2 LUGLIO 2013 : RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 16 maggio 2013 Vito Dulcamare [email protected] °°°°°°° RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI ART. 1 CO 473 LEGGE 228/2012 PARTECIPAZIONI TERRENI LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2013 POSSONO ESSERE RIVALUTATE ENTRO 02/07/2013 I TERRENI POSSEDUTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2013 POSSONO ESSERE RIVALUTATI ENTRO 2/07/2013 CON LE REGOLE PRECEDENTI IMPOSTA SOSTITUTIVA PERIZIA VERSAMENTI 02/07/2013 (UNICA RATA O RATEAZIONE ANNUALE CON INTERESSI 3%) CON LE REGOLE PRECEDENTI IMPOSTA SOSTITUTIVA PERIZIA VERSAMENTI 02/07/2013 (UNICA RATA O RATEAZIONE ANNUALE CON INTERESSI 3%) SISTEMA ORDINARIO TASSAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE IRPEF ORDINARIA SUL 49,72% DELLA PLUSVALENZA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL’INTERA PLUSVALENZA 20% POSSIBILITA’ DI SCOMPUTARE EVENTUALI MINUSVALENZE °°°°°°°° TASSAZIONE CON LA RIVALUTAZIONE VIENE TASSATO L’INTERO VALORE DELLA PARTECIPAZIONE AL 4% = PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 2% = PARTECIPAZIONI NON QUALIF. TERRENI SEMPRE AL 4% ESEMPIO COSTO PARTECIPAZIONE PREZZO DI VENDITA 1.000 3.000 SENZA RIVALUTAZIONE CON RIVALUTAZIONE LA PLUSVALENZA DI 2.000 E’ TASSATA SOLO PER IL 49,72% SUL NUOVO VALORE DI 3000 SI PAGA LA SOSTITUIVA DEL 4% (MASSIMO) SUL REDDITO DI 994 SI APPLICANO IRPEF (MINIMO 23%) + ADDIZIONALI = 120 SI CEDE LA PARTECIPAZIONE A 3.000 E NON SI PAGA PIU’NIENTE IPOTESI 25% = 248 °°°°°°°°° PLUSVALENZE DA CESSIONI DI TERRENI FATTISPECIE LOTTIZZAZIONE (CESSIONE ONEROSA DI TERRENO LOTTIZZATO) CESSIONE ONEROSA DI TERRENO AGRICOLO CESSIONE ONEROSA DI TERRENO SUSCETTIBILE DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA TASSABILITA’ DETERMINAZIONE IMPONIBILE SEMPRE TASSATA 1) DIFFERENZA FRA CORRISPETTIVO PERCEPITO E PREZZO DI ACQUISTO (ART. 67 LETT. A) AUMENTATO DI OGNI ALTRO COSTO INERENTE AL BENE MEDESIMO (TASSAZIONE ORDINARIA) 2) DIFFERENZA FRA CORRISPETTIVO PERCEPITO E IL VALORE NORMALE NEL 5° ANNO ANTERIORE ALLA LOTTIZZAZIONE (PER I BENI ACQUISTATI DA PIU’DI 5 ANNI) 3) NEI CASI DI TERRENI DI PROVENIENZA GRATUITA SI ASSUME IL VALORE NORMALE ALL’INIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE - TASSATO SE CEDUTO ENTRO 5 ANNI - DIFFERENZA FRA CORRISPETTIVO DALL’ACQUISTO A TITOLO PERCEPITO E PREZZO D’ACQUISTO ONEROSO AUMENTATO DI OGNI ALTRO COSTO - NON TASSATO SE CEDUTO DOPO 5 INERENTE AL BENE MEDESIMO ANNI DALL’ACQUISTO A TITOLO (TASSAZIONE ORDINARIA) ONEROSO - NON TASSATO NEI CASI DI PROVENIENZA GRATUITA (ART. 67 LETT. B) SEMPRE TASSATA DIFFERENZA FRA CORRISPETTIVO PERCEPITO E PREZZO D’ACQUISTO AUMENTATO DI OGNI ALTRO COSTO INERENTE AL BENE MEDESIMO E’ AMMESSA LA RIVALUTAZIONE ISTAT PER IL PREZZO E I COSTI (TASSAZIONE SEPARATA SALVO OPZIONE PER TASSAZIONE ORINARIA) (ART. 67 LETT. B) NEI CASI DI TERRENI DI PROVENIENZA GRATUITA SI ASSUME IL VALORE DICHIARATO (O DEFINITO) NELLE