Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco Ente di Diritto Pubblico D.L. C.P.S. n. 233 del 13-9-1946 Via Previati, 2 - 23900 Lecco Tel. e Fax 0341 364 557 e-mail: [email protected] Codice Fiscale 95034780130 Lecco, 01/06/2012 A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE LORO SEDI Prot. n. 201200851/pe/GGcs Oggetto: Circolare n. 03/12 MOVIMENTI ALBO PROFESSIONALE n. 470 n. 234 Dott. Dott. GHIGLIONE DE LUCA ALBERTO ADAMO ROCCO Cancellazione pert trasf. ad AL Cancellazione per trasf. a MT CIRCOLARI F.O.F.I. n. 7966 Oggetto: Destinazione del cinque per mille alla Fondazione Cannavò. In vista della prossima scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, si rammenta la possibilità di destinare la quota del 5 per mille alla Fondazione Cannavò indicando il seguente codice fiscale 07840931005. n. 7967 Oggetto: Preparazioni Galeniche: disposizioni per l’approvvigionamento delle sostanze. La Federazione richiama l’attenzione sul rispetto delle disposizioni previste per l’approvvigionamento delle sostanze Con riferimento alle richieste pervenute dai Presidenti di Ordine, anche correlate ai recenti episodi di cronaca che hanno evidenziato la necessità di garantire la sicurezza nell’approvvigionamento corretto delle sostanze, la Federazione richiama l’attenzione sull’importanza delle disposizioni che il farmacista è tenuto ad osservare nell’allestimento di preparazioni magistrali e officinali, in particolare, per quanto riguarda la scelta delle materie prime. In proposito si rammenta che per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, devono essere rispettate le seguenti indicazioni previste dal punto 6 delle “Norme sulla buona preparazione dei medicinali in farmacia” (NBP) contenute nella F.U. la scelta della fonte di approvvigionamento delle materie prime deve essere effettuata considerando la qualificazione del fornitore che deve dare ogni garanzia per l’attestazione della qualità del prodotto venduto; per essere qualificato un fornitore, per ogni materia prima, deve attestare. - la provenienza e il nome del produttore (qualora il fornitore sia un rivenditore); - il lotto di produzione; - la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione; - l’indicazione dell’appartenenza allo stesso lotto di produzione di tutta la quantità di materia prima fornita; - certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che riporti la rispondenza ai requisiti di farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione; - le eventuali impurezze presenti e la loro concentrazione. Si sottolinea inoltre che, in base alle medesime NBP, la conservazione delle materie prime deve essere fatta seguendo le indicazioni del produttore e che, prima dell’uso, le materie prime devono essere sottoposte a controlli allo scopo di accertarne la qualità e l’idoneità all’uso. Pag. 1 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco Ente di Diritto Pubblico D.L. C.P.S. n. 233 del 13-9-1946 Via Previati, 2 - 23900 Lecco Tel. e Fax 0341 364 557 e-mail: [email protected] Codice Fiscale 95034780130 Per i preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono essere seguite, in alternativa alle disposizioni contenute nelle NBP, le “Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali” contenute nel DM 18.11.2003, in base alle quali la documentazione delle materie prime deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) denominazione comune e/o nome chimico; b) quantità acquistata; c) data di arrivo; d) numero di lotto, nome del produttore e nome dell'eventuale distributore; e) eventuale numero di riferimento interno attribuito dal farmacista; f) certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione. Sempre secondo quanto previsto dal DM 18.11.2003, il farmacista responsabile deve inoltre ottenere dal fornitore una dichiarazione di conformità alle norme brevettuali italiane delle materie prime cedute. *** Al riguardo si ritiene altresì opportuno rammentare che l’art. 7 del Codice Deontologico sancisce l’osservanza delle procedure di allestimento previste dalla normativa quale precipuo dovere professionale del farmacista nella preparazione di medicinali, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza. Considerato che la preparazione galenica di medicinali, prerogativa esclusiva del