RASSEGNA DI MASSIME DEL TRIBUNALE DI NOVARA IN
MATERIA SOCIETARIA
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Avv. Monica Bombelli – Avv. Matteo Iato
Tribunale di Novara, sent.. n. 396 del 21/4/2010, Pres. Dr.B.Quatraro, Giudice Rel. Dr. F.Filice
SOCIETA' PERSONALI - RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI VERSO I SOCI - LIMITI
Gli amministratori di società personali possono essere responsabili verso i singoli soci solo per i
danni direttamente loro arrecati ma (...) nel caso in cui il danno insista direttamente sul patrimonio
sociale sub species di depauperamento del medesimo, a seguito di cattiva gestione, la legittimazione
all'esercizio dell'azione di responsabilità non può che spettare alla sola società per il tramite dei suoi
rappresentanti. (...) ai singoli soci non amministratori di società personali sono riservati altri mezzi,
di non meno penetrante tutela, potendo essi ottenere la revoca della facoltà di amministratore ex art.
2259 c.c., anche in via d'urgenza, o conseguire l'esclusione dalla società del socio amministratore
che si sia macchiato di gravi inadempienze.
Tribunale di Novara, sent. n. 313 del 29/3/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Giudice Rel. Dr.ssa
G.Pascale
SOCIETA' - RECESSO
Il recesso deve considerarsi legittimo ex art. 2285, co. I, cc. (nella fattispecie, la statuizione si
riferiva a società contratta fino al 2050 e quindi per tutta la durata della vita dei soci, che non erano
più giovanissimi). Il recesso è atto recettizio; pertanto, lo stesso ha efficacia a partire dal momento
in cui è stato portato a conoscenza del destinatario.
Tribunale di Novara, ord. 21/1/2010, Giudice Dr. F.Filice
DIRITTO SOCIETARIO - ANNULLAMENTO DELIBERA PER ABUSO DEL DIRITTO NATURA
L'esigenza - avvertita anche in seno all'insegnamento giurisprudenziale oltre che nel dibattito
accademico - di reprimere gli abusi della maggioranza a danno esclusivo della minoranza viene
parametrata ai principi generali di correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto: principi,
questi, che, secondo l'ormai consolidato orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di
legittimità, trovano il proprio appiglio normativo nella generalklausel dell'articolo 1375 c.c., a sua
volta tessuto, senza soluzione di continuità, con l'ulteriore clausola generale di cui all'articolo 1175
c.c. e, (a monte), con l'obbligo generale di solidarietà portato dall'articolo 2 della Costituzione. In
questo senso, in effetti, è possibile ravvisare nei citati principi di correttezza e buona fede esecutive,
un ulteriore limite alla libertà di voto: pervenendosi, così, ad affermare l'annullabilità della delibera
quando la stessa sia ispirata dal solo scopo di danneggiare singoli soci. Sotto il profilo normativo
(…) si tratta di connotare come "abuso di maggioranza", o "eccesso di potere' in danno del socio di
minoranza, l'adozione della delibera impugnata, riconducendo detto vizio alla generica "non
conformità alla legge" di cui al comma primo del citato articolo 2479 ter c.c. Mette conto, tuttavia,
evidenziare come l'annullamento di delibere assembleari per abuso del diritto di voto passi
necessariamente attraverso una prova estremamente analitica, offerta dal socio di minoranza, che la
delibera e stata presa intenzionalmente al solo fine di ledere la sua posizione nella società.
Tribunale di Novara, ord. 21/1/2010, Giudice Dr. F.Filice
DIRITTO SOCIETARIO - DELIBERA ADOTTATA CON IL VOTO DEL SOCIO IN
CONFLITTO DI INTERESSI - ANNULLABILITA' - CONDIZIONI
Versa in conflitto d’interessi l'azionista che, in una determinata deliberazione, ha, per conto proprio
o altrui, un interesse personale in conflitto - id est contrastante - con l'interesse della società. In
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presenza di tale situazione al socio non è fatto divieto di votare, in quanto esso festa libero di votare
o di astenersi, ma se vota la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile qualora
possa recare danno alla società. Onde, la delibera adottata col voto del socio in conflitto di interessi
non è, eo ipso, annullabile: a tal fine è necessario che ricorrano due ulteriori condizioni: a) che il
suo voto sia stato determinante (c.d. prova di resistenza); b) che la delibera possa danneggiare la
società (cd. danno potenziale); in particolare, se non ricorre quest’ultima condizione la delibera
resta inattaccabile anche se approvata col voto determinante del socio in conflitto di interessi.
