atto d`intesa - Sito non definito

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ATTO D’INTESA
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE
E
L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 “TRIESTINA”
Premesso che l’Azienda per i Servizi Sanitari n 1 “Triestina” utilizza per i propri scopi istituzionali
degli spazi presso immobili di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Trieste e che l’Azienda Ospedaliero Universitaria, a sua volta e per i propri fini, utilizza altri
spazi presso presidi di proprietà dell’Azienda per i Servizi Sanitari n 1” Triestina”;
atteso che la reciprocità di utilizzo degli spazi da parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n 1
“Triestina” e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, nell’ottica
dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, impone la necessità di
regolamentare l’utilizzazione degli stessi secondo criteri uniformi, concordati e condivisi da
entrambe le Aziende, anche al fine di pervenire ad un corretto addebito delle spese afferenti agli
spazi di utilizzo ed all’attribuzione delle responsabilità di pertinenza;
che, all’uopo, le Direzioni delle Aziende hanno accettato di addivenire alla redazione di un atto
d’intesa disciplinante l’utilizzazione degli spazi ed, in particolar modo, i criteri di calcolo degli
stessi e la ripartizione delle responsabilità e degli oneri di pertinenza;
TRA
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, con sede legale in Via Farneto
n. 3, rappresentata dal Direttore Generale dott. Franco Zigrino,
E
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”, con sede legale in Via Sai n. 1 -3, rappresentata
dal Direttore Generale dott. Franco Rotelli
si conviene e si stipula il seguente:
ATTO D’INTESA
Art. 1: Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati al presente atto d’intesa costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso intendendosi integralmente richiamati.
Gli allegati possono essere sostituiti previo reciproco consenso, manifestato anche con scambio
di corrispondenza.
Gli allegati saranno, in ogni caso, datati e sottoscritti dalle parti con indicazione del numero
identificativo progressivo della versione.
Art. 2: Oggetto
Il presente atto d’intesa disciplina l’utilizzazione degli spazi occupati dall’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 1 “Triestina”, di seguito indicata per brevità ASS, presso presidi di proprietà o in
disponibilità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e l’utilizzazione di
spazi da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, di seguito
denominata per brevità AOUTS, presso immobili di proprietà o in disponibilità dell’Azienda per i
Servizi Sanitari n 1” Triestina”.
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Per chiarezza e fluidità nell’esposizione dell’atto d’intesa, ove possibile, viene utilizzato il termine
proprietario per indicare l’Azienda cui fa capo il relativo diritto o in disponibilità per indicare la
disponibilità dell’immobile ad altro titolo ed il termine utilizzatore per indicare l’Azienda utilizzatrice
degli spazi di proprietà o in disponibilità dell’altra.
Art. 3: Principi
Di norma, le disposizioni e i principi che disciplinano i rapporti tra ASS e AOUTS di cui al
presente atto d’intesa, operano nei confronti di entrambe le Aziende quali regole generali di
utilizzo.
L’ASS e l’AOUTS concordano sulla possibilità di derogare, con specifico accordo, ai principi
contenuti nel presente atto. Per quanto non diversamente stabilito in accordi specifici, vigono le
disposizioni e i principi di cui al presente atto.
Art. 4: Individuazione spazi
Gli spazi utilizzati dall’ASS presso presidi dell’AOUTS sono individuati all’allegato n. 1 al presente
atto d’intesa. Le variazioni di occupazione devono essere verbalizzate congiuntamente dai tecnici
individuati all’uopo dall’ASS e dall’AOUTS e comunicate tempestivamente con nota scritta agli
uffici dell’ASS e dell’AOU per gli adempimenti di competenza.
Gli spazi utilizzati dall’AOUTS presso presidi dell’ASS sono individuati all’allegato n. 2 al presente
atto d’intesa. Le variazioni di occupazione devono essere verbalizzate congiuntamente dai tecnici
individuati all’uopo dall’ASS e dall’AOUTS e comunicate tempestivamente con nota scritta agli
uffici dell’AOUTS e dell’ASS per gli adempimenti di competenza.
Art. 5: Decorrenza, rinnovo e risoluzione
Il presente atto d’intesa decorre dalla data di stipula per la durata di anni nove.