RELATIVE DENUNCE °°°°°°° SCOMPUTO DI QUANTO VERSATO IN OCCASIONE DI PRECEDENTI RIVALUTAZIONI LA NUOVA DISPOSIZIONE NON PREVEDE NULLA CIRCA I RAPPORTI CON EVENTUALI PRECEDENTI RIVALUTAZIONI CIRC. 03/05/2013 N. 12/E RICONOSCE LO SCOMPUTO DI QUANTO PAGATO IN PRECEDENZA °°°°°°°°°° SCOMPUTO DI QUANTO VERSATO IN OCCASIONE DI PRECEDENTI RIVALUTAZIONI 1° SCOMPUTARE DALLA NUOVA IMPOSTA QUELLA PRECEDENTE E VERSARE LA DIFFERENZA 2° 3° EFFETTUARE IL IN CASO DI PRECEDENTE VERSAMENTO VERSAMENTO RATEALE E CHIEDERE IL RIMBORSO DI QUANTO DALL’IMPORTO DOVUTO VERSATO IN A PRECEDENZA SOTTRARRE LE RATE NEL TERMINE DI 48 MESI GIA’ VERSATE DALLA DUPLICAZIONE B (NUOVO VERSAMENTO) RATEIZZARE NON E’ AMMESSO IL EVENTUALMENTE IL RIMBORSO DELLA IL RIMBORSO E’ AMMESSO RESIDUO MAGGIOR IMPOSTA FINO A CONCORRENZA C VERSATA DELLA PIU’ BASSA IMPOSTA NON VERSARE LE (OVE IL NUOVO VALORE SIA VERSATA RESIDUE VECCHIE RATE INFERIORE AL PRECEDENTE RIVALUTATO) (OVE IL NUOVO VALORE SIA INFERIORE AL PRECEDENTE RIVALUTATO) °°°°°° SCOMPUTO DI QUANTO VERSATO IN OCCASIONE DI PRECEDENTI RIVALUTAZIONI PE ESEMPIO CON SCOMPUTO RIVALUTAZIONE EFFETTUATA SOSTITUTIVA GIA’ VERSATA 1.000.000 40.000 1.800.000 72.000 40.000 32.000 NUOVA RIVALUTAZIONE NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA Meno SOSTITUTIVA GIA’ VERSATA SOSTITUTIVA DA VERSARE IN ALTERNATIVA VERSARE CHIEDERE RIMBORSO 72.000 40.000 °°°°°°°° SCOMPUTO DI QUANTO VERSATO IN OCCASIONE DI PRECEDENTI RIVALUTAZIONI ESEMPIO IN CASO DI RATEAZIONE ANCORA IN CORSO Importo dovuto per beni posseduti 01/07/2011 1° rata pagata 30/12/2012 Importo dovuto per beni posseduti 01/01/2013 Imposta da versare = 85 – 25 Importo 1° rata al 30/06/2013 °°°°°° 75 25 85 60 20 CESSIONE PARTECIPAZIONE A PREZZO INFERIORE AL VALORE PERIZIATO CIRC. 15/02/2013 N. 1/E PARTECIPAZIONI NON DA LUOGO A MINUSVALENZA FISCALMENTE RILEVANTE °°°°° CESSIONE TERRENO A PREZZO INFERIORE AL VALORE PERIZIATO CIRC 15/02/2013 N. 1/E 3 POSSIBILITA’ 1° POSSIBILITA’ IL VALORE PERIZIATO (DA INDICARE NELL’ATTO) COSTITUISCE IMPONIBILE PER LE IMPOSTE INDIRETTE ANCHE SE IL CORRISPETTIVO E’ INFERIORE IN PRATICA IMPOSTE INDIRETTE SUL VALORE PERIZIATO (PIU’ ALTO) MINUSVALENZA SUL CORRISPETTIVO (PIU’ BASSO DELLA PERIZIA) 2° POSSIBILITA’ SE SI INTENDE INDICARE UN VALORE INFERIORE A QUELLO PERIZIATO SI APPLICA EX NOVO ART. 68 TUIR SENZA TENER CONTO DELLA PERIZIA IN PRATICA EMERSIONE DI PLUSVALENZA RISPETTO AL COSTO DI ACQUISTO 3° POSSIBILITA’ RIFARE PERIZIA E PAGARE LA RELATIVA IMPOSTA SE L’IMPOSTA GIA’ PAGATA SUPERA LA NUOVA IMPOSTA NON FARE ALCUN VERSAMENTO E NON E’ POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA °°°°° RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI REDAZIONE PERIZIA PARTECIPAZIONI TERRENI ANCHE DOPO LA CESSIONE A CONDIZIONE CHE SIA FATTA ENTRO 02/07/2013 CASS. 30/11/2022 N.30729 ANCHE DOPO LA CESSIONE A CONDIZIONE CHE SIA FATTA ENTRO 02/07/2013 ???? POTREBBE SERVIRE NEI CASI DI DIMENTICANZA CONSIGLIABILE ANTE CESSIONE °°°°°