Autentiche di firme, copie e foto Ufficio Amministrativo Responsabile dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Anna Piccinnu Responsabile del procedimento - Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile Marilena Careddu [email protected] Telefono 079669013 fax 079669388 Posta elettronica certificata: [email protected] Posta elettronica: [email protected] Descrizione sintetica del procedimento E' un servizio rivolto ai cittadini residenti e non residenti. Autenticazione della firma: è un’attestazione fatta da un pubblico ufficiale che, dopo aver accertato l’identità del firmatario dell’atto, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza. Colui che firma deve essere in grado di intendere e volere ed essere in possesso di un documento di riconoscimento valido. L'ufficiale di anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'autentica di firma è possibile per: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.); istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio); deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura. Le istanze o dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi non devono essere autenticate (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi). In particolare, è vietata dalla legge l’autenticazione della firma sulle domande di partecipazioni a concorsi o selezioni per assunzioni nella Pubblica Amministrazione o per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati. Come previsto dall’art. 7 della legge n. 248/2006, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti relativi all’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, può essere richiesta, oltre che da un Notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all’Ufficio della Motorizzazione Civile(UMC), alle Agenzie di Pratiche Auto titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista e negli uffici anagrafici del Comune. Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli, il venditore deve redigere l’atto di vendita sul retro del Certificato di Proprietà, nel riquadro T, indicando i dati dell’acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita. Se il veicolo rientra nella comunione dei beni tra coniugi, è consigliabile che la dichiarazione di vendita venga sottoscritta da entrambi. Se si possiede il Foglio Complementare occorre redigere, a cura degli interessati, una dichiarazione unilaterale di vendita a parte, nella forma di scrittura privata, anche in questo caso l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione della firma. In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.). Occorre portare una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull’atto al momento dell’autentica della firma ed esibire un documento d’identità in corso di validità. Avvertenza: Con l’autenticazione della firma presso l’anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, e l’aggiornamento del Certificato di Proprietà recandosi ad uno STA (Pubblico Registro Automobilistico, Ufficio Motorizzazione, Automobile Club o studi di consulenza automobilistica – agenzie pratiche auto) pertanto, rivolgendosi direttamente ad uno STA (sportello telematico dell’automobilista) si può oltre che autenticare la firma anche espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà . Autenticazione della copia: consiste nella dichiarazione di conformità della copia di un atto all’originale fatta da un pubblico ufficiale. Può essere richiesta anche da una persona diversa dall’interessato e in un Comune diverso da quello di residenza. La copia però può essere autenticata soltanto se ottenuta da un documento originale, pertanto non possono essere dichiarate autentiche le copie fatte da documenti diversi dall'originale. La copia autentica è valida come l’originale a tutti gli effetti di legge. Autenticazione di copie di atti: nel caso non si possieda l’originale o non lo si possa presentare, l’interessato può dichiarare la conoscenza del fatto che la copia del documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, (titolo di studio o una pubblicazione, ecc...), è conforme all’originale. Questa dichiarazione vale come una copia autentica, nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Riferimenti normativi D.P.R.28/12/2000 n. 445 art. 7 legge n. 248/2006 Requisiti E' un servizio rivolto ai cittadini residenti e non residenti e a tutti i cittadini che ne hanno necessità. Documenti da presentare La persona interessata deve presentarsi sempre con documento di riconoscimento valido e: per autenticare la firma con l’atto sul quale deve essere autenticata la firma; per autenticare una copia con l’originale del documento e la copia da autenticare. Tempi Rilascio immediato Costi Marca da bollo da € 16,00 + € 0,52 per diritti di segreteria