Parte seconda: Elementi del diritto pubblico Le norme giuridiche costruiscono l’ordinamento attraverso una serie di elementi. Tali elementi sono a) i soggetti destinatari delle norme, b) i beni disciplinati come oggetti delle norme, c) le relazioni che si stabiliscono tra tali soggetti e oggetti. Gli elementi del diritto pubblico sono diversi e speciali rispetto a quelli del diritto privato. La produzione di tali elementi è il risultato di alcune dinamiche, fatti ed atti, che sono anche alla base della produzione delle fonti del diritto. I. I soggetti pubblici: cittadini, formazioni sociali e organizzazioni pubbliche 1. Il diritto privato è il diritto delle persone (libro primo del codice civile), delle loro relazioni sociali (famiglia) ed economiche (incl. lavoro, commercio etc.). Accanto alla persona fisica, un essere umano capace di essere titolare di posizioni giuridiche proprie (capacità giuridica), di intendere e volere e di produrre fatti ed atti con effetti giuridici (capacità di azione), organizza soggetti privati collettivi (associazioni e fondazioni, società etc.) che possono (ma non devono) essere riconosciute come persone giuridiche, dotate di un patrimonio autonomo e separato da quello personale dei loro componenti. Il diritto privato ha carattere esclusivo, garantisce la personalità e l’autonomia privata dei suoi soggetti che sono liberi di collaborare o di competere nel rispetto delle norme e dei principi della buona fede. 2. Il diritto pubblico è il diritto dei soggetti pubblici, cioè dei cittadini (art. 1, 22) e delle organizzazioni pubbliche (art. 114, 117 co. 2 let. g). Il diritto privato e il diritto pubblico concorrono nella disciplina delle formazioni sociali (art. 2 cost.) che mediano le relazioni tra gli individui privati e le organizzazioni pubbliche, ragione per la quale si parla anche del cd. ”diritto sociale” come terzo ramo del diritto. Il diritto pubblico garantisce il pluralismo delle formazioni e organizzazioni (principio del pluralismo sociale ed istituzionale), ma impone doveri di leale collaborazione e di pace all’interno delle organizzazioni pubbliche e organizza forme di cooperazione tra queste e le formazioni sociali. Cittadinanza 3. La cittadinanza è un rapporto giuridico che lega una persona fisica ad una organizzazione politica. La costituzione e l’estinzione di tale rapporto sono disciplinate dalle leggi dello Stato (art. 117 co. 2 lett. i) cost.; l. n. 91/1992) e dalle fonti del diritto internazionale che mirano a ridurre i casi di non-appartenenza a uno Stato (apolidi), garantendo ad ogni essere umano il diritto di acquistare e cambiare cittadinanza e di non esserne arbitrariamente privato (art. 22 cost., art. 15 Dichiarazione Universale 1948). Le persone giuridiche hanno solo una nazionalità. 4. La somma dei cittadini di uno Stato è il suo popolo. La somma dei cittadini capaci di agire e di intendere e volere nei rapporti politici, in particolare di eleggere e di essere eletti, è invece il corpo elettorale. I cittadini nazionali, gli stranieri e gli apolidi che sono residenti sul territorio di un’organizzazione pubblica (anche regionale o locale) amministrati dai servizi demografici ne formano la popolazione (art. 56, 132 cost.). I cittadini viventi, delle generazioni precedenti e di quelle future formano invece la nazione (art. 9). Nello Stato nazionale unitario si riconosce tradizionalmente solo una cittadinanza nazionale, non anche una cittadinanza regionale e locale, essendo quella “onoraria” comunale solo un riconoscimento simbolico. La cittadinanza europea è derivata dall’appartenenza dello Stato membro all’Unione europea, quella cosmopolitica è appartenenza alla terra e all’umanità. 5. La cittadinanza italiana si acquista più in base al criterio dello jus sanguinis o, più correttamente, in base a un legame famigliare (anche in casi di matrimonio e adozione), solo raramente in base a quello dello jus soli (legame territoriale). La legge premia l’integrazione, 9 consentendo la cd. “naturalizzazione” dei figli di stranieri immigrati se nati in Italia e di stranieri residenti da tempo legalmente (UE: 4 anni, apolidi: 5, altri: 10 anni), ma anche il rientro dei figli degli emigrati che hanno perso la cittadinanza italiana. Principale causa di perdita è l’acquisto di una cittadinanza straniera con conseguente rinuncia volontaria a quella italiana. Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) e tutti sono liberi di emigrare (art. 16), anche per acquistare la seconda (cd. doppia) cittadinanza di un altro Stato che non comporta necessariamente la perdita di quella nazionale. 6. La cittadinanza è uno “status”, cioè un insieme di diritti e doveri politici riconosciuti dalla legge a chi dispone dei requisiti per fare parte dell’organizzazione politica. A differenza della sudditanza di chi “appartiene allo Stato” o a una colonia, la cittadinanza di chi “partecipa uno stato democratico” è caratterizzata da diritti e doveri politici che rendono il cittadino sovrano perché deve obbedire solo a leggi dei quali è considerato “co-autore”. I diritti del cittadino sono diritti particolari e complementari rispetto a quelli universali dell’uomo, perché la dignità dell’uomo implica anche diritti politici, forse addirittura un diritto alla democrazia. La costituzione riserva alcuni diritti inviolabili e il diritto ad una parità di trattamento (eguaglianza) ai “cittadini”, clausola che non vieta l’equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani (art. 3 cost.), ma può giustificare eventuali esclusioni non arbitrarie. 7. Ai cittadini stranieri, la costituzione non riconosce un diritto all’immigrazione, cioè all’ingresso e soggiorno sul territorio statale senza visto e permesso. A coloro ai quali sono negate nel proprio paese le libertà democratiche, cioè la libertà di creare e conservare la democrazia, si riconosce il diritto di non essere estradati per reati politici (eccetto genocidio) e il diritto di asilo, almeno in base alle norme della convenzione internazionale sui rifugiati (art. 10 commi 3 e 4). Il diritto internazionale protegge inoltre i rifugiati, vietando le espulsioni collettive di stranieri (art. 4 protocollo addizionale CEDU). 8. Lo status di straniero (art. 10 co. 2) deve includere tutti i diritti per i quali il Paese d’origine garantisce reciprocità ai cittadini italiani, restrizione non applicabile ai diritti fondamentali. La Costituzione non garantisce allo straniero un diritto all’assistenza sociale (art. 38), ma i diritti alla salute (art. 32) e all’istruzione (art. 34), consentendo inoltre di riconoscere nell’ospitalità l’adempimento di un dovere di solidarietà (art. 2). Il legislatore ha riconosciuto agli stranieri con permesso di soggiorno valido “tutti i diritti della persona umana previsti da norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti” (art. 2 d. lgs. 286/1998). I titolari di una carta di soggiorno (permesso a tempo indefinito) possono inoltre “partecipare alla vita pubblica locale, esercitando l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992” (art. 9). I cittadini dell’Unione europea residenti in Italia hanno diritto di voto e candidatura alle elezioni comunali ed europee. Formazioni sociali 9. Formazione sociale (art. 2) è un organizzazione di persone fisiche fondata su relazioni interpersonali e legami sociali spontanei e durevoli. Non sono formazioni sociali semplici rapporti contrattuali di scambio di beni e servizi o di rappresentanza civile, né l’intera società, masse, minoranze, categorie o classi sociali (ad es. gli utenti di un servizio pubblico o i consumatori di un prodotto industriale). L’art. 2 cost. è suscettibile di interpretazioni comunitariste, favorevoli a considerare la formazione sociale (prototipo: famiglia, art. 29) qualcosa di più della semplice somma delle persone partecipanti e di riconoscere loro diritti collettivi ulteriori a quelli personali, ma anche di interpretazioni individualiste, favorevoli a riconoscere il diritto dei membri ad essere liberi e protetti anche contro abusi del potere di un gruppo (prototipo: associazione, art. 18). Anche 10 tali interpretazioni riconoscono alla famiglia la qualità di una formazione sociale che da luogo a rapporti giuridici ad asimmetria (decrescente nel tempo) con particolari doveri di solidarietà. Sono formazioni sociali da riconoscere e proteggere (ex art. 2) anche le unioni sociali tra coloro che non intendono o non possono contrarre matrimonio (ad es. omosessuali) o le famiglie con figli “illegittimi” o figli procreati mediante inseminazione eterologa. 