What is an Approved Document

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1. ------IND- 2015 0671 UK- IT- ------ 20151209 --- --- PROJET
Governo del Regno Unito
Regolamento edilizio del 2010
Infrastrutture fisiche interne per
reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità
Progetto di documento approvato
R
R1 Infrastrutture fisiche interne agli edifici
Edizione 2016
Il presente documento approvato riguarda il requisito R1 dell'allegato 1 al regolamento sulle
costruzioni del 2010. Esso acquista validità a decorrere dal 1° gennaio 2017 e si applica sul
territorio dell'Inghilterra*. Il documento in questione non si applica ai lavori intrapresi in data
antecedente al 1° gennaio 2017 ovvero ai lavori soggetti a notifica edilizia, alle richieste di
pianificazione completa o nel caso in cui la notifica iniziale sia stata presentata antecedentemente
alla suddetta data.
Il requisito R1 traspone l'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità.
* Il presente documento approvato definisce gli orientamenti a cui i lavori edili eseguiti in Inghilterra
devono ottemperare per risultare conformi al regolamento sulle costruzioni del 2010. Esso si
applica altresì ai lavori edili eseguiti sugli edifici energetici esclusi in Galles, come disposto dal
decreto n. 2 del 2009 dei ministri del Galles (trasferimento di funzioni).
Documenti approvati
Che cosa sono i documenti approvati?
Il segretario di Stato ha approvato una serie di documenti che forniscono orientamenti pratici in
riferimento all'adempimento ai requisiti di cui al regolamento edilizio del 2010 per l'Inghilterra. I
documenti approvati forniscono orientamenti su ogni sezione tecnica della normativa e in
particolare sull'articolo 7 (cfr. il retro del presente documento).
I documenti approvati stabiliscono ciò che, in circostanze ordinarie, può essere accettato come
ragionevole ai fini della conformità ai pertinenti requisiti del regolamento edilizio al quale fanno
riferimento. Attenendosi alle linee guida definite all'interno di un documento approvato, si
presuppone la conformità ai requisiti oggetto degli orientamenti. Tuttavia la conformità non è
garantita; per esempio, gli orientamenti "normali" potrebbero non essere applicabili qualora un
caso specifico risulti per qualche ragione inusuale.
Si noti che potrebbero esserci altri modi per ottemperare ai requisiti - non vi è l'obbligo di adottare
una particolare soluzione suggerita in un documento approvato. Qualora si preferisca ottemperare
a un dato requisito in una modalità diversa da quella descritta in un documento approvato, sarebbe
opportuno discuterne con il pertinente organo di controllo in materia edilizia.
Oltre agli orientamenti, alcuni documenti approvati includono disposizioni a cui è necessario
attenersi in maniera esatta, come previsto dalla normativa ovvero laddove i metodi di prova o di
calcolo siano stati prescritti dal segretario di Stato.
Il presente documento approvato si riferisce unicamente ai requisiti specifici del regolamento
edilizio a cui fa riferimento il documento stesso. Tuttavia, le opere edilizie devono essere conformi
anche a tutti gli altri requisiti applicabili del regolamento edilizio.
Come utilizzare il presente documento approvato
Il presente documento utilizza le seguenti convenzioni.
a. Il testo con lo sfondo verde è un estratto del regolamento edilizio del 2010 o del regolamento
edilizio del 2010 (Ispettori approvati ecc.), entrambi con successive modifiche. Questi estratti
indicano gli obblighi giuridici sanciti dalla normativa.
b. I termini chiave, stampati in verde, sono definiti nell'allegato A.
c. Qualora il presente documento approvato si riferisca a un documento citato, la versione
pertinente è indicata all'interno dell'allegato B. Tuttavia, qualora l'ente che pubblica le norme
abbia rivisto o aggiornato la versione della norma o del documento, sarà necessario attenersi
alla nuova versione se questa continua a riferirsi ai pertinenti requisiti del regolamento edilizio.
NOTA: Le norme tecniche e le approvazioni tecniche possono riguardare anche aspetti del
rendimento o questioni che non sono disciplinate dal regolamento edilizio, o possono richiedere
norme più esigenti di quelle definite dal regolamento edilizio.
