Autentiche di firma e foto - Comune di Sant`Antonio di Gallura

Autentiche di firme, copie e foto
Ufficio Amministrativo
Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Anna Piccinnu
Responsabile del procedimento - Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile Marilena Careddu
[email protected]
Telefono 079669013 fax 079669388
Posta elettronica certificata: [email protected]
Posta elettronica: [email protected]
Descrizione sintetica del procedimento
E' un servizio rivolto ai cittadini residenti e non residenti.
Autenticazione della firma: è un’attestazione fatta da un pubblico ufficiale che, dopo aver
accertato l’identità del firmatario dell’atto, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza.
Colui che firma deve essere in grado di intendere e volere ed essere in possesso di un documento di
riconoscimento valido.
L'ufficiale di anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare
unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
L'autentica di firma è possibile per:
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dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui
il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non
autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze
persone.
Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere
dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce,
contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.
Le istanze o dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi
non devono essere autenticate (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici
economici da parte di terzi). In particolare, è vietata dalla legge l’autenticazione della firma sulle
domande di partecipazioni a concorsi o selezioni per assunzioni nella Pubblica Amministrazione o
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati.
Come previsto dall’art. 7 della legge n. 248/2006, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti
relativi all’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti reali di garanzia sui
medesimi, può essere richiesta, oltre che da un Notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA),
all’Ufficio della Motorizzazione Civile(UMC), alle Agenzie di Pratiche Auto titolari di Sportello
Telematico dell’Automobilista e negli uffici anagrafici del Comune.
Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli, il venditore deve redigere l’atto di
vendita sul retro del Certificato di Proprietà, nel riquadro T, indicando i dati dell’acquirente
(cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita.
Se il veicolo rientra nella comunione dei beni tra coniugi, è consigliabile che la dichiarazione di
vendita venga sottoscritta da entrambi.
Se si possiede il Foglio Complementare occorre redigere, a cura degli interessati, una dichiarazione
unilaterale di vendita a parte, nella forma di scrittura privata, anche in questo caso l’ufficio
comunale provvede alla sola autenticazione della firma.
In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l’atto
che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.).
Occorre portare una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull’atto al momento dell’autentica
della firma ed esibire un documento d’identità in corso di validità.
Avvertenza:
Con l’autenticazione della firma presso l’anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato in
quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, e
l’aggiornamento del Certificato di Proprietà recandosi ad uno STA (Pubblico Registro
Automobilistico, Ufficio Motorizzazione, Automobile Club o studi di consulenza automobilistica –
agenzie pratiche auto) pertanto, rivolgendosi direttamente ad uno STA (sportello telematico
dell’automobilista) si può oltre che autenticare la firma anche espletare l’intera pratica del
trasferimento di proprietà .
Autenticazione della copia: consiste nella dichiarazione di conformità della copia di un atto
all’originale fatta da un pubblico ufficiale. Può essere richiesta anche da una persona diversa
dall’interessato e in un Comune diverso da quello di residenza. La copia però può essere autenticata
soltanto se ottenuta da un documento originale, pertanto non possono essere dichiarate autentiche le
copie fatte da documenti diversi dall'originale. La copia autentica è valida come l’originale a tutti
gli effetti di legge.
Autenticazione di copie di atti: nel caso non si possieda l’originale o non lo si possa presentare,
l’interessato può dichiarare la conoscenza del fatto che la copia del documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, (titolo di studio o una pubblicazione, ecc...), è conforme
all’originale. Questa dichiarazione vale come una copia autentica, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Riferimenti normativi
D.P.R.28/12/2000 n. 445
art. 7 legge n. 248/2006
Requisiti
E' un servizio rivolto ai cittadini residenti e non residenti e a tutti i cittadini che ne hanno necessità.
Documenti da presentare
La persona interessata deve presentarsi sempre con documento di riconoscimento valido e:
per autenticare la firma con l’atto sul quale deve essere autenticata la firma;
per autenticare una copia con l’originale del documento e la copia da autenticare.
Tempi
Rilascio immediato
Costi
Marca da bollo da € 16,00 + € 0,52 per diritti di segreteria