1. ------IND- 2015 0075 EE- IT- ------ 20150313 --- --

1. ------IND- 2015 0075 EE- IT- ------ 20150313 --- --- PROJET
PROGETTO
XX.XX.2015
REGOLAMENTO
Requisiti di sicurezza antincendio per edifici
Il regolamento è emanato in forza della sottosezione XX, paragrafo X, del codice edilizio.
Capitolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Campo di applicazione del regolamento
Il regolamento istituisce requisiti di prevenzione degli incendi (e dei rischi a essi legati) negli
edifici e in parti degli stessi (in prosieguo: "i requisiti di sicurezza antincendio").
Articolo 2. Requisiti importanti di sicurezza antincendio
(1) I requisiti importanti di sicurezza antincendio sono requisiti che, in caso di un eventuale
divampamento dell'incendio, garantiscono quanto segue:
1) il mantenimento della capacità portante degli edifici in un preciso lasso di tempo;
2) la prevenzione del divampamento dell'incendio e della relativa propagazione negli edifici;
3) la prevenzione dell'insorgere di fumo e della relativa diffusione negli edifici;
4) la prevenzione della propagazione dell'incendio dagli edifici interessati a quelli contigui;
5) la possibilità delle persone di abbandonare gli edifici;
6) la possibilità di evacuare le persone portandole all'esterno degli edifici;
7) la sicurezza e le possibilità d'azione delle squadre di soccorso.
(2) I requisiti di sicurezza importanti devono essere rispettati durante tutta la vita utile degli
edifici stessi; inoltre, i locali all'interno degli edifici devono essere conformi ai requisiti
derivanti dalla loro destinazione d'uso.
(3) Si ritiene confermata la conformità di un edificio e di una parte dello stesso ai requisiti
importanti di sicurezza antincendio se si è tenuto conto dell'eventuale evacuazione delle
persone e della garanzia del minimo danno materiale (compresi gli eventuali danni arrecati al
grande pubblico, come pure all'ambiente) in caso d'incendio. Inoltre, se:
1) l'edificio e una parte dello stesso sono conformi ai valori limite stabiliti nel presente
regolamento, oppure
2) l'edificio e una parte dello stesso sono conformi a una regolamentazione tecnica
applicabile, oppure
3) l'edificio e una parte dello stesso sono conformi a una norma applicabile, oppure
4) la conformità dell'edificio ai requisiti importanti di sicurezza antincendio è stata confermata
per mezzo di un calcolo, di un'analisi o in altra modalità attendibile, tenendo in
considerazione la possibilità di un incendio e del relativo spegnimento.
(4) Si intende per "regolamentazione tecnica applicabile" ai fini del presente regolamento, una
regolamentazione tecnica o una norma il cui rispetto garantisca la conformità ai requisiti
importanti di sicurezza antincendio.
(5) Un edificio cui si applichino le deroghe istituite nel presente regolamento sarà conforme ai
requisiti importanti di sicurezza antincendio.
Articolo 3. Requisiti per gli edifici derivanti dai requisiti importanti di sicurezza
antincendio
(1) I requisiti di conformità di un edificio (o delle parti dello stesso) ai requisiti importanti di
sicurezza antincendio relativamente ai seguenti parametri sono stati elencati agli allegati da 1
a 9:
1) i piani, a inclusione dei piani al di sopra e al di sotto (piani interrati) del livello del terreno,
utilizzando il termine "a piani" in riferimenti ai piani fuori terra;
2) dimensioni, comprese l'altezza e l'area;
3) compartimenti antincendio;
4) numero di persone che utilizzano l'edificio (in prosieguo: "utenti");
5) evacuazione;
6) resistenza al fuoco;
7) reazione al fuoco;
8) destinazioni d'uso dell'edificio.
(2) Si intende per "compartimento antincendio" ai fini del presente regolamento un elemento
dell'edificio che è stato separato dagli altri elementi dello stesso, per arrestare la propagazione
dell'incendio all'interno e all'esterno di quell'elemento entro un determinato periodo di tempo,
tenendo in considerazione il fatto che un simile elemento di un edificio può constare di uno o
più piani.
(3) Qualora un edificio o il relativo compartimento antincendio disponga di un sistema
automatico di allarme antincendio installato, i requisiti per l'area del compartimento
antincendio e per il numero di utenti dello stesso potranno differire dai requisiti definiti nel
regolamento, qualora il carico d'incendio del compartimento antincendio sia inferiore ai
600 MJ/m2.
(4) Qualora sia stato installato un sistema di allarme automatico antincendio in un edificio o
nel relativo compartimento antincendio, i requisiti che seguono potranno differire dai requisiti
definiti nel regolamento:
1) area del compartimento antincendio;
2) lunghezza della via di fuga;
3) resistenza delle strutture portanti e delle strutture di rinforzo (in prosieguo: "le strutture
portanti") al fuoco;
4) resistenza delle strutture del compartimento antincendio al fuoco;
5) reazione delle strutture al fuoco;
6) arresto della propagazione dell'incendio all'edificio contiguo.
(5) Qualora siano stati installati estrattori di fumo automatici in un edificio o nel relativo
compartimento antincendio – unitamente a un sistema di allarme automatico antincendio per
trasmettere un messaggio d'allarme antincendio alla loro attivazione – i requisiti della via di
fuga potranno differire dai requisiti definiti alla sottosezione (3) e agli allegati:
(6) I requisiti definiti alle sottosezioni (3) e (5) non saranno applicati a edifici con modalità
d'utilizzo II e III, elencate all'allegato 1 (in prosieguo: "modalità d'utilizzo di un edificio").
Articolo 4. Determinazione della sicurezza antincendio di un edificio
(1) La sicurezza antincendio di un edificio o dell'elemento dello stesso è determinata dalla sua
destinazione d'uso, dal numero dei piani e dall'area, dall'altezza dell'edificio, dall'area del
compartimento antincendio, dal numero di utenti, dal carico d'incendio e dal rischio
d'incendio delle attività svolte nell'edificio stesso.
(2) La reazione e la resistenza al fuoco costituiscono i parametri di sicurezza antincendio di un
edificio o dell'elemento dello stesso.
(3) Gli edifici e gli elementi degli stessi sono classificati come segue, sulla base della loro
sicurezza antincendio:
1) antinfiammabili (denominazione TP1) – La struttura portante dell'edificio non deve crollare
entro un determinato periodo di tempo trascorso nell'incendio e la struttura di un simile
edificio, in genere, non crolla negli incendi;
2) tagliafuoco (denominazione TP2) – La struttura portante dell'edificio non deve crollare
entro un determinato periodo di tempo trascorso nell'incendio e il periodo di tempo accertato è
più breve rispetto al caso di un edificio antinfiammabile;
3) infiammabili (denominazione TP3) – Non sono stabiliti requisiti di resistenza della
struttura portante dell'edificio al fuoco.
(4) Vari elementi dell'edificio potranno essere antinfiammabili, tagliafuoco o infiammabili nel
contempo, a condizione che sia stata arrestata la propagazione dell'incendio con una parete
tagliafuoco e che le porte all'interno della stessa non siano destinate all'uso quali uscite di fuga
in caso d'incendio.
(5) I limiti del numero dei piani, dell'altezza, dell'area e del numero delle persone negli edifici
delle classi TP2 e TP3 sono stati previsti all'allegato 2; inoltre, non sono stati stabiliti limiti
del numero dei piani, dell'altezza, dell'area e del numero delle persone negli edifici della
classe TP1.
(6) Qualora in un edificio della classe TP2 o TP3 esistano locali con modalità d'utilizzo
differenti, sarà considerata la sicurezza antincendio complessiva dell'edificio stesso.
(7) I limiti del numero di utenti in un edificio a due piani della classe TP2 o TP3 sono
applicabili qualora i locali conformi alla modalità d'utilizzo dell'edificio si trovino – in tutto o
in parte – al secondo piano dello stesso. Qualora tali locali si trovino soltanto al primo piano,
possono essere applicati i limiti applicabili a un edificio a un piano.
Capo 2
RESISTENZA AL FUOCO E REAZIONE AL FUOCO, NONCHÉ CARICO
D'INCENDIO
Articolo 5. Resistenza al fuoco
(1) Si intende per "resistenza al fuoco", ai fini del presente regolamento, la capacità della
struttura di un edificio o dell'elemento dello stesso, di mantenere la propria capacità portante e
la propria capacità termoisolante previste, nonché la propria integrità, entro un determinato
periodo di tempo.
(2) La resistenza al fuoco delle strutture portanti di un edificio e delle strutture che
costituiscono i compartimenti antincendio è determinata dalla capacità portante della struttura
(denominazione R). dalla densità o dall'integrità (denominazione E) e dalla capacità
termoisolante (dal calore) (denominazione I), esprimendo la resistenza stessa al fuoco in
minuti, tipo rispettivamente 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 o 240 minuti.
(3) Oltre ai parametri definiti alla sottosezione (2), un elemento di un edificio può essere
descritto come segue:
1) limite di passaggio dell'irraggiamento termico (denominazione W);
2) resistenza agli urti e agli impatti meccanici (denominazione M);
3) porta munita di dispositivi di chiusura automatici (denominazione C);
4) limite di penetrazione del fumo (denominazione S);
5) continuità dell'alimentazione energetica o dell'allarme (denominazione P o PH);
6) resistenza al fuoco da fuliggine (denominazione G);
7) capacità del materiale da costruzione o dei prodotti da costruzione (in prosieguo:
"materiale") utilizzati quale materiale di copertura di protezione della struttura dietro il
materiale stesso dall'infiammarsi e dal carbonizzarsi (denominazione K);
8) mantenimento della stabilità in condizioni di temperatura costante (denominazione D);
9) durata del mantenimento della stabilità in relazione al tempo normalizzato/all'elenco delle
temperature (denominazione DH);
10) durata del funzionamento degli elettroventilatori destinati all'estrazione del fumo e del
calore, in condizioni di temperatura variabile (denominazione F);
11) durata della ventilazione naturale destinata all'estrazione del fumo e del calore
(denominazione B).
(4) La marcatura di resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle strutture costituenti i
compartimenti antincendio di un edificio esporrà il tempo più breve (in minuti) da tenere in
considerazione nella determinazione della resistenza al fuoco della struttura.
(5) I requisiti che caratterizzano la resistenza al fuoco e la rispettiva marcatura delle strutture
portanti e delle strutture costituenti i compartimenti antincendio procederanno partendo dal
maggior tempo accertato.
(6) La resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle strutture costituenti i compartimenti
antincendio di un edificio è determinata dalla destinazione d'uso dell'edificio, dal limite
dell'area del compartimento antincendio e dal carico d'incendio dell'edificio o dell'elemento
dello stesso.
(7) I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle strutture antincendio di un
edificio sono stati esposti agli allegati 3 e 4.
Articolo 6. Carico d'incendio
(1) Il carico d'incendio è determinabile in base a un'analogia (elemento analogo) attendibile o
può essere calcolato.
(2) Il carico d'incendio di un compartimento antincendio è determinato sulla base della
destinazione d'uso dell'elemento dell'edificio costituente detto compartimento antincendio.
(3) Qualora l'edificio contenga compartimenti antincendio con carichi d'incendio diversi, il
carico d'incendio di ciascun compartimento antincendio sarà determinato separatamente, per
stabilire le dimensioni delle strutture inerenti a tale compartimento antincendio.
(4) Le varie destinazioni d'uso di un edificio della classe TP1 sono classificate in gruppi di
resistenza al fuoco, sulla base del loro specifico carico d'incendio: i requisiti di resistenza
delle strutture portanti e delle strutture costituenti i compartimenti antincendio sono fondate
su tali gruppi di carico d'incendio.
(5) I gruppi di carico d'incendio indicati alla sottosezione (4) sono i seguenti:
1) superiore ai 1.200 MJ/m2 – Ad es.: locali di stoccaggio per inventario, biblioteche con
depositi, archivi: il loro carico d'incendio è stimato o calcolato;
2) 600 MJ/m2 al minimo e 1.200 MJ/m2 al massimo – Ad es.: negozi, padiglioni fieristici,
biblioteche senza deposito, locali di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motoveicoli,
nonché elementi del piano interrato delle case d'abitazione, a eccezione di un seminterrato
tecnico che comprenda locali di stoccaggio;
3) inferiore ai 600 MJ/m2 – Ad es.: case d'abitazione, locali d'alloggio e istituti di assistenza
infermieristica, ristoranti, stabili d'uffici, scuole, palazzetti dello sport, teatri e chiese.
(6) Gli edifici o gli elementi degli stessi con carico d'incendio specifico superiore ai
600 MJ/m2 sono altresì classificabili nei gruppi indicati alla clausola (5), paragrafo (3),
qualora detti edifici o gli elementi degli stessi siano muniti di impianto automatico di
spegnimento degli incendi.
Articolo 7. Reazione al fuoco
(1) Ai fini del presente regolamento, la reazione al fuoco consiste nelle seguenti
caratteristiche di un elemento di un edificio in caso di contatto col fuoco stesso:
1) infiammata;
2) produzione di calore;
3) propagazione dell'incendio;
4) emissione di fumo;
5) emissione di gas tossici;
6) produzione di gocce ardenti (roventi).
(2) La reazione al fuoco di un elemento di un edificio è determinata:
1) dalla sua parete interna;
2) dal suo soffitto e dal tetto collegato;
3) dal suo pavimento;
4) dai suoi materiali di rivestimento delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti posati
nell'edificio;
5) dall'elemento di un edificio destinato al trasporto dei liquidi, quale ad esempio una
tubazione o un canale di ventilazione;
6) dalla sua parete esterna;
7) dalla copertura del suo tetto.
(3) Gli elementi di un edificio sono classificati come segue, sulla base delle loro reazioni al
fuoco:
1) A1 – Elemento di un edificio privo di reazione al fuoco;
2) A2 – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con la sua reazione al fuoco espressa in
emissione di fumo particolarmente ridotta;
3) B – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con la sua reazione al fuoco espressa in
infiammabilità e in emissione di fumo particolarmente ridotta; non vi sono, inoltre, gocce o
pezzi ardenti;
4) C – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con la sua reazione al fuoco espressa in
emissione ridotta di fumo, nonché in gocce e pezzi ardenti che si consumano rapidamente
5) D – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con reazione al fuoco espressa in
coinvolgimento consentito nell'incendio (processo di combustione);
6) E – Elemento di un edificio con coinvolgimento nell'incendio ordinario (consentito);
7) F – Elemento di un edificio con imprecisato coinvolgimento nell'incendio;
8) s1 – Elemento di un edificio a generazione di fumo (emissione) particolarmente ridotta;
9) s2 – Elemento di un edificio a generazione di fumo (emissione) ridotta;
10) s3 – Elemento di un edificio a generazione di fumo non conforme ai requisiti per gli
elementi s1 e s2;
11) d0 – Elemento di un edificio dove non si trovano gocce ardenti né pezzi ardenti;
12) d1 – Elemento di un edificio dove le gocce o i pezzi ardenti si consumano rapidamente;
13) d2 – Elemento di un edificio dove la presenza di gocce o di pezzi ardenti non è conforme
ai requisiti per gli elementi d0 o d1.
(4) Nella documentazione tecnica edilizia non devono rientrare informazioni separate
sull'edificio, a norma delle clausole da (3), paragrafo (8) a (3), paragrafo (13), qualora
l'edificio stesso o il suo elemento siano conformi alle clausole (3), paragrafo (1) o (3),
paragrafo (7) di cui al presente.
(5) I requisiti di resistenza al fuoco di un edificio e dell'elemento dello stesso sono stati
esposti agli allegati 6 e 7.
Capo 3
PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEL RISCHIO A ESSI LEGATO
Articolo 8. Prevenzione degli incendi e del rischio a essi legato
(1) Al fine della prevenzione dell'eventuale divampamento di incendi in un edificio, della
generazione e della propagazione del fumo e del fuoco nell'edificio stesso (nel seguito:
"incendio"), nonché della prevenzione dei rischi legati all'incendio, nella costruzione e
nell'utilizzo degli edifici si tiene conto della possibilità di incendio, considerando i fattori sia
interni all'edificio che esterni, compreso il rischio di incendio ed esplosione inerenti ai fumi
dei generatori di calore e delle canne fumarie dell'edificio.
(2) Al fine della prevenzione degli incendi e dei rischi a essi legati, un edificio disporrà di
impianti di sicurezza antincendio, sulla base del rischio di incendio dell'edificio stesso.
(3) Non è consentita la presenza di locali industriali e di magazzinaggio con ambiente a
rischio di incendio ed esplosione in edifici con modalità d'utilizzo da I a V.
Articolo 9. Capacità portante delle strutture di un edificio
(1) La struttura di un edificio manterrà la propria capacità portante entro un determinato
periodo di tempo, al fine di consentire alle persone presenti nell'edificio stesso di porsi in
salvo in un tempo ragionevole, di consentire alla squadra di soccorso il salvataggio delle
persone e delle cose, nonché di spegnere l'incendio.
(2) La capacità portante della struttura dell'edificio è confermata sulla base di almeno uno dei
seguenti metodi:
1) mediante prove;
2) mediante calcoli;
3) mediante combinazione degli esiti delle prove e dei calcoli;
4) mediante l'uso di un calcolo a foglio elettronico riconosciuto.
(3) Qualora si prescrivano per la struttura portante tempi diversi di resistenza al fuoco, in
relazione alla densità (denominazione E), al termoisolamento (denominazione I) e altresì alla
capacità portante (denominazione R), alla densità, al termoisolamento e altresì alla capacità
portante sarà applicato il tempo di resistenza al fuoco più lungo.
Articolo 10. Compartimento antincendio
(1) Un edificio consterà di compartimenti antincendio per arrestare la propagazione del fuoco
e del fumo, per garantire l'evacuazione, per agevolare le operazioni di soccorso e per limitare i
danni materiali.
(2) Un compartimento antincendio può constare di pareti, pavimenti, soffitti [compresi i
controsoffitti, i soffitti a tetto (coincidenti con il tetto), i controsoffitti a sospensione], le porte
le finestre, le serrande tagliafuoco, i coperchi apribili per passaggi e altri elementi di un
edificio
(3) I compartimenti antincendio sono formati:
1) dai piani;
2) in base all'area;
3) in base alla destinazione d'uso di un edificio.
(4) Un compartimento antincendio sarà costruito in modo da arrestare la propagazione
dell'incendio da un compartimento antincendio all'altro entro un periodo di tempo
determinato.
(5) Gli elementi di un edificio con destinazioni d'uso diverse potranno far parte del medesimo
compartimento antincendio, a condizione che ciò non diminuisca la sicurezza degli utenti e
non aumenti il rischio di propagazione dell'incendio; inoltre, un compartimento antincendio
potrà comprendere diversi piani di un edificio, salvo nel caso di edifici con modalità d'utilizzo
II e III.
Articolo 11. Formazione dei compartimenti antincendio
(1) I compartimenti antincendio separati saranno formati da elementi di un edificio che
presentano destinazioni d'uso o carichi d'incendio dalla differenza rilevante.
(2) Qualora gli elementi di un edificio abbiano destinazioni d'uso differenti e,
conseguentemente, modalità di utilizzo differenti, e la differenza fra i carichi d'incendio per
differenti modalità sia inferiore ai 300 MJ/m2, tali elementi dell'edificio sono combinabili in
un solo compartimento antincendio, salvo nei casi indicati alla sottosezione (4).
(3) I compartimenti antincendio sono formati partendo da parametri inerenti alla sicurezza
antincendio degli edifici, compreso il periodo d'uso degli stessi e i limiti dell'area dei suddetti
compartimenti antincendio, sulla base dell'allegato 5.
(4) Quanto segue fa parte di compartimenti antincendio separati che derivano dalla
destinazione d'uso di un edificio o dell'elemento dello stesso:
1) i locali di distribuzione elettrica;
2) i pozzetti degli ascensori e le relative sale macchine, a eccezione dei pozzetti e delle sale
macchine situati in un vano delle scale antinfiammabile, dotato di sistema di allarme
automatico antincendio;
3) i vani delle scale di fuga;
4) i locali di magazzinaggio, qualora il carico d'incendio all'interno del locale superi i
600 MJ/m2, a eccezione dei locali di magazzinaggio con area inferiore ai 10 m2;
5) i locali caldaia, qualora la capacità totale dei generatori di calore in tale locale caldaia sia
superiore ai 25 kW;
6) le rimesse;
7) le saune, a eccezione delle saune situate in un locale d'abitazione o in un locale d'alloggio;
8) i locali d'alloggio in cui si trovano le saune;
9) gli appartamenti;
10) i locali per l'archivio con area superiore ai 10 m2;
11) gli impianti centrali di aerazione, i locali e i canali di aerazione all'interno di un edificio, a
eccezione dell'impianto di aerazione che funge da compartimento antincendio;
12) le unità centrali degli impianti automatici di spegnimento degli incendi e le unità di
appoggio degli impianti di spegnimento degli incendi;
(5) I compartimenti antincendio separati, in un edificio, sono formati con la modalità
d'utilizzo VI qualora:
1) il numero degli utenti permanenti di un edificio sia superiore a 25;
2) l'area dei locali con altre modalità d'utilizzo sia superiore ai 50 m2, a prescindere dal
numero di utenti permanenti;
3) esista un rischio di incendio o di esplosione causato dalle attività di produzione o di
magazzinaggio svolte nell'edificio.
