REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
e
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI
della Cooperativa
UNIONE PROVINCIALE DELLE ISTITUZIONI PER L’ASSISTENZA
U.P.I.P.A.
Capo I
Disposizioni preliminari
Articolo 1
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e per la
designazione ed elezione del Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa a responsabilità
limitata denominata “Unione Provinciale delle Istituzioni per l’Assistenza – U.P.I.P.A.”, con sede in
Trento, Via Sighele n. 7, - art. 19, comma 3° dello statuto.
2. Esso è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 09.05.2003.
Capo II
Riferimenti statutari
Articolo 2
Art. 4
Possono essere ammessi come Soci le I.P.A.B. della provincia di Trento, operanti nel settore socio assistenziale e formativo. Possono altresì essere ammesse le altre Istituzioni di natura pubblica nonché i
soggetti privati non aventi finalità di lucro che operano prevalentemente nel settore socio-assistenziale, i
quali ne facciano domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai
Regolamenti sociali.
Sono ammessi anche Soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo
sviluppo tecnologico, previsto dall’art. 10.
I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i
Soci.
L’ammissione è di competenza dell’Assemblea.
Art. 5, comma 1, lettera b)
I Soci hanno l’obbligo di osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, nonché delle
deliberazioni sociali.
Art. 13, punti 1° - 2° - 3°
Spetta all’Assemblea ordinaria:
- eleggere il Presidente;
- eleggere gli altri Membri del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere il Collegio Sindacale.
Art. 14
Ogni Socio ha diritto di partecipare all’Assemblea con un proprio Rappresentante. Questi potrà
essere il Presidente dell’Ente socio, quale rappresentante legale, o un suo delegato da lui designato mediante
delega scritta, che per le IPAB dovrà essere scelto tra Amministratori o ex Amministratori di IPAB.
I Soci possono farsi rappresentare anche dal Rappresentante di altro Socio mediante delega scritta.
Il Socio o suo mandatario può rappresentare in Assemblea solo un altro Ente socio.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni
qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta dal
Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci, con l’indicazione dell’oggetto da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso, affisso all’albo sociale, e comunicato per lettera, fax o
posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del
giorno che sarà trattato; vi può essere indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea potrà svolgersi, oltre che nella sede sociale, in altro luogo della provincia di Trento,
purché di agevole accesso con i comuni mezzi di trasporto.
Art. 16
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi sia rappresentata
la maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.
Essa delibera a maggioranza dei votanti, comprendendo tra i votanti anche gli astenuti.
L’elezione delle cariche sociali, invece, è fatta a maggioranza relativa di voti.
Art. 17
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Le votazioni si fanno, di regola, per alzata di mano, con prova e controprova.
Le elezioni delle cariche sociali possono essere fatte per schede palesi.
Art. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce; in
mancanza, l’Assemblea elegge il proprio Presidente fra i presenti.
L’Assemblea nomina due Scrutatori, su proposta del Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal
Segretario e dai due Scrutatori.
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, compreso il Presidente, eletti
dall’Assemblea a maggioranza relativa di voti, scegliendoli tra i rappresentanti legali o i mandatari dei Soci
previsti dall’art. 2535 del C .C.. I mandatari dei Soci che siano IPAB devono essere scelti tra Amministratori
di IPAB che non siano incorsi nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 5 della L.R. 1.08.1996 n. 3 e
dovranno risultare da delega del legale rappresentante del Socio nella quale sia specificato il mandato a
rappresentare eventualmente il Socio nel Consiglio di Amministrazione della Società.
I Soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori
deve essere costituita da Soci cooperatori.
Il Consiglio elegge il Vice Presidente con funzioni di sostituzione del Presidente.
Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati potranno essere fissate da apposito
Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica per il periodo
fissato dall’Assemblea all’atto della nomina, comunque non superiore a tre anni; essi sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio sono esonerati dal prestare cauzione.
Art. 21, punto secondo
Il Consiglio è investito, per la gestione sociale, dei seguenti poteri:
- formulare gli eventuali Regolamenti sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
Art. 27
Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere l’istituzione di ulteriori comitati tecnici con funzioni
consultive e propositive per lo studio dei problemi interessanti singoli settori.
L’istituzione ed il funzionamento dei comitati tecnici sono disciplinati da appositi Regolamenti.
Art. 28
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due
supplenti, eletti dall’assemblea per un triennio, ai sensi di legge, tra persone aventi un’adeguata qualifica
professionale.
Capo III
Costituzione dell’Assemblea
Articolo 3
1. Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci mediante avviso affisso all’albo
sociale, e comunicato per lettera, fax o posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e deposita gli atti attinenti i punti posti all’ordine del giorno presso la sede sociale.
2. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del
giorno che sarà trattato; vi può essere indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione.
3. L’Assemblea potrà svolgersi, oltre che nella sede sociale, in altro luogo della provincia di Trento, purché
di agevole accesso con i comuni mezzi di trasporto.
Articolo 4
1. Ogni Socio ha diritto di partecipare all’Assemblea con un proprio Rappresentante. Questi potrà essere il
Presidente dell’Ente socio o un delegato da lui designato mediante delega scritta.
2. I Soci possono farsi rappresentare anche dal rappresentante di altro Socio mediante delega scritta.
3. Il Socio, o suo mandatario, può rappresentare in assemblea solo un altro Ente socio.
Articolo 5
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce; in
mancanza, l’Assemblea elegge il proprio Presidente fra i presenti.
2. Il Presidente dell’Assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri dei partecipanti, del personale della
Società.
Articolo 6
1. Non appena accertata la presenza del numero legale di partecipanti previsto dall’art. 16, comma 1, dello
Statuto, computando in esso le deleghe valide presentate, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente
costituita ed apre i lavori.
Articolo 7
1. Il Presidente, dichiarata aperta la seduta e dà lettura dell’ordine del giorno. L’Assemblea nomina due
scrutatori su proposta del Presidente.
2. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea ordinaria sono, di norma, svolte dal Segretario della Società e,
in sua assenza o impedimento, l’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario facente
funzioni. Tali funzioni possono essere svolte anche da un non socio o da un dipendente della Società.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e
dai due Scrutatori.
Articolo 8
1. I lavori dell’Assemblea si svolgono, di regola, in un’unica seduta. Il Presidente può aggiornare i lavori
dell’Assemblea in tutte le ipotesi in cui Egli ne ravvisi l’opportunità e l’Assemblea non vi si opponga;
fissa contemporaneamente il giorno e l’ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro
l’ottavo giorno successivo.
Capo IV
Discussione
Articolo 9
1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.
2. L’ordine degli argomenti, quale risulta dall’avviso di convocazione, può essere variato con
l’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 10
1. Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti in discussione e di formulare
proposte o mozioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
2. Coloro che intendono parlare devono chiederlo al Presidente.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola secondo l’ordine delle richieste.
4. Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all’ordine del giorno, salvo replica,
dichiarazione di voto o ulteriore replica.
Articolo 11
1. Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli argomenti all’ordine del giorno, può
proporre all’Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio
intervento. I tempi di intervento di ciascun Socio in Assemblea non potranno essere, di norma, superiori
ai 10 (dieci) minuti per l’intervento, ai 5 (cinque) minuti per la replica, ai 3 (tre) minuti per la
dichiarazione di voto o ulteriore replica, fatte salve le discussioni di argomenti di carattere straordinario
della Società o dei Soci. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita
l’oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi
dell’art. 12 del presente Regolamento.
Articolo 12
1. Al Presidente compete di mantenere l’ordine nell’Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento
dei lavori.
2. Il Presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.
Articolo 13
1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, Il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno, nessun Socio potrà
prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente
Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell’argomento discusso.
Articolo 14
1. Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.
Capo V
Criteri di riferimento per la composizione
del Consiglio di Amministrazione
Articolo 15
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 (nove) consiglieri, compreso il Presidente.
2. Il Presidente e i Consiglieri sono scelti dall’Assemblea tra i rappresentanti legali o i mandatari dei Soci
previsti dall’art. 2535 del Codice Civile e vengono eletti a maggioranza relativa di voti (art. 19, comma 1
Statuto).I mandatari dei Soci, che per le IPAB devono essere scelti tra Amministratori di IPAB che non
siano incorsi nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 5 della L.R. 1.08.1996 n. 3, dovranno
risultare da delega del legale rappresentante del Socio nella quale sia specificato il mandato a
rappresentare eventualmente il Socio nel Consiglio di Amministrazione della Società.
3. Al fine di salvaguardare la rappresentatività territoriale nel Consiglio di Amministrazione, sono
individuate le seguenti ripartizioni del territorio provinciale, ciascuna delle quali ha diritto ad un
Membro nel Consiglio stesso:
Rappresentanza
Unità territoriale
Unità territoriale
Unità territoriale
Unità territoriale
Unità territoriale
Unità territoriale
Unità territoriale
Unità territoriale
Alta e Bassa Valsugana
Tesino e Primiero
Trento e Valle dei Laghi
Vallagarina
Alto Garda e Ledro
Valli Giudicarie
Valle di Non e Valle di Sole
Piana Rotaliana e Valli di Fiemme e Fassa
n. 1 membro
n. 1 membro
n. 1 membro
n. 1 membro
n. 1 membro
n. 1 membro
n. 1 membro
n. 1 membro
4. Qualora non dovessero emergere candidature in qualcuna delle otto ripartizioni territoriali, saranno
applicate le disposizioni di cui all’art. 21, comma 6.
Capo VI
Modalità di designazione dei candidati
Articolo 16
1. Gli Enti soci che intendono presentare una candidatura alla carica di Presidente comunicano per iscritto
alla Segreteria dell’UPIPA 7 (sette) giorni prima dell’assemblea elettiva, il nominativo del candidato
proposto.
2. Allo stesso modo, per la elezione degli altri Membri del Consiglio di Amministrazione, gli Enti soci che
intendono presentare una candidatura comunicano il nominativo del candidato proposto per la loro zona.
