Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Lecco
Ente di Diritto Pubblico
D.L. C.P.S. n. 233 del 13-9-1946
Via Previati, 2 - 23900 Lecco
Tel. e Fax
0341 364 557
e-mail: [email protected]
Codice Fiscale 95034780130
Lecco, 01/06/2012
A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO PROFESSIONALE
LORO SEDI
Prot. n. 201200851/pe/GGcs
Oggetto: Circolare n. 03/12
MOVIMENTI ALBO PROFESSIONALE
n. 470
n. 234
Dott.
Dott.
GHIGLIONE
DE LUCA
ALBERTO
ADAMO ROCCO
Cancellazione pert trasf. ad AL
Cancellazione per trasf. a MT
CIRCOLARI F.O.F.I.
n. 7966
Oggetto: Destinazione del cinque per mille alla Fondazione Cannavò.
In vista della prossima scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, si
rammenta la possibilità di destinare la quota del 5 per mille alla Fondazione Cannavò indicando il
seguente codice fiscale 07840931005.
n. 7967
Oggetto: Preparazioni Galeniche: disposizioni per l’approvvigionamento delle sostanze.
La Federazione richiama l’attenzione sul rispetto delle
disposizioni previste per l’approvvigionamento delle sostanze
Con riferimento alle richieste pervenute dai Presidenti di Ordine, anche correlate ai recenti
episodi di cronaca che hanno evidenziato la necessità di garantire
la sicurezza
nell’approvvigionamento corretto delle sostanze, la Federazione richiama l’attenzione sull’importanza
delle disposizioni che il farmacista è tenuto ad osservare nell’allestimento di preparazioni magistrali e
officinali, in particolare, per quanto riguarda la scelta delle materie prime.
In proposito si rammenta che per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni
che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, devono
essere rispettate le seguenti indicazioni previste dal punto 6 delle “Norme sulla buona
preparazione dei medicinali in farmacia” (NBP) contenute nella F.U.
 la scelta della fonte di approvvigionamento delle materie prime deve essere effettuata
considerando la qualificazione del fornitore che deve dare ogni garanzia per l’attestazione della
qualità del prodotto venduto;
 per essere qualificato un fornitore, per ogni materia prima, deve attestare.
- la provenienza e il nome del produttore (qualora il fornitore sia un rivenditore);
- il lotto di produzione;
- la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione;
- l’indicazione dell’appartenenza allo stesso lotto di produzione di tutta la quantità di materia prima
fornita;
- certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che riporti la
rispondenza ai requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di
utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione;
- le eventuali impurezze presenti e la loro concentrazione.
Si sottolinea inoltre che, in base alle medesime NBP, la conservazione delle materie prime
deve essere fatta seguendo le indicazioni del produttore e che, prima dell’uso, le materie prime
devono essere sottoposte a controlli allo scopo di accertarne la qualità e l’idoneità all’uso.
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Per i preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili
possono essere seguite, in alternativa alle disposizioni contenute nelle NBP, le “Procedure di
allestimento dei preparati magistrali e officinali” contenute nel DM 18.11.2003, in base alle
quali la documentazione delle materie prime deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione comune e/o nome chimico;
b) quantità acquistata;
c) data di arrivo;
d) numero di lotto, nome del produttore e nome dell'eventuale distributore;
e) eventuale numero di riferimento interno attribuito dal farmacista;
f) certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore e/o fornitore,
che riporti la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la
data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione.
Sempre secondo quanto previsto dal DM 18.11.2003, il farmacista responsabile deve inoltre
ottenere dal fornitore una dichiarazione di conformità alle norme brevettuali italiane delle materie
prime cedute.
***
Al riguardo si ritiene altresì opportuno rammentare che l’art. 7 del Codice Deontologico
sancisce l’osservanza delle procedure di allestimento previste dalla normativa quale precipuo dovere
professionale del farmacista nella preparazione di medicinali, al fine di garantirne la qualità come
presupposto di efficacia e sicurezza.
