UELQ81050 - Comune di Galliera Veneta

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CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 1
Organizzazione del servizio finanziario
1. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, il servizio finanziario
raggruppa tutti i servizi rientranti nell'unità funzionale "Servizi finanziari e contabili".
2. I servizi di cui al comma 1 comprendono oltre al coordinamento dell'intera attività
finanziaria del Comune, la programmazione finanziaria ed economico-finanziaria, la
contabilità finanziaria, la contabilità economica, il controllo di gestione, l'economato, i
mutui e gli altri finanziamenti degli investimenti.
3. Il servizio finanziario si articola, sotto il profilo organizzativo, nei seguenti servizi:
a) bilanci e programmazione finanziaria;
b) contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti;
c) contabilità economica, fiscale, programmazione economico-finanziaria, controllo di
gestione;
d) economato;
e) tributi;
f) personale.
Art. 2
Responsabile del servizio finanziario
1. Il capo unità funzionale servizi finanziari è responsabile del servizio finanziario; in
caso di assenza o impedimento del capo unità funzionale servizi finanziari le sue
funzioni sono esercitate da altro dipendente interno appartenente alla stessa unità e
di qualifica non inferiore alla sesta, espressamente individuato dal capo unità.
2. In particolare spetta al capo unità funzionale servizi finanziari:
a) esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L.
8.6.1990, n° 142;
b) dare l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L.
8.6.1990, n° 142;
c) firmare i mandati di pagamento;
d) firmare gli ordinativi di incasso;
e) effettuare, per iscritto, segnalazioni al Sindaco, al Segretario Comunale e al
Collegio dei Revisori dei conti su fatti di gestione di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto
conto anche delle maggiori entrate o delle minori spese;
f) comunicare, per iscritto, al Sindaco, al Segretario Comunale e al Collegio dei
Revisori dei conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle
spese evidenzi, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non
compensabili con maggiori entrate o minori spese.
Art. 3
Servizio economato
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L'economo è responsabile del servizio di economato secondo la normativa vigente e
le disposizioni contenute nel Regolamento di economato.
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CAPO II
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 4
Soggetti della programmazione
1. E' soggetto titolare della programmazione il Consiglio Comunale, quale organo di
indirizzo e di controllo in conformità a quanto dispongono la legge 8.6.1990, n° 142 e
lo Statuto Comunale.
2. Partecipano alla programmazione la Giunta Comunale, le Commissioni Consiliari, il
Segretario Comunale ed i responsabili delle unità funzionali.
Art. 5
Strumenti della programmazione economico-finanziaria
1. In armonia con quanto stabilito dallo Statuto Comunale, l'attività del Comune si attua
mediante atti di programmazione predisposti al fine di impiegare risorse con efficacia
ed efficienza e secondo preordinati criteri di priorità.
2. Sono strumenti di programmazione economico-finanziaria la relazione previsionale e
programmatica, i bilanci annuale e pluriennale, il piano esecutivo di gestione, o altro
atto di indirizzo della Giunta Comunale per il raggiungimento degli obiettivi
programmati.
3. Gli strumenti della programmazione definiscono gli obiettivi, le politiche, le priorità e
le azioni conseguenti in conformità al documento contenente gli indirizzi generali di
governo, di cui all'art. 34, comma 2, della legge n° 142/90 e successive
modificazioni.
Art. 6
Procedimento interno di programmazione
1. Il procedimento di formazione del bilancio inizia con la predisposizione da parte della
Giunta Comunale del piano dettagliato degli obiettivi per il periodo considerato dal
bilancio pluriennale contenente la previsione dell'andamento complessivo delle
risorse disponibili del Comune, con riferimento alle entrate ed alle spese correnti ed
agli investimenti. Tale documento viene approntato almeno 60 giorni prima del
termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio.
2. Il servizio finanziario, tenendo conto del documento di cui al primo comma, e sentiti i
responsabili delle unità funzionali, predispone i progetti di bilancio annuale e
pluriennale, da approvarsi da parte della Giunta Comunale almeno 30 giorni prima
del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio.
3. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono trasmessi al
Collegio dei Revisori che ha a disposizione 7 giorni per esprimere il parere di cui
all'art. 105, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 25.2.1995, n° 77.
4. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono messi a
disposizione dei Consiglieri comunali entro 10 giorni dalla seduta consiliare. Il
responsabile del servizio finanziario dovrà dare debita comunicazione ai Consiglieri
Comunali della disponibilità della documentazione. I Consiglieri medesimi possono
presentare, nel rispetto dei principi contabili, emendamenti allo schema di bilancio
annuale di previsione e ai suoi allegati, entro quattro giorni dalla seduta consiliare.
Art. 7
Piano esecutivo di gestione
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1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta
Comunale può approvare prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione
nel quale sono fissati gli obiettivi di gestione.
2. La Giunta Comunale in relazione alle specifiche attività del singolo servizio detta
direttive per la loro gestione.
3. Nella deliberazione che approva il piano esecutivo di gestione la Giunta Comunale
può indicare, altresì, le procedure a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56
della Legge 8.6.1990, n° 142.
Art. 8
Individuazione dei responsabili e assegnazione delle dotazioni
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Comune, la Giunta Comunale provvederà
ad individuare i responsabili delle unità della gestione dei servizi appartenenti alle
stesse, anche per ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni e provvederà
all'adozione degli atti indicati nel presente Regolamento.
2. Con il medesimo di cui al comma 1 verranno stabiliti i criteri per la sostituzione dei
responsabili in caso di loro temporanea assenza o impedimento.
Art. 9
Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,3% e non
superiore al 2% delle spese correnti, inizialmente previste in bilancio, da utilizzare
nei casi stabiliti dalla legge.
2. La deliberazione della Giunta Comunale che utilizza il fondo di riserva è comunicata
al Consiglio Comunale di norma nella prima seduta successiva all'adozione del
provvedimento, mediante iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno dei lavori
consiliari.
Art. 10
Variazioni al bilancio di previsione
Le variazioni al bilancio di previsione devono essere deliberate entro i termini fissati
dall'art. 17 del D. Lgs. 77/95.
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CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 11
Disciplina dell’accertamento
1. Il capo unità, nell’ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di
acquisizione delle entrate, dall’accertamento alla riscossione.
2. All’accertamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Il capo unità, o, ove indicato, il responsabile del procedimento attraverso il quale
viene accertata l’entrata, trasmette al responsabile del servizio finanziario idonea
documentazione di cui all’art. 22 del D.Lgs. 25.2.95 n. 77.
4. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire
entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi
dell’accertamento secondo quanto previsto dalla legge.
5. Quando il capo o il responsabile del procedimento è anche responsabile del servizio
finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
6. Nel caso in cui l’acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti, il capo
unità o il responsabile del procedimento provvede contestualmente agli adempimenti
di cui al c. 2 anche all’impegno delle relative spese.
Art. 12
Riscossione
1. Alla riscossione delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la rinuncia ai crediti di
modesto ammontare quanto il costo delle operazioni di riscossione e versamento
risulti superiore rispetto all’ammontare delle relative entrate.
Art. 13
Versamento
Gli incaricati interni della riscossione delle entrate, designati con provvedimento della
G.C., versano le somme riscosse presso la Tesoreria Comunale almeno una volta al
mese, fatti salvi termini diversi fissati nel provvedimento di incarico o da eventuali
norme specifiche che possono essere emanate.
Art. 14
Impegno delle spese
1. All’impegno di spesa si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Spetta ai responsabili delle unità, nell’ambito delle proprie competenze sulla base
degli obiettivi di gestione e delle direttive disposte dalla G.C. con gli atti di cui ai
precedenti artt. 7 e 8, la predisposizione e la sottoscrizione dei relativi provvedimenti
attuativi di impegno di spesa, definiti dalla legge “determinazioni”.
