ATTO D’INTESA TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE E L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 “TRIESTINA” Premesso che l’Azienda per i Servizi Sanitari n 1 “Triestina” utilizza per i propri scopi istituzionali degli spazi presso immobili di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e che l’Azienda Ospedaliero Universitaria, a sua volta e per i propri fini, utilizza altri spazi presso presidi di proprietà dell’Azienda per i Servizi Sanitari n 1” Triestina”; atteso che la reciprocità di utilizzo degli spazi da parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n 1 “Triestina” e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, nell’ottica dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, impone la necessità di regolamentare l’utilizzazione degli stessi secondo criteri uniformi, concordati e condivisi da entrambe le Aziende, anche al fine di pervenire ad un corretto addebito delle spese afferenti agli spazi di utilizzo ed all’attribuzione delle responsabilità di pertinenza; che, all’uopo, le Direzioni delle Aziende hanno accettato di addivenire alla redazione di un atto d’intesa disciplinante l’utilizzazione degli spazi ed, in particolar modo, i criteri di calcolo degli stessi e la ripartizione delle responsabilità e degli oneri di pertinenza; TRA l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, con sede legale in Via Farneto n. 3, rappresentata dal Direttore Generale dott. Franco Zigrino, E l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”, con sede legale in Via Sai n. 1 -3, rappresentata dal Direttore Generale dott. Franco Rotelli si conviene e si stipula il seguente: ATTO D’INTESA Art. 1: Premesse ed allegati Le premesse e gli allegati al presente atto d’intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso intendendosi integralmente richiamati. Gli allegati possono essere sostituiti previo reciproco consenso, manifestato anche con scambio di corrispondenza. Gli allegati saranno, in ogni caso, datati e sottoscritti dalle parti con indicazione del numero identificativo progressivo della versione. Art. 2: Oggetto Il presente atto d’intesa disciplina l’utilizzazione degli spazi occupati dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”, di seguito indicata per brevità ASS, presso presidi di proprietà o in disponibilità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e l’utilizzazione di spazi da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, di seguito denominata per brevità AOUTS, presso immobili di proprietà o in disponibilità dell’Azienda per i Servizi Sanitari n 1” Triestina”. 1 Per chiarezza e fluidità nell’esposizione dell’atto d’intesa, ove possibile, viene utilizzato il termine proprietario per indicare l’Azienda cui fa capo il relativo diritto o in disponibilità per indicare la disponibilità dell’immobile ad altro titolo ed il termine utilizzatore per indicare l’Azienda utilizzatrice degli spazi di proprietà o in disponibilità dell’altra. Art. 3: Principi Di norma, le disposizioni e i principi che disciplinano i rapporti tra ASS e AOUTS di cui al presente atto d’intesa, operano nei confronti di entrambe le Aziende quali regole generali di utilizzo. L’ASS e l’AOUTS concordano sulla possibilità di derogare, con specifico accordo, ai principi contenuti nel presente atto. Per quanto non diversamente stabilito in accordi specifici, vigono le disposizioni e i principi di cui al presente atto. Art. 4: Individuazione spazi Gli spazi utilizzati dall’ASS presso presidi dell’AOUTS sono individuati all’allegato n. 1 al presente atto d’intesa. Le variazioni di occupazione devono essere verbalizzate congiuntamente dai tecnici individuati all’uopo dall’ASS e dall’AOUTS e comunicate tempestivamente con nota scritta agli uffici dell’ASS e dell’AOU per gli adempimenti di competenza. Gli spazi utilizzati dall’AOUTS presso presidi dell’ASS sono individuati all’allegato n. 2 al presente atto d’intesa. Le variazioni di occupazione devono essere verbalizzate congiuntamente dai tecnici individuati all’uopo dall’ASS e dall’AOUTS e comunicate tempestivamente con nota scritta agli uffici dell’AOUTS e dell’ASS per gli adempimenti di