10. Se la personalità deve “svolgersi” il più possibile in condizioni di libertà ed eguaglianza, sono formazioni sociali le associazioni (escluse quelle a delinquere, segrete e paramilitari) e non le corporazioni fondate su obblighi di appartenenza (ad es. albo). Le organizzazioni pubbliche possono promuovere formazioni sociali (ad es. artt. 33, 34: comunità scolastica, associazioni studentesche ecc), ma il popolo (cd. “stato-comunità”) e le società regionali e locali devono essere costituite da una pluralità di formazioni sociali. Le Forze armate (art. 52), istituzioni basate su rapporti di subordinazione e coazione, non sono formazioni sociali, ma devono favorire il formarsi di legami sociali con particolari doveri di solidarietà, proteggendo la personalità individuale dall’abuso della forza collettiva (ad es. in casi di “nonnismo”). Anche l’azienda (art. 46) non è una “famiglia”, ma un’organizzazione di persone e beni fondata su relazioni asimmetriche e poteri privati che devono rispettare le formazioni sociali di chi lavora. Possono essere invece considerate formazioni sociali le cooperative (art. 45 cost., l. n. 381/1999). 11. Le formazioni sociali possono essere qualificate come soggetti collettivi del pluralismo sociale che mediano tra la sfera privata e quella pubblica (cd. poteri intermediari). Possono pertanto pretendere il rispetto almeno di propri diritti culturali e di forme di autonomia privata (anche statutaria). Possono svolgere particolari funzioni di solidarietà sociale ed economica e ottenere forme di sostegno pubblico. Tutelando interessi collettivi, anche diffusi, operano come poteri intermediari (tra Stato e Società) e come soggetti della cd. società civile che contribuiscono alla democrazia partecipativa. 12. Sono formazioni sociali del cd. terzo settore (non profit) le organizzazioni di volontariato (art. 38 cost., l. n. 266/19911) che possono svolgere, in attuazione dei principi di solidarietà (art. 2) e sussidiarietà (art. 38, u.c.; 118), anche funzioni pubbliche nel sistema integrato dei servizi sociali (l. n. 328/2000).2 Le associazioni di volontariato sono inoltre strutture operative del servizio di protezione civile (art. 11 l. n. 225/1992). Le associazioni non-governative (ONG) svolgono funzioni riconosciute anche dal diritto europeo ed internazionale. “Art. 1. (1) La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. (...) Art. 2. (1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. (2) L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. (3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. Art.3. (1) È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.” 2 “Art. 1 (5) Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.” 1 11 13. Sono formazioni sociali dotate di garanzie costituzionali speciali le associazioni operanti come poteri intermediari a garanzia di specifici diritti fondamentali negli ambiti della cultura (art. 7,8,19, 20: confessioni ed associazioni a carattere religioso), dell’economia (art. 38, 39: sindacati) e della politica (art.49: partiti politici), anche se non dotate di personalità giuridica. Le confessioni devono restare separate dalla Repubblica (art. 7, 117 co. 2 let. c)), ma possono stipulare accordi o intese sulle “res mixta” che interessano sia la confessione religiosa, sia o Stato. I sindacati (maggiormente rappresentativi) possono stipulare contratti collettivi del lavoro che tuttavia, in mancanza di registrazione, non vincolano l’intera categoria (art. 39), possono essere rappresentate nel CNEL (art. 99) e partecipare alla concertazione delle scelte politiche. I partiti politici possono stipulare patti di coalizione per costituire maggioranze o opposizioni, presentare liste alle elezioni ed organizzarsi nelle istituzioni della rappresentanza in gruppi parlamentari e consiliari. Organizzazioni pubbliche3 14. Per organizzazione in generale si intende un insieme di soggetti (“plurisoggettività”) e beni (“patrimonio”) ordinati da norme che attribuiscono funzioni, distribuiscono risorse ed istituiscono rapporti stabili e complessi tanto all’interno quanto verso l’esterno. Le organizzazioni pubbliche sono organizzazioni regolate da fonti di diritto pubblico, dotate di una struttura amministrativa e destinate a svolgere funzioni pubbliche e servizi pubblici. Elementi caratteristici della struttura amministrativa delle organizzazioni pubbliche sono a) il ruolo del funzionario pubblico, b) l’ordinamento degli uffici, c) il pluralismo istituzionale degli enti pubblici e d) la riconducibilità alla sovranità dello stato. 15. Funzionario pubblico è la persona fisica che svolge un’attività di interesse pubblico (munus) per un ufficio cui è assegnato (o nominato) come titolare o supplente. I funzionari pubblici sono di norma cittadini reclutati mediante concorso pubblico (art. 98), elezione (o designazione) (art. 51) o leva (art. 52). L’accesso agli impieghi e alle cariche pubbliche deve garantire condizioni di massima eguaglianza (art. 51), inclusa la “par condicio” sostanziale dei concorrenti e la pari opportunità di genere. 16. I funzionari pubblici hanno particolari doveri di disciplina ed onore (art. 54). Devono porsi in modo imparziale “al servizio esclusivo della Nazione” (art. 96). Al funzionario che viola diritti dei cittadini incombe una particolare responsabilità civile (art. 28) verso terzi ed amministrativa, cioè contabile e disciplinare (art. 97 cost.) verso l’ente. Particolare figure di reato (peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, violazione di segreti d’ufficio, rifiuto o omissione di atti d’ufficio, interruzione di pubblico servizio) del codice penale definiscono la responsabilità penale del “pubblico ufficiale” (cioè del funzionario che esercita poteri autoritativi o certificativi), dell’”incaricato di un pubblico servizio” e dell’incaricato di un servizio (anche privato) di pubblica necessità (ad es. forense o sanitario). Sono servizi pubblici essenziali (art. 43 cost.) alcuni servizi individuati dalla legge (l. n. 146/1990) per i quali il diritto di sciopero dei funzionari pubblici e dei professionisti subisce limitazioni a garanzia dei diritti fondamentali degli utenti. 