Qualora persista l’interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto, il presente atto d’intesa
potrà essere rinnovato ogni nove anni.
Qualora, per qualsiasi causa sopravvenuta, le parti non abbiano più interesse alla prosecuzione
del rapporto il presente atto d’intesa potrà essere risolto.
ART. 6: Criteri di calcolo delle superfici
Vani: i vani vengono misurati in mq in base alle superfici calpestabili utili di utilizzazione. In tale
misurazione non verranno calcolati i corridoi, gli atri, le scale e gli ingressi se non di diretta
pertinenza. Dalla misurazione così effettuata deriva la percentuale di utilizzo da riferirsi ai vani
occupati dell’intero edificio, escluse le parti comuni.
Corridoi, atri, scale ed ingressi: la quota di occupazione dei corridoi, degli atri, delle scale e degli
ingressi viene ricavata dalla percentuale di cui sopra.
Cortili, giardini e parcheggi: la quota di occupazione dei cortili, dei giardini e dei parcheggi viene
ricavata dalla percentuale di cui sopra.
Le superfici calpestabili utili di utilizzo sono sottoposte a verifica con cadenza, di norma, annuale.
Tale verifica sarà effettuata congiuntamente dai tecnici incaricati all’uopo dall’ASS e dall’AOUTS,
previa comunicazione scritta di convocazione.
Le variazioni di utilizzo e relative percentuali, rilevate dai tecnici, dovranno essere verbalizzate e
comunicate tempestivamente con nota scritta ai competenti uffici delle Aziende.
Le variazioni delle superfici verranno contabilizzate a decorrere dalla data dell’effettivo utilizzo,
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qualora individuata, ovvero, in mancanza, dal mese successivo alla comunicazione di cui al
precedente capoverso.
Le superfici utilizzate dall’ASS e relative percentuali di utilizzo presso presidi di proprietà
dell’AOUTS sono indicati all’allegato n. 1 al presente atto d’intesa.
Le superfici utilizzate dall’AOUTS e relative percentuali di utilizzo presso presidi di proprietà
dell’ASS sono indicati all’allegato n. 2 al presente atto d’intesa.
ART. 7: Criteri di calcolo dei volumi
L’ASS e l’AOUTS concordano nell’accettazione dei volumi così come indicati dall’Azienda titolare
della proprietà dell’immobile.
Ai volumi complessivi verranno applicate le percentuali di utilizzo così come individuate all’art. 6
del presente atto d’intesa.
Le variazioni verranno contabilizzate a decorrere dal mese successivo alla relativa
comunicazione.
Ulteriori criteri di dettaglio sono indicati negli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto d’intesa.
ART. 8: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
In via generale, l’ASS e l’AOUTS provvedono all’intestazione della tassa dovuta per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione all’utilizzazione degli spazi presso immobili di
proprietà dell’altra Azienda.
L’ASS e l’AOUTS, nell’ipotesi di variazione e/o cessazione delle superfici utilizzate,
provvederanno contestualmente a regolarizzare la propria posizione impositiva presso i
competenti uffici comunali o concessionari del servizio.
ART. 9 : Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
L’ASS e l’AOUTS provvedono al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche
in relazione agli immobili di rispettiva proprietà.
ART. 10: Utenze (en. elettrica, acqua fredda e gas ad uso domestico)
Sono a carico dell’utilizzatore le spese relative ai consumi di en. elettrica, acqua fredda e gas ad
uso domestico.
L’ASS e l’AOUTS convengono che, in mancanza di contatori dedicati, i corrispettivi relativi ai
consumi di en. elettrica, acqua fredda e gas ad uso domestico vengono conteggiati, di regola,
sulla base dei criteri di utilizzo di cui all’art. 6.
Gli elementi specifici di calcolo, le fonti degli stessi nonché i criteri di calcolo sono indicati
dettagliatamente nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2.
ART. 11: Riscaldamento e condizionamento
Sono a carico dell’utilizzatore le spese relative ai consumi di riscaldamento e condizionamento.
