Parte quinta. I principi fondamentali inerenti ai diritti e doveri nella società I. Dignità umana 1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite alla dignità umana: - art. 3 “pari dignità sociale” – art. 36 “esistenza libera e dignitosa” – art. 41 co. 2 iniziativa economica “non può svolgersi (…) in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 2. Sono fonti internazionali - il preambolo dello Statuto ONU (1945): “riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana” - il preambolo della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): “considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; (…) considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, come ribellione contro la tirannia e l’oppressione (…)” - art. 1 : “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” - art. 22: “diritto alla realizzazione … dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della su personalità” 3. Sono fonti europee - art. 2-4 CEDU (diritto alla vita, proibizione della tortura, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; - preambolo CDFUE: “valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”; - art. 1-5 CDFUE (dignità umana, diritto alla vita, diritto all’integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù o del lavoro forzato) (capo I). 4. Sono fonti costituzionali che – alla luce di quelle internazionali ed europee - offrono garanzie implicite ai diritti e doveri collegati alla dignità umana: - la sovranità democratica del cittadino (art. 1) - il dovere dei cittadini uniti nella Repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili (art. 2) - il divieto di “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (art. 13 co. 4) - il divieto di privare una persona per motivi politici della capacità giuridica, della citatdinanaza o del nome (art. 22) - il divieto di pene contrari al senso di umanità e della pena di morte (art. 27 co. 3 e 4) - il vieto di trattamenti sanitari contrari al “rispetto della persona umana” (art. 32 co. 2) - la limitazione del diritto di voto in casi di “indegnità morale” (art. 48 co. 4) - il principio secondo cui l’ordinamento delle forze armate “si informa allo spirito democratico” (art. 52 co. 3) - il dovere di adempiere funzioni pubbliche con “disciplina ed onore” (art. 54 co. 2) 5. Sono fonti storiche integrate nelle garanzie e teorie giuridiche della dignità umana: - l’idea romana delle dignità pubbliche come in Cicero: “dignitas est honeste et cultu ex honore et verecondia digna auctoritas”. Nella repubblica democratica tutti hanno un dovere di riconoscere e garantire l’onorabilità dei titolari di cariche pubbliche. - l’idea cristiana che l’uomo sia immagine di Dio, una creazione sottratta al potere dispositivo del legislatore (Ambrosio, Bernard Clairveaux), - l’idea premoderna che in democrazia il popolo abbia una diritto alla resistenza qualora sia impossibile cambiare governo: “allorchè una lunga serie di abusi e di torti…tradisce il disegno di ridurre l’umanità ad uno stato di completa sottomissione, diviene allora suo dovere, oltre che suo diritto, rovesciare un tale governo” (Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 5 luglio 1776), - l’idea Kantiana che all’uomo sia da riconoscere una capacità di scelta razionale, premessa della seconda formula dell’imperativo categorico: «Agisci in modo da trattare l’umanità, tanto nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre anche come un fine e mai unicamente come un mezzo». La dignità umana è violato da colui che degrada una persona a mero oggetto del suo agire. - l’idea socialista (Proudhon, Lassalles) secondo la dignità dell’uomo è violata quando è costretto a vivere in miseria, - la dottrina giuridica neogiusnaturalista del cd. “personalismo” (Mounier, Maritain). 6. Una delle problematiche della tutela della dignità umana è quella della tutela penale della dignità attraverso nuove figure di reato, esemplificabile ad es. nel caso della tratta degli esseri umani cfr. Art. 600 c.p. (Riduzione in schiavitù) “1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.” 7. Il divieto della pena di morte è solo un aspetto della tutela della dignità del reo da forme di cd. “harsh justice”. Questione irrisolta è quella della pena dell’ergastolo, non abrogato in occasione del referendum abrogativo del 1981. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 264/1974 ha giudicato che “l'art. 27 della Costituzione, usando la formula "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole. (…) Rimane infine da considerare che l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. (…) consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche. La sentenza n. 168/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del Codice penale, in riferimento agli artt. 27 terzo comma e 31 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non è esclusa l'applicabilità della pena dell'ergastolo al minore imputabile. La successiva sent. n. 135/2003 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui "in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58ter del medesimo ordinamento, non consente al condannato alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti indicati nella disposizione censurata di essere ammesso alla liberazione condizionale". 8. Il divieto di tortura risulta problematico di fatto in situazioni di pericolo estremo per la vita e l’integrità psicofisica di una persona nelle quali si possono trovare gli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza. Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Saadi, un cittadino tunisino sospettato di appartenere ad un’organizzazione terroristica ed espulso in un paese nel quale rischiava di subire torture http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-easilo/2009/agosto/sent-cedu-saadi.pdf 9. Particolarmente controverse sono le questioni del riconoscimento e della garanzia della dignità umana in materia di bioetica che coinvolgono vari profili del diritto alla vita, a partire da quella prenatale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 27/1975 aborto; 151/2009 diagnostica preimpianto) fino a quello postmortale (cfr. il caso classico di Antigone: diritto al funerale). Per quanto riguarda la libertà di autodeterminazione dall’assistenza medica oltre ai limiti del cd. accanimento terapeutico sono esemplari i casi Eluana Englaro e Piergiorgio Welby. Approfondimenti: Antonio Ruggeri, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale http://rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Ruggeri.pdf J. Luther, "Ragionevolezza e dignità umana", in A. CERRI (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, Vol. II, Roma:Aracne 2007, 185-214 Idem, Le vie del padre non sono finite (nota a Corte costituzionale ord. n. 389/1988), Giurisprudenza costituzionale, 1988, 1721-1729 II. Libertà 1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite a una libertà generale al singolare: art. 3 co. 2 “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” – art. 4 “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività” – art. 8 confessioni religiose “egualmente libere” – art. 11 “guerra come strumento di “offesa alla libertà degli altri popoli” – art. 36 “esistenza libera e dignitosa” 2. Sono fonti che offrono garanzie esplicite o implicite puntuali a una pluralità di libertà specifiche che integrano un sistema delle libertà (cfr. art. 10 “libertà democratiche”): art. 13 libertà personale (disporre del proprio corpo senza restrizioni) art. 14 (libertà di) domicilio (proiezione spaziale della personalità) art. 15 libertà di comunicazione art. 16 libertà di circolazione art. 17 libertà di riunione art. 18 libertà di associazione art. 19, 20 libertà religiosa art. 21 manifestare liberamente il proprio pensiero art. 31 libertà di matrimonio art. 32 libertà di rifiutare cure art. 33 libertà di arte, scienze ed insegnamento art. 34 libertà di istituire scuole private, diritto (di libertà) di raggiungere i gradi più alti degli studi art. 35 libertà di emigrazione art. 38 u.c. libertà di assistenza privata art. 39, 40 libertà sindacale, diritto (di libertà) di sciopero art. 41 libertà di iniziativa economica art. 48 libertà del voto - art. 49 libertà di associarsi in partiti - art. 50 libertà di petizione art. 120 libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni 3. Sono garanzie essenziali dei diritti di libertà inviolabili (art. 13-15) la riserva di legge e la riserva del giudice. Sono inoltre garanzie accessorie di tutti i diritti di libertà (e degli altri diritti) il diritto di agire in giudizio (art. 24 e 111, 113), il diritto a un giudice naturale (art. 25), i divieti di estradizione (art. 26), il carattere personale della responsabilità penale (art. 27 co. 1), il principio nulla poena sine (previa) lege (art. 27 co. 2), la responsabilità dei funzionari e dipendenti degli enti pubblici (art. 28). 4. Numerose sono le fonti internazionali ed europee, in particolare - il preambolo della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): libertà, giustizia e pace nel mondo, “promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vità in una maggiore libertà”, “rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, - art. 1-3 della stessa: “liberi ed eguali in dignità e diritti”, “tutti i diritti e tutte le libertà” senza discriminazioni, “diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”. - preambolo CEDU: “salvaguardia e sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali“, “patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di libertà e di preminenza del diritto”, - art. 5 CEDU “diritto alla libertà ed alla sicurezza”; - art. 2 TUE “valori della dignità, della libertà, della democrazia etc.” - art. 3 TUE “spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone” (co. 2); “economia sociale di mercato fortemente competitiva” (co. 3); “commercio libero ed equo” (co. 5), - Parte terza TFUE cap. II: “libera circolazione delle merci”, cap. IV: “libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali”; - preambolo CDFUE: “assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento” - Capo II CDFUE (ad es. art. 8 libertà di disporre dei propri dati) - art. 52 co. 1 CDFUE: “Eventuali: limitazioni ai diritti e alle libertà (…) devono essere previste dalla legge (riserva di legge) e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o dall’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.” 5. Sono fonti storiche delle garanzie costituzionali della libertà: - il concetto greco di “eleuteros” - l’idea cristiana della libertà come dono di liberazione Galatei 5, 1: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. - la “Magna Charta Libertatum” inglese (1215): “libertà inviolate” della Chiesa, “antiche libertà” della città di Londra, “nessun uomo libero sarà imprigionato (…) se non in base ad un giudiziolegale dei suoi pari e secondo al legge del paese” (radice del cd. habeas corpus) - l’affermazione della libertà di coscienza individuale nella Riforma - la teoria contrattualista del giusnaturalismo in T. Hobbes (“A free man is that is not hindered to do what he hath will to do”), J. Locke (“perfetta libertà di dirigere entro i limiti della legge naturale le proprie azioni e di disporre dei propri beni e della propria persona”) e J. St. Mill (“freedom to act and absence of coercion”) - la dichiarazione di indipendenza statunitense dei diritti di “life, liberty and pursuit of happiness” (1776) e