farmacista, rappresenta una fondamentale componente dell’esercizio della professione, si invitano gli Ordini a voler rammentare a tutti gli iscritti quanto sopra evidenziato, sottolineando l’importanza dell’osservanza delle norme che disciplinano l’allestimento da parte dei farmacisti dei medicinali. n. 7968 Oggetto: Aggiornamento Registro degli integratori alimentari. L’aggiornamento è disponibile sul sito internet del Ministero seguendo il seguente percorso: Alimenti particolari, integratori e novel food>Strumenti>Registri>Registro integratori alimentari. n. 7970 Oggetto: Pratica professionale e rimborso forfetario. Pratica professionale: limiti e condizioni per la configurabilità di un rimborso forfetario. Con riferimento ai quesiti posti da alcuni Ordini e relativi alla configurabilità di un rimborso forfetario per la pratica professionale in farmacia (art. 12 L. 475/1968), la Federazione degli Ordini ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito. Preliminarmente, è opportuno rammentare che la pratica professionale, non configurando un autonomo rapporto di lavoro e non individuando nel praticante una figura professionale, deve necessariamente svolgersi nell’ambito di uno qualsiasi dei rapporti giuridici ammessi dall’ordinamento (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione, ecc…). In linea generale, pertanto, non si può negare la liceità della pratica professionale svolta esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero – professionale con la previsione di un rimborso forfetario. In merito, tuttavia, deve considerarsi che, nel caso delle farmacie, il “praticante” è comunque un professionista abilitato e iscritto all’albo e, pertanto, non è un tirocinante (si ricorda, in proposito, che, per la professione di farmacista, il tirocinio fa parte del corso di studi, a differenza di quanto accade per altre professioni, ad esempio, quella forense, in cui è finalizzato al conseguimento dell’abilitazione). Pag. 2 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco Ente di Diritto Pubblico D.L. C.P.S. n. 233 del 13-9-1946 Via Previati, 2 - 23900 Lecco Tel. e Fax 0341 364 557 e-mail: [email protected] Codice Fiscale 95034780130 Alla luce di tali considerazioni ed anche in ragione della specifica sanzione, fissata dall’art. 18 del Codice Deontologico del Farmacista, per il professionista che “pone in essere o favorisce forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi”, si ritiene che la previsione di un rimborso forfetario sia giustificato solo qualora l’attività del praticante si configuri effettivamente come prestazione libero professionale e non presenti le caratteristiche di un rapporto di lavoro di altro genere (ad es. lavoro dipendente con vincoli di orari, subordinazione gerarchica, ecc…). In tal caso, infatti, sarebbero applicabili anche le sanzioni previste per il caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla normativa giuslavorista di riferimento. E’ infine opportuno ricordare che, la Federazione ha ritenuto non compatibile con il decoro e la dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata al conseguimento della “pratica professionale”, atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un inammissibile sfruttamento dell’attività del professionista praticante. n. 7972 Oggetto: Mancato rispetto della prescrizione medico veterinaria. Questa Federazione ha ricevuto dall’Associazione Nazionale Medici Veterinari italiani (ANMVI) una nota nella quale è denunciato il mancato rispetto, da parte dei farmacisti, della prescrizione medico veterinaria. Si invitano gli Ordini a voler richiamare l’attenzione degli iscritti sull’obbligo (anche penalmente sanzionato) del rigoroso rispetto, da parte del farmacista, della prescrizione medico veterinaria. n. 7973 Oggetto: Disciplina della pubblicità sanitaria – Nota del Ministero della Salute – Sentenza Corte di Cassazione n. 3717/2012. Pubblicità sanitaria: modifica dell’orientamento del Ministero della Salute sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 3717/2012. Il Ministero della Salute, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione, ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, diverso da quello precedentemente espresso, in merito alle modifiche apportate dalla L. 248/2006 (Legge “Bersani”) in materia di pubblicità. In particolare, con nota del 30 aprile 2008, il Dicastero aveva chiarito che “il divieto di svolgere pubblicità in materia sanitaria non operava più nei confronti dei singoli liberi professionisti e delle società di persone, ma soltanto nei confronti delle attività professionali svolte in forma societaria.” Per il Ministero, dunque, le società di capitali, essendo caratterizzate dalla figura del socio di mero capitale, figura non prevista dall’articolo 2 della sopra richiamata legge, rimanevano soggette alla norme della pubblicità sanitaria di cui alla L. 175 del 1992 e successive modificazioni. Sulla questione, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che, nella sentenza n. 3717/2012, ha affermato, al contrario, che l’abrogazione generale contenuta nell’art. 2, lett. b) della L. 248/2006, nella quale è sicuramente compresa l’abrogazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria (L. 175/1992), prescinde dalla natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti rispetto ai quali rileva l’esercizio della professione sanitaria, atteso che la stessa è attuativa dei principi comunitari volti a garantire la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato. Di conseguenza, alla luce della diversa interpretazione della Suprema Corte, il precedente orientamento ministeriale deve considerarsi superato, essendo possibile affermare che l’intera materia della pubblicità sanitaria resta assoggettata alle disposizioni della Legge Bersani senza operare alcun distinguo tra le società di persone e le società di capitali. Pag. 3 Ordine dei Farmacisti Via Previati, 2 - 23900 Lecco Tel. e Fax 0341 364 557 e-mail: [email protected] Codice Fiscale 95034780130 della Provincia di Lecco Ente di Diritto Pubblico D.L. C.P.S. n. 233 del 13-9-1946 CORIPE PIEMONTE MASTER IN ECONOMIA E POLITICA SANITARIA Il Master si propone di formare figure professionali in grado di affrontare le difficoltà in cui opera il settore sanitario con mentalità economica e competenze tecniche. I destinatari son neolaureati e operatori che già lavorano nel campo. Si tratta di un Master assolutamente innovativo, che coniuga contenuti teorici e applicazioni concrete e prevede una forte interazione con le istituzioni e le aziende del settore. Obiettivo è fornire una solida preparazione economica e manageriale a figure professionali destinate a ricoprire ruoli dirigenziali nelle varie istituzioni che operano all’interno del settore sanitario. Il modulo di iscrizione e tutte le informazioni relative al Master sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.coripe.unito.it oppure possono essere richieste alla Segreteria del CORIPE Piemonte, tel. 011/6705202 (orario 9-15) fax 011/6407976 e-mail [email protected]. PRECISAZIONI IMPORTANTI Al fine di evitare comunicazioni inutili e non corrette, si riporta l’elenco dei farmaci prescritti su ricetta privata del medico (ricetta bianca) i cui dati devo essere trasmessi all’Ordine con l’invito ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente: PRINCIPI ATTIVI RICETTA allegato III bis legge 12/2001 RMR TABELLA II SEZ.D in fascia Ricetta rossa SSN A Buprenorfina transdermica Es: Transtec cerotti Fentanil Es: Durogesic cerotti Matrifen cerotti Idromorfone Es: Jurnista cp Morfina orale Es: MScontin cp; Oramorph tipi Ossicodone: RNR (ricetta bianca)se spedita in regime privato RIMBORSABILITA’NAZIONALE FORMALISMI (SSN) O REGIONALE(SSR) Rimborsabili su base Nazionale Rimborsabili su ricetta RMR senza TDL nei limiti consentiti (2 o 3 pezzi con patologia) Ticket conforme alle normali regole del SSN. Rimborsabili su ricetta RMR con TDL per qualsiasi numero di confezioni (terapia entro 30 gg). Ticket non dovuto. Rimborsabili su ricetta rossa SSN senza TDL nei limiti consentiti (2 o 3 pezzi con patologia). Ticket conforme alle normali regole del SSN. ORDINE Nessun formalismo (la Senza posologia non è buono obbligatoria). acquisto Si riportano i dati dell’acquirente solo sulla ricetta spedita in regime privato, quando contiene medicinali transitati dalla tabella II sez A alla sez.D. REGISTRO STUPEFACENTI CONSERVAZIONE RICETTE E INVIO DATI ALL'ORDINE Non soggetti a carico e scarico. I dati devono essere inviati all'Ordine dei Farmacisti (fax 0341.364557) solo per i medicinali prescritti su ricetta in regime privato, transitati dalla Sezione II A alla Sezione II D con legge 38/2010. Rimborsabili su ricetta rossa SSN con TDL per qualsiasi numero di confezioni (terapia entro 30 gg). Ticket non dovuto. Es: Oxycontin cp E’ possibile scaricare il modulo da inviare all’Ordine direttamente dal sito www.federfarma.lecco.it/infoutili – ricette - terapia del dolore – Tabella II sez. D in fascia A (clicca qui per il modulo) Pag. 4 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco Ente di Diritto Pubblico D.L. C.P.S. n. 233 del 13-9-1946 Via Previati, 2 - 23900 Lecco Tel. e Fax 0341 364 557 e-mail: [email protected] Codice Fiscale 95034780130 NOTIZIE E.N.P.A.F. Contributi – Riaccertamento posizioni contributive. L’Ente ha provveduto a riaccertare la posizione di alcuni iscritti che usufruiscono della riduzione contributiva nella qualità di disoccupati temporanei e involontari e che, in base ai comunicati dell’Agenzia delle Entrate, sono risultati percettori di redditi incompatibili con la posizione di disoccupato. Gli interessati sono stati invitati a giustificare i redditi in questione, al fine di mantenere l’aliquota di riduzione contributiva in atto, entro il 30 giugno p.v. A breve l’Ente provvederà a riaccertare anche la posizione degli iscritti che usufruiscono della riduzione contributiva nella qualità di lavoratori dipendenti e che, sempre in base alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, sono risultati percettori di redditi di lavoro autonomo, di redditi di impresa, o di redditi prodotti in forma associata incompatibili, quindi, con la loro posizione di lavoratori dipendenti. Contributi – contratto di lavoro intermittente è possibile richiedere alla segreteria dell’Ordine il testo integrale. OFFRO E CERCO LAVORO Si segnala che da 1° Giugno c.a. è disponibile il sito: CERCO – OFFRO LAVORO in formato regionale come deciso dal Consiglio della Federazione Regionale. Per ragioni tecniche e per costi è stato necessario collegarlo al dominio dell’Ordine di Milano al link: http://www.ordinefarmacistimilano.it/cerco_offro_lavoro.aspx Quindi sia chi cerca e chi offre lavoro dovrà compilare l’apposita scheda presente sul sito. Riceverà una mail di conferma e l’annuncio verrà inoltrato all’amministratore del sito che provvede alla pubblicazione. Chi cerca lavoro potrà, se lo desidera, allegare al proprio annuncio il curriculum vitae. Gli annunci verranno cancellati automaticamente dal sistema due mesi dopo la pubblicazione. NOTIZIE VARIE Vidimazione tesserino: gli Iscritti all’Ordine in possesso del tesserino professionale, sono tenuti ad aggiornare lo stesso con l’apposizione del timbro di convalida annuale. La segreteria è a disposizione. Variazione di residenza: Si ricorda che l’Iscritto ha l’obbligo di comunicare all’Ordine ogni variazione di residenza. Posta certificata: Sono ancora molti gli Iscritti che non hanno chiesto né comunicato all’Ordine l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, come prescritto dalla legge. Indirizzo e-mail: I Colleghi che non hanno comunicato all’Ordine la loro e-mail sono pregati di farlo. Ricordiamo che l’art. 27 il cosiddetto “Taglia Carta” del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 sollecita l’impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ridurre l’utilizzo dei supporti cartacei. Pertanto si utilizzarà la posta elettronica per inviare comunicazioni e informazioni agli iscritti. La raccomandazione vale anche nel caso di variazione dell’indirizzo e-mail già comunicato. Si raccomanda inoltre, di “svuotare” regolarmente la casella di posta elettronica: alcune email non vengono recapitate perché il limitato spazio a disposizione è stato esaurito. Pag. 5 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco Ente di Diritto Pubblico D.L. C.P.S. n. 233 del 13-9-1946 Via Previati, 2 - 23900 Lecco Tel. e Fax 0341 364 557 e-mail: [email protected] Codice Fiscale 95034780130 SITO ORDINE Si informano gli iscritti che è possibile consultare il sito web dell’Ordine all’indirizzo: www.fofi.it/ordinelc/ e al sito della F.O.F.I. http://www.fofi.it per poter ricevere, in tempi brevi, aggiornamenti ed informazioni utili per la professione. ORARIO APERTURA UFFICIO SEGRETERIA lunedì – mercoledì – giovedì martedì – venerdì Dalle Dalle Pag. 6 09.00 11.00 Alle Alle 12.20 15.00