Articolo 12. Struttura antincendio
(1) Si intende per "struttura antincendio" ai fini del presente regolamento la struttura di un
compartimento antincendio destinata ad arrestare la propagazione dell'incendio, oppure a
contenere il fuoco e il fumo.
(2) In aggiunta alla descrizione di cui alla sottosezione (1), una struttura antincendio può
altresì essere un elemento dell'edificio primariamente destinato al contenimento del fumo e
conforme, nella sua interezza, ai requisiti soltanto per quanto concerne la densità
(denominazione E). Ciò suppone che l'evacuazione non sia a rischio e che l'incendio non si
propaghi da un compartimento antincendio all'altro nel tempo stabilito.
(3) Qualora la struttura antincendio sia soltanto conforme al requisito della densità (E) e abbia
un'area superiore agli 0,1 m2, la distanza fra la struttura antincendio e i materiali infiammabili
o la via d'uscita sarà sufficiente ad assicurare che l'intensità dell'irraggiamento termico non
superi i 10 kW/m2. Nel caso delle strutture antincendio con area inferiore ai 2 m2, che fanno
passare l'irraggiamento termico, la distanza minima sopraindicata sarà pari a 1,5 m.
(4) I materiali utilizzati nelle strutture antincendio o unitamente alle stesse non devono
diminuire la sicurezza antincendio della struttura antincendio.
(5) Qualora i compartimenti antincendio siano formati nei locali interrati, i requisiti di
reazione al fuoco per la struttura antincendio sono A2-s1,d0, a eccezione di un piano
seminterrato che faccia parte di una casa d'abitazione in un edificio della classe TP3.
Articolo 13. Porte, finestre e reti delle utenze in una struttura antincendio
(1) Il tempo di resistenza al fuoco delle porte, delle finestre e di altri elementi apribili di
dimensioni minori, nonché delle reti delle utenze che attraversano le strutture antincendio non
sarà inferiore al 50% del tempo di resistenza al fuoco accertato per la struttura: l'area degli
elementi apribili non sarà superiore al 40 % dell'area di una struttura antincendio.
(2) Le reti delle utenze che attraversano le strutture antincendio non aumenteranno la
propagazione dell'incendio e del fumo.
(3) La porta di un locale d'alloggio o di una struttura d'alloggio sarà munita di un dispositivo
di chiusura che ne garantisca il funzionamento nella modalità prevista.
(4) La parete di un canale di aerazione di un edificio sarà conforme come minimo al livello di
reazione del fuoco dell'elemento dell'edificio; inoltre, devono essere possibili una pulizia e
una manutenzione agevole dei canali.
Articolo 14. Mansarda
Una mansarda (compresa una mansarda bassa) sarà compartimentata per arrestare l'incendio e
la propagazione dello stesso e del fumo, sulla base dei requisiti di compartimentazione
antincendio definiti all'allegato 5, avvalendosi di strutture o di altre protezioni tagliafuoco:
tale struttura o protezione sarà estesa al manto di copertura del tetto.
Articolo 15. Tetto
(1) Le strutture del tetto, compresi i cornicioni degli edifici, saranno costruite in modo da
impedire che si infiammino facilmente e da arrestare la propagazione dell'incendio
dall'esterno nella struttura del tetto stesso.
(2) Si intende per "manto di copertura del tetto", ai fini del presente regolamento, il materiale
per tale copertura che protegge un edificio dall'umidità e dall'esposizione agli agenti
atmosferici.
(3) Il manto di copertura del tetto arresterà la propagazione dell'incendio:
1) all'altezza dello strato sottostante;
2) dal manto di copertura del tetto alla relativa sottostruttura.
(4) Il manto di copertura del tetto sarà conforme al requisito del limitato coinvolgimento nel
processo di combustione (denominazione BROOF - BTETTO).
(5) Le disposizioni della sottosezione (4) non si applicheranno a un edificio privo di focolai o
ad altro edificio, qualora ciò non costituisca un rischio di incendio per l'area circostante.
(6) A motivo della sicurezza antincendio, il tetto di un edificio sarà diviso da parafiamma
verticali od orizzontali (situati al di sopra delle strutture antincendio) in parti con area
massima pari a 2.400 m2 ciascuna, salvo il caso in cui la sottostruttura del tetto appartenga
come minimo alla classe A2-s1,d0 o in cui si utilizzino manti di copertura per tetti della classe
BROOF - B TETTO.
(7) I requisiti dei manti di copertura dei tetti saranno applicati con una barriera paravapore e
con un isolamento, se del caso.
Articolo 16. Balcone, loggia o terrazzo
(1) Un balcone, una loggia o un terrazzo sarà costruito in modo da impedire la propagazione
dell'incendio:
1) lungo la superficie esterna della parete esterna;
2) in seno alla struttura della parete esterna;
3) attraverso i collegamenti fra la parete esterna e le strutture antincendio.
(2) Sono applicati a un balcone, a una loggia o a un terrazzo i requisiti di reazione al fuoco
della parete esterna di un edificio, definiti all'allegato 7.
(3) Il tempo di resistenza al fuoco di un balcone, di una loggia o di un terrazzo sarà pari al
50 % del valore stabilito per una struttura portante di un edificio all'allegato 3.
Articolo 17. Strato superficiale e materiali di rivestimento della struttura di un edificio
(1) Si intende per "strato superficiale della struttura di un edificio", ai fini del presente
regolamento, lo strato esterno della struttura: lo scopo di tale strato potrà essere la protezione
della struttura dalle fiamme, dalla carbonizzazione o da altro tipo di degrado durante lo
scoppio di un incendio.
(2) I materiali di rivestimento posati sulle pareti, sui soffitti e sui pavimenti importanti per la
sicurezza antincendio dell'edificio soggiacciono a requisiti simili a quelli definiti per lo strato
superficiale della struttura dell'edificio.
(3) Non si istituiscono requisiti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco per quanto segue:
1) la porta interna di un edificio, a eccezione di una porta tagliafuoco;
2) la finestra, a eccezione di una finestra all'interno di una struttura antincendio,
3) le rubinetterie e il valvolame;
4) il corrimano;
5) il battiscopa;
6) le guarnizioni di sigillatura dei giunti fra le piastrelle.
(4) I requisiti definiti alla sottosezione (3) non si applicano alle strutture che debbano
mantenere la propria capacità portante per 30 minuti al minimo in caso di incendio
(denominazione R30) e dispongano di uno strato superficiale con reazione al fuoco superiore
a D-s2,d2.
(5) Qualora un edificio o un elemento dello stesso sia munito di un impianto automatico di
spegnimento degli incendi, la reazione al fuoco dello strato superficiale della struttura potrà
essere inferiore di una classe rispetto a quanto prescritto altrimenti. Tuttavia, ciò non si
applica agli edifici tagliafuoco a tre e quattro piani.
(6) Le caratteristiche di sicurezza antincendio delle superfici interne di un edificio sono
valutate tenendo in considerazione la misura in cui la superficie è coinvolta nell'incendio, il
tempo che impiegherebbe a infiammarsi completamente, il calore che sarebbe rilasciato con
l'incendio e la formazione o meno di fumo e gocce ardenti. I requisiti degli strati superficiali
della struttura di un edificio sono stati definiti all'allegato 6 e la conformità degli edifici non
specificati con la classe degli strati superficiali della struttura sarà valutata per analogia.
(7) I requisiti di reazione al fuoco della struttura di un edificio potranno essere inferiori di un
grado rispetto a quanto stabilito all'allegato 6, qualora il compartimento tagliafuoco garantisca
quanto segue:
1) il rischio di divampamento o di diffusione dell'incendio e notevolmente inferiore alla
norma;
2) le possibilità di evacuazione sono particolarmente buone, oppure
3) l'elemento dell'edificio è munito di un impianto automatico di spegnimento degli incendi.
(8) I requisiti definiti alla sottosezione (7) non si applicano agli edifici a tre o a quattro piani
della classe TP2, ai corridoi interni, ai vani delle scale e agli elementi di un edificio dei quali è
prescritta la conformità alla classe D-s2,d2.
(9) Scopo dello strato superficiale della struttura di un edificio della classe TP2 è la protezione
della struttura stessa dall'infiammarsi, dalla carbonizzazione o da altro tipo di degrado
nell'arco di 15 minuti come minimo.
(10) Qualora la struttura di un edificio consista in materiali della classe C-s2,d1 o con
reazione al fuoco superiore, le superfici della parete interna e del soffitto di un edificio della
classe TP2 saranno munite di rivestimento protettivo, realizzato con materiali della classe A2s1,d0. Tale requisito non si applica alla resistenza al fuoco di strutture pari come minimo a
R30.
Articolo 18. Pareti esterne
(1) Una parete esterna sarà costruita in modo da impedire la propagazione dell'incendio:
1) lungo la superficie esterna della parete esterna;
2) in seno alla struttura della parete esterna;
3) attraverso i collegamenti fra la parete esterna e le strutture antincendio.
(2) La parete esterna di un edificio della classe TP1 deve, in genere, essere conforme come
minimo alla classe B-s1,d0. Il termoisolamento con reazione al fuoco nel campo che va dalla
classe C-s1,d0 alla E-s2,d2 sarà installato per arrestare la propagazione dell'incendio lungo il
termoisolamento stesso, da un compartimento antincendio all'altro e da un edificio all'altro.