Tribunale di Novara, ord. 21/1/2010, Giudice Dr. F.Filice
SOCIETA' - METODO ASSEMBLEARE - NULLITA' DI DELIBERA
Qualora venga seguito il metodo assembleare, la mancanza di convocazione e la mancanza di
verbalizzazione costituiscono cause di nullità della delibera, mentre sembra da escludere che vi
siano ulteriori casi di assenza assoluta di informazione. Inoltre pare applicabile l?articolo 2379,
comma terzo, c.c: il che conduce a ritenere che vi sia assenza assoluta di informazione, oltre che
nelle ipotesi in cui la convocazione materialmente manchi, anche quando l'avviso di convocazione
non provenga da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo (o da almeno uno dei
soggetti che, nella srl considerata, sono legittimati alla convocazione dell'assemblea) o non sia
comunque idoneo a consentire a tutti titolari del diritto d'intervento di essere tempestivamente
avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Alle medesime conclusioni si deve
pervenire quando il verbale manchi o non contenga le indicazioni minime.
Tribunale di Novara, sent. n. 7 del 12/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice
SOCIETA - S.R.L.- AZIONE DI RESPONSABILITA? NEI CONFRONTI DEGLI
AMMINISTRATORI A TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI PER VIOLAZIONE DEL
DOVERE DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE - AMMISSIBILITA'
Ritiene il Collegio (…) di ammettere (…) la permanente vigenza dell’azione sociale di
responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l., anche a tutela dei creditori sociali nei
confronti di atti pregiudizievoli consistenti nel depauperamento o nella mancata conservazione del
patrimonio sociale. (…). Ritiene (…) il Collegio che gli amministratori di società a responsabilità
limitata siano, al pari di quelli delle società per azioni e anche in seguito alla novella del 2003,
responsabili verso i creditori sociali per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, in
conseguenza delle violazioni ai propri doveri di conservazioni del patrimonio medesimo derivanti
dall’atto di preposizione gestoria, e che a tale assunto possa agevolmente giungersi riconducendo
l’azione a tutela dei creditori sociali nell’alveo della clausola generale contenuta nell’art. 2043 c.c.
Tribunale di Novara, ord. 21/1/2010, Giudice Dr. F.Filice
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOPRAPPREZZO - NON OBBLIGATORIETA'
La flessibilità del modello organizzativo delle srl, muro portante della riforma del 2003, trova
decisiva conferma anche nella disciplina del soprapprezzo, che perde comunque obbligatorietà.
Tribunale di Novara, sent. n. 7 del 12/1/2010, Pres. Dr. B.Quatraro, Est. Dr. F.Filice
RITO SOCIETARIO - CITAZIONE - CONTENUTO EX ART. 2 COMMA 1 LETT. B) D.LGS
5/2003 - ART. 156 CPC. - APPLICABILITA'
Se è vero che giusta l'art. 2 comma 1 lettera b) del d.lgs. 5/2003 l'atto di citazione deve contenere
L'indicazione di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler
ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, va considerato altresì che
l'art. 1, comma 4, stabilisce che, per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. Deve dunque
ritenersi applicabile l'art. 156 comma terzo cpc, secondo il quale la nullità non può mai essere
pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
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Tribunale di Novara, ord. 21/12/2009, Giudice Dr.ssa Simona Gambacorta
SOCIETA' - DIRITTO DI CONSULTAZIONE - FUNZIONE
Il diritto di consultazione deve essere considerato funzionale all’esercizio, da parte del socio non
amministratore, del controllo sulla gestione, a sua volta strumentale alla tutela di variegati interessi,
individuali per esempio nell’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, ovvero, (…) nell’esigenza di verificare l?esattezza dei dati contabili della società ai
fini della liquidazione del socio uscente. Più in generale, il diritto de quo può qualificarsi come lo
strumento che consente al socio non amministratore di esercitare veri e propri poteri ispettivi, di
contenuto assai più ampio e penetrante rispetto ad un mero diritto di informazione passiva, (previsto
in materia di s.r.l. ante riforma), a tutela di una corretta gestione sociale.