L’ASS e l’AOUTS convengono che, in mancanza d’impianti autonomi, le spese relative ai
consumi di riscaldamento e condizionamento vengono calcolate sulla scorta dei costi sostenuti
dal proprietario e, di regola, sulla base dei criteri di utilizzo di cui agli artt. 6 e 7 del presente atto
d’intesa.
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Gli elementi specifici di calcolo, le fonti degli stessi nonché i criteri di calcolo sono indicati
dettagliatamente agli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto d’intesa.
ART. 12: Adempimenti fiscali (ICI, IRES)
L’ASS e l’AOUTS provvedono, ciascuna per gli immobili di rispettiva proprietà, agli obblighi
dichiarativi e di assolvimento delle imposte sugli immobili, attualmente dell’IRES (imposta sul
reddito delle società) e dell’ICI, se dovuta.
L’utilizzatore rimborsa le imposte versate dal proprietario in ragione degli spazi utilizzati presso
immobili, secondo i criteri di utilizzo di cui all’art 6 del presente atto e ai relativi allegati in esso
richiamati.
Resta fermo l’obbligo, in capo all’utilizzatore del bene immobile, di segnalare entro il 30 gennaio
dell’anno successivo le variazioni intervenute ed in particolare il rilascio di eventuali licenze,
concessioni ed autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
agli effetti dell’esclusione dall’imposizione, come previsto dall’art. 36, comma 3, del TUIR
917/1986 e s.me.i.
ART. 13: Gestione della sicurezza e della salute sul lavoro
L’ASS e l’AOUTS convengono che gli aspetti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sono
disciplinati nei rispettivi provvedimenti e, comunque, negli specifici piani e/o verbali di
coordinamento redatti dai servizi aziendali all’uopo deputati.
L’ASS e l’AOUTS s’impegnano, in materia di sicurezza, alla collaborazione ed alla reciproca e
costante informazione.
Sicurezza e salute sul lavoro
La gestione della sicurezza e della salute sul lavoro delle articolazioni aziendali dell’ASS e
dell’AOUTS rientra nelle competenze dei datori di lavoro dell’azienda utilizzatrice, individuati
secondo i rispettivi ordinamenti, i quali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, debbono
adempiere agli obblighi di sicurezza e di salute contenuti nelle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e
s.m.e.i, assumendo, altresì, la responsabilità del proprio personale nonché delle attrezzature, una
volta collaudate e consegnate.
Le funzioni di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di supporto dei datori
di lavoro locali dell’azienda utilizzatrice saranno svolte dai servizi di prevenzione e protezione
aziendali e dagli altri servizi afferenti alla linea di supporto, secondo i rispettivi ordinamenti.
Gestione della sicurezza antincendio
La gestione dell’emergenza antincendio - dalle misure di prevenzione, alla manutenzione
estintori, al piano d’emergenza, alle procedure di evacuazione da attuare in caso d’incendio, alla
formazione e informazione dei dipendenti sulle misure predisposte e da attuare - rientra tra gli
obblighi spettanti al datore di lavoro in materia di sicurezza.
Di norma, l’ASS e l’AOUTS concordano che la gestione dell’emergenza antincendio, in tutte le
sue fasi, è attribuita al datore di lavoro dell’Azienda proprietaria dell’immobile, che provvederà a
informare e formare il personale ed a controllare che le norme e le disposizioni antincendio
vengano applicate .
Divieto di Fumo
Il personale dell’Azienda utilizzatrice si attiene alla regolamentazione applicativa delle norme sul
divieto di fumo dell’Azienda proprietaria e ne vigila l’osservanza anche da parte della propria
utenza.
Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività sanitaria (individuati dal D.Lgs 152/2006 e
definiti dal DPR n. 254 del 15/07/2003), dalla produzione alla raccolta, deposito e smaltimento
nonché le responsabilità connesse alla gestione competono all’utilizzatore, nella fattispecie al
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responsabile del servizio (datore di lavoro), che li produce, indipendentemente dall’allocazione
del Servizio presso immobili di proprietà dell’altra Azienda.