competenza. Art. 5: Decorrenza, rinnovo e risoluzione Il presente atto d’intesa decorre dalla data di stipula per la durata di anni nove. Qualora persista l’interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto, il presente atto d’intesa potrà essere rinnovato ogni nove anni. Qualora, per qualsiasi causa sopravvenuta, le parti non abbiano più interesse alla prosecuzione del rapporto il presente atto d’intesa potrà essere risolto. ART. 6: Criteri di calcolo delle superfici Vani: i vani vengono misurati in mq in base alle superfici calpestabili utili di utilizzazione. In tale misurazione non verranno calcolati i corridoi, gli atri, le scale e gli ingressi se non di diretta pertinenza. Dalla misurazione così effettuata deriva la percentuale di utilizzo da riferirsi ai vani occupati dell’intero edificio, escluse le parti comuni. Corridoi, atri, scale ed ingressi: la quota di occupazione dei corridoi, degli atri, delle scale e degli ingressi viene ricavata dalla percentuale di cui sopra. Cortili, giardini e parcheggi: la quota di occupazione dei cortili, dei giardini e dei parcheggi viene ricavata dalla percentuale di cui sopra. Le superfici calpestabili utili di utilizzo sono sottoposte a verifica con cadenza, di norma, annuale. Tale verifica sarà effettuata congiuntamente dai tecnici incaricati all’uopo dall’ASS e dall’AOUTS, previa comunicazione scritta di convocazione. Le variazioni di utilizzo e relative percentuali, rilevate dai tecnici, dovranno essere verbalizzate e comunicate tempestivamente con nota scritta ai competenti uffici delle Aziende. Le variazioni delle superfici verranno contabilizzate a decorrere dalla data dell’effettivo utilizzo, 2 qualora individuata, ovvero, in mancanza, dal mese successivo alla comunicazione di cui al precedente capoverso. Le superfici utilizzate dall’ASS e relative percentuali di utilizzo presso presidi di proprietà dell’AOUTS sono indicati all’allegato n. 1 al presente atto d’intesa. Le superfici utilizzate dall’AOUTS e relative percentuali di utilizzo presso presidi di proprietà dell’ASS sono indicati all’allegato n. 2 al presente atto d’intesa. ART. 7: Criteri di calcolo dei volumi L’ASS e l’AOUTS concordano nell’accettazione dei volumi così come indicati dall’Azienda titolare della proprietà dell’immobile. Ai volumi complessivi verranno applicate le percentuali di utilizzo così come individuate all’art. 6 del presente atto d’intesa. Le variazioni verranno contabilizzate a decorrere dal mese successivo alla relativa comunicazione. Ulteriori criteri di dettaglio sono indicati negli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto d’intesa. ART. 8: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) In via generale, l’ASS e l’AOUTS provvedono all’intestazione della tassa dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione all’utilizzazione degli spazi presso immobili di proprietà dell’altra Azienda. L’ASS e l’AOUTS, nell’ipotesi di variazione e/o cessazione delle superfici utilizzate, provvederanno contestualmente a regolarizzare la propria posizione impositiva presso i competenti uffici comunali o concessionari del servizio. ART. 9 : Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) L’ASS e l’AOUTS provvedono al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche in relazione agli immobili di rispettiva proprietà. ART. 10: Utenze (en. elettrica, acqua fredda e gas ad uso domestico) Sono a carico dell’utilizzatore le spese relative ai consumi di en. elettrica, acqua fredda e gas ad uso domestico. L’ASS e l’AOUTS convengono che, in mancanza di contatori dedicati, i corrispettivi relativi ai consumi di en. elettrica, acqua fredda e gas ad uso domestico vengono conteggiati, di regola, sulla base dei criteri di utilizzo di cui all’art. 6. Gli elementi specifici di calcolo, le fonti degli stessi nonché i criteri di calcolo sono indicati dettagliatamente nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2. ART. 11: Riscaldamento e condizionamento Sono a carico dell’utilizzatore le spese relative ai consumi di riscaldamento e condizionamento. L’ASS e l’AOUTS convengono che, in mancanza d’impianti autonomi, le spese relative ai consumi di riscaldamento e condizionamento vengono calcolate sulla scorta dei costi sostenuti dal proprietario e, di regola, sulla base dei criteri di utilizzo di cui agli artt. 6 e 7 del presente atto d’intesa. 