Dispensa Cap. 5 (nuovo)

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Parte quinta. I principi fondamentali inerenti ai diritti e doveri nella società
I. Dignità umana
1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite alla dignità umana:
- art. 3 “pari dignità sociale”
– art. 36 “esistenza libera e dignitosa”
– art. 41 co. 2 iniziativa economica “non può svolgersi (…) in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana”.
2. Sono fonti internazionali
- il preambolo dello Statuto ONU (1945): “riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana”
- il preambolo della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): “considerato che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali
ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; (…)
considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, come ribellione contro la tirannia e
l’oppressione (…)”
- art. 1 : “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
- art. 22: “diritto alla realizzazione … dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità e al libero sviluppo della su personalità”
3. Sono fonti europee
- art. 2-4 CEDU (diritto alla vita, proibizione della tortura, proibizione della schiavitù e del lavoro
forzato;
- preambolo CDFUE: “valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e
di solidarietà”;
- art. 1-5 CDFUE (dignità umana, diritto alla vita, diritto all’integrità della persona, proibizione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù o del lavoro
forzato) (capo I).
4. Sono fonti costituzionali che – alla luce di quelle internazionali ed europee - offrono garanzie
implicite ai diritti e doveri collegati alla dignità umana:
- la sovranità democratica del cittadino (art. 1)
- il dovere dei cittadini uniti nella Repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili (art. 2)
- il divieto di “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà (art. 13 co. 4)
- il divieto di privare una persona per motivi politici della capacità giuridica, della citatdinanaza o
del nome (art. 22)
- il divieto di pene contrari al senso di umanità e della pena di morte (art. 27 co. 3 e 4)
- il vieto di trattamenti sanitari contrari al “rispetto della persona umana” (art. 32 co. 2)
- la limitazione del diritto di voto in casi di “indegnità morale” (art. 48 co. 4)
- il principio secondo cui l’ordinamento delle forze armate “si informa allo spirito democratico”
(art. 52 co. 3)
- il dovere di adempiere funzioni pubbliche con “disciplina ed onore” (art. 54 co. 2)
5. Sono fonti storiche integrate nelle garanzie e teorie giuridiche della dignità umana:
- l’idea romana delle dignità pubbliche come in Cicero: “dignitas est honeste et cultu ex honore et
verecondia digna auctoritas”. Nella repubblica democratica tutti hanno un dovere di riconoscere e
garantire l’onorabilità dei titolari di cariche pubbliche.
- l’idea cristiana che l’uomo sia immagine di Dio, una creazione sottratta al potere dispositivo del
legislatore (Ambrosio, Bernard Clairveaux),
- l’idea premoderna che in democrazia il popolo abbia una diritto alla resistenza qualora sia
impossibile cambiare governo: “allorchè una lunga serie di abusi e di torti…tradisce il disegno di
ridurre l’umanità ad uno stato di completa sottomissione, diviene allora suo dovere, oltre che suo
diritto, rovesciare un tale governo” (Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 5
luglio 1776),
- l’idea Kantiana che all’uomo sia da riconoscere una capacità di scelta razionale, premessa della
seconda formula dell’imperativo categorico: «Agisci in modo da trattare l’umanità, tanto nella tua
persona come nella persona di ogni altro, sempre anche come un fine e mai unicamente come un
mezzo». La dignità umana è violato da colui che degrada una persona a mero oggetto del suo agire.
- l’idea socialista (Proudhon, Lassalles) secondo la dignità dell’uomo è violata quando è costretto a
vivere in miseria,
- la dottrina giuridica neogiusnaturalista del cd. “personalismo” (Mounier, Maritain).
6. Una delle problematiche della tutela della dignità umana è quella della tutela penale della dignità
attraverso nuove figure di reato, esemplificabile ad es. nel caso della tratta degli esseri umani
cfr. Art. 600 c.p. (Riduzione in schiavitù) “1. Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in
uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero
all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la
reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”
7. Il divieto della pena di morte è solo un aspetto della tutela della dignità del reo da forme di cd.
“harsh justice”. Questione irrisolta è quella della pena dell’ergastolo, non abrogato in occasione del
referendum abrogativo del 1981. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 264/1974 ha giudicato
che “l'art. 27 della Costituzione, usando la formula "le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", non ha proscritto
la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui
insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che
abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole. (…) Rimane infine da
considerare che l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. (…) consente
l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile senza che possano ostarvi le sue
precarie condizioni economiche. La sentenza n. 168/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 17 e 22 del Codice penale, in riferimento agli artt. 27 terzo comma e 31 secondo comma
della Costituzione, nella parte in cui non è esclusa l'applicabilità della pena dell'ergastolo al minore
imputabile. La successiva sent. n. 135/2003 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui "in assenza della
collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58ter del medesimo ordinamento, non consente al
condannato alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti indicati nella disposizione censurata di essere
ammesso alla liberazione condizionale".
8. Il divieto di tortura risulta problematico di fatto in situazioni di pericolo estremo per la vita e
l’integrità psicofisica di una persona nelle quali si possono trovare gli appartenenti alle forze di
pubblica sicurezza. Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Saadi, un
cittadino tunisino sospettato di appartenere ad un’organizzazione terroristica ed espulso in un paese
nel quale rischiava di subire torture http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-easilo/2009/agosto/sent-cedu-saadi.pdf
9. Particolarmente controverse sono le questioni del riconoscimento e della garanzia della dignità
umana in materia di bioetica che coinvolgono vari profili del diritto alla vita, a partire da quella
prenatale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 27/1975 aborto; 151/2009 diagnostica preimpianto) fino
a quello postmortale (cfr. il caso classico di Antigone: diritto al funerale). Per quanto riguarda la
libertà di autodeterminazione dall’assistenza medica oltre ai limiti del cd. accanimento terapeutico
sono esemplari i casi Eluana Englaro e Piergiorgio Welby.