Tribunale di Novara, ord. 21/12/2009, Giudice Dr.ssa Simona Gambacorta
SOCIETA' - DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEL SOCIO - CONTENUTO
In relazione al contenuto del diritto [di consultazione, ndr], questo giudice ritiene innanzitutto che
possa applicarsi analogicamente il disposto dell’art. 2476 c.c., visto che, (…) la riforma legislativa
in materia di s.r.l. appare ispirata proprio alla constatazione della diffusione di un modello empirico
di s.r.l. caratterizzato da pochi soci spesso legati da rapporti di parentela, niente affatto interessati al
cd. spread del diritto azionario, e quindi lontano dalla concezione del legislatore del 1942 della s.r.l.
come ‘piccola s.p.a’, molto più vicino alle società di persone. Pertanto, deve ritenersi innanzitutto
che il diritto di consultazione possa essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del
socio, come previsto dalla norma in esame. Sempre sotto il profilo del contenuto, è lo stesso
art.2320 ultimo comma c.c. che consente una consultazione per cosi dire "allargata", cioè non
limitata alle sole scritture contabili, ma estesa agli altri documenti della società, dizione di ampio
respiro semantico, idonea a ricomprendere anche la documentazione commerciale e ogni altro
documento inerente alla gestione della società che possa assumere rilevanza in vista dell'obiettivo
esplicitato dalla norma medesima, ovverosia il controllo sull'esattezza dei dati contabili e
patrimoniali. Infine, concludendo sulla delimitazione del contenuto del diritto di accesso ai
documenti sociali, questo Giudice condivide pienamente l'indirizzo (…) per cui il diritto di
consultazione dei libri sociali e degli altri documenti comprende anche la possibilità di estrarre
copia, ponendo come unico limite all'esercizio di tale diritto quello derivante dal canone della
buona fede.
Tribunale di Novara, ord. 21/12/2009, Giudice Dr.ssa Simona Gambacorta
SOCIETA' - DIRITTO DI CONSULTAZIONE - SEGRETO SOCIALE - ESCLUSIONE
Il limite rappresentato dal cosiddetto "segreto sociale", (…) non appare legittimamente opponibile
al socio che intenda esercitare il controllo.
Tribunale di Novara, ord. 21/12/2009, Giudice Dr.ssa Simona Gambacorta
SOCIETA' - DIRITTO DI CONSULTAZIONE - NATURA
La giurisprudenza più recente è incline a qualificare la facoltà di consultazione, variamente prevista
dal codice civile in relazione alle diverse tipologie sociali (es. art. 2261 c.c. per la s.s. e s.n.c. in
forza del richiamo di cui all'art. 2293 c.c.; art. 2476 comma II cc. per la s.r.l.; art. 2320 per la s.a.s)
come vero e proprio diritto potestativo, legato alla qualità di socio, e quindi strumentale alla tutela
degli interessi del socio uti singulis, e non nell’interesse sociale (da intendersi come interesse della
società diverso da quello dei singoli soci).
Tribunale di Novara, sent. n. 222 del 24/3/2009, Giudice Unico Dr.M.Roberti
SOCIETA’ – VERSAMENTI ESEGUITI DAL SOCIO – CONVENUTO IN GIUDIZIO IN
PROPRIO – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
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La giurisprudenza della Suprema Corte (…) ha avuto modo di precisare che “il socio di una società
in nome collettivo, che risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali,
fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di
debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non
potendo in tal caso fra valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio
sociale”.
Tribunale di Novara, sent. n. 222 del 24/3/2009, Giudice Unico Dr.M.Roberti
SOCIETA’ – VERSAMENTI ESEGUITI DAL SOCIO - NATURA
Il giudice di merito deve accertare se i versamenti eseguiti dal socio alla società di persone sino
inquadrabili “nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria),
oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli
rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società … traducendosi
quindi in incrementi del patrimonio netta della società, come tali non costituenti oggetto di un
diritto di restituzione…”
Tribunale di Novara, sentenza n. 375 del 22/4/2008, Giudice Unico Dott. M. Mazza
DIRITTO SOCIETARIO - SOCIETÀ DI FATTO - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI
È pacifico in dottrina e giurisprudenza che per l’assunzione delle giuridiche responsabilità della
società di fatto è sufficiente che il comportamento di chi agisce per la società si manifesti verso i
terzi in modo tale da generare in essi, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, il ragionevole
convincimento di una attività spiegata quale socio della società e nell’interesse della stessa,
ritenendola unico soggetto del negozio posto in essere.
Tribunale di Novara, sent. n. 714 del 27/9/2007, Pres. Rel. Dr. G.Vannicelli
SOCIETA’ - SOCIETA’ DI FATTO - INDICI
occultamente associata per il compimento di un numero indeterminato di atti di impresa, in cui
(come ritenuto necessario, fra le altre, da Cass. n. 366 del 17/1/1998) vi sono conferimenti di tutti i
presunti soci diretti a costituire un patrimonio ‘comune’ sottratto alla libera disponibilità dei singoli
partecipi (art. 2256 cod. civ.) e alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305).
(Nella fattispecie, non è stata dichiarata esistente la società di fatto).
Tribunale di Novara, sent. n. 498 del 26/6/2007, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, Giudice Rel. Dr.
B.Conca
SOCIETA’ – AZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ART. 2395 C.C. - PRESUPPOSTI
L’azione di responsabilità di cui all’art. 2395 cod. civ. presuppone, come noto, la sussistenza di un
danno imputabile alla condotta del socio o del terzo, non costituendo una mera conseguenza del
danno arrecato al patrimonio sociale. Ulteriore condicio sine qua non della responsabilità in
questione è il compimento di un atto dell’amministratore, inerente o estraneo all’oggetto sicla,e che
abbia il connotato dell’illiceità, intesa quale violazione degli obblighi facenti carico
all’amministratore, sia in quanto specifici della sua carica, sia quelli generali stabiliti
dall’ordinamento a tutela dei diritti dei terzi.
Tribunale di Novara, sent. 5/6/2007 n. 416, Pres. Dr.ssa Di Oreste, Giudice Rel. Dr.G.Vannicelli
PROCESSO SOCIETARIO – GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO –
CHIAMATA DI TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO
Sia che si voglia ritenere applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svolgentesi
nelle forme del processo cd. societario la disposizione relativa alla chiamata di terzo da parte del
convenuto (quale l’opponente sostanzialmente è, art. 4 co. 3° processo societario), sia quella dettata
per l’attore (veste formale che l’opponente comunque assume, art. 6 co. 4° processo societario), in
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nessuno dei due casi la chiamata necessita di autorizzazione del giudice, ma va effettuata
direttamente dalla parte con citazione, previa dichiarazione della propria intenzione in tal senso.
Tribunale di Novara, sentenza n. 315 del 30/4/2007, Giudice Dott. M. Roberti
SOCIETA’ - BILANCIO - VALORE GIURIDICO - PROVA DEI RAPPORTI SOCIALI
Il bilancio d’esercizio di una società, in uno con la nota integrativa e ogni altro documento
contabile, rappresentano scritti d’indiscusso valore giuridico, tanto è vero che la loro non fedele
redazione può essere, presenti date circostanze, sanzionata anche penalmente. Tuttavia, non
necessariamente esprimono appieno la complessità dei rapporti sociali (da intendersi sia come
rapporti tra i diversi soci della compagine sociale sia come rapporti tra la società e i terzi), essendo
essenzialmente volti a fotografare, al fine di sondare la capacità di competere sul mercato, gli
aspetti patrimoniali e finanziari di una persona giuridica in un determinato momento storico.
Tribunale di Novara, sent. n. 249 del 28/3/2007, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, rel. Dr. G. Vannicelli
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – CONFLITTO DI INTERESSI DELL’INTERMEDIARIO
– CONSEGUENZE
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al divieto già portato dall’art.
6 comma 1° lett. g) della legge n. 1/1991, per cui la violazione da parte dell’intermediario
finanziario dell’obbligo di agire, nel caso di operazioni nelle quali abbia un interesse conflittuale
con quello del cliente, in modo da assicurare comunque trasparenza ed equo trattamento alla
controparte (sancito ora in via generale dall’art. 21 co. 1° lett. c) TUF e specificato dalla normativa
regolamentare di attuazione) non determina la nullità del contratto di compravendita di strumenti
finanziari successivamente stipulato, ma può al più – sussistendone i presupposti – dare luogo al
suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (cfr. Cass. 19024/2005).
Tribunale di Novara, sent. n. 228 del 21/3/2007, Giudice Dr. C.G.Maisano
SOCIETA’ COOPERATIVA – REGOLAMENTO INTERNO - INTERPRETAZIONE
L’interpretazione delle disposizioni del regolamento interno deve essere soggetta ai criteri
ermeneutici propri del contratto di cui agli art. 1362 e ss. c.c., al fine di attribuire un senso alle
disposizioni regolamentari, non limitandosi al mero dato letterale, bensì ponendo ogni articolo in
rapporto con gli altri e privilegiando un’interpretazione tesa alla conservazione degli effetti.
Tribunale di Novara, sent. n. 228 del 21/3/2007, Giudice Dr. C.G.Maisano
SOCIETA’ COOPERATIVA – REGOLAMENTO INTERNO - NATURA
Come riconosciuto anche dalla più autorevole dottrina, i “regolamenti interni” di cooperativa –
generalmente caratterizzati dall’assenza di un contenuto tipico e dalla non soggezione ad un regime
di pubblicità legale – sono stati spesso utilizzati per disciplinare in via generale ed astratta i rapporti
fra la società cooperativa ed i soci, dando specifica attuazione a principi già enunciati nell’atto
costitutivo e nello statuto. In ragione di tali caratteristiche, ne è stata affermata la natura pattizia
(come esplicazione dell’autonomia negoziale, ritenuta meritevole di tutela, purchè esercitata entro i
consueti limiti del rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume).
Tribunale di Novara Sezione lavoro, sentenza n. 177 del 28.11.06, Giudice Dr,ssa M.G.Mariani
SOCIETA’ COOPERATIVE – PRESIDENTE – CAPACITA’ DI COMPIERE ATTIVITA’
NEGOZIALE – AMMISSIONE DI SOCIO - CONDIZIONI
La Suprema Corte ha affermato che il presidente di una società cooperativa ha la capacità di
compiere attività negoziale per conto della società stessa (nella specie, trattatasi dell’accettazione
della domanda di entrare a far parte della cooperativa), salvo che diversamente non risulti dallo
statuto o dall’atto costitutivo, atteso che, sebbene l’art. 2525 cc., in materia di cooperative a r.l.,
disponga che l’ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domanda
dell’interessato, tuttavia in forza del precedente art. 2384 (in materia di società per azioni), al quale
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l’art. 2516 (sulle cooperative) rinvia, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società,
tra i quali, in mancanza di diversa statuizione dell’atto costitutivo o dello statuto, deve
ricomprendersi principalmente il presidente della cooperativa, possono compiere tutti gli atti che
rientrano nell’oggetto sociale (Cass. 18.5.1996 n. 4600; Cass. S.U. 10318/1990).
Tribunale di Novara, sentenza 24/1/2006 n. 90, Pres. Dr.ssa A.M. Di Oreste, Rel. Dr. B.Conca
IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE DI TRASFORMAZIONE
DI CONSORZIO GESTORE DI PUBBLICI SERVIZI IN S.P.A. - GIURISDIZIONE – DIFETTO
DI GIURISDIZIONE DEL G.O. – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A. EX ART. 33 D.
LGS. 80/98 E SUCC. MOD.
La delibera impugnata, pur non formalmente costituendo provvedimento amministrativo,
concorrere a determinare l’estinzione di soggetto gestore di pubblici servizi, in funzione della sua
trasformazione in società di capitali a totale partecipazione pubblica. Tale determinazione, inoltre,
non è il frutto di una determinazione volitiva autonomamente assunta dall’organo deliberante del
Consorzio stesso, ma si iscrive nel disposto dell’art. 115 c. 7 bis TUEL (..) Essa, dunque, costituisce
esercizio di una pubblica potestà nell’ambito di vicenda modificativa-estintiva di ente gestore di
pubblico servizio e, conseguentemente, non può non avere veste sostanzialmente amministrativa
vuoi per la materia che ne forma oggetto, vuoi per il soggetto (ente deliberativo di soggetto di
diritto pubblico) che lo ha posto in essere. D’altro canto (…) non è questione afferente il diritto
societario, bensì “l’interesse legittimo del Comune al corretto svolgimento della fase
procedimentale relativa al perfezionamento di un atto negoziale ad evidenza pubblica, che in ogni
caso rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo,
indipendentemente dalla sentenza della Corte Costituzionale 204/2004, come evidenziato dalla
Sezioni Unite con sent. 10/10/2002 n. 14474”.
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