Allegato n.1
Società di farmacisti. FAQ
1. Quali Tipologie societarie possono essere utilizzate per gestire una farmacia?
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge 362/1991, la titolarità delle farmacie private può essere assegnata,
oltre che a singoli farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità anche a:
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società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) costituite tra
farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità;
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società cooperative a responsabilità limitata costituite tra farmacisti iscritti all’albo con i requisiti
di idoneità.
Le società di capitali non possono essere titolari di farmacia.
2. Di quante farmacie può essere titolare una società di farmacisti?
Ciascuna delle società di farmacisti non può essere titolare di più di quattro farmacie.
3. Le società di farmacisti possono essere titolari di farmacie che risiedono in qualsiasi parte
del territorio italiano?
La risposta è negativa. Le farmacie gestite da una società devono essere tutte ubicate all’interno della
provincia nella quale la società ha sede legale1.
La sede legale delle società di persone e delle società cooperativa a responsabilità limitata è unica ed è
quella indicata nell’atto costitutivo la quale può anche non coincidere con la sede operativa ed
eventualmente con la sede effettiva nella quale venga svolta l’attività di direzione e amministrativa2.
4. Ogni società di farmacisti da quanto soci deve essere partecipata?
L’art. 7, al comma 3 della legge 362/1991 prevede che la direzione della farmacia gestita da una società
sia affidata ad uno dei soci e al successivo comma 4 bis che ogni società possa essere titolare
dell’esercizio di quattro farmacie ubicate nella stessa Provincia.
Il Ministero della Salute con nota n. 383-9 del 2008 ha affermato che le società di farmacisti non
possono avere un numero di soci inferiore al numero di farmacie gestite dalla società medesima, in
modo da consentire la preposizione, a ciascuna farmacia, di un direttore che sia anche socio della
società.
Si veda in ogni caso il quesito n.10 in relazione alla sostituzione del socio direttore.
5. Le società di farmacisti possono svolgere altre attività od essere titolari di altri esercizi
commerciali?
Le società di farmacisti devono avere per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.3 Pertanto, tale
tipo di società non può essere titolare, ad esempio, di una parafarmacia, di altri esercizi commerciali o di
altre attività imprenditoriali.
Tuttavia, il codice dei medicinali ad uso umano, ha derogato parzialmente la norma sull’esclusività
dell’oggetto sociale, stabilendo che le società di farmacisti possono svolgere attività di distribuzione
Art. 7, comma 4 bis, della legge 362/1991, aggiunto dall’art. 5 del d.l. 223/2006 convertito in legge 248/2006
Cfr. Circolare Federfarma n. 606 del 21/12/2006
3 Art 7, comma 2 della legge 362 del 1991 dispone che “Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una
farmacia”. Cfr. anche Circolare Federfarma prot. n. 24, 11 gennaio 2007
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all’ingrosso di medicinali, qualora abbiano ottenuto l’apposita autorizzazione prevista dalla legge per
questo tipo di attività4.
6. Il socio di una società di farmacisti può detenere quote in altre società di farmacisti?
Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 248/06, il farmacista, socio di una società di farmacisti, non
poteva avere partecipazioni in altre società proprietaria di farmacie. Successivamente, la legge sopra
citata ha consentito al socio di società di farmacisti di acquisire quote anche in altre società di farmacisti
titolari di farmacia, senza alcun limite quantitativo o territoriale.5
7. La partecipazione alla società di farmacisti con quale attività è incompatibile?
La partecipazione alla società di farmacisti è incompatibile6:
a) con qualsiasi attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Si ricorda che le modifiche introdotte dalla legge 248/20067 consentono al socio di società di farmacisti
di essere titolare, qualora autorizzato, di una ditta di distribuzione all’ingrosso di medicinali.
8. Il socio di una società di farmacisti che sia anche direttore o collaboratore di una farmacia
può avere partecipazioni in altre società di farmacisti?
Si pone il problema dell’esatta interpretazione della seguente norma “la partecipazione alle società (…) è
incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”.
Il Ministero ha affermato che l’art. 8, comma 1, lett b) vieta al socio di società di farmacisti di ricoprire
la carica di direttore o collaboratore di altra farmacia a titolarità individuale o comunque di farmacia
diversa da quella o da quelle di cui risulta titolare la società o le società di cui è socio.
