CONVENZIONE PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI AI

annuncio pubblicitario
Ditta soggetta
Ditta non soggetta


15 - 35
(Da presentare in triplice copia)
CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.
Prot. n…………….
Data ………………
Riservato all’ufficio
Tra
l’Azienda / Ente …………………………………. Cod.fisc/part. IVA ……………………………...
con sede legale in…………………………………tel. …………………fax.………………………..
unità operativa in ……………………………………………………………………………………..
rappresentata dal sig. ………………………………nato a ……………… il ……………………,
domiciliato in ……………………………………………………………………………………, .in
qualità di ……………………………………………………………………………………………...
e
Il Servizio Inserimento Mirato della Provincia di Cuneo, C.F. 00447820044, rappresentato
-
dal Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese, dott. Alessandro Risso,
domiciliato per carica in Cuneo, Via XX Settembre n° 48;
dal Dirigente del Settore Lavoro e Cultura, dott. Claudio Meriggio, domiciliato per carica in
Cuneo, Via XX Settembre n° 48;
-
visti gli articoli 6 e 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
-
individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili lo strumento idoneo
a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l’obiettivo di valorizzare la
stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;
-
considerato che lo strumento della convenzione prevista dall’art. 11 della citata legge n.
68/99 si configura quale mezzo tecnico giuridico, idoneo a conseguire obiettivi di un
effettivo raccordo fra il diritto e le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra
indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e
le esigenze dei datori di lavoro pubblici o privati di un inserimento proficuo
nell’organizzazione;
-
viste le motivazioni ed i criteri approvati dalla Giunta provinciale di Cuneo con
deliberazione n. 460 in data 30.5.2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni
sperimentali, ai sensi del richiamato art. 11 della legge 68/99: motivazioni e criteri sui quali
era stata sentita la apposita Commissione provinciale Tripartita, di cui all’art. 6 del Decreto
Legislativo n. 469/97, così come modificato dall’art.6 della Legge n.68/99, istituita con
delibera della Giunta Provinciale di Cuneo n.8419 del 22.02.2000;
-
preso atto della Determinazione dirigenziale n.22 del 23.2.2001, che ha approvato la
convenzione – tipo secondo le intervenute disposizioni normative;
visto il Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10.10.2000 n. 333
vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 17.11.2000
vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 16.2.2001, relativa al regime
sanzionatorio di cui all’art. 16 della legge 68/99
SI CONVIENE
di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co 1,2, della legge n.
68/99.
La convenzione ha durata di mesi 18:
 dalla data di insorgenza dell’obbligo, ovvero a far data dal __________________.
1. L’assunzione oggetto della convenzione sarà effettuata con richiesta nominativa, con la
possibilità di preselezione effettuata dal Servizio Inserimento Mirato in raccordo con i
Centri per l’Impiego, sulla base delle potenzialità del disabile in relazione al posto offerto;
2. La tipologia contrattuale dell’assunzione potrà corrispondere ad una delle seguenti:
 contratto a tempo indeterminato, con orario pieno o parziale, fatta salva la
volontarietà delle parti;
 contratto a tempo determinato: in tal caso il datore di lavoro è tenuto a rinnovare o
trasformare a tempo indeterminato il contratto oppure a sostituire il lavoratore con
un altro disabile;
 contratto di apprendistato;
 contratto di formazione e lavoro.
Rimangono escluse dall’ambito operativo della presente convenzione le assunzioni
dovute in forza di altre motivazioni quali, per esempio non esaustivo delle ipotesi
possibili, le sostituzioni di personale disabile il cui rapporto di lavoro con la
Ditta/Ente si a qualunque titolo cessato, con obbligo di sostituzione nel termine di
60 giorni.
Sarà anche possibile adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l’avviamento
mirato di disabile che presenti particolari problematiche di inserimento nell’attività lavorativa
ordinaria attraverso convenzione di integrazione lavorativa stipulata con il Servizio Inserimento
Mirato della Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 11 commi 4 e 7 della Legge n. 68/99.
5. Con la sottoscrizione della presente convenzione:
- non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui all’art. 15, c.4, della legge medesima;
- l’azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini dell’art. 17;
6. Qualora, durante l’attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente
convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino
ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l’attuazione della
convenzione stessa deve intendersi sospesa.
7. Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente
convenzione verrà necessariamente adeguata.
8. In caso di mancato rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo
giustificato e documentato motivo, la presente convenzione non potrà essere rinnovata permanendo
in capo all’Azienda ogni obbligo conseguito.
Per l’Azienda /Ente
Per la Provincia di Cuneo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO
( Timbro )
……………………………………
(Dott. Claudio MERIGGIO)
...…………………………………
Parte riservata all’Ufficio:
SOTTOSCRITTA IL
: __________________
DECORRENZA OBBLIGO
: __________________
SCADE IL
: __________________
ASSUNZIONI DA EFFETTUARE
: UNA UNITA’
Scarica