Nell’ipotesi in cui, in deroga a quanto stabilito al precedente capoverso, lo smaltimento dei rifiuti,
per accordo fra le parti, competa al titolare della proprietà immobiliare, il responsabile del servizio
(datore di lavoro) utilizzatore di spazi afferenti alla proprietà dell’altra Azienda è tenuto a
verificare e controllare le attività di produzione, raccolta e deposito degli stessi nonché ad
informare adeguatamente il personale sulle modalità di produzione, raccolta e deposito dei rifiuti
ed attenersi alle procedure dell’Azienda titolare dell’immobile.
Si specifica che deve essere sempre riconoscibile la sede di produzione di tutti i rifiuti, compresi
gli urbani, prodotti dai servizi dell’Azienda utilizzatrice, presso spazi di proprietà dell’altra.
La responsabilità sui prodotti immessi nella rete fognaria, nella fase di smaltimento degli stessi
(reflui), compete per legge al titolare della proprietà immobiliare.
Il responsabile del servizio (datore di lavoro) utilizzatore di spazi di proprietà dell’altra Azienda
deve, pertanto, indicare dettagliatamente e comunicare formalmente all’Azienda proprietaria
dell’immobile i prodotti utilizzati nel proprio ciclo di attività, anche se questa è effettuata da ditte
esterne (vedi attività di pulizia) e le schede di sicurezza.
Deve, altresì, informare adeguatamente il personale sui prodotti da utilizzare e sulle modalità di
smaltimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
ART. 14: Gestione e manutenzione impianti telefonici e di trasmissione dati, utenze
telefoniche.
La gestione e la manutenzione degli impianti telefonici e degli impianti di trasmissione dati ed i
relativi costi spettano all’Azienda proprietaria/gestore degli impianti medesimi.
Per gestione e manutenzione si intende tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei
sistemi compreso l’aggiornamento dell’infrastruttura, cioè gli impianti nel loro complesso: per
quanto riguarda la telefonia fissa compresi i terminali e telefoni, per quanto riguarda l’informatica
fino alla presa di rete dati.
Gli ampliamenti e le personalizzazioni specificatamente richiesti dall’utilizzatore, devono essere
compatibili con il sistema hardware/software e con i regolamenti aziendali dell’Azienda
proprietaria e vanno comunque preventivamente concordati tra l’ASS e l’AOUTS.
I costi dei conseguenti lavori e/o forniture sono concordati anch’essi a preventivo e vengono
imputati all’Azienda richiedente solo dopo la verifica di regolare esecuzione e certificazione di
collaudo, effettuata dal proprietario, e dopo la verifica del funzionamento ed approvazione da
parte dell’Azienda utilizzatrice.
L’ASS e l’AOUTS concordano che, per il riparto dei costi delle rispettive utenze telefoniche,
nell’impossibilità di linee separate, di norma, l’addebito viene effettuato, ove possibile, sulla base
dei numeri telefonici utilizzati, salvo che tale criterio di riparto risulti antieconomico.
In tal caso, l’ASS e l’AOUTS concordano di procedere a rimborso in via forfetaria sulla base dei
costi storici rapportati al numero delle utenze attive al momento delle verifiche e dei controlli da
effettuarsi a campione e della conseguente valutazione degli esiti.
L’ASS e l’AOUTS si impegnano a rispettare strettamente i rispettivi regolamenti sull’utilizzo delle
risorse informatiche e dei sistemi telefonici aziendali, a trattare le apparecchiature ed i sistemi
con la massima cura nonché a comunicare tempestivamente, ai rispettivi competenti uffici
aziendali, qualsiasi problematica correlata all’utilizzo delle apparecchiature dell’Azienda
proprietaria.
ART. 15: Servizi generali (pulizie, manutenzione aree verdi )
pulizie:
Sono a carico dell’utilizzatore le spese di pulizia dei vani e delle parti comuni utilizzati.
Qualora il servizio di pulizia venga gestito dal proprietario, le spese vengono calcolate sulla
scorta dei costi sostenuti dal proprietario, secondo i criteri di utilizzo di cui all’ art. 6 del presente
atto d’intesa.
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Gli elementi specifici di calcolo, le fonti degli stessi nonché i criteri di calcolo sono indicati
dettagliatamente agli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto d’intesa.
manutenzione aree verdi
Di norma, la manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell’immobile ed i relativi costi sono
rimessi al titolare del relativo diritto di proprietà.
