IMPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE I prodotti a base di carne sono prodotti risultanti dalla trasformazione di carne in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca ( Reg (CE) 853/2004) Devono essere ottenuti da a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche; b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi; c) selvaggina d’allevamento e conigli domestici di cui al punto 1.6 dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 853/2004; d) selvaggina selvatica quale definita al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. I prodotti a base di carne devono provenire da Paesi III o loro zone autorizzati nell’allegato II della Dec 2007/777/CE ( come modificata), con i trattamenti indicati in modo specifico a seconda della specie da cui i prodotti derivano ( Allegato II parte 4) N.B.: C’è un errore nella versione italiana della Decisione: il trattamento “C” deve essere inteso con un raggiungimento a cuore della temperatura di 80° e non 70° come erroneamente indicato nell’allegato Il paese e la specie da cui i prodotti a base di carne sono derivati deve essere autorizzato anche per quanto concerne i piani residui ( Decisione 2011/163 come modificata) Gli stabilimenti autorizzati all’esportazione sono presenti in liste comunitarie , nelle quali sono anche indicate le specie da cui i prodotti a base di carne sono ottenuti, ed i particolari prodotti per i quali gli stabilimenti sono autorizzati. Il sito https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm permette una rapida consultazione di tali stabilimenti alla sezione IV. Il certificato sanitario per l’importazione è indicato all’allegato III alla Dec 2007/777/C; non è più necessaria l’integrazione con le garanzie per TSE poiché esse sono comprese nel certificato. Condizioni particolari di certificazione si applicano alle partite da Nuova Zelanda In allegato IV alla stessa decisione è presente il certificato sanitario previsto per prodotti a base di carne in transito o magazzinaggio. Deroghe sono previste per le partite provenienti o destinate alla Russia direttamente o tramite altri paesi Terzi. E’ necessario verificare la presenza di eventuali misure di controllo rafforzato, condizioni particolari d’importazione (ALLEGATO D) o l’attivazione di procedure di controllo rafforzato. Prodotti a base di carne equina provenienti da Messico sono soggette alle misure indicate con Decisione 2006/27/CE