Allegato A - Comune di Arezzo

Allegato A)
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL 8 DI AREZZO ED IL COMUNE DI
AREZZO PER ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E SUPPORTO, FINALIZZATA
ALL’ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI
AFFIDO
L’AZIENDA U.S.L. 8 DI AREZZO con sede in Arezzo, Via Curtatone n.54
(Cod. Fiscale e Partita IVA n.01458450515), nella persona del Direttore
della Zona-Distretto Aretina dott.ssa Patrizia Castellucci, nata a San
Giovanni Valdarno il 26/06/1964, delegata dal Direttore Generale alla
sottoscrizione del presente atto, in esecuzione della Deliberazione
n._________ del ________________
E
IL COMUNE DI AREZZO con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n.1
(Cod. Fiscale e Partita IVA n.00176820512), nella persona del Direttore
della struttura “Servizi Educativi Scolastici e Servizio Sociale Integrato”
PREMESSO CHE:

il Comune di Arezzo, in ottemperanza alla Legge 28 marzo 2001,
n.149 recante la “disciplina dell’adozione e dell’affidamento del minore” e
alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n.139 del 27/02/2006 Allegato
A “indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi
residenziali e socio-educativi”, ha istituito un “Servizio Affidi” gestito dalla
stessa
amministrazione
orientamento
e
comunale,
consulenza
per
finalizzato
erogare
a
un
servizio
promuovere
di
l’istituto
dell’affidamento familiare;
1

con nota prot. 601392757 del 05/05/2013 il Comune di Arezzo,
nella persona del Direttore dei “Servizi Educativi Scolastici e Servizio
Sociale Integrato” dott.ssa Mara Pepi, ha chiesto di stipulare uno
specifico accordo tra il Comune di Arezzo e la locale Azienda ASL 8, al
fine di integrare con la figura professionale dello psicologo il gruppo di
lavoro già formato al “Centro Affidi” del Comune di Arezzo presso lo
Spazio Famiglia di Via Garibaldi 15, Arezzo;

costituisce quindi obiettivo primario del Comune di Arezzo,
formare un efficiente servizio di orientamento e consulenza per
promuovere l’istituto dell’affidamento familiare, di cui alle vigenti
disposizioni di legge;

ai fini della concreta operatività e funzionalità di detto “Servizio
Affidi”, il Comune di Arezzo ha necessità di avvalersi di un professionista
non presente nel proprio organico, con formazione di tipo psicologico,
che possa fornire un adeguato supporto alle famiglie ed ai minori
coinvolti;

la figura professionale dello psicologo può essere utilizzata in
modo efficace, anche con impegno orario limitato, per fornire attività di
sostegno e supporto all’Amministrazione Comunale nell’ambito del
“Servizio Affidi”, al fine di collaborare con gli altri operatori partecipanti al
progetto e di fornire idoneo supporto alle famiglie affidatarie;
CONSIDERATO inoltre che:

l’Azienda USL 8 dispone di personale con la qualifica
professionale
di
psicologo,
operante
presso
i
servizi
territoriali
2
dell’Azienda ed impegnati in varie attività a valenza sanitaria e sociosanitaria;

Il Comune di Arezzo ha richiesto all’Azienda USL 8 di
attivare un rapporto convenzionale per avvalersi delle prestazioni di uno
psicologo, affinché lo stesso svolga l’attività di sostegno e di supporto di
cui trattasi, sottoscrivendo un apposito atto convenzionale tra le due
Amministrazioni per la disciplina delle specifiche modalità operative;

