IL CONTRATTO Il contratto come fonte di obbligazione L'autonomia privata IL CONTRATTO COME FONTE DI OBBLIGAZIONI Il contratto nella definizione dell'art. 1321 è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Così due soggetti possono accordarsi nel senso che uno di essi si obbliga a svolgere un'attività lavorativa a favore dell'altro, che a sua volta si obbliga a pagare un salario. In questo primo approccio, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che, nel sistema del codice, il contratto si configura come fonte di rapporto giuridico e in particolare di obbligazioni: esso è idoneo cioè a produrre nella relazione fra gli uomini modificazioni giuridiche tutelate dalla legge. Il contratto svolge anche un altro ruolo di centrale rilievo nel sistema, configurandosi come lo strumento principale con cui si attua il trasferimento della proprietà e degl'altri diritti reali CONTRATTO E RAPPORTO CONTRATTUALE Dalla definizione dell'articolo 1321 emergono i due profili qualificativi del contratto: la creazione di un rapporto giuridico e la presenza di un atto di volontà degli interessati. Il termine contratto viene utilizzato per indicare l'atto posto in essere dalle parti con cui si costituisce l'accordo e il rapporto e cioè la relazione giuridica che dall'atto stesso deriva, ma queste sono caratteristiche comuni a tutti gli atti giuridici. Per esempio il matrimonio-atto consiste nella dichiarazione degli sposi davanti a un pubblico ufficiale e il matrimonio rapporto consiste nei diritti e doveri che nascono dal matrimonio. L'atto perciò è strumento al rapporto e ne è il presupposto necessario, se l'atto manca o è invalido non sorge l'effetto del rapporto. AUTONOMIA PRIVATA E AUTONOMIA CONTRATTUALE Dopo aver dettato la nozione di contratto, il codice sancisce il principio dell'autonomia contrattuale si riferisce nel quadro della più ampia autonomia privata come libertà dei soggetti di autodeterminarsi, cioè decidere da se sui i propri interessi, personali ed economici. Primo e fondamentale aspetto dell'autonomia contrattuale è la facoltà di autodeterminarsi in ordine all'opportunità di concludere o no un contratto. In senso positivo l'autonomia contrattuale si specifica anzitutto per la facoltà delle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti, col loro accordo possono anche derogare alle norme dispositive di legge. Ad es. L'art 1490 dispone che il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi ma le parti possono accordarsi in modo diverso. Infine l'autonomia contrattuale attribuisce ai singoli la facoltà di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina in particolare. I privati possono dettare per i loro interessi contratti che non si trovano nella categoria dei contratti tipici o modelli previsti dalla legge, è però necessario tutta via che un contratto atipico sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (1322) GLI ATTI UNILATERALI Mentre è ammessa la stipulazione di contratti atipici, la volontà unilaterale di un soggetto, non trova un'analoga generale riconoscimento, quale fonte di rapporti giuridici. Per essi è prevista la tipicità, cioè sono ammessi quelli previsti dalla legge e con i tipici effetti previsti dalla legge. Le ragioni di questa configurazione sono diverse ma non tutte si rispecchiano nell'attuale assetto socioeconomico; tra quelle ancora oggi valide abbiamo il principio per cui al singolo non è consentito incidere sulla sfera giuridica altrui secondo il principio della libertà negativa, nessuno può essere vincolato dall'altrui volontà privata. Gli atti unilaterali sono tipici sia nel tipo, sia negli effetti. CATEGORIE DI CONTRATTI I contratti sono variamente classificati, vuoi in relazione alla struttura dell'atto, vuoi in relazione al tipo di rapporto che ne origina e più in generale in relazione agli effetti. Si dicono bilaterali i contratti in cui intervengono due parti intesi come contrapposti centri d'interesse, in pratica si tratta di tutti i contratti di scambio. Sono detti plurilaterali quelli in cui ci sono o più parti, ma i loro relativi interessi non sono contrapposti tra loro, sono quelli che perseguono uno scopo comune per esempio una società. Inoltre abbiamo contratti a titolo oneroso che sono quelli in cui alla prestazione di una parte corrisponde un prestazione a carico dell'atra, mentre si dicono a titolo gratuito, quelli in cui manca una controprestazione. Con la nozione di contratto oneroso non va confusa quella di contratti a prestazioni corrispettive: questi sono i contratti in cui sussiste un nesso di reciprocità fra le due prestazioni, nel senso che ciascuno di esse costituisce il compenso diretto dell'altro, cosa che non avviene in un contratto di società dove abbiamo l'onerosità, ma non la corrispettività. Il contratto è aleatorio quando l'entità di una o di entrambe le prestazioni dipende da un evento casuale (incendio), tipico esempio è l'assicurazione, in cui una parte assicura su di sé il rischio di un determinato evento fortuito. La formazione del contratto e gli obblighi di contrarre LE TRATTATIVE E LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE Le trattative sono quella fase preliminare alla stipulazione di un contratto in cui le parti tentano di raggiungere un'intesa sul programma contrattuale, valutando l'opportunità, la possibilità di spuntare un prezzo conveniente. Nelle trattative inoltre si deve tenere la buona fede che secondo l'articolo 1175 corrisponde a una vera correttezza tra le parti, cioè salvaguardare l'altrui interesse nei limiti in cui sia compatibile col proprio. Per tutelare la buona fede e le trattative sono importanti le responsabilità precontrattuali che vengono ad operare quando ingiustamente si ha la rottura delle trattative, o senza che si abbia seria intenzione o possibilità, la correttezza impone anche altri obblighi come l'informazione, ne è esempio l'articolo 1338 in cui si dice che conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto non né ha dato notizia all'altra parte e quindi il contratto è da considerare invalido o inefficace. INTERESSE NEGATIVO E RISARCIMENTO La violazione dell'obbligo di correttezza, costituisce inadempimento di un'obbligazione e fonte di responsabilità, e si deve risarcire tutto il danno arrecato cioè danno emergente e lucro cessante (1223). Quindi viene preso in considerazione l'interesse negativo cioè l'interesse a non stipulare un contratto, a non affrontare spese future, quindi si dovranno risarcire le perdite subite e il mancato guadagno. IL CONTRATTO PRELIMINARE Gli obblighi negoziali di contrarre trovano invece la loro fonte in una obbligazione precedentemente assunta come quella nascente dal contratto preliminare che preclude l'obbligo di stipulare un successivo contratto. Un contratto preliminare molto diffuso è quello di compra vendita denominato di compromesso, Per legge con l'articolo 1351 è necessario che il preliminare sia fatto nella stessa forma richiesta del definitivo e che contenga la predetenzione di tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare. Se si verifica l'inadempimento del preliminare, cioè di rifiuto di una delle parti di stipulare il definitivo. su richiesta dell'interessato, il giudice emetterà una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (2932) Inoltre recentemente con l'articolo 2645 Bis è possibile la trascrizione dal preliminare di vendita. L'OBBLIGO DI PREFERIRE. LA PRELAZIONE Figura diversa sia dall'opzione sia dal preliminare è la prelazione, che non vincola nessuna delle parti. Prelazione significa preferenza e importa l'obbligo di preferire un certo contraente a parità di condizioni. Essa è di tipo convenzionale e porta solo al risarcimento del danno, mentre legale tutela in quanto in caso di vendita si potrà ottenere il retratto del bene cioè il trasferimento coattivo del bene. I requisiti del contratto l'accordo delle parti I REQUISITI DEL CONTRATTO Il contratto inteso come atto posto in essere dalle parti deve presentare anzitutto dei requisiti o elementi predeterminati dalla legge perché esso sia valido, essi sono detti requisiti essenziali, in quanto la loro mancanza implica invalidità del contratto. LE PARTI DEL CONTRATTO L'accordo tra le parti è il primo dei requisiti indicati dall'art. 1325, le parti non sono un elemento del contratto, ma un presupposto di esso, se veduto che la parola contratto indica sia l'atto di autonomia privata, l'accordo risultante dalla dichiarazione. Sia il rapporto giuridico che ne consegue, e sia le di parti in senso formale per indicare i soggetti che emettono le dichiarazioni contrattuali e formano il contratto atto; sono invece parti in senso sostanziale coloro in capo ai quali si producono gli effetti del contratto. Di solito le due qualità coincidono. Parte sostanziale può essere chiunque, persona fisica o ente giuridico, abbia la capacità giuridica. Parte formale può essere solo chi abbia la capacità legale. Le parti in senso formale sono individuate già al momento della dichiarazione contrattuale, e sono a tale stregua individuate anche le parti in senso sostanziale: cioè coloro nel cui nome e interesse viene stipulato il contratto. Non sempre risulta rilevante l'identità dei contraenti: in molti contratti della vita quotidiana le qualità personali e professionali restano indifferenti. In alcuni contratti invece l'identità risulta determinante del consenso, non è indifferente fare un prestito a una persona o un'altra, ma le posizioni non si possono trasmettere. L'ACCORDO DELLE PARTI. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ: DICHIARAZIONI ESPRESSE E MANIFESTAZIONI TACITE. Il primo dei requisiti del contratto, è l'accordo delle parti (1325) cioè l'intesa che le parti raggiungono in ordine a un certo programma contrattuale. Esempio Tizio si obbliga a pagare 400 Euro al mese e Caio fa godere un appartamento. Si noti perciò che l'accordo è una convergenza obiettiva dell'intento di due soggetti su un certo programma e risulta dalla dichiarazione di volontà delle parti: l'accordo su un certo programma contrattuale può raggiungersi in modo espresso o tacito in relazione al modo in cui è stata manifestata la volontà delle parti. La dichiarazione è espressa quando è attuata con segni linguistici, verbalmente, con uno scritto. La manifestazione è tacita quando è attuata tramite comportamenti concludenti, cioè a mezzo di comportamenti socialmente univoci da cui si desume indirettamente la volontà del soggetto: salendo su un taxi si manifesta la volontà di concludere un contratto di trasporto. MODI DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. A) SCAMBIO DI PROPOSTA E ACCETTAZIONE Chiarito che l'accordo delle parti è requisito in ogni caso essenziale del contratto, è necessario evidenziare adesso che diverse possono essere le modalità concrete in cui tale accordo si raggiunge. Si può dire che la legge considera l'accordo delle parti come uno scambio di dichiarazioni di volontà. Molto spesso può darsi che l'accordo si raggiunga tra persone presenti e può accadere che non sia facile distinguere due diverse dichiarazioni di volontà visto che spesso si fondono in un solo atto. In altri casi la conclusione si presenta più complessa, perché le parti non si trovano nello stesso luogo oppure perché non basta il semplice consenso. Si distinguono perciò diversi, possibili modi di stipulazione del contratto: Incontro di proposta e accettazione Inizio di esecuzione Mancato rifiuto Contratti reali Contratti Standard Scambio di proposta e accettazione. Come s'è chiarito, anche quando le parti siano presenti una all'atra, e teoricamente distinguibile una proposta, e cioè un'offerta contrattuale, e una accettazione. Secondo l'articolo 1326, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della controparte. Proposta è l'atto unilaterale con cui un soggetto (proponente) sottopone a un altro (oblato) un certo programma contrattuale. Accettazione è l'atto anch'esso unilaterale con cui l'oblato aderisce alla proposta, concludendo così il contratto. La proposta deve essere completa, deve contenere cioè almeno l'indicazione degli elementi essenziali del contratto da concludere, l'accettazione deve essere conforme alla proposta, cioè esprimere una adesione completa al programma contrattuale offerto. Inoltre è importante la tempestività, dovendo giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello necessario secondo la natura dell'affare. Con riguardo agli atti aventi un destinatario determinato, proposta e accettazione hanno entrambe carattere recitizio cioè la loro efficacia è subordinata alla conoscenza da parte del destinatario (1334). S'è già detto come il contratto non si conclude se non al momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione, fino a tale momento nessuno delle parti sia vincolata al contratto e possa perciò revocare, cioè ritirare la propria dichiarazione. L'art.1328, stabilisce che proposta e accettazione possono essere revocate fino a quando il contratto non è concluso. La proposta è irrevocabile quando il proponente si è obbligato a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo (1329). Una ipotesi particolare di proposta contrattuale è l'offerta al pubblico, e cioè l'offerta rivolta a una generalità di persone piuttosto che a un soggetto determinato. Adesione al contratto aperto. I contratti plurilaterali aperti sono contratti gia conclusi fra due i più parti e aperti all'adesione di altri soggetti. Le adesioni devono essere indirizzate ai contraenti originari o se è previsto all'organo costitutivo per l'attuazione del contratto (1332) Contratto standard, nella moderna vita economica è sempre più frequente l'ipotesi di contratti che vengono stipulati senza una previa contrattazione del contenuto. Si pensi al contratto di trasporto di assicurazione di fornitura. Con riguardo al consenso non solo il cliente non discute le clausole del contratto, ma spesso lo stipula senza neppure conoscerle, mentre è prevista una particolare forma di tutela con riferimento alle clausole vessatorie cioè quelle che aggravano sensibilmente la posizione dell'aderente rispetto a un contratto normale e per esse è richiesta una speciale approvazione per iscritto 1341. La causa, l'oggetto, la forma LA CAUSA DEL CONTRATTO Gli altri requisiti del contratto elencati dall'art 1325 sono la causa, l'oggetto e la forma. Per causa si intende comunemente la funzione economico sociale del contratto, e cioè lo scopo, il risultato giuridico economico cui è diretto un certo schema contrattuale. La necessaria presenza di una causa, e di una causa che sia lecita e meritevole di tutela, risponde all'esigenza di una giustificazione socialmente apprezzabile del rapporto creato dalle parti e rende evidente come la volontà privata non è da sola sufficiente a creare un rapporto giuridico cui l'ordinamento presti la propria assistenza e tutela. É necessario, cioè che la volontà degli interessati sia accompagnata e sostenuta da una sufficiente giustificazione: deve essere diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Quindi la causa risulta necessaria in quanto definisce il contenuto o nucleo essenziale dell'operazione economica, la tipica funzione economico sociale. I CONTRATTI TIPICI Ora con riferimento ad alcune operazioni tipiche e consolidate la legge ha provveduto a disciplinare e tipizzare alcuni schemi contrattuali. Tali contratti si presentano come schemi tipici di operazioni economiche che le parti possono tranquillamente adottare, ma si può adottare anche uno schema di contratto tipico per il perseguimento di interessi diversi rispetto a quelli proposti dal negozio utilizzato allora si ha un uso indiretto del negozio. Quindi per esempio invece di stipulare una donazione si raggiunge indirettamente un risultato analogo conferendo un mandato ad alienare senza obbligo di rendiconto. Ma alcune volte quest'uso con finalità ulteriori e diverso rispetto a quelle tipiche potrebbe creare una forte alla legge, e nell'esempio precedente sarebbe nulla se si elude il divieto posto dall'articolo 779 che vieta la donazione a favore del tutore o protutore. I CONTRATTI ATIPICI Abbiamo già veduto che l'autonomia delle parti è consentito stipulare contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché essi realizzino interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico 1322. Si possono ricordare i contratti come il leasing, franchising molto spesso sono contratti molto utilizzati nella pratica sembrano molto diffusi la legge disciplina tali contratti misti secondo due criteri il criterio della prevalenza o assorbimento, in cui in un contratto atipico si riscontrano prevalenti gli elementi di un tipo di contratto, il criterio della combinazione: a ciascuna clausola del contratto si applica la regola del tipo do contratto al quale maggiormente si avvicina. I NEGOZI ASTRATTI Fondamentale dunque è la causa cioè quella giustificazione socialmente apprezzabile, ma non basta quando si è davanti a un negozio formale in quanto in questi casi la forma deve emergere dall'atto quindi per esempio si deve specificare se il trasferimento del bene avviene a titolo di vendita o donazione, ma nel nostro ordinamento è possibile produrre effetti a prescindere dalla causa è il caso della cambiale. In cui per esempio io dovrò pagare a un terzo anche se viene meno la causa che ha legato la cambiale a un terzo se per esempio io non ricevo la merce ma devo pagare la cambiale lo stesso e poi vedermela con il venditore. Si parla di astrazione sostanziale, intesa come autonomia del negozio dal requisito della causa. Accanto ad essa va segnalato il diverso fenomeno della astrazione processuale dalla causa, quale autonomia della pretesa dall'onere di provare la causa del negozio e cioè consiste nell'inversione dell'onere della prova, per esempio ordinariamente, chi agisce per l'adempimento di una obbligazione è tenuto a dimostrare una valida causa del contratto tranne nel caso in cui la legge esclude tale onere e perciò non è richiesta l'esistenza di una causa valida. I MOTIVI La causa pertanto, è profilo oggettivo del contratto e costituisce un elemento comune alle parti, poiché essa è unica per entrambi i contraenti. Si distingue così dai motivi e cioè dalla finalità individuale, dalle utilità specifiche. Ma essi anche se noti alla controparte, rimangono giuridicamente irrilevanti. Occorre dire che però i motivi possono essere rilevanti nella struttura contrattuale cioè se inserisco una clausola condizionale, per esempio compro la bottiglia a condizione che riesca ad ottenere la licenza, inoltre il motivo è rilevante se esso è illecito o erroneo. Il motivo rende nullo il contratto quando esso sia comune a entrambi le parti e determinante dal consenso Quindi se vendo una tipografia a un prezzo esorbitante perché so che il compratore se ne servirà per falsificare dei documenti, e le parti hanno concluso il contratto esclusivamente per tale motivo (1345). Mentre l'errore sui motivi, rileva nella donazione e nel testamento: l'atto è annullabile se il donante o il testatario sia entrato a far parte di una posizione per errore. Infine non costituisce un semplice motivo la presupposizione. Per esempio mi assicuro la possibilità di istallare un'antenna parabolica sul tetto di un edificio e poi mi viene negata l'autorizzazione dal comune. Sono tenuto a pagare il consenso pattuito? in questo caso si ha lo scioglimento del contratto dove tale circostanza venga meno. L'OGGETTO DEL CONTRATTO Anche l'oggetto è un requisito essenziale del contratto, anche se di esso non abbiamo una nozione precisa. Per oggetto deve intendersi il contenuto e cioè l'insieme delle disposizioni contrattuali (Es. determinazione del bene comprato e del prezzo). L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1346) Possibilità dell'oggetto significa, analogamente quanto s'è visto per l'obbligazione, che esse devono essere realizzabili con l'impiego della diligenza media. L'impossibilità originaria dell'oggetto comporta la nullità del contratto; l'impossibilità sopravvenuta (cioè intervenuta dopo la stipulazione del contratto) comporta la risoluzione Liceità dell'oggetto significa che esso non deve essere contratto a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume. Determinatezza significa che l'oggetto è già specifico con sufficienti indicazioni: questa automobile, quella casa. É sufficiente, che l'oggetto sia determinabile, cioè che possa essere determinato in base ai criteri fissati dalla legge o dalle stesse parti. (1349). In particolare, quando le parti abbiano fatto rinvio alla determinazione di un terzo. Si parla di arbitraggio, che