(3) Nel caso della classe TP1:
1) le strutture delle pareti esterne di un edificio a non più di due piani, come pure le strutture
delle pareti esterne non portanti di un edificio a più di due piani potranno essere costruite con
materiale della classe D-s2,d2; inoltre, i materiali termoisolanti saranno conformi ai requisiti
della classe A2-s1,d0 al minimo;
2) Le strutture delle pareti esterne portanti di un edificio a più di due piani saranno costruite
con materiali della classe A2-s1,d0 al minimo;
3) in un edificio a non più di otto piani, la parte della superficie esterna della parete esterna
potrà rientrare nella classe D-s2,d2 qualora le strutture che circondano detti elementi arrestino
la propagazione dell'incendio sulla superficie delle pareti; inoltre, si possono utilizzare in
misura limitata i materiali della classe D-s2,d2 per il fissaggio delle pannellature di copertura
delle facciate in un edificio fino a otto piani.
(4) Nel caso della classe TP2:
1) la parete esterna di un edificio fino a due piani sarà conforme ai requisiti di reazione al
fuoco qualora essa costituisca, nel contempo, la superficie interna della struttura, il
rivestimento protettivo, la superficie delle feritoie per l'aerazione o la superficie esterna della
parete;
2) la struttura della parete esterna di un edificio a tre o a quattro piani potrà essere conforme
alla classe D-s2,d2: in tal caso, tuttavia, il termoisolamento e altri materiali sigillanti saranno
conformi ai requisiti della classe A2-s1,d0 al minimo.
(5) la parete esterna di un edificio della classe TP3 sarà conforme ai requisiti di reazione al
fuoco qualora essa costituisca, nel contempo, la superficie interna o esterna della parete
esterna;
(6) Qualora un edificio sia munito di impianto automatico di spegnimento degli incendi e la
parete esterna sia stata progettata in modo da impedire con efficacia la propagazione
dell'incendio all'interno della parete stessa, qualora esso dovesse essere appiccato dall'esterno,
è consentito l'utilizzo di materiali della classe D-s2,d2:
1) in un edificio a non più di quattro piani, della classe TP1 e con modalità d'utilizzo I e V;
2) in un edificio a tre o a quattro piani, della classe TP2 e con modalità d'utilizzo I e V;
3) in un edificio della classe TP2 e con modalità d'utilizzo III sulla superficie esterna della
parete esterna e delle feritoie di areazione.
(7) Allo strato superficiale della parete esterna non è prescritto di fermare la generazione di
fumo; inoltre, la superficie è ricopribile da uno strato livellante, lisciante e di vernice per il
quale non sono stati istituiti requisiti speciali.
(8) La classe dei materiali per la costruzione di una tenda provvisoria/edificio di raduno
provvisorio sarà al minimo la D-s2,d2; inoltre, sarà garantita la sufficiente possibilità
d'evacuazione, nonché la prevenzione degli incendi a danno di altre tende/di altri edifici di
raduno.
Articolo 19. Arresto della propagazione dell'incendio all'edificio contiguo
(1) La propagazione dell'incendio all'edificio contiguo non porrà a rischio la sicurezza delle
persone né arrecherà danni economici o sociali di natura significativa.
(2) Al fine del conseguimento dell'obiettivo citato alla sottosezione (1), la corsia presente fra
gli edifici deve arrestare la propagazione dell'incendio agli edifici contigui e, qualora la
lunghezza di tale corsia presente fra gli edifici sia inferiore agli 8 m, si garantirà l'arresto della
propagazione dell'incendio con interventi costruttivi o altri provvedimenti.
(3) Per il calcolo della corsia presente fra gli edifici, indicata alla sottosezione (2), un
complesso di edifici conformi ai requisiti definiti per gli scompartimenti antincendio può
essere considerato come un solo edificio, premesso che:
1) tali edifici appartengono alla medesima classe di sicurezza antincendio, ossia la TP1, TP2 o
TP3
2) il numero degli utenti di tali edifici e l'area dei piani sono inferiori ai valori indicati
all'allegato 2, applicabili a un complesso di edifici.
Capo 4
VIE DI FUGA E USCITE DI FUGA
Articolo 20. Evacuazione
(1) Si intende per "evacuazione" ai fini del presente regolamento, l'abbandono forzato di un
edificio o di un elemento dello stesso (da parte degli utenti) in caso di incendio, di incidente o
di altra situazione pericolosa o la possibilità che questa si avveri.
(2) Al fine di garantire l'evacuazione, gli edifici conterranno – in funzione della relativa
modalità d'utilizzo e della relativa destinazione d'uso – un numero sufficiente di vie di fuga e
di uscite di fuga, facilmente attraversabili: inoltre, il tempo di evacuazione non porrà in
pericolo gli utenti dell'edificio che subiscano l'evacuazione
(3) Si intende per "via di fuga" ai fini del presente regolamento una via interna all'edificio, che
parte da un qualunque punto del pavimento dello stesso e lungo la quale si può raggiungere in
libertà e con sicurezza l'uscita di fuga; inoltre, una via di fuga non potrà attraversare più di
due compartimenti antincendio.
(4) Sarà possibile raggiungere, con rapidità e facilità da una parte qualunque dell'edificio la
via di fuga.
Articolo 21. Uscita d'emergenza
(1) Si intende per "uscita d'emergenza" ai fini del presente regolamento un'uscita non
conforme ai requisiti definiti per un'uscita di fuga ma attraverso la quale sia possibile
evacuare o far evacuare le persone dall'edificio, in caso d'incendio o di altro incidente.
(2) Gli edifici dove vivono o lavorano persone saranno dotati di uscite d'emergenza, salvo il
caso in cui la sicurezza dell'evacuazione possa essere garantita in altro modo.
(3) Negli edifici in cui il bordo inferiore dell'uscita d'emergenza sia di altezza superiore ai
23 m rispetto al livello del terreno – nonché negli edifici in cui le scale portatili della squadra
di soccorso non raggiungano le uscite d'emergenza – saranno garantiti l'accesso ai piani e la
possibilità delle operazioni di soccorso.
(4) L'altezza minima di un'apertura di luce libera utilizzata quale uscita d'emergenza deve
essere pari a 600 mm e la larghezza deve essere pari a 500 mm: la somma di lunghezza e
larghezza deve ammontare a 1.500 mm al minimo.
(5) Un'uscita d'emergenza sarà contrassegnata, salvo negli edifici con modalità d'utilizzo I.
Articolo 22. Uscita di fuga
(1) Un'uscita di fuga condurrà in sicurezza fuori dell'edificio fino al livello del terreno, oppure
a un compartimento antincendio nel quale esista un'uscita sicura (dall'edificio al livello del
terreno).
(2) Non sono considerati uscita di fuga gli ascensori o attrezzature affini.
(3) Le uscite di fuga saranno situate in punti da cui gli utenti dell'edificio possano farsi
evacuare dalla squadra di soccorso o evacuare autonomamente.
(4) Le uscite di fuga in un'azienda agricola saranno costruite in modo da consentire agli
animali di raggiungere con facilità e rapidità un luogo sicuro in caso di incendio.
(5) Un'uscita di fuga sarà contrassegnata, salvo nei locali degli edifici con modalità d'utilizzo
I, non utilizzati dal pubblico.
Articolo 23. Numero delle uscite di fuga
(1) Il numero e le posizioni delle uscite di fuga saranno determinati sulla base della
destinazione d'uso dell'edificio, nonché del numero massimo previsto di utenti dello stesso.
(2) In generale, sarà possibile il raggiungimento di due diverse uscite di fuga in posizioni
sparse, al minimo, da ciascun'area di fuga dell'edificio dove le persone sostino o lavorino in
qualunque momento.
(3) È consentito disporre di una sola uscita di fuga:
1) in un edificio fino a due piani e con modalità d'utilizzo I;
2) in un edificio di appartamenti fino a otto piani, qualora la destinazione d'uso dell'elemento
dell'edificio costituente l'area di evacuazione sia un appartamento;
3) nei locali con modalità d'utilizzo V e VI, con area inferiore ai 300 m2, e con uscita di fuga
aggiuntiva dall'area di evacuazione;
4) in un edificio con un numero ridotto di utenti e modalità d'utilizzo II, III e IV, salvo ciò
ponga la sicurezza degli utenti a rischio, e munito di un'uscita d'emergenza aggiuntiva
dall'area di evacuazione.
Articolo 24. Via di fuga
(1) Una via di fuga sarà delineata in modo tale – sotto gli aspetti della sicurezza antincendio –
da poter essere utilizzata durante tutto il tempo dell'evacuazione.
(2) Nell'eventualità di un incendio, non potranno sopravvenire variazioni della temperatura o
della concentrazione del fumo né altre circostanze di impedimento agli utenti sulla via di fuga
per tutto il periodo dell'evacuazione.
(3) La via di fuga:
1) sarà facilmente individuabile, accessibile ed utilizzabile;
2) i rivestimenti delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti non porranno a rischio la sicurezza
degli utenti durante l'evacuazione;
3) la pendenza delle scale e le dimensioni dei gradini e dei pianerottoli garantiranno
un'evacuazione sicura;
4) sarà di norma formata quale compartimento antincendio separato;
5) non sarà ostruita: su di essa non si troveranno oggetti né attrezzature che potrebbero porre a
rischio la sicurezza degli utenti durante l'evacuazione.
(4) Le scale e i pianerottoli situati sulla via di fuga di un edificio della classe TP1 a più di due
piani saranno conformi come minimo alla classe A2-s1,d0. Qualora il carico d'incendio dei
locali che abbiano una via di fuga che attraversa il vano delle scale sia inferiore ai 600 MJ/m2,
la resistenza al fuoco della scala e dei pianerottoli sarà pari come minimo a R30. Qualora il
carico d'incendio dei locali che abbiano una via di fuga che attraversa il vano delle scale sia
superiore ai 600 MJ/m2, la resistenza al fuoco della scala e dei pianerottoli sarà pari come
minimo a R60.
(5) La resistenza al fuoco delle scale e dei pianerottoli delle strutture della via di fuga di un
edificio a tre o quattro piani della classe TP2 sarà pari come minimo a R60.
(6) La via d'ingresso della squadra di soccorso sarà conforme ai requisiti definiti per una via
di fuga.
(7) Negli edifici con modalità d'utilizzo III e negli edifici destinati allo studio non può essere
usata alcuna scala a chiocciola, qualora il diametro della sua apertura centrale sia inferiore ai
1.000 mm: un gradino della scala avrà una larghezza non inferiore ai 150 mm.
