CAPO I L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 1 Organizzazione del servizio finanziario 1. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, il servizio finanziario raggruppa tutti i servizi rientranti nell'unità funzionale "Servizi finanziari e contabili". 2. I servizi di cui al comma 1 comprendono oltre al coordinamento dell'intera attività finanziaria del Comune, la programmazione finanziaria ed economico-finanziaria, la contabilità finanziaria, la contabilità economica, il controllo di gestione, l'economato, i mutui e gli altri finanziamenti degli investimenti. 3. Il servizio finanziario si articola, sotto il profilo organizzativo, nei seguenti servizi: a) bilanci e programmazione finanziaria; b) contabilità finanziaria, mutui e altri finanziamenti degli investimenti; c) contabilità economica, fiscale, programmazione economico-finanziaria, controllo di gestione; d) economato; e) tributi; f) personale. Art. 2 Responsabile del servizio finanziario 1. Il capo unità funzionale servizi finanziari è responsabile del servizio finanziario; in caso di assenza o impedimento del capo unità funzionale servizi finanziari le sue funzioni sono esercitate da altro dipendente interno appartenente alla stessa unità e di qualifica non inferiore alla sesta, espressamente individuato dal capo unità. 2. In particolare spetta al capo unità funzionale servizi finanziari: a) esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 8.6.1990, n° 142; b) dare l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 8.6.1990, n° 142; c) firmare i mandati di pagamento; d) firmare gli ordinativi di incasso; e) effettuare, per iscritto, segnalazioni al Sindaco, al Segretario Comunale e al Collegio dei Revisori dei conti su fatti di gestione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o delle minori spese; f) comunicare, per iscritto, al Sindaco, al Segretario Comunale e al Collegio dei Revisori dei conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese. Art. 3 Servizio economato 1 1 L'economo è responsabile del servizio di economato secondo la normativa vigente e le disposizioni contenute nel Regolamento di economato. 1 2 1 CAPO II LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 4 Soggetti della programmazione 1. E' soggetto titolare della programmazione il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo in conformità a quanto dispongono la legge 8.6.1990, n° 142 e lo Statuto Comunale. 2. Partecipano alla programmazione la Giunta Comunale, le Commissioni Consiliari, il Segretario Comunale ed i responsabili delle unità funzionali. Art. 5 Strumenti della programmazione economico-finanziaria 1. In armonia con quanto stabilito dallo Statuto Comunale, l'attività del Comune si attua mediante atti di programmazione predisposti al fine di impiegare risorse con efficacia ed efficienza e secondo preordinati criteri di priorità. 2. Sono strumenti di programmazione economico-finanziaria la relazione previsionale e programmatica, i bilanci annuale e pluriennale, il piano esecutivo di gestione, o altro atto di indirizzo della Giunta Comunale per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 3. Gli strumenti della programmazione definiscono gli obiettivi, le politiche, le priorità e le azioni conseguenti in conformità al documento contenente gli indirizzi generali di governo, di cui all'art. 34, comma 2, della legge n° 142/90 e successive modificazioni. Art. 6 Procedimento interno di programmazione 1. Il procedimento di formazione del bilancio inizia con la predisposizione da parte della Giunta Comunale del piano dettagliato degli obiettivi per il periodo considerato dal bilancio pluriennale contenente la previsione dell'andamento complessivo delle risorse disponibili del Comune, con riferimento alle entrate ed alle spese correnti ed agli investimenti. Tale documento viene approntato almeno 60 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio. 2. Il servizio finanziario, tenendo conto del documento di cui al primo comma, e sentiti i responsabili delle unità funzionali, predispone i progetti di bilancio annuale e pluriennale, da approvarsi da parte della Giunta Comunale almeno 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio. 3. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono trasmessi al Collegio dei Revisori che ha a disposizione 7 giorni per esprimere il parere di cui all'art. 105, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 25.2.1995, n° 77. 4. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali entro 10 giorni dalla seduta consiliare. Il responsabile del servizio finanziario dovrà dare debita comunicazione ai Consiglieri Comunali della disponibilità della documentazione. I Consiglieri medesimi possono presentare, nel rispetto dei principi contabili, emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati, entro quattro giorni dalla seduta consiliare. Art. 7 Piano esecutivo di gestione 1 3 1 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta Comunale può approvare prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione nel quale sono fissati gli obiettivi di gestione. 2. La Giunta Comunale in relazione alle specifiche attività del singolo servizio detta direttive per la loro gestione. 