Criteri di applicazione dell`ICI

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CRITERI DI APPLICAZIONE
aggiornamento del 16.09.2010
Criteri di applicazione ICI
SOMMARIO
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI ......................................................................................................................................... 4
ABITABILITÀ (FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE) ........................................................................................................... 4
ABITAZIONE (DIRITTO DI) .................................................................................................................................................. 4
ABITAZIONE PRINCIPALE .................................................................................................................................................. 4
ACCATASTAMENTO NUOVE COSTRUZIONI .......................................................................................................................... 6
ACCERTAMENTO CON ADESIONE ...................................................................................................................................... 7
ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO........................................................................................................................................ 7
AGENTI DELLA RISCOSSIONE ............................................................................................................................................ 7
AGEVOLAZIONI ................................................................................................................................................................ 7
ALIQUOTE (COMPETENZA ALLA ADOZIONE) ........................................................................................................................ 8
ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI NEL COMUNE DI LUCCA .................................................................................................. 8
AREE DEMANIALI (CONCESSIONARIO DI) ............................................................................................................................ 9
AREE FABBRICABILI ......................................................................................................................................................... 9
ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO .........................................................................................................................................10
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE ..................................................................................................................................10
CALCOLO ICI PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO .......................................................................................................10
CARTELLA DI PAGAMENTO..............................................................................................................................................11
CATEGORIE E CLASSI CATASTALI ....................................................................................................................................11
COMUNICAZIONE AREE FABBRICABILI ..............................................................................................................................11
COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI ....................................................................................................................................11
CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA .........................................................................................................................12
CONDONO EDILIZIO........................................................................................................................................................12
CONIUGE SEPARATO .....................................................................................................................................................12
CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA ............................................................................................................................13
DICHIARAZIONE ICI .......................................................................................................................................................13
DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO .............................................................................................................................14
DOCFA .........................................................................................................................................................................14
ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE ..............................................................................................................................15
EQUITALIA ....................................................................................................................................................................15
EREDI ...........................................................................................................................................................................15
ESENZIONI ....................................................................................................................................................................16
ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI ........................................................................................................................................17
ESTIMO (TARIFFE DI) .....................................................................................................................................................17
F24 ..............................................................................................................................................................................17
FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE ..................................................................................................................................17
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO O VARIATI .............................................................................................................17
FABBRICATI RURALI – COSTRUZIONI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE .....................................................................17
FABBRICATO - NOZIONE .................................................................................................................................................20
FALLIMENTO .................................................................................................................................................................20
IMMOBILI DEL GRUPPO B ................................................................................................................................................21
IMMOBILI DEL GRUPPO D (D’IMPRESA) ............................................................................................................................21
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Criteri di applicazione ICI
IMMOBILI DEL GRUPPO E ................................................................................................................................................21
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO ...................................................................................................................21
IMPORTO MINIMO PER I PAGAMENTI.................................................................................................................................22
INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ ...........................................................................................................................................22
INDENNITÀ PER L’ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE...............................................................................................23
INTERESSI LEGALI..........................................................................................................................................................23
INTERESSI TRIBUTARI ....................................................................................................................................................24
IPAB .............................................................................................................................................................................24
LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) ................................................................................................................................24
LOCAZIONI CONCORDATE ...............................................................................................................................................24
MAGGIORE DETRAZIONE (DI € 258) PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ...................................................................................24
MICROZONE CATASTALI .................................................................................................................................................25
MODELLO UNICO INFORMATICO (MUI) ............................................................................................................................25
NORMATIVA ICI ..............................................................................................................................................................26
ONLUS..........................................................................................................................................................................26
PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ ...............................................................................................................................26
PAGAMENTO ACCERTAMENTI ICI (TERMINI E MODALITÀ) ..................................................................................................27
PAGAMENTO DALL’ESTERO ............................................................................................................................................27
PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO ..........................................................................................................................28
PERTINENZE .................................................................................................................................................................28
PIGNORAMENTO ............................................................................................................................................................28
PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI FINI ICI..............................................................................................................29
RAVVEDIMENTO OPEROSO .............................................................................................................................................29
RENDITE CATASTALI ......................................................................................................................................................30
RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA ......................................................................................................................31
RIMBORSO ....................................................................................................................................................................32
RISCOSSIONE COATTIVA ................................................................................................................................................32
SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ...............................................................................32
SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE .................................................................................32
SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SUL VERSAMENTO .............................................................................................................33
S.C.I.P. .........................................................................................................................................................................33
SOGGETTI PASSIVI.........................................................................................................................................................33
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE................................................................................................................................33
SUPERFICIE (DIRITTO DI) ................................................................................................................................................34
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO E PER L’ISCRIZIONE A RUOLO ..........................................................................................34
TERRENI AGRICOLI ........................................................................................................................................................34
TRUST ..........................................................................................................................................................................35
VALORE DEGLI IMMOBILI ................................................................................................................................................36
VARIAZIONI ICI ...............................................................................................................................................................36
VARIAZIONI ICI IN DIMINUZIONE .......................................................................................................................................36
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Criteri di applicazione ICI
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
art. = articolo
Cass. = Corte di Cassazione
circ. = circolare
c.c./cod. civ. = codice civile
d.l./D.L. = decreto legge
d. lgs. = decreto legislativo
D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
ICI = imposta comunale sugli immobili
l./L. = legge
MUI = modello unico informatico
ris. = risoluzione
s.c.i.p. = società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici
sent. = sentenza
ABITABILITÀ (FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE)
Secondo l’art. 2 d. lgs. 30.12.1992 n° 504 il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato.
Di conseguenza non ha rilievo la mancanza del certificato di abitabilità e la inutilizzabilità dell’immobile: in
tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n° 7905 del 22.2.2005, dep. il 15.4.2005, che ha dichiarato dovuta
l’ICI per i fabbricati di nuova costruzione, anche se privi del certificato di abitabilità, in quanto il presupposto
dell’ICI è il possesso degli immobili a prescindere dalla loro utilizzazione e dalla loro attitudine a produrre
reddito. La Corte di Cassazione, per questi casi, ha anche ritenuto inapplicabile la riduzione alla metà di cui
all’art. 8/504, perché questa riduzione si riferisce a cause sopravvenute alla costruzione e debitamente
riscontrate (v. la voce relativa “INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ”).
ABITAZIONE (DIRITTO DI)
Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento, che determina nel suo titolare l’obbligo di pagamento ICI,
ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504.
Il diritto di abitazione non deve però essere confuso con il diritto di utilizzare l’immobile a seguito di affitto,
locazione o comodato: l’inquilino non è quindi tenuto ad alcun obbligo per quanto riguarda l’ICI.
Il diritto di abitazione è, p. es., quello spettante al coniuge superstite sull’abitazione adibita a residenza
familiare e relative pertinenze, se di proprietà del coniuge defunto o comune (art. 540 codice civile). In questo
caso il diritto di abitazione, essendo previsto direttamente dalla legge, è acquisito immediatamente dal coniuge
superstite al momento dell’apertura della successione.
ABITAZIONE PRINCIPALE
NOZIONE. Secondo l’art. 8, comma 2, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, integrato dal comma 173 dell’art. 1 della
legge 27.12.2006 n° 296, per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica, in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente.
Si segnala che il regolamento comunale per la disciplina dell’ICI n° 166 del 22.12.1998 prevede all’art. 4, a
decorrere dal 1999, l’equiparazione all’abitazione principale:
a) dell’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado);
b) dell’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
Sono inoltre considerate parti integranti delle abitazioni principali le loro pertinenze, (v. sotto la voce
“PERTINENZE”) anche se distintamente iscritte in catasto (art. 30, comma 12, legge 23.12.1999 n° 488, con
effetto dall’anno 2001, ma il Comune di Lucca, con l’art. 4 del regolamento ICI, aveva già considerato parte
integrante delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, con
decorrenza dall’anno 1999).
TRATTAMENTO FISCALE AI FINI ICI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (questa voce è valida per i casi in cui la abitazione
principale è soggetta a ICI, cioè per tutte le ipotesi fino al 31.12.2007, mentre dall’1.1.2008 è valida solo nei
casi in cui non si applica l’esenzione: v. più avanti).
A decorrere dal 1999 il Comune di Lucca ha previsto, per i contribuenti che hanno la residenza anagrafica
nello stesso Comune di Lucca, un’aliquota ridotta per l’abitazione principale, stabilita da diversi anni nella
misura del 4,5 per mille (per il dettaglio delle aliquote negli anni si rinvia alla voce “ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI
NEL COMUNE DI LUCCA”).
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Criteri di applicazione ICI
Per l’abitazione principale spetta inoltre una detrazione dall’imposta, rapportata ai mesi dell’anno per cui
sussiste tale destinazione. Per beneficiare di tale detrazione è necessario che vi sia identità tra soggetto
obbligato al pagamento dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetto
dimorante abitualmente nell’abitazione medesima (ad eccezione dei casi di equiparazione previsti dal
regolamento comunale: art. 4).
Il Ministero delle Finanze, con la circolare n° 114/E del 25.5.1999, ha precisato, sotto l’aspetto della detrazione
di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione principale. Quindi l’unico
ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può
essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione
principale medesima, appartenenti al titolare di questa.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non alla quota di
possesso.
Nel caso di due unità immobiliari accatastate separatamente, ma che di fatto costituiscono l’unica abitazione
principale del contribuente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito che la detrazione ICI spetta
per una sola delle unità immobiliari accatastate autonomamente (risoluzione n° 6/DPF del 7.5.2002), mentre
l’altra unità immobiliare va considerata come abitazione secondaria (con il relativo trattamento ICI: niente
detrazione e aliquota ordinaria).
Aumento della detrazione ordinaria (maggiore detrazione di € 258): A partire dall’anno 2000, e fino al 2008,
è stata aumentata la detrazione per l’abitazione principale a favore dei pensionati che hanno determinati
requisiti di età, reddito e proprietà, come stabilito anno per anno, a condizione che l’interessato presenti
apposita autocertificazione entro il 30 giugno dell’anno di competenza.
