Settembre 2004
Cosa cambia nelle SPA - Sintesi
Ecco per le SpA le principali novità della riforma del diritto societario introdotta con il Decr.
Leg.vo n. 6 del 17 gennaio 2003, confrontate con le precedenti disposizioni.
Capitale sociale (art. 2327) Il capitale sociale minimo era di 100 mila euro. L’ammontare minimo di capitale
sociale è stato fissato ora a 120mila euro; l’art. 223 ter delle disposizioni di attuazione precisa che il nuovo
ammontare minimo riguarda solo le società che saranno costituite dopo l’entrata in vigore della riforma.
L’emissione delle azioni (art. 2346 I comma)
Non era presente una norma analoga. La riforma consente allo statuto di prevedere:
a)
l’esclusione dell’emissione delle azioni;
b)
l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione della partecipazione sociale.
Il valore nominale (art. 2346 II comma)
Non era prevista una norma analoga. Lo statuto della Spa può stabilire che le azioni siano emesse senza
l’indicazione del loro valore nominale; il III comma prevede poi che “le disposizioni che a esso (al valore
nominale) si riferiscono, si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse”.
Assegnazione delle azioni non proporzionale ai conferimenti (art. 2346 IV comma)
Le azioni dovevano assegnarsi ai soci rispettando il criterio della proporzionalità rispetto al valore dei
conferimenti effettuati dal socio. L’atto costitutivo (o lo statuto) può ora consentire l’assegnazione delle
azioni in misura non proporzionale al valore dei conferimenti effettuati dal socio.
Le azioni “speciali” (art. 2348 II comma)
La Spa poteva emettere categorie di azioni fornite di “diritti diversi”. La norma precisa che:
a)
la “specialità” delle azioni può consistere, oltre che in una diversa assegnazione degli utili e della
quota di liquidazione del patrimonio sociale, anche in una diversa incidenza delle perdite rispetto alle
azioni ordinarie (viene introdotta la categoria delle cosiddette azioni postergate nelle perdite);
b)
lo statuto inoltre “può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie”.
Le azioni correlate (art. 2350 II comma)
Nulla era previsto. Ora la Spa può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali che sono correlati ai risultati
dell’attività sociale in un determinato settore: è il caso della Spa che decide di investire risorse in un settore
nuovo e, delibera un aumento di capitale destinato all’emissione di speciali azioni che partecipano in modo
esclusivo dei risultati positivi e negativi dell’attività sociale dello specifico settore individuati così come
stabilito dallo statuto.
Il III comma precisa che non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni correlate se non nei
limiti degli utili risultanti dal bilancio della società; in altri termini, le perdite maturate nei settori diversi da
quello correlato precludono la distribuzione degli utili agli azionisti correlati, fino a quando non siano state
assorbite le perdite.
Spa costituita da un unico socio (artt. 2325 e 2328 cc)
La Spa con un unico azionista era prevista all’art. 2362 come situazione “patologica”, che determinava
l’illimitata responsabilità dell’unico socio per le obbligazioni societarie. La riforma consente che la Spa, così
come dal 1993 si era riconosciuto per la Srl, sia costituita da un unico socio, che conserva il beneficio della
limitata responsabilità a determinate condizioni.
Unico azionista (art. 2362 I e III comma) – deposito al Registro Imprese
Il venir meno della pluralità dei soci comportava l’illimitata responsabilità dell’unico socio in caso
d’insolvenza della società. Ora quando le azioni risultano appartenere a una sola persona o muta la persona
dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del Registro Imprese una dichiarazione
contenente “l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di
costituzione, del domicilio o della sede o cittadinanza dell’unico socio” per ottenere il beneficio della
responsabilità limitata. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro
soci.
Responsabilità dell’unico socio (art. 2325 II comma)
In caso di insolvenza della società, l’unico socio rispondeva sempre illimitatamente. In caso di insolvenza si
ha ora illimitata responsabilità dell’unico socio, per le obbligazioni sorte in presenza di una di queste due
condizioni: 1) il capitale sociale non sia stato versato per intero; 2) non sia stata effettuata la prescritta
pubblicità nel Registro Imprese.