Approfondimenti:
Antonio Ruggeri, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale
http://rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Ruggeri.pdf
J. Luther, "Ragionevolezza e dignità umana", in A. CERRI (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il
suo ruolo specifico nel sapere giuridico, Vol. II, Roma:Aracne 2007, 185-214
Idem, Le vie del padre non sono finite (nota a Corte costituzionale ord. n. 389/1988), Giurisprudenza costituzionale,
1988, 1721-1729
II. Libertà
1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite a una libertà generale al singolare:
art. 3 co. 2 “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” – art. 4 “svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività” – art. 8 confessioni religiose
“egualmente libere” – art. 11 “guerra come strumento di “offesa alla libertà degli altri popoli” –
art. 36 “esistenza libera e dignitosa”
2. Sono fonti che offrono garanzie esplicite o implicite puntuali a una pluralità di libertà
specifiche che integrano un sistema delle libertà (cfr. art. 10 “libertà democratiche”):
art. 13 libertà personale (disporre del proprio corpo senza restrizioni)
art. 14 (libertà di) domicilio (proiezione spaziale della personalità)
art. 15 libertà di comunicazione
art. 16 libertà di circolazione
art. 17 libertà di riunione
art. 18 libertà di associazione
art. 19, 20 libertà religiosa
art. 21 manifestare liberamente il proprio pensiero
art. 31 libertà di matrimonio
art. 32 libertà di rifiutare cure
art. 33 libertà di arte, scienze ed insegnamento
art. 34 libertà di istituire scuole private, diritto (di libertà) di raggiungere i gradi più alti degli studi
art. 35 libertà di emigrazione
art. 38 u.c. libertà di assistenza privata
art. 39, 40 libertà sindacale, diritto (di libertà) di sciopero
art. 41 libertà di iniziativa economica
art. 48 libertà del voto - art. 49 libertà di associarsi in partiti - art. 50 libertà di petizione
art. 120 libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni
3. Sono garanzie essenziali dei diritti di libertà inviolabili (art. 13-15) la riserva di legge e la
riserva del giudice. Sono inoltre garanzie accessorie di tutti i diritti di libertà (e degli altri diritti) il
diritto di agire in giudizio (art. 24 e 111, 113), il diritto a un giudice naturale (art. 25), i divieti di
estradizione (art. 26), il carattere personale della responsabilità penale (art. 27 co. 1), il principio
nulla poena sine (previa) lege (art. 27 co. 2), la responsabilità dei funzionari e dipendenti degli enti
pubblici (art. 28).
4. Numerose sono le fonti internazionali ed europee, in particolare
- il preambolo della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): libertà, giustizia e pace
nel mondo, “promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vità in una maggiore libertà”,
“rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”,
- art. 1-3 della stessa: “liberi ed eguali in dignità e diritti”, “tutti i diritti e tutte le libertà” senza
discriminazioni, “diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”.
- preambolo CEDU: “salvaguardia e sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali“,
“patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di libertà e di preminenza del diritto”,
- art. 5 CEDU “diritto alla libertà ed alla sicurezza”;
- art. 2 TUE “valori della dignità, della libertà, della democrazia etc.”
- art. 3 TUE “spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in cui sia assicurata la
libera circolazione delle persone” (co. 2); “economia sociale di mercato fortemente competitiva”
(co. 3); “commercio libero ed equo” (co. 5),
- Parte terza TFUE cap. II: “libera circolazione delle merci”, cap. IV: “libera circolazione delle
persone, dei servizi e dei capitali”;
- preambolo CDFUE: “assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei
capitali nonché la libertà di stabilimento”
- Capo II CDFUE (ad es. art. 8 libertà di disporre dei propri dati)
- art. 52 co. 1 CDFUE: “Eventuali: limitazioni ai diritti e alle libertà (…) devono essere previste
dalla legge (riserva di legge) e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto
del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o dall’esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui.”
5. Sono fonti storiche delle garanzie costituzionali della libertà:
- il concetto greco di “eleuteros”
- l’idea cristiana della libertà come dono di liberazione
Galatei 5, 1: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi
imporre di nuovo il giogo della schiavitù.
