contrattazione

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Il contratto nel Codice Civile
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Il Contratto
Seminario di studi
Parma 2006
Relatori
Avv. Rosa Maria Landi
Avv. Giulia Alviggi
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Il contratto nel Codice Civile
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Parte I
Cap. 1
La contrattazione
1.1 Definizione
1.2 Proposta ed accettazione
1.3 Recettizietà della proposta e dell’accettazione
1.4 Caducazione
1.5 Proposta irrevocabile
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Cap. 2
Formazione progressiva del consenso
2.1 Trattative
2.2 Puntuazione
2.3 L’accordo
2.4 Conclusione del contratto mediante telefax
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Parte II
Cap. 3
Contenuto ed oggetto del contratto
3.1 Il bene come oggetto del contratto
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3.2 Possibilità, liceità determinatezza, determinabilità dell’oggetto 11
3.3 Condizioni generali del contratto
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3.4 Contratti conclusi mediante moduli e formulari
14
3.5 Clausole vessatorie artt. 1469bis e ss. c.c.
14
3.6 Contratti conclusi tra consumatore e professionista
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3.7 Tutela rafforzata contro le clausole vessatori
15
3.8 Diritto di recesso
16
3.9 Sostituzione automatica delle clausole
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3.10 Clausole d’uso
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Cap. 4
Causa del contratto
4.1 La causa
4.2 Causa e motivo
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Il contratto nel Codice Civile
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Parte III
Cap. 5
Forma del contratto
5.1 La forma
5.2 Forma ad substantiam e forma ad probationem
5.3 Forma volontaria
5.4 Atto pubblico
5.5 Scrittura privata
5.6 Firma in bianco
5.7 La sottoscrizione al buio
5.8 Ripetizione del contratto
5.9 Rinnovazione del contratto
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Cap. 6
Integrazione del contratto
6.1 Integrazione cogente e suppletiva
6.2 La Buona Fede
6.3 Buona fede e diligenza
6.4 L’equità
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29
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Cap. 7
Efficacia del contratto
7.1 Efficacia e validità del contratto
7.2 Efficacia diretta ed efficacia riflessa
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Cap. 8
Elementi accidentali del contratto
8.1 Definizione
8.2 La Condizione
8.3 L’evento dedotto in condizione
8.4 Illiceità ed impossibilità della condizione
8.5 La condizione potestativa
8.6 Tutela dell’aspettativa nascente dalla condizione
8.7 Avveramento e non avveramento della condizione
8.8 Retroattività della condizione
8.9 Condizione volontaria e condizione legale
8.10 Finzione di avveramento della condizione
8.11 Il termine
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Il contratto nel Codice Civile
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8.12 Termine essenziale
8.13 Il modus
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Parte IV
Cap. 9
Patologia del contratto
9.1 Invalidità ed inefficacia
9.2 L’inesistenza del contratto
9.3 La nullità del contratto
9.4 L’annullabilità del contratto
9.5 La rescissione del contratto
9.6 Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
9.7 Rescissione del contratto per lesione
9.8 La risoluzione del contratto
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Parte V
Appendice
Scrittura privata di cessione di credito
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Atto di vendita di immobile urbano
48
Scrittura privata di compravendita di beni mobili
49
Contratto di agenzia
50
Contratto di appalto (servizi)
57
Lettera di assunzione con contratto di formazione e lavoro
61
Lettera di assunzione di dirigente
62
Lettera di assunzione di impiegato da parte
di azienda soggetta alla disciplina del contratto
collettivo metalmeccanici (aziende private)
62
Costituzione di società in nome collettivo
63
Statuto di società per azioni
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Il contratto nel Codice Civile
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Parte I
La contrattazione
La formazione progressiva del contratto
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Il contratto nel Codice Civile
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Cap. 1
CONTRATTAZIONE
1.1 Definizione
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere
un rapporto giuridico patrimoniale.
1.2 Proposta ed accettazione
La volontà contrattuale delle parti si manifesta attraverso la proposta e
l’accettazione ed il contratto si conclude, di regola, nel momento e nel luogo in
cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione dell’altra parte ( art. 1326
c.c.).
La proposta è la manifestazione attuale di volontà contrattuale aperta all’adesione
del suo destinatario. La proposta deve essere completa cioè deve contenere la
determinazione degli elementi essenziali del contratto; è incompleta quando tale
determinazione richieda un ulteriore accordo delle parti. Pur essendo completa la
proposta può prevedere un ulteriore atto di gradimento o di controllo da parte del
proponente ( il perfezionamento del contratto di vendita dipende dal gradimento
del bene da parte dell’acquirente ) ovvero
una possibile caducazione
dell’accettazione a seguito di migliore offerta di un terzo.
L’accettazione è l’atto di accoglimento della proposta. Essa deve essere
interamente conforme alla proposta. Pertanto, i contratti possono essere conclusi
quando vi è perfetta congruenza tra proposta ed accettazione, perché, in difetto di
tale uniformità, il consenso delle parti non esiste; ne segue, pertanto, che
un’accettazione non conforme alla proposta, in quanto introduca una condizione
non contenuta nella proposta stessa, equivale a nuova proposta e il contratto non
può ritenersi concluso. Oltre che conforme, l’accettazione deve essere tempestiva
e cioè deve pervenire entro il termine fissato nella proposta o, in mancanza, entro
il tempo ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
L’accettazione tardiva è inefficace, inefficacia che consegue alla caducazione
della proposta che ha efficacia limitata nel tempo.
Tuttavia, il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva purchè ne dia
immediatamente avviso all’accettante.
Ad esempio, nel caso di conclusione del contratto di lavoro con patto di prova, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata sottoscrizione, da parte del
lavoratore, della lettera di assunzione nella quale è contenuto il patto di prova, con
la formula “ per accettazione” bensì soltanto con la formula “ per ricevuta” non
comporta manifestazione della volontà di accettazione della proposta stessa. In
particolare, la Corte ha affermato che la differenza tra accettazione e ricevuta è
rigorosamente segnata dalle norme ( artt. 1326 c.c. e ss.); né può valere come
accettazione la firma “ per ricevuta”, nemmeno se nella proposta contrattuale sia
stato indicato che la firma predetta abbia valore di accettazione. Nel caso di
specie, la dicitura “ per ricevuta” risulta apposta sulla parte dattiloscritta dalla
stessa società proponente e non può, pertanto, essere intesa in un’eccezione che le
attribuirebbe un significato incompatibile con il contenuto delle espressioni che la
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Il contratto nel Codice Civile
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precedono nel documento. Vale a dire che la società proponente, apponendo la
dizione “ per ricevuta” proprio sulla parte dattiloscritta della sua stessa proposta
– subito dopo l’invito al lavoratore “ di restituire copia della stessa in segno di
completa accettazione” delle condizioni sopra esposte – non avrebbe potuto,
logicamente, contraddire nettamente quest’ultima espressione, invitando il
lavoratore non più a sottoscrivere “ per accettazione”, ma per semplice “
ricevuta”, contestando in radice la volontà precedentemente espressa ( Cass. civ.,
05.11.1998, n.11145, sez. lav.).
1.3 Recettizietà della proposta e dell’accettazione
La proposta e l’accettazione sono atti recettizi cioè per l’efficacia di tali atti è
necessario che essi siano portati a conoscenza del destinatario ( art. 1334 c.c.).
Secondo la formula legislativa la proposta e l’accettazione si reputano conosciute
nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, cioè nel momento in
cui la dichiarazione è consegnata nella residenza, domicilio o luogo di lavoro del
destinatario ovvero nella sede legale se si tratta di ente giuridico o d’impresa, a
mani di chi vi dimora o di chi fa parte della sua organizzazione. Dimostrato, da
parte del mittente, che l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, si presume
che quest’ultimo ne abbia avuto conoscenza. Invero la legge non pone una
presunzione di conoscenza bensì di conoscibilità dell’atto per cui il destinatario
non può vincere la presunzione limitandosi a dimostrare di non aver preso
cognizione dell’atto dovendo la prova essere quella della impossibilità senza colpa
della conoscenza dell’atto.
Fino a che il contratto non si sia perfezionato il proponente può revocare la
proposta e l’accettante può revocare l’accettazione ( art. 1328 c.c.). La proposta
può essere revocata anche dopo l’accettazione purchè la revoca intervenga prima
che l’accettazione sia conosciuta, ma se nel frattempo l’accettante abbia in buona
fede iniziato l’esecuzione del contratto ha diritto all’ indennizzo delle spese e
perdite subite: l’accettazione, invece, può messere revocata senza responsabilità
soltanto se la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione :
quando per esempio subito dopo spedita l’accettazione per lettera si dà subito un
contrordine telefonico.
1.4 Caducazione
La proposta e l’accettazione si caducano diventando immediatamente inefficaci
se il loro autore decede o perde la capacità di agire prima del perfezionarsi
dell’accordo.
Tale regola subisce due eccezioni riconoscendo in due casi che la proposta
continui ad aver valore per la conclusione del contratto anche dopo la morte o la
sopravvenuta incapacità del proponente:
a) quando la proposta è stata fatta irrevocabilmente;
b) quando la proposta è stata fatta da un imprenditore ( che non sia un piccolo
imprenditore) nell’esercizio della sua impresa.
La ragione della caducazione è da ravvisarsi nell’esigenza che la decisione
sull’affare non ancora concluso sia rimessa a colui sul quale ormai ne ricadono
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Il contratto nel Codice Civile
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glie effetti ( l’erede) ovvero sia assoggettata alle forme ed ai controlli predisposti a
tutela dell’incapace.
La regola della persistenza, valevole per la proposta rientrante negli atti di
esercizio della media e grande impresa, trova, invece, una sua particolare
giustificazione nell’obiettivo collegamento dell’affare all’organizzazione
imprenditoriale e, nella conseguente esigenza di continuità dei rapporti
imprenditoriali anche se in fase di formazione.
1.5 Proposta irrevocabile
Nel caso di proposta irrevocabile ( art. 13289 c.c.), il proponente si obbliga a
mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo durante il quale la
proposta è irrevocabile fino allo scadere del termine previsto. Si tratta, dunque, di
un impegno del proponente che, per effetto legale, comporta la perdita temporanea
del potere di revoca e la conseguente inefficacia della revoca stessa. Nel caso di
proposta irrevocabile la morte o sopravvenuta incapacità del proponente non
toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze
escludano tale efficacia.
Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. lav. 24.05.2001 n. 7094
Dal Cin Roberto impugnava il licenziamento intimatogli dalla Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a. avanti al Pretore di Udine, giudice del lavoro. La Banca,
ritualmente costituitasi, eccepiva il difetto di competenza territoriale del giudice
adito. Il giudice del lavoro, con sentenza non definitiva, dichiarava la propria
competenza disponendo la prosecuzione del giudizio nel corso del quale il
Tribunale rilevava che il rapporto si era concluso a distanza, a norma dell’art.
1326 c.c., individuando nella lettera del Dal Cin in data 31.3.1981 una
dichiarazione di generica disponibilità all’assunzione, e, nella lettera del 6.5.1981
della Banca la proposta contrattuale, necessitante l’accettazione del Dal Cin: in
mancanza di prova di accettazione scritta, il Tribunale riteneva che questa si
dovesse presumere avvenuta presso la sede centrale dell’ente nella quale si trova
l’ufficio o l’organo competente a ricevere l’accettazione, espressa con l’inizio
della prestazione. Avverso tale sentenza la Banca Antoniana Popolare Veneta
s.p.a. proponeva ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di
Cassazione deducendo che la sentenza impugnata aveva male interpretato il
contenuto della lettera del Dal Cin in data 31.3.1981. Essa, infatti, - sosteneva la
ricorrente – contiene espressioni quali “ Il sottoscritto …, chiede di essere assunto
… in attesa di conoscere l’esito della domanda”, dalle quali si evincerebbe il suo
carattere di vera e propria proposta contrattuale, non essendo la stessa né equivoca
né perplessa, bensì chiara e decisa, e quindi lungi dal poter essere considerata
Una mera manifestazione di disponibilità, come ritenuto dal Tribunale. Inoltre,
secondo la ricorrente, trattandosi di instaurare un rapporto di lavoro subordinato in
un settore assistito da contrattazione collettiva, non era necessario ad integrare la
proposta contrattuale anche la precisa indicazione dell’inquadramento o della
retribuzione, in quanto elemento essenziale della proposta, da parte del lavoratore,
doveva essere unicamente la messa a disposizione delle proprie energie lavorative
a favore del datore di lavoro, quale contenuto tipico minimo del contratto di
lavoro. Il fatto che il lavoratore non abbia esplicitamente richiesto una
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determinata qualifica o retribuzione non varrebbe, secondo la ricorrente, ad
escludere la natura di proposta contrattuale della sua chiara domanda di
assunzione ma andrebbe semplicemente interpretato come mancanza di volontà o
disinteresse a svolgere trattative pre-contrattuali su tali elementi del contratto. Ciò
posto, l’accettazione della proposta, secondo la ricorrente, sarebbe costituita dalla
lettera 6.5.1981 con la quale la Banca comunicava al Dal Cin che il consiglio di
amministrazione della stessa aveva deliberato la sua assunzione; logica
conclusione è che il contratto si sarebbe perfezionato, ex art. 1326 c.c., quando
l’accettazione della Banca è pervenuta a conoscenza di Dal Cin.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso ritenendo che l’affermazione della
sentenza impugnata, che individuava nella lettera del Dal Cin del 31.3.1981 non
una proposta contrattuale, bensì una mera dichiarazione di disponibilità, è
conforme alla nozione di proposta contrattuale quale configurata dall’art. 1326
c.c. e precisata dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Il discrimen per capire
quando una determinata manifestazione di volontà rappresenti una proposta
contrattuale o una manifestazione di disponibilità è costituita dal contenuto della
richiesta di assunzione: la proposta contrattuale per essere qualificata come tale,
deve sostanziarsi in un’offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un
rapporto di lavoro subordinato, completa di tutti gli elementi essenziali, cosicché
l’altra parte possa esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza
bisogno di altre trattative.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha perciò ritenuto immune da vizi la
sentenza impugnata che aveva ritenuto non decisivo che il Dal Cin avesse
espresso nella sua richiesta del 31.3.1981, un’intensa volontà di essere assunto,
posto che questa necessitava della specificazione degli elemtni essenziali del
rapporto di lavoro subordinato quali ad es. la determinazione delle mansioni ( art.
2103 c.c.). Ove fosse, infatti, fondata la tesi della ricorrente, soggiunge la
Cassazione, varrebbe l’argomento per absurdum secondo cui il contratto di
lavoro si sarebbe concluso per una mansione indefinita, contro il disposto dell’art.
2103 c.c., sicchè con la pretesa accettazione della Banca egli sarebbe rimasto
vincolato a svolgere qualsiasi mansione, anche quella di usciere e, sarebbe stato
inadempiente al contratto ove si fosse rifiutato di farlo.
Cap. 2
FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONSENSO
2.1 Trattative
Le parti possono addivenire all’ accordo al termine di una trattativa.
Si può cominciare con una lettera di intenti, si prosegue con un progetto di
contratto, con la formazione di un accordo per stabilire i tempi ed i ruoli della
futura contrattazione, si prosegue con una minuta di contratto e poi con un
preliminare.
La trattativa deve svolgersi secondo buona fede ( art. 1338 c.c.), pena il
risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale:
a) Costituisce violazione della buona fede iniziare a trattare senza avere
intenzione di concludere il contratto, ma solo, ad esempio, al fine di
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Il contratto nel Codice Civile
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disturbare la trattativa altrui ovvero di conoscere talune notizie che
riguardano la controparte.
b) Viola la buona fede il c.d. recesso ingiustificato che si configura
ogniqualvolta chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in
ordine alla conclusione del contratto recede, anche incolpevolmente,
provocando un danno. Invero la proposta contrattuale, se non ferma, può
essere liberamente revocata fino a quando il contratto non è concluso.
Pertanto, la trattativa di per sé non obbliga a concludere il contratto, ma
obbliga a non ingenerare affidamenti legittimi nella controparte. Per cui, in
sostanza, chi inizia una trattativa con riserve, ha il dovere di buona fede di
manifestare le sue perplessità affinché la controparte sia resa avvertita e
non limiti a quell’unica trattativa la possibilità di pervenire alla
conclusione del contratto.
c) Si ha violazione anche nel caso in cui una parte conoscendo o dovendo
conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha
dato notizia all’altra che confidava sulla sua validità, salvo che costei
potesse conoscerla usando l’ordinaria diligenza.
d) Infine, la buona fede è peraltro posta a presidio dell’aspettativa, non solo
della conclusione del contratto, ma anche e prima ancora, della correttezza
e della lealtà delle trattative. Pertanto se pure il contratto si conclude
validamente, può esservi responsabilità precontrattuale qualora, ad
esempio, un contraente abbia causato un ritardo nella conclusione o sia
stato reticente tacendo all’altro informazioni rilevanti ai fini della
contrattazione come nel caso dell’agente di viaggio che non illustri le
caratteristiche dei luoghi di villeggiatura.
2.2 Puntuazione
Non sempre è facile stabilire quando le trattative possono ritenersi concluse
positivamente, perché a volte esse si svolgono attraverso complessi, successivi
accordi anche scritti, cosicché si parla di formazione progressiva del contratto.
Ricorre l’ipotesi della puntuazione detta anche lettera di intenti o minuta
contrattuale quando sia stato redatto dalle parti un atto scritto ma con limitata
funzione probatoria della trattative svoltesi positivamente sino a quel momento,
senza dunque alcun carattere di definitività. E ciò può accadere anche quando
l’accordo sia stato raggiunto su tutti gli elementi essenziali del contratto ma siano
ancora in discussione altri aspetti, come le modalità di pagamento ovvero il luogo
ed il termine dell’adempimento. Le trattative, infatti, proseguono.
Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. II, 17.10.1992 n. 11429
In proposito, nel caso di contratto preliminare concluso, in data 07.01.1974, per
l’acquisto di appartamento in costruzione non seguito dalla stipula del contratto
definitivo per rifiuto del venditore – il quale ultimo sosteneva che nessun
contratto era stato mai concluso in quanto la scrittura privata del 07.01.1974
costituiva una semplice impegnativa di prenotazione-, la Corte di Cassazione ha
ritenuto che tale scrittura contenesse gli elementi rivelatori di un contratto già
concluso, quali l’indicazione del prezzo e del bene e, quindi, gli elementi
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Il contratto nel Codice Civile
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essenziali della compravendita, per cui essa non poteva ritenersi di puntuazione
avendo già un ben delimitato oggetto. Pur non avendo, infatti, la cd. puntuazione
o minuta di contratto in via di massima carattere vincolante ma solo una funzione
storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali in quanto in essa le parti
di solito intendono solo documentare l’intesa raggiunta su alcuni punti rinviando
la conclusione del contratto ad un momento successivo nel quale avranno
raggiunto l’accordo anche sugli altri, non è escluso che in concreto la minuta
possa avere valore probatorio di un contratto già perfezionato quando contenga
l’indicazione dei suoi elementi essenziali
e risulti anche in base al
comportamento successivo della parti inteso a dare esecuzione all’accordo
risultante da detta minuta ( Cass. civ.17.10.1992, n. 11429, sez. II).
2.3 L’accordo
L’accordo può essere espresso o tacito.
L’accordo espresso consiste nella dichiarazione di volontà delle parti esternata
mediante mezzi di linguaggio ( parole, gesti ).
L’accordo tacito è manifestazione di volontà mediante comportamenti
concludenti dai quali si desume l’implicito intento negoziale: es. nel caso di
contratto di fornitura, la spedizione della merce senza preventiva accettazione
della proposta, al di fuori delle ipotesi ex art. 1327 c.c., determina la conclusione
del contratto nel luogo e nel tempo dell’effettiva consegna della merce al
proponente, perché ivi ed in quel momento il proponente medesimo viene a
conoscenza che la proposta è stata accettata dal destinatario con l’immediato
adempimento della prestazione richiestagli.
Silenzio consiste nell’inerzia del soggetto che non manifesta una volontà positiva
o negativa, qui tacet neque negat neque utique fatetur. Il silenzio in sé e per sé,
quindi, non è manifestazione di volontà atta a costituire un negozio. Tuttavia, il
silenzio può acquisire valore di manifestazione tacita di volontà e, dunque,
efficacia giuridica in tre diverse ipotesi:
- per espressa previsione di legge: mancata disdetta della locazione; la
locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore è
lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a
tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta;
- per accordo delle parti: la mancata restituzione della merce spedita
equivale ad accettazione del contratto;
- nel caso di silenzio circostanziato: quando peculiari situazioni e
circostanze oggettive e soggettive siano tali da renderlo significativo,
quale sintomo dell’intenzione delle parti. Es. nel caso di protratto silenzio
del committente di determinati lavori, a fronte dell’invio di fatture e di
numerose lettere di sollecito da parte dell’esecutore di quei lavori, valutato
unitamente alla circostanza che tra le medesime parti successivamente
sono intervenuti altri rapporti contrattuali, si ritiene assuma il valore di
accettazione dei prezzi portati da dette fatture e di riconoscimento della
loro conformità ai patti contrattuali.
Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. II 22.07.1993 n. 8191
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Il contratto nel Codice Civile
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La s.a.s. Tecno Pulishman conveniva dinanzi al tribunale di Torino la s.p.a. Iveco
Fiat esponendo che fino al 31.12.1983 aveva svolto in appalto il servizio di pulizia
presso vari stabilimenti della convenuta; che con lettera del 30.01.1984 questa
aveva prorogato il contratto fino al 29.02.1984; con altra lettera del 29.02.1984
aveva comunicato che essendovi una sproporzione tra i prezzi e la qualità dei
servizi prestati nel 1983 intendeva avere un incontro con il rappresentante della
società per discutere la situazione; l’incontro non era avvenuto, né la Tecno
Pulishman aveva accettato proposte della controparte; che in data 24.02.1984 la
Iveco con lettera che richiamava accordi mai intervenuti aveva preannunciato che
sui futuri pagamenti vi sarebbe stata una trattenuta pari a ventisei milioni di lire
oltre Iva in rate mensili; tutto questo si era poi verificato per un importo di lire
30.68.000 di cui la Tecno Pulishman chiedeva il pagamento. La convenuta
resisteva alla domanda deducendo che al momento del rinnovo del contratto per il
1984 si era accorta della eccessiva onerosità dei prezzi richiesti dalla Tecno
Pulishman ed aveva proposto uno sconto di ventisei milioni oltre Iva su quanto
dovuto per il 1984 e che la società attrice aveva quantomeno implicitamente
accettato la proposta. Sul punto, la Tecno Pulishman resisteva deducendo che alla
pretesa della Iveco di trattenere sui corrispettivi dovuti la somma di lire 26 milioni
oltre Iva non fosse applicabile la norma dell’art. 1327 c.c. riguardante le ipotesi
di prestazione che su richiesta del proponente debba eseguirsi senza preventiva
risposta. Nella specie – secondo la Tecno Pulishman – non vi era stata esecuzione
della prestazione né essa aveva implicitamente accettato la proposta costituendo il
silenzio serbato normalmente un fatto equivoco che per assurgere ad elemento di
prova contro la parte verso cui si invoca richiede che la stessa sia tenuta a
rispondere in base all’uso comune ed al comune apprezzamento, così che la
mancata risposta debba sicuramente ed univocamente significare adesione alla
volontà manifesta dell’altra parte. Va considerato inoltre – soggiunge la Tecno
Pulishman - che il silenzio è produttivo di effetti giuridici quando concorrono
particolari circostanze soggettive ed oggettive che diano allo stesso un univoco
significato; situazioni qui da escludersi per la soggezione economica della
ricorrente, piccola appaltatrice di servizi di pulizia all’interno di stabilimenti di
una multinazionale al punto da doversi la sua situazione equiparare a quella di un
lavoro dipendente. E questo si induceva dalla lettera con la quale la Iveco aveva
lasciato intendere che non ottenendo lo sconto sulle prestazioni già effettuate e
pagate nel 1983 non avrebbe dato corso ai pagamenti delle fatture relative
all’anno in corso; dal comportamento della stessa Iveco che alla richiesta fatta
dalla Tecno Pulishman di un aumento del 10% sul corrispettivo dell’appalto,
aveva fatto seguire la cessazione del rapporto; dalla richiesta della Iveco di
ulteriori lavori di pulizia con la pretesa di non pagarli.
La Cassazione ritiene in parte infondate le argomentazioni formulate dalla Tecno
Pulishman nella parte in cui questa pretende di considerare la proposta della
Iveco di trattenere la somma di 26 milioni oltre Iva sul corrispettivo dovuto per il
servizio di pulizia come avulsa dal contratto in corso laddove essa ineriva alla
prestazione a carico di ciascuna delle parti conseguenti a tale rapporto. Infatti, nel ribadire che l’art. 1327 c.c. costituisce un temperamento ai principi dell’art.
1326 c.c. sulla conclusione del contratto, prevedendo che ove la prestazione per
richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi debba
eseguirsi senza una preventiva risposta il contratto si intende concluso nel
momento e nel luogo in cui si è iniziata l’esecuzione -, ha ritenuto che nel caso di
specie, alla proposta della Iveco di operare la trattenuta di 26 milioni oltre Iva, era
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Il contratto nel Codice Civile
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seguita la pacifica esecuzione da parte della Tecno Pulishman senza alcuna
contestazione, con l’effetto che l’accordo sul punto doveva ritenersi concluso alla
data della prima trattenuta e cioè il 31.3.1984. L
2.4 Conclusione del contratto mediante telefax
E’ possibile la conclusione dei contratti formali mediante telefax che è mezzo
idoneo per la trasmissione di copia della dichiarazione sottoscritta in originale. La
notifica delle dichiarazioni formali non sembra infatti necessariamente dover
avvenire mediante invio dell’originale.
Qualche dubbio peraltro sussiste con riguardo all’indirizzo del destinatario di cui
all’art. 1335 c.c. ( secondo cui la proposta, l’accettazione e ogni altra
dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia), perché tale non
potrebbe considerarsi la macchina telecopiatrice contraddistinta da un numero
telefonico. Il problema sembra potersi risolvere in base alla ubicazione della
macchina stessa, dovendo essa essere collocata e quindi il relativo numero
telefonico corrispondere ad un luogo che possa essere considerato indirizzo del
destinatario ai sensi della predetta norma. Ovviamente il contratto non si conclude
ove si dimostri che l’invio del fax è avvenuto per errore o all’insaputa o contro la
volontà del sottoscrittore. Va chiarito, infine, che alla conclusione mediante fax
segue lo scambio degli originali, che può anche condizionare sospensivamente o
risolutivamente l’efficacia del contratto. Il fax, infatti, sul piano probatorio
potrebbe essere disconosciuto ex art. 2719 trattandosi di copia fotografica di
scrittura e non di riproduzione meccanica ex art. 2712, con conseguente
impossibilità di dare la prova in difetto del documento originale.
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Il contratto nel Codice Civile
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Parte II
Contenuto ed oggetto del contratto
Causa del contratto
Cap. 3
CONTENUTO ED OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 Il bene come oggetto del contratto
La nozione di oggetto quale contenuto del contratto comprende i beni in esso
previsti. In quanto concorre a determinare il contenuto del contratto il bene
rileva come rappresentazione ideale delle parti, come bene dovuto. Di bene
come oggetto del contratto si può parlare, invero, anche in un diverso
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Il contratto nel Codice Civile
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significato, e cioè come bene reale, quale porzione della realtà materiale sulla
quale cadono gli effetti del contratto. Questo significato trova conferma anche
nel linguaggio legislativo e, precisamente in quelle disposizioni che indicano
nell’oggetto il bene in ordine al quale si producono gli effetti contrattuali ( “ se
oggetto della vendita sono gli alberi ed i frutti di un fondo, la proprietà si
acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati ).
3.2 Possibilità, liceità determinatezza, determinabilità
dell’oggetto.
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito determinato o
determinabile.
Possibilità: deve intendersi sia in senso fisico o materiale che in senso
giuridico.
L’oggetto del contratto è materialmente possibile quando è astrattamente
suscettibile di attuazione. Quando l’impegno assunto è astrattamente possibile
il contratto è valido, anche se di fatto la parte non abbia i mezzi per adempiere.
In tal caso l’inettitudine della parte si tradurrà in inadempimento della
prestazione. Così ad esempio, se l’imprenditore assume un impegno di
produzione per il quale non abbia idonea attrezzatura industriale, il contratto
deve reputarsi validamente costituito e l’imprenditore dovrà rispondere per
inadempimento.
L’impossibilità giuridica, invece, si ha quando il bene non è suscettibile di
essere dedotto in contratto ( es. vendita del possesso ) o quando manca
l’autorizzazione della P.A. alla destinazione d’uso del bene prevista in
contratto o quando l’oggetto è inidoneo a realizzare lo scopo perseguito ( ad
es. cessione di ramo d’azienda privo di sufficiente autonomia).
Cose future: il contratto può avere ad oggetto beni futuri, cioè attualmente
non ancora esistenti in natura. L’attuale inesistenza del bene futuro non
comporta mancanza dell’oggetto del contratto: in quanto le parti prevedono un
bene futuro, l’oggetto del contratto è appunto il bene previsto. Dunque il
contratto è perfetto ab initio essendo presenti tutti gli elementi, compreso
l’oggetto, da identificarsi nella res sperata o in fieri . La non attualità del
bene comporta soltanto la nascita di un obbligo a carico della parte volto a
rendere possibile o comunque a facilitare il venire ad esistenza del bene stesso
( es. nella vendita di cosa futura nasce immediatamente a carico del venditore
l’obbligo, strumentale, di far venire ad esistenza il bene al fine di permettere la
produzione dell’effetto traslativo).
Liceità: la liceità dell’oggetto va valutata al momento della conclusione del
contratto ed in base alla legge in quel momento vigente.
E’ lecito l’oggetto che non è contrario:
- a norme imperative ( patto di esonero del debitore da responsabilità per
dolo o colpa grave);
15
Il contratto nel Codice Civile
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-
-
all’ordine pubblico ( patto con il quale il prestatore di lavoro esoneri
l’imprenditore dalle provvidenze dirette a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei lavoratori);
al buon costume ( accordo per un atto osceno).
Determinatezza: si ha quando sia chiara la volontà delle parti in ordine al
rapporto contrattuale anche se l’oggetto non è indicato con assoluta
precisione.
Determinabilità: si ha quando l’oggetto è individuabile in base a criteri
oggettivi ( es. calcoli matematici ) o comunque quando le parti abbiano
previsto il procedimento attraverso il quale pervenire alla determinazione. La
determinazione del rapporto contrattuale può essere altresì rimessa a fattori
esterni all’accordo. Si parla in tal caso di disposizioni per relationem le quali
determinano il contenuto del rapporto in relazione ad altri atti, delle parti o di
terzi, che di per sé non hanno una funzione determinativa del contratto ( le
parti, ad es. richiamano il Capitolato Generale valevole per i contratti stipulati
dall’Amministrazione statale).
Determinazione ad opera del terzo: i contraenti possono stabilire che il loro
rapporto contrattuale sia determinato da un terzo ( denominato arbitratore ) (
art. 1349 c.c.). Sul piano oggettivo l’incarico conferito all’arbitratore può
riguardare qualsivoglia elemento definito dalle parti, purchè però sia già
delineato il tipo contrattuale. L’arbitratore, determinando l’oggetto del
contratto, regola interessi non già propri, ma altrui, avendo come punto di
riferimento un regolamento contrattuale già nato e a cui la sua persona resta
del tutto estranea. Egli, pertanto, svolge una attività valutativa che necessita
della mediazione del preventivo accordo dei contraenti.. Il terzo deve
procedere alla determinazione con equo apprezzamento, avuto riguardo a tutte
le circostanze obiettive e prescindendo da considerazioni in ordine alla
posizione soggettiva delle parti. Non si tratta dunque di un giudizio d’equità in
senso stretto, ma di un giudizio di carattere tecnico, esulando dalla decisione
dell’arbitratore ogni profilo di discrezionalità ( arbitrium boni viri ). Una
valutazione discrezionale è invece possibile se le parti si sono concordemente
rimesse al mero arbitrio del terzo, fermo restando che anche in tal caso costui
deve operare diligentemente e soprattutto imparzialmente, pur se con libertà di
giudizio. Nel caso in cui il terzo non voglia o non possa procedere alla
determinazione, alla stessa può provvedere il giudice su richiesta di una delle
parti. Il giudice, infatti, può intervenire, con sentenza determinativa, ogni
qualvolta la determinazione sia manifestamente iniqua o erronea in caso di
equo apprezzamento, ovvero in caso di mero arbitrio, se la decisione del terzo
sia viziata da mala fede, per aver egli intenzionalmente agito in danno di una
delle parti. Il giudice interviene altresì, nel caso si equo apprezzamento,
qualora il terzo non proceda alla determinazione.
Viceversa, la determinazione del giudice, non è ammessa quando le parti si
erano rimesse al mero arbitrio del terzo e questi non proceda alla
determinazione; in tal caso se le parti non si accordano per la sostituzione del
terzo, il contratto deve considerarsi nullo.
3.3 Condizioni generali del contratto.
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Il contratto nel Codice Civile
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Sono clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza per regolare
uniformemente i propri rapporti contrattuali ( art. 1341 c.c.). Esse sono, di
regola, destinate a regolare una serie indefinita di rapporti contrapponendosi
alle clausole elaborate per i singoli rapporti. Il predisponente è di solito un
imprenditore che utilizza le clausole generali per disciplinare in modo
uniforme i rapporti di erogazione di beni e servizi alla clientela. Il fenomeno
delle condizioni generali si è esteso al punto che difficilmente i consumatori
possono accedere a beni e servizi senza sottostare ai regolamenti contrattuali
che le imprese predispongono in forma di clausole contenute in moduli,
formulari o avvisi. Ciò significa che il contenuto dei contratti di massa viene
di fatto imposto ai consumatori i quali aderiscono ad un regolamento che non
sono in grado di negoziare e di cui spesso ignorano anche il contenuto. Le
condizioni generali sono efficaci nei confronti dell’aderente se al momento
della conclusione del contratto questi le conosceva o avrebbe dovuto
conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Il riferimento al momento della
conclusione del contratto vale ad escludere l’efficacia di condizioni generali
che l’aderente abbia avuto la possibilità di conoscere in un tempo successivo
alla perfezione del contratto, come nel caso in cui il relativo testo sia inserito
nella fattura. Per quanto concerne il canone della ordinaria diligenza esso va
riferito ad un criterio di normalità, con riferimento a ciò che è normale
attendersi dalla massa degli aderenti in relazione al tipo di operazione
economica.L’applicazione di questo criterio esclude che all’aderente possa
richiedersi un particolare sforzo o una particolare competenza per conoscere le
condizioni usate dal predisponente. All’onere dell’aderente di accertarsi delle
condizioni generali con l’ordinaria diligenza fa riscontro l’onere del
predisponente di rendere tali condizioni normalmente conoscibili da parte
dell’aderente cioè deve, innanzitutto, rendere manifesta all’aderente
l’esistenza delle condizioni generali e deve metterlo in grado di conoscerne il
contenuto; il predisponente deve, poi, utilizzare un teso intelligibile. L’onere
del predisponente di rendere le condizioni generali normalmente conoscibili
non può quindi dirsi assolto se l’aderente è messo in grado di conoscere il
testo delle clausole le quali abbiano tuttavia un significato comunemente non
intelligibile in relazione alla pratica del settore. Se invece, il testo è
semplicemente ambiguo la clausola ha effetto secondo il significato più
favorevole all’aderente.
Le condizioni generali normalmente non conoscibili sono senza effetto nei
confronti dell’aderente.
In proposito, nel caso di clausola vessatoria non contenuta nel contratto stipulato
bensì in foglio allegato cui il contratto stesso, debitamente sottoscritto, rinvia, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che affinché sia configurabile l’approvazione
specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna di esse sia chiaramente
individuata e richiamata, in modo tale che si abbia la certezza che l’obbligato sia
stato posto in grado di porre la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola
richiamata. Perciò, mentre non risponde alla suddetta esigenza la generica
dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle
tutte, sussiste, invece, la specifica approvazione scritta , per quella effettuata
mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni
generali di contratto predisposte dall’altra parte; senza, peraltro, la necessità che la
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Il contratto nel Codice Civile
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sottoscrizione medesima debba seguire anche la ripetizione letterale della
enunciazione di un contenuto già noto ( Cass. civ. , 29.05.2001, n. 7274, Sez. III).
3.4 Contratti conclusi mediante moduli e formulari
In caso di condizioni generali, parte del contratto è predeterminata
unilateralmente. Quando a contrarre sono imprese che stipulano contratti
sempre identici con una massa di clienti, il contenuto del contratto, salvo il
profilo economico, è predisposto, sempre unilateralmente, mediante moduli e
formulari prestampati ( art. 1342 c.c.), come nel caso dei contratti bancari o
assicurativi. Non è peraltro esclusa una trattativa tant’è che eventuali clausole
aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del formulario, qualora siano
incompatibili con esse, pur quando queste ultime non sono state cancellate. Il
contratto, in ogni caso, si conclude con la sottoscrizione da parte dell’aderente
e, nel dubbio, va interpretato contro il predisponente.
3.5 Clausole vessatorie artt. 1469bis e ss. c.c.
Il pericolo comune a condizioni generali e contratti per adesione è che, in assenza
di trattative, al non predisponente siano imposte clausole vessatorie la cui
disciplina è predisposta in relazione ai contratti conclusi tra professionista e
consumatore.
3.6 Contratti conclusi tra consumatore e professionista
Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ed alla quale sono
dirette le informazioni commerciali; professionista, invece, è la persona fisica o
giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, ovvero un suo intermediario. Nell’ambito contrattuale il
consumatore è considerato quale contraente debole, soggetto che opera al di fuori
di un’attività o di un ruolo professionale e, di qui la particolare tutela contrattuale
apprestata nei suoi confronti.
Così nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto. Così, a titolo esemplificativo ed ai sensi dell’art. 33 del nuovo codice
del consumo, si presumono vessatorie le clausole che escludono o limitano le
azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra
parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da
parte del professionista.
Le clausole vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del
servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di
un altro collegato da cui dipende. Non costituiscono clausole vessatorie quelle che
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Il contratto nel Codice Civile
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riproducono disposizioni di legge ovvero quelle che siano state oggetto di
trattativa individuale. Nei contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli e
formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista, l’onere di provare che le clausole
malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte siano stati oggetto di
specifica trattativa con il consumatore.
3.7 Tutela rafforzata contro le clausole vessatorie
Il nuovo codice del consumo prevede una maggiore protezione dei consumatori
per le clausole vessatorie. Gli artt. 33-38 del codice del consumo disciplinano “ i
contratti dei consumatori in generale”. Dette disposizioni vanno lette insieme
all’articolo 142 del codice, che reca “ Modifiche al codice civile” e che prevede
come gli artt. 1469bis, 1469ter, 1469quater, 1469quinquies e 1469 sexies, del c.c.
sono sostituiti dall’art. 1469bis “ le disposizioni del presente titolo si applicano ai
contratti dei consumatori, ove non derogati dal codice del consumo o da altre
disposizioni più favorevoli al consumatore.
Dunque, il codice del consumo ha recepito, senza abrogarla, la disciplina del c.c.
in materia di clausole vessatorie statuendone, tuttavia, la subordinazione a nuove
regole.
La qualificazione come vessatorie delle clausole contrattuali si incentra sul
meccanismo già previsto nel codice civile. L’art. 33, comma 2 del codice infatti,
analogamente all’art. 1469bis, comma 2 c.c., prevede che si presumono vessatorie
, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto una serie
di fattispecie espressamente tipizzate.
Tuttavia, mentre l’art. 1469quinquies c.c. stabiliva l’inefficacia - operante solo a
vantaggio del consumatore - delle clausole considerate vessatorie, prevedendo
che per il resto il contratto rimane efficace, il nuovo codice del consumo ha
sostituito l’inefficacia con l’istituto della nullità delle clausole vessatorie,
denominato nella rubrica dell’art. 36 “ nullità di protezione”. La nullità opera solo
a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Gli effetti sono analoghi; ed infatti sia il c.c. che il codice del consumo prevedono
che il contratto rimane valido per il resto, inoltre, la nullità/inefficacia opera solo a
favore del consumatore e può essere rilevata d’ufficio.
Ulteriore novità introdotta dal codice del consumo concerne l’azione inibitoria
attribuita alle associazioni degli utenti e dei consumatori già presente nel c.c. e
nella legge 281/1998. Accanto ai mezzi di tutela processuale individuale, dunque,
il legislatore ha inteso offrire una tutela preventiva, di carattere generale,
collettiva. L’ambito dell’azione inibitoria, tuttavia, nell’art. 1469sexies c.c. era
circoscritto a un determinato momento del procedimento di formazione del
contratto. Ed infatti, intanto si poteva agire in giudizio in quanto il professionista
o l’associazione di professionisti, utilizzino condizioni generali di contratto di cui
si ritiene l’abusività. Con la legge n. 281 del 1998, questo aspetto veniva corretto,
attribuendo alla tutela un più efficace carattere preventivo, e proprio detta
disciplina è stata trasposta nel codice. L’azione inibitoria, in presenza della
ricorrenza di giusti motivi di urgenza, dà luogo a un procedimento cautelare,
disciplinato dagli artt. 669bis e ss. del c.p.p. a cui corrisponde, nel merito,
l’introduzione del processo ordinario di cognizione. La misura cautelare consiste
nella inibizione dell’uso delle clausole di cui sia ritenuta l’abusività.
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Il contratto nel Codice Civile
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3.8 Diritto di recesso
Negli acquisti on-line e in tutti gli altri contratti conclusi a distanza è previsto un
diritto di recesso per il consumatore. Il consumatore può revocare il proprio
ordine entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla consegna della merce (che, a
seconda degli Stati, arriva fino a 14 giorni). Se il consumatore non è stato
informato dal venditore circa la possibilità di esercitare tale diritto, il termine si
allunga
a
tre
mesi
dalla
consegna
della
merce.
All’interno dei dieci giorni, rispettivamente tre mesi, il consumatore può
recedere dal contratto senza fornire alcuna spiegazione e senza il pagamento di
penalità. Il recesso deve essere comunicato al fornitore a mezzo di lettera
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento.
Se il recesso viene comunicato al fornitore a mezzo di fax, esso deve essere
confermato entro 48 ore dall’invio del fax con lettera raccomandata.
La restituzione della merce non comporta automaticamente un valido diritto di
recesso dal contratto, a meno che questa possibilità non sia stata prevista
espressamente
dalle
parti
nel
contratto.
La spese per la riconsegna della merce gravano sul consumatore, se così è stato
previsto nel contratto. Altrimenti sono a carico del venditore.
Il venditore deve, infine, restituire il prezzo pagato dal consumatore entro 30
giorni
dal
ricevimento
della
dichiarazione
di
recesso.
Il diritto di recesso è escluso dalla legge nei seguenti casi, salvo che il negozio
web lo garantisca ugualmente:





per l’acquisto o la vendita di oggetti prodotti appositamente o creati
personalmente per il consumatore;
per beni deperibili o che si modificano velocemente;
per prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal
consumatore;
per l’acquisto di giornali o riviste;
per scommesse o lotterie;
per servizi che, prima della scadenza del termine per esercitare il recesso, siano
stati
già
eseguiti
con
il
consenso
del
consumatore.
Non è previsto alcun diritto di recesso per le prenotazioni di voli, viaggi in treno,
pacchetti turistici, case-vacanza e alloggi, come anche per i contratti che hanno
per oggetto alimenti e bevande. Così, ad esempio, un’ordinazione di pizze o di
sushi
non
può
essere
oggetto
di
recesso.