Da ultimo (anno 2008) tale detrazione è stata fissata a euro 258,00 per i pensionati ultra 64enni con reddito non
superiore ad euro 12.500,00 annui e per i quali ricorrano le seguenti altre condizioni:
- essere proprietario sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box,
anche se accatastati autonomamente;
- non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);
- non essere proprietario di terreni edificabili;
- il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attività retribuita);
- aver avuto nell’anno 2007 un reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare non superiore a euro 12.500,00,
al netto del reddito dei fabbricati relativo all’abitazione principale e relative pertinenze. Se il nucleo
familiare è composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di
euro 3.250,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente;
- gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o
quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze).
Si evidenzia che, per usufruire delle agevolazioni previste (detrazione ed eventuale aliquota ridotta),
occorre che l’interessato segnali al Comune la destinazione ad abitazione principale della unità immobiliare
interessata, con le modalità indicate per la comunicazione delle variazioni, nel caso che l’abitazione sia
quella direttamente utilizzata ed anche quando essa rientra tra i casi di equiparazione.
N.B. 1- Tale maggiore detrazione è stata prevista fino all’anno 2008, mentre dal 2009 non è stata più introdotta,
sulla base della considerazione che l’esenzione per l’abitazione principale l’ha di fatto resa inutile.
N.B. 2 – La Giunta Comunale con deliberazione n° 515 del 23.12.2008 ha fornito all’Ufficio Tributi le seguenti
linee di indirizzo nella effettuazione dei controlli ICI sulla maggiore detrazione di euro 258,00, stabilendone
la spettanza, per la quota ovviamente di competenza ed in presenza dei requisiti previsti, nei casi di seguito
indicati, oltre che per l’annualità 2003, anche per le successive ancora da controllare:
- quando l’autocertificazione è presentata dopo il 30 giugno dell’anno di competenza, ma entro il 30
settembre successivo, sia che essa sia stata presentata per usufruire anche delle altre agevolazioni previste,
sia nel caso che essa riguardi la sola maggiore detrazione ICI;
- a favore del coniuge del contribuente che ha presentato l’autocertificazione, purché il primo sia indicato
nella stessa autocertificazione come componente del nucleo familiare;
- quando il contribuente è titolare di una quota minima di possesso di altri immobili, oltre a quello destinato
ad abitazione principale e relative pertinenze, quota che si individua nella misura complessiva del due per
cento, da considerare in riferimento a tutti gli immobili eventualmente posseduti in aggiunta all’abitazione
principale, a condizione che la misura indicata non costituisca, in rapporto al reddito complessivo del
contribuente, una quota superiore al cinque per cento.
ESENZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (la presente voce è valida dall’1.1.2008, con l’entrata in vigore della
esenzione per la abitazione principale).
Il decreto legge 27 maggio 2008 n° 93 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n° 124 del 28 maggio 2008),
coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008 n° 126 (in Gazzetta Ufficiale n° 174 del 26 luglio 2008),
recante: «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», ha introdotto, con l’art. 1,
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Criteri di applicazione ICI
l’esenzione dall’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
A tale proposito si forniscono le seguenti indicazioni applicative, sulla base di quanto precisato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n° 12/DF del 5.6.2008:
- L’esenzione si applica a decorrere dal 2008 a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
(cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc., dimora
abitualmente), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
- L’esenzione spetta anche per le abitazioni principali assimilate dal comune con proprio regolamento, cioè,
nel caso di Lucca, per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al
secondo grado); per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile
che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. La disposizione di favore opera indipendentemente dalla
circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota
agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo.
- Anche se la norma suddetta dell’art. 1 del D.L. n° 93/08 non prevede nulla al riguardo, l’esenzione si
intende valere pure per le pertinenze dell’abitazione principale (p. es., garage, box, cantina, ecc.), in base
al criterio generale del codice civile secondo cui il regime giuridico delle pertinenze è quello del bene
principale. Si ricorda al riguardo che il regolamento ICI del comune di Lucca considera le pertinenze parte
integrante delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, senza prevedere limitazioni
al numero di esse.
- L’esenzione spetta anche per la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa, a
condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ovviamente l’esenzione
non può essere riconosciuta nell’ipotesi in cui la ex casa coniugale appartenga ad una delle categorie
catastali A1, A8 e A9). L’esenzione è riconosciuta anche se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso
comune di ubicazione dell’ex casa coniugale un’altra abitazione che ha concesso, ad esempio, in uso
gratuito, o ha locato, e non può, quindi, utilizzare come abitazione principale. Il coniuge non assegnatario
dell’ex casa coniugale può godere della esenzione in esame anche nel caso in cui adibisca ad abitazione
principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune
diverso da quello in cui è ubicata l’ex casa coniugale, giacché l’unica condizione posta a suo carico per
usufruire dei benefici in questione, è che egli non possieda un’abitazione principale “nello stesso comune
ove è ubicata la casa coniugale”. Il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale ha inoltre diritto a
beneficiare della esenzione anche quando ha la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato
nello stesso comune ove è situata l’ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha
concesso in uso gratuito. Infatti, in questa ipotesi, il coniuge non assegnatario si trova nelle condizioni
richieste, in quanto l’immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, né su di esso vanta
alcun diritto reale. Per tale immobile, i benefici per l’abitazione principale non spettano al coniuge non
assegnatario, ma ad un soggetto passivo ICI diverso, vale a dire a colui che ha concesso l’immobile in uso
gratuito.
- L’esenzione spetta inoltre per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- Non rientrano nell’esenzione, e quindi per esse l’ICI rimane dovuta, le abitazioni principali di categoria
catastale A1, A8 e A9.
- L’esenzione non spetta nemmeno per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, che l’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 23.1.1993 n° 16, convertito dalla legge
24.3.1993 n° 75, considera direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che non risultino
locate. Ciò perché l’art. 1 del D.L. n° 93/08 prevede l’esenzione per le abitazioni principali considerate tali
dal d. lgs. 30.12.1992 n° 504 e non anche per quelle previste da altre norme, come nel caso in questione.
- Le abitazioni principali che continuano ad essere tenute al pagamento ICI (cioè quelle di categoria A1, A8 e
A9 nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato) possono usufruire
dell’aliquota ridotta prevista dal comune per l’abitazione principale (4,5 per mille) e della detrazione di
euro 124,00.
- Riguardo alla situazione dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431, non
spetta l’esenzione perché non si è in presenza di una assimilazione alla abitazione principale. Continua
tuttavia ad applicarsi l’aliquota ridotta dell’uno per mille che il comune di Lucca ha confermato anche per
l’anno 2008.
ACCATASTAMENTO NUOVE COSTRUZIONI
L’art. 34-quinquies del D.L. 10.1.2006, convertito dalla L. 9.3.2006 n° 80, ha introdotto importanti novità in
materia delle procedure di accatastamento delle nuove costruzioni e di variazione delle unità immobiliari già
censite. In particolare è stato modificato il termine per la presentazione delle domande di nuova costruzione o
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Criteri di applicazione ICI
di mutazione nello stato dei beni, termine che è stato fissato in 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono
divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati (per le nuove costruzioni) ovvero in 30 giorni dal momento
in cui si sono verificate le mutazioni nello stato dei beni (per le unità immobiliari già censite). In precedenza il
termine era invece fissato nel 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si era verificata la condizione.
La nuova disciplina si applica agli eventi che si verificano decorrere dal 12.3.2006, data di entrata in vigore della
citata legge di conversione n° 80.2006.
Per maggiori particolari v. la circolare dell’Agenzia del Territorio n° 3.2006 – prot. n° 28334 – dell’11.4.2006.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la disciplina dell’accertamento con adesione, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998, il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di
accertamento può richiedere con domanda scritta in carta libera, prima dell’impugnazione dell’atto innanzi la
Commissione tributaria provinciale, di procedere all’adesione, fornendo contestualmente gli elementi su cui si
basa la sua richiesta.
La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per novanta giorni i termini di impugnazione
e quelli di pagamento.
L’impugnazione dell’avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l’avvio del
procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l’avvio, comporta rinuncia all’istanza di definizione
presentata.
L’ufficio comunale competente provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza del contribuente, a
formulare l’invito a comparire, anche telefonicamente o in via telematica.
N.B. questa ipotesi non va confusa con quella dell’adesione all’accertamento (v. la voce relativa), in cui il
contribuente accetta l’accertamento ottenendo la riduzione delle sanzioni; invece nell’accertamento con
adesione il contribuente ritiene che l’accertamento ricevuto sia parzialmente sbagliato e propone quindi
all’ufficio di concordarne una rettifica sulla base degli elementi che fornisce.
ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO
L’art. 14 del d. lgs. 18.12.1997 n° 473, che ha sostituito l’art. 14 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, prevede che le
sanzioni per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione o denuncia sono ridotte ad un quarto se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, e della sanzione.
Tale previsione non si applica alle sanzioni relative a irregolarità dei pagamenti e nemmeno alla sanzione
per omessa comunicazione ICI di euro 103 per ogni unità immobiliare non dichiarata (art. 14 del
regolamento comunale ICI ): così ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n°
296.E del 31.12.1998 (v. anche la voce “SANZIONI SULLA COMUNICAZIONE”).
N°B. questa ipotesi in cui il contribuente accetta l’accertamento, ottenendo la riduzione delle sanzioni, non va
confusa con quella dell’accertamento con adesione (v. la voce relativa), in cui il contribuente propone all’ufficio
di concordare una rettifica dell’accertamento sulla base degli elementi che fornisce.
AGENTI DELLA RISCOSSIONE
Sono i soggetti subentrati ai precedenti concessionari, i quali gestiscono, in un determinato ambito territoriale
(in genere provinciale), il servizio della riscossione, anche coattiva, dei tributi per conto dell’Agenzia delle
entrate e degli altri enti impositori.
