Le competenze del geometra fiscalista

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OGGETTO:
Lo studio M.F. del Geometra Mazzone Fabio, è uno studio giovane, dinamico e intraprendente, con tanta
voglia di fare.
Lo studio offre una vasta gamma di servizi tecnici altamente professionali, rivolti sia a privati che ad
imprese. Eseguiamo progettazione di nuovi fabbricati, ristrutturazioni edilizie, restauri conservativi,
occupandoci di tutti gli aspetti del lavoro, prestando la massima attenzione a tutte le fasi di cui si compone
l'attività di cantiere. Tale attività viene inoltre supportata con la Direzione dei Lavori, la contabilità e la
pratica di fine lavori ed Agibilità per accompagnare la Vs. opera fino al suo compimento.
Lo Studio, si avvale al fine di ottimizzare il servizio o se richiesto direttamente dalla committenza, anche
della collaborazione e/o consulenza di altre figure professionali del settore quali ingegneri, architetti,
geologi, legali, agenti immobiliari.
Lo studio tecnico è specializzato in:
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Progettazione
Direzione Lavori
Contabilità Lavori
Pratiche di Agibilità
Rilievi topografici
Frazionamenti e Accatastamenti
Verifica di confini
Successioni
Perizie di Stima
Amministrazione di condomini
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Redazione del Piano Operativo di Sicurezza
M.F. Studio Tecnico Mazzone Geom. Fabio
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SUCCESSIONE
Che cos’ è la Successione Ereditaria
La successione ereditaria è il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto ad un altro per causa
di morte.
Può essere legittima o testamentaria con relativi obblighi di natura giuridica e tributaria:
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La successione Legittima si ha se la persona deceduta NON aveva lasciato testamento. Il patrimonio
passa agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge.
La successione è testamentaria se il deceduto aveva predisposto testamento. L’eredità va alle
persone nominate nel testamento per le quote in esso indicate.
Nel caso in cui il testamento leda i diritti di uno o di tutti gli eredi legittimari, questi ultimi possono
impugnarlo per il riconoscimento dei loro diritti.
L’eredità può essere:
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Accettata in modo puro e semplice;
Accettata con beneficio di inventario;
Rinunciata (con atto effettuato in Tribunale oppure davanti ad un notaio).
Chi ha diritto all’eredità
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Il coniuge ed i figli, in quote diverse a seconda del numero di questi ultimi;
In assenza di figli, gli ascendenti (i genitori e/o nonni) ed i fratelli;
In assenza di coniuge e figli, i parenti entro il 6° grado nell’ordine e nelle quote stabilite dal Codice
Civile;
In assenza di parenti entro il sesto grado, eredita lo Stato.
Dichiarazione di successione
La Dichiarazione di Successione deve sempre essere presentata quando il defunto possedeva terreni e/o
fabbricati, mentre occorre verificarne l’obbligo se esistono beni diversi dagli immobili:
La presentazione deve avvenire entro un anno dalla data del decesso, va presentata all’ Agenzia delle
Entrate competente in base all’’ultimo domicilio (concetto che in questo caso spesso coincide con la
residenza) del defunto. Se il defunto era residente all’’estero deve essere presentata all’’Agenzia delle
Entrate di Roma 6.
a cura almeno di uno degli eredi che automaticamente libera tutti gli altri dall’obbligo dichiarativo.
IMU
Anche per l’IMU , saranno gli eredi a dover liquidare tramite modello F24 la quota del parente defunto,
dall’inizio dell’anno al momento del decesso. I termini sono quelli previsti per la generalità dei contribuenti.
Dalla data del decesso in poi, l’IMU sarà dovuta dagli eredi.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La Certificazione Energetica fornisce informazioni molto importanti riguardo le caratteristiche di efficienza
di un edificio. Vediamo nel dettaglio quali aspetti comprende:
Cos'è la certificazione energetica di un edificio?