L’oggetto sociale (art. 2328 II comma, n. 3)
Nell’atto costitutivo occorre individuare l’oggetto sociale. L’atto costitutivo ora deve indicare “l’attività” che
costituisce l’oggetto sociale; occorre dunque che siano meglio precisati i settori in cui la società intende
impegnarsi con l'indicazione non generica dell'attivita' esercitata.
Durata della società (art. 2328 II comma, n. 13)
Era necessaria l’indicazione di una durata determinata della Spa. L’indicazione non è più necessaria. La
norma precisa che se la durata risulta indeterminata l’atto costitutivo deve precisare il periodo di tempo,
comunque non superiore a un anno, decorso il quale il socio può recedere.
L’art. 2437 II comma concede il diritto di recesso, disponendo che “se la società è costituita a tempo
indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il
preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore a un
anno”.
Lo statuto (art. 2328 III comma)
La norma precisa solo che lo statuto, se forma oggetto di atto separato rispetto all’atto costitutivo, è parte
integrante dell’atto costitutivo stesso e deve essere allegato. La riforma introduce l’innovativa regola che, in
caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto sul funzionamento della società,
prevalgono quelle contenute nello statuto.
L’iscrizione della società (art. 2331 II e III comma)
Era prevista l’esclusiva responsabilità verso i terzi di coloro che avevano agito; ora, per le operazioni
compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel Registro Imprese, in aggiunta all’illimitata e solidale
responsabilità di coloro che hanno agito, la norma prevede: a) la responsabilità del socio unico fondatore;
b) la responsabilità dei soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o
consentito il compimento dell’operazione; c) la responsabilità della società, se successivamente all’iscrizione
abbia approvato un’operazione compiuta prima dell’iscrizione.
I patti parasociali (art. 2341 bis e ter)
Il Codice civile non conteneva una disciplina sui patti parasociali: la riforma introduce la nuova sezione III-bis
dedicata ai patti parasociali. La disciplina prevede: a) le tipologie di patti soggette alle nuove disposizioni; b)
che i patti abbiano una durata determinata di massimo cinque anni; se il patto è stipulato a durata
indeterminata, è riconosciuto il diritto di recesso a ciascun socio aderente; c) obblighi di comunicazione alla
società e di dichiarazione nell’assemblea dei soci per i patti parasociali delle società quotate, in aggiunta agli
oneri pubblicitari già previsti dalla legge Draghi.
Gli strumenti finanziari (art. 2346 VI comma)
Non era consentita l’emissione di strumenti finanziari con caratteristiche diverse dalle azioni. La società può
ora emettere strumenti finanziari a favore di soci o terzi che hanno effettuato un apporto al patrimonio della
Spa (che può anche consistere in prestazioni di opera o servizi).Gli strumenti possono essere forniti:
a)
di diritti patrimoniali (ad esempio una partecipazione agli utili); b) di diritti amministrativi; fatta
eccezione per il voto nell’assemblea generale degli azionisti, lo statuto può prevedere un diritto di voto su
argomenti specificamente indicati e la nomina di un componente indipendente del consiglio di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
Spetta allo statuto disciplinare modalità, condizione di emissione, diritti che conferiscono sanzioni in caso di
inadempimento delle prestazioni ed eventuale disciplina di circolazione degli strumenti finanziari.
Il diritto di voto (art. 2351 II e III comma)
La Spa poteva emettere azioni privilegiate nella ripartizione degli utili con diritto di voto limitato alle
deliberazioni dell’assemblea straordinaria. La riforma consente l’emanazione di azioni:
a)
senza diritto di voto;
b)
con diritto di voto limitato a particolari argomenti;
c)
con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
d)
con diritto di voto limitato a una misura massima;
e)
con diritto di voto scaglionato.
Il valore di tali azioni non può superare complessivamente la metà del capitale sociale.