3 Gli elementi specifici di calcolo, le fonti degli stessi nonché i criteri di calcolo sono indicati dettagliatamente agli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto d’intesa. ART. 12: Adempimenti fiscali (ICI, IRES) L’ASS e l’AOUTS provvedono, ciascuna per gli immobili di rispettiva proprietà, agli obblighi dichiarativi e di assolvimento delle imposte sugli immobili, attualmente dell’IRES (imposta sul reddito delle società) e dell’ICI, se dovuta. L’utilizzatore rimborsa le imposte versate dal proprietario in ragione degli spazi utilizzati presso immobili, secondo i criteri di utilizzo di cui all’art 6 del presente atto e ai relativi allegati in esso richiamati. Resta fermo l’obbligo, in capo all’utilizzatore del bene immobile, di segnalare entro il 30 gennaio dell’anno successivo le variazioni intervenute ed in particolare il rilascio di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia agli effetti dell’esclusione dall’imposizione, come previsto dall’art. 36, comma 3, del TUIR 917/1986 e s.me.i. ART. 13: Gestione della sicurezza e della salute sul lavoro L’ASS e l’AOUTS convengono che gli aspetti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sono disciplinati nei rispettivi provvedimenti e, comunque, negli specifici piani e/o verbali di coordinamento redatti dai servizi aziendali all’uopo deputati. L’ASS e l’AOUTS s’impegnano, in materia di sicurezza, alla collaborazione ed alla reciproca e costante informazione. Sicurezza e salute sul lavoro La gestione della sicurezza e della salute sul lavoro delle articolazioni aziendali dell’ASS e dell’AOUTS rientra nelle competenze dei datori di lavoro dell’azienda utilizzatrice, individuati secondo i rispettivi ordinamenti, i quali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, debbono adempiere agli obblighi di sicurezza e di salute contenuti nelle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.e.i, assumendo, altresì, la responsabilità del proprio personale nonché delle attrezzature, una volta collaudate e consegnate. Le funzioni di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di supporto dei datori di lavoro locali dell’azienda utilizzatrice saranno svolte dai servizi di prevenzione e protezione aziendali e dagli altri servizi afferenti alla linea di supporto, secondo i rispettivi ordinamenti. Gestione della sicurezza antincendio La gestione dell’emergenza antincendio - dalle misure di prevenzione, alla manutenzione estintori, al piano d’emergenza, alle procedure di evacuazione da attuare in caso d’incendio, alla formazione e informazione dei dipendenti sulle misure predisposte e da attuare - rientra tra gli obblighi spettanti al datore di lavoro in materia di sicurezza. Di norma, l’ASS e l’AOUTS concordano che la gestione dell’emergenza antincendio, in tutte le sue fasi, è attribuita al datore di lavoro dell’Azienda proprietaria dell’immobile, che provvederà a informare e formare il personale ed a controllare che le norme e le disposizioni antincendio vengano applicate . Divieto di Fumo Il personale dell’Azienda utilizzatrice si attiene alla regolamentazione applicativa delle norme sul divieto di fumo dell’Azienda proprietaria e ne vigila l’osservanza anche da parte della propria utenza. Gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività sanitaria (individuati dal D.Lgs 152/2006 e definiti dal DPR n. 254 del 15/07/2003), dalla produzione alla raccolta, deposito e smaltimento nonché le responsabilità connesse alla gestione competono all’utilizzatore, nella fattispecie al 4 responsabile del servizio (datore di lavoro), che li produce, indipendentemente dall’allocazione del Servizio presso immobili di proprietà dell’altra Azienda. Nell’ipotesi in cui, in deroga a quanto stabilito al precedente capoverso, lo smaltimento dei rifiuti, per accordo fra le parti, competa al titolare della proprietà immobiliare, il responsabile del servizio (datore di lavoro) utilizzatore di spazi afferenti alla proprietà dell’altra Azienda è