ART. 16: Manutenzione edilizia ed impiantistica
Sono a carico dell’utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria, programmata e su richiesta,
edilizia e impiantistica dei vani e delle parti comuni di diretta pertinenza, nonché - pro quota -delle
altre parti comuni.
Di norma, le spese relative vengono calcolate sulla scorta dei costi sostenuti dal proprietario e
ripartite tra l’ASS e l’AOUTS secondo i criteri di utilizzo indicati all’art. 6 del presente atto d’intesa
e con le modalità di cui agli allegati n. 1 e n. 2.
Di norma, i costi relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile sono interamente a carico
del proprietario dell’immobile.
Sono a carico dell’utilizzatore i costi per specifici interventi dettati da esigenze distributive ed
organizzative proprie del Servizio utilizzatore, previo espresso assenso del proprietario.
Non sono a carico del proprietario gli interventi conseguenti ad atti vandalici e/o a danni causati
dall’utilizzatore e/o dalla relativa utenza.
L’appaltatore che ha il compito di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, con oneri a carico dell’utilizzatore, è quello incaricato dal proprietario dell’immobile
ovvero quello incaricato dall’utilizzatore stesso, una volta ottenuto il consenso scritto del
proprietario.
E’, inoltre, onere e cura dell’amministrazione esecutrice predisporre gli elaborati necessari (siglati
anche dal proprietario) ed eventualmente versare i relativi oneri per ottenere tutte le necessarie
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, ecc.
ART. 17: Coperture assicurative
Si dà atto che ciascun proprietario dell’immobile stipula adeguata polizza assicurativa per la
copertura della responsabilità civile verso terzi correlata alla proprietà o alla conduzione, a
qualunque titolo, di beni immobili nonché del rischio incendio ed eventi speciali quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, inondazioni, alluvioni, allagamenti, atti vandalici o dolosi,
fenomeni elettrici, etc.
La responsabilità civile verso terzi ed operatori, riconducibile all’attività istituzionale svolta
all’interno dei locali d’interesse, rimane, invece, a totale carico dell’utilizzatore a cui compete in
via esclusiva l’onere di attivazione della polizza rct/rco.
L’utilizzatore concorre, per quota parte, al costo sostenuto dal proprietario per l’attivazione della
polizza assicurativa “incendio ed altri rischi”. Detto contributo è quantificato applicando al premio
relativo agli immobili di proprietà o in disponibilità, oggetto dell’atto d’intesa, i criteri di utilizzo
individuati ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente atto d’intesa.
ART. 18: Commissione tecnico-consultiva a carattere paritetico
Al fine di perseguire lo snellimento delle procedure, l’uniformità nell’applicazione dell’atto nonché
la prevenzione e l’eventuale risoluzione dei conflitti, l’ASS e l’AOUTS si avvalgono di apposita
commissione tecnico-consultiva a carattere paritetico composta da non più di tre componenti
dell’ASS e da non più di tre componenti dell’AOUTS all’uopo individuati.
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L’avvio di qualsiasi procedura che si renda necessaria a garantire lo snellimento delle procedure,
l’uniformità nell’applicazione dell’atto nonché la prevenzione e l’eventuale risoluzione dei conflitti
è demandato alla parte che per prima ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità.
ART. 19: Rapporti economico – finanziari pregressi
L’ASS e l’AOUTS convengono che tutti i rapporti economico – finanziari relativi all’utilizzo degli
spazi ed ancora pendenti alla data di stipula del presente atto, in ragione della snellezza e
dell’efficienza che si vuole imprimere all’azione amministrativa, vengono regolati secondo i criteri
contenuti nel presente atto d’intesa.
ART. 20: Codice etico
Nell’applicazione del presente atto d’intesa ed in ogni decisione ed azione relativa alla sua
gestione, l’ASS e l’AOUTS s’impegnano ad uniformare la propria condotta ai principi di lealtà,
affidabilità, correttezza e disponibilità nonché ad improntare il proprio agire a criteri e
comportamenti di collaborazione, trasparenza e reciproca e costante informazione.
Trieste,
IL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Trieste
dott. Franco Zigrino
IL DIRETTORE GENERALE
Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 “Triestina”
dott. Franco Rotelli
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