Assunzione di partecipazioni (art. 2361 II comma)
La norma non contemplava l’assunzione da parte della Spa di una partecipazione in una società di persone.
La nuova norma sancisce che la Spa possa assumere partecipazioni in altre imprese comportanti una
responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
I contratti tra unico socio e società (art. 2362 V comma)
Nulla veniva previsto in precedenza. Ora i contratti tra l’unico socio e la Spa sono “opponibili ai creditori
della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento”; in mancanza, per i terzi è come se tali
contratti non esistessero.
Competenze dell’assemblea ordinaria (art. 2364 I comma e 2364 bis I comma)
L’assemblea ordinaria:
approvava il bilancio;
nominava amministratori e sindaci, determinandone i compensi;
deliberava su altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto
costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità di amministratori e
sindaci.
Ora le competenze dell’assemblea ordinaria variano in funzione del sistema di amministrazione adottato.
Nelle Spa prive del consiglio di sorveglianza (con sistema di amministrazione tradizionale o monistico),
l’assemblea ordinaria:
approva il bilancio;
nomina e revoca gli amministratori e i sindaci (determinandone i compensi) e l’organo al quale è
demandato il controllo contabile;
delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
delibera sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
approva l’eventuale regolamento nei lavori assembleari.
Nelle Spa con sistema di amministrazione dualistico, le competenze dell’assemblea ordinaria dei soci si
concentrano esclusivamente su:
nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza (con determinazione del compenso) e del revisore;
deliberazione sull’azione di responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
deliberazione sulla distribuzione degli utili.
Tempi per la convocazione dell’assemblea ordinaria (art. 2364 II comma)
L’atto costitutivo poteva stabilire che la convocazione dell’assemblea ordinaria fosse fatta entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale, “quando particolari esigenze lo richiedono”. Lo statuto ora può
prevedere la convocazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale solo:
a)
nel caso di società tenute alla redazione del consolidato;
b)
quando lo richiedono particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.
Le competenze delegabili agli amministratori (art. 2365 II comma)
Lo statuto poteva delegare all’organo amministrativo solo limitate competenze, di norma riservate
all’assemblea. Lo statuto della “nuova” Spa può invece attribuire all’organo amministrativo (o al consiglio di
gestione o al consiglio di sorveglianza, in base al sistema di amministrazione prescelto) le seguenti
decisioni:
aumento del capitale sociale;
emissione di un prestito obbligazionario convertibile;
fusione di società interamente possedute o possedute al 90%;
istituzione o soppressione di sedi secondarie;
indicazione degli amministratori con la rappresentanza della società;
riduzione del capitale per il recesso del socio;
adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
trasferimento della sede nel territorio nazionale.
Assemblea totalitaria (art. 2366 IV e V comma)
L’assemblea era totalitaria quando erano presenti tutti gli organi societari (soci, amministratori e sindaci).
L’assemblea ora è totalitaria quando sono presenti:
tutti i soci;
la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367 I comma)
Occorreva la richiesta di tanti soci pari al quinto del capitale sociale (20%). Ora i soci che rappresentano il
decimo (10%) del capitale sociale (o la minore percentuale prevista dallo statuto) possono chiedere
all’organo amministrativo la convocazione dell’assemblea.
Rappresentanza (art. 2372 VI comma)
Il numero di soci che una persona poteva rappresentare in assemblea non poteva essere superiore a:
10 per le Spa non quotate;
50, 100 o 200, per le Spa quotate, in relazione all’ammontare del capitale sociale.
I limiti ora sono:
20 soci, per le Spa non quotate;
50 per Spa quotate con capitale di 5 milioni di euro;
100 fino a 25 milioni di euro;
200 oltre i 25 milioni di euro di capitale sociale.
L’annullabilità delle deliberazioni (art. 2377 II comma)
Non era richiesto un quorum minimo per impugnare le deliberazioni viziate. L’impugnazione della
deliberazione ora può essere fatta dai soci che possiedono tante azioni con diritto di voto che rappresentino
anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale (l’uno per mille invece nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio); peraltro, lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. È poi
stabilito che ai soci che non riescono ad impugnare le deliberazioni spetti il diritto al risarcimento del danno,
quando accertato.
Esclusioni (art. 2377 IV comma)
Erano annullabili le deliberazioni non prese in conformità delle leggi e dell’atto costitutivo. Ora non sono
annullabili le deliberazioni viziate:
dalla partecipazione in assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante;
dall’invalidità di singoli voti o dal loro errato conteggio, salvo che tali voti siano stati determinanti;
dall’incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che venga impedito l’accertamento del contenuto.
Nullità delle deliberazioni (art. 2379 I comma)
La deliberazione era nulla quando aveva un oggetto impossibile o illecito. La deliberazione ora è nulla per:
mancata convocazione dell’assemblea;
mancanza del verbale;
impossibilità o illiceità dell’oggetto.
Sanabilità della deliberazione nulla (art. 2379 bis II comma)
La deliberazione nulla non era sanabile né convalidabile. La deliberazione nulla per mancanza del verbale
ora può essere sanata con una verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva a quella invalida,
con efficacia retroattiva alla data della deliberazione.
Competenza all’emissione di obbligazioni (art. 2410 I comma)
L’emissione di un prestito obbligazionario era deliberata dall’assemblea dei
soci. L’emissione di obbligazioni ora è deliberata dagli amministratori, salvo che legge o statuto non
stabiliscano diversamente.
Diritti degli obbligazionisti (art. 2411 I comma)
Non era prevista una norma dal contenuto analogo. Ora: “il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del
capitale e agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri
creditori della società”.
I limiti all’emissione (art. 2412 I comma)
La società poteva emettere obbligazioni per somma non eccedente il capitale sociale versato ed esistente
secondo l’ultimo bilancio approvato. Ora la società può emettere obbligazioni per una somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Le cause legali di recesso (art. 2437 I e II comma)
Potevano recedere i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti:
- cambiamento dell’oggetto o del tipo della società;
- trasferimento della sede all’estero.
Ora hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle
deliberazioni riguardanti:
- modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività
della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede sociale all’estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
- modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di
partecipazione;
- proroga del termine e introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, salvo che lo
statuto disponga diversamente.
Durata indeterminata e recesso (art. 2437 III comma)
Non era prevista una norma analoga. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono
quotate in un mercato regolamentato, il socio può recedere con il preavviso di almeno 180 giorni; lo statuto
può prevedere un termine maggiore, non superiore a un anno.
Il recesso convenzionale (art. 2437 IV comma)
Non era prevista una norma analoga. La riforma consente alle società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio di prevedere ulteriori cause di recesso.
Criteri legali di determinazione del valore delle azioni (art. 2437 ter II e III comma)
La valutazione delle azioni era effettuata:
a)
sulla base del prezzo medio dell’ultimo semestre, se la società era quotata in borsa;
b)
in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio, se la Spa non era
quotata nei mercati regolamentati.
Ora il valore delle azioni è determinato:
a)
tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché
dell’eventuale valore di mercato delle azioni,
per le Spa non quotate;
b)
facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono
la pubblicazione o la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il
recesso, per le azioni delle Spa quotate nei mercati regolamentati.
Criteri statutari di determinazione del valore delle azioni (art. 2437 ter IV comma)
Non era prevista una norma analoga. La riforma consente anche che lo statuto stabilisca “criteri diversi” per
la determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi
suscettibili di valutazione patrimoniale da considerare.
Riduzione reale del capitale sociale (art. 2445 I comma)
La riduzione reale del capitale poteva avvenire solo se questo era esuberante rispetto all’oggetto sociale. La
riduzione ora può avvenire indipendentemente da una ragione di esuberanza.
Patrimoni destinati (art. 2447 bis)
Non era previsto nulla. La riforma consente alla società di:
costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali sia destinato in via esclusiva a uno specifico affare;
convenire che il finanziamento di uno specifico affare sia rimborsato con i proventi dell’affare.
F I N E