- la “Magna Charta Libertatum” inglese (1215): “libertà inviolate” della Chiesa, “antiche libertà”
della città di Londra, “nessun uomo libero sarà imprigionato (…) se non in base ad un
giudiziolegale dei suoi pari e secondo al legge del paese” (radice del cd. habeas corpus)
- l’affermazione della libertà di coscienza individuale nella Riforma
- la teoria contrattualista del giusnaturalismo in T. Hobbes (“A free man is that is not hindered to do
what he hath will to do”), J. Locke (“perfetta libertà di dirigere entro i limiti della legge naturale le
proprie azioni e di disporre dei propri beni e della propria persona”) e J. St. Mill (“freedom to act
and absence of coercion”)
- la dichiarazione di indipendenza statunitense dei diritti di “life, liberty and pursuit of happiness”
(1776) e l’art. 4 della dichiarazione francese (1789): “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che
non nuoce ad altri”
- la loro sintesi nella filosofia kantiana: “nessuno può costringermi di essere felice a modo suo,
ognuno è libero di cercare la propria felicità a patto che riconosca lo stesso agli altri”
- la distinzione tra la libertà degli antichi come autonomia politica collettiva e quella dei moderni
come libertà privata individuale in B. Constant (1819)
- la riformulazione delle quattro libertà di Roosevelt (1941: freedom of speech, freedom of worship
(religione), freedom from want, freedom from fear (healthy peaceful life),
6. Dal punto di vista dell’analisi logica giuridica si può definire libertà una posizione giuridica di
un determinato soggetto privato che non è gravato da atti o fatti coercitivi, obblighi o divieti
imputabili ad altri soggetti, pubblici o privati, (libertà da) e consente di scegliere una condotta e
l’omissione della stessa (libertà di), ad es. muoversi o sostare, credere o non credere.
7. Sono problematiche attuali della libertà, ad es. - la libertà di elemosinare.
- le modalità di impiego del cd. body scanner negli aeroporti (proporzionalità delle restrizioni della
libertà a beneficio della sicurezza),
- la cd. libertà di fumare (mettendo a rischio la propria salute e quella altrui),
- la proposta di misure di sicurezza volte ad impedire l’esercizio della libertà di riunione per
prevenire atti di violenza,
Approfondimenti:
B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, 1819
I. Berlin, Freedom and its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty (2003), trad. it.,
La libertà e i suoi traditori, Milano 2005
M. Ainis, Le libertà negate, Milano 2004
J. Luther, Il fumo nella lotta per i diritti, in: V. Angiolini, Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino 1992, 130ss.
III. Eguaglianza
1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite all’eguaglianza:
- art. 3 co. 1 “Tutti i cittadini pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
discriminazioni di ….” (eguaglianza formale)
- art. 3 co. 2 “rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori …” (eguaglianza sostanziale)
- art. 4 “tutti i cittadini” , “ogni cittadino”
- art. 8 “Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge.”
- art. 11 “condizioni di parità con gli altri stati”
Titolo I: “tutti”, “nessuno”, “ogni”, “in via generale” (art. 16)
Titolo II: art. 29 “eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”
art. 33, 34: scuole private paritarie con “trattamento equipollente”, scuola aperta a tutti
Titolo III: art. 37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, e le stesse
retribuzioni …” (cfr. anche cost. economica)
Titolo IV: art. 48 co. 1 “elettori tutti i cittadini, uomini e donne”
art. 48 co. 2 “voto eguale”
art. 51 accesso a uffici e cariche lettive “in condizioni di eguaglianza”; promuovere “con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” (anche art. 117 co. 7)
art. 49-54: “tutti”
Parte II: art. 56 “suffragio universale”
art. 111 contraddittorio tra le parti “in condizioni di parità”
art. 117 m l.e.p. concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale
art. 119 “fondo perequativo”
Disp. trans. fin XIV: titoli nobiliari
2. Sono fonti internazionali ed europee dell’eguaglianza
- dichiarazione universale 1948 art. 1 “Tutti nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”
art. 2 “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà … senza limitazione alcuna, per
ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere. 2. Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese
o del territorio cui una persona appartiene, …”
art. 7 “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione
art. 10 “diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza”
art. 16 “Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.”
- CEDU art. 14 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”
XII. Protocollo addizionale 2000 “Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale,
l'appartenenza a una mino-ranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i
motivi menzionati al paragrafo 1.”
- CDFUE Capo 3. art. 20 Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
art. 21 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il
colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione
fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
art. 22 - L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
art. 23 - La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
art. 24-36 diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili
- TUE art. 2 valori di uguaglianza, non discriminazione, parità tra donne e uomini
art. 4 co. 2 “l’Unione rispetta l’eguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità”
art. 9 L’Unione rispetta in tutte le sue attività il principio dell’eguaglianza dei cittadini, che
beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.”
3. Sono fonti storiche
- il concetto di “isonomia” nell’antichità greca
- la massima di diritto romano in Ulpiano: “Quod ad ius naturale attinente, omnes homines aequales
sunt.”
- Giovanni, 13,15: «In verità, in verità vi dico: un servo non è più del suo padrone, né un inviato è
da più di chi lo ha mandato»
- la raffigurazione medievale della giustizia come donna dotata di bilancia e spada
- il superameno dei privilegi e delle corporazioni dell’antico regime con la dichiarazione francese
del 1789, art. 1: “Le distinzioni non possono essere fondate che sull’utilità comune.”
- art. 6: “La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di
concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi
essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi
occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro
capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.”
- l’egualitarismo radicale, da Rousseau tradotto nella cost. giacobina del 1793 “Tutti gli uomini
sono eguali per natura e davanti alla legge” e da Marx nel motto: “Da ognuno secondo le sue
capacità a ognuno secondo i suoi bisogni.”
- l’antiegualitarismo di Nietzsche: perché così parla a me la giustizia: «gli uomini non sono uguali».
4. La Costituzione italiana ha respinto sia l’egualitarismo (tutti siano eguali al massimo), sia il
disegualitarismo (tutti sono e siano diseguali al massimo), combinando un’idea liberale di “eguale
libertà” con un’idea sociale di rimozione delle disuguaglianze che la ostacolano. Sotto il profilo
teorico, il principio di eguaglianza formale e materiale si scompone in vari aspetti 1) generalità
delle norme; 2) unicità del soggetto giuridico; 3) eguaglianza di fronte alla legge nella sua
applicazione; 4) divieto di discriminazioni; 5) eguaglianza nei diritti fondamentali; 6) pari
opportunità di perseguire i progetti di vita e di partecipare all’organizzazione della società.