3. Ciascun capo unità, per i servizi di cui è responsabile, sottoscrive le determinazioni
di cui al c. 2, inserendo il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 53. L. 142/90.
4. Le determinazioni sono registrate con data e numero progressivo in un apposito
registro dell’unità, tenuto dall’Ufficio Segreteria Affari Geerali.
5. Le determinazioni vanno trasmesse al servizio finanziario il quale provvede ad
inserire in calce alla determinazione il parere di regolarità contabile di cui all’art. 53 L.
142/90, l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 55 c. 5 L. 142/90 e
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procede a tutte le altre verifiche e controlli previsti dalle disposizioni vigenti per gli atti
di impegno di spesa.
6. Il servizio finanziario, effettuata la registrazione, trasmette le determinazioni alla
segreteria comunale che provvede ad acquisire il parere di legittimità del Segretario
Comunale di cui all’art. 53 L. 142/90.
7. Le determinazioni sono pubblicate all’albo pretorio e diventano esecutive dopo il 10’
giorno dalla loro pubblicazione.
8. La segreteria comunale provvede a comunicare almeno una volta al mese alla
Giunta Comunale ed ai capigruppo consiliari le determinazioni assunte.
9. Ciascun capo unità per i servizi di cui è responsabile, effettua l’ordinazione dei beni e
servizi a terzi in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, nel
rispetto dell’art. 35 del decreto legislativo n. 77/95.
10.Alla fase dell’impegno può essere preordinato lo stadio della prenotazione.
11.Gli atti previsti dall’art. 27 commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77, sono trasmessi
in copia al servizio finanziario a cura del capo unità entro 5 giorni dal loro
perfezionamento.
Art. 15
Liquidazione
1. Alla liquidazione delle spese si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Le fatture, le specifiche o altri documenti di spesa pervengono al servizio finanziario.
Dopo la loro registrazione sono inviate agli uffici competenti per la liquidazione.
3. Spetta ai responsabili del procedimento la predisposizione e la sottoscrizione degli
atti di liquidazione della spesa. Qualora non sia stato indicato, con atto scritto, il
responsabile del procedimento, la sottoscrizione degli atti di liquidazione di spesa
spetta al capo unità.
4. Le fatture, le specifiche o altri documenti di spesa che non trovino riscontro in
regolari atti d’impegno devono essere restituite ai fornitori, a cura del responsabile di
cui al c. 3 rilevando il difetto o la mancanza o il difetto del titolo costitutivo
dell’obbligazione.
5. Gli uffici competenti, in relazione alle finalità per le quali fu assunto il relativo
impegno, curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano
realizzate le condizioni a cui è subordinato l’obbligo per l’ente di disporre il relativo
pagamento, riscontrano la precisa identità del creditore, determinano l’esatto
ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione
amministrativa, contabile e fiscale.
6. Il responsabile del servizio finanziario su indicazione del responsabile di cui al
comma 3, procede alla riduzione degli impegni assunti nel corso dell’esercizio nei
casi in cui la connessa attività di spesa risulti definitivamente conclusa con
l’erogazione di somma complessivamente inferiori a quelle impegnate.
7. Il decreto di liquidazione non è necessario quando la spesa attiene a materie
regolate a disposizione normative, regolamentari e contrattuali, quali retribuzioni al
personale e relativi contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ritenute erariali
e altre ritenute precedentemente autorizzate, rate di ammortamento di mutui,
restituzione di anticipazioni di tesoreria e altre simili.
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Art. 15 bis
Procedura semplificata di liquidazione
1) L’atto di liquidazione può essere sostituito da una stampigliatura su di un
documento contabile (note,
fatture, parcelle, elenchi nominativi, stati
d’avanzamento o documenti equipollenti) di un visto contenente l’attestazione
della regolarità della fornitura/prestazione per quantità e qualità.