La certificazione energetica di un edificio consente di determinare in quale classe di consumo rientra un
determinato immobile. Vi sono sette classi di consumo energetico, e ad ognuna è attribuita una lettera
dell'alfabeto (dalla A alla G). Un edificio in classe A rispetto ad uno di classe D, ad esempio, a parità di
rendimento, garantisce un consumo energetico meno elevato.
Utilità della certificazione energetica
L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), può guidare un potenziale acquirente nella scelta tra diversi
edifici, perché egli potrà scegliere se affrontare una spesa importante per un edificio in classe A, che gli
garantirà un risparmio energetico in futuro, oppure affrontare una spesa modesta nell'immediato,
consapevole del fatto che saranno più elevati i consumi energetici.
L'Attestato di Certificazione Energetica, ad oggi risulta obbligatorio, sia in fase di costruzione o
ristrutturazione di un edificio, sia in caso di compravendita. Questo deve essere redatto da un esperto o
ente specializzato, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo (stabilite nei decreti
presidenziali), ai fini di attestare la prestazione energetica e le caratteristiche energetiche dell'edificio in
modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di
riferimento previsti dalla legge.
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AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Il Geometra Mazzone Fabio ha partecipato al corso di formazione per Amministratore introdotto con la
nuova Riforma del Condominio entrata in vigore il 18 Giugno 2013.
Per tanto è iscritto all’associazione A.N.A.P.I. “ associazione Nazionale Amministratori Professionisti
D’Immobili”
CENNI:
L’amministratore di condominio, nella moderna accezione del termine, è un’attività relativamente giovane.
Soltanto cinquant’anni fa, dopo la seconda guerra mondiale, ai grandi proprietari immobiliari cominciarono
ad affiancarsi tanti piccoli padroncini. Nasceva così la figura dell’amministratore di condominio, un
professionista in grado di districarsi tra le diverse normative e le esigenze di centinaia di inquilini, fra
adempimenti fiscali e contabilità ordinaria, fra responsabilità civili e penali.
L’attività di chi gestisce immobili si è fatta negli ultimi anni sempre più complessa. Basti pensare anche
soltanto alle norme più recenti che riguardano direttamente oppure indirettamente la vita condominiale:
dalla legge della Riforma del Condominio entrata in vigore il 18 Giugno 2013.
La nomina dell’Amministratore condominiale, secondo il nuovo l’art. 1129 del codice civile, è obbligatoria
quando il numero dei condomini sia più di 8. In caso di inerzia dell’assemblea la scelta può essere fatta
dall’autorità giudiziaria anche su ricorso di un solo proprietario.
La nomina deve essere approvata dalla maggioranza dei condomini presenti, che rappresentino almeno la
metà della proprietà (500 millesimi).
L’amministratore di condominio si occupa degli aspetti giuridici, tributari e fiscali dell’immobile, nonché dei
vari problemi tecnici derivanti dall’uso e dalla gestione degli spazi comuni da parte di tutti i condomini. ha il
compito di:
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convocare le assemblee dei condomini;
controllare la buona esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
assicurare l’applicazione di tutte le norme di sicurezza previste dallo Stato e dall’Unione europea;
stilare i preventivi e consuntivi di spesa;
pagare i fornitori (elettricisti, giardinieri, idraulici, antennisti, ecc.);
verificare che il regolamento di condominio sia rispettato dai condomini;
sedare eventuali controversie tra i condomini stessi.
Compilare modello770
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PRATICHE CATASTALI
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Pratiche di accatastamento per nuova costruzione:
Dopo la realizzazione di un nuovo fabbricato, si presenta la necessità di censire l'immobile nel Nuovo
Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.).
lo studio svolge tutte le attività necessarie per l'espletamento della pratica, a partire dal rilievo del
fabbricato, mediante l'uso di moderne strumentazioni al laser, per poi poter predisporre con precisione
il tipo mappale e le nuove planimetrie, fino alla predisposizione dei modelli Doc.Fa per l'attribuzione
della rendita catastale.
Pratiche di accatastamento per variazione:
A seguito di divisione, ampliamento, ristrutturazione, demolizione, cambio della destinazione d'uso,
ultimazione di fabbricato urbano o altro, si presenta la necessità di aggiornare la situazione catastale e
modificare quindi la consistenza di unità immobiliari già censite nel N.C.E.U.
