CONTRATTO DI SERVIZIO
tra il
COMUNE DI SCANSANO
e
COeSO – SdS Grosseto
Società della Salute della Zona socio sanitaria grossetana
PIANO ATTUATIVO 2011
L'anno 2011 il giorno __________ del mese di ________________ presso la sede amministrativa
della Società della Salute della Zona socio sanitaria grossetana (d’ora in poi: Società della Salute),
posta in Via Damiano Chiesa 12, Grosseto
tra
1 – Il Comune di Scansano, in persona del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr.ssa
Tiziana Vanelli, domiciliata per la sua carica in Comune di Scansano, via XX settembre n.34,
Scansano
2 – La Società della Salute nella persona del Dott. Fabrizio Boldrini in qualità di Direttore
domiciliato per la sua carica in Grosseto Via Damiano Chiesa 12, il quale interviene nel presente
atto in forza del decreto n°1 del 3 marzo 2010 del Presidente della Società della Salute
PREMESSO
- che tra l’Azienda USL n° 9 di Grosseto ed i Comuni di Campagnatico, Civitella Paganico,
Castiglione della Pescaia, Grosseto, Roccastrada e Scansano è stato costituita, in ottemperanza
all’art. 71 bis della L.R. 40 2005 e smi., ai sensi dell’art. 31 della legge n. 267/00 e smi., la Società
della Salute della Zona socio sanitaria grossetana, denominata COeSO – SdS Grosseto;
Che il Comune di Scansano ha dato attuazione a quanto sopra con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25 del 16/4/2009;
-
- che la Società della Salute opera allo scopo di raggiungere i fini stabiliti nella convenzione
istitutiva e nello Statuto realizzando con la propria azione gli indirizzi ed i programmi concordati tra
gli enti fondatori;
- che, statutariamente, in conformità all’ Art. 71bis – della citata L.R. 40/05 e smi, la missione della
Società della Salute consiste in:
a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività
assistenziali di competenza
degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per
assicurare la presa in carico
integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico
e assistenziale;
c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della
popolazione;
d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi
territoriali di zona-distretto.
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e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle
disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo
della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure
primarie.
- che per il raggiungimento delle finalità indicate la Società della Salute:
a) si attiene agli indirizzi espressi dalla Giunta Esecutiva;
b)instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato e con
gli altri soggetti operanti nei settori d’intervento secondo quanto disposto dal Comitato di
partecipazione e dalla consulta del terzo settore di cui all’ art. 71 undecies della citata L.R.
40/04;
c) cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al
funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
- che il presente contratto di servizio, conformemente a quanto indicato nell’ art. 114, com. 8, del
T.U 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i rapporti tra il
Comune di Scansano (d’ora in poi Comune) e la Società della Salute e definisce, in particolare:
a) gli obbiettivi generali, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello
svolgimento del servizio;
b) le caratteristiche dei servizi offerti;
c) il periodo di validità del contratto;
d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento;
e) le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto
- che il presente contratto di servizio dà attuazione agli obbiettivi e alle scelte degli organi aziendali
- che il presente contratto sostituisce il precedente contratto di servizi (piano operativo 2010).
-
Tenuto conto di quanto disposto, oltre alle norme di riferimento sopra indicate:
dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e legge 15 maggio 1997 n.127 in merito alla
semplificazione allo snellimento e al decentramento amministrativo;
dalla Delibera Consiglio Regionale Toscana 17 dicembre 2003, n. 225
dalle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana 22 marzo 2004, n. 238 e n. 273;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto
Il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi e
più in generale inerenti il welfare comunale, così come disciplinati dalle leggi nazionali e regionali
in materia ed in specifico relativi a:

segretariato sociale

servizio sociale professionale

interventi di comunicazione sociale

valutazione di impatto delle politiche e controllo strategico sulla efficacia delle azioni

