1. ------IND- 2015 0075 EE- IT- ------ 20150313 --- --- PROJET PROGETTO XX.XX.2015 REGOLAMENTO Requisiti di sicurezza antincendio per edifici Il regolamento è emanato in forza della sottosezione XX, paragrafo X, del codice edilizio. Capitolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Campo di applicazione del regolamento Il regolamento istituisce requisiti di prevenzione degli incendi (e dei rischi a essi legati) negli edifici e in parti degli stessi (in prosieguo: "i requisiti di sicurezza antincendio"). Articolo 2. Requisiti importanti di sicurezza antincendio (1) I requisiti importanti di sicurezza antincendio sono requisiti che, in caso di un eventuale divampamento dell'incendio, garantiscono quanto segue: 1) il mantenimento della capacità portante degli edifici in un preciso lasso di tempo; 2) la prevenzione del divampamento dell'incendio e della relativa propagazione negli edifici; 3) la prevenzione dell'insorgere di fumo e della relativa diffusione negli edifici; 4) la prevenzione della propagazione dell'incendio dagli edifici interessati a quelli contigui; 5) la possibilità delle persone di abbandonare gli edifici; 6) la possibilità di evacuare le persone portandole all'esterno degli edifici; 7) la sicurezza e le possibilità d'azione delle squadre di soccorso. (2) I requisiti di sicurezza importanti devono essere rispettati durante tutta la vita utile degli edifici stessi; inoltre, i locali all'interno degli edifici devono essere conformi ai requisiti derivanti dalla loro destinazione d'uso. (3) Si ritiene confermata la conformità di un edificio e di una parte dello stesso ai requisiti importanti di sicurezza antincendio se si è tenuto conto dell'eventuale evacuazione delle persone e della garanzia del minimo danno materiale (compresi gli eventuali danni arrecati al grande pubblico, come pure all'ambiente) in caso d'incendio. Inoltre, se: 1) l'edificio e una parte dello stesso sono conformi ai valori limite stabiliti nel presente regolamento, oppure 2) l'edificio e una parte dello stesso sono conformi a una regolamentazione tecnica applicabile, oppure 3) l'edificio e una parte dello stesso sono conformi a una norma applicabile, oppure 4) la conformità dell'edificio ai requisiti importanti di sicurezza antincendio è stata confermata per mezzo di un calcolo, di un'analisi o in altra modalità attendibile, tenendo in considerazione la possibilità di un incendio e del relativo spegnimento. (4) Si intende per "regolamentazione tecnica applicabile" ai fini del presente regolamento, una regolamentazione tecnica o una norma il cui rispetto garantisca la conformità ai requisiti importanti di sicurezza antincendio. (5) Un edificio cui si applichino le deroghe istituite nel presente regolamento sarà conforme ai requisiti importanti di sicurezza antincendio. Articolo 3. Requisiti per gli edifici derivanti dai requisiti importanti di sicurezza antincendio (1) I requisiti di conformità di un edificio (o delle parti dello stesso) ai requisiti importanti di sicurezza antincendio relativamente ai seguenti parametri sono stati elencati agli allegati da 1 a 9: 1) i piani, a inclusione dei piani al di sopra e al di sotto (piani interrati) del livello del terreno, utilizzando il termine "a piani" in riferimenti ai piani fuori terra; 2) dimensioni, comprese l'altezza e l'area; 3) compartimenti antincendio; 4) numero di persone che utilizzano l'edificio (in prosieguo: "utenti"); 5) evacuazione; 6) resistenza al fuoco; 7) reazione al fuoco; 8) destinazioni d'uso dell'edificio. (2) Si intende per "compartimento antincendio" ai fini del presente regolamento un elemento dell'edificio che è stato separato dagli altri elementi dello stesso, per arrestare la propagazione dell'incendio all'interno e all'esterno di quell'elemento entro un determinato periodo di tempo, tenendo in considerazione il fatto che un simile elemento di un edificio può constare di uno o più piani. (3) Qualora un edificio o il relativo compartimento antincendio disponga di un sistema automatico di allarme antincendio installato, i requisiti per l'area del compartimento antincendio e per il numero di utenti dello stesso potranno differire dai requisiti definiti nel regolamento, qualora il carico d'incendio del compartimento antincendio sia inferiore ai 600 MJ/m2. (4) Qualora sia stato installato un sistema di allarme automatico antincendio in un edificio o nel relativo compartimento antincendio, i requisiti che seguono potranno differire dai requisiti definiti nel regolamento: 1) area del compartimento antincendio; 2) lunghezza della via di fuga; 3) resistenza delle strutture portanti e delle strutture di rinforzo (in prosieguo: "le strutture portanti") al fuoco; 4) resistenza delle strutture del compartimento antincendio al fuoco; 5) reazione delle strutture al fuoco; 6) arresto della propagazione dell'incendio all'edificio contiguo. (5) Qualora siano stati installati estrattori di fumo automatici in un edificio o nel relativo compartimento antincendio – unitamente a un sistema di allarme automatico antincendio per trasmettere un messaggio d'allarme antincendio alla loro attivazione – i requisiti della via di fuga potranno differire dai requisiti definiti alla sottosezione (3) e agli allegati: (6) I requisiti definiti alle sottosezioni (3) e (5) non saranno applicati a edifici con modalità d'utilizzo II e III, elencate all'allegato 1 (in prosieguo: "modalità d'utilizzo di un edificio"). Articolo 4. Determinazione della sicurezza antincendio di un edificio (1) La sicurezza antincendio di un edificio o dell'elemento dello stesso è determinata dalla sua destinazione d'uso, dal numero dei piani e dall'area, dall'altezza dell'edificio, dall'area del compartimento antincendio, dal numero di utenti, dal carico d'incendio e dal rischio d'incendio delle attività svolte nell'edificio stesso. (2) La reazione e la resistenza al fuoco costituiscono i parametri di sicurezza antincendio di un edificio o dell'elemento dello stesso. (3) Gli edifici e gli elementi degli stessi sono classificati come segue, sulla base della loro sicurezza antincendio: 1) antinfiammabili (denominazione TP1) – La struttura portante dell'edificio non deve crollare entro un determinato periodo di tempo trascorso nell'incendio e la struttura di un simile edificio, in genere, non crolla negli incendi; 2) tagliafuoco (denominazione TP2) – La struttura portante dell'edificio non deve crollare entro un determinato periodo di tempo trascorso nell'incendio e il periodo di tempo accertato è più breve rispetto al caso di un edificio antinfiammabile; 3) infiammabili (denominazione TP3) – Non sono stabiliti requisiti di resistenza della struttura portante dell'edificio al fuoco. (4) Vari elementi dell'edificio potranno essere antinfiammabili, tagliafuoco o infiammabili nel contempo, a condizione che sia stata arrestata la propagazione dell'incendio con una parete tagliafuoco e che le porte all'interno della stessa non siano destinate all'uso quali uscite di fuga in caso d'incendio. (5) I limiti del numero dei piani, dell'altezza, dell'area e del numero delle persone negli edifici delle classi TP2 e TP3 sono stati previsti all'allegato 2; inoltre, non sono stati stabiliti limiti del numero dei piani, dell'altezza, dell'area e del numero delle persone negli edifici della classe TP1. (6) Qualora in un edificio della classe TP2 o TP3 esistano locali con modalità d'utilizzo differenti, sarà considerata la sicurezza antincendio complessiva dell'edificio stesso. (7) I limiti del numero di utenti in un edificio a due piani della classe TP2 o TP3 sono applicabili qualora i locali conformi alla modalità d'utilizzo dell'edificio si trovino – in tutto o in parte – al secondo piano dello stesso. Qualora tali locali si trovino soltanto al primo piano, possono essere applicati i limiti applicabili a un edificio a un piano. Capo 2 RESISTENZA AL FUOCO E REAZIONE AL FUOCO, NONCHÉ CARICO D'INCENDIO Articolo 5. Resistenza al fuoco (1) Si intende per "resistenza al fuoco", ai fini del presente regolamento, la capacità della struttura di un edificio o dell'elemento dello stesso, di mantenere la propria capacità portante e la propria capacità termoisolante previste, nonché la propria integrità, entro un determinato periodo di tempo. (2) La resistenza al fuoco delle strutture portanti di un edificio e delle strutture che costituiscono i compartimenti antincendio è determinata dalla capacità portante della struttura (denominazione R). dalla densità o dall'integrità (denominazione E) e dalla capacità termoisolante (dal calore) (denominazione I), esprimendo la resistenza stessa al fuoco in minuti, tipo rispettivamente 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 o 240 minuti. (3) Oltre ai parametri definiti alla sottosezione (2), un elemento di un edificio può essere descritto come segue: 1) limite di passaggio dell'irraggiamento termico (denominazione W); 2) resistenza agli urti e agli impatti meccanici (denominazione M); 3) porta munita di dispositivi di chiusura automatici (denominazione C); 4) limite di penetrazione del fumo (denominazione S); 5) continuità dell'alimentazione energetica o dell'allarme (denominazione P o PH); 6) resistenza al fuoco da fuliggine (denominazione G); 7) capacità del materiale da costruzione o dei prodotti da costruzione (in prosieguo: "materiale") utilizzati quale materiale di copertura di protezione della struttura dietro il materiale stesso dall'infiammarsi e dal carbonizzarsi (denominazione K); 8) mantenimento della stabilità in condizioni di temperatura costante (denominazione D); 9) durata del mantenimento della stabilità in relazione al tempo normalizzato/all'elenco delle temperature (denominazione DH); 10) durata del funzionamento degli elettroventilatori destinati all'estrazione del fumo e del calore, in condizioni di temperatura variabile (denominazione F); 11) durata della ventilazione naturale destinata all'estrazione del fumo e del calore (denominazione