5. L’art. 3 co. 1 vieta non solo le discriminazioni specificate, ma in generale qualsiasi distinzione di
o uniformazione di situazioni che risulti arbitraria, tale da risultare irragionevole. L’art. 3 co. 2
Cost. contiene una norma che a) autorizza interventi legislativi che distinguono trattamenti in base
alle “condizioni sociali” e legittimano cd. “azioni positive”, b) garantisce dei diritti sociali che
realizzano i presupposti materiali per l’esercizio dei diritti di libertà (ad es. gratuito patrocinio, art.
24).
6. Sul principio di ragionevolezza cfr. G. Zagrebelsky, Relazione sulla giurisprudenza della Corte
costituzionale nell’anno 2003:
L'art. 3 Cost. compare, quale parametro, nella maggior parte delle ordinanze di rimessione.
Attraverso la sua invocazione, si lamenta quello che è stato definito il vizio della arbitrarietà della
legge. Conseguenza dei limiti generali che attengono al modo stesso di percepire il diritto e la
funzione legislativa, in esso rientrano, si è detto, tutti i casi di "leggi contro la natura del diritto".
Analoghi criteri di valutazione della costituzionalità delle leggi si rinvengono in tutti i sistemi di
giustizia costituzionale.
All'interno di questo tipo di vizio si possono distinguere diversi modi d'essere del vizio di
arbitrarietà, cui conseguono differenti tecniche di giudizio, come mostra la giurisprudenza
costituzionale dell'anno 2003.
La prima manifestazione dell'arbitrarietà è l'irrazionalità: l'imperativo di razionalità impone al
legislatore di equiparare il trattamento giuridico di situazioni analoghe e, al contrario, di
differenziare il trattamento delle situazioni diverse. Il giudizio assume uno schema ternario, ove
accanto alla norma da valutare e al parametro costituzionale costituito dall'art. 3 si colloca il
tertium comparationis, ovvero la norma che, usata come pietra di paragone, consente di cogliere la
"rottura" logica dell'ordinamento. Il controllo sull'irrazionalità della legge si distingue da quello
sull'irragionevolezza. Anche il controllo sull'irragionevolezza presuppone differenze di disciplina
giuridica, e quindi l'esistenza di un termine di paragone. Ma, diversamente dal controllo sulla
irrazionalità, nel controllo di irragionevolezza entra un principio costituzionale di sostanza, il
quale consente di apprezzare la rottura dell'ordinamento costituzionale operata eventualmente
dalla legge oggetto del giudizio.
Nella prima categoria, possiamo collocare le pronunce secondo le quali le differenziazioni
denunciate si giustificano, o si censurano, in ragione della disomogeneità, o della omogeneità,
delle situazioni messe a raffronto. Ad esempio, è stata dichiarata infondata la questione relativa
all'assenza della incompatibilità tra la carica di sindaco e l'ufficio di primario di divisione del
locale ospedale, pur essendo tale incompatibilità prevista per i direttori amministrativo e sanitario
della USL: il tertium comparationis non è idoneo, "poiché non sussiste certo omogeneità di
posizioni fra titolari degli uffici preposti alla gestione dell'azienda USL e dipendenti di questa con
compiti tecnico-sanitari, come i primari" (sentenza 220). (…)
Nella seconda categoria di giudizi si possono collocare le decisioni nelle quali la differenziazione
trova (o non trova) una giustificazione in specifici valori costituzionali che si ritengano degni di
tutela e sono invece ignorati dal rimettente. Ad esempio, i benefici tributari riconosciuti ai
proprietari di immobili locati di interesse storico o artistico (e non ai proprietari di immobili non
vincolati) trovano giustificazione in considerazione degli obblighi gravanti su tali proprietari come
riflesso della tutela costituzionale dei beni che discende dall'art. 9, comma 2, Cost. (sentenza 346).
(…). Un terzo livello di sindacato è stato definito giudizio "di giustizia" o di "intrinseca
irragionevolezza". Questo giudizio prescinde dal carattere ternario, dalla comparazione tra norme,
per assumere la forma del controllo della adeguatezza della legge rispetto al caso regolato.
Significativa è, al riguardo, la sentenza 185, che giudica "irragionevole" la compressione di un
diritto (si trattava del diritto di proprietà) in nome di un valore costituzionalmente tutelato (la
tutela dei beni culturali), in quanto la misura limitativa è stata ritenuta eccessiva ed esuberante
rispetto alla finalità perseguita, che già poteva ritenersi soddisfatta da altre previsioni contenute
nell'ordinamento. La arbitrarietà, in altri termini, deriva dalla assenza di giustificazione ex se
dell'eccesso di tutela. (…)
Un richiamo all'eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma 2, è contenuto nella sentenza 350,
relativa alla possibilità della detenzione domiciliare per la madre di un figlio portatore di grave
handicap, indipendentemente dall'età di quest'ultimo. La Corte, dopo aver sottolineato il
particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto disabile, la cui salute psico-fisica
può essere notevolmente pregiudicata dall'assenza della madre, afferma che "la possibilità di
concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente
handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma
dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno
sviluppo della personalità".