3.9 Sostituzione automatica delle clausole
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Il contratto nel Codice Civile
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Le clausole, i prezzi dei beni o di servizi, imposti dalla legge, con norma puntuale
e predeterminata, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle
clausole difformi apposte dalle parti ( art. 1339 c.c.). La norma, dunque, riserva al
legislatore il potere di limitare l’autonomia privata, al fine di favorire il contraente
più debole ovvero quando è necessario favorire una data politica tariffaria
collegata o ad esigenze fiscali o ad esigenze sociali ( si pensi al c.d. calmiere che
ha la specifica funzione di evitare, in periodi in cui l’offerta è inferiore alla
domanda, che la categoria dei produttori possa prevaricare oltre il giusto e l’equo
la categoria dei consumatori, imponendo prezzi esorbitanti per merci di prima
necessità, ovvero, ancora al prezzo imposto a fini sociali per taluni generi di prima
necessità quali i medicinali). In tali casi la clausola patrizia è nulla per illiceità
derivante da contrarietà a norme imperative e la clausola legale è inserita de iure
– in sostituzione di quella nulla - nel contratto pur quando le parti non abbiano
pattuito una clausola difforme. L’art. 1339 fa bensì riferimento alla legge ma per
legge deve intendersi norme aventi valore di legge in senso sostanziale e quindi
anche i regolamenti.
La legge può, peraltro, rinviare anche ad un atto amministrativo, come nel caso, di
determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti in regime di
convenzione, con sostituzione automatica della clausola difforme degli atti
conclusi tra privati.
L’art. 12 del D.L.Leg. C.P.S. 47/896 dispone infatti che i prezzi determinati a
norma del decreto “ sono di diritto inseriti nei contratti se più favorevoli ai
consumatori o agli utenti”. La P.A. dunque emana provvedimenti che hanno
carattere della imperatività e della generalità e determinano i limiti massimi o fissi
delle pattuizioni relative al prezzo di merci o di servizi.
3.10 Clausole d’uso
Ai sensi dell’art. 1340 c.c. la clausole d’uso si intendono inserite nel contratto se
non risulta che non sono state volute dalle parti. Le clausole d’uso hanno, dunque,
una funzione integrativa della fattispecie contrattuale supplendo alla deficiente
manifestazione perché si considera esservi nei soggetti la conoscenza della pratica
usuale e la volontà di applicarla. Le clausole d’uso rientrano nel più ampio genus
degli usi contrattuali da tenere distinti da quelli interpretativi ( art. 1378 c.c.),
da quelli individuali ( che si formano solo tra singoli contraenti ) e da quelli
normativi ( art. 1374 c.c.).
L’uso contrattuale si forma in base alla diffusione di una certa pattuizione in una
certa zona e con riferimento a dati tipi contrattuali ( la c.d. prassi corrente ).
Sono dunque proprio le singole categorie di operatori commerciali che tendono
creare usi modellati sui singoli, ricorrenti rapporti piuttosto che a recepire usi
normativi, come tali valevoli erga omnes.
Anche l’uso in formazione dunque deve poter vincolare, sul piano ovviamente
contrattuale, basandosi quindi su una volontà presunta, espressa anche
implicitamente, che ammette la prova contraria all’applicazione ed è esclusa in
caso di ignoranza.
Gli usi interpretativi, invece, sono quegli usi cui la legge si richiama non per
stabilire le conseguenze giuridiche del contratto ma per interpretare lo stesso
contenuto negoziale dell’atto.
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Il contratto nel Codice Civile
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Gli usi normativi - posti sullo stesso piano delle norme di diritto – sono quegli
usi cui la legge si richiama per integrare se stessa allo scopo di regolare le
conseguenze giuridiche di un contratto che ne è il presupposto. A differenza degli
usi contrattuali, gli usi normativi hanno valenza generale.
A metà strada tra l’uso contrattuale e quello individuale si situa l’uso aziendale
che può formarsi all’interno di una singola azienda, a seguito di un reiterato
comportamento del datore di lavoro purchè spontaneo. Esso si inserisce
automaticamente nei singoli contratti individuali di lavoro ( non peraltro in quelli
futuri, relativi a nuove assunzioni, successive al formarsi dell’uso), con attitudine
ad integrare o derogare, solo in senso più favorevole per il dipendente, la
disciplina fissata dalla contrattazione collettiva.
Infine la clausole d’uso non vanno confuse con le c.d. clausole di stile che sono
inserite tralatiziamente nei contratti sulla base di formulari o di modelli
predisposti di regola dall’avvocato o dal notaio. In tal caso non è ravvisabile una
effettiva volontà di vincolarsi, ma spetta comunque a chi a tale clausola intenda
sottrarsi di dare la prova positiva circa la sua natura di mero stile.
Giurisprudenza
Cass. Civ. Sez. III 29.05.2001 n. 7274
Con citazione del 19.9.1992 la società Finpartes spa, con sede in Viareggio,
conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Lucca la società Sabiem spa, con
sede in Bologna, appaltatrice della installazione di tre impianti di ascensori
nell’Hotel President di essa società istante, e, deducendone vizi e ritardi nell’opera
appaltata, chiedeva che, accertato l’inadempimento della convenuta e dichiarato
non dovuto il residuo prezzo dell’appalto, la medesima fosse condannata al
risarcimento dei danni. La costituita società Sabiem spa eccepiva la incompetenza
territoriale del tribunale adito in virtù di intervenuta deroga patrizia a favore della
competenza del tribunale di Bologna. Il tribunale di Lucca con sentenza
dichiarava la competenza del tribunale di Bologna in virtù di clausola espressa
determinativa del foro stabilito per accordo delle parti significando che detta
clausola era stata specificamente approvata per iscritto e che il relativo contenuto
era conosciuto alla società istante.Avverso tale sentenza la società Finpartes spa
proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo che, nel caso di
specie, non risulterebbero rispettate le condizioni di legge cui è sottoposta la
efficacia delle condizioni generali di contratto e che, pertanto, il tribunale di
Lucca non avrebbe potuto affermare che essa società istante abbia conosciuto ed
approvato le cd. clausole ANIE dalle quali derivava la deroga alla competenza
territoriale del giudice adito a favore di quella del giudice bolognese. Precisa, in
particolare, la ricorrente che la clausola di deroga non poteva dirsi conosciuta o
conoscibile da parte sua, poiché il “ foglio d’ordine” predisposto dalla Sabiem spa
non la riproduceva o trascriveva né la incorporava; ma si limita ad un semplice
rinvio, cenza che successivamente la clausola medesima fosse stata riprodotta nel
contratto di appalto e senza neppure che le cd. condizioni ANIE fossero state
allegate al contratto di appalto o all’ordine.
La Corte di Cassazione, in proposito, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso
proposto adducendo:
a norma dell’art. 1341, 2° comma c.c., affinché sia configurabile l’approvazione
specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna di esse sia chiaramente
individuata e richiamata, in modo tale che sia abbia la certezza che l’obbligato sia
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stato posto in grado di porre la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola
richiamata. Mentre non risponde a tale esigenza la generica dichiarazione di aver
preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte, sussiste, invece,
la specifica approvazione scritta, richiesta dalla predetta norma dell’art. 1341 c.c.,
per le clausole contrattuali onerose ( quale, nella specie, quella derogativi della
competenza territoriale), per quella effettuata mediante una sottoscrizione separata
e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposte
dall’altra parte. Nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti, contiene, alla
pagina 11, il rinvio esplicito alle “ condizioni generali di vendita Ascensori e
Montacarichi” predisposte dall’ANIE; dette condizioni generali risultano essere
state allegate al contratto; di esse la società committente dichiara espressamente di
aver ricevuto copia e di approvarle; tra le suddette clausole è inserita anche quella
dell’art. XVI relativa alla competenza del giudice del luogo ove la società Sabiem
spa ha la sua sede, che è Bologna; nella stessa pagina 11 risultano apposte ben tre
sottoscrizioni, con l’ultima delle quali specificamente si dichiara di approvare una
serie di articoli delle suddette clausole generali, tra esse anche quella
contrassegnata dal predetto art. XVI. Il che dimostra all’evidenza come la società
ricorrente era a perfetta conoscenza della clausola specificamente approvata,
consapevole ed attenta al contenuto di quella in questione.
Cap. 4
CAUSA DEL CONTRATTO
4.1 La causa
La causa è la ragione pratica del contratto, cioè l’interesse che l’operazione
contrattuale è diretta a soddisfare ( ad es. la causa del contratto di compravendita è
lo scambio della cosa venduta contro il prezzo quali che siano poi gli impegni che
si propongono di fare il venditore della cosa venduta ed il compratore della cosa
che acquista). La causa dunque costituisce il fondamento della rilevanza giuridica
del contratto. Affinché il contratto sia riconosciuto come giuridicamente
impegnativo non è sufficiente che sussista l’accordo ma occorre anche che
l’accordo sia giustificabile da un interesse apprezzabile. E’ in questo senso che la
causa diviene elemento essenziale del contratto con conseguente nullità del
contratto che è diretto a realizzare un interesse non meritevole di tutela. Dunque la
causa è elemento che deve essere presente nel contratto, sia questo tipico - cioè il
cui schema è predisposto dalla legge – sia atipico - cioè il cui schema non è
predisposto dalla legge ma liberamente creato dalle parti purchè diretto a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ( art. 1322
c.c.).
4.2 Causa e motivo
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Il contratto nel Codice Civile
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I motivi sono gli interessi che la parte tende a soddisfare mediante il contratto ma
che non rientrano nel contenuto di questo. I motivi sono di regola irrilevanti in
quanto le finalità esterne al contenuto del contratto non possono incidere sui diritti
e obblighi delle parti senza compromettere di massima l’esigenza di certezza
della regola contrattuale. Chi stipula, ad esempio, un contratto di trasporto di
persone può volere soddisfare gli interessi più vari, che rimangono di regola
estranei al contratto ( necessità di lavoro, di famiglia, svago ecc.). Se però il
vettore offre una crociera l’interesse turistico entra nel contenuto del contratto,
determinando in capo al vettore l’impegno di effettuare una prestazione idonea a
soddisfare tale interesse: l’interesse turistico concorre qui a segnare la causa del
contratto. Tuttavia, anche i motivi possono avere una determinata rilevanza: In
particolare, la legge sanziona espressamente la nullità del contratto quando le parti
si inducono a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito
comune ad entrambe ( art. 1345 c.c. ). Una specifica rilevanza deve inoltre essere
riconosciuta al semplice motivo in base al principio di buona fede. Anche se il
soddisfacimento di un determinato interesse non rientra nel contenuto del
contratto, la parte deve tuttavia adoperarsi per salvaguardarlo se ciò non comporti
un suo apprezzabile sacrificio.
Così, ad esempio, se il contratto prevede la costruzione di un bene con
determinate misure, la parte non è tenuta ad uniformare il bene allo scopo
particolare per il quale il committente intende servirsene, e che non risulta in
contratto. Peraltro, essa è tenuta in buona fede ad avvisare il committente o
senz’altro a rettificare le misure erronee che, osservate, renderebbero la
prestazione inutile.
Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. Un. 25.10.1995 n. 10603
Con convenzione del 23.07.1971 la s.r.l. Messapia, società del gruppo SIR che
possedeva il 15% del pacchetto azionario della S.E.S., editrice del giornale
Gazzetta del Sud, concesse all’on.le Bonino diritto di prelazione in caso di vendita
di tali azioni. Nel 1983 la Malaica Holding S.A., società di gruppo detentrice del
98,57 delle quote della s.r.l. Messapia, cedette questa sua partecipazione e, quindi,
anche il controllo del 15% delle azioni S.E.S. possedute dalla Messapia. In seguito
a detta cessione, l’on.le Bonino adiva l’autorità giudiziaria deducendo che l’intera
operazione era stata compiuta per eludere il patto di prelazione e chiedeva che
fosse perciò dichiarata la nullità o pronunciato l’annullamento della cessione
suddetta per illiceità del motivo in quanto attività contrattuale consapevolmente
posta in essere da terzi per eludere l’altrui diritto.
La Cassazione ha ritenuto tale censura priva di consistenza precisando che il
motivo è illecito, e – se comune alle parti e decisivo per la stipulazione –
determina la nullità del contratto, quando consiste in una finalità vietata
dall’ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine
pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante la
stipulazione del contratto ( di per sé lecito), una norma imperativa. L’intento delle
parti, dunque, di recare un pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile ad una
di dette fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma
che sancisca l’invalidità del contratto in frode ai terzi ai quali l’ordinamento
appresta, invece, in determinate ipotesi, altri rimedi a tutela dei loro diritti. In
particolare, non danno luogo a nullità del contratto l’intento di frodare i creditori (
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Il contratto nel Codice Civile
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il cui diritto è altrimenti tutelato, come, ad es., con le azioni revocatorie), né
l’intento di vanificare un’aspettativa giuridica ( tutelata, ad es. ex art. 1359 c.c.
che prevede che la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa
imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento), né, infine, lo
scopo di impedire l’esercizio di un diritto ( ad es., di prelazione nella vendita di
fondo rustico tutelato mediante il diritto di riscatto).
Parte III
La forma del contratto
Integrazione del contratto
Efficacia del contratto
Elementi accidentali del contratto
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Il contratto nel Codice Civile
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Cap. 5
FORMA DEL CONTRATTO
5.1 La forma
La forma è il veicolo mediante il quale le parti manifestano il loro consenso. Le
principali forme di contratto sono l’atto pubblico, la scrittura privata, la forma
orale e il comportamento materiale. In tema di contratti in genere vige il principio
della libertà della forma nel senso che di regola il consenso delle parti può
essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo. Ciò che importa è che il consenso
si sia esternato in un fatto socialmente valutabile come accordo.
5.2 Forma ad substantiam e forma ad probationem
In deroga al principio della libertà della forma vi sono contratti per i quali la legge
pretende una determinata forma - quella scritta – a pena di invalidità dell’atto. In
tali casi ( art. 1350 c.c.) la una data forma è prescritta dalla legge ad substantiam
cioè per la stessa esistenza del contratto che in tal caso sarà denominato solenne o
formale. Solo in tali casi la forma diventa requisito giuridico dell’atto, ne diviene
cioè elemento essenziale ( art. 1325 n. 4 ) con conseguente nullità in caso di
mancata osservanza. I contratti formali si distinguono, principalmente, in contratti
da stipularsi per atto pubblico - ad es. la donazione ( art. 782 c.c.), l’atto
costitutivo della società per azioni (art. 2328 c.c.) - e contratti che devono essere
stipulati per atto pubblico o scrittura privata – ad es. atti di alienazione
immobiliare -.
Talvolta, però, la legge pretende la forma scritta non già per la validità del
contratto ma a fini probatori. Si parla in tali ipotesi di forma ad probationem,
come nel caso di cessione di diritti di utilizzazione economica sull’opera
dell’ingegno, di transazione o di patto di non concorrenza. In tali ipotesi la forma
non è un elemento costitutivo del contratto ma un onere richiesto ai fini della
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Il contratto nel Codice Civile
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prova dell’avvenuta stipulazione di esso ad es. il contratto di alienazione di
azienda deve essere provato per iscritto ( art. 2556 c.c. ). Ne segue, allora che la
mancata osservanza dell’onere formale non influisce sulla validità del negozio,
ma solo sulla possibilità di provarlo: quando, infatti, la forma scritta è richiesta ad
probationem viene infatti esclusa la prova per testimoni o per presunzioni
semplici, ma basta un documento scritto, anche posteriore, dal quale risulti che
una volontà sia stata comunque manifestata.
5.3 Forma volontaria
Le parti possono stabilire la necessità di una forma particolare per un futuro
negozio che dovranno stipulare: ciò dovrà risultare da atto scritto e se la forma del
futuro negozio non verrà espressamente prevista ad probationem, la legge ( art.
1352 c.c.) presume che essa sia voluta ad substantiam. Tale determinazione
volontaria, comunque, non è possibile quando è stabilita dalla legge una
determinata forma o una forma più rigorosa. Il patto con il quale le parti
convengono l’uso di una determinata forma ha carattere normativo in quanto fissa
le regole che le parti dovranno osservare in materia di forma nella futura
contrattazione, con la quale disporranno dei propri interessi. Il vincolo,
comportando un limite all’autonomia privata ed alla libertà formale, nasce solo se
il patto riveste la forma scritta. La giurisprudenza dominante interpreta
rigorosamente la norma concludendo, in caso di inosservanza della forma pattuita,
per la nullità del contratto.
Così, ad esempio, nel caso di controversia circa la necessità della prova scritta
della soluzione consensuale di un contratto di vendita di autoveicoli in relazione
al quale vi è stato versamento di caparra confirmatoria, la Corte di Cassazione ha
affermato che la forma scritta per la risoluzione convenzionale di un contratto è
necessaria quando tale forma è prescritta ad substantiam per la stipulazione del
contratto stesso; ma non per il fatto che le parti, senza esservi tenute, abbiano
stipulato il contratto per iscritto. Tale conclusione trae conforto dall’art. 1352 c.c.,
secondo cui; “ se le part hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata
voluta per la validità di questo”. Ciò significa che la scelta delle parti circa la
forma contrattuale, per produrre effetti corrispondenti a quelli della prescrizione
legislativa, deve essere oggetto di anteriore e specifica convenzione, stipulata a
sua volta per iscritto. Ne consegue che la mera elezione di una forma al momento
della stipulazione contrattuale, forma non imposta dalla legge né da previa
pattuizione delle parti, non produce effetti ulteriori, sicchè per gli eventuali
accordi risolutori riprende vigore il principio della libertà delle forme ( Cass. civ.,
07.03.1992,n. 2772 sez.I ).
5.4 Atto pubblico
Il codice civile si occupa dell’atto pubblico nel tema delle prove definendolo
come il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede ( art. 2699 c.c.).
Pubblica fede vuol dire piena efficacia probatoria dell’atto. L’atto pubblico,
precisamente, fa piena prova – fino a querela di falso – di ciò che in esso è
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Il contratto nel Codice Civile
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documentato, ossia della provenienze del documento dal pubblico ufficiale, delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere
avvenuti in sua presenza.
Con riguardo al contratto, il pubblico ufficiale documenta la dichiarazione
emessa dalla parte, ma non la verità e la serietà del suo contenuto. Chi contesta
che la dichiarazione sia stata fatta o che sia stata fatta con quel contenuto ha
quindi l’onere di dimostrare in giudizio penale la falsità del documento. Chi
invece afferma, ad esempio, che la dichiarazione è stata estorta con violenza si
limiterà ad esercitare la normale azione di annullamento del contratto in ragione
della sua invalidità sostanziale. La regolarità dell’atto pubblico è il rispetto delle
specifiche prescrizioni sull’ufficiale rogante, sul contenuto e le modalità dell’atto.
Le irregolarità si distinguono in invalidanti e non invalidanti, secondo che
comportino la nullità dell’atto o solo sanzioni disciplinari a carico dell’ufficiale
rogante.
La nullità dell’atto pubblico comporta la nullità sostanziale del contratto. L’atto
pubblico, tuttavia, può valere come scrittura privata. Questa possibilità è
espressamente prevista nelle ipotesi di irregolarità formali dell’atto pubblico e di
incompetenza o incapacità del pubblico ufficiale, semprechè il documento sia
sottoscritto dalle parti. Si parla al riguardo di conversione dell’atto, ma qui la
conversione non riguarda il contratto bensì il valore formale dell’atto pubblico,
che si riduce a quello della scrittura privata avendone tutti i requisiti.
5.5 Scrittura privata
Per scrittura privata si intende il documento redatto per iscritto e sottoscritto dalle
parti con firma autografa.. Di regola non è necessaria l’autografia della
dichiarazione, che può essere scritta da un terzo ( ad es. un avvocato) o a
macchina. Ciò che importa, invece, è che sia autografa la firma con la quale il
soggetto sottoscrive il testo. La sottoscrizione consiste nell’apposizione della
firma autografa e che contenga il nome del sottoscrivente, ma non
necessariamente del prenome. Anche la sigla può ritenersi sufficiente quale
espressione sintetica del nome. A differenza dell’atto pubblico, la scrittura privata
non costituisce piena prova della provenienza dell’atto salvo che la sottoscrizione
sia stata autenticata ( art. 2703 c.c.) o che la parte contro la quale la scrittura è
prodotta ne riconosca la sottoscrizione ( art. 2702 c.c. ) ovvero se questa è
legalmente considerata come riconosciuta, salvo che la scrittura sia impugnata con
querela di falso ( ad es. firma apposta in un foglio in bianco poi riempito con un
contenuto diverso da quello pattuito). Il contratto è stipulato per scrittura privata
quando il consenso è manifestato in uno o più documenti sottoscritti dalle parti.
Le dichiarazioni possono essere rese in tempi separati e con documenti diversi,
come nell’ipotesi di contratto formato mediante lo scambio epistolare delle
dichiarazioni.
5.6 Firma in bianco
Mediante la sottoscrizione il soggetto fa propria la dichiarazione negoziale. La
sottoscrizione, quindi, segue e conclude il testo scritto. Nella pratica può tuttavia
accadere che il soggetto firmi una dichiarazione incompleta o, senz’altro, un
foglio in bianco ( c.d. biancosegno ). In questi casi ci si chiede se si possa parlare
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Il contratto nel Codice Civile
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di una dichiarazione fatta per iscritto. La questione deve essere risolta
positivamente se il firmatario ha autorizzato il riempimento del foglio. Il
firmatario, precisamente, può avere predisposto il contenuto del testo e incaricato
il consegnatario del foglio di riprodurvi tale contenuto, oppure può avere attribuito
al consegnatario il potere di determinare la dichiarazione per conto di esso
firmatario. Se il riempimento del foglio è autorizzato dal firmatario, la
dichiarazione in esso contenuta è direttamente imputabile al firmatario in quanto
questi, apponendo la sua firma sul foglio, ha espresso la volontà di far proprio il
futuro testo. Se, invece, il firmatario non ha autorizzato il riempimento o chi lo ha
riempito ha ecceduto i limiti dell’autorizzazione ricevuta, non può dirsi che il
firmatario abbia voluto fare propria la dichiarazione successivamente inserita nel
foglio.
