VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 L’anno duemiladodici, addì dodici del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: ANTISTA DAVIDE BASILE GIULIO BISCOTTI ANTONELLA BUGNONE EMANUELE CACCETTA ERNESTO CALOSSO VALERIO CAVALLARO GIUSEPPE COMORETTO ALDO DE FRANCIA PAOLO DESSI' FRANCO DI SUNNO CELESTE LETTIERI ALFONSO LUCARELLI GERARDO MASSARO GIOVANNA MISURACA GIUSEPPE MOGLIA PAOLO MONZEGLIO UGO MORENA GIUSEPPE MORIONDO MICHELE OGGERO FEDERICO PAONE MICHELE PEREZ PIETRO PAOLO RUBINO ANTONIO SAITTA OSVALDO SAMMARTANO FRANCESCO SANTOIEMMA CESARE ANTONIO SENATORE FRANCESCO TESIO ANDREA TILELLI MARCO TROVATO GIANLUCA ZOAVO FRANCESCA Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Sindaco Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Assente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Assente Assente Presente Presente Presente Assente Assente Presente Presente Presente Presente Presente Assente Presente Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dott. SAMMARTANO FRANCESCO Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.SCATIGNA ELISABETTA Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta – omissis. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 12/06/2012 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.157 DEL 16/12/1998. (220) Deliberazione proposta dal Sindaco. Relazione dall’Assessore al Bilancio. Vista la delibera consiliare n.157 del 16/12/1998 con la quale si è approvato il regolamento per la disciplina delle entrate e le successive modifiche ed integrazioni. Richiamato l’art.52 del D.Lgs. 446/97 che ha notevolmente ampliato la potestà regolamentare dei Comuni, disponendo che questi ultimi possono disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Dal momento che l’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, prevede che “a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. Premesso che con il Decreto Milleproroghe n.216/2011 è stato rinviato al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali. Dal momento che l’art.1 del D.L. n.16/2012, Legge n.44/2012, ha introdotto diverse innovazioni sul fronte della rateazione dei debiti tributari, in ambito della riscossione coattiva a mezzo ruolo. Atteso che tali norme, introdotte in un periodo di crisi economica, sono orientate a rendere più accessibile il ricorso alla rateazione in modo tale da mettere in condizione il contribuente di assolvere i propri debiti. Ravvisato che, questo periodo di crisi, richiede l’introduzione di nuovi strumenti più agevolativi nei confronti dei contribuenti, affinché questa Amministrazione possa riscuotere i propri crediti, sia per ciò che concerne la fase di riscossione volontaria delle proprie entrate, tributarie e extratributarie, nonché la fase di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento. Si ritiene necessario provvedere ad adeguare il Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali alla normativa attuale che regola lo strumento della rateazione in materia di entrate iscritte a ruolo coattivo. L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale; Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale DELIBERI a) Di modificare l’articolo 12 bis del Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali, come risulta dal testo - allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione: da: ARTICOLO 12/BIS Dilazione del pagamento. 1. Ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73 così come modificato dal D. Lgs. 46/99 è consentita la rateazione degli importi iscritti a ruolo ordinario a riscossione coattiva, per importi superiori ad € 500,00, previa istanza motivata da parte dell’interessato indirizzata al Dirigente dei Servizi Economico Finanziari. 2. La domanda di rateazione deve essere corredata oltre che dall’autocertificazione, comprovante lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, per debiti a carico di soggetti NON titolari di attività economiche: - dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad € 15.000,00; - da documenti attestanti il cambiamento delle condizioni economiche (es. licenziamento); per debiti a carico di soggetti titolari di attività economiche: - ultimo bilancio. Tale istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. 3. Per importi fino a € 2.000,00 è consentita la rateazione fino ad un massimo di 10 rate mensili; per importi superiori è consentita la rateazione fino ad un massimo di 20 rate mensili. Tali rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese 4. Su tali importi si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 602/73 così come modificato dal D. Lgs. 46/99. L’ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento dirigenziale con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente all’entrata alle scadenze stabilite. 5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato. 6. con le stesse modalità e con la medesima durata previste per la concessione della dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo ordinario a riscossione coattiva, può essere concessa la rateizzazione degli importi richiesti da questa Amministrazione ai fini tributari ed extratributari1 anche in sede di pagamento volontario, senza che sia iniziata la procedura per la riscossione coattiva. 