1. ------IND- 2015 0671 UK- IT- ------ 20151209 --- --- PROJET Governo del Regno Unito Regolamento edilizio del 2010 Infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Progetto di documento approvato R R1 Infrastrutture fisiche interne agli edifici Edizione 2016 Il presente documento approvato riguarda il requisito R1 dell'allegato 1 al regolamento sulle costruzioni del 2010. Esso acquista validità a decorrere dal 1° gennaio 2017 e si applica sul territorio dell'Inghilterra*. Il documento in questione non si applica ai lavori intrapresi in data antecedente al 1° gennaio 2017 ovvero ai lavori soggetti a notifica edilizia, alle richieste di pianificazione completa o nel caso in cui la notifica iniziale sia stata presentata antecedentemente alla suddetta data. Il requisito R1 traspone l'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. * Il presente documento approvato definisce gli orientamenti a cui i lavori edili eseguiti in Inghilterra devono ottemperare per risultare conformi al regolamento sulle costruzioni del 2010. Esso si applica altresì ai lavori edili eseguiti sugli edifici energetici esclusi in Galles, come disposto dal decreto n. 2 del 2009 dei ministri del Galles (trasferimento di funzioni). Documenti approvati Che cosa sono i documenti approvati? Il segretario di Stato ha approvato una serie di documenti che forniscono orientamenti pratici in riferimento all'adempimento ai requisiti di cui al regolamento edilizio del 2010 per l'Inghilterra. I documenti approvati forniscono orientamenti su ogni sezione tecnica della normativa e in particolare sull'articolo 7 (cfr. il retro del presente documento). I documenti approvati stabiliscono ciò che, in circostanze ordinarie, può essere accettato come ragionevole ai fini della conformità ai pertinenti requisiti del regolamento edilizio al quale fanno riferimento. Attenendosi alle linee guida definite all'interno di un documento approvato, si presuppone la conformità ai requisiti oggetto degli orientamenti. Tuttavia la conformità non è garantita; per esempio, gli orientamenti "normali" potrebbero non essere applicabili qualora un caso specifico risulti per qualche ragione inusuale. Si noti che potrebbero esserci altri modi per ottemperare ai requisiti - non vi è l'obbligo di adottare una particolare soluzione suggerita in un documento approvato. Qualora si preferisca ottemperare a un dato requisito in una modalità diversa da quella descritta in un documento approvato, sarebbe opportuno discuterne con il pertinente organo di controllo in materia edilizia. Oltre agli orientamenti, alcuni documenti approvati includono disposizioni a cui è necessario attenersi in maniera esatta, come previsto dalla normativa ovvero laddove i metodi di prova o di calcolo siano stati prescritti dal segretario di Stato. Il presente documento approvato si riferisce unicamente ai requisiti specifici del regolamento edilizio a cui fa riferimento il documento stesso. Tuttavia, le opere edilizie devono essere conformi anche a tutti gli altri requisiti applicabili del regolamento edilizio. Come utilizzare il presente documento approvato Il presente documento utilizza le seguenti convenzioni. a. Il testo con lo sfondo verde è un estratto del regolamento edilizio del 2010 o del regolamento edilizio del 2010 (Ispettori approvati ecc.), entrambi con successive modifiche. Questi estratti indicano gli obblighi giuridici sanciti dalla normativa. b. I termini chiave, stampati in verde, sono definiti nell'allegato A. c. Qualora il presente documento approvato si riferisca a un documento citato, la versione pertinente è indicata all'interno dell'allegato B. Tuttavia, qualora l'ente che pubblica le norme abbia rivisto o aggiornato la versione della norma o del documento, sarà necessario attenersi alla nuova versione se questa continua a riferirsi ai pertinenti requisiti del regolamento edilizio. NOTA: Le norme tecniche e le approvazioni tecniche possono riguardare anche aspetti del rendimento o questioni che non sono disciplinate dal regolamento edilizio, o possono richiedere norme più esigenti di quelle definite dal regolamento edilizio. Dove ottenere ulteriore assistenza Qualora la guida tecnica non risulti chiara ovvero le altre informazioni del presente documento approvato o gli ulteriori riferimenti tecnici dettagliati ai quali il documento rimanda non siano comprensibili, è possibile richiedere ulteriore assistenza in vari modi, alcuni dei quali sono indicati di seguito. a. Il sito Internet del governo: www.gov.uk b. Se il soggetto che necessita assistenza è la persona che effettua i lavori edilizi, questi può ottenere informazioni dal servizio di controllo edilizio della competente autorità locale o presso un ispettore approvato c. Se il soggetto che necessita assistenza è membro di un albo o di un'associazione di professionisti del settore: dalla persona responsabile dell'albo o dell'associazione d. Qualora il quesito sia altamente tecnico: da uno specialista o da un organismo tecnico dell'industria competente per l'oggetto in specie. Progetto di documento approvato R, 2016 edizione i Regolamento edilizio Di seguito si presenta una sintesi di alto livello del regolamento edilizio applicabile alla maggior parte delle opere edili. In caso di dubbi, si consiglia di consultare il testo completo del regolamento, disponibile all'indirizzo www.legislation.gov.uk. Opere edili L'articolo 3 del regolamento edilizio del 2010 fornisce una definizione di "opere edili": La definizione