l’art. 4 della dichiarazione francese (1789): “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri” - la loro sintesi nella filosofia kantiana: “nessuno può costringermi di essere felice a modo suo, ognuno è libero di cercare la propria felicità a patto che riconosca lo stesso agli altri” - la distinzione tra la libertà degli antichi come autonomia politica collettiva e quella dei moderni come libertà privata individuale in B. Constant (1819) - la riformulazione delle quattro libertà di Roosevelt (1941: freedom of speech, freedom of worship (religione), freedom from want, freedom from fear (healthy peaceful life), 6. Dal punto di vista dell’analisi logica giuridica si può definire libertà una posizione giuridica di un determinato soggetto privato che non è gravato da atti o fatti coercitivi, obblighi o divieti imputabili ad altri soggetti, pubblici o privati, (libertà da) e consente di scegliere una condotta e l’omissione della stessa (libertà di), ad es. muoversi o sostare, credere o non credere. 7. Sono problematiche attuali della libertà, ad es. - la libertà di elemosinare. - le modalità di impiego del cd. body scanner negli aeroporti (proporzionalità delle restrizioni della libertà a beneficio della sicurezza), - la cd. libertà di fumare (mettendo a rischio la propria salute e quella altrui), - la proposta di misure di sicurezza volte ad impedire l’esercizio della libertà di riunione per prevenire atti di violenza, Approfondimenti: B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, 1819 I. Berlin, Freedom and its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty (2003), trad. it., La libertà e i suoi traditori, Milano 2005 M. Ainis, Le libertà negate, Milano 2004 J. Luther, Il fumo nella lotta per i diritti, in: V. Angiolini, Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino 1992, 130ss. III. Eguaglianza 1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite all’eguaglianza: - art. 3 co. 1 “Tutti i cittadini pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza discriminazioni di ….” (eguaglianza formale) - art. 3 co. 2 “rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori …” (eguaglianza sostanziale) - art. 4 “tutti i cittadini” , “ogni cittadino” - art. 8 “Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge.” - art. 11 “condizioni di parità con gli altri stati” Titolo I: “tutti”, “nessuno”, “ogni”, “in via generale” (art. 16) Titolo II: art. 29 “eguaglianza morale e giuridica dei coniugi” art. 33, 34: scuole private paritarie con “trattamento equipollente”, scuola aperta a tutti Titolo III: art. 37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, e le stesse retribuzioni …” (cfr. anche cost. economica) Titolo IV: art. 48 co. 1 “elettori tutti i cittadini, uomini e donne” art. 48 co. 2 “voto eguale” art. 51 accesso a uffici e cariche lettive “in condizioni di eguaglianza”; promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” (anche art. 117 co. 7) art. 49-54: “tutti” Parte II: art. 56 “suffragio universale” art. 111 contraddittorio tra le parti “in condizioni di parità” art. 117 m l.e.p. concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale art. 119 “fondo perequativo” Disp. trans. fin XIV: titoli nobiliari 2. Sono fonti internazionali ed europee dell’eguaglianza - dichiarazione universale 1948 art. 1 “Tutti nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” art. 2 “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà … senza limitazione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere. 2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, …” art. 7 “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione art. 10 “diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza” art. 16 “Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.” - CEDU art. 14 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.” XII. Protocollo addizionale 2000 “Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una mino-ranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.” - CDFUE Capo 3. art. 20 Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. art. 21 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. art. 22 - L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. art. 23 - La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. art. 24-36 diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili - TUE art. 2 valori di uguaglianza, non discriminazione, parità tra donne e uomini art. 4 co. 2 “l’Unione rispetta l’eguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità” art. 9 L’Unione rispetta in tutte le sue attività il principio dell’eguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.” 3. Sono fonti storiche - il concetto di “isonomia” nell’antichità greca - la massima di diritto romano in Ulpiano: “Quod ad ius naturale attinente, omnes homines aequales sunt.” - Giovanni, 13,15: «In verità, in verità vi dico: un servo non è più del suo padrone, né un inviato è da più di chi lo ha mandato» - la raffigurazione medievale della giustizia come donna dotata di bilancia e spada - il superameno dei privilegi e delle corporazioni dell’antico regime con la dichiarazione francese del 1789, art. 1: “Le distinzioni non possono essere fondate che sull’utilità comune.” - art. 6: “La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.” - l’egualitarismo radicale, da Rousseau tradotto nella cost. giacobina del 1793 “Tutti gli uomini sono eguali per natura e davanti alla legge” e da Marx nel motto: “Da ognuno secondo le sue capacità a ognuno secondo i suoi bisogni.” - l’antiegualitarismo di Nietzsche: perché così parla a me la giustizia: «gli uomini non sono uguali». 