3 Indirizzi internet:: Per la formazione e lo statuto del funzionario pubblico http://www.funzionerepubblica.it/. Per l’organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio http://www.governo.it/sez_presidenza/index.html , Per i singoli ministeri http://www.governo.it/sez_ministeri/ministeri.html , Per la Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/, Per le province http://www.upitel.it/, per i comuni http://ancitel.it/ . Per alcuni enti pubblici parastatali: http://www.governo.it/se_links/index.html. 12 17. Il funzionario professionale viene reclutato mediante concorso pubblico. Si trova, in un particolare rapporto di impiego che lo lega all’ente di appartenenza (cd. pubblico impiego). In seguito alla privatizzazione del p.i., le norme che disciplinano tale rapporto fanno parte del diritto del lavoro e sono oggetto di contrattazione collettiva nei vari comparti e livelli. Nella contrattazione nazionale, per la parte pubblica agisce l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Restano in un regime di diritto pubblico, disciplinate solo da leggi ed atti amministrativi, alcune categorie di funzionari professionali che svolgono funzioni di alta amministrazione (ad es. magistrati, prefetti, diplomatici, anche professori universitari). Un regime particolare vige per i dirigenti della p.a., ai quali sono conferiti incarichi e poteri di organizzazione del lavoro e particolari responsabilità per il conseguimento degli obiettivi e l’attuazione delle direttive politiche, remunerate da apposite indennità e sanzionabili con il mancato rinnovo dell’incarico (a tempo determinato). 18. Il funzionario pubblico in servizio onorario può svolgere funzioni adempiendo doveri di solidarietà politica di natura tecnica (ad es. presidente di seggio, giurato) o mandati di rappresentanza politica (cariche elettive). A differenza della rappresentanza privata (ad es. del procuratore o dell’amministratore delegato), creata da una legge o da un negozio giuridico (procura), quella pubblica è finalizzata all’interesse collettivo e pertanto “senza vincolo di mandato”(art. 67). Può comportare un’attenuazione della responsabilità giuridica (immunità) in presenza di una maggiore responsabilità politica nei confronti del parlamento e dell’opinione pubblica, sanzionabile con obblighi di dimissioni in caso di rapporti di fiducia e con il diniego del rinnovo del mandato nelle elezioni successive (art. 68). 19. Ufficio è un’unità organizzativa, dotata di uno o più funzionari e mezzi materiali, che svolge in modo continuativo una o più funzioni attribuite da norme di competenza (per materia, territorio e grado gerarchico). Organo è l’ufficio competente a dichiarare interesse e volontà dell’organizzazione (ente) in modo vincolante. Gli atti del funzionario sono imputati all’ufficio e per il suo tramite all’ente (cd. immedesimazione organica). Il rapporto di servizio che lega il funzionario all’ufficio non è identico a quello di lavoro che lo lega all’ente e la competenza dell’ufficio non va confusa con le mansioni del funzionario. La nullità del concorso o dell’elezione e la mancanza di titoli di legittimazione non invalida gli atti dell’ufficio, trattandosi di cd. funzionario di fatto. 20. Si distinguono varie categorie di uffici e/o organi: - in base al numero di funzionari in individuali o collegiali (art. 64: quorum strutturale per operare e funzionale per esprimere la volontà dell’organo), - in base alla legittimazione dei funzionari in tecnici (burocratici: ad es. prefetto e giudici) o politici (rappresentativi: ad es. sindaco, consiglieri, parlamentari), - in base agli enti di appartenenza in (para-)statali, (para-)regionali, (para-)provinciali, (para-)comunali ecc. - in base alla competenza territoriale in centrali o periferici (decentramento, art. 5), - in base al tipo di potere esercitato in legislativi, amministrativi o giurisdizionali (organizzati secondo disposizioni di legge, art. 97 co. 1, 2). - in base alla forma delle decisioni in attivi (adozione di atti ed erogazione di servizi), consultivi (pareri in genere non vincolanti) o di controllo (preventivi o successivi, di legittimità (vigilanza) o di merito (tutela)), - in base alla fonte che ne disciplina l’organizzazione e i poteri in costituzionali (previsti da fonti costituzionali e ammessi ai conflitti interorganici davanti alla Corte costituzionale, art. 134), di rilievo costituzionale (solo presupposti da fonti costituzionali e disciplinati da leggi, ad es. C.S.M.), statutari (regionali, locali ecc.) o semplicemente amministrativi (disciplinati da leggi, art. 97 cost.), 13 - in base al potere di auto-organizzazione in autonomi (dotati di regolamenti interni propri) o dipendenti (disciplinati da regolamenti di organizzazione) in base ai loro rapporti con altri organi in inferiori, superiori o supremi o, in mancanza di gerarchia, indipendenti, in base alla loro struttura in semplici e complessi, cioè composti da più uffici e organi (ad es. Parlamento (Camere), Governo (ministri, consiglio, presidente del consiglio), Ministero (ministro, gabinetto, dipartimenti/direzioni, agenzie) e da organi “entificati” (ad es. ISTAT). 21. Sono tipici per i rapporti tra uffici amministrativi e atipici per quelli tra uffici giudiziari i poteri di gerarchia tra organi di eguale competenza materiale (impartire ordini, decidere ricorsi gerarchici, annullare e revocare atti, avocazione o sostituzione in procedimenti). La gerarchia tra gli uffici civili non va confusa con la gerarchia tra il personale militare, caratterizzata da particolari esigenze di disciplina e fiducia personale. Attenuata è la gerarchia tra gli uffici in presenza di soli poteri di direzione (direttive generali e controlli) e di coordinamento, situazioni che ricorrono spesso anche in caso di delegazione dell’esercizio di una competenza. 22. L’ente pubblico è un insieme di uffici e organi cui si può riconoscere la qualità di persona giuridica (secondo alcuni è sinonimo di persona giuridica, secondo altri sono enti anche organizzazioni senza personalità giuridica). La persona giuridica è un’organizzazione sociale dotata di organi, scopi, risorse e regole proprie cui si riconosce la capacità giuridica, di avere proprie posizioni giuridiche, e la capacità di agire, cioè di produrre atti giuridici vincolanti. I beni e le responsabilità della persona giuridica sono distinti da quelli delle persone fisiche che agiscono a nome e per conto dell’organizzazione. Molte organizzazioni sociali non acquistano la personalità giuridica, ad es. partiti e sindacati che sono soltanto associazioni non riconosciute, o i comitati. 23. A differenza degli enti privati (art. 12 c.c.: associazioni, fondazioni ed altre istituzioni), commerciali (società di persone e di capitali, anche consorzi tra imprese o cooperative di lavoro) ed ecclesiastici (civilmente riconosciuti), gli enti pubblici (art. 11 c.c.: “le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche”) svolgono funzioni pubbliche per mezzo di un’organizzazione disciplinata da norme di diritto pubblico e possono esercitare anche dei poteri pubblici. Sono enti pubblici in virtù del diritto internazionale anche gli Stati e molte organizzazioni internazionali (ad es. art. 104 statuto ONU: organizzazioni speciali), in particolare l’Unione europea. Enti pubblici sono sottoposti a controlli di contabilità pubblica (art. 100 co. 2), ma non alle procedure fallimentari civili. 24. Accanto agli enti pubblici territoriali che svolgono una generalità di funzioni riferite ad uno specifico territorio (enti politici), nello stato sociale sono stati creati numerosi enti pubblici mono- o plurifunzionali, detti anche strumentali o ausiliari, molti dei quali sono autonomi, ad es., università, camere di commercio, ordini professionali, enti previdenziali ecc. e non sempre facilmente distinguibili dagli enti privati (ad es. IPAB). Molti enti pubblici economici (ad es. IRI, ENI, ENEL), da sempre operativi secondo le regole del diritto commerciale, sono stati trasformati da “istituti” in società per azioni (s.p.a.) (cd. privatizzazione organizzativa). Sono state create anche fondazioni culturali, ad es. gli enti lirici e museali, e possono trasformarsi in fondazioni anche le università. Le fondazioni bancarie sono enti privati senza fini di lucro che operano nel terzo settore e godono di piena autonomia statutaria, non potendo essere governate dagli enti territoriali. 