Conseguentemente il farmacista socio che ricopra la carica di direttore o collaboratore di farmacia può
possedere partecipazioni anche in altre società di farmacisti.
9. Al trasferimento delle quote societarie si applicano le restrizioni previste dall’art. 12 della
legge 475/1968 sul trasferimento di farmacia?
Il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, con propria nota prot. n.11361-P-23/03/2009
DGFDM ha affermato che tali restrizioni non si applicano al trasferimento di quote societarie.
Conseguentemente,
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il socio di società di farmacisti che abbia ceduto la propria quota può acquisire la proprietà di
una farmacia anche dopo due anni dalla cessione delle quote, senza che debba aver svolto
attività professionale certificata dall’autorità sanitaria nel biennio successivo alla cessione;
il socio di società di farmacisti può cedere le proprie quote ad altri farmacisti senza limiti
temporali e quindi senza che debbano trascorrere tre anni dalla acquisizione delle quote; non ci
sono limiti temporali neanche per cambiare completamente la compagine sociale (tutti i soci
L’art. 2, comma 16, del D.lgs. n.274/2007 ha aggiunto, all’art. 100 del d.lgs., n. 219/2006, il comma 1 bis che così recita: “I
farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacia ai sensi dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che
gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del
presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita
al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.
5 L’art. 5 del d.l. 223/2006 convertito in legge 248/2006 ha abrogato il comma 6 dell’art. 7 della legge 362 del 1991 che così
recitava “Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1”
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Art. 8, comma 1 della legge 362 del 1991
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L art. 5 del d.l. 223 del 4/7/2006, convertito con legge 248/ 2006, ha abrogato alla lettera a) del comma 1, art. 8 della
legge 362/1991, la parola “distribuzione”
trasferiscono le proprie quote ad altri soci) o per effettuare una trasformazione di forma
societaria (ad esempio, una trasformazione da s.n.c. in s.a.s);
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il socio di una società di farmacisti che abbia ceduto la propria quota può concorrere
all’assegnazione di una farmacia senza che debbano trascorrere dieci anni dall’atto di
trasferimento delle quota stessa;
In ogni caso la cessione della quota da parte di un socio di una società di farmacisti incontra i seguenti
limiti previsti dal codice civile:

il consenso degli altri soci alla cessione delle quote, se non diversamente stabilito
nell’atto costitutivo (art. 2252, codice civile);

il divieto per il socio di partecipare ad altra società concorrente, senza il consenso degli
altri soci (art. 2301, codice civile).
10. Nel caso in cui una società che gestisce due farmacie sia partecipata solamente da due
farmacisti, ognuno dei quali è direttore di una farmacia, da chi si deve far sostituire il direttore,
allorché ricorrano i casi previsti dalla legge?
L’art. 7, comma 4 della legge 362 del 1991 dispone che il socio direttore, nel caso in cui si verificassero
le condizioni previste dall’art. 11 legge n. 475 del 1991, deve essere sostituito con un altro socio.
Ci si chiede quale sia la normativa applicabile, in materia di sostituzione, nel caso in cui una società che
gestisce due farmacie sia partecipata solamente da due farmacisti, ognuno dei quali è direttore,
evidentemente, di una farmacia. In tal caso, il socio che intenda chiedere la propria sostituzione sarebbe
impossibilitato a farsi sostituire dall’altro socio, a sua volta direttore di un'altra farmacia.
In tal caso, si è in presenza di una evidente lacuna normativa che andrebbe colmata con appositi
interventi legislativi.
In ogni caso, il Ministero della Salute è intervenuto con un proprio parere affermando che nella
fattispecie sopra menzionata il farmacista direttore debba essere sostituito da un altro farmacista che
entri a far parte della società come socio.
La risposta fornita dal Ministero potrebbe non essere risolutiva in quanto può sussistere il caso in cui
non si rinvenga in tempi rapidi un farmacista che abbia intenzione di acquisire le quote della società (si
pensi alla sostituzione per malattia che deve essere risolta in pochi giorni).
Lo stesso Ministero della Salute ha affermato espressamente che è disposto a rivedere tale
interpretazione in caso di pronunciamenti giurisprudenziali difformi.