Approfondimenti:
N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino 1995
L. Paladin et al., Corte Costituzionale e principio di eguaglianza, Padova, 2002
F. Sorrentino, L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia delle Comunità
europee, in «Politica del diritto», 2, 2001, pp. 179-195
J. Luther, "Voce: Ragionevolezza (delle leggi)", Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino:U.T.E.T, 1997, 341362.
IV. CULTURA
1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite ed implicite alla cultura, non
riconducibili alla cultura della politica, del diritto e dell’economia, e che disegnano la cd.
“costituzione della cultura”:
- art. 2 diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità (richiamo anche ai diritti culturali)
- art. 5 autonomie locali (culture territoriali)
- art. 6 minoranze linguistiche
- art. 7 principio di laicità e principio concordatario
- art. 8 eguale libertà delle confessioni
- art. 9 co. 1 promozione dello sviluppo della cultura
- art. 9 co. 2 conservazione del patrimonio storico e artistico
- art. 12 tutela del simbolo della Repubblica
- art. 19-21 tutela della libertà religiosa (culti) e di pensiero (media) nei limiti del buon costume
- art. 27 co. 3 principio della rieducazione del condannato
Titolo II: rapporti etico sociali (istituzioni culturali)
- art. 29 matrimonio
- art. 30 famiglia: istruire ed educare i figli
- art. 31 protezione di infanzia e gioventù
- art. 32 cure sanitarie, sport come cultura corporea
- art. 33 arte e scienza, istituzioni di alta cultura
- art. 34 scuola
- art. 59 senatori a vita “per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”
- art. 116 autonomie speciali per culture territoriali particolari
- art. 117 co. 2 competenze statali esclusive per rapporti con le confessioni religiose (c),
ordinamento civile (l), l.e.p. prestazioni concernenti diritti civili e sociali (incl. culturali) (m), norme
generali sull’istruzione (n), tutela dei beni culturali (s),
- art. 117 co. 3 competenze concorrenti per istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, e per ricerca scientifica, tutela della salute, ordinamento sportivo, ordinamento della
comunicazione, valorizzazione beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali.
2. Sono fonti internazionali ed europee, oltre alla Costituzione e alle convenzioni UNESCO,
reperibili in www.unesco.org
- art. 26 dichiarazione universale 1948: diritto all'istruzione “indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I
genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.”
- art. 27 diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e
a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici, diritti d’autore; anche art. 18: libertà di
pensiero, coscienza, religione
- art. 9-10 CEDU 1950: libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, ricevere informazioni
- art. 12 CEDU diritto al matrimonio, art. 2 prot. Add. 1952: diritto all’istruzione
- art. 13 CDFUE: libertà arti e scienze, art. 14 diritto all’istruzione, art. 17 proprietà intellettuale,
art. 22 garanzia della diversità culturale
- art. 3 co. 3 TUE: “L’Unione … promuove il progresso scientifico… rispetta la ricchezza della sua
diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale
europeo.”
- art. 6 TFUE: competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione
degli Stati in materia di cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport
3. Nella storia si sono sempre combattuti concezioni più elitarie ed esclusive e concezioni più
popolari ed inclusivi di “cultura”. Secondo questi ultimi, preferiti anche in sede internazionale, sono
istituzioni culturali anche quelle religiose, i mass-media e certe forme o stili di vita quotidiana (ad
es. la moda). La concezione più ampia preferisce evitare restrizioni autoritarie, ma tende al
soggettivismo. Quello più ristretto ritiene privilegia la tradizione, rischiando di frenare innovazioni
culturali. Si possono comporre i contrasti tra le concezioni della cultura, riconoscendo un
pluralismo di culture e tendenze culturali or più conservative, ora più innovative (art. 9 cost.)
4. Il concetto di cultura (come quello di religione e arte) deve combinare elementi soggettivi, che
tendono ad allargarlo ed elasticizzarlo, con elementi oggettivi, che devono soddisfare le esigenze di
certezza giuridica delle istituzioni. Gli elementi oggettivi possono essere accertati solo in procedure
discorsive affidate ad una comunità culturale autonoma, ad es. la letteratura “critica”. Quel che è ad
es. arte o religione può essere definito solo sulla base dell’auto-qualificazione del soggetto che si
presume attendibile fino a prova contraria o fino all’allegazione di fatti idonei a rovesciare l’onere
della prova..
5. Nello Stato costituzionale, la cultura è fondata sui diritti culturali si distinguono dagli altri diritti
fondamentali per il fatto di essere non esclusivamente diritti individuali, ma potenzialmente anche
diritti rivendicabili da soggetti collettivi (ad es. diritto all’educazione). I diritti culturali individuali
servono più alla civiltà (e alla società civile), ma non vi è cultura senza civiltà e non vi è civiltà
senza cultura.
6. Si segnalano i seguenti casi e quesiti che investono problematiche inerenti al principio
fondamentale della cultura:
- Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, Lauti vs. Italia, 3. 11. 2009:
« La presenza del crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche, potrebbe essere
facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso, che avvertirebbero
così di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione.
Tutto questo, potrebbe essere incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per i ragazzi
che praticano altre religioni, in particolare se appartengono a minoranze religiose, o se sono atei.
La Corte non è in grado di comprendere come l'esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un
simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo
educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è stata
concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla
Corte costituzionale italiana. L'esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione in
luoghi che sono utilizzati dalle autorità pubbliche, e specialmente in classe, limita il diritto dei
genitori di educare i loro figli in conformità con le proprie convinzioni e il diritto dei bambini di
credere o non credere.” In senso contrario Consiglio di Stato, parere n. 556/2006, senza pronuncia
sul merito Corte costituzionale sent. n. 189/2004. (questione tuttora pendente).
- È ancora costituzionalmente legittima l’ineleggibilità dei ministri di culto con giurisdizione o cura
di anime a consigliere comunale o, anche senza giurisdizione e cura di anime, a sindaco o
presidente della provincia ? (artt. 6 e 15 del T.U. 570/1960; art. 2, n. 4, della legge 154/1981; artt.
60, n. 4, e 61 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267; art. 2 legge n. 154/1981).
- Corte di giustizia europea, 31. 1. 2008, C-380/05 (Europa 7)
"(…), l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» dispone che gli Stati membri provvedono a che
l’allocazione e l’assegnazione delle frequenze radio da parte delle autorità nazionali di
regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Inoltre, qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio, tali diritti
devono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni»,
«mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie». (…)
Orbene, nella causa principale, emerge dagli elementi forniti dal giudice del rinvio che, in
applicazione della legge n. 249/1997, l’attribuzione delle frequenze ad un numero limitato di
operatori non è stata effettuata in base a criteri siffatti.
Infatti, da un lato, le dette frequenze sono state assegnate di fatto alle reti esistenti in applicazione
del regime transitorio istituito all’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, sebbene a talune di tali reti
non fosse stata rilasciata la concessione ai sensi di tale legge.
Dall’altro lato, ad operatori come la Centro Europa 7 non sono state attribuite frequenze, sebbene
fossero state rilasciate loro concessioni ai sensi della detta legge.
Di conseguenza, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime
di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l’art.
49 CE ostava ad un regime siffatto. (…)
In ogni caso, le restrizioni constatate supra non possono essere giustificate dalla necessità di
garantire una rapida evoluzione verso la trasmissione televisiva in tecnica digitale.
Infatti, anche qualora un obiettivo siffatto possa rappresentare un obiettivo di interesse generale
tale da giustificare restrizioni del genere, è giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla
Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, che la normativa italiana, in particolare la
legge n. 112/2004, non si limita ad attribuire agli operatori esistenti un diritto prioritario ad
ottenere le frequenze, ma riserva loro tale diritto in esclusiva, senza limiti di tempo alla situazione
di privilegio così creata e senza prevedere un obbligo di restituzione delle frequenze eccedenti dopo
la transizione alla trasmissione televisiva in tecnica digitale.”
- I capo-clan mafiosi devono essere riconosciuti capaci di “educare” i propri figli ? (art. 30 co. 2)
Approfondimenti:
P. Haeberle, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura", Roma:Carocci 2001
G. Zagrebelsky, Scambiarsi la veste, Bari: Laterza, 2010
J. Luther, Le frontiere dei diritti culturali in Europa", in G. ZAGREBELSKY (a cura di), Diritti e Costituzione
nell'Unione europea, Bari:Laterza, 2003, 221-243.
J. Luther, "Il crocefisso come simbolo religioso, culturale e politico in costituzione", in G. E. RUSCONI (a cura di), Lo
stato secolarizzato nell'età post-secolare, Bologna: Il Mulino, 2008, 275-311.
V. LAVORO
1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite ed implicite al lavoro e disegnano la
lunga cd. “costituzione economica”
- art. 1 “Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (cfr. proposta Romiti: mercato, Lega: mercato
e solidarietà)
- art. 3 co. 2 “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”
- art. 4 co. 1 riconosce (ma non garantisce) diritto al lavoro
- art. 4 co. 2 dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (= dovere di attività, anche
lavorativa per quanti non concorrono diversamente al progresso)
- art. 9 “ricerca tecnologica”
- art. 33 esame di Stato per “abilitazione all’esercizio professionale”
- art. 35 tutela del lavoro “in tutte l sue forme e applicazioni”, cura della formazione
- art. 36 diritto al salario “retribuzione proporzionata”
- art. 37 diritti di donne e minori (cfr. anche art. 38 co. 3)
- art. 38 diritti all’assistenza sociale degli inabili al lavoro e alla previdenza sociale dei lavoratori
- art. 39, 40 libertà sindacale e sciopero come garanzie collettive dei diritti del lavoro
- art. 41 libertà di iniziativa e attività economica (del lavoro autonomo ed imprenditoriale) non in
contrasto con l’utilità sociale e soggetta a programmi e controlli per essere “indirizzata e coordinata
a fini sociali” (economia di mercato sociale)
- art. 42-44 garanzie della proprietà privata (agricola), anche come mezzo del lavoro imprenditoriale
- art. 45 garanzie della “cooperazione a carattere di mutualità” e dell’artigianato
- art. 46 garanzia della collaborazione dei lavoratori dipendenti alla gestione delle aziende
- art. 47 tutela del risparmio, dell’accesso alla proprietà dell’abitazione e alla proprietà diretta
coltivatrice, dell’investimento azionario
- art. 97 co. 3, 98 accesso all’impiego pubblico, doveri di esclusività
- art. 99 istituzione del CNEL con potere di iniziativa legislativa
- art. 102 co. 2 sezioni specializzate degli organi giudiziari anche per la materia del lavoro
- art. 117 co. 2 competenze statali esclusive in materia di “moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario” statale (e), “ordinamento
civile” (l), l.e.p. prestazioni concernenti diritti sociali (m), previdenza sociale (o), “opere
dell’ingegno” (r), “tutela dell’ambiente” (s);
- art. 117 co. 3 competenze concorrenti in materia di “commercio con l’estero, tutela e sicurezza del
lavoro, istruzione (…) con l’esclusione della istruzione e della formazione professionale”; ricerca
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, porti e
aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale:
- art. 120 co. 1 divieto di provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e cose
tra Regioni o limitino “l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”
cfr. anche legge n. 300/1970 “statuto dei lavoratori”
2. Sono fonti internazionali ed europee, favoriti e garantiti dall’art. 35 co. 3 (“accordi …
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”):
- la dichiarazione universale 1948: art. 22-25
- art. 11 CEDU: “diritto di costituire sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi”
- la Carta sociale europea (Torino 1961)
- CDFUE art. 15 libertà professionale – art. 16 libertà di impresa – art. 17 proprietà
Capo IV Solidarietà: diritti all’informazione e consultazione, all’accesso a servizi di collocamento,
alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste, a conciliare vita
familiare e vita professionale, a sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute,
accesso a servizi di interesse economico generale, tutela dell’ambiente, protezione consumatori
- art. 3 co. 3 TUE: “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile
dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia
sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e
su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e
promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le
generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e
territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.”