5.7 La sottoscrizione al buio
Rispetto alla firma in bianco, quale firma preventiva di un foglio in tutto o in parte
da riempire, si distingue la sottoscrizione al buio, cioè la sottoscrizione di un testo
completo che tuttavia il firmatario non ha né scritto né letto. In generale chi
sottoscrive una dichiarazione negoziale la fa propria in quanto la firma ha il
significato obiettivo di consenso sul testo sottoscritto. La possibilità di contestare
questo significato deve essere verificata con riguardo a due diverse ipotesi: errore
oppure semplice ignoranza del firmatario sul contenuto del documento. Il
problema della possibilità che il firmatario disconosca in tutto o in parte il testo
erroneamente sottoscritto trova una generale soluzione negativa nel principio
dell’autoresponsabilità, per cui l’autore della dichiarazione negoziale è
assoggettato alle conseguenze di essa secondo il suo obiettivo significato. Questo
principio tuttavia non trova applicazione quando la controparte abbia riconosciuto
o avrebbe dovuto riconoscere l’errore ostativo del firmatario ( il quale crede di
emettere una dichiarazione avente un certo contenuto mentre in realtà emette una
dichiarazione avente un contenuto diverso9. Accanto all’ipotesi dell’errore si
configura la semplice ignoranza del testo: il firmatario sottoscrive il documento
senza curarsi delle clausole in esso contenute. Questa ipotesi, che ricorre di
frequente in tema di condizioni generali di contratto, si spiega in quanto al
firmatario interessano i punti essenziali del contratto. Per il resto si affida a quanto
predisposto dalla controparte. Il firmatario, con la sottoscrizione, fa proprio
l’intero testo contrattuale, e in base al principio di autoresponsabilità non potrebbe
successivamente addurre di non avere letto o comprese talune clausole. Ancora
una volta però il principio cede quando non vi è affidamento della controparte da
tutelare. Quest’ultima può presumere che il firmatario abbia letto per intero il
testo ma in concreto può sapere che il firmatario non ha letto il testo ovvero che
non era in grado di leggerlo o di comprenderlo. In tal caso il firmatario non può
essere incondizionatamente assoggettato al testo sol perché lo ha sottoscritto.
Occorre piuttosto vedere se il testo rispetti sostanzialmente o meno i limiti di una
normale disciplina del rapporto. Se questi limiti sono rispettati, l’ignoranza del
firmatario è irrilevante in quanto alla stregua di una valutazione oggettiva essa ha
una importanza determinante ai fini del consenso. Se invece, si tratta di clausole a
sorpresa, cioè clausole non previste che alterano apprezzabilmente la posizione
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Il contratto nel Codice Civile
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contrattuale del firmatario, si cade nell’ipotesi di errore essenziale: errore che è
anche riconosciuto o riconoscibile se il predisponente sa che il firmatario non
consoce il testo sottoscritto. In definitiva, se una parte sa che il firmatario non ha
conoscenza del testo sottoscritto ( perché, ad esempio non può o non sa leggere o
ignora la lingua in cui il testo è redatto ), devono ritenersi annullabili le clausole,
non concordate, che incidono apprezzabilmente sulla posizione del firmatario.
5.8 Ripetizione del contratto
La ripetizione del contratto è l’atto con il quale le parti rinnovano il loro consenso
esprimendo una volontà attuale corrispondente a quella del contratto già concluso.
Il più ricorrente caso di ripetizione si verifica quando le parti concludono per
scrittura privata un contratto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c.,
obbligandosi a ripeterlo per atto pubblico al fine di renderlo opponibile ai terzi. Il
successivo contratto notarile avrà, quindi, in buona sostanza, valore di
autenticazione della precedente scrittura privata e non già autonomo valore
negoziale, cosicché oggetto della trascrizione sarà la scrittura privata stessa in uno
con l’atto pubblico.
La ripetizione si distingue dalla riproduzione e dalla ricognizione.
In caso di riproduzione le parti riproducono integralmente il testo di un contratto
già concluso al fine di sostituire il documento andato smarrito ovvero al fine di
disporre di altre copie originali da poter utilizzare, ad esempio, per la registrazione
del contratto o per depositarlo presso una banca qualora si intenda chiedere un
mutuo collegato all’operazione contrattuale.
In caso di ricognizione, invece, le parti operano un mero accertamento
dell’esistenza e del contenuto di un contratto, come nel caso di ricognizione
operata dal concedente enfiteutico nei confronti di chi si trova nel possesso del
fondo ( cfr. art. 969 c.c.), essenzialmente al fine di evitare il maturarsi
dell’usucapione da parte del possessore ovvero, se il possessore è l’enfiteuta, al
fine di evitare che eventuali atti di interversione del possesso conducano
all’usucapione del pieno dominio. L’atto di ricognizione, dunque, ha funzione
meramente probatoria, così come l’atto di riproduzione, ma mentre quest’ultimo,
per definizione non può essere identico all’atto riprodotto, cosicché non può
sorgere un problema di difformità, per l’atto di ricognizione, questo problema
esiste ed è risolto dall’art. 2720 c.c. in chiave di errore, dimostrabile, peraltro, con
la produzione dell’originale.
5.9 Rinnovazione del contratto
L’ipotesi della rinnovazione ricorre quando le parti hanno posto in essere un
contratto nullo ( ad esempio una donazione conclusa per scrittura privata ) ed
intendono rinnovarlo. In tal caso il contratto successivo sostituisce ad ogni effetto
quello precedente rinnovato, il quale è privo di qualsivoglia efficacia. Di
rinnovazione si parla anche nel caso in cui il primo contratto sia valido ma venga
sostituito, con efficacia ex nunc, da altro contratto di contenuto identico.
Giurisprudenza.
Cass. civ. Sez. i 07.03.1992 n. 2772
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Il contratto nel Codice Civile
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Con citazione notificata il 26.09.1983 il Curatore del fallimento della s.n.c. Seat di
Antonio e Vittorio Porceddu convenne davanti al tribunale di Genova la s.p.a.
Triveneta Car, esponendo che la convenuta risultava debitrice di lire 34.200.000 a
suo dire pagate mediante 2 assegni di lire 17 milioni, che i 2 assegni risultavano
peraltro incassati dalla stessa Triveneta Car, la quale dichiarava di averli ricevuti
dalla Seat quale caparra confirmatoria in relazione a proposte di acquisto di due
autocarri e dieci rimorchi; che la convenuta, prima che le fosse contestato
l’incasso dei due assegni, non aveva mai accennato a tali proposte contrattuali, le
quali, quand’anche fossero state avanzate, non risultavano essere state accettate, e
che qualsiasi accordo doveva comunque intendersi risolto. Il Tribunale accolse la
domanda. La società triveneta Car propose appello alla Corte di Genova che lo
rigettò. Contro la sentenza di rigetto ha proposto ricorso per Cassazione la società
Triveneta Car censurando, tra l’altro, la sentenza impugnata per aver ritenuto
improcedibile il motivo di appello relativo alla necessità di prova scritta della
soluzione consensuale del contratto.
La Corte di Cassazione ritiene di non poter condividere la tesi della ricorrente. La
forma scritta per la risoluzione convenzionale di un contratto è necessaria quando
tale forma è prescritta ad substantiam per la stipulazione del contratto stesso; ma
non per il fatto che le parti, senza esservi tenute, abbiano stipulato il contratto per
iscritto. Tale conclusione trae conforto dall’art. 1352 c.c., secondo cui, “ se le parti
hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la conclusione
di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
Ciò significa che la scelta delle parti circa la forma contrattuale, per produrre
effetti corrispondenti a quelli della prescrizione legislativa, deve essere oggetto di
anteriore e specifica convenzione, stipulata a sua volta per iscritto. Ne consegue
che la mera elezione di una forma al momento della stipulazione del contratto,
forma non imposta dalla legge né da previa pattuizione delle parti, non produce
effetti ulteriori sicchè per gli eventuali accordi risolutori riprende pieno vigore il
principio della libertà delle forme.
Cap. 6
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
6.1 Integrazione cogente e suppletiva
Accanto alle determinazioni convenzionali, e cioè alle disposizioni che si
riconducono all’accordo delle parti e ne costituiscono il contenuto, occorre
distinguere l’integrazione del contratto cioè le determinazioni del rapporto che
hanno titolo nella legge o in altre fonti esterne al contratto stesso.
La regola di fondo dell’integrazione prevede che il contratto obbliga le parti non
solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne
derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità ( art. 1374
c.c. ). Altra fonte di diritto obiettivo del rapporto contrattuale è la buona fede (
art. 1375 c.c. ).
L’integrazione può essere cogente o suppletiva.
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Il contratto nel Codice Civile
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L’integrazione è cogente quando determina coattivamente il rapporto contrattuale
nonostante una diversa volontà delle parti ( ad es. prezzi d’imperio ).
L’integrazione si dice invece suppletiva quando determina il contenuto del
rapporto contrattuale in mancanza di una diversa previsione delle parti.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione la quale, nella sentenza n.
6714 in data 18.12.1981, ha precisato che la normativa n. 765 del 6.8.1967 – che
dispone che nelle nuove costruzioni devono essere riservati spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione -,
dato il fine pubblico perseguito, ha natura cogente e pertanto qualsiasi
negoziazione avente ad oggetto unità immobiliari di un edificio dotato dell’area di
parcheggio comporta ipso iure il trasferimento al compratore della proporzionale
quota dell’area medesima in virtù dell’integrazione ope legis degli effetti del
contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c., senza il versamento di un ulteriore
corrispettivo.
6.2 La Buona Fede
Fonte legale d’integrazione del contratto è anzitutto il principio di buona fede. La
buona fede è più volte richiamata nella disciplina del contratto. Le parti devono
comportarsi secondo buona fede già nelle trattative ( art. 1337 c.c. ) e in pendenza
della condizione ( art. 1358 c.c. ). La buona fede è poi richiamata come criterio di
interpretazione del contratto ( art. 1366 c.c.). Il contratto, ancora, deve essere
eseguito secondo buona fede ( art. 1375 c.c. ).In questa previsione emerge il ruolo
della buona fede quale fonte di integrazione del contratto. In tale ruolo la buona
fede assume il significato di buona fede in senso oggettivo o correttezza. Essa si
pone cioè quale regola di condotta alla quale devono attenersi le parti del
contratto. Precisamente, la buona fede, quale principio di solidarietà contrattuale,
si specifica in due fondamentali canoni di condotta. Il primo canone di buona
fede, valevole principalmente nella formazione e nella interpretazione del
contratto, impone la lealtà del comportamento. Nell’esecuzione del contratto,
invece, la buona fede si specifica anche come obbligo di salvaguardia. Qui la
buona fede impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli
interessi dell’altra a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali.
6.3 Buona fede e diligenza
La diligenza consiste nell’adeguato impiego delle energie e dei mezzi idonei alla
realizzazione di un determinato fine. La diligenza misura quindi l’obbligo cui il
soggetto è tenuto per soddisfare l’interesse altrui giuridicamente tutelato.
L’obbligo della diligenza rileva rispetto all’interesse tutelato da un diritto relativo
o assoluto: per soddisfare o rispettare tale interesse il soggetto deve emettere tutto
lo sforzo appropriato secondo criteri di normalità, impiegando mezzi materiali,
osservando norme tecniche e giuridiche, adottando cautele adeguate e così via. La
correttezza, invece, è una norma di condotta che impone alla parte la
considerazione della utilità dell’altra parte, cioè la considerazione di
quell’interesse che non è oggetto di una specifica tutela giuridica, e che tuttavia il
contraente deve salvaguardare in forza della solidarietà contrattuale. L’obbligo
della buona fede vieta un comportamento sleale, ed impone di salvaguardare
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Il contratto nel Codice Civile
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l’utilità della controparte, ma non giunge a richiedere un impegno elevato fino alla
soglia dello sforzo diligente.
6.4 L’equità
L’equità è un fondamentale principio di integrazione del contratto. Per tutti quegli
aspetti del contratto che non sono determinati dalle parti, dalle leggi o dagli usi, è
infatti l’equità che assurge a criterio generale di determinazione ( art. 1374 c.c. ).
Quale principio di integrazione del contratto l’equità è il criterio del giusto
contemperamento degli interessi delle parti in relazione allo scopo e alla natura
dell’affare. Lo stesso criterio equitativo opera nei contratti a titolo gratuito, dove
la determinazione del contratto deve procedere contemperando l’interesse
dell’avente diritto ( ad avere il massimo quantitativo e qualitativo) e quello
dell’onerato ( al minor sacrificio possibile, sempre tenendo conto dello scopo e
della natura del contratto). L’equità è un precetto di giustizia contrattuale che ha
come destinatarie le parti e che trova applicazione al fine di integrare le lacune del
regolamento contrattuale.
Esempio: domanda di annullamento di licenziamento intimato per superamento
del periodo di comporto per malattia concretatesi in tre diversi periodo di assenza
per ricaduta nella medesima malattia nell’arco di due mesi. In tale ipotesi trova
applicazione l’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18.01.1987 che
garantisce al lavoratore metalmeccanico un periodo di conservazione del posto
della durata di dodici mesi e che stabilisce altresì che, in caso di ricaduta nella
stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, tale
periodo si prolunghi per un ulteriore periodo pari alla metà di quello già fissato, e
cioè ( nella specie) per altri sei mesi, raggiungendo così il limite massimo
complessivo di diciotto mesi. Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che,
stante la mancata previsione collettiva dell’ipotesi di morbilità discontinua ed
intermittente - pur se riconducibile ad un’unica causa patogena – e, non potendosi
ravvisare in questa mancata previsione la volontà delle parti contraenti di
escludere la frazionabilità del comporto, il giudice debba procedere ad una
integrazione della normativa contrattuale secondo equità attraverso la quale il
giudice deve – contemperando il diritto alla salute del lavoratore,
costituzionalmente garantito, con il diritto del datore di lavoro di ricevere la
regolare ed integrale prestazione pattuita - fissare un termine esterno che può
essere equivalente ( anche se non coincidente) con il normale triennio di durata
del contratto collettivo, e nel cui ambito va sommata la durata di tutti i molteplici
episodi morbosi; e deve altresì fissare un termine interno che rappresenta il limite
massimo della durata complessiva degli episodi medesimi ( Cass. civ. ,
29.01.1994, n. 896, sez. lav. ).
Cap. 7
EFFICACIA DEL CONTRATTO
7.1 Efficacia e validità del contratto
Il contratto è efficace quando produce i suoi effetti giuridici. L’efficacia del
contratto rappresenta quindi fondamentalmente l’attuazione di ciò che le parti
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Il contratto nel Codice Civile
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hanno voluto, ossia di ciò che esse hanno disposto mediante il loro atto di
autonomia negoziale. L’efficacia è una nozione distinta rispetto a quella di
validità. La validità indica la regolarità del contratto, Il contratto valido è il
contratto che risponde alle prescrizioni legali. L’efficacia del contratto attiene,
invece, alla produzione dei suoi effetti. Da questa diversità di nozioni consegue
anzitutto che l’invalidità non comporta sempre l’inefficacia del contratto. Al
riguardo occorre distinguere tra nullità ed annullabilità del contratto. Il contratto
nullo è definitivamente inefficace; il contratto annullabile, invece, è efficace cioè
produttivo dei suoi effetti, fino a quando non intervenga una eventuale sentenza di
annullamento. D’altro canto, la validità non comporta necessariamente l’efficacia
del contratto. Di massima il contratto valido è anche efficace: è normale infatti
che il contratto legalmente regolare sia idoneo a produrre i suoi effetti. Pur
essendo valido il contratto può tuttavia essere provvisoriamente inefficace quando
è sottoposto ad es. a condizione volontaria sospensiva.
7.2 Efficacia diretta ed efficacia riflessa
Secondo l’art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere
sciolto che per mutuo consenso ( cioè con un nuovo contratto a carattere
risolutorio ) o per cause ammesse dalla legge. La formula sottolinea la serietà
dell’impegno che deve essere alla base dell’assunzione del vincolo quando le parti
intendano situarlo sul piano giuridico e non solamente su quello sociale. In ogni
caso, l’effetto immediato e imprescindibile che scaturisce dall’accordo è la nascita
di un vincolo, cioè di un rapporto obbligatorio.
La norma dell’art. 1372, se da un lato, enuncia la regola della forza di legge del
contratto tra le parti, dall’altro, al secondo comma, enuncia la regola della
relatività degli effetti, nel senso che il contratto è, di fronte ai terzi, del tutto
inefficace, salvo nei casi previsti dalla legge. Il concetto di terzo può, in prima
approssimazione, delinearsi in termini negativi nel senso di considerare terzo tutti
coloro che non sono parte del contratto. Il terzo è un non contraente, nei confronti
del quale non può valere la regola della vincolatività dell’accordo e quindi degli
effetti che a tale accordo si ricollegano. Se deve escludersi un’efficacia diretta non
può però escludersi un’efficacia indiretta o riflessa. Sotto questo aspetto anche i
terzi possono, all’occorrenza, essere coinvolti nella vicenda contrattuale. Così
accade ogniqualvolta il contratto assume rilevanza e quindi efficacia esterna. Si
pensi all’ipotesi di un terzo danneggiato da un animale o dalla rovina di un
edificio: costui può agire, rispettivamente, ex artt. 2052 e 2053 c.c., per il
risarcimento dei danni nei confronti del proprietario, il quale magari avrà
acquistato la proprietà mediante contratto ( di donazione o di compravendita ). In
tal caso il contratto o meglio l’effetto prodotto e cioè il trasferimento del diritto
finisce per costituire la base su cui il terzo poggerà la propria azione giudiziaria.
Parimenti, e viceversa, se un bene subisce un danno, il proprietario farà valere il
proprio titolo di proprietà ( e quindi eventualmente il contratto ) per agire con
l’azione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiante.
Cap. 8
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
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Il contratto nel Codice Civile
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8.1 Definizione
Sono elementi accidentali del contratto quegli elementi che possono essere
liberamente apposti dalla volontà delle parti; essi, dunque, possono
indifferentemente essere o meno inclusi nel contratto. Tuttavia, i c.d. elementi
accidentali, una volta apposti ad un contratto fanno parte del contenuto dello
stesso ed alla loro osservanza non può sottrarsi alcuna delle parti; essi, quindi,
sono accidentali solo nel senso che le parti possono introdurli o meno, ma una
volta inseriti nel contratto diventano obbligatori condizionandone la stessa
efficacia. Sono elementi accidentali del contratto la condizione il termine ed il
modus.
8.2 La Condizione
La condizione è una disposizione che fa dipendere l’efficacia o la risoluzione del
contratto dal verificarsi di un evento futuro ed incerto ( art. 1353 c.c.).
La condizione che sospende l’efficacia del contratto è detta sospensiva ed il
contratto produrrà i suoi effetti solo se essa si avvererà; quella che ne prevede
l’eventuale risoluzione è detta risolutiva, ed allora gli effetti del contratto
verranno automaticamente meno qualora la condizione stessa si avveri. Così, ad
esempio, una casa può essere acquistata da un candidato ad un concorso in vista di
un trasferimento di sede in caso di vittoria. Può allora apporsi una condizione
sospensiva in base alla quale gli effetti del contratto di compravendita si
produrranno solamente in caso di vittoria nel concorso ovvero una condizione
risolutiva in base alla quale gli effetti verranno meno in caso di mancata vittoria.
In entrambi i casi il contratto si perfeziona immediatamente ma in caso si
condizione sospensiva esso è inefficace fino a quando e nei limiti in cui la
condizione non si avveri, mentre in caso di condizione risolutiva produce i suoi
effetti immediatamente ma essi verranno meno se la condizione si avvererà.
Comunque gli effetti della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato
concluso il contratto, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto,
gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento
diverso.
8.3 L’evento dedotto in condizione
La condizione deve riguardare un avvenimento che sia :
- futuro cioè non ancora verificatosi. Tale carattere consente di distinguere
la condizione vera e propria dalla condizione impropria in cui l’evento
dedotto si è già verificato o si sta verificando ma i soggetti stipulanti non
ne hanno avuto conoscenza. In tali casi l’incertezza è solo soggettiva,
riguarda cioè i soggetti stipulanti, per cui basta accertare se l’evento si è
verificato o meno perché si producano o cessino di prodursi gli effetti del
negozio. Queste condizioni, dunque, mancano di quello stato di pendenza
e di sospensione che caratterizza le condizioni proprie, e da ciò deriva il
termine di “ improprie” loro dato.
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Il contratto nel Codice Civile
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Incerto occorre cioè che al momento in cui la condizione è apposta, sia
oggettivamente impossibile prevedere con certezza il suo verificarsi. Il
carattere della incertezza dell’evento distingue la condizione dal termine
atteso che, mentre la condizione rende incerto il rapporto, il termine è una
determinazione temporale che fa riferimento ad un evento certo nel suo
accadimento anche se è incerto il momento nel quale l’accadimento avrà
luogo. Ad es. il riferimento alla futura morte di una determinata persona
non costituisce condizione ma termine, essendo certo l’avvenimento
anche se incerto è il tempo di esso. La condizione si caratterizza invece per
il riferimento ad un evento incerto anche se a scadenza fissa, ad es. il
contratto si risolverà se alla scadenza di 12 mesi non risulterà concessa la
licenza.
Sul piano del fatto dedotto in condizione, si distingue a seconda che l’evento
dipenda o non dipenda dalla volontà del contraente. Se l’avveramento dell’evento
dedotto in condizione dipende dalla volontà del contraente si parla di condizione
potestativa ( ad esempio: il contratto di locazione di una casa al mare è
condizionato al fatto che il locatario decida di annullare la vacanza per impegni di
lavoro). Nel caso in cui l’avveramento dell’evento condizionato non dipende dalla
volontà del contraente ma dal caso o da terzi si parla di condizione causale ( ad
esempio ti darò cento se verrà la nave dall’Asia). E’ anche possibile che il
verificarsi dell’evento dedotto in condizione dipenda in parte dalla volontà di un
terzo o dal caso, in parte dalla volontà di uno dei contraenti. Si parla in questo
caso di condizione mista ( ad esempio: donazione condizionata alla vittoria di un
concorso ). Sul piano degli effetti, invece, la condizione, oltre che sospensiva o
risolutiva, può essere:
- positiva, che è quella il cui verificarsi importa un mutamento dell’attuale
stato di fatto ( es. se pioverà) o di diritto ( es. le parti possono condizionare
l’efficacia del contratto all’avvento di una nuova disciplina di legge che
elimini un divieto vigente al momento della stipulazione);
- negativa, è quella che si intende verificata se non si ha alcun mutamento
della situazione attuale ( es. se non pioverà).
8.4 Illiceità ed impossibilità della condizione
L’art. 1354 c.c. disciplina la condizione illecita o impossibile ab origine.
La condizione è illecita se contraria a norma imperative, all’ordine pubblico e al
buon costume ( ad es. se ucciderai Tizio).
La condizione illecita:
- negli atti tra vivi rende nullo il negozio;
- negli atti di ultima volontà, invece, si ha per non apposta (la c.d. regola
sabiniana) salvo che risulti come unico motivo della disposizione.
La condizione è impossibile quando vi sia un impedimento di fatto o di diritto
che escluda il realizzarsi dell’evento secondo un giudizio di ragionevolezza.
L’impossibilità può essere:
- naturale ( ad es. se tocchi il cielo con un dito );
- giuridica ( ad es. se mi vendi un bene demaniale).
La condizione impossibile ha effetti diversi sul contratto a seconda che si tratti di:
- atti tra vivi, nel qual caso, se è sospensiva, rende nullo il contratto; se è
risolutiva, invece, si considera come non apposta;
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Il contratto nel Codice Civile
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atti di ultima volontà, nel qual caso si ha per non apposta ( art. 634 c.c.).
8.5 La condizione potestativa
La condizione si dice potestativa quando l’evento in essa dedotto è il fatto
volontario di una delle parti. La previsione del fatto volontario di una parte come
oggetto di condizione significa che, rispetto al contratto, la parte è giuridicamente
libera di compierlo o non compierlo. La condizione potestativa viene quindi a
tutelare il preminente interesse di una parte a decidere una propria azione e a
subordinare a tale scelta la sorte del contratto. Occorre rilevare ulteriormente che
la condizione potestativa tutela l’interesse della parte a decidere una propria
azione e non l’interesse a decidere in ordine al contratto.
Se la parte può decidere direttamente in ordine al contratto si parla di condizione
meramente potestativa ( art. 1355 c.c.). La distinzione tra condizione potestativa
e condizione meramente potestativa viene generalmente incentrata sulla presenza
di un interesse meritevole di tutela giuridica in capo alla parte da cui dipende
l’avveramento della condizione. Per cui, si dice, che la condizione potestativa vera
e propria consiste in un fatto che, pur essendo volontario, non è indifferente
compiere perché si riferisce a qualche apprezzabile interesse per la parte ( es.: se
aprirò un certo stabilimento, ti assumerò nel personale); mentre, la condizione
meramente potestativa consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui
omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della
parte ( ad es. se vorrò). Condizione meramente potestativa, dunque, è quella che fa
dipendere l’efficacia o la risoluzione del contratto dalla semplice manifestazione
di volontà della parte. Ciò che caratterizza la condizione meramente potestativa è
che essa attribuisce alla parte un diretto potere decisionale sulla efficacia o sulla
inefficacia del contratto.
La condizione meramente potestativa può essere:
- risolutiva, ed in tal caso essa non è vera e propria condizione traducendosi
in un potere di revoca o recesso e, deve ritenersi validamente apposta nei
limiti in cui è ammissibile accordare ad una parte tale potere;
- sospensiva, in tal caso, se risponde ad un serio intento negoziale, si traduce
in un diritto di opzione in quanto la riserva di esprimere la volontà in
ordine all’efficacia del contratto vuol dire che la parte si riserva il diritto di
accettare la dichiarazione dell’altra. Laddove, invece, non sia ravvisabile
alcun serio impegno, la condizione sospensiva meramente potestativa
determina, ex art. 1335 c.c., la nullità del contratto.
8.6 Tutela dell’aspettativa nascente dalla condizione
Durante il periodo di pendenza della condizione ( art. 1356 c.c.), cioè durante il
periodo in cui la condizione non si è ancora verificata ma può ancora verificarsi,
le parti vengono a trovarsi in una situazione di aspettativa legalmente tutelata,
fonte di effetti preliminari, in forza della quale:
- chi ha acquistato un diritto sotto condizione sospensiva può compiere atti
conservativi e cautelari del suo diritto ( ad es. richiesta di sequestro
giudiziario);
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chi ha acquistato sotto condizione risolutiva può esercitare il diritto ma
l’alienante può compiere atti conservativi e cautelari.
Entrambe le parti hanno la disponibilità del diritto condizionato ( ad es. possono
alienarlo ma sempre sotto condizione ). Chi si è obbligato o ha alienato un diritto
sotto condizione sospensiva ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva,
deve, pendente, la condizione ( anche legale), comportarsi secondo buona fede per
conservare integre le ragioni dell’altra parte ( art. 1358 c.c.), dovendo, in
particolare, astenersi dal compiere atti che possano impedire l’avveramento della
condizione.
In proposito, l’art. 1359 c.c. prevede la c.d. finzione di avveramento della
condizione ogniqualvolta la condizione sia mancata per causa imputabile alla
parte che aveva interesse contrario all’avveramento stesso. Di determina così, sul
piano giuridico, la stessa situazione che si sarebbe determinata in seguito
all’avveramento. Al fine di configurare l’imputabilità è sufficiente la colpa ma
deve essersi trattato di comportamenti positivi, salvo che l’inerzia abbia violato
precisi obblighi di agire imposti dal contratto o dalla legge, compreso l’obbligo di
buona fede. La norma non è applicabile al caso inverso di condizione che si
avvera per fatto imputabile alla parte interessata, né in caso di condizione legale,
né in caso di condizione potestativa per incompatibilità tra
libertà di
comportamento, pattuita tra le parti in forza del carattere potestativo della
condizione e obbligo di buona fede.
8.7 Avveramento e non avveramento della condizione
La condizione si avvera quando si verifica l’ipotesi dalla quale dipende l’efficacia
o la risoluzione del contratto. La condizione positiva, precisamente, si avvera
quando si realizza l’evento in essa dedotto ( es. il contratto è sottoposto alla
condizione del rilascio della licenza, e questa è rilasciata). Viceversa, il non
avveramento della condizione è dato dalla mancata realizzazione dell’evento
positivo o dalla certezza che esso non potrà realizzarsi ( la licenza non è
rilasciata).
La condizione negativa si avvera quando l’evento negativo non si realizza o è
ragionevolmente certo che non si potrà realizzare ( es. il contratto è sottoposto alla
condizione che una concessione amministrativa non venga disdettata alla
scadenza, e in effetti essa non è disdettata); non si avvera se l’effetto si realizza (
la concessione è disdettata). L’avveramento della condizione rende
definitivamente efficace il contratto ovvero lo risolve, secondo che si tratti di
condizione sospensiva o risolutiva; il non avveramento della condizione rende ilo
contratto definitivamente inefficace ovvero definitivamente efficace. Se la
condizione è posta nell’esclusivo interesse di una parte, quest’ultima può
rinunziare alla condizione dandone comunicazione all’altra parte. Si Parla in tal
caso di condizione unilaterale.
8.8 Retroattività della condizione
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Il contratto nel Codice Civile
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La condizione ha effetto retroattivo, nel senso che il suo avveramento comporta
l’efficacia o l’inefficacia del contratto con decorrenza dal momento della sua
stipulazione ( art. 1360 c.c.). Il principio di retroattività lascia fermi gli atti di
amministrazione compiuti dalla parte che in pendenza della condizione aveva
l’esercizio del diritto ( art. 1361 c.c.). Sono dovuti i frutti percepiti dopo
l’avveramento della condizione. Gli atti di straordinaria amministrazione
rimangono fermi se utili o necessari per la conservazione della cosa, e in tali casi
il contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Altrimenti essi devono
considerarsi abusivi se alterano materialmente il bene.
8.9 Condizione volontaria e condizione legale
La condizione può essere volontaria, se apposta dalle parti, o legale, se
prevista dalla legge come nel caso di concessione di autorizzazioni o di
licenze, o di mancato esercizio del riscatto nella prelazione legale. La
condizione legale si differenzia da quella volontaria in quanto dipende dalla
legge e non dalla volontà delle parti. Consegue che la condizione legale è un
requisito necessario di efficacia del contratto mentre la condizione volontaria
ha il carattere della accidentalità. In linea di massima la disciplina dettata per
la condizione volontaria risulta applicabile alla condizione legale. In pendenza
della condizione legale la parte è vincolata al contratto e deve comportarsi
secondo buona fede per mantenere integre le ragioni dell’altra. Per quanto
attiene alla retroattività può considerarsi superata l’opinione secondo cui la
condizione legale dovrebbe avere efficacia non retroattiva.
8.10 Finzione di avveramento della condizione
Esempio: giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare per giusta causa
concluso sulla base di conciliazione giudiziale in forza della quale l’azienda si
impegna a reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore e questi dichiara di
accettare la risoluzione del rapporto nel caso che, all’esito del processo penale in
corso, fosse stato “ condannato con sentenza definitiva per il reato di truffa o di
furto connesso ai fatti di cui è causa”, precisandosi che il licenziamento sarebbe
divenuto efficace immediatamente “ dal momento della formazione del giudicato
penale senza bisogno di ulteriori atti tra le parti”. Il giudizio penale si conclude
con sentenza di proscioglimento per amnistia. L’azienda intima un secondo
licenziamento per i fatti oggetto del processo penale sulla base dell’assunto che la
condizione sospensiva è mancata per fatto imputabile al lavoratore che aveva
omesso di avvalersi della facoltà di rinunciare all’amnistia al fine di consentire
una pronuncia di merito, eventualmente di condanna.
In tale ipotesi la Corte di Cassazione, nel premettere che l’art. 1359 c.c. consente
attraverso una “ fictio” di avveramento, di ritenere il contratto ( nel caso, di
risoluzione consensuale del rapporto) efficace quando il fatto impeditivo del
verificarsi della condizione sia determinato da un comportamento imputabile a
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Il contratto nel Codice Civile
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titolo di dolo o di colpa al soggetto controinteressato, ha ritenuto di dover
accogliere le ragioni vantate dal lavoratore precisando che la condotta colposa o
dolosa ex art. 1359 c.c. non sia riscontrabile nel comportamento inattivo del
lavoratore salvo che questo costituisca violazione di un obbligo di agire imposto
dal contratto o dalla legge ( Cass. civ. , 26.05.2003, n. 8363, sez. lav.).
8.11 Il termine
Il termine, in generale, è una determinazione temporale che fa riferimento ad
un evento certo nel suo accadimento anche se è incerto il momento nel quale
l’accadimento avrà luogo. Il termine è:
- iniziale che consiste nell’avvenimento futuro e certo dal quale debbono
prodursi gli effetti del contratto;
- finale concretatesi nell’avvenimento futuro e certo fino al quale debbono
prodursi gli effetti del negozio.
Tale tipologia di termine, che è termine di efficacia, va tenuto distinto dal
termine di adempimento, che attiene al momento esecutivo del contratto ( art.
1183 c.c.), così ad esempio è termine di adempimento quello apposto su di una
cambiale; mentre è termine di efficacia quello di cui all’art. 979 c.c. secondo cui
l’usufrutto costituito a favore di una presona giuridica non può durare più di
trent’anni. La disciplina degli effetti del termine è parzialmente diversa da quella
della condizione atteso che il termine, a differenza della condizione, non mette in
dubbio gli effetti del negozio ma li differisce solo ad un momento successivo.
Pertanto:
- durante la pendenza del termine, cioè finchè l’avvenimento non si è
verificato, il diritto non può essere esercitato, ma se una parte adempie la
propria obbligazione, non può chiederne la restituzione ( art. 1185 c.c.);
- alla scadenza del termine, si verificano gli effetti del contratto che non
retroagiscono perché è proprio la volontà delle parti a volerli differire.
8.12 Termine essenziale
Il termine è essenziale quando la prestazione è dovuta per un momento ben
preciso in modo che una prestazione successiva non possa più farsi o non avrebbe
più valore ( es. locazione di una stanza d’albergo per una giornata). Il mancato
rispetto del termine essenziale comporta la risoluzione di diritto del contratto fatta
salva la volontà dell’interessato alla prestazione di concedere un termine
supplementare massimo di tre giorni.
Giurisprudenza.
Cass. civ. 18.02.1984 n. 1193
In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine essenziale, qualora
non venga esplicitamente espresso dalle parti contraenti, può essere
implicitamente desunto dalla natura o dall’oggetto del negozio, da valutare
entrambi in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ed alla possibilità di
realizzarli, o dalle concrete circostanze del caso, quali esse emergono dalla
manifestazione di volontà, sì da far ritenere che ogni utilità venga meno con il
decorso della data indicata. Così nel caso di scrittura privata la quale, dopo aver
enunciato la comune volontà delle parti di trasferire la proprietà di una abitazione,
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Il contratto nel Codice Civile
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stabilisce che l’atto notarile verrà effettuato “ entro il mese di dicembre 1973”
senz’altro specificare, e, la proroga di un anno aggiunta in calce reca che “ l’atto
verrà effettuato entro l’anno 1974, come da nuovi accordi”, costituiscono,
entrambe, espressioni dalle quali non appare affatto illogico ricavare l’accertata
inesistenza della pretesa essenzialità, mancando di tutta evidenza nelle scarne frasi
impiegate un qualsiasi elemento che la riveli. Un termine essenziale, si precisa,
può essere anche prorogato, ma è pur vero che la disciplina della essenzialità è
stata dettata per tutelare interessi di preminente importanza, la cui realizzazione al
momento dovuto va assicurata per evitare danni o quanto meno per attenuare le
conseguenze di questi; se tali interessi non emergono dalla volontà espressa o dal
comportamento delle parti, non potrà certo il giudice presumere che un termine
apposto sia essenziale solo perché esso è stato indicato come termine di
adempimento.
( Cass. civ.18.02.1984, n. 1193).
8.13 Il modus
Il modus o onere è un peso imposto dall’autore di un atto di liberalità (
donazione, legato, istituzione di erede) a carico del beneficiario ( es. ti dono un
immobile con l’obbligo di costruire un ospedale nel mio paese).
Il modus si costituisce attraverso un distinto atto volitivo realizzandosi una vera e
propria obbligazione accessoria. Se l’onere non viene adempiuto, l’atto di
liberalità, di regola non cade, ma gli interessati possono agire per ottenere
l’adempimento dell’obbligo in esso contenuto. Qualora però il testatore o il
donante abbiano previsto che l’inadempimento del modus valga come causa di
risoluzione del contratto, in tal caso, cadrà anche la liberalità.
Il modus impossibile o illecito è nullo e la disposizione di liberalità rimane valida;
però se l’atto di liberalità è fatto per il solo motivo di raggiungere, per mezzo
dell’onere, uno scopo illecito o impossibile cade anche l’atto.
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Parte IV
Patologia del contratto
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Il contratto nel Codice Civile
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Cap. 9
Patologia del contratto
9.1 Invalidità ed inefficacia
L’invalidità è in generale la irregolarità giuridica del contratto che comporta la
sanzione della inefficacia definitiva. Tale sanzione può essere automatica o di
applicazione giudiziale. La categoria dell’invalidità comprende la nullità,
l’annullabilità e la rescindibilità del contratto. In tutte le forme di invalidità il
contratto presenta una irregolarità più o meno grave , cioè una inosservanza di
norme giuridiche che si sostanzia in una qualifica negativa del contratto.
L’invalidità del contratto deve essere distinta dalla sua inefficacia. L’invalidità è
infatti una qualifica di irregolarità del contratto mentre l’inefficacia riguarda il
momento effettuale, indicando in generale la non produttività degli effetti
giuridici. L’inefficacia va distinta in due sottocategorie:
a) inefficacia in senso ampio che comprende i casi in cui la mancanza di
effetti deriva da un fattore intrinseco, un vizio, cioè, che inficia il negozio
nella sua stessa struttura o consistenza e che può, a sua volta derivare:
- o dalla mancanza nell’atto di quel minimum richiesto per la sua stessa
esistenza, nel qual caso si ha la figura della inesistenza;
- o dal fatto che il contratto, pur giuridicamente esistente, è manchevole o
viziato in alcuno dei suoi elementi o requisiti essenziali, nel qual caso si ha
la figura della invalidità che a seconda della gravità del difetto o vizio, può
assumere l’aspetto della nullità o annullabilità;
b) inefficacia in senso stretto, che comprende i casi in cui la mancanza di
effetti deriva da un fattore estrinseco; si tratta di quei casi in cui si ha una
inettitudine transitoria del contratto a produrre effetti per una qualunque
ragione non patologica ( ad es., il contratto pur essendo valido non produce i
suoi effetti perché è sottoposto ad una condizione sospensiva non ancora
verificatasi.
Dunque, non tutti i contratti invalidi sono per ciò stesso inefficaci. Ed infatti,
mentre il contratto nullo è inefficace di diritto, il contratto annullabile e quello
rescindibile sono provvisoriamente inefficaci, salvo a perdere la loro efficacia a
seguito dell’annullamento o della rescissione.
D’altro canto, l’inefficacia definitiva non è conseguenza esclusiva della invalidità
del contratto. L’inefficacia definitiva può derivare, oltre che da una irregolarità del
contratto, anche da altre cause, come la definitiva mancanza di una condizione di
efficacia volontaria o la revoca consensuale del contratto.
Il giudizio di validità del contratto deve essere formulato in relazione alla
situazione di fatto e alle norme vigenti al momento del suo perfezionamento. Le
vicende successive non toccano di massima tale giudizio. Non può tuttavia
escludersi che il contratto inizialmente valido divenga successivamente invalido
in quanto oggetto di una valutazione di illiceità o per l’eccezionale efficacia
retroattiva della legge o perché l’ulteriore attuazione del rapporto come
programmato dalle parti si pone in contrasto con la nuova norma.
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Il contratto nel Codice Civile
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9.2 L’inesistenza del contratto
Quella dell’inesistenza è categoria assai discussa in dottrina.
Secondo una prima tesi, l’inesistenza non è un’ autonoma figura ma produce gli
stessi effetti della nullità. Altri, invece, ammette la categoria in esame osservando
che il silenzio della legge sul punto non è argomento decisivo e che talune
disposizioni del codice non trovano spiegazione se non con riferimento al
contratto nullo come categoria diversa da quella del contratto inesistente.
L’inesistenza, allora, secondo tali autori, si ravvisa quando il contratto non è
semplicemente viziato ma manca addirittura di quel minimum di elementi
necessari perché si possa concepire, qualificare o identificare come contratto.
Così, ad esempio, se un testamento olografo è stato scritto a macchina, lo stesso
sarà nullo in quanto non è stata rispettata la forma ad substantiam prescritta dalla
legge ( scrittura a mano), non sarà invece, inesistente per la ragione che è stato
osservato quale minimum di forma che la legge richiede ( scrittura ); se, invece, il
testamento stesso, anziché per iscritto, è orale, allora mancherà anche quale
minimum di forma richiesto dalla legge ed il testamento, anziché nullo, sarà
addirittura inesistente. Pertanto, si può dire che il contratto è inesistente quando
mancano gli elementi materiali dell’atto, di guisa che, anche a livello sociale, la
situazione non può essere identificata come contratto; mentre il contratto è nullo
quando sono presenti gli elementi materiali e mancano gli elementi giuridici.
Quanto poi agli effetti della inesistenza tale teoria contesta che essi siano identici
a quelli derivanti dalla nullità, infatti:
- la nullità può eccezionalmente convalidarsi, il contratto inesistente, invece,
non ammette mai convalida;
- il contratto nullo può produrre, in alcuni casi, determinati effetti ( c.d.
efficacia indiretta del negozio nullo: ad es. gli effetti del matrimonio
putativo in caso di matrimonio nullo). Il contratto inesistente, invece, non
produce effetto, nemmeno indiretto,
- il contratto nullo può convertirsi; non esiste tale possibilità per quello
inesistente.
9.3 La nullità del contratto
La nullità è la più grave forma di invalidità del contratto. Essa esprime una
valutazione negativa del contratto per la sua definitiva deficienza strutturale, ossia
mancanza e impossibilità originaria di un elemento costitutivo o requisito legale
di efficacia ovvero per la sua dannosità sociale e quindi per la sua illiceità.
La nullità può essere testuale e virtuale.
La nullità è testuale quando esistono norme che sanciscono espressamente la
nullità; la nullità è virtuale quando, pur non essendo stabilita espressamente in
una norma ad hoc risulta dal sistema nel suo complesso. Ad esempio è nullo il
contratto concluso in seguito a violenza fisica perché manca la volontà, anche in
assenza di una norma che preveda espressamente tale nullità.
Ancora, la nullità può essere totale e parziale.
La nullità totale è quella che riguarda l’intero contratto; la nullità parziale ( art.
1419 c.c.) non colpisce l’intero negozio. In particolare la nullità parziale può
essere:
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oggettiva, quando colpisce una parte del contenuto del contratto. In tal
caso, è invalida solo la clausola mentre l’altra parte del contratto resta in
vita; ciò accade quando:
1) risulta che le parti avrebbero ugualmente concluso il contratto anche senza
quella clausola ( e pertanto si tratta di clausola di valore non preminente,
ma accessorio) ( art. 1419, co.1°).
Se risulta che le parti non avrebbero posto in essere il contratto senza
quella clausola o quella parte che è colpita da nullità, la nullità si estende
all’intero negozio.
2) la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative ( art. 1419, 2°
co.).
b) soggettiva, quando nei negozi plurilaterali colpisce il vincolo di una delle
parti. In questo caso vi è nullità dell’intero negozio, salvo che la
partecipazione di essa debba, secondo le circostanze considerarsi
essenziale ( art. 1420 c.c.).
Per il codice il contratto è nullo 8 art. 1418 c.c.) quando:
- è contrario a norme imperative;
- manca uno degli elementi essenziali del contratto indicato nell’art. 1325 (
accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità),
- la causa è illecita,
- il motivo è illecito ai sensi dell’art. 1345 ( cioè quando il motivo illecito è
comune a tutte le parti del contratto e costituisce l’unico motivo della
stipulazione),
- l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile,
- negli altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità comporta la definitiva inidoneità del contratto a produrre gli effetti suoi
propri. Il contratto nullo è inefficace o senza s effetto sin dall’origine. Di
conseguenza se il negozio è stato eseguito, le prestazioni già effettuate
costituiscono un indebito in quanto prive di titolo e pertanto devono essere
restituite. Eccezione a tale principio si ha nel caso del negozio immorale ( art.
2035 c.c.). La nullità opera di diritto e può essere giudizialmente accertata in ogni
tempo. La dichiarazione di nullità di regola ha rilievo anche nei confronti dei terzi.
Infatti, se un terzo ha acquistato un diritto da colui al quale il diritto è stato
trasferito in base ad un contratto nullo, la sentenza che ha dichiarato la nullità del
contratto di trasferimento travolge anche il diritto del terzo.
