Circ. 82/07/AG - Regione Sicilia

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Num.cod.fiscale:80012000826
Partita I.V.A.: 02711070827
REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE
Il Dirigente Generale dell’Agenzia regionale per l’Impiego e la Formazione professionale,
d’intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Lavoro, emana la
CIRCOLARE
Prot. n. 1395
N. 82 /AG
DEL 19 giugno 2007
del 19 giugno 2007
Oggetto: Legge 68/99, artt. 5 e 14; Decreto ministeriale 357/2000, L.R. 24/2000, art. 21; L.R.
4/2003, art.139, comma 47. Circolare ministeriale 10/2003. Criteri e le modalità relativi al
pagamento, alla riscossione e al versamento, sul Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili, dei contributi esonerativi ex art. 5, comma 3, L.68/99 e delle sanzioni previste dagli artt.
5, comma 5, e 15 della legge medesima.
All’Area Interdipartimentale II
PALERMO
All’Area Interdipartimentale III
PALERMO
Ai Servizi provinciali del Lavoro della Sicilia
LORO SEDI
Ai Servizi Ispettorati provinciali del Lavoro della Sicilia
LORO SEDI
All’Assessorato regionale del Bilancio e Tesoro
PALERMO
Al Banco di Sicilia, Direzione Centrale, Unità crediti Enti
ed Amministrazione, Cassa regionale
PALERMO
E p c Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Divisioni II e III
ROMA
Alle Associazioni datoriali della Sicilia
LORO SEDI
Alle Organizzazioni sindacali della Sicilia
LORO SEDI
Agli Ordini provinciali dei dottori commercialisti della Sicilia
LORO SEDI
Agli Ordini provinciali dei consulenti del lavoro della Sicilia
LORO SEDI
Com’è noto con l’art. 5, comma 3, della L. 68/99 è stata prevista la possibilità, da
parte di enti pubblici economici e di soggetti privati, di ottenere, dietro richiesta agli Uffici
1
competenti, la concessione di esoneri parziali dall’obbligo di assumere soggetti disabili.
Ciò, naturalmente, in relazione a speciali condizioni della loro attività, che non
consentono di occupare l’intera quota d’obbligo e comunque, dietro pagamento di un contributo.
Lo stesso comma, infatti, prevede il pagamento di tale contributo nella misura di
lire 25.000, pari ad euro 12,91, per ogni giornata lavorativa e per ogni disabile non occupato, da
destinare, in ossequio all’art. 14, comma 3, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, così
come gli importi delle sanzioni irrogate dagli Ispettorati del Lavoro in applicazione dell’art. 5,
comma 5, e dell’art. 15 della legge medesima.
La Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui al precitato art. 14, comma
1, ha istituito, con L.R. 24/2000, art 21, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili,
effettuando degli appostamenti di risorse proprie e con l’art. 25, comma 4, della stessa legge,
come modificato dall’art. 139, comma 47, della L.R. 4/2003, ha disposto a sua volta che i proventi
di cui all’art.14, comma 3, della L. 68/99, siano destinati, appunto, al Fondo di cui trattasi.
Di conseguenza, in attuazione dell’art. 2, comma 3, del D.M. 357/2000 (
Regolamento recante norme per la concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di
cui alla L.68/99, che nel prosieguo verrà indicato come DECRETO ), per consentire l’afflusso delle
risorse nel Fondo, la Regione ha istituito il capitolo di bilancio in entrata n. 1883, capo XVIII, cui è
collegato il capitolo di spesa n. 321701, che consente di attingere al precitato capitolo per
l’attuazione di finalità volute dalla legge.
Inoltre, con il Decreto Interassessoriale Lavoro-Bilancio, n. 1655 del 14 settembre
2004, sono state emanate disposizioni sulle modalità di versamento delle somme di cui trattasi, al
fine di poter avere contezza dei pagamenti effettuati e di potere disporre direttamente delle risorse
acquisite, per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili.
Con Circolare direttoriale n. 5/05/Lav. del 15 novembre 2005, con particolare
riferimento al modello 17 ad essa allegato e come successivamente modificato alla luce del D.M.