A tale scopo, lo studio svolge tutte le attività necessarie, cominciando da una analisi preliminare della
situazione censita nel N.C.E.U. Per poi arrivare ad un rilievo della nuova situazione e alla
predisposizione e presentazione delle pratiche necessarie per poter procedere all'aggiornamento.
Visure Catastali:
Qualora si presenta la necessità di ottenere una visura catastale per conoscere vani, categoria, classe e
rendita catastale o semplicemente i dati catastali della propria unità immobiliare.
Estratti di mappa:
L'estratto di mappa evidenzia la posizione della particella terreni indicata dall'intestatario. É spesso
utile per individuare l'ubicazione del terreno conoscendone la titolarità o gli estremi catastali.
Frazionamenti:
Con l'ausilio di strumenti topografici, si effettuano rilievi ad alta precisione, ai quali faranno seguito la
stesura degli elaborati grafici e delle pratiche necessarie per espletare in maniera precisa il servizio di
frazionamento. Il servizio risulta essere molto utile in caso di necessità di divisione di un terreno in più
parti per vari scopi, oppure semplicemente per poter ottenere una planimetria precisa del terreno di
cui si è proprietari.
Volture Catastali:
Le volture catastali sono necessarie ad esempio in caso di successione per causa di morte o
consolidamento di usufrutto.
Rettifiche dati catastali e dati immobili:
Qualora si riscontrassero degli errori o dei dubbi sui dati catastali delle proprie proprietà (cognome,
nome o denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita, sede legale, diritti e quota di possesso,
indirizzo numero civico e piano, numero di vani, superficie catastale),si effettuano verifiche preliminari
ed eventuale rettifica degli atti.
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Catasto Terreni
-Rilievi topografici
-Tipo mappale “PREGEO”
-Frazionamenti
-Verifiche di Confini
-Visure attuali e storiche
-Stime delle aree e dei fabbricati
Catasto Urbano
-Elaborato planimetrico
-Accatastamenti “DOCFA”
-Denuncia di successione e volture
-Rettifica errori catastali.
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Permesso di costruire: cos'è e come si richiede
Il Permesso di Costruire è un atto che viene rilasciato al proprietario o a chi ne abbia titolo, dal Dirigente
del Settore Tecnico del comune di competenza nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici vigenti.
Il Permesso di Costruire è normato dall'art. 10 del Testo Unico DPR 380/01, il quale prevede la sua
obbligatorietà nei seguenti casi:
 gli interventi di nuova costruzione (manufatti edilizi fuori terra o interrati, l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria,
le infrastrutture e gli impianti, anche per pubblici servizi, l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; l'installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture quali roulottes, campers, case mobili, etc che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi e simili, depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive);
 gli interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
 gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
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Il permesso di costruire è atto oneroso infatti il suo rilascio è subordinato al versamento della quota
corrispondente degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Gli oneri non sono dovuti per:
a. opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo
principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore;
b. ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari;
c. opere pubbliche;
d. opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità.
Per la presentazione di un Permesso di Costruire occorre incaricare un professionista abilitato a predisporre
un progetto architettonico completo degli elaborati grafici e di tutta la documentazione prevista da
depositare nel comune di competenza congiuntamente alla domanda per il rilascio sottoscritta dal
proprietario.
Il comune nomina un Responsabile del Procedimento il quale valuta la conformità del progetto alla
normativa vigente e formula una proposta di provvedimento entro 60 gg dalla data di presentazione
della domanda. Questo temine può essere interrotto una sola volta, entro 30 gg, per la richiesta di
documentazione integrativa ed in tal caso i termini decorreranno dalla data di presentazione dei documenti
integrativi richiesti.
Entro il termine dei successivi 30 gg il dirigente del comune formula un provvedimento finale che viene
affisso all’albo pretorio. I termini di cui sopra sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il dirigente del
comune non abbia opposto un motivato diniego si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Questa disposizione è una novità introdotta
recentemente dal D.L. 70/2011 ed ancora al vaglio degli tecnici comunali.
Ottenuto il Permesso di Costruire si ha un anno di tempo per dare l’effettivo inizio lavori e tre anni per
portarli a termine. A fine lavori il tecnico incaricato provvederà a darne comunicazione al comune e a
richiedere l’agibilità, previa presentazione dell’accatastamento e della variazione catastale e di tutti i
certificati necessari.
Infine la normativa prevede la possibilità di avvalersi della SUPER-DIA in alternativa al Permesso di Costruire
nei seguenti casi:
a. interventi di ristrutturazione cosiddetta “maggiore” (come definiti dall’art. 10, c.1, lett.c, T.U.D.P.R.
380/2001);
b. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
c. interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche (es. PEC).
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Le procedure edilizie oggi: cos'è la Dia, la Scia e la comunicazione di inizio lavori
La normativa in materia di procedure edilizie è stata oggetto di una recente “riforma”: il cosiddetto
snellimento. Infatti sino a poco tempo fa le procedure utilizzabili per costruire o ristrutturare immobili o
parti di essi erano:
 L’attività di edilizia libera: regolamentata dall’ art. 6 del T.U. D.P.R. 380/2001 il quale non
prevedeva alcun titolo abilitativo per i seguenti interventi: manutenzione ordinaria;
eliminazione
di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, i
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, le serre mobili
stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
 la Dia (Denuncia di Inizio Attività) regolamentata dagli artt. 22 e 23 T.U. D.P.R. 380/2001;
la normativa vigente ad oggi prevede l’adozione delle seguenti procedure edilizie a seconda della tipologia
di intervento da realizzare:
Attività di edilizia libera regolamentata dall’ art. 6 del T.U. D.P.R. 380/2001 per le opere di cui abbiamo
detto sopra;
Attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori regolamentata dall’ art. 6 c.2,3,4 del T.U. D.P.R.
380/2001 per i seguenti interventi:
a. gli interventi di manutenzione straordinaria compresa l’apertura di porte interne, lo spostamento di
pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento
del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore
c. a novanta giorni;
d. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati;
e. i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio
f. degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A)
g. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Gli interventi edilizi sopra descritti possono essere eseguiti previa comunicazione dell’inizio dei lavori da
parte dell’interessato all’amministrazione comunale. La comunicazione può essere eseguita anche in via
telematica. Alla comunicazione di inizio dei lavori vanno allegate le autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Successivamente all’esecuzione degli interventi
l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nei termini di legge.
Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria di cui al punto a) l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale:
 i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
 una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa
statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) introdotta dal D.L. 122/2010 nel nostro ordinamento in
sostituzione della DIA e ribadita con una disposizione di carattere “interpretativo”, con D.L. 13 maggio 2011
n. 70, in sostanza si conferma che la SCIA sostituisce la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, c.
1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/2001 quindi per tutti gli interventi :
 non riconducibili all’attività edilizia libera e previa comunicazione di inizio lavori;
 non riconducibili all’attività soggetta al permesso di costruire;
 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente;
 che costituiscono varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma
dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
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Più semplicemente, sono soggetti a Scia i seguenti interventi:
 restauro e risanamento conservativo
 i mutamenti di destinazione d’uso “funzionale”
 manutenzione straordinaria che riguardi parti strutturali dell’edificio
 i singoli interventi “strutturali” non costituenti un “insieme sistematico di opere” e quindi
 non qualificabili come “ristrutturazione edilizia”, quali ad esempio: il frazionamento o
l’accorpamento di unità(con l’esecuzione di opere minime, esclusivamente “interne”,)
 l’ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente che non determini volumi
funzionalmente autonomi
 semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più
porte).
Inoltre, come da dall'art. 9, c1,2, L. 24 marzo 1989, n.122 così come modificato dall'art. 137 T.U. D.P.R.
380/2001, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
 realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti
strumenti urbanistici;
 realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
E’ comunque riconosciuta la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire (senza
obbligo del pagamento dl contributo concessorio) per la realizzazione degli interventi, per i quali è prevista
la presentazione della SCIA
La SCIA dovrà essere accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e da una relazione dettagliata a
firma di un progettista abilitato nella quale dovrà essere asseverata la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme
di sicurezza e di quelle igienicosanitarie e corredata dall’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori.
L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente che, tuttavia, ha trenta gg di tempo, per richiedere documentazione
integrativa o per adottare provvedimenti con cui disporre il divieto di proseguire l'attività in caso di
accertata carenza dei requisiti necessari.
Non vi è nessuna disposizione particolare a riguardo all’efficacia della SCIA. La disciplina “specifica” dettata
in materia edilizia con riguardo alla DIA. appare pertanto sul punto compatibile con quella dettata in via
generale per la SCIA. per cui si ritiene che anche la Scia abbia un’efficacia limitata a tre anni dalla data della
sua presentazione, che i lavori non ultimati entro tale termine possano essere completati previa
presentazione di una nuova SCIA.; l'interessato sia comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori; il progettista o un tecnico abilitato debba rilasciare un certificato di collaudo
finale, con il quale attestare la conformità dell’opera al progetto presentato.
DIA (Denuncia di Inizio Attività) o SUPER-DIA è prevista laddove la stessa sia, in base alla normativa
statale o regionale, alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire, ad esempio per gli
interventi di cui all’art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001 quindi:
a. interventi di ristrutturazione cosiddetta “maggiore” (come definiti dall’art. 10, c.1, lett. c, T.U.D.P.R.
380/2001);
b. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
c. interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche (es. PEC).
La DIA dovrà contenere gli opportuni elaborati progettuali e una relazione dettagliata a firma di un
progettista abilitato nella quale dovrà essere asseverata la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienicosanitarie ed essere corredata dell’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori. La DIA
o Super-DIA deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo 30 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori e cmq il competente ufficio comunale, entro il suddetto termine di 30 giorni, nel caso
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riscontrasse l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, comunicherà all’interessato l’ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento. E’ comunque possibile ripresentare la DIA., con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme .
Ultimato l’intervento, l’interessato sarà tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori e il progettista o un tecnico abilitato rilascerà un certificato di collaudo finale, con il quale si
attesta la conformità dell’opera al progetto presentato unitamente alla ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
La Dia ha un’efficacia limitata a tre anni e i lavori non ultimati entro tale termine possano essere completati
previa presentazione di una nuova DIA.; l'interessato sarà comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori e il progettista o un tecnico abilitato rilascerà un certificato di
collaudo finale, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato.
Geometra Fiscalista
Il geometra fiscalista è una figura professionale che somma alle competenze tecniche e
immobiliari quelle di natura fiscale, riconducibili alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata all'ottenimento del visto di legittimità
fornito dalle strutture legalmente abilitate ad operare per la presentazione di tutte le dichiarazioni
fiscali. A febbraio 2012 è nata AGEFIS, la prima associazione di categoria che riunisce i
professionisti geometri qualificati con competenze specialistiche in campo fiscale, tributario e del
lavoro.
Infatti lo studio tecnico M.F. del Geometra Mazzone Fabio è diventato un centro raccolta dati
CSC N.406 dove svolge il ruolo di interlocutore unico verso i tanti contribuenti che apprezzano la
semplificazione degli iter procedurali inerenti lo svolgimento delle pratiche fiscali e gli
adempimenti richiesti dal sistema della fiscalità immobiliare.
Le competenze del geometra fiscalista
Il geometra fiscalista è legittimato ad offrire consulenza fiscale personalizzata al contribuente,
gestire le pratiche per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico, redigere e
gestire i contratti di locazione; compilare studi di settore, bollettini ICI/IMU e dichiarazioni di
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successione. In possesso dei necessari requisiti normativi può inoltre compilare le dichiarazioni dei
redditi Modello 730, Modello Unico, RED e ISEE.
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