Ad esempio la Corte ha ritenuto che nel caso di contratto di formazione e lavoro,
la formazione professionale sia, non solo parte integrante della causa, ma altresì
ragione fondamentale del contratto e, in tal modo parametro di valutazione della
relativa validità. Dunque, la patologia di questa particolare causa può essere non
solo un vizio genetico ( il fatto che il lavoratore al momento della sua assunzione
fosse già in possesso dell’esperienza e competenza professionale richieste per lo
svolgimento del suo lavoro), ovvero un vizio funzionale ( l’assenza di attività
formativa o un’inosservanza del progetto di formazione che comprometta lo
svolgimento della sua funzione), ma una strutturale illiceità. E’ questa l’ipotesi
nella quale il contratto di formazione e lavoro sia stipulato nel corso di un
contratto a tempo indeterminato, ipotesi illecita poiché ciò determina la
trasformazione di un rapporto stabile in un rapporto di per sé precario, con
l’apposizione di un termine in un’ipotesi non prevista dalla legge. In questo caso
il contratto di formazione e lavoro assume una causa illecita o che comunque si
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presume iuris et de iure illecita; illiceità che determina la nullità del negozio,
rilevabile anche d’ufficio.
( Cass. civ., sez. lav., 11/11/2003, n. 16969)
9.4 L’annullabilità del contratto
L’annullabilità è quella forma di invalidità del contratto che deriva dalla
violazione di norme che mirano a tutelare particolarmente una delle parti.
L’annullabilità, a differenza della nullità, è soltanto testuale ed il contratto
annullabile è provvisoriamente produttivo dei suoi effetti ma è suscettibile di
essere reso inefficacia mediante sentenza di annullamento. L’annullamento è
pronunziato su domanda della parte legittimata cioè della parte nel cui interesse è
prevista l’invalidità del contratto ( annullabilità relativa). Esistono, tuttavia, anche
ipotesi di annullabilità assoluta che riocorre quando legittimato ad agire per
l’annullamento è chiunque vi abbia interesse. Essa si verifica per esempio.
- per glia tti posti in essere dall’interdetto legale ( art. 1441 c.c.);
- per il testamento inficiato da vizi della volontà ( art. 624 c.c.);
- in alcune ipotesi di annullamento del matrimonio ( per parentela, età etc.).
Sono cause di annullabilità:
- l’incapacità legale o naturale della parte ( art. 1425 c.c.);
- i vizi del consenso ( artt. 1427 ss. c.c., errore, violenza e dolo).
Come cause di annullabilità sono poi previste particolari situazioni di abuso a
danno di una delle parti. In questa prospettiva vanno intese le varie ipotesi di
annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col
rappresentato o dal coniuge senza il consenso dell’altro in regime di comunione
legale. Il contratto annullabile può essere sanato per effetto della prescrizione
dell’azione di annullamento ( in cinque anni decorrenti dal giorno in cui è cessata
la causa che ha dato luogo al vizio del contratto, oppure dal giorno in cui questo è
stato concluso, negli altri casi di annullabilità ( es. incapacità naturale). e per
effetto di convalida. Se l’azione di annullamento è accolta, il contratto è annullato
e la situazione giuridica è ricondotta allo status quo ante. L’annullamento, infatti,
ha efficacia retroattiva: esso distrugge gli effetti prodotti dal negozio annullabile,
precedentemente posto in essere, come se questi non si fossero mai verificati. Da
ciò deriva che colui che ha ricevuto una prestazione in base a contratto annullabile
è tenuto a restituirla. Fa eccezione il caso in cui il contratto è annullato per
incapacità di uno dei contraenti ( art. 1443 c.c.9: in tal caso questi è tenuto a
restituire all’altro la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui è stata rivolta a sua
vantaggio. Il principio della retroattività dell’annullamento opera anche nei
confronti dei terzi; tuttavia occorre distinguere.
- se l’annullamento dipende da incapacità legale, gli effetti retroattivi
dell’annullamento si applicano anche nei confronti dei terzi;
- se l’annullamento deriva da altre cause ( es. vizi del volere ), la sentenza di
annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede (
che, cioè ignoravano il vizio del contratto) salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di annullamento.
Il contratto annullabile può essere sanato mediante la convalida. La convalida è il
negozio- unilaterale, accessorio e a forma libera – mediante il quale la parte
legittimata a proporre l’azione di annullamento conferma il negozio annullabile.
Essa può essere:
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-
-
espressa, quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio
con un’apposita dichiarazione. Essa deve contenere la menzione del
contratto, la menzione del motivo di annullabilità, la dichiarazione che si
intende convalidare il contratto.
Tacita quando la parte dà esecuzione volontaria al contratto conoscendo il
motivo di annullabilità.
In proposito la Corte ha sottolineato che non si ha annullabilità del contratto la
circostanza che il valore dei beni ottenuti a seguito della stipula del contratto si
riveli inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire. Ed infatti,
l’errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra
nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di
annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere
solo ai diritti ed obblighi che il contratto sia idoneo ad attribuire, e non al valore
economico del bene oggetto del contratto che afferisce non all’oggetto del
contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a
concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento
dell’annullabilità anche perché non è riconosciuta dall’ordinamento tutela rispetto
al cattivo uso dell’autonomia contrattuale e, all’errore sulle proprie, personali
valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio.
( Cass. civ. sez. III, 03/04/2003, n. 5139).
9.5 La rescissione del contratto
La rescissione del contratto è una forma di invalidità del contratto posta
principalmente a tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo stato di
bisogno o di pericolo. La rescissione è, dunque, diretta alla rimozione
giudiziale del contratto che è solo provvisoriamente efficace, a causa della sua
irregolarità che risulta dalla iniquità derivante dall’approfittamento di una
situazione di anomala alterazione della libertà negoziale.
9.6 Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
L’art. 1447 c.c. prevede l’ipotesi in cui una delle parti ha assunto obbligazioni
a condizioni inique perché si trovava nella necessità, nota alla controparte, di
salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
I presupposti necessari per rescindere il contratto sono:
- lo stato di pericolo in cui si trovava uno dei contraenti al momento della
conclusione del contratto. Il contratto non è rescindibile se il pericolo non
riguardi le persone ma le cose; mentre lo il contratto è ugualmente rescindibile
qualora il soggetto stesso si sia posto volontariamente e per colpa nella
situazione pericolosa.
- l’iniquità delle condizioni a cui il contraente in pericolo ha dovuto
soggiacere per salvarsi dallo stato di pericolo;
- la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto
vantaggio.
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Il contratto nel Codice Civile
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9.7 Rescissione del contratto per lesione
Ai sensi dell’art. 1448 c.c., il contratto è rescindibile quando è stipulato a
condizioni di grave sproporzione ( c.d. lesione ultra dimidium ) in dipendenza
dello stato di bisogno di un aparte , conosciuto dall’altro contraente che ne ha
approfittato per trarne vantaggio.
I presupposti dell’azione in esame sono.
- la lesione ultra dimidium: ossia la sproporzione fra le due prestazioni
superiore alla metà 8 il valore della prestazione cui è tenuta la parte
danneggiata deve essere di oltre il doppio del valore della controprestazione);
la lesione deve essere accertata con riferimento al momento della conclusione
del contratto, tuttavia, il contratto non è più rescindibile se, a causa di
circostanze sopravvenute, la sproporzione è venuta a mancare al momento
della presentazione della domada di rescissione;
- lo stato di bisogno della parte danneggiata, che va interpretato come
situazione di difficoltà economica, anche transitoria, che incida sulla libera
determinazione del contraente. In ogni caso, gli interessi minacciati devono
essere strettamente patrimoniali, se sono personali si rientra nella rescissione
per stato di pericolo;
- l’ approfittamento dello stato di bisogno si risolve in una condizione
psicologica di mera conoscenza delle circostanze cui si ricollega la
rescindibilità del contratto; non si richiede necessariamente un comportamento
attivo, ovvero un’iniziativa fraudolenta della parte, essendo sufficiente anche
un comportamento solo passivo.
Legittimata all’esercizio dell’azione di rescissione è la parte danneggiata.
L’azione si prescrive nel termine breve di un anno che decorre dalla
conclusione del contratto. Il contratto rescindibile non ammette convalida e
comporta la liberazione dall’obbligo di adempiere alle prestazioni dedotte e la
restituzione delle prestazioni eseguite. Tale azione produce effetti retroattivi
tra le parti, non pregiudica invece i diritti acquistati dai terzi.
In tema di azione generale di rescissione per lesione, lo stato di bisogno non
coincide con l’assoluta indigenza o totale incapacità patrimoniale potendo essere
ravvisato anche nella semplice difficoltà economica o nella contingente carenza di
liquidità. Tuttavia, perché la rescissione possa essere pronunciata, è necessario
che le momentanee difficoltà economiche siano in rapporto di causa ad effetto con
la determinazione a contrarre, e cioè costituiscano il motivo per ilq aule è stata
accettata la sproporzione tra le prestazioni. Perché sussista poi l’approfittamento
dello stato di bisogno della controparte, non è richiesta la prova di una specifica
attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o
sollecitare la conclusione del contratto ma occorre pur sempre che dalla compiuta
istruzione emerga una situazione tale che consenta di ritenere, attraverso una
motivata valutazione complessiva del comportamento dell’acquirente, che la
conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta
psicologica a contrarre.
( Cass. civ. sez. II, 28/05/2003, n. 8519).
9.8 La risoluzione del contratto
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La risoluzione del contratto è rimedio previsto dalla legge nell’ipotesi in cui si
riscontrino anomalie nel funzionamento del sinallagma dopo la conclusione
del contratto. In tal caso, quindi, il fondamento economico dell’attribuzione
non è viziato sin dall’origine, ma viene ad alterarsi in seguito, mirando,
pertanto, la risoluzione, a riequilibrare la posizione economica-patrimoniale
dei contraenti, eliminando non il contratto ma i suoi effetti: essa, incide,
dunque, non sull’atto ma sul rapporto. Ne consegue la possibilità di chiedere
oltre la risoluzione anche il risarcimento dei danni: infatti l’atto era valido e le
obbligazioni dovevano essere eseguite.
Può aversi risoluzione:
- per inadempimento colpevole ( artt. 1453-1462) della controparte;
- per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466)della prestazione (nei
contratti ad efficacia obbligatoria ad es. se il bene locato è stato distrutto
per un evento fortuito, per cui il locatore non è in grado di consegnarlo,
questi dovrà restituire la somma percepita ovvero se questa non gli è stata
ancora corrisposta non potrà pretenderne il versamento; nei contratti ad
efficacia reale ad es. se la cosa perisce per causa non imputabile al
venditore, il compratore è comunque obbligato a versare il prezzo),
- per eccessiva onerosità ( art. 1467 c.c.): nei contratti di durata che
comportano un’esecuzione differita o protratta nel tempo, può domandare
la risoluzione del contratto la parte la cui prestazione sia divenuta
eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili.
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Il contratto nel Codice Civile
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Parte V
Appendice
Scrittura privata di cessione di credito
Con la presente scrittura , redatta in due originali, i signori A., residente in .....
e B., residente in ..... convengono e stipulano quanto segue:
1) Il signor A. cede al signor B., che accetta, il credito di euro..... che il primo
ha nei confronti del signor C., residente in ....., fruttante l'interesse annuo del
..... %, portato da scrittura privata in data ....., registrata, ecc.;
2) Il prezzo della cessione è fissato in euro ....., che il cessionario signor B.
paga senz'altro al cedente signor A., il quale lo ritira rilasciandone quietanza;
3) Il signor A. garantisce la sussistenza del credito ceduto, ma non assume
alcuna responsabilità circa la solvenza del debitore ceduto signor C;
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Il contratto nel Codice Civile
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4) Le spese della presente scrittura e relative sono a carico, ecc. (secondo la
pattuizione).
Data
Firma contraenti
Atto di vendita di immobile urbano
Repubblica Italiana
L'anno ............... il giorno ............... del mese di ............... in ............... avanti a
me dottor ............... Notaio in ............... iscritto al Collegio Notarile di ...............
senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti fra loro
d'accordo e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:
............... nato a ............... il ..............., residente in ...............
- parte venditrice ............... nato a ............... il ..............., residente in ...............
- parte acquirente della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il presente atto mi
chiedono di far constare quanto segue:
1) Il signor ............... vende e trasferisce al signor ............... che accetta ed
acquista la piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte della
casa sita in comune di ..............., via ............... censite al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di ...............
2) È compresa nella vendita la proporzionale quota di comproprietà delle parti
comuni dell'edificio in condominio, di cui i locali in oggetto fanno parte, ai sensi
di legge e del vigente regolamento.
3) In ottemperanza al d.p.r. 6.6.2001, n. 380, sue integrazioni e modifiche:
la parte venditrice signor ..............., reso edotto della responsabilità penale in caso
di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, dichiara, ai sensi dell'art. 47, l.
28.12.2000, n. 445, che la costruzione dell'edificio compendiante i locali oggetto
della presente vendita è stata iniziata in data anteriore al 1°.9.1967.
4) La parte venditrice dichiara che sugli immobili in oggetto non furono eseguite
opere che avrebbero richiesto licenza, concessione o autorizzazione, ed
espressamente ne garantisce nei confronti della parte acquirente la piena regolarità
urbanistica ed edilizia, anche dal punto di vista amministrativo.
5) La vendita è fatta e accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui le
porzioni immobiliari in oggetto attualmente si trovano, con tutti i diritti, ragioni,
azioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti così come gli
immobili stessi vennero finora goduti e posseduti dalla parte venditrice e quali a
essa pervennero in dipendenza di ...............
6) La parte venditrice garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto qui
compravenduto che dichiara libero da debiti, liti in corso, privilegi, ipoteche e
trascrizioni di pregiudizio per cui presta la più ampia garanzia da evizione e da
molestie nel possesso.
7) Il possesso attivo e passivo viene dato alla parte acquirente in data odierna.
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Il contratto nel Codice Civile
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8) Le parti mi dichiarano che il prezzo della presente vendita è stato convenuto ed
accettato nella somma di euro ............... già pagato dalla parte acquirente, come la
parte venditrice dichiara e riconosce rilasciandone ampia quietanza.
9) Ai sensi e per gli effetti della l. 19.5.1975, n. 151, i signori ............... dichiarano
...............
10) Le spese del presente atto e relative sono a carico della parte acquirente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto , in parte dattiloscritto e in parte
manoscritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, quale atto leggo ai
comparenti che lo approvano e confermano e lo sottoscrivono unitamente a me
Notaio.
Il presente atto è steso su ............... facciate di ............... fogli.
Lì, ………………
Firma
Scrittura privata di compravendita di beni mobili
Con la presente scrittura , redatta in due originali, i signori A e B, entrambi
residenti in ..............., convengono e stipulano quanto segue:
1) Il signor A vende al signor B, che acquista, i seguenti beni mobili:
a) un letto di ferro a una piazza, con rete metallica;
b) sei sedie in legno di noce, ricoperte di velluto;
c) un cassettone in legno di noce;
d) due comodini in legno di noce, con piastra di marmo;
e) ...............;
(oppure: Il signor A vende al signor B, che acquista, tutti i mobili indicati in nota
a parte, che, sottoscritta da entrambe le parti, si unisce, come allegato, alla
presente scrittura );
2) Il prezzo dei predetti mobili è fissato in euro ............... che il signor B versa al
signor A, il quale lo ritira, rilasciandone con quest'atto quietanza a saldo;
3) Il signor B dichiara di aver già avuto dal signor A la consegna di tutti gli effetti
mobili che formano oggetto del presente contratto, e pertanto ne rilascia
liberazione al venditore signor A (oppure: Il signor A si obbliga a consegnare al
signor B i mobili che formano oggetto del contratto entro quindici giorni, e alla
casa di abitazione del compratore signor B, in via ..............., n. ...............,
provvedendo intanto alla loro conservazione e custodia);
4) Il venditore signor A presta le garanzie di legge circa la proprietà dei beni
mobili venduti (come dalla seguente documentazione: ...............) e le libertà dei
beni stessi da sequestri, pignoramenti, azioni di rivendica e in genere per ogni
ipotesi di evizione;
5) Le spese della presente scrittura e relative sono a carico del compratore signor
B.
lì, ………………..
Firma contraenti
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Contratto di agenzia
Il signor ............... nato a ............... il ............... residente in ............... via
............... n. ............... Partita Iva ...............
(in seguito denominato «AGENTE»),
premesso che
- la ............... è azienda che commercializza il prodotto ............... (da ora detti
«Prodotti» o «Prodotti Contrattuali»)
- la XXX intende incrementare la propria presenza e le vendite di tali prodotti nel
confronti della clientela attuale e potenziale della zona;
- l'AGENTE dichiara di avere le competenze e le capacità necessarie per
promuovere le vendite dei Prodotti;
- l'AGENTE dichiara di essere iscritto all'Albo agenti e farà pervenire alla XXX la
documentazione idonea a provare detta iscrizione; tutto ciò premesso,
propone
alla XXX, con sede in ............... (in seguito denominata «Mandante») di stipulare
il contratto di agenzia all seguenti condizioni
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto .
Art. 2 - Zona e Prodotti Contrattuali
2.1. La MANDANTE incarica l'AGENTE, che accetta, di promuovere la vendita
dei Prodotti, di volta in volta nei limiti dei modelli specificati nelle comunicazioni
periodicamente consegnate dalla MANDANTE all'AGENTE, che rispecchieranno
le disponibilità di magazzino della MANDANTE, nei confronti delle seguenti
tipologie di clienti: privati consumatori e imprese e/o professionisti che siano
anche utilizzatori finali (in seguito denominati «Clienti») stabiliti nella seguente
zona ............... (in seguito denominata «Zona»). Sono pertanto esclusi dall'ambito
del presente contratto e della relativa esclusiva i potenziali acquirenti che
acquistino al fine di rivendere (sia grossisti di ogni genere sia dettaglianti).
Art. 3 - Compiti dell'AGENTE
3.1. L'AGENTE si impegna a promuovere, in forma autonoma ed indipendente,
con mezzi, strumenti e organizzazione professionale propria, al meglio delle sue
possibilità, e secondo le ragionevoli istruzioni impartitegli dalla MANDANTE e
dagli agenti di macroarea eventualmente incaricati dalla MANDANTE, la vendita
dei Prodotti Contrattuali nella Zona, nonché a tutelare gli interessi della
MANDANTE con la diligenza di un buon commerciante.
3.2. L'AGENTE non ha poteri di rappresentanza. Egli non può stipulare contratti
in nome e per conto della MANDANTE, né impegnare in qualsiasi modo
quest'ultima nei confronti di terzi. L'AGENTE si limita a raccogliere e trasmettere
gli ordini secondo le modalità indicate nell'art. 4, ordini che la MANDANTE è
libera di accettare o rifiutare, senza che ciò possa dar luogo ad indennizzo o danno
alcuno a favore dell'AGENTE.
Nella trattativa con i Clienti si deve attenere strettamente alle condizioni
contrattuali ufficiali in vigore (in particolare, prezzi, termini di consegna e di
pagamento, eventuali margini negoziali, sconti) comunicategli dalla
MANDANTE. Nessuna deroga a tali condizioni di vendita può essere concordata
dall'AGENTE con i Clienti della Zona, salvo autorizzazione della MANDANTE.
L'AGENTE dovrà ottenere e raccogliere gli ordini eclusivamente con i moduli
d'ordine predisposti dalla MANDANTE che si allegano sub 1. Tali moduli
potranno essere modificati dalla MANDANTE in qualsiasi momento.
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Il contratto nel Codice Civile
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L'AGENTE risponde dei danni cagionati alla MANDANTE per l'eventuale
affidamento ingenerato nei Clienti su eventuali deroghe non autorizzate alle
condizioni contrattuali.
In ogni caso l'AGENTE presenterà i Prodotti in modo corretto e non attribuendo
caratteristiche diverse da quelle che i Prodotti medesimi possiedono.
3.3. L'AGENTE, nel caso che a ciò sia incaricato ed autorizzato dalla
MANDANTE, potrà raccogliere proposte di contratto di credito al consumo e/o di
leasing, destinati a favorire la vendita dei PRODOTTI.
L'AGENTE - in tal caso - è tenuto a rispettare tutte le norme previste di
informazione e di identificazione del cliente, e comunque dovrà attenersi
scrupolosamente alle istruzioni che in merito gli verranno date dal MANDANTE
o dagli agenti di macroarea. Resta inteso che l'AGENTE sarà responsabile di tutti
i danni provocati alla MANDANTE in conseguenza di violazioni attinenti alle
norme ed istruzioni per la stipulazione dei contratti di credito al consumo e/o di
leasing e pertanto si obbliga a tenere indenne la MANDANTE da tutte le relative
pretese di terzi, ivi compresa la società che presta credito al consumo e la società
di leasing, e comunque di rimborsarla di tutte le perdite patrimoniali conseguenti
alla non validità o inefficacia dei contratti di credito al consumo e/o di leasing, per
ragioni imputabili all'AGENTE.
3.4. L'AGENTE è tenuto ad informare il MANDANTE ai sensi dell'art. 1746 c.c.,
1° co.
Art. 4 - Raccolta e trasmissione degli ordini
4.1. Gli ordini devono essere raccolti sull'apposita modulistica contrattuale della
MANDANTE, completata in ogni parte e firmata dai Clienti.
All'atto della sottoscrizione dell'ordine, l'AGENTE deve informare i Clienti che
l'evasione dell'ordine stesso è subordinata all'accettazione della proposta
contrattuale del Cliente da parte della MANDANTE.
4.2. La MANDANTE informa l'AGENTE, entro 60 giorni dal ricevimento
dell'ordine, dell'accettazione o del rifiuto degli ordini ricevuti, precisando la data
di consegna. In caso di mancata comunicazione l'ordine si presume non accettato.
Art. 5 - Esclusiva reciproca e obbligo di non concorrenza
5.1. La MANDANTE si impegna a non nominare per tutta la durata del presente
contratto altri agenti per la promozione delle vendite dei Prodotti Contrattuali ai
Clienti della Zona.
5.2. La MANDANTE può, tuttavia, a sua discrezione contattare e/o visitare i
Clienti della Zona, nonché negoziare e/o concludere con loro contratti per la
vendita dei Prodotti Contrattuali; in tal caso sarà comunque riservata all'AGENTE
la provvigione di cui all'art. 12 del presente contratto .