25. Sono indicatori del carattere pubblico di un organismo pubblico, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici: a) la qualificazione legislativa, b) un interesse generale di natura non meramente industriale o commerciale da soddisfare, c) l’influenza che altri soggetti pubblici possono esercitare tramite la nomina della maggioranza degli organi di amministrazione, d) il 14 finanziamento (prevalente) da fondi pubblici o e) altri poteri di direzione o controllo di soggetti pubblici sulla gestione. 26. L’art. 26 della legge n. 133/2008 (cd. norma “taglia-enti”) sopprime gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità e quelli per i quali non siano stati emanati regolamenti di riordino, ad esclusione di ordini professionali e loro federazioni, federazioni sportive, enti per la conservazione e trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, Autorità portuali, enti parco, enti di ricerca ecc. I comuni con meno di 5.000 abitanti (3.000 se in comunità montane) devono unire le proprie amministrazioni. La fusione di province spetta al legislatore statale, quella di comuni al legislatore regionale (art. 133). La soppressione delle province richiede una riforma della costituzione. La fusione, soppressione e creazione di nuove regioni richiede una legge costituzionale particolare (art. 132). L’Istat pubblica annualmente un elenco di tutte le pubbliche amministrazioni, “entificate” e non, da includere nel conto economico consolidato. II. I beni oggetto del diritto pubblico: territorio, finanze, informazioni 1. I soggetti del diritto pubblico svolgono funzioni pubbliche che riguardano particolari oggetti, rispetti ai quali le norme del diritto pubblico tutelano l’interesse pubblico e conferiscono posizioni giuridiche (infra) per realizzare una giustizia distributiva. Le organizzazioni pubbliche svolgono non solo funzioni autoritative, ma prestano anche servizi pubblici a fruizione collettiva o individuale (ad es. S.S.N., trasporti) che richiedono l’uso e, in casi particolari, anche la produzione di particolari beni pubblici. Sono risorse materiali principali dell’umanità e oggetto di particolari norme di diritto internazionale (ambientale) i quattro elementi aria, acqua, terra e energia. Sono risorse principali delle funzioni delle organizzazioni pubbliche il territorio, le finanze e le informazioni. 2. Sono beni le cose che formano oggetto di diritti (art. 810 c.c.), in particolare della proprietà.4 Secondo la loro struttura si distinguono in beni materiali, mobili e immobili (art. 812 c.c.: il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni), e in beni immateriali (informazioni, immagini, idee, anche energia elettrica ecc.). Secondo la loro funzione possono essere distinti in beni economici (art. 42 co. 1), di produzione industriale, artigianale, agricola ecc. e di distribuzione commerciale, e beni culturali5 (art. 117 co. 2 let. s). L’insieme dei beni di un soggetto è il suo patrimonio. 3. Secondo la loro appartenenza si distinguono i beni pubblici dai beni privati. Sono beni pubblici le cose appartenenti a soggetti pubblici che soddisfano una pubblica utilità, regolati da norme di diritto pubblico e garantiti da poteri di auto-tutela delle amministrazioni. Esistono anche beni privati di interesse pubblico gravati da particolari diritti d’uso pubblico (servitù prediali pubbliche) e da altri vincoli a favore della collettività (ad es. su beni ambientali, impianti industriali, strade vicinali ecc.). 4 Art. 832 c.c. Contenuto del diritto. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. 5 Art. 10 d. lgs. n. 137/2002 (Codice dei beni culturali ...): “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. 15 4. I beni pubblici possono essere creati mediante procedure di esproprio di beni privati (art. 43),6 spesso finalizzate a lavori pubblici eseguiti tramite appalto e concessione (gestione dell’opera)7, oppure sulla base di contratti di fornitura con contraenti scelti mediante gare pubbliche (asta, licitazione, appalto concorso), oppure per causa di successione in mancanza di altri eredi (art. 586 c.c.), ecc.. 5. Rispetto ad una parte dei suoi beni, il cd. patrimonio disponibile, l’organizzazione pubblica è equiparata al proprietario privato e soggetta alle norme del codice civile. Sono invece beni di proprietà pubblica (art. 42) sia il demanio degli enti territoriali (art. 822ss. c.c.), da parte dello Stato gestito dall’agenzia del demanio, sia il patrimonio indisponibile degli enti pubblici in generale.8 Mentre il demanio (ad es. cimiteri e mercati comunali) è inalienabile (nullità di atti di disposizione), il patrimonio indisponibile è vincolato da un atto di destinazione (ad es. campo sportivo comunale) e tutelabile solo entro certi limiti (annullabilità di atti di disposizione). La “sdemanializzazione” e la successiva privatizzazione dei beni pubblici immobiliari avviene tramite il trasferimento a una società di gestione (Patrimonio dello Stato s.p.a. ecc.) o per mezzo di apposite società (di) cartolarizzazione (degli) immobili pubblici (scip), incaricate della rivendita. Il cd. “federalismo demaniale” prevede il trasferimento a titolo non oneroso dei beni del demanio marittimo, idrico, aeronautico, degli aeroporti e miniere, tranne alcuni di specifico interesse nazionale (d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85). 6. I beni pubblici possono essere destinati all’uso generale del pubblico o all’uso diretto delle amministrazioni. L’uso pubblico generale e ordinario (ad es. circolazione stradale, prestito libri biblioteca comunale) va distinto da quello privato particolare che esige concessioni (ad es. 6 Art. 834 c.c.: Espropriazione per pubblico interesse. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali. 7 Art. 2 l. 109/1994: “attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.” 8 (Capo II: Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici): Art. 822 Demanio pubblico. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice. Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio. Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficialw della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali. Art. 839 Beni d'interesse storico e artistico Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali. Cfr. anche art. 1 L. 27 dicembre 1977, n. 968: “La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile.” 16 occupazione del suolo pubblico) e da quello straordinario che esige autorizzazioni (ad es. trasporti pesanti). Sono beni pubblici particolari il territorio, le finanze e le informazioni. Territorio 7. Il territorio è una porzione di spazio geografico disegnata da particolari norme di diritto pubblico che disciplinano la delimitazione, la distribuzione dei diritti e doveri relativi e i poteri che denotano il relativo governo. È elemento costitutivo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, anche dell’Unione europea, oggetto delle loro funzioni e limite delle competenze conferite dalle rispettive fonti giuridiche. 8. Per quanto riguarda la delimitazione del territorio statale italiano, i confini della terraferma sono definiti dai patti internazionali (Saint Germain 1919, Parigi 1947, Osimo 1977), quelli del mare territoriale anche da fonti nazionali (art. 2 Codice della navigazione: 12 miglia e golfi). Fanno parte anche il sottosuolo (usque et infera) e il soprasuolo, delimitati da patti e consuetudini internazionali che tengono conto delle capacità di dominio tecnico (air space, controlled space (70500 km), outer space). “Extraterritoriali” sono aerei e navi di altre bandiere che circolano sul territorio italiano, “ultraterritoriali” le sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero. 9. Mentre i confini pattuiti dello Stato sono diventati rigidi nell’Unione europea e non possono essere ampliati con annessioni unilaterali, i confini del territorio degli altri enti territoriali restano variabili per il legislatore (art. 132s. cost). La certificazione della delimitazione del territorio di proprietà privata e pubblica spetta al nuovo catasto edilizio urbano e a quello dei terreni rurali (Uffici Tecnici Erariali) con apposite planimetrie. 10. Per quanto riguarda la distribuzione dei diritti relativi al territorio, la costituzione garantisce la proprietà immobiliare come diritto di utilizzo esclusivo. Non garantisce un cd. diritto alla casa, ma “equi rapporti sociali” nella proprietà terriera privata (art. 44) e un equo accesso alla “proprietà dell’abitazione” (art. 47). La funzione sociale della proprietà immobiliare viene concretizzata anche dai limiti posti dal legislatore all’autonomia dei privati che stipulano contratti di locazione. 11. La costituzione garantisce inoltre, senza dare un diritto di accesso alla proprietà privata altrui, le cd. “proiezioni spaziali” della persona, cioè a) l’inviolabilità della libertà di “domicilio” in senso ampio (art.. 14), che include il domicilio in senso stretto e la residenza delle persone fisiche (art 43 ss. c.c.), la sede delle persone giuridiche e lo stabilimento delle aziende; b) la libertà di “circolazione” e soggiorno (art. 15, 120) che è garantita anche dalle infrastrutture pubbliche strumentali alla circolazione (demanio stradale ecc.), c) la libertà di “riunione” pacifica, in luogo pubblico con obbligo di preavviso. 12. Per governo del territorio (art. 117 co. 3) si intende la “disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti amministrativi normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente” (Legge urbanistica n. 1150/1942). Strumenti tipici del governo del territorio sono i piani (territoriali di coordinamento, regolatori generali, attuativi di esecuzione, lottizzazione, recupero, insediamenti produttivi, edilizia economica e popolare ecc.), atti generali ma non astratti. I piani consistono in planimetrie e prescrizioni normative tecniche ed operano delle “zonizzazioni” e “localizzazioni” sulla base di un’analisi dei vari fabbisogni e dei dati geografici. Producendo vincoli, i procedimenti di pianificazione esigono particolari forme di pubblicità e di partecipazione del pubblico non necessariamente assicurate da un procedimento legislativo. 17 13. Il territorio è tutelato come ambiente (art. 117 co. 2 lett. s) sia in chiave antropocentrica (l’insieme dei beni dell’uomo amico della natura, da godere e conservare per l’uomo) sia in chiave ecocentrica (oikos = casa coabitata dall’uomo potenziale nemico della natura, da proteggere contro l’uomo). In chiave antropocentrica è stato interpretato il diritto alla salute come diritto ad un ambiente salubre (art. 32). In chiave ecocentrica può essere interpretato l’obbligo di tutela del paesaggio (art. 9). Il principio dello “sviluppo sostenibile” coniuga la responsabilità davanti alle generazioni future con la salvaguardia del “corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane” (art. 3 ter d. lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente”). 14. Strumenti tipici della tutela dell’ambiente sono i cd. vincoli (bellezze naturali, idrogeologico, parchi ecc) che implicano divieti di trasformazione, ordini di bonifica e obblighi di autorizzazione per determinati usi del territorio. Particolari norme tecniche garantiscono la qualità degli elementi dell’ambiente (suolo, acqua, aria, fauna e flora) e combattono diverse forme di inquinamento (smaltimento rifiuti, immissioni acustiche, emissioni di polveri ecc), sui quali vigilano particolari agenzie tecniche (ad es. ARPA Piemonte). Ulteriori strumenti di tutela sono la valutazione di impatto ambientale (VIA) delle grandi opere, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente e l’educazione ambientale. Dal diritto UE derivano i principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione - in via prioritaria alla fonte - dei danni causati all'ambiente, e il principio «chi inquina paga». Finanze pubbliche 15. Battere moneta, disciplinare il sistema valutario e controllare i mercati finanziari sono aspetti della sovranità della politica sull’economia che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lett. e). La moneta, simbolo di sovranità, è il mezzo legale di pagamento (art. 1277 c.c.) e una misura del valore economico di beni e servizi. Lo Stato deve tutelare il risparmio e controllare l’esercizio del credito (art. 46) per garantire l’affidamento sul valore della proprietà di denaro, anche sulla convertibilità della moneta in altri beni. Inoltre, attraverso la politica tributaria e quella della spesa pubblica, lo Stato realizza “i programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41 co. 2). 16. Nell’Unione monetaria, l’Euro viene emesso e gestito dalla Banca centrale europea e dal Sistema Europeo delle Banche Centrali con la partecipazione della Banca d’Italia. La stabilità della moneta europea, anche nei cambi con le altre valute, esige stabilità dei prezzi e “finanze pubbliche sane”, tali cioè da evitare un disavanzo eccessivo (oltre 3 %) e da ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL (al 60 %: art. 126 TFUE, Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi) (cd. patto di stabilità e crescita europeo). L’Unione europea non può accollarsi i debiti degli stati membri (cd. bail-out) (art. 125 TFUE), ma aiutare stati in “gravi difficoltà” in caso di calamità o eventi straordinari incontrollabili (art. 122 TFUE). 17. Le finanze pubbliche sono risorse per lo svolgimento delle funzioni e per il mantenimento delle strutture dei soggetti pubblici. Sono finanze pubbliche (finare = chiudere i conti) il denaro custodito dalla “cassa” gestita dalle tesorerie, e i rapporti di credito (accertato) e di debito (impegnato) “di competenza” dei soggetti pubblici, contabilizzati dalle varie amministrazioni sotto il controllo di appositi uffici di ragioneria. La gestione di queste finanze deve seguire il metodo della “programmazione”. 18. La frammentaria “costituzione finanziaria” contempla principi e regole particolari per la legislazione ad impatto finanziario (art. 23, 38, 53, 72, 81,117, 119), per la gestione amministrativa (art. 100, 119) e per le giurisdizioni speciali relative alle finanze pubbliche (VIa. disp. fin). Tali disposizioni delineano un “potere finanziario” dello Stato, che si presenta come 18 “fisco” (tesoro del principe) e/o “erario” (tesoro delle amministrazioni) ed esercita tale potere per conseguire gli obiettivi di politica economica e sociale. Lo Stato ha la legislazione concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” (art. 117 co. 3). La Costituzione garantisce anche l’”autonomia finanziaria di entrata e spesa” degli enti territoriali, in particolare il potere di stabilire propri tributi e di disporre di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio (art. 119), ponendo finora solo un freno all’indebitamento pubblico di regioni ed Enti locali (ammesso solo per investimenti). Il cd. federalismo fiscale (legge delega n. 42/2009) intende rendere tutti gli enti territoriali responsabili tanto delle spese quanto delle proprie entrate. La costituzione prescrive tuttavia anche la predisposizione di “fondi perequativi” e di interventi finanziari dello Stato destinati a rimuovere gli squilibri economici e sociali tra enti ricchi ed enti poveri (art. 119). 19. Tutte le prestazioni dei contribuenti devono essere previste da una legge (art. 23, 117). Sono tributi (art. 53), cioè prelievi coattivi di ricchezza, le imposte (dirette o indirette) come prelievi generali, le tasse come corrispettivi di servizi e usi particolari di beni pubblici e i contributi come partecipazioni, ad es. agli oneri di compiti previdenziali (art. 38 cost.). Le spese invece possono essere previste da apposite leggi come spese obbligatorie o facoltative. 20. La legge di bilancio serve ad unire in un conteggio di cassa e di competenza tutte le entrate da fonti tributarie, patrimoniali e indebitamento del Tesoro (Bot, Cct, ecc) e tutte le spese ripartite tra le varie unità previsionali di spesa, obbligatorie e facoltative, correnti e di investimento dello Stato (art. 81). La legge del bilancio (di previsione) è una legge soltanto sotto l’aspetto formale, perché non contiene norme di condotta ma si limita ad autorizzare tutte le autorità competenti a riscuotere i tributi e ad effettuare le spese. Per fissare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, variare le aliquote e gli importi finanziari delle leggi di spesa (ad es. blocco assunzioni), in attuazione del patto di stabilità definito dalla decisione , si adottava un’apposita legge di stabilità (in passato: “legge finanziaria”), da approvare ogni anno secondo un rigido calendario in un’apposita sessione di bilancio del parlamento (art. 81 co. 1). Tale legge è proposta dal governo sulla base di una “decisione di finanza pubblica”(DFP) del governo che definisce annualmente il contenuto del cd. patto di stabilità interno e del patto di convergenza (= definizione dei costi e fabbisogno standard) nonché gli obiettivi finanziari e di sviluppo economico, al cui raggiungimento sono finalizzate anche le altre leggi collegate alla cd. “manovra finanziaria” (da approvare entro febbraio). 21. L’amministrazione delle entrate è affidata ad appositi uffici, quella della spesa ad appositi procedimenti (di impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento). Ai controlli interni delle ragionerie si aggiungono controlli esterni della Corte dei conti (art. 100) su singoli atti (preventivo) e sull’intera gestione (successivo). Le commissioni tributarie e le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, competenti per il contenzioso in materia di responsabilità contabile e pensioni, sono giurisdizioni speciali in materia finanziaria. Informazioni 22. Sono attività e beni particolari di tutti i soggetti pubblici le informazioni, cioè il contenuto di atti di comunicazione, che sono in grado di aumentare il sapere e ridurre l’incertezza delle scelte. Nella società globale dell’informazione, la Costituzione e fonti pattizie internazionali garantiscono la libertà di dare informazioni, anche commerciali, e il pluralismo dei mass media, anche di quelli elettronici (art. 21). La libertà negativa di non informare include la riservatezza (privacy) delle comunicazioni private (art. 15), non vieta intercettazioni disposte dal giudice (art. 266, 266-bis, 267 c.p.p.) e le indagini giornalistiche su fatti di interesse pubblico, svolte nei limiti della legge penale, della legge sulla stampa (ad es. diritto di rettifica) e del codice di deontologia. Il consumatore ha il diritto ad essere tutelato da pubblicità ingannevole (art. 20ss. Codice del Consumo). 19 23. Sono dati in senso ampio tutte le informazioni su stati e fatti (anche personali9), in senso tecnico solo gli elementi di un sistema semiotico destinati ad elaborazione tecnica programmata. Possono essere qualificati come beni immateriali. La tutela dei dati personali in base alle norme sulla loro raccolta e sul loro trattamento contenute nel “codice in materia di protezione dei dati personali” (d. lgs. 196/2003) è assicurata da un’apposita autorità garante composta da quattro componenti di nomina parlamentare. 24. Le informazioni sono strumenti di potere, essendo l’istruttoria funzione indispensabile per l’esercizio di tutti i poteri pubblici (v. procedimenti). I servizi di informazione (anche segreti), di consulenza e di comunicazione sono risorse elementari del Governo, le statistiche dell’ISTAT e l’interrogazione parlamentare risorse elementari del potere di indirizzo e controllo del Parlamento. La funzione conoscitiva all’interno delle p.a. può essere affidata ad apposite strutture (osservatori, centri gestione banche dati, archivi). 25. La sovranità popolare presuppone la libertà di informazione e un diritto all’informazione nei confronti degli enti pubblici. È garantita la pubblicità dei lavori del parlamento (art. 64) e la pubblicazione delle leggi (art. 73), non necessariamente quella dei lavori del governo, sottoposti solo all’attività conoscitiva del parlamento. La pubblicità degli atti giudiziari è limitata dal segreto istruttorio e dal segreto della camera di consiglio. La presunzione di incolpevolezza (art. 27 co. 2) vieta processi mediatici, spesso avviati dall’informazione della persona accusata di un reato sulla natura e i motivi dell’accusa elevata (art. 111 co. 2). Il cittadino ha diritto di accesso (conoscitivo) agli atti della p.a. (art. 22ss. l. n. 241/1990) e ai documenti delle istituzioni UE (art. 42 CDFUE). 26. Il procedimento amministrativo serve a raccogliere ed elaborare le informazioni indispensabili per prendere decisioni. L’attività amministrativa esige pertanto la documentazione degli atti (protocollazione) e la verbalizzazione di fatti (cfr. Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, d.P.R. n. 445/2000), ragione per cui anche il processo amministrativo è centrato su prove documentali. I cittadini possono avvalersi di autocertificazioni e ottenere appositi atti di certificazione, certazione o attestazione che creano certezze relative a stati, fatti o atti, ad es. da registri. La legge n. 150/2000 distingue le attività di informazione tramite ufficio stampa e portavoce dalle attività di comunicazione tramite l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), sempre “nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali”. La trasparenza dei procedimenti, necessaria per il buon andamento (art. 97), la democraticità e la garanzia della legalità, da luogo a un diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dell’amministrazione (art. 22 l. n. 241/1990). 27. Allo Stato spetta legiferare sul “coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117 co. 2 r). Per “eGovernment” si intende in ambito UE l’uso “delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative e all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici e i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche”. Sono aspetti problematici la firma digitale e la carta d’identità elettronica. III. Le posizioni del diritto pubblico: interessi, diritti, poteri 1. Le norme del diritto “oggettivo” proteggono particolari interessi economici e culturali in capo ai soggetti dell’ordinamento e abilita la volontà di alcuni di dominare anche su un’eventuale volontà Art. 4 I b) d. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) definisce come dato “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili”. 9 20 contraria degli altri. Per premiare e fare prevalere tali interessi e fare volontà, attribuiscono posizioni (situazioni) giuridiche attive (vantaggiose) in capo ad alcuni soggetti titolari legittimati da specifiche norme a difenderle. Ad esso corrispondono posizioni passive (svantaggiose) in capo ad altri soggetti, destinatari solo vincolati dalle norme. Tra le posizioni attive rientrano il diritto soggettivo, il potere, la facoltà e l’immunità, l’interesse legittimo e l’interesse diffuso. Tra le posizioni passive la soggezione, il dovere, l’obbligo, l’obbligazione, l’onere e la responsabilità. 2. L’intreccio tra posizioni attive e passive produce relazioni o rapporti giuridici più o meno complessi tra i vari soggetti. L’insieme delle posizioni attive e passive di soggetti che si trovano in una stessa situazione o condizione definita da un insieme norme giuridiche (ad es. cittadini, genitori, pubblici impiegati, consumatori ecc.) si chiama status. L’insieme delle posizioni attive denotano l’autonomia di un soggetto privato o pubblico e la sovranità dello Stato (o popolo). 3. Non è configurabile un soggetto giuridico che abbia solo diritti (anche lo Stato non è un Dio) o che abbia solo doveri (è vietata la schiavitù), o che non abbia né diritti né doveri. Per il giurista, gli animali sono tradizionalmente beni ambientali, solo oggetto di posizioni passive dell’uomo (doveri di rispetto e di cura), secondo le teorie animaliste più recenti anche di diritti morali e di un diritto alla tutela di una dignità propria, mediante divieti di polizia (ad es. vivisezione), diritti di azione da parte di associazioni ed obiezioni di coscienza. Il diritto alla dignità umana è il diritto di essere riconosciuto come titolare di diritti indisponibili per la collettività, cioè come persona (art. 2). 4. Le relazioni tra privati tendono a realizzare un equilibrio di interessi tra soggetti eguali. Pertanto il contratto garantisce una regolazione autonoma equilibrata degli interessi dei privati. Le relazioni tra privati e pubblici sono asimmetriche, perché riguardano soggetti considerati ineguali in considerazione dei poteri di sovranità. La legge, l’atto amministrativo e la sentenza sono strumenti di regolazione eteronoma in mano ai soggetti pubblici e realizzano una prevalenza degli interessi pubblici. Nello Stato costituzionale, la supremazia della volontà dei soggetti pubblici e la sovranità del (popolo nel)lo Stato danno luogo a una posizione generale di soggezione e incontra sempre dei limiti, perché non possono comprimere gli interessi privati in misura irragionevole. 5. Si può parlare di un diritto soggettivo quando una norma legittima un soggetto a difendere un proprio interesse davanti a un giudice (diritto “azionabile”, art. 24). Tale interesse può essere personale (diritti personali) e patrimoniale (diritti patrimoniali) e avere per oggetto varie aspettative o pretese, positive di prestazioni altrui e negative di non lesione. Si distinguono diritti assoluti, che legittimano un insieme di pretese da far valere nei confronti di chiunque le violi (ad es. la proprietà), da diritti relativi, che legittimano una pretesa concreta da far valere nei confronti di un soggetto determinato (ad es. un credito). 6. Se il destinatario della pretesa è un’organizzazione pubblica e, direttamente o indirettamente, l’insieme dei cittadini che la compongono, si parla di un diritto soggettivo pubblico. Il cittadino e le formazioni sociali hanno nei confronti della collettività tre tipi di diritti pubblici soggettivi e un tipo di doveri pubblici (teoria di G. Jellinek): (1) I “diritti di libertà” implicano la pretesa dell’astensione da (o omissione di) atti e fatti idonei ad impedire o turbare l’esercizio di una libertà (status negativus). (2) I “diritti di prestazione” e “di protezione” implicano la pretesa di realizzare fatti (prestazione di servizi, produzione di cose, erogazione di denaro) o adottare atti (leggi, provvedimenti amministrativi, sentenze) favorevoli (cd status positivus). (3) I “diritti di partecipazione” tutelano l’interesse ad essere reso partecipe all’esercizio delle funzioni pubbliche sotto il profilo dell’organizzazione (votare, candidarsi, concorrere per il p.i.) o delle procedure (essere ascoltati) (cd status activus). (4). I doveri di astensione, azione e partecipazione (cd. status passivus). 21 7. Sotto il profilo storico si distinguono varie generazioni dei diritti umani, da quella liberale dei diritti civili a quella sociale dei diritti sociali, da quella democratica dei diritti politici fino alla quarta generazione dei diritti “globali” (all’ambiente, alla pace, allo sviluppo). I diritti fondamentali sono diritti compositi, cioè combinano libertà con prestazioni e hanno pertanto sempre dei costi. Anche quelli dello “status negativus” esigono quanto meno interventi amministrativi e giudiziari di protezione. La costituzione italiana non privilegia i diritti civili e politici rispetto ai diritti sociali, culturali ed economici, non più degradati a mere norme di programma della futura legislazione. La diversità di trattamento riservata invece dalla Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU 1950) e dalla Carta sociale europea (CSE 1961) nonché dai due patti internazionali sui diritti umani del 1966 è in via di superamento anche a livello europeo ed internazionale. 8. Sono diritti fondamentali quei diritti soggettivi, privati e pubblici, che la costituzione garantisce come diritti “inviolabili” (art. 2) anche per il legislatore, secondo la dottrina più diffusa nel loro contenuto essenziale perfino per il potere costituente. Sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili. Sono“fondati” dalla costituzione e dalle fonti internazionali relative ai diritti dell’uomo e del cittadino e “fondanti” per la libertà della persona, la democrazia dello Stato e la giustizia internazionale. Sono anche principi di diritto “oggettivo”, attuabili e concretizzabili dal legislatore, ma sempre azionabili e tutelati da organi di giustizia costituzionale ed internazionale. Per quanto riguarda le garanzie legislative, è riservata allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, art. 117 co. 2 let. m. 9. Il potere (anche detto potestà o diritto potestativo) ha a che fare con la possibilità di imporre un “volere” compiendo un atto vincolante altrui. Il potere è una posizione attiva attribuita da norme che autorizzano la produzione di atti giuridici in grado di creare, modificare (anche trasferire) ed estinguere posizioni giuridiche proprie ed altrui. A differenza dei poteri privati, regolabili da contratti bilaterali e solo eccezionalmente in grado di modificare unilateralmente posizioni altrui (ad es. il testamento, la potestà genitoriale, il recesso, il licenziamento ecc.), i poteri pubblici sono necessariamente regolati da fonti legislative e regolamentari e prevalentemente unilaterali. 10. La classica tripartizione funzionale dei poteri pubblici distingue 1) il potere legislativo di regolare situazioni giuridiche in modo generale ed astratto, stabilendo norme (atti normativi), 2) il potere esecutivo di regolare situazioni giuridiche individuali e concrete, anche ordinando, vietando o autorizzando comportamenti individuali e concreti (provvedimenti amministrativi), 3) il potere giurisdizionale di risolvere liti o accertare situazioni giuridiche individuali e concrete (atti giurisdizionali). Secondo le fonti giuridiche che li istituiscono si distinguono inoltre poteri ordinari, costituzionali (speciali) e costituenti (necessariamente straordinari). 11. Nello Stato costituzionale, la separazione dei poteri è attuata solo in parte, essendo i poteri sub 2) e 3) subordinati a quello sub 1) in virtù del principio di legalità e di democrazia. L’organo principale del potere esecutivo, il Governo, è subordinato a quello del potere legislativo, il Parlamento, in virtù della forma di governo parlamentare, che consiste in un rapporto di fiducia con particolari poteri di indirizzo e controllo. 