Controllo di gestione e valutazione della efficienza della gestione

Flusso dei dati con l’osservatorio delle politiche sociali

Flusso di dati nei confronti della Regione Toscana assolvendo al debito informativo
contratto

interventi socio assistenziali; socio sanitari e socio educativi nei confronti dei seguenti
target:
o Famiglia
o Minori
o Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti
o Anziani non autosufficienti
o Disabili
o Immigrati
o Soggetti con dipendenze
o Soggetti in condizioni di povertà estrema
o Soggetti affetti da problemi di salute mentale
La tipologia dei servizi resa è quella del nomenclatore allegato; detto nomenclatore potrà essere
integrato o modificato in qualsiasi momento sia per effetto di norme nazionali o regionali o per
effetto di decisioni degli organi della SdS.
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Il nuovo nomenclatore, così come approvato dagli organi competenti, sostituirà automaticamente
l’attuale allegato.
POLITICHE SOCIALI ALLARGATE
Il presente contratto ha come ulteriore oggetto la gestione delle seguenti funzioni e la gestione dei
seguenti servizi appartenenti all’ambito delle politiche sociali allargate:

Politiche aggiuntive sugli anziani (corsi di mobilizzazione e motricità; servizi di trasporto sociale
da svolgersi attraverso l’ampliamento della convenzione con AUSER; eventi di socializzazione)

Aspetti della comunicazione delle politiche comunali

Punti educativi e di pubblica lettura

Rapporti con le associazioni di volontariato per l’accoglienza degli immigrati (es. sportello infoimmigrati)

Gestione di servizi:
 CIAF “Un, due, tre, stella …” (centro estivo per minori)
 Attività educative in coordinamento con la scuola dell’obbligo e con altre istituzioni (es.
azioni di mediazione culturale nelle scuole)
 Asilo nido (nido d’infanzia “Stella”)
N.B.
Per unanime decisione della Assemblea dei soci, i servizi che la Società della Salute renderà al
Comune dipenderanno, in ultima istanza, dal bisogno che si manifesterà con le modalità e le forme
di cui alla L. 328/2000, alla L.R. 41/2005, la L.R. 40/2005 e smi, la L.R. 66/08 con la quale la
Regione ha istituito il fondo regionale per la non autosufficienza.
Per unanime decisione dell’Assemblea dei soci, a prescindere dalla mancata definizione dei livelli
minimi essenziali e della conseguente esigibilità dei servizi, la Società della Salute darà comunque
una risposta (sia in termini quantitativi che di tipologia dei servizi) ai bisogni espressi,
indipendentemente dal limite del contributo comunale, a tale scopo verrà usato il budget di zona
(risorsa indistinta per la zona socio sanitaria proveniente dal FSR) che va a compensare la
differenza tra i servizi programmati e quelli effettivamente resi.
Per unanime decisione della Assemblea dei soci il contributo procapite per cittadino residente
è stato valutato per il 2011, in Euro 46; con tali risorse e secondo i principi sopra riportati il
Società della Salute si impegna a garantire TUTTI i servizi di tipo socio assistenziale, sociosanitario
e TUTTE le politiche sociali istituzionali, destinando per il 2011 due euro procapite alle attività più
genericamente di carattere sociale per i minori.
Pertanto la condizione prima nella valutazione della attività della Società della Salute per il Comune
sarà l’esistenza o meno delle “file” e la eventuale non risposta ai bisogni.
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Per unanime decisione della Assemblea dei soci ogni comune può, nella misura che ritiene più
opportuna e finanziandoli a parte, affidare alla Società della Salute la gestione di servizi socio
educativi o comunque legati alle politiche sociali allargate.
ART. 2
Durata
Il presente contratto ha la durata per il periodo compreso tra la data odierna e il 31 dicembre 2019
Nel caso in cui non si pervenga alla proroga o alla stipula di un nuovo contratto nel termine sopra
indicato la Società della Salute dovrà comunque garantire la continuità nella gestione dei servizi con
i conseguenti oneri finanziari a carico del Comune.
Il Comune può rescindere il presente contratto secondo quanto previsto al successivo art. 18.
ART. 3
Modalità di finanziamento del contratto
Ogni anno, al massimo entro il termine del 31 marzo, il comune, dando seguito alle decisioni degli
organi consortili, conferma o modifica obiettivi e risorse rispetto all’anno precedente tenendo di
conto di specifici obiettivi del Comune, specifiche definizione delle risorse del FRAS e del FNPS e
specifiche modalità di accesso a quest’ultime.
Al momento della firma dell’aggiornamento annuale il Comune si impegna a liquidare il 50% del
valore del contratto.
Nel caso in cui non si pervenga a tale definizione nel termine sopra indicato, la Società della Salute
dovrà comunque garantire la continuità nella gestione dei servizi con i conseguenti oneri finanziari
a carico del Comune, il quale si impegna a corrispondere entro il 30 di aprile il 50% dell'importo del
contratto dell'anno precedente;
Ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra le eventuali variazioni, integrazioni e/o
diminuzioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo di validità del presente contratto, in
tempo sufficientemente utile da consentire all'atra parte di adottare i provvedimenti di propria
competenza.
ART. 4
Principi
La Società della Salute s’impegna ad erogare i servizi in base ai principi indicati nella Carta per la
Cittadinanza Sociale della zona socio sanitaria grossetana e ad ogni altro documento strategico o
programmatorio approvato dagli organi statutariamente competenti quali ad esempio la Carta dei
servizi;
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I principi di seguito indicati recepiscono e si integrano con quelli contenuti nella Carta dei Servizi
dell’Azienda Usl n. 9 in relazione al sistema sanitario locale e con le indicazioni contenute nel
DPCM del 27 gennaio 1994 di definizione dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici.
I servizi di cui al presente contratto debbono orientare la loro azione a criteri di:
Accessibilità
Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche hanno
diritto di fruire dei servizi, delle prestazioni, delle procedure e dei programmi d’intervento
proporzionalmente ai loro bisogni e indipendentemente dal luogo di residenza
Adeguatezza
Gli interventi debbono essere individualizzati, globali e partecipati oltreché predisposti sulla base di
una valutazione multidisciplinare dei bisogni nel rispetto di standard quantitativi e qualitativi
predefiniti
Efficacia – Efficienza – Economicità
L’organizzazione delle attività deve essere mirata a garantire la massima qualità delle prestazioni e
il migliore coordinamento dei servizi.
Le risorse finanziarie, umane e tecnologiche devono esser utilizzate in modo oculato e razionale al
fine di ottenere il massimo dei risultati evitando ogni spreco
Tempestività
I servizi e le prestazioni devono essere dati in tempi rapidi e comunque tali da essere funzionali al
superamento del bisogno
Flessibilità
Superamento di modelli predefiniti d’intervento adeguando lo stesso allo specifico bisogno
Innovazione
Sostegno e promozione dell’innovazione dei servizi e degli interventi
Umanizzazione
Creazione di un rapporto di fiducia tra il cittadino utente e gli operatori
Integrazione
Creazione di una risposta al bisogno che sia in grado d’integrare gli interventi e le prestazioni
attraverso l’incontro delle responsabilità:

istituzionali

gestionali

professionali

comunitarie
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Partecipazione
Coinvolgimento e partecipazione del cittadino, anche attraverso le proprie risorse personali e
familiari, e dell’intera comunità all’individuazione dei bisogni e alle modalità per attuare il loro
soddisfacimento
Trasparenza
Informazione completa, semplificata e facilmente accessibile sulle modalità di funzionamento dei
servizi e degli interventi
Garanzia delle forme di tutela
Strutturazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini utenti.
ART. 5
Funzioni, attività, servizi svolti
procedimenti amministrativi di competenza
Standard dei servizi
La Società della Salute provvederà alla gestione delle risorse e alla organizzazione della rete dei
servizi, nell’ambito nelle norme di riferimento sia nazionali che regionali e secondo il principio, già
approvato dagli organi competenti, di garantire una risposta a tutti gli utenti che si presentano
ai servizi, utilizzando a tale fine il Budget di zona come cassa di compensazione tra i bisogni
effettivi valutati a consuntivo e i trasferimento comunali definiti preventivamente. Ogni prestazione
sarà preceduta dalla valutazione dal servizio sociale professionale secondo i principi di cui all’art. 7
della L.R. 41/2005 o dalla valutazione multidisciplinare (UVM) di cui alla L.R. 66/2008.
La Società della Salute eroga le prestazioni (nei limiti delle risorse finanziarie trasferite e/o
accertate) sulla base:

della normativa nazionale e con particolare riferimento ai livelli minimi di assistenza;

della normativa regionale e con particolare riferimento alle modalità di accesso ai servizi e
ai diritti di cittadinanza sociale;

della Carta per la Cittadinanza Sociale

dei regolamenti aziendali
L’eventuale erogazione del servizio che non avvenga nel rispetto delle misure di cui al precedente
comma 1, per causa imputabile alla Società della Salute, comporterà una riduzione del
finanziamento dovuto dal Comune qualora la Società della Salute non provveda tempestivamente e
comunque entro i termini comunicati dal Comune a ripristinare le misure di cui sopra.
Il Comune ha facoltà di affidare alla Società della Salute servizi o interventi aggiuntivi – con
carattere di continuità o di straordinarietà - rispetto a quelli previsti nei documenti di
programmazione.
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L’atto di affidamento di ulteriori servizi o interventi indicherà le misure di finanziamento, di
erogazione e di esito definite in accordo tra le parti e con quanto indicato nel PIS per l’anno di
riferimento.
Art. 6
Attività che restano nella competenza del Comune
Resta in capo al Comune, secondo le modalità previste dalla L.R. 40/2005 e smi e le forme statutarie
di assunzione delle decisioni, la definizione di strategie ed obiettivi e la facoltà della loro revisione
durante l’anno; tali determinazioni vengono discusse e formalizzate con precise determinazioni degli
organi competenti.
Resta in capo al Comune tutta l’attività di controllo e di verifica sull’attività della Società della Salute
che avverrà secondo le modalità statutarie previste per il controllo di gestione e secondo quanto
previsto dal successivo art. 12.
Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società della
Salute con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli
adempimenti utili e necessari allo svolgimento dei servizi nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali.
Il Comune s’impegna ad acquisire il parere della Società della Salute sulle modifiche ai Regolamenti
comunali che possono in qualsiasi modo influire sui servizi erogati dalla Società della Salute oltreché
a trasmettere tempestivamente tutti gli atti rilevanti a tal fine.
Il Comune si impegna ad acquisire il parere della Società della Salute, in ottemperanza a quanto
disposto dalla L.R. 40/2005 e smi , per ogni atto la cui esecuzione determini una modifica dei
determinanti di salute il cui governo è definito nel PIS a suo tempo approvato dal comune medesimo
Art. 7
Obblighi particolari della Società della Salute
La Società della Salute s’impegna a fornire al Comune tutte le informazioni utili e necessarie a
svolgere le funzioni di coordinamento delle politiche e di definizione delle strategie in modo
particolare durante la definizione del PIS; si obbliga inoltre a fornire tutti i dati e le informazioni sulla
gestione, sull’andamento economico e sul risultato di gestione oltre quanto già previsto in termini di
approvazione del bilancio di esercizio.
CAPO II
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
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ART. 8
Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori
La Società della Salute non può trasferire o cedere il contratto o una parte di esso, i diritti e gli
obblighi da esso derivanti a terzi.
Quanto sopra indicato non trova attuazione per le forniture, i lavori e i servizi previsti dal contratto
a carico della Società della Salute. Questi potranno essere affidati a soggetti terzi in conformità
della normativa vigente e di quanto indicato nel Regolamento aziendale per l’affidamento dei
servizi alla persona e nel Regolamento aziendale per le forniture e i servizi da eseguirsi in
economia.
Quanto sopra indicato non esonera la Società della Salute dagli obblighi, dagli oneri e dalle
responsabilità derivanti dal presente contratto. La stessa rimane infatti quale unico responsabile, nei
confronti del Comune, dell’esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società della Salute e i soggetti terzi
affidatari dei servizi; divergenze e accordi tra di essi non danno diritto ai soggetti terzi ad avanzare
richieste, pretese o sollevare eccezioni nei confronti del Comune.
ART. 9
Rapporti con l’utenza
La Società della Salute, che per effetto di quanto stabilito all’art. 71 undecies della L.R. 40/2005 e
smi e del Titolo IV dello Statuto, promuove la partecipazione dei cittadini attraverso varie forme di
partecipazione, svolge questa attività in accordo e coordinamento con l’Amministrazione comunale.
ART. 10
Responsabilità
La Società della Salute è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente
gestione dei servizi affidati in base alla normativa vigente e delle disposizioni del presente
contratto.
La Società della Salute non coinvolge il Comune in alcuna pretesa da parte di terzi riconducibile
alla gestione dei servizi affidati e lo solleva da danni che dovessero derivare a persone o cose per e
a causa delle attività stesse.
Art. 11
Regolamenti e criteri per lo svolgimento delle funzioni
La gestione dei servizi e delle attività della Società della Salute avviene secondo i regolamenti
aziendali approvati dalla Assemblea dei soci e secondo indirizzi formulati dalla Giunta Esecutiva.
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L’organizzazione dei servizi e delle attività, l’uso delle risorse umane, di quelle strumentali e
finanziarie è soggetto ai regolamenti di organizzazione interni la cui approvazione è di competenza
dell’Assemblea dei soci.
Il Direttore dirige il personale dell'azienda e determina lo svolgimento delle funzioni e l’erogazione
dei servizi di cui al presente contratto seguendo esclusivamente la norma regionale di riferimento, i
regolamenti interni e, per quanto compatibile, dal D.P.R. 04-10-1986 n. 902 Regolamento delle
aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. art. 34;.
CAPO III
RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI TRA SOGGETTI
ART. 12
Rapporti economici tra il Comune e la Società della Salute
Valore del Contratto
Si stabilisce che il valore del contratto deriva dalle decisioni assembleari relative alle quantità e
tipologie dei servizi affidati, sia per singole e specifiche attività e/o servizi affidati dal Comune
alla Società della Salute.
Il valore del Contratto viene stabilito di anno in anno in funzione delle decisioni di cui sopra entro
i tempi stabiliti dal precedente art. 2.
Per l’anno 2011 il budget previsionale economico che la Società della Salute metterà a
disposizione per il comune è di Euro 600.000
Si dà atto che la Società della Salute organizzerà la rete dei servizi e delle prestazioni in modo
integrato, con accessi unitari e servizi resi a livello domiciliare, semiresidenziale, residenziale e di
prossimità, utilizzando a tale scopo:
 tutte le risorse previste nel presente contratto;
 la quota indistinta regionale che, per norma (PIRS), perviene, appunto, indistintamente alla
Società della Salute;
 le risorse riferite a progetti specifici provenienti sia dalla Regione che da altri enti, fondazioni
od altre associazioni;
 le quote di compartecipazione ai servizi pagate dagli utenti direttamente alla Società della
Salute.
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Costo del Contratto
Il Comune per le funzioni svolte secondo gli indirizzi e gli accordi generali espressi dagli organi
d’indirizzo nelle forme previste dal precedente art 5, dovrà corrispondere la somma complessiva di
Euro 392.060 in relazione alle attività socio assistenziali, socio sanitarie e socio-educative di cui
all’art. 1.
Di detta cifra:
€ 212.060 quota procapite 2011 pari a euro 46 per ogni residente
€ 163.690 per ulteriori servizi socio-educativi
Personale
Il personale dipendente dalla Società della Salute ed operante direttamente o indirettamente nel
territorio del Comune di Scansano sarà inserito nelle rispettive unità operative di competenza ed
fruirà, oltre che del contratto decentrato aziendale, della formazione e dell’aggiornamento
programmato per tutta l’azienda.
ART. 13
Rendicontazione
La rendicontazione dovrà essere resa con i seguenti strumenti e secondo i seguenti parametri:

bilancio economico, approvato a consuntivo, secondo le prescrizioni statutarie e del C.C., dalla
Assemblea dei soci;

contabilità economica con l’indicazione dei centri di costo (organizzati per servizi e per
Comune) e all’interno di questi per costi primari e costi ribaltati

contabilità di cassa e flussi finanziari

indici delle prestazioni:
in quanto agli interventi resi in favore delle categorie (famiglia, minori, anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti, anziani non autosufficienti, disabili, immigrati, soggetti con
dipendenze, soggetti in condizioni di povertà estrema, soggetti affetti da problemi di salute
mentale) saranno forniti dati quantitativi e non nominali (privacy); allo scopo di coordinare gli
effetti delle diverse politiche si possono costituire banche dati specifiche ad accesso multiplo
specificamente regolato.
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ART. 14
Investimenti
Gli investimenti di zona di cui al piano programma 2010 sono finanziati per l’intera zona nelle
forme e con le modalità che l’Assemblea dei soci ha deciso con l’approvazione del Bilancio
economico di previsione. Ogni ulteriore variazione negli investimenti, purché non varino gli
equilibri di bilancio e sia dovuta a riequilibri tra i budget assegnati ai centri di costo sarà decisa con
atti amministrativi, altrimenti sarà oggetto di espressa deliberazione della Giunta Esecutiva.
Le quote di ammortamento e le rate finanziarie sono calcolate nell’ambito delle spese inerenti la
gestione amministrativa ed allocate ai rispettivi centri sussidiari.
ART. 15
Controllo e vigilanza
Il Comune potrà in qualsiasi momento tramite gli uffici competenti, verificare che il servizio sia
eseguito con diligenza e qualità e la Società della Salute fornirà a tal fine tutte le informazioni
necessarie.
Il Comune potrà effettuare, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, visite nei luoghi in
cui vengono svolti i servizi e adottare tutte le azioni che gli permettono di verificare il grado di
soddisfazione dell’utenza in merito alla gestione dei servizi.
ART. 16
Segnalazione di disfunzioni, di difformità o carenze
Ogni qualvolta il Comune riscontra, nel espletamento dei servizi affidati, disfunzioni, difformità,
carenze e disservizi con atto formale del Dirigente competente ne dà comunicazione scritta alla
Società della Salute.
Questa dovrà attivarsi urgentemente per la soluzione di quanto segnalato e comunque, dovrà dare
riscontro scritto al Comune entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
ART. 17
Revoca
Il Comune potrà revocare l’affidamento dei servizi in caso:

di grave, comprovata e continua inadempienza da parte della Società della Salute alle
obbligazioni di cui al presente atto

per sopraggiunti motivi di pubblico interesse
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ART. 18
Risoluzione del contratto
Il Comune può risolvere il presente contratto nei casi previsti al precedente art.
La Società della Salute può risolvere il contratto per gravi comprovate e continue inadempienze agli
obblighi contrattuali da parte del Comune
La parte che intende avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l’inadempienza
riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento
La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della
contestazione
Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento la controparte può richiedere la
risoluzione del contratto secondo le norme del codice civile.
ART. 19
Controversie
Qualora tra il Comune e la Società della Salute sorgono contestazioni, dispute o divergenze
nell’interpretazione del contratto o in ordine al rispetto delle clausole dello stesso e queste non
possono essere composte in via amichevole, le stesse saranno devolute ad un Collegio Arbitrale
composto di tre membri designati rispettivamente, uno dal Comune, uno dalla Società della Salute e
uno di Comune accordo.
In mancanza di accordo tra le parti la designazione è devoluta al Presidente del Tribunale di
Grosseto
ART 20
Norma finale
In qualsiasi momento le parti, purché di Comune accordo, possono procedere alla modifica e/o
integrazione del presente contratto
Letto, approvato e sottoscritto Grosseto lì
Il Responsabile del Servizio Affari Generali Comune di Scansano
Dr.ssa Tiziana Vanelli
__________________________________
Il Direttore della Società della Salute
Dott. Fabrizio Boldrini
________________________________
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