Considerato che la preparazione galenica di medicinali, prerogativa esclusiva del farmacista,
rappresenta una fondamentale componente dell’esercizio della professione, si invitano gli Ordini a
voler rammentare a tutti gli iscritti quanto sopra evidenziato, sottolineando l’importanza
dell’osservanza delle norme che disciplinano l’allestimento da parte dei farmacisti dei medicinali.
n. 7968
Oggetto: Aggiornamento Registro degli integratori alimentari.
L’aggiornamento è disponibile sul sito internet del Ministero seguendo il seguente percorso:
Alimenti particolari, integratori e novel food>Strumenti>Registri>Registro integratori alimentari.
n. 7970
Oggetto: Pratica professionale e rimborso forfetario.
Pratica professionale:
limiti e condizioni per la configurabilità di un rimborso forfetario.
Con riferimento ai quesiti posti da alcuni Ordini e relativi alla configurabilità di un rimborso
forfetario per la pratica professionale in farmacia (art. 12 L. 475/1968), la Federazione degli Ordini
ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che la pratica professionale, non configurando un
autonomo rapporto di lavoro e non individuando nel praticante una figura professionale, deve
necessariamente svolgersi nell’ambito di uno qualsiasi dei rapporti giuridici ammessi dall’ordinamento
(lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione, ecc…).
In linea generale, pertanto, non si può negare la liceità della pratica professionale svolta
esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero – professionale con la previsione di un
rimborso forfetario.
In merito, tuttavia, deve considerarsi che, nel caso delle farmacie, il “praticante” è comunque
un professionista abilitato e iscritto all’albo e, pertanto, non è un tirocinante (si ricorda, in proposito,
che, per la professione di farmacista, il tirocinio fa parte del corso di studi, a differenza di quanto
accade per altre professioni, ad esempio, quella forense, in cui è finalizzato al conseguimento
dell’abilitazione).
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Alla luce di tali considerazioni ed anche in ragione della specifica sanzione, fissata dall’art. 18
del Codice Deontologico del Farmacista, per il professionista che “pone in essere o favorisce forme di
sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi”, si ritiene che la previsione di un rimborso
forfetario sia giustificato solo qualora l’attività del praticante si configuri effettivamente come
prestazione libero professionale e non presenti le caratteristiche di un rapporto di lavoro di altro
genere (ad es. lavoro dipendente con vincoli di orari, subordinazione gerarchica, ecc…).
In tal caso, infatti, sarebbero applicabili anche le sanzioni previste per il caso di violazione
degli obblighi stabiliti dalla normativa giuslavorista di riferimento.
E’ infine opportuno ricordare che, la Federazione ha ritenuto non compatibile con il decoro e la
dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata al conseguimento
della “pratica professionale”, atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un inammissibile
sfruttamento dell’attività del professionista praticante.
n. 7972
Oggetto: Mancato rispetto della prescrizione medico veterinaria.
Questa Federazione ha ricevuto dall’Associazione Nazionale Medici Veterinari italiani (ANMVI)
una nota nella quale è denunciato il mancato rispetto, da parte dei farmacisti, della prescrizione
medico veterinaria.
Si invitano gli Ordini a voler richiamare l’attenzione degli iscritti sull’obbligo (anche penalmente
sanzionato) del rigoroso rispetto, da parte del farmacista, della prescrizione medico veterinaria.
n. 7973
Oggetto: Disciplina della pubblicità sanitaria – Nota del Ministero della Salute – Sentenza
Corte di Cassazione n. 3717/2012.
Pubblicità sanitaria:
modifica dell’orientamento del Ministero della Salute sulla base della sentenza della Corte
di Cassazione n. 3717/2012.
Il Ministero della Salute, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione, ha fornito un
nuovo indirizzo interpretativo, diverso da quello precedentemente espresso, in merito alle modifiche
apportate dalla L. 248/2006 (Legge “Bersani”) in materia di pubblicità.
In particolare, con nota del 30 aprile 2008, il Dicastero aveva chiarito che “il divieto di svolgere
pubblicità in materia sanitaria non operava più nei confronti dei singoli liberi professionisti e delle
società di persone, ma soltanto nei confronti delle attività professionali svolte in forma societaria.” Per
il Ministero, dunque, le società di capitali, essendo caratterizzate dalla figura del socio di mero
capitale, figura non prevista dall’articolo 2 della sopra richiamata legge, rimanevano soggette alla
norme della pubblicità sanitaria di cui alla L. 175 del 1992 e successive modificazioni.
Sulla questione, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che, nella sentenza n.
3717/2012, ha affermato, al contrario, che l’abrogazione generale contenuta nell’art. 2, lett. b) della
L. 248/2006, nella quale è sicuramente compresa l’abrogazione delle norme in materia di pubblicità
sanitaria (L. 175/1992), prescinde dalla natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti
rispetto ai quali rileva l’esercizio della professione sanitaria, atteso che la stessa è attuativa dei
principi comunitari volti a garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
Di conseguenza, alla luce della diversa interpretazione della Suprema Corte, il precedente
orientamento ministeriale deve considerarsi superato, essendo possibile affermare che l’intera
materia della pubblicità sanitaria resta assoggettata alle disposizioni della Legge Bersani senza
operare alcun distinguo tra le società di persone e le società di capitali.
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CORIPE PIEMONTE
MASTER IN ECONOMIA E POLITICA SANITARIA
Il Master si propone di formare figure professionali in grado di affrontare le difficoltà in cui
opera il settore sanitario con mentalità economica e competenze tecniche. I destinatari son
neolaureati e operatori che già lavorano nel campo. Si tratta di un Master assolutamente innovativo,
che coniuga contenuti teorici e applicazioni concrete e prevede una forte interazione con le istituzioni
e le aziende del settore. Obiettivo è fornire una solida preparazione economica e manageriale a figure
professionali destinate a ricoprire ruoli dirigenziali nelle varie istituzioni che operano all’interno del
settore sanitario.
Il modulo di iscrizione e tutte le informazioni relative al Master sono disponibili all’indirizzo
internet: http://www.coripe.unito.it oppure possono essere richieste alla Segreteria del CORIPE
Piemonte, tel. 011/6705202 (orario 9-15) fax 011/6407976 e-mail [email protected].
PRECISAZIONI IMPORTANTI
Al fine di evitare comunicazioni inutili e non corrette, si riporta l’elenco dei farmaci prescritti su ricetta
privata del medico (ricetta bianca) i cui dati devo essere trasmessi all’Ordine con l’invito ad
attenersi scrupolosamente alla normativa vigente:
PRINCIPI
ATTIVI
RICETTA
allegato III bis
legge 12/2001
RMR
TABELLA II
SEZ.D in fascia Ricetta rossa
SSN
A
Buprenorfina
transdermica
Es: Transtec
cerotti
Fentanil
Es: Durogesic
cerotti
Matrifen cerotti
Idromorfone
Es: Jurnista cp
Morfina orale
Es: MScontin cp;
Oramorph tipi
Ossicodone:
RNR (ricetta
bianca)se
spedita in
regime privato
RIMBORSABILITA’NAZIONALE
FORMALISMI
(SSN) O REGIONALE(SSR)
Rimborsabili su base
Nazionale
Rimborsabili su ricetta RMR
senza TDL nei limiti consentiti
(2 o 3 pezzi con patologia)
Ticket conforme alle normali
regole del SSN.
Rimborsabili su ricetta RMR con
TDL per qualsiasi numero di
confezioni (terapia entro 30 gg).
Ticket non dovuto.
Rimborsabili su ricetta rossa
SSN senza TDL nei limiti
consentiti (2 o 3 pezzi con
patologia).
Ticket conforme alle normali
regole del SSN.
ORDINE
Nessun formalismo (la Senza
posologia non è
buono
obbligatoria).
acquisto
Si riportano i dati
dell’acquirente solo
sulla ricetta spedita in
regime privato, quando
contiene medicinali
transitati dalla tabella
II sez A alla sez.D.
REGISTRO
STUPEFACENTI
CONSERVAZIONE
RICETTE E INVIO
DATI
ALL'ORDINE
Non soggetti a
carico e scarico.
I dati devono
essere inviati
all'Ordine dei
Farmacisti (fax
0341.364557)
solo per i
medicinali
prescritti su
ricetta in regime
privato, transitati
dalla Sezione II A
alla Sezione II D
con legge
38/2010.
Rimborsabili su ricetta rossa
SSN con TDL per qualsiasi
numero di confezioni (terapia
entro 30 gg).
Ticket non dovuto.
Es: Oxycontin cp
E’ possibile scaricare il modulo da inviare all’Ordine direttamente dal sito
www.federfarma.lecco.it/infoutili – ricette - terapia del dolore – Tabella II sez. D in fascia
A (clicca qui per il modulo)
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NOTIZIE E.N.P.A.F.
Contributi – Riaccertamento posizioni contributive.
L’Ente ha provveduto a riaccertare la posizione di alcuni iscritti che usufruiscono della riduzione
contributiva nella qualità di disoccupati temporanei e involontari e che, in base ai comunicati
dell’Agenzia delle Entrate, sono risultati percettori di redditi incompatibili con la posizione di
disoccupato. Gli interessati sono stati invitati a giustificare i redditi in questione, al fine di mantenere
l’aliquota di riduzione contributiva in atto, entro il 30 giugno p.v.
A breve l’Ente provvederà a riaccertare anche la posizione degli iscritti che usufruiscono della
riduzione contributiva nella qualità di lavoratori dipendenti e che, sempre in base alle comunicazioni
dell’Agenzia delle Entrate, sono risultati percettori di redditi di lavoro autonomo, di redditi di impresa,
o di redditi prodotti in forma associata incompatibili, quindi, con la loro posizione di lavoratori
dipendenti.
Contributi – contratto di lavoro intermittente è possibile richiedere alla segreteria dell’Ordine il
testo integrale.
OFFRO E CERCO LAVORO
Si segnala che da 1° Giugno c.a. è disponibile il sito: CERCO – OFFRO LAVORO in formato
regionale come deciso dal Consiglio della Federazione Regionale.
Per ragioni tecniche e per costi è stato necessario collegarlo al dominio dell’Ordine di Milano al link:
http://www.ordinefarmacistimilano.it/cerco_offro_lavoro.aspx
Quindi sia chi cerca e chi offre lavoro dovrà compilare l’apposita scheda presente sul sito.
Riceverà una mail di conferma e l’annuncio verrà inoltrato all’amministratore del sito che provvede
alla pubblicazione. Chi cerca lavoro potrà, se lo desidera, allegare al proprio annuncio il curriculum
vitae.
Gli annunci verranno cancellati automaticamente dal sistema due mesi dopo la pubblicazione.
NOTIZIE VARIE
Vidimazione tesserino:
gli Iscritti all’Ordine in possesso del tesserino professionale, sono tenuti ad aggiornare lo
stesso con l’apposizione del timbro di convalida annuale.
La segreteria è a disposizione.
Variazione di residenza:
Si ricorda che l’Iscritto ha l’obbligo di comunicare all’Ordine ogni variazione di residenza.
Posta certificata:
Sono ancora molti gli Iscritti che non hanno chiesto né comunicato all’Ordine l’attivazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, come prescritto dalla legge.
Indirizzo e-mail:
I Colleghi che non hanno comunicato all’Ordine la loro e-mail sono pregati di farlo. Ricordiamo
che l’art. 27 il cosiddetto “Taglia Carta” del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 sollecita
l’impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, allo scopo
di ridurre l’utilizzo dei supporti cartacei. Pertanto si utilizzarà la posta elettronica per inviare
comunicazioni e informazioni agli iscritti. La raccomandazione vale anche nel caso di variazione
dell’indirizzo e-mail già comunicato.
Si raccomanda inoltre, di “svuotare” regolarmente la casella di posta elettronica: alcune email non vengono recapitate perché il limitato spazio a disposizione è stato esaurito.
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SITO ORDINE
Si informano gli iscritti che è possibile consultare il sito web dell’Ordine all’indirizzo:
www.fofi.it/ordinelc/
e al sito della F.O.F.I. http://www.fofi.it per poter ricevere, in tempi brevi, aggiornamenti ed
informazioni utili per la professione.
ORARIO APERTURA UFFICIO SEGRETERIA
lunedì – mercoledì – giovedì
martedì – venerdì
Dalle
Dalle
Pag. 6
09.00
11.00
Alle
Alle
12.20
15.00