Articolo 17
1. I singoli Soci possono formulare, in Assemblea, altre proposte di candidati per l’elezione alla carica di
Presidente prima dell’avvio delle operazioni di voto da parte del Presidente.
2. Prima di procedere alle votazioni, i nominativi di tutti i candidati presentati sono elencati in modo
visibile ai Soci.
3. Successivamente alla nomina del Presidente, potranno essere formulate in Assemblea altre proposte di
candidati per l’elezione alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione, dopodiché si procederà
alla elezione dei Consiglieri, analogamente a quanto fatto per l’elezione del Presidente
Capo VII
Votazioni
Articolo 18
1. Le votazioni in Assemblea si fanno per alzata di mano con prova e controprova.
2. Le elezioni delle cariche sociali si fanno per schede palesi.
3. L’Assemblea elegge le cariche sociali con votazione separata.
Articolo 19
1. Le schede costituiscono strumento per le votazioni e vengono predisposte dal Consiglio di
Amministrazione.
2. Le schede, su cui è riportato il numero progressivo di iscrizione al Libro Soci del singolo Socio votante
in proprio o tramite delegato, sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della
verifica dei poteri e comunque prima dell’inizio delle votazioni cui le schede si riferiscono.
3. Ogni Socio, previa presentazione di motivazione scritta e riconosciuta valida dalla Presidenza
dell’Assemblea, può prendere visione, alla presenza degli Scrutatori, delle schede votate e del
nominativo corrispondente al numero di riferimento al Libro Soci in esse riportato.
Articolo 20
1. La Società predispone una scheda per l’elezione del Presidente e una scheda indicante le otto ripartizioni
territoriali per l’elezione degli altri Membri del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21
1. I Soci scelgono i loro candidati scrivendo sulla scheda il cognome e il nome, se necessario.
2. Il numero delle preferenze espresse per l’elezione del Presidente non può essere superiore a 1 (uno). Il
numero delle preferenze espresse per l’elezione degli altri Membri del Consiglio non può essere
superiore a 1 (uno) per ciascuna delle otto ripartizioni territoriali. Qualora il numero delle preferenze
espresse fosse superiore la scheda in questione è nulla.
3. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Qualora il votante
indichi nominativi non previsti fra le candidature o votati in ripartizione non di pertinenza, l’espressione
di voto del nominativo in questione è nulla.
4. Risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di
voti si intende eletto il più anziano di età.
5. Risulta eletto alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione chi nelle otto ripartizioni previste
dal 3° comma dell’art. 15 del presente Regolamento ha riportato il maggior numero di voti. A parità di
voti si intende eletto il più anziano di età.
6. Nel caso alcuna delle ripartizioni di cui al 3° comma dell’art. 15 non riportasse candidati eletti,
risulteranno eletti alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione i candidati non eletti che
hanno riportato il maggior numero di voti su tutte le altre ripartizioni.
7. Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati.
Capo VIII
Modalità di designazione e votazione dei candidati per l’elezione
del Collegio Sindacale
Articolo 22
1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due
supplenti, eletti dall’Assemblea tra persone aventi un’adeguata qualifica professionale.
2. I singoli Soci possono formulare, in Assemblea, proposte di candidati per l’elezione del Collegio
Sindacale.
3. Prima di procedere alle votazioni, i nominativi di tutti i candidati presentati ai sensi del precedente
comma sono elencati in modo visibile ai Soci.
4. Le elezioni del Collegio Sindacale si fanno per schede palesi.
5. L’assemblea elegge il Collegio Sindacale con votazione separata.
6. La Società predispone una scheda con i seguenti spazi chiaramente e facilmente distinguibili:
a) uno spazio predisposto per l’elezione del Presidente del Collegio Sindacale,
b) due spazi predisposti per l’elezione degli altri membri del Collegio Sindacale.
7. Per quanto riguarda le modalità di votazione ed elezione dei candidati si osserva quanto segue:
a) I Soci scelgono i loro candidati scrivendo sulla scheda il cognome e il nome, se necessario, delle
persone preferite.
b) Il numero delle preferenze espresse non può essere superiore ad uno per l’elezione del Presidente e a
due per l’elezione degli altri membri del Collegio sindacale. Qualora il numero di preferenze
espresse fosse superiore, la scheda in questione è nulla.
c) Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Qualora il
votante indichi nominativi non proposti dall’Assemblea, l’espressione di voto del nominativo in
questione è nulla.
d) Risulta eletto alla carica di Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti in tale votazione.
Risultano eletti sindaci effettivi i due candidati che nella relativa votazione hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze e risultano eletti sindaci supplenti i successivi due. A parità di voti si
intende eletto il più anziano di età.
e) Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati.
Capo IX
Disposizioni finali
Articolo 23
1. Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per
le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria della Società.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono qui richiamate le norme
di legge e statutarie riguardanti l’Assemblea della società.
Regolamento approvato dall’Assemblea della Società Cooperativa a responsabilità limitata “Unione
Provinciale Istituzioni per l’Assistenza – U.P.I.P.A.” in data 09.05.2003.