Nella provincia di Lucca l’agente della riscossione è costituito da Equitalia Cerit s.p.a., con sede legale in V.le
G. Matteotti 16 – 50132 Firenze. Lo sportello di Lucca ha sede in via Provinciale di Sottomonte 5, 55060
Guamo (LU) [tel. 0583 421036 – Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e dalle 14.35 alle
15.35; se prefestivi dalle ore 8.20 alle ore 11.00].
AGEVOLAZIONI
Le principali agevolazioni previste dalla normativa ICI e dal regolamento comunale riguardano:
- l’abitazione principale del contribuente, per cui spetta una detrazione dall’imposta ed eventualmente
un’aliquota ridotta, salvo che non spetti l’esenzione introdotta a decorrere dal 2008 dal decreto legge
27 maggio 2008 n° 93 – v. la voce “ABITAZIONE PRINCIPALE”.
- i pensionati ultra 64enni con reddito non superiore ad un determinato importo stabilito anno per anno annui,
per cui la detrazione per l’abitazione principale è aumentata ad Euro 258,00 – v. la voce “ABITAZIONE
PRINCIPALE”.
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali l’imposta è ridotta del 50% v. la voce “INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ”.
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a
titolo principale, purché dai medesimi condotti, per i quali l’imposta si applica alla parte di valore
eccedente lire 50 milioni – v. la voce “TERRENI AGRICOLI”.
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Criteri di applicazione ICI
-
i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite
dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431, per cui è prevista un’aliquota
ridotta – v. la voce “LOCAZIONI CONCORDATE”.
gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 22.1.2004 n° 42, per cui il valore
imponibile è calcolato in base alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa
d’estimo di minore ammontare – v. la voce “IMMOBILI VINCOLATI”.
dal 2008 si è aggiunta l’esenzione per la abitazione principale – v. la voce “ABITAZIONE PRINCIPALE”.
ALIQUOTE (COMPETENZA ALLA ADOZIONE)
Il comma 156 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007) ha attribuito al Consiglio Comunale la
competenza alla adozione delle aliquote ICI, in precedenza attribuita alla Giunta Comunale.
ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI NEL COMUNE DI LUCCA
Si riporta a seguire il riepilogo delle aliquote e detrazioni in vigore dal 1993 ad oggi:
ANNO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
ALIQUOTA X MILLE
DETRAZIONE
-
5,8 (aliquota unica)
7 (aliquota unica)
7 (aliquota unica)
6 (aliquota unica)
6 (aliquota unica)
6 (aliquota unica)
5,5 per le abitazioni principali
6 per gli altri immobili
5,25 per le abitazioni principali
5,50 per gli altri immobili
2001
-
5 per le abitazioni principali
5,50 per gli altri immobili
2002
-
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
2 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
7 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali con
superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati, secondo
le previsioni della legge Regione Toscana 17.5.1999 n° 28 e del
relativo regolamento di attuazione in data 26.7.1999 n° 4,
come modificato con il regolamento 3.5.2000 n° 5.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
7 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali con
superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati, secondo
le previsioni della legge Regione Toscana 17.5.1999 n° 28 e del
relativo regolamento di attuazione in data 26.7.1999 n° 4,
come modificato con il regolamento 3.5.2000 n° 5.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
2000
-
-
2003
-
-
2004
-
2005
-
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Pagina 8 di 36
180.000
180.000
180.000
180.000
240.000
240.000
240.000
Lire 240.000
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata a lire 500.000 per i pensionati ultra
65enni con reddito non superiore a lire
18.000.000 (a condizione che gli interessati lo
richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2000 con apposita autocertificazione).
Lire 240.000
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata a lire 500.000 per i pensionati ultra
65enni con reddito non superiore a lire
18.000.000 (a condizione che gli interessati lo
richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2001 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra
64enni con reddito non superiore ad euro
11.880,00 annui (a condizione che gli interessati
lo richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2002 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra
64enni con reddito non superiore ad euro
11.880,00 annui (a condizione che gli interessati
lo richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2003 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra
64enni con reddito non superiore ad euro
11.880,00 annui (a condizione che gli interessati
lo richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2004 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra
64enni con reddito non superiore ad euro
Criteri di applicazione ICI
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
2010
-
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
4,50 per le abitazioni principali;
5,50 per mille per tutti gli immobili con le eccezioni indicate a
seguire:
1 per mille i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998
n° 431.
11.880,00 annui (a condizione che gli interessati
lo richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2005 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra
64enni con reddito non superiore ad euro
12.100,00 annui (a condizione che gli interessati
lo richiedano per iscritto al Comune entro il
15.7.2006 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra
64enni con reddito non superiore ad euro
12.100,00 annui (a condizione che gli interessati
lo richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2007 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
Detrazione
per
l’abitazione
principale
aumentata ad Euro 258,00 per i pensionati ultra
64enni con reddito non superiore ad euro
12.500,00 annui (a condizione che gli interessati
lo richiedano per iscritto al Comune entro il
30.6.2008 con apposita autocertificazione).
Euro 124,00
(n.b. non è stata prevista la detrazione
maggiorata a euro 258,00, in considerazione
della esenzione per l’abitazione principale, che
ha fatto venire meno la ragione della
agevolazione)
Euro 124,00
(n.b. non è stata prevista la detrazione
maggiorata a euro 258,00, in considerazione
della esenzione per l’abitazione principale, che
ha fatto venire meno la ragione della
agevolazione)
AREE DEMANIALI (CONCESSIONARIO DI)
Il soggetto titolare di una concessione su area demaniale è tenuto al pagamento ICI a decorrere dall’1.1.2001, a
seguito dell’entrata in vigore della legge 23.12.2000 n° 388 (finanziaria 2001), il cui art. 18, comma 3, ha
appunto attribuito la soggettività passiva al concessionario.
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 8637 del 26.4.2005, ha stabilito che tale norma ha natura innovativa e
non retroattiva.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n° 1/DPF del 6.3.2003, a sua volta ha precisato che il
concessionario è comunque tenuto al pagamento ICI, a prescindere dal titolo di possesso dell’immobile, in
quanto la norma succitata fa riferimento al solo godimento del bene, indipendentemente dalla natura reale o
personale del titolo di possesso.
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n° 223 del 4.6.2004) anche il sub
concessionario di area demaniale è tenuto al pagamento ICI.
AREE FABBRICABILI
NOZIONE. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Al riguardo l’art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. 30.9.2005 n° 203, convertito in L. 2.12.2005 n° 248, ha
stabilito che la suddetta definizione di area fabbricabile si interpreta nel senso che un'area è da considerare
comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale,
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Questa disposizione è stata confermata dall’art. 36, comma 2, del D.L. 4.7.2006 n° 223, convertito in L.
4.8.2006 n° 248, secondo cui un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base
allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sulla norma appena citata dell’art. 36, comma 2, si è pronunciata la Corte costituzionale che, con l’ordinanza n°
266/2008, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità, confermando così la vigenza della
disposizione.
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Criteri di applicazione ICI
Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a
titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura
ed all’allevamento di animali.
Sono considerate fabbricabili, a norma del comma 6 dell’art. 5 d. lgs. 30.12.1992 n° 504, anche le aree su cui
insiste un fabbricato in fase di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, senza considerare il valore di tale
fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui
il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato (in queste ipotesi non è quindi applicabile
l’istituto della inagibilità/inabilità).
VALORE. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla
data del 1° gennaio dell'anno di pagamento. Il Comune di Lucca, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75
del 31.5.2008, ha approvato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 2008. Tali valori sono stati confermati
anche per l’anno 2009 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 31.3.2009, integrata con
deliberazione n° 49 del 7.5.2009, e per l’anno 2010 con deliberazione n° 24 del 29.4.2010.
I valori in questione sono stati determinati ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g), del d. lgs. 15.12.1997 n°
446, il quale prevede per l’appunto che “i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento
del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato,
secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso”.
A tale riguardo merita evidenziare che rimane comunque ferma la regola ordinaria secondo la quale il valore
delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Da ciò discende che:
- Se il contribuente calcola e paga l’ICI per le aree fabbricabili tenendo conto dei valori stabiliti dal comune,
non correrà il rischio di subire un accertamento per la rettifica del valore dichiarato.
- Se il contribuente dichiara un valore inferiore a quello stabilito dal comune, quest’ultimo può
eventualmente accertare un maggior valore, anche diverso da quelli sopra indicati, dato che il riferimento è
costituito dai valori di mercato.
- Se il contribuente dichiara un valore superiore a quello stabilito dal comune, non compete comunque alcun
rimborso relativamente alla eccedenza.
Riguardo all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n° 289, si veda
più avanti la voce relativa “COMUNICAZIONE AREE FABBRICABILI”.
ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO
L’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e
riscatto non è tenuto al pagamento ICI: così il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la ris. n° 5/DPF del
18.10.2007, che ha risolto i dubbi in precedenza esistenti, accogliendo l’indirizzo espresso dalla Corte di
Cassazione: quest’ultima infatti, con sentenza n° 654 del 14.1.2005, ha deciso che, nel caso di immobile di
proprietà IACP oggetto di contratto di assegnazione con patto di futura vendita, soggetto passivo continua ad
essere lo IACP, dato che l’assegnatario dell’appartamento gode solo di un diritto personale di godimento,
mentre l’acquisizione della proprietà risulta prevista solo come evento futuro ed incerto. Quindi il locatario con
patto di futura vendita non è tenuto al pagamento dell'ICI, anche perché l'art. 3, comma 1, del D. lgs. n°
504/92, individua tra i soggetti passivi del tributo solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale
sugli immobili.
Tale indirizzo è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 21451 del 9.10.2009, che ha
confermato la posizione dell’assegnatario come un diritto personale di godimento, non assimilabile ad un diritto
reale.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Si veda la voce “CONIUGE SEPARATO”.