(8) Sarà garantita la circolazione sicura sulla scala e una scala con più di tre gradini sarà
munita di parapetto.
Articolo 25. Lunghezza di una via di fuga
(1) La lunghezza di una via di fuga sarà determinata dal punto più distante dell'area di
evacuazione all'uscita di fuga, lungo il percorso più breve idoneo alla circolazione; inoltre,
qualora le vie di fuga verso due distinte uscite di fuga si sovrappongano parzialmente, la
lunghezza della parte comune è calcolata come doppia.
(2) In via di deroga: la lunghezza del percorso più breve idoneo alla circolazione, indicato alla
sottosezione (1), è calcolata dalla porta del locale, qualora la porta si apra su un corridoio con
struttura conforme ai requisiti stabiliti per l'EI 30 al minimo.
(3) I requisiti dell'area del locale e della lunghezza della via di fuga sono stati esposti agli
allegati 8 e 9.
(4)Negli edifici alloggiativi, nelle cliniche e nelle strutture di assistenza infermieristica, la
lunghezza della via di fuga va fino ai 30 metri, a prescindere dal numero di uscite di fuga:
inoltre nessuno dei requisiti definiti all'allegato 8 è applicabile alle cliniche e alle strutture di
assistenza infermieristica.
(5) La lunghezza della via di fuga sarà pari:
1) fino a 30 metri, in genere, nel caso di una sola uscita di fuga;
2) fino a 45 metri, nel caso di due uscite di fuga.
(6) La lunghezza di una via di fuga da un'area senza uscita (un'area di evacuazione dalla quale
può essere raggiunta una sola uscita di fuga) sarà pari al 50 % dei valori definiti all'allegato 8.
(7) La via di fuga può avere una lunghezza superiore a quelle massime delle vie di fuga
previste all'allegato 8:
1) fino al 20 %, qualora la via di fuga si trovi al primo piano e anche le finestre azionabili
(attraverso le quali si può direttamente raggiungere il livello del terreno) possano essere usate
per l'evacuazione;
2) fino al 50 %, qualora l'edificio sia munito di un sistema d'allarme automatico antincendio;
3) sulla base del calcoli presentati, qualora l'edificio sia munito di un sistema automatico di
spegnimento degli incendi o di un sistema di estrattori di fumo.
Articolo 26. Dimensioni di una via di fuga
(1) La larghezza della via di fuga sarà pari a:
1) minimo 1.200 mm, in generale
2) minimo 900 mm, in un edificio fino a due piani.
(2) In un'area di evacuazione con numero di utenti massimo pari a 60, una delle vie di fuga
può presentare la larghezza minima di 900 mm.
(3) La larghezza minima totale della via di fuga e del corridoio interno che conduce all'uscita
di fuga sarà pari a 1.200 mm per 120 persone che utilizzino la via stessa, aggiungendo
400 mm per ogni 60 persone.
(4) L'altezza libera della via di fuga fuori terra sarà pari a 2.100 mm al minimo, senza ostacoli
nell'ambito di tale altezza; inoltre, l'altezza nel seminterrato sarà pari a 1.900 mm al minimo.
(5) La larghezza della porta esterna del vano delle scale sarà almeno pari alla larghezza delle
scale stesse.
Articolo 27. Porte situate su una via di fuga
(1) Una porta situata sulla via di fuga:
1) sarà installata in modo da consentire la rapida evacuazione degli utenti;
2) presenterà una larghezza conforme al numero massimo di utenti della via di fuga stabilito;
3) si aprirà nel senso dell'evacuazione, salvo nel caso di una porta prevista per evacuare meno
di 30 persone;
4) sarà munita di un accessorio per l'evacuazione o di un dispositivo d'apertura che sia sempre
apribile senza utensili; inoltre, il movimento di apertura dell'accessorio non sarà contrario alla
direzione di evacuazione e, nel caso di una porta a doppio battente, entrambi i battenti si
devono aprire con facilità.
(2) Una porta tagliafuoco situata su una via di fuga sarà a chiusura automatica e con apertura
senza chiavi (anche senza chiave elettronica).
(3) Una porta tagliafuoco situata su una via di fuga che sia aperta durante l'utilizzo ordinario
sarà munita di un dispositivo che chiuda la porta stessa in caso d'incendio.
(4) Una porta situata su una via di fuga, che si apra verso il vano delle scale, non restringerà il
passaggio del flusso della circolazione.
(5) I requisiti definiti alla clausola (1), paragrafo (4), e alle sottosezioni (2) e (3) non si
applicheranno a edifici con modalità d'utilizzo I.
(6) I requisiti indicati alla presente sezione non saranno applicati qualora risulti impossibile la
loro applicazione a motivo della destinazione d'uso dell'edificio.
Capo 5
GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO
Articolo 28. Garanzia delle operazioni di soccorso
(1) Al fine di garantire le operazioni di soccorso:
1) la squadra di soccorso avrà accesso a ogni porta esterna dell'edificio;
2) alla squadra di soccorso sarà garantito un accesso sufficiente all'edificio, con le attrezzature
di soccorso destinate allo spegnimento dell'incendio;
3) sarà garantito un accesso alla presa idrica antincendio dell'edificio; ciascun edificio
disporrà di una presa idrica antincendio designata;
4) sarà garantito l'accesso all'uscita d'emergenza dall'esterno dell'edificio;
5) saranno contrassegnati la via d'ingresso della squadra di soccorso e la presa idrica
antincendio;
6) sarà garantito un accesso a ciascun compartimento antincendio della mansarda; inoltre,
nelle mansarde di altezza fino ai 600 mm sarà assicurata un'opportunità di spegnimento con
un getto estinguente attraverso uno sportellino antinfiammabile o una porta antinfiammabile.
(2) La via d'ingresso della squadra di soccorso ai piani interrati sarà praticabile dal livello del
terreno, senza attraversale le uscite (vani delle scale) dei piani fuori terra.
(3) La larghezza minima di una via d'ingresso ai piani seminterrati sarà pari a 900 mm e, in
genere, non può essere collegata a un vano delle scale protetto dal fuoco e dal fumo (vano
delle scale senza fumo).
(4) Il collegamento con un vano delle scale protetto dal fuoco e dal fumo potrà avvenire
mediante un ingresso con paratia abbassabile e la porta tagliafuoco di un vano delle scale da
cui è stato formato un compartimento antincendio.
(5) Una casa abbinata monofamiliare e una casa a schiera non devono rispettare i requisiti
indicati alla sottosezione (2).
(6) L'ascensore di un edificio a più di otto piani sarà munito di attrezzature che rendano
possibile l'utilizzo di detto ascensore per le operazioni di soccorso.
Articolo 29. Alimentazione idrica antincendio
(1) Un edificio sarà munito dell'alimentazione idrica necessaria allo spegnimento degli
incendi.
(2) In caso di incendio, saranno facilmente reperibili le informazioni sull'alimentazione idrica
necessaria allo spegnimento degli incendi:
1) sulla sorgente idrica antincendio e, qualora si usi un serbatoio idrico, sul relativo volume
idrico;
2) sul sistema di distribuzione idrico, unitamente alle prese idriche esterne e interne;
3) informazioni sulle attrezzature speciali di spegnimento degli incendi.
Capo 6
IMPIANTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Articolo 30. Impianto di sicurezza antincendio
(1) Si intende per "impianto di sicurezza antincendio" ai fini del presente regolamento una
rete di utenze dell'edificio prevista per il rilevamento degli incendi, l'arresto della
propagazione del fuoco e del fumo e l'esecuzione dell'evacuazione in sicurezza.
(2) Gli impianti di sicurezza antincendio sono classificati in impianti previsti per:
1) il rilevamento degli incendi;
2) il contenimento del fuoco e del fumo;
3) la garanzia della sicurezza dell'evacuazione:
4) la garanzia della sicurezza delle squadre di soccorso.
(3) Un impianto di sicurezza antincendio all'interno di un edificio sarà conforme alla
regolamentazione tecnica applicabile; inoltre, sarà sottoposto a manutenzione e controlli.
Articolo 31. Sistema di allarme antincendio
I sistemi di allarme antincendio sono classificati in:
1) un sensore autonomo per allarme antincendio, che costituisce un dispositivo di allarme
antincendio locale contenente – nel proprio involucro – tutti i componenti per la rilevazione
degli incendi e l'allarme acustico antincendio; inoltre, qualora sia stato installato più di un
sensore in locali comuni di un edificio, se si attiva uno di tali sensori, anche gli altri sensori
collegati al medesimo gruppo si attiveranno.
2) Un sistema autonomo di allarme antincendio, che costituisce un dispositivo locale collegato
all'alimentazione elettrica, i cui componenti sono gruppi di sensori autonomi per allarme
antincendio e una centralina.
3) un sistema d'allarme automatico antincendio, consistente di diversi componenti, che
trasmette un messaggio automatico di divampamento di un incendio, come pure di
malfunzionamento del sistema stesso, che ne pone a rischio la prontezza di attivazione.
Articolo 32. Sensore autonomo per allarme antincendio
È obbligatorio un sensore autonomo per allarme antincendio:
1) in almeno un locale dello spazio abitativo (appartamenti) di una casa d'abitazione;
2) nei locali d'alloggio di un edificio comprendente fino a 10 posti-alloggio e con modalità
d'utilizzo II;
3) in una struttura di assistenza infermieristica comprendente fino a cinque letti, nonché in un
ospedale o in altro stabile a uso clinico;
4) negli edifici delle strutture di puericultura prescolastica comprendenti non più di 10 letti;
5) nei locali con area fino a 50 m2 e modalità d'utilizzo IV.
Articolo 33. Sistema autonomo di allarme antincendio
È obbligatorio un sistema autonomo di allarme antincendio:
1) nei locali d'alloggio di un edificio comprendente da 10 a 50 posti-alloggio e con modalità
d'utilizzo II;
2) negli edifici comprendenti da 5 a 25 posti-letto, con modalità d'utilizzo III;
3) negli edifici delle strutture di puericultura prescolastica con area da 50 a -300 m2;
4) nei locali con area da 50 a -300 m2 e modalità d'utilizzo IV.