- TFUE art. 4 competenze concorrenti: a) mercato interno, b) politica sociale, per quanto riguarda
gli aspetti definiti nel presente trattato, c) coesione economica, sociale e territoriale, d) agricoltura e
pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, e) ambiente, f) protezione dei
consumatori, g) trasporti, h) reti transeuropee, i) energia (…)
art. 14: garanzia servizi di interesse economico generale
art. 45ss libera circolazione dei lavoratori
art. 49ss libertà di stabilimento
art. 56ss libera circolazione dei servizi
art. 63ss libera circolazione capitali
art. 101ss tutela della concorrenza (art. 107 divieto di aiuti di stato)
art. 145ss strategia coordinata per l’occupazione
art. 151ss obiettivi della politica sociale (art. 162 fondo sociale europeo)
art. 169 tutela consumatori - art. 170ss reti transeuropee – art. 173 competitività dlel’industria – art.
174 coesione economica, sociale e territoriale – art. 179 ricerca
3. Sono fonti storiche del principio del lavoro in particolare
- la mitologia greca della hybris del sapere tecnico (Prometeo)
- l’idea cristiana del dovere e della sofferenza del lavoro (Gen. 3, 1: maledetto sia il suolo per causa
tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita; 2 Ts 2, 7-13 “chi non vuol lavorare
neppure mangi”), rielaborato ad es. nell’enciclica Rerum Novarum (1891)
- l’etica della “professione” nel protestantesimo calvinista e l’idea degli economisti classici della
proprietà come diritto naturale sul prodotto del proprio lavoro (J. Locke / A. Smith),
- l’idea illuminista del “diritto di lavorare” (Turgot 1776: prima proprietà di ogni uomo; art. 13 cost.
francese 1848: liberté de travail e de l’industrie)
- le disposizioni della costituzione giacobina del 1793 sui “soccorsi pubblici” e il diritto
all’istruzione
- l’abolizione della schiavitù e la critica marxista del lavoro alienato e la rivendicazione socialista
del diritto al lavoro (art. 163 cost. di Weimar)
- la Carta del lavoro
4. Il concetto costituzionale del lavoro è più ampio di quello del codice civile perché non si limita a
quello subordinato, ma include anche quello autonomo (art. 2222 c.c.) e professionale, inclusa
quella imprenditoriale e commerciale (“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” (art. 2082 c.c.).
Alla luce dell’art. 4 co. 2 può esser considerato lavoro addirittura qualsiasi attività che produca
progresso sociale, perfino la politica come professione.
5. Il modello costituzionale del lavoro coincide con quello dell’art. 41 del trattato istitutivo
dell’organizzazione internazionale del lavoro (OIL): “Le travail ne doit pas etre considerée
simplement comme une marchandis ou un artiche de commerce.” Ne consegue non solo la
legittimità del servizio pubblico di collocamento (e del relativo diritto). Il lavoro è anche cultura e
pertanto non deve essere fondato solo sul mercato, piuttosto il mercato deve essere fondato sul
lavoro. Il dovere del lavoro implica che colui che non lavora non ha un valore, ma che colui che si
rifiuta di lavoro per se e per gli altri, non può pretendere di vivere del lavoro altrui.
6. Si segnalano i seguenti casi e quesiti che investono problematiche inerenti al principio
fondamentale del lavoro.
- Corte costituzionale sent. n. 46/2000 (massima)
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare (…) per l'abrogazione della legge 20
maggio 1970, n. 300 (…) limitatamente all'art. 18 che prevede la c.d. tutela reale contro il
licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale è rappresentato dal potere del giudice, nei casi di
recesso inefficace, nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di reintegrare il
dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennità dal giorno del licenziamento a
quello dell'effettiva reintegrazione. E da escludere che la norma oggetto del quesito, per quanto
espressiva di esigenze ricollegabili all'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro
previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., ne concreti l'unico possibile paradigma attutivo. Pertanto,
l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per
realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline attualmente in
vigore sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria
giustificazione del licenziamento. E neppure, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del
1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, poiché resterebbe comunque
operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea,
ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla
legge 15 luglio 1966, n. 604 (…).
- Che senso giuridico ha il diritto al lavoro quando aumenta la disoccupazione ? Implica un diritto
all’indennità di disoccupazione anche per chi non riesce ad entrare nel mondo del lavoro ?
- La libertà di scelta del lavoro implica anche una libertà di svolgere più di un lavoro ?
- È legittima l’esclusione dall’indennità di disoccupazione di chi è alla ricerca del primo impiego e
la sua limitazione nel tempo (8 mesi per infra-, 12 mesi per ultracinquantenni) ?
Approfondimento
L. Baccelli, “Lavoro” in: A. Barbera, Le basi filosofiche dl costituzionalismo, Bari 1997, 145
S. Cassese, La nuova costituzione economica, Bari 2000
VI. Solidarietà
1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite ed implicite alla solidarietà, oltre a quelle
della costituzione culturale e della costituzione economica (cfr. le voci lavoro e cultura):
- art. 1 sovranità implica subordinazione al potere del popolo e dovere di rispetto delle forme e dei
limiti della costituzione
- art. 2 “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
- art. 4 cd. dovere di lavoro “attività o funzione che concorra al progresso”
- art. 11 ripudio della guerra presuppone dovere di pace
- art. 23 riserva di legge per imposizione di doveri di prestazioni personali e patrimoniali
- art. 30 dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli
- art. 32 co. 2 trattamenti sanitari obbligatori (co. 1: evt. doveri ambientali)
- art. 33 “obblighi delle scuole non statali”, obbligatorietà dell’esame di Stato
- art. 34 istruzione inferiore obbligatoria
- art. 38 obbligatorietà della previdenza sociale (e libertà dell’assistenza privata)
- art. 39 evt. obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi di lvoro
- art. 45 cooperazione a carattere di mutualità
- art. 48 dovere civico di voto
- art. 52 difesa della Patria (cfr. art. 78, 87, 103
- art. 53 doveri del contribuente
- art. 54 doveri di fedeltà e legalità, doveri di disciplina ed onore dei funzionari (cfr. art. 97, 98)
- art. 111 co. 3 presuppone obbligo di testimoniare in giudizio
- art. 117 co. 2 competenze statali esclusive: d) difesa e Forze armate, e) sistema tributario e
contabile dello Stato, i) stato civile e anagrafi, h) ordine pubblico e sicurezza, l) ordinamento
penale, n) norme generali sull’istruzione, o) previdenza sociale, q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale, s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
- art. 117 co. 3 competenze concorrenti: tutela e sicurezza del lavoro, professioni, tutela della salute,
alimentazione, protezione civile, ordinamento della comunicazione etc.
- art. 120 u.c. principio di leale collaborazione (secondo dottrina non condivisibile dovere generale)
2. Sono fonti internazionali ed europee esplicite ed implicite di doveri di solidarietà, non solo tra
stati, ma anche tra i popoli e – di riflesso - tra cittadini:
- art. 29 co. 1 dichiarazione universale 1948: Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- preambolo CDFUE: “Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti
degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.”
- art. 2 TUE valori comuni in una “società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione,
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”
- art. 3 co. 3 “solidarietà tra le generazioni”, “coesione economica, sociale e territoriale”,
“solidarietà tra gli Stati membri”, co. 5 “solidarietà e rispetto reciproco tra i popoli”, “rigorosa
osservanza e sviluppo del diritto internazionale”
- art. 8 con i paesi limitrofi relazioni di “buon vicinato fondato sui valori dell'Unione”
- art. 21 finalità politica estera comune: preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la
sicurezza internazionale; favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano
economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; aiutare le
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; promuovere un
sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo
- art. 42 co. 7 “Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri
Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso”,
- art. 43 missioni umanitarie e di soccorso, di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della
pace, missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, missioni tese al ristabilimento
della pace e operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti, lotta contro il terrorismo, anche
tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
3. Sono fonti storiche del principio di solidarietà
- il concetto di “fraternità” dalle confraternite cristiane fino al motto della rivoluzione francese
- il principio della responsabilità solidale di una pluralità di debitori nel diritto commerciale
- il dovere di contribuire al mantenimento della forza pubblica (art. 13 dichiarazione 1789)
- la dichiarazione di un “diritto alla sussistenza nella costituzione giacobina del 1793: “La socieété
doit la subsitance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du tarvail, soit enn assurant les
moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.” (art. 21)
- le tradizioni mutualiste della cd. solidarietà operaia
- l’idea repubblicana dei doveri dell’uomo in Mazzini (1841).
4. Tra i problemi del dovere tributario come dovere di solidarietà economica e politica merita
particolare attenzione
- la questione se esistono oltre alla capacità contributiva altri limiti alla pressione fiscale
- la questione della progressività di fronte alla riduzione delle aliquote
- la questione se l’inderogabilità del dovere esige una maggiore certezza delle sanzioni
dell’evasione fiscale
- la questione se il dovere tributario possa estendersi anche a futuri tributi diretti a favore dell’UE.
5. Tra i problemi del dovere di difesa della patria va segnalato la questione se la restrizione
dell’obbligo militare ai soli tempi di guerra sia conforme o meno al dettato costituzionale dell’art.
52, se sia legittimo escludere dal servizio civile gli stranieri e gli anziani e se tale difesa deve
svolgersi anche fuori dal territorio nazionale.
Approfondimento
.R BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO e J. LUTHER (a cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice
delle leggi, Torino:Giappichelli, 2007
.J. Luther, , "Commento all'art. 52 della Costituzione", in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Vol. I, Torino:U.T.E.T, 2006, 1030-1054
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