COMUNE DI BOLOGNA QUARTIERE NAVILE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE E L'IMMISSIONE NELLA RETE DI VENDITA DI TRE E-BOOK DELLE OPERE VINCITRICI DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAVILE CITTA’ DI BOLOGNA (Codice CIG: ZF411F57BE) in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. N. 342298/2014 di affidamento della realizzazione e l'immissione nella rete di vendita di tre e-book delle opere vincitrici della quindicesima edizione del Premio letterario Navile Citta’ di Bologna tra Il Comune di Bologna - Quartiere Navile (C.F. 01232710374), per il quale interviene il Dott. Andrea Cuzzani, nella sua qualità di Direttore di Gestione, secondo quanto dispone l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna, domiciliato per la carica in Bologna, via Di Saliceto 5 e La Casa Editrice Fotoincisa BI-CO snc, con sede legale a San Lazzaro di Savena in via della Fisica n. 33, P.I.0050981204, (iscritta al Registro imprese CCIAA al n. 208097), rappresentata in tal sede dal Sig.Emanuele Bianco in qualita' di legale rappresentante, nato a Francavilla Fontana il 4.4.1946, che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’azienda rappresentata Entrambi di seguito individuati anche come “parti” si conviene e stipula quanto segue ART. 1 – Oggetto Il presente contratto ha come oggetto la realizzazione e l'immissione nella rete di vendita di tre ebook delle opere vincitrici del quindicesimo Premio letterario Navile Città di Bologna. ART. 2 – Obblighi dei contraenti La realizzazione dell' e-book delle opere assegnatarie del “Premio Navile” e la loro promozione vengono affidate all’editore Fotoincisa BO-CO snc che vi provvederà direttamente. In particolare avrà il diritto esclusivo della prima edizione, e sarà unico referente e responsabile per la realizzazione, immissione in rete e la promozione delle opere vincitrici della quaindicesima edizione del "Premio Navile". Le opere saranno consegnate per l'immissione in rete successivamente alla validazione dell’esito del concorso da parte della Direzione del Quartiere, e saranno rese disponibili dall’editore per la presentazione e la distribuzione, entro febbraio 2015. La correzione delle bozze e l’assenso all'immissione in rete saranno concordati tra gli autori e l’editore, che avrà cura di informare tempestivamente il Quartiere sui problemi riscontrati nello svolgimento dell’attività editoriale. L’affidatario del servizio provvederà all'immissione in rete delle opere sul territorio nazionale al prezzo medio concordato in € 640,50, provvederà alla loro promozione attraverso la pagina web aziendale e contribuirà all’organizzazione degli eventi promozionali eventualmente calendarizzati dalla Commissione Cultura del Quartiere Navile, costituendo punti di informazione, di presentazione e di vendita delle opere, con il coinvolgimento degli autori, di personalità della cultura, e dell’informazione; parteciperà ad eventi culturali specifici inerenti alla valorizzazione della letteratura inedita. Limitatamente alle attività inerenti al concorso letterario il Quartiere Navile si impegna: a) a consentire all'editore di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione agli eventi in questione tramite i mezzi di comunicazione; b) ad evidenziare il suo marchio/logo/nome aziendale nelle pagine web del Comune di Bologna e dei partner collegati di informazione sul concorso letterario; c) ad esporre il suo logo/nome aziendale nei luoghi degli eventi promozionali per l’intera loro durata e a comunicarli nell’informazione e nella pubblicizzazione a stampa e tramite i media radiotelevisivi locali e nazionali se e quando previsti; Le bozze del materiale pubblicitario saranno concordate col Quartiere Navile, e gli eventi culturali promozionali non potranno essere in tutto o in parte registrati, filmati e riprodotti da alcuno se non per i soli fini informativi professionali e comunque con l’autorizzazione formale del Quartiere Navile. L’affidatario dovrà garantire, anche nel rapporto coi suoi collegati, il rispetto dei diritti d’autore e di proprietà delle opere letterarie presentate al concorso. Gli autori conserveranno la possibilità di utilizzare liberamente le loro opere in qualunque momento, successivamente alla prima edizione, potendo vantare su queste ogni diritto. Ai sensi dell'art. 122 della legge 633/41 e successive modificazioni, si intende che il contratto di prima edizione abbia per oggetto un'unica edizione, fatto salvo quanto eventualmente concordato contrattualmente con l'autore. L’affidatario informerà la Commissione Cultura del Quartiere Navile sull’esito dell’attività promozionale e renderà conto delle vendite effettuare attraverso la rete distributiva. ART. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento Il pagamento in corrispettivo del servizio effettivamente reso verrà effettuato a norma delle leggi vigenti previa presentazione di regolari fatture e a conclusione della realizzazione e della promozione. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti ed essere intestate e inviate a: Comune di Bologna – Quartiere Navile – Via Saliceto 5 - 40128 Bologna – dovranno, inoltre, essere corredate da una copia per uso amministrativo interno, riportare le generalità e qualifica della persona delegata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale o bancario. In caso di interruzione temporanea dei servizi, determinati o dal verificarsi di eventi di forza maggiore o da volontà dell’appaltante, comunicata per iscritto, anche i corrispettivi dei servizi stessi saranno ridotti, in modo proporzionale alla durata dell’interruzione medesima. Sono a carico del fornitore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento come accrediti in conto corrente bancari o postali. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 60 gg. dal ricevimento delle fatture. Eventuali interessi di mora sono fissati ai sensi dell’art. 1284 c.c. per il tasso legale, se inferiore a quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente. Onde poter procedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. L’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed ha pertanto l’obbligo di accendere esclusivamente presso banche o poste italiane un conto corrente dedicato, in via non esclusiva, al servizio di cui all’oggetto, i cui estremi identificativi, compreso le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere comunicati al Quartiere Navile entro sette giorni dalla loro accensione. Il costo complessivo del contratto è di euro 640,50 (oneri fiscali inclusi) In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati: BILANCIO 2014 IMPEGNO N° 314004083 CAPITOLO U28832-000 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. n. 342298/2014 L'Affidatario attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. ART. 4 – Durata Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione, ha durata fino alla conclusione degli eventi culturali se e in quanto programmati dalla Commissione Cultura del Quartiere Navile, e comunque non oltre il 28 febbraio 2015, risolvendosi senza necessità di alcuna disdetta una volta ottemperato a quanto in esso contenuto. ART. 5 – Divieto di cessazione ai terzi del contratto È vietata la cessione anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui la Parte venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui la Parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. La violazione di questa disposizione determinerà la risoluzione di diritto del contratto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. ART. 6 - Obblighi contrattuali e Risoluzione del contratto Il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti, fatte salve ed impregiudicate le eventuali richieste di risarcimento delle parti per danni eventualmente subiti. Qualora il programma dell’attività non venga realizzato in tutto o in parte per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, questa ne darà tempestiva comunicazione alla controparte che non potrà in alcun modo rivalersi sulla Pubblica Amministrazione. La mancata realizzazione del programma da parte dell’affidatario, che non sia ascrivibile a causa di forza maggiore o indipendente dalla sua volontà, comporterà la risoluzione del contratto. La mancata realizzazione del programma da parte dell’Amministrazione comunale, che non sia ascrivibile a causa di forza maggiore o indipendente dalla sua volontà, comporterà da parte del Comune di Bologna l’assolvimento dei propri obblighi contrattuali finanziari e la corresponsione all’affidatario del risarcimento dei danni eventualmente subiti. La mancata realizzazione di uno o più eventi promozionali da parte dell’affidatario rispetto al programma predisposto dalla Commissione Cultura del Quartiere Navile, che sia ascrivibile a causa di forza maggiore o indipendente dalla sua volontà, sarà recuperata in data successiva secondo il calendario proposto dalla Commissione Cultura. L’affidatario assicura il corretto adempimento degli obblighi di legge derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria ai dipendenti, dall’applicazione delle norme tributarie e fiscali, e dall’applicazione delle norme relative alla sicurezza e all’igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Per l’eventuale uso di strutture, di attrezzature e di accessori finalizzati alla costituzione di punti di informazione, di presentazione e di vendita delle opere, l’affidatario garantisce il conseguimento a proprio carico delle autorizzazioni amministrative e delle coperture assicurative necessarie alla realizzazione dell’attività promozionale connessa al concorso. Beneficerà dell’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per l’impianto di strutture mobili finalizzate alla realizzazione delle attività, quando queste siano collocate ed installate in luogo pubblico. Le parti possono recedere dal presente contratto, dando un congruo preavviso scritto, solamente per cause di forza maggiore adeguatamente motivate. Qualora però il Quartiere Navile constati che lo svolgimento del programma non sia condotto secondo quanto indicato dalla Commissione Cultura e l’affidatario non ottemperi alle richieste formulate dall’Amministrazione comunale, tra cui la predisposizione regolare degli eventi promozionali eventualmente programmati, può disporre la decadenza contrattuale senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno. L’affidatario corrisponderà invece all’Amministrazione comunale il risarcimento dei danni da questa eventualmente subiti. In ogni caso il Quartiere si riserva, per motivate e sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, di sospendere o revocare il presente contratto senza che il concessionario abbia nulla da pretendere, come indennizzo, dando, comunque, un preavviso scritto e motivato con congruo anticipo. I dati inerenti agli autori, gestiti dall'affidatario, sono individuati come "dati personali", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla stessa legge. I dati comunicati al Quartiere e acquisiti dall’affidatario in relazione al suo compito non potranno essere copiati né resi noti in forma alcuna senza l’autorizzazione al trattamento da parte del Quartiere e degli autori, ove consentito. In ordine al trattamento, allo scambio e al trasferimento dei dati sensibili l’affidatario si impegna ad adottare le misure organizzative e procedurali idonee e necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. È assolutamente vietato diffondere i dati sensibili degli autori o comunicarli ad altri soggetti privati. L’affidatario, come qualsiasi altro editore, potrà pubblicare e pubblicizzare anche le opere ritenute meritevoli di segnalazione considerate nell’atto dirigenziale di validazione dell’esito del concorso e pubblicate sulle pagine informative del Comune di Bologna. In questo caso il rapporto tra l’autore e l'editore avrà natura privatistica. ART. 7 – Spese inerenti il contratto e registrazione dello stesso Tutti gli oneri e le spese relativi alla stipulazione del presente contratto, che sarà registrato in caso d’uso ad imposta fissa ai sensi dell’art. 1b) della Tariffa-Parte II del DPR n 131/86, sono a carico dell’affidatario. ART. 8 – Controversie Qualora non sia possibile definirle amichevolmente, le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto saranno competenza del foro di Bologna. ART. 9 – Disposizioni generali e finali Per tutto quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge. Letto, approvato e sottoscritto. Bologna, Il Direttore del Quartiere Andrea Cuzzani p. Casa Editrice Fotoincisa BI-CO snc Emanuele Bianco