4. La Costituzione italiana ha respinto sia l’egualitarismo (tutti siano eguali al massimo), sia il disegualitarismo (tutti sono e siano diseguali al massimo), combinando un’idea liberale di “eguale libertà” con un’idea sociale di rimozione delle disuguaglianze che la ostacolano. Sotto il profilo teorico, il principio di eguaglianza formale e materiale si scompone in vari aspetti 1) generalità delle norme; 2) unicità del soggetto giuridico; 3) eguaglianza di fronte alla legge nella sua applicazione; 4) divieto di discriminazioni; 5) eguaglianza nei diritti fondamentali; 6) pari opportunità di perseguire i progetti di vita e di partecipare all’organizzazione della società. 5. L’art. 3 co. 1 vieta non solo le discriminazioni specificate, ma in generale qualsiasi distinzione di o uniformazione di situazioni che risulti arbitraria, tale da risultare irragionevole. L’art. 3 co. 2 Cost. contiene una norma che a) autorizza interventi legislativi che distinguono trattamenti in base alle “condizioni sociali” e legittimano cd. “azioni positive”, b) garantisce dei diritti sociali che realizzano i presupposti materiali per l’esercizio dei diritti di libertà (ad es. gratuito patrocinio, art. 24). 6. Sul principio di ragionevolezza cfr. G. Zagrebelsky, Relazione sulla giurisprudenza della Corte costituzionale nell’anno 2003: L'art. 3 Cost. compare, quale parametro, nella maggior parte delle ordinanze di rimessione. Attraverso la sua invocazione, si lamenta quello che è stato definito il vizio della arbitrarietà della legge. Conseguenza dei limiti generali che attengono al modo stesso di percepire il diritto e la funzione legislativa, in esso rientrano, si è detto, tutti i casi di "leggi contro la natura del diritto". Analoghi criteri di valutazione della costituzionalità delle leggi si rinvengono in tutti i sistemi di giustizia costituzionale. All'interno di questo tipo di vizio si possono distinguere diversi modi d'essere del vizio di arbitrarietà, cui conseguono differenti tecniche di giudizio, come mostra la giurisprudenza costituzionale dell'anno 2003. La prima manifestazione dell'arbitrarietà è l'irrazionalità: l'imperativo di razionalità impone al legislatore di equiparare il trattamento giuridico di situazioni analoghe e, al contrario, di differenziare il trattamento delle situazioni diverse. Il giudizio assume uno schema ternario, ove accanto alla norma da valutare e al parametro costituzionale costituito dall'art. 3 si colloca il tertium comparationis, ovvero la norma che, usata come pietra di paragone, consente di cogliere la "rottura" logica dell'ordinamento. Il controllo sull'irrazionalità della legge si distingue da quello sull'irragionevolezza. Anche il controllo sull'irragionevolezza presuppone differenze di disciplina giuridica, e quindi l'esistenza di un termine di paragone. Ma, diversamente dal controllo sulla irrazionalità, nel controllo di irragionevolezza entra un principio costituzionale di sostanza, il quale consente di apprezzare la rottura dell'ordinamento costituzionale operata eventualmente dalla legge oggetto del giudizio. Nella prima categoria, possiamo collocare le pronunce secondo le quali le differenziazioni denunciate si giustificano, o si censurano, in ragione della disomogeneità, o della omogeneità, delle situazioni messe a raffronto. Ad esempio, è stata dichiarata infondata la questione relativa all'assenza della incompatibilità tra la carica di sindaco e l'ufficio di primario di divisione del locale ospedale, pur essendo tale incompatibilità prevista per i direttori amministrativo e sanitario della USL: il tertium comparationis non è idoneo, "poiché non sussiste certo omogeneità di posizioni fra titolari degli uffici preposti alla gestione dell'azienda USL e dipendenti di questa con compiti tecnico-sanitari, come i primari" (sentenza 220). (…) Nella seconda categoria di giudizi si possono collocare le decisioni nelle quali la differenziazione trova (o non trova) una giustificazione in specifici valori costituzionali che si ritengano degni di tutela e sono invece ignorati dal rimettente. Ad esempio, i benefici tributari riconosciuti ai proprietari di immobili locati di interesse storico o artistico (e non ai proprietari di immobili non vincolati) trovano giustificazione in considerazione degli obblighi gravanti su tali proprietari come riflesso della tutela costituzionale dei beni che discende dall'art. 9, comma 2, Cost. (sentenza 346). (…). Un terzo livello di sindacato è stato definito giudizio "di giustizia" o di "intrinseca irragionevolezza". Questo giudizio prescinde dal carattere ternario, dalla comparazione tra norme, per assumere la forma del controllo della adeguatezza della legge rispetto al caso regolato. Significativa è, al riguardo, la sentenza 185, che giudica "irragionevole" la compressione di un diritto (si trattava del diritto di proprietà) in nome di un valore costituzionalmente tutelato (la tutela dei beni culturali), in quanto la misura limitativa è stata ritenuta eccessiva ed esuberante rispetto alla finalità perseguita, che già poteva ritenersi soddisfatta da altre previsioni contenute nell'ordinamento. La arbitrarietà, in altri termini, deriva dalla assenza di giustificazione ex se dell'eccesso di tutela. (…) Un richiamo all'eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma 2, è contenuto nella sentenza 350, relativa alla possibilità della detenzione domiciliare per la madre di un figlio portatore di grave handicap, indipendentemente dall'età di quest'ultimo. La Corte, dopo aver sottolineato il particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto disabile, la cui salute psico-fisica può essere notevolmente pregiudicata dall'assenza della madre, afferma che "la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità". Approfondimenti: N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino 1995 L. Paladin et al., Corte Costituzionale e principio di eguaglianza, Padova, 2002 F. Sorrentino, L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in «Politica del diritto», 2, 2001, pp. 179-195 J. Luther, "Voce: Ragionevolezza (delle leggi)", Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino:U.T.E.T, 1997, 341362. IV. CULTURA 1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite ed implicite alla cultura, non riconducibili alla cultura della politica, del diritto e dell’economia, e che disegnano la cd. “costituzione della cultura”: - art. 2 diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (richiamo anche ai diritti culturali) - art. 5 autonomie locali (culture territoriali) - art. 6 minoranze linguistiche - art. 7 principio di laicità e principio concordatario - art. 8 eguale libertà delle confessioni - art. 9 co. 1 promozione dello sviluppo della cultura - art. 9 co. 2 conservazione del patrimonio storico e artistico - art. 12 tutela del simbolo della Repubblica - art. 19-21 tutela della libertà religiosa (culti) e di pensiero (media) nei limiti del buon costume - art. 27 co. 3 principio della rieducazione del condannato Titolo II: rapporti etico sociali (istituzioni culturali) - art. 29 matrimonio - art. 30 famiglia: istruire ed educare i figli - art. 31 protezione di infanzia e gioventù - art. 32 cure sanitarie, sport come cultura corporea - art. 33 arte e scienza, istituzioni di alta cultura - art. 34 scuola - art. 59 senatori a vita “per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” - art. 116 autonomie speciali per culture territoriali particolari - art. 117 co. 2 competenze statali esclusive per rapporti con le confessioni religiose (c), ordinamento civile (l), l.e.p. prestazioni concernenti diritti civili e sociali (incl. culturali) (m), norme generali sull’istruzione (n), tutela dei beni culturali (s), - art. 117 co. 3 competenze concorrenti per istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, e per ricerca scientifica, tutela della salute, ordinamento sportivo, ordinamento della comunicazione, valorizzazione beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 2. Sono fonti internazionali ed europee, oltre alla Costituzione e alle convenzioni UNESCO, reperibili in www.unesco.org - art. 26 dichiarazione universale 1948: diritto all'istruzione “indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.” - art. 27 diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici, diritti d’autore; anche art. 18: libertà di pensiero, coscienza, religione - art. 9-10 CEDU 1950: libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, ricevere informazioni - art. 12 CEDU diritto al matrimonio, art. 2 prot. Add. 1952: diritto all’istruzione - art. 13 CDFUE: libertà arti e scienze, art. 14 diritto all’istruzione, art. 17 proprietà intellettuale, art. 22 garanzia della diversità culturale - art. 3 co. 3 TUE: “L’Unione … promuove il progresso scientifico… rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.” - art. 6 TFUE: competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati in materia di cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport 3. Nella storia si sono sempre combattuti concezioni più elitarie ed esclusive e concezioni più popolari ed inclusivi di “cultura”. Secondo questi ultimi, preferiti anche in sede internazionale, sono istituzioni culturali anche quelle religiose, i mass-media e certe forme o stili di vita quotidiana (ad es. la moda). La concezione più ampia preferisce evitare restrizioni autoritarie, ma tende al soggettivismo. Quello più ristretto ritiene privilegia la tradizione, rischiando di frenare innovazioni culturali. Si possono comporre i contrasti tra le concezioni della cultura, riconoscendo un pluralismo di culture e tendenze culturali or più conservative, ora più innovative (art. 9 cost.) 4. Il concetto di cultura (come quello di religione e arte) deve combinare elementi soggettivi, che tendono ad allargarlo ed elasticizzarlo, con elementi oggettivi, che devono soddisfare le esigenze di certezza giuridica delle istituzioni. Gli elementi oggettivi possono essere accertati solo in procedure discorsive affidate ad una comunità culturale autonoma, ad es. la letteratura “critica”. Quel che è ad es. arte o religione può essere definito solo sulla base dell’auto-qualificazione del soggetto che si presume attendibile fino a prova contraria o fino all’allegazione di fatti idonei a rovesciare l’onere della prova.. 5. Nello Stato costituzionale, la cultura è fondata sui diritti culturali si distinguono dagli altri diritti fondamentali per il fatto di essere non esclusivamente diritti individuali, ma potenzialmente anche diritti rivendicabili da soggetti collettivi (ad es. diritto all’educazione). I diritti culturali individuali servono più alla civiltà (e alla società civile), ma non vi è cultura senza civiltà e non vi è civiltà senza cultura. 6. Si segnalano i seguenti casi e quesiti che investono problematiche inerenti al principio fondamentale della cultura: - Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, Lauti vs. Italia, 3. 11. 