Dove ottenere ulteriore assistenza
Qualora la guida tecnica non risulti chiara ovvero le altre informazioni del presente documento
approvato o gli ulteriori riferimenti tecnici dettagliati ai quali il documento rimanda non siano
comprensibili, è possibile richiedere ulteriore assistenza in vari modi, alcuni dei quali sono indicati
di seguito.
a. Il sito Internet del governo: www.gov.uk
b. Se il soggetto che necessita assistenza è la persona che effettua i lavori edilizi, questi può
ottenere informazioni dal servizio di controllo edilizio della competente autorità locale o presso
un ispettore approvato
c. Se il soggetto che necessita assistenza è membro di un albo o di un'associazione di
professionisti del settore: dalla persona responsabile dell'albo o dell'associazione
d. Qualora il quesito sia altamente tecnico: da uno specialista o da un organismo tecnico
dell'industria competente per l'oggetto in specie.
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
i
Regolamento edilizio
Di seguito si presenta una sintesi di alto livello del regolamento edilizio applicabile alla maggior
parte delle opere edili. In caso di dubbi, si consiglia di consultare il testo completo del regolamento,
disponibile all'indirizzo www.legislation.gov.uk.
Opere edili
L'articolo 3 del regolamento edilizio del 2010 fornisce una definizione di "opere edili": La
definizione di "opere edili" include:
a. la costruzione o l'ampliamento di un edificio
b. la fornitura o l'estensione di un servizio o dispositivo controllato
c. la modifica sostanziale di un edificio o di un servizio o di un dispositivo controllato.
L'articolo 4 dispone che le opere edili dovrebbero essere realizzate in modo che, una volta
completate:
a. nel caso di edifici di nuova costruzione o di lavori che interessano edifici conformi ai rispettivi
requisiti contenuti all'interno del regolamento edilizio: l'edificio risulti in linea con i relativi
requisiti definiti all'interno del regolamento edilizio;
b. nel caso di opere che interessano un edificio esistente non conforme ai requisiti applicabili del
regolamento edilizio:
(i) le opere stesse siano conformi ai requisiti applicabili del regolamento edilizio
(ii) l'edificio non presenti più le lacune rispetto ai requisiti che erano riscontrabili prima della
realizzazione delle opere.
Modifica sostanziale dell'uso
L'articolo 5 definisce la nozione di "modifica sostanziale dell'uso", che si configura quando un
edificio o una parte di esso, precedentemente utilizzato/a per una data finalità, viene utilizzato/a
per altri scopi.
L'articolo 6 stabilisce i requisiti specifici elencati nell'allegato 1 che devono essere soddisfatti prima
che un edificio possa essere adibito a una nuova finalità. Per soddisfare i suddetti requisiti,
l'edificio deve essere sottoposto a dei lavori di ristrutturazione.
L'adempimento alla parte R non figura tra i requisiti di cui all'articolo 6. In altre parole, i requisiti di
cui alla parte R non si applicano in caso di modifica sostanziale dell'uso, salvo il caso in cui
l'edificio in questione sia soggetto altresì a lavori di profonda ristrutturazione (cfr. pag. 2).
Materiali ed esecuzione dei lavori
Conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, le opere edili devono essere realizzate
adeguatamente, utilizzando i materiali appropriati. Gli orientamenti relativi ai materiali e
all'esecuzione dei lavori sono enunciati all'interno del documento approvato 7.
Requisiti di efficienza energetica
La parte 6 del regolamento edilizio definisce ulteriori requisiti specifici in riferimento all'efficienza
energetica.
Qualora un edificio sia oggetto di lavori di ampliamento o di ristrutturazione, l'efficienza energetica
dell'edificio esistente o di parte dello stesso deve essere aggiornata.
Notifica delle opere
La maggior parte delle opere edili e delle modifiche sostanziali dell'uso deve essere notificata a un
ente di controllo edilizio (autorità locali o ispettore approvato), fatta eccezione per i seguenti casi:
a. nel caso di opere che possono essere auto-certificate da una persona iscritta a un albo o
organizzazione di professionisti del settore o possono essere certificate da terzi anch'essi
iscritti a detto albo o a detta organizzazione.
ii
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
b. nel caso di opere per cui non vige l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 12(6A) o dell'allegato
4 del regolamento edilizio del 2010.
