Audizione del Presidente FOE Alla VII Commissione Cultura della Camera MEMORIA FOE AUDIZIONE VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELL’ AMBITO DELL’ ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE RIGUARDANTE “ CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ” (C. 1634) Roma, 16 SETTEMBRE 2008 ARTICOLO 1 La FOE esprime perplessità sull’ intenzione di introdurre nozioni di “ Cittadinanza e Costituzione” nell’ ambito del primo e secondo ciclo di istruzione, fondamentalmente per due motivi: a) l’ educazione alla cittadinanza dovrebbe trasmettersi prevalentemente “ per osmosi” , laddove esista un educatore appassionato e consapevole. I temi affrontati comportano infatti il rischio continuo di sovraesposizione ideologica o di trasformazione dell’ argomento in esortazioni moralistiche, col rischio di ottenere l’ effetto opposto a quanto desiderato; b) esiste una oggettiva difficoltà di trovare strumenti efficaci per un’ area così delicata, trattandosi non tanto di semplici alfabeti ma di contenuti culturali e di atteggiamenti e comportamenti conseguenti, ben più difficili da misurare e valutare. Meglio lasciare alle scuole la responsabilità, nell’ ambito di una piena autonomia, di prevedere percorsi e modalità educative per far crescere persone – e dunque cittadini – consapevoli e mature. ARTICOLO 2 La possibilità che il comportamento degli studenti in sede di scrutinio concorra alla valutazione complessiva dello studente sino alla non ammissione all’ anno successivo, è giudicata positivamente dalla FOE. Si ribadisce, però, la necessità di tenere sempre presente la persona nella sua globalità, per evitare di passare da una situazione di lassismo ad una di rigorismo che mortifica la persona anziché farla crescere. L’ utilità dello strumento del voto di condotta dipende moltissimo da chi lo usa: l’ ideale educativo condiviso dagli insegnanti, l’ attenzione alla persona, la competenza pedagogica e la coesione del team dei docenti, ne sono presupposti fondamentali. L’ esperienza delle scuole paritarie ne costituisce una documentazione significativa. ARTICOLO 3 La valutazione numerica espressa in decimi può apparire più semplice e decifrabile, mentre quella tramite giudizio sintetico può aiutare ad articolare e specificare meglio gli aspetti che concorrono alla formulazione dell’ esito. Entrambe le modalità hanno pregi e limiti; la precondizione fondamentale per l’ utilizzo dell’ una o dell’ altra è che non diventino dispositivi sostitutivi della relazione col discente e che non siano presentate mai come giudizio sulla persona bensì sullo specifico dell’ apprendimento disciplinare. ARTICOLO 4 In un ‘ ottica di razionalizzazione delle risorse e di recupero dell’ unitarietà dei saperi, l’ introduzione del maestro unico è un passo positivo, purché supportata da una adeguata formazione. Si ribadisce però la necessità di lasciare ampia autonomia alle scuole per ciò che riguarda le modalità organizzative, al fine di trovare le soluzioni che, fatte salve le indicazioni ordinamentali, possano meglio corrispondere alle esigenze delle famiglie e di una efficace azione didattica. L’ esperienza in atto in numerosissime scuole paritarie del modello “ stellare” con un maestro prevalente attorno al quale gravitano alcuni esperti (lingua inglese, ed. motoria, religione, ecc.), costituisce, da questo punto di vista, un esempio positivo. ARTICOLO 5 L’ impegno da parte degli editori a mantenere invariato il contenuto del quinquennio scolastico, salvo le appendici di aggiornamento, consentendo così agli alunni di non dover cambiare ogni anno i testi scolastici perché solo parzialmente rinnovati, è sicuramente un provvedimento che favorisce le famiglie, già sovraccariche di spese. ARTICOLO 6 La Laurea in Scienze della Formazione Primaria torna ad avere valore di esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell’ infanzia e nella scuola primaria, anche per quanti hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo di tale corso di studi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto, colmando così un vuoto legislativo. Aver ripristinato questo titolo permette oggi, almeno alle scuole dell’ infanzia e alle scuole primarie paritarie di poter reclutare il proprio personale con una certa autonomia. La scuola paritaria non può che accogliere positivamente il valore abilitante di un titolo di studi in quanto da sempre la FOE ritiene importante distinguere tra il posto di ruolo per il quale lo Stato ha tutto il diritto di richiedere il superamento di un apposito concorso ed un titolo che sia idoneo all’ insegnamento. Nel merito apprezziamo quanto già annunciato dal Ministro che ha dichiarato di essere favorevole all’ abolizione del valore legale del titolo di studio per creare un meccanismo che favorisca maggiore libertà di reclutamento ed il riconoscimento del merito. Sottolineiamo in proposito che, poiché in seguito all'emendamento al DL 112/08 art. 64 comma 4 le procedure per l'accesso alla SSIS per l'a.s. 2008/2009 sono state sospese, la FOE sollecita con urgenza un provvedimento orientato nell’ ottica sopra descritta e che consenta un percorso di accesso più rapido all’ insegnamento anche nella secondaria di primo e secondo grado. Copyright © 2017 CdO Opere Educative -FOE