5.3. L'AGENTE si impegna, oltre che per tutta la durata del presente contratto ,
per la durata di due anni successivamente alla sua cessazione (per qualsiasi causa
verificatasi) a non promuovere prodotti concorrenti con i Prodotti Contrattuali nei
confronti dei Clienti all'interno della Zona, né comunque ad agire nella Zona nei
confronti dei Clienti, direttamente o indirettamente, in qualità di agente,
commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo
nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i
Prodotti Contrattuali.
A titolo di corrispettivo per l'impegno di non concorrenza successivo alla
cessazione del contratto spetta all'AGENTE l'indennità di cui all'art. 1751 bis c.c.
come determinata dagli accordi di categoria applicabili.
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Il contratto nel Codice Civile
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L'eventuale inosservanza dell'impegno di non concorrenza da parte dell'AGENTE
darà diritto in ogni caso alla MANDANTE all'applicazione delle penali previste
dall'accordo di categoria, fermo il risarcimento del maggior danno.
5.4. L'AGENTE è libero di rappresentare e commercializzare prodotti non
concorrenti con i Prodotti, ma tale sua attività non dovrà pregiudicare o comunque
influenzare negativamente la promozione dei Prodotti ai sensi del presente
contratto . L'AGENTE dovrà comunicare alla MANDANTE i prodotti non
concorrenti che promuove, rappresenta o commercializza.
Art. 6 - Materiale illustrativo
6.1. Il materiale tecnico-promozionale (depliant, listini prezzi, ecc.) riguardante i
Prodotti Contrattuali fornito dalla MANDANTE all'AGENTE resta di proprietà
della MANDANTE, a meno che esso non sia destinato ai Clienti. L'AGENTE ha
l'obbligo di custodire con la dovuta diligenza il materiale, rispondendo nei
confronti della MANDANTE anche in caso di perimento, perdita, furto,
danneggiamento, anche ad opera di terzi del materiale in questione.
6.2. Nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 6.1 la MANDANTE
consegnerà all'AGENTE uno stock di Prodotti da utilizzarsi per la promozione e
l'illustrazione dei Prodotti ai Clienti. Tale stock entro sei mesi dalla consegna
all'AGENTE dovrà essere restituito in buono stato di conservazione alla
MANDANTE ovvero consegnato a Clienti in esecuzione a contratti promossi
dall'AGENTE e accettati dalla MANDANTE. I Prodotti compresi nello stock, non
restituiti o consegnati a terzi nel detto termine, saranno fatturati all'AGENTE a
prezzo di listino e senza diritto alle provvigioni ed inseriti a suo debito nel conto
infra previsto all'art. 11.
È facoltà della MANDANTE ricostituire lo stock nel corso del rapporto. Ai fini
della presente clausola si intendono parte dello stock i Prodotti consegnati
all'AGENTE con tale qualificazione senza contestazione da parte di quest'ultimo
nei 10 giorni dalla consegna.
6.3. Al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto ,
l'AGENTE è tenuto a non più utilizzare e comunque a restituire a prima richiesta
alla MANDANTE il materiale illustrativo, pubblicitario, i Prodotti, le copie
commissioni, i listini prezzi, e qualunque altro documento o materiale della
MANDANTE in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione, a meno che
essi non siano stati destinati ai Clienti. In caso di mancata restituzione dei Prodotti
in suo possesso in buono stato di conservazione, questi gli saranno fatturati a
prezzo di listino.
Art. 7 - Responsabilità finanziaria
7.1. L'AGENTE è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante,
della solvibilità dei Clienti di cui trasmette gli ordini alla MANDANTE.
7.2. L'AGENTE, che si renda inadempiente all'obbligo di fornire alla
MANDANTE le informazioni utili per valutare la convenienza dei singoli affari
pur conoscendole e dovendole conoscere con l'ordinaria diligenza professionale, è
tenuto a corrispondere al preponente (casa mandante), a titolo di penale e salvo il
maggior danno, il 15 per cento del corrispettivo non incassato in conseguenza
dell'inadempimento dei clienti con i quali sono stati conclusi i contratti in
conseguenza della mancata fornitura delle informazioni utili per valutare la
convenienza dell'affare.
Art. 8 - Riscossioni
8.1. L'AGENTE non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto della
MANDANTE, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultima.
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Il contratto nel Codice Civile
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Tuttavia non costituisce ricevimento di pagamenti da parte dell'AGENTE la
semplice trasmissione alla MANDANTE di mezzi di pagamento (quali ad
esempio assegni barrati e non trasferibili intestati alla MANDANTE) che potrà
quindi essere richiesta dalla MANDANTE come modalità operativa da attuarsi
nella conclusione dei contratti (sia in relazione ad acconti, sia in relazione al
saldo).
8.2. Nei casi in cui l'AGENTE venga autorizzato a ricevere pagamenti per conto
della MANDANTE o comunque nei casi in cui riceva mezzi di pagamento
destinati alla MANDANTE, egli dovrà rimettere immediatamente le relative
somme o i relativi mezzi di pagamento a quest'ultima. L'AGENTE non potrà
comunque trattenere quanto ricevuto a qualsiasivoglia titolo, neppure in
compensazione di eventuali crediti.
Il ritardo di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi nella rimessa delle somme incassate
o dei mezzi di pagamento costituirà giusta causa di risoluzione ex art. 15.1. del
presente contratto .
8.3. È espressamente convenuto che l'AGENTE non ha diritto ad alcuna
provvigione supplementare per l'eventuale svolgimento delle attività di cui agli
artt. 8.1 e 8.2, che si intendono interamente coperte dalla provvigione di cui all'art.
9, nella misura precisata dall'art. 9.2.
Art. 9 - Provvigione - anticipi provvigionali - acconti sugli anticipi provvigionali
9.1. L'AGENTE ha diritto, su tutti gli ordini da esso trasmessi con riferimento ai
Clienti della Zona, accettati dalla MANDANTE ed andati a buon fine, a una
provvigione secondo le percentuali sotto stabilite. La provvigione è da intendersi
comprensiva di tutte le spese necessarie alla promozione della vendita nonché
ogni altra spesa sostenuta in relazione al presente contratto .
È espressamente convenuto che tale provvigione costituisce la remunerazione
globale ed onnicomprensiva per tutte le attività svolte dall'AGENTE (promozione
delle vendite, viaggi, assistenza per gli incassi, attività di appoggio ad iniziative
promozionali e/o pubblicitarie, contestuale conclusione di contratti di credito al
consumo e leasing, ecc.) e per tutti gli obblighi assunti nel contesto del presente
contratto . In particolare le parti danno atto che nelle provvigioni di cui all'allegato
1 è da intendersi compreso ogni compenso per la raccolta di ordini relativi al
credito al consumo o al leasing in quanto relativi ed accessori alla vendita dei
Prodotti.
9.2. Su tutte le vendite di Prodotti andate a buon fine verranno riconosciute
all'AGENTE:
- una provvigione base pari al ...............% (...............);
- una provvigione pari al ............... % (...............) a titolo di corrispettivo per
l'impegno di non concorrenza di cui al punto 5.3;
- una provvigione pari al ...............% (...............) a titolo di corrispettivo per
l'eventuale attività di incasso e per l'attività di trasmissione di mezzi di
pagamento;
e così, sommando i precedenti addendi, una provvigione complessiva pari al
............... % (...............).
Qualora le vendite andate a buon fine promosse dall'AGENTE in un anno solare
(1 gennaio - 31 dicembre) superino la soglia di euro ............... complessive
(computando l'ammontare netto delle fatture così come previsto all'art. 11.1), la
provvigione complessiva e onnicomprensiva prevista sarà pari a ...............%, per
tutte le vendite.
Questa provvigione verrà pagata su base semestrale.
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Il contratto nel Codice Civile
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Ai sensi dell'art. 1748 c.c., si conviene che nulla sarà dovuto a titolo di
provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi che
l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o
appartenenti alla medesima zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati
all'agente.
Art. 10 - Calcolo e pagamento di: provvigione - anticipi provvigionali - acconti
sugli anticipi provvigionali
10.1. La provvigione, gli anticipi provvigionali e gli acconti sugli anticipi
provvigionali si calcolano sull'ammontare netto delle fatture, e cioè sul prezzo di
vendita effettivo, dedotti eventuali sconti, riduzioni di prezzo a qualsiasi causa
dovuti, spese accessorie di qualsiasi tipo (ad es. imballaggio, trasporto,
assicurazione, ecc.), penali, imposte o tasse di qualsiasi genere.
10.2. Il conteggio ed i pagamenti dei compensi provvigionali verranno effettuati
sul fatturato effettivamente incassato alla fine di ogni trimestre, con possibilità di
anticipi, tenuto conto che il buon fine degli effetti in circolazione avviene alla loro
naturale scadenza. Nel caso in cui il mancato incasso dipenda da nostro
inadempimento la provvigione vi verrà pagata non al momento dell'effettivo
incasso, ma al momento in cui il cliente avrebbe dovuto pagare, in assenza di un
nostro inadempimento. Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre, vi verrà
inviato il conto delle provvigioni per la vostra fatturazione del corrispettivo
trimestrale medesimo.
10.3. La provvigione, gli anticipi provvigionali e gli acconti sugli anticipi sono
liquidati al netto delle trattenute e dei contributi posti a carico dell'AGENTE dalla
legge o da altre disposizioni obbligatorie.
Il pagamento delle provvigioni e degli anticipi provvigionali è effettuato dalla
MANDANTE contro presentazione di regolare fattura da parte dell'AGENTE di
importo pari al saldo risultante dall'estratto conto di cui sopra ed entro 20 (venti)
giorni dal ricevimento della fattura. Ove il saldo dell'estratto conto risulti a credito
della MANDANTE, il relativo importo è riportato nel successivo estratto conto se
non eccede euro ...............; in caso contrario deve essere pagato dall'AGENTE alla
MANDANTE entro i successivi 20 giorni.
Art. 11 - Premi
Eventuali premi possono essere concessi a titolo di una tantum nel corso del
presente contratto all'AGENTE a totale discrezione della MANDANTE.
È fra le parti pertanto convenuto che tali premi non sono considerati ad ogni e
qualsiasi fine come importi provvigionali.
Art. 12 - Affari non conclusi o non eseguiti
12.1. Qualora il contratto concluso dalla MANDANTE sulla base di un ordine
trasmesso dall'AGENTE non venga successivamente eseguito dalla
MANDANTE, in tutto o in parte, non spetterà all'AGENTE la provvigione sulla
parte non eseguita.
La mancata consegna derivante da difficoltà oggettive di approvvigionamento e/o
produzione dei Prodotti (da qualsivoglia causa originate) o dalla sospetta
insolvenza dell'acquirente, viene considerata dalle parti giustificata; in tali casi la
provvigione sarà dovuta solo nel caso in cui l'acquirente ottenga la condanna per
inadempimento della MANDANTE, previa offerta reale di pagamento.
Art. 13 - Durata del contratto e periodo di prova
13.1. Il presente contratto viene concluso per un periodo di prova della durata di
un anno ed entra in vigore al momento della firma.
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Il contratto nel Codice Civile
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Durante tale periodo ognuna delle parti potrà liberamente recedere senza onere di
preavviso, ma dandone semplice notizia all'altra parte, anche mediante lettera
raccomandata, da inviare almeno otto giorni prima.
13.2. Scaduto il periodo di prova il presente contratto è a tempo indeterminato.
13.3. Ciascuna parte può recedere dal presente contratto , mediante
comunicazione scritta all'altra da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o
telefax osservando il preavviso di cui all'art. 1750 c.c., 3° co., ovvero, nel caso i
termini stessi siano più lunghi, il preavviso previsto dall'AEC in vigore al
momento della comunicazione del recesso.
13.4. È inteso che, a partire dal momento in cui ciascuna parte comunicherà
all'altra l'intenzione di recedere o di risolvere anticipatamente, per qualsiasi causa,
il presente contratto , la MANDANTE potrà affiancare all'AGENTE nei rapporti
con la clientela altro intermediario per la promozione delle vendite dei Prodotti e
per le altre attività previste dal presente contratto fino alla scadenza effettiva del
rapporto.
Art. 14 - Risoluzione anticipata del contratto
14.1. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato,
senza preavviso, in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di
risoluzione anticipata, mediante recesso da comunicarsi alla controparte per
iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. o telefax in presenza di un grave
motivo che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
14.2. Le parti convengono di considerare come giusta causa di risoluzione
anticipata qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali sufficientemente grave
da non permettere la continuazione del rapporto su una base di fiducia reciproca.
Le parti dichiarano inoltre di considerare in ogni caso ex art. 1456 c.c. come grave
inadempimento che non consente la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art.
15.1, oltre agli altri casi previsti nel presente contratto , la violazione degli
obblighi previsti nei seguenti articoli: 3.2 (false prospettazioni ai clienti sui
prodotti); 5.3; 6.2; 8.2.
Sono considerate altresì giuste cause di recesso: morte, sopravvenuta incapacità o
raggiungimento del sessantesimo anno di età da parte dell'AGENTE; condanne
civili o penali che possano pregiudicarne il buon nome od ostacolare lo
svolgimento regolare dell'attività.
Art. 15 - Affari in corso
15.1. L'AGENTE è tenuto ad informare la MANDANTE entro 30 giorni dalla
data di cessazione per qualsiasi causa del presente contratto , a pena di decadenza
dal diritto alla provvigione, degli affari in corso che possano far sorgere il diritto
alla provvigione in conformità dell'art. 15.2., in modo da mettere la MANDANTE
in grado di svolgere l'attività necessaria alla conclusione ed esecuzione del
relativo affare.
15.2. L'AGENTE ha diritto alla provvigione di cui all'art. 9 del presente contratto
sugli affari conclusi dalla MANDANTE con i Clienti della Zona entro il semestre
successivo alla cessazione per qualsiasi causa del contratto , purché l'AGENTE
provi che tale conclusione è riconducibile soprattutto alla propria attività nel corso
del contratto e sempre che l'affare abbia avuto regolare esecuzione da parte del
Cliente entro un anno dalla cessazione del presente contratto .
Art. 16 - Indennità in caso di cessazione del rapporto
16.1. Ai fini della disciplina dell'indennità in caso di cessazione del rapporto le
parti rinviano all'AEC applicabile.
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Il contratto nel Codice Civile
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16.2. È facoltà della MANDANTE di compensare eventuali suoi crediti a
qualsiasi titolo nei confronti dell'AGENTE con quanto a quest'ultimo
eventualmente dovuto a titolo di indennità di cessazione del rapporto.
Art. 17 - Marchi e segni distintivi della MANDANTE
17.1. L'AGENTE è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintiti della
MANDANTE però al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti
Contrattuali, nel contesto della sua attività di AGENTE della MANDANTE,
essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse della
MANDANTE. Tuttavia, qualsiasi uso dei marchi, nomi, o altri segni distintivi
della MANDANTE sulla carta intestata dell'AGENTE, o su altri documenti di
redazione dell'AGENTE dovrà essere concordato preventivamente per iscritto con
la MANDANTE.
17.2. Il diritto dell'AGENTE di usare marchi, nomi, o segni distintivi della
MANDANTE, come previsto al punto precedente, cessa immediatamente con la
cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto .
Art. 18 - Diritto di ritenzione
L'AGENTE non ha alcun diritto di ritenzione sui beni della MANDANTE.
Art. 19 - Accordi precedenti - Modifiche - Divieto di cessione del contratto
19.1. Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo,
scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto .
19.2. Eventuali modifiche o integrazioni devono essere fatte per iscritto a pena di
nullità.
19.3. Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo
tra le parti.
Art. 20 - Foro competente
Foro esclusivamente competente per ogni controversia di cui al presente contratto
è quello di ...............
..............., il ...............
La MANDANTE
L'AGENTE
Si approvano specificatamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole del
presente contratto :
Art. 2.1 Delimitazione dei Clienti
Art. 3.3 Responsabilità conclusione contratti credito al consumo e/o leasing
Art. 4.3 Termine comunicazione accettazione e/o rifiuto affari
Art. 5.3 Obbligo di non concorrenza dell'AGENTE per il periodo post-contratto e
clausola penale
Art. 6.2 Stock Prodotti e loro fatturazione all'AGENTE
Art. 7.2 Penale
Art. 8.1 Trasmissione mezzi pagamento
Art. 10.2 Conto-compensazione-approvazione estratto conto
Art. 12 Affari non conclusi o non eseguiti e relativo onere della prova
Art. 13.1 Periodo prova
Art. 14.4 Indennizzo sostitutivo del preavviso
Art. 14.2 e 14.3 Giuste cause di risoluzione in tronco
Art. 15 Affari in corso
Art. 16 Indennità in caso di cessazione del rapporto
Art. 17 Marchi e segni distintivi della MANDANTE
Art. 20 Foro esclusivamente competente.
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Il contratto nel Codice Civile
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La MANDANTE
L'AGENTE
Contratto di appalto (servizi)
Convenzione d'incarico
tra
............... (denominazione completa, sede, partita IVA, indicazione del
committente che interviene in atto)
(in seguito denominata «Parte Committente»)
e
............... (denominazione completa, sede, partita IVA, l'iscrizione del relativo
consulente che interviene in atto)
(in seguito denominata «Parte Consulente»)
Premesso che:
la Parte Committente è addivenuta nella determinazione di affidare l'incarico della
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori di ............... affidandone
l'esecuzione alla Parte Consulente,
si conviene e si stipula quanto appresso:
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Affidamento
La Parte Committente affida alla Parte Consulente l'incarico della progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori di ...............
Art. 3 - Qualità della progettazione e conformità alla normativa
Sia nell'esecuzione sia nello svolgimento dell'incarico ricevuto la Parte
Consulente si impegna a procedere secondo le buone regole dell'arte e nel rispetto
di tutti i requisiti di legge previsti per tali prestazioni.
Art. 4 - Onorario
L'onorario per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva previsto dal
precedente art. 2 è stabilito, d'intesa tra le parti, nella somma di euro ...............,
comprensiva delle spese e al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi che
verranno versati, in aggiunta all'onorario, dalla Parte Committente alla Parte
Consulente con le seguenti modalità:
a) il ............... % al conferimento dell'incarico;
b) il ............... % alla consegna del progetto preliminare;
c) il ............... % alla consegna del progetto definitivo;
d) il ............... % alla consegna del progetto esecutivo;
e) il ............... % dopo 60 giorni dalla consegna del progetto esecutivo.
Tale importo viene fissato sulla base di un costo preventivo, delle opere relative a
tale incarico, di euro ...............; nel caso di modifiche o variazioni intervenute
dopo la firma della presente convenzione e, comunque, dopo la redazione del
consuntivo finale delle opere eseguite, saranno versate dalla Parte Committente
alla Parte Consulente le relative competenze economiche, in aggiunta a quanto
previsto dal comma precedente, calcolate sulla base della vigente Tariffa degli
onorari per le prestazioni degli Ingegneri ed Architetti.
Per la redazione degli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante verrà
calcolato l'importo spettante alla Parte Consulente sulla base della tariffa indicata
al comma precedente.
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Il contratto nel Codice Civile
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Art. 5 - Compensi per Collegi di professionisti
Nel caso in cui la Parte Committente incarichi, con la presente convenzione o con
altre modalità di incarico, più professionisti riuniti in Collegio per l'esecuzione
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, a ciascuno dei membri del
Collegio è dovuto l'intero compenso previsto dalla vigente Tariffa degli onorari
per le prestazioni degli Ingegneri ed Architetti.
Art. 6 - Tempi di esecuzione
Le modalità di svolgimento della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva saranno concordate sulla base dell'effettivo procedere dei lavori e
comunque, in via di prima approssimazione, si dovrà procedere con il seguente
programma:
- redazione dello studio di prefattibilità entro il ...............
- redazione dello studio di fattibilità delle opere entro il ...............
- redazione del progetto preliminare entro il ...............
- redazione del progetto definitivo entro il ...............
- redazione del progetto esecutivo entro il ...............
Art. 7 - Varianti e modifiche del progetto
Nell'eventualità che in corso di esecuzione delle varie fasi progettuali indicate, la
Parte Committente ritenesse necessario introdurre modifiche o aggiunte al
progetto stesso, la stessa si impegna a far eseguire, a proprio carico e spese, gli
elaborati relativi a tali modifiche che saranno liquidati al professionista sulla base
della vigente Tariffa degli onorari per le prestazioni degli Ingegneri ed Architetti.
Dopo il completamento della fase progettuale esecutiva, le eventuali varianti che
si rendessero necessarie saranno eseguite, nel caso di opere pubbliche, in
conformità con le prescrizioni fissate dall'art. 25, l. n. 109/1994 e successive
modificazioni.
Art. 8 - Esclusioni (o inclusioni)
Da inserire per la definizione di eventuali oneri da escludere. Nell'affidamento
dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sono esclusi
dagli oneri della Parte Consulente quelli inerenti:
- ...............
- ...............
- ...............
oppure
Nell'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva sono inclusi negli oneri della Parte Consulente quelli inerenti:
- ...............
- ...............
- ...............
Gli onorari previsti per le prestazioni indicate al comma precedente sono così
ripartiti:
- ...............
- ...............
- ...............
Art. 9 - Spese
A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato
fuori dalla Parte Consulente e dal personale di aiuto, nonché delle altre spese di
qualunque natura incontrate per lo svolgimento del lavoro sarà corrisposta una
somma pari al ............... %.
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Il contratto nel Codice Civile
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- (al 30% dell'onorario di cui al successivo articolo per l'edilizia o per qualsiasi
altro lavoro da svolgersi nel Comune in cui la Parte Committente ha sede);
- (al 45% per l'edilizia da svolgersi fuori del Comune in cui la Parte Committente
ha sede);
- (al 60% per tutti gli altri casi).
Tale somma è compresa nell'importo indicato al precedente art. 4.
Tutte le altre spese necessarie per la redazione della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva sono a carico della Parte Consulente ad eccezione delle
spese non strettamente connesse allo svolgimento dell'attività professionale per la
redazione di tali elaborati o che si rendessero indispensabili per la definizione di
aspetti non previsti o non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico.