CALCOLO ICI PER I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
L’ICI si calcola sul valore degli immobili, determinato secondo i criteri indicati sotto la voce “VALORE DEGLI
IMMOBILI”. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla rendita catastale,
aumentata del 5%, moltiplicata per il relativo coefficiente (v. sotto la voce “FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE”); la
rendita catastale, a sua volta, è determinata in base alla tariffa d’estimo ed alla consistenza catastale [v. sotto
la voce “ESTIMO (TARIFFE DI)”].
Riassumendo, le modalità di calcolo per i fabbricati iscritti in catasto sono le seguenti:
- tariffa d’estimo x consistenza catastale = rendita catastale
- rendita catastale x 5% = rendita catastale rivalutata
- rendita catastale rivalutata x moltiplicatore (34, 50, 100 o 140) = valore del fabbricato
- valore del fabbricato x aliquota ICI = imposta dovuta.
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Criteri di applicazione ICI
N°B. l’imposta dovuta deve essere poi eventualmente rapportata alla quota ed ai mesi di possesso nonché alle
detrazioni o riduzioni eventualmente spettanti.
CARTELLA DI PAGAMENTO
E’ un avviso predisposto dall’agente della riscossione e notificato al contribuente, contenente l’invito a pagare
entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo. La cartella contiene, tra l’altro, la data in cui il ruolo è stato
reso esecutivo, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di
pagamento, l’indicazione delle modalità per ricorrere.
Il contribuente, se ritiene corretta la richiesta, può pagare la cartella presso gli sportelli del concessionario, in
banca o agli uffici postali, in caso contrario può chiedere chiarimenti all’ufficio che è responsabile dell’addebito
(non, quindi, al concessionario della riscossione, che è un semplice esecutore). Nel caso continui ad essere
convinto che l’addebito non è fondato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (v. la voce “RICORSO
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA”).
Nel caso di difficoltà nel pagamento può essere richiesta la dilazione a Equitalia fino a 72 rate mensili (v. la voce
“DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO”).
CATEGORIE E CLASSI CATASTALI
Le categorie sono le tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le categorie sono cinque: A (abitazioni), B
(edifici a uso collettivo, come caserme o scuole), C (commerciali, come box, negozi, tettoie), D (immobili
industriali), E (immobili speciali). In ogni categoria ci sono più sottocategorie, numerate a partire da 1 (p. es.,
A.1, A.2, A.3, ecc.), e per ogni sottocategoria sono presenti più classi: la classe catastale è appunto il criterio di
distinzione degli immobili di una data categoria catastale in relazione al grado di finitura, alla posizione, ecc.
Le classi sono anch’esse numerate a partire da 1 (classe 1, classe 2, classe 3, ecc.), in ordine crescente di
valore: infatti per ogni categoria e classe catastale è prevista una specifica tariffa d’estimo - v. la voce relativa
“ESTIMO (TARIFFE DI)” – che permette di determinare la rendita catastale.
COMUNICAZIONE AREE FABBRICABILI
L’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n° 289 stabilisce che “I comuni, quando attribuiscono ad un
terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con
modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. Riguardo alle conseguenze sulla
imposizione ICI di tale disposizione, se non osservata, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 15558 del
2.7.2009, ha affermato che il contribuente è tenuto a pagare l’ICI su un’area edificabile anche se il comune non
lo ha informato delle variazioni urbanistiche e non ha comunicato il cambio di destinazione del terreno:
l’obbligo previsto dalla norma suddetta dell’art. 31, comma 20, legge 289/2002 è infatti sprovvisto di sanzioni
per la sua inosservanza.
Nel caso di Lucca, una prima serie di comunicazioni è stata fatta in allegato agli avvisi di accertamento emessi a
dicembre 2008 per l’anno 2003; un secondo invio è stato fatto a giugno 2009: queste comunicazioni hanno
riguardato solo le aree che erano fabbricabili con il vecchio regolamento urbanistico e che lo sono rimaste anche
con il nuovo del 2004. Ulteriori comunicazioni sono state fatte in occasione della emissione degli accertamenti
per l’anno 2004.
COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI
N.B. la seguente voce è valida fino al 31.12.2006, in quanto l’art. 1, comma 175, della legge 27.12.2006 n° 296
ha soppresso a partire dal 2007 la facoltà dei comuni di sostituire la dichiarazione ICI con una semplice
comunicazione. Per l’anno 2007 e seguenti si veda quindi la voce “DICHIARAZIONE ICI”.
A decorrere dal 1999 il regolamento per la disciplina dell’ICI, approvato con deliberazione C.C. n° 166 del
22.12.1998, aveva eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, sostituendolo con una semplice
comunicazione, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in
cui si è verificata la variazione stessa (art. 10).
Le variazioni che devono essere dichiarate sono quelle che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta, come
nel caso di trasferimento del diritto di proprietà o di costituzione (o estinzione) del diritto reale di usufrutto,
uso o abitazione, di successione a causa di morte in uno dei diritti reali sopra indicati (si tenga comunque
presente che l’art. 15, comma 2, della legge 18.10.2001 n° 383 ha stabilito che per gli immobili inclusi nella
dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili: v. in particolare la voce “ EREDI“), di acquisto o di perdita del diritto
all'esenzione o esclusione dall'imposta ovvero ad una sua riduzione, di acquisto o perdita della caratteristica di
abitazione principale, di trasformazione di terreno agricolo in area fabbricabile, di area fabbricabile su cui è
stata ultimata la costruzione del fabbricato, di costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità; ecc.
Si evidenzia che erano da comunicare anche le agevolazioni previste, come la destinazione ad abitazione
principale della unità immobiliare interessata, la concessione in uso gratuito dell’abitazione da parte del
possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado); la concessione di immobili in locazione a titolo
di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge
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Criteri di applicazione ICI
9.12.1998 n° 431, ecc. Naturalmente tale comunicazione andava fatta solo per il primo anno di applicazione e
non è necessario ripeterla negli anni successivi fino a che rimangono inalterate le condizioni segnalate.
La comunicazione poteva essere consegnata direttamente al comune ovvero può essere spedita a mezzo
raccomandata postale senza ricevuta di ritorno (in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno di
consegna all'ufficio postale).
CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA
Nel caso di un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva, si pone il problema di
chi sia tenuto al pagamento ICI. In primo luogo si precisa che la condizione sospensiva è quella che subordina
l’effetto del contratto all’avverarsi di un evento futuro e incerto. La condizione risolutiva è quella che subordina
la cessazione degli effetti all’avverarsi di un avvenimento futuro e incerto.
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L'acquirente
di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può
compiere atti conservativi (art. 1356 codice civile).
Ai fini ICI si ritiene che nel periodo di pendenza della condizione sospensiva il pagamento spetti al venditore,
perché l’acquirente non ha ancora avuto trasferito il diritto; durante la pendenza della condizione risolutiva che
spetti all’acquirente.
CONDONO EDILIZIO
Relativamente ai fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art. 32 del D.L. 30.9.2003
n° 269, convertito dalla legge 24.11.2003 n° 326, era previsto il termine del 31 ottobre 2005 per la
presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili nonché, ove
dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico.
Riguardo al pagamento, l’ICI per tali immobili era dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003
sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di
ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.
Il versamento dell’imposta relativo doveva essere effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in misura pari
a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. Per l’anno 2005 era
dovuta con tale meccanismo di calcolo solo la rata di giugno 2005, mentre per la rata di dicembre 2005
(scadenza 20.12.2005) il contribuente doveva pagare l’ICI in base alla rendita catastale derivante dalla
presentazione, entro il 31.10.2005, della denuncia catastale.
In occasione del pagamento della rata di dicembre 2005 doveva anche essere pagato l’eventuale conguaglio per
ogni annualità tra l’ICI complessivamente dovuta per gli anni 2003/2004/2005, calcolata sulla base della rendita
catastale attribuita e l’importo pagato forfettariamente a titolo di acconto in misura pari a 2 euro per ogni
metro quadrato di opera edilizia regolarizzata.
L’art. 11 del decreto-legge 30.12.2005 n° 273 aveva poi prorogato al 30 aprile 2006 il termine per
l'integrazione documentale, proroga che dovrebbe riguardare anche il termine previsto dall’art. 32, comma 37,
del D.L. 269/2003 per la presentazione delle dichiarazioni catastali e fiscali, nonché il pagamento ICI a
conguaglio (sussistono però dubbi se e in quali termini il contribuente sia tenuto a farlo, fermo restando che la
rendita catastale sarà conosciuta solo a partire dal 30 aprile 2006).
Il termine del 30 aprile 2006 diventò di fatto il 2 maggio 2006, dato che il 30.4.2006 era domenica ed il 1°
maggio è festivo.
CONIUGE SEPARATO
CONIUGE ASSEGNATARIO. Il coniuge, separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento giudiziale, non è tenuto al pagamento ICI per la natura personale di tale diritto di godimento,
che non costituisce quindi un diritto reale. Così il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la ris. n° 5/DPF
del 18.10.2007, che ha risolto i dubbi in precedenza esistenti, accogliendo l’indirizzo espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n° 6192 del 16.3.2007, che conferma quanto già espresso nella sentenza n° 18476 del
5.7.2005: “il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa
coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha
natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale”.
Resta ovviamente fermo l’obbligo del coniuge assegnatario al pagamento ICI per la sua quota di proprietà:
ciò significa che, nei casi più frequenti in cui i due coniugi separati sono proprietari ciascuno del 50%
dell’abitazione, l’ICI continua ad essere dovuta da ognuno dei due in base a tali quote di possesso, anche quando
uno di essi abbia avuta assegnata dal Tribunale la casa coniugale (fatta salva, dal 2008, la spettanza della
esenzione per l’abitazione principale).