3. Nella deliberazione che approva il piano esecutivo di gestione la Giunta Comunale può indicare, altresì, le procedure a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della Legge 8.6.1990, n° 142. Art. 8 Individuazione dei responsabili e assegnazione delle dotazioni 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Comune, la Giunta Comunale provvederà ad individuare i responsabili delle unità della gestione dei servizi appartenenti alle stesse, anche per ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni e provvederà all'adozione degli atti indicati nel presente Regolamento. 2. Con il medesimo di cui al comma 1 verranno stabiliti i criteri per la sostituzione dei responsabili in caso di loro temporanea assenza o impedimento. Art. 9 Fondo di riserva 1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,3% e non superiore al 2% delle spese correnti, inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi stabiliti dalla legge. 2. La deliberazione della Giunta Comunale che utilizza il fondo di riserva è comunicata al Consiglio Comunale di norma nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento, mediante iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno dei lavori consiliari. Art. 10 Variazioni al bilancio di previsione Le variazioni al bilancio di previsione devono essere deliberate entro i termini fissati dall'art. 17 del D. Lgs. 77/95. 1 4 1 CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO Art. 11 Disciplina dell’accertamento 1. Il capo unità, nell’ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall’accertamento alla riscossione. 2. All’accertamento si applicano le disposizioni vigenti in materia. 3. Il capo unità, o, ove indicato, il responsabile del procedimento attraverso il quale viene accertata l’entrata, trasmette al responsabile del servizio finanziario idonea documentazione di cui all’art. 22 del D.Lgs. 25.2.95 n. 77. 4. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell’accertamento secondo quanto previsto dalla legge. 5. Quando il capo o il responsabile del procedimento è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione. 6. Nel caso in cui l’acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti, il capo unità o il responsabile del procedimento provvede contestualmente agli adempimenti di cui al c. 2 anche all’impegno delle relative spese. Art. 12 Riscossione 1. Alla riscossione delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia. 2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la rinuncia ai crediti di modesto ammontare quanto il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti superiore rispetto all’ammontare delle relative entrate. Art. 13 Versamento Gli incaricati interni della riscossione delle entrate, designati con provvedimento della G.C., versano le somme riscosse presso la Tesoreria Comunale almeno una volta al mese, fatti salvi termini diversi fissati nel provvedimento di incarico o da eventuali norme specifiche che possono essere emanate. Art. 14 Impegno delle spese 1. All’impegno di spesa si applicano le disposizioni vigenti in materia. 2. Spetta ai responsabili delle unità, nell’ambito delle proprie competenze sulla base degli obiettivi di gestione e delle direttive disposte dalla G.C. con gli atti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, la predisposizione e la sottoscrizione dei relativi provvedimenti attuativi di impegno di spesa, definiti dalla legge “determinazioni”. 3. Ciascun capo unità, per i servizi di cui è responsabile, sottoscrive le determinazioni di cui al c. 2, inserendo il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 53. L. 142/90. 4. Le determinazioni sono registrate con data e numero progressivo in un apposito registro dell’unità, tenuto dall’Ufficio Segreteria Affari Geerali. 5. Le determinazioni vanno trasmesse al servizio finanziario il quale provvede ad inserire in calce alla determinazione il parere di regolarità contabile di cui all’art. 53 L. 142/90, l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 55 c. 5 L. 142/90 e 1 5 1 procede a tutte le altre verifiche e controlli previsti dalle disposizioni vigenti per gli atti di impegno di spesa. 6. Il servizio finanziario, effettuata la registrazione, trasmette le determinazioni alla segreteria comunale che provvede ad acquisire il parere di legittimità del Segretario Comunale di cui all’art. 53 L. 142/90. 7. Le determinazioni sono pubblicate all’albo pretorio e diventano esecutive dopo il 10’ giorno dalla loro pubblicazione. 8. La segreteria comunale provvede a comunicare almeno una volta al mese alla Giunta Comunale ed ai capigruppo consiliari le determinazioni assunte. 9. Ciascun capo unità per i servizi di cui è responsabile, effettua l’ordinazione dei beni e servizi a terzi in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, nel rispetto dell’art. 35 del decreto legislativo n. 77/95. 10.Alla fase dell’impegno può essere preordinato lo stadio della prenotazione. 11.Gli atti previsti dall’art. 27 commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77, sono trasmessi in copia al servizio finanziario a cura del capo unità entro 5 giorni dal loro perfezionamento. Art. 15 Liquidazione 1. Alla liquidazione delle spese si applicano le disposizioni vigenti in materia. 