è l'atto di determinazione del contenuto del contratto effettuato da un terzo, detto arbitratore. Infine, a determinare l'oggetto del contratto concorrono anche le clausole d'uso e cioè le condizioni contrattuali usualmente praticate dagli operatori economici in un determinato settore di affari (1340). LA FORMA La forma costituisce elemento del contratto solo nei casi specificamente previsti dalla legge (1325). Ebbene, la forma è il modo di manifestazione della volontà negoziale, è la modalità con cui detta volontà viene esternata. Si parla di manifestazione tacita quando la volontà si desume indirettamente da un comportamento concludente (salgo sull'autobus e concludo un contratto di trasporto. In alcuni casi la forma è richiesta a pena di nullità (1325), costituisce cioè un elemento essenziale, e in mancanza il contratto è nullo. Clausole accidentali del contratto LA CONDIZIONE La condizione è la clausola che subordina gli effetti del contratto a un avvenimento futuro e incerto (1353). La condizione si dice sospensiva se sospende l'efficacia del negozio fino a che l'evento non si è verificato (ti do il mio studio a condizione che tu ti iscriva all'albo). La condizione è risolutiva se essa fa venir meno gli effetti gia prodottisi al verificarsi dell'evento (compro la bottiglia, ma se non otterrò la licenza di commercio e il contratto si risolverà. La clausola condizionale o condizione volontaria, e perciò il mezzo con cui i contraenti possono attribuire rilievo ai motivi. Accanto alla condizione volontaria si segnala la condizione legale: essa è la condizione posta dalla legge. (condizione legale per l'efficacia di una donazione a favore di un nascituro non concepito è la sua nascita. L'EVENTO DEDOTTO IN CONDIZIONE L'evento dedotto in condizione deve essere anzitutto futuro e incerto: esso cioè non deve ancora essersi verificato e dev'essere dubbio se si verificherà o no. In ordine al tipo di evento, la condizione si distingue in causale se il suo avvenimento dipende dal caso, e potestativa, quando il verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti. L'evento deve essere possibile e lecito. La condizione impossibile rende il contratto nullo visto che non potrà mai verificarsi. La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative al buon costume essa rende nullo il contratto. PENDENZA DELLA CONDIZIONE La pendenza della condizione è caratterizzato dal fatto che le parti, il cui acquisto è condizionato a un certo evento, non ha un diritto pieno e completo: è titolare piuttosto di una aspettativa. Cioè la situazione è protetta in vista della possibilità dell'acquisto di un diritto e nella misura necessaria a garantire tale eventualità (1356). La legge dispone che ciascuna delle parti deve comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra. L'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE Si ha l'avveramento della condizione quando si verifica l'evento completo. L'avveramento risolve la situazione di incertezza e rende il contratto definitivamente efficace o inefficiente. Essa ha effetti retroattivi cioè è come se il contratto avesse prodotto i propri effetti fin dal tempo della sua stipulazione. La retroattività non è un carattere necessario della clausola condizionale essa può essere esclusa dalla volontà. (1360) Il termine è il momento dal quale o fino al quale si produrranno effetti. Caratteristica del termine è di essere stabilito in relazione a un'evento futuro e certo. La differenza maggiore fra termine e condizione passa sul carattere di certezzaincertezza dell'evento. IL MODO NEI NEGOZI GRATUITI Il modo è un limitazione apposta a una attribuzione gratuita. Ad esempio dono un'edificio al vescovo con l'onere di destinarlo a centro di accoglienza, quindi il modo è un obbligo giuridico che grava sul beneficiario di una attribuzione gratuita e che viene a limitare e ridurre il valore del beneficio. Anche la clausola modale costituisce un mezzo col quale si attribuisce rilevanza a particolari motivi o finalità dell'autore del negozio, la sua caratteristica è che può essere inserita solo nei negozi gratuiti. LA CLAUSOLA PENALE E LA CAPARRA La clausola penale è una determinazione anticipata e forfetaria del risarcimento per il caso di inadempimento o ritardo (1382). Mentre la caparra cofirmataria è la somma consegnata a una parte al momento della conclusione del contratto, a conferma del vincolo contrattuale e a titolo di acconto sulla prestazione dovuta (1385). Inoltre la caparra può essere un titolo di risarcimento nel caso in cui si abbia l'inadempimento da parte di chi ha dato la caparra. Ove invece sia inadempiente l'altra parte la contro parte potrà chiedere il doppio della caparra (1385). La caparra penitenziale che è la somma consegnata a una parte al momento della conclusione del contratto a titolo di corrispettivo per il futuro eventuale recesso dell'esercizio del diritto di recesso attribuito alla controparte, mentre la multa penitenziale, è caratterizzata dal fatto che la facoltà di recesso non è accompagnata dalla consegna immediata della somma di denaro, bensì dalla previsione dell'obbligo di pagare un multa se e quando le parti decido di recedere (1373) Invalidità del contratto VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Quando il contratto è conforme ai requisiti stabiliti dalla legge si dice che esso è valido, e si parla di validità del contratto per indicare la sua conformità alle regole dettate dalla legge. La validità del contratto è presupposto o condizione perché l'atto possa conseguire gli effetti stabili e definitivi. Viceversa si avrà invalidità del contratto, quando esso non sia regolarmente formato, quando manchi o sia illecito uno dei suoi elementi. L'invalidità, perciò è la sanzione che colpisce, l'atto giuridicamente irregolare e comporta l'inidoneità dell'atto a conseguire gli effetti cui è diretto, per esempio la vendita nulla non produce il trasferimento della proprietà. Si distinguono tre forme o specie di invalidità: La nullità, l'annullabilità, la rescindibilità. La nullità è la forma di invalidità che ha carattere generale, nel senso che essa consegue a tutte le ipotesi in cui il negozio e contrario a norme imperative e ciò comporta la nullità del contratto. L'annulabilità e la rescindibilità sono forme di invalidità, che conseguono solo nei casi previsti dalla legge. Bisogna fare una distinzione tra invalidità e inefficacia che rappresenta la sanzione prevista in linea di principio. Infatti il negozio nullo è fin dall'inizio e radicalmente inefficace, mentre il negozio annullabile e il contratto rescindibile sono all'inizio provvisoriamente efficaci, ma essa può venir meno a seguito dell'annullamento o dalla rescissione pronunciata dal giudice. LA NULLITÀ La nullità è la forma generale e più grave di invalidità del contratto che comporta la radicale e definitiva inefficacia dell'atto. É la forma più grave di invalidità perché è prevista a tutela di interessi generali, essa inoltre è irreversibile, in quanto presa coscienza della violazione degli atti non è consentito rimediare al vizio salvo diversa disposizione della legge , quindi si dice che il contratto è nullo quando manca o è illecito uno dei suoi requisiti essenziali (1418). MANCANZA DEI REQUISITI Il contratto è nullo quando manca uno dei suoi requisiti o elementi essenziali: causa, oggetto, forma richiesta, accordo delle parti. Alcune volte è possibile che invece di esservi una mancanza vera e propria essa sia insufficiente inadeguata determinazione. MANCANZA DELL'ACCORDO Infine può mancare l'accordo tra le parti. Si è sempre affermato che il contratto nasce dall'accordo tra le parti che rappresenta una dichiarazione di volontà. Rappresenta una dichiarazione una manifestazione esterna di tale intento negoziale, ma solo la dichiarazione non basta, occorre che essa sia sostenuta da un'effettiva volontà del dichiarante. Ora visto che il negozio è una dichiarazione di volontà, quando la volontà manca il negozio è nullo. Si possono avere due ipotesi fondamentali: mancanza di volontà, e divergenza tra volontà e dichiarazione. Una vera e propria mancanza di volontà si ha nei casi di dichiarazione non seria, come la dichiarazione fatta per scherzo o per fini didattici. Essa manca anche in caso di violenza fisica, quando cioè la volontà è inesistente. Mentre si ha divergenza tra volontà e dichiarazione nei casi di errore ostativo e di simulazione. L'errore ostativo è l'errore commesso nell'emettere la dichiarazione: voglio scrivere 1100 e scrivo 1010, qui manca la volontà e l'atto dovrebbe essere nullo, ma la legge vuole vedere se la contro parte si è accorta della divergenza tra volontà e dichiarazione. L'altra ipotesi di divergenza tra volontà e dichiarazione è quella della simulazione: dichiaro di donare a Tizio invece voglio arricchire Caio INESISTENZA DEL CONTRATTO L'accordo dunque è un elemento essenziale e se esso manca il contratto è nullo. In vero per parlare di nullità di un contratto per mancanza del consenso delle parti occorre pur sempre che un parveza di accordo contrattuale vi sia: diversamente non vi sarà un'atto nullo, bensì inesistente. Così se offro di vendere un bene 100 Euro e tizio dichiara di accettare in donazione il contratto non è nullo, ma inesistente ILLICEITÀ DEL CONTRATTO Il contratto è nullo quando è illecito, quando cioè è contrario alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. La contrarietà a norme imperative dovrebbe essere chiara dopo quanto si è detto e non richiede perciò specifica trattazione. L'ordine pubblico è l'insieme dei principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico. Si tratta cioè di quei principi irrinunciabili che costituiscono la base stessa dell'ordinamento e della convivenza sociale, sono principi di ordine pubblico: la libertà di pensiero e di espressione, la libertà di culto e di associazione, la libertà di sposarsi o non sposarsi. Il buon costume è l'insieme dei principi morali comunemente accolti nella società. Esso indica le regole e le esigenze etiche correnti sia in ordine di pudore e sessuale, sia nella sfera dell'onestà e della correttezza. L'AZIONE DI NULLITÀ La sanzione della nullità opera automaticamente, per effetto dell'obiettivo contrasto dell'atto con una previsione normativa, e perciò il contratto nullo è inefficace fin dall'origine. Pertanto l'azione di nullità è l'azione con cui si fa valere in giudizio l'irregolarità dell'atto: il giudice dovrà solo accertare che il contratto impugnato sia effettivamente nullo e la dichiarativa pronuncia sarà una sentenza dichiarativa. Essa non modifica la realtà giuridica preesistente, ma afferma che nessuna modificazione è stata possibile. La sentenza che dichiara nulla accerta che fin dall'inizio nessun effetto si è prodotto. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse (1421). Quindi non solo le parti ma chi ha un interesse giuridicamente rilevante può agire per far dichiarare. L'azione di nullità è imprescrittibile: può essere fatta valere dal giudice senza limiti di tempo, tuttavia l'art 1422 fa salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di rivendicazione. RECUPERO DEL CONTRATTO NULLO La nullità è una forma di invalidità insanabile: non si può rimediare cioè al difetto dell'atto, che rimane definitivamente viziato non essendo suscettibile a sanatorie, non è ammissibile la convalida dell'atto. Le parti possono solo fare una nuova rinnovazione del contratto, e cioè stipulare un nuovo negozio, evitando il difetto che ha dato luogo all'annulabilità. Sarà peraltro un nuovo contratto, e gli effetti anche con riguardo ai terzi, prenderanno via dalla nuova data in cui esso sia compiuto. Ferma l'insanabilità del negozio nullo si possono avere delle forme di recupero sul atto nullo fondato si hanno due ipotesi l'ipotesi di nullità parziale e di conversione. La nullità parziale è la nullità che riguarda solo una parte o clausola del contratto. Ad esempio nel vendere un terreno mi riservo la proprietà degli alberi di frutto in violazione dell'articolo 956, in tal caso è chiaro che detta clausola non potrà avere effetti, in quanto in contrasto con la legge, Ma la nullità rimane limitata alla singola clausola e si comunica all'intero contratto? Dipende soprattutto dalla importanza oggettiva della clausola all'interno del contratto. Tutto dipende dal fatto che se le parti avrebbero concluso quel contratto o no. La regola costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto. La conversione è invece la trasformazione legale del contratto nullo in un contratto diverso e valido. Secondo l'art. 1424, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso qualora le parti lo avrebbero voluto per esempio l'usufrutto di una casa è nullo senza la forma scritta, ma può produrre gli effetti di una locazione se si può ritenere che le parti l'avrebbero stipulato se avessero conosciuto la nullità del primo. Si noti che la conversione opera automaticamente per legge sulla base di due estremi: La sussistenza di requisiti di sostanza e di forma di un altro contratto L'obiettiva congruità tra gli effetti del nuovo contratto e lo scopo perseguito dalle parti. La conversione non richiede alcuna dichiarazione di volontà attuale è indipendente da essa L'ANNULABILITA' L'annulabilità è una forma di invalidità meno grave della nullità. Il negozio annullabile è provvisoriamente efficace, ma si tratta di una efficacia precaria: gli effetti possono venir meno a seguito di sentenza di annullamento, su domanda della parte tutelata. A differenza della nullità che garantisce interessi generici, l'annulabilità garantisce interessi individuali e questo spiega la minore efficacia rispetto alla nullità. Infatti in questa situazione sono cause di annullamento di un contratto è ad es. la minore età del contraente. Tale forma di invalidità è sancita a garanzia di interessi non omogenei e non inquadrabili in una categoria unitaria: può dirsi soltanto, ma in via generica, che si è sancita l'annulabilità quando è parsa eccessiva la sanzione della nullità. Essa rappresenta una forma speciale di invalidità: cioè non ha portata generale come la nullità e si limita a ipotesi specificatamente previste. Alcune figure di annulabilità si configurano come generali, non attenendo a specifici negozi o conflitti d'interesse. In particolare l'annullamento si configura come il rimedio offerto dalla legge a tutela della volontà: precisamente l'annulabilità è prevista per i casi di incapacità di agire e di vizi della volontà. L'INCAPACITÀ DI AGIRE Il negozio è annullabile, anzitutto, nel caso di incapacità di una delle parti, legale o naturale. (1425) L'incapacità legale di agire è la condizione in cui si trova il minore d'età e l'interdetto. Essi non possono esercitare i diritti e in genere compiere atti giuridici; a tali esigenze devono invece provvedere i loro legali rappresentati. La legge provvede allora ai casi in cui , l'incapace abbia posto in essere atti a lui vietati. Così possono essere annullati su richiesta dell'incapace o del suo rappresentante, possono essere anche annullati gli atti compiuti dal minore e dall'interdetto e gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato. L'annullamento prescinde dalla circostanza che l'atro contraente conoscesse la condizione d'incapacità. Quindi l'esigenza di tutela dell'incapace appare perciò preminente rispetto alla protezione dell'altrui affidamento salvo solo il caso in cui il minore con raggiri abbia occultato la sua minore età. L'annullabilità è prevista per il caso di incapacità naturale che è la condizione di chi sebbene non interdetto, sia stato incapace di intendere e di volere al momento in cui ha posto in essere un atto giuridico. In particolare per l'annullamento dei contratti occorre dimostrare la mala fede dell'altro contraente. I VIZI DEL CONSENSO I vizi del consenso, come li denomina il codice sono alterazione della volontà negoziale che si mostra in maniera distorta Un esempio è l'errore che consiste in una falsa conoscenza della realtà che determina una delle parti a un contratto che non avrebbe voluto senza l'errore. Ad esempio compro un quadro ritenendo che fosse l'originale invece non lo è. L'errore è causa di annullamento del contratto a condizione che esso sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente (1428). L'errore è riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, tenuto conto del contenuto del contratto delle circostanze o della qualità dei contraenti. (1431). Quindi è necessario e sufficiente che l'altro contraente avrebbe potuto accorgersi dell'errore. L'errore è essenziale quando è determinante del consenso: quando cioè la parte non avrebbe contratto senza l'errore in cui è caduta. In mancanza di tale estremo l'errore non rende annullabile il contratto. L'articolo 1429 elenca alcuni casi tipici di errore essenziale che, non devono ritenersi tassativi e che l'errore cade sempre su un elemento interno del contratto e non su circostanze o fatti ad esso esterni. Secondo l'articolo 1429 e 1430 l'errore è essenziale quando cade: Sulla natura o sull'oggetto del contratto (credo di acquistare un ricambio originale e invece si tratta di un ricambio comune) Su una qualità della prestazione in concreto essenziale per il contraente (pane comune invece di pane dietetico) Sull'identità o sulla qualità dell'altro contraente, sempre che esse sia da ritenere determinanti dal consenso Sulla qualità della prestazione che non soddisfa proporzionalmente l'interesse del contraente. Il semplice errore di calcolo da origine a una mera rettifica. É infine rilevante l'errore di diritto purché esso sia stato la ragione unica o principale del contratto (1429). Per errore di diritto si intende l'errore che cade sull'esistenza o sul contenuto di una norma giuridica. Non si tratta di invocare l'ignoranza della legge, ma si tratta del fatto che l'ignoranza di una norma mi induce a valutare erroneamente una certa situazione e sulla base di tale valutazione erronea, mi induco a stipulare un contratto. Ad esempio compro un'anfora antica credendo che sia liberamente esportabile. Ebbene chiedendo annullamento del contratto non intende sottrarsi alla legge, ma vuole rispettarla. Ora la rilevanza dell'errore di diritto attribuisce indirettamente rilevanza ai motivi, precisamente all'intenzione del soggetto di esportare o rivendere il bene. Il dolo è invece un inganno che induce in errore l'altro contraente. Ad esempio esigendo un falso documento. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri sono stati tali che l'altro contraente non avrebbe stipulato (1439): il dolo cioè deve essere determinante nel consenso. Il dolo che rileva come vizio della volontà, è un vero e proprio inganno o raggiro, posto in essere maliziosamente proprio al fine di ingannare uno dei contraenti. Quello di cui finora s'è parlato e il dolo detto commissivo, perché suppone un atto, la commissione di una qualche azione atta ad ingannare. La rilevanza del dolo, quindi il dolo determina una falsa convinzione in una delle parti che altera il processo formativo della sua volontà. Ove si consideri tuttavia che il dolo implica la malizia o intenzione di ingannare si comprende il più rigoroso trattamento di questa fattispecie: in particolare, se pure fermo il requisito che l'errore sia stato determinante della stipulazione, non si richiede anche che l'errore sia essenziale e ben può riguardare elementi estranei al contratto, in particolare i motivi. La violenza è la minaccia di un male ingiusto e notevole, alla persona o ai beni del contraente o di terzi, esercitata al fine di estorcere il consenso a un determinato contratto o negozio (1435). Caratteristica della violenza e perciò la pressione psicologica esercitata sul soggetto. Se il minacciato cede, viene alterato il processo formativo della volontà che senza la minaccia si sarebbe manifestato in modo diverso. Per sottolineare tale violenza che da luogo a un vizio del volere viene chiamata psichica o morale, con ciò evidenziandosi che essa agisce sulla sfera psichica. la minaccia perciò deve essere seria cioè deve fare impressione sopra una persona sensata. Coerente con tale impostazione abbiamo la regola del timore reverenziale, e cioè della condizione psicologica di soggezione verso persone autorevoli o influenti. La serietà della minaccia va valutata anche in relazione al male minacciato. Esso deve riguardare anzitutto la persona o i beni del contraente o delle persone a lui vicine (1436). E soprattutto il male minacciato deve essere ingiusto e notevole. É notevole quando il danno è rilevante. É ingiusto quando lede un interesse protetto dalla legge. L'AZIONE DI ANNULLAMENTO L'azione di annullamento è la domanda giudiziale diretta a far annullare il contratto. Essa spetta alla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge (1441). Dunque a differenza dall'azione di nullità, che può essere proposta da chi vi abbia interesse, l'iniziativa è riservata al soggetto tutelato. La caratteristica dell'annulabilità come rimedio diretto alla tutela di un interesse particolare, la cui valutazione in concreto è rimessa alla discrezione della parte tutelata. L'azione si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui è cessato lo stato di incapacità ovvero si è scoperto il dolo, l'errore o è cessata la violenza (1442). Trascorso tale periodo non è più possibile un'azione autonoma, diretta a far annullare l'atto. EFFETTI ANNULLAMENTO effetto annullamento è la eliminazione del contratto e la caduzione del rapporto giuridico sorto da esso. Con la sentenza di annullamento, il contratto-atto viene travolto e, viene meno con effetto retroattivo. Essa è una sentenza costitutiva perché essa va riportata l'eliminazione del contratto atto e la caduzione del rapporto, mentre ha effetto retroattivo cioè è come se il contratto non fosse mai stato stipulato, non si è tenuti ad eseguirlo e la prestazioni eventualmente adempiute vanno restituite. Facciamo l'esempio il caso che in seguito di minacce tizio abbia venduto un fondo rustico a Caio e che questi l'abbia poi rivenduto a Sempronio. Annullata la prima vendita e venuto meno perciò di diritto di Caio secondo la regola generale dovrebbe venir meno anche il diritto di sempronio. CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE A differenza del contratto nullo, il contratto annullabile può essere sanato tramite la convalida. La convalida perciò è un atto di conferma del contratto annullabile proveniente dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento (1444). Si richiede però che il soggetto sia in condizione di stipulare un valido contratto: deve cioè essere cessata l'incapacità o la violenza. La convalida è un atto negoziale e la relativa dichiarazione di volontà, secondo le regole, può essere espressa o tacita. La convalida tacita è un comportamento concludente, incompatibile con la volontà di chiedere l'annullamento, da cui si desume l'intento di convalidare l'atto. La convalida espressa è un'esplicita dichiarazione di voler convalidare il contratto, accompagnata dalla menzione dell'atto e della causa che lo invalida. La rescindibilità è una forma particolare di invalidità contrattuale che si avvicina alla annullabilità. Il contratto può essere rescisso quando è stato concluso a condizioni inique per la condizione di alterata libertà del volere di uno dei due contraenti, può aversi rescissione quando le condizioni inique sono state determinate dallo stato di bisogno o dallo stato di perciò. L'azione di rescissione spetta solo alla parte che si sia trovata nello stato di pericolo o di bisogno, a differenza annullamento si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto e non è ammessa convalida. Rescissione per stato di pericolo rappresenta la particolare condizione del soggetto che contrae per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), mentre si ha rescissione per stato di bisogno è la condizione di seria difficoltà economica o finanziaria in cui versa una parte. La lesione è una specifica sproporzione vendo un appartamento a 100.000 mentre ne vale più di 200.000. Effetti del contratto GLI EFFETTI DEL CONTRATTO Il contratto ha forza di legge tra le parti. Vi sono effetti fondamentali che consistono nel vincolo che si instaura tra le parti e che ben può dirsi generale in quanto consegue nei limiti propri del rapporto. Sono invece effetti finali quegli effetti volti a soddisfare gli interessi specifici che le parti hanno inteso regolare col contratto, inoltre abbiamo contratti a effetti obbligatori e a effetti reali. Sono a effetti obbligatori quelli da cui derivano obbligazioni in capo ai contraenti. Cioè quegli effetti che obbligano una o entrambe le parti a un qualche attività o comportamento necessario per la realizzazione del risultato previsto (costruire l'edificio). Si dice a effetti reali i contratti che producono l'immediato trasferimento del diritto in capo alla controparte, esempio è la vendita di cosa determinata. Il recesso è un atto unilaterale recettizio col quale si esercita il diritto potestativo di determinare lo scioglimento del rapporto. Lo scioglimento e cioè la cessazione della sua efficacia, richiede il consenso di entrambi i contraenti ovvero che ricorra una delle cause previste dalla legge. Il contratto e i terzi LA RELATIVITÀ' DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO Il contratto ha forza tra le parti, rispetto a terzi non produce effetti salvo nei casi previsti dalla legge. Questo perché l'articolo 1372 esprime il principio per cui il contratto non avvantaggia ne crea pregiudizio a terzi. Per esempio alcune volte può accadere che il contratto tra le parti modifichi le posizioni giuridiche con i quali anche i terzi vengono a contatto. Per esempio io ho un contratto di locazione e il proprietario del bene vende il bene ad un altro soggetto. In questo caso io sono il terzo è il contratto ha effetto anche su di me. Un altro esempio è il caso in cui un bene viene venduto prima a Tizio e poi a Caio che succede in questo caso? si pone il problema generale dell'opponibilità dei contratti. Come risolviamo il conflitto tra più acquirenti di uno stesso diritto la legge li risolve in diversi modi: Se si tratta dell'acquisto di diritti reali su beni mobili, il conflitto si risolve in base alla regola sul possesso titolato di beni mobili, cioè prevale colui che ha conseguito per primo il possesso ed ha avuto un titolo valido anche se in data posteriore (1153) Trattandosi dell'acquisto di diritti reali su beni immobili o su mobili registrati ha effettuato per primo la trascrizione del suo acquisto. Se si tratta dell'acquisto di diritti personali di godimento. IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI É possibile, anche una efficacia diretta del contratto nei confronti di terzi, ma solo quando si tratti di effetti favorevoli, Questo è il contratto a favore di terzi, nel quale i contraenti prendono il nome, di stipulante e promittente. Per effetto di tale contratto un soggetto estraneo al contratto stesso acquista il diritto di pretendere una prestazione dal promittente (1411). Il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione a suo favore e cioè come diretta conseguenza del contratto, il terzo può dichiarare di voler profittare della stipulazione, ma tale situazione non vale a renderlo parte del contratto, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo favore. IL CONTRATTO SIMULATO Si ha simulazione quando le parti fingono di stipulare un contratto, ma in realtà non ne vogliono gli effetti, ma vogliono effetti diversi. Questo risultato viene raggiunto affiancando alla dichiarazione una contro dichiarazione nella quale si chiarisce il reale intendimento. Ad esempio Tizio e Caio stipulato una compravendita, ma in realtà il venditore non vuole privarsi della proprietà del bene e ne il compratore vuole acquistare il bene. In questa situazione il simulato alienante rimarrà proprietà del bene, il simulato acquirente non dovrà pagare il prezzo . Ma la simulazione può essere relativa: si stipula una vendita, ma a accanto a questa le parti redigono un atto in cui chiariscono che il loro intento è di realizzare una donazione. Le ragioni che spingono a una simulazione sono le più varie sia lecite che non. Per esempio alieno simultaneamente i miei beni per sottrarli all'esecuzione dei creditori, l'elemento comune è la creazione di uno schermo della realtà contrattuale apparente destinata a valere per i terzi EFFETTO DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI Gli effetti tra le parti dell'atto simulato sono congrui alla natura del negozio quale atto che nasce dalla volontà degli interessati: In linea di principio il negozio simulato è lecito e produce gli effetti realmente voluti. Quindi prendiamo il caso della simulazione assoluta non si produce alcun effetto visto che le parti non lo vogliono. Le parti possono agire in giudizio per far dichiarare la simulazione senza limiti di tempo in caso di simulazione assoluta e entro 10 anni in caso di simulazione relativa EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO A TERZI La regola generale è dettata nell'articolo 1415 i terzi controinteressati possono far valere la simulazione quando essa pregiudica i loro interessi, la seconda regola è sempre sancita all'articolo 1415 è afferma che la simulazione non può essere opposta a terzi che in buona fede hanno acquisito i diritti dal titolare apparente. Un'atra situazione tra terzi è quella del conflitto tra creditori l'articolo 1416 afferma che i creditori del simulato alienante sono preferiti a quelli del acquirente se i loro crediti sono di data anteriore alla simulazione, questo perché nel momento in cui gli è stato fatto il credito, il simulato alienante risultava ancora titolare dei beni e questo rappresentava una garanzia per il creditore. IL CONTRATTO FIDUCIARIO Esso si differenzia dalla simulazione, in quanto si realizza un'attribuzione effettiva a un soggetto, ma in vista di uno scopo ulteriore al contratto. Ad esempio temendo una confisca dei beni li vendo a un amico con l'intesa che questi me li restituisca una volta cessato il pericolo, in questo caso l'effetto è realmente voluto, ma rappresenta uno strumento. La rappresentanza LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza diretta è il potere di compiere atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato. tale potere è conferito dalla legge o dall'interessato. Il rappresentante non solo agisce nell'interesse di un altro, ma anche in suo nome: manifesta cioè espressamente la persona per conto della quale compie l'atto e ne spende il nome. La rappresentanza è un istituto di carattere generale, ammissibile sia nei contratti, sia negli atti unilaterali. Fonte del potere di rappresentanza è la legge sia la volontà privata. La capacità legale è conferita dalla legge ad esempio nell'ipotesi di incapacità legale. RAPPRESENTANZA INDIRETTA La rappresentanza