Responsabilità della conformità
I responsabili delle opere edili (per esempio agenti, progettisti, costruttori o installatori) devono
garantire che le opere siano conformi a tutti i requisiti applicabili del regolamento edilizio. Anche il
proprietario dell'edificio può essere responsabile di garantire la conformità delle opere al
regolamento edilizio. Qualora un edificio non sia conforme al regolamento edilizio, il proprietario
può ricevere un avviso di ingiunzione.
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
iii
Indice
Documenti approvati .......................................................................................................... i
Regolamento edilizio ......................................................................................................... ii
Indice ................................................................................................................................. iv
Documento approvato R: Infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità ................................................................................................ 1
Sommario........................................................................................................................... 1
Campo di applicazione...................................................................................................... 1
Requisito R1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici................................................... 2
Rendimento ....................................................................................................................... 2
Sezione 1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici ........................................................ 3
Campo di applicazione...................................................................................................... 3
Edifici singoli ..................................................................................................................... 3
Condomini ......................................................................................................................... 4
Ulteriori orientamenti ........................................................................................................ 4
Allegato A: Termini chiave ................................................................................................ 7
Allegato B: Documenti di riferimento............................................................................... 8
Elenco dei documenti approvati ....................................................................................... 9
iv
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
Documento approvato R: Infrastrutture fisiche
interne per reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità
Sommario
0.1
Il presente documento approvato fornisce gli orientamenti relativi all'adempimento al requisito
R1 del regolamento edilizio. Esso consta delle seguenti sezioni:
Sezione 1:
Infrastrutture fisiche interne agli edifici
Allegato A:
Termini chiave
Allegato B:
Documenti di riferimento
Campo di applicazione
0.2
Il requisito R1 si applica esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici
sottoposti a una profonda ristrutturazione. Esso si applica sia alle abitazioni che agli edifici
diversi dalle abitazioni.
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
1
Requisito R1: Infrastrutture fisiche interne agli
edifici
Il presente documento approvato riguarda i seguenti requisiti della parte R dell'allegato 1 al
regolamento edilizio del 2010.
Parte R - Infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
Requisito
Limiti di applicazione
Infrastrutture fisiche interne agli edifici
R1
(1) I lavori edili devono essere eseguiti in
maniera tale da assicurare che l'edificio sia
dotato di infrastrutture fisiche interne
predisposte per l'alta velocità, fino a un punto
terminale per reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità.
Il requisito R1 si applica ai lavori edili che
interessano:
(a) la costruzione di un nuovo edificio ovvero
(b) lavori di profonda ristrutturazione
dell'edificio.
(2) Nel caso in cui i lavori interessino un
edificio nel quale siano ospitate diverse unità
abitative, i lavori devono essere eseguiti in
maniera tale da garantire che l'edificio in
questione sia dotato altresì di un punto di
accesso comune alle reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità.
Rendimento
Secondo il segretario di Stato, un edificio risulta conforme al requisito R1 se le reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità possono essere predisposte arrecando il minimo
disturbo al proprietario ovvero al locatario dell'edificio.
2
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
Sezione 1: Infrastrutture fisiche interne agli edifici
Campo di applicazione
1.1
Il requisito R1 non si applica ai seguenti tipi di edifici o di lavori edili:
a.
edifici e lavori di cui alle classi da 2 a 7 dell'allegato 2 al regolamento edilizio
(deroghe per gli edifici e i lavori),
– per esempio capanni, serre domestiche, garage, verande e altri edifici separati di
piccole dimensioni che non sono dotati di posti letto
b.
edifici che, se risultassero conformi al requisito R1, altererebbero in maniera
inaccettabile il proprio carattere ovvero la propria apparenza e che:
(i)
sono elencati conformemente alla sezione 1 della legge sulla pianificazione del
1990 (elenco degli edifici e delle aree di conservazione) ovvero
(ii)
si trovano in un'area di conservazione progettata conformemente all'articolo 69
della suddetta legge, ovvero
(iii)
sono compresi nell'elenco dei monumenti indicati nell'articolo 1 della legge sui
monumenti antichi e le aree archeologiche del 1979
c.