12. Per amministratori e giudici, la legge non è solo un limite, ma anche la fonte del proprio potere. Attribuendo un potere, la legge può renderne l’esercizio obbligatorio, condizione tipica del potere giudiziario (la sentenza del giudice, l’azione del p.m.) o facoltativo, condizione tipica del potere della p.a. che spesso può decidere se, quando e come agire. In quest’ultimo caso, la legge individua gli interessi pubblici da perseguire e l’amministrazione può avere margini di scelta circa i mezzi da impiegare per realizzare i fini prestabiliti, la cd. discrezionalità amministrativa, intesa come 22 libertà di scelta dei mezzi. A giudici e amministratori si riconosce una discrezionalità tecnica nella valutazione dei fatti (giudizi basta su saperi scientifici), agli organi di governo una discrezionalità politica che si estende anche alla valutazione degli interessi pubblici e alla scelta degli obiettivi. 13. Sono poteri discrezionali la maggior parte dei poteri attribuiti alla p.a., solo una parte esigua dei poteri attribuiti al giudiziario (ad es. nella quantificazione delle pene). Non sono poteri (atti) discrezionali né quello (integralmente) vincolato, né quello politico (libero nella scelta anche dei fini). Gli atti politici (del Governo) sono considerati tuttora “insindacabili” per il giudice amministrativo (art. 31 T.U.C.S.), a differenza di quelli discrezionali di “alta amministrazione”, adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente (art. 1 l.n. 13/1991). 14. I poteri pubblici sono inesauribili (l’esercizio non li consuma), imprescrittibili (il mancato esercizio non incide) e intrasferibili (l’esercizio può essere delegato solo se previsto da norme), ma non incontrollabili (possono essere moderati da poteri di controllo). All’interno delle organizzazioni pubbliche, i poteri possono essere difesi da usurpazioni o menomazioni (interferenze). Per i poteri costituzionali dello Stato e quelli delle regioni spetta alla Corte costituzionale risolvere eventuali conflitti di attribuzione (art. 134). Sui conflitti di competenza tra uffici della stessa amministrazione decidono gli organi superiori, nello Stato il Governo. Sui conflitti di giurisdizione tra giudici decide la Corte di cassazione. 15. Si intende per facoltà (o libertà) la posizione nella quale un soggetto è libero di scegliere se tenere o no un comportamento o di usare una cosa, senza esser soggetto a pretese altrui (art. 89, 111). La facoltà è collegata a un diritto o un potere più generale, senza esaurirlo. 16. Si intende per immunità una posizione speciale opposta o opponibile all’esercizio di un potere di giurisdizione o di coercizione, perché esenta dalla soggezione a tale potere (art. 67, 90). Ad es., lo Stato e il personale diplomatico godono di immunità dalla giurisdizione civile di un altro stato, il parlamentare di insindacabilità delle sue esternazioni e inviolabilità di persona, domicilio e comunicazioni. 16. L’interesse legittimo è una posizione attiva particolare, collegata (accessoria) ad una posizione passiva, la soggezione ai poteri della pubblica amministrazione. Chiunque è soggetto a tali poteri può pretendere la legittimità dei loro atti, cioè il rispetto dei principi di legalità e di buona amministrazione (art. 97), quest’ultimo inteso come divieto di scelte arbitrarie nell’esercizio di poteri discrezionali. Il privato difende l’interesse legittimo, partecipando al procedimento amministrativo e ricorrendo all’ufficio superiore (ricorso gerarchico) o al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento degli atti amministrativi che violano la legge o che sono viziati da eccesso di potere. 17. L’interesse legittimo si distingue dal diritto soggettivo per il giudice che lo protegge. Salvo deroghe stabilite dalla legge, il diritto soggettivo è tutelato davanti alle giurisdizioni ordinarie, mentre l’interesse legittimo è protetto dal giudice amministrativo (art. 113: T.A.R. e Consiglio di Stato). In seguito a una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 500/1999), anche la violazione di interessi legittimi può dare luogo a risarcimento dei danni, rimesso alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 35 co. 5 d.lgs. 89/98, come modificato da l. n. 205/2000). 18. La norma che riconosce un diritto soggettivo è una norma di relazione che stabilisce un rapporto di tendenziale parità tra cittadino ed amministrazione, individuando un limite di competenza. La norma cui fa riferimento l’interesse legittimo è una norma di azione indirizzata alla p.a. Molti diritto soggettivi, specialmente quelli economici, sociali e culturali sembrano affievolirsi 23 (degradarsi) in interessi legittimi, non appena si esercita un potere pubblico al riguardo (ad es. il diritto al lavoro do fronte al potere di organizzazione del concorso pubblico, la proprietà di fronte al potere di esproprio). 19. A differenza dell’interesse legittimo, che è interesse individuale, l’interesse diffuso è l’interesse di una collettività non necessariamente organizzata, interessata alla fruizione di un bene non frazionabile (ad es. all’ambiente). Interessi diffusi ed interessi collettivi (ad es. della categoria dei consumatori), possono essere difesi nei procedimenti amministrativi (art. 9 l. n. 241/1990) e possono legittimare ad agire in giudizio per chiedere l’annullamento di atti amministrativi o svolgere altre difese giudiziarie anche di interessi individuali plurimi identici (attraverso la cd. class action). 20. Nei confronti dei poteri pubblici, della loro supremazia e dei loro atti, i privati si trovano in una posizione di subordinazione o soggezione generale, perché devono subirne le conseguenze giuridiche. La soggezione può diventare speciale in uno status particolare di doveri di disciplina, ad es. la condizione di fare parte del pubblico impiego, delle forze armate o si trova in un istituto penitenziario. Esercitando un potere pubblico conferito dalla legge, la soggezione può dare luogo a limitazioni di diritti. 21. Per dovere giuridico si intende innanzitutto la posizione di colui che si trova di fronte a un diritto soggettivo assoluto, dovendo astenersi a chiunque (neminem laedere) o deve, in virtù di una norma di legge (art. 23) compiere prestazioni personali o patrimoniali a titolo di solidarietà nei confronti di chiunque. Sono inderogabili i doveri (art. 2) che non consentono esenzioni, ad es. quello di osservare la legge e obbedire alle pubbliche autorità o il dovere di imparzialità del funzionario pubblico. 22. Per obbligo giuridico si intende la posizione passiva in cui si trova chi ha di fronte un diritto soggettivo relativo altrui, cioè di una pretesa concreta fatta valere da un soggetto individuale o collettivo concreto. 23. Per obbligazione si intende un tipo speciale di obbligo, cioè la posizione passiva nei confronti di un diritto soggettivo relativo altrui che pretende dall’obbligato di tenere un comportamento economicamente valutabile. 24. L’onere è invece una posizione passiva collegata ad una posizione attiva. Ad es. l’onere della prova grava sul diritto di adire un giudice e la donazione può essere “gravata” da un onere (art. 793 c.c.). A differenza dell’obbligo, il comportamento oggetto dell’onere non può essere ordinato da un giudice, ma solo preteso da chi vuole ottenere un beneficio o raggiungere un determinato scopo (se vuoi a, devi b). 25. La responsabilità è una posizione passiva legata ad un’altra posizione passiva, la violazione di un dovere (nei confronti di tutti) o di un obbligo (nei confronti di un soggetto determinato). Si distingue la responsabilità penale per reati (art. 27), delitti e contravvenzioni (art. 39 c.p.), da quella civile, contrattuale ed extracontrattuale (per fatto illecito: art. 2043 c.c.) ma copribile da assicurazione, e da quella amministrativa a carico dei dipendenti del pubblico impiego, cioè disciplinare, contabile e civile per i danni recati alla p.a.. Le responsabilità di titolari di cariche pubbliche possono essere escluse da immunità o essere assorbite dalla c. responsabilità politica, la soggezione democratica ai giudizi del pubblico, anche in sede di nuove elezioni. 24