ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ GLI INCIDENTI STRADALI NELLA PROVINCIA DI VERONA. ANALISI, CAUSE, CONSEGUENZE E PREVENZIONE” DA ATTUARSI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. L’anno duemilacinque, tra la Provincia di Verona, denominata nel prosieguo del presente Atto anche “Provincia”, codice fiscale 00654810233, rappresentata da Elio Mosele, nato a S.Bonifacio (Vr) il 12 maggio 1934, il quale interviene nella Sua qualità di Presidente della Provincia; il Centro Servizi Amministrativi di Verona del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, denominato in breve anche “C.S.A.”, rappresentato da …………………………………., nato a …..………………..……. il ………………….., il quale interviene nella Sua qualità di ……………………………………………………………. il Ministero dell’Interno, Compartimento della Polizia stradale per il Veneto - Sezione di Verona, denominata nel prosieguo del presente Atto anche “Polizia Stradale”, rappresentata da …………. ………………….……..……………, nato a ……………………….…il …………………., il quale interviene nella Sua qualità di …………………………….. l’Azienda ULSS 20 di Verona, denominata nel prosieguo del presente Atto anche “Azienda ULSS 20”, codice fiscale 02573090236, rappresentata da………………………………………….., nato a ….…………….…………. il ………….………, il quale interviene nella Sua qualità di …………… ………………………………………………...……….. l’Azienda ULSS 21 di Legnago, denominata nel prosieguo del presente Atto anche “Azienda ULSS 21”, codice fiscale 02574230237, rappresentata da………………………………………….., nato a …………………………….il …………………., il quale interviene nella Sua qualità di …………... …………………………………………………………. l’Azienda ULSS 22 di Bussolengo, denominata nel prosieguo del presente Atto anche “Azienda ULSS 22”, codice fiscale 02576210237, rappresentata da………………...…………………., nato a ……………………………..il …………….., il quale interviene nella Sua qualità di ……………… .…………………………………………………………. PREMESSO che la Provincia di Verona rientra tra i soggetti che devono contribuire alla sicurezza stradale poiché: - ha, tra gli obiettivi statutari, il perseguimento della sicurezza sociale e della tutela attiva della persona e della famiglia e quindi deve contribuire a limitare il fenomeno dell’incidentalità stradale che si ripercuote profondamente sulla struttura sociale locale; - ha competenze dirette nel settore del trasporto privato e gestisce direttamente gran parte della rete viaria locale; VISTI l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune; il progetto denominato “progetto di educazione e sicurezza stradale” predisposto dal Servizio Trasporti e condiviso dalla Giunta provinciale con parere del 25 giugno 2004, che prevede, tra le altre iniziative, l’organizzazione, anche in collaborazione con altri enti impegnati nel campo della sicurezza stradale, di seminari rivolti agli studenti degli istituti scolastici della provincia di Verona, aventi per oggetto la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti da traffico. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Richiamo alle premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ART. 2 Finalità L’accordo è finalizzato alla formazione tra i giovani di una cultura della sicurezza stradale per una prevenzione degli incidenti da traffico, nell’ambito del più ampio progetto provinciale di educazione e sicurezza stradale di cui alle premesse. ART. 3 Oggetto La Provincia di Verona, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Centro Servizi Amministrativi di Verona, il Ministero dell’Interno - Compartimento della Polizia stradale per il Veneto, sezione di Verona, l’Azienda ULSS 20 di Verona, l’Azienda ULSS 21 di Legnago, l’Azienda ULSS 22 di Bussolengo si accordano tra loro, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la realizzazione del progetto “Gli incidenti stradali nella provincia di Verona. Analisi, cause, conseguenze e prevenzione”. ART. 4 Modo di attuazione Il progetto di cui al precedente art. 3 consiste nell’organizzazione e nella realizzazione di seminari rivolti agli studenti degli istituti scolastici superiori della provincia di Verona, nei quali saranno trattati temi relativi alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti da traffico. ART. 5 Obblighi delle parti 1. Le parti s’impegnano a fornire le risorse umane e il materiale tecnico e didattico necessario per gli interventi dei propri operatori ed esperti negli istituti scolastici, nel limite massimo di due interventi ogni mese. Le Aziende ULSS mettono a disposizione i propri esperti per gli incontri negli istituti scolastici del territorio di competenza. 2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, la Provincia s’impegna a mettere a disposizione degli operatori della Polizia Stradale un computer portatile, adatto per la gestione di filmati, necessario per gli interventi presso i singoli istituti. ART. 6 Compiti dei soggetti partecipanti 1. La Provincia ha il compito di: a) promuovere l’iniziativa attraverso i canali di informazione che riterrà più idonei; b) coordinare l’iniziativa, convocando le necessarie riunioni tra i soggetti coinvolti; c) contattare eventuali altri soggetti pubblici e privati per una loro partecipazione al progetto; d) monitorare i risultati del progetto attraverso un’apposita indagine. 2. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Centro Servizi Amministrativi di Verona - ha il compito di: a) promuovere l’iniziativa presso gli istituti scolastici attraverso i mezzi ritenuti più idonei; b) organizzare i seminari nei singoli istituti. ART. 7 Oggetto dei seminari I temi e gli argomenti trattati nei seminari con gli studenti sono i seguenti. Provincia di Verona: a) cause degli incidenti dovuti al fattore strada; b) progettazione e sicurezza stradale; c) materiali da costruzione: tecnologia e sicurezza. Polizia Stradale: a) Analisi, cause e conseguenze degli incidenti stradali rilevati sul territorio. b) Le sanzioni in caso di guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti; Aziende ULSS: a) Dati epidemiologici: gli effetti degli incidenti stradali sulle persone; b) Dati di efficacia degli strumenti protettivi; c) Gli effetti dell’alcool e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulla guida; d) revisione della patente di guida, per la verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici nei conducenti, e) Norme di primo soccorso in caso di incidente. ART. 8 Oneri finanziari Il presente accordo non prevede trasferimenti finanziari tra le parti. Le risorse umane e strumentali necessarie per l’attuazione del presente accordo saranno fornite direttamente dalle parti secondo quanto previsto dall’articolo 5, rimanendo esclusa qualsiasi compensazione di costi tra le parti medesime. ART. 9 Durata Il presente accordo ha validità biennale dalla data dell’ultima delle ratifiche da parte dei competenti organi degli enti sottoscrittori. Alla scadenza potrà essere rinnovato per un uguale periodo, previo accordo scritto. ART. 10 Referenti e forme di consultazione I dettagli operativi del progetto saranno concordati tra i referenti, come di seguito individuati dalle parti, che avranno anche il compito di garantire la regolare attuazione del presente accordo. Il referente della Provincia è il dirigente del servizio trasporti, traffico, mobilità o suo delegato. Il referente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Verona è il responsabile dell’ufficio educazione fisica e sportiva o suo delegato. Il referente del Ministero dell’Interno - Compartimento della Polizia stradale per il Veneto è il dirigente della sezione di Verona o suo delegato. I referenti dell’Azienda ULSS 20 di Verona sono: il direttore del dipartimento di prevenzione o suo delegato; il direttore del dipartimento dipendenze o suo delegato; il direttore del dipartimento emergenza o suo delegato; I referenti dell’Azienda ULSS 21 di Legnago sono: il responsabile del servizio educazione e promozione della salute o suo delegato; il direttore del dipartimento dipendenze o suo delegato; I referenti dell’Azienda ULSS 21 di Bussolengo sono: il direttore del dipartimento dipendenze o suo delegato; il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica o suo delegato. ART. 11 Norme finali Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella di cui all’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Per la Provincia di Verona ________________________________ Per il Centro Servizi Amministratividi Verona _________________________________ Per la Polizia Stradale di Verona _________________________________ Per l’Azienda ULSS 20 di Verona _________________________________ Per l’Azienda ULSS 21 di Legnago _________________________________ Per l’Azienda ULSS 22 di Bussolengo _________________________________