Articolo 34. Sistema automatico di allarme antincendio
È obbligatorio un sistema automatico di allarme antincendio:
1) Nei locali che superino i valori indicati alla sezione 33;
2) negli edifici con modalità d'utilizzo IV e area superiore a 300 m2;
3) negli edifici con modalità d'utilizzo V e area superiore a 750 m2;
4) negli edifici con modalità d'utilizzo VI e VII dove la sicurezza degli utenti risulti bassa – a
causa della natura delle attività svolte nell'edificio stesso, dell'area dei piani o del numero
degli stessi nell'edificio o per altri motivi – e dove l'inizio delle operazioni di soccorso non sia
garantito al più tardi a 10 minuti dal divampamento dell'incendio.
Articolo 35. Sistemi automatici di spegnimento degli incendi
(1) È obbligatorio un sistema automatico di spegnimento degli incendi
1) negli edifici dove i compartimenti antincendio comprendano tre o più piani, a eccezione di
un vano delle scale senza fuoco né fumo, costruito quale compartimento antincendio;
2) nei seminterrati che constino di vari piani;
3) negli edifici con modalità d'utilizzo VI e VII, dove la sicurezza degli utenti risulti bassa e
l'esecuzione delle operazioni di soccorso risulti rischiosa, a causa della natura delle attività
svolte nell'edificio stesso, dell'area dei piani o del numero degli stessi nell'edificio o per altri
motivi;
4) negli edifici dove la sicurezza degli utenti risulti bassa e l'esecuzione delle operazioni di
soccorso risulti rischiosa – a causa della loro destinazione d'uso, della loro altezza o per altri
motivi – e si superino i limiti definiti agli allegati 2 e 5;
5) nei locali con un'area vasta o un carico d'incendio elevato, che non abbiano molte
protezioni e in cui il divampamento di un incendio potrebbe porre a rischio le zone circostanti
oppure provocare notevoli danni materiali o la distruzione di valori culturali insostituibili;
6) nei vani delle scale degli edifici a tre e a quattro piani della classe TP2, i cui materiali siano
conformi alla classe di reazione al fuoco D-s2,d2 e dove la sicurezza degli utenti risulti bassa;
inoltre, dove risulti rischiosa l'esecuzione delle operazioni di soccorso a causa dell'area dei
piani o del numero degli stessi nell'edificio o per altri motivi.
(2) Ciascun vano delle scale degli edifici a otto o più piani sarà munito di una conduttura
montante a secco per le operazioni di soccorso.
Articolo 36. Illuminazione di sicurezza
(1) L'illuminazione di sicurezza consentirà, in caso di danni all'illuminazione centrale:
1) agli utenti di abbandonare il sito a rischio;
2) agli utenti di interrompere o di ultimare i processi a rischio prima dell'abbandono;
3) di eseguire le operazioni di soccorso;
(2) L'illuminazione di sicurezza è classificata, sulla base della relativa destinazione d'uso, in
illuminazione per l'evacuazione, illuminazione antipanico e illuminazione delle aree a rischio.
(3) Un'illuminazione per l'evacuazione, con durata minima di un'ora, è obbligatoria:
1) negli edifici con modalità d'utilizzo II, salvo negli edifici comprendenti fino a cinque postialloggio, con uscita diretta all'aperto;
2) negli edifici con modalità d'utilizzo III;
3) negli edifici con modalità d'utilizzo IV, a eccezione di un locale di struttura di ristorazione
collettiva al primo piano (comprendente fino a 100 posti a sedere) e di un locale di esercizio
commerciale con area totale fino ai 400 m2, che dispongano di un'uscita diretta all'aperto;
4) negli edifici a sei o più piani e con modalità d'utilizzo da I a IV, nonché in un vano delle
scale di fuga senza illuminazione naturale all'interno di qualunque edificio;
5) in un vano delle scale senza illuminazione naturale, destinato all'evacuazione degli edifici a
sei o più piani;
6) negli edifici con modalità d'utilizzo VI, qualora nell'edificio lavorino simultaneamente più
di 100 persone.
7) nelle rimesse per autoveicoli e motoveicoli, senza box e con area superiore a 1.000 m2;
8) nelle rimesse sotterranee e multipiano, a eccezione della rimessa di una casa abbinata e
monofamiliare e di una casa a schiera, nonché di una casa a uso estivo o di una casetta da
giardino;
9) nei seminterrati che constino di vari piani;
10) negli ascensori antincendio destinati al trasporto di persone;
11) per l'illuminazione delle scale mobili e dei marciapiedi mobili.
(4) Un'illuminazione per l'evacuazione, con durata minima di tre ore, è obbligatoria:
1) negli edifici con modalità d'utilizzo III;
2) negli edifici per uso legato ai trasporti;
3) negli edifici a nove o più piani, a eccezione delle case d'abitazione;
4) negli edifici sotterranei.
Articolo 37. Protezione parafulmini
(1) Si intende per "protezione parafulmini" ai sensi del presente regolamento un dispositivo
installato in un edificio al fine di proteggerlo dall'impatto diretto dei fulmini e dalle
ripercussioni secondarie – nonché dall'accumulo di potenziale elettrico che penetri
nell'edificio attraverso reti di utenze metalliche fuori terra o si generi all'interno dell'edificio
stesso – per prevenire gli incendi.
(2) La protezione parafulmini è obbligatoria:
1) negli edifici con modalità d'utilizzo I, II, IV, V e VI, qualora la parte più alta dell'edificio
superi in altezza gli altri edifici circostanti di oltre 15 m e qualora tale edificio non sia situato
nella zona di protezione parafulmini degli edifici adiacenti;
2) negli edifici della classe TP2 e TP3 con modalità d'utilizzo II e IV; inoltre, l'obbligo all'uso
della protezione parafulmini non dipende dall'altezza dell'edificio;
3) negli edifici con modalità d'utilizzo III; inoltre, l'obbligo all'uso della protezione
parafulmini non dipende dalla reazione al fuoco o dall'altezza dell'edificio;
4) negli edifici con metodo di utilizzo VI, in cui si utilizzino processi produttivi associati a
rischio d'incendio o a rischio di incendio e di esplosione o siano stoccati materiali della
rispettiva classe; inoltre, l'obbligo all'uso della protezione parafulmini non dipende dall'altezza
dell'edificio;
5) negli edifici aperti con modalità d'utilizzo IV;
6) Nelle stalle, nei porcili e nelle scuderie per oltre 100 capi.
Articolo 38. Estrattori di fumo e calore
(1) In caso d'incendio, deve essere possibile l'estrazione del calore e del fumo dall'edificio;
L'estrazione del calore e del fumo potrà basarsi sull'aerazione forzata o sull'estrazione
naturale.
(2) Il fumo e il calore si possono estrarre con uno o più di uno dei seguenti metodi:
1) attraverso le porte;
2) attraverso le finestre;
3) con l'assistenza della squadra di soccorso;
4) utilizzando attrezzature speciali quali lucernari-estrattori per fumo, finestre di sfiato del
fumo, finestre facilmente azionabili situate nella parte superiore dell'elemento di un edificio;
5) utilizzando estrattori di fumo automatici.
(3) Un vano delle scale da cui sia stato formato un compartimento antincendio e un pozzetto
dell'ascensore saranno muniti di una possibilità di estrarre il fumo garantendo un afflusso
d'aria fresca.
(4) Nei vani delle scale del secondo piano degli edifici a due piani della classe TP2 e TP3,
l'estrazione del fumo è garantita mediante una finestra (o lucernario) facilmente azionabile o
frangibile in sicurezza, di dimensione minima pari a 0,5 m2.
(5) In un edificio fino a otto piani, l'opportunità di estrazione del fumo dal vano delle scale è
garantita mediante una finestra (o lucernario) facilmente azionabile o frangibile in sicurezza,
di dimensione minima pari a 1,0 m2, sulla parte superiore del vano stesso.
(6) Per l'estrazione del fumo dai locali seminterrati, deve essere garantito il fatto che i vani
delle scale e le vie d'ingresso da cui sono stati formati i compartimenti antincendio non siano
utilizzati per tale estrazione.
(7) Sarà garantita l'estrazione del fumo nel vano delle scale di un edificio a più di otto piani,
nonché negli edifici con modalità d'utilizzo IV, VI e VII.
Articolo 39. Impianti di manichette antincendio
(1) L'impianto di manichette antincendio è un'attrezzatura stazionaria a uso manuale, installata
in un edificio e destinata allo spegnimento di un piccolo incendio (focolaio d'incendio) in fase
iniziale. La rispettiva attrezzatura potrà essere controllata manualmente mediante bocchette
antincendio installate sulle condotte montanti antincendio (a secco o in pressione) oppure
mediante un impianto automatico o semiautomatico di spegnimento degli incendi.
(2) Gli impianti di manichette antincendio installati in un edificio garantiranno la portata
minima calcolata, pari a 1,7 l/s o a 2,5 l/s per l'acqua antincendio, in ciascun punto di un
locale.
(3) Gli impianti di manichette antincendio sono obbligatori:
1) negli edifici a nove o più piani, compresi gli edifici della classe TP1, TP2 e TP3;
2) negli edifici a quattro e più piani, con modalità d'utilizzo II, III e IV;
3) negli edifici di cubatura superiore a 10.000 m3;
4) negli edifici con modalità d'utilizzo VII;
(4) Non è obbligatoria l'installazione di impianti di manichette antincendio:
1) nei locali delle imprese e dei magazzini industriali in cui l'uso dell'acqua potrebbe
provocare un'esplosione, un incendio, la propagazione dell'incendio stesso o un altro
incidente;
2) nei piani, nelle mansarde e nei seminterrati tecnici degli edifici;
3) nelle scuole e nelle strutture di puericultura prescolastica.
Capo 7
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Articolo 40. Requisiti per gli edifici in essere
(1) Un edificio legalmente eretto prima del 1° gennaio 2005 – e utilizzato in base alla
destinazione d'uso stabilita dell'edificio stesso – sarà conforme ai requisiti definiti alle
clausole 2, paragrafi (1) e (5) e 2, paragrafi (1) e (6) del presente regolamento.
(2) Un edificio in fase di costruzione per cui il governo locale abbia rilasciato una concessione
edilizia o un'approvazione scritta anteriormente al 1° gennaio 2005 non dovrà essere
conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento, a eccezione dei requisiti definiti per
l'evacuazione.
(3) In caso di ricostruzione e di ampliamento di un edificio si assicurerà la conformità degli
elementi ricostruiti o ampliati ai requisiti definiti nel presente regolamento.
Articolo 41. Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2015.