12 dicembre 2005, si è proceduto, altresì, a dare disposizioni nel caso di violazioni agli artt.5,
comma 5, e 15 della L. 68/99.
Infine, con decreto Interdipartimentale Lavoro-Agenzia del 29 maggio 2006, sono
state fissate le modalità di riscossione mediante ruoli delle sanzioni irrogate dagli Ispettorati del
Lavoro e delle relative spese, per le violazioni dianzi citate, nel caso di datori di lavoro che non
versano gli importi dovuti per sanzioni discendenti anche da esoneri concessi e non pagati, o
tardati nei pagamenti, ovvero erroneamente versati.
Posto quanto precede, occorre, in armonia con i criteri stabiliti dal DECRETO
richiamato nella circolare assessoriale n. 4/2001, emanare le necessarie direttive, con rispetto ed
esplicito richiamo delle precedenti disposizioni, sui criteri e le modalità relativi al pagamento, alla
riscossione e al versamento nel Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, dei proventi di cui
all’art 14 della legge 68/99, con particolare riguardo ai fini della presente, dell’art. 5 della legge
medesima, e sul relativo iter procedimentale da seguire per la concessione dell’esonero parziale e
della sua eventuale decadenza.
PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL’ESONERO PARZIALE
La domanda di esonero dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici è
rivolta all’Ufficio provinciale del Lavoro in cui ha sede l’unità produttiva; se le unità produttive, per
le quali si chiede l’esonero, sono localizzate in più province, la domanda è rivolta all’Ufficio
Provinciale del Lavoro in cui ha la sede legale la ditta richiedente l’esonero, il quale provvederà,
entro 15 giorni dal ricevimento, all’inoltro delle istanze, agli altri Servizi provinciali del Lavoro
interessati, che rilasceranno le eventuali autorizzazioni per la provincia di propria competenza.
La domanda, presentata in bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, deve
indicare e riportare:
2
-
i dati di identificazione del datore di lavoro;
il numero di lavoratori per i quali si chiede l’esonero;
il periodo per il quale si chiede l’esonero;
le speciali condizioni che determinano la richiesta;
la relazione sulle caratteristiche dell’attività svolta;
la relazione sintetica sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,
come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a), del D.lgs. 626 del 19 settembre 1994 e
successive modifiche ed integrazioni;
- le informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul
carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.
I Servizi provinciali del Lavoro adotteranno, in sede di valutazione delle richieste di
esonero parziale, i criteri stabiliti dal DECRETO , che disciplina dette procedure, adeguandoli alle
esigenze locali, seppur nel rispetto dei limiti di legge ( 60% massimo, con l’eccezione dei settori
sicurezza, vigilanza e trasporto privato, dove possono concedere fino all’80%, dell’intera quota di
persone disabili, prescritta dall’art. 3, comma 1, della legge 68/99, così come indicato all’art. 5,
comma 3 della legge medesima e agli artt. 1 e 2, comma 1, del DECRETO .
Per calcolare le frazioni di unità si procederà ad arrotondamenti in analogia a quanto
disposto dall’art. 4, comma 2, della L.68/99 ( “nel computo, le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unità” ), tenendo, comunque, ferma la percentuale massima di esonero
prevista dalla legge.
Gli UU.PP.L. provvederanno a comunicare alle aziende le modalità di pagamento e le
procedure per il versamento delle somme nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto
Interassessoriale n. 1655 precitato e alla normativa richiamata.