sono edifici occupati dal ministero della Difesa o dalle forze armate della Corona
ovvero sono occupati in altro modo per finalità connesse alla sicurezza nazionale
d.
abitazioni singole ubicate in aree isolate in cui la prospettiva di una connessione ad
alta velocità è considerata talmente remota da non giustificare il fatto che l'edificio sia
dotato di infrastrutture fisiche interne per reti di comunicazione elettronica ad alta
velocità ovvero di un punto di accesso,
per esempio aree che sono talmente isolate che per l'operatore telefonico non
sussiste l'obbligo di sostenere i costi relativi all'installazione di una linea telefonica
fino all'abitazione
e.
lavori di profonda ristrutturazione nel caso in cui i costi di conformità al requisito R1
risultassero sproporzionati rispetto ai benefici conseguiti,
per esempio lavori di profonda ristrutturazione per edifici per i quali si sono sostenuti
costi significativi e per i quali la banda larga ad alta velocità non comporterebbe alcun
vantaggio commerciale, ovvero in cui la maggior parte dei locatari non utilizzano
ovvero non richiedono la banda larga ad alta velocità
Edifici singoli
1.2
1
2
Gli edifici singoli devono disporre di un punto di accesso connesso mediante una
conduttura al punto terminale di rete. Nella figura1(a) e nella figura 1(b) sono illustrati degli
schemi di due possibili soluzioni di infrastrutture fisiche1:
a.
in cui il punto di accesso si trova sul muro esterno dell'edificio ed è connesso
attraverso una conduttura interna al muro2 al punto terminale di rete
b.
in cui il punto di accesso è sotterraneo ed è situato in un zona distante dall'edificio,
all'interno o all'esterno del cortile, ed è collegato attraverso una conduttura
sotterranea al punto terminale di rete
Nelle figure sono illustrate delle condutture sotterranee per cavi di rete esterni all'edificio, ma non si esclude l'utilizzo di linee aeree.
Nel caso di cavi di rame, la conduttura può essere realizzata praticando un foro sul muro. Nota: la parte bassa è rivolta verso l'esterno
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
3
Condomini
1.3
I condomini devono essere dotati di un punto di accesso comune nonché di specifici
tracciati verticali e orizzontali appositamente predisposti per il servizio, affinché il fornitore di
servizi possa realizzare le connessioni dal punto di accesso al punto terminale di rete in
tutte le abitazioni. La figura 2 riporta uno schema nel quale si illustra una possibile
soluzione per le infrastrutture fisiche per i condomini.
Ulteriori orientamenti
1.4
La specifica disponibile al pubblico (PAS) 2016, Accesso alle reti di nuova generazione per
le abitazioni di nuova costruzione – Guida, fornisce degli orientamenti in riferimento alle
migliori pratiche per il raggiungimento delle installazioni di nuova costruzione. I promotori
devono consultare il fornitore di servizi selezionato per ottenere degli orientamenti sulle
dimensioni delle condutture, i raggi delle curve, ecc.
Figura 1
Schema di infrastrutture fisiche interne per un singolo edificio
(a) Punto di accesso sul muro esterno
Network
termination
point
Access
point
Terminal
chamber
Service
provider’s duct
Terminal chamber
Service provider’s duct
Access point
Network termination point
4
Vano del terminale
Condotto del fornitore del servizio
Punto di accesso
Punto terminale di rete
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
(b) Punto di accesso sotterraneo
Network
termination
point
Access point –
inside or outside
curtilage of building
Service
provider’s duct
Building
developer’s duct
Access point – inside or outside curtilage of
building
Service provider’s duct
Building developer’s duct
Network termination point
Punto di accesso – sito all'interno o
all'esterno del giardino dell'edificio
Condotto del fornitore del servizio
Condotto del promotore immobiliare
Punto terminale di rete
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
5
Figura 2
Schema di infrastrutture fisiche interne per condomini
Network
termination
point in each
dwelling
Ducting/
trays in
riser
Common
access point
Service provider’s duct
Network termination point in each dwelling
Ducting/trays in riser
Common access point
Service provider’s duct
6
Punto terminale di rete in ciascun
appartamento
Condutture/canaline montanti
Punto di accesso comune
Condotto del fornitore del servizio
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
Allegato A: Termini chiave
Di seguito sono riportati i termini chiave del presente documento che sono definiti
all'interno dell'articolo 2 del regolamento edilizio del 2010:
Punto di accesso
Punto fisico situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile a imprese che
forniscono o sono autorizzate a fornire reti
pubbliche di comunicazione, che consente la
connessione con l'infrastruttura interna
all'edificio predisposta per l'alta velocità.
Rete di comunicazione elettronica ad alta
velocità
Rete di comunicazione elettronica in grado di
garantire servizi di accesso alla banda larga
alla velocità di almeno 30 Mbit/s.
Infrastruttura fisica interna all'edificio
predisposta per l'alta velocità
Infrastruttura fisica presente all'interno
dell'edificio destinata a ospitare elementi o
consentire la fornitura di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità.
Infrastruttura fisica interna all'edificio
L'infrastruttura fisica o installazioni presenti
nella sede dell'utente finale, compresi
elementi oggetto di comproprietà, destinata a
ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili,
se queste reti permettono di fornire servizi di
comunicazione elettronica e di connettere il
punto di accesso dell'edificio con il punto
terminale di rete.
Opere di profonda ristrutturazione
Lavori nella sede dell'utente finale che
comportano modifiche strutturali dell'intera
infrastruttura fisica interna all'edificio o di una
parte significativa di essa.
Punto terminale di rete
Punto fisico situato all'interno dell'edificio in
cui il locatario ha accesso alla rete di
comunicazione elettronica ad alta velocità.
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
7
Allegato B: Documenti di riferimento
Legislazione
Legge sulla pianificazione del 1990 (elenco degli edifici e delle aree di conservazione), c. 9
legge sui monumenti antichi e le aree archeologiche del 1979, c. 46
Norme
Specifica disponibile al pubblico PAS 2016:2010, Accesso alle reti di nuova generazione per le
abitazioni di nuova costruzione – Guida. Specifica disponibile al pubblico realizzata da BIS a dal
British Standards Institution (BSI). Consultabile all'indirizzo
https://www.gov.uk/government/publications/pas-2016-2010-next-generation-access-for-new-buildhomes-guide
8
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
Elenco dei documenti approvati
Le pubblicazioni di cui di seguito forniscono degli orientamenti pratici in riferimento
all'adempimento al regolamento edilizio. La data dell'edizione approvata dal segretario di Stato è
reperibile all'indirizzo www.gov.uk/government/collections/approved-documents.
Documento approvato A
Strutture
Documento approvato B
Sicurezza antincendio
Volume 1: abitazioni
Volume 2: altri edifici
Documento approvato C
Preparazione del cantiere e resistenza alle
sostanze inquinanti e all'umidità
Documento approvato M
Accesso e utilizzo degli edifici
Volume 1: abitazioni
Volume 2: altri edifici
Documento approvato P
Sicurezza elettrica – Abitazioni
Documento approvato Q
Sicurezza – Abitazioni
Documento approvato D
Sostanze tossiche
Documento approvato R
Infrastrutture fisiche interne per reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità
Documento approvato E
Resistenza all'inquinamento acustico
Documento approvato 7
Materiali ed esecuzione dei lavori
Documento approvato F
Ventilazione
Documento approvato G
Servizi igienico sanitari, sicurezza dell'acqua
calda ed efficienza idrica
Documento approvato H
Drenaggio e smaltimento di rifiuti
Documento approvato J
Apparecchi a combustione e sistemi di
stoccaggio del combustibile
Documento approvato K
Dispositivi anticaduta, protezione
anticollisione e antimpatto
Documento approvato L1A
Risparmio energetico e di combustibili nelle
abitazioni di nuova costruzione
Documento approvato L1B
Risparmio energetico e di combustibili nelle
abitazioni esistenti
Documento approvato L2A
Risparmio energetico e di combustibili in
edifici di nuova costruzione diversi dalle
abitazioni
Documento approvato L2B
Risparmio energetico e di combustibili in
edifici esistenti diversi dalle abitazioni
Progetto di documento approvato R, 2016 edizione
9
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