indiretta o interposizione gestoria indica una forma di collaborazione nell'altrui attività giuridica che presenta alcuni punti di contatto con la rappresentanza vera e propria pur differenziandosi da essa. L'interposizione gestoria è caratterizzata dall'agire di un soggetto nell'interesse altrui, ma non in nome proprio. Quindi il rappresentante diviene parte sia formale sia sostanziale del contratto, che produrrà effetti in capo al rappresentante stesso. Questo può avvenire quando non desidero far sapere che sono interessato a un certo affare e incarico un'altra persona. La rappresentanza volontaria è conferita dall'interessato con un apposito negozio, la procura. Si tratta di un atto unilaterale, che serve a far conoscere ai terzi che il delegato ha il potere di compiere atti giuridici in nome del delegante. La delega è specifica se si riferisce a singoli affari o generica se si riferisce ad atti generici. Il potere di rappresentanza si estingue per cause attinenti sia alla procura, sia al rapporto interno di gestione tra i rappresentanti, quindi la revoca è sempre possibile, salvo nel caso che il potere sia conferito anche nell'interesse del rappresentante. Altre cause di estinzione sono la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentante, la scadenza del termine, il compimento dell'affare per il quale il potere è stato conferito. CONFLITTO D'INTERESSE Se il rappresentante invece di perseguire l'interesse del rappresentato persegue il proprio interesse l'atto si dirà compiuto in conflitto di interesse col rappresentato e la legge lo valuta come abuso di potere rappresentativo e se il conflitto era a conoscenza del altro contraente il contratto è annullabile. L'articolo 1398 denomina rappresentanza senza potere il caso di chi contratta come rappresentante di un soggetto senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli. Il contratto concluso dal falso rappresentante, non è nullo, ma può accadere che si abbia la ratifica cioè è possibile che l'interessato lo trovi vantaggioso e lo approvi. L'esecuzione del contratto la risoluzione Il contratto efficace deve essere eseguito: devono cioè adempiersi le obbligazioni previste. I criteri che presiedono all'esecuzione del contratto sono gli stessi che si sono veduti in tema di adempimento delle obbligazioni tenuto conto peraltro l'obbligo della buona fede, espressamente richiesto dalla legge nell'esecuzione del contratto, quindi diligenza e buona fede sono perciò i fondamentali criteri di condotta per la esecuzione del contratto. Una volta che il contratto sia stato eseguito esso ha adempiuto la sua funzione LA RISOLUZIONE La legge prevede allora alcuni rimedi per il caso in cui nei contratti a prestazioni corrispettive venga meno il ricordato Sinallagamma contrattuale, cioè nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna delle prestazioni è funzione dell'altra per esempio devo pagare il prezzo della cosa acquistata in quanto il venditore me ne fa acquistare la proprietà, si parla di difetto funzionale della causa. Se manca tale requisito vi è un rimedio unilaterale che è la risoluzione del contratto che è lo scioglimento del rapporto contrattuale per cause successive alla sua stipulazione, La risoluzione del contratto è prevista nei casi di inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità. Come vedremo la risoluzione può operare di diritto, automaticamente al verificarsi di determinati presupposti, ovvero tramite sentenza di giudice. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO La risoluzione per inadempimento è lo scioglimento del rapporto determinato dall'inadempimento imputato a una delle due parti. Per avervi la risoluzione è necessario che l'inadempimento sia grave, cioè sia di non scarsa importanza. Possono esservi due tipi di risoluzione per inadempimento: Risoluzione giudiziale. si realizza con sentenza del giudice a seguito di domanda dell'interessato, e previa verifica della sussistenza dei presupposti per la risoluzione stessa e in particolare della gravità dell'inadempimento. La sentenza ha valore costitutivo cioè lo scioglimento del rapporto giuridico si ha al momento della pronuncia e per effetto di essa Risoluzione di diritto può verificarsi nei seguenti casi: 1. Diffida ad adempiere è il caso in cui uno dei contraenti intima per iscritto alla controparte di adempiere entro un certo termine, con l'avvertenza che in mancanza il contratto si intenderà risolto. 2. Termine essenziale: è l'ipotesi in cui un adempimento tardivo sarebbe del tutto inutile per la controparte, in tal caso si ha la risoluzione, ma è anche possibile che il contraente voglia l'esecuzione del contratto e quindi deve darne comunicazione, in mancanza di essa il contratto è risolto 3. Clausola risolutiva espressa è la clausola contrattuale in cui si prevede che in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, il contratto si risolverà automaticamente, vi è solo bisogno di una comunicazione e in quel momento il contratto è risolto. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA Nel contratto a prestazione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è causa di risoluzione automatica e immediata, del contratto, in questo caso la colpa non è imputabile al contraente debitore, il quale non può essere risolto con la diligenza richiesta RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ La risoluzione per eccessiva onerosità può essere chiesta solo se ricorrono le condizioni richieste nell'articolo 1467: Deve trattarsi anzitutto di contraenti a esecuzione differita ovvero a esecuzione continuata o periodica. Occorre poi che l'onerosità sia eccessiva cioè deve superare l'alea normale del contratto, quell'ordinario livello di rischio sempre connesso a tutte le operazioni economiche. L'onerosità deve essere dovuta a eventi straordinari e imprevedibile al momento della stipula: tali cioè da oltrepassare la sfera di rischi che ciascuno ordinariamente è in grado di prevedere. Le promesse unilaterali GLI ATTI UNILATERALI COME FONTE DI OBBLIGAZIONI Le promesse unilaterali ammesse dal codice civile sono la promessa di pagamento e la promessa al pubblico, ricognizione del debito e i titoli di debito: La promessa di pagamento è l'impegno unilaterale di effettuare una certa prestazione a favore del destinatario della promessa; Ad esempio " ti pagherò un milione il mese prossimo" la ricognizione di debito è la dichiarazione unilaterale con cui in soggetto riconosce di essere debitore di una certa somma. Ad esempio ho ricevuto la vs. fattura, ma vi faccio notare che il mio debito ammonta a 1.000 euro. La promessa al pubblico è la promessa di una prestazione a favore di chi si trova in una determinata azione Ad es. Mancia competente a chi darà notizie di un cane smarrito. La responsabilità per fatto illecito IL FATTO ILLECITO COME FONTE DI OBBLIGAZIONE Accanto al contratto e alle promesse unilaterali costituiscono fonte di obbligazioni anche i fatti illeciti e cioè fatti e atti che cagionano danno ad altri e sono perciò illeciti. I fatti illeciti sono fonte di obbligazione risarcitoria a ripagare il danno cagionato e prende il nome di responsabilità extra contrattuali I requisiti della responsabilità: IL fatto: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Il fatto costituisce il primo elemento della fattispecie e può consistere in un fatto giuridico in senso stretto (crollo di un muro) sia in un atto giuridico che si qualifichi come illecito. Il danno: consiste nella lesione di un interesse tutelato dalla legge. altre impostazioni preferiscono fare riferimento al pregiudizio, alla modificazione peggiorativa di un bene. Il danno si dice patrimoniale quando il pregiudizio riguarda un bene economico, cioè valutabile a denaro, il danno si dice non patrimoniale quando il pregiudizio riguarda un bene della personalità. Ovviamente, non è escluso che la lesione di un bene non patrimoniale possa derivare anche un danno economico. La disciplina a riguardo è stata caratterizzata per lungo tempo da un netto sfavore verso la risarcibilità del danno non patrimoniale e si afferma che il danno è risarcibile nei casi previsti dalla legge. Il danno patrimoniale alla persona si può dividere in: Danno morale, inteso come dolore sofferenza o dispiacere ed coincide con il vero danno non patrimoniale. Danno biologico è inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona che rileva indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di reddito del danneggiamento. L'ingiustizia del danno: il danno inoltre deve essere ingiusto deve cioè ledere un diritto o un interesse protetto dalla legge, Il danno deve cioè essere ingiusto cioè per legge deve violare un diritto assoluto cioè per esempio un diritto della personalità. Il nesso di casualità: Inoltre deve esserci un nesso di casualità tra il fatto e l'evento dannoso: questo deve essere conseguenza di quello. Inoltre va evidenziato che se più persone hanno cagionato danno o debbono rispondere di esso, sono tutte obbligate a risarcire con vincolo di solidarietà, pur se diverso sia stato il contributo di ciascuno. Esempio Se Tizio lascia incustodita una pistola e Caio la maneggia incautamente ferendone un terzo, entrambi saranno responsabili per l'intero danno verso il ferito, mentre nei rapporti interni fra corresponsabili la responsabilità si suddivide in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali Il dolo o la colpa: Per importare responsabilità il comportamento deve inoltre essere doloso o colposo (2043). Si ha il dolo quando l'evento dannoso è voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione. L'evento è lo scopo cui è diretta l'azione del soggetto. Mentre si ha la colpa quando vi sia negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini. Non rileva il fatto che l'evento dannoso sia stato eventualmente preveduto dall'agente, l'importante è che non sia direttamente voluto. L'imputabilità: l'atto dannoso deve essere imputabile al suo autore e cioè deve essere commesso con coscienza e volontà. Ciò significa che l'agente deve aver scelto coscientemente e liberamente di tenere quel certo comportamento che ha cagionato danno. SE il soggetto era sotto la minaccia di una pistola, l'atto commesso non gli sarà imputato. Quindi l'imputabilità allora può mancare per difetto di coscienza e/o libertà di agire nei seguenti casi: Anzitutto non sarà responsabile delle conseguenze chi non aveva la capacità di intendere ovvero la capacità di volere al momento in cui ha commesso il fatto. L'incapacità di intendere o di volere esclude dunque l'imputabilità dl fatto chiamando piuttosto a rispondere dei danni chi era tenuto alla sorveglianza del soggetto. In secondo luogo, l'imputabilità è esclusa quando l'agente, pur essendo capace non aveva piena libertà di scelta La responsabilità è esclusa anzitutto quando il comportamento è tenuto nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere. Es. non risponde del danno l'agente di polizia che faccia uso legittimo delle armi nei casi previsti dalla legge. La responsabilità è esclusa inoltre quando il danno è cagionato per legittima difesa di se o di altri La responsabilità invece è soltanto attenuata nello stato di necessità cioè quando si è agito per la necessità di salvare se o altri dal pericolo. Classico esempio è quello dell'automobilista che per non investire un pedone va a sbattere contro un'altra auto LA RESPONSABILITÀ INDIRETTA L'articolo 2043 fa gravare la responsabilità su colui che ha commesso il fatto: la responsabilità cioè è personale. Tale regola vale nel diritto penale, ma non sempre nel diritto privato dove sono previste alcune ipotesi in cui la responsabilità incombe su soggetti diversi. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori, delle persone soggette alla tutela. Responsabilità dei datori di lavoro per i danni arrecati dai dipendenti nell'esercizio delle loro incombenze. Ad esempio il medico risponde dei danni causati dall'infermiere suo dipendente nel fare una iniezione RESPONSABILITÀ OGGETTIVA La responsabilità oggettiva è una sottospecie di responsabilità extra contrattuale caratterizzata dal fatto che non è richiesto, nel comportamento del danneggiante, il requisito del dolo e della colpa. Il risarcimento pertanto potrà ottenersi sulla base del solo rapporto di casualità tra fatto illecito e danno senza necessità di provare la colpa nell'agente. I danni, sono in certa misura inevitabili e il relativo rischio è in buona sostanza socialmente accettato, come uno scotto da pagare per i vantaggi derivanti dall'uso di tali mezzi. Si pensi all'enorme numero di morti e feriti provocato ogni anno dai sinistri stradali. Ipotesi di responsabilità oggettiva le più importanti ipotesi di responsabilità: 1. Esercizio di attività pericolose per la sua natura o per natura dei mezzi adoperati per esempio industria chimica, produzione e distribuzione di gas. 2. Circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, cioè veicoli liberi di muoversi sulla strada senza un percorso prestabilito. Il conducente è responsabile dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Es investo un pedone che attraversava dietro un bus. 3. Responsabilità in solido si ha quando il conducente è il proprietario se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà ma non basta provare il furto, ma occorre che il veicolo fosse chiuso e secondo una parte della giurisprudenza non vi devono essere a bordo documenti di circolazione 4. Cose o animali in custodia: la responsabilità grava su chi utilizza o tiene comunque presso di sé cose o animali pericolosi che cagionano danno ad altri, morso di cane. Qui la responsabilità è esclusa solo se si dimostra il caso fortuito e cioè il sopravvenire di un evento naturale sia del fatto di un terzo (molesta il cane) 5. Rovina di edificio o di una sua parte ad esempio crollo di un balcone, il proprietario è responsabile dei danni se non dimostra che la rovina è dovuta a cause diversa da difetto di manutenzione o vizio di costruzione 6. Prodotti difettosi. Si tratta di una figura introdotta di recente al fine di superare le difficoltà riscontrate nel risarcimento dei danni derivanti ai consumi da prodotti industriali. IL RISARCIMENTO Il risarcimento come gia sappiamo consiste in una prestazione atta a riparare la perdita subita dal danneggiato. La forma ordinaria è quella del risarcimento per equivalente, cioè effettuata con la prestazione di una somma di denaro pari al valore del pregiudizio. La determinazione della somma si effettua secondo i criteri stabiliti dalla legge (2056) danno emergente e lucro cessante. Quando invece si tratta di danno alle persone che abbia conseguenze permanenti la liquidità può avvenire anche sotto forma di rendita vitalizia, ma il risarcimento può avvenire anche in forma specifica cioè tramite ripristino della situazione preesistente all'illecito. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI Nella responsabilità contrattuale è sufficiente che il creditore insoddisfatto provi il suo credito e il suo danno: sarà il debitore, se vuole evitare condanne a dover provare che l'inadempimento non gli è imputabile, mentre nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve dimostrare non solo l'illecito e l'entità del danno, ma anche la colpa e il dolo di chi ha commesso l'illecito. Infine la responsabilità per fatto illecito è soggetta a prescrizione più breve di quella prevista per l'inadempimento ha il danneggiato può agire in base a entrambi gli istituti ATTO ILLECITO E ATTO DANNOSO. L'INIBITORIA Nella moderna dottrina evidenziata, nella concreta disciplina dell'istituto, ciò che rappresenta fonte di responsabilità sia il fatto illecito sia quello dannoso cioè il fatto produttivo di danno. Ma nel nostro ordinamento può accadere che nell'illecito può mancare un danno (tizio attraversa il mio fondo senza danneggiare le colture), mentre l'atto dannoso può in certi casi non essere illecito. Quindi è meglio dare ulteriori precisazioni. Con riguardo all'atto illecito, diremo che la qualifica di illiceità derivante dal dato obiettivo della violazione di una norma, non richiedendo altri requisiti. L'atto illecito si qualifica oggettivamente come tale, e la legge prevede mezzi di tutela preventiva e reintegrativa. La misura preventiva è diretta a impedire il compimento o ulteriore presecuzione dell'illecito. Azione inibitoria che vieta un certo comportamento. La misura reintegrativa ha la funzione di reintegrare il soggetto leso nella situazione giuridica alterata, ne sono esempi alcuni diritti relativi ai diritti della personalità. GLI ATTI LECITI DANNOSI Le ipotesi principali di atti leciti dannosi sono quelle di accesso al fondo altrui per riparare o recuperare la cosa propria. Le obbligazioni nascenti dalla legge GLI ALTRI FATTI TIPIZZATI DALLA LEGGE, CHE COSTITUISCONO FONTE DI OBBLIGAZIONE L'art. 1173 afferma che rappresentano fondi dell'obbligazione anche i fatti idonei a produrle in conformità all'ordinamento giuridico. Tra le più importanti ricordiamo: La gestione d'affari altrui, il pagamento dell'indebito e l'arricchimento senza causa LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI La legge considera l'ipotesi in cui un soggetto senza esservi obbligato e senza averne il potere, gestisce un affare altrui è può trattarsi sia di un comportamento materiale. Ad esempio Tizio irriga il fondo del vicino, questo può accadere per esempio l'interessato non è in grado di provvedere, perché si trova ammalato o comunque impossibilitato a compiere quel determinato atto, e in questo caso l'atto può essere considera come un gesto di solidarietà. L'articolo 2028 prevede allora che se qualcuno, senza esservi obbligato assume spontaneamente la gestione di un'affare altrui è anzitutto obbligato a continuarla fino a quando l'interessato non ritorna. L'interessato a sua volta rimane vincolato alle obbligazioni assunte dal gestore in suo nome e deve rimborsarlo delle spese necessarie, ma requisito importante è che l'azione sia stata utilmente iniziata, che cioè si presenta vantaggiosa o necessaria al momento in cui è iniziata l'attività. L'ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA Si ha l'arricchimento senza giusta causa quando un soggetto consegue un incremento patrimoniale in danno di un altro senza che tale incremento abbia una adeguata giustificazione o causa. Ad esempio mi consegnano una cassa per errore e io in buona fede la consumo senza averne nessun diritto, ma io essendomi arricchito ingiustamente sono tenuto a restituire l'arricchimento o almeno un'indennizzo I contratti di alienazione di beni LA VENDITA La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. Oggetto del contratto è un diritto che può essere sia reale sia di credito e riguarda qualsiasi bene. Il contratto si conclude col compenso: è perciò un contratto consensuale e la consegna della cosa non è necessaria per il trasferimento della proprietà che si realizza per effetto del consenso delle parti. Può aversi per altro una vendita a effetti obbligatori, cioè la conclusione del contratto non comporta l'immediato trasferimento della proprietà, bensì l'obbligo carico del venditore di procurare l'acquisto in capo al compratore, ne sono esempi: (1478) Vendita di cose future e cioè di cose che devono ancora venire ad esistere ad esempio la casa che sarà trasferita, in tal caso la proprietà la proprietà si trasferisce non appena la cosa viene ad esistere. Vendita di cose altrui, qui la proprietà non può trasferirsi in modo immediato, ma il contratto non è ne invalido ne del tutto inefficace; semplicemente obbliga il venditore a procurare l'acquisto al compratore. Egli può ad esempio convincere il titolare del bene a venderlo direttamente al compratore evitando una doppia tassazione Vendita di cose generiche e cioè di una certa quantità di cose individuate solo nel genere (1000 litri di benzina). Qui l'effetto reale del trasferimento si avrà solo con la individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti Vendita alternativa che ha ad oggetto beni da scegliere tra quelli dedotti in obbligazione, qui il trasferimento reale si effettuata con la scelta. LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE Le garanzie per evizione. Secondo l'articolo 1476 le obbligazioni principali del venditore sono: consegnare il bene, fargliene acquistare la proprietà e garantirlo contro l'evizione di terzi, garantire il compratore per vizi della cosa Consegnare la cosa al compratore è obbligazione che nasce dal contratto e trova disciplina nelle regole generali dettate dagli artt. 1182. Salvo diversa disposizione delle parti la cosa va consegnata nel luogo in cui essa si trova al momento. l'obbligo di consegnare una cosa determina include quella di custodirla fino alla consegna Fare acquistare la proprietà della cosa è obbligazione che grava sul venditore se l'acquisto non è effetto immediato. Costituisce aspetto o estensione di tale obbligo la garanzia per evizione. Tale garanzia riguarda l'ipotesi in cui terzi vantino diritti sulla cosa. possiamo avere diversi tipi di evizione: Evizione totale: è l'ipotesi in cui un terzo, dimostrando di essere proprietario della cosa e riesca a farsi restituire la cosa. qui il compratore può chiedere il risarcimento del danno comprendente il prezzo pagato e tutte le varie spese sostenute Evizione parziale o cosa gravata da diritti di terzi è l'ipotesi in cui il terzo rivendichi come sua solo una parte della cosa ovvero faccia valere altri diritti sul bene: servitù, usufrutto, ipoteca. in questi casi si ha la risoluzione del contratto quando in relazione alle circostanze, debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa. La garanzia per terzi Altre fondamentali obbligazioni del venditore è la garanzia per vizi della cosa e cioè per i difetti strutturali o funzionali del bene: ad esempio l'auto ha il motore fuso. Ma tali vizi devono essere rilevanti cioè da rendere la cosa inidonea all'uso e da diminuire in modo apprezzabile il valore. i vizi devono essere occulti e cioè non conosciuti dal compratore al momento del contratto. Il compratore che voglia avvalersi della garanzia ha l'onere di effettuare al venditore la denunzia dei vizi entro otto giorni dalla consegna, se si tratta di vizi apparenti dalla scoperta se si tratta di vizi occulti. La garanzia offre al compratore due alternative a sua scelta o la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della cosa e del prezzo pagato o il risarcimento dei danni se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Dai vizi di cui s'è detto vanno distinte due altre ipotesi di inadempimento del venditore una prevista per legge e l'altra elaborata dalla giustizia. La prima è l'ipotesi in cui la cosa venduta non ha la qualità promesse ovvero quelle essenziali per uso a cui è destinata e si tratta di difetto che eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Più rilevante è l'altra figura, della vendita di cose diverse in cui la cosa non presenta semplici difetti, ma da difetti che rendono la cosa diversa da quella che è L'OBBLIGAZIONE DEL COMPRATORE L'obbligazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo che va effettuato nel luogo al momento della consegna della cosa. TIPI PARTICOLARI DI VENDITA La vendita con patto di riscatto. Nella vendita con patto di riscatto il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante restituzione del prezzo. In seguito al riscatto il venditore riacquista la proprietà della cosa con effetto retroattivo reale. Il riscatto costituisce perciò un diritto potestativo rispetto al quale il compratore è in una mera soggezione: nulla deve fare per rendere possibile l'acquisto. La vendita con riserva di proprietà. Nel trasferimento della proprietà prescinde dalla consegna delle cosa e dal pagamento del prezzo. Questo avviene nella vendita a rate, dove il venditore, a garanzia del pagamento integrale del prezzo, si riserva la proprietà fino al pagamento dell'ultima rata. Il venditore consegue così un duplice vantaggio Vendita di immobili il codice civile dedica scarne disposizioni, in particolare, la vendita a misura dalla vendita a corpo. Si ha la prima quando viene indicata la misura dell'immobile e quindi il prezzo è fissato in ragione di un tanto per ogni unità di misura. Si ha vendita a corpo quando il bene è venduto per un prezzo globale forfetario. Inoltre la legge dichiara nulli gli atti di compravendita di immobili costruiti abusivamente cioè in assenza di concessione edilizia. Vendita di beni mobili. La vendita di cose mobili si caratterizza per particolari esigenze di snellezza e rapidità nella soluzione delle controversie. La risoluzione di diritto è in buona sostanza un'applicazione particolare alla vendita di mobili della diffida ad adempiere. La ripresa delle cose non pagate è la facoltà del venditore di riprendere possesso delle cose delle quali non sia stato pagato il prezzo. Altre figure particolari di vendite sono: 1. La vendita con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona solo quando il compratore comunica al venditore il suo gradimento della merce. 2. La vendita a prova è invece una vendita ormai conclusa, ma soggetta a condizioni sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite e sia idonea all'uso cui è destinata. 3. La vendita su campione è una vendita soggetta alla condizione risolutiva della difformità tra il campione. 4. La vendita su documenti riguarda cose mobili che sono rappresentate da particolari documenti. I contratti di utilizzazione di beni LA LOCAZIONE è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un corrispettivo. Si tratta di un contratto consensuale a effetti obbligatori, precisamente attribuisce un diritto personale di godimento, e il conduttore ha solo la detenzione, non il possesso della cosa. Quanto all'oggetto del contratto, esso può essere costituito da un qualsiasi bene, mentre la durata non può eccede i trent'anni, la locazione può essere, in relazione all'accordo delle parti: A tempo indeterminato: le parti cioè non hanno prefissato una scadenza, e quindi ha la durata fissata dalla legge. A tempo determinato ad esempio per un mese. alla scadenza fissata il contratto si scioglie automaticamente. LE OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE Le obbligazioni del locatore indicate dall'art.1575 sono: Consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, in modo che essa sia idonea all'uso pattuito. Se la cosa è affetta da vizi il conduttore può richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone Mantenere la cosa in buono stato locativo: sono infatti a carico del locatore tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione Garantire il pacifico godimento della cosa locata. Vi possono essere turbamenti da parte di terzi la legge distingue due ipotesi. Se il conduttore subisce molestie di fatto e cioè molestie da terzi che non pretendo di avere diritti sulla cosa (il vicino che posteggia abusivamente) esso si deve difendere da solo, se invece il conduttore subisce molestie di diritto cioè soggetti che pretendono diritto sulla cosa e in questo caso sarà il locatore a difendere l'altrui pretesa Le obbligazioni del conduttore sono: Prendere in consegna la cosa e utilizzarla per l'uso convenuto. Il conduttore ha facoltà di sublocare la cosa, salvo diverso accordo, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore Pagare il canone alla scadenza convenute Restituire la cosa alla fine della locazione nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, inoltre il conduttore risponde della perdita e del deterioramento. LA LOCAZIONE URBANE Le locazioni abitative hanno ad oggetto immobili destinati a ordinarie e continuative esigenze abitative, ne sono parzialmente escluse da tale disciplina le esigenze abitative transitorie (per vacanze). In sintesi, la disciplina vigente prevede ormai diverse tipologie di locazione abitative esse sono: Contratti liberi, nel canone e nella disciplina del rapporto, salvo per la durata minima pari a quattro anni. Contratti calmierati, stipulati sulla base di contratti-tipo concordati su base locale dalle organizzazioni dei locatori e dei conduttori Contratti di natura transitoria cioè diretti a soddisfare esigenze particolari che consentono una durata ridotta del contratto e più ampia libertà di determinazione del canone (per ragioni di studio) Contratti a equo canone. Al conduttore è sempre consentito il recesso unilaterale prima della scadenza se ricorrono gravi motivi, ma non può né sublocare ne cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. IL MANDATO è il contratto col quale un parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Il mandato può essere o con o senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza il mandatario compie gli atti non solo nell'interesse ma anche in nome del mandante. Il mandato e la rappresentanza sono istituti diversi. il primo è un contratto destinato a produrre effetti tra le parti. La rappresentanza è un potere di compiere atti che si ripercuotono nella sfera di un altro soggetto e nasce da in atto unilaterale che è la procura. Nel mandato senza rappresentanza il mandatario compie gli atti sempre nell'interesse del mandante, ma in nome proprio quindi i terzi non alcun rapporto col mandante. Il mandato si presume oneroso salvo diversa pattuizione e comunque il mandante deve somministrare i mezzi necessari per l'esecuzione. Il mandato si estingue per cause diverse: scadenza del termine o compimento dell'atto tramite la revoca, se il mandato era irrevocabile o oneroso, la revoca obbliga il mandante a risarcire il danno, mentre non è ammesso invece se non per giusta causa la revoca del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario anche nell'interesse del mandatario I CONTRATTI DI CREDITO E DI GARANZIA IL MUTUO É un contratto col quale una parte mutuante consegna all'altra una determinata quantità di denaro e l'altro Mutuatario si obbliga a restituire altrettanto. La funzione è quella di mettere a disposizione una somma di denaro. L'oggetto del contratto possono essere anche cose diverse dal denaro purché siano fungibili e consumabili. Il mutuo si presume oneroso salvo diversa volontà delle parti il mutuatario deve corrispondere gli interessi, viene vietato il tasso usurario d'interesse. Il termine di restituzione è fissato dai contraenti LA FIDEIUSSIONE La fideiussione è il contratto col quale un aperte garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. La fideiussione costituisce una forma di garanzia del credito, quindi la sua funzione è quella di garantire del debito l'altrui. Per effetto del contratto il fideiussore diventa obbligato solido. Il beneficio di esecuzione consente al fideiussore di chiedere la preventiva esecuzione sui beni del debitore principale. Il fideiussore che abbia pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore e può iniziare l'azione di regresso contro di lui per ottenere il rimborso.