2. Le fatture, le specifiche o altri documenti di spesa pervengono al servizio finanziario. Dopo la loro registrazione sono inviate agli uffici competenti per la liquidazione. 3. Spetta ai responsabili del procedimento la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di liquidazione della spesa. Qualora non sia stato indicato, con atto scritto, il responsabile del procedimento, la sottoscrizione degli atti di liquidazione di spesa spetta al capo unità. 4. Le fatture, le specifiche o altri documenti di spesa che non trovino riscontro in regolari atti d’impegno devono essere restituite ai fornitori, a cura del responsabile di cui al c. 3 rilevando il difetto o la mancanza o il difetto del titolo costitutivo dell’obbligazione. 5. Gli uffici competenti, in relazione alle finalità per le quali fu assunto il relativo impegno, curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l’obbligo per l’ente di disporre il relativo pagamento, riscontrano la precisa identità del creditore, determinano l’esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione amministrativa, contabile e fiscale. 6. Il responsabile del servizio finanziario su indicazione del responsabile di cui al comma 3, procede alla riduzione degli impegni assunti nel corso dell’esercizio nei casi in cui la connessa attività di spesa risulti definitivamente conclusa con l’erogazione di somma complessivamente inferiori a quelle impegnate. 7. Il decreto di liquidazione non è necessario quando la spesa attiene a materie regolate a disposizione normative, regolamentari e contrattuali, quali retribuzioni al personale e relativi contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ritenute erariali e altre ritenute precedentemente autorizzate, rate di ammortamento di mutui, restituzione di anticipazioni di tesoreria e altre simili. 1 6 1 Art. 15 bis Procedura semplificata di liquidazione 1) L’atto di liquidazione può essere sostituito da una stampigliatura su di un documento contabile (note, fatture, parcelle, elenchi nominativi, stati d’avanzamento o documenti equipollenti) di un visto contenente l’attestazione della regolarità della fornitura/prestazione per quantità e qualità. 2) In tal caso dovranno essere indicati: a) il soggetto creditore; b) la somma dovuta e le modalità di pagamento; c) il numero e la data della determinazione di impegno; d) il capitolo di spesa ed il numero di impegno alla quale la stessa è da imputare; e) il bilancio su cui grava la spesa; f) l’ eventuale economia di spesa rispetto alla somma impegnata; g) la scadenza del pagamento; h) l’ eventuale entrata collegata; i) gli eventuali dati utili alla corretta inventariazione del bene; j) ogni altro elemento utile alla corretta liquidazione della spesa. Sotto il timbro dovrà essere apposta la firma del Responsabile. Art. 16 Contenuto e modalità di espressione del parere di regolarità contabile 1. Il parere di regolarità contabile deve seguire quello di regolarità tecnica e l’attestazione della copertura finanziaria e precedere il parere di legittimità. Si prescinde dal parere di regolarità contabile solo quando le determinazioni di impegno o di liquidazione sono sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario. 2. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare: a) la capienza ;della disponibilità dell’intervento specifico in relazione alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza; b) il rispetto dei principi contabili e del regolamento di contabilità. 3. Il parere è espresso in forma scritta e debitamente sottoscritto. 4. Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato. Art. 17 Variazioni sulle dotazioni 1. Il capo unità, qualora valuti necessaria una modifica della dotazione assegnata propone la modifica alla G.C. con una relazione scritta indirizzata al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario. 2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere comunicata dal Sindaco al capo unità interessato entro 30 giorni dalla presentazione al Sindaco della relazione di cui al c.1. 1 7 1 Art. 18 Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 1. Successivamente all’approvazione del Conto Consuntivo ed entro il mese di settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 2. Si applica l’art. 36 del D.Lgs n. 77/95. 3. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta programmata, successiva alla comunicazione da parte del responsabile del servizio finanziario, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 37 di cui al D.Lgs 77/95, nonché alla sua copertura. 1 8 1 CAPO IV IL SERVIZIO DI TESORERIA Art. 19 Affidamento del servizio di tesoreria 1. L’affidamento del servizio di tesoreria è effettuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica consistente in una gara preliminare informale aperta a tutti gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 285/93 e successiva trattativa privata con il migliore offerente. Con il provvedimento di indizione di gara si costituirà apposita commissione giudicatrice e si forniranno adeguate motivazioni in relazione alle modalità di gara nonché dei criteri ed elementi per l’affidamento del servizio. In particolare l’avviso di gara dovrà contenere le seguenti disposizioni: a) che la banca non si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 11, 1° c., D.Lgs n. 358/92; b) che la banca abbia svolto per almeno due anni il servizio di tesoreria in ambito nazionale per comuni, province, relativi consorzi, aziende municipalizzate, ULSS, ed Ipab; c) che la banca disponga almeno di una sede operative per il servizio di tesoreria nei Comuni di Galliera Veneta, Tombolo o S. Martino di Lupari alla data del presente avviso, ovvero si impegna ad aprirla e renderla operativa in caso di aggiudicazione per la data di inizio del servizio stesso, con obbligo di mantenerla in funzione per l’intera durata contrattuale. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione approvata dal Consiglio Comunale. 3. Qualora siano motivati la convenienza ed il pubblico interesse, nonché ricorrano le condizioni di legge, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carico per un periodo non superiore a quello dell’originario affidamento. Art.20 Rapporti con il Comune Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il Comune per il tramite del responsabile del servizio finanziario favorendo l’impiego di tecnologie informatiche. Art.21 Attività connesse alla riscossione delle entrate 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 2. Il tesoriere concorda preventivamente con il responsabile del servizio finanziario i modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione. 3. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione. 4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio finanziario quotidianamente con appositi elenchi. 5. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione su richieste del servizio finanziario del Comune . 1 9 1 Art.22 Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali 1. I depositi cauzionali, per spese contrattuali e d’asta sono accettati dal tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori. 2. I depositi di terzi sono custoditi dal tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine del Comune, comunicato per iscritto e sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario. Art.23 Verifiche di cassa Il responsabile del servizio finanziario può eseguire in qualsiasi momento , autonomamente o su richiesta dell’amministrazione, verifiche di cassa. 1 10 1 CAPO V IL CONTROLLO DI GESTIONE Art. 24 Definizione del controllo di gestione Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione del Comune, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Art. 25 Struttura organizzativa del controllo di gestione La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita da: a) centri di responsabilità; b) centri di costo; c) ufficio controllo di gestione; d) nucleo di valutazione. Art. 26 Sistema informativo-contabile del controllo di gestione 1. Gli obiettivi di gestione dei servizi sono fissati nel piano esecutivo di gestione in modo da garantire la misurabilità dei risultati raggiunti. 2. Il controllo di gestione si avvale del sistema di contabilità economica di cui all’art. 32 per il reperimento dei costi e dei proventi di ciascun servizio o centro di costo. 3. I capi unità forniscono periodicamente ed almeno trimestralmente e per iscritto all’ufficio di controllo di gestione i dati quali-quantitativi delle attività svolte. Art. 27 Ufficio controllo di gestione L’ufficio controllo di gestione fornisce al nucleo di valutazione i dati di sintesi necessari per l’esplicazione delle proprie funzioni. Art. 28 Governo del sistema di controllo di gestione Per gli aspetti non definiti dal presente Regolamento si provvede con deliberazione della Giunta Comunale. CAPO VI CONTABILITÀ ECONOMICA E GESTIONE PATRIMONIALE Art. 29 Conto economico e sistema di contabilità unica. 1. Le disposizioni relative al conto economico di cui all’art. 71 del D.Lgs 77/95 si applicano a questo Ente a decorrere dal 1999. 2. Questa Amministrazione provvederà quindi alle relative modifiche ed integrazioni al presente Regolamento al fine di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di 1 11 1 contabilità generale che permetta una rilevazione contemporanea dei fatti di gestione sotto gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali. Art. 30 Norme generali di inventariazioni 1. Tutte le attività e le passività del Comune, compresi i beni di terzi presso il Comune, devono essere inventariate. Sono esclusi dall’obbligo quei beni mobili non registrati, non di proprietà di terzi, che abbiano una delle seguenti caratteristiche: a) una durata presunta non superiore a dodici mesi. L’eventuale tenuta della contabilità di magazzino comporta la rilevazione nel riassunto del rendiconto generale del patrimonio delle rimanenze iniziali e finali; b) un valore corrente complessivo di acquisto o di riacquisizione pari o inferiore a £. 300.000 (trecentomila), aggiornato alle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita con un arrotondamento per eccesso alle 10.000 lire superiori; c) costituiscono parti o elementi opzionali o integrativi di altri beni e, come tali, non abbiano autonoma funzionalità; il valore di questi beni va ad incrementare la valutazione del bene principale. 