Allegato A) CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL 8 DI AREZZO ED IL COMUNE DI AREZZO PER ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E SUPPORTO, FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI AFFIDO L’AZIENDA U.S.L. 8 DI AREZZO con sede in Arezzo, Via Curtatone n.54 (Cod. Fiscale e Partita IVA n.01458450515), nella persona del Direttore della Zona-Distretto Aretina dott.ssa Patrizia Castellucci, nata a San Giovanni Valdarno il 26/06/1964, delegata dal Direttore Generale alla sottoscrizione del presente atto, in esecuzione della Deliberazione n._________ del ________________ E IL COMUNE DI AREZZO con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n.1 (Cod. Fiscale e Partita IVA n.00176820512), nella persona del Direttore della struttura “Servizi Educativi Scolastici e Servizio Sociale Integrato” PREMESSO CHE: il Comune di Arezzo, in ottemperanza alla Legge 28 marzo 2001, n.149 recante la “disciplina dell’adozione e dell’affidamento del minore” e alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n.139 del 27/02/2006 Allegato A “indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali e socio-educativi”, ha istituito un “Servizio Affidi” gestito dalla stessa amministrazione orientamento e comunale, consulenza per finalizzato erogare a un servizio promuovere di l’istituto dell’affidamento familiare; 1 con nota prot. 601392757 del 05/05/2013 il Comune di Arezzo, nella persona del Direttore dei “Servizi Educativi Scolastici e Servizio Sociale Integrato” dott.ssa Mara Pepi, ha chiesto di stipulare uno specifico accordo tra il Comune di Arezzo e la locale Azienda ASL 8, al fine di integrare con la figura professionale dello psicologo il gruppo di lavoro già formato al “Centro Affidi” del Comune di Arezzo presso lo Spazio Famiglia di Via Garibaldi 15, Arezzo; costituisce quindi obiettivo primario del Comune di Arezzo, formare un efficiente servizio di orientamento e consulenza per promuovere l’istituto dell’affidamento familiare, di cui alle vigenti disposizioni di legge; ai fini della concreta operatività e funzionalità di detto “Servizio Affidi”, il Comune di Arezzo ha necessità di avvalersi di un professionista non presente nel proprio organico, con formazione di tipo psicologico, che possa fornire un adeguato supporto alle famiglie ed ai minori coinvolti; la figura professionale dello psicologo può essere utilizzata in modo efficace, anche con impegno orario limitato, per fornire attività di sostegno e supporto all’Amministrazione Comunale nell’ambito del “Servizio Affidi”, al fine di collaborare con gli altri operatori partecipanti al progetto e di fornire idoneo supporto alle famiglie affidatarie; CONSIDERATO inoltre che: l’Azienda USL 8 dispone di personale con la qualifica professionale di psicologo, operante presso i servizi territoriali 2 dell’Azienda ed impegnati in varie attività a valenza sanitaria e sociosanitaria; Il Comune di Arezzo ha richiesto all’Azienda USL 8 di attivare un rapporto convenzionale per avvalersi delle prestazioni di uno psicologo, affinché lo stesso svolga l’attività di sostegno e di supporto di cui trattasi, sottoscrivendo un apposito atto convenzionale tra le due Amministrazioni per la disciplina delle specifiche modalità operative; tale forma di collaborazione tra Enti concorre alla realizzazione di un progetto a valenza istituzionale, attuato nell’interesse della popolazione locale e, in particolare, dei minori dati in affidamento; TUTTO QUANTO PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione disciplina le prestazioni di sostegno e supporto da parte di professionisti dell’Azienda USL 8 al Comune di Arezzo, finalizzate alla gestione del “Servizio Affidi” presso lo stesso Comune, mediante la messa a disposizione di un operatore ASL con la qualifica di psicologo che svolga la propria attività nell’ambito di tale servizio. ART.2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO Gli obblighi convenzionali intercorrono tra l’Azienda USL 8 di Arezzo ed il Comune di Arezzo, con le modalità sotto specificate. L’attività professionale verrà assicurata da uno psicologo operante nell’ambito dell’Azienda USL 8, che viene individuato nella dott.ssa __________, nata a ______ il _______, la quale presta attività presso la ASL 8 come psicologo ambulatoriale con incarico a tempo indeterminato, ai 3 sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) con i medici specialisti e professionisti ambulatoriali interni del 29/07/2009. La psicologa in questione assicurerà, su programmazione del Comune di Arezzo ed in accordo con il Direttore della Zona-Distretto Aretina, n.9 ore settimanali di attività presso il Comune di Arezzo, per la durata di 7 mesi, per svolgere tutte le funzioni connesse al “Servizio Affidi” comunale, come individuate nell’articolo seguente. ART.3 – FUNZIONI E COMPITI DELLO PSICOLOGO Il Comune di Arezzo si avvarrà delle prestazioni professionali del predetto psicologo per le attività di seguito indicate. Valutazione delle famiglie e delle persone che manifestano la disponibilità all’affidamento Valutazione dell’abbinamento tra famiglia affidataria e minori Sostegno degli affidatari durante il progetto di accoglienza Incontri di verifica con gli operatori territoriali ART.4 – CORRISPETTIVO A fronte delle prestazioni professionali di cui all’articolo precedente, il Comune di Arezzo si impegna a corrispondere all’Azienda USL 8 di Arezzo, per ogni ora di attività, il rimborso delle spese sostenute dall’Azienda stessa per la remunerazione dello psicologo coinvolto. Tale rimborso viene determinato in € 34,00 lordi per ciascuna ora di attività, corrispondente ai compensi previsti dal vigente A.C.N. del 29/07/2009 per i professionisti ambulatoriali al lordo degli oneri previdenziali a carico dell’ASL; il compenso orario potrà variare in relazioni ad eventuali 4 adeguamenti stabiliti da successivi A.C.N. o da Accordi Integrativi Regionali. L’Azienda anticiperà allo psicologo i compensi per l’attività svolta a favore del Comune, inserendoli nella busta-paga mensile insieme agli altri emolumenti spettanti, previa documentazione e convalida delle presenze presso il Comune di Arezzo da parte degli Uffici comunali e del Direttore della Zona-Distretto Aretina. Il Comune corrisponderà il rimborso di tali compensi all’Azienda con cadenza trimestrale, a seguito di fatturazione del relativo importo (le fatture saranno emesse con IVA, secondo l’aliquota al momento vigente). Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle medesime al Comune di Arezzo. ART.5 – DECORRENZA E VALIDITA’ La presente convenzione decorre dal giorno 01/06/2015 con scadenza fissata al giorno 31/12/2015. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di sopravvenute necessità assistenziali ed organizzative o di nuove disposizioni normative che non rendano più opportuna la prosecuzione del rapporto. ART.6 – MODIFICHE Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate ed accettate per iscritto ad entrambe le parti. 5 ART.7 – RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno rinvio alle norme del C.C. e ad altre disposizioni di legge applicabili in materia. ART.8 – SPESE La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a cura e spese del richiedente. Letto, confermato e sottoscritto Arezzo, _______________________ PER L’AZIENDA USL 8 AREZZO (Dott.ssa Patrizia Castellucci) ___________________________ PER IL COMUNE DI AREZZO ___________________________ 6