profilo professionale dell`ortottista

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.8
Comuni di: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S. Giusto,
Morrovalle, Potenza Picena, P. Recanati, Recanati.
Piazza Garibaldi, 8 - 62013 CIVITANOVA MARCHE
CORSO DI AGGIORNAMENTO INTER AZIENDALE
Azienda U.s.l. n° 8 Civitanova Marche
Azienda U.s.l. n° 9 Macerata
Azienda U.s.l. n° 10 Camerino
Sala Polifunzionale sede amministrativa Asl 8
P.zza Garibaldi 8 Civitanova Marche Alta
18 Giugno 2003
09 Ottobre 2003
06 Novembre 2003
1
Indice degli argomenti:
Capitolo 1
Scienze infermieristiche ed ostetriche
Argomento
Professione
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 739
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N. 70
IL CODICE DEONTOLOGICO
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 740
CODICE DEONTOLOGICO
PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE
PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE PEDIATRICO
IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE
PROFILO PROFESSIONALE DELL’OSTETRICA/O
CODICE DEONTOLOGICO DELL’OSTETRICA/O
Capitolo 2
Scienze Professioni sanitarie della
riabilitazione
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 741
IL CODICE DEONTOLOGICO
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 742
IL CODICE DEONTOLOGICO
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 743
IL CODICE DEONTOLOGICO
DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1998, N. 520
IL CODICE DEONTOLOGICO
PROFILO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA
IL CODICE DEONTOLOGICO DEL FISIOTERAPISTA
PROFILO PROFESSIONALE DEL LOGOPEDISTA
IL CODICE DEONTOLOGICO DEL LOGOPEDISTA
PROFILO PROFESSIONALE DELL’ORTOTTISTA
IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’ORTOTTISTA
PROFILO PROFESSIONALE DELL’EDUCATORE PROFESSION.
IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’EDUCATORE PROFESS.
Capitolo 3
Scienze Professioni sanitarie tecniche
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 667
DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1994, N. 745
PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO AUDIOMETRISTA
PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DI LABORATORIO
BIOMEDICO
IL CODICE ETICO DEL TECNICO DI LABORATORIO
BIOMEDICO
PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DI RADIOLOGICA
MEDICA
IL CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO DI
RADIOLOGICA MEDICA
PROFILO PROFESSIONALE DELL’IGIENISTA DENTALE
IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’IGIENISTA DENTALE
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA
IL CODICE ETICO PROFESSIONALE DEL DIETISTA
IL CODICE ETICO
DECRETO MINISTERIALE 26 SETTEMBRE 1994, N. 746
IL CODICE DEONTOLOGICO
DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 1999, N. 137
IL CODICE DEONTOLOGICO
DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 744
IL CODICE ETICO
Capitolo 4
Scienze Professioni sanitarie della
prevenzione
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 1997, N.69
PROFILO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE SANITARIO
Legge 42/99 del 19 febbraio 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie"
Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonchè della professione ostetrica"
Legge 8 gennaio 2002, n. 1
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
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Pg.
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Capitolo 1
Classe di Scienze infermieristiche ed ostetriche



INFERMIERE
OSTETRICO/A
INFERMIERE PEDIATRICO
Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’infermiere
Il ministro della Sanita'
Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal Dlgs 7
dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute
degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area
geriatrica anziché quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica
assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è
responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di
tutte le età e l'educazione sanitaria.
3 - L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza
domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
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4 - L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5 - La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di
assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire
specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6 - In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate,
con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7 - Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un
attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del
titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate
condizioni di fatto.
Articolo 2
1 - Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo
Albo professionale.
Articolo 3
1 - Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che
sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività
professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'infermiere pediatrico
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere pediatrico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
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ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere
pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo
professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.
2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei
disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere pediatrico:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino,
dell'adolescente, della famiglia;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
d) partecipa:
1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità;
2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e
prevenzione delle malattie e degli incidenti;
3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;
4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da
malattie acute e croniche;
5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto sociosanitario;
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni.
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa
iscrizione al relativo albo professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 51
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Il Codice Deontologico dell’Infermiere
Il Patto infermiere - cittadino
Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a
PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te.
SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome.
FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento.
DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti.
FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con l'insieme dei servizi
sanitari.
GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali.
FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari.
RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini.
AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti
quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da solo.
INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni,
operare insieme per risolvere i problemi.
INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel
rispetto delle tue scelte e stile di vita.
GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali.
RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza.
ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno.
STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano.
PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali
infermieristiche all'interno dell'organizzazione.
SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi.
1. Premessa
1.1. L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell'iscrizione
all'Albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica.
1.2. L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso
interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto
della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e
nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno strumento che informa il
cittadino sui comportamenti che può attendersi dall'infermiere.
1.5. L'infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la
appartenenza al gruppo professionale, l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e
l'impegno a viverli nel quotidiano.
2. Principi etici della professione
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione
essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell'individuo e interesse della
collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L'infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste
indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia.
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2.4. L'infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura,
etnia e sesso dell'individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l'infermiere si impegna a trovare
la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi
etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all'obiezione di coscienza.
2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione
all'autonomia e al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in
condizioni di disabilità o svantaggio.
2.7. L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale
delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla
comunità professionale.
3. Norme generali
3.1. L'infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione
critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla
persona le cure e l'assistenza più efficaci.
L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la
diffusione dei risultati, al fine di migliorare l'assistenza infermieristica.
3.2. L'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se
necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l'integrazione è la migliore
possibilità per far fronte ai problemi dell'assistito; riconosce altresì l'importanza di prestare
consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
3.3. L'infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la
responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di
richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene
dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona.
3.4. L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e ricorre,
se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire
della riflessione etica.
3.5. L'agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali
provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto
devono prevalere gli interessi dell’assistito.
L'infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od
altri.
L'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è
libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente.
3.6. L'infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione
dell'autorità competente.
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4. Rapporti con la persona assistita
4.1. L'infermiere promuove, attraverso l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura
della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali,
anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le
proprie scelte.
4.3. L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti con la
comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura.
4.4. L'infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le
influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.
4.5. L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le
informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del
paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo
cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.
4.6. L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è pertinente all'assistenza.
4.7. L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli
strumenti informativi.
4.8. L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui.
4.9. L'infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di
sicurezza psicofisica dell'assistito e dei familiari.
4.10. L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento
straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una
scelta condivisibile quando vi si configuri l'interesse della persona e inaccettabile quando sia una
implicita risposta alle necessità istituzionali.
4.11. L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle
scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità.
4.12. L'infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo
sviluppo o l'espressione di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
4.13. L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in
opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l'autorità competente.
4.14. L'infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a
ricorrere all'uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15. L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della
vita, riconoscendo l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
L'infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la
concezione di qualità della vita dell'assistito.
4.16. L'infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella
elaborazione del lutto.
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4.17. L'infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell'assistito, sia che
la richiesta provenga dall'interessato, dai familiari o da altri.
4.18. L'infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di solidarietà.
Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
5. Rapporti professionali con colleghi e altri operatori
5.1. L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico
apporto all'interno dell'équipe.
Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo
delle competenze assistenziali.
5.2. L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto
e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.
5.3. L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai
fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell'esercizio autonomo della professione l'infermiere si attiene alle norme di comportamento
emanate dai Collegi Ipasvi; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore
Tariffario
5.5. L'infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il
rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6. L'infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla
deontologia, attuato dai colleghi.
6. Rapporti con le istituzioni
6.1. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo
sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo
delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
6.2. L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla
cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere ha il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo
prioritario mandato professionale.
6.3. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a
darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.
6.4. L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che
possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli
effetti sulla persona.
6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono
circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'esercizio
professionale.
7. Disposizioni finali
7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è
punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della
qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’ostetrica/o
IL MINISTRO DEL LA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E’ individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la
donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici
con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
e) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.
3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento
assistenziale di propria competenza.
4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento
medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a
specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
10
Art. 3.
1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al
relativo albo professionale.
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Biondi
Registrato alla Corte dei COnti il 24 dicembre l994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 358
11
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE
CODICE DEONTOLOGICO DELL'OSTETRICA/O
Approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 10/11 marzo 2000
INTRODUZIONE
L' ostetrica/o, munita/o del titolo abilitante, è il professionista sanitario il cui campo di attività e di
responsabilità è determinato da:
- Decreto Ministeriale del relativo Profilo Professionale
- Ordinamento Didattico del rispettivo corso di D.U. e Formazione post-base
- Codice Deontologico
come sancito dalla Legge 26/2/99 n°42.
Il presente Codice indica i principi e le regole che l' ostetrica/o deve osservare, nell'interesse
esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque
forma svolta.
I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono lo svolgimento eticamente responsabile
dell'attività professionale, secondo il presente Codice, devono ispirare i comportamenti
dell'ostetrica/o in ogni momento della sua vita di relazione.
E' compito dei Collegi Provinciali trasmettere a ciascuna/o iscritta/o le norme del presente Codice:
la mancata conoscenza dei contenuti o la sua inosservanza da parte dell'ostetrica/o non esonera la/o
stessa/o dalle responsabilità disciplinari.
L' inosservanza delle Leggi dello Stato come anche gli abusi, le omissioni o fatti comunque
disdicevoli per la professione sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal vigente
ordinamento giuridico, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
1. 1.
PREMESSA
1.1 In ambito ostetrico-neonatale-ginecologico, l' ostetrica/o si pone come obiettivo ogni intervento
volto alla promozione, tutela e mantenimento della salute globale della persona rispetto agli eventi e
fenomeni della sfera sessuale/riproduttiva relativi al ciclo vitale ( nascita, infanzia, adolescenza,
periodo fertile, gravidanza, parto, climaterio e menopausa ), con piena autonomia e responsabilità
per quanto è di sua competenza.
1.2 Al fine di aiutare il recupero della salute della donna, del neonato e della famiglia, l'intervento
dell'ostetrica/o si integra con le attività di altri professionisti:
- durante l'evoluzione della gravidanza patologica, il travaglio /
parto distocico e in tutto il puerperio patologico;
- nell'attività di prevenzione socio-sanitaria, anche sessuale e di
riabilitazione;
- di fronte a qualsiasi evento patologico neonatale e
ginecologico.
2. 2.
DOVERI GENERALI
2.1 Nell'esercizio dell'attività professionale l'ostetrica/o opera secondo scienza e coscienza,
ispirandosi in ogni momento ai valori etici fondamentali della professione e attenendosi alle
conoscenze scientifiche validate e aggiornate, nonchè ad eventuali indicazioni suggerite dalla
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche.
2.2 L' ostetrica/o ha il dovere di curare con assiduità il proprio aggiornamento scientifico e tecnico,
nel quadro di un processo di adeguamento continuo delle proprie conoscenze e competenze lungo
l'intero arco della vita professionale.
Ha inoltre il dovere di contribuire alle attività di formazione e aggiornamento.
12
2.3 L' ostetrica/o promuove, attraverso gli opportuni strumenti, il miglioramento continuo della
qualità delle prestazioni erogate.
2.4 L' ostetrica/o, al fine di contribuire al progresso scientifico, di perfezionare l' esercizio della
professione e di migliorare l'assistenza, s' impegna nell'attività di ricerca nel rispetto dei principi
etici.
2.5 L' ostetrica, in base alla consapevolezza del livello di esperienza maturata ed al grado di
competenza richiesta dal caso, richiede l' opportuna consulenza o l' immediato trasferimento della
persona assistita in una struttura di cura appropriata, non esimendosi dal praticare comunque le
iniziali ed inderogabili misure d'emergenza.
2.6 L' ostetrica/o deve sempre rispondere alla richiesta di bisogno di salute, anche quando questa
esuli dalla sua abituale attività o comporti disagio o rischio personale.
Nei casi di urgenza deve attivarsi tempestivamente per assicurare una adeguata assistenza.
Il rifiuto di prestare soccorso costituisce in tali casi grave mancanza deontologica.
2.7 L' ostetrica/o deve salvaguardare in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione,
assumendo come unico valore di riferimento la tutela della vita e della salute, intesa come diritto
della madre, del bambino, della coppia nell'interesse della collettività.
2.8 L' ostetrica/o rende nota al pubblico la propria attività professionale nelle forme e nei limiti
consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicità sanitaria rendendosi responsabile delle
proprie dichiarazioni.
Sono comunque vietati i messaggi suggestivi e ingannevoli o che assumano le caratteristiche della
pubblicità commerciale.
L' ostetrica/o è tenuta in ogni caso a richiedere il preventivo nulla osta del proprio Collegio
sull'informazione che intende diffondere.
2.9
2.9
L' ostetrica/o che venga a conoscenza di prestazioni professionali effettuate da
persone non abilitate è obbligata a farne denuncia al Collegio di appartenenza.
3. 3.
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
3.1 L' ostetrica/o impronta la propria opera professionale nel rispetto dei diritti umani per
salvaguardare la libertà e la dignità della persona assistita; prescindendo da ogni distinzione di
nazionalità, di razza, di condizione sociale e di appartenenza religiosa o ideologica.
3.2 L' ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita riconoscendole di esprimere le proprie scelte
e favorisce la sua partecipazione attiva nelle decisioni, informandola in modo chiaro ed esauriente
sul proprio stato di salute e dei mezzi per mantenerlo e su tutte le pratiche ed i provvedimenti socio
-assistenziali ritenuti necessari.
3.3 Fermo restando l'informazione prescritta dal paragrafo 3.2, l' ostetrica/o ha il diritto-dovere di
acquisire il consenso informato prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale.
Il consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla Legge.
3.4 L' interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi in cui è ammessa dalla legge, costituisce
grave infrazione deontologica specialmente se compiuta a scopo di lucro.
L' ostetrica/o obiettrice di coscienza può rifiutarsi di intervenire nella interruzione volontaria della
gravidanza, semprecchè non sussista una situazione di imminente pericolo per la vita della donna
che non possa essere fronteggiata da altra/o collega.
3.5 L' ostetrica/o deve mantenere il segreto su quanto viene a sua conoscenza nello svolgimento
dell'attività professionale, nonchè sulle prestazioni assistenziali effettuate.
L' obbligo del segreto non viene meno a seguito della morte della persona.
La rivelazione è lecita, oltre che per ottemperare a specifici obblighi giuridici, soltanto quando sia
richiesta o autorizzata dalla persona o dal suo legale rappresentante, ovvero quando sia imposta
dalla necessità di salvaguardare la vita o la salute della persona medesima o di terzi, ferma restando
in quest'ultima ipotesi la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali,
se richiesta dalla normativa in materia.
La rivelazione costituisce infrazione deontologica più grave se compiuta a fine di lucro proprio o
altrui o se ne derivi nocumento per la persona assistita o per altri.
13
3.6 L' ostetrica/o deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo
possesso concernenti la persona assistita e i componenti della sua famiglia, nel diritto della privacy
con particolare riguardo ai dati sensibili.
Nell' interesse esclusivo della persona assistita, la documentazione clinica che la concerne deve
essere messa a disposizione della medesima o di altro soggetto da essa indicato per iscritto.
3.7 L' ostetrica/o, ove richiesto, assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l'anonimato
riguardo al prodotto del concepimento e al parto.
3.8 Nell' attività libero professionale si applica il principio dell'intesa diretta con la persona assistita,
fermo restando che la misura del compenso deve essere adeguata all' importanza dell'opera e al
decoro della professione nonchè alle indicazioni tariffarie dell' organo professionale.
L' ostetrica/o deve far conoscere all'assistita il suo onorario concordandone preventivamente
l'ammontare, possibilmente per iscritto.
L' ostetrica/o può svolgere a titolo gratuito la sua attività purchè ciò non costituisca concorrenza
sleale, illecito accaparramento di clientela e/o illecita attività economica.
4. 4.
RAPPORTI CON COLLEGHE/I E ALTRI OPERATORI
4.1 Il rapporto tra ostetriche/ci deve ispirarsi ai principi di reciproco rispetto e della cooperazione
nell'espletamento dell'attività professionale, indipendentemente dai ruoli funzionali ricoperti.
L' ostetrica/o, investita di compiti direttivi o di coordinamento, deve coinvolgere le/i colleghe/i nelle
attività istituzionali, evitando il ricorso ad atteggiamenti autoritari ma privilegiando un leale
confronto, favorendo così un lavoro di équipe.
Eventuali diversità di opinioni in nessun caso devono riflettersi a danno delle persone assistite.
4.2 L' ostetrica/o riconosce e rispetta il ruolo, le prerogative e la dignità professionale degli altri
operatori sanitari, pretendendo uguale rispetto nei suoi confronti.
L' ostetrica/o, ovunque agisca, deve collaborare con gli altri professionisti alla realizzazione di
programmi nell' ambito dell'assistenza, della formazione, dell' aggiornamento, della ricerca e dell'
organizzazione del lavoro.
4.3 L' ostetrica/o si impegna a tutelare la dignità personale e professionale propria e di tutte le
colleghe sia in ambito lavorativo che sociale.
E' vietato all' ostetrica porre in essere iniziative o pratiche di sleale concorrenza.
4.4 L' ostetrica/o ha il diritto-dovere di osservare il proprio Codice Deontologico anche nel contesto
internazionale.
4.5 L' ostetrica/o ha il diritto-dovere di segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento delle/dei
colleghe/i contrario alle regole fissate dal presente Codice.
5. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE E CON IL COLLEGIO
5.1 Nell'esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in qualità di socia/o l' ostetrica/o deve
contribuire, con il suo quotidiano impegno, ad assicurare l'efficienza del servizio e il corretto
impiego delle risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle persone assistite.
E' suo peculiare dovere segnalare agli organi competenti le carenze e le disfunzioni della struttura in
cui opera, formulando, nei limiti del possibile, proposte atte a favorirne il superamento.
5.2 Per la doverosa tutela della dignità sua personale e della professione, l' ostetrica/o deve
respingere qualunque tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai
doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale, onde siano salvaguardati
i diritti propri e della comunità.
Nell'attesa della composizione della vertenza, deve assicurare il servizio, salvo nei casi di grave
violazione dei diritti delle persone assistite e della dignità e indipendenza della professione.
5.3 L' ostetrica/o, anche se libera professionista, non deve sottrarsi alle iniziative di interesse
collettivo e deve dare, se richiesto dall'autorità sanitaria, il proprio contributo alla realizzazione di
programmi di prevenzione e di tutela della salute.
14
5.4 L' ostetrica/o, in quanto obbligatoriamente iscritta all'Albo professionale, è tenuta - qualunque
sia la forma di esercizio della professione - alla massima collaborazione e disponibilità nei rapporti
con il Collegio professionale, ottemperando alla tempestiva comunicazione del cambio di domicilio,
alle convocazioni della Presidente e al dovere-diritto di voto per l'elezione degli organi collegiali.
L' iscritta/o presso altro Collegio è tenuta a rispondere alla convocazione della Presidente del
Collegio nella cui circoscrizione esercita la professione, la quale deve a sua volta informare la
Presidente del Collegio di appartenenza, circa i motivi della convocazione e le risultanze del
colloquio ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza.
Nell' ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità dell'ostetrica/o
convocata/o dalla Presidente costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
5.5 I dirigenti degli organismi di rappresentanza di categoria, oltre ad essere portatori di un'etica
personale e professionale, devono garantire un livello di preparazione legislativo, gestionale e
relazionale al fine di favorire processi comunicativi efficaci, una democratica ed attiva gestione
degli organismi, sapendo interpretare e valorizzare le specificità e soggettività dei propri iscritti,
facendosi carico delle relative problematiche.
5.6 I dirigenti dei Collegi e della F.N.C.O. devono avere un costante, leale e fattivo rapporto di
collaborazione per l'adozione di linee politiche comuni indirizzate alla crescita della categoria
nell'interesse della collettività.
5.7 Costituisce grave mancanza deontologica l'ingiusta o immotivata denigrazione da parte
dell'iscritta degli organi collegiali democraticamente eletti.
15
Capitolo 2
Classe di Scienze Professioni sanitarie della riabilitazione








Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista occupazionale
Educatore professionale
Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del fisioterapista
IL MINISTRO DEL LA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al
Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista;
Ritenuto che nell'ambito del profilo del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le
figure del terapista occupazionale e del terapista della psicomotricità;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E’ individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in
possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure
sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il
fisioterapista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma, di riabilitazione volto
all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie,
psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
16
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si
richiedono le sue competenze professionali;
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di
specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa
sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione
funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare
riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavorotempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un
attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del
titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate
condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Biondi
Registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre l994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 357
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7
dicembre 1993 n. 517 è il seguente: “A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera
ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e definito
ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
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essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
detta legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art.
3:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.
IL CODICE DEONTOLOGICO DEI FISIOTERAPISTI
– TESTO RIVISTO DAL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO
– APPROVATO DAL DIRETTIVO NAZIONALE A.I.T.R. IL 23 OTTOBRE 1998
– APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE A.I.T.R. IL 25 OTTOBRE 1998
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO
TITOLO II
COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR)
CAPO I – DIGNITA’ PROFESSIONALE
CAPO II – SEGRETO PROFESSIONALE
CAPO III – CONDOTTA PROFESSIONALE
CAPO IV – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE
CAPO V – ONORARIO PROFESSIONALE
TITOLO III
RAPPORTI CON GLI UTENTI
CAPO I – OBBLIGHI DEL FT (TdR)
CAPO II – INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
CAPO III – DECLINO DEL MANDATO
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I – RAPPORTI E CONTROVERSIE
CAPO II – GIUDIZI SUI COLLEGHI
CAPO III – SCORRETTEZZE DA PARTE DEI COLLEGHI
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TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I – COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CAPO II – PUBBLICITA’
CAPO III – ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SSN E CON ENTI PUBBLICI
CAPO I – OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO
TITOLO VII
SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO
ART. 1 – La deontologia professionale è l’insieme dei principi etici che impegnano gli iscritti al
rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale.
L’inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al prestigio professionale dell’iscritto e
all’utente, ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.
ART. 2 – Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti i Ft (TdR) siano essi liberi
professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati.
TITOLO II
COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR)
CAPO I – DIGNITA’ PROFESSIONALE
ART. 3 – Il Ft (TdR) esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle
persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le
condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel pieno rispetto della personalità, identità
culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.
ART. 4 – Il Ft (TdR) svolge la propria professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente,
attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.
ART. 5 – Anche al di fuori dell’esercizio professionale, il Ft (TdR) è tenuto sempre ad osservare
un comportamento che sia moralmente ed eticamente irreprensibile.
CAPO II – SEGRETO PROFESSIONALE
ART. 6 – Il Ft (TdR) è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può
conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle
prestazioni professionali effettuate o programmate. é ammessa la rivelazione solo ai responsabili
della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell’interessato o dei
19
suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull’opportunità o meno
della rivelazione stessa.
ART. 7 – Il Ft (TdR) è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante la persona assistita, anche se affidata a codici o sistemi
informatici.
Nella trasmissione di documenti relativi al paziente, il Ft (TdR) deve garantirne la massima
riservatezza.
ART. 8 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie che possano consentire l’identificazione della
persona assistita cui si riferiscono.
ART. 9 – Al Ft (TdR) è consentito riferire, in modo tale da rispettare l’anonimato della persona
assistita, il caso sotto il profilo clinico– terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità
scientifiche, didattiche o di approfondimento culturale o professionale.
Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli
pazienti, il Ft (TdR) deve far sì che questi non siano identificabili.
CAPO III – CONDOTTA PROFESSIONALE
ART. 10 – Al Ft (TdR) compete la valutazione della persona assistita attraverso l’anamnesi ed un
esame clinico funzionale.
ART. 11 – Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure
sanitarie il programma terapeutico-riabilitativo.
Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico– riabilitativo in base alla valutazione effettuata.
Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti
collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell’intervento.
Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente.
2. – Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico– riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla
prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o
risposte non coerenti durante il trattamento, il Ft (TdR) è tenuto ad informare il medico curante,
collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la
definizione di un più appropriato programma terapeutico.
ART. 12 – Il Ft (TdR) pratica autonomamente attività terapeutica, verificando la rispondenza delle
metodologie attuate agli obiettivi di recupero funzionale programmati.
ART. 13 – Il Ft (TdR) considera la prevenzione quale ambito primario di intervento.
ART. 14 – Il Ft (TdR) svolge attività di consulenza.
ART. 15 – Il Ft (TdR) ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche che
applica.
ART. 16 – Il Ft (TdR) deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale,
ed astenersi dall’affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente
competente.
ART. 17 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o
infondati timori.
ART. 18 – L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle
continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.
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Il Ft (TdR) ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state
scientificamente validate da Società Scientifiche.
La scelta di pratiche non convenzionali deve avvenire nel rispetto del decoro e della dignità della
professione ed esclusivamente sotto diretta ed esclusiva responsabilità personale, previo consenso
informato, scritto, firmato e datato del paziente, e fermo restando che qualsiasi terapia non
convenzionale non deve sottrarre la persona assistita a specifici trattamenti di comprovata efficacia.
Il Ft (TdR), qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica, ha il dovere di
divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche
e/o professionali.
CAPO IV – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ART. 19 – Il Ft (TdR) deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di
competenze, impegnandosi nell’ambito di una formazione permanente ad adeguare il proprio sapere
al progresso della ricerca scientifica e professionale.
CAPO V – ONORARIO PROFESSIONALE
ART. 20 – Il Ft (TdR) ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata
all’importanza dell’opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Associazione o
dall’Ordine Professionale, attraverso il tariffario. Il Ft (TdR), in particolari circostanze, può prestare
gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito
accaparramento di clientela.
ART. 21 – L’onorario del Ft (TdR) deve essere conosciuto dal paziente prima dell’inizio della
cura.
TITOLO III
RAPPORTI CON GLI UTENTI
CAPO I – OBBLIGHI DEL FT (TdR)
ART. 22 – Il Ft (TdR) deve condurre con competenza e capacità ogni trattamento finalizzato a
ripristinare, migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo
necessario.
CAPO II – INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
ART. 23 – La persona assistita, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve
essere debitamente informato su tutti gli aspetti riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le
cure. In questo modo egli avrà l’opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.
CAPO III – DECLINO DEL MANDATO
ART. 24 – Quando, per ragioni professionali o personali, il Ft (TdR) declina o sospende
temporaneamente il mandato precedentemente assunto, deve preoccuparsi di fornire tutte le
indicazioni necessarie per il proseguimento della terapia, anche contattando chi fosse a lui
subentrato.
Parimenti, è dovere del Ft (TdR) subentrante informarsi presso il collega che abbia declinato o
sospeso il mandato circa le terapie in precedenza adottate.
ART. 25 – Ove il Ft (TdR) constati di non godere della fiducia da parte del paziente o dei suoi
legali rappresentanti può, con adeguato preavviso, rinunciare a proseguire il trattamento.
21
Egli dovrà comunque garantire il proseguimento della terapia fino alla sostituzione da parte di un
altro collega.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 26 – I rapporti tra Ft (TdR) devono essere basati sul reciproco rispetto. Ogni contrasto di
opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza.
Ove richiesta, l’Associazione o l’Ordine Professionale deve intervenire nelle persone dei Dirigenti o
dei Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonchè fornire concreto appoggio
all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato.
ART. 27 – Il Ft (TdR) non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in
presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi
ART. 28 – Il Ft (TdR) che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di
altri colleghi, deve darne comunicazione all’Associazione o all’Ordine Professionale, la quale
interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I – COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
ART. 29 – Il Ft (TdR) esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni
sanitarie e collaborando con le stesse.
Il Ft (TdR) non può, in nessun modo, prestare qualsiasi forma di collaborazione con chi eserciti
abusivamente la professione.
CAPO II – PUBBLICITA’
ART. 30 – Al Ft (TdR) è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti
dalla Legge e dall’Associazione o dall’Ordine Professionale.
ART. 31 – Al Ft (TdR) non è consentita la pubblicizzazione di prodotti o altro che leda il decoro
professionale.
CAPO III – ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
ART. 32 – Il Ft (TdR), ove riscontri l’esercizio della professione da parte di figure non abilitate, ha
il dovere di denunciare ogni abuso all’Associazione o all’Ordine Professionale.
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL S.S.N.
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I – OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO
ART. 33 – Qualora tra il Ft (TdR) che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo
con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero
contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, il Ft (TdR) è tenuto a richiedere
l’intervento dell’Associazione o dell’Ordine Professionale nell’interesse del paziente e della propria
sfera di autonomia professionale.
22
TITOLO VII
SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 34 – Il Ft (TdR) che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a
procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto.
A.I.T.R.
(Associazione Italiana Terapisti
della Riabilitazione)
23
Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del logopedista
IL MINISTRO DELLA SANITA
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del logopedista;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento
riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi
della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il
logopedista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento
del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e
cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio,
verbali e non verbali;
c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si
richiedono le sue competenze professionali;
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Con decreto del ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione
a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
24
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Biondi
Registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre l994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 356
CODICE DEONTOLOGICO DEL LOGOPEDISTA
APPROVATO DALLA F.L.I. IL 13.2.1999
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del
Logopedista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione
di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei
confronti degli abusi e delle carenze professionali.
Art.2
I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti
all'osservanza del presente Codice Deontologico.
Art.3
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell'ambito lavorativo, che sia in
contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste
dalle leggi vigenti.
TITOLO II
COMPITI E DOVERI DEL LOGOPEDISTA
Art.4 - Obiettivi
Finalità dell'intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinché possa
impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di
un disturbo di linguaggio e/o di comunicazione e/o da loro eventuali esiti, l’obiettivo sarà il
superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze
finalizzate alla comunicazione o mediante l’acquisizione ed il consolidamento di metodiche
alternative utili alla comunicazione ed all’inserimento sociale.
Art.5 - Oggetto
1. L'intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo
o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di
condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto,
comunque della normativa vigente.
2. L'intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle
Istituzioni che ne richiedano la consulenza.
Art.6 - Aggiornamento professionale
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1. Il Logopedista è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali
mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica logopedica ed interdisciplinare,
nonché professionale in risposta alle esigenze sociali; dovrà essere stimolata la capacità di
autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria
condotta personale.
2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un
corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità
professionali, o - in alternativa - ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, la cui
attestazione dovrà essere sottoposta al parere vincolante della commissione scientifica dell'Ordine
professionale.
Art.7 - Ambiti professionali
1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
a) al trattamento logopedico finalizzato alla cura dei disturbi del linguaggio e della comunicazione,
così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 742/94),
attraverso l'espletamento degli Atti specificati al successivo art.8;
b) alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi logopedisti, di docente delle
discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di
tirocinio dei corsi di Diploma Universitario di Logopedista;
c) alla ricerca scientifica;
d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.
2. - Docenza - Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla
formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento
professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al
tirocinio degli allievi logopedisti, offrendo loro un modello logopedico consono alla migliore
qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico; ricopre l'incarico di
coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di D.U. di Logopedista (previsto dall'art.1.8
lettera c) dalla tab. XVIII-ter del D.M. 24 luglio 1996 ) applicando un modello organizzativo che
consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di studi.
3 .- Ricerca scientifica
a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito logopedico ed in ambito interdisciplinare,
purché gli scopi dell'indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della
Logopedia.
b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e
professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
c) Il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni
ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l'espletamento della ricerca.
d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel
trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della
figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica.
e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la
propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.
4. - Direzione
Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con
assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti,
uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di
esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.
Art.8 - Atti professionali
L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o
privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua con riferimento ad una esplicita diagnosi
medica. L'assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia,
sulla base delle competenze ed in conformità all'insieme degli atti professionali peculiari del
Logopedista.
L'esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:
a) bilancio
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b) consulenza / counselling
c) educazione / rieducazione / riabilitazione
d) monitoraggio
e) osservazione
f) programmazione del trattamento / intervento
g) prevenzione
h) revisione del programma di intervento
i) semeiotica
j) testatura
k) valutazione / verifica dell’efficacia del trattamento / della terapia
Art.9 - Cartella logopedica
1. La cartella logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e
metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la
funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, anche al
fine di costituire documentazione formale del trattamento espletato.
2. Tale documento, che - ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati - assume
connotazione giuridica di cartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni
vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.
TITOLO III
RAPPORTI PROFESSIONALI
Art.10 - Abilitazione all'esercizio della professione
Il Logopedista esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio
universitario abilitante e l'eventuale iscrizione all'apposito Albo. L'inosservanza di una delle
suddette condizioni costituisce esercizio abusivo della professione.
Art.11 - Segreto professionale
Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone
a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all'infuori
di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.
La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro
volta tenuti all'obbligo di tutela del segreto.
Art.12 - Consenso informato
Il Logopedista non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito consenso del
paziente o dei suoi legali rappresentanti che deve conseguire ad una dettagliata informazione,
adeguata alle capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a determinare la compiuta
consapevolezza dei trattamenti da effettuare.
La forma scritta, indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata delle cure, deve
comprendere un'idonea documentazione dell'informazione somministrata e del rispetto dei tempi
necessari al paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del
consenso.
Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento
delle cure ed attivarsi per ogni supplemento di informazione richiesto dal paziente, ponendo
attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento
delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.
Art.13 - Rapporti con il paziente
1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di
reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il
contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento
e gli obiettivi.
2. Il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a suo carico a fronte del
trattamento e le sedi in cui esso verrà condotto.
3. L'onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero professionale deve essere adeguato all'impegno professionale e non deve essere inferiore ai livelli
minimi stabiliti periodicamente dalla Federazione Nazionale degli Ordini.
27
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l'impostazione terapeutica a suo
giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le
indicazioni e l'efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non
il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura,
nell'ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad
eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano
fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia
sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti
sussistere il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere
alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.
Art.14 - Rapporti con i colleghi
1. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale le ipotesi di
esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell'espletamento della propria
professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all'obbligo di comunicazione
all'Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.
2. Il Logopedista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale di ogni
grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei
Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
3.Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o
screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella
ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o
incarichi di cura ad altro Collega.
4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare Logopedista, il titolare del trattamento in
atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere
contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti,
dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi
metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di
necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale.
6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza,
deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.
7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in
ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli allievi Logopedisti e
dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di
validazione terapeutica è obbligo del Logopedista e favorisce l'evoluzione e la promozione della
Logopedia.
Art.15 - Rapporti con altri professionisti
E' auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura
libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il
perseguimento del benessere del paziente e l'ottimizzazione del proprio livello qualitativo
professionale.
I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di
comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al
segreto.
Art.16 - Rapporti con altre Istituzioni
I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono
regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge.
Art.17 - Rapporti con il pubblico
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1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita,
riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione
nella competenza del Logopedista e della sua Professione
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione,
evitando in qualsiasi modo di:
a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del
paziente;
c) favorire l'esercizio abusivo della professione;
d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che
attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o
indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica;
f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.
TITOLO IV
NORME DI ATTUAZIONE
Art.18
L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i
Logopedisti , ed è sottoposta a vigilanza da parte dell'Ordine professionale nei termini consentiti
dalla normativa vigente.
TITOLO V
SANZIONI DISCIPLINARI
Art.19
Visto il D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono:
1) l'avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei
mesi;
4) la radiazione dall'Albo Professionale, in caso di reati previsti dal Codice Penale.
Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante
ricorso ad una Commissione Disciplinare Regionale costituita su base elettiva e con sede presso
l'Ordine Provinciale del Capoluogo di Regione.
TITOLO VI
NORMA TRANSITORIA
Art.20
E' prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in
adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla
normativa vigente.
Art.21
Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più persone
esperte o istituire una commissione temporanea.
Art.22
Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza degli Ordini
Professionali e deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale
dell'Ordine.
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'ortottista-assistente di oftalmologia;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo:
l'ortottista-assistente di oftalmologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche
di semeiologia strumentale-oltalmologica.
2. L'ortottista-assistente di oftalmologia è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti
professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 355
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CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO
Art. 1 - La deontologia professionale è l'insieme dei principi etici che impegnano gli iscritti al
rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale.
L'inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al prestigio professionale dell'iscritto e
all'utente, ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.
Art. 2 - Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti gli Ortottisti - Assistenti in
oftalmologia, siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati.
TITOLO II
COMPITI E DOVERI DELL'ORTOTTISTA
ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
CAPO I - DIGNITA' PROFESSIONALE
Art. 3 - L'Ortottista Assistente in Oftalmologia esercita la propria professione con la finalità
esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità,
la razza, le idee politiche, le condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali nel rispetto della
personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.
Art. 4 - L'Ortottista Assistente in Oftalmologia svolge la propria professione nel rispetto
dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente
Codice Deontologico.
CAPO II - SEGRETO PROFESSIONALE
Art. 5 - L'Ortottista Assistente in Oftalmologia è tenuto al rispetto del segreto professionale.
Egli non deve rilevare né discutere i problemi del paziente con altri, eccetto con coloro che sono
responsabili della cura dello stesso, a meno di autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali
rappresentanti.
E' tuttavia consentito riferire, in modo tale da rispettare l'anonimato del paziente, il caso sotto il
profilo clinico - terapeutico, quando la descrizione dello stesso sia utile per finalità scientifica o
didattica o di approfondimento culturale o professionale.
Art. 6 - Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai
singoli pazienti, l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve far sì che questi non siano
identificabili, eccetto dove è presente il consenso consapevole del paziente o dei suoi legali
rappresentanti.
CAPO III - CONDOTTA PROFESSIONALE
Art. 7 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia svolge autonomamente attività professionale. In
riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, elabora anche in équipe multidisciplinare,
la definizione del programma riabilitativo.
Art. 8 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha la responsabilità diretta delle procedure
professionali che svolge.
Art. 9 - L'Ortottista- Assistente in Oftalmologia non deve diffondere notizie sanitarie atte a
suscitare illusioni, speranze o infondati timori.
Art. 10 - L'esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle
continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.
L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui
efficacia e sicurezza siano state scientificamente valutate da soggetti o Società Scientifiche.
Qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica ha il dovere di divulgarne e
diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o
professionali.
31
CAPO IV - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 11 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve mantenere in ogni momento il più alto
standard di conoscenza e di competenze, impegnandosi nell'ambito di una formazione permanente
ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.
CAPO V - ONORARIO PROFESSIONALE
Art. 12 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha il dovere di farsi remunerare per le
prestazioni svolte, in misura adeguata all'importanza dell'opera professionale nel rispetto delle
indicazioni fornite dall'Associazione o dal Collegio Professionale, attraverso il tariffario. Il suo
onorario deve essere conosciuto prima della prestazione.
TITOLO III
RAPPORTO CON GLI UTENTI
CAPO I - OBBLIGHI DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
Art. 13 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve trattare con competenza finalizzando la sua
opera a migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo
necessario.
CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
Art. 14 - Prima di iniziare ogni terapia il paziente, o colui che esercita la legale rappresentanza
sullo stesso, deve essere informato sulle modalità di esecuzione, sugli scopi ed anche sugli
eventuali effetti collaterali.
In questo modo, egli avrà l'opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.
CAPO III - DECLINO DEL MANDATO
Art. 15 - Ove l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia constati di non godere della fiducia da parte
del paziente o dei suoi legali rappresentanti può astenersi dalla prestazione preoccupandosi di
fornire tutti i dati necessari al caso clinico al collega subentrante.
Egli dovrà comunque garantire il trattamento prescritto.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 16 - I rapporti tra gli Ortottisti - Assistenti in Oftalmologia devono essere basati sul reciproco
rispetto.
Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza.
Ove richiesta, l'Associazione o il Collegio Professionale deve intervenire, nelle persone dei
Dirigenti o dei Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonchè fornire concreto
appoggio all'iscritto che fosse ingiustamente incolpato.
Art. 17 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia non deve esprimere giudizi o critiche
sull'operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli
organismi associativi.
Art. 18 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che constati gravi casi di scorrettezza
professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all'Associazione o al
Collegio Professionale, la quale interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Art. 19 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia esercita la propria attività professionale
rispettando le altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse.
Non può in nessun modo collaborare con chi esercita abusivamente la professione.
32
CAPO II - PUBBLICITA'
Art. 20 - All'Ortottista - Assistente in Oftalmologia è consentita la pubblicità professionale nelle
modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall'Associazione o dal Collegio Professionale.
Art. 21 - All'Ortottista - Assistente in Oftalmologia non è consentita la pubblicazione di prodotti o
altro che leda il decoro professionale.
CAPO III - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
Art. 22 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia, ove riscontri l'esercizio della professione da
parte di figure non abilitate ha il dovere di denunciare ogni abuso all'Associazione o al Collegio
Professionale.
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I - OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 22 - Qualora tra il l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che operi in regime di dipendenza o
altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con altri Enti Pubblici e Privati, e le stesse
strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, l'Ortottista Assistente in Oftalmologia è tenuto a richiedere l'intervento dell'Associazione o del Collegio
Professionale nell'interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.
TITOLO VII
SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 23 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che violasse le norme del presente Codice
Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente
Statuto.
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D.M. Sanità 8 ottobre 1998 n.520 (G.U. 28/4/99 n. 98)
Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.
(Entrato in vigore il13-5-1999)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
generale del 1 giugno 1998;
Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'educatore
professionale anche alla luce dei provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure professionali del
settore;
Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore
professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua
specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un
contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico
sociale dei soggetti in difficoltà.
2. L'educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei
soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il
progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari
e strutture socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure
professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro
famiglie, dei gruppi, della collettività;
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella
comunità;
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in
strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e
semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio
della professione.
Art. 3.
1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario
nazionale e le strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le
regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia
in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 71
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
e' il seguente: "3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni
private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro
della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei
corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette
intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unita'
sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e
del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in
una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e'
assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di
studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994,
garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il
predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente
ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non
dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado".
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente:
"Art. 1 (Sanità). - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al
Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a
garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con
riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle
cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in
materia, il Governo della Repubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio
dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota
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contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti
abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità
personalizzate di fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle
province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione
dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative
quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale,
d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il
Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro
previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito
della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica
delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla
regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per
eventuali osservazioni utili nella redisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori
programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti
delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in
possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza
gestionale e organizzativa, e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia
autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed e'
assunto con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da un direttore amministrativo
e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi
con contratto di diritto privato a termine, ed e' assistito per le attività tecnico sanitarie da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati,
nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti
nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione
territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto
della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo
comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e
il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome
per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge
finanziaria; h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle
regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero
della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni
attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere
altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato; i)
prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni e alle province
autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente
riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti
finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi
di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province
autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando
l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salvavita, variando in
aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di
contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del
75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la
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riscossione dei prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale
regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di
incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed
economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al
fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata
di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione
saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere,
anche per gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al
principio dell'autonomia economico finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di
costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il
potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la de ospedalizzazione dei lungodegenti; o)
prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla
base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto
all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla
programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro
regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in
ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà
dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente
legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle
disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali
secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle
attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per
quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da
conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità
del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli
interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di
tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività
degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica
nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano
salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano; s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da
parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di
prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le
funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonché di
consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni
pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita' sanitarie locali,
cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di
prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli alleva- menti e delle
produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica
finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla
normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da
leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale
da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle
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regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle
medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o
provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1 gennaio
1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità
previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni
professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato,
il Ministro della sanità, sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi
consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro
provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano".
- Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
CODICE DEONTOLOGICO
Associazione Nazionale Educatori Professionali
INTRODUZIONE (1)
1. Nel presente Codice Deontologico (di seguito C.D.), partendo da principi etici e valori che sono
implicati nella relazione educativa, s'individuano responsabilità, doveri e impegni, applicabili
nell'esercizio della professione d'Educatore Professionale ( di seguito E.P.), indipendentemente
dalla situazione di lavoro, dall'utenza di riferimento, dall'organizzazione dei servizi in cui si opera.
2. Il presente C. D. ha come obiettivo quello di determinare e di garantire la qualità della pratica
professionale degli E.P., secondo principi universalmente riconosciuti e criteri stabiliti dagli stessi
E. P.
3. Il presente C.D. trova le sue radici, riconoscendosi, nella Costituzione italiana, nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nella Carta sociale europea
del 1965, nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, nonché nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000.
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE
L'Educatore Professionale, per poter esercitare questa professione deve avere una Formazione di
base riconosciuta. Inoltre:
1. deve arricchire costantemente le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e
professionali attraverso l'aggiornamento permanente e la supervisione.
2. deve confermare l'approccio relazionale insito nelle sue funzioni, l'indispensabilità di
operare per progetti, il costante confronto e la verifica anche con altre figure professionali.
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3. deve programmare i suoi interventi dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato,
confrontato dati, analizzato quanto è in suo possesso per predisporre e proporre ogni suo
intervento educativo in modo obiettivo e complessivo.
4. deve essere consapevole della portata della propria funzione così come del potere di cui è
investito e deve saperli assumere con piena responsabilità.
5. non abusa della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute
grazie al suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi.
6. deve segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non
nasconderà, negli ambiti preposti, le azioni a sua conoscenza esercitate da persone non
qualificate che rechino danno e pregiudizio al lavoro educativo in atto.
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'UTENTE
L' Educatore Professionale, nell'ambito della sua azione educativa e nell'esercizio della propria
funzione:
1. Deve rispettare la personalità e la dignità dei propri utenti e del loro ambiente di vita,
evitando qualsiasi forma di discriminazione che si riferisca all'appartenenza etnica, al sesso,
all'età, alla religione, allo stato civile, giuridico, alle idee politiche, ad una qualsiasi
infermità o malattia e in generale alle condizioni personali e sociali.
2. Non deve utilizzare tecniche di costrizione o manipolative. Solo nell'ambito di una
programmazione interdisciplinare, può intervenire con autorevolezza e determinazione
laddove l'azione della persona è auto/etero lesiva, ricorrendo a metodi e tecniche
d'intervento che non danneggiano la dignità dell'utente.
3. Durante il processo educativo deve evitare tutte le relazioni personali con gli utenti che
esulano dal rapporto professionale e presuppongono una dipendenza affettiva e intima a
proprio vantaggio.
4. Tiene costantemente presente il diritto dell'utente all'autodeterminazione e al libero arbitrio,
rispettandone la libertà d'opinione e di decisione. Tutto ciò nei limiti stabiliti dalle leggi
vigenti in relazione alla sua condizione giuridica. In particolare, quando l’utente sia in
condizione di incapacità legale (minore o interdetto) e soggetto, pertanto a poteri tutelari,
l’E.P. è tenuto al rispetto delle direttive impartite dalle autorità competenti e da chi ne ha la
rappresentanza legale, curando comunque, nell’esercizio delle proprie funzioni, che
all’utente sia assicurato il rispetto della personalità e della dignità umana e, per quanto
possibile, della sua autonomia.
5. I dati personali degli utenti o di terzi devono essere raccolti e registrati dall’E.P. unicamente
per scopi determinati, attinenti allo svolgimento dei propri compiti professionali ed
esclusivamente nell’interesse degli utenti medesimi, nel rispetto delle regole stabilite dalla
vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
 in prima istanza e di regola, si procura le informazioni necessarie presso la persona
cui i dati personali si riferiscono (interessato); informazioni complementari possono
essere ottenute anche presso persone diverse dall’interessato.
 al momento della raccolta delle informazioni, è tenuto ad assolvere all’obbligo
d’informazione preventiva, (ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 10 della
legge 31-12-1996 n. 675,) nei confronti dell’interessato o, in caso d’incapacità
legale, del suo legale rappresentante. E’ inoltre tenuto a procurarsi il consenso
dell’interessato, o del suo legale rappresentante, nei casi e nei modi previsti
dalla vigente normativa e, nei successivi trattamenti dei dati, ad assolvere ad
ogni altro adempimento prescritto in relazione alla natura pubblica o privata
della struttura di appartenenza, nonché in relazione alla natura particolare dei
dati medesimi (dati sensibili ed inerenti alla salute).
 s'impegna affinché le informazioni, i dati, le cartelle o altro in suo possesso che
riguardano l'utente o terzi sia mantenuto riservato. A tal fine, provvede alla
39
6.
conservazione dei dati personali del cui trattamento abbia la responsabilità mediante
l’adozione delle preventive misure di sicurezza individuate, e periodicamente
aggiornate, dalla vigente normativa, in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
 L'utilizzo di supporti audiovisivi o di registrazione sonora comporta l'accordo
preliminare delle persone interessate che comprende il modo di conservazione del
materiale e/o la sua distruzione dopo l'uso.
Segreto Professionale
 L’Educatore Professionale è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli è
confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del
carattere fiduciario della relazione instaurata con l’utente, salve le giuste cause di
rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di grave pregiudizio all’utente,
in particolare quando si tratti di minori o di incapaci, nel rispetto comunque delle norme
vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
 L’educatore deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale e deve pretenderne l’osservanza anche da parte dei soggetti con i quali
collabora.
 L'obbligo di mantenere il segreto professionale permane anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza o comunque al termine dell’espletamento
di una singola prestazione professionale e in ogni altro caso di cessazione del rapporto
con l’utente.
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE
L'E.P. deve sempre attivarsi per conoscere la situazione famigliare del proprio utente.
1. deve tenere un contatto diretto e continuo con i suoi componenti e deve agire in modo
coordinato con loro, tutte le volte che ciò è necessario e possibile.
2. deve operare per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia
dell’utente perché collaborino secondo le loro possibilità alla soluzione del problema
educativo.
3. ha l'obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo
la dignità o l'integrità dei membri di una famiglia in cui si sta svolgendo l'intervento
educativo.
4. deve delegare ad altre persone competenti o servizi le problematiche famigliari quando
queste superano le proprie competenze o interferiscono significativamente nel suo lavoro.
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'EQUIPE
1. L'E.P. deve operare in ambiti interdisciplinari collaborando con altri professionisti,
rispettandone le opinioni, i valori e gli approcci teorici di riferimento.
2. L'E.P., all'interno dell'équipe, deve trasmettere tutte quelle informazioni che possono servire
alla formulazione dell'intervento educativo
3. L'E.P. ha l'obbligo di non interferire nelle funzioni, nei compiti e nelle relazioni degli altri
membri con gli utenti.
4. L'E.P. deve rispettare e assumere le decisioni dell'équipe una volta confrontate, condivise e
approvate, facendole sue al momento d'intervenire.
40
5. L'E.P. ha l'obbligo di segnalare, nel proprio ambiente professionale, comportamenti di
colleghi non conformi al presente C.D.
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO
1. L'E.P. ha l'obbligo di informarsi sulla filosofia e le norme dell'Istituzione dove realizzerà il suo
lavoro e, una volta accettata, perseguirle con coerenza.
2. L'E.P. partecipa alla definizione degli obiettivi e collabora allo sviluppo dell'istituzione per la
quale presta la propria opera, per quanto di sua competenza.
3. L'E.P. è tenuto ad informare con regolarità e precisione il diretto superiore e/o il datore di lavoro
del proprio adempimento professionale.
4. L'E.P. ha il dovere di informare a chi compete sulle irregolarità commesse dai colleghi o dalla
stessa organizzazione, qualora queste danneggiassero seriamente il lavoro educativo. In tal senso
s'impegna ad affrontare apertamente i conflitti e a favorire soluzioni costruttive.
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
1. L'E.P., nell'ambito della programmazione educativa, deve agevolare la partecipazione dei propri
utenti alla vita sociale e perché abbiano accesso alle risorse e alle prestazioni di cui hanno bisogno.
2. L'E.P. deve collaborare con i servizi esistenti nella comunità vincolando le istituzioni ad offrire
una migliore qualità dei servizi che possono influire sull'educazione sociale degli utenti.
3. L'E.P. deve rispettare e promuovere la pluralità di culture.
Nota (1): Tutti i riferimenti normativi di cui si tratta all’interno del presente C.D. saranno forniti in
allegato.
DESTINATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO
Il presente C.D. è vincolante per tutti i soci dell'ANEP, ma si rivolge in eguale misura a tutti gli
Educatori Professionali.
Le istituzioni sociali, gli organismi professionali e i centri di formazione, sono ugualmente invitate
a conformarsi al presente C.D.
Ultima versione e stesura aprile 2002.
Ultima versione e stesura luglio 2002 (aggiunta dei pareri legali)
41
Capitolo 3
Classe di Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Area tecnico diagnostica

Tecnico audiometrista

Tecnico di laboratorio biomedico

Tecnico di radiologia medica

Tecnico di neurofisiopatologia
Area tecnico assistenziale

Tecnico Ortopedico

Tecnico audioprotesista

Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascol.

Igienista dentale

Dietista
Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 667
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283
Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico audiometrista
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree dei personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; ,
Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso nella adunanza. generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato
trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Presidente dei Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dei tecnico audiometrista con il seguente profilo: il
tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle
patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle
competenze diagnostico-terapeutiche del medico.
42
2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psicoacustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed
alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.
3. Il tecnico audiometrista:
a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena
responsabilità e la conseguente autonomia;
b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione
delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.
4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario dì tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base
al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai
fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di.
farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 310
43
Decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento
Art. 1.
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico di
laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile
degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi
biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di
farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.
2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con
il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del
proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti
responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile
della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione
ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa
vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.
3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione
a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
44
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 361
IAMLT
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY
TECHNOLOGISTS
AITeLaB
Associazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico
MEMBER SOCIETY IAMLT
CODICE INTERNAZIONALE DI ETICA PROFESSIONALE
Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico deve:
dedicarsi all'applicazione delle scienze di laboratorio clinico nell'interesse dell'umanità,
contribuire in modo attivo a promuovere la cooperazione ed i contatti professionali con gli
altri operatori sanitari,
mettere a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze,
rispettare il più stretto riserbo per quanto riguarda le informazioni sui pazienti ed i risultati
delle analisi,
tutelare la dignità e la vita privata di ogni paziente,
essere responsabile di tutti i procedimenti di lavoro, dal prelievo dei campioni al risultato
finale,
assicurarsi la responsabilità della qualità e dell'integrità dei servizi di laboratorio clinico,
esercitare il proprio giudizio professionale, le proprie competenze tecniche ed eseguire il
proprio lavoro nel rispetto delle norme stabilite,
mantenere la dignità ed il rispetto dello statuto professionale e difendere lo spirito di onestà,
di integrità e di fiducia,
operare ad elargire le proprie competenze e conoscenze professionali, seguire il progresso
scientifico nell'interesse dei pazienti e migliorare i metodi di analisi.
45
Decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le ligure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica;
Vista la legge 31 gennaio 1983 n. 25;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario
di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione
all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza cd è autorizzato ad espletare indagini e
prestazioni radiologiche.
2. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto
disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie,
su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali
che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché‚ gli interventi per la
protezionistica fisica o dosimetrica.
3. Il tecnico sanitario di radiologia medica:
a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel
rispetto delle proprie competenze;
b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta
con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario,
secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;
c) è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle
apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando
programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;
d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero
professionale.
4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
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Art. 2.
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione
a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione previa iscrizione all'albo professionale.
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 362
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
tutte pubblicazioni ufficiali delta Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Il testo dell'art 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n.517, è il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione
del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero
presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate.
I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali cd interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Per il contenuto della Legge n. 25/1983 si veda in nota, all'art. 1
Nota all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al
D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico Sanitario di
radiologia medica". L'art. 1 di detta legge prevede che: "In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle
47
professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'"arte ausiliaria di tecnico di radiologia
medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di
radiologia. medica". Si riporta, inoltre, per opportuna conoscenza il testo dell'art. 11 della legge 4 agosto
1965, n. 1103 (Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia
medica), come sostituito dall'art. 4 della citata legge n. 25/1983:
"Art. 11. - I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico
radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione
delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche nonché della
risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.
In particolare:
a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnicooperative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti
terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta,
radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del
dirigente la struttura:
b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e
privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è complementare all'esercizio clinico dei medici non
radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;
c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti
a loro attribuiti".
Si trascrive, infine, il testo dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 1103/1965 di cui sopra,
approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n.680, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 25/1983 più volte citata:
"Art. 24. - 1) Servizio di radio-diagnostica.
I tecnici sanitari di radiologia medica:
a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico
radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome,
senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico
radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;
b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.
La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini
di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.
2) Servizio di radioterapia.
I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle
seguenti attività:
a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;
f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle
sorgenti;
g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;
h) controllo delle eventuali contaminazioni;
i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la
durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale
radio-attivo;
n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;
o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la
dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
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p) preparazione e posizionamento del paziente.
I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico
radio-terapista.
3) Servizio di medicina nucleare.
- I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:
a) prendono in consegna le sorgenti radio-attive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei
rifiuti radio-attivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radio-attivo e provvedono
alle relative registrazioni;
b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da
manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
c) se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed
archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;
d) controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico
nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego
di elaboratori elettronici;
e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a
rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;
f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed
attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;
g)effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.
4) Servizio di fisica sanitaria.
I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione
dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica
e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni
ionizzanti.
5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro
affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando
è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di
installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.
6) Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.
I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale
sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
7) Attività collaterali.
I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in
via cautelativa temporanea o permanente, delle zone controllate, perché affetti da patologia professionale
specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di
accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione
periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in donazione".
Nota all'art. 3:
Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.
49
CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO SANITARIO Dl RADIOLOGIA MEDICA
1° Parte introduttiva
1.1) Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è un operatore tecnico-sanitario che si rivolge
all'uomo sano o malato. Secondo la legislazione vigente la sua attivitr si inquadra nella professione
di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, per la quale vi c l'obbligo di iscrizione all'Albo, anche
per chi opera nel settore pubblico. In collaborazione diretta con il Medico Radiologo specialista e a
fronte delle indicazioni fornite dal Medico richiedente, programma e gestisce l'erogazione di
prestazioni polivalenti nei campi della radiologia tradizionale, delle grandi apparecchiature di
immagine digitale, della radioterapia, della medicina nucleare, della fisica sanitaria, utilizzando tutti
i tipi di radiazioni ionizzanti e non, a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico, didattico e di
ricerca. Egli assume la responsabilitr degli atti di sua competenza, in particolare controllando il
corretto uso delle apparecchiature a lui affidate, esprimendo un parere nella fase di installazione, di
collaudo, e dopo le riparazioni, realizzando i programmi di controllo e garanzia di qualitr.(D.L.vo
14 febbraio 1997art. 8 comma 4). Partecipa altrese alla determinazione della politica professionale e
sanitaria (Legge n. 1103/65, D.P.R. n. 680/68, Legge n. 25/83).
1.2) In quanto professione sanitaria, la dimensione etica dell'attivitr del Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica si caratterizza per la finalitr primaria di tutela e promozione della salute di tutti
cittadini, nonché per la prevenzione e cura della malattia. Il destinatario dell'intervento (cittadino
sano o malato) deve essere considerato come protagonista attivo e responsabile, e nei suoi confronti
valgono i principi generali di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e di pari dignitr sociale di tutti
i cittadini, affermati anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che si realizzano in campo
sanitario con il rispetto del diritto alla consapevole autodeterminazione.
2° Oggetto e campo di applicazione del codice deontologico.
La deontologia professionale c l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni
professionista deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione.
2.1) Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica iscritto all'albo professionale.
2.2) Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono
essere osservate dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in qualsiasi ambito eserciti la propria
professione, compresi i regimi di dipendenza e di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
ed altri Enti Pubblici.
2.3) L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico
e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950,
n.221.
3° Segnalazioni al collegio provinciale dei TSRM.
Il TSRM c tenuto a segnalare al Collegio provinciale dei TSRM ogni comportamento di collega
ritenuto lesivo del prestigio professionale o che possa apparire come indebita assunzione di
competenze mediche, ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi, ogni prestazione di
persona estranea alla professione che si configuri come esercizio abusivo della stessa. Anche in
conformitr ai compiti stabiliti dalla legge il TSRM deve fare riferimento al Collegio in caso di
controversie con altri colleghi.
50
4° Formazione ed impegno professionale.
Il TSRM c consapevole che l'esercizio della professione in conformitr alle finalitr gir richiamate,
richiede in primo luogo un'adeguata e continua formazione. Tale obiettivo si realizza attraverso
l'impegno personale, ma anche mediante il sostegno del Collegio professionale.
4.1) La formazione del TSRM richiede:
4.1.1) sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino;
4.1.2) esauriente preparazione professionale e acquisizione di un atteggiamento disponibile a
rivedere criticamente il proprio bagaglio culturale;
4.1.3) aggiornamento periodico in ordine alle conoscenza professionali ed alle norme che regolano
l'attivitr;
4.1.4) formazione al lavoro di équipe considerato come momento essenziale dell'attivitr
professionale;
4.1.5) atteggiamento di impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli
allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza;
4.1.6) capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di
identificare eventuali carenze nella preparazione o nell'esperienza professionale.
4.2) Qualora le condizioni del paziente giustifichino prestazioni urgenti, il TSRM pun assumersi la
responsabilitr di eseguirle anche in assenza del medico radiologo specialista, mantenendosi
comunque nell'ambito delle indicazioni di ordine generale fissate dallo specialista stesso. In caso di
prestazione diagnostica urgente e solo qualora perduri l'assenza del medico radiologo specialista, il
materiale iconografico deve essere messo a disposizione del sanitario che ne ha fatto richiesta.
4.3) In caso di richiesta di prestazioni che, sulla base della sua conoscenza tecnico professionale e
dopo approfondita valutazione, tema possano risultare dannose per la salute del paziente, il TSRM c
tenuto a manifestare il proprio orientamento al medico richiedente. Nei casi di estrema gravitr egli
ha diritto di astenersi, assumendosene diretta responsabilitr.
4.4) Nell'ambito dell'attivitr del Collegio il TSRM partecipa attivamente alla tutela della
professione, allo sviluppo culturale e sociale della categoria, affinché possa dare il meglio di se
stesso al servizio del singolo assistito e della comunitr.
5° Rapporti con i cittadini ed i malati.
Il TSRM riconosce che il cittadino (sano o malato) non c destinatario passivo degli interventi
sanitari ma deve essere considerato come persona titolare dei diritti inviolabili dell'uomo, cui spetta
un ruolo attivo nella tutela e promozione della propria salute.
5.1) In conformitr alle richiamate finalitr delle professioni sanitarie il TSRM c consapevole del
proprio ruolo nell'educazione dei cittadini alla salute ed identifica in particolare la propria
competenza nei temi che riguardano i benefici ed i rischi per il singolo e per la collettivitr derivanti
dall'uso delle energie utilizzate.
5.2) Il TSRM collabora con il medico radiologo specialista nell'indicare eventuali comportamenti
resi opportuni dalle prestazioni attuate. In accordo con il medico richiedente il TSRM si fa carico di
fornire all'utente - ed ai genitori in caso di minore - tutte le informazioni che si rendano opportune
per comprendere il significato dell'indagine e collaborare attivamente al suo espletamento.
5.3) Il TSRM c consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di
fiducia che deve essere instaurato tra operatore e cittadino.
51
5.4) Il segreto professionale costituisce garanzia del rapporto di fiducia. Il TSRM si fa carico inoltre
di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche non a titolo professionale, del
dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino.
5.5) Il TSRM c consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria c un diritto di ogni
cittadino costituzionalmente tutelato. Si adopera pertanto nell'ambito della propria competenza e dei
compiti affidatigli a garantire che il paziente, debitamente informato, possa giungere ad
un'accettazione libera e consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale
impostazione il ricorso puramente formale alla sottoscrizione di moduli predisposti.
5.6) Il rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nell'attivitr del TSRM, si esprime in
particolare nel garantire la riservatezza delle informazioni all'atto della raccolta dei dati
anamnestici, negli atteggiamenti assunti durante l'esecuzione delle prestazioni, nel preservare
l'intimitr dell'utente anche quando le situazioni logistiche ne facilitino il pregiudizio.
5.7) Il TSRM contribuisce ad educare i familiari affinché collaborino al progetto terapeutico a
favore del loro congiunto, anche in relazione alle particolari esigenze della tutela della salute dei
familiari stessi. Eventuali richieste di informazione dei familiari su quesiti specifici vanno
indirizzate al curante. Il TSRM c a conoscenza che nel caso di soggetto maggiorenne i familiari non
possono sostituirsi allo stesso nell'espressione del consenso.
5.8) Il TSRM rispetta la peculiaritr di ogni persona che gli si rivolge. Di fronte a situazioni
particolari legate all'etr (bambini, anziani), alle infermitr (soggetti portatori di handicap), al quadro
clinico (ad esempio pazienti neoplastici o terminali) egli ritiene indispensabile acquisire una
preparazione specifica che gli consenta di offrire un servizio adeguato.
5.9) In ordine alla sperimentazione relativa a mezzi di contrasto, radiofarmaci, terapie radianti e
tecnologie il TSRM c consapevole che questa non pun essere eseguita senza informazione e
consenso del paziente e sufficienti garanzie di tutela della sua salute.
6° Rapporti con gli operatori della salute.
Il TSRM c consapevole che la tutela e la promozione della salute sono oggi sempre piu affidate ad
interventi pluridisciplinari, che esigono un metodo di collaborazione interdisciplinare. In particolare
anche l'attivitr che gli compete c continuamente correlata con l'intervento di altri operatori ed esige
pertanto la conoscenza ed il rispetto delle reciproche competenze, e la ricerca di modalitr di
comunicazione. Tra le diverse figure professionali, anche non sanitarie, con cui entra in relazione,
particolare attenzione deve essere prestata ai rapporti con gli altri colleghi e con i medici.
6.1)Rapporti con i colleghi TSRM.
6.1.1) Anche nei rapporti con i colleghi, il TSRM opera nella convinzione che la finalitr primaria
dell'impegno professionale c la tutela e la promozione della salute delle persone affidatele. Pertanto
si preoccupa di garantire la massima collaborazione e la possibilitr di utilizzare le rispettive
conoscenze ed esperienze. Ritiene quindi deontologicamente censurabile ogni atteggiamento
ispirato da rivalitr o protagonismo.
6.1.2) Il TSRM non abbandona il proprio posto di lavoro se non ha la certezza di essere sostituito e
si preoccupa comunque di assicurare ai colleghi il passaggio delle consegne in modo preciso ed
esauriente.
6.1.3) In caso di opinioni divergenti, su temi di carattere professionale il TSRM, evitando di
manifestarle in presenza dell'utente, cercherr il confronto con i colleghi sul terreno di un corretto
approfondimento scientifico.
6.2) Il TSRM pur nella sua autonoma responsabilitr tecnico professionale ritiene essenziale ai fini
del proprio servizio la collaborazione con gli specialisti radiologi e con gli altri medici nel rispetto
52
delle reciproche competenze. Riconosce in particolare che l'interpretazione dei dati, la valutazione
diagnostica e le indicazioni terapeutiche sono atti di competenza medica.
7° Rapporti con la società.
Il TSRM, ritenendosi soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria
assume un atteggiamento responsabile nell'attuazione del diritto alla salute.
7.1) Il TSRM promuove iniziative per adeguare le norme vigenti alle esigenze dei cittadini,
finalizzate alla tutela della salute, segnala all'autoritr competente le carenze organizzative ed i
ritardi nell'applicazione delle leggi, e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione.
7.2) Il TSRM c titolare per norma costituzionale del diritto di sciopero. Egli ha comunque il dovere
di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.
7.3) Qualora richiesto di un parere professionale sull'acquisto di apparecchiature o materiali, nonché
sulla loro efficacia ed efficienza, il TSRM ispira le proprie scelte in funzione della reale utilitr delle
tecnologie senza condizionamenti politico, amministrativi o economici.
Approvato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale
Collegi T.S.R.M. nella seduta del 16 -17 luglio 1993.
53
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del tecnico di neurofisiopatologia
Il ministro della Sanità
Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal Dlgs 7
dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia;
Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità, espresso nella seduta del 7 settembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di
neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la
propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su
prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico
(elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
a. applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul
paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnosticostrumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista;
b. gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle
quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico;
c. ha dirette responsabilità nell'applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
d. impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento dell'attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o
legali;
e. provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;
f. esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero
professionale.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Articolo 3
1. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale
e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
54
CODICE DEONTOLOGICO
DEL TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 6 aprile 2000, a Trento
Articolo 1
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i Tecnici di Neurofisiopatologia
(TNFP) iscritti all'Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia (AITN).
Il TNFP è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare
Articolo 2
Nell'eseguire la propria attività il TNFP dovrà rispettare la dignità umana, fornendo servizi ed
interagendo senza discriminazioni riguardo alla razza, cultura, sesso, età, disabilità, fede religiosa,
stato socio-economico e ogni altra condizione.
Articolo 3
Il TNFP, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene dall'esaltare e dall'enfatizzare la
propria competenza o i risultati ottenuti.
Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e
proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di
superficialità.
Articolo 4
Il TNFP salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche da utilizzare per la
sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed
interpretazioni che se ne ricavano.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale
nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 5
Il TNFP non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il
rispetto delle norme del presente codice.
Articolo 6
Nelle circostanze in cui il TNFP rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il
proprio comportamento ed i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui,
delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente
con l'esercizio delle sue competenze.
Il TNFP che riveste cariche pubbliche deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza
e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.
Articolo 7
Il TNFP è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare
l'aggiornamento delle sue conoscenze.
Tale obiettivo si realizza attraverso l'impegno personale, ma anche mediante il sostegno della
associazione professionale.
A tale proposito la formazione professionale del TNFP richiede:
- sufficiente equilibrio personale e rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino;
- formazione al lavoro di équipe, considerato come momento essenziale dell'attività professionale;
- capacità di conoscere i limiti che caratterizzano le competenze della professione e di identificare
eventuali carenze nella preparazione o nell'esperienza professionale.
55
Articolo 8
Nella sua attività di docenza, didattica e formazione, il TNFP stimola negli studenti, allievi e
tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.
Assume atteggiamento ed impegno responsabile nella preparazione umana e professionale degli
allievi, mettendo interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza.
Articolo 9
Il TNFP riconosce il cittadino, sano o malato, come persona titolare dei diritti inviolati dell'uomo,
cui spetta un ruolo attivo nella tutela e promozione della propria salute e che non è destinatario
passivo degli interventi sanitari passivi.
Il TNFP deve essere consapevole che la base di ogni prestazione sanitaria è l'instaurazione di un
rapporto di fiducia tra operatore e cittadino.
Il TNFP è tenuto a mantenere il segreto professionale, che va protetto anche avendo cura di
custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il
cittadino. Si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche a titolo
non professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino.
Articolo 10
Il TNFP ai diversi livelli di responsabilità segnala all'autorità competente gli eventuali disservizi, le
carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi, collaborando per la loro sollecita e
puntuale attuazione.
Comunque per quanto possibile è tenuto a ricreare la situazione più favorevole e a promuovere
iniziative finalizzate alla corretta attuazione del diritto alla salute.
56
Decreto ministeriale 15 marzo 1999, n. 137
Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1999, n. 114
Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo
profilo professionale dell'igienista dentale
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;
Visti il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 3 dicembre 1994, ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con il quale il predetto
regolamento è stato annullato;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dei 18 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
dell'11 gennaio 1999;
Vista la nota in data 16 febbraio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla
prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati
all'esercizio della odontoiatria.
2. L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito
del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati
tecnico- statistici;
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi
profilattici;
a) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad
evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati
all'esercizio della odontoiatria.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
57
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale
e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 marzo 1999
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 105
Igienisti Dentali
IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Questo primo Codice Deontologico degli igienisti dentali, istituito con la modifica del Decreto
Ministeriale n.137/99.
Nasce dopo vent’anni di presenza della professione di igienista dentale in Italia ed è ispirato dalla
quotidiana esperienza degli igienisti dentali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e
deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro Paese e
in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni.
Il Codice e costituito dai principi e dalle regole che gli igienisti dentali devono osservare e far
osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi
livelli di responsabilità in cui operano.
Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione. Gli igienisti dentali sono
impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il
suo uso nelle diverse forme in cui il codice prevede l'esercizio della professione.
Questo Codice Deontologico è stato depositato al Ministero della sanità ed al Ministero
dell’Università dall’Associazione Igienisti Dentali Italiani.
Titolo I
Principi
1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro
diritti universalmente riconosciuti sull'affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà,
uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.
2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comuni-tà e delle
diverse aggregazioni sociali per contribuire allo sviluppo della prevenzione delle malattie del cavo
orale.
3. L'igienista dentale considera e accoglie ogni persona portatrice di un problema odontoiatrico,
senza prevaricare il ruolo assegnatole e la colloca entro il suo contesto di cura, seguendola sempre
nella prevenzione specifica oltre che in un contesto psico-fisico di più ampio respiro.
58
4. L'igienista dentale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di
stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di
minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'igienista dentale non esprime giudizi di valore sulle persone in
base ai loro comportamenti, in base alle difficoltà, non si esprime sulla diagnosi medica, non si
esprime sull’operato dei medici e colleghi.
6. L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull' in-dipendenza del
giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale. L'igienista dentale
ha il dovere di difendere la propria autonomia da condizionamenti.
Titolo II
La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti della persona utente e cliente
Capo I
Diritti degli utenti e dei clienti
7. L'igienista dentale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la
prevenzione dei pazienti/clienti, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del
processo psichico di apprendimento.
8. Nella motivazione l'igienista dentale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche
culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui vantaggi,
svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti di intervento professionale, per il quale deve
ricevere esplicito consenso.
9. L'igienista dentale deve favorire ai pazienti/clienti, l'accesso alla documentazione scientifica, per
svilupparne un coinvolgimento consapevole.
10.L'igienista dentale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti dei pazienti/clienti, in particolare di
coloro che sono portatori di handicaps motori o mentali.
11. L'igienista dentale deve aver il consenso dei pazienti/clienti a che terzi siano presenti durante gli
interventi, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.
Capo II
Regole generali di comportamento dell'igienista dentale
12. L'igienista dentale deve mettere al servizio dei pazienti/clienti la propria competenza e abilità
professionali, costantemente aggiornate intrattenendo un rapporto professionale solo fino a quando
la situazione professionale lo richieda.
13. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'igienista dentale si consulta con altri
professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad
altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del lavoro niziato.
15. L'igienista dentale investito di funzioni istituzionali deve esercitarle con imparzialità ed
indipendenza.
16. Nel rapporto professionale l'igienista dentale non deve utilizzare la relazione con pazienti/clienti
per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali
significative e relazioni sessuali.
59
Capo III
Riservatezza e segreto professionale
17. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario del paziente/ cliente e
dovere dell'igienista dentale, nei limiti della normativa vigente.
18. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'igienista dentale a trattare con
riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o
trasmissione, nel loro esclusivo interesse deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei
loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
19. L'igienista dentale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai
clienti salvaguardandola ad ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti.
Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non
sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.
20. L'igienista dentale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi
natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:
-
rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o
persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali;
-
richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo
interesse degli stessi;
-
autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti
delle conseguenze della rivelazione.
21. L'igienista dentale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da
parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.
22. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la
trasmissione di ufficio del segreto professionale.
La collaborazione dell'igienista dentale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli
utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.
23. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'igienista dentale, oltre che
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto
della riservatezza e del segreto professionale.
Titolo III
Responsabilità dell'igienista dentale nei confronti della società
Capo I
Partecipazione e promozione del benessere sociale
24. L'igienista dentale deve contribuire a promuovere la prevenzione di tutte le malattie del cavo
orale e soprattutto dei tumori e delle malattie focali, favorendo o promuovendo iniziative di
partecipazione volte a costruire lo sviluppo di una popolazione integra e sana.
25. L'igienista dentale deve contribuire a sviluppare nei pazienti/clienti la conoscenza scientifico –
culturale nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di responsabilizzazione
sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergia nell’ambito
dell’odontoiatria.
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26. Nelle diverse forme dell'esercizio professionale l'igienista dentale non può pre-scindere da una
precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del
contesto culturale e di valori, identificando le diversità e le molteplicità come una ricchezza da
salvaguardare e da difendere.
27. L'igienista dentale deve contribuire alla promozione allo sviluppo e al sostegno di politiche
sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che
comportino il miglioramento della loro qualità di vita.
28. L'igienista dentale ha il dovere di porre l'attenzione delle istituzioni che ne hanno la
responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di cattiva odontoiatria.
29. L'igienista dentale deve conoscere i soggetti attivi del campo odontoiatrico sia privati che
pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e
differenziata alle necessità espressi, superando la logica dell’antagonismo.
30. L'igienista dentale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore
dei cittadini per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti, riguardanti in particolare
la prevenzione delle malattie del cavo orale.
31. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze, l'igienista dentale si mette a disposizione
dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo a programmi e
interventi diretti al superamento dello stato di crisi.
Titolo IV
La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Capo I
Rapporti con i colleghi ed altri professionisti
32. L'igienista dentale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora
rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la
soluzione di possibili contrasti nell'interesse del paziente/cliente e promuove un sistema di rete
integrato fra gli interventi.
33. L'igienista dentale, che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed
organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che
informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e metodologia
applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.
34. In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa
causare grave pregiudizio al paziente/cliente, e nell'interesse degli stessi, l'igienista dentale ha
l'obbligo di segnalare la situazione all'Associazione professionale competente.
Titolo V
La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Capo I
L'igienista dentale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
35. L'igienista dentale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche
giuridica e l'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
61
36. L'igienista dentale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al
miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e
all'efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione,
nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
37. L'igienista dentale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero
comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato
sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obbiettivi degli interventi o non
garantire rispetto e riservatezza ai pazienti/clienti.
38. L'igienista dentale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei
termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare
l'eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio al
paziente/cliente.
39. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'igienista dentale
risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.
40. L'igienista dentale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e
adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.
Titolo VI
La responsabilità dell'igienista dentale nei confronti della professione
Capo I
Promozione e tutela della Professione
41. L'igienista dentale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti
pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.
42. L'igienista dentale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della
professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.
43. L'igienista dentale deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far
conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione.
Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la
divulgazione della propria esperienza.
44. L'igienista dentale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni
qualificate all'utente ed al cliente.
45. L'igienista dentale deve segnalare per iscritto all'Associazione l'esercizio abusivo della
professione di cui sia a conoscenza.
Capo II
Onorari
46. Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato vale il principio generale
dell'intesa sull'onorario fra l'igienista dentale ed il cliente. L'igienista dentale è tenuto a far
conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato
il piano di intervento.
47. L'igienista dentale dipendente ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dal Contratto
Nazionale, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.
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Capo III
Sanzioni
48.Gli igienisti dentali che non rispettano le norme stabilite sono deferiti ai probiviri che
esplicheranno le indagini di rito.
49. L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni
azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono
punibili con le procedure disciplinari e relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento.
50. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio.
51. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a
cui si riferiscono i fatti specifici.
Capo IV
Rapporti con l’Associazione
L'igienista dentale ha il dovere di collaborare con l’Associazione di appartenenza per l'attuazione
delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua
conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi
dell'Associazione, anche diretti alla sua personale tutela.
53. L'igienista dentale chiamato a far parte del direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti deve
adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità
professionale.
Capo V
Attività professionale dell'igienista dentale all'estero e attività degli stranieri in Italia
54. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'igienista dentale è
tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del Paese in cui esercita.
L'igienista dentale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto
all'obbligo di osservare il presente Codice.
Capo VI
Aggiornamento del Codice
Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione
del Codice, procederà alla sua revisione.
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Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del dietista.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del dietista;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art, 17, comma. 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art 1.
1. E' individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in
possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta
applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione
all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in
particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di
popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione
corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività
e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione
a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
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1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 4.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 360
Codice di etica professionale del Dietista
Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo
agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.
Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di
popolazione in stato di salute o malattia.
 Il Dietista evita discriminazioni verso gli altri individui sulla base della razza, del sesso, del credo,
della religione, dell'età e dell'origine.
 Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale.
 Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
 Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società
scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e
della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l'organizzazione e la promozione di progetti di
studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
 Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati
scientificamente appurati o basato sui "livelli di assunzione raccomandati" per la popolazione.
 La professione del Dietista può essere citata nella pubblicità di un prodotto e/o gruppo di prodotti,
per quanto riguarda le informazioni nutrizionali, purché rientri nelle seguenti condizioni: ciò che il
Dietista afferma è soltanto conoscenza e non contiene alcuna opinione o aspettativa; la fonte
dell'informazione è citata.
 Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati
circa la fonte dell'informazioneL'UTENTE/CLIENTE
 Il Dietista fornisce informazione sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere decisioni
competenti.
 Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute del paziente e
alla sua vita privata
65
 Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con
essi lealmente per la salute del paziente.
 Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con essi
attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.GHI
 Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che
possono contribuire a elevare il livello professionale di ciascuno.
 Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché
siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà
e di integrità della professione.
 Il Codice Professionale deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di
Diploma Universitario in Dietologia e Dietetica Applicata, durante l'effettuazione del tirocinio
pratico.ONTI BIBLIOGRAFICHE
1. "Linee guida per fissare regole etiche europee per la professione dei dietisti" a cura della
Federazione Europea delle Associazioni di Dietisti (E.F.A.D.)
2. "Codice professionale e norme di comportamento per il dietista" a cura dell'Associazione dei
Dietisti Olandesi
3. "Riflessioni sull'etica nella professione di Dietista" a cura dell'Associazione delle Dietiste della
Repubblica Federale Tedesca
4. "Dietitian board disciplinary committee" a cura di British Dietetic Association
5. "Codice di etica professionale per i membri dell'Associazione Dietetica Americana" a cura
dell'American Dietetic Association
Anno di emanazione 1995
66
Capitolo 4
Classe di Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione


Tecnico della prevenzione nell’ambiente
Assistente sanitario
Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 69
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'assistente sanitario
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;
Visto il parere dei Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è
l'operatore. Sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo
professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.
2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona della famiglia e alla collettività; individua i bisogni di
salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.
3. L'assistente sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e
sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano
nell'ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della
persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per le
promozione e l'educazione sanitaria;
d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la
metodologia dell'educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici
di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
67
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e
nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli
uffici di relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle
scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari
rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione
della salute;
o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di
raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progettiobiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti
specifici;
q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza
professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi,
ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero
professionale.
Art. 2.
1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa
iscrizione al relativo albo professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 1997
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei coni il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50
68
Legge 42/99 del 19 febbraio 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie"
LA LEGGE SULLE PROFESSIONI SANITARIE
Il 19 febbraio 1999 il Senato ha definitivamente approvato la legge 42/99
"Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
Pubblichiamo il testo legislativo integrale
Art.1
(Definizione delle professioni sanitarie)
La denominazione "professioni sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra
disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni
previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e
successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie
di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione
post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le com-petenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali
Art.2
(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)
Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri
della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali
delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono
direttamente la Federazione predette
Art.3
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)
Alla legge 45 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
A. all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti ",
sugli elenchi ge-nerali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie";
B. all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma
1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";
C. all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un
periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall' esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
D. all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "sugli elenchi telefonici", sono inserite le seguenti: "e
sugli elenchi generali di categoria",
E. all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della profes-sione sanitaria per un
periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221".
F. all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla
regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli
elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità
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sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma i sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità";
G. dopo l'articolo 9 è inserito il seguen-te: "Art. 9-bis. Gli esercenti le professio-ni sanitarie di cui
all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle
forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato
per l'anno precedente"
Art.4
(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con
modificazioni, della legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati
conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai re-lativi albi
professionali o l'attività profes-sionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano
previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
delll' esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli normativi regionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei
dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se
del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell' esercizio professionale e dell'
accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in
vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e
le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la
partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame
finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato ne degli Enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 ago-sto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione
dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di
nuova istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni.
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Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione
sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del
ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto
alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione
dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
Art. 2.
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e
autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare
le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute
del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e
professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i
servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 3.
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnicoassistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnicoassistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle
figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al
processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel
Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli
ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 4.
(Professioni tecniche della prevenzione)
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnicoprofessionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e
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veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai
profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per
l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta
responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Art. 5.
(Formazione universitaria)
1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici
corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4
della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di
assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola
contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Art. 6.
(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del
Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno
individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli
specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della
presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale
si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono
istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando
con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono
istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di
dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui
all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a
tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1
della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di
esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo
comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario
nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le
direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per
la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli
sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento
economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di
conferimento, revoca e verifica dell’incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle
previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle
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regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle
attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede
la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
Legge 8 gennaio 2002, n. 1
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 8 del 10 gennaio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza
infermieristica
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia
medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende
ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della
Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico
ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano
volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di
cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno,
rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle
corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e
gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,
previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un
contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio,
rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero
professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro
subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
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3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia
medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal
medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o
contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le
assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli
standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti
massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina
contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.
7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria,
fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio
1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione
sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di
insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della
commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano
confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza
Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore
socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore
di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base
all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del
responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e
delle professioni sanitarie, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni
sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente
sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di
formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi
di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".
10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che
svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o
laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo
finanziario di cui al comma 1.
10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per
il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della
specifica professione.
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11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e
province autonome dell'8 agosto 2001.
Art. 1-bis.
Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
dopo le parole: "o in clinica del lavoro", sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art. 1-ter.
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
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