tenuto a verificare e controllare le attività di produzione, raccolta e deposito degli stessi nonché ad informare adeguatamente il personale sulle modalità di produzione, raccolta e deposito dei rifiuti ed attenersi alle procedure dell’Azienda titolare dell’immobile. Si specifica che deve essere sempre riconoscibile la sede di produzione di tutti i rifiuti, compresi gli urbani, prodotti dai servizi dell’Azienda utilizzatrice, presso spazi di proprietà dell’altra. La responsabilità sui prodotti immessi nella rete fognaria, nella fase di smaltimento degli stessi (reflui), compete per legge al titolare della proprietà immobiliare. Il responsabile del servizio (datore di lavoro) utilizzatore di spazi di proprietà dell’altra Azienda deve, pertanto, indicare dettagliatamente e comunicare formalmente all’Azienda proprietaria dell’immobile i prodotti utilizzati nel proprio ciclo di attività, anche se questa è effettuata da ditte esterne (vedi attività di pulizia) e le schede di sicurezza. Deve, altresì, informare adeguatamente il personale sui prodotti da utilizzare e sulle modalità di smaltimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa vigente. ART. 14: Gestione e manutenzione impianti telefonici e di trasmissione dati, utenze telefoniche. La gestione e la manutenzione degli impianti telefonici e degli impianti di trasmissione dati ed i relativi costi spettano all’Azienda proprietaria/gestore degli impianti medesimi. Per gestione e manutenzione si intende tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei sistemi compreso l’aggiornamento dell’infrastruttura, cioè gli impianti nel loro complesso: per quanto riguarda la telefonia fissa compresi i terminali e telefoni, per quanto riguarda l’informatica fino alla presa di rete dati. Gli ampliamenti e le personalizzazioni specificatamente richiesti dall’utilizzatore, devono essere compatibili con il sistema hardware/software e con i regolamenti aziendali dell’Azienda proprietaria e vanno comunque preventivamente concordati tra l’ASS e l’AOUTS. I costi dei conseguenti lavori e/o forniture sono concordati anch’essi a preventivo e vengono imputati all’Azienda richiedente solo dopo la verifica di regolare esecuzione e certificazione di collaudo, effettuata dal proprietario, e dopo la verifica del funzionamento ed approvazione da parte dell’Azienda utilizzatrice. L’ASS e l’AOUTS concordano che, per il riparto dei costi delle rispettive utenze telefoniche, nell’impossibilità di linee separate, di norma, l’addebito viene effettuato, ove possibile, sulla base dei numeri telefonici utilizzati, salvo che tale criterio di riparto risulti antieconomico. In tal caso, l’ASS e l’AOUTS concordano di procedere a rimborso in via forfetaria sulla base dei costi storici rapportati al numero delle utenze attive al momento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi a campione e della conseguente valutazione degli esiti. L’ASS e l’AOUTS si impegnano a rispettare strettamente i rispettivi regolamenti sull’utilizzo delle risorse informatiche e dei sistemi telefonici aziendali, a trattare le apparecchiature ed i sistemi con la massima cura nonché a comunicare tempestivamente, ai rispettivi competenti uffici aziendali, qualsiasi problematica correlata all’utilizzo delle apparecchiature dell’Azienda proprietaria. ART. 15: Servizi generali (pulizie, manutenzione aree verdi ) pulizie: Sono a carico dell’utilizzatore le spese di pulizia dei vani e delle parti comuni utilizzati. Qualora il servizio di pulizia venga gestito dal proprietario, le spese vengono calcolate sulla scorta dei costi sostenuti dal proprietario, secondo i criteri di utilizzo di cui all’ art. 6 del presente atto d’intesa. 5 Gli elementi specifici di calcolo, le fonti degli stessi nonché i criteri di calcolo sono indicati dettagliatamente agli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto d’intesa. manutenzione aree verdi Di norma, la manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell’immobile ed i relativi costi sono rimessi al titolare del relativo diritto di proprietà. ART. 16: Manutenzione edilizia ed impiantistica Sono a carico dell’utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria, programmata e su richiesta, edilizia e impiantistica dei vani e delle parti comuni di diretta pertinenza, nonché - pro quota -delle altre parti comuni. Di norma, le spese relative vengono calcolate sulla scorta dei costi sostenuti dal proprietario e ripartite tra l’ASS e l’AOUTS secondo i criteri di utilizzo indicati all’art. 6 del presente atto d’intesa e con le modalità di cui agli allegati n. 1 e n. 2. Di norma, i costi relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile sono interamente a carico del proprietario dell’immobile. Sono a carico dell’utilizzatore i costi per specifici interventi dettati da esigenze distributive ed organizzative proprie del Servizio utilizzatore, previo espresso assenso del proprietario. Non sono a carico del proprietario gli interventi conseguenti ad atti vandalici e/o a danni causati dall’utilizzatore e/o dalla relativa utenza. L’appaltatore che ha il compito di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri a carico dell’utilizzatore, è quello incaricato dal proprietario dell’immobile ovvero quello incaricato dall’utilizzatore stesso, una volta ottenuto il consenso scritto del proprietario. E’, inoltre, onere e cura dell’amministrazione esecutrice predisporre gli elaborati necessari (siglati anche dal proprietario) ed eventualmente versare i relativi oneri per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, ecc. ART. 17: Coperture assicurative Si dà atto che ciascun proprietario dell’immobile stipula adeguata polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi correlata alla proprietà o alla conduzione, a qualunque titolo, di beni immobili nonché del rischio incendio ed eventi speciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inondazioni, alluvioni, allagamenti, atti vandalici o dolosi, fenomeni elettrici, etc. La responsabilità civile verso terzi ed operatori, riconducibile all’attività istituzionale svolta all’interno dei locali d’interesse, rimane, invece, a totale carico dell’utilizzatore a cui compete in via esclusiva l’onere di attivazione della polizza rct/rco. L’utilizzatore concorre, per quota parte, al costo sostenuto dal proprietario per l’attivazione della polizza assicurativa “incendio ed altri rischi”. Detto contributo è quantificato applicando al premio relativo agli immobili di proprietà o in disponibilità, oggetto dell’atto d’intesa, i criteri di utilizzo individuati ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente atto d’intesa. ART. 18: Commissione tecnico-consultiva a carattere paritetico Al fine di perseguire lo snellimento delle procedure, l’uniformità nell’applicazione dell’atto nonché la prevenzione e l’eventuale risoluzione dei conflitti, l’ASS e l’AOUTS si avvalgono di apposita commissione tecnico-consultiva a carattere paritetico composta da non più di tre componenti dell’ASS e da non più di tre componenti dell’AOUTS all’uopo individuati. 6 L’avvio di qualsiasi procedura che si renda necessaria a garantire lo snellimento delle procedure, l’uniformità nell’applicazione dell’atto nonché la prevenzione e l’eventuale risoluzione dei conflitti è demandato alla parte che per prima ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità. ART. 19: Rapporti economico – finanziari pregressi L’ASS e l’AOUTS convengono che tutti i rapporti economico – finanziari relativi all’utilizzo degli spazi ed ancora pendenti alla data di stipula del presente atto, in ragione della snellezza e dell’efficienza che si vuole imprimere all’azione amministrativa, vengono regolati secondo i criteri contenuti nel presente atto d’intesa. ART. 20: Codice etico Nell’applicazione del presente atto d’intesa ed in ogni decisione ed azione relativa alla sua gestione, l’ASS e l’AOUTS s’impegnano ad uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, affidabilità, correttezza e disponibilità nonché ad improntare il proprio agire a criteri e comportamenti di collaborazione, trasparenza e reciproca e costante informazione. Trieste, IL DIRETTORE GENERALE Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste dott. Franco Zigrino IL DIRETTORE GENERALE Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” dott. Franco Rotelli 7