VERSAMENTO CONTRIBUTI ESONERATIVI
Il contributo esonerativo di lire 25.000, pari a euro 12,91, per ogni giorno lavorativo,
per singola unità, ( si precisa ai fini del computo, che le giornate lavorative settimanali da
considerare sono quelle previste nel contratto collettivo aziendale, così come si è pronunciato in
merito il competente Ministero ), sarà versato, obbligatoriamente, direttamente, presso le sedi
provinciali della Cassa Regionale o in alternativa, presso gli sportelli postali, sul conto corrente
postale n. 302901, intestato alla Regione Siciliana, con l’obbligo di indicare nella causale la
seguente dicitura:
“ Bilancio della Regione Siciliana, CAPO 18°, CAPITOLO 1883, contributo esonerativo
ex art. 5, comma 3, della legge 68/99”, specificando il periodo di riferimento. A tale
riguardo gli Uffici provvederanno a fornire agli utenti, già prestampati, i bollettini di C/C o i
moduli di versamento della Cassa regionale. Gli Uffici non riterranno validi i versamenti
effettuati in difformità alle superiori disposizioni.
Il contributo esonerativo verrà versato dai datori di lavoro in due rate semestrali, con
scadenza 30 giugno, 31 ottobre.
La prima rata di tale contributo dovrà coprire l’importo pregresso, maturato dalla data di
presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero fino alla data del 30 giugno come
appresso specificato: dalla data di richiesta di esonero fino alla data di concessione dell’esonero (
sospensione parziale ) la somma dovuta dovrà essere commisurata alla percentuale dell’esonero
richiesto e, dalla data del provvedimento di autorizzazione e fino al 30 giugno, nella misura pari
alla percentuale di esonero effettivamente concesso.
L’azienda deve comunicare, entro dieci giorni, dalle scadenze previste (30 giugno-prima
rata, 31 ottobre-rata a saldo ), l’avvenuto pagamento del contributo, al Servizio provinciale Lavoro
competente territorialmente, allegando le ricevute di versamento.
Tramite un prospetto riepilogativo annuale, da trasmettere entro il 30 novembre,
l’azienda comunicherà al Servizio, territorialmente competente:
3
. il numero delle unità per le quali è stato richiesto l’esonero;
. il numero dei giorni lavorativi soggetti a contributo, computati secondo le superiori indicazioni.
Nel caso di richiesta di certificazione ex art. 17 della legge 68/99, ove ricorrano le
circostanze di cui alla relativa circolare ministeriale n. 10/2003, in concomitanza di richiesta di
esonero, la stessa può essere rilasciata in conformità all’art.5, comma 5, del DECRETO, seguendo
le modalità di presentazione e di pagamento indicate all’art. 2, comma 4 del DECRETO medesimo.
CONTROLLI
Qualora il controllo accerti delle omissioni totali o parziali dei versamenti dei contributi
dovuti, la maggiorazione da applicare sarà quella stabilita al punto 2. del mod. 17 della circolare
n. 5 soprarichiamata.
Nel caso di mancato od inesatto versamento il Servizio provinciale del Lavoro invita il
datore di lavoro al versamento del contributo stabilito entro trenta giorni; scaduto tale termine,
l’Ufficio segnalerà l’inadempienza all’Ispettorato provinciale del Lavoro, che procederà al calcolo
della maggiorazione, di cui al mod. 17 più volte citato, tenendo conto della infrazione rilevata e
procederà, previa notifica all’interessato di verbale di contravvenzione, all’irrogazione della
sanzione, ex dell’art. 5, comma 5 della L. 68/99.
Laddove l’azienda non provveda ancora al pagamento di quanto dovuto, entro i successivi
15 giorni, dandone dimostrazione agli Uffici cointeressati, il Servizio provinciale Lavoro, nei
successivi 15 giorni, emetterà e notificherà il decreto di decadenza della concessione, alla ditta
e all’Ispettorato competente, per l’applicazione delle sanzioni, ex tunc, previste dall’art. 15 della L.
68/99 per le aziende inadempienti agli obblighi di assunzione, fatte salve le altre spese di notifica e
di bollo.
Permane, comunque, l’obbligo in capo alla stessa azienda di procedere,
immediatamente, alle assunzioni delle unità lavorative non coperte, secondo le modalità di
legge, e qualora il datore di lavoro rimarrà ancora inadempiente, si procederà agli avviamenti
d’ufficio, così come dovrà acclararsi, nel decreto di decadenza.
Dei superiori adempimenti dovrà farsi menzione nei provvedimenti concessori e prevedere,
in caso di inottemperanza, la dichiarazione di decadenza della concessione dell’esonero. Ciò per
ovvie ragioni di monitoraggio, controllo e verifica di tutti gli adempimenti consequenziali alla
concessione degli esoneri soprarichiamati, con particolare riguardo ai versamenti effettuati e per
evitare possibili contenziosi su vizi di forma.
PAGAMENTO SANZIONI PER TARDIVO, INESATTO OD OMESSO VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI
Qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 5, comma 5, e 15 della legge 68/99, gli
Ispettorati provinciali del Lavoro, indicheranno nel verbale di contravvenzione le modalità di
versamento delle sanzioni, cui i datori di lavoro, obbligatoriamente, dovranno uniformarsi, nel
rispetto delle disposizioni emanate con Circolare direttoriale n. 5/05/Lav. del 15 novembre 2005 e
successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al modello 17 ad essa allegato e
successivamente modificato alla luce del precitato D.M. 12 dicembre 2005, riguardante
l’adeguamento degli importi delle sanzioni. A tale riguardo, per evitare ogni disguido, gli Uffici
medesimi provvederanno a fornire agli utenti, già prestampati, i bollettini di C/C postale o i
moduli di versamento in uso agli Uffici provinciali di Cassa regionale.
Gli stessi Ispettorati riterranno nulli i versamenti effettuati in violazione delle
disposizioni rassegnate.
Il Dipartimento Bilancio e Tesoro vorrà trasmettere con cadenza trimestrale i prospetti
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riepilogativi delle somme riscosse, a titolo di versamento dei contributi, ex art. 5 comma 3 L.
68/99, al competente Servizio III dell’Agenzia per l’Impiego e in separato prospetto, le somme
riscosse a titolo di sanzioni irrogate ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 15 della stessa legge.
L’Istituto cassiere in indirizzo, in sede di riversamento delle somme affluite sui conti
correnti postali di utilizzo, vorrà curare di riportare dal bollettino i dati relativi al capo, al capitolo, e
alla causale del versamento, così come sarà indicato nel bollettino o nei modelli di versamento,
prestampati dall’Amministrazione e pagati dagli utenti. Ciò per ovvie ragioni di controllo e
monitoraggio delle entrate da parte del competente Servizio III Agenzia di questo Assessorato.
RINNOVO RICHIESTA
Entro la scadenza del periodo di esonero concesso, il rinnovo dell’autorizzazione potrà
avvenire mediante autocertificazione del datore di lavoro che attesti la permanenza della situazione
già autorizzata ( riferimento art. 4, comma 3 del DECRETO ) che l’Ufficio competente valuterà,
attivando, laddove lo ritenga, le procedure di cui dall’art. 5, comma 3, del DECRETO medesimo.
Nel caso in cui l’Ufficio attivi le procedure di cui all’art. 5 comma 3, del DECRETO, la
sospensione parziale applicata, in attesa degli esiti accertativi, sarà pari alla percentuale di esonero
precedentemente autorizzato.
MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE
Nel caso di richiesta di modifica della consistenza dell’esonero concesso per intervenute
variazioni delle esigenze aziendali, con riferimento ai punti precedentemente esposti, nelle more
della verifica ed eventuale concessione della variazione stessa, permarrà valida la misura
esonerativa precedentemente concessa.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si farà riferimento alle
disposizioni di cui al DECRETO più volte menzionato, e per ciò che inerisce le emanande
disposizioni ministeriali sull’adeguamento degli importi giornalieri da versare per la concessione
degli esoneri, di cui all’art.5, comma 6, della L.68/99, ci si riserva di fornire, con urgenza, ogni
informazione utile a riguardo.
I Servizi in indirizzo sono onerati della puntuale attuazione delle superiori disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito
ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
Il Dirigente del Servizio III Agenzia
F.to ( Arch. Giuseppe Correnti )
Il Dirigente Generale Dipartimento Lavoro
F.to ( Bologna )
Il Dirigente Generale Agenzia
F.to ( Lo Nigro )
CG
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