2009: « La presenza del crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche, potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso, che avvertirebbero così di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione. Tutto questo, potrebbe essere incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per i ragazzi che praticano altre religioni, in particolare se appartengono a minoranze religiose, o se sono atei. La Corte non è in grado di comprendere come l'esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è stata concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla Corte costituzionale italiana. L'esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione in luoghi che sono utilizzati dalle autorità pubbliche, e specialmente in classe, limita il diritto dei genitori di educare i loro figli in conformità con le proprie convinzioni e il diritto dei bambini di credere o non credere.” In senso contrario Consiglio di Stato, parere n. 556/2006, senza pronuncia sul merito Corte costituzionale sent. n. 189/2004. (questione tuttora pendente). - È ancora costituzionalmente legittima l’ineleggibilità dei ministri di culto con giurisdizione o cura di anime a consigliere comunale o, anche senza giurisdizione e cura di anime, a sindaco o presidente della provincia ? (artt. 6 e 15 del T.U. 570/1960; art. 2, n. 4, della legge 154/1981; artt. 60, n. 4, e 61 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267; art. 2 legge n. 154/1981). - Corte di giustizia europea, 31. 1. 2008, C-380/05 (Europa 7) "(…), l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» dispone che gli Stati membri provvedono a che l’allocazione e l’assegnazione delle frequenze radio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Inoltre, qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio, tali diritti devono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni», «mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie». (…) Orbene, nella causa principale, emerge dagli elementi forniti dal giudice del rinvio che, in applicazione della legge n. 249/1997, l’attribuzione delle frequenze ad un numero limitato di operatori non è stata effettuata in base a criteri siffatti. Infatti, da un lato, le dette frequenze sono state assegnate di fatto alle reti esistenti in applicazione del regime transitorio istituito all’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, sebbene a talune di tali reti non fosse stata rilasciata la concessione ai sensi di tale legge. Dall’altro lato, ad operatori come la Centro Europa 7 non sono state attribuite frequenze, sebbene fossero state rilasciate loro concessioni ai sensi della detta legge. Di conseguenza, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l’art. 49 CE ostava ad un regime siffatto. (…) In ogni caso, le restrizioni constatate supra non possono essere giustificate dalla necessità di garantire una rapida evoluzione verso la trasmissione televisiva in tecnica digitale. Infatti, anche qualora un obiettivo siffatto possa rappresentare un obiettivo di interesse generale tale da giustificare restrizioni del genere, è giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, che la normativa italiana, in particolare la legge n. 112/2004, non si limita ad attribuire agli operatori esistenti un diritto prioritario ad ottenere le frequenze, ma riserva loro tale diritto in esclusiva, senza limiti di tempo alla situazione di privilegio così creata e senza prevedere un obbligo di restituzione delle frequenze eccedenti dopo la transizione alla trasmissione televisiva in tecnica digitale.” - I capo-clan mafiosi devono essere riconosciuti capaci di “educare” i propri figli ? (art. 30 co. 2) Approfondimenti: P. Haeberle, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura", Roma:Carocci 2001 G. Zagrebelsky, Scambiarsi la veste, Bari: Laterza, 2010 J. Luther, Le frontiere dei diritti culturali in Europa", in G. ZAGREBELSKY (a cura di), Diritti e Costituzione nell'Unione europea, Bari:Laterza, 2003, 221-243. J. Luther, "Il crocefisso come simbolo religioso, culturale e politico in costituzione", in G. E. RUSCONI (a cura di), Lo stato secolarizzato nell'età post-secolare, Bologna: Il Mulino, 2008, 275-311. V. LAVORO 1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite ed implicite al lavoro e disegnano la lunga cd. “costituzione economica” - art. 1 “Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (cfr. proposta Romiti: mercato, Lega: mercato e solidarietà) - art. 3 co. 2 “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” - art. 4 co. 1 riconosce (ma non garantisce) diritto al lavoro - art. 4 co. 2 dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (= dovere di attività, anche lavorativa per quanti non concorrono diversamente al progresso) - art. 9 “ricerca tecnologica” - art. 33 esame di Stato per “abilitazione all’esercizio professionale” - art. 35 tutela del lavoro “in tutte l sue forme e applicazioni”, cura della formazione - art. 36 diritto al salario “retribuzione proporzionata” - art. 37 diritti di donne e minori (cfr. anche art. 38 co. 3) - art. 38 diritti all’assistenza sociale degli inabili al lavoro e alla previdenza sociale dei lavoratori - art. 39, 40 libertà sindacale e sciopero come garanzie collettive dei diritti del lavoro - art. 41 libertà di iniziativa e attività economica (del lavoro autonomo ed imprenditoriale) non in contrasto con l’utilità sociale e soggetta a programmi e controlli per essere “indirizzata e coordinata a fini sociali” (economia di mercato sociale) - art. 42-44 garanzie della proprietà privata (agricola), anche come mezzo del lavoro imprenditoriale - art. 45 garanzie della “cooperazione a carattere di mutualità” e dell’artigianato - art. 46 garanzia della collaborazione dei lavoratori dipendenti alla gestione delle aziende - art. 47 tutela del risparmio, dell’accesso alla proprietà dell’abitazione e alla proprietà diretta coltivatrice, dell’investimento azionario - art. 97 co. 3, 98 accesso all’impiego pubblico, doveri di esclusività - art. 99 istituzione del CNEL con potere di iniziativa legislativa - art. 102 co. 2 sezioni specializzate degli organi giudiziari anche per la materia del lavoro - art. 117 co. 2 competenze statali esclusive in materia di “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario” statale (e), “ordinamento civile” (l), l.e.p. prestazioni