Urve Palo
Ministro degli Affari economici e dell'infrastruttura
Merike Saks
Segretario generale
Allegato 1. Classificazione degli edifici in base alla sicurezza antincendio
Allegato 2. Limiti del numero di piani, dell'altezza, dell'area e del numero di utenti di edifici
della classe TP2 e TP3
Allegato 3. Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture di rinforzo e delle strutture portanti
degli edifici
Allegato 4. Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture antincendio degli edifici
Allegato 5. Compartimentazione antincendio degli edifici
Allegato 6. Requisiti di reazione al fuco di un edificio e di un elemento dello stesso
Allegato 7. Determinazione della reazione al fuoco delle superfici esterne e delle feritoie di
aerazione delle pareti esterne di un edificio
Allegato 8. Lunghezza massima di una via di fuga e spazio calcolato a persona
Allegato 9. Requisiti della via di fuga di un edificio della classe TP1
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 1
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN BASE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Classificazione dell'uso
degli edifici in base alla
sicurezza antincendio
Modalità d'utilizzo I
Modalità d'utilizzo II
Modalità d'utilizzo III
Destinazione d'uso di un edificio
Case d'abitazione e spazio abitativo
Case d'abitazione a un appartamento
Casa indipendente
Casa a schiera o casa abbinata (con tetto separato e ingresso al
piano terra)
Casa a uso estivo, casetta da giardino
Case d'abitazione a due appartamenti
Casa abbinata
Altra casa d'abitazione a due appartamenti
Casa d'abitazione a tre o più appartamenti
Casa a schiera
Altra casa d'abitazione a tre o più appartamenti
Edificio ausiliario accessorio di una casa d'abitazione, di una
fattoria, di una scuola, quale ad esempio un capannone,
un'autorimessa singola e una sauna
Edifici alloggiativi:
Ricovero
Ostelli
Alberghi
Motel
Pensione
Strutture termali
Edificio alloggiativo di un villaggio turistico o di un campeggio
Casa di villeggiatura
Ostello
Altro edificio per alloggio a breve termine
Edificio a uso pubblica difesa o militare (per le forze di difesa)
Edifici in uso 24 ore su 24, dove soggiornino persone sottoposte a
cure o a isolamento;
Casa di sostegno
Orfanotrofio
Casa di accoglienza per giovani
Casa di cura generica
Istituto di istruzione in convitto
Centro di riabilitazione sociale
Casa di cura specialistica
Ospedale
Ospedale militare (per le forze di difesa)
Ospedale di un istituto di custodia
Altri edifici destinati all'assistenza sanitaria, quali ad esempio un
centro ematologico
Modalità d'utilizzo IV
Edificio di un istituto di pena: di un carcere o di un centro di
detenzione
Edifici per eventi di massa:
Ristoranti
Caffè, bar o caffetterie
Edificio per tavola calda (fast food)
Altre strutture di ristorazione collettiva
Centri diurni
Tribunale
Centro per conferenze
Ufficio postale
Negozio di generi alimentari
Negozio diverso da quello di generi alimentari
Edificio di distributore di carburanti
Padiglioni per vendite all'asta, per mercati o fieristici
Altro edificio o magazzino commerciale
Altro edificio per servizi
Aeroporto
Stazione ferroviaria
Stazione degli autobus
Stabile portuale
Teatro
Cinematografo
Palazzetto per concerti e palazzetto/salone a uso universale
Sala da ballo, discoteca, casinò
Circolo, edificio per comunità
Museo
Galleria d'arte
Biblioteca
Archivi
Centro di ricerche
Istituto di puericultura prescolastica (asilo nido, scuola materna,
centro diurno per l'infanzia, scuola materna/elementare)
Edificio di una scuola primaria o di una scuola secondaria
superiore, destinato allo studio
Edificio di un istituto di formazione professionale, destinato allo
studio
Edificio di un'università e di un istituto di istruzione professionale
superiore, destinato allo studio
Edificio di un istituto di ricerche e metodologico
Edificio di una scuola a scopo dilettantistico, destinato allo studio
Edificio di un istituto di perfezionamento o di riconversione,
destinato allo studio
Altro edificio a uso di istruzione o ricerca, quale ad esempio un
laboratorio, un'officina di addestramento, una stazione
meteorologica e un osservatorio.
Edificio di una struttura di assistenza medica diversa da un
ospedale (unità sanitaria per famiglie, policlinico, ambulatorio)
Sala sportiva, palestra
Piscina coperta
Modalità d'utilizzo V
Modalità d'utilizzo VI
Palazzetto del ghiaccio
Maneggio
Poligono di tiro
Altro stabile a uso sportivo
Chiesa, cattedrale, moschea, sinagoga, casa di preghiera o cappella
Edifici per congregazioni
Forno crematorio
Costruzione rituale
Altri edifici di culto
Altri edifici a uso speciale, quali ad esempio un rifugio antibomba
Edifici utilizzati in via generale durante il giorno e nei quali le
persone abbiano famigliarità con i locali:
Edificio a uso uffici
Edificio bancario
Edificio amministrativo (centro direzionale)
Altro edificio a uso uffici o amministrativo
Edificio adibito a centro di controllo del traffico aereo
Altro edificio per uso legato ai trasporti
Edificio di un centro di trasmissione o di amplificazione radio,
televisiva
Edificio ospitante servizi di soccorso, deposito di attrezzature
antincendio
Altro edificio per usi di telecomunicazione, quale ad esempio una
cabina telefonica
Edifici industriali e per la produzione in cui le persone abbiano
familiarità con i locali, di norma:
Distributori di carburanti
Edificio di un'infrastruttura ferroviaria
Edificio della rete di telecomunicazioni
Edificio dell'industria estrattiva e di lavorazione mineraria
Edificio di un'impresa di generazione e conversione elettrica
Edificio dell'industria chimica
Edificio dell'industria di lavorazioni alimentari
Edificio dell'industria dei materiali e dei prodotti da costruzione
Edificio dell'industria leggera
Edificio dell'industria di lavorazione del legno
Edificio dell'industria di costruzione di macchinari e
apparecchiature
Edificio di produzione di un'altra industria
Depositi e magazzini
Magazzini dell'industria di lavorazioni alimentari
Edificio per la manutenzione di veicoli
Edificio di un terminale per containers
Edificio di stoccaggio di un combustibile liquido, di gas e altro
terminale affine
Edificio di macchinario ascensore o di merci voluminose
Magazzino per conservazione frigorifera o a destinazione speciale
Magazzino di altra industria
Stalla, porcile o scuderia (anche per l'allevamento di animali o
avicolo)
Modalità d'utilizzo VII
Essiccatoio per cereali
Fienile
Officina di riparazione o ricovero per macchine agricole
Edificio a uso forestale, venatorio o di pesca
Stoccaggio dei concimi minerali o dei prodotti fitosanitari
Locale caldaia
Stazione di pompaggio, edificio contenente un pozzo
Edificio destinato ad attrezzature di tutela della natura o a impianti
di trattamento dei rifiuti
Edificio di stoccaggio dei rifiuti
Aviorimessa
Rimesse:
Rimesse, a eccezione delle rimesse situate in altri edifici
Rimesse sotterranee o fuori terra
Edificio adibito a parcheggio
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 2
LIMITI DEL NUMERO DI PIANI, DELL'ALTEZZA, DELL'AREA E DEL NUMERO
DI UTENTI DEGLI EDIFICI DELLA CLASSE TP2 E TP3
Parametri di caratterizzazione di un edificio
Classe dell'edificio
TP2
TP3
Numero di piani
In genere
fino a 2
fino a 2
Modalità d'utilizzo I e V
fino a 4
fino a 2
Modalità d'utilizzo VI e VII fino a 2
fino a 1
Altezza
In genere
Fino ai 9 m Fino ai 9 m
Modalità d'utilizzo I e V
Fino ai 14 m Fino ai 9 m
a un piano, modalità
senza
Fino ai 14 m
d'utilizzo VI e VII
restrizioni
area totale dei piani
edificio a un piano
senza
fino ai
restrizioni
2.400 m2
edificio a due piani
senza
fino ai
restrizioni
1.200 m2
area totale dei piani
edificio a un piano
senza
senza
restrizioni
restrizioni
Nel caso di edifici con la modalità edificio a due piani
senza
non
d'uso VI e VII
restrizioni
consentito
Modalità d'utilizzo I
senza
senza
restrizioni
restrizioni
Modalità d'utilizzo II
edificio a un piano
150 posti
50 posti
edificio a due piani
50 posti
10 posti
Modalità d'utilizzo III
edificio a un piano
100 posti
10 posti
edificio a due piani
25 posti
non
consentito
Modalità d'utilizzo IV
edificio a un piano
senza
500 persone
restrizioni
edificio a due piani
250 persone 50 persone
Istituti prescolastici
edificio a un piano
100 posti
50 posti
Istituti di puericultura
edificio a due piani
50 posti
non
consentito
Modalità d'utilizzo V
edificio a un piano
senza
senza
restrizioni
restrizioni
edificio a due piani
senza
150
restrizioni
dipendenti
Modalità d'utilizzo VI
edificio a un piano
senza
senza
restrizioni
restrizioni
edificio a due piani
50 dipendenti non
consentito
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 3
REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DI RINFORZO E
DELLE STRUTTURE PORTANTI DEGLI EDIFICI
Classe dell'edificio
TP1
TP2 TP3
2
Carico d'incendio MJ/m
superiore ai dai 600 ai inferiore ai
1.200
1.200
600
1
2
3
4
5
In genere, edificio fino a due piani
R 120*
R 90*
R 60*
R 30 –
– Salvo il termoisolamento rientri come R 120**
R 90**
R 60**
R 30 –
minimo nella classe A2-s1,d0
– Modalità d'utilizzo II e III
R 120**
R 90**
R 60**
R 30 –
In genere, edificio da tre a otto piani
R 180**
R 120**
R 60**
***
***
Edificio a tre o a quattro piani, con
modalità d'utilizzo I e V:
– Piani fuori terra
R 180**
R 120**
R 60**
R 60* ***
– Piani interrati
R 180**
R 120**
R 60**
R
***
120**
Edificio a più di otto piani
R 240**
R 180**
R 120**
***
***
Piani interrati al di sotto del primo piano R 240**
R 180**
R 120**
R
R
sotterraneo
120** 60**
Requisiti delle strutture del controsoffitto
della mansarda, qualora l'isolamento del
controsoffitto stesso rientri come minimo
nella classe A2-s1,d0
– Fino a due piani, privo di mansarda; le R 60
R 60
R 60
R 30 –
strutture costituenti un elemento
essenziale delle strutture portanti o degli
elementi di rinforzo dell'edificio
– Fino a due piani, privo di mansarda; le R 15
R 15
R 15
R 15 –
strutture non costituenti un elemento
essenziale delle strutture portanti o degli
elementi di rinforzo dell'edificio
– A un piano, privo di mansarda;
–**
–**
–**
–
–
impianto di spegnimento automatico; le
strutture non costituenti un elemento
essenziale delle strutture portanti o degli
elementi di rinforzo dell'edificio
– Edificio industriale o adibito a
–**
–**
–**
–
–
magazzino a un piano; le strutture non
costituenti un elemento essenziale delle
strutture portanti o degli elementi di
rinforzo
Le strutture del tetto di una mansarda o di –
–
–
–
–
un vano sottotetto non costituenti strutture
portanti o strutture di rinforzo della
struttura dell'intelaiatura dell'edificio nel
corso dell'incendio
Parete antincendio
REI 240*
REI 180*
REI 120*
Note:
* salvo le strutture portanti siano conformi come minimo alla classe A2-s1,d0, il
termoisolamento dell'edificio sarà costruito in materiali rientranti come minimo nella classe
A2-s1,d0
** le strutture portanti saranno costruite in materiali rientranti come minimo nella classe A2s1,d0
*** un edificio simile non è consentito
– non vi sono requisiti relativi alla classe
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 4
REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ANTINCENDIO
DEGLI EDIFICI
Classe dell'edificio
TP1
TP2
TP3
2
Carico d'incendio MJ/m
Numero di
piani
superiore dai 600 ai inferiore ai 3-4
1-2
ai 1.200
1.200
600
1
2
3
4
5
6
Strutture antincendio nei piani fuori
EI 120
EI 90
EI 60
EI 60 EI 30 EI
terra
30
– Strutture suddivisibili in parti (porte e EI 15
EI 15
EI 15
–
EI 15 EI
finestre degli edifici con modalità
15
d'utilizzo II)
Strutture antincendio in una mansarda EI 30
EI 30
EI 30
EI 30 EI 30 EI
30
– Strutture suddivisibili in parti
EI 15
EI 15
EI 15
EI 15 EI 15 EI
15
Strutture antincendio in un seminterrato EI 120
EI 90
EI 60
EI
EI 60 EI
120
30
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 5
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI
Destinazione d'uso
Limiti della superficie dei compartimenti antincendio
TP1 e TP2
TP3
PIANI
Modalità d'utilizzo I
Divisione per spazi abitativi (appartamenti)
Modalità d'utilizzo II e III
– Locali d'alloggio
800 m2
400 m2
– Altri locali
1.600 m2
400 m2
Modalità d'utilizzo IV e V 2.400 m2
400 m2
Modalità d'utilizzo VI e VII In base alle ponderazioni
MANSARDE
1.600 m2
400 m2
SEMINTERRATI
800 m2
400 m2
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 6
REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO DI UN EDIFICIO E DI UN ELEMENTO
DELLO STESSO
Destinazione d'uso dell'edificio
Elemento
Classe
Classe
Classe
(struttura) di un dell'edificio: dell'edificio: dell'edificio:
edificio
TP1
TP2*
TP3
1)
2)
Modalità d'utilizzo I
pareti e soffitti Ds2,d2
B-s1,d0
D-s2,d21)
pavimenti
–
–
–
Modalità d'utilizzo II
pareti e soffitti D-s2,d2
B-s1,d0
D-s2,d2
Modalità d'utilizzo III
pareti e soffitti B-s1,d0
B-s1,d0
D-s2,d2
pavimenti
DFL-s1
DFL-s1
–
Modalità d'utilizzo IV
– Carico d'incendio fino ai
600 MJ/m2 e
– Area ≤ 300 m2
pareti e soffitti D-s2,d2
B-s1,d0
D-s2,d2
pavimenti
–
–
–
2
– area > 300 m
pareti e soffitti C-s2,d1
B-s1,d0
D-s2,d2
pavimenti
–
–
–
– Carico d'incendio
pareti e soffitti B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
2
≥ 600 MJ/m
pavimenti
DFL-s1
DFL-s1
–
1)
2)
Modalità d'utilizzo V
pareti e soffitti D-s2,d2
B-s1,d0
D-s2,d21)
pavimenti
–
–
–
Modalità d'utilizzo VI
– Produzione e
pareti e soffitti D-s2,d2
B-s1,d0
D-s2,d2
immagazzinaggio, con rischio di pavimenti
DFL-s1
DFL-s1
–
incendio a probabilità bassa o
pertinente
– Produzione e
pareti e soffitti B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
immagazzinaggio, con rischio di pavimenti
A2FL-s1
A2FL-s1
A2FL-s1
incendio significativo o elevato o
possibile rischio di esplosione
connesso
Modalità d'utilizzo VII,
pareti e soffitti B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
Officine di manutenzione e di
pavimenti
A2FL-s1
A2FL-s1
A2FL-s1
riparazione veicoli
Mansarde e seminterrati
– Mansarda utilizzata
pavimento
A2FL-s1
DFL-s1
DFL-s1
– mansarda non utilizzata e
superficie del B-s1,d0
B-s1,d0
–
mansarda bassa, nonché vano
controsoffitto di
sottotetto
una mansarda
– Seminterrati in genere
pareti e soffitti C-s2,d1
B-s1,d0
D-s2,d2
pavimenti
DFL-s1
DFL-s1
DFL-s1
– Locali tecnici per
pareti e soffitti B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
manutenzione
pavimenti
DFL-s1
DFL-s1
DFL-s1
Vano delle scale e
corridoio di fuga
Modalità d'utilizzo II e III
corridoi interni
Saune
pavimento del
locale caldaia
pareti e soffitti
pavimenti
pareti e soffitti
pavimenti
pareti e soffitti
pavimenti
A2FL-s1
A2FL-s1
A2FL-s1
A2-s1,d03)
DFL-s1
B-s1,d0
DFL-s1
D-s2,d2
–
B-s1,d0
DFL-s1
B-s1,d0
DFL-s1
D-s2,d2
–
B-s1,d0
DFL-s1
B-s1,d0
–
D-s2,d2
–
Designazioni della tabella:
* il requisito per la superficie del rivestimento protettivo indicato alla sottosezione 17,
paragrafo (10), è A2-s1,d0
– Non sono istituiti requisiti
1)
è possibile coprire parti ridotte della superficie delle pareti con materiali non classificati
2)
è possibile coprire parti ridotte della superficie delle pareti con materiali della classe Ds2,d2
3)
è possibile coprire parti ridotte della superficie delle pareti e parti del soffitto con materiali
della classe B-s1,d0
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 7
DETERMNAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE SUPERFICI
ESTERNE E DELLE FERITORIE DI AERAZIONE DELLE PARETI ESTERNE DI
UN EDIFICIO
Classe e modalità d'utilizzo di un edificio
TP1
TP2
TP3
Edifici della
Case
Cliniche e
Case
Edifici
classe TP1, d'abitazione e strutture di d'abitazione e della classe
in generale stabili di uffici assistenza stabili di uffici TP2, in
fino a quattro infermieristica da 3 a 4 piani generale
piani
1)
Superficie B-s1,d0
B-s1,d02)
B-s1,d02)
B-s1,d02)
D-s2,d2
D-s2,d2
esterna di
una parete
esterna
Superficie B-s1,d01)
B-s1,d02)
B-s1,d02)
B-s1,d02)
D-s2,d2
D-s2,d2
esterna di
una
feritoia di
aerazione
3)
Superficie B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
D-s2,d2
interna di
una
feritoia di
aerazione
Designazioni della tabella:
1)
in un edificio a non più di otto piani, la parte della superficie esterna della parete esterna
potrà rientrare nella classe D-s2,d2 qualora le strutture che circondano detti elementi arrestino
la propagazione dell'incendio sulla superficie delle pareti; inoltre, si possono utilizzare in
misura limitata i materiali della classe D-s2,d2 per il fissaggio delle pannellature di copertura
delle facciate in un edificio fino a otto piani.
2)
qualora l'edificio abbia un sistema di spegnimento degli incendi automatico e si arresti
efficacemente la propagazione dell'incendio appiccato dall'esterno, dalla parete esterna
all'interno della parete, è consentito l'uso di materiale della classe D-s2,d2:
1) in un edificio a quattro piani della classe TP1 e con modalità d'utilizzo I e V;
2) in un edificio a tre o a quattro piani della classe TP2 e con modalità d'utilizzo I e V;
3) in un edificio della classe TP2 e con modalità d'utilizzo III sulla superficie esterna della
parete esterna e delle feritoie di areazione di un edificio
3)
non sono istituiti requisiti
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 8
LUNGHEZZA MASSIMA DI UNA VIA DI FUGA E SPAZIO CALCOLATO A
PERSONA
Modalità d'utilizzo dell'edificio
Lunghezza del percorso
Spazio calcolato a
d'uscita, in m
persona, in m2
Modalità d'utilizzo I
un'uscita di fuga
30
10
due o più uscite di fuga
45
10
Modalità d'utilizzo II
30
10
Modalità d'utilizzo III
30
10
Modalità d'utilizzo IV
in genere
45
3
Negozi
30
3
locali a uso intrattenimento, uso artistico e
45
1
altri locali di riunione
Modalità d'utilizzo V
45
10
Modalità d'utilizzo VI e VII
45
30
Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di
sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso".
Allegato 9
REQUISITI DELLA VIA DI FUGA DI UN EDIFICIO DELLA CLASSE TP1
Altezza del
Numero di
Via di fuga
pavimento del
piani
piano più alto
rispetto al
livello del
terreno
Fino ai 24 m Fino agli 8 La via di fuga è il compartimento antincendio formato dal vano
m
delle scale, che è protetto dal fuoco.
Superiore ai 24 Fino ai16 La via di fuga è il compartimento antincendio formato dal vano
m
m
delle scale, che è protetto tanto dal fuoco quanto dal fumo.
Superiore ai 24 Più di 16 m La via di fuga è il compartimento antincendio formato da un vano
m
delle scale (che è protetto tanto dal fuoco quanto dal fumo) e, nel
caso sia presente più di una via di fuga, le altre vie di fuga
possono essere i compartimenti antincendio formati da un vano
delle scale che è protetto dal fuoco.