2) In tal caso dovranno essere indicati:
a) il soggetto creditore;
b) la somma dovuta e le modalità di pagamento;
c) il numero e la data della determinazione di impegno;
d) il capitolo di spesa ed il numero di impegno alla quale la stessa è da
imputare;
e) il bilancio su cui grava la spesa;
f) l’ eventuale economia di spesa rispetto alla somma impegnata;
g) la scadenza del pagamento;
h) l’ eventuale entrata collegata;
i) gli eventuali dati utili alla corretta inventariazione del bene;
j) ogni altro elemento utile alla corretta liquidazione della spesa.
Sotto il timbro dovrà essere apposta la firma del Responsabile.
Art. 16
Contenuto e modalità di espressione del parere di regolarità contabile
1. Il parere di regolarità contabile deve seguire quello di regolarità tecnica e
l’attestazione della copertura finanziaria e precedere il parere di legittimità. Si
prescinde dal parere di regolarità contabile solo quando le determinazioni di impegno
o di liquidazione sono sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario.
2. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione
deve riguardare:
a) la capienza ;della disponibilità dell’intervento specifico in relazione alla spesa
prospettata, calcolata nella sua interezza;
b) il rispetto dei principi contabili e del regolamento di contabilità.
3. Il parere è espresso in forma scritta e debitamente sottoscritto.
4. Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato.
Art. 17
Variazioni sulle dotazioni
1. Il capo unità, qualora valuti necessaria una modifica della dotazione assegnata
propone la modifica alla G.C. con una relazione scritta indirizzata al Sindaco, al
Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere
comunicata dal Sindaco al capo unità interessato entro 30 giorni dalla presentazione
al Sindaco della relazione di cui al c.1.
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Art. 18
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
1. Successivamente all’approvazione del Conto Consuntivo ed entro il mese di
settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. Si applica l’art. 36 del D.Lgs n. 77/95.
3. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta programmata, successiva alla
comunicazione da parte del responsabile del servizio finanziario, al riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 37 di cui al D.Lgs 77/95, nonché
alla sua copertura.
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CAPO IV
IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 19
Affidamento del servizio di tesoreria
1. L’affidamento del servizio di tesoreria è effettuato a seguito di procedura ad evidenza
pubblica consistente in una gara preliminare informale aperta a tutti gli istituti di
credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 285/93 e successiva trattativa
privata con il migliore offerente. Con il provvedimento di indizione di gara si costituirà
apposita commissione giudicatrice e si forniranno adeguate motivazioni in relazione
alle modalità di gara nonché dei criteri ed elementi per l’affidamento del servizio.
In particolare l’avviso di gara dovrà contenere le seguenti disposizioni:
a) che la banca non si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 11, 1° c., D.Lgs n.
358/92;
b) che la banca abbia svolto per almeno due anni il servizio di tesoreria in ambito
nazionale per comuni, province, relativi consorzi, aziende municipalizzate, ULSS,
ed Ipab;
c) che la banca disponga almeno di una sede operative per il servizio di tesoreria nei
Comuni di Galliera Veneta, Tombolo o S. Martino di Lupari alla data del presente
avviso, ovvero si impegna ad aprirla e renderla operativa in caso di
aggiudicazione per la data di inizio del servizio stesso, con obbligo di mantenerla
in funzione per l’intera durata contrattuale.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione approvata dal Consiglio
Comunale.
3. Qualora siano motivati la convenienza ed il pubblico interesse, nonché ricorrano le
condizioni di legge, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carico per un
periodo non superiore a quello dell’originario affidamento.
Art.20
Rapporti con il Comune
Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il Comune per il tramite del responsabile del
servizio finanziario favorendo l’impiego di tecnologie informatiche.
Art.21
Attività connesse alla riscossione delle entrate
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine
cronologico per esercizio finanziario.
2. Il tesoriere concorda preventivamente con il responsabile del servizio finanziario i
modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione.
3. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel
giorno stesso della riscossione.
4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio
finanziario quotidianamente con appositi elenchi.
5. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione su
richieste del servizio finanziario del Comune .
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Art.22
Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
1. I depositi cauzionali, per spese contrattuali e d’asta sono accettati dal tesoriere in
base a semplice richiesta dei presentatori.
2. I depositi di terzi sono custoditi dal tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la
restituzione con regolare ordine del Comune, comunicato per iscritto e sottoscritto
dal responsabile del servizio finanziario.
Art.23
Verifiche di cassa
Il responsabile del servizio finanziario può eseguire in qualsiasi momento ,
autonomamente o su richiesta dell’amministrazione, verifiche di cassa.
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CAPO V
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 24
Definizione del controllo di gestione
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli
obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell’organizzazione del Comune, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità
nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Art. 25
Struttura organizzativa del controllo di gestione
La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita da:
a) centri di responsabilità;
b) centri di costo;
c) ufficio controllo di gestione;
d) nucleo di valutazione.
Art. 26
Sistema informativo-contabile del controllo di gestione
1. Gli obiettivi di gestione dei servizi sono fissati nel piano esecutivo di gestione in
modo da garantire la misurabilità dei risultati raggiunti.
2. Il controllo di gestione si avvale del sistema di contabilità economica di cui all’art. 32
per il reperimento dei costi e dei proventi di ciascun servizio o centro di costo.
3. I capi unità forniscono periodicamente ed almeno trimestralmente e per iscritto
all’ufficio di controllo di gestione i dati quali-quantitativi delle attività svolte.
Art. 27
Ufficio controllo di gestione
L’ufficio controllo di gestione fornisce al nucleo di valutazione i dati di sintesi
necessari per l’esplicazione delle proprie funzioni.
Art. 28
Governo del sistema di controllo di gestione
Per gli aspetti non definiti dal presente Regolamento si provvede con deliberazione
della Giunta Comunale.
CAPO VI
CONTABILITÀ ECONOMICA E GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 29
Conto economico e sistema di contabilità unica.
1. Le disposizioni relative al conto economico di cui all’art. 71 del D.Lgs 77/95 si
applicano a questo Ente a decorrere dal 1999.
2. Questa Amministrazione provvederà quindi alle relative modifiche ed integrazioni al
presente Regolamento al fine di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di
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contabilità generale che permetta una rilevazione contemporanea dei fatti di gestione
sotto gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali.
Art. 30
Norme generali di inventariazioni
1. Tutte le attività e le passività del Comune, compresi i beni di terzi presso il Comune,
devono essere inventariate. Sono esclusi dall’obbligo quei beni mobili non registrati,
non di proprietà di terzi, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
a) una durata presunta non superiore a dodici mesi. L’eventuale tenuta della
contabilità di magazzino comporta la rilevazione nel riassunto del rendiconto
generale del patrimonio delle rimanenze iniziali e finali;
b) un valore corrente complessivo di acquisto o di riacquisizione pari o inferiore a £.
300.000 (trecentomila), aggiornato alle variazioni dell’indice ISTAT del costo della
vita con un arrotondamento per eccesso alle 10.000 lire superiori;
c) costituiscono parti o elementi opzionali o integrativi di altri beni e, come tali, non
abbiano autonoma funzionalità; il valore di questi beni va ad incrementare la
valutazione del bene principale.
2. I registri degli inventari, nel corso dell’esercizio, dovranno essere aggiornati almeno
una volta all’anno e comunque in occasione della predisposizione del conto
consuntivo.
3. Nella prima fase di completamento degli inventari e di ricostruzione dello stato
patrimoniale i beni mobili non registrati acquisiti dall’Ente da oltre un quinquennio si
considerano interamente ammortizzati.
Art. 31
Conservazione e gestione del patrimonio
1. La conservazione e la gestione delle attività è curata, nei limiti delle proprie funzioni,
dai consegnatari dei beni. Questa responsabilità comprende anche la destinazione e
l’uso corretti dei singoli beni.