7. Sull’importo delle rate mensili, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, si applica un tasso di interesse pari a quello legale aumentato di 1,00 punto percentuale, tenendo conto del limite previsto dall’art. 13 della Legge n. 133/1999 che stabilisce che i tassi di interessi determinati dai Comuni per la riscossione dei propri tributi non possono comunque superare di tre punti percentuali il tasso di interesse legale. 8. In caso di rateazione degli importi iscritti negli inviti di pagamento della tassa rifiuti, le relative rate vengono conteggiate prendendo a riferimento la data di scadenza, indicata sull’invito stesso, entro la quale doveva essere eseguito il pagamento in unica soluzione; 9. In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari, decade automaticamente l’istituto dell’adesione agevolata con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, e pertanto la rateazione verrà concessa e calcolata sull’intero importo iscritto nell’avviso di accertamento. nel seguente modo: ARTICOLO 12/BIS Dilazione del pagamento. 1. E’ consentita la rateazione degli importi a qualsiasi titolo dovuti a favore dell’Amministrazione Comunale, sia in fase di riscossione volontaria che in quella coattiva. La rateazione può essere concessa per importi superiori ad € 500,00, previa istanza motivata da parte dell’interessato indirizzata ai Dirigenti delle Direzioni competenti. 2. La domanda di rateazione deve essere corredata oltre che dall’autocertificazione, comprovante lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, per debiti a carico di soggetti non titolari di attività economiche: - dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad € 15.000,00; - da documenti attestanti il cambiamento delle condizioni economiche (es. licenziamento); per debiti a carico di soggetti titolari di attività economiche: - ultimo bilancio. Tale istanza potrà essere presentata anche in fase di inizio della procedura esecutiva. 3. Per importi fino a € 2.000,00 è consentita la rateazione fino ad un massimo di 10 rate mensili; per importi superiori è consentita la rateazione fino ad un massimo di 20 rate mensili. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese. 4. Nel caso di attestazioni I.s.e.e. inferiori a € 5.000,00 o di soggetti che abbiano perso il lavoro o posti in cassa integrazione è altresì possibile concedere una maggiore rateazione del debito, anche per debiti inferiori a € 500,00 e fino ad un massimo di 30 rate mensili. Allo stesso modo per le attività economiche che presentano un Bilancio in perdita ed un debito superiore a € 2.000,00, potrà essere concessa una maggior rateazione sino a 40 rate mensili. 5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il contribuente potrà comunque richiedere un nuovo piano di rateazione del debito residuo, qualora tale domanda pervenga tempestivamente dal mancato pagamento delle rate. 6. Sull’importo delle rate mensili, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, si applica un tasso di interesse pari a quello legale aumentato di 1,00 punto percentuale, tenendo conto del limite previsto dall’art. 13 della Legge n. 133/1999 che stabilisce che i tassi di interessi determinati dai Comuni per la riscossione dei propri tributi non possono comunque superare di tre punti percentuali il tasso di interesse legale. 7. Il contribuente ha la facoltà di richiedere anche piani di ammortamento a rata crescente. 8. In caso di rateazione degli importi iscritti negli inviti di pagamento della tassa rifiuti, le relative rate vengono conteggiate prendendo a riferimento la data di scadenza, indicata sull’invito stesso, entro la quale doveva essere eseguito il pagamento in unica soluzione. 9. In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari; l’istituto dell’adesione agevolata, con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, sarà comunque applicato qualora la richiesta di rateazione pervenga nei termini di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. b) Di approvare il regolamento per la disciplina delle entrate , così come modificato. c) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97, le modifiche regolamentari di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 2012. d) Di dare mandato al Servizio Tributi di fornire la più ampia diffusione alla cittadinanza delle nuove disposizioni regolamentari. Si propone infine che il Consiglio Comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile, visti i termini per provvedere all’approvazione ed alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’entrate tributarie degli enti locali. FS/fs Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Congiunta del 4/6/12. Il Presidente pone in votazione l’emendamento . EMENDAMENTO (Presentato dal consigliere Paone): Vista la deliberazione proposta dall’Assessore al Bilancio con la quale si intende modificare la disciplina delle entrate approvate con la delibera riportata in oggetto, si ravvisa la necessità di modificare quanto riportato all’art. 12 bis, punto 6 della delibera proposta che così recita: “Sull’importo delle rate mensili, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, si applica un tasso di interesse pari a quello legale aumentato di 1,00 punto percentuale, tenendo conto del limite previsto dall’art. 13 della Legge n. 133/1999 che stabilisce che i tassi di interessi determinati dai Comuni per la riscossione dei propri tributi non possono comunque superare di tre punti percentuali il tasso di interesse legale.” Modificandolo come segue: Sull’importo delle rate mensili, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, si applica un tasso d’interessi pari a quello legale, senza nessun altro aumento del tasso di applicazione Il Consiglio comunale, visto il parere favorevole (Quando si introdusse la norma regolamentare, il tasso legale si attestava al 3% + 1,5 e la finalità era di attestarsi al livello di interesse che applicava il concessionario. Già nel 2011 il Consiglio deliberò una riduzione, portando all’1%. Attualmente Equitalia applica il 4,5% (se non comunicato diversamente dai vari Comuni).Dal 1/1/2012 il tasso legale è del 2,5% e su di un debito da rateizzare, ad esempio, di € 3.200,00 l’ammontare degli interessi (con 1 punto percentuale in più dovuto alla rateazione) ammonta a € 99anziché € 71. Non è previsto a bilancio stanziamento di entrata in quanto non sono prevedibili le richieste.)con 25 voti favorevoli su 25 consiglieri presenti e votanti, APPROVA Il Presidente pone in votazione la delibera così emendata IL CONSIGLIO COMUNALE acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area Economico finanziaria , ai sensi dell’art. 49 del T.U n. 267/00; acquisito altresì il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Generale; con 17 voti favorevoli, 7 voti contrari (Calosso, Comoretto, Di Sunno, Lettieri, Massaro, Moglia, Senatore) , 1 astenuti (Caccetta) su 25 consiglieri presenti e 24 votanti APPROVA La delibera nel testo sottoriportato Il Presidente chiede quindi al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del T.U. 267/00. Il Consiglio Comunale con 17 voti favorevoli , 6 voti contrari (Calosso, Comoretto, Di Sunno, Lettieri, Moglia, Senatore), 1 Astenuto (Massaro), Paone non partecipa al voto, su 25 consiglieri presenti e 23 votanti, APPROVA MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.157 DEL 16/12/1998. (220) Deliberazione proposta dal Sindaco. Relazione dall’Assessore al Bilancio. Vista la delibera consiliare n.157 del 16/12/1998 con la quale si è approvato il regolamento per la disciplina delle entrate e le successive modifiche ed integrazioni. Richiamato l’art.52 del D.Lgs. 446/97 che ha notevolmente ampliato la potestà regolamentare dei Comuni, disponendo che questi ultimi possono disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Dal momento che l’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, prevede che “a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. Premesso che con il Decreto Milleproroghe n.216/2011 è stato rinviato al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali. Dal momento che l’art.1 del D.L. n.16/2012, Legge n.44/2012, ha introdotto diverse innovazioni sul fronte della rateazione dei debiti tributari, in ambito della riscossione coattiva a mezzo ruolo. Atteso che tali norme, introdotte in un periodo di crisi economica, sono orientate a rendere più accessibile il ricorso alla rateazione in modo tale da mettere in condizione il contribuente di assolvere i propri debiti. Ravvisato che, questo periodo di crisi, richiede l’introduzione di nuovi strumenti più agevolativi nei confronti dei contribuenti, affinché questa Amministrazione possa riscuotere i propri crediti, sia per ciò che concerne la fase di riscossione volontaria delle proprie entrate, tributarie e extratributarie, nonché la fase di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento. Si ritiene necessario provvedere ad adeguare il Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali alla normativa attuale che regola lo strumento della rateazione in materia di entrate iscritte a ruolo coattivo. L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale; Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale DELIBERI a) Di modificare l’articolo 12 bis del Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali, come risulta dal testo - allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione: da: ARTICOLO 12/BIS Dilazione del pagamento. 1. Ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73 così come modificato dal D. Lgs. 46/99 è consentita la rateazione degli importi iscritti a ruolo ordinario a riscossione coattiva, per importi superiori ad € 500,00, previa istanza motivata da parte dell’interessato indirizzata al Dirigente dei Servizi Economico Finanziari. 2. La domanda di rateazione deve essere corredata oltre che dall’autocertificazione, comprovante lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, per debiti a carico di soggetti NON titolari di attività economiche: - dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad € 15.000,00; - da documenti attestanti il cambiamento delle condizioni economiche (es. licenziamento); per debiti a carico di soggetti titolari di attività economiche: - ultimo bilancio. Tale istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. 3. Per importi fino a € 2.000,00 è consentita la rateazione fino ad un massimo di 10 rate mensili; per importi superiori è consentita la rateazione fino ad un massimo di 20 rate mensili. Tali rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese 4. Su tali importi si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 602/73 così come modificato dal D. Lgs. 46/99. L’ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento dirigenziale con il quale viene accordata la rateazione ed è riscosso unitamente all’entrata alle scadenze stabilite. 5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato. 6. con le stesse modalità e con la medesima durata previste per la concessione della dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo ordinario a riscossione coattiva, può essere concessa la rateizzazione degli importi richiesti da questa Amministrazione ai fini tributari ed extratributari2 anche in sede di pagamento volontario, senza che sia iniziata la procedura per la riscossione coattiva. 7. Sull’importo delle rate mensili, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, si applica un tasso di interesse pari a quello legale aumentato di 1,00 punto percentuale, tenendo conto del limite previsto dall’art. 13 della Legge n. 133/1999 che stabilisce che i tassi di interessi determinati dai Comuni per la riscossione dei propri tributi non possono comunque superare di tre punti percentuali il tasso di interesse legale. 8. In caso di rateazione degli importi iscritti negli inviti di pagamento della tassa rifiuti, le relative rate vengono conteggiate prendendo a riferimento la data di scadenza, indicata sull’invito stesso, entro la quale doveva essere eseguito il pagamento in unica soluzione; 9. In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari, decade automaticamente l’istituto dell’adesione agevolata con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, e pertanto la rateazione verrà concessa e calcolata sull’intero importo iscritto nell’avviso di accertamento. nel seguente modo: ARTICOLO 12/BIS Dilazione del pagamento. 1. E’ consentita la rateazione degli importi a qualsiasi titolo dovuti a favore dell’Amministrazione Comunale, sia in fase di riscossione volontaria che in quella coattiva. La rateazione può essere concessa per importi superiori ad € 500,00, previa istanza motivata da parte dell’interessato indirizzata ai Dirigenti delle Direzioni competenti. 2. La domanda di rateazione deve essere corredata oltre che dall’autocertificazione, comprovante lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, per debiti a carico di soggetti non titolari di attività economiche: - dall’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad € 15.000,00; - da documenti attestanti il cambiamento delle condizioni economiche (es. licenziamento); per debiti a carico di soggetti titolari di attività economiche: - ultimo bilancio. Tale istanza potrà essere presentata anche in fase di inizio della procedura esecutiva. 3. Per importi fino a € 2.000,00 è consentita la rateazione fino ad un massimo di 10 rate mensili; per importi superiori è consentita la rateazione fino ad un massimo di 20 rate mensili. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese. 4. Nel caso di attestazioni I.s.e.e. inferiori a € 5.000,00 o di soggetti che abbiano perso il lavoro o posti in cassa integrazione è altresì possibile concedere una maggiore rateazione del debito, anche per debiti inferiori a € 500,00 e fino ad un massimo di 30 rate mensili. Allo stesso modo per le attività economiche che presentano un Bilancio in perdita ed un debito superiore a € 2.000,00, potrà essere concessa una maggior rateazione sino a 40 rate mensili. 5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il contribuente potrà comunque richiedere un nuovo piano di rateazione del debito residuo, qualora tale domanda pervenga tempestivamente dal mancato pagamento delle rate. 6. Sull’importo delle rate mensili, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, si applica un tasso di interesse pari a quello legale , senza nessun altro aumento al tasso di applicazione. 7. Il contribuente ha la facoltà di richiedere anche piani di ammortamento a rata crescente. 8. In caso di rateazione degli importi iscritti negli inviti di pagamento della tassa rifiuti, le relative rate vengono conteggiate prendendo a riferimento la data di scadenza, indicata sull’invito stesso, entro la quale doveva essere eseguito il pagamento in unica soluzione. 9. In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari; l’istituto dell’adesione agevolata, con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, sarà comunque applicato qualora la richiesta di rateazione pervenga nei termini di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. b) Di approvare il regolamento per la disciplina delle entrate , così come modificato. c) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97, le modifiche regolamentari di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 2012. d) Di dare mandato al Servizio Tributi di fornire la più ampia diffusione alla cittadinanza delle nuove disposizioni regolamentari. Si propone infine che il Consiglio Comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile, visti i termini per provvedere all’approvazione ed alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’entrate tributarie degli enti locali. FS/fs DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 12/06/2012 Letto, approvato e sottoscritto salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed approvazione (art. 80 regolamento del Consiglio comunale). IL PRESIDENTE DOTT. SAMMARTANO FRANCESCO IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA SCATIGNA ELISABETTA Estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 3/7/12 al 18/7/12 Rivoli, 19/7/12 IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA Divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del T.U. 18.08.2000, n. 267. . Rivoli, 12/06/12 IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA