582843709 CRITERI DI APPLICAZIONE aggiornamento del 16.09.2010 Criteri di applicazione ICI SOMMARIO ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI ......................................................................................................................................... 4 ABITABILITÀ (FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE) ........................................................................................................... 4 ABITAZIONE (DIRITTO DI) .................................................................................................................................................. 4 ABITAZIONE PRINCIPALE .................................................................................................................................................. 4 ACCATASTAMENTO NUOVE COSTRUZIONI .......................................................................................................................... 6 ACCERTAMENTO CON ADESIONE ...................................................................................................................................... 7 ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO........................................................................................................................................ 7 AGENTI DELLA RISCOSSIONE ............................................................................................................................................ 7 AGEVOLAZIONI ................................................................................................................................................................ 7 ALIQUOTE (COMPETENZA ALLA ADOZIONE) ........................................................................................................................ 8 ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI NEL COMUNE DI LUCCA .................................................................................................. 8 AREE DEMANIALI (CONCESSIONARIO DI) ............................................................................................................................ 9 AREE FABBRICABILI ......................................................................................................................................................... 9 ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO .........................................................................................................................................10 ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE ..................................................................................................................................10 CALCOLO ICI PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO .......................................................................................................10 CARTELLA DI PAGAMENTO..............................................................................................................................................11 CATEGORIE E CLASSI CATASTALI ....................................................................................................................................11 COMUNICAZIONE AREE FABBRICABILI ..............................................................................................................................11 COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI ....................................................................................................................................11 CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA .........................................................................................................................12 CONDONO EDILIZIO........................................................................................................................................................12 CONIUGE SEPARATO .....................................................................................................................................................12 CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA ............................................................................................................................13 DICHIARAZIONE ICI .......................................................................................................................................................13 DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO .............................................................................................................................14 DOCFA .........................................................................................................................................................................14 ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE ..............................................................................................................................15 EQUITALIA ....................................................................................................................................................................15 EREDI ...........................................................................................................................................................................15 ESENZIONI ....................................................................................................................................................................16 ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI ........................................................................................................................................17 ESTIMO (TARIFFE DI) .....................................................................................................................................................17 F24 ..............................................................................................................................................................................17 FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE ..................................................................................................................................17 FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO O VARIATI .............................................................................................................17 FABBRICATI RURALI – COSTRUZIONI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE .....................................................................17 FABBRICATO - NOZIONE .................................................................................................................................................20 FALLIMENTO .................................................................................................................................................................20 IMMOBILI DEL GRUPPO B ................................................................................................................................................21 IMMOBILI DEL GRUPPO D (D’IMPRESA) ............................................................................................................................21 Pagina 2 di 36 Criteri di applicazione ICI IMMOBILI DEL GRUPPO E ................................................................................................................................................21 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO ...................................................................................................................21 IMPORTO MINIMO PER I PAGAMENTI.................................................................................................................................22 INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ ...........................................................................................................................................22 INDENNITÀ PER L’ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE...............................................................................................23 INTERESSI LEGALI..........................................................................................................................................................23 INTERESSI TRIBUTARI ....................................................................................................................................................24 IPAB .............................................................................................................................................................................24 LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) ................................................................................................................................24 LOCAZIONI CONCORDATE ...............................................................................................................................................24 MAGGIORE DETRAZIONE (DI € 258) PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ...................................................................................24 MICROZONE CATASTALI .................................................................................................................................................25 MODELLO UNICO INFORMATICO (MUI) ............................................................................................................................25 NORMATIVA ICI ..............................................................................................................................................................26 ONLUS..........................................................................................................................................................................26 PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ ...............................................................................................................................26 PAGAMENTO ACCERTAMENTI ICI (TERMINI E MODALITÀ) ..................................................................................................27 PAGAMENTO DALL’ESTERO ............................................................................................................................................27 PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO ..........................................................................................................................28 PERTINENZE .................................................................................................................................................................28 PIGNORAMENTO ............................................................................................................................................................28 PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI FINI ICI..............................................................................................................29 RAVVEDIMENTO OPEROSO .............................................................................................................................................29 RENDITE CATASTALI ......................................................................................................................................................30 RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA ......................................................................................................................31 RIMBORSO ....................................................................................................................................................................32 RISCOSSIONE COATTIVA ................................................................................................................................................32 SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ...............................................................................32 SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE .................................................................................32 SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SUL VERSAMENTO .............................................................................................................33 S.C.I.P. .........................................................................................................................................................................33 SOGGETTI PASSIVI.........................................................................................................................................................33 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE................................................................................................................................33 SUPERFICIE (DIRITTO DI) ................................................................................................................................................34 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO E PER L’ISCRIZIONE A RUOLO ..........................................................................................34 TERRENI AGRICOLI ........................................................................................................................................................34 TRUST ..........................................................................................................................................................................35 VALORE DEGLI IMMOBILI ................................................................................................................................................36 VARIAZIONI ICI ...............................................................................................................................................................36 VARIAZIONI ICI IN DIMINUZIONE .......................................................................................................................................36 Pagina 3 di 36 Criteri di applicazione ICI ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI art. = articolo Cass. = Corte di Cassazione circ. = circolare c.c./cod. civ. = codice civile d.l./D.L. = decreto legge d. lgs. = decreto legislativo D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica ICI = imposta comunale sugli immobili l./L. = legge MUI = modello unico informatico ris. = risoluzione s.c.i.p. = società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici sent. = sentenza ABITABILITÀ (FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE) Secondo l’art. 2 d. lgs. 30.12.1992 n° 504 il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Di conseguenza non ha rilievo la mancanza del certificato di abitabilità e la inutilizzabilità dell’immobile: in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n° 7905 del 22.2.2005, dep. il 15.4.2005, che ha dichiarato dovuta l’ICI per i fabbricati di nuova costruzione, anche se privi del certificato di abitabilità, in quanto il presupposto dell’ICI è il possesso degli immobili a prescindere dalla loro utilizzazione e dalla loro attitudine a produrre reddito. La Corte di Cassazione, per questi casi, ha anche ritenuto inapplicabile la riduzione alla metà di cui all’art. 8/504, perché questa riduzione si riferisce a cause sopravvenute alla costruzione e debitamente riscontrate (v. la voce relativa “INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ”). ABITAZIONE (DIRITTO DI) Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento, che determina nel suo titolare l’obbligo di pagamento ICI, ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504. Il diritto di abitazione non deve però essere confuso con il diritto di utilizzare l’immobile a seguito di affitto, locazione o comodato: l’inquilino non è quindi tenuto ad alcun obbligo per quanto riguarda l’ICI. Il diritto di abitazione è, p. es., quello spettante al coniuge superstite sull’abitazione adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del coniuge defunto o comune (art. 540 codice civile). In questo caso il diritto di abitazione, essendo previsto direttamente dalla legge, è acquisito immediatamente dal coniuge superstite al momento dell’apertura della successione. ABITAZIONE PRINCIPALE NOZIONE. Secondo l’art. 8, comma 2, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, integrato dal comma 173 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296, per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si segnala che il regolamento comunale per la disciplina dell’ICI n° 166 del 22.12.1998 prevede all’art. 4, a decorrere dal 1999, l’equiparazione all’abitazione principale: a) dell’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado); b) dell’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sono inoltre considerate parti integranti delle abitazioni principali le loro pertinenze, (v. sotto la voce “PERTINENZE”) anche se distintamente iscritte in catasto (art. 30, comma 12, legge 23.12.1999 n° 488, con effetto dall’anno 2001, ma il Comune di Lucca, con l’art. 4 del regolamento ICI, aveva già considerato parte integrante delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, con decorrenza dall’anno 1999). TRATTAMENTO FISCALE AI FINI ICI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (questa voce è valida per i casi in cui la abitazione principale è soggetta a ICI, cioè per tutte le ipotesi fino al 31.12.2007, mentre dall’1.1.2008 è valida solo nei casi in cui non si applica l’esenzione: v. più avanti). A decorrere dal 1999 il Comune di Lucca ha previsto, per i contribuenti che hanno la residenza anagrafica nello stesso Comune di Lucca, un’aliquota ridotta per l’abitazione principale, stabilita da diversi anni nella misura del 4,5 per mille (per il dettaglio delle aliquote negli anni si rinvia alla voce “ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI NEL COMUNE DI LUCCA”). Pagina 4 di 36 Criteri di applicazione ICI Per l’abitazione principale spetta inoltre una detrazione dall’imposta, rapportata ai mesi dell’anno per cui sussiste tale destinazione. Per beneficiare di tale detrazione è necessario che vi sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetto dimorante abitualmente nell’abitazione medesima (ad eccezione dei casi di equiparazione previsti dal regolamento comunale: art. 4). Il Ministero delle Finanze, con la circolare n° 114/E del 25.5.1999, ha precisato, sotto l’aspetto della detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione principale. Quindi l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non alla quota di possesso. Nel caso di due unità immobiliari accatastate separatamente, ma che di fatto costituiscono l’unica abitazione principale del contribuente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito che la detrazione ICI spetta per una sola delle unità immobiliari accatastate autonomamente (risoluzione n° 6/DPF del 7.5.2002), mentre l’altra unità immobiliare va considerata come abitazione secondaria (con il relativo trattamento ICI: niente detrazione e aliquota ordinaria). Aumento della detrazione ordinaria (maggiore detrazione di € 258): A partire dall’anno 2000, e fino al 2008, è stata aumentata la detrazione per l’abitazione principale a favore dei pensionati che hanno determinati requisiti di età, reddito e proprietà, come stabilito anno per anno, a condizione che l’interessato presenti apposita autocertificazione entro il 30 giugno dell’anno di competenza. Da ultimo (anno 2008) tale detrazione è stata fissata a euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 12.500,00 annui e per i quali ricorrano le seguenti altre condizioni: - essere proprietario sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente; - non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile); - non essere proprietario di terreni edificabili; - il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attività retribuita); - aver avuto nell’anno 2007 un reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare non superiore a euro 12.500,00, al netto del reddito dei fabbricati relativo all’abitazione principale e relative pertinenze. Se il nucleo familiare è composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di euro 3.250,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; - gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze). Si evidenzia che, per usufruire delle agevolazioni previste (detrazione ed eventuale aliquota ridotta), occorre che l’interessato segnali al Comune la destinazione ad abitazione principale della unità immobiliare interessata, con le modalità indicate per la comunicazione delle variazioni, nel caso che l’abitazione sia quella direttamente utilizzata ed anche quando essa rientra tra i casi di equiparazione. N.B. 1- Tale maggiore detrazione è stata prevista fino all’anno 2008, mentre dal 2009 non è stata più introdotta, sulla base della considerazione che l’esenzione per l’abitazione principale l’ha di fatto resa inutile. N.B. 2 – La Giunta Comunale con deliberazione n° 515 del 23.12.2008 ha fornito all’Ufficio Tributi le seguenti linee di indirizzo nella effettuazione dei controlli ICI sulla maggiore detrazione di euro 258,00, stabilendone la spettanza, per la quota ovviamente di competenza ed in presenza dei requisiti previsti, nei casi di seguito indicati, oltre che per l’annualità 2003, anche per le successive ancora da controllare: - quando l’autocertificazione è presentata dopo il 30 giugno dell’anno di competenza, ma entro il 30 settembre successivo, sia che essa sia stata presentata per usufruire anche delle altre agevolazioni previste, sia nel caso che essa riguardi la sola maggiore detrazione ICI; - a favore del coniuge del contribuente che ha presentato l’autocertificazione, purché il primo sia indicato nella stessa autocertificazione come componente del nucleo familiare; - quando il contribuente è titolare di una quota minima di possesso di altri immobili, oltre a quello destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, quota che si individua nella misura complessiva del due per cento, da considerare in riferimento a tutti gli immobili eventualmente posseduti in aggiunta all’abitazione principale, a condizione che la misura indicata non costituisca, in rapporto al reddito complessivo del contribuente, una quota superiore al cinque per cento. ESENZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (la presente voce è valida dall’1.1.2008, con l’entrata in vigore della esenzione per la abitazione principale). Il decreto legge 27 maggio 2008 n° 93 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n° 124 del 28 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008 n° 126 (in Gazzetta Ufficiale n° 174 del 26 luglio 2008), recante: «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», ha introdotto, con l’art. 1, Pagina 5 di 36 Criteri di applicazione ICI l’esenzione dall’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. A tale proposito si forniscono le seguenti indicazioni applicative, sulla base di quanto precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n° 12/DF del 5.6.2008: - L’esenzione si applica a decorrere dal 2008 a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc., dimora abitualmente), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. - L’esenzione spetta anche per le abitazioni principali assimilate dal comune con proprio regolamento, cioè, nel caso di Lucca, per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado); per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo. - Anche se la norma suddetta dell’art. 1 del D.L. n° 93/08 non prevede nulla al riguardo, l’esenzione si intende valere pure per le pertinenze dell’abitazione principale (p. es., garage, box, cantina, ecc.), in base al criterio generale del codice civile secondo cui il regime giuridico delle pertinenze è quello del bene principale. Si ricorda al riguardo che il regolamento ICI del comune di Lucca considera le pertinenze parte integrante delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, senza prevedere limitazioni al numero di esse. - L’esenzione spetta anche per la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa, a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ovviamente l’esenzione non può essere riconosciuta nell’ipotesi in cui la ex casa coniugale appartenga ad una delle categorie catastali A1, A8 e A9). L’esenzione è riconosciuta anche se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell’ex casa coniugale un’altra abitazione che ha concesso, ad esempio, in uso gratuito, o ha locato, e non può, quindi, utilizzare come abitazione principale. Il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale può godere della esenzione in esame anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’ex casa coniugale, giacché l’unica condizione posta a suo carico per usufruire dei benefici in questione, è che egli non possieda un’abitazione principale “nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”. Il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale ha inoltre diritto a beneficiare della esenzione anche quando ha la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l’ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito. Infatti, in questa ipotesi, il coniuge non assegnatario si trova nelle condizioni richieste, in quanto l’immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, né su di esso vanta alcun diritto reale. Per tale immobile, i benefici per l’abitazione principale non spettano al coniuge non assegnatario, ma ad un soggetto passivo ICI diverso, vale a dire a colui che ha concesso l’immobile in uso gratuito. - L’esenzione spetta inoltre per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. - Non rientrano nell’esenzione, e quindi per esse l’ICI rimane dovuta, le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9. - L’esenzione non spetta nemmeno per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, che l’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 23.1.1993 n° 16, convertito dalla legge 24.3.1993 n° 75, considera direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che non risultino locate. Ciò perché l’art. 1 del D.L. n° 93/08 prevede l’esenzione per le abitazioni principali considerate tali dal d. lgs. 30.12.1992 n° 504 e non anche per quelle previste da altre norme, come nel caso in questione. - Le abitazioni principali che continuano ad essere tenute al pagamento ICI (cioè quelle di categoria A1, A8 e A9 nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato) possono usufruire dell’aliquota ridotta prevista dal comune per l’abitazione principale (4,5 per mille) e della detrazione di euro 124,00. - Riguardo alla situazione dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431, non spetta l’esenzione perché non si è in presenza di una assimilazione alla abitazione principale. Continua tuttavia ad applicarsi l’aliquota ridotta dell’uno per mille che il comune di Lucca ha confermato anche per l’anno 2008. ACCATASTAMENTO NUOVE COSTRUZIONI L’art. 34-quinquies del D.L. 10.1.2006, convertito dalla L. 9.3.2006 n° 80, ha introdotto importanti novità in materia delle procedure di accatastamento delle nuove costruzioni e di variazione delle unità immobiliari già censite. In particolare è stato modificato il termine per la presentazione delle domande di nuova costruzione o Pagina 6 di 36 Criteri di applicazione ICI di mutazione nello stato dei beni, termine che è stato fissato in 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati (per le nuove costruzioni) ovvero in 30 giorni dal momento in cui si sono verificate le mutazioni nello stato dei beni (per le unità immobiliari già censite). In precedenza il termine era invece fissato nel 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si era verificata la condizione. La nuova disciplina si applica agli eventi che si verificano decorrere dal 12.3.2006, data di entrata in vigore della citata legge di conversione n° 80.2006. Per maggiori particolari v. la circolare dell’Agenzia del Territorio n° 3.2006 – prot. n° 28334 – dell’11.4.2006. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la disciplina dell’accertamento con adesione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998, il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può richiedere con domanda scritta in carta libera, prima dell’impugnazione dell’atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, di procedere all’adesione, fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per novanta giorni i termini di impugnazione e quelli di pagamento. L’impugnazione dell’avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l’avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l’avvio, comporta rinuncia all’istanza di definizione presentata. L’ufficio comunale competente provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza del contribuente, a formulare l’invito a comparire, anche telefonicamente o in via telematica. N.B. questa ipotesi non va confusa con quella dell’adesione all’accertamento (v. la voce relativa), in cui il contribuente accetta l’accertamento ottenendo la riduzione delle sanzioni; invece nell’accertamento con adesione il contribuente ritiene che l’accertamento ricevuto sia parzialmente sbagliato e propone quindi all’ufficio di concordarne una rettifica sulla base degli elementi che fornisce. ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO L’art. 14 del d. lgs. 18.12.1997 n° 473, che ha sostituito l’art. 14 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, prevede che le sanzioni per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione o denuncia sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Tale previsione non si applica alle sanzioni relative a irregolarità dei pagamenti e nemmeno alla sanzione per omessa comunicazione ICI di euro 103 per ogni unità immobiliare non dichiarata (art. 14 del regolamento comunale ICI ): così ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n° 296.E del 31.12.1998 (v. anche la voce “SANZIONI SULLA COMUNICAZIONE”). N°B. questa ipotesi in cui il contribuente accetta l’accertamento, ottenendo la riduzione delle sanzioni, non va confusa con quella dell’accertamento con adesione (v. la voce relativa), in cui il contribuente propone all’ufficio di concordare una rettifica dell’accertamento sulla base degli elementi che fornisce. AGENTI DELLA RISCOSSIONE Sono i soggetti subentrati ai precedenti concessionari, i quali gestiscono, in un determinato ambito territoriale (in genere provinciale), il servizio della riscossione, anche coattiva, dei tributi per conto dell’Agenzia delle entrate e degli altri enti impositori. Nella provincia di Lucca l’agente della riscossione è costituito da Equitalia Cerit s.p.a., con sede legale in V.le G. Matteotti 16 – 50132 Firenze. Lo sportello di Lucca ha sede in via Provinciale di Sottomonte 5, 55060 Guamo (LU) [tel. 0583 421036 – Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e dalle 14.35 alle 15.35; se prefestivi dalle ore 8.20 alle ore 11.00]. AGEVOLAZIONI Le principali agevolazioni previste dalla normativa ICI e dal regolamento comunale riguardano: - l’abitazione principale del contribuente, per cui spetta una detrazione dall’imposta ed eventualmente un’aliquota ridotta, salvo che non spetti l’esenzione introdotta a decorrere dal 2008 dal decreto legge 27 maggio 2008 n° 93 – v. la voce “ABITAZIONE PRINCIPALE”. - i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad un determinato importo stabilito anno per anno annui, per cui la detrazione per l’abitazione principale è aumentata ad Euro 258,00 – v. la voce “ABITAZIONE PRINCIPALE”. - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali l’imposta è ridotta del 50% v. la voce “INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ”. - i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, per i quali l’imposta si applica alla parte di valore eccedente lire 50 milioni – v. la voce “TERRENI AGRICOLI”. Pagina 7 di 36 Criteri di applicazione ICI - i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431, per cui è prevista un’aliquota ridotta – v. la voce “LOCAZIONI CONCORDATE”. gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 22.1.2004 n° 42, per cui il valore imponibile è calcolato in base alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare – v. la voce “IMMOBILI VINCOLATI”. dal 2008 si è aggiunta l’esenzione per la abitazione principale – v. la voce “ABITAZIONE PRINCIPALE”. ALIQUOTE (COMPETENZA ALLA ADOZIONE) Il comma 156 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007) ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza alla adozione delle aliquote ICI, in precedenza attribuita alla Giunta Comunale. ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI NEL COMUNE DI LUCCA Si riporta a seguire il riepilogo delle aliquote e detrazioni in vigore dal 1993 ad oggi: ANNO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ALIQUOTA X MILLE DETRAZIONE - 5,8 (aliquota unica) 7 (aliquota unica) 7 (aliquota unica) 6 (aliquota unica) 6 (aliquota unica) 6 (aliquota unica) 5,5 per le abitazioni principali 6 per gli altri immobili 5,25 per le abitazioni principali 5,50 per gli altri immobili 2001 - 5 per le abitazioni principali 5,50 per gli altri immobili 2002 - 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 2 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 7 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati, secondo le previsioni della legge Regione Toscana 17.5.1999 n° 28 e del relativo regolamento di attuazione in data 26.7.1999 n° 4, come modificato con il regolamento 3.5.2000 n° 5. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 7 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati, secondo le previsioni della legge Regione Toscana 17.5.1999 n° 28 e del relativo regolamento di attuazione in data 26.7.1999 n° 4, come modificato con il regolamento 3.5.2000 n° 5. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 2000 - - 2003 - - 2004 - 2005 - Lire Lire Lire Lire Lire Lire Lire Pagina 8 di 36 180.000 180.000 180.000 180.000 240.000 240.000 240.000 Lire 240.000 Detrazione per l’abitazione principale aumentata a lire 500.000 per i pensionati ultra 65enni con reddito non superiore a lire 18.000.000 (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2000 con apposita autocertificazione). Lire 240.000 Detrazione per l’abitazione principale aumentata a lire 500.000 per i pensionati ultra 65enni con reddito non superiore a lire 18.000.000 (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2001 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 Detrazione per l’abitazione principale aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 11.880,00 annui (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2002 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 Detrazione per l’abitazione principale aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 11.880,00 annui (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2003 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 Detrazione per l’abitazione principale aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 11.880,00 annui (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2004 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 Detrazione per l’abitazione principale aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro Criteri di applicazione ICI - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 4,50 per le abitazioni principali; 5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a seguire: 1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. 11.880,00 annui (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2005 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 Detrazione per l’abitazione principale aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 12.100,00 annui (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 15.7.2006 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 Detrazione per l’abitazione principale aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 12.100,00 annui (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2007 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 Detrazione per l’abitazione principale aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad euro 12.500,00 annui (a condizione che gli interessati lo richiedano per iscritto al Comune entro il 30.6.2008 con apposita autocertificazione). Euro 124,00 (n.b. non è stata prevista la detrazione maggiorata a euro 258,00, in considerazione della esenzione per l’abitazione principale, che ha fatto venire meno la ragione della agevolazione) Euro 124,00 (n.b. non è stata prevista la detrazione maggiorata a euro 258,00, in considerazione della esenzione per l’abitazione principale, che ha fatto venire meno la ragione della agevolazione) AREE DEMANIALI (CONCESSIONARIO DI) Il soggetto titolare di una concessione su area demaniale è tenuto al pagamento ICI a decorrere dall’1.1.2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23.12.2000 n° 388 (finanziaria 2001), il cui art. 18, comma 3, ha appunto attribuito la soggettività passiva al concessionario. La Corte di Cassazione, con sentenza n° 8637 del 26.4.2005, ha stabilito che tale norma ha natura innovativa e non retroattiva. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n° 1/DPF del 6.3.2003, a sua volta ha precisato che il concessionario è comunque tenuto al pagamento ICI, a prescindere dal titolo di possesso dell’immobile, in quanto la norma succitata fa riferimento al solo godimento del bene, indipendentemente dalla natura reale o personale del titolo di possesso. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n° 223 del 4.6.2004) anche il sub concessionario di area demaniale è tenuto al pagamento ICI. AREE FABBRICABILI NOZIONE. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Al riguardo l’art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. 30.9.2005 n° 203, convertito in L. 2.12.2005 n° 248, ha stabilito che la suddetta definizione di area fabbricabile si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Questa disposizione è stata confermata dall’art. 36, comma 2, del D.L. 4.7.2006 n° 223, convertito in L. 4.8.2006 n° 248, secondo cui un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sulla norma appena citata dell’art. 36, comma 2, si è pronunciata la Corte costituzionale che, con l’ordinanza n° 266/2008, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità, confermando così la vigenza della disposizione. Pagina 9 di 36 Criteri di applicazione ICI Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Sono considerate fabbricabili, a norma del comma 6 dell’art. 5 d. lgs. 30.12.1992 n° 504, anche le aree su cui insiste un fabbricato in fase di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, senza considerare il valore di tale fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato (in queste ipotesi non è quindi applicabile l’istituto della inagibilità/inabilità). VALORE. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento. Il Comune di Lucca, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 31.5.2008, ha approvato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 2008. Tali valori sono stati confermati anche per l’anno 2009 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 31.3.2009, integrata con deliberazione n° 49 del 7.5.2009, e per l’anno 2010 con deliberazione n° 24 del 29.4.2010. I valori in questione sono stati determinati ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g), del d. lgs. 15.12.1997 n° 446, il quale prevede per l’appunto che “i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso”. A tale riguardo merita evidenziare che rimane comunque ferma la regola ordinaria secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Da ciò discende che: - Se il contribuente calcola e paga l’ICI per le aree fabbricabili tenendo conto dei valori stabiliti dal comune, non correrà il rischio di subire un accertamento per la rettifica del valore dichiarato. - Se il contribuente dichiara un valore inferiore a quello stabilito dal comune, quest’ultimo può eventualmente accertare un maggior valore, anche diverso da quelli sopra indicati, dato che il riferimento è costituito dai valori di mercato. - Se il contribuente dichiara un valore superiore a quello stabilito dal comune, non compete comunque alcun rimborso relativamente alla eccedenza. Riguardo all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n° 289, si veda più avanti la voce relativa “COMUNICAZIONE AREE FABBRICABILI”. ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO L’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto non è tenuto al pagamento ICI: così il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la ris. n° 5/DPF del 18.10.2007, che ha risolto i dubbi in precedenza esistenti, accogliendo l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione: quest’ultima infatti, con sentenza n° 654 del 14.1.2005, ha deciso che, nel caso di immobile di proprietà IACP oggetto di contratto di assegnazione con patto di futura vendita, soggetto passivo continua ad essere lo IACP, dato che l’assegnatario dell’appartamento gode solo di un diritto personale di godimento, mentre l’acquisizione della proprietà risulta prevista solo come evento futuro ed incerto. Quindi il locatario con patto di futura vendita non è tenuto al pagamento dell'ICI, anche perché l'art. 3, comma 1, del D. lgs. n° 504/92, individua tra i soggetti passivi del tributo solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sugli immobili. Tale indirizzo è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 21451 del 9.10.2009, che ha confermato la posizione dell’assegnatario come un diritto personale di godimento, non assimilabile ad un diritto reale. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Si veda la voce “CONIUGE SEPARATO”. CALCOLO ICI PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO L’ICI si calcola sul valore degli immobili, determinato secondo i criteri indicati sotto la voce “VALORE DEGLI IMMOBILI”. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla rendita catastale, aumentata del 5%, moltiplicata per il relativo coefficiente (v. sotto la voce “FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE”); la rendita catastale, a sua volta, è determinata in base alla tariffa d’estimo ed alla consistenza catastale [v. sotto la voce “ESTIMO (TARIFFE DI)”]. Riassumendo, le modalità di calcolo per i fabbricati iscritti in catasto sono le seguenti: - tariffa d’estimo x consistenza catastale = rendita catastale - rendita catastale x 5% = rendita catastale rivalutata - rendita catastale rivalutata x moltiplicatore (34, 50, 100 o 140) = valore del fabbricato - valore del fabbricato x aliquota ICI = imposta dovuta. Pagina 10 di 36 Criteri di applicazione ICI N°B. l’imposta dovuta deve essere poi eventualmente rapportata alla quota ed ai mesi di possesso nonché alle detrazioni o riduzioni eventualmente spettanti. CARTELLA DI PAGAMENTO E’ un avviso predisposto dall’agente della riscossione e notificato al contribuente, contenente l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo. La cartella contiene, tra l’altro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’indicazione delle modalità per ricorrere. Il contribuente, se ritiene corretta la richiesta, può pagare la cartella presso gli sportelli del concessionario, in banca o agli uffici postali, in caso contrario può chiedere chiarimenti all’ufficio che è responsabile dell’addebito (non, quindi, al concessionario della riscossione, che è un semplice esecutore). Nel caso continui ad essere convinto che l’addebito non è fondato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (v. la voce “RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA”). Nel caso di difficoltà nel pagamento può essere richiesta la dilazione a Equitalia fino a 72 rate mensili (v. la voce “DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO”). CATEGORIE E CLASSI CATASTALI Le categorie sono le tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le categorie sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo, come caserme o scuole), C (commerciali, come box, negozi, tettoie), D (immobili industriali), E (immobili speciali). In ogni categoria ci sono più sottocategorie, numerate a partire da 1 (p. es., A.1, A.2, A.3, ecc.), e per ogni sottocategoria sono presenti più classi: la classe catastale è appunto il criterio di distinzione degli immobili di una data categoria catastale in relazione al grado di finitura, alla posizione, ecc. Le classi sono anch’esse numerate a partire da 1 (classe 1, classe 2, classe 3, ecc.), in ordine crescente di valore: infatti per ogni categoria e classe catastale è prevista una specifica tariffa d’estimo - v. la voce relativa “ESTIMO (TARIFFE DI)” – che permette di determinare la rendita catastale. COMUNICAZIONE AREE FABBRICABILI L’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n° 289 stabilisce che “I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. Riguardo alle conseguenze sulla imposizione ICI di tale disposizione, se non osservata, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 15558 del 2.7.2009, ha affermato che il contribuente è tenuto a pagare l’ICI su un’area edificabile anche se il comune non lo ha informato delle variazioni urbanistiche e non ha comunicato il cambio di destinazione del terreno: l’obbligo previsto dalla norma suddetta dell’art. 31, comma 20, legge 289/2002 è infatti sprovvisto di sanzioni per la sua inosservanza. Nel caso di Lucca, una prima serie di comunicazioni è stata fatta in allegato agli avvisi di accertamento emessi a dicembre 2008 per l’anno 2003; un secondo invio è stato fatto a giugno 2009: queste comunicazioni hanno riguardato solo le aree che erano fabbricabili con il vecchio regolamento urbanistico e che lo sono rimaste anche con il nuovo del 2004. Ulteriori comunicazioni sono state fatte in occasione della emissione degli accertamenti per l’anno 2004. COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI N.B. la seguente voce è valida fino al 31.12.2006, in quanto l’art. 1, comma 175, della legge 27.12.2006 n° 296 ha soppresso a partire dal 2007 la facoltà dei comuni di sostituire la dichiarazione ICI con una semplice comunicazione. Per l’anno 2007 e seguenti si veda quindi la voce “DICHIARAZIONE ICI”. A decorrere dal 1999 il regolamento per la disciplina dell’ICI, approvato con deliberazione C.C. n° 166 del 22.12.1998, aveva eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, sostituendolo con una semplice comunicazione, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si è verificata la variazione stessa (art. 10). Le variazioni che devono essere dichiarate sono quelle che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta, come nel caso di trasferimento del diritto di proprietà o di costituzione (o estinzione) del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, di successione a causa di morte in uno dei diritti reali sopra indicati (si tenga comunque presente che l’art. 15, comma 2, della legge 18.10.2001 n° 383 ha stabilito che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: v. in particolare la voce “ EREDI“), di acquisto o di perdita del diritto all'esenzione o esclusione dall'imposta ovvero ad una sua riduzione, di acquisto o perdita della caratteristica di abitazione principale, di trasformazione di terreno agricolo in area fabbricabile, di area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, di costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità; ecc. Si evidenzia che erano da comunicare anche le agevolazioni previste, come la destinazione ad abitazione principale della unità immobiliare interessata, la concessione in uso gratuito dell’abitazione da parte del possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado); la concessione di immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge Pagina 11 di 36 Criteri di applicazione ICI 9.12.1998 n° 431, ecc. Naturalmente tale comunicazione andava fatta solo per il primo anno di applicazione e non è necessario ripeterla negli anni successivi fino a che rimangono inalterate le condizioni segnalate. La comunicazione poteva essere consegnata direttamente al comune ovvero può essere spedita a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno (in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale). CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA Nel caso di un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, si pone il problema di chi sia tenuto al pagamento ICI. In primo luogo si precisa che la condizione sospensiva è quella che subordina l’effetto del contratto all’avverarsi di un evento futuro e incerto. La condizione risolutiva è quella che subordina la cessazione degli effetti all’avverarsi di un avvenimento futuro e incerto. In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi (art. 1356 codice civile). Ai fini ICI si ritiene che nel periodo di pendenza della condizione sospensiva il pagamento spetti al venditore, perché l’acquirente non ha ancora avuto trasferito il diritto; durante la pendenza della condizione risolutiva che spetti all’acquirente. CONDONO EDILIZIO Relativamente ai fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art. 32 del D.L. 30.9.2003 n° 269, convertito dalla legge 24.11.2003 n° 326, era previsto il termine del 31 ottobre 2005 per la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico. Riguardo al pagamento, l’ICI per tali immobili era dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo doveva essere effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. Per l’anno 2005 era dovuta con tale meccanismo di calcolo solo la rata di giugno 2005, mentre per la rata di dicembre 2005 (scadenza 20.12.2005) il contribuente doveva pagare l’ICI in base alla rendita catastale derivante dalla presentazione, entro il 31.10.2005, della denuncia catastale. In occasione del pagamento della rata di dicembre 2005 doveva anche essere pagato l’eventuale conguaglio per ogni annualità tra l’ICI complessivamente dovuta per gli anni 2003/2004/2005, calcolata sulla base della rendita catastale attribuita e l’importo pagato forfettariamente a titolo di acconto in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata. L’art. 11 del decreto-legge 30.12.2005 n° 273 aveva poi prorogato al 30 aprile 2006 il termine per l'integrazione documentale, proroga che dovrebbe riguardare anche il termine previsto dall’art. 32, comma 37, del D.L. 269/2003 per la presentazione delle dichiarazioni catastali e fiscali, nonché il pagamento ICI a conguaglio (sussistono però dubbi se e in quali termini il contribuente sia tenuto a farlo, fermo restando che la rendita catastale sarà conosciuta solo a partire dal 30 aprile 2006). Il termine del 30 aprile 2006 diventò di fatto il 2 maggio 2006, dato che il 30.4.2006 era domenica ed il 1° maggio è festivo. CONIUGE SEPARATO CONIUGE ASSEGNATARIO. Il coniuge, separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale, non è tenuto al pagamento ICI per la natura personale di tale diritto di godimento, che non costituisce quindi un diritto reale. Così il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la ris. n° 5/DPF del 18.10.2007, che ha risolto i dubbi in precedenza esistenti, accogliendo l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n° 6192 del 16.3.2007, che conferma quanto già espresso nella sentenza n° 18476 del 5.7.2005: “il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale”. Resta ovviamente fermo l’obbligo del coniuge assegnatario al pagamento ICI per la sua quota di proprietà: ciò significa che, nei casi più frequenti in cui i due coniugi separati sono proprietari ciascuno del 50% dell’abitazione, l’ICI continua ad essere dovuta da ognuno dei due in base a tali quote di possesso, anche quando uno di essi abbia avuta assegnata dal Tribunale la casa coniugale (fatta salva, dal 2008, la spettanza della esenzione per l’abitazione principale). CONIUGE NON ASSEGNATARIO. Fino al 2007 il coniuge non assegnatario era tenuto al pagamento ICI per la ex casa coniugale secondo le norme ordinarie, senza la spettanza del trattamento per abitazione principale. La legge 24.12.2007 n° 244 (finanziaria 2008) ha riconosciuto invece al coniuge separato il trattamento di Pagina 12 di 36 Criteri di applicazione ICI abitazione principale, introducendo il comma 3-bis nell’art. 6 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, con il seguente contenuto: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale». A seguito della introduzione della esenzione ICI per l’abitazione principale di cui al decreto legge 27 maggio 2008 n° 93, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n° 12 del 5.6.2008, ha precisato quanto segue: - al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale si applica l’esenzione ove ricorrano le condizioni prescritte dal suddetto comma 3-bis. - il requisito della non titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale va inteso nel senso che l’abitazione in questione deve essere utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo. - L’esenzione è quindi applicabile anche nei casi in cui il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell’ex casa coniugale un’altra abitazione che non utilizza come abitazione principale perché, ha concesso, ad esempio, in uso gratuito, o ha locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale. - il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale può godere della esenzione in esame anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’ex casa coniugale, giacché l’unica condizione posta a suo carico per usufruire dei benefici in questione, è che egli non possieda un’abitazione principale “nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”. - il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale ha inoltre diritto a beneficiare della esenzione anche quando ha la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l’ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito, in virtù del fatto che il regolamento comunale ha previsto l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Infatti, in questa ipotesi, il coniuge non assegnatario si trova nelle condizioni richieste, in quanto l’immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, né su di esso vanta alcun diritto reale. Per tale immobile, i benefici per l’abitazione principale non spettano al coniuge non assegnatario, ma ad un soggetto passivo ICI diverso, vale a dire a colui che ha concesso l’immobile in uso gratuito. CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA Il contratto preliminare di vendita non determina di regola il trasferimento della proprietà e quindi non sposta la soggettività passiva ICI dal promettente venditore al promettente acquirente. Il problema consiste però nello stabilire se l’atto in questione è un vero preliminare di vendita o piuttosto una compravendita definitiva, problema che non può essere risolto in astratto, ma va deciso in concreto, caso per caso, esaminando l’effettiva volontà delle parti (Corte di Cassazione, sentenza n° 13174 del 4.10.2000). Trasferimento di proprietà prima della stipula del rogito notarile: occorre considerare che per il trasferimento della proprietà dei beni immobili non è necessario l’atto pubblico, ma è sufficiente una scrittura privata. Quindi, se quest’ultima è idonea a trasferire la proprietà, non ha rilevanza il rogito notarile e l’immissione dell’acquirente nel possesso dell’immobile vale a trasferire la proprietà ed a far sorgere la soggettività passiva ICI. DICHIARAZIONE ICI La presente voce è valida a decorrere dal 2007, perché in precedenza, dal 1999 fino al 2006, era in vigore il sistema della comunicazione: v. la voce “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI”. SITUAZIONE 2007. Dal 2007 l’art. 1, comma 175, della legge 27.12.2006 n° 296 ha soppresso la facoltà dei comuni di sostituire la dichiarazione ICI con una semplice comunicazione: di conseguenza i comuni che, come quello di Lucca, avevano sostituito la dichiarazione ICI con una semplice comunicazione, non possono più utilizzare quest’ultima, dato che è rimasta in vigore la sola dichiarazione (così il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio federalismo fiscale - nella nota n° 5407/2007/DPF/UFF del 13.3.2007). SITUAZIONE DAL 2008. Già nel 2007 il legislatore aveva previsto una parziale abrogazione degli obblighi dichiarativi ICI, che è entrata a regime dal 2008: a) l’art. 37, comma 53, del decreto legge 4.7.2006 n° 223, convertito dalla legge 4.8.2006 n° 248, modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007), ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in subordine alla entrata in vigore del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Resta però fermo l'obbligo di Pagina 13 di 36 Criteri di applicazione ICI presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997 n° 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. (N°B. Quest’ultimo consente ai notai di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili: compravendita di immobili, cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili, accettazioni espresse di eredità, accettazioni tacite di eredità, ecc.). b) la effettiva operatività del suddetto sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio in data 18.12.2007, per cui a partire dall’anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Più precisamente, la dichiarazione ICI non va presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997 n° 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (quest’ultimo consente ai notai di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili: compravendita di immobili, cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili, accettazioni espresse di eredità, accettazioni tacite di eredità, ecc.). Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando: - gli immobili godono di riduzioni dell’imposta. - Il caso più frequente riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. - gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico. Si tratta in particolare degli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del modello unico informatico solo da tale data, come, ad esempio: assegnazione divisionale a conto di futura divisione; cessioni di beni ai creditori; cessioni di diritti reali a titolo gratuito; convenzioni matrimoniali; costituzione di diritti reali a titolo gratuito; costituzione di fondazione; costituzione di fondo patrimoniale; divisioni; - donazioni; permuta; ecc. - il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Tra le fattispecie più significative si indicano a titolo di esempio le seguenti: - l’acquisto o perdita della caratteristica di abitazione principale della unità immobiliare interessata. - la concessione in uso gratuito dell’abitazione da parte del possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado). - la concessione di immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. - l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. - il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa. - l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato. - l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI. - l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità. - per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione. - l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio. - l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA). - l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. lgs. 22 gennaio 2004, n° 42. DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO La materia della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 602 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la facoltà dell’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di ripartire il debito fino a 72 rate mensili, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di pagamento. La competenza è quindi all’Agente della riscossione, anche per gli importi di competenza del Comune di Lucca, per cui gli interessati devono rivolgersi a Equitalia. DOCFA Si tratta della procedura informatica/telematica prevista dal D.M. 19.4.1994 n° 701 per l’aggiornamento degli archivi catastali: consiste nella presentazione, da parte di tecnico abilitato, su supporto informatico della denuncia di accatastamento, con la proposta di attribuzione della rendita catastale. Quest’ultima può essere Pagina 14 di 36 Criteri di applicazione ICI modificata dagli uffici della Agenzia del Territorio entro dodici mesi dalla proposta: tale modifica retroagisce al momento della presentazione della domanda (Corte di Cassazione, sentenza n° 5109 del 7.2.2005, dep. il 9.3.2005). ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE L'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, dispone l’esenzione ICI a favore degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222 (sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). L’art. 7, comma 2 bis, del D.L. n° 203.2005, convertito dalla L. 2.12.2005 n° 248, ha interpretato tale norma nel senso che detta esenzione si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Successivamente, l’art. 39 del D.L. 4.7.2006 n° 223, convertito in L. 4.8.2006 n° 248, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale. La nozione di enti non commerciali è data dall’art. 73 (ex 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR): gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 73 commi 4 e 5 TUIR). In tema di enti non commerciali si veda anche la voce “ONLUS”. Osservazioni: 1. In primo luogo si deve ricordare la previsione dell’art. 3 del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 166 del 22.12.1998 e successive integrazioni e modifiche), che limita l’esenzione dell’art. 7 comma 1 lettera i) D. lgs. n° 504.92 ai soli fabbricati che, oltre che utilizzati, siano anche di proprietà dell’ente non commerciale che li utilizza. Di conseguenza l’esenzione ICI si applica solo nei casi in cui l’immobile è di proprietà dell’ente non commerciale. 2. In secondo luogo l’esenzione è comunque prevista solo per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività sopra indicate (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana): restano quindi soggetti a ICI gli immobili che, pur di proprietà degli enti non commerciali, non siano da questi direttamente utilizzati o siano utilizzati, anche in parte, per attività diverse da quelle indicate nella norma. 3. Riguardo all’accertamento della natura non commerciale dell’ente, sembra che non sia sufficiente, alla luce di sentenze della Corte di Cassazione (n° 19840 e 19843 del 12.10.2005), fare riferimento alla sola previsione dello statuto, ma che occorra considerare in concreto la natura dell’attività esercitata. 4. Il comma 133 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, in riferimento alla previsione dell’art. 7 comma 2 bis del D.L. n° 203.2005, convertito dalla L. 2.12.2005 n° 248, che non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta. 5. Circa i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire della esenzione, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 5485 del 29.2.2008, ha ribadito la necessità dello svolgimento nell’immobile di un’attività esclusivamente non commerciale (requisito oggettivo) e che l’ente non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (requisito soggettivo). Inoltre la Corte di Cassazione afferma che la prova dei requisiti grava sul contribuente e che il requisito oggettivo non può essere provato solo con documenti, ma richiede una verifica fattuale sulle modalità di svolgimento dell’attività, EQUITALIA Equitalia è la società costituita dallo stato per la riscossione anche coattiva, dei tributi per conto dell’Agenzia delle entrate e degli altri enti impositori, tra cui i comuni. Equitalia è costituita a sua volta da numerosi agenti che gestiscono un determinato ambito territoriale (in genere provinciale). Nella provincia di Lucca l’agente è Equitalia Cerit s.p.a., con sede in Via provinciale di Sottomonte, 5 - 55060 Guamo (Lu). EREDI L'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge Pagina 15 di 36 Criteri di applicazione ICI 18.10.2001 n° 383. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette infatti copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Naturalmente deve essere comunque segnalata al comune l’esistenza dei presupposti per usufruire delle agevolazioni e detrazioni previste, come, p. es., quelle per l’abitazione principale, secondo i tempi e le modalità previste per la comunicazione delle variazioni ICI (v. le voci relative). Decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’erede: l’erede è obbligato al pagamento ICI dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l’accettazione dell’eredità è avvenuta successivamente (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n° 205 del 27.8.2002). Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 6488 del 31.1.2007, dep. il 19.3.2007, afferma che "colui che accetta con beneficio di inventario è erede, come chiaramente statuisce l'art. 490, comma 1, del codice civile, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, comma 1, del codice civile), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede (art. 490, comma 1, del codice civile), e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, comma 2, del codice civile: l'erede che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, infatti (Cass., Sez. III, 14 marzo 2003, n° 3791), può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli l'abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione. L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti (anche tributari) ma fa solo sorgere il diritto dell'erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius.” ESENZIONI Gli immobili esenti da ICI sono indicati dall’art. 7 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (N.B. - ai sensi dell'art. 31 comma 18 L. 27.12.2002 n° 289, l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione) (N.B. – la Corte di Cassazione ha osservato che le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e che l’art. 7 d. lgs. n° 504/92 non menziona gli enti pubblici economici, i quali sono quindi soggetti a ICI: infatti detti enti esercitano anche funzioni pubblicistiche, ma sono soggetti, sotto altri profili, a norme di tipo privatistico: sentenza n° 16030 dell’8.7.2009, relativa in particolare all’ANAS); b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (N.B. l’art. 2 comma 1 della legge 1.8.2003 n° 206, dispone che “sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all’articolo 1, comma 1”, e cioè degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione); e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984; i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222 (sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) (riguardo a questa previsione v. le precisazioni sotto la voce “ ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE”). L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Pagina 16 di 36 Criteri di applicazione ICI A queste ipotesi va aggiunta l’esenzione per la abitazione principale introdotta dal 2008 dal decreto legge 27 maggio 2008 n° 93. ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI Nel procedimento di espropriazione il presupposto impositivo ICI va di regola individuato nel momento del trasferimento dell’immobile, che avviene con il decreto di esproprio, considerato come atto traslativo della proprietà. Quindi fino a quando il decreto non è emesso, la proprietà dell’immobile rimane in capo al soggetto privato, che continuerà ad assolvere agli obblighi ICI. ESTIMO (TARIFFE DI) Le tariffe d'estimo sono utilizzate dalla Agenzia del Territorio per determinare la rendita catastale degli immobili, che si ottiene moltiplicando appunto la tariffa d’estimo prevista per la categoria e classe dell'immobile per la sua consistenza catastale, espressa in: - vani catastali per il gruppo A - metri cubi per il gruppo B - metri quadrati per il gruppo C Per gli immobili dei gruppi D ed E la rendita viene attribuita mediante stima diretta. F24 A decorrere dall’anno 2007 è stata introdotta la possibilità di pagare l’ICI anche con il mod. F24, per utilizzare il quale sono previsti i seguenti codici: - codice catastale del comune di Lucca = E715. - codice 3901 = ICI per l'abitazione principale. - codice 3902 = ICI per i terreni agricoli. - codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili. - codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati. - codice 3906 = ICI interessi - codice 3907 = ICI sanzioni Il pagamento con il mod. F24 può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque Agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali. FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di pagamento moltiplicata: - per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (per il gruppo B gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per cento il moltiplicatore originario di 100: si veda la voce relativa “IMMOBILI DEL GRUPPO B”); - per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; - per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D o nella categoria A/10 (uffici e studi privati); - per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). N.B. 1) A decorrere dal 1997 le rendite catastali devono essere aumentate del 5% ed i redditi dominicali del 25%, secondo quanto disposto con l’art. 3, comma 48 e comma 50, della legge 23.12.1996 n° 662; si tenga però presente che le suddette maggiorazioni non sono comprese nelle visure e negli atti catastali, anche di data recente, per cui nel calcolare l’ICI dovuta si deve comunque aumentare delle percentuali indicate le rendite catastali dei fabbricati posseduti ed i redditi domenicali dei terreni agricoli soggetti all’imposta. N.B. 2) Non si applica all’ICI la maggiorazione dei valori catastali nella misura del 10% o del 20%, disposta dall’art. 2, comma 63, della legge 24.12.2003 n° 350 e dall’art. 1 bis, comma, 7 D.L. 12.7.2004 n° 168, convertito dalla legge 30.7.2004 n° 191, che hanno effetto solo per le imposte di registro, ipotecarie e catastali. FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO O VARIATI In origine il comma 4 dell’articolo 5 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevedeva, per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli d’impresa, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, che il valore fosse determinato in riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti. Il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) ha però abrogato la disposizione suddetta. FABBRICATI RURALI – COSTRUZIONI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE La questione degli effetti della ruralità dei fabbricati sulla imposizione ICI ha provocato molte controversie ed interventi correttivi nel corso degli anni, anche perché l’art. 7 D. lgs. n° 504/92 non prevede espressamente Pagina 17 di 36 Criteri di applicazione ICI l’esenzione ICI dei fabbricati rurali. Limitandosi agli ultimi sviluppi, si inizia dalla sentenza n° 15321 del 10.6.2008 della Corte di Cassazione, che ha affermato che la ruralità di un fabbricato, iscritto in catasto con attribuzione di un’autonoma rendita, non esclude l’assoggettamento del fabbricato stesso all’ICI, giacché l’attribuzione di autonoma rendita costituisce presupposto necessario e sufficiente per detta assoggettabilità. Quindi la sentenza in esame ha affermato che il requisito di ruralità non è sufficiente a giustificare l’esenzione ICI per i fabbricati iscritti in catasto ai quali è attribuita un’autonoma rendita. Infatti l’esclusione dall’ICI di un fabbricato rurale può discendere solo dall’eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale, perché, agli effetti dell’imposta in esame, l’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l’assoggettamento dell’immobile all’imposta stessa. La conclusione ultima, dunque, a cui è approdata la Cassazione con la sentenza citata, è che il requisito di ruralità del fabbricato non ha alcuna valenza diretta per escludere l’assoggettamento dell’immobile all’imposta in esame. L’esclusione dall’ICI del fabbricato rurale, può derivare, infatti, solo dall’eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale giacché l’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l’assoggettamento dell’immobile all’imposta. Il requisito di ruralità, infine, rileva solo ai fini dell’accatastamento e dell’eventuale assegnazione della rendita, che in base ai dettami dell’art. 9 del D.L. n° 567/1993[4] (convertito in legge il 26 febbraio 1994, n° 133) e delle successive modifiche apportate dal D.P.R. n° 139 del 23 marzo 1998 e dal D.L. n° 158 del 1 ottobre del 2007 (convertito in legge il 29 novembre 2007, n° 222) sottostanno ad un regime fiscale agevolato ma che non prevede l’esenzione ICI. La sentenza citata prosegue poi affermando che i principi di diritto enunciati valgono anche per le "costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. n° 917 del 1986, art. 29" per effetto del D.L. n° 553 del 1993, art. 9, che non ha determinato nessuna automatica né necessaria esclusione di quelle "costruzioni" dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) perché, avendo le sopravvenute modifiche legislative sostituito il preesistente (allora nuovo) catasto urbano con il più generale catasto dei fabbricati, il riferimento al precedente catasto, contenuto nel richiamato art. 2, comma 1, lett. a) deve intendersi di poi relativo al neo istituito "catasto dei fabbricati", con la conseguenza che l'iscrizione (o la necessità di iscrizione) nel "catasto dei fabbricati" di una "unità immobiliare" costituisce, in base all'art. 1, comma 2 presupposto (necessario ma anche) sufficiente per la qualifica di tale "unità" come fabbricato ai fini dell'ICI e, quindi, per l'assoggettamento a tale imposta di quell'immobile. La questione della ruralità è stata poi disciplinata a livello legislativo dall’art. 23, comma 1-bis, del decreto legge 30.12.2008 n° 207, convertito dalla legge 27.2.2009 n° 14, il quale ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, stabilendo che non si considerano fabbricati le unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 decreto legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133. La norma appena citata dell’art. 23 è stata confermata essere di natura interpretativa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 227/09, e nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 18565/09: quest’ultima pronuncia contiene però anche delle affermazioni fondamentali in tema di ruralità ai fini ICI, in quanto si afferma il principio della rilevanza dell’accatastamento: se l’immobile è stato iscritto in catasto come rurale (cioè in cat. A6 per le abitazioni ed in cat. D10 per gli immobili strumentali), l’ICI non è dovuta; se invece all’immobile è stata attribuita una categoria catastale diversa, non rurale, ed il contribuente non la ha impugnata, l’ICI è dovuta. Se infine l’immobile è privo di rendita, allora vanno verificate le condizioni di ruralità, fermo restando l’onere della prova in capo al contribuente. La suddetta sentenza n° 18565/09 precisa ulteriormente che, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole. Requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali: i requisiti di ruralità sono previsti dall'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133, come modificato dall’art. 42-bis del decreto legge 1.10.2007 n° 159, convertito dalla legge 29.11.2007 n° 222. Il nuovo testo dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, è quindi il seguente: 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; Pagina 18 di 36 Criteri di applicazione ICI 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del d. lgs. 29 marzo 2004, n° 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n° 580"; b) lettera abrogata dall’art. 42-bis D.L. 1.10.2007 n° 159 [il testo diceva: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna]; c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n° 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n° 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633. e) non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n° 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 218 del 27 agosto 1969. 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 18 maggio 2001, n° 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A". L’art. 2135 codice civile a cui rinvia il comma 3-bis succitato, intitolato “Imprenditore agricolo”, come sostituito dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 18 maggio 2001 n° 228, prevede: E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività' agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Costruzioni strumentali alle attività agricole: Pagina 19 di 36 Criteri di applicazione ICI Prima della modifica dell’art. 3-bis disposta dall’art. 42-bis citato, la situazione delle costruzioni strumentali alle attività agricole era disciplinata come segue: 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. L’art. 29 del TUIR, a cui rinvia la norma suddetta, è poi divenuto l’art. 32 e le attività ivi previste sono: le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali). N.B. confrontando le due versioni del comma 3-bis sembra doversi concludere come segue: mentre nella versione precedente il carattere rurale era riconosciuto in via alternativa alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, la nuova versione riconosce il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, cioè nei soli casi in cui si è in presenza di un imprenditore agricolo. La sentenza n° 18565/09 della Corte di Cassazione, citata in precedenza, precisa, riguardo agli immobili strumentali, che non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole. FABBRICATO - NOZIONE Per fabbricato si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l’«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale. FALLIMENTO Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione. Il fallimento non determina alcuna variazione della base imponibile, che rimane quella prevista dai criteri di legge e che non è costituita dal prezzo di vendita del bene: così la Corte di Cassazione con sentenza n° 20575 del 4.4.2005, dep. il 24.10.2005. In senso contrario invece la sentenza della Corte di Cassazione in data 24.9.2004 n° 14148, in cui si afferma che il curatore legittimamente calcola l’ICI in base al prezzo di vendita. Il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) ha modificato l’art. 10 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n° 504, prevedendo che, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. La novità appena indicata ha risolto i dubbi, prima esistenti, sulla decorrenza del termine di 3 mesi, concesso al curatore per il pagamento ICI: la norma originaria lo faceva decorrere infatti dalla data in cui il prezzo è stato incassato, senza considerare però che il decreto di trasferimento della proprietà è di regola adottato dal giudice delegato anche diversi mesi dopo la vendita dell’immobile. Al riguardo vi erano appunto dubbi ed anche decisioni contrastanti in giurisprudenza: la Corte di Cassazione ha comunque deciso che il termine di pagamento ICI decorre dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato e non dalla data di pagamento del prezzo (sentenza n° 17636 del 31.5.2004, dep. il 1.9.2004): infatti, secondo la Corte, l’ammontare dell’ICI può essere prelevato dal prezzo di vendita solo dopo il decreto di trasferimento della proprietà, che perfeziona la vendita. Natura del credito del comune: dubbi sussistono anche sulla natura del credito ICI vantato dai comuni nei confronti del fallimento: per il Tribunale di Milano (sentenza n° 5611 del 5.5.2004) tale credito è privilegiato ai sensi dell’art. 2752 ultimo comma codice civile, e così anche gli interessi del credito tributario; le eventuali Pagina 20 di 36 Criteri di applicazione ICI sanzioni sono invece un credito chirografario, non assistito da privilegio. Il Tribunale di Torino, con sentenza n° 33421 del 6.7.2004, ha affermato che i comuni possono esercitare il privilegio generale sui beni mobili del debitore per i crediti ICI. La natura privilegiata del credito ICI è stata confermata dal tribunale di Milano con sentenza del 23.5.2008. Per ulteriori informazioni si veda la voce “PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI FINI ICI”. IMMOBILI DEL GRUPPO B Gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per cento il moltiplicatore che si utilizza per determinare il valore imponibile ICI dei fabbricati. Per il gruppo B esso era originariamente fissato in 100, per cui con la rivalutazione indicata del 40%, esso arriva a 140. IMMOBILI DEL GRUPPO D (D’IMPRESA) Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11.7.1992 n° 333, convertito dalla L. 8.8.1992 n° 539, cioè applicando all'ammontare risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti previsti per ciascuno degli anni di formazione. IMMOBILI DEL GRUPPO E Gli immobili appartenenti al gruppo catastale E sono esenti da ICI [ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del d. lgs. 30.12.1992 n° 50], ma gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno previsto che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Quindi in questi ultimi casi non è più valida la classificazione nel gruppo E, ma tali immobili devono essere dichiarati in catasto con revisione della rendita catastale e assoggettamento a ICI, con effetto dall’1.1.2007. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1.6.1939 n° 1089 (ora art. 10 d. lgs. 22.1.2004 n° 421), la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, 1 Si riporta il testo dell’art. 10 del d. lgs. 22.1.2004 n° 42: Art. 10 Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1). -------------------(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett.a), num. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 . 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 (1). -------------------(1) Lettera così modificata prima dall'art. 2, lett.a), n° 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 e poi dall'art. 2, comma 1, lett. a), num. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 . 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (1); e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse (2). -------------------(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), num. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 . (2) Lettera così modificata prima dall'art. 2, lett.a), n° 2, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 e poi dall'art. 2, comma 1, lett. a), num. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 . 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): Pagina 21 di 36 Criteri di applicazione ICI determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato, il moltiplicatore 100 (cfr. art. 2, comma 5, del D.L. 23.1.1993 n° 16, convertito dalla L. 24.3.1993 n° 75). Tale moltiplicatore va utilizzato anche se il fabbricato è catastalmente classificato in categoria diversa dalle abitazioni (p. es., in cat. A/10 o C/1 o nel gruppo D), dato che il fabbricato viene appunto assimilato ad una abitazione. L’art. 2 del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 166 del 22.12.1998 e successive modifiche e integrazioni) prevede l’applicazione della tariffa d'estimo prevista per le abitazioni cat. A/5 classe 1, il cui ammontare è di lire 18.000 (euro 9,30) a vano. Per i fabbricati la cui consistenza catastale non è espressa in vani, ma in metri quadrati o cubici, occorre procedere alla conversione utilizzando il vano catastale medio (cfr. circolare Ministero delle Finanze n° 7/1106 del 10.6.1993 punto 5.28), che si considera essere di metri quadrati 18 (v. art. 2 regolamento ICI) ovvero di metri cubi 60. Naturalmente anche la rendita catastale così determinata deve essere maggiorata del 5% secondo quanto disposto con l’art. 3, comma 48 e comma 50, della legge 23.12.1996 n° 662 (v. al riguardo le voci “FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE”, “RENDITE CATASTALI” e “VALORE DEGLI IMMOBILI”). IMPORTO MINIMO PER I PAGAMENTI L’art. 9 del regolamento entrate, come sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.4.2010, con effetto dall’1.1.2010, prevede che i contribuenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento di somme dovute a titolo di tributi, di importo fino a euro dodici. Per importi superiori il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto. INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (art. 8, comma 1, d. lgs. 30.12.1992 n° 504). Si tenga presente che, secondo l’art. 5 del regolamento comunale ICI, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n° 457. Si consideri però che sono considerate fabbricabili, a norma del comma 6 dell’art. 5 d. lgs. 30.12.1992 n° 504, le aree su cui insiste un fabbricato in fase di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, senza considerare il valore di tale fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato. Riassumendo, l'inagibilità o inabitabilità ai fini ICI: non sussiste nei casi di fabbricati che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per cui l’ICI è dovuta secondo i criteri ordinari; a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (1); c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (2). -------------------(1) Lettera così modificata prima dall'art. 2, lett. a), n° 3, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 e poi dall'art. 2, comma 1, lett. a), num. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 . (2) Lettera così modificata dall'art. 2, lett. a), n° 3, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 . 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Pagina 22 di 36 Criteri di applicazione ICI sussiste nei casi di fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n° 457, però solo fino al momento dell’inizio dei lavori, per cui l’ICI può essere ridotta al 50%; non sussiste più a decorrere dall’inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n° 457, perché da questo momento l’ICI è dovuta sull’area fabbricabile e non sul fabbricato in corso di restauro, risanamento, ristrutturazione. La segnalazione dello stato di inagibilità/inabitabilità, da comunicare al Comune con le modalità previste per le variazioni in genere), deve essere corredata da perizia dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 1, D. lgs. n° 504/92). La prova della inagibilità incombe al contribuente (Corte di Cassazione, sentenza n° 661 del 9.11.2004, dep. il 14.1.2005). La riduzione al 50% per inagibilità spetta, al posto della esclusione totale, anche nei casi di fabbricato distrutto da incendio, almeno fino a che l’interessato non presenta la variazione catastale per attribuire all’immobile una rendita pari a zero (Corte di Cassazione, sentenza n° 13230 del 20.6.2005). N.B. non rientrano in queste ipotesi i casi di fabbricati di nuova costruzione, ancora privi del certificato di abitabilità: v. la voce “ABITABILITÀ (FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE)”. INDENNITÀ PER L’ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE L’art. 16 d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il contenuto della norma suddetta è stato poi aggiornato dal comma 7 dell’art. 37 del D.P.R. 8.6.2001 n° 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il quale prevede che “l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.” Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, in caso di evasione parziale del pagamento ICI, è consentito al contribuente espropriato di rettificare la dichiarazione ICI presentata, prima della adozione della indennità di espropriazione, ottenendo così l’erogazione di una congrua indennità (v. sent. n° 18 del 3.1.2008, n° 14695 del 21.2.2008, dep. il 4.6.2008). Nel caso invece di omessa dichiarazione, la previsione del succitato art. 16 sarebbe inapplicabile e l’indennità andrebbe corrisposta secondo i criteri ordinari (così Corte di Cassazione con le sentenze n° 5933 del 10.5.2000 e n° 5283 del 22.4.2000). Nel caso in cui il comune abbia adottato con proprio regolamento la comunicazione al posto della dichiarazione ? L’art. 59, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 prevedeva in tali casi la non applicazione dell’art. 16, comma 1 (la situazione è cambiata dal 2007 con la abrogazione della comunicazione, il ripristino della dichiarazione per tutti i comuni e la soppressione del citato comma 2 dell’art. 59 ad opera del comma 175 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296). INTERESSI LEGALI Gli interessi legali sono quelli previsti dall’art. 1284 del codice civile, nella misura che dall’1.1.2004 al 31.12.2007 è stata fissata al 2,5% annuo, mentre dall’1.1.2008 al 31.12.2009 è del 3%; dall’1.1.2010 essa è stata ridotta all’1%. Il riepilogo delle misure degli interessi legali in corso di tempo è il seguente: da a misura annua rif. normativo 21/04/1942 16/12/1990 01/01/1997 01/01/1999 01/01/2001 01/01/2002 01/01/2004 15/12/1990 31/12/1996 31/12/1998 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2003 31/12/2007 5,00 10,00 5,00 2,50 3,50 3,00 2,50 L. 26.11.1990 n° 353 L. 23.12.1996 n° 662 DM 10/12/1998 DM 11/12/2000 DM 11/12/2001 DM 01/12/2003 01/01/2008 31/12/2009 3,00 DM 12/12/2007 01/01/2010 1,00 DM 04/12/2009 Pagina 23 di 36 Criteri di applicazione ICI INTERESSI TRIBUTARI Il comma 165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 ha stabilito che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Il Comune di Lucca ha stabilito gli interessi nella misura di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (che fino al 31.12.2007 è del 2,5%), per cui la misura complessiva era del 5% annuo. Dall’1.1.2008 fino al 31.12.2009 il tasso degli interessi legali è stato portato al 3%, per cui gli interessi tributari sono divenuti del 5,5%. Dall’1.1.2010 gli interessi legali sono dell’1%, per cui quelli tributari sono del 3,5%. N.B. Nel caso di ravvedimento operoso (si veda la voce relativa) sono dovuti gli interessi nella misura legale e non in quella tributaria. Il riepilogo delle diverse misure in vigore negli anni è il seguente: da a misura semestrale misura annua rif. normativo 01/01/2007 31/12/2007 5,00 art. 1, comma 165, legge 27/12/1996 n° 296 – art. 9 bis del regolamento entrate, introdotto con deliberazione del Commissario straordinario n° 12 del 30.1.2007, con effetto dall’1.1.2007. 01/01/2008 31/12/2009 5,50 c. s. + DM 12/12/2007 01/01/2010 3,50 c. s. + DM 04/12/2009 IPAB Le IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) sono state create con legge 17.7.1890 n° 6972, poi sostituita dal d. lgs. 4.5.2001 n° 207. Esse vanno considerate come enti non commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR): pertanto esse possono usufruire della esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 (v. la voce “ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE”). LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) Il 2° comma dell’art. 3 d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva del locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Negli altri casi di locazione finanziaria, che non riguardano cioè i fabbricati del gruppo D, il locatario diviene soggetto passivo a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. L’art. 3 sopra citato è stato modificato dall'art. 8 della legge 23.7.2009 n° 99 nel senso che “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.” Tale norma si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore (15 agosto 2009) della citata legge n° 99 del 2009. LOCAZIONI CONCORDATE Il Comune di Lucca ha introdotto, a partire dal 2002, una aliquota ridotta per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431: si tratta delle così dette “locazioni concordate”, cioè di contratti di durata più corta di quelli a canone libero (8 anni): contratti di 3 anni di durata (più 2 di automatico rinnovo, se non c’è accordo tra padrone di casa e inquilino), quelli per studenti universitari (da 6 mesi a 3 anni di durata) e quelli transitori (da 1 mese a 18 di durata). Caratteristica di questi contratti è di avere dei limiti massimi di canone che il proprietario può chiedere all’inquilino, stabiliti negli accordi territoriali. Per usufruire della aliquota ridotta è necessario presentare l’apposita comunicazione al comune ovvero la dichiarazione: v. le voci relative “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” e “DICHIARAZIONE ICI”. MAGGIORE DETRAZIONE (DI € 258) PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE v. alla voce “ABITAZIONE PRINCIPALE - TRATTAMENTO NEL CASO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA”. Pagina 24 di 36 Criteri di applicazione ICI MICROZONE CATASTALI La microzona catastale rappresenta, secondo l’art. 8 comma 1 D.P.R. n° 138.1998, una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nelle caratteristiche urbanistiche, socio-economiche, ecc. Nel Comune di Lucca ne sono state individuate sette, con deliberazione Consiglio Comunale n° 29 del 25.2.1999: 1. CENTRO 2. PERIFERIA 3. S. ALESSIO – PIEVE S. STEFANO 4. MUGNANO – SORBANO 5. PONTE A MORIANO 6. NORD 7. SUD OVEST Le suddette sette microzone comprendono i seguenti fogli catastali: MICROZONE CATASTALI (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 DEL 25.2.2009) MICRO FOGLI CATASTALI ZONA 104 105 porz 111 125 126 128 129 130 131 132 1 CENTRO 164 165 196 197 198 53 54 55 56 64 65 66 67 76 77 78 79 80 81 91 92 93 94 103 105 porz 106 107 108 109 110 112 113 114 119 120 2 PERIFERIA 121 122 123 124 127 133 134 135 136 137 138 139 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 166 170 173 174 3 S. ALESSIO 63 75 88 89 90 102 PIEVE S. STEFANO 4 MUGNANO 162 167 SORBANO 24 25 26 27 28 40 41 42 43 57 5 PONTE A MORIANO 58 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 32 33 34 35 6 NORD 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 50 51 52 59 60 61 62 69 70 71 72 73 74 82 83 84 95 96 85 86 87 97 98 99 100 101 115 116 117 118 140 141 142 143 144 145 146 147 7 148 149 150 151 152 168 169 171 172 175 SUD OVEST 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 MODELLO UNICO INFORMATICO (MUI) Il modello unico informatico riunisce tutte le informazioni necessarie alla registrazione, alla trascrizione nonché alle volturazione degli atti immobiliari, secondo le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n° 463. Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI: dal 15 giugno 2004 per: – gli atti di compravendita di immobili; – gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data. Pagina 25 di 36 Criteri di applicazione ICI Ciò comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche suddette di cui all’art. 3- bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n° 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI): si veda la voce “DICHIARAZIONE ICI”. NORMATIVA ICI L’ICI è disciplinata dal d. lgs. 30.12.1992 n° 504, che contiene le norme a carattere nazionale. A livello comunale si applica anche il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 166 del 22.12.1998 e successive integrazioni e modifiche). Possono trovare applicazione, in talune ipotesi, anche i seguenti altri regolamenti comunali: - regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive integrazioni e modifiche); - regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998); - regolamento per la disciplina dell’accertamento con adesione del contribuente (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998). ONLUS Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è stato disposto dal d. lgs. 4.12.1997 n° 460, il cui art. 21 dispone in materia di tributi locali, prevedendo che gli enti locali possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Al riguardo il Comune di Lucca non ha introdotto alcuna disposizione, per cui si applicano le previsioni ordinarie di esenzione ICI di cui all’art. 7 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504. PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ TERMINI. L'ICI, a differenza dell'IRPEF, viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce, in due rate: l’art. 37, commi 13 e 14, del D.L. 4.7.2006 n° 223, convertito in L. 4.8.2006 n° 248, ha modificato i termini di pagamento, che erano fissati al 30 giugno ed al 20 dicembre, anticipandoli al giorno 16; quindi, a decorrere dall’1.5.2007, l'ICI deve essere versata in due rate, di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda nel periodo dal 1° al 16 dicembre. ACCONTO E SALDO. A partire dall’anno 2001 la legge 23.12.2000 n° 388 ha modificato la modalità di calcolo della prima rata, che deve essere pagata nella misura del 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Ciò significa che l’acconto, almeno nella grande maggioranza dei casi, dovrà essere pagato nella misura del 50% dell’ICI pagata nell’anno precedente. E' comunque possibile pagare l'ICI dovuta per l'intero anno entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno), utilizzando in tal caso le aliquote e le detrazioni in vigore in tale anno (in tal caso, sul bollettino di versamento si devono barrare le due caselle relative all'acconto ed al saldo). L'importo del saldo ICI è dato dalla differenza tra imposta dovuta per tutto l'anno di competenza meno l'imposta versata in acconto. MODALITÀ. L’ICI si può pagare con due modalità, mediante versamento sul conto corrente postale dell’Agente della riscossione (Equitalia Cerit s.p.a.) oppure utilizzando il mod. F24: - nel caso di pagamento con il bollettino di conto corrente Dal 2008 è cambiato sia il bollettino che il conto corrente su cui versare l’ICI: il nuovo bollettino è stato approvato con decreto ministeriale del 3.4.2008. Riguardo al conto corrente, non è più valido il precedente numero 164558, che era unico per tutti i comuni della provincia di Lucca (detto numero rimane comunque valido per il pagamento delle violazioni ICI). Dal 2008 ogni comune ha un conto corrente proprio e specifico; quello del comune di Lucca è il seguente: intestazione = “EQUITALIA CERIT SPA Lucca-LU-ICI-Agente riscossione” numero conto corrente = 88676747 N°B. si ribadisce che il conto corrente indicato è valido solo ed esclusivamente per il pagamento ICI a favore del comune di Lucca e non può essere utilizzato per il pagamento ad altri comuni, anche della stessa provincia di Lucca. - nel caso di pagamento ICI con il mod. F24, si indicano i codici da utilizzare: - codice catastale del comune di Lucca = E715. - codice 3901 = ICI per l'abitazione principale. - codice 3902 = ICI per i terreni agricoli. - codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili. - codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati. Pagina 26 di 36 Criteri di applicazione ICI - codice 3906 = ICI interessi - codice 3907 = ICI sanzioni Si è tenuti al pagamento dell'ICI solo se la cifra da versare è superiore euro 12 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto (art. 9 del regolamento entrate, come sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.4.2010, con effetto dall’1.1.2010). PAGAMENTO ACCERTAMENTI ICI (TERMINI E MODALITÀ) Il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) ha ridotto da 90 a 60 giorni il termine per il pagamento degli accertamenti ICI. Le modalità sono quelle ordinarie sopra indicate alla voce “PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ”, con le sole differenze per cui il pagamento va fatto utilizzando l’apposito bollettino “ICI violazioni”, ed il versamento va fatto sul conto corrente postale n° 164558. Scaduto inutilmente il termine, l’ufficio procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dall'art. 12 del D. lgs. n° 504/92, mediante iscrizione al ruolo dell'intero importo accertato, aumentato degli interessi e delle spese di riscossione. Il termine di pagamento suddetto di 60 giorni non può essere sospeso o interrotto: solo nel caso di “ACCERTAMENTO CON ADESIONE” (v. la voce relativa) è prevista la sospensione per 90 giorni del termine di 60 giorni per il ricorso e per il pagamento. PAGAMENTO DALL’ESTERO Le persone fisiche non residenti nel territorio dello stato possono effettuare il versamento dell'ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%, calcolati sull’importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto. I residenti all’estero possono effettuare il pagamento dell’ICI, oltre che con il tradizionale bollettino (v. sotto la voce “PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ”), anche con le altre modalità previste con decreto Interministeriale del 13.11.1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 296 del 20.12.1995, cioè tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In tal caso il versamento può essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nello Stato italiano, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto a favore del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, avente sede in Roma. Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione del vaglia internazionale, il contribuente deve spedire, per raccomandata, al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione la parte di destra, denominata "certificato di accreditamento", del bollettino di pagamento ICI, debitamente compilata. Se l'importo versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve compilare e spedire al predetto Consorzio, inserendoli in unica busta tanti modelli, limitatamente alla parte denominata "certificato di accreditamento", quanti sono i comuni di ubicazione degli immobili. Più precisamente, secondo quanto precisato da Equitalia, il pagamento può essere effettuato dall’estero con le seguenti modalità: • Vaglia postale internazionale ordinario localizzato presso l’Ufficio P.T. di Roma Eur intestato a: EQUITALIA SERVIZI SPA – ICI Estero Via Benedetto Croce, 124 00142 ROMA • Vaglia postale internazionale di versamento in c/c a favore di: EQUITALIA SERVIZI SPA – ICI Estero Via Benedetto Croce, 124 00142 ROMA presso: Ufficio P.T. Roma Eur c/c postale IT 13 N 07601 03200 000067814004 • Bonifico bancario a favore di: EQUITALIA SERVIZI SPA – ICI Estero Via Benedetto Croce, 124 00142 ROMA presso: Unicredit Banca di Roma, filiale Roma 70 Via del Corso, 307 00186 ROMA c/c bancario IT 82 Y 03002 03270 000001743031 Pagina 27 di 36 Criteri di applicazione ICI Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO Si veda la voce “ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO”. PERTINENZE NOZIONE GENERALE. Le pertinenze sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale. Il concetto di pertinenza è definito dall’art. 817 del Codice civile: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Il Ministero delle Finanze, con circolare n° 98/E del 17.5.2000 ha precisato sul concetto di pertinenza: “In base alla disciplina generale dettata dall'articolo 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale. Per la qualificazione del concetto di pertinenza non è pertanto sufficiente il rapporto funzionale con il bene principale ma è anche necessario un elemento soggettivo consistente nella volontà effettiva del soggetto che ne abbia titolo di destinare il bene medesimo al servizio o ad ornamento del bene principale. Ai fini dell'ICI, per l'applicazione delle agevolazioni alle pertinenze di una abitazione principale si prescinde dalla sussistenza di un atto formale di destinazione”. PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Come precisato sotto la voce “ABITAZIONE PRINCIPALE”, sono considerate parti integranti delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 30, comma 12, legge 23.12.1999 n° 488, con effetto dall’anno 2001, ma il Comune di Lucca, con l’art. 4 del regolamento ICI, aveva già considerato parte integrante delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, con decorrenza dall’anno 1999). AREE FABBRICABILI DI PERTINENZA DEL FABBRICATO. L'art. 2, comma 1, lettera a), d. lgs. 30.12.1992 n° 504 esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato e considera le prime come parti integranti di quest’ultimo. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 26.08.2004 n° 17035), l’esistenza del vincolo di pertinenzialità tra fabbricato e terreni, in materia di ICI, non va risolto in base alle risultanze catastali, ma in riferimento alle previsioni dell’art. 817 del codice civile: di conseguenza, per stabilire l’applicazione della suddetta disposizione dell’art. 2/504, non costituisce un ostacolo il fatto che l'area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto. Ne consegue che, per l'esistenza del vincolo pertinenziale tra fabbricato ed aree a corredo, occorre sia l'elemento oggettivo della durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento della cosa principale, sia l'elemento soggettivo della volontà dell'avente diritto di creare la suddetta destinazione. Riguardo al concetto sopra esposto di pertinenza, per cui essa si realizza anche per le aree fabbricabili di pertinenza dei fabbricati, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 19375 del 17.12.2003, ha escluso l’autonoma tassazione ICI di un terreno edificabile adibito a giardino dell’abitazione, anche quando detto terreno sia stato oggetto di frazionamento catastale e quindi censito in catasto separatamente dall’abitazione. Tale indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenze n° 17035 del 26.8.2004 e n° 5755 del 16.3.2005. Sulla questione è però intervenuta la sentenza n° 19638/09, con cui la Corte di Cassazione afferma il principio per cui il vincolo di pertinenzialità deve essere espressamente dichiarato dal soggetto passivo dell’imposta, o nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali. Se quindi il contribuente non ha affermato la pertinenzialità del terreno in via di specialità, vuoi dire che egli ha voluto lasciarlo nella sua condizione di area fabbricabile, corrispondentemente alla regola generale ed in base al doveroso riconoscimento della volontà del privato di valutare liberamente la convenienza dell’applicazione di altre norme sulle aree fabbricabili, come quelle, per esempio, che ne regolano l’espropriazione e la relativa indennità. PIGNORAMENTO La fattispecie dei beni pignorati o sequestrati non è espressamente disciplinata dalla normativa ICI, come avviene invece per il fallimento oppure l'amministrazione coatta amministrativa: non può quindi essere applicata la particolare procedura per il pagamento dell'ICI disposta dall'art. 10, comma 6, d. lgs. 30.12.1992 n° 504 (per cui si veda la voce “FALLIMENTO”). La titolarità del bene pignorato non muta in ragione del pignoramento e quindi è il proprietario assoggettato al pignoramento a dover pagare l'ICI, fino a quando il bene non viene venduto coattivamente. Dal momento della vendita, la proprietà del bene è ovviamente passata all'acquirente che è il nuovo soggetto passivo ICI e dovrà pagare l'imposta ed effettuare la relativa dichiarazione. Pagina 28 di 36 Criteri di applicazione ICI PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI FINI ICI L’art. 2752 del codice civile prevede, in caso di fallimento del debitore, il privilegio speciale sugli immobili a favore di alcuni tipi di credito, testualmente riferito ai tributi locali del Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14.9.1931 n° 1175 e successive modifiche, ed alla imposta comunale sulla pubblicità. Si è posto quindi il dubbio circa la natura del credito ICI vantato dai comuni nei confronti del fallimento: vi sono comunque alcune pronunce della giurisprudenza che riconoscono il carattere privilegiato del credito ICI: p. es., per il Tribunale di Milano (sentenza n° 5611 del 5.5.2004) tale credito è privilegiato ai sensi dell’art. 2752 ultimo comma codice civile, e così anche gli interessi del credito tributario; le eventuali sanzioni sono invece un credito chirografario, non assistito da privilegio. Il Tribunale di Torino, con sentenza n° 33421 del 6.7.2004, ha affermato che i comuni possono esercitare il privilegio generale sui beni mobili del debitore per i crediti ICI. La natura privilegiata del credito ICI è stata confermata dal Tribunale di Milano con sentenza del 23.5.2008. RAVVEDIMENTO OPEROSO Con il ravvedimento è possibile sanare le violazioni commesse in ordine al pagamento ICI, a condizione che le violazioni non siano già state accertate dal Comune o comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. La sanatoria si effettua mediante il pagamento: dell’imposta o della differenza d’imposta dovuta e non versata; degli interessi nella misura legale, che dall’1.1.2004 al 31.12.2007 era pari al 2,5% annuo, dall’1.1.2008 al 31.12.2009 era del 3% e dall’1.1.2010 è dell’1%, rapportati ai giorni di ritardo dell’adempimento (Il calcolo degli interessi si effettua con la formula: “importo del tributo dovuto” per “misura degli interessi annui” per “numero giorni di ritardo nell’adempimento” diviso 36500); della sanzione ridotta alle seguenti misure, stabilite da ultimo dall’art. 16 del decreto legge 29.11.2008 n° 185 in vigore dallo stesso 29.11.2008, convertito dalla legge 28.1.2009 n° 2: mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lettera a) = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 2,50% dell’importo non versato, a condizione che il ravvedimento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto. mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione oltre 30 giorni (art. 13, comma 1, lettera b) = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari quindi al 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene dopo 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della infrazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione, entro un anno dalla omissione o dall'errore. omissione della presentazione della dichiarazione, con regolarizzazione entro 90 giorni (art. 13, comma 1, lettera c) = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto, se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Per l’ICI la sanzione minima prevista per la omessa dichiarazione è pari al 100% dell’imposta dovuta, con il minimo di euro 51, per cui la sanzione ridotta è del 8,33% con il minimo di euro 4. (N.B. La sanzione del 8,33% va calcolata sulla differenza di imposta risultante dalla dichiarazione presentata tardivamente e quella versata tempestivamente in autotassazione; se non c’è differenza di imposta, allora va pagato solo il minimo). presentazione di dichiarazione infedele (art. 13, comma 1, lettera b) = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, se la presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione infedele avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Per l’ICI la sanzione minima prevista per la infedele dichiarazione è pari al 50% dell’imposta dovuta, per cui la sanzione ridotta è del 5%. Il pagamento va effettuato utilizzando gli ordinari bollettini ICI o il mod. F24, facendo attenzione a barrare l’apposita casella prevista appunto per il ravvedimento. Riguardo alla sanatoria delle violazioni commesse in ordine agli obblighi dichiarativi, si ricorda che la dichiarazione ICI si utilizza a decorrere dal 2007, per cui il relativo ravvedimento è applicabile solo da tale anno; in precedenza era in vigore il sistema della comunicazione, a cui non si applicava il ravvedimento – per maggiori notizie si vedano le voci “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI”, “DICHIARAZIONE ICI”, “SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE”, “SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE”. Si evidenzia che il regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998) prevede all’art. 16, comma 3, che le riduzioni delle sanzioni previste per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Si segnala inoltre la modifica introdotta all’art. 16 suddetto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 7.4.2009: il contribuente può ora ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni in materia di Pagina 29 di 36 Criteri di applicazione ICI imposta comunale sugli immobili, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione di euro 51,00. Il pagamento va effettuato utilizzando, oltre al tradizionale bollettino, anche il mod. F24: in ogni caso ricordarsi di barrare l’apposita casella del ravvedimento operoso. Se si utilizza il bollettino, gli estremi del conto corrente sono i seguenti: intestazione = “EQUITALIA CERIT SPA Lucca-LU-ICI-Agente riscossione” numero conto corrente = 88676747 Se si utilizza il mod. F24, i codici previsti sono i seguenti: codice catastale del comune di Lucca = E715 codice 3901 = ICI per l'abitazione principale codice 3902 = ICI per i terreni agricoli codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati codice 3906 = ICI interessi codice 3907 = ICI sanzioni Riguardo alle modalità di compilazione dei modelli di pagamento, si ricordano le istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze con la circolare n° 184 del 13.7.1998, relativamente al bollettino di conto corrente: nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. Riguardo al pagamento con il mod. F24 non esistono istruzioni dettagliate; data comunque la previsione dei codici tributo sopra indicati, si ritiene che nel mod. F24 debbano essere indicate separatamente le voci relative a imposta, sanzioni ed interessi, ognuna con il suo codice specifico. RENDITE CATASTALI NOZIONE. La rendita catastale, per i fabbricati iscritti in catasto, costituisce la base per il calcolo del valore imponibile ICI, che è dato appunto dalla moltiplicazione della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per il moltiplicatore previsto (v. sotto la voce “FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE”): - 140, se si tratta di fabbricati del gruppo B, (per il gruppo B gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per cento il moltiplicatore in questione: si veda la voce relativa “Immobili del gruppo B”); - 100, se si tratta di fabbricati dei gruppi A o C, con esclusione delle cat. A/10 e C/1; - 50, se si tratta di fabbricati del gruppo D e della cat. A/10 (uffici); - 34, se si tratta di fabbricati della cat. C/1 (negozi). Si ricorda anche che la rendita catastale deve essere aumentata del 5% ai fini ICI, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23.12.1996: si tenga però presente che la suddetta maggiorazione non è compresa nelle visure e negli atti catastali, anche di data recente. Non si applica invece all’ICI la maggiorazione dei valori catastali nella misura del 10% o del 20%, disposta dall’art. 2, comma 63, della legge 24.12.2003 n° 350 e dall’art. 1 bis, comma 7, D.L. 12.7.2004 n° 168, convertito dalla legge 30.7.2004 n° 191, che hanno effetto solo per le imposte di registro, ipotecarie e catastali. La rendita catastale dei fabbricati, a sua volta, si calcola moltiplicando la tariffa d’estimo - v. la voce “ESTIMO (TARIFFE DI)” - per la consistenza catastale espressa in: - vani catastali per il gruppo A - metri cubi per il gruppo B - metri quadrati per il gruppo C NATURA ED EFFICACIA. Un aspetto fondamentale delle rendite catastali è costituito dalla loro natura e la conseguente efficacia dichiarativa o costitutiva e quindi l’irretroattività o meno del provvedimento di attribuzione. Propendere per la natura dichiarativa determina il diritto al rimborso in caso di eccedenza di imposta pagata nell’ipotesi di un valore catastale inferiore a quello risultante sulla base del costo contabile o l’obbligo del versamento della differenza nell’ipotesi inversa. I due orientamenti hanno trovato sostenitori sia nella dottrina che nella giurisprudenza. In giurisprudenza l’orientamento prevalente è stato, almeno fino al 2005, quello per il quale l’attribuzione della rendita catastale ha natura costitutiva, non avendo pertanto efficacia retroattiva, determinando la definitività dell’imposta versata. L’orientamento è supportato da diversi interventi della Suprema Corte [p. es. sentenza n° 15656 del 12 agosto 2004]. Successivamente la stessa Corte di Cassazione modifica il proprio orientamento e chiarisce che l’attribuzione della rendita catastale ha effetto dal momento della richiesta da parte del contribuente. La presentazione della richiesta è il momento dal quale fare decorrere gli effetti della rendita successivamente attribuita, sicché il contribuente potrà avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove ci sarà un accertamento in tal senso) o potrà avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo Pagina 30 di 36 Criteri di applicazione ICI rimborso nei termini di legge [si veda la sentenza della Corte di Cassazione n° 13077 del 17 giugno 2005]. Questo orientamento è stato poi confermato con ulteriori interventi della Suprema Corte [sentenza n° 1396 del 23 gennaio 2008; sentenza n° 8324 del 31 marzo 2008]. La sentenza della Corte di Cassazione n° 12029 del 25 maggio 2009 ribadisce il principio secondo cui il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000, a seguito della richiesta di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è in concreto utilizzabile anche per i periodi di imposta precedenti a quello della notifica, purché successivi alla denuncia di variazione. Con l’articolo 74 della legge n° 342/2000, stabilendo il principio che gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dal momento della loro notifica, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento dell’ente locale, ma ha voluto individuare il momento a partire dal quale il comune può richiedere l’applicazione della nuova rendita, non confondendosi l’efficacia della modifica della rendita, che coincide con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va fatta risalire al momento della variazione che ha determinato la modifica [si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n° 20775 del 2005, n° 9203 del 2007, n° 25390 del 2008 e n° 23627 del 2008]: la notifica della nuova rendita segna pertanto il momento a decorrere dal quale Ufficio può chiedere la maggiore imposta, senza compressione del potere di accertamento per le annualità precedenti. RENDITE PROVVISORIE O PRESUNTE. L’ipotesi delle rendite provvisorie o presunte è configurabile fino al 31.12.2006, perché il comma 173 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 ha abrogato il comma 4 dell’articolo 5 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504): 1. Il comma 4 dell’art. 5/504 prevedeva che “Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3 (cioè quelli del gruppo D posseduti da imprese), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti”. 2. L’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevedeva al riguardo una particolare procedura di liquidazione del tributo: “Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento”. 3. L’art. 74 della legge 21.11.2000 n° 342 (collegato fiscale alla finanziaria 2000), pubblicata sul S.O. n° 194.L alla G.U. n° 276 del 25.11.2000 ed entrata in vigore il 10.12.2000, ha infine previsto che: a decorrere dall’1.1.2000 le rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita. per le rendite catastali adottate entro il 31.12.1999 e recepite in atti impositivi non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni e interessi per il periodo dalla data di attribuzione della rendita a quella di scadenza del termine dell’8.2.2001 per presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale. per le rendite catastali adottate entro il 31.12.1999 e non ancora recepite in atti impositivi, i comuni provvedono al recupero dell’ICI senza sanzioni e interessi. I relativi atti impositivi costituiscono anche notifica della rendita catastale, contro la quale può essere presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica stessa. N.B. Come anticipato prima, il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) ha abrogato il comma 4 dell’articolo 5 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, per cui dall’1.1.2007 non esiste più l’ipotesi della rendita presunta o provvisoria. RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA Contro gli atti impositivi tributari del Comune di Lucca può essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 20 d. lgs. 31.12.1992 n° 546, alla Commissione tributaria provinciale di Lucca. Il ricorso deve essere proposto in bollo, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare, mediante notifica effettuata al Comune di Lucca secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del cod. proc. civ. ovvero a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna dell’atto all’ufficio protocollo - palazzo Orsetti - via S. Giustina n° 6 che ne rilascia ricevuta sulla copia. Si tenga presente che il termine suddetto di 60 giorni per la presentazione del ricorso, rimane sospeso dal 1° agosto al 15 settembre, per effetto della sospensione feriale disposta dalla legge 7.10.1969 n° 742. Si consideri anche che il termine suddetto è sospeso per novanta giorni in caso di presentazione di domanda di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la disciplina dell’accertamento con Pagina 31 di 36 Criteri di applicazione ICI adesione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998 (si veda per maggiori dettagli la voce “ACCERTAMENTO CON ADESIONE”). Entro 30 giorni dalla proposizione, il ricorso deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lucca - viale Luporini n° 1172 - S. Anna - Lucca, unitamente ai documenti richiesti dall’art. 22. Il deposito può avvenire anche trasmettendo il ricorso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 22, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n° 546, come modificato dall’art. 3-bis del D.L. 30.9.2005 n° 203, convertito in L. 2.12.2005 n° 248). La proposizione del ricorso non sospende la riscossione degli importi richiesti con l’atto impugnato: tale sospensione può comunque essere espressamente richiesta alla Commissione tributaria provinciale, ai sensi dell’art. 47 del citato d. lgs. n° 546/92 (Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria …). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 31.12.1992 n° 546, le parti devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Le controversie di valore inferiore a lire 5.000.000 (Euro 2.582,28) possono essere proposte direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. RIMBORSO Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nelle misure di legge. Il termine di 3 anni è stato modificato in 5 anni dal comma 164 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007). La richiesta di rimborso si presenta mediante spedizione per posta oppure mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune - palazzo Orsetti - via S. Maria Corteorlandini, 3. La richiesta non si presenta direttamente all’Ufficio tributi. L’ufficio tributi provvederà a notificare al contribuente apposito provvedimento di liquidazione del rimborso e degli interessi ovvero di diniego di rimborso; contro tale provvedimento il contribuente potrà eventualmente ricorrere alla Commissione tributaria di Lucca. La somma liquidata a rimborso potrà essere riscossa direttamente dal contribuente ovvero, su richiesta da comunicare al comune entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, essere compensata con gli importi dovuti a titolo di ICI. RISCOSSIONE COATTIVA La riscossione coattiva degli importi accertati dall’ufficio è effettuata mediante iscrizione a ruolo in unica soluzione. Della relativa cartella può essere richiesta la rateizzazione (vedi la voce “DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO”). SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE L’art. 14 del regolamento comunale ICI prevede che in caso di omessa comunicazione da parte del contribuente dei dati richiesti, si applica la sanzione di euro 103 per ogni unità immobiliare non dichiarata, ridotta alla metà nel caso in cui la comunicazione sia presentata con ritardo non superiore a 60 giorni. A tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata della riduzione ad un quarto, prevista per il caso di adesione del contribuente all’accertamento dall’art. 14, comma 4, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504: così il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n° 296/E del 31.12.1998 (v. anche la voce “ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO”). N.B. Questa sanzione è rimasta in vigore fino all’anno 2006, perché dal 2007 è ritornato in vigore il sistema della dichiarazione, a cui si applicano le relative, diverse sanzioni indicate nella voce successiva “SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE”. Si vedano anche le voci: “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” e “DICHIARAZIONE ICI”. SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE Per l’omessa presentazione della dichiarazione ICI il regolamento comunale sulle sanzioni prevede la sanzione del 200% dell’imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a Euro 258,23 (lire 500.000); se l’evasione non è superiore a tale limite, si applica la sanzione nella misura del 150% dell’imposta dovuta, con il minimo di Euro 51,00. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l’evasione non è superiore a Euro 258,23 (lire 500.000) e la sanzione del 75% se superiore. N°B. Queste sanzioni si applicano dall’anno 2007, in cui è ritornato in vigore il sistema della dichiarazione, mentre in precedenza era in vigore la comunicazione, a cui si applica la relativa sanzione indicata nella voce precedente “SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE”. Pagina 32 di 36 Criteri di applicazione ICI Si vedano anche le voci: “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” e “DICHIARAZIONE ICI”. SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SUL VERSAMENTO Per il pagamento omesso, parziale o tardivo si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta e gli interessi moratori del 5% annuo fino al 31.12.2007 ovvero del 5,5% dall’1.1.2008 al 31.12.2009 e del 3,5% dall’1.1.2010 (con maturazione giorno per giorno: v. la voce “INTERESSI TRIBUTARI”): questo nel caso in cui il contribuente non abbia regolarizzato l’infrazione con il ravvedimento operoso (v. la voce relativa). S.C.I.P. La S.C.I.P. s.r.l., società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici, è stata costituita a norma dell’art. 2 del d.l. 25 settembre 2001 n° 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 n° 410, nell’ambito della dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici. Riguardo al trattamento ICI, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le ris. n° 1/DPF del 7.4.2005 e n° 1/DPF del 22.5.2007, ha rinviato al comma 6 del citato art. 2 del d.l. n° 351 del 2001, il quale stabilisce espressamente che “soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3”. Quest’ultima norma dispone a sua volta che i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. La lettera d) dice poi che con gli stessi decreti sono determinati la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività. In base a tali riferimenti il Ministero dell’Economia e delle Finanze giunge a conclusioni opposte: con la ris. del 2005 afferma che “la Società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici deve essere considerata come soggetto passivo dell’ICI, dal momento in cui, a seguito dell’attivazione della procedura in esame, viene immessa nel possesso dei beni immobili oggetto del trasferimento e provvede quindi a curarne la gestione”. Con la ris. del 2007 afferma invece che “Detta disposizione introduce, pertanto, un’eccezione rispetto alle ordinarie regole di definizione della soggettività passiva ai fini ICI, operando una netta distinzione tra il soggetto proprietario degli immobili, vale a dire la S.C.I.P. s.r.l., ed i soggetti gestori e cioè gli Enti ex proprietari degli immobili in questione. Solo questi ultimi, infatti, a norma dei decreti adottati in attuazione dell’art. 3 del d. l. n° 351 del 2001, sono i soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi della lettera d), comma 1, dello stesso art. 3 e che, quindi, per effetto del menzionato comma 6 dell’art. 2, sono i soggetti passivi ai fini ICI.” Quest’ultima interpretazione lascia un po’ perplessi nel punto in cui identifica il gestore con l’ente ex proprietario, ma in effetti i decreti interministeriali del 30.11.2001 e del 21.11.2002, nel disporre il trasferimento alla S.C.I.P. degli immobili in questione, stabiliscono nei rispettivi artt. 4, che la gestione degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. e' affidata pro tempore agli enti individuati quali originari proprietari dei beni immobili, sino alla data di efficacia del contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso dello stesso articolo, il quale stabilisce infatti che gli enti individuati quali originari proprietari dei beni immobili stipulano con la S.C.I.P. un contratto di gestione degli immobili trasferiti. In conclusione, ai fini ICI, si ritiene che la soggettività passiva rimanga a carico degli enti originari proprietari dei beni immobili e non della S.C.I.P., nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento: quindi se l’ente ex proprietario godeva della esenzione ICI potrà continuare ad usufruirne. SOGGETTI PASSIVI A norma dell’art. 3 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 sono soggetti passivi ICI il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE Nella fase dell’accertamento non è possibile sospendere o interrompere il termine di pagamento di 60 giorni: le uniche eccezioni riguardano il caso dell’ “ACCERTAMENTO CON ADESIONE” (v. la voce relativa), per cui è prevista la sospensione per 90 giorni del termine, ed il caso del “RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA” (v. la voce relativa), qualora tale sospensione sia espressamente richiesta alla Commissione tributaria provinciale e da questa concessa, ai sensi dell’art. 47 del d. lgs. n° 546/92. Nella fase della riscossione coattiva (iscrizione a ruolo con conseguente cartella di pagamento), oltre all’ipotesi della sospensione concessa dalla Commissione tributaria a seguito di impugnazione della cartella, è possibile richiedere la sospensione amministrativa all’ente impositore, mediante richiesta motivata e documentata, Pagina 33 di 36 Criteri di applicazione ICI purché connessa alla richiesta di revisione in autotutela della tassazione, di cui si asserisca la erroneità: nelle more del riesame della situazione, l’ente impositore può concedere tale sospensione. Nel caso invece di difficoltà di pagamento della cartella, il contribuente può chiedere a Equitalia la dilazione (v. la voce “DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO”). SUPERFICIE (DIRITTO DI) Il diritto di superficie (art. 952 codice civile) si realizza quando il proprietario del suolo costituisce il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo stesso una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. In altre parole, si verifica che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione stessa: il proprietario della costruzione ha quindi il diritto di superficie sul terreno sottostante alla costruzione stessa. Il titolare del diritto reale di superficie (superficiario) è soggetto passivo ICI in base alla previsione dell’art. 58, comma 1, lettera a), del d. lgs. 15.12.1997 n° 446, che ha modificato l’art. 3 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, con decorrenza dall’1.1.1998. Per le annualità fino al 1997 la soggettività passiva del superficiario era molto discussa, anche se la Corte di Cassazione, con sentenza n° 242 del 12.1.2004, ha affermato che la norma suddetta dell’art. 58/446 non ha carattere innovativo, ma solo esemplificativo: l’ICI era quindi dovuta dai proprietari di edifici realizzati su terreni concessi in superficie, anche prima dell’entrata in vigore della norma in questione. Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva espresso l’opinione della soggettività passiva ICI del titolare del diritto di superficie (v. circolare n° 4/154 del 9.6.1993; n° 172/e del 14.6.1995). TERMINI PER L’ACCERTAMENTO E PER L’ISCRIZIONE A RUOLO TERMINE PER ACCERTAMENTO. Il comma 161 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 ha unificato il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, per tutti i tributi locali, stabilendo la data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. TERMINE PER ISCRIZIONE A RUOLO. L’art. 12 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede che le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante ruolo. Il comma 163 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 ha previsto che, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. N.B. Non sono più previsti, come in precedenza, termini per la formazione e la consegna del ruolo (il comma 173 dell’art. 1 della legge n° 296/06 ha infatti modificato il suddetto art. 12 del d. lgs. n° 504/92, eliminando appunto tali riferimenti): quindi l’unico termine vigente per la riscossione coattiva è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, riferito alla notifica della cartella di pagamento. TERRENI AGRICOLI NOZIONE. L’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 stabilisce il presupposto dell'imposta nel possesso anche di terreni agricoli, mentre l’art. 2, comma 1, lettera c), afferma che per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. A questo riguardo il Ministero delle Finanze, con la circolare n° 9 del 14.6.1993, ha precisato che restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI i terreni che rientrano nelle seguenti ipotesi: i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile). i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti «orticelli») coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell’art. 2 del d. lgs. n° 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI. Pagina 34 di 36 Criteri di applicazione ICI VALORE IMPONIBILE. Per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di pagamento, moltiplicato per 75. N.B. A decorrere dal 1997 i redditi dominicali vanno aumentati del 25%, secondo quanto disposto con l’art. 3, comma 48 e comma 50, della legge 23.12.1996 n° 662; si tenga però presente che le suddette maggiorazioni non sono comprese nelle visure e negli atti catastali, anche di data recente, per cui nel calcolare l’ICI dovuta si deve comunque aumentare delle percentuali indicate le rendite catastali dei fabbricati posseduti ed i redditi domenicali dei terreni agricoli soggetti all’imposta. TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE. L’art. 9 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire. A tali effetti si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. La quota di intassabilità di lire 50 milioni, in caso di più comproprietari del terreno, va applicata per intero per ciascuno di essi e non frazionata tra gli aventi diritto, trattandosi di un beneficio di natura soggettiva: così la Corte di Cassazione con sentenza n° 18384 del 13.9.2004. Al riguardo l’art. 58, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 ha previsto che si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n° 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. TRUST Il trust è quella situazione giuridica in cui un soggetto (il disponente) attribuisce determinati beni ad un altro soggetto, denominato trustee, il quale li gestisce nell’interesse di uno o più beneficiari. Caratteristica essenziale del trust è la segregazione patrimoniale, cioè i beni del trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni del disponente e del trustee: quindi, qualunque vicenda personale e patrimoniale colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust. I beni del trust appartengono esclusivamente al trustee, che beneficia di un vero e proprio trasferimento di natura reale, anche se il suo diritto al godimento dei beni in questione subisce una compressione, in quanto tali beni sono gravati da un vincolo di destinazione. In altre parole il trustee, nell’esercizio del diritto di proprietà dei beni trasferitigli, deve perseguire gli scopi indicati dal disponente. Dal punto di vista legislativo il trust è stato riconosciuto dalla legge 16.10.1989 n° 364, e disciplinato dall’art. 2645 ter del codice civile; l’art. 2, comma 49, del decreto legge 3.10.2006 n° 262, convertito dalla legge 24.11.2006 n° 286, ha confermato la tassazione della “costituzione dei vincoli di destinazione”, applicando l’imposta sulle donazioni. La legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), all’art. 1, commi 74, 75 e 76, ha introdotto alcune disposizioni per i trust, prevedendo in particolare la soggettività passiva dei trust ai fini della imposta sul reddito delle società, e che, nel caso in cui i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati ai beneficiari stessi. Per quanto riguarda l’applicazione dell’ICI, in mancanza di norme specifiche sul relativo trattamento tributario, vi sono dubbi circa il soggetto a cui imputare il pagamento: da un lato, dato che il trustee diventa proprietario dei beni assegnatigli, l’ICI dovrebbe essere da lui dovuta secondo i principi generali. Dall’altra parte c’è chi osserva che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non comporta alcuna capacità contributiva in capo al secondo, il quale non ottiene alcun incremento patrimoniale, ma riveste solo il ruolo di fiduciario del primo, utilizzando i beni, segregati in un’area riservata del suo patrimonio generale, temporaneamente e per un dato scopo. In conclusione appare comunque preferibile la soluzione per cui l’ICI è dovuta dal trustee, in considerazione del fatto che è comunque proprietario dei beni e che li amministra: tale situazione appare del resto simile a quella del titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) che, pur avendo una disponibilità limitata del bene, è comunque soggetto passivo ICI. Pagina 35 di 36 Criteri di applicazione ICI VALORE DEGLI IMMOBILI L'ICI è calcolata sul valore degli immobili, per la cui determinazione l’art. 5 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede i seguenti criteri: - per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di pagamento moltiplicata: - per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (per il gruppo B gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per cento il moltiplicatore originario di 100: si veda la voce relativa “IMMOBILI DEL GRUPPO B”); - per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; - per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D o nella categoria A/10 (uffici e studi privati); - per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe); - per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento (si rinvia alla voce “AREE FABBRICABILI” per i riferimenti alle delibere comunali di determinazione dei valori di riferimento); - per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di pagamento, moltiplicato per 75; - per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11.7.1992 n° 333, convertito dalla L. 8.8.1992 n° 539, cioè applicando all'ammontare risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti previsti per ciascuno degli anni di formazione; - per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati al punto precedente, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato in riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti (valido fino al 31.12.2006 – dall’1.1.2007 tale previsione è stata abrogata dal comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 - legge finanziaria 2007); - per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1.6.1939 n° 1089 (ora art. 10 d. lgs. 22.1.2004 n° 42), la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato, il moltiplicatore 100. Tale moltiplicatore va utilizzato anche se il fabbricato è catastalmente classificato in categoria diversa dalle abitazioni (p. es., in cat. A/10 o C/1 o nel gruppo D), dato che il fabbricato viene appunto assimilato ad una abitazione. N.B. 1) A decorrere dal 1997 le rendite catastali devono essere aumentate del 5% ed i redditi dominicali del 25%, secondo quanto disposto con l’art. 3, comma 48 e comma 51, della legge 23.12.1996 n° 662; si tenga però presente che le suddette maggiorazioni non sono comprese nelle visure e negli atti catastali, anche di data recente, per cui nel calcolare l’ICI dovuta si deve comunque aumentare delle percentuali indicate le rendite catastali dei fabbricati posseduti ed i redditi domenicali dei terreni agricoli soggetti all’imposta. N.B. 2) Non si applica all’ICI la maggiorazione dei valori catastali nella misura del 10% o del 20%, disposta dall’art. 2, comma 63, della legge 24.12.2003 n° 350 e dall’art. 1 bis, comma 7, D.L. 12.7.2004 n° 168, convertito dalla legge 30.7.2004 n° 191, che hanno effetto solo per le imposte di registro, ipotecarie e catastali. VARIAZIONI ICI Per gli adempimenti in caso di variazione degli elementi di applicazione dell’imposta, si rinvia alle voci “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” (valida fino al 2006) e “DICHIARAZIONE ICI” (valida dal 2007). VARIAZIONI ICI IN DIMINUZIONE Nel caso di eventi riduttivi dell’ammontare del tributo, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 12989 del 4.6.2007, ha affermato essere obbligo del contribuente la presentazione tempestiva della denuncia di variazione, non sussistendo l’onere del comune di accertare il verificarsi di eventi favorevoli al contribuente (nel caso di specie la Corte non ha ritenuto valida per l’anno 1998 la denuncia di variazione in diminuzione presentata solo nel 2003). Pagina 36 di 36