CONIUGE NON ASSEGNATARIO. Fino al 2007 il coniuge non assegnatario era tenuto al pagamento ICI per la ex casa
coniugale secondo le norme ordinarie, senza la spettanza del trattamento per abitazione principale. La legge
24.12.2007 n° 244 (finanziaria 2008) ha riconosciuto invece al coniuge separato il trattamento di
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Criteri di applicazione ICI
abitazione principale, introducendo il comma 3-bis nell’art. 6 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, con il seguente
contenuto:
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui
all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».
A seguito della introduzione della esenzione ICI per l’abitazione principale di cui al decreto legge
27 maggio 2008 n° 93, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n° 12 del 5.6.2008, ha
precisato quanto segue:
- al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale si applica l’esenzione ove ricorrano le condizioni
prescritte dal suddetto comma 3-bis.
- il requisito della non titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale va inteso nel senso che l’abitazione in
questione deve essere utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo.
- L’esenzione è quindi applicabile anche nei casi in cui il coniuge non assegnatario possiede nello stesso
comune di ubicazione dell’ex casa coniugale un’altra abitazione che non utilizza come abitazione principale
perché, ha concesso, ad esempio, in uso gratuito, o ha locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione
principale.
- il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale può godere della esenzione in esame anche nel caso in cui
adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale
situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’ex casa coniugale, giacché l’unica condizione posta
a suo carico per usufruire dei benefici in questione, è che egli non possieda un’abitazione principale “nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
- il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale ha inoltre diritto a beneficiare della esenzione anche
quando ha la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata
l’ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito, in virtù del
fatto che il regolamento comunale ha previsto l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili
concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Infatti, in questa ipotesi, il coniuge non
assegnatario si trova nelle condizioni richieste, in quanto l’immobile adibito ad abitazione principale non è
di sua proprietà, né su di esso vanta alcun diritto reale. Per tale immobile, i benefici per l’abitazione
principale non spettano al coniuge non assegnatario, ma ad un soggetto passivo ICI diverso, vale a dire a
colui che ha concesso l’immobile in uso gratuito.
CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA
Il contratto preliminare di vendita non determina di regola il trasferimento della proprietà e quindi non sposta la
soggettività passiva ICI dal promettente venditore al promettente acquirente. Il problema consiste però nello
stabilire se l’atto in questione è un vero preliminare di vendita o piuttosto una compravendita definitiva,
problema che non può essere risolto in astratto, ma va deciso in concreto, caso per caso, esaminando l’effettiva
volontà delle parti (Corte di Cassazione, sentenza n° 13174 del 4.10.2000).
Trasferimento di proprietà prima della stipula del rogito notarile:
occorre considerare che per il trasferimento della proprietà dei beni immobili non è necessario l’atto pubblico,
ma è sufficiente una scrittura privata. Quindi, se quest’ultima è idonea a trasferire la proprietà, non ha
rilevanza il rogito notarile e l’immissione dell’acquirente nel possesso dell’immobile vale a trasferire la
proprietà ed a far sorgere la soggettività passiva ICI.
DICHIARAZIONE ICI
La presente voce è valida a decorrere dal 2007, perché in precedenza, dal 1999 fino al 2006, era in vigore il
sistema della comunicazione: v. la voce “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI”.
SITUAZIONE 2007. Dal 2007 l’art. 1, comma 175, della legge 27.12.2006 n° 296 ha soppresso la facoltà dei comuni
di sostituire la dichiarazione ICI con una semplice comunicazione: di conseguenza i comuni che, come quello di
Lucca, avevano sostituito la dichiarazione ICI con una semplice comunicazione, non possono più utilizzare
quest’ultima, dato che è rimasta in vigore la sola dichiarazione (così il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Ufficio federalismo fiscale - nella nota n° 5407/2007/DPF/UFF del 13.3.2007).
SITUAZIONE DAL 2008. Già nel 2007 il legislatore aveva previsto una parziale abrogazione degli obblighi dichiarativi
ICI, che è entrata a regime dal 2008:
a) l’art. 37, comma 53, del decreto legge 4.7.2006 n° 223, convertito dalla legge 4.8.2006 n° 248, modificato
dall’art. 1, comma 174, della legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007), ha soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in subordine alla entrata
in vigore del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Resta però fermo l'obbligo di
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Criteri di applicazione ICI
presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti
per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d. lgs. 18 dicembre
1997 n° 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. (N°B. Quest’ultimo consente ai notai
di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e
voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili: compravendita di immobili, cessione e costituzione
di diritti reali a titolo oneroso su immobili, accettazioni espresse di eredità, accettazioni tacite di eredità,
ecc.).
b) la effettiva operatività del suddetto sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è stata accertata
con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio in data 18.12.2007, per cui a partire dall’anno
2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed
oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni
d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni
attraverso la consultazione della banca dati catastale. Più precisamente, la dichiarazione ICI non va
presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono
applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997 n° 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico (quest’ultimo consente ai notai di assolvere,
attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura
catastale di atti relativi a diritti sugli immobili: compravendita di immobili, cessione e costituzione di diritti
reali a titolo oneroso su immobili, accettazioni espresse di eredità, accettazioni tacite di eredità, ecc.).
Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
- gli immobili godono di riduzioni dell’imposta.
- Il caso più frequente riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico. Si tratta
in particolare degli immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali
è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del modello unico informatico solo da tale data, come, ad esempio:
assegnazione divisionale a conto di futura divisione; cessioni di beni ai creditori; cessioni di diritti reali a
titolo gratuito; convenzioni matrimoniali; costituzione di diritti reali a titolo gratuito; costituzione di
fondazione; costituzione di fondo patrimoniale; divisioni;
- donazioni; permuta; ecc.
- il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria. Tra le fattispecie più significative si indicano a titolo di esempio le seguenti:
- l’acquisto o perdita della caratteristica di abitazione principale della unità immobiliare interessata.
- la concessione in uso gratuito dell’abitazione da parte del possessore ai suoi familiari (parenti fino al
secondo grado).
- la concessione di immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi
previsti dal comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431.
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile.
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa.
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
- l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI.
- l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità.
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza
attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati
contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
- l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e
distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio.
- l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per
modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA).
- l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. lgs. 22 gennaio 2004, n°
42.
DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO
La materia della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è disciplinata dall’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 602 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la
facoltà dell’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di ripartire il debito fino a 72 rate mensili,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di pagamento.
La competenza è quindi all’Agente della riscossione, anche per gli importi di competenza del Comune di
Lucca, per cui gli interessati devono rivolgersi a Equitalia.
DOCFA
Si tratta della procedura informatica/telematica prevista dal D.M. 19.4.1994 n° 701 per l’aggiornamento degli
archivi catastali: consiste nella presentazione, da parte di tecnico abilitato, su supporto informatico della
denuncia di accatastamento, con la proposta di attribuzione della rendita catastale. Quest’ultima può essere
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Criteri di applicazione ICI
modificata dagli uffici della Agenzia del Territorio entro dodici mesi dalla proposta: tale modifica retroagisce al
momento della presentazione della domanda (Corte di Cassazione, sentenza n° 5109 del 7.2.2005, dep. il
9.3.2005).
ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE
L'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, dispone l’esenzione ICI a favore degli immobili
utilizzati dagli enti non commerciali, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222 (sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione
cristiana).
L’art. 7, comma 2 bis, del D.L. n° 203.2005, convertito dalla L. 2.12.2005 n° 248, ha interpretato tale norma nel
senso che detta esenzione si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla
natura eventualmente commerciale delle stesse.
Successivamente, l’art. 39 del D.L. 4.7.2006 n° 223, convertito in L. 4.8.2006 n° 248, ha stabilito che l'esenzione
disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, si intende applicabile alle
attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
La nozione di enti non commerciali è data dall’art. 73 (ex 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22.12.1986 n°
917 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR): gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza
dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato
in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 73 commi 4 e 5 TUIR).
In tema di enti non commerciali si veda anche la voce “ONLUS”.
Osservazioni:
1. In primo luogo si deve ricordare la previsione dell’art. 3 del regolamento per la disciplina dell’imposta
comunale sugli immobili (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 166 del 22.12.1998 e
successive integrazioni e modifiche), che limita l’esenzione dell’art. 7 comma 1 lettera i) D. lgs. n° 504.92
ai soli fabbricati che, oltre che utilizzati, siano anche di proprietà dell’ente non commerciale che li
utilizza. Di conseguenza l’esenzione ICI si applica solo nei casi in cui l’immobile è di proprietà dell’ente
non commerciale.
2. In secondo luogo l’esenzione è comunque prevista solo per gli immobili destinati esclusivamente allo
svolgimento delle attività sopra indicate (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana): restano
quindi soggetti a ICI gli immobili che, pur di proprietà degli enti non commerciali, non siano da questi
direttamente utilizzati o siano utilizzati, anche in parte, per attività diverse da quelle indicate nella
norma.
3. Riguardo all’accertamento della natura non commerciale dell’ente, sembra che non sia sufficiente, alla
luce di sentenze della Corte di Cassazione (n° 19840 e 19843 del 12.10.2005), fare riferimento alla sola
previsione dello statuto, ma che occorra considerare in concreto la natura dell’attività esercitata.
4. Il comma 133 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, in
riferimento alla previsione dell’art. 7 comma 2 bis del D.L. n° 203.2005, convertito dalla L. 2.12.2005 n°
248, che non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta.
5. Circa i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire della esenzione, la Corte di Cassazione, con sentenza
n° 5485 del 29.2.2008, ha ribadito la necessità dello svolgimento nell’immobile di un’attività
esclusivamente non commerciale (requisito oggettivo) e che l’ente non abbia come oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (requisito soggettivo). Inoltre la Corte di Cassazione
afferma che la prova dei requisiti grava sul contribuente e che il requisito oggettivo non può essere
provato solo con documenti, ma richiede una verifica fattuale sulle modalità di svolgimento
dell’attività,
EQUITALIA
Equitalia è la società costituita dallo stato per la riscossione anche coattiva, dei tributi per conto dell’Agenzia
delle entrate e degli altri enti impositori, tra cui i comuni. Equitalia è costituita a sua volta da numerosi agenti
che gestiscono un determinato ambito territoriale (in genere provinciale). Nella provincia di Lucca l’agente è
Equitalia Cerit s.p.a., con sede in Via provinciale di Sottomonte, 5 - 55060 Guamo (Lu).
