CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE A GESTIONE DIRETTA AUSL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI PASUBIO L’anno 2011 il giorno … del mese di presso la Sede Municipale, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, TRA COMUNE DI PARMA, con sede in Parma, Strada Repubblica n° 1, nella persona della dott.ssa FLORA MARIA STEFANIA RAFFA in qualità di Direttore del Settore Welfare, debitamente autorizzata a rappresentare l’Ente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e dell’art. 90 dello Statuto comunale E COMUNE DI TORRILE con sede legale in Strada Primo Maggio, 1 a San Polo, Torrile, Codice Fiscale/Partita Iva 00383480340, rappresentato legalmente da Raffaella Rampini, nata a Collecchio (Parma) il 19.6.1949, domiciliata per la carica presso la sede municipale autorizzata a sottoscrivere in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Torrile, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2 del 17.1.2011 E AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA, Distretto di Parma, con sede in Viale Basetti 8 Parma, C.F. e P.IVA 01874230343 nella persona della Dott.ssa Giuseppina Ciotti nata a Poviglio (Reggio Emilia) l’11.11.1956, in qualità di Direttore del Distretto di Parma, domiciliata per la carica che ricopre presso la sede del Distretto di Parma – Viale Basetti 8 - che sottoscrive il presente atto in forza della delega del Direttore Generale prot. n. 56871 del 1/07/2011. Congiuntamente denominate “Le Parti”. °°° PREMESSO CHE Le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca la presente convenzione sono le seguenti: - la Deliberazione della Giunta Regionale 01.03.2000 n. 564, “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n.34”; 1 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; - la Deliberazione della Giunta Regionale 25.02.2002 n. 295, "Recepimento del DPCM 29.11.2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza"; - l’Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; - la Deliberazione della Giunta Regionale 16.04.2007 n. 509, “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”; - la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. Mod.”; - la Circolare della Regione Emilia Romagna 25.06.2007 n. 7, “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successive modifiche e integrazioni; - la Deliberazione della Giunta Regionale 02.07.2007 n. 1004, “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”; - la Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2007 n. 1206, “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”; l’Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”; - - la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”; - la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”; - la Deliberazione della Giunta Regionale, 8.02.2010, n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali sociosanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”; - la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010 n. 2023, “Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili” - la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390, “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”; VISTI - l’atto di concessione dell’accreditamento transitorio, rilasciato da Comune di Parma congiuntamente ad AZIENDA USL DI PARMA e Cooperativa Proges per il Centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili Pasubio, con scadenza 31/12/2013 (determinazione dirigenziale n. 233964 del 29/12/2010) che forma parte integrale e sostanziale della presente convenzione (allegato 1); - il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio Centro socioriabilitativo semi residenziale per disabili (allegato 2). 2 DATO ATTO che ai fini della corretta lettura dell’articolato, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell’allegato “Glossario” (allegato 3), parte integrante e sostanziale della convenzione medesima. DATO ATTO INOLTRE del Verbale del Comitato di Distretto di Parma 25.03.2009 n. 6/2009 dal quale risulta che il Comitato di Distretto ha approvato e sottoscritto l’Accordo di Programma per il Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale 2009-2011; del Verbale del Comitato di Distretto di Parma 16.12.2009 n. 13/2009 dal quale risulta che il Comitato di Distretto ha approvato e sottoscritto l’Accordo di Programma integrativo per l’adozione dell’atto di programmazione distrettuale funzionale all’avvio del processo di accreditamento dei servizi anziani, biennio 2010-2011, con cui ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, e che ha altresì individuato nel Comune di Parma il soggetto istituzionalmente competente che provvede all’accreditamento per conto delle esigenze dell’ambito distrettuale, in applicazione di quanto previsto dalla DGR 514/2009; del Verbale del Comitato di Distretto di Parma 31.03.2010 n. 4/2010 dal quale risulta che il Comitato di Distretto ha approvato l’Accordo di Programma per l’adozione del programma attuativo annuale 2010 nell’ambito del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale 2009-2011 del Distretto di Parma, sottoscritto tra Provincia di Parma, Comuni di Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo, Torrile e Azienda USL di Parma; delle Deliberazioni di Consiglio Comunale di: - Comune Parma 20.04.2010 n. 36; - Comune Colorno 29.04.2010 n. 20; - Comune Mezzani 25.06.2010 n. 32; - Comune Sorbolo 29.06.2010 n. 27; Comune Torrile 30.04.2010 n. 30; inerenti l’approvazione della “Convenzione per la gestione associata tra i Comuni del Distretto di Parma di competenze, uffici, servizi ed interventi, per l’attuazione di politiche in campo sociale e socio-sanitario- Anni 2010-2011”; della Deliberazione di Giunta Comunale Comune di Parma 03.06.2010 n. 773, “Esplicitazione di indirizzo favorevole per Convenzione tra il Comune di Parma in qualità di Comune Capofila del Distretto di Parma e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza – Area Anziani e il funzionamento dell’Ufficio di Piano”; della Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune Capofila del Distretto di Parma e l’Azienda USL di Parma per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza – Area Disabili e gravissime disabilità acquisite (approvata con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL 20.01.2011 n. 8 e Deliberazione della Giunta Comunale di Parma n. 221 del 16.03.2011); della Decisione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Parma del 18.04.2011 relativa all’assegnazione del FRNA 2011 del Verbale del Comitato di Distretto di Parma del 30.05.2011 dal quale risulta che il Comitato di Distretto ha approvato l’Accordo di Programma per l’adozione del programma attuativo annuale 2011 nell’ambito del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale 2009-2011 del Distretto di Parma, contenente tra l’altro l’atto di programmazione distrettuale funzionale all’avvio del processo di accreditamento dei servizi per disabili, sottoscritto tra Provincia di Parma, Comuni di Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile e Azienda Azienda USL di Parma; 3 CONSIDERATA la gestione diretta da parte della Ausl del centro menzionato e richiamata la D.G.R 514 del 20/04/2009 “ Primo provvedimento attuativo della art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari “ dove si stabilisce che nel caso di gestione diretta del servizio da parte di un Comune o di una Unione di Comuni all’accreditamento non conseguirà la stipulazione di un contratto di servizio, bensì la determinazione di un programma di attività e di un budget annuale degli interventi da effettuarsi; Premesso altresì che la programmazione socio sanitaria si ispira alle seguenti prospettive: lavorare insieme, pubblico, privato, famiglie per un bene comune attraverso pratiche fondate sulla condivisione delle responsabilità, per una comunità che diventa legittimamente componente della sfera pubblica laddove sa assumere iniziative che corrispondano ad esigenze e valori universalmente sentiti; fare leva sulle risorse, oltre che sulle difficoltà delle persone e delle famiglie, e di conseguenza riconoscere competenza ai saperi sociali oltreché ai saperi professionali; avere luoghi e persone che siano reale punto di riferimento per chi è in difficoltà; assumere l’equità e la solidarietà come criterio di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi; operare in una logica integrata con altri sistemi fondamentali per il benessere delle persone a partire da quello sanitario; la presente convenzione assume l’impegno, per quanto di propria competenza, a favorire la massima integrazione con i servizi sociali, sanitari ed assistenziali, assicurando: il mantenimento di un approccio metodologico unitario e coordinato relativo alle problematiche della disabilità in età adulta, anche attraverso i momenti formativi trasversali ai diversi servizi; l’impegno all’individuazione/creazione di nuove risorse per i bisogni emergenti oggi non sufficientemente tutelati, con particolare riferimento alle patologie sopraggiunte nell’età adulta e alle forme di sostegno alle famiglie; la collaborazione con l’organo di valutazione dei singoli casi (UVM); l’attenzione e lo sviluppo di buone prassi nella relazione con i famigliari e l’integrazione con le Associazioni dei familiari anche attraverso la realizzazione di azioni congiunte; l’adozione della scheda-utente quale strumento comune di lavoro e lettura dei bisogni e l’impegno a mantenerla regolarmente aggiornata per renderla più efficace ai fini della mappatura delle problematiche prevalenti e della loro evoluzione. TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E VISTO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1– Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi 1. Le premesse alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. Le parti, per le comunicazioni eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue: - per il Comune di Parma: Sig.ra Benedetta Squarcia, Responsabile Servizio Politiche per Disabili del Comune di Parma - per il Comune di Torrile Sig.ra Antonella Monti Responsabile Servizio Sociale - per l’Azienda Sanitaria Locale di Parma: Sig. Bruno Larini Responsabile Coordinamento Settore Disabili Distretto di Parma 4 Art. 2 – Oggetto 1. La presente convenzione regola i rapporti tra gli attori sopramenzionati in relazione alla gestione del Centro Socio-riabilitativo semi residenziali per disabili “Pasubio“ nell’ambito della concessione dell’accreditamento transitorio. 2. Sono inclusi altresì gli obblighi che l’AUSL ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento ed in particolare: - l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale; l’accettazione di tariffe predeterminate; l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti; l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003. 3. Le parti si danno atto che la presente convenzione include i contenuti dell’ Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto di accreditamento. L’Atto di accreditamento e il Programma di adeguamento gestionale sono conseguentemente allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante e sostanziale (allegati 1-2). Art. 3 – Durata La presente convenzione ha durata dall’1/08/2011 e scade il 31/12/2013. Art. 4 – Modalità di realizzazione del servizio L’AUSL fornirà il servizio accreditato, assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni: 1. - Centro socio-riabilitativo semi residenziale “Pasubio”. - 8 posti di accoglienza a tempo indeterminato . Il Centro è aperto per 9 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (8 / 17 per 255 giorni di apertura all’anno) . 2. Al momento della sottoscrizione della convenzione sono inseriti: - n. 1 utenti di classe A; con bisogni assistenziali valutati al 40% frequentante a tempo pieno (residente nel Comune di Parma); - n. 5 utenti di classe B frequentanti a tempo pieno (residenti nel Comune di Parma); - n.1 utente di classe C frequentante a tempo pieno (residente nel Comune di Parma); - n.1 utente di classe C frequentante a tempo pieno (residente nel Comune di Torrile ); 3. Requisiti/prestazioni aggiuntive: a. L’Azienda USL di Parma, previo accordo i Comuni di residenza degli utenti, organizza e gestisce servizi educativi e riabilitativi integrativi (es. musicoterapia, nuoto, attività teatrale, etc.) sulla base di quanto indicato nei piani assistenziali individualizzati. b. L’Azienda USL di Parma garantisce in ambito distrettuale il servizio di trasporto da e per la residenza degli utenti fruitori del servizio. La remunerazione aggiuntiva per l’espletamento del servizio è dettagliata al successivo articolo 12. 5 Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio I livelli di qualità dei servizi sono determinati: - dalle vigenti norme regionali sull’autorizzazione al funzionamento e sull’accreditamento; - dal Programma di adeguamento gestionale. Art. 6 – Ammissione degli utenti 1. L’ammissione al servizio oggetto della presente Convenzione verrà effettuata dai competenti servizi sociali dei Comuni o degli Enti da essi delegati, che provvederanno anche alla definizione del Progetto di vita e di cure e degli annessi piani assistenziali individualizzati. 2. La documentazione per l’ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e, nel caso, la valutazione del bisogno socio assistenziale. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare tali valutazioni, la competente Unità di valutazione multidimensionale dovrà provvedere entro 10 giorni dall’ammissione. 3. L’ammissione dell’utente al centro è subordinata alla redazione del piano individualizzato di vita e di cure, di cui è parte integrante il progetto assistenziale individualizzato, elaborato dall’assistente sociale responsabile del caso e validato dalla competente U.V.M. Nel progetto è specificata la valutazione del bisogno socio-assistenziale formulato mediante l’utilizzo degli strumenti approvati dalle direttive regionali e la conseguente classificazione. 4. L’aggiornamento della valutazione individuale degli utenti deve essere garantita in relazione a significativi mutamenti delle loro condizioni e bisogni. Art. 7- Fornitura delle prestazioni sanitarie in centro socio riabilitativo diurno Sono classificate prestazioni sanitarie da assicurare, secondo la normativa vigente, agli utenti ammessi al servizio oggetto della presente Convenzione, le prestazioni e/o forniture di cui alle successive lettere A e B. A. Assistenza infermieristica - L’Azienda USL assicura con personale proprio, ai disabili non autosufficienti ammessi al servizio oggetto della presente Convenzione, l’assistenza infermieristica dimensionata in relazione a quanto previsto nei Piani individuali di assistenza, ivi compresa l’applicazione delle linee guida aziendali in materia di aiuto nell’assunzione di farmaci e nelle medicazioni. B. Assistenza farmaceutica - L’Azienda USL fornirà altresì ai disabili le seguenti ulteriori prestazioni: a. fornitura dei farmaci previsti nel prontuario terapeutico e nei piani terapeutici personalizzati; b. somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale; c. attraverso la prescrizione individuale, gli ausili protesici di cui al DM 332/99, se aventi diritto secondo la normativa vigente; d. i dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici secondo la normativa e le linee guida vigenti. Art. 8 - Remunerazione del servizio 1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto della presente Convenzione è assicurata per il Distretto di Parma: - dal Fondo regionale per la Non Autosufficienza, una quota pari all’80% del costo di riferimento del servizio accreditato come definito al successivo art. 10; 6 - dal Bilancio dei Comuni di residenza, per la residua quota pari al 20% del costo di riferimento del servizio accreditato come definito al successivo art. 10; nell’ambito della quota parte a carico dei Comuni è da ricomprendersi anche il contributo a carico degli utenti, determinato nel modo e nei limiti fissati dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. 2. I costi per ulteriori forniture o prestazioni richieste al Soggetto produttore dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerate separatamente. 3. La quota a carico dei Comuni e la quota a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio fino al giorno di dimissione. Art. 9 - Costo di riferimento da Allegato A DGR 209/2010 Costo per giornata di accoglienza in Centro Socio Riabilitativo Residenziale Tariffe regionali Livello Assistenziale Livello MODERATO Livello SEVERO Livello COMPLETO Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario € 64,00 € 85,30 € 112,60 1. In presenza di ospiti con bisogni socio – assistenziali ed educativi lievi il costo di riferimento per il livello moderato va ridotto del 20% in considerazione di una inferiore presenza di personale assistenziale ed educativo. 2. In presenza di ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio – assistenziali ed educativi particolarmente complessi il costo di riferimento per il livello completo è aumentato in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI sino ad un massimo del 40%, a fronte di una maggiore presenza di attività e di personale socio assistenziale ed educativo. 3. Tale costo è valido anche in caso di accoglienza temporanea di sollievo. 4. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal soggetto istituzionale competente, sulla base dell’istruttoria tecnica condotta dall’Ufficio di Piano in considerazione degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore Art. 10 - Determinazione delle tariffe 1. L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base: - del costo di riferimento per il servizio accreditato, - della valutazione del livello assistenziale degli utenti. 2. Le tariffe riconosciute al gestore fanno riferimento a tutti i fattori produttivi di cui all’allegato A alla DGR 1336/10 e sono comprensive della remunerazione prevista per tutti i fattori produttivi concorrenti alla realizzazione del servizio. 3. Il costo di riferimento del servizio accreditato è stato rideterminato sulla base degli elementi di flessibilità gestionale stabiliti dai punti 3.1 e 3.2 della DGR 2110/09 e che hanno determinato il valore così come esplicitato nell’Allegato 4 alla presente Convenzione. Eventuali variazioni del costo di riferimento avverranno tramite modifiche all’Allegato 4. 4. Si dà atto che la tariffa è giornaliera e a presenza ed è riconoscibile nell’ambito delle frequenze indicate dal PAI/PEI. L’assenza verrà quantificata nell’80% della parte della tariffa a carico del FRNA e a carico del Comune; nel caso in cui il posto venga utilizzato per accoglienze temporanee di sollievo il costo di riferimento remunerato è quello relativo all’utente inserito in via temporanea. 7 5. In presenza di ospiti con frequenze settimanali parziali, previste nel PAI/PEI, il costo di riferimento verrà calcolato proporzionalmente ai giorni di effettiva presenza. Le frequenze giornaliere inferiori a 5 ore verranno remunerate all’80% della tariffa. 6. L’aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità. Art. 11 - Flusso informativo sui costi di produzione L’Ufficio di Piano attiva il necessario flusso informativo con l’AUSL, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l’aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. Art. 12. – Remunerazione costo del trasporto Il costo del servizio di trasporto dal domicilio al centro e viceversa, effettuato per 5 utenti residenti del Comune di Parma, è forfettariamente determinato, per l’anno 2011, in Euro 316 mensili procapite onnicomprensivi in relazione agli effettivi fruitori del servizio. Qualora il servizio venisse esteso ad altri utenti residenti nei Comuni del Distretto il costo sarà rideterminato. La remunerazione del costo del trasporto è assicurata: - dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per una quota pari all’80% - dai Comuni di residenza degli utenti per la residua quota del 20% Art. 13 - Determinazione e riscossione delle quote di contribuzione 1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell’ambito degli indirizzi della Regione e dell’Organismo competente. 2. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato gli utenti. 3. Per il periodo dell’accreditamento transitorio le parti concordano che la riscossione delle quote di contribuzione a carico degli utenti rimane di competenza del Comune di Residenza. 4. Il soggetto gestore non può richiedere agli utenti quote aggiuntive. Art. 14 – Modalità di fatturazione 1. L’Azienda USL provvederà ad addebitare periodicamente, con cadenza trimestrale l’80% del costo del servizio, ai conti FRNA specificamente individuati nel Bilancio di esercizio, fornendo contestualmente ai Comuni di residenza la documentazione individuata al successivo art. 20. 2. L’Azienda USL di Parma provvederà altresì a fatturare periodicamente, con cadenza trimestrale il 20% del costo del servizio ai Comuni di residenza degli ospiti. 3. Per quanto riguarda il costo del trasporto definito al precedente articolo 12, l’Azienda USL provvederà ad addebitare periodicamente con cadenza trimestrale gli specifici conti individuati nel Bilancio di esercizio la quota a carico FRNA, fornendo contestualmente ai Comuni di residenza un prospetto riepilogativo contenente i nominativi degli utenti che hanno usufruito del servizio. 8 4. L’Azienda USL di Parma provvederà altresì a fatturare periodicamente, con cadenza trimestrale il 20% del costo del trasporto, come definito al precedente articolo 12 ai Comuni di residenza degli ospiti, fornendo contestualmente un prospetto riepilogativo contenente i nominativi degli utenti che hanno usufruito del servizio. Art. 15 - Continuità del servizio 1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. 2. In caso d’interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti dalla volontà dei sottoscrittori la convenzione, l’AUSL dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L’AUSL avrà cura di informare tempestivamente tutti i sottoscrittori sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione. 3. Al di fuori dei casi espressamente previsti del presente atto e dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. Art. 16 – Risorse umane 1. Il personale, così come specificato nel piano di adeguamento gestionale allegato, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto della presente Convenzione , deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto della Convenzione sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile. 2. Il personale ricade sotto la responsabilità gestionale dell’AUSL, che si impegna ad inserire tale personale nelle attività gestionali, attraverso percorsi di informazione e/o aggiornamento. L’informazione dovrà avvenire per il personale al momento dell’inizio del servizio e dovrà essere supportata dal materiale in uso all’interno delle strutture e da idonea evidenza dell’avvenuta informazione. Art. 17 – Risorse patrimoniali 1. Per l’esecuzione della presente Convenzione l’AUSL si avvarrà per il Centro Pasubio dell’immobile sito in via Pasubio 42 a Parma di proprietà del Comune di Parma. 2. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti - a causa dell’attività espletata spetta all’AUSL. Art. 18 - Monitoraggio della regolare esecuzione della convenzione 1. Il monitoraggio della regolare esecuzione della convenzione sarà effettuato dai sottoscrittori la convenzione secondo le seguenti modalità: - esame documentale delle informazioni fornite dall’AUSL ed elencate nell’art. 20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale; richiesta all’AUSL di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza ; visite di verifica richieste all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento; Audit che i sottoscrittori commissionino ad equipe di esperti e che di norma sono programmate. 9 2. L’AUSL dovrà consentire agli altri sottoscrittori, l’accesso al centro oggetto della convenzione per le opportune verifiche, eventualmente richieste dagli stessi, tramite propri rappresentanti che saranno nominativamente indicati all’AUSL stessa. Art. 19 - Modalità di revisione della convenzione Le parti procederanno a modificare consensualmente la convenzione coerentemente a quanto previsto nell’atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. Inoltre, le parti si riservano, nel corso di validità, di rinegoziare gli aspetti che nel frattempo si ritengano non più rispondenti alla forma e alla sostanza della normativa relativa all’accreditamento. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento. Art. 20 - Flussi informativi L’AUSL assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima, inoltre assicura al Comune: - Foglio excel con elenco nominativo mensile degli utenti del centro socio riabilitativo diurno con giorni di presenza, di assenza per ricovero ospedaliero o assenza programmata, fruizione del trasporto. Art. 21 - Protezione dei dati personali L’AUSL s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali. Tutti i sottoscrittori sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Parma, Letto, confermato e sottoscritto. Comune di Parma _________________________________ Comune di Torrile _________________________________ Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma _________________________________ 10 ALLEGATI ALLA CONVENZIONE: Allegato 1: Provvedimento di accreditamento Centro socio riabilitativo semi residenziale per disabili Allegato 2: Piano di adeguamento Centro socio riabilitativo semi residenziale per disabili Allegato 3: Glossario Allegato 4: Scheda determinazione costo del Servizio. 11 ALLEGATO 3 : GLOSSARIO Ambito distrettuale: territorio che coincide con il Distretto dell’AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, attraverso una forma associativa, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza. Committenza (definizione specifica, riferita all’accreditamento): è la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell’intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione. Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per l’ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente): Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e cioè per il Distretto di Parma il Comitato di Distretto in quanto i Comuni dell’ambito sono legati da una Convenzione che regola l’esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale; Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento. Programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell’accreditamento transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in programma di adeguamento): programma che deve essere predisposto dal gestore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l’accreditamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accreditamento, prevede i tempi e i modi con cui – entro la scadenza dell’accreditamento transitorio – si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell’intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore. Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall’utente ammesso al servizio. Se l’utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi. Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell’AUSL territorialmente competente. Soggetto Istituzionale competente per l’ambito territoriale alla concessione dell’accreditamento (abbreviato in Istituzione competente): è l’Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l’esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell’accreditamento, e cioè il Comune capofila, individuato dai Comuni dell’ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell’art.30 del T.U. Dlgs 267/2000. Per il Distretto di Parma è il Comune di Parma. 12 Tariffa: per tariffa si intende la somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA. ACRONIMI AUSL UDP PAI PEI OSS FRNA FSR Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Ufficio di Piano Programma assistenziale individualizzato Programma educativo individualizzato Operatore Socio Sanitario Fondo Regionale Non Autosufficienza (Regione Emilia-Romagna) Fondo Sanitario Regionale (Regione Emilia-Romagna) 13 ALLEGATO 4 – DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO “PASUBIO” La tariffa a decorrere dal 1° agosto 2011 è calcolata con riferimento ai seguenti elementi: CASE-MIX Classificazione ospiti valevole per anno 2011 A B C D E 1,1 5,5 2,2 0 0 *il numero degli utenti è automaticamente ricalcolato nella scheda in considerazione dei giorni di apertura più elevati di quanto preveda la normativa (255 anziché 230). Il costo di riferimento regionale, con l’applicazione degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa è il seguente: A TARIFFE REGIONALI C D E 112,60 85,30 64,00 51,2 -6,05 -6,05 -6,05 -6,05 9,29 9,29 9,29 9,29 115,84 88,54 67,24 54,44 max 40% liv B Elementi in diminuzione Aumenti per pubblico costo del servizio rideterminato B 162,18 La normativa prevede ulteriori aumenti per servizi con standard più elevati Elementi in aumento per servizi con standard più elevati già presenti al 15/3/10 apertura superiore alle 8 ore3 Maggior numero educatori presenti nel possibile ulteriore aumento fino ad un rapporto educatori/OSS4 massimo del 10% del costo del servizio numero operatori in più presenti5 inserire % di aumento con max 10% 7% 0% 0% 7,0% 14 Costo del servizio rideterminato per possibili standard più elevati già presenti al 15/3/10 A B C D E 173,53 123,95 94,74 71,95 58,25 Per gli ospiti con con disturbi del comportamento e bisogni assistenziali ed educativi particolarmente complessi, il costo di riferimento previsto per il livello B può aumentare fino ad un max del 40% in base al PEI/PAI. Minimo 123,95 Max 173,53 Il costo di riferimento, come sopra determinato, verrà suddiviso, 80% a carico del FRNA; 20% a carico dei Comuni Risultando distribuito come di seguito: tariffa completa A B C D E 173,53 123,95 94,74 71,95 58,25 di cui a carico FRNA (80%) 138,82 99,16 75,79 57,56 46,60 a carico Comune di residenza utente (20%) 34,71 24,79 18,95 14,39 11,65 15