B). (4) La marcatura di resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle strutture costituenti i compartimenti antincendio di un edificio esporrà il tempo più breve (in minuti) da tenere in considerazione nella determinazione della resistenza al fuoco della struttura. (5) I requisiti che caratterizzano la resistenza al fuoco e la rispettiva marcatura delle strutture portanti e delle strutture costituenti i compartimenti antincendio procederanno partendo dal maggior tempo accertato. (6) La resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle strutture costituenti i compartimenti antincendio di un edificio è determinata dalla destinazione d'uso dell'edificio, dal limite dell'area del compartimento antincendio e dal carico d'incendio dell'edificio o dell'elemento dello stesso. (7) I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle strutture antincendio di un edificio sono stati esposti agli allegati 3 e 4. Articolo 6. Carico d'incendio (1) Il carico d'incendio è determinabile in base a un'analogia (elemento analogo) attendibile o può essere calcolato. (2) Il carico d'incendio di un compartimento antincendio è determinato sulla base della destinazione d'uso dell'elemento dell'edificio costituente detto compartimento antincendio. (3) Qualora l'edificio contenga compartimenti antincendio con carichi d'incendio diversi, il carico d'incendio di ciascun compartimento antincendio sarà determinato separatamente, per stabilire le dimensioni delle strutture inerenti a tale compartimento antincendio. (4) Le varie destinazioni d'uso di un edificio della classe TP1 sono classificate in gruppi di resistenza al fuoco, sulla base del loro specifico carico d'incendio: i requisiti di resistenza delle strutture portanti e delle strutture costituenti i compartimenti antincendio sono fondate su tali gruppi di carico d'incendio. (5) I gruppi di carico d'incendio indicati alla sottosezione (4) sono i seguenti: 1) superiore ai 1.200 MJ/m2 – Ad es.: locali di stoccaggio per inventario, biblioteche con depositi, archivi: il loro carico d'incendio è stimato o calcolato; 2) 600 MJ/m2 al minimo e 1.200 MJ/m2 al massimo – Ad es.: negozi, padiglioni fieristici, biblioteche senza deposito, locali di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motoveicoli, nonché elementi del piano interrato delle case d'abitazione, a eccezione di un seminterrato tecnico che comprenda locali di stoccaggio; 3) inferiore ai 600 MJ/m2 – Ad es.: case d'abitazione, locali d'alloggio e istituti di assistenza infermieristica, ristoranti, stabili d'uffici, scuole, palazzetti dello sport, teatri e chiese. (6) Gli edifici o gli elementi degli stessi con carico d'incendio specifico superiore ai 600 MJ/m2 sono altresì classificabili nei gruppi indicati alla clausola (5), paragrafo (3), qualora detti edifici o gli elementi degli stessi siano muniti di impianto automatico di spegnimento degli incendi. Articolo 7. Reazione al fuoco (1) Ai fini del presente regolamento, la reazione al fuoco consiste nelle seguenti caratteristiche di un elemento di un edificio in caso di contatto col fuoco stesso: 1) infiammata; 2) produzione di calore; 3) propagazione dell'incendio; 4) emissione di fumo; 5) emissione di gas tossici; 6) produzione di gocce ardenti (roventi). (2) La reazione al fuoco di un elemento di un edificio è determinata: 1) dalla sua parete interna; 2) dal suo soffitto e dal tetto collegato; 3) dal suo pavimento; 4) dai suoi materiali di rivestimento delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti posati nell'edificio; 5) dall'elemento di un edificio destinato al trasporto dei liquidi, quale ad esempio una tubazione o un canale di ventilazione; 6) dalla sua parete esterna; 7) dalla copertura del suo tetto. (3) Gli elementi di un edificio sono classificati come segue, sulla base delle loro reazioni al fuoco: 1) A1 – Elemento di un edificio privo di reazione al fuoco; 2) A2 – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con la sua reazione al fuoco espressa in emissione di fumo particolarmente ridotta; 3) B – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con la sua reazione al fuoco espressa in infiammabilità e in emissione di fumo particolarmente ridotta; non vi sono, inoltre, gocce o pezzi ardenti; 4) C – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con la sua reazione al fuoco espressa in emissione ridotta di fumo, nonché in gocce e pezzi ardenti che si consumano rapidamente 5) D – Elemento di un edificio che reagisce al fuoco, con reazione al fuoco espressa in coinvolgimento consentito nell'incendio (processo di combustione); 6) E – Elemento di un edificio con coinvolgimento nell'incendio ordinario (consentito); 7) F – Elemento di un edificio con imprecisato coinvolgimento nell'incendio; 8) s1 – Elemento di un edificio a generazione di fumo (emissione) particolarmente ridotta; 9) s2 – Elemento di un edificio a generazione di fumo (emissione) ridotta; 10) s3 – Elemento di un edificio a generazione di fumo non conforme ai requisiti per gli elementi s1 e s2; 11) d0 – Elemento di un edificio dove non si trovano gocce ardenti né pezzi ardenti; 12) d1 – Elemento di un edificio dove le gocce o i pezzi ardenti si consumano rapidamente; 13) d2 – Elemento di un edificio dove la presenza di gocce o di pezzi ardenti non è conforme ai requisiti per gli elementi d0 o d1. (4) Nella documentazione tecnica edilizia non devono rientrare informazioni separate sull'edificio, a norma delle clausole da (3), paragrafo (8) a (3), paragrafo (13), qualora l'edificio stesso o il suo elemento siano conformi alle clausole (3), paragrafo (1) o (3), paragrafo (7) di cui al presente. (5) I requisiti di resistenza al fuoco di un edificio e dell'elemento dello stesso sono stati esposti agli allegati 6 e 7. Capo 3 PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEL RISCHIO A ESSI LEGATO Articolo 8. Prevenzione degli incendi e del rischio a essi legato (1) Al fine della prevenzione dell'eventuale divampamento di incendi in un edificio, della generazione e della propagazione del fumo e del fuoco nell'edificio stesso (nel seguito: "incendio"), nonché della prevenzione dei rischi legati all'incendio, nella costruzione e nell'utilizzo degli edifici si tiene conto della possibilità di incendio, considerando i fattori sia interni all'edificio che esterni, compreso il rischio di incendio ed esplosione inerenti ai fumi dei generatori di calore e delle canne fumarie dell'edificio. (2) Al fine della prevenzione degli incendi e dei rischi a essi legati, un edificio disporrà di impianti di sicurezza antincendio, sulla base del rischio di incendio dell'edificio stesso. (3) Non è consentita la presenza di locali industriali e di magazzinaggio con ambiente a rischio di incendio ed esplosione in edifici con modalità d'utilizzo da I a V. Articolo 9. Capacità portante delle strutture di un edificio (1) La struttura di un edificio manterrà la propria capacità portante entro un determinato periodo di tempo, al fine di consentire alle persone presenti nell'edificio stesso di porsi in salvo in un tempo ragionevole, di consentire alla squadra di soccorso il salvataggio delle persone e delle cose, nonché di spegnere l'incendio. (2) La capacità portante della struttura dell'edificio è confermata sulla base di almeno uno dei seguenti metodi: 1) mediante prove; 2) mediante calcoli; 3) mediante combinazione degli esiti delle prove e dei calcoli; 4) mediante l'uso di un calcolo a foglio elettronico riconosciuto. (3) Qualora si prescrivano per la struttura portante tempi diversi di resistenza al fuoco, in relazione alla densità (denominazione E), al termoisolamento (denominazione I) e altresì alla capacità portante (denominazione R), alla densità, al termoisolamento e altresì alla capacità portante sarà applicato il tempo di resistenza al fuoco più lungo. Articolo 10. Compartimento antincendio (1) Un edificio consterà di compartimenti antincendio per arrestare la propagazione del fuoco e del fumo, per garantire l'evacuazione, per agevolare le operazioni di soccorso e per limitare i danni materiali. (2) Un compartimento antincendio può constare di pareti, pavimenti, soffitti [compresi i controsoffitti, i soffitti a tetto (coincidenti con il tetto), i controsoffitti a sospensione], le porte le finestre, le serrande tagliafuoco, i coperchi apribili per passaggi e altri elementi di un edificio (3) I compartimenti antincendio sono formati: 1) dai piani; 2) in base all'area; 3) in base alla destinazione d'uso di un edificio. (4) Un compartimento antincendio sarà costruito in modo da arrestare la propagazione dell'incendio da un compartimento antincendio all'altro entro un periodo di tempo determinato. (5) Gli elementi di un edificio con destinazioni d'uso diverse potranno far parte del medesimo compartimento antincendio, a condizione che ciò non diminuisca la sicurezza degli utenti e non aumenti il rischio di propagazione dell'incendio; inoltre, un compartimento antincendio potrà comprendere diversi piani di un edificio, salvo nel caso di edifici con modalità d'utilizzo II e III. Articolo 11. Formazione dei compartimenti antincendio (1) I compartimenti antincendio separati saranno formati da elementi di un edificio che presentano destinazioni d'uso o carichi d'incendio dalla differenza rilevante. (2) Qualora gli elementi di un edificio abbiano destinazioni d'uso differenti e, conseguentemente, modalità di utilizzo differenti, e la differenza fra i carichi d'incendio per differenti modalità sia inferiore ai 300 MJ/m2, tali elementi dell'edificio sono combinabili in un solo compartimento antincendio, salvo nei casi indicati alla sottosezione (4). (3) I compartimenti antincendio sono formati partendo da parametri inerenti alla sicurezza antincendio degli edifici, compreso il periodo d'uso degli stessi e i limiti dell'area dei suddetti compartimenti antincendio, sulla base dell'allegato 5. (4) Quanto segue fa parte di compartimenti antincendio separati che