2. I registri degli inventari, nel corso dell’esercizio, dovranno essere aggiornati almeno una volta all’anno e comunque in occasione della predisposizione del conto consuntivo. 3. Nella prima fase di completamento degli inventari e di ricostruzione dello stato patrimoniale i beni mobili non registrati acquisiti dall’Ente da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati. Art. 31 Conservazione e gestione del patrimonio 1. La conservazione e la gestione delle attività è curata, nei limiti delle proprie funzioni, dai consegnatari dei beni. Questa responsabilità comprende anche la destinazione e l’uso corretti dei singoli beni. 2. I beni patrimoniali, non usati per il funzionamento del Comune e dei suoi servizi o usati parzialmente, sono dati in genere in locazione o affitto alle condizioni di mercato. 3. La manutenzione ordinaria e straordinaria va pianificata e programmata, con esclusione della piccola manutenzione. 4. La cessione di beni comunali può essere disposta solamente con idoneo procedimento amministrativo. Si effettua normalmente mediante pubblico incanto. 5. La cancellazione, per qualsiasi ragione, di beni dagli inventari è disposta con determinazione del capo unità, su proposta del consegnatario. 6. Nel caso di avvicendamento di amministrazioni, il Sindaco cessante darà in consegna a quello subentrante i beni risultanti dagli inventari. 1 12 1 CAPO VII LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 32 Funzioni e compiti del Collegio dei Revisori 1. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto Comunale la revisione economico-finanziaria è svolta dal Collegio dei Revisori. 2. L’organo di revisione, collabora con il Consiglio comunale in materie che siano oggettivamente attinenti all’esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio stesso. La collaborazione viene formulata con pareri, rilievi, osservazioni e proposte, sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell’area di competenza consiliare, tese a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonchè ad ottenere diminuzioni di costi e miglioramento dei tempi e dei modi dell’intera azione amministrativa. 3. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e lo schema del rendiconto sono approvati dalla Giunta Comunale e consegnati al Collegio dei Revisori che ha a disposizione 20 giorni dalla consegna per redigere la propria relazione secondo le disposizioni di legge. 4. La proposta del rendiconto, unitamente agli allegati, è messa a disposizione dei Consiglieri comunali 20 giorni prima del termine fissato per la seduta consiliare. Il responsabile del servizio finanziario dovrà dare debita comunicazione ai Consiglieri comunali della disponibilità della documentazione. 5. Il Collegio dei Revisori su richiesta dell’Amministrazione o del responsabile del servizio finanziario esprime, altresì, pareri su particolari oggetti aventi risvolti economico-finanziari. Art. 33 Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei Revisori 1. L’espletamento delle funzioni e dei compiti dei revisori è svolto di norma collegialmente. In ogni caso il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti. Il singolo componente può compiere verifiche su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferire al Collegio. 2. Il Collegio dei Revisori si riunisce di norma ogni mese, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente. 3. Dell’attività del Collegio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti e conservato dal Presidente del Collegio. Copia del verbale stesso deve essere rilasciata al responsabile del servizio finanziario per la conservazione agli atti. A verbale vengono riportate anche le relazioni o i pareri predisposti in modo autonomo dei singoli componenti. 4. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti attribuitigli il Collegio si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario. 1 13 1 Art. 34 Cessazione dall’incarico del Revisore Fatto salvo quanto dispone la legge, il Revisore cessa altresì dall’incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a tre mesi, attestato dal Presidente del Collegio, viene a trovarsi per qualsiasi causa nell’impossibilità di svolgere l’incarico. 1 14 1 CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 35 Riorganizzazione degli uffici In previsione dell’entrata in vigore del presente Regolamento, l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla riorganizzazione dell’assetto dell’Ente, mediante adozione di un Regolamento di organizzazione. Art. 36 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs 22.2.95 n. 77, e n. 336 dell’11.6.96, in altre disposizioni specifiche di legge e, in quanto compatibili, al Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Art. 37 Entrata in vigore e abrogazione 1. Il presente Regolamento di contabilità entra in vigore con decorrenza 1.1.97. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 21.12.92 e successivi provvedimenti di modifica. 1 15 1 COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ Comune di Galliera Veneta Provincia di Padova via Roma n. 174 1 16 1