipazione attiva nelle decisioni, informandola in modo chiaro ed esauriente sul proprio stato di salute e dei mezzi per mantenerlo e su tutte le pratiche ed i provvedimenti socio -assistenziali ritenuti necessari. 3.3 Fermo restando l'informazione prescritta dal paragrafo 3.2, l' ostetrica/o ha il diritto-dovere di acquisire il consenso informato prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale. Il consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla Legge. 3.4 L' interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi in cui è ammessa dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica specialmente se compiuta a scopo di lucro. L' ostetrica/o obiettrice di coscienza può rifiutarsi di intervenire nella interruzione volontaria della gravidanza, semprecchè non sussista una situazione di imminente pericolo per la vita della donna che non possa essere fronteggiata da altra/o collega. 3.5 L' ostetrica/o deve mantenere il segreto su quanto viene a sua conoscenza nello svolgimento dell'attività professionale, nonchè sulle prestazioni assistenziali effettuate. L' obbligo del segreto non viene meno a seguito della morte della persona. La rivelazione è lecita, oltre che per ottemperare a specifici obblighi giuridici, soltanto quando sia richiesta o autorizzata dalla persona o dal suo legale rappresentante, ovvero quando sia imposta dalla necessità di salvaguardare la vita o la salute della persona medesima o di terzi, ferma restando in quest'ultima ipotesi la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, se richiesta dalla normativa in materia. La rivelazione costituisce infrazione deontologica più grave se compiuta a fine di lucro proprio o altrui o se ne derivi nocumento per la persona assistita o per altri. 13 3.6 L' ostetrica/o deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso concernenti la persona assistita e i componenti della sua famiglia, nel diritto della privacy con particolare riguardo ai dati sensibili. Nell' interesse esclusivo della persona assistita, la documentazione clinica che la concerne deve essere messa a disposizione della medesima o di altro soggetto da essa indicato per iscritto. 3.7 L' ostetrica/o, ove richiesto, assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l'anonimato riguardo al prodotto del concepimento e al parto. 3.8 Nell' attività libero professionale si applica il principio dell'intesa diretta con la persona assistita, fermo restando che la misura del compenso deve essere adeguata all' importanza dell'opera e al decoro della professione nonchè alle indicazioni tariffarie dell' organo professionale. L' ostetrica/o deve far conoscere all'assistita il suo onorario concordandone preventivamente l'ammontare, possibilmente per iscritto. L' ostetrica/o può svolgere a titolo gratuito la sua attività purchè ciò non costituisca concorrenza sleale, illecito accaparramento di clientela e/o illecita attività economica. 4. 4. RAPPORTI CON COLLEGHE/I E ALTRI OPERATORI 4.1 Il rapporto tra ostetriche/ci deve ispirarsi ai principi di reciproco rispetto e della cooperazione nell'espletamento dell'attività professionale, indipendentemente dai ruoli funzionali ricoperti. L' ostetrica/o, investita di compiti direttivi o di coordinamento, deve coinvolgere le/i colleghe/i nelle attività istituzionali, evitando il ricorso ad atteggiamenti autoritari ma privilegiando un leale confronto, favorendo così un lavoro di équipe. Eventuali diversità di opinioni in nessun caso devono riflettersi a danno delle persone assistite. 4.2 L' ostetrica/o riconosce e rispetta il ruolo, le prerogative e la dignità professionale degli altri operatori sanitari, pretendendo uguale rispetto nei suoi confronti. L' ostetrica/o, ovunque agisca, deve collaborare con gli altri professionisti alla realizzazione di programmi nell' ambito dell'assistenza, della formazione, dell' aggiornamento, della ricerca e dell' organizzazione del lavoro. 4.3 L' ostetrica/o si impegna a tutelare la dignità personale e professionale propria e di tutte le colleghe sia in ambito lavorativo che sociale. E' vietato all' ostetrica porre in essere iniziative o pratiche di sleale concorrenza. 4.4 L' ostetrica/o ha il diritto-dovere di osservare il proprio Codice Deontologico anche nel contesto internazionale. 4.5 L' ostetrica/o ha il diritto-dovere di segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento delle/dei colleghe/i contrario alle regole fissate dal presente Codice. 5. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE E CON IL COLLEGIO 5.1 Nell'esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in qualità di socia/o l' ostetrica/o deve contribuire, con il suo quotidiano impegno, ad assicurare l'efficienza del servizio e il corretto impiego delle risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle persone assistite. E' suo peculiare dovere segnalare agli organi competenti le carenze e le disfunzioni della struttura in cui opera, formulando, nei limiti del possibile, proposte atte a favorirne il superamento. 5.2 Per la doverosa tutela della dignità sua personale e della professione, l' ostetrica/o deve respingere qualunque tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale, onde siano salvaguardati i diritti propri e della comunità. Nell'attesa della composizione della vertenza, deve assicurare il servizio, salvo nei casi di grave violazione dei diritti delle persone assistite e della dignità e indipendenza della professione. 5.3 L' ostetrica/o, anche se libera professionista, non deve sottrarsi alle iniziative di interesse collettivo e deve dare, se richiesto dall'autorità sanitaria, il proprio contributo alla realizzazione di programmi di prevenzione e di tutela della salute. 14 5.4 L' ostetrica/o, in quanto obbligatoriamente iscritta all'Albo professionale, è tenuta - qualunque sia la forma di esercizio della professione - alla massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il Collegio professionale, ottemperando alla tempestiva comunicazione del cambio di domicilio, alle convocazioni della Presidente e al dovere-diritto di voto per l'elezione degli organi collegiali. L' iscritta/o presso altro Collegio è tenuta a rispondere alla convocazione della Presidente del Collegio nella cui circoscrizione esercita la professione, la quale deve a sua volta informare la Presidente del Collegio di appartenenza, circa i motivi della convocazione e le risultanze del colloquio ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza. Nell' ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità dell'ostetrica/o convocata/o dalla Presidente costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari. 5.5 I dirigenti degli organismi di rappresentanza di categoria, oltre ad essere portatori di un'etica personale e professionale, devono garantire un livello di preparazione legislativo, gestionale e relazionale al fine di favorire processi comunicativi efficaci, una democratica ed attiva gestione degli organismi, sapendo interpretare e valorizzare le specificità e soggettività dei propri iscritti, facendosi carico delle relative problematiche. 5.6 I dirigenti dei Collegi e della F.N.C.O. devono avere un costante, leale e fattivo rapporto di collaborazione per l'adozione di linee politiche comuni indirizzate alla crescita della categoria nell'interesse della collettività. 5.7 Costituisce grave mancanza deontologica l'ingiusta o immotivata denigrazione da parte dell'iscritta degli organi collegiali democraticamente eletti. 15 Capitolo 2 Classe di Scienze Professioni sanitarie della riabilitazione Podologo Fisioterapista Logopedista Ortottista Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Tecnico della riabilitazione psichiatrica Terapista occupazionale Educatore professionale Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista IL MINISTRO DEL LA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista; Ritenuto che nell'ambito del profilo del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le figure del terapista occupazionale e del terapista della psicomotricità; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E’ individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. 2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma, di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; 16 d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali; 4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale: a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico; b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavorotempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente. 5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. 6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Biondi Registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre l994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 357 NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 è il seguente: “A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e definito ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono 17 essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte detta legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n. 502/1992 si veda in nota alle premesse. IL CODICE DEONTOLOGICO DEI FISIOTERAPISTI – TESTO RIVISTO DAL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO – APPROVATO DAL DIRETTIVO NAZIONALE A.I.T.R. IL 23 OTTOBRE 1998 – APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE A.I.T.R. IL 25 OTTOBRE 1998 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO TITOLO II COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR) CAPO I – DIGNITA’ PROFESSIONALE CAPO II – SEGRETO PROFESSIONALE CAPO III – CONDOTTA PROFESSIONALE CAPO IV – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE CAPO V – ONORARIO PROFESSIONALE TITOLO III RAPPORTI CON GLI UTENTI CAPO I – OBBLIGHI DEL FT (TdR) CAPO II – INFORMAZIONE DEL PAZIENTE CAPO III – DECLINO DEL MANDATO TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI CAPO I – RAPPORTI E CONTROVERSIE CAPO II – GIUDIZI SUI COLLEGHI CAPO III – SCORRETTEZZE DA PARTE DEI COLLEGHI 18 TITOLO V RAPPORTI CON I TERZI CAPO I – COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CAPO II – PUBBLICITA’ CAPO III – ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE TITOLO VI RAPPORTI CON IL SSN E CON ENTI PUBBLICI CAPO I – OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO TITOLO VII SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO ART. 1 – La deontologia professionale è l’insieme dei principi etici che impegnano gli iscritti al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale. L’inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al prestigio professionale dell’iscritto e all’utente, ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione. ART. 2 – Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti i Ft (TdR) siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati. TITOLO II COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR) CAPO I – DIGNITA’ PROFESSIONALE ART. 3 – Il Ft (TdR) esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel pieno rispetto della personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi. ART. 4 – Il Ft (TdR) svolge la propria professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico. ART. 5 – Anche al di fuori dell’esercizio professionale, il Ft (TdR) è tenuto sempre ad osservare un comportamento che sia moralmente ed eticamente irreprensibile. CAPO II – SEGRETO PROFESSIONALE ART. 6 – Il Ft (TdR) è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. é ammessa la rivelazione solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell’interessato o dei 19 suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa. ART. 7 – Il Ft (TdR) è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante la persona assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Nella trasmissione di documenti relativi al paziente, il Ft (TdR) deve garantirne la massima riservatezza. ART. 8 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie che possano consentire l’identificazione della persona assistita cui si riferiscono. ART. 9 – Al Ft (TdR) è consentito riferire, in modo tale da rispettare l’anonimato della persona assistita, il caso sotto il profilo clinico– terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità scientifiche, didattiche o di approfondimento culturale o professionale. Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti, il Ft (TdR) deve far sì che questi non siano identificabili. CAPO III – CONDOTTA PROFESSIONALE ART. 10 – Al Ft (TdR) compete la valutazione della persona assistita attraverso l’anamnesi ed un esame clinico funzionale. ART. 11 – Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeutico-riabilitativo. Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico– riabilitativo in base alla valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell’intervento. Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente. 2. – Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico– riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Ft (TdR) è tenuto ad informare il medico curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico. ART. 12 – Il Ft (TdR) pratica autonomamente attività terapeutica, verificando la rispondenza delle metodologie attuate agli obiettivi di recupero funzionale programmati. ART. 13 – Il Ft (TdR) considera la prevenzione quale ambito primario di intervento. ART. 14 – Il Ft (TdR) svolge attività di consulenza. ART. 15 – Il Ft (TdR) ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche che applica. ART. 16 – Il Ft (TdR) deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale, ed astenersi dall’affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente. ART. 17 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori. ART. 18 – L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza. 20 Il Ft (TdR) ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate da Società Scientifiche. La scelta di pratiche non convenzionali deve avvenire nel rispetto del decoro e della dignità della professione ed esclusivamente sotto diretta ed esclusiva responsabilità personale, previo consenso informato, scritto, firmato e datato del paziente, e fermo restando che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre la persona assistita a specifici trattamenti di comprovata efficacia. Il Ft (TdR), qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica, ha il dovere di divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o professionali. CAPO IV – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ART. 19 – Il Ft (TdR) deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi nell’ambito di una formazione permanente ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale. CAPO V – ONORARIO PROFESSIONALE ART. 20 – Il Ft (TdR) ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all’importanza dell’opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Associazione o dall’Ordine Professionale, attraverso il tariffario. Il Ft (TdR), in particolari circostanze, può prestare gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela. ART. 21 – L’onorario del Ft (TdR) deve essere conosciuto dal paziente prima dell’inizio della cura. TITOLO III RAPPORTI CON GLI UTENTI CAPO I – OBBLIGHI DEL FT (TdR) ART. 22 – Il Ft (TdR) deve condurre con competenza e capacità ogni trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario. CAPO II – INFORMAZIONE DEL PAZIENTE ART. 23 – La persona assistita, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere debitamente informato su tutti gli aspetti riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le cure. In questo modo egli avrà l’opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica. CAPO III – DECLINO DEL MANDATO ART. 24 – Quando, per ragioni professionali o personali, il Ft (TdR) declina o sospende temporaneamente il mandato precedentemente assunto, deve preoccuparsi di fornire tutte le indicazioni necessarie per il proseguimento della terapia, anche contattando chi fosse a lui subentrato. Parimenti, è dovere del Ft (TdR) subentrante informarsi presso il collega che abbia declinato o sospeso il mandato circa le terapie in precedenza adottate. ART. 25 – Ove il Ft (TdR) constati di non godere della fiducia da parte del paziente o dei suoi legali rappresentanti può, con adeguato preavviso, rinunciare a proseguire il trattamento. 21 Egli dovrà comunque garantire il proseguimento della terapia fino alla sostituzione da parte di un altro collega. TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI ART. 26 – I rapporti tra Ft (TdR) devono essere basati sul reciproco rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l’Associazione o l’Ordine Professionale deve intervenire nelle persone dei Dirigenti o dei Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonchè fornire concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato. ART. 27 – Il Ft (TdR) non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi ART. 28 – Il Ft (TdR) che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all’Associazione o all’Ordine Professionale, la quale interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII. TITOLO V RAPPORTI CON I TERZI CAPO I – COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ART. 29 – Il Ft (TdR) esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse. Il Ft (TdR) non può, in nessun modo, prestare qualsiasi forma di collaborazione con chi eserciti abusivamente la professione. CAPO II – PUBBLICITA’ ART. 30 – Al Ft (TdR) è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall’Associazione o dall’Ordine Professionale. ART. 31 – Al Ft (TdR) non è consentita la pubblicizzazione di prodotti o altro che leda il decoro professionale. CAPO III – ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE ART. 32 – Il Ft (TdR), ove riscontri l’esercizio della professione da parte di figure non abilitate, ha il dovere di denunciare ogni abuso all’Associazione o all’Ordine Professionale. TITOLO VI RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I – OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO ART. 33 – Qualora tra il Ft (TdR) che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, il Ft (TdR) è tenuto a richiedere l’intervento dell’Associazione o dell’Ordine Professionale nell’interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale. 22 TITOLO VII SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ART. 34 – Il Ft (TdR) che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto. A.I.T.R. (Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione) 23 Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista IL MINISTRO DELLA SANITA Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del logopedista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. 2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. 3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista: a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali; e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Con decreto del ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. Art. 3. 1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. 24 Art. 4. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Biondi Registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre l994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 356 CODICE DEONTOLOGICO DEL LOGOPEDISTA APPROVATO DALLA F.L.I. IL 13.2.1999 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del Logopedista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali. Art.2 I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti all'osservanza del presente Codice Deontologico. Art.3 Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell'ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti. TITOLO II COMPITI E DOVERI DEL LOGOPEDISTA Art.4 - Obiettivi Finalità dell'intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un disturbo di linguaggio e/o di comunicazione e/o da loro eventuali esiti, l’obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze finalizzate alla comunicazione o mediante l’acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative utili alla comunicazione ed all’inserimento sociale. Art.5 - Oggetto 1. L'intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente. 2. L'intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza. Art.6 - Aggiornamento professionale 25 1. Il Logopedista è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica logopedica ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alle esigenze sociali; dovrà essere stimolata la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria condotta personale. 2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità professionali, o - in alternativa - ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, la cui attestazione dovrà essere sottoposta al parere vincolante della commissione scientifica dell'Ordine professionale. Art.7 - Ambiti professionali 1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti: a) al trattamento logopedico finalizzato alla cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 742/94), attraverso l'espletamento degli Atti specificati al successivo art.8; b) alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Diploma Universitario di Logopedista; c) alla ricerca scientifica; d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative. 2. - Docenza - Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli allievi logopedisti, offrendo loro un modello logopedico consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico; ricopre l'incarico di coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di D.U. di Logopedista (previsto dall'art.1.8 lettera c) dalla tab. XVIII-ter del D.M. 24 luglio 1996 ) applicando un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di studi. 3 .- Ricerca scientifica a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito logopedico ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell'indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Logopedia. b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute. c) Il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l'espletamento della ricerca. d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica. e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione. 4. - Direzione Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa. Art.8 - Atti professionali L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua con riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L'assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all'insieme degli atti professionali peculiari del Logopedista. L'esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici: a) bilancio 26 b) consulenza / counselling c) educazione / rieducazione / riabilitazione d) monitoraggio e) osservazione f) programmazione del trattamento / intervento g) prevenzione h) revisione del programma di intervento i) semeiotica j) testatura k) valutazione / verifica dell’efficacia del trattamento / della terapia Art.9 - Cartella logopedica 1. La cartella logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, anche al fine di costituire documentazione formale del trattamento espletato. 