di "opere edili" include: a. la costruzione o l'ampliamento di un edificio b. la fornitura o l'estensione di un servizio o dispositivo controllato c. la modifica sostanziale di un edificio o di un servizio o di un dispositivo controllato. L'articolo 4 dispone che le opere edili dovrebbero essere realizzate in modo che, una volta completate: a. nel caso di edifici di nuova costruzione o di lavori che interessano edifici conformi ai rispettivi requisiti contenuti all'interno del regolamento edilizio: l'edificio risulti in linea con i relativi requisiti definiti all'interno del regolamento edilizio; b. nel caso di opere che interessano un edificio esistente non conforme ai requisiti applicabili del regolamento edilizio: (i) le opere stesse siano conformi ai requisiti applicabili del regolamento edilizio (ii) l'edificio non presenti più le lacune rispetto ai requisiti che erano riscontrabili prima della realizzazione delle opere. Modifica sostanziale dell'uso L'articolo 5 definisce la nozione di "modifica sostanziale dell'uso", che si configura quando un edificio o una parte di esso, precedentemente utilizzato/a per una data finalità, viene utilizzato/a per altri scopi. L'articolo 6 stabilisce i requisiti specifici elencati nell'allegato 1 che devono essere soddisfatti prima che un edificio possa essere adibito a una nuova finalità. Per soddisfare i suddetti requisiti, l'edificio deve essere sottoposto a dei lavori di ristrutturazione. L'adempimento alla parte R non figura tra i requisiti di cui all'articolo 6. In altre parole, i requisiti di cui alla parte R non si applicano in caso di modifica sostanziale dell'uso, salvo il caso in cui l'edificio in questione sia soggetto altresì a lavori di profonda ristrutturazione (cfr. pag. 2). Materiali ed esecuzione dei lavori Conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, le opere edili devono essere realizzate adeguatamente, utilizzando i materiali appropriati. Gli orientamenti relativi ai materiali e all'esecuzione dei lavori sono enunciati all'interno del documento approvato 7. Requisiti di efficienza energetica La parte 6 del regolamento edilizio definisce ulteriori requisiti specifici in riferimento all'efficienza energetica. Qualora un edificio sia oggetto di lavori di ampliamento o di ristrutturazione, l'efficienza energetica dell'edificio esistente o di parte dello stesso deve essere aggiornata. Notifica delle opere La maggior parte delle opere edili e delle modifiche sostanziali dell'uso deve essere notificata a un ente di controllo edilizio (autorità locali o ispettore approvato), fatta eccezione per i seguenti casi: a. nel caso di opere che possono essere auto-certificate da una persona iscritta a un albo o organizzazione di professionisti del settore o possono essere certificate da terzi anch'essi iscritti a detto albo o a detta organizzazione. ii Progetto di documento approvato R, 2016 edizione b. nel caso di opere per cui non vige l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 12(6A) o dell'allegato 4 del regolamento edilizio del 2010. Responsabilità della conformità I responsabili delle opere edili (per esempio agenti, progettisti, costruttori o installatori) devono garantire che le opere siano conformi a tutti i requisiti applicabili del regolamento edilizio. Anche il proprietario dell'edificio può essere responsabile di garantire la conformità delle opere al regolamento edilizio. Qualora un edificio non sia conforme al regolamento edilizio, il proprietario può ricevere un avviso di ingiunzione. Progetto di documento approvato R, 2016 edizione iii Indice Documenti approvati .......................................................................................................... i Regolamento edilizio ......................................................................................................... ii Indice ................................................................................................................................. iv Documento approvato R: Infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ................................................................................................ 1 Sommario........................................................................................................................... 1 Campo di applicazione...................................................................................................... 1 Requisito R1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici................................................... 2 Rendimento ....................................................................................................................... 2 Sezione 1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici ........................................................ 3 Campo di applicazione...................................................................................................... 3 Edifici singoli ..................................................................................................................... 3 Condomini ......................................................................................................................... 4 Ulteriori orientamenti ........................................................................................................ 4 Allegato A: Termini chiave ................................................................................................ 7 Allegato B: Documenti di riferimento............................................................................... 8 Elenco dei documenti approvati ....................................................................................... 9 iv Progetto di documento approvato R, 2016 edizione Documento approvato R: Infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Sommario 0.1 Il presente documento approvato fornisce gli orientamenti relativi all'adempimento al requisito R1 del regolamento edilizio. Esso consta delle seguenti sezioni: Sezione 1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici Allegato A: Termini chiave Allegato B: Documenti di riferimento Campo di applicazione 0.2 Il requisito R1 si applica esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici sottoposti a una profonda ristrutturazione. Esso si applica sia alle abitazioni che agli edifici diversi dalle abitazioni. Progetto di documento approvato R, 2016 edizione 1 Requisito R1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici Il presente documento approvato riguarda i seguenti requisiti della parte R dell'allegato 1 al regolamento edilizio del 2010. Parte R - Infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Requisito Limiti di applicazione Infrastrutture fisiche interne agli edifici R1 (1) I lavori edili devono essere eseguiti in maniera tale da assicurare che l'edificio sia dotato di infrastrutture fisiche interne predisposte per l'alta velocità, fino a un punto terminale per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il requisito R1 si applica ai lavori edili che interessano: (a) la costruzione di un nuovo edificio ovvero (b) lavori di profonda ristrutturazione dell'edificio. (2) Nel caso in cui i lavori interessino un edificio nel quale siano ospitate diverse unità abitative, i lavori devono essere eseguiti in maniera tale da garantire che l'edificio in questione sia dotato altresì di un punto di accesso comune alle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Rendimento Secondo il segretario di Stato, un edificio risulta conforme al requisito R1 se le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità possono essere predisposte arrecando il minimo disturbo al proprietario ovvero al locatario dell'edificio. 2 Progetto di documento approvato R, 2016 edizione Sezione 1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici Campo di applicazione 1.1 Il requisito R1 non si applica ai seguenti tipi di edifici o di lavori edili: a. edifici e lavori di cui alle classi da 2 a 7 dell'allegato 2 al regolamento edilizio (deroghe per gli edifici e i lavori), – per esempio capanni, serre domestiche, garage, verande e altri edifici separati di piccole dimensioni che non sono dotati di posti letto b. edifici che, se risultassero conformi al requisito R1, altererebbero in maniera inaccettabile il proprio carattere ovvero la propria apparenza e che: (i) sono elencati conformemente alla sezione 1 della legge sulla pianificazione del 1990 (elenco degli edifici e delle aree di conservazione) ovvero (ii) si trovano in un'area di conservazione progettata conformemente all'articolo 69 della suddetta legge, ovvero (iii) sono compresi nell'elenco dei monumenti indicati nell'articolo 1 della legge sui monumenti antichi e le aree archeologiche del 1979 c. sono edifici occupati dal ministero della Difesa o dalle forze armate della Corona ovvero sono occupati in altro modo per finalità connesse alla sicurezza nazionale d. abitazioni singole ubicate in aree isolate in cui la prospettiva di una connessione ad alta velocità è considerata talmente remota da non giustificare il fatto che l'edificio sia dotato di infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ovvero di un punto di accesso, per esempio aree che sono talmente isolate che per l'operatore telefonico non sussiste l'obbligo di sostenere i costi relativi all'installazione di una linea telefonica fino all'abitazione e. lavori di profonda ristrutturazione nel caso in cui i costi di conformità al requisito R1 risultassero sproporzionati rispetto ai benefici conseguiti, per esempio lavori di profonda ristrutturazione per edifici per i quali si sono sostenuti costi significativi e per i quali la banda larga ad alta velocità non comporterebbe alcun vantaggio commerciale, ovvero in cui la maggior parte dei locatari non utilizzano ovvero non richiedono la banda larga ad alta velocità Edifici singoli 1.2 1 2 Gli edifici singoli devono disporre di un punto di accesso connesso mediante una conduttura al punto terminale di rete. Nella figura1(a) e nella figura 1(b) sono illustrati degli schemi di due possibili soluzioni di infrastrutture fisiche1: a. in cui il punto di accesso si trova sul muro esterno dell'edificio ed è connesso attraverso una conduttura interna al muro2 al punto terminale di rete b. in cui il punto di accesso è sotterraneo ed è situato in un zona distante dall'edificio, all'interno o all'esterno del cortile, ed è collegato attraverso una conduttura sotterranea al punto terminale di rete Nelle figure sono illustrate delle condutture sotterranee per cavi di rete esterni all'edificio, ma non si esclude l'utilizzo di linee aeree. Nel caso di cavi di rame, la conduttura può essere realizzata praticando un foro sul muro. Nota: la parte bassa è rivolta verso l'esterno Progetto di documento approvato R, 2016 edizione 3 Condomini 1.3 I condomini devono essere dotati di un punto di accesso comune nonché di specifici tracciati verticali e orizzontali appositamente predisposti per il servizio, affinché il fornitore di servizi possa realizzare le connessioni dal punto di accesso al punto terminale di rete in tutte le abitazioni. La figura 2 riporta uno schema nel quale si illustra una possibile soluzione per le infrastrutture fisiche per i condomini. Ulteriori orientamenti 1.4 La specifica disponibile al pubblico (PAS) 2016, Accesso alle reti di nuova generazione per le abitazioni di nuova costruzione – Guida, fornisce degli orientamenti in riferimento alle migliori pratiche per il raggiungimento delle installazioni di nuova costruzione. I promotori devono consultare il fornitore di servizi selezionato per ottenere degli orientamenti sulle dimensioni delle condutture, i raggi delle curve, ecc. Figura 1 Schema di infrastrutture fisiche interne per un singolo edificio (a) Punto di accesso sul muro esterno Network termination point Access point Terminal chamber Service provider’s duct Terminal chamber Service provider’s duct Access point Network termination point 4 Vano del terminale Condotto del fornitore del servizio Punto di accesso Punto terminale di rete Progetto di documento approvato R, 2016 edizione (b) Punto di accesso sotterraneo Network termination point Access point – inside or outside curtilage of building Service provider’s duct Building developer’s duct Access point – inside or outside curtilage of building Service provider’s duct Building developer’s duct Network termination point Punto di accesso – sito all'interno o all'esterno del giardino dell'edificio Condotto del fornitore del servizio Condotto del promotore immobiliare Punto terminale di rete Progetto di documento approvato R, 2016 edizione 5 Figura 2 Schema di infrastrutture fisiche interne per condomini Network termination point in each dwelling Ducting/ trays in riser Common access point Service provider’s duct Network termination point in each dwelling Ducting/trays in riser Common access point Service provider’s duct 6 Punto terminale di rete in ciascun appartamento Condutture/canaline montanti Punto di accesso comune Condotto del fornitore del servizio Progetto di documento approvato R, 2016 edizione Allegato A: Termini chiave Di seguito sono riportati i termini chiave del presente documento che sono definiti all'interno dell'articolo 2 del regolamento edilizio del 2010: Punto di accesso Punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità. Rete di comunicazione elettronica ad alta velocità Rete di comunicazione elettronica in grado di garantire servizi di accesso alla banda larga alla velocità di almeno 30 Mbit/s. Infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità Infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Infrastruttura fisica interna all'edificio L'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. Opere di profonda ristrutturazione Lavori nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa. Punto terminale di rete Punto fisico situato all'interno dell'edificio in cui il locatario ha accesso alla rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. Progetto di documento approvato R, 2016 edizione 7 Allegato B: Documenti di riferimento Legislazione Legge sulla pianificazione del 1990 (elenco degli edifici e delle aree di conservazione), c. 9 legge sui monumenti antichi e le aree archeologiche del 1979, c. 46 Norme Specifica disponibile al pubblico PAS 2016:2010, Accesso alle reti di nuova generazione per le abitazioni di nuova costruzione – Guida. Specifica disponibile al pubblico realizzata da BIS a dal British Standards Institution (BSI). Consultabile all'indirizzo https://www.gov.uk/government/publications/pas-2016-2010-next-generation-access-for-new-buildhomes-guide 8 Progetto di documento approvato R, 2016 edizione Elenco dei documenti approvati Le pubblicazioni di cui di seguito forniscono degli orientamenti pratici in riferimento all'adempimento al regolamento edilizio. La data dell'edizione approvata dal segretario di Stato è reperibile all'indirizzo www.gov.uk/government/collections/approved-documents. Documento approvato A Strutture Documento approvato B Sicurezza antincendio Volume 1: abitazioni Volume 2: altri edifici Documento approvato C Preparazione del cantiere e resistenza alle sostanze inquinanti e all'umidità Documento approvato M Accesso e utilizzo degli edifici Volume 1: abitazioni Volume 2: altri edifici Documento approvato P Sicurezza elettrica – Abitazioni Documento approvato Q Sicurezza – Abitazioni Documento approvato D Sostanze tossiche Documento approvato R Infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Documento approvato E Resistenza all'inquinamento acustico Documento approvato 7 Materiali ed esecuzione dei lavori Documento approvato F Ventilazione Documento approvato G Servizi igienico sanitari, sicurezza dell'acqua calda ed efficienza idrica Documento approvato H Drenaggio e smaltimento di rifiuti Documento approvato J Apparecchi a combustione e sistemi di stoccaggio del combustibile Documento approvato K Dispositivi anticaduta, protezione anticollisione e antimpatto Documento approvato L1A Risparmio energetico e di combustibili nelle abitazioni di nuova costruzione Documento approvato L1B Risparmio energetico e di combustibili nelle abitazioni esistenti Documento approvato L2A Risparmio energetico e di combustibili in edifici di nuova costruzione diversi dalle abitazioni Documento approvato L2B Risparmio energetico e di combustibili in edifici esistenti diversi dalle abitazioni Progetto di documento approvato R, 2016 edizione 9