derivano dalla destinazione d'uso di un edificio o dell'elemento dello stesso: 1) i locali di distribuzione elettrica; 2) i pozzetti degli ascensori e le relative sale macchine, a eccezione dei pozzetti e delle sale macchine situati in un vano delle scale antinfiammabile, dotato di sistema di allarme automatico antincendio; 3) i vani delle scale di fuga; 4) i locali di magazzinaggio, qualora il carico d'incendio all'interno del locale superi i 600 MJ/m2, a eccezione dei locali di magazzinaggio con area inferiore ai 10 m2; 5) i locali caldaia, qualora la capacità totale dei generatori di calore in tale locale caldaia sia superiore ai 25 kW; 6) le rimesse; 7) le saune, a eccezione delle saune situate in un locale d'abitazione o in un locale d'alloggio; 8) i locali d'alloggio in cui si trovano le saune; 9) gli appartamenti; 10) i locali per l'archivio con area superiore ai 10 m2; 11) gli impianti centrali di aerazione, i locali e i canali di aerazione all'interno di un edificio, a eccezione dell'impianto di aerazione che funge da compartimento antincendio; 12) le unità centrali degli impianti automatici di spegnimento degli incendi e le unità di appoggio degli impianti di spegnimento degli incendi; (5) I compartimenti antincendio separati, in un edificio, sono formati con la modalità d'utilizzo VI qualora: 1) il numero degli utenti permanenti di un edificio sia superiore a 25; 2) l'area dei locali con altre modalità d'utilizzo sia superiore ai 50 m2, a prescindere dal numero di utenti permanenti; 3) esista un rischio di incendio o di esplosione causato dalle attività di produzione o di magazzinaggio svolte nell'edificio. Articolo 12. Struttura antincendio (1) Si intende per "struttura antincendio" ai fini del presente regolamento la struttura di un compartimento antincendio destinata ad arrestare la propagazione dell'incendio, oppure a contenere il fuoco e il fumo. (2) In aggiunta alla descrizione di cui alla sottosezione (1), una struttura antincendio può altresì essere un elemento dell'edificio primariamente destinato al contenimento del fumo e conforme, nella sua interezza, ai requisiti soltanto per quanto concerne la densità (denominazione E). Ciò suppone che l'evacuazione non sia a rischio e che l'incendio non si propaghi da un compartimento antincendio all'altro nel tempo stabilito. (3) Qualora la struttura antincendio sia soltanto conforme al requisito della densità (E) e abbia un'area superiore agli 0,1 m2, la distanza fra la struttura antincendio e i materiali infiammabili o la via d'uscita sarà sufficiente ad assicurare che l'intensità dell'irraggiamento termico non superi i 10 kW/m2. Nel caso delle strutture antincendio con area inferiore ai 2 m2, che fanno passare l'irraggiamento termico, la distanza minima sopraindicata sarà pari a 1,5 m. (4) I materiali utilizzati nelle strutture antincendio o unitamente alle stesse non devono diminuire la sicurezza antincendio della struttura antincendio. (5) Qualora i compartimenti antincendio siano formati nei locali interrati, i requisiti di reazione al fuoco per la struttura antincendio sono A2-s1,d0, a eccezione di un piano seminterrato che faccia parte di una casa d'abitazione in un edificio della classe TP3. Articolo 13. Porte, finestre e reti delle utenze in una struttura antincendio (1) Il tempo di resistenza al fuoco delle porte, delle finestre e di altri elementi apribili di dimensioni minori, nonché delle reti delle utenze che attraversano le strutture antincendio non sarà inferiore al 50% del tempo di resistenza al fuoco accertato per la struttura: l'area degli elementi apribili non sarà superiore al 40 % dell'area di una struttura antincendio. (2) Le reti delle utenze che attraversano le strutture antincendio non aumenteranno la propagazione dell'incendio e del fumo. (3) La porta di un locale d'alloggio o di una struttura d'alloggio sarà munita di un dispositivo di chiusura che ne garantisca il funzionamento nella modalità prevista. (4) La parete di un canale di aerazione di un edificio sarà conforme come minimo al livello di reazione del fuoco dell'elemento dell'edificio; inoltre, devono essere possibili una pulizia e una manutenzione agevole dei canali. Articolo 14. Mansarda Una mansarda (compresa una mansarda bassa) sarà compartimentata per arrestare l'incendio e la propagazione dello stesso e del fumo, sulla base dei requisiti di compartimentazione antincendio definiti all'allegato 5, avvalendosi di strutture o di altre protezioni tagliafuoco: tale struttura o protezione sarà estesa al manto di copertura del tetto. Articolo 15. Tetto (1) Le strutture del tetto, compresi i cornicioni degli edifici, saranno costruite in modo da impedire che si infiammino facilmente e da arrestare la propagazione dell'incendio dall'esterno nella struttura del tetto stesso. (2) Si intende per "manto di copertura del tetto", ai fini del presente regolamento, il materiale per tale copertura che protegge un edificio dall'umidità e dall'esposizione agli agenti atmosferici. (3) Il manto di copertura del tetto arresterà la propagazione dell'incendio: 1) all'altezza dello strato sottostante; 2) dal manto di copertura del tetto alla relativa sottostruttura. (4) Il manto di copertura del tetto sarà conforme al requisito del limitato coinvolgimento nel processo di combustione (denominazione BROOF - BTETTO). (5) Le disposizioni della sottosezione (4) non si applicheranno a un edificio privo di focolai o ad altro edificio, qualora ciò non costituisca un rischio di incendio per l'area circostante. (6) A motivo della sicurezza antincendio, il tetto di un edificio sarà diviso da parafiamma verticali od orizzontali (situati al di sopra delle strutture antincendio) in parti con area massima pari a 2.400 m2 ciascuna, salvo il caso in cui la sottostruttura del tetto appartenga come minimo alla classe A2-s1,d0 o in cui si utilizzino manti di copertura per tetti della classe BROOF - B TETTO. (7) I requisiti dei manti di copertura dei tetti saranno applicati con una barriera paravapore e con un isolamento, se del caso. Articolo 16. Balcone, loggia o terrazzo (1) Un balcone, una loggia o un terrazzo sarà costruito in modo da impedire la propagazione dell'incendio: 1) lungo la superficie esterna della parete esterna; 2) in seno alla struttura della parete esterna; 3) attraverso i collegamenti fra la parete esterna e le strutture antincendio. (2) Sono applicati a un balcone, a una loggia o a un terrazzo i requisiti di reazione al fuoco della parete esterna di un edificio, definiti all'allegato 7. (3) Il tempo di resistenza al fuoco di un balcone, di una loggia o di un terrazzo sarà pari al 50 % del valore stabilito per una struttura portante di un edificio all'allegato 3. Articolo 17. Strato superficiale e materiali di rivestimento della struttura di un edificio (1) Si intende per "strato superficiale della struttura di un edificio", ai fini del presente regolamento, lo strato esterno della struttura: lo scopo di tale strato potrà essere la protezione della struttura dalle fiamme, dalla carbonizzazione o da altro tipo di degrado durante lo scoppio di un incendio. (2) I materiali di rivestimento posati sulle pareti, sui soffitti e sui pavimenti importanti per la sicurezza antincendio dell'edificio soggiacciono a requisiti simili a quelli definiti per lo strato superficiale della struttura dell'edificio. (3) Non si istituiscono requisiti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco per quanto segue: 1) la porta interna di un edificio, a eccezione di una porta tagliafuoco; 2) la finestra, a eccezione di una finestra all'interno di una struttura antincendio, 3) le rubinetterie e il valvolame; 4) il corrimano; 5) il battiscopa; 6) le guarnizioni di sigillatura dei giunti fra le piastrelle. (4) I requisiti definiti alla sottosezione (3) non si applicano alle strutture che debbano mantenere la propria capacità portante per 30 minuti al minimo in caso di incendio (denominazione R30) e dispongano di uno strato superficiale con reazione al fuoco superiore a D-s2,d2. (5) Qualora un edificio o un elemento dello stesso sia munito di un impianto automatico di spegnimento degli incendi, la reazione al fuoco dello strato superficiale della struttura potrà essere inferiore di una classe rispetto a quanto prescritto altrimenti. Tuttavia, ciò non si applica agli edifici tagliafuoco a tre e quattro piani. (6) Le caratteristiche di sicurezza antincendio delle superfici interne di un edificio sono valutate tenendo in considerazione la misura in cui la superficie è coinvolta nell'incendio, il tempo che impiegherebbe a infiammarsi completamente, il calore che sarebbe rilasciato con l'incendio e la formazione o meno di fumo e gocce ardenti. I requisiti degli strati superficiali della struttura di un edificio sono stati definiti all'allegato 6 e la conformità degli edifici non specificati con la classe degli strati superficiali della struttura sarà valutata per analogia. (7) I requisiti di reazione al fuoco della struttura di un edificio potranno essere inferiori di un grado rispetto a quanto stabilito all'allegato 6, qualora il compartimento tagliafuoco garantisca quanto segue: 1) il rischio di divampamento o di diffusione dell'incendio e notevolmente inferiore alla norma; 2) le possibilità di evacuazione sono particolarmente buone, oppure 3) l'elemento dell'edificio è munito di un impianto automatico di spegnimento degli incendi. (8) I requisiti definiti alla sottosezione (7) non si applicano agli edifici a tre o a quattro piani della classe TP2, ai corridoi interni, ai vani delle scale e agli elementi di un edificio dei quali è prescritta la conformità alla classe D-s2,d2. (9) Scopo dello strato superficiale della struttura di un edificio della classe TP2 è la protezione della struttura stessa dall'infiammarsi, dalla carbonizzazione o da altro tipo di degrado nell'arco di 15 minuti come minimo. (10) Qualora la struttura di un edificio consista in materiali della classe C-s2,d1 o