concernenti diritti sociali (m), previdenza sociale (o), “opere dell’ingegno” (r), “tutela dell’ambiente” (s); - art. 117 co. 3 competenze concorrenti in materia di “commercio con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione (…) con l’esclusione della istruzione e della formazione professionale”; ricerca tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale: - art. 120 co. 1 divieto di provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e cose tra Regioni o limitino “l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale” cfr. anche legge n. 300/1970 “statuto dei lavoratori” 2. Sono fonti internazionali ed europee, favoriti e garantiti dall’art. 35 co. 3 (“accordi … internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”): - la dichiarazione universale 1948: art. 22-25 - art. 11 CEDU: “diritto di costituire sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi” - la Carta sociale europea (Torino 1961) - CDFUE art. 15 libertà professionale – art. 16 libertà di impresa – art. 17 proprietà Capo IV Solidarietà: diritti all’informazione e consultazione, all’accesso a servizi di collocamento, alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste, a conciliare vita familiare e vita professionale, a sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso a servizi di interesse economico generale, tutela dell’ambiente, protezione consumatori - art. 3 co. 3 TUE: “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.” - TFUE art. 4 competenze concorrenti: a) mercato interno, b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato, c) coesione economica, sociale e territoriale, d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, e) ambiente, f) protezione dei consumatori, g) trasporti, h) reti transeuropee, i) energia (…) art. 14: garanzia servizi di interesse economico generale art. 45ss libera circolazione dei lavoratori art. 49ss libertà di stabilimento art. 56ss libera circolazione dei servizi art. 63ss libera circolazione capitali art. 101ss tutela della concorrenza (art. 107 divieto di aiuti di stato) art. 145ss strategia coordinata per l’occupazione art. 151ss obiettivi della politica sociale (art. 162 fondo sociale europeo) art. 169 tutela consumatori - art. 170ss reti transeuropee – art. 173 competitività dlel’industria – art. 174 coesione economica, sociale e territoriale – art. 179 ricerca 3. Sono fonti storiche del principio del lavoro in particolare - la mitologia greca della hybris del sapere tecnico (Prometeo) - l’idea cristiana del dovere e della sofferenza del lavoro (Gen. 3, 1: maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita; 2 Ts 2, 7-13 “chi non vuol lavorare neppure mangi”), rielaborato ad es. nell’enciclica Rerum Novarum (1891) - l’etica della “professione” nel protestantesimo calvinista e l’idea degli economisti classici della proprietà come diritto naturale sul prodotto del proprio lavoro (J. Locke / A. Smith), - l’idea illuminista del “diritto di lavorare” (Turgot 1776: prima proprietà di ogni uomo; art. 13 cost. francese 1848: liberté de travail e de l’industrie) - le disposizioni della costituzione giacobina del 1793 sui “soccorsi pubblici” e il diritto all’istruzione - l’abolizione della schiavitù e la critica marxista del lavoro alienato e la rivendicazione socialista del diritto al lavoro (art. 163 cost. di Weimar) - la Carta del lavoro 4. Il concetto costituzionale del lavoro è più ampio di quello del codice civile perché non si limita a quello subordinato, ma include anche quello autonomo (art. 2222 c.c.) e professionale, inclusa quella imprenditoriale e commerciale (“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” (art. 2082 c.c.). Alla luce dell’art. 4 co. 2 può esser considerato lavoro addirittura qualsiasi attività che produca progresso sociale, perfino la politica come professione. 5. Il modello costituzionale del lavoro coincide con quello dell’art. 41 del trattato istitutivo dell’organizzazione internazionale del lavoro (OIL): “Le travail ne doit pas etre considerée simplement comme une marchandis ou un artiche de commerce.” Ne consegue non solo la legittimità del servizio pubblico di collocamento (e del relativo diritto). Il lavoro è anche cultura e pertanto non deve essere fondato solo sul mercato, piuttosto il mercato deve essere fondato sul lavoro. Il dovere del lavoro implica che colui che non lavora non ha un valore, ma che colui che si rifiuta di lavoro per se e per gli altri, non può pretendere di vivere del lavoro altrui. 6. Si segnalano i seguenti casi e quesiti che investono problematiche inerenti al principio fondamentale del lavoro. - Corte costituzionale sent. n. 46/2000 (massima) E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare (…) per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (…) limitatamente all'art. 18 che prevede la c.d. tutela reale contro il licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale è rappresentato dal potere del giudice, nei casi di recesso inefficace, nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennità dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. E da escludere che la norma oggetto del quesito, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili all'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., ne concreti l'unico possibile paradigma attutivo. Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline attualmente in vigore sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. E neppure, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, poiché resterebbe comunque operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (…). - Che senso giuridico ha il diritto al lavoro quando aumenta la disoccupazione ? Implica un diritto all’indennità di disoccupazione anche per chi non riesce ad entrare nel mondo del lavoro ? - La libertà di scelta del lavoro implica anche una libertà di svolgere più di un lavoro ? - È legittima l’esclusione dall’indennità di disoccupazione di chi è alla ricerca del primo impiego e la sua limitazione nel tempo (8 mesi per infra-, 12 mesi per ultracinquantenni) ? Approfondimento L. Baccelli, “Lavoro” in: A. Barbera, Le basi filosofiche dl costituzionalismo, Bari 1997, 145 S. Cassese, La nuova costituzione economica, Bari 2000 VI. Solidarietà 1. Sono fonti costituzionali che offrono garanzie esplicite ed implicite alla solidarietà, oltre a quelle della costituzione culturale e della costituzione economica (cfr. le voci lavoro e cultura): - art. 1 sovranità implica subordinazione al potere del popolo e dovere di rispetto delle forme e dei limiti della costituzione - art. 2 “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” - art. 4 cd. dovere di lavoro “attività o funzione che concorra al progresso” - art. 11 ripudio della guerra presuppone dovere di pace - art. 23 riserva di legge per imposizione di doveri di prestazioni personali e patrimoniali - art. 30 dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli - art. 32 co. 2 trattamenti sanitari obbligatori (co. 1: evt. doveri ambientali) - art. 33 “obblighi delle scuole non statali”, obbligatorietà dell’esame di Stato - art. 34 istruzione inferiore obbligatoria - art. 38 obbligatorietà della previdenza sociale (e libertà dell’assistenza privata) - art. 39 evt. obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi di lvoro - art. 45 cooperazione a carattere di mutualità - art. 48 dovere civico di voto - art. 52 difesa della Patria (cfr. art. 78, 87, 103 - art. 53 doveri del contribuente - art. 54 doveri di fedeltà e legalità, doveri di disciplina ed onore dei funzionari (cfr. art. 97, 98) - art. 111 co. 3 presuppone obbligo di testimoniare in giudizio - art. 117 co. 2 competenze statali esclusive: d) difesa e Forze armate, e) sistema tributario e contabile dello Stato, i) stato civile e anagrafi, h) ordine pubblico e sicurezza, l) ordinamento penale, n) norme generali sull’istruzione, o) previdenza sociale, q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale, s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. - art. 117 co. 3 competenze concorrenti: tutela e sicurezza del lavoro, professioni, tutela della salute, alimentazione, protezione civile, ordinamento della comunicazione etc. - art. 120 u.c. principio di leale collaborazione (secondo dottrina non condivisibile dovere generale) 2. Sono fonti internazionali ed europee esplicite ed implicite di doveri di solidarietà, non solo tra stati, ma anche tra i popoli e – di riflesso - tra cittadini: - art. 29 co. 1 dichiarazione universale 1948: Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. - preambolo CDFUE: “Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.” - art. 2 TUE valori comuni in una “società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini” - art. 3 co. 3 “solidarietà tra le generazioni”, “coesione economica, sociale e territoriale”, “solidarietà tra gli Stati membri”, co. 5 “solidarietà e rispetto reciproco tra i popoli”, “rigorosa osservanza e sviluppo del diritto internazionale” - art. 8 con i paesi limitrofi relazioni di “buon vicinato fondato sui valori dell'Unione” - art. 21 finalità politica estera comune: preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale; favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo - art. 42 co. 7 “Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso”, - art. 43 missioni umanitarie e di soccorso, di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, missioni tese al ristabilimento della pace e operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti, lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. 3. Sono fonti storiche del principio di solidarietà - il concetto di “fraternità” dalle confraternite cristiane fino al motto della rivoluzione francese - il principio della responsabilità solidale di una pluralità di debitori nel diritto commerciale - il dovere di contribuire al mantenimento della forza pubblica (art. 13 dichiarazione 1789) - la dichiarazione di un “diritto alla sussistenza nella costituzione giacobina del 1793: “La socieété doit la subsitance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du tarvail, soit enn assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.” (art. 21) - le tradizioni mutualiste della cd. solidarietà operaia - l’idea repubblicana dei doveri dell’uomo in Mazzini (1841). 4. Tra i problemi del dovere tributario come dovere di solidarietà economica e politica merita particolare attenzione - la questione se esistono oltre alla capacità contributiva altri limiti alla pressione fiscale - la questione della progressività di fronte alla riduzione delle aliquote - la questione se l’inderogabilità del dovere esige una maggiore certezza delle sanzioni dell’evasione fiscale - la questione se il dovere tributario possa estendersi anche a futuri tributi diretti a favore dell’UE. 5. Tra i problemi del dovere di difesa della patria va segnalato la questione se la restrizione dell’obbligo militare ai soli tempi di guerra sia conforme o meno al dettato costituzionale dell’art. 52, se sia legittimo escludere dal servizio civile gli stranieri e gli anziani e se tale difesa deve svolgersi anche fuori dal territorio nazionale. Approfondimento .R BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO e J. LUTHER (a cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino:Giappichelli, 2007 .J. Luther, , "Commento all'art. 52 della Costituzione", in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. I, Torino:U.T.E.T, 2006, 1030-1054