2. Tale documento, che - ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati - assume connotazione giuridica di cartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali. TITOLO III RAPPORTI PROFESSIONALI Art.10 - Abilitazione all'esercizio della professione Il Logopedista esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante e l'eventuale iscrizione all'apposito Albo. L'inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce esercizio abusivo della professione. Art.11 - Segreto professionale Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all'infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario. La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all'obbligo di tutela del segreto. Art.12 - Consenso informato Il Logopedista non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti che deve conseguire ad una dettagliata informazione, adeguata alle capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare. La forma scritta, indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata delle cure, deve comprendere un'idonea documentazione dell'informazione somministrata e del rispetto dei tempi necessari al paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del consenso. Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ed attivarsi per ogni supplemento di informazione richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto. Art.13 - Rapporti con il paziente 1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi. 2. Il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a suo carico a fronte del trattamento e le sedi in cui esso verrà condotto. 3. L'onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero professionale deve essere adeguato all'impegno professionale e non deve essere inferiore ai livelli minimi stabiliti periodicamente dalla Federazione Nazionale degli Ordini. 27 4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l'impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l'efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato. 5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell'ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti. 6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello del decoro. 7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente. Art.14 - Rapporti con i colleghi 1. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell'espletamento della propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all'obbligo di comunicazione all'Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie. 2. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza. 3.Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega. 4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare Logopedista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione. 5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale. 6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega. 7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli allievi Logopedisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale. 8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica è obbligo del Logopedista e favorisce l'evoluzione e la promozione della Logopedia. Art.15 - Rapporti con altri professionisti E' auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l'ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale. I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto. Art.16 - Rapporti con altre Istituzioni I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge. Art.17 - Rapporti con il pubblico 28 1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione 2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di: a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica; b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente; c) favorire l'esercizio abusivo della professione; d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi; e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica; f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro; g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti. TITOLO IV NORME DI ATTUAZIONE Art.18 L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Logopedisti , ed è sottoposta a vigilanza da parte dell'Ordine professionale nei termini consentiti dalla normativa vigente. TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI Art.19 Visto il D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono: 1) l'avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) la sospensione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi; 4) la radiazione dall'Albo Professionale, in caso di reati previsti dal Codice Penale. Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso ad una Commissione Disciplinare Regionale costituita su base elettiva e con sede presso l'Ordine Provinciale del Capoluogo di Regione. TITOLO VI NORMA TRANSITORIA Art.20 E' prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente. Art.21 Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea. Art.22 Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza degli Ordini Professionali e deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale dell'Ordine. 29 Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia. IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'ortottista-assistente di oftalmologia; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo: l'ortottista-assistente di oftalmologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oltalmologica. 2. L'ortottista-assistente di oftalmologia è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni. 3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 355 30 CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO Art. 1 - La deontologia professionale è l'insieme dei principi etici che impegnano gli iscritti al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale. L'inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al prestigio professionale dell'iscritto e all'utente, ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione. Art. 2 - Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti gli Ortottisti - Assistenti in oftalmologia, siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati. TITOLO II COMPITI E DOVERI DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA CAPO I - DIGNITA' PROFESSIONALE Art. 3 - L'Ortottista Assistente in Oftalmologia esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali nel rispetto della personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi. Art. 4 - L'Ortottista Assistente in Oftalmologia svolge la propria professione nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico. CAPO II - SEGRETO PROFESSIONALE Art. 5 - L'Ortottista Assistente in Oftalmologia è tenuto al rispetto del segreto professionale. Egli non deve rilevare né discutere i problemi del paziente con altri, eccetto con coloro che sono responsabili della cura dello stesso, a meno di autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. E' tuttavia consentito riferire, in modo tale da rispettare l'anonimato del paziente, il caso sotto il profilo clinico - terapeutico, quando la descrizione dello stesso sia utile per finalità scientifica o didattica o di approfondimento culturale o professionale. Art. 6 - Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti, l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve far sì che questi non siano identificabili, eccetto dove è presente il consenso consapevole del paziente o dei suoi legali rappresentanti. CAPO III - CONDOTTA PROFESSIONALE Art. 7 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia svolge autonomamente attività professionale. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, elabora anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo. Art. 8 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha la responsabilità diretta delle procedure professionali che svolge. Art. 9 - L'Ortottista- Assistente in Oftalmologia non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori. Art. 10 - L'esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza. L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente valutate da soggetti o Società Scientifiche. Qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica ha il dovere di divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o professionali. 31 CAPO IV - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 11 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenza e di competenze, impegnandosi nell'ambito di una formazione permanente ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale. CAPO V - ONORARIO PROFESSIONALE Art. 12 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all'importanza dell'opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Associazione o dal Collegio Professionale, attraverso il tariffario. Il suo onorario deve essere conosciuto prima della prestazione. TITOLO III RAPPORTO CON GLI UTENTI CAPO I - OBBLIGHI DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA Art. 13 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve trattare con competenza finalizzando la sua opera a migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario. CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE Art. 14 - Prima di iniziare ogni terapia il paziente, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere informato sulle modalità di esecuzione, sugli scopi ed anche sugli eventuali effetti collaterali. In questo modo, egli avrà l'opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica. CAPO III - DECLINO DEL MANDATO Art. 15 - Ove l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia constati di non godere della fiducia da parte del paziente o dei suoi legali rappresentanti può astenersi dalla prestazione preoccupandosi di fornire tutti i dati necessari al caso clinico al collega subentrante. Egli dovrà comunque garantire il trattamento prescritto. TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 16 - I rapporti tra gli Ortottisti - Assistenti in Oftalmologia devono essere basati sul reciproco rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l'Associazione o il Collegio Professionale deve intervenire, nelle persone dei Dirigenti o dei Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonchè fornire concreto appoggio all'iscritto che fosse ingiustamente incolpato. Art. 17 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia non deve esprimere giudizi o critiche sull'operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi. Art. 18 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all'Associazione o al Collegio Professionale, la quale interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII. TITOLO V RAPPORTI CON I TERZI CAPO I - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE Art. 19 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse. Non può in nessun modo collaborare con chi esercita abusivamente la professione. 32 CAPO II - PUBBLICITA' Art. 20 - All'Ortottista - Assistente in Oftalmologia è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall'Associazione o dal Collegio Professionale. Art. 21 - All'Ortottista - Assistente in Oftalmologia non è consentita la pubblicazione di prodotti o altro che leda il decoro professionale. CAPO III - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE Art. 22 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia, ove riscontri l'esercizio della professione da parte di figure non abilitate ha il dovere di denunciare ogni abuso all'Associazione o al Collegio Professionale. TITOLO VI RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I - OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO Art. 22 - Qualora tra il l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con altri Enti Pubblici e Privati, e le stesse strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, l'Ortottista Assistente in Oftalmologia è tenuto a richiedere l'intervento dell'Associazione o del Collegio Professionale nell'interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale. TITOLO VII SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 23 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto. 33 D.M. Sanità 8 ottobre 1998 n.520 (G.U. 28/4/99 n. 98) Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. (Entrato in vigore il13-5-1999) IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 ottobre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno 1998; Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure professionali del settore; Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico sociale dei soggetti in difficoltà. 2. L'educatore professionale: a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati. 3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute. 4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 3. 1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. 34 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 ottobre 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado". - Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente: "Art. 1 (Sanità). - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota 35 contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito; b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni; c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente; d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella redisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e' assistito per le attività tecnico sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo; e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane; f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale; g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria; h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato; i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salvavita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la 36 riscossione dei prelievi contributivi; l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta; m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l); n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la de ospedalizzazione dei lungodegenti; o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post laurea; p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni; q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale; r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli alleva- menti e delle produzioni zootecniche; t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità; u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle 37 regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali; v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1 gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente; z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano". - Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". CODICE DEONTOLOGICO Associazione Nazionale Educatori Professionali INTRODUZIONE (1) 1. Nel presente Codice Deontologico (di seguito C.D.), partendo da principi etici e valori che sono implicati nella relazione educativa, s'individuano responsabilità, doveri e impegni, applicabili nell'esercizio della professione d'Educatore Professionale ( di seguito E.P.), indipendentemente dalla situazione di lavoro, dall'utenza di riferimento, dall'organizzazione dei servizi in cui si opera. 2. Il presente C. D. ha come obiettivo quello di determinare e di garantire la qualità della pratica professionale degli E.P., secondo principi universalmente riconosciuti e criteri stabiliti dagli stessi E. P. 3. Il presente C.D. trova le sue radici, riconoscendosi, nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nella Carta sociale europea del 1965, nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000. RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE L'Educatore Professionale, per poter esercitare questa professione deve avere una Formazione di base riconosciuta. Inoltre: 1. deve arricchire costantemente le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e professionali attraverso l'aggiornamento permanente e la supervisione. 2. deve confermare l'approccio relazionale insito nelle sue funzioni, l'indispensabilità di operare per progetti, il costante confronto e la verifica anche con altre figure professionali. 38 3. deve programmare i suoi interventi dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato, confrontato dati, analizzato quanto è in suo possesso per predisporre e proporre ogni suo intervento educativo in modo obiettivo e complessivo. 4. deve essere consapevole della portata della propria funzione così come del potere di cui è investito e deve saperli assumere con piena responsabilità. 5. non abusa della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi. 6. deve segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non nasconderà, negli ambiti preposti, le azioni a sua conoscenza esercitate da persone non qualificate che rechino danno e pregiudizio al lavoro educativo in atto. RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'UTENTE L' Educatore Professionale, nell'ambito della sua azione educativa e nell'esercizio della propria funzione: 1. Deve rispettare la personalità e la dignità dei propri utenti e del loro ambiente di vita, evitando qualsiasi forma di discriminazione che si riferisca all'appartenenza etnica, al sesso, all'età, alla religione, allo stato civile, giuridico, alle idee politiche, ad una qualsiasi infermità o malattia e in generale alle condizioni personali e sociali. 2. Non deve utilizzare tecniche di costrizione o manipolative. Solo nell'ambito di una programmazione interdisciplinare, può intervenire con autorevolezza e determinazione laddove l'azione della persona è auto/etero lesiva, ricorrendo a metodi e tecniche d'intervento che non danneggiano la dignità dell'utente. 3. Durante il processo educativo deve evitare tutte le relazioni personali con gli utenti che esulano dal rapporto professionale e presuppongono una dipendenza affettiva e intima a proprio vantaggio. 4. Tiene costantemente presente il diritto dell'utente all'autodeterminazione e al libero arbitrio, rispettandone la libertà d'opinione e di decisione. Tutto ciò nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla sua condizione giuridica. In particolare, quando l’utente sia in condizione di incapacità legale (minore o interdetto) e soggetto, pertanto a poteri tutelari, l’E.P. è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti e da chi ne ha la rappresentanza legale, curando comunque, nell’esercizio delle proprie funzioni, che all’utente sia assicurato il rispetto della personalità e della dignità umana e, per quanto possibile, della sua autonomia. 5. I dati personali degli utenti o di terzi devono essere raccolti e registrati dall’E.P. unicamente per scopi determinati, attinenti allo svolgimento dei propri compiti professionali ed esclusivamente nell’interesse degli utenti medesimi, nel rispetto delle regole stabilite dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali. in prima istanza e di regola, si procura le informazioni necessarie presso la persona cui i dati personali si riferiscono (interessato); informazioni complementari possono essere ottenute anche presso persone diverse dall’interessato. al momento della raccolta delle informazioni, è tenuto ad assolvere all’obbligo d’informazione preventiva, (ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 10 della legge 31-12-1996 n. 675,) nei confronti dell’interessato o, in caso d’incapacità legale, del suo legale rappresentante. E’ inoltre tenuto a procurarsi il consenso dell’interessato, o del suo legale rappresentante, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa e, nei successivi trattamenti dei dati, ad assolvere ad ogni altro adempimento prescritto in relazione alla natura pubblica o privata della struttura di appartenenza, nonché in relazione alla natura particolare dei dati medesimi (dati sensibili ed inerenti alla salute). s'impegna affinché le informazioni, i dati, le cartelle o altro in suo possesso che riguardano l'utente o terzi sia mantenuto riservato. A tal fine, provvede alla 39 6. conservazione dei dati personali del cui trattamento abbia la responsabilità mediante l’adozione delle preventive misure di sicurezza individuate, e periodicamente aggiornate, dalla vigente normativa, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'utilizzo di supporti audiovisivi o di registrazione sonora comporta l'accordo preliminare delle persone interessate che comprende il modo di conservazione del materiale e/o la sua distruzione dopo l'uso. Segreto Professionale L’Educatore Professionale è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della relazione instaurata con l’utente, salve le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di grave pregiudizio all’utente, in particolare quando si tratti di minori o di incapaci, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. L’educatore deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale e deve pretenderne l’osservanza anche da parte dei soggetti con i quali collabora. L'obbligo di mantenere il segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza o comunque al termine dell’espletamento di una singola prestazione professionale e in ogni altro caso di cessazione del rapporto con l’utente. RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE L'E.P. deve sempre attivarsi per conoscere la situazione famigliare del proprio utente. 1. deve tenere un contatto diretto e continuo con i suoi componenti e deve agire in modo coordinato con loro, tutte le volte che ciò è necessario e possibile. 2. deve operare per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia dell’utente perché collaborino secondo le loro possibilità alla soluzione del problema educativo. 3. ha l'obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità o l'integrità dei membri di una famiglia in cui si sta svolgendo l'intervento educativo. 4. deve delegare ad altre persone competenti o servizi le problematiche famigliari quando queste superano le proprie competenze o interferiscono significativamente nel suo lavoro. RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'EQUIPE 1. L'E.P. deve operare in ambiti interdisciplinari collaborando con altri professionisti, rispettandone le opinioni, i valori e gli approcci teorici di riferimento. 2. L'E.P., all'interno dell'équipe, deve trasmettere tutte quelle informazioni che possono servire alla formulazione dell'intervento educativo 3. L'E.P. ha l'obbligo di non interferire nelle funzioni, nei compiti e nelle relazioni degli altri membri con gli utenti. 4. L'E.P. deve rispettare e assumere le decisioni dell'équipe una volta confrontate, condivise e approvate, facendole sue al momento d'intervenire. 40 5. L'E.P. ha l'obbligo di segnalare, nel proprio ambiente professionale, comportamenti di colleghi non conformi al presente C.D. RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO 1. L'E.P. ha l'obbligo di informarsi sulla filosofia e le norme dell'Istituzione dove realizzerà il suo lavoro e, una volta accettata, perseguirle con coerenza. 2. L'E.P. partecipa alla definizione degli obiettivi e collabora allo sviluppo dell'istituzione per la quale presta la propria opera, per quanto di sua competenza. 3. L'E.P. è tenuto ad informare con regolarità e precisione il diretto superiore e/o il datore di lavoro del proprio adempimento professionale. 4. L'E.P. ha il dovere di informare a chi compete sulle irregolarità commesse dai colleghi o dalla stessa organizzazione, qualora queste danneggiassero seriamente il lavoro educativo. In tal senso s'impegna ad affrontare apertamente i conflitti e a favorire soluzioni costruttive. RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 1. L'E.P., nell'ambito della programmazione educativa, deve agevolare la partecipazione dei propri utenti alla vita sociale e perché abbiano accesso alle risorse e alle prestazioni di cui hanno bisogno. 2. L'E.P. deve collaborare con i servizi esistenti nella comunità vincolando le istituzioni ad offrire una migliore qualità dei servizi che possono influire sull'educazione sociale degli utenti. 3. L'E.P. deve rispettare e promuovere la pluralità di culture. Nota (1): Tutti i riferimenti normativi di cui si tratta all’interno del presente C.D. saranno forniti in allegato. DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO Il presente C.D. è vincolante per tutti i soci dell'ANEP, ma si rivolge in eguale misura a tutti gli Educatori Professionali. Le istituzioni sociali, gli organismi professionali e i centri di formazione, sono ugualmente invitate a conformarsi al presente C.D. Ultima versione e stesura aprile 2002. Ultima versione e stesura luglio 2002 (aggiunta dei pareri legali) 41 Capitolo 3 Classe di Scienze delle professioni sanitarie tecniche Area tecnico diagnostica Tecnico audiometrista Tecnico di laboratorio biomedico Tecnico di radiologia medica Tecnico di neurofisiopatologia Area tecnico assistenziale Tecnico Ortopedico Tecnico audioprotesista Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascol. Igienista dentale Dietista Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 667 Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283 Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree dei personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; , Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso nella adunanza. generale del 4 luglio 1994; Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente dei Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dei tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico. 42 2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psicoacustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare. 3. Il tecnico audiometrista: a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia; b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche. 4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario dì tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di. farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 310 43 Decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento Art. 1. 1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. 2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico: a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza; b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera; f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale. 3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. Art. 2 1. Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 3 1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 4 1. Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. 44 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 361 IAMLT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS AITeLaB Associazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico MEMBER SOCIETY IAMLT CODICE INTERNAZIONALE DI ETICA PROFESSIONALE Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico deve: dedicarsi all'applicazione delle scienze di laboratorio clinico nell'interesse dell'umanità, contribuire in modo attivo a promuovere la cooperazione ed i contatti professionali con gli altri operatori sanitari, mettere a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze, rispettare il più stretto riserbo per quanto riguarda le informazioni sui pazienti ed i risultati delle analisi, tutelare la dignità e la vita privata di ogni paziente, essere responsabile di tutti i procedimenti di lavoro, dal prelievo dei campioni al risultato finale, assicurarsi la responsabilità della qualità e dell'integrità dei servizi di laboratorio clinico, esercitare il proprio giudizio professionale, le proprie competenze tecniche ed eseguire il proprio lavoro nel rispetto delle norme stabilite, mantenere la dignità ed il rispetto dello statuto professionale e difendere lo spirito di onestà, di integrità e di fiducia, operare ad elargire le proprie competenze e conoscenze professionali, seguire il progresso scientifico nell'interesse dei pazienti e migliorare i metodi di analisi. 45 Decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le ligure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica; Vista la legge 31 gennaio 1983 n. 25; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza cd è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche. 2. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché‚ gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica. 3. Il tecnico sanitario di radiologia medica: a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze; b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; c) è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale. 4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. 46 Art. 2. 1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. Art. 3. 1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale. Art. 4. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 362 NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e tutte pubblicazioni ufficiali delta Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Il testo dell'art 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.517, è il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali cd interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il contenuto della Legge n. 25/1983 si veda in nota, all'art. 1 Nota all'art. 1: - La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico Sanitario di radiologia medica". L'art. 1 di detta legge prevede che: "In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle 47 professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'"arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di radiologia. medica". Si riporta, inoltre, per opportuna conoscenza il testo dell'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), come sostituito dall'art. 4 della citata legge n. 25/1983: "Art. 11. - I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. In particolare: a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnicooperative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura: b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo; c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti". Si trascrive, infine, il testo dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 1103/1965 di cui sopra, approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n.680, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 25/1983 più volte citata: "Art. 24. - 1) Servizio di radio-diagnostica. I tecnici sanitari di radiologia medica: a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate; b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica. La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso. 2) Servizio di radioterapia. I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività: a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari; b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria; c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione; d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione; e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso; f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti; g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti; h) controllo delle eventuali contaminazioni; i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati; l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute; m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo; n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica; o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione; 48 p) preparazione e posizionamento del paziente. I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista. 3) Servizio di medicina nucleare. - I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare: a) prendono in consegna le sorgenti radio-attive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radio-attivo e provvedono alle relative registrazioni; b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda; c) se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi; d) controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici; e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni; f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa; g)effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare. 4) Servizio di fisica sanitaria. I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti. 5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia. I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni. 6) Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica. I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico. 7) Attività collaterali. I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, delle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in donazione". Nota all'art. 3: Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse. 49 CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO SANITARIO Dl RADIOLOGIA MEDICA 1° Parte introduttiva 1.1) Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è un operatore tecnico-sanitario che si rivolge all'uomo sano o malato. Secondo la legislazione vigente la sua attivitr si inquadra nella professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per la quale vi c l'obbligo di iscrizione all'Albo, anche per chi opera nel settore pubblico. In collaborazione diretta con il Medico Radiologo specialista e a fronte delle indicazioni fornite dal Medico richiedente, programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti nei campi della radiologia tradizionale, delle grandi apparecchiature di immagine digitale, della radioterapia, della medicina nucleare, della fisica sanitaria, utilizzando tutti i tipi di radiazioni ionizzanti e non, a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico, didattico e di ricerca. Egli assume la responsabilitr degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto uso delle apparecchiature a lui affidate, esprimendo un parere nella fase di installazione, di collaudo, e dopo le riparazioni, realizzando i programmi di controllo e garanzia di qualitr.(D.L.vo 14 febbraio 1997art. 8 comma 4). Partecipa altrese alla determinazione della politica professionale e sanitaria (Legge n. 1103/65, D.P.R. n. 680/68, Legge n. 25/83). 1.2) In quanto professione sanitaria, la dimensione etica dell'attivitr del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica si caratterizza per la finalitr primaria di tutela e promozione della salute di tutti cittadini, nonché per la prevenzione e cura della malattia. Il destinatario dell'intervento (cittadino sano o malato) deve essere considerato come protagonista attivo e responsabile, e nei suoi confronti valgono i principi generali di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e di pari dignitr sociale di tutti i cittadini, affermati anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che si realizzano in campo sanitario con il rispetto del diritto alla consapevole autodeterminazione. 2° Oggetto e campo di applicazione del codice deontologico. La deontologia professionale c l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni professionista deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione. 2.1) Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni Tecnico Sanitario di Radiologia Medica iscritto all'albo professionale. 2.2) Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in qualsiasi ambito eserciti la propria professione, compresi i regimi di dipendenza e di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti Pubblici. 2.3) L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221. 3° Segnalazioni al collegio provinciale dei TSRM. Il TSRM c tenuto a segnalare al Collegio provinciale dei TSRM ogni comportamento di collega ritenuto lesivo del prestigio professionale o che possa apparire come indebita assunzione di competenze mediche, ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi, ogni prestazione di persona estranea alla professione che si configuri come esercizio abusivo della stessa. Anche in conformitr ai compiti stabiliti dalla legge il TSRM deve fare riferimento al Collegio in caso di controversie con altri colleghi. 50 4° Formazione ed impegno professionale. Il TSRM c consapevole che l'esercizio della professione in conformitr alle finalitr gir richiamate, richiede in primo luogo un'adeguata e continua formazione. Tale obiettivo si realizza attraverso l'impegno personale, ma anche mediante il sostegno del Collegio professionale. 4.1) La formazione del TSRM richiede: 4.1.1) sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino; 4.1.2) esauriente preparazione professionale e acquisizione di un atteggiamento disponibile a rivedere criticamente il proprio bagaglio culturale; 4.1.3) aggiornamento periodico in ordine alle conoscenza professionali ed alle norme che regolano l'attivitr; 4.1.4) formazione al lavoro di équipe considerato come momento essenziale dell'attivitr professionale; 4.1.5) atteggiamento di impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza; 4.1.6) capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di identificare eventuali carenze nella preparazione o nell'esperienza professionale. 4.2) Qualora le condizioni del paziente giustifichino prestazioni urgenti, il TSRM pun assumersi la responsabilitr di eseguirle anche in assenza del medico radiologo specialista, mantenendosi comunque nell'ambito delle indicazioni di ordine generale fissate dallo specialista stesso. In caso di prestazione diagnostica urgente e solo qualora perduri l'assenza del medico radiologo specialista, il materiale iconografico deve essere messo a disposizione del sanitario che ne ha fatto richiesta. 4.3) In caso di richiesta di prestazioni che, sulla base della sua conoscenza tecnico professionale e dopo approfondita valutazione, tema possano risultare dannose per la salute del paziente, il TSRM c tenuto a manifestare il proprio orientamento al medico richiedente. Nei casi di estrema gravitr egli ha diritto di astenersi, assumendosene diretta responsabilitr. 4.4) Nell'ambito dell'attivitr del Collegio il TSRM partecipa attivamente alla tutela della professione, allo sviluppo culturale e sociale della categoria, affinché possa dare il meglio di se stesso al servizio del singolo assistito e della comunitr. 5° Rapporti con i cittadini ed i malati. Il TSRM riconosce che il cittadino (sano o malato) non c destinatario passivo degli interventi sanitari ma deve essere considerato come persona titolare dei diritti inviolabili dell'uomo, cui spetta un ruolo attivo nella tutela e promozione della propria salute. 5.1) In conformitr alle richiamate finalitr delle professioni sanitarie il TSRM c consapevole del proprio ruolo nell'educazione dei cittadini alla salute ed identifica in particolare la propria competenza nei temi che riguardano i benefici ed i rischi per il singolo e per la collettivitr derivanti dall'uso delle energie utilizzate. 5.2) Il TSRM collabora con il medico radiologo specialista nell'indicare eventuali comportamenti resi opportuni dalle prestazioni attuate. In accordo con il medico richiedente il TSRM si fa carico di fornire all'utente - ed ai genitori in caso di minore - tutte le informazioni che si rendano opportune per comprendere il significato dell'indagine e collaborare attivamente al suo espletamento. 5.3) Il TSRM c consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra operatore e cittadino. 51 5.4) Il segreto professionale costituisce garanzia del rapporto di fiducia. Il TSRM si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche non a titolo professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino. 5.5) Il TSRM c consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria c un diritto di ogni cittadino costituzionalmente tutelato. Si adopera pertanto nell'ambito della propria competenza e dei compiti affidatigli a garantire che il paziente, debitamente informato, possa giungere ad un'accettazione libera e consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale impostazione il ricorso puramente formale alla sottoscrizione di moduli predisposti. 5.6) Il rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nell'attivitr del TSRM, si esprime in particolare nel garantire la riservatezza delle informazioni all'atto della raccolta dei dati anamnestici, negli atteggiamenti assunti durante l'esecuzione delle prestazioni, nel preservare l'intimitr dell'utente anche quando le situazioni logistiche ne facilitino il pregiudizio. 5.7) Il TSRM contribuisce ad educare i familiari affinché collaborino al progetto terapeutico a favore del loro congiunto, anche in relazione alle particolari esigenze della tutela della salute dei familiari stessi. Eventuali richieste di informazione dei familiari su quesiti specifici vanno indirizzate al curante. Il TSRM c a conoscenza che nel caso di soggetto maggiorenne i familiari non possono sostituirsi allo stesso nell'espressione del consenso. 5.8) Il TSRM rispetta la peculiaritr di ogni persona che gli si rivolge. Di fronte a situazioni particolari legate all'etr (bambini, anziani), alle infermitr (soggetti portatori di handicap), al quadro clinico (ad esempio pazienti neoplastici o terminali) egli ritiene indispensabile acquisire una preparazione specifica che gli consenta di offrire un servizio adeguato. 5.9) In ordine alla sperimentazione relativa a mezzi di contrasto, radiofarmaci, terapie radianti e tecnologie il TSRM c consapevole che questa non pun essere eseguita senza informazione e consenso del paziente e sufficienti garanzie di tutela della sua salute. 6° Rapporti con gli operatori della salute. Il TSRM c consapevole che la tutela e la promozione della salute sono oggi sempre piu affidate ad interventi pluridisciplinari, che esigono un metodo di collaborazione interdisciplinare. In particolare anche l'attivitr che gli compete c continuamente correlata con l'intervento di altri operatori ed esige pertanto la conoscenza ed il rispetto delle reciproche competenze, e la ricerca di modalitr di comunicazione. Tra le diverse figure professionali, anche non sanitarie, con cui entra in relazione, particolare attenzione deve essere prestata ai rapporti con gli altri colleghi e con i medici. 6.1)Rapporti con i colleghi TSRM. 6.1.1) Anche nei rapporti con i colleghi, il TSRM opera nella convinzione che la finalitr primaria dell'impegno professionale c la tutela e la promozione della salute delle persone affidatele. Pertanto si preoccupa di garantire la massima collaborazione e la possibilitr di utilizzare le rispettive conoscenze ed esperienze. Ritiene quindi deontologicamente censurabile ogni atteggiamento ispirato da rivalitr o protagonismo. 6.1.2) Il TSRM non abbandona il proprio posto di lavoro se non ha la certezza di essere sostituito e si preoccupa comunque di assicurare ai colleghi il passaggio delle consegne in modo preciso ed esauriente. 6.1.3) In caso di opinioni divergenti, su temi di carattere professionale il TSRM, evitando di manifestarle in presenza dell'utente, cercherr il confronto con i colleghi sul terreno di un corretto approfondimento scientifico. 6.2) Il TSRM pur nella sua autonoma responsabilitr tecnico professionale ritiene essenziale ai fini del proprio servizio la collaborazione con gli specialisti radiologi e con gli altri medici nel rispetto 52 delle reciproche competenze. Riconosce in particolare che l'interpretazione dei dati, la valutazione diagnostica e le indicazioni terapeutiche sono atti di competenza medica. 7° Rapporti con la società. Il TSRM, ritenendosi soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria assume un atteggiamento responsabile nell'attuazione del diritto alla salute. 7.1) Il TSRM promuove iniziative per adeguare le norme vigenti alle esigenze dei cittadini, finalizzate alla tutela della salute, segnala all'autoritr competente le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi, e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. 7.2) Il TSRM c titolare per norma costituzionale del diritto di sciopero. Egli ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili. 7.3) Qualora richiesto di un parere professionale sull'acquisto di apparecchiature o materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, il TSRM ispira le proprie scelte in funzione della reale utilitr delle tecnologie senza condizionamenti politico, amministrativi o economici. Approvato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi T.S.R.M. nella seduta del 16 -17 luglio 1993. 53 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia Il ministro della Sanità Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia; Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità, espresso nella seduta del 7 settembre 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995; Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Articolo 1 1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni). 2. Il tecnico di neurofisiopatologia: a. applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnosticostrumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista; b. gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico; c. ha dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata; d. impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali; e. provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione; f. esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale. Articolo 2 1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Articolo 3 1. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 54 CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA Approvato dall'Assemblea dei Soci il 6 aprile 2000, a Trento Articolo 1 Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i Tecnici di Neurofisiopatologia (TNFP) iscritti all'Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia (AITN). Il TNFP è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare Articolo 2 Nell'eseguire la propria attività il TNFP dovrà rispettare la dignità umana, fornendo servizi ed interagendo senza discriminazioni riguardo alla razza, cultura, sesso, età, disabilità, fede religiosa, stato socio-economico e ogni altra condizione. Articolo 3 Il TNFP, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene dall'esaltare e dall'enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità. Articolo 4 Il TNFP salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che se ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze. Articolo 5 Il TNFP non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. Articolo 6 Nelle circostanze in cui il TNFP rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento ed i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l'esercizio delle sue competenze. Il TNFP che riveste cariche pubbliche deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale. Articolo 7 Il TNFP è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle sue conoscenze. Tale obiettivo si realizza attraverso l'impegno personale, ma anche mediante il sostegno della associazione professionale. A tale proposito la formazione professionale del TNFP richiede: - sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino; - formazione al lavoro di équipe, considerato come momento essenziale dell'attività professionale; - capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di identificare eventuali carenze nella preparazione o nell'esperienza professionale. 55 Articolo 8 Nella sua attività di docenza, didattica e formazione, il TNFP stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Assume atteggiamento ed impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza. Articolo 9 Il TNFP riconosce il cittadino, sano o malato, come persona titolare dei diritti inviolati dell'uomo, cui spetta un ruolo attivo nella tutela e promozione della propria salute e che non è destinatario passivo degli interventi sanitari passivi. Il TNFP deve essere consapevole che la base di ogni prestazione sanitaria è l'instaurazione di un rapporto di fiducia tra operatore e cittadino. Il TNFP è tenuto a mantenere il segreto professionale, che va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cittadino. Si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche a titolo non professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino. Articolo 10 Il TNFP ai diversi livelli di responsabilità segnala all'autorità competente gli eventuali disservizi, le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi, collaborando per la loro sollecita e puntuale attuazione. Comunque per quanto possibile è tenuto a ricreare la situazione più favorevole e a promuovere iniziative finalizzate alla corretta attuazione del diritto alla salute. 56 Decreto ministeriale 15 marzo 1999, n. 137 Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1999, n. 114 Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale; Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994, ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il quale il predetto regolamento è stato annullato; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dei 18 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999; Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. 2. L'igienista dentale: a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico; b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico- statistici; c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; a) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. 3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. Art. 2. 1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. 57 Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 1999 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1999 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 105 Igienisti Dentali IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO PREMESSA Questo primo Codice Deontologico degli igienisti dentali, istituito con la modifica del Decreto Ministeriale n.137/99. Nasce dopo vent’anni di presenza della professione di igienista dentale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli igienisti dentali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro Paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni. Il Codice e costituito dai principi e dalle regole che gli igienisti dentali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano. Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione. Gli igienisti dentali sono impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme in cui il codice prevede l'esercizio della professione. Questo Codice Deontologico è stato depositato al Ministero della sanità ed al Ministero dell’Università dall’Associazione Igienisti Dentali Italiani. Titolo I Principi 1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti sull'affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione. 2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comuni-tà e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire allo sviluppo della prevenzione delle malattie del cavo orale. 3. L'igienista dentale considera e accoglie ogni persona portatrice di un problema odontoiatrico, senza prevaricare il ruolo assegnatole e la colloca entro il suo contesto di cura, seguendola sempre nella prevenzione specifica oltre che in un contesto psico-fisico di più ampio respiro. 58 4. L'igienista dentale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'igienista dentale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti, in base alle difficoltà, non si esprime sulla diagnosi medica, non si esprime sull’operato dei medici e colleghi. 6. L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull' in-dipendenza del giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale. L'igienista dentale ha il dovere di difendere la propria autonomia da condizionamenti. Titolo II La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti della persona utente e cliente Capo I Diritti degli utenti e dei clienti 7. L'igienista dentale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la prevenzione dei pazienti/clienti, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo psichico di apprendimento. 8. Nella motivazione l'igienista dentale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti di intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso. 9. L'igienista dentale deve favorire ai pazienti/clienti, l'accesso alla documentazione scientifica, per svilupparne un coinvolgimento consapevole. 10.L'igienista dentale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti dei pazienti/clienti, in particolare di coloro che sono portatori di handicaps motori o mentali. 11. L'igienista dentale deve aver il consenso dei pazienti/clienti a che terzi siano presenti durante gli interventi, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca. Capo II Regole generali di comportamento dell'igienista dentale 12. L'igienista dentale deve mettere al servizio dei pazienti/clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate intrattenendo un rapporto professionale solo fino a quando la situazione professionale lo richieda. 13. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'igienista dentale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del lavoro niziato. 15. L'igienista dentale investito di funzioni istituzionali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza. 16. Nel rapporto professionale l'igienista dentale non deve utilizzare la relazione con pazienti/clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali. 59 Capo III Riservatezza e segreto professionale 17. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario del paziente/ cliente e dovere dell'igienista dentale, nei limiti della normativa vigente. 18. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'igienista dentale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 19. L'igienista dentale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola ad ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento. 20. L'igienista dentale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione. 21. L'igienista dentale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate. 22. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale. La collaborazione dell'igienista dentale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge. 23. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'igienista dentale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale. Titolo III Responsabilità dell'igienista dentale nei confronti della società Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale 24. L'igienista dentale deve contribuire a promuovere la prevenzione di tutte le malattie del cavo orale e soprattutto dei tumori e delle malattie focali, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire lo sviluppo di una popolazione integra e sana. 25. L'igienista dentale deve contribuire a sviluppare nei pazienti/clienti la conoscenza scientifico – culturale nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergia nell’ambito dell’odontoiatria. 60 26. Nelle diverse forme dell'esercizio professionale l'igienista dentale non può pre-scindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e le molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere. 27. L'igienista dentale deve contribuire alla promozione allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita. 28. L'igienista dentale ha il dovere di porre l'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di cattiva odontoiatria. 29. L'igienista dentale deve conoscere i soggetti attivi del campo odontoiatrico sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e differenziata alle necessità espressi, superando la logica dell’antagonismo. 30. L'igienista dentale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti, riguardanti in particolare la prevenzione delle malattie del cavo orale. 31. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze, l'igienista dentale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi. Titolo IV La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti di colleghi ed altri professionisti Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti 32. L'igienista dentale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse del paziente/cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi. 33. L'igienista dentale, che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento. 34. In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio al paziente/cliente, e nell'interesse degli stessi, l'igienista dentale ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Associazione professionale competente. Titolo V La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti dell'organizzazione di lavoro Capo I L'igienista dentale nei confronti dell'organizzazione di lavoro 35. L'igienista dentale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica e l'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio. 61 36. L'igienista dentale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e all'efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione. 37. L'igienista dentale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obbiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza ai pazienti/clienti. 38. L'igienista dentale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare l'eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio al paziente/cliente. 39. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'igienista dentale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi. 40. L'igienista dentale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale. Titolo VI La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti della professione Capo I Promozione e tutela della Professione 41. L'igienista dentale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. 42. L'igienista dentale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale. 43. L'igienista dentale deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza. 44. L'igienista dentale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate all'utente ed al cliente. 45. L'igienista dentale deve segnalare per iscritto all'Associazione l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza. Capo II Onorari 46. Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'igienista dentale ed il cliente. L'igienista dentale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. 47. L'igienista dentale dipendente ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dal Contratto Nazionale, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito. 62 Capo III Sanzioni 48.Gli igienisti dentali che non rispettano le norme stabilite sono deferiti ai probiviri che esplicheranno le indagini di rito. 49. L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento. 50. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio. 51. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici. Capo IV Rapporti con l’Associazione L'igienista dentale ha il dovere di collaborare con l’Associazione di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Associazione, anche diretti alla sua personale tutela. 53. L'igienista dentale chiamato a far parte del direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale. Capo V Attività professionale dell'igienista dentale all'estero e attività degli stranieri in Italia 54. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'igienista dentale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del Paese in cui esercita. L'igienista dentale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservare il presente Codice. Capo VI Aggiornamento del Codice Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, procederà alla sua revisione. 63 Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista. IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del dietista; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art, 17, comma. 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art 1. 1. E' individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. 2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono: a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente; d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione. 3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Art. 2. 1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. Art. 3. 64 1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Art. 4. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 settembre 1994 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 360 Codice di etica professionale del Dietista Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o malattia. Il Dietista evita discriminazioni verso gli altri individui sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell'età e dell'origine. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l'organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente appurati o basato sui "livelli di assunzione raccomandati" per la popolazione. La professione del Dietista può essere citata nella pubblicità di un prodotto e/o gruppo di prodotti, per quanto riguarda le informazioni nutrizionali, purché rientri nelle seguenti condizioni: ciò che il Dietista afferma è soltanto conoscenza e non contiene alcuna opinione o aspettativa; la fonte dell'informazione è citata. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell'informazioneL'UTENTE/CLIENTE Il Dietista fornisce informazione sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere decisioni competenti. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute del paziente e alla sua vita privata 65 Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con essi lealmente per la salute del paziente. Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con essi attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.GHI Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a elevare il livello professionale di ciascuno. Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione. Il Codice Professionale deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Diploma Universitario in Dietologia e Dietetica Applicata, durante l'effettuazione del tirocinio pratico.ONTI BIBLIOGRAFICHE 1. "Linee guida per fissare regole etiche europee per la professione dei dietisti" a cura della Federazione Europea delle Associazioni di Dietisti (E.F.A.D.) 2. "Codice professionale e norme di comportamento per il dietista" a cura dell'Associazione dei Dietisti Olandesi 3. "Riflessioni sull'etica nella professione di Dietista" a cura dell'Associazione delle Dietiste della Repubblica Federale Tedesca 4. "Dietitian board disciplinary committee" a cura di British Dietetic Association 5. "Codice di etica professionale per i membri dell'Associazione Dietetica Americana" a cura dell'American Dietetic Association Anno di emanazione 1995 66 Capitolo 4 Classe di Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione Tecnico della prevenzione nell’ambiente Assistente sanitario Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 69 Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'assistente sanitario IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario; Visto il parere dei Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore. Sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute. 2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona della famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. 3. L'assistente sanitario: a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze; b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona; c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per le promozione e l'educazione sanitaria; d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria; e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva; f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia; 67 g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo; h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative; i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico; l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole; m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti; n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute; o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progettiobiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale; p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici; q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale; r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. 4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale. Art. 2. 1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione al relativo albo professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 1997 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei coni il 14 marzo 1997 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50 68 Legge 42/99 del 19 febbraio 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" LA LEGGE SULLE PROFESSIONI SANITARIE Il 19 febbraio 1999 il Senato ha definitivamente approvato la legge 42/99 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie". Pubblichiamo il testo legislativo integrale Art.1 (Definizione delle professioni sanitarie) La denominazione "professioni sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le com-petenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali Art.2 (Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente la Federazione predette Art.3 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175) Alla legge 45 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: A. all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti ", sugli elenchi ge-nerali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie"; B. all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità"; C. all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall' esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221"; D. all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "sugli elenchi telefonici", sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria", E. all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della profes-sione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221". F. all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità 69 sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma i sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità"; G. dopo l'articolo 9 è inserito il seguen-te: "Art. 9-bis. Gli esercenti le professio-ni sanitarie di cui all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente" Art.4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, della legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai re-lativi albi professionali o l'attività profes-sionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini delll' esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. 2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli normativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell' esercizio professionale e dell' accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne degli Enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 ago-sto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. 70 Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000) Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. Art. 2. (Professioni sanitarie riabilitative) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea. Art. 3. (Professioni tecnico-sanitarie) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnicoassistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnicoassistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea. Art. 4. (Professioni tecniche della prevenzione) 1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnicoprofessionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e 71 veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali. 2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione. Art. 5. (Formazione universitaria) 1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. 2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1. Art. 6. (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento) 1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Art. 7. (Disposizioni transitorie) 1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico. 2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle 72 regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. 3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002 Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 8 del 10 gennaio 2002 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica 1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003: a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001; b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo. 1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL. 73 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi; b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia. 4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie. 5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003. 7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. 9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera. 10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,". 10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1. 10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione. 74 11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001. Art. 1-bis. Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro", sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni". Art. 1-ter. Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge . 75