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LE ONLUS
D. Lgs. 460/97
Lo status di ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – è una qualifica fiscale che
permette alle organizzazioni che la assumono il godimento di importanti agevolazioni, a fronte però
del rispetto di determinati vincoli e controlli.
Importante è sottolineare che la qualifica di ONLUS si può solo acquisire, non essendo possibile
costituire una ONLUS.
Il D. Lgs. 460/97, a partire dall'art. 10, istituisce e disciplina questo status.
Non tutte le organizzazioni possono acquisire tale qualifica.
Possono diventare Onlus:
 associazioni
 comitati
 fondazioni
 società cooperative
 altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Non possono, invece, acquisire la qualifica:
 enti pubblici
 società commerciali che non siano società cooperative
 partiti e movimenti politici
 organizzazioni sindacali
 associazioni di datori di lavoro
 associazioni di categoria
Alcune organizzazioni possono, poi, acquisire di diritto la qualifica di ONLUS:
 le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri Regionali (legge 266/91)
 le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e iscritte nei Registri Prefettizi
 le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/87 e che abbiano ottenuto il
riconoscimento di idoneità dal Ministero degli Affari Esteri.
Un'organizzazione che sia compresa tra quelle che possono diventare ONLUS deve per acquisire la
qualifica, soddisfare altri requisiti.
Il D. Lgs. 460/97 stabilisce, infatti, l'obbligo dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale e l'obbligo di svolgere la propria attività in uno o più dei seguenti 11 settori:
1. assistenza sociale o socio-sanitaria
2. assistenza sanitaria
3. beneficenza
4. istruzione
5. formazione
6. sport dilettantistico
Iniziativa “Formazione in corso”, finanziata ex. L. 383/2000, art. 12, lett. d) anno finanziario 2009
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tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico, comprese le
biblioteche
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
9. promozione della cultura e dell'arte
10. tutela dei diritti civili
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse
affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente.
Ulteriore requisito è che le attività di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 9, 10 non devono essere svolte a favore
dei soci e dei partecipanti, ma essere rivolte a:
 persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,
anche se socie
 componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Se si svolgono attività relative agli altri punti si può acquisire la qualifica di ONLUS anche se i
beneficiari sono soci o partecipanti.
Per le ONLUS è tassativo lo svolgimento di una di queste attività. Le altre attività dovranno avere
natura accessoria e integrativa rispetto a quella istituzionale e non potranno mai avere carattere
autonomo: sono le cosiddette attività direttamente connesse, funzionali al reperimento di fondi,
per le quali non esiste l'obbligo di dirigersi in maniera esclusiva a soggetti svantaggiati.
Altro requisito tassativo per un'organizzazione che voglia acquisire la qualifica di ONLUS è inoltre
quello di avere uno statuto conforme alle previsioni del D. Lgs. 460/97, con l'inclusione delle
clausole obbligatorie ivi citate.
Molti sono i benefici di cui godono le ONLUS:
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completa detassazione delle attività istituzionali (disposizione non valida però per le società
cooperative, anche se sociali)
detassazione ai fini delle imposte sul reddito delle attività direttamente connesse (disposizione
non valida però per le società cooperative, anche se sociali)
esenzione dall'imposta IVA per alcune attività svolte dall'organizzazione (come le prestazioni
didattiche, quelle socio-sanitarie a favore di anziani, adulti inabili, tossicodipendenti,
handicappati, le prestazioni educative per bambini e giovani)
applicazione, se compatibile, della disciplina riservata agli enti non commerciali (disposizione
non valida però per le società cooperative, anche se sociali)
esenzione dalle imposte di bollo
esenzione dalle imposte su successioni e donazioni
esenzione da tassa su concessioni governative
esenzione da imposte per svolgimento di lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza
esenzione dalle imposte su intrattenimenti attraverso attività di spettacolo svolte
occasionalmente
esenzione da INVIM (Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) per gli
immobili acquisiti a titolo gratuito
Iniziativa “Formazione in corso”, finanziata ex. L. 383/2000, art. 12, lett. d) anno finanziario 2009
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esclusione dalle imposte di successione e donazione e da INVIM per eredità e donazioni in
favore di ONLUS
esclusione dell'imposta Iva per la pubblicità gratuita in favore di ONLUS
detraibilità/deducibilità da parte di privati o imprese delle erogazioni liberali in denaro emesse
in favore di ONLUS
imposta di registro in misura fissa per il trasferimento della proprietà di beni immobili e diritti
reali di godimento, se utilizzati entro due anni per l'esercizio di attività istituzionali
sui contributi destinati alle ONLUS da parte di enti pubblici non si applica la ritenuta alla
fonte del 4%
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molti anche gli obblighi e i vincoli:
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obbligo di adeguare lo statuto anche al solo scopo di aggiungere l'acronimo ONLUS alla
denominazione dell'ente
obbligo di adeguare lo statuto con l'inserimento delle clausole obbligatorie previste dal D. Lgs.
460/97, art. 10
obbligo di inviare la comunicazione dell'acquisizione della qualifica di ONLUS al Ministero
delle Finanze
obbligo di rendere noto e visibile in ogni comunicazione sia interna che esterna (lettere, fax,
inviti…) l'acronimo ONLUS accanto al nome dell'organizzazione che ne ha assunto la
qualifica
obbligo per le ONLUS con entrate annuali superiori a € 51.645,69 di tenere scritture contabili
cronologiche e sistematiche (come per le imprese, la partita doppia)
obbligo di tenere una contabilità Iva per le attività direttamente connesse (che non ricevono
agevolazioni d'imposta per quanto riguarda l'Iva).
obbligo di svolgere una delle attività tassativamente elencate all'art. 10, comme 1, lettera "a" del
D. Lgs. 460/97
obbligo di rivolgere alcune delle suddette attività esclusivamente a favore di soggetti
svantaggiati
Gli uffici finanziari sono preposti al controllo formale dei requisiti.
Gli enti che hanno ottenuto la qualifica di ONLUS, oltre alle attività istituzionali, possono
esercitare anche le cosiddette attività direttamente connesse, anche se non è chiaro cosa si intenda
con questa espressione che di sicuro comprende solo la vendita di gadgets in occasione di eventi
particolari e, secondo una risoluzione ministeriale, non comprende l'attività di sponsorizzazione e
di vendita del proprio marchio, attività anzi vietate.
L'esercizio di attività direttamente connesse deve rispettare, inoltre, determinati limiti: non devono
essere, infatti, prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i proventi che ne derivano non devono
superare il 66% delle spese complessive dell'ente.
Rigidi controlli
In seguito all'istituzione dell'Authority del Terzo settore si sono intensificati e approfonditi i
controlli sulle organizzazioni che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
Iniziativa “Formazione in corso”, finanziata ex. L. 383/2000, art. 12, lett. d) anno finanziario 2009
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Se l'acquisizione della qualifica è abusivo e non soddisfa i requisiti richiesti, sono previste pesanti
sanzioni amministrative a carico dell'ente.
In particolare, qualora l'organizzazione abbia usufruito di agevolazioni fiscali derivanti dallo status
abusivo di ONLUS è ammessa la responsabilità solidale ed illimitata del rappresentante legale e
degli amministratori: le sanzioni sono, inoltre, autonome, si sommano cioè alle sanzioni fiscali
derivate dal mancato pagamento delle imposte e dei relativi interessi e sanzioni.
Gli enti non commerciali che non hanno acquisito la qualifica di ONLUS possono comunque
godere, seppure in maniera minore, di rilevanti agevolazioni fiscali, nei limiti e nel rispetto dei
vincoli imposti dal D. Lgs. 460/97.
Le società cooperative non godono della completezza delle agevolazioni previste per le ONLUS:
sono infatti inquadrate agli effetti fiscali nella normativa riservata alle società di capitali.
In conclusione…
Troppo spesso gli enti sentono la necessità di ottenere la qualifica di ONLUS, considerando questo
status come un'oasi felice, al riparo di imposte indesiderate e tasse poco gradite. Si è visto però
come, a fronte di importanti agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS sussistano notevoli obblighi e
vincoli il cui rispetto è tassativo e la cui violazione può comportare pesanti sanzioni.
Inoltre, non è raro il caso in cui, soddisfatti con fatica (e sostenendo delle spese) i tanti requisiti per
l'ottenimento della qualifica, l'ente non usufruisca poi di alcuna agevolazione.
Quel che è certo è che i soggetti giuridici che abbiano acquisito o vogliano acquisire lo status di
ONLUS si dovrebbero affidare a mani esperte di professionisti che sappiano guidarle
nell'interpretazione legislativa e capaci di analizzare le varie problematiche fornendo soluzioni
convincenti e convenienti.
Iniziativa “Formazione in corso”, finanziata ex. L. 383/2000, art. 12, lett. d) anno finanziario 2009
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