tale
forma
di
collaborazione
tra
Enti
concorre
alla
realizzazione di un progetto a valenza istituzionale, attuato nell’interesse
della popolazione locale e, in particolare, dei minori dati in affidamento;
TUTTO QUANTO PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA
COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina le prestazioni di sostegno e supporto da
parte di professionisti dell’Azienda USL 8 al Comune di Arezzo, finalizzate
alla gestione del “Servizio Affidi” presso lo stesso Comune, mediante la
messa a disposizione di un operatore ASL con la qualifica di psicologo che
svolga la propria attività nell’ambito di tale servizio.
ART.2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Gli obblighi convenzionali intercorrono tra l’Azienda USL 8 di Arezzo ed il
Comune di Arezzo, con le modalità sotto specificate.
L’attività professionale verrà assicurata da uno psicologo operante
nell’ambito dell’Azienda USL 8, che viene individuato nella dott.ssa
__________, nata a ______ il _______, la quale presta attività presso la
ASL 8 come psicologo ambulatoriale con incarico a tempo indeterminato, ai
3
sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) con i medici
specialisti e professionisti ambulatoriali interni del 29/07/2009.
La psicologa in questione assicurerà, su programmazione del Comune di
Arezzo ed in accordo con il Direttore della Zona-Distretto Aretina, n.9 ore
settimanali di attività presso il Comune di Arezzo, per la durata di 7 mesi,
per svolgere tutte le funzioni connesse al “Servizio Affidi” comunale, come
individuate nell’articolo seguente.
ART.3 – FUNZIONI E COMPITI DELLO PSICOLOGO
Il Comune di Arezzo si avvarrà delle prestazioni professionali del predetto
psicologo per le attività di seguito indicate.
 Valutazione delle famiglie e delle persone che manifestano la
disponibilità all’affidamento
 Valutazione dell’abbinamento tra famiglia affidataria e minori
 Sostegno degli affidatari durante il progetto di accoglienza
 Incontri di verifica con gli operatori territoriali
ART.4 – CORRISPETTIVO
A fronte delle prestazioni professionali di cui all’articolo precedente, il
Comune di Arezzo si impegna a corrispondere all’Azienda USL 8 di Arezzo,
per ogni ora di attività, il rimborso delle spese sostenute dall’Azienda stessa
per la remunerazione dello psicologo coinvolto.
Tale rimborso viene determinato in € 34,00 lordi per ciascuna ora di attività,
corrispondente ai compensi previsti dal vigente A.C.N. del 29/07/2009 per i
professionisti ambulatoriali al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’ASL; il compenso orario potrà variare in relazioni ad eventuali
4
adeguamenti stabiliti da successivi A.C.N. o da Accordi Integrativi
Regionali.
L’Azienda anticiperà allo psicologo i compensi per l’attività svolta a favore
del Comune, inserendoli nella busta-paga mensile insieme agli altri
emolumenti spettanti, previa documentazione e convalida delle presenze
presso il Comune di Arezzo da parte degli Uffici comunali e del Direttore
della Zona-Distretto Aretina.
Il Comune corrisponderà il rimborso di tali compensi all’Azienda con
cadenza trimestrale, a seguito di fatturazione del relativo importo (le fatture
saranno emesse con IVA, secondo l’aliquota al momento vigente).
Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento
delle medesime al Comune di Arezzo.
ART.5 – DECORRENZA E VALIDITA’
La presente convenzione decorre dal giorno 01/06/2015 con scadenza
fissata al giorno 31/12/2015. Le parti si riservano la facoltà di recedere
anticipatamente dal rapporto convenzionale, con preavviso di almeno tre
mesi, in caso di sopravvenute necessità assistenziali ed organizzative o di
nuove disposizioni normative che non rendano più opportuna la
prosecuzione del rapporto.
ART.6 – MODIFICHE
Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate
ed accettate per iscritto ad entrambe le parti.
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ART.7 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno
rinvio alle norme del C.C. e ad altre disposizioni di legge applicabili in
materia.
ART.8 – SPESE
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a cura e spese del
richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
Arezzo, _______________________
PER L’AZIENDA USL 8 AREZZO
(Dott.ssa Patrizia Castellucci)
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PER IL COMUNE DI AREZZO
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