2. I beni patrimoniali, non usati per il funzionamento del Comune e dei suoi servizi o
usati parzialmente, sono dati in genere in locazione o affitto alle condizioni di
mercato.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria va pianificata e programmata, con
esclusione della piccola manutenzione.
4. La cessione di beni comunali può essere disposta solamente con idoneo
procedimento amministrativo. Si effettua normalmente mediante pubblico incanto.
5. La cancellazione, per qualsiasi ragione, di beni dagli inventari è disposta con
determinazione del capo unità, su proposta del consegnatario.
6. Nel caso di avvicendamento di amministrazioni, il Sindaco cessante darà in
consegna a quello subentrante i beni risultanti dagli inventari.
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CAPO VII
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 32
Funzioni e compiti del Collegio dei Revisori
1. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto Comunale la revisione
economico-finanziaria è svolta dal Collegio dei Revisori.
2. L’organo di revisione, collabora con il Consiglio comunale in materie che siano
oggettivamente attinenti all’esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo del
Consiglio stesso. La collaborazione viene formulata con pareri, rilievi, osservazioni e
proposte, sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell’area di competenza
consiliare, tese a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonchè ad ottenere
diminuzioni di costi e miglioramento dei tempi e dei modi dell’intera azione
amministrativa.
3. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e lo schema del
rendiconto sono approvati dalla Giunta Comunale e consegnati al Collegio dei
Revisori che ha a disposizione 20 giorni dalla consegna per redigere la propria
relazione secondo le disposizioni di legge.
4. La proposta del rendiconto, unitamente agli allegati, è messa a disposizione dei
Consiglieri comunali 20 giorni prima del termine fissato per la seduta consiliare. Il
responsabile del servizio finanziario dovrà dare debita comunicazione ai Consiglieri
comunali della disponibilità della documentazione.
5. Il Collegio dei Revisori su richiesta dell’Amministrazione o del responsabile del
servizio finanziario esprime, altresì, pareri su particolari oggetti aventi risvolti
economico-finanziari.
Art. 33
Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei Revisori
1. L’espletamento delle funzioni e dei compiti dei revisori è svolto di norma
collegialmente. In ogni caso il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel
caso siano presenti solo due componenti. Il singolo componente può compiere
verifiche su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferire al
Collegio.
2. Il Collegio dei Revisori si riunisce di norma ogni mese, prescindendo da qualsiasi
formalità di convocazione, su avviso del Presidente.
3. Dell’attività del Collegio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli
intervenuti e conservato dal Presidente del Collegio. Copia del verbale stesso deve
essere rilasciata al responsabile del servizio finanziario per la conservazione agli atti.
A verbale vengono riportate anche le relazioni o i pareri predisposti in modo
autonomo dei singoli componenti.
4. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti attribuitigli il Collegio si avvale del
personale e delle strutture del servizio finanziario.
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Art. 34
Cessazione dall’incarico del Revisore
Fatto salvo quanto dispone la legge, il Revisore cessa altresì dall’incarico se per un
periodo di tempo continuativo superiore a tre mesi, attestato dal Presidente del
Collegio, viene a trovarsi per qualsiasi causa nell’impossibilità di svolgere l’incarico.
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CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Riorganizzazione degli uffici
In previsione dell’entrata in vigore del presente Regolamento, l’Amministrazione
Comunale dovrà provvedere alla riorganizzazione dell’assetto dell’Ente, mediante
adozione di un Regolamento di organizzazione.
Art. 36
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle
norme contenute nel D.Lgs 22.2.95 n. 77, e n. 336 dell’11.6.96, in altre disposizioni
specifiche di legge e, in quanto compatibili, al Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Art. 37
Entrata in vigore e abrogazione
1. Il presente Regolamento di contabilità entra in vigore con decorrenza 1.1.97.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento
di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21.12.92 e successivi
provvedimenti di modifica.
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COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Comune di Galliera Veneta Provincia di Padova
via Roma n. 174
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