EREDI
L'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI), per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge
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Criteri di applicazione ICI
18.10.2001 n° 383. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette infatti
copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Naturalmente deve essere comunque segnalata al comune l’esistenza dei presupposti per usufruire delle
agevolazioni e detrazioni previste, come, p. es., quelle per l’abitazione principale, secondo i tempi e le
modalità previste per la comunicazione delle variazioni ICI (v. le voci relative).
Decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’erede: l’erede è obbligato al pagamento ICI dal momento in cui si è
aperta la successione, anche se l’accettazione dell’eredità è avvenuta successivamente (sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Foggia n° 205 del 27.8.2002).
Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 6488
del 31.1.2007, dep. il 19.3.2007, afferma che "colui che accetta con beneficio di inventario è erede, come
chiaramente statuisce l'art. 490, comma 1, del codice civile, con l'unica rilevante differenza, rispetto
all'accettazione pura e semplice (art. 470, comma 1, del codice civile), che il patrimonio del defunto è tenuto
distinto da quello dell'erede (art. 490, comma 1, del codice civile), e che si producono gli effetti conseguenti
indicati dall'art. 490, comma 2, del codice civile: l'erede che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario,
infatti (Cass., Sez. III, 14 marzo 2003, n° 3791), può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i
quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della
responsabilità dell'erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli l'abbia fatta valere, proponendo
la relativa eccezione. L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, quindi, non determina, di per sé
sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti (anche tributari) ma fa solo sorgere
il diritto dell'erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati
dal de cuius.”
ESENZIONI
Gli immobili esenti da ICI sono indicati dall’art. 7 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n° 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali (N.B. - ai sensi dell'art. 31 comma 18 L. 27.12.2002 n° 289,
l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si deve
intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai
sensi della stessa disposizione) (N.B. – la Corte di Cassazione ha osservato che le esenzioni fiscali sono di
stretta interpretazione e che l’art. 7 d. lgs. n° 504/92 non menziona gli enti pubblici economici, i quali
sono quindi soggetti a ICI: infatti detti enti esercitano anche funzioni pubblicistiche, ma sono soggetti, sotto
altri profili, a norme di tipo privatistico: sentenza n° 16030 dell’8.7.2009, relativa in particolare all’ANAS);
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (N.B. l’art. 2 comma 1 della legge 1.8.2003 n° 206,
dispone che “sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli
edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di
cui all’articolo 1, comma 1”, e cioè degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché degli enti delle
altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della
Costituzione);
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n° 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n° 222 (sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) (riguardo a
questa previsione v. le precisazioni sotto la voce “ ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE”).
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
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Criteri di applicazione ICI
A queste ipotesi va aggiunta l’esenzione per la abitazione principale introdotta dal 2008 dal decreto legge
27 maggio 2008 n° 93.
ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI
Nel procedimento di espropriazione il presupposto impositivo ICI va di regola individuato nel momento del
trasferimento dell’immobile, che avviene con il decreto di esproprio, considerato come atto traslativo della
proprietà. Quindi fino a quando il decreto non è emesso, la proprietà dell’immobile rimane in capo al soggetto
privato, che continuerà ad assolvere agli obblighi ICI.
ESTIMO (TARIFFE DI)
Le tariffe d'estimo sono utilizzate dalla Agenzia del Territorio per determinare la rendita catastale degli
immobili, che si ottiene moltiplicando appunto la tariffa d’estimo prevista per la categoria e classe
dell'immobile per la sua consistenza catastale, espressa in:
- vani catastali per il gruppo A
- metri cubi per il gruppo B
- metri quadrati per il gruppo C
Per gli immobili dei gruppi D ed E la rendita viene attribuita mediante stima diretta.
F24
A decorrere dall’anno 2007 è stata introdotta la possibilità di pagare l’ICI anche con il mod. F24, per utilizzare il
quale sono previsti i seguenti codici:
- codice catastale del comune di Lucca = E715.
- codice 3901 = ICI per l'abitazione principale.
- codice 3902 = ICI per i terreni agricoli.
- codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili.
- codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati.
- codice 3906 = ICI interessi
- codice 3907 = ICI sanzioni
Il pagamento con il mod. F24 può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque Agente della riscossione o
banca convenzionata e presso gli uffici postali.
FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto
al 1° gennaio dell’anno di pagamento moltiplicata:
- per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (per il gruppo B gli artt. 2 e 5 del D.L.
3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per cento il
moltiplicatore originario di 100: si veda la voce relativa “IMMOBILI DEL GRUPPO B”);
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e
C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D o nella categoria A/10 (uffici e studi
privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
N.B. 1) A decorrere dal 1997 le rendite catastali devono essere aumentate del 5% ed i redditi dominicali del
25%, secondo quanto disposto con l’art. 3, comma 48 e comma 50, della legge 23.12.1996 n° 662; si tenga però
presente che le suddette maggiorazioni non sono comprese nelle visure e negli atti catastali, anche di data
recente, per cui nel calcolare l’ICI dovuta si deve comunque aumentare delle percentuali indicate le rendite
catastali dei fabbricati posseduti ed i redditi domenicali dei terreni agricoli soggetti all’imposta.
N.B. 2) Non si applica all’ICI la maggiorazione dei valori catastali nella misura del 10% o del 20%, disposta
dall’art. 2, comma 63, della legge 24.12.2003 n° 350 e dall’art. 1 bis, comma, 7 D.L. 12.7.2004 n° 168,
convertito dalla legge 30.7.2004 n° 191, che hanno effetto solo per le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO O VARIATI
In origine il comma 4 dell’articolo 5 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevedeva, per i fabbricati non iscritti in
catasto, diversi da quelli d’impresa, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti
che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, che il valore fosse determinato in riferimento alla rendita
di fabbricati similari già iscritti.
Il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) ha però abrogato la
disposizione suddetta.
FABBRICATI RURALI – COSTRUZIONI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE
La questione degli effetti della ruralità dei fabbricati sulla imposizione ICI ha provocato molte controversie ed
interventi correttivi nel corso degli anni, anche perché l’art. 7 D. lgs. n° 504/92 non prevede espressamente
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Criteri di applicazione ICI
l’esenzione ICI dei fabbricati rurali. Limitandosi agli ultimi sviluppi, si inizia dalla sentenza n° 15321 del
10.6.2008 della Corte di Cassazione, che ha affermato che la ruralità di un fabbricato, iscritto in catasto con
attribuzione di un’autonoma rendita, non esclude l’assoggettamento del fabbricato stesso all’ICI, giacché
l’attribuzione di autonoma rendita costituisce presupposto necessario e sufficiente per detta assoggettabilità.
Quindi la sentenza in esame ha affermato che il requisito di ruralità non è sufficiente a giustificare l’esenzione
ICI per i fabbricati iscritti in catasto ai quali è attribuita un’autonoma rendita. Infatti l’esclusione dall’ICI di un
fabbricato rurale può discendere solo dall’eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale,
perché, agli effetti dell’imposta in esame, l’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita
costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l’assoggettamento dell’immobile all’imposta stessa. La
conclusione ultima, dunque, a cui è approdata la Cassazione con la sentenza citata, è che il requisito di ruralità
del fabbricato non ha alcuna valenza diretta per escludere l’assoggettamento dell’immobile all’imposta in
esame. L’esclusione dall’ICI del fabbricato rurale, può derivare, infatti, solo dall’eventuale non attribuzione allo
stesso di una rendita catastale giacché l’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita
costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l’assoggettamento dell’immobile all’imposta. Il requisito di
ruralità, infine, rileva solo ai fini dell’accatastamento e dell’eventuale assegnazione della rendita, che in base ai
dettami dell’art. 9 del D.L. n° 567/1993[4] (convertito in legge il 26 febbraio 1994, n° 133) e delle successive
modifiche apportate dal D.P.R. n° 139 del 23 marzo 1998 e dal D.L. n° 158 del 1 ottobre del 2007 (convertito in
legge il 29 novembre 2007, n° 222) sottostanno ad un regime fiscale agevolato ma che non prevede l’esenzione
ICI.
La sentenza citata prosegue poi affermando che i principi di diritto enunciati valgono anche per le "costruzioni
strumentali alle attività agricole di cui al D.P.R. n° 917 del 1986, art. 29" per effetto del D.L. n° 553 del 1993,
art. 9, che non ha determinato nessuna automatica né necessaria esclusione di quelle "costruzioni" dall'imposta
comunale sugli immobili (ICI) perché, avendo le sopravvenute modifiche legislative sostituito il preesistente
(allora nuovo) catasto urbano con il più generale catasto dei fabbricati, il riferimento al precedente catasto,
contenuto nel richiamato art. 2, comma 1, lett. a) deve intendersi di poi relativo al neo istituito "catasto dei
fabbricati", con la conseguenza che l'iscrizione (o la necessità di iscrizione) nel "catasto dei fabbricati" di una
"unità immobiliare" costituisce, in base all'art. 1, comma 2 presupposto (necessario ma anche) sufficiente per la
qualifica di tale "unità" come fabbricato ai fini dell'ICI e, quindi, per l'assoggettamento a tale imposta di
quell'immobile.
La questione della ruralità è stata poi disciplinata a livello legislativo dall’art. 23, comma 1-bis, del decreto
legge 30.12.2008 n° 207, convertito dalla legge 27.2.2009 n° 14, il quale ha fornito l’interpretazione
autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, stabilendo che non si considerano
fabbricati le unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i
requisiti di ruralità di cui all’art. 9 decreto legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito dalla legge 26
febbraio 1994 n° 133.
La norma appena citata dell’art. 23 è stata confermata essere di natura interpretativa dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n° 227/09, e nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n° 18565/09: quest’ultima pronuncia contiene però anche delle affermazioni fondamentali in
tema di ruralità ai fini ICI, in quanto si afferma il principio della rilevanza dell’accatastamento: se l’immobile è
stato iscritto in catasto come rurale (cioè in cat. A6 per le abitazioni ed in cat. D10 per gli immobili
strumentali), l’ICI non è dovuta; se invece all’immobile è stata attribuita una categoria catastale diversa,
non rurale, ed il contribuente non la ha impugnata, l’ICI è dovuta. Se infine l’immobile è privo di rendita,
allora vanno verificate le condizioni di ruralità, fermo restando l’onere della prova in capo al contribuente.
La suddetta sentenza n° 18565/09 precisa ulteriormente che, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità
tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle
cooperative agricole.
Requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali: i requisiti di ruralità sono previsti dall'art. 9 del
decreto legge 30 dicembre 1993 n° 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133, come modificato
dall’art. 42-bis del decreto legge 1.10.2007 n° 159, convertito dalla legge 29.11.2007 n° 222.
Il nuovo testo dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, è quindi il seguente:
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati
destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui
l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
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Criteri di applicazione ICI
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del d. lgs. 29 marzo 2004, n° 99,
aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di
imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n° 580";
b) lettera abrogata dall’art. 42-bis D.L. 1.10.2007 n° 159 [il testo diceva: l'immobile deve essere utilizzato
quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti
esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero
dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna];
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n° 97, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai
sensi della citata legge n° 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la
disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633.
e) non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n° 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 218 del 27 agosto 1969.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla
normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti
agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 18 maggio
2001, n° 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".
L’art. 2135 codice civile a cui rinvia il comma 3-bis succitato, intitolato “Imprenditore agricolo”, come
sostituito dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 18 maggio 2001 n° 228, prevede:
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività' agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge.
Costruzioni strumentali alle attività agricole:
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Criteri di applicazione ICI
Prima della modifica dell’art. 3-bis disposta dall’art. 42-bis citato, la situazione delle costruzioni strumentali
alle attività agricole era disciplinata come segue:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui
all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n° 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività
agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle
macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati
all'agriturismo.
L’art. 29 del TUIR, a cui rinvia la norma suddetta, è poi divenuto l’art. 32 e le attività ivi previste sono:
le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali).
N.B. confrontando le due versioni del comma 3-bis sembra doversi concludere come segue: mentre nella
versione precedente il carattere rurale era riconosciuto in via alternativa alle costruzioni strumentali alle
attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero alle costruzioni strumentali
all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia
delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, la nuova versione riconosce il
carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui
all'articolo 2135 del codice civile, cioè nei soli casi in cui si è in presenza di un imprenditore agricolo.
La sentenza n° 18565/09 della Corte di Cassazione, citata in precedenza, precisa, riguardo agli immobili
strumentali, che non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità
essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole.
FABBRICATO - NOZIONE
Per fabbricato si intende la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano (e quindi anche, distintamente, l’«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia
attribuibile un’autonoma rendita catastale.
FALLIMENTO
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per
ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine
di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la
dichiarazione.
Il fallimento non determina alcuna variazione della base imponibile, che rimane quella prevista dai criteri di
legge e che non è costituita dal prezzo di vendita del bene: così la Corte di Cassazione con sentenza n° 20575
del 4.4.2005, dep. il 24.10.2005. In senso contrario invece la sentenza della Corte di Cassazione in data
24.9.2004 n° 14148, in cui si afferma che il curatore legittimamente calcola l’ICI in base al prezzo di vendita.
Il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) ha modificato l’art. 10
del d. lgs. 30 dicembre 1992 n° 504, prevedendo che, per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della
loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio
della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata
dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
La novità appena indicata ha risolto i dubbi, prima esistenti, sulla decorrenza del termine di 3 mesi, concesso al
curatore per il pagamento ICI: la norma originaria lo faceva decorrere infatti dalla data in cui il prezzo è stato
incassato, senza considerare però che il decreto di trasferimento della proprietà è di regola adottato dal giudice
delegato anche diversi mesi dopo la vendita dell’immobile.
Al riguardo vi erano appunto dubbi ed anche decisioni contrastanti in giurisprudenza: la Corte di Cassazione ha
comunque deciso che il termine di pagamento ICI decorre dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile
aggiudicato e non dalla data di pagamento del prezzo (sentenza n° 17636 del 31.5.2004, dep. il 1.9.2004):
infatti, secondo la Corte, l’ammontare dell’ICI può essere prelevato dal prezzo di vendita solo dopo il decreto di
trasferimento della proprietà, che perfeziona la vendita.
Natura del credito del comune: dubbi sussistono anche sulla natura del credito ICI vantato dai comuni nei
confronti del fallimento: per il Tribunale di Milano (sentenza n° 5611 del 5.5.2004) tale credito è privilegiato ai
sensi dell’art. 2752 ultimo comma codice civile, e così anche gli interessi del credito tributario; le eventuali
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Criteri di applicazione ICI
sanzioni sono invece un credito chirografario, non assistito da privilegio. Il Tribunale di Torino, con sentenza n°
33421 del 6.7.2004, ha affermato che i comuni possono esercitare il privilegio generale sui beni mobili del
debitore per i crediti ICI. La natura privilegiata del credito ICI è stata confermata dal tribunale di Milano con
sentenza del 23.5.2008. Per ulteriori informazioni si veda la voce “PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI FINI ICI”.
IMMOBILI DEL GRUPPO B
Gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per
cento il moltiplicatore che si utilizza per determinare il valore imponibile ICI dei fabbricati. Per il gruppo B esso
era originariamente fissato in 100, per cui con la rivalutazione indicata del 40%, esso arriva a 140.
IMMOBILI DEL GRUPPO D (D’IMPRESA)
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al penultimo periodo del comma 3
dell'art. 7 del D.L. 11.7.1992 n° 333, convertito dalla L. 8.8.1992 n° 539, cioè applicando all'ammontare
risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti previsti per ciascuno
degli anni di formazione.
IMMOBILI DEL GRUPPO E
Gli immobili appartenenti al gruppo catastale E sono esenti da ICI [ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del
d. lgs. 30.12.1992 n° 50], ma gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno
previsto che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non
possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio
privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Quindi in questi
ultimi casi non è più valida la classificazione nel gruppo E, ma tali immobili devono essere dichiarati in catasto
con revisione della rendita catastale e assoggettamento a ICI, con effetto dall’1.1.2007.
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1.6.1939 n° 1089 (ora art. 10 d. lgs.
22.1.2004 n° 421), la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale,
1
Si riporta il testo dell’art. 10 del d. lgs. 22.1.2004 n° 42:
Art. 10 Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1).
-------------------(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett.a), num. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 .
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente
ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro
ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 (1).
-------------------(1) Lettera così modificata prima dall'art. 2, lett.a), n° 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 e poi dall'art. 2, comma 1, lett. a),
num. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 .
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del
loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e
della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o
religiose (1);
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che,
per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica,
numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse (2).
-------------------(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), num. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 .
(2) Lettera così modificata prima dall'art. 2, lett.a), n° 2, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 e poi dall'art. 2, comma 1, lett. a),
num. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 .
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
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Criteri di applicazione ICI
determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato, il moltiplicatore 100 (cfr. art. 2, comma 5, del
D.L. 23.1.1993 n° 16, convertito dalla L. 24.3.1993 n° 75). Tale moltiplicatore va utilizzato anche se il
fabbricato è catastalmente classificato in categoria diversa dalle abitazioni (p. es., in cat. A/10 o C/1 o nel
gruppo D), dato che il fabbricato viene appunto assimilato ad una abitazione.
L’art. 2 del regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n° 166 del 22.12.1998 e successive modifiche e integrazioni) prevede l’applicazione
della tariffa d'estimo prevista per le abitazioni cat. A/5 classe 1, il cui ammontare è di lire 18.000 (euro 9,30) a
vano.
Per i fabbricati la cui consistenza catastale non è espressa in vani, ma in metri quadrati o cubici, occorre
procedere alla conversione utilizzando il vano catastale medio (cfr. circolare Ministero delle Finanze n° 7/1106
del 10.6.1993 punto 5.28), che si considera essere di metri quadrati 18 (v. art. 2 regolamento ICI) ovvero di
metri cubi 60.
Naturalmente anche la rendita catastale così determinata deve essere maggiorata del 5% secondo quanto
disposto con l’art. 3, comma 48 e comma 50, della legge 23.12.1996 n° 662 (v. al riguardo le voci “FABBRICATI –
VALORE IMPONIBILE”, “RENDITE CATASTALI” e “VALORE DEGLI IMMOBILI”).
IMPORTO MINIMO PER I PAGAMENTI
L’art. 9 del regolamento entrate, come sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.4.2010,
con effetto dall’1.1.2010, prevede che i contribuenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento di somme
dovute a titolo di tributi, di importo fino a euro dodici. Per importi superiori il pagamento deve comunque
essere effettuato per l'intero importo dovuto.
INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta del 50%,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (art. 8, comma 1, d. lgs. 30.12.1992
n° 504).
Si tenga presente che, secondo l’art. 5 del regolamento comunale ICI, l'inagibilità o inabitabilità deve
consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge
5 agosto 1978, n° 457.
Si consideri però che sono considerate fabbricabili, a norma del comma 6 dell’art. 5 d. lgs. 30.12.1992 n° 504,
le aree su cui insiste un fabbricato in fase di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, senza considerare
il valore di tale fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato.
Riassumendo, l'inagibilità o inabitabilità ai fini ICI:

non sussiste nei casi di fabbricati che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria,
per cui l’ICI è dovuta secondo i criteri ordinari;
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto
di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (1);
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi
carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi
carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale
(2).
-------------------(1) Lettera così modificata prima dall'art. 2, lett. a), n° 3, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 e poi dall'art. 2, comma 1, lett. a),
num. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n° 62 .
(2) Lettera così modificata dall'art. 2, lett. a), n° 3, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 .
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al
comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni.
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Criteri di applicazione ICI


sussiste nei casi di fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n° 457, però
solo fino al momento dell’inizio dei lavori, per cui l’ICI può essere ridotta al 50%;
non sussiste più a decorrere dall’inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n° 457,
perché da questo momento l’ICI è dovuta sull’area fabbricabile e non sul fabbricato in corso di restauro,
risanamento, ristrutturazione.
La segnalazione dello stato di inagibilità/inabitabilità, da comunicare al Comune con le modalità previste
per le variazioni in genere), deve essere corredata da perizia dell'ufficio tecnico comunale, con spese a
carico del proprietario, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 1, D. lgs. n°
504/92).
La prova della inagibilità incombe al contribuente (Corte di Cassazione, sentenza n° 661 del 9.11.2004, dep. il
14.1.2005).
La riduzione al 50% per inagibilità spetta, al posto della esclusione totale, anche nei casi di fabbricato distrutto
da incendio, almeno fino a che l’interessato non presenta la variazione catastale per attribuire all’immobile una
rendita pari a zero (Corte di Cassazione, sentenza n° 13230 del 20.6.2005).
N.B. non rientrano in queste ipotesi i casi di fabbricati di nuova costruzione, ancora privi del certificato di
abitabilità: v. la voce “ABITABILITÀ (FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE)”.
INDENNITÀ PER L’ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE
L’art. 16 d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è
ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai
fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione
determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Il contenuto della norma suddetta è stato poi aggiornato dal comma 7 dell’art. 37 del D.P.R. 8.6.2001 n° 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il
quale prevede che “l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o
denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione
formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis,
qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di
espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.”
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, in caso di evasione parziale del pagamento
ICI, è consentito al contribuente espropriato di rettificare la dichiarazione ICI presentata, prima della adozione
della indennità di espropriazione, ottenendo così l’erogazione di una congrua indennità (v. sent. n° 18 del
3.1.2008, n° 14695 del 21.2.2008, dep. il 4.6.2008). Nel caso invece di omessa dichiarazione, la previsione del
succitato art. 16 sarebbe inapplicabile e l’indennità andrebbe corrisposta secondo i criteri ordinari (così Corte di
Cassazione con le sentenze n° 5933 del 10.5.2000 e n° 5283 del 22.4.2000).
Nel caso in cui il comune abbia adottato con proprio regolamento la comunicazione al posto della dichiarazione ?
L’art. 59, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 prevedeva in tali casi la non applicazione dell’art. 16, comma
1 (la situazione è cambiata dal 2007 con la abrogazione della comunicazione, il ripristino della dichiarazione per
tutti i comuni e la soppressione del citato comma 2 dell’art. 59 ad opera del comma 175 dell’art. 1 della legge
27.12.2006 n° 296).
INTERESSI LEGALI
Gli interessi legali sono quelli previsti dall’art. 1284 del codice civile, nella misura che dall’1.1.2004 al
31.12.2007 è stata fissata al 2,5% annuo, mentre dall’1.1.2008 al 31.12.2009 è del 3%; dall’1.1.2010 essa è stata
ridotta all’1%.
Il riepilogo delle misure degli interessi legali in corso di tempo è il seguente:
da
a
misura annua
rif. normativo
21/04/1942
16/12/1990
01/01/1997
01/01/1999
01/01/2001
01/01/2002
01/01/2004
15/12/1990
31/12/1996
31/12/1998
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2003
31/12/2007
5,00
10,00
5,00
2,50
3,50
3,00
2,50
L. 26.11.1990 n° 353
L. 23.12.1996 n° 662
DM 10/12/1998
DM 11/12/2000
DM 11/12/2001
DM 01/12/2003
01/01/2008 31/12/2009
3,00
DM 12/12/2007
01/01/2010
1,00
DM 04/12/2009
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Criteri di applicazione ICI
INTERESSI TRIBUTARI
Il comma 165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 ha stabilito che la misura annua degli interessi
è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di
interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a
decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Il Comune di Lucca ha stabilito gli interessi nella misura di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali di
differenza rispetto al tasso di interesse legale (che fino al 31.12.2007 è del 2,5%), per cui la misura
complessiva era del 5% annuo. Dall’1.1.2008 fino al 31.12.2009 il tasso degli interessi legali è stato portato
al 3%, per cui gli interessi tributari sono divenuti del 5,5%. Dall’1.1.2010 gli interessi legali sono dell’1%,
per cui quelli tributari sono del 3,5%.
N.B. Nel caso di ravvedimento operoso (si veda la voce relativa) sono dovuti gli interessi nella misura legale e
non in quella tributaria.
Il riepilogo delle diverse misure in vigore negli anni è il seguente:
da
a
misura
semestrale
misura
annua
rif. normativo
01/01/2007 31/12/2007
5,00
art. 1, comma 165, legge 27/12/1996 n° 296 – art. 9 bis del regolamento
entrate, introdotto con deliberazione del Commissario straordinario n° 12
del 30.1.2007, con effetto dall’1.1.2007.
01/01/2008 31/12/2009
5,50
c. s. + DM 12/12/2007
01/01/2010
3,50
c. s. + DM 04/12/2009
IPAB
Le IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) sono state create con legge 17.7.1890 n° 6972, poi
sostituita dal d. lgs. 4.5.2001 n° 207. Esse vanno considerate come enti non commerciali ai sensi dell’art. 87,
comma 1, lettera c), del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR): pertanto esse
possono usufruire della esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 (v. la
voce “ENTI NON COMMERCIALI: ESENZIONE”).
LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Il 2° comma dell’art. 3 d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, la
soggettività passiva del locatario.
In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
Negli altri casi di locazione finanziaria, che non riguardano cioè i fabbricati del gruppo D, il locatario diviene
soggetto passivo a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
L’art. 3 sopra citato è stato modificato dall'art. 8 della legge 23.7.2009 n° 99 nel senso che “Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.” Tale norma si applica ai contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore (15 agosto 2009) della citata legge n° 99 del 2009.
LOCAZIONI CONCORDATE
Il Comune di Lucca ha introdotto, a partire dal 2002, una aliquota ridotta per i proprietari che concedono in
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3
dell’art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431: si tratta delle così dette “locazioni concordate”, cioè di contratti di
durata più corta di quelli a canone libero (8 anni): contratti di 3 anni di durata (più 2 di automatico rinnovo, se
non c’è accordo tra padrone di casa e inquilino), quelli per studenti universitari (da 6 mesi a 3 anni di durata) e
quelli transitori (da 1 mese a 18 di durata). Caratteristica di questi contratti è di avere dei limiti massimi di
canone che il proprietario può chiedere all’inquilino, stabiliti negli accordi territoriali.
Per usufruire della aliquota ridotta è necessario presentare l’apposita comunicazione al comune ovvero la
dichiarazione: v. le voci relative “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” e “DICHIARAZIONE ICI”.
MAGGIORE DETRAZIONE (DI € 258) PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
v. alla voce “ABITAZIONE PRINCIPALE - TRATTAMENTO NEL CASO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA”.
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Criteri di applicazione ICI
MICROZONE CATASTALI
La microzona catastale rappresenta, secondo l’art. 8 comma 1 D.P.R. n° 138.1998, una porzione del territorio
comunale che presenta omogeneità nelle caratteristiche urbanistiche, socio-economiche, ecc. Nel Comune di
Lucca ne sono state individuate sette, con deliberazione Consiglio Comunale n° 29 del 25.2.1999:
1. CENTRO
2. PERIFERIA
3. S. ALESSIO – PIEVE S. STEFANO
4. MUGNANO – SORBANO
5. PONTE A MORIANO
6. NORD
7. SUD OVEST
Le suddette sette microzone comprendono i seguenti fogli catastali:
MICROZONE CATASTALI
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 DEL 25.2.2009)
MICRO
FOGLI CATASTALI
ZONA
104 105 porz 111 125 126 128 129 130 131 132
1
CENTRO
164 165 196 197 198
53
54
55 56 64 65 66 67 76
77
78
79
80 81 91 92 93 94 103 105 porz
106 107 108 109 110 112 113 114 119 120
2
PERIFERIA
121 122 123 124 127 133 134 135 136 137
138 139 153 154 155 156 157 158 159 160
161 163 166 170 173 174
3
S. ALESSIO
63
75
88 89 90 102
PIEVE S. STEFANO
4
MUGNANO
162 167
SORBANO
24
25
26 27 28 40 41 42 43
57
5
PONTE A MORIANO
58
68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23 29 30 31 32 33 34
35
6
NORD
36
37
38 39 44 45 46 47 48
49
50
51
52 59 60 61 62 69 70
71
72
73
74 82 83 84 95 96
85
86
87 97 98 99 100 101 115 116
117 118 140 141 142 143 144 145 146 147
7
148 149 150 151 152 168 169 171 172 175
SUD OVEST
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
MODELLO UNICO INFORMATICO (MUI)
Il modello unico informatico riunisce tutte le informazioni necessarie alla registrazione, alla trascrizione nonché
alle volturazione degli atti immobiliari, secondo le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del d. lgs. 18
dicembre 1997, n° 463. Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure
telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la
voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:

dal 15 giugno 2004 per:
– gli atti di compravendita di immobili;
– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali
di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.
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Criteri di applicazione ICI
Ciò comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche suddette di cui all’art. 3- bis
del d. lgs. 18 dicembre 1997, n° 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI): si veda la voce
“DICHIARAZIONE ICI”.
NORMATIVA ICI
L’ICI è disciplinata dal d. lgs. 30.12.1992 n° 504, che contiene le norme a carