1. ------IND- 2016 0199 SI- IT- ------ 20160517 --- --- PROJET Ai sensi dell'articolo 11 della legge che disciplina l'idoneità sanitaria degli alimenti, dei prodotti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti (Uradni List RS [UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia] nn.52/00, 42/02 e 47/04 – ZdZPZ [legge recante modifica di talune leggi in materia sanitaria]), il ministero della Salute stabilisce quanto segue: NORME sulla iodurazione del sale I. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (Contenuto) (1) Le presenti norme stabiliscono i requisiti applicabili alla iodurazione del sale destinato al consumo umano e nei prodotti alimentari. (2) I termini utilizzati nelle presenti norme si intendono gli stessi di quelli definiti nel regolamento che disciplina la qualità del sale. Articolo 2 (Procedura e clausola d'informazione) (1) Le presenti norme sono emesse ai sensi della procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). (2) Le disposizioni alle presenti norme, eccetto quella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non si applicheranno al sale da tavola legittimamente commercializzato in altri Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Turchia, laddove è prodotto in conformità delle leggi nazionali che garantiscono pari livello di tutela dell'interesse pubblico, soddisfa i requisiti contenuti nelle presenti norme e può essere commercializzato, a meno che la procedura non sia stata condotta in conformità del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21). Articolo 3 (Iodurazione obbligatoria) (1) Il sale da tavola è iodato al fine di garantire livelli adeguati di iodio nella popolazione. La disposizione della frase precedente si applica anche al sale da tavola utilizzato nella produzione alimentare, a meno che ciò non sia consentito o attuabile per ragioni tecnologiche. (2) In deroga al paragrafo precedente, i sali marini non raffinati a denominazione di origine protetta, ottenuti attraverso un processo di cristallizzazione naturale in bacini marini, così come il fior di sale, non devono essere iodati. (3) Il sale da tavola è iodato aggiungendo 25 mg di ioduro di potassio per 1 kg di sale, in modo tale che 1 kg di sale non contenga meno di 20 mg né più di 30 mg di ioduro di potassio; o 32 mg di ioduro di potassio per 1 kg di sale, così che 1 kg di sale non contenga meno di 26 mg né più di 39 mg di ioduro di potassio. Articolo 4 (Etichettatura del sale da tavola preconfezionato) (1) Il sale da tavola preconfezionato è etichettato conformemente alla normativa che disciplina la fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, alla normativa che disciplina la qualità del sale, alle altre normative che disciplinano il sale da tavola e a queste norme. (2) In deroga alla disposizione di cui al precedente paragrafo, le confezioni del sale da tavola iodato devono indicare il termine minimo di conservazione del prodotto. (3) Il confezionamento del sale da tavola iodato comprende le seguenti istruzioni per la conservazione: "Conservare in luogo asciutto e buio. Dopo l'apertura, conservarlo ben chiuso al riparo dalla luce e dall'umidità.". (4) Nel caso in cui il sale da tavola sia utilizzato come ingrediente di un prodotto, può essere designato come "sale". Articolo 5 (Etichettatura, pubblicità e commercializzazione del sale non iodato) (1) In aggiunta alle indicazioni richieste dalla normativa che disciplina la qualità del sale, il confezionamento del sale da tavola non iodato, diverso dal sale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, deve includere quanto segue nello stesso campo di visibilità come la denominazione del prodotto: "Questo sale non contiene iodio aggiunto che è necessario per la normale funzione della ghiandola tiroidea.". (2) Il sale da tavola non iodato, diverso dal sale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere commercializzato sugli scaffali di vendita che sono meno visibili ai consumatori. Se il sale non iodato è commercializzato, lo scaffale che espone il prodotto deve contenere la dicitura di cui al primo paragrafo del presente articolo. (3) Tutte le forme di comunicazione commerciale relative al sale non iodato, tra cui la presentazione del suo punto vendita, la pubblicità e la distribuzione di campioni, il materiale pubblicitario, la vendita a distanza e le attività volte a migliorare le vendite, come le offerte speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, prezzi di richiamo e vendite vincolate, sono proibite. II. SUPERVISIONE Articolo 6 (Autorità di vigilanza) L'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti norme deve essere controllata dall'amministrazione della Repubblica di Slovenia per la sicurezza alimentare, veterinaria e per la protezione delle piante. III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 7 (Periodo transitorio) Il sale di cui alle presenti norme che è stato commercializzato e non soddisfa i requisiti qui riportati può circolare fino a esaurimento scorte, ma non oltre 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Articolo 8 (Scadenza) I requisiti delle norme sulla qualità del sale [Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 70/03, 31/04 e 45/08 – legge sull'agricoltura (ZKme-1)] applicabili alla iodurazione del sale sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. Articolo 9 (Entrata in vigore) Le presenti norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. N. Lubiana, EVA: Milojka KOLAR CELARC Il ministro della Salute