con reazione al fuoco superiore, le superfici della parete interna e del soffitto di un edificio della classe TP2 saranno munite di rivestimento protettivo, realizzato con materiali della classe A2s1,d0. Tale requisito non si applica alla resistenza al fuoco di strutture pari come minimo a R30. Articolo 18. Pareti esterne (1) Una parete esterna sarà costruita in modo da impedire la propagazione dell'incendio: 1) lungo la superficie esterna della parete esterna; 2) in seno alla struttura della parete esterna; 3) attraverso i collegamenti fra la parete esterna e le strutture antincendio. (2) La parete esterna di un edificio della classe TP1 deve, in genere, essere conforme come minimo alla classe B-s1,d0. Il termoisolamento con reazione al fuoco nel campo che va dalla classe C-s1,d0 alla E-s2,d2 sarà installato per arrestare la propagazione dell'incendio lungo il termoisolamento stesso, da un compartimento antincendio all'altro e da un edificio all'altro. (3) Nel caso della classe TP1: 1) le strutture delle pareti esterne di un edificio a non più di due piani, come pure le strutture delle pareti esterne non portanti di un edificio a più di due piani potranno essere costruite con materiale della classe D-s2,d2; inoltre, i materiali termoisolanti saranno conformi ai requisiti della classe A2-s1,d0 al minimo; 2) Le strutture delle pareti esterne portanti di un edificio a più di due piani saranno costruite con materiali della classe A2-s1,d0 al minimo; 3) in un edificio a non più di otto piani, la parte della superficie esterna della parete esterna potrà rientrare nella classe D-s2,d2 qualora le strutture che circondano detti elementi arrestino la propagazione dell'incendio sulla superficie delle pareti; inoltre, si possono utilizzare in misura limitata i materiali della classe D-s2,d2 per il fissaggio delle pannellature di copertura delle facciate in un edificio fino a otto piani. (4) Nel caso della classe TP2: 1) la parete esterna di un edificio fino a due piani sarà conforme ai requisiti di reazione al fuoco qualora essa costituisca, nel contempo, la superficie interna della struttura, il rivestimento protettivo, la superficie delle feritoie per l'aerazione o la superficie esterna della parete; 2) la struttura della parete esterna di un edificio a tre o a quattro piani potrà essere conforme alla classe D-s2,d2: in tal caso, tuttavia, il termoisolamento e altri materiali sigillanti saranno conformi ai requisiti della classe A2-s1,d0 al minimo. (5) la parete esterna di un edificio della classe TP3 sarà conforme ai requisiti di reazione al fuoco qualora essa costituisca, nel contempo, la superficie interna o esterna della parete esterna; (6) Qualora un edificio sia munito di impianto automatico di spegnimento degli incendi e la parete esterna sia stata progettata in modo da impedire con efficacia la propagazione dell'incendio all'interno della parete stessa, qualora esso dovesse essere appiccato dall'esterno, è consentito l'utilizzo di materiali della classe D-s2,d2: 1) in un edificio a non più di quattro piani, della classe TP1 e con modalità d'utilizzo I e V; 2) in un edificio a tre o a quattro piani, della classe TP2 e con modalità d'utilizzo I e V; 3) in un edificio della classe TP2 e con modalità d'utilizzo III sulla superficie esterna della parete esterna e delle feritoie di areazione. (7) Allo strato superficiale della parete esterna non è prescritto di fermare la generazione di fumo; inoltre, la superficie è ricopribile da uno strato livellante, lisciante e di vernice per il quale non sono stati istituiti requisiti speciali. (8) La classe dei materiali per la costruzione di una tenda provvisoria/edificio di raduno provvisorio sarà al minimo la D-s2,d2; inoltre, sarà garantita la sufficiente possibilità d'evacuazione, nonché la prevenzione degli incendi a danno di altre tende/di altri edifici di raduno. Articolo 19. Arresto della propagazione dell'incendio all'edificio contiguo (1) La propagazione dell'incendio all'edificio contiguo non porrà a rischio la sicurezza delle persone né arrecherà danni economici o sociali di natura significativa. (2) Al fine del conseguimento dell'obiettivo citato alla sottosezione (1), la corsia presente fra gli edifici deve arrestare la propagazione dell'incendio agli edifici contigui e, qualora la lunghezza di tale corsia presente fra gli edifici sia inferiore agli 8 m, si garantirà l'arresto della propagazione dell'incendio con interventi costruttivi o altri provvedimenti. (3) Per il calcolo della corsia presente fra gli edifici, indicata alla sottosezione (2), un complesso di edifici conformi ai requisiti definiti per gli scompartimenti antincendio può essere considerato come un solo edificio, premesso che: 1) tali edifici appartengono alla medesima classe di sicurezza antincendio, ossia la TP1, TP2 o TP3 2) il numero degli utenti di tali edifici e l'area dei piani sono inferiori ai valori indicati all'allegato 2, applicabili a un complesso di edifici. Capo 4 VIE DI FUGA E USCITE DI FUGA Articolo 20. Evacuazione (1) Si intende per "evacuazione" ai fini del presente regolamento, l'abbandono forzato di un edificio o di un elemento dello stesso (da parte degli utenti) in caso di incendio, di incidente o di altra situazione pericolosa o la possibilità che questa si avveri. (2) Al fine di garantire l'evacuazione, gli edifici conterranno – in funzione della relativa modalità d'utilizzo e della relativa destinazione d'uso – un numero sufficiente di vie di fuga e di uscite di fuga, facilmente attraversabili: inoltre, il tempo di evacuazione non porrà in pericolo gli utenti dell'edificio che subiscano l'evacuazione (3) Si intende per "via di fuga" ai fini del presente regolamento una via interna all'edificio, che parte da un qualunque punto del pavimento dello stesso e lungo la quale si può raggiungere in libertà e con sicurezza l'uscita di fuga; inoltre, una via di fuga non potrà attraversare più di due compartimenti antincendio. (4) Sarà possibile raggiungere, con rapidità e facilità da una parte qualunque dell'edificio la via di fuga. Articolo 21. Uscita d'emergenza (1) Si intende per "uscita d'emergenza" ai fini del presente regolamento un'uscita non conforme ai requisiti definiti per un'uscita di fuga ma attraverso la quale sia possibile evacuare o far evacuare le persone dall'edificio, in caso d'incendio o di altro incidente. (2) Gli edifici dove vivono o lavorano persone saranno dotati di uscite d'emergenza, salvo il caso in cui la sicurezza dell'evacuazione possa essere garantita in altro modo. (3) Negli edifici in cui il bordo inferiore dell'uscita d'emergenza sia di altezza superiore ai 23 m rispetto al livello del terreno – nonché negli edifici in cui le scale portatili della squadra di soccorso non raggiungano le uscite d'emergenza – saranno garantiti l'accesso ai piani e la possibilità delle operazioni di soccorso. (4) L'altezza minima di un'apertura di luce libera utilizzata quale uscita d'emergenza deve essere pari a 600 mm e la larghezza deve essere pari a 500 mm: la somma di lunghezza e larghezza deve ammontare a 1.500 mm al minimo. (5) Un'uscita d'emergenza sarà contrassegnata, salvo negli edifici con modalità d'utilizzo I. Articolo 22. Uscita di fuga (1) Un'uscita di fuga condurrà in sicurezza fuori dell'edificio fino al livello del terreno, oppure a un compartimento antincendio nel quale esista un'uscita sicura (dall'edificio al livello del terreno). (2) Non sono considerati uscita di fuga gli ascensori o attrezzature affini. (3) Le uscite di fuga saranno situate in punti da cui gli utenti dell'edificio possano farsi evacuare dalla squadra di soccorso o evacuare autonomamente. (4) Le uscite di fuga in un'azienda agricola saranno costruite in modo da consentire agli animali di raggiungere con facilità e rapidità un luogo sicuro in caso di incendio. (5) Un'uscita di fuga sarà contrassegnata, salvo nei locali degli edifici con modalità d'utilizzo I, non utilizzati dal pubblico. Articolo 23. Numero delle uscite di fuga (1) Il numero e le posizioni delle uscite di fuga saranno determinati sulla base della destinazione d'uso dell'edificio, nonché del numero massimo previsto di utenti dello stesso. (2) In generale, sarà possibile il raggiungimento di due diverse uscite di fuga in posizioni sparse, al minimo, da ciascun'area di fuga dell'edificio dove le persone sostino o lavorino in qualunque momento. (3) È consentito disporre di una sola uscita di fuga: 1) in un edificio fino a due piani e con modalità d'utilizzo I; 2) in un edificio di appartamenti fino a otto piani, qualora la destinazione d'uso dell'elemento dell'edificio costituente l'area di evacuazione sia un appartamento; 3) nei locali con modalità d'utilizzo V e VI, con area inferiore ai 300 m2, e con uscita di fuga aggiuntiva dall'area di evacuazione; 4) in un edificio con un numero ridotto di utenti e modalità d'utilizzo II, III e IV, salvo ciò ponga la sicurezza degli utenti a rischio, e munito di un'uscita d'emergenza aggiuntiva dall'area di evacuazione. Articolo 24. Via di fuga (1) Una via di fuga sarà delineata in modo tale – sotto gli aspetti della sicurezza antincendio – da poter essere utilizzata durante tutto il tempo dell'evacuazione. (2) Nell'eventualità di un incendio, non potranno sopravvenire variazioni della temperatura o della concentrazione del fumo né altre circostanze di impedimento agli utenti sulla via di fuga per tutto il periodo dell'evacuazione. (3) La via di fuga: 1) sarà facilmente individuabile, accessibile ed utilizzabile; 2) i rivestimenti delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti non porranno a rischio la sicurezza degli utenti durante l'evacuazione; 3) la pendenza delle scale e le dimensioni dei gradini e dei pianerottoli garantiranno un'evacuazione sicura; 4) sarà di norma formata quale compartimento antincendio separato; 5) non sarà ostruita: su di essa non si troveranno oggetti né attrezzature che potrebbero porre a rischio la sicurezza degli utenti durante l'evacuazione. (4) Le scale e i pianerottoli situati sulla via di fuga di un edificio della classe TP1 a più di due piani saranno conformi come minimo alla classe A2-s1,d0. Qualora il carico d'incendio dei locali che abbiano una via di fuga che attraversa il vano delle scale sia inferiore ai 600 MJ/m2, la resistenza al fuoco della scala e dei pianerottoli sarà pari come minimo a R30. Qualora il carico d'incendio dei locali che abbiano una via di fuga che attraversa il vano delle scale sia superiore ai 600 MJ/m2, la resistenza al fuoco della scala e dei pianerottoli sarà pari come minimo a R60. (5) La resistenza al fuoco delle scale e dei pianerottoli delle strutture della via di fuga di un edificio a tre o quattro piani della classe TP2 sarà pari come minimo a R60. (6) La via d'ingresso della squadra di soccorso sarà conforme ai requisiti definiti per una via di fuga. (7) Negli edifici con modalità d'utilizzo III e negli edifici destinati allo studio non può essere usata alcuna scala a chiocciola, qualora il diametro della sua apertura centrale sia inferiore ai 1.000 mm: un gradino della scala avrà una larghezza non inferiore ai 150 mm. (8) Sarà garantita la circolazione sicura sulla scala e una scala con più di tre gradini sarà munita di parapetto. Articolo 25. Lunghezza di una via di fuga (1) La lunghezza di una via di fuga sarà determinata dal punto più distante dell'area di evacuazione all'uscita di fuga, lungo il percorso più breve idoneo alla circolazione; inoltre, qualora le vie di fuga verso due distinte uscite di fuga si sovrappongano parzialmente, la lunghezza della parte comune è calcolata come doppia. (2) In via di deroga: la lunghezza del percorso più breve idoneo alla circolazione, indicato alla sottosezione (1), è calcolata dalla porta del locale, qualora la porta si apra su un corridoio con struttura conforme ai requisiti stabiliti per l'EI 30 al minimo. (3) I requisiti dell'area del locale e della lunghezza della via di fuga sono stati esposti agli allegati 8 e 9. (4)Negli edifici alloggiativi, nelle cliniche e nelle strutture di assistenza infermieristica, la lunghezza della via di fuga va fino ai 30 metri, a prescindere dal numero di uscite di fuga: inoltre nessuno dei requisiti definiti all'allegato 8 è applicabile alle cliniche e alle strutture di assistenza infermieristica. (5) La lunghezza della via di fuga sarà pari: 1) fino a 30 metri, in genere, nel caso di una sola uscita di fuga; 2) fino a 45 metri, nel caso di due uscite di fuga. (6) La lunghezza di una via di fuga da un'area senza uscita (un'area di evacuazione dalla quale può essere raggiunta una sola uscita di fuga) sarà pari al 50 % dei valori definiti all'allegato 8. (7) La via di fuga può avere una lunghezza superiore a quelle massime delle vie di fuga previste all'allegato 8: 1) fino al 20 %, qualora la via di fuga si trovi al primo piano e anche le finestre azionabili (attraverso le quali si può direttamente raggiungere il livello del terreno) possano essere usate per l'evacuazione; 2) fino al 50 %, qualora l'edificio sia munito di un sistema d'allarme automatico antincendio; 3) sulla base del calcoli presentati, qualora l'edificio sia munito di un sistema automatico di spegnimento degli incendi o di un sistema di estrattori di fumo. Articolo 26. Dimensioni di una via di fuga (1) La larghezza della via di fuga sarà pari a: 1) minimo 1.200 mm, in generale 2) minimo 900 mm, in un edificio fino a due piani. (2) In un'area di evacuazione con numero di utenti massimo pari a 60, una delle vie di fuga può presentare la larghezza minima di 900 mm. (3) La larghezza minima totale della via di fuga e del corridoio interno che conduce all'uscita di fuga sarà pari a 1.200 mm per 120 persone che utilizzino la via stessa, aggiungendo 400 mm per ogni 60 persone. (4) L'altezza libera della via di fuga fuori terra sarà pari a 2.100 mm al minimo, senza ostacoli nell'ambito di tale altezza; inoltre, l'altezza nel seminterrato sarà pari a 1.900 mm al minimo. (5) La larghezza della porta esterna del vano delle scale sarà almeno pari alla larghezza delle scale stesse. Articolo 27. Porte situate su una via di fuga (1) Una porta situata sulla via di fuga: 1) sarà installata in modo da consentire la rapida evacuazione degli utenti; 2) presenterà una larghezza conforme al numero massimo di utenti della via di fuga stabilito; 3) si aprirà nel senso dell'evacuazione, salvo nel caso di una porta prevista per evacuare meno di 30 persone; 4) sarà munita di un accessorio per l'evacuazione o di un dispositivo d'apertura che sia sempre apribile senza utensili; inoltre, il movimento di apertura dell'accessorio non sarà contrario alla direzione di evacuazione e, nel caso di una porta a doppio battente, entrambi i battenti si devono aprire con facilità. (2) Una porta tagliafuoco situata su una via di fuga sarà a chiusura automatica e con apertura senza chiavi (anche senza chiave elettronica). (3) Una porta tagliafuoco situata su una via di fuga che sia aperta durante l'utilizzo ordinario sarà munita di un dispositivo che chiuda la porta stessa in caso d'incendio. (4) Una porta situata su una via di fuga, che si apra verso il vano delle scale, non restringerà il passaggio del flusso della circolazione. (5) I requisiti definiti alla clausola (1), paragrafo (4), e alle sottosezioni (2) e (3) non si applicheranno a edifici con modalità d'utilizzo I. (6) I requisiti indicati alla presente sezione non saranno applicati qualora risulti impossibile la loro applicazione a motivo della destinazione d'uso dell'edificio. Capo 5 GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO Articolo 28. Garanzia delle operazioni di soccorso (1) Al fine di garantire le operazioni di soccorso: 1) la squadra di soccorso avrà accesso a ogni porta esterna dell'edificio; 2) alla squadra di soccorso sarà garantito un accesso sufficiente all'edificio, con le attrezzature di soccorso destinate allo spegnimento dell'incendio; 3) sarà garantito un accesso alla presa idrica antincendio dell'edificio; ciascun edificio disporrà di una presa idrica antincendio designata; 4) sarà garantito l'accesso all'uscita d'emergenza dall'esterno dell'edificio; 5) saranno contrassegnati la via d'ingresso della squadra di soccorso e la presa idrica antincendio; 6) sarà garantito un accesso a ciascun compartimento antincendio della mansarda; inoltre, nelle mansarde di altezza fino ai 600 mm sarà assicurata un'opportunità di spegnimento con un getto estinguente attraverso uno sportellino antinfiammabile o una porta antinfiammabile. (2) La via d'ingresso della squadra di soccorso ai piani interrati sarà praticabile dal livello del terreno, senza attraversale le uscite (vani delle scale) dei piani fuori terra. (3) La larghezza minima di una via d'ingresso ai piani seminterrati sarà pari a 900 mm e, in genere, non può essere collegata a un vano delle scale protetto dal fuoco e dal fumo (vano delle scale senza fumo). (4) Il collegamento con un vano delle scale protetto dal fuoco e dal fumo potrà avvenire mediante un ingresso con paratia abbassabile e la porta tagliafuoco di un vano delle scale da cui è stato formato un compartimento antincendio. (5) Una casa abbinata monofamiliare e una casa a schiera non devono rispettare i requisiti indicati alla sottosezione (2). (6) L'ascensore di un edificio a più di otto piani sarà munito di attrezzature che rendano possibile l'utilizzo di detto ascensore per le operazioni di soccorso. Articolo 29. Alimentazione idrica antincendio (1) Un edificio sarà munito dell'alimentazione idrica necessaria allo spegnimento degli incendi. (2) In caso di incendio, saranno facilmente reperibili le informazioni sull'alimentazione idrica necessaria allo spegnimento degli incendi: 1) sulla sorgente idrica antincendio e, qualora si usi un serbatoio idrico, sul relativo volume idrico; 2) sul sistema di distribuzione idrico, unitamente alle prese idriche esterne e interne; 3) informazioni sulle attrezzature speciali di spegnimento degli incendi. Capo 6 IMPIANTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO Articolo 30. Impianto di sicurezza antincendio (1) Si intende per "impianto di sicurezza antincendio" ai fini del presente regolamento una rete di utenze dell'edificio prevista per il rilevamento degli incendi, l'arresto della propagazione del fuoco e del fumo e l'esecuzione dell'evacuazione in sicurezza. (2) Gli impianti di sicurezza antincendio sono classificati in impianti previsti per: 1) il rilevamento degli incendi; 2) il contenimento del fuoco e del fumo; 3) la garanzia della sicurezza dell'evacuazione: 4) la garanzia della sicurezza delle squadre di soccorso. (3) Un impianto di sicurezza antincendio all'interno di un edificio sarà conforme alla regolamentazione tecnica applicabile; inoltre, sarà sottoposto a manutenzione e controlli. Articolo 31. Sistema di allarme antincendio I sistemi di allarme antincendio sono classificati in: 1) un sensore autonomo per allarme antincendio, che costituisce un dispositivo di allarme antincendio locale contenente – nel proprio involucro – tutti i componenti per la rilevazione degli incendi e l'allarme acustico antincendio; inoltre, qualora sia stato installato più di un sensore in locali comuni di un edificio, se si attiva uno di tali sensori, anche gli altri sensori collegati al medesimo gruppo si attiveranno. 2) Un sistema autonomo di allarme antincendio, che costituisce un dispositivo locale collegato all'alimentazione elettrica, i cui componenti sono gruppi di sensori autonomi per allarme antincendio e una centralina. 3) un sistema d'allarme automatico antincendio, consistente di diversi componenti, che trasmette un messaggio automatico di divampamento di un incendio, come pure di malfunzionamento del sistema stesso, che ne pone a rischio la prontezza di attivazione. Articolo 32. Sensore autonomo per allarme antincendio È obbligatorio un sensore autonomo per allarme antincendio: 1) in almeno un locale dello spazio abitativo (appartamenti) di una casa d'abitazione; 2) nei locali d'alloggio di un edificio comprendente fino a 10 posti-alloggio e con modalità d'utilizzo II; 3) in una struttura di assistenza infermieristica comprendente fino a cinque letti, nonché in un ospedale o in altro stabile a uso clinico; 4) negli edifici delle strutture di puericultura prescolastica comprendenti non più di 10 letti; 5) nei locali con area fino a 50 m2 e modalità d'utilizzo IV. Articolo 33. Sistema autonomo di allarme antincendio È obbligatorio un sistema autonomo di allarme antincendio: 1) nei locali d'alloggio di un edificio comprendente da 10 a 50 posti-alloggio e con modalità d'utilizzo II; 2) negli edifici comprendenti da 5 a 25 posti-letto, con modalità d'utilizzo III; 3) negli edifici delle strutture di puericultura prescolastica con area da 50 a -300 m2; 4) nei locali con area da 50 a -300 m2 e modalità d'utilizzo IV. Articolo 34. Sistema automatico di allarme antincendio È obbligatorio un sistema automatico di allarme antincendio: 1) Nei locali che superino i valori indicati alla sezione 33; 2) negli edifici con modalità d'utilizzo IV e area superiore a 300 m2; 3) negli edifici con modalità d'utilizzo V e area superiore a 750 m2; 4) negli edifici con modalità d'utilizzo VI e VII dove la sicurezza degli utenti risulti bassa – a causa della natura delle attività svolte nell'edificio stesso, dell'area dei piani o del numero degli stessi nell'edificio o per altri motivi – e dove l'inizio delle operazioni di soccorso non sia garantito al più tardi a 10 minuti dal divampamento dell'incendio. Articolo 35. Sistemi automatici di spegnimento degli incendi (1) È obbligatorio un sistema automatico di spegnimento degli incendi 1) negli edifici dove i compartimenti antincendio comprendano tre o più piani, a eccezione di un vano delle scale senza fuoco né fumo, costruito quale compartimento antincendio; 2) nei seminterrati che constino di vari piani; 3) negli edifici con modalità d'utilizzo VI e VII, dove la sicurezza degli utenti risulti bassa e l'esecuzione delle operazioni di soccorso risulti rischiosa, a causa della natura delle attività svolte nell'edificio stesso, dell'area dei piani o del numero degli stessi nell'edificio o per altri motivi; 4) negli edifici dove la sicurezza degli utenti risulti bassa e l'esecuzione delle operazioni di soccorso risulti rischiosa – a causa della loro destinazione d'uso, della loro altezza o per altri motivi – e si superino i limiti definiti agli allegati 2 e 5; 5) nei locali con un'area vasta o un carico d'incendio elevato, che non abbiano molte protezioni e in cui il divampamento di un incendio potrebbe porre a rischio le zone circostanti oppure provocare notevoli danni materiali o la distruzione di valori culturali insostituibili; 6) nei vani delle scale degli edifici a tre e a quattro piani della classe TP2, i cui materiali siano conformi alla classe di reazione al fuoco D-s2,d2 e dove la sicurezza degli utenti risulti bassa; inoltre, dove risulti rischiosa l'esecuzione delle operazioni di soccorso a causa dell'area dei piani o del numero degli stessi nell'edificio o per altri motivi. (2) Ciascun vano delle scale degli edifici a otto o più piani sarà munito di una conduttura montante a secco per le operazioni di soccorso. Articolo 36. Illuminazione di sicurezza (1) L'illuminazione di sicurezza consentirà, in caso di danni all'illuminazione centrale: 1) agli utenti di abbandonare il sito a rischio; 2) agli utenti di interrompere o di ultimare i processi a rischio prima dell'abbandono; 3) di eseguire le operazioni di soccorso; (2) L'illuminazione di sicurezza è classificata, sulla base della relativa destinazione d'uso, in illuminazione per l'evacuazione, illuminazione antipanico e illuminazione delle aree a rischio. (3) Un'illuminazione per l'evacuazione, con durata minima di un'ora, è obbligatoria: 1) negli edifici con modalità d'utilizzo II, salvo negli edifici comprendenti fino a cinque postialloggio, con uscita diretta all'aperto; 2) negli edifici con modalità d'utilizzo III; 3) negli edifici con modalità d'utilizzo IV, a eccezione di un locale di struttura di ristorazione collettiva al primo piano (comprendente fino a 100 posti a sedere) e di un locale di esercizio commerciale con area totale fino ai 400 m2, che dispongano di un'uscita diretta all'aperto; 4) negli edifici a sei o più piani e con modalità d'utilizzo da I a IV, nonché in un vano delle scale di fuga senza illuminazione naturale all'interno di qualunque edificio; 5) in un vano delle scale senza illuminazione naturale, destinato all'evacuazione degli edifici a sei o più piani; 6) negli edifici con modalità d'utilizzo VI, qualora nell'edificio lavorino simultaneamente più di 100 persone. 7) nelle rimesse per autoveicoli e motoveicoli, senza box e con area superiore a 1.000 m2; 8) nelle rimesse sotterranee e multipiano, a eccezione della rimessa di una casa abbinata e monofamiliare e di una casa a schiera, nonché di una casa a uso estivo o di una casetta da giardino; 9) nei seminterrati che constino di vari piani; 10) negli ascensori antincendio destinati al trasporto di persone; 11) per l'illuminazione delle scale mobili e dei marciapiedi mobili. (4) Un'illuminazione per l'evacuazione, con durata minima di tre ore, è obbligatoria: 1) negli edifici con modalità d'utilizzo III; 2) negli edifici per uso legato ai trasporti; 3) negli edifici a nove o più piani, a eccezione delle case d'abitazione; 4) negli edifici sotterranei. Articolo 37. Protezione parafulmini (1) Si intende per "protezione parafulmini" ai sensi del presente regolamento un dispositivo installato in un edificio al fine di proteggerlo dall'impatto diretto dei fulmini e dalle ripercussioni secondarie – nonché dall'accumulo di potenziale elettrico che penetri nell'edificio attraverso reti di utenze metalliche fuori terra o si generi all'interno dell'edificio stesso – per prevenire gli incendi. (2) La protezione parafulmini è obbligatoria: 1) negli edifici con modalità d'utilizzo I, II, IV, V e VI, qualora la parte più alta dell'edificio superi in altezza gli altri edifici circostanti di oltre 15 m e qualora tale edificio non sia situato nella zona di protezione parafulmini degli edifici adiacenti; 2) negli edifici della classe TP2 e TP3 con modalità d'utilizzo II e IV; inoltre, l'obbligo all'uso della protezione parafulmini non dipende dall'altezza dell'edificio; 3) negli edifici con modalità d'utilizzo III; inoltre, l'obbligo all'uso della protezione parafulmini non dipende dalla reazione al fuoco o dall'altezza dell'edificio; 4) negli edifici con metodo di utilizzo VI, in cui si utilizzino processi produttivi associati a rischio d'incendio o a rischio di incendio e di esplosione o siano stoccati materiali della rispettiva classe; inoltre, l'obbligo all'uso della protezione parafulmini non dipende dall'altezza dell'edificio; 5) negli edifici aperti con modalità d'utilizzo IV; 6) Nelle stalle, nei porcili e nelle scuderie per oltre 100 capi. Articolo 38. Estrattori di fumo e calore (1) In caso d'incendio, deve essere possibile l'estrazione del calore e del fumo dall'edificio; L'estrazione del calore e del fumo potrà basarsi sull'aerazione forzata o sull'estrazione naturale. (2) Il fumo e il calore si possono estrarre con uno o più di uno dei seguenti metodi: 1) attraverso le porte; 2) attraverso le finestre; 3) con l'assistenza della squadra di soccorso; 4) utilizzando attrezzature speciali quali lucernari-estrattori per fumo, finestre di sfiato del fumo, finestre facilmente azionabili situate nella parte superiore dell'elemento di un edificio; 5) utilizzando estrattori di fumo automatici. (3) Un vano delle scale da cui sia stato formato un compartimento antincendio e un pozzetto dell'ascensore saranno muniti di una possibilità di estrarre il fumo garantendo un afflusso d'aria fresca. (4) Nei vani delle scale del secondo piano degli edifici a due piani della classe TP2 e TP3, l'estrazione del fumo è garantita mediante una finestra (o lucernario) facilmente azionabile o frangibile in sicurezza, di dimensione minima pari a 0,5 m2. (5) In un edificio fino a otto piani, l'opportunità di estrazione del fumo dal vano delle scale è garantita mediante una finestra (o lucernario) facilmente azionabile o frangibile in sicurezza, di dimensione minima pari a 1,0 m2, sulla parte superiore del vano stesso. (6) Per l'estrazione del fumo dai locali seminterrati, deve essere garantito il fatto che i vani delle scale e le vie d'ingresso da cui sono stati formati i compartimenti antincendio non siano utilizzati per tale estrazione. (7) Sarà garantita l'estrazione del fumo nel vano delle scale di un edificio a più di otto piani, nonché negli edifici con modalità d'utilizzo IV, VI e VII. Articolo 39. Impianti di manichette antincendio (1) L'impianto di manichette antincendio è un'attrezzatura stazionaria a uso manuale, installata in un edificio e destinata allo spegnimento di un piccolo incendio (focolaio d'incendio) in fase iniziale. La rispettiva attrezzatura potrà essere controllata manualmente mediante bocchette antincendio installate sulle condotte montanti antincendio (a secco o in pressione) oppure mediante un impianto automatico o semiautomatico di spegnimento degli incendi. (2) Gli impianti di manichette antincendio installati in un edificio garantiranno la portata minima calcolata, pari a 1,7 l/s o a 2,5 l/s per l'acqua antincendio, in ciascun punto di un locale. (3) Gli impianti di manichette antincendio sono obbligatori: 1) negli edifici a nove o più piani, compresi gli edifici della classe TP1, TP2 e TP3; 2) negli edifici a quattro e più piani, con modalità d'utilizzo II, III e IV; 3) negli edifici di cubatura superiore a 10.000 m3; 4) negli edifici con modalità d'utilizzo VII; (4) Non è obbligatoria l'installazione di impianti di manichette antincendio: 1) nei locali delle imprese e dei magazzini industriali in cui l'uso dell'acqua potrebbe provocare un'esplosione, un incendio, la propagazione dell'incendio stesso o un altro incidente; 2) nei piani, nelle mansarde e nei seminterrati tecnici degli edifici; 3) nelle scuole e nelle strutture di puericultura prescolastica. Capo 7 DISPOSIZIONI ATTUATIVE Articolo 40. Requisiti per gli edifici in essere (1) Un edificio legalmente eretto prima del 1° gennaio 2005 – e utilizzato in base alla destinazione d'uso stabilita dell'edificio stesso – sarà conforme ai requisiti definiti alle clausole 2, paragrafi (1) e (5) e 2, paragrafi (1) e (6) del presente regolamento. (2) Un edificio in fase di costruzione per cui il governo locale abbia rilasciato una concessione edilizia o un'approvazione scritta anteriormente al 1° gennaio 2005 non dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento, a eccezione dei requisiti definiti per l'evacuazione. (3) In caso di ricostruzione e di ampliamento di un edificio si assicurerà la conformità degli elementi ricostruiti o ampliati ai requisiti definiti nel presente regolamento. Articolo 41. Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2015. Urve Palo Ministro degli Affari economici e dell'infrastruttura Merike Saks Segretario generale Allegato 1. Classificazione degli edifici in base alla sicurezza antincendio Allegato 2. Limiti del numero di piani, dell'altezza, dell'area e del numero di utenti di edifici della classe TP2 e TP3 Allegato 3. Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture di rinforzo e delle strutture portanti degli edifici Allegato 4. Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture antincendio degli edifici Allegato 5. Compartimentazione antincendio degli edifici Allegato 6. Requisiti di reazione al fuco di un edificio e di un elemento dello stesso Allegato 7. Determinazione della reazione al fuoco delle superfici esterne e delle feritoie di aerazione delle pareti esterne di un edificio Allegato 8. Lunghezza massima di una via di fuga e spazio calcolato a persona Allegato 9. Requisiti della via di fuga di un edificio della classe TP1 Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 1 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN BASE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO Classificazione dell'uso degli edifici in base alla sicurezza antincendio Modalità d'utilizzo I Modalità d'utilizzo II Modalità d'utilizzo III Destinazione d'uso di un edificio Case d'abitazione e spazio abitativo Case d'abitazione a un appartamento Casa indipendente Casa a schiera o casa abbinata (con tetto separato e ingresso al piano terra) Casa a uso estivo, casetta da giardino Case d'abitazione a due appartamenti Casa abbinata Altra casa d'abitazione a due appartamenti Casa d'abitazione a tre o più appartamenti Casa a schiera Altra casa d'abitazione a tre o più appartamenti Edificio ausiliario accessorio di una casa d'abitazione, di una fattoria, di una scuola, quale ad esempio un capannone, un'autorimessa singola e una sauna Edifici alloggiativi: Ricovero Ostelli Alberghi Motel Pensione Strutture termali Edificio alloggiativo di un villaggio turistico o di un campeggio Casa di villeggiatura Ostello Altro edificio per alloggio a breve termine Edificio a uso pubblica difesa o militare (per le forze di difesa) Edifici in uso 24 ore su 24, dove soggiornino persone sottoposte a cure o a isolamento; Casa di sostegno Orfanotrofio Casa di accoglienza per giovani Casa di cura generica Istituto di istruzione in convitto Centro di riabilitazione sociale Casa di cura specialistica Ospedale Ospedale militare (per le forze di difesa) Ospedale di un istituto di custodia Altri edifici destinati all'assistenza sanitaria, quali ad esempio un centro ematologico Modalità d'utilizzo IV Edificio di un istituto di pena: di un carcere o di un centro di detenzione Edifici per eventi di massa: Ristoranti Caffè, bar o caffetterie Edificio per tavola calda (fast food) Altre strutture di ristorazione collettiva Centri diurni Tribunale Centro per conferenze Ufficio postale Negozio di generi alimentari Negozio diverso da quello di generi alimentari Edificio di distributore di carburanti Padiglioni per vendite all'asta, per mercati o fieristici Altro edificio o magazzino commerciale Altro edificio per servizi Aeroporto Stazione ferroviaria Stazione degli autobus Stabile portuale Teatro Cinematografo Palazzetto per concerti e palazzetto/salone a uso universale Sala da ballo, discoteca, casinò Circolo, edificio per comunità Museo Galleria d'arte Biblioteca Archivi Centro di ricerche Istituto di puericultura prescolastica (asilo nido, scuola materna, centro diurno per l'infanzia, scuola materna/elementare) Edificio di una scuola primaria o di una scuola secondaria superiore, destinato allo studio Edificio di un istituto di formazione professionale, destinato allo studio Edificio di un'università e di un istituto di istruzione professionale superiore, destinato allo studio Edificio di un istituto di ricerche e metodologico Edificio di una scuola a scopo dilettantistico, destinato allo studio Edificio di un istituto di perfezionamento o di riconversione, destinato allo studio Altro edificio a uso di istruzione o ricerca, quale ad esempio un laboratorio, un'officina di addestramento, una stazione meteorologica e un osservatorio. Edificio di una struttura di assistenza medica diversa da un ospedale (unità sanitaria per famiglie, policlinico, ambulatorio) Sala sportiva, palestra Piscina coperta Modalità d'utilizzo V Modalità d'utilizzo VI Palazzetto del ghiaccio Maneggio Poligono di tiro Altro stabile a uso sportivo Chiesa, cattedrale, moschea, sinagoga, casa di preghiera o cappella Edifici per congregazioni Forno crematorio Costruzione rituale Altri edifici di culto Altri edifici a uso speciale, quali ad esempio un rifugio antibomba Edifici utilizzati in via generale durante il giorno e nei quali le persone abbiano famigliarità con i locali: Edificio a uso uffici Edificio bancario Edificio amministrativo (centro direzionale) Altro edificio a uso uffici o amministrativo Edificio adibito a centro di controllo del traffico aereo Altro edificio per uso legato ai trasporti Edificio di un centro di trasmissione o di amplificazione radio, televisiva Edificio ospitante servizi di soccorso, deposito di attrezzature antincendio Altro edificio per usi di telecomunicazione, quale ad esempio una cabina telefonica Edifici industriali e per la produzione in cui le persone abbiano familiarità con i locali, di norma: Distributori di carburanti Edificio di un'infrastruttura ferroviaria Edificio della rete di telecomunicazioni Edificio dell'industria estrattiva e di lavorazione mineraria Edificio di un'impresa di generazione e conversione elettrica Edificio dell'industria chimica Edificio dell'industria di lavorazioni alimentari Edificio dell'industria dei materiali e dei prodotti da costruzione Edificio dell'industria leggera Edificio dell'industria di lavorazione del legno Edificio dell'industria di costruzione di macchinari e apparecchiature Edificio di produzione di un'altra industria Depositi e magazzini Magazzini dell'industria di lavorazioni alimentari Edificio per la manutenzione di veicoli Edificio di un terminale per containers Edificio di stoccaggio di un combustibile liquido, di gas e altro terminale affine Edificio di macchinario ascensore o di merci voluminose Magazzino per conservazione frigorifera o a destinazione speciale Magazzino di altra industria Stalla, porcile o scuderia (anche per l'allevamento di animali o avicolo) Modalità d'utilizzo VII Essiccatoio per cereali Fienile Officina di riparazione o ricovero per macchine agricole Edificio a uso forestale, venatorio o di pesca Stoccaggio dei concimi minerali o dei prodotti fitosanitari Locale caldaia Stazione di pompaggio, edificio contenente un pozzo Edificio destinato ad attrezzature di tutela della natura o a impianti di trattamento dei rifiuti Edificio di stoccaggio dei rifiuti Aviorimessa Rimesse: Rimesse, a eccezione delle rimesse situate in altri edifici Rimesse sotterranee o fuori terra Edificio adibito a parcheggio Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 2 LIMITI DEL NUMERO DI PIANI, DELL'ALTEZZA, DELL'AREA E DEL NUMERO DI UTENTI DEGLI EDIFICI DELLA CLASSE TP2 E TP3 Parametri di caratterizzazione di un edificio Classe dell'edificio TP2 TP3 Numero di piani In genere fino a 2 fino a 2 Modalità d'utilizzo I e V fino a 4 fino a 2 Modalità d'utilizzo VI e VII fino a 2 fino a 1 Altezza In genere Fino ai 9 m Fino ai 9 m Modalità d'utilizzo I e V Fino ai 14 m Fino ai 9 m a un piano, modalità senza Fino ai 14 m d'utilizzo VI e VII restrizioni area totale dei piani edificio a un piano senza fino ai restrizioni 2.400 m2 edificio a due piani senza fino ai restrizioni 1.200 m2 area totale dei piani edificio a un piano senza senza restrizioni restrizioni Nel caso di edifici con la modalità edificio a due piani senza non d'uso VI e VII restrizioni consentito Modalità d'utilizzo I senza senza restrizioni restrizioni Modalità d'utilizzo II edificio a un piano 150 posti 50 posti edificio a due piani 50 posti 10 posti Modalità d'utilizzo III edificio a un piano 100 posti 10 posti edificio a due piani 25 posti non consentito Modalità d'utilizzo IV edificio a un piano senza 500 persone restrizioni edificio a due piani 250 persone 50 persone Istituti prescolastici edificio a un piano 100 posti 50 posti Istituti di puericultura edificio a due piani 50 posti non consentito Modalità d'utilizzo V edificio a un piano senza senza restrizioni restrizioni edificio a due piani senza 150 restrizioni dipendenti Modalità d'utilizzo VI edificio a un piano senza senza restrizioni restrizioni edificio a due piani 50 dipendenti non consentito Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 3 REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DI RINFORZO E DELLE STRUTTURE PORTANTI DEGLI EDIFICI Classe dell'edificio TP1 TP2 TP3 2 Carico d'incendio MJ/m superiore ai dai 600 ai inferiore ai 1.200 1.200 600 1 2 3 4 5 In genere, edificio fino a due piani R 120* R 90* R 60* R 30 – – Salvo il termoisolamento rientri come R 120** R 90** R 60** R 30 – minimo nella classe A2-s1,d0 – Modalità d'utilizzo II e III R 120** R 90** R 60** R 30 – In genere, edificio da tre a otto piani R 180** R 120** R 60** *** *** Edificio a tre o a quattro piani, con modalità d'utilizzo I e V: – Piani fuori terra R 180** R 120** R 60** R 60* *** – Piani interrati R 180** R 120** R 60** R *** 120** Edificio a più di otto piani R 240** R 180** R 120** *** *** Piani interrati al di sotto del primo piano R 240** R 180** R 120** R R sotterraneo 120** 60** Requisiti delle strutture del controsoffitto della mansarda, qualora l'isolamento del controsoffitto stesso rientri come minimo nella classe A2-s1,d0 – Fino a due piani, privo di mansarda; le R 60 R 60 R 60 R 30 – strutture costituenti un elemento essenziale delle strutture portanti o degli elementi di rinforzo dell'edificio – Fino a due piani, privo di mansarda; le R 15 R 15 R 15 R 15 – strutture non costituenti un elemento essenziale delle strutture portanti o degli elementi di rinforzo dell'edificio – A un piano, privo di mansarda; –** –** –** – – impianto di spegnimento automatico; le strutture non costituenti un elemento essenziale delle strutture portanti o degli elementi di rinforzo dell'edificio – Edificio industriale o adibito a –** –** –** – – magazzino a un piano; le strutture non costituenti un elemento essenziale delle strutture portanti o degli elementi di rinforzo Le strutture del tetto di una mansarda o di – – – – – un vano sottotetto non costituenti strutture portanti o strutture di rinforzo della struttura dell'intelaiatura dell'edificio nel corso dell'incendio Parete antincendio REI 240* REI 180* REI 120* Note: * salvo le strutture portanti siano conformi come minimo alla classe A2-s1,d0, il termoisolamento dell'edificio sarà costruito in materiali rientranti come minimo nella classe A2-s1,d0 ** le strutture portanti saranno costruite in materiali rientranti come minimo nella classe A2s1,d0 *** un edificio simile non è consentito – non vi sono requisiti relativi alla classe Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 4 REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI Classe dell'edificio TP1 TP2 TP3 2 Carico d'incendio MJ/m Numero di piani superiore dai 600 ai inferiore ai 3-4 1-2 ai 1.200 1.200 600 1 2 3 4 5 6 Strutture antincendio nei piani fuori EI 120 EI 90 EI 60 EI 60 EI 30 EI terra 30 – Strutture suddivisibili in parti (porte e EI 15 EI 15 EI 15 – EI 15 EI finestre degli edifici con modalità 15 d'utilizzo II) Strutture antincendio in una mansarda EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 – Strutture suddivisibili in parti EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 Strutture antincendio in un seminterrato EI 120 EI 90 EI 60 EI EI 60 EI 120 30 Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 5 COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI Destinazione d'uso Limiti della superficie dei compartimenti antincendio TP1 e TP2 TP3 PIANI Modalità d'utilizzo I Divisione per spazi abitativi (appartamenti) Modalità d'utilizzo II e III – Locali d'alloggio 800 m2 400 m2 – Altri locali 1.600 m2 400 m2 Modalità d'utilizzo IV e V 2.400 m2 400 m2 Modalità d'utilizzo VI e VII In base alle ponderazioni MANSARDE 1.600 m2 400 m2 SEMINTERRATI 800 m2 400 m2 Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 6 REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO DI UN EDIFICIO E DI UN ELEMENTO DELLO STESSO Destinazione d'uso dell'edificio Elemento Classe Classe Classe (struttura) di un dell'edificio: dell'edificio: dell'edificio: edificio TP1 TP2* TP3 1) 2) Modalità d'utilizzo I pareti e soffitti Ds2,d2 B-s1,d0 D-s2,d21) pavimenti – – – Modalità d'utilizzo II pareti e soffitti D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d2 Modalità d'utilizzo III pareti e soffitti B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 pavimenti DFL-s1 DFL-s1 – Modalità d'utilizzo IV – Carico d'incendio fino ai 600 MJ/m2 e – Area ≤ 300 m2 pareti e soffitti D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d2 pavimenti – – – 2 – area > 300 m pareti e soffitti C-s2,d1 B-s1,d0 D-s2,d2 pavimenti – – – – Carico d'incendio pareti e soffitti B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 2 ≥ 600 MJ/m pavimenti DFL-s1 DFL-s1 – 1) 2) Modalità d'utilizzo V pareti e soffitti D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d21) pavimenti – – – Modalità d'utilizzo VI – Produzione e pareti e soffitti D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d2 immagazzinaggio, con rischio di pavimenti DFL-s1 DFL-s1 – incendio a probabilità bassa o pertinente – Produzione e pareti e soffitti B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 immagazzinaggio, con rischio di pavimenti A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1 incendio significativo o elevato o possibile rischio di esplosione connesso Modalità d'utilizzo VII, pareti e soffitti B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 Officine di manutenzione e di pavimenti A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1 riparazione veicoli Mansarde e seminterrati – Mansarda utilizzata pavimento A2FL-s1 DFL-s1 DFL-s1 – mansarda non utilizzata e superficie del B-s1,d0 B-s1,d0 – mansarda bassa, nonché vano controsoffitto di sottotetto una mansarda – Seminterrati in genere pareti e soffitti C-s2,d1 B-s1,d0 D-s2,d2 pavimenti DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1 – Locali tecnici per pareti e soffitti B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 manutenzione pavimenti DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1 Vano delle scale e corridoio di fuga Modalità d'utilizzo II e III corridoi interni Saune pavimento del locale caldaia pareti e soffitti pavimenti pareti e soffitti pavimenti pareti e soffitti pavimenti A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1 A2-s1,d03) DFL-s1 B-s1,d0 DFL-s1 D-s2,d2 – B-s1,d0 DFL-s1 B-s1,d0 DFL-s1 D-s2,d2 – B-s1,d0 DFL-s1 B-s1,d0 – D-s2,d2 – Designazioni della tabella: * il requisito per la superficie del rivestimento protettivo indicato alla sottosezione 17, paragrafo (10), è A2-s1,d0 – Non sono istituiti requisiti 1) è possibile coprire parti ridotte della superficie delle pareti con materiali non classificati 2) è possibile coprire parti ridotte della superficie delle pareti con materiali della classe Ds2,d2 3) è possibile coprire parti ridotte della superficie delle pareti e parti del soffitto con materiali della classe B-s1,d0 Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 7 DETERMNAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE SUPERFICI ESTERNE E DELLE FERITORIE DI AERAZIONE DELLE PARETI ESTERNE DI UN EDIFICIO Classe e modalità d'utilizzo di un edificio TP1 TP2 TP3 Edifici della Case Cliniche e Case Edifici classe TP1, d'abitazione e strutture di d'abitazione e della classe in generale stabili di uffici assistenza stabili di uffici TP2, in fino a quattro infermieristica da 3 a 4 piani generale piani 1) Superficie B-s1,d0 B-s1,d02) B-s1,d02) B-s1,d02) D-s2,d2 D-s2,d2 esterna di una parete esterna Superficie B-s1,d01) B-s1,d02) B-s1,d02) B-s1,d02) D-s2,d2 D-s2,d2 esterna di una feritoia di aerazione 3) Superficie B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 interna di una feritoia di aerazione Designazioni della tabella: 1) in un edificio a non più di otto piani, la parte della superficie esterna della parete esterna potrà rientrare nella classe D-s2,d2 qualora le strutture che circondano detti elementi arrestino la propagazione dell'incendio sulla superficie delle pareti; inoltre, si possono utilizzare in misura limitata i materiali della classe D-s2,d2 per il fissaggio delle pannellature di copertura delle facciate in un edificio fino a otto piani. 2) qualora l'edificio abbia un sistema di spegnimento degli incendi automatico e si arresti efficacemente la propagazione dell'incendio appiccato dall'esterno, dalla parete esterna all'interno della parete, è consentito l'uso di materiale della classe D-s2,d2: 1) in un edificio a quattro piani della classe TP1 e con modalità d'utilizzo I e V; 2) in un edificio a tre o a quattro piani della classe TP2 e con modalità d'utilizzo I e V; 3) in un edificio della classe TP2 e con modalità d'utilizzo III sulla superficie esterna della parete esterna e delle feritoie di areazione di un edificio 3) non sono istituiti requisiti Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 8 LUNGHEZZA MASSIMA DI UNA VIA DI FUGA E SPAZIO CALCOLATO A PERSONA Modalità d'utilizzo dell'edificio Lunghezza del percorso Spazio calcolato a d'uscita, in m persona, in m2 Modalità d'utilizzo I un'uscita di fuga 30 10 due o più uscite di fuga 45 10 Modalità d'utilizzo II 30 10 Modalità d'utilizzo III 30 10 Modalità d'utilizzo IV in genere 45 3 Negozi 30 3 locali a uso intrattenimento, uso artistico e 45 1 altri locali di riunione Modalità d'utilizzo V 45 10 Modalità d'utilizzo VI e VII 45 30 Regolamento del governo della Repubblica n. 315, del 27 ottobre 2004, "Requisiti di sicurezza antincendio di un edificio e di un elemento dello stesso". Allegato 9 REQUISITI DELLA VIA DI FUGA DI UN EDIFICIO DELLA CLASSE TP1 Altezza del Numero di Via di fuga pavimento del piani piano più alto rispetto al livello del terreno Fino ai 24 m Fino agli 8 La via di fuga è il compartimento antincendio formato dal vano m delle scale, che è protetto dal fuoco. Superiore ai 24 Fino ai16 La via di fuga è il compartimento antincendio formato dal vano m m delle scale, che è protetto tanto dal fuoco quanto dal fumo. Superiore ai 24 Più di 16 m La via di fuga è il compartimento antincendio formato da un vano m delle scale (che è protetto tanto dal fuoco quanto dal fumo) e, nel caso sia presente più di una via di fuga, le altre vie di fuga possono essere i compartimenti antincendio formati da un vano delle scale che è protetto dal fuoco.