Ditta soggetta Ditta non soggetta 15 - 35 (Da presentare in triplice copia) CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68. Prot. n……………. Data ……………… Riservato all’ufficio Tra l’Azienda / Ente …………………………………. Cod.fisc/part. IVA ……………………………... con sede legale in…………………………………tel. …………………fax.……………………….. unità operativa in …………………………………………………………………………………….. rappresentata dal sig. ………………………………nato a ……………… il ……………………, domiciliato in ……………………………………………………………………………………, .in qualità di ……………………………………………………………………………………………... e Il Servizio Inserimento Mirato della Provincia di Cuneo, C.F. 00447820044, rappresentato - dal Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese, dott. Alessandro Risso, domiciliato per carica in Cuneo, Via XX Settembre n° 48; dal Dirigente del Settore Lavoro e Cultura, dott. Claudio Meriggio, domiciliato per carica in Cuneo, Via XX Settembre n° 48; - visti gli articoli 6 e 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, - individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori in azienda; - considerato che lo strumento della convenzione prevista dall’art. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo tecnico giuridico, idoneo a conseguire obiettivi di un effettivo raccordo fra il diritto e le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e le esigenze dei datori di lavoro pubblici o privati di un inserimento proficuo nell’organizzazione; - viste le motivazioni ed i criteri approvati dalla Giunta provinciale di Cuneo con deliberazione n. 460 in data 30.5.2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni sperimentali, ai sensi del richiamato art. 11 della legge 68/99: motivazioni e criteri sui quali era stata sentita la apposita Commissione provinciale Tripartita, di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 469/97, così come modificato dall’art.6 della Legge n.68/99, istituita con delibera della Giunta Provinciale di Cuneo n.8419 del 22.02.2000; - preso atto della Determinazione dirigenziale n.22 del 23.2.2001, che ha approvato la convenzione – tipo secondo le intervenute disposizioni normative; visto il Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10.10.2000 n. 333 vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 17.11.2000 vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 16.2.2001, relativa al regime sanzionatorio di cui all’art. 16 della legge 68/99 SI CONVIENE di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co 1,2, della legge n. 68/99. La convenzione ha durata di mesi 18: dalla data di insorgenza dell’obbligo, ovvero a far data dal __________________. 1. L’assunzione oggetto della convenzione sarà effettuata con richiesta nominativa, con la possibilità di preselezione effettuata dal Servizio Inserimento Mirato in raccordo con i Centri per l’Impiego, sulla base delle potenzialità del disabile in relazione al posto offerto; 2. La tipologia contrattuale dell’assunzione potrà corrispondere ad una delle seguenti: contratto a tempo indeterminato, con orario pieno o parziale, fatta salva la volontarietà delle parti; contratto a tempo determinato: in tal caso il datore di lavoro è tenuto a rinnovare o trasformare a tempo indeterminato il contratto oppure a sostituire il lavoratore con un altro disabile; contratto di apprendistato; contratto di formazione e lavoro. Rimangono escluse dall’ambito operativo della presente convenzione le assunzioni dovute in forza di altre motivazioni quali, per esempio non esaustivo delle ipotesi possibili, le sostituzioni di personale disabile il cui rapporto di lavoro con la Ditta/Ente si a qualunque titolo cessato, con obbligo di sostituzione nel termine di 60 giorni. Sarà anche possibile adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l’avviamento mirato di disabile che presenti particolari problematiche di inserimento nell’attività lavorativa ordinaria attraverso convenzione di integrazione lavorativa stipulata con il Servizio Inserimento Mirato della Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 11 commi 4 e 7 della Legge n. 68/99. 5. Con la sottoscrizione della presente convenzione: - non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui all’art. 15, c.4, della legge medesima; - l’azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini dell’art. 17; 6. Qualora, durante l’attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l’attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa. 7. Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata. 8. In caso di mancato rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, la presente convenzione non potrà essere rinnovata permanendo in capo all’Azienda ogni obbligo conseguito. Per l’Azienda /Ente Per la Provincia di Cuneo IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO ( Timbro ) …………………………………… (Dott. Claudio MERIGGIO) ...………………………………… Parte riservata all’Ufficio: SOTTOSCRITTA IL : __________________ DECORRENZA OBBLIGO : __________________ SCADE IL : __________________ ASSUNZIONI DA EFFETTUARE : UNA UNITA’