Tali spese straordinarie dovranno essere rimborsate, in aggiunta a quanto
contrattualmente stabilito, dalla Parte Committente alla Parte Consulente.
Art. 10 - Spese per incarichi fuori Comune
Da inserire per incarichi fuori dal Comune di residenza della Parte Consulente.
Nel caso di incarichi da svolgere al di fuori del Comune di residenza della Parte
Consulente il rimborso delle spese potrà:
1) fare riferimento alle percentuali indicate al precedente art. 9;
oppure
2) sarà calcolato, in accordo tra le parti, secondo le spese vive di viaggio, di vitto,
di alloggio oltre al tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi eseguiti dalla Parte
Consulente e dal suo personale di aiuto, per il quale sarà corrisposta la somma
pari a:
1) per tecnico laureato euro ............... /giorno
2) per aiuto laureato euro ............... /giorno
3) per aiuto diplomato euro ............... /giorno
4) per spese generali euro ............... /giorno
Tale somma sarà corrisposta in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse
modalità fissate nel precedente art. 4 per la corresponsione dell'onorario.
Art. 11 - Consulenze
Qualora la particolarità del lavoro richiedesse l'apporto di consulenti esterni o
tecnici di settori altamente specializzati, la Parte Committente autorizza la Parte
Consulente, previa approvazione scritta del relativo preventivo di spesa, ad
avvalersi di tali collaborazioni che, per le opere pubbliche, dovranno rientrare
entro i limiti economici complessivi prescritti dall'art. 18, co. 2 bis, l. n. 109/1994
e successive modificazioni.
Art. 12 - Normativa applicabile
Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione in materia di
onorari professionali si fa riferimento alla Tariffa degli onorari per le prestazioni
degli Ingegneri ed Architetti. Nel caso di opere pubbliche la normativa da
applicare sarà quella vigente in materia alla data della stipula della convenzione
anche se non espressamente richiamata in ogni sua parte.
Art. 13 - Controversie
Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero sorgere
relativamente alle modalità di svolgimento della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e agli eventuali ulteriori oneri previsti dalla presente
convenzione che non sia stato possibile definire in via bonaria saranno deferite al
Foro di ...............
Art. 14 - Registrazione contratto
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Il contratto nel Codice Civile
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Le spese di natura amministrativa e dei bolli per l'eventuale registrazione della
presente convenzione nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni
saranno suddivise, in ugual misura, tra le parti.
Art. 15 - Elezione di domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, la Parte Consulente, in base al mandato
previsto dalla presente convenzione, elegge il proprio domicilio in ...............
Art. 16 - Validità
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per entrambe le parti
sottoscritte.
Letto, approvato e sottoscritto ............... lì, ...............
Parte Committente
Parte Consulente
Lettera di assunzione con contratto di formazione e lavoro
Egregio signor ...............
Con riferimento alle intese verbali intercorse, siamo lieti di confermarLe che
abbiamo deciso di assumerLa alle nostre dipendenze, con contratto di formazione
e lavoro, con decorrenza dal giorno ............... per la durata di ..............., e quindi
sino al ............... ai sensi dell'art. 3, l. 19.12.1984, n. 863, e successive
modificazioni.
Il rapporto di lavoro sarà svolto in base al progetto di formazione allegato, che
forma parte integrante e sostanziale della presente lettera di assunzione , che vorrà
sottoscrivere per conoscenza ed accettazione.
La sede di lavoro sarà in ..............., presso il nostro stabilimento di ............... Ella
sarà inquadrata nella categoria ..............., con la qualifica di ............... al ...............
livello del c.c.n.l. per le aziende ..............., con iscrizione al libro matricola della
nostra azienda n. ............... in data ...............
L'orario di lavoro sarà di ............... ore per n. ............... giorni settimanali. Le sue
mansioni consisteranno in ..............., nell'ambito della Direzione ..............., sotto
la direzione del signor ...............
Il Suo trattamento economico è determinato come segue: Paga Base euro
............... Superminimo euro ............... Indennità di contingenza euro ...............
(inserire gli ulteriori elementi componenti la retribuzione) per una retribuzione
mensile lorda di euro ............... La corresponsione della retribuzione mensile
avverrà entro il giorno ............... del mese successivo al periodo di paga scaduto.
Ella sarà tenuto all'osservanza del regolamento aziendale e di ogni disposizione e
direttiva affisse nei locali aziendali o impartiteLe dai Suoi superiori. In particolare
per ciò che riguarda la durata delle ferie retribuite e per quanto non espressamente
previsto nella presente lettera rinviamo alle vigenti norme ed al c.c.n.l. per le
aziende ............... Alla scadenza del termine contrattuale il rapporto si intende
automaticamente risolto, senza necessità alcuna di reciproco preavviso.
In segno di ricevuta e di accettazione di tutte le condizioni sopra espresse, voglia
restituirci sottoscritta copia della presente. L'assunzione ed il relativo progetto di
formazione e lavoro saranno notificati al Centro per l'impiego. Distinti saluti.
Data
Firma del datore di lavoro
Allegato: progetto di formazione (cfr. art. 3, d.l. 19.12.1984, n. 863, e successive
modificazioni).
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Il contratto nel Codice Civile
__________________________________________________________________
Per ricevuta ed accettazione
Lì, …………….
Firma del lavoratore
Lettera di assunzione di dirigente
Egregio signor ...............
Abbiamo il piacere di informarLa che ci interessa la Sua collaborazione e le
indichiamo pertanto le condizioni relative alla Sua assunzione alle nostre
dipendenze a tempo determinato / indeterminato (precisare la durata del rapporto).
Ella è assunta a far tempo dal ............... con la qualifica di dirigente e con le
seguenti mansioni: ............... (specificare le mansioni) ...............
Il Suo trattamento economico globale mensile sarà di euro ..............., oltre la
tredicesima mensilità.
Lei presterà la Sua attività presso i nostri uffici di ............... Ci riserviamo tuttavia
di disporre Suoi eventuali trasferimenti presso altre nostre sedi, anche all'estero, o
di affidarLe mansioni diverse da quelle oggetto della presente lettera .
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto facciamo rinvio al
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende
industriali.
La preghiamo infine di voler presentare, non oltre il ..............., giorno da cui
decorrerà il presente rapporto di lavoro, i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) certificato di residenza;
c) certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
PregandoLa di volerci restituire una copia della presente firmata per accettazione
e nella fiducia che la Sua collaborazione possa essere fonte di soddisfazione
reciproca, Le porgiamo i nostri migliori saluti.
Lì, ………….
Firma del Direttore del personale
Lettera di assunzione di impiegato da parte
di azienda soggetta alla disciplina del contratto
collettivo metalmeccanici (aziende private)
Egregio signor ...............
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Il contratto nel Codice Civile
__________________________________________________________________
Con riferimento alle trattative intercorse, abbiamo il piacere di comunicarLe che
ci interessa la Sua collaborazione e Le indichiamo quindi le condizioni relative
alla Sua assunzione a tempo indeterminato alle nostre dipendenze:
1. Mansioni: ............... (specificare le mansioni cui sarà addetto l'impiegato)
...............
2. Inquadramento: Il Suo impiego è inserito nella sesta categoria
dell'inquadramento unico del vigente contratto collettivo per i dipendenti di
aziende metalmeccaniche (aziende private) e Lei è destinatario della disciplina
contenuta nella parte terza, disciplina speciale, di detto contratto.
3. Retribuzione: euro ............... lordi mensili per tredici mensilità annue,
comprensive di stipendio base, contingenza e tutte le altre indennità fisse e
variabili stabilite per legge, contratto ed accordi aziendali per un orario di lavoro
di ............... ore giornaliere, corrispondenti a ............... ore settimanali.
4. Data di decorrenza del rapporto di impiego: ............... (indicare il giorno
d'inizio del rapporto) ............... La preghiamo di volersi presentare (precisare il
luogo dove il nuovo dipendente dovrà presentarsi) ...............
5. Luogo di lavoro: ...............
6. Ci riserviamo il diritto di disporre Suoi eventuali trasferimenti presso altre
nostre Sedi o cambiamento di mansioni secondo le esigenze della nostra azienda,
fatti salvi i vincoli di legge e di contratto collettivo.
7. Documenti necessari per l'assunzione : ............... ...............
8. La Sua assunzione è subordinata all'esito della visita medica.
9. Per tutto quanto non è indicato nella presente, facciamo riferimento al vigente
contratto nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica
ed al r.d.l. 13.11.1924, n. 1825, recante disposizioni relative al contratto d'impiego
privato.
10. Qualora Lei ritenga di accettare le nostre proposte, La preghiamo di restituirci
firmato per Sua conoscenza ed accettazione il duplicato della presente.
11. Lei viene iscritto a libro matricola della nostra azienda al n. ..............., in data
...............
Subordinatamente all'esito positivo della visita medica di cui al punto 8, la
presente avrà valore di lettera di assunzione , a tutti gli effetti, con decorrenza dal
............... (la data deve essere la stessa di cui al punto 4) ...............
Nella fiducia che la Sua collaborazione possa essere fonte di soddisfazione
reciproca, Le porgiamo i nostri migliori saluti.
Lì, …………….
Firma del Direttore del personale
Costituzione di società in nome collettivo
Repubblica Italiana
Costituzione di società in nome collettivo
L'anno ..............., il ............... del mese di ..............., in ............... via ............... n.
..............., nel mio studio; avanti a me dott. ..............., Notaio iscritto al Collegio
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Il contratto nel Codice Civile
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notarile di ..............., mia residenza; senza assistenza di testimoni al presente atto
per espressa rinuncia fattane d'accordo dai contraenti col mio consenso;
sono comparsi personalmente i signori: ..............., nato a ............... il giorno
..............., residente in ..............., via ............... n. ..............., artigiano; dott.
..............., nato a ............... il giorno ..............., ivi residente in via ............... n.
...............; avv. ..............., nato a ............... il giorno ..............., ivi residente in via
............... n. ..............., della cui identità personale sono certo, tutti di nazionalità
italiana, i quali mi chiedono di far constare quanto segue:
Art. 1 - Tra i signori ............... comparenti viene costituita una società in nome
collettivo con la ragione sociale ...............
Art. 2 - La società ha sede legale in ...............
Nelle forme di legge potranno essere istituite filiali e succursali, sedi secondarie,
agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.
Art. 3 - La durata della società è fissata fino al ...............
Art. 4 - La società ha per oggetto: ...............
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari,
immobiliari e finanziarie utili al raggiungimento dello scopo sociale.
La società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società o
imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio comunque in via non
prevalente e non a fini di collocamento, potrà inoltre contrarre mutui passivi,
concedere fidejussioni e garanzie anche reali nell'interesse di soci o di terzi.
Sono tassativamente escluse le attività professionali di cui alla l. n. 1815/1939,
quelle di cui alla l. n. 1/1991 e l. n. 197/1991, l'attività di raccolta del risparmio,
l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate dalla presente e futura
legislazione o per le quali siano richiesti requisiti diversi da quelli di cui ai vigenti
patti sociali.
Art. 5 - Il capitale sociale è di euro ............... e spetta ai soci come segue:
- per euro ............... al signor ............... quota pari al ...............% del capitale
sociale;
- per euro ............... al signor ............... quota pari al ...............% del capitale
sociale.
Art. 6 - Per il fabbisogno finanziario della società , i soci possono provvedere
mediante versamenti in conto capitale alla cassa sociale in misura anche non
proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale.
La società potrà acquisire finanziamenti dai soci con diritto alla restituzione della
somma versata secondo le disposizioni vigenti.
Tali versamenti, salvo contraria delibera, saranno infruttiferi di interessi.
Art. 7 - L'amministrazione, la firma e la legale rappresentanza della società di
fronte ai terzi ed in giudizio, spettano ai soci, disgiuntamente fra loro, per tutti gli
atti ed operazioni di ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria
amministrazione occorrerà la loro firma congiunta.
Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiudono al ............... di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al ...............
Art. 9 - Il bilancio verrà redatto secondo le norme di legge con riferimento agli
artt. 2423 c.c. e ss. e dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale ed entro tale termine depositato presso la sede della società a
disposizione dei soci.
Si intenderà approvato se entro quindici giorni dalla data del deposito non verrà
fatta opposizione dal socio dissenziente, mediante raccomandata a.r., spedita agli
amministratori.
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Il contratto nel Codice Civile
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Art. 10 - Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato
saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al
capitale sociale possedute; in egual misura saranno sopportate le perdite.
I soci potranno all'unanimità stabilire un compenso per l'opera svolta dagli
amministratori per i quali potrà essere altresì previsto un trattamento di fine
rapporto alla cessazione del loro mandato.
Art. 11 - Ciascun socio potrà recedere in qualunque momento con preavviso di
mesi sei da darsi ai soci restanti mediante raccomandata a.r., salvo facoltà degli
altri soci di deliberare di mettere in liquidazione la società .
Le quote della società sono trasferibili per atto tra vivi, con il consenso scritto di
tutti i soci.
Il pagamento della quota, in caso di morte, recesso od esclusione di un socio sarà
fatto nel termine stabilito dalla legge secondo il valore della quota al momento
dello scioglimento del vincolo.
Art. 12 - In caso di scioglimento della società , la sua liquidazione sarà effettuata
nel modo stabilito di comune accordo tra i soci.
In caso di disaccordo, la nomina del liquidatore sarà devoluta al Presidente del
Tribunale della circoscrizione dove ha sede legale la società , su istanza della
parte più diligente.
In assenza di attività da realizzare e di passività da estinguere, i soci potranno
deliberare all'unanimità la cessazione della società , senza la fase della
liquidazione.
Art. 13 - In caso di morte di uno dei soci, si applicheranno le disposizioni di cui
all'art. 2284 c.c.
Art. 14 - Per qualsiasi controversia (ad eccezione di quelle riservate alla
competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria), dovrà farsi ricorso al giudizio
insindacabile di un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dal Consiglio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione dove ha sede legale la
società , su istanza della parte più diligente.
Gli arbitri giudicheranno senza obbligo di formalità salvo il rispetto del
contraddittorio quali amichevoli compositori, entro il termine di sessanta giorni
dalla nomina del Collegio, salvo proroga concessa dalle parti.
La loro decisione, anche se resa a maggioranza, è direttamente vincolata, secondo
le regole dell'arbitrato libero e non suscettibile di impugnative e contestazioni
salvo le impugnazioni inderogabilmente previste dalla legge.
Art. 15 - Per quanto non espressamente previsto nei presenti patti sociali, si fa
esplicito riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Art. 16 - Le spese del presente atto e relative sono a carico della società .
Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto, e letto ai comparenti,
che, su mia interpellanza, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà,
e in conferma meco lo sottoscrivono.
Scritto da me si contiene in ............... pagine di ............... fogli.
Lì, ……………
Firma: contraenti, Notaio
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Il contratto nel Codice Civile
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Statuto di società per azioni
Art. 1 - Denominazione società
La società ha la denominazione ...............
Art. 2 - Sede legale e operativa - Domicilio dei soci
La società ha la propria sede legale e operativa in ...............
Il consiglio di amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali,
succursali, agenzie e uffici.
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri
sociali.
Art. 3 - Durata
La durata della società è stabilita sino al ............... In caso di proroga della durata
della società non sussiste il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c.c., 2° co.
(ovvero:La durata della società è a tempo indeterminato).
Art. 4 - Oggetto sociale - Atti strumentali all'oggetto
La società ha per oggetto: ...............
Atti strumentali all'oggetto.
L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto
idoneo alla costituzione, regolamentazione o estinzione di rapporti purché
strumentale alle attività definite nell'oggetto.
In via esemplificativa e senza pregiudizio per la generalità di quanto precede
l'organo amministrativo potrà porre in essere atti che comportano:
- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque
natura, materiali e immateriali;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società di capitali e/o di persone (in
quest'ultimo caso previa deliberazione dell'assemblea ordinaria);
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche e istituti di credito (fidi, anticipazioni
e simili);
- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il
credito garantito.
(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni
atto avente l'enunciato carattere strumentale).
Art. 5 - Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro ............... suddiviso in numero, ............... azioni
ordinarie del valore nominale di euro uno. Le azioni sono nominative e ciascuna
dà diritto a un voto.
I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con
diritto di restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle
quote sociali, nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 6 - Assemblee sociali
Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni
assunte in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci
ancorché non intervenuti o dissenzienti.
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Art. 7 - Convocazione assemblee
Le assemblee sono convocate, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in
Italia, dall'organo amministrativo.
L'assemblea è convocata in sede ordinaria ogni anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono
l'assemblea ordinaria potrà essere convocata ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
2364 c.c. entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
In via ordinaria o straordinaria l'Assemblea è convocata ogni qual volta l'organo
amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata
tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale.
Art. 8 - Modalità convocazione assemblee
Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso
da pubblicarsi sulla G.U. della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima
di quello dell'adunanza [o sul quotidiano ...............]. La pubblicazione dell'avviso
sulla G.U. può essere sostituito dall'invio dell'avviso di convocazione mediante
lettera raccomandata a.r. a tutti i soci iscritti nel libro soci, al domicilio ivi
indicato a condizione che sia assicurato il ricevimento dell'avviso almeno otto
giorni prima dell'Assemblea.
Nell'avviso pubblicato e nelle lettere di convocazione devono essere indicati gli
argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza.
Lo stesso avviso e lettera possono indicare, in un giorno successivo, la data della
seconda convocazione.
In mancanza delle formalità di convocazione l'Assemblea è tuttavia valida se vi è
rappresentato l'intero capitale sociale e se è personalmente presente la
maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi, ma, in
tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 9 - Rappresentanza e voto in Assemblea
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altra persona anche non socio
mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni dettate dall'art. 2372 c.c.
Art. 10 - Maggioranze costitutive e deliberative dell'Assemblea ordinaria e
straordinaria
In prima e in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è
regolarmente costituita e delibera secondo le previsioni di cui agli artt. 2368 e
2369 c.c., salvo quanto previsto dal presente articolo.
In sede straordinaria dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata dei
2/3 (due terzi) del capitale sociale le deliberazioni aventi il seguente oggetto:
a) ...............;
b) ...............
Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
In mancanza l'Assemblea elegge il proprio presidente a maggioranza dei presenti.
Il verbale d'Assemblea è redatto dal segretario, anche non socio, designato dal
presidente, salvo nei casi in cui a istanza del presidente o dell'Assemblea o per
legge sia redatto da Notaio, designato dal Presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in
genere il diritto di partecipare all'adunanza.
Art. 12 - Consiglio di amministrazione
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Il contratto nel Codice Civile
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Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri compreso
tra ............... e ..............., così come determinato di volta in volta dall'Assemblea
ordinaria.
Sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.
2365 c.c., 2° co., le seguenti materie: la fusione tra società controllante e
controllata nei casi di cui agli artt. 2500 e 2500 bis c.c.; l'indicazioni degli
amministratori che hanno la rappresentanza della società; la riduzione del capitale
in caso di recesso del socio; l'adeguamento dello Statuto alle norme di legge; il
trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Tuttavia le seguenti decisioni gestionali dovranno
essere sottoposte all'Assemblea ordinaria:
a) ...............;
b) ...............
Su tali materie è richiesto un quorum costitutivo pari a ............... e un quorum
deliberativo pari a ............... anche in sede di seconda convocazione.
Il Consiglio di amministrazione, se non è stata effettuata dall'Assemblea,
provvede alla nomina di un Presidente.
Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare procuratori speciali per
singoli atti o categorie di atti.
L'esecuzione delle deliberazioni consiliari, comprese quelle concernenti la nomina
e la revoca di procuratori, spetta al Presidente ed all'Amministratore Delegato.
Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un
Amministratore Delegato; le può delegare altresì al Presidente del Consiglio di
amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può altresì delegare le proprie attribuzioni a un
Comitato Esecutivo, composto di tre amministratori, determinandone la
composizione e i poteri. Il Presidente e l'amministratore delegato, ove nominato,
fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.
Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per
il Consiglio di amministrazione.
Art. 13 - Nomina degli Amministratori
Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria della società.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi e comunque scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli per cooptazione. Gli Amministratori così nominati
restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza
indugio l'Assemblea perché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di
amministrazione.
Art. 14 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione maggioranze richieste
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.
Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga
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necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno due
componenti del Consiglio stesso.
Le convocazioni del Consiglio devono contenere l'indicazione delle materie
all'ordine del giorno, indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione, che deve essere
in Italia. La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri e al Collegio
Sindacale a mezzo lettera raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta
elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di
particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non
inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui
intervengano tutti i Consiglieri e l'intero Collegio Sindacale.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere approvate dalla
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbale
che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede
e dal segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.
È consentito che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per
videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire
in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare
documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo
in cui si trovano il Presidente e il segretario che redige il verbale sottoscritto da
entrambi.
Salvo che per gli amministratori investiti di particolari cariche e salvo per i
rimborsi spese, l'incarico di amministratore sarà privo di remunerazione.
Art. 15 - Poteri dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di
amministrazione
Sia all'Amministratore Delegato sia al Presidente del Consiglio di
amministrazione sia al Comitato Esecutivo possono essere delegati tutti i poteri di
gestione a eccezione di quelli che la legge riserva obbligatoriamente al Consiglio
di amministrazione e quelli che il Consiglio abbia deliberato di riservare a sé
medesimo.
Art. 16 - Firma sociale e rappresentanza della società
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso della
firma sociale, spetta al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente.
Art. 17 - Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
Al Collegio Sindacale competerà, oltre che i compiti e funzioni previste dall'art.
2403 c.c., anche il controllo contabile. Tutti i membri del Collegio Sindacale
dovranno pertanto possedere i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2409
bis c.c.
Art. 18 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 19 - Bilancio
Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla
redazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa),
nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative.
Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del collegio
sindacale, deve restare depositato presso la sede sociale della società a
disposizione dei soci i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni
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che precedono l'Assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato
regolarmente approvato.
Art. 20 - Utili
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei
soci sono così ripartiti:
- il 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva legale fino a che questo non abbia
raggiunto un quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive azioni, salvo diversa destinazione
deliberata dall'Assemblea, ferma restando per gli utili distribuiti ai soci la
proporzionalità alle azioni possedute.
Art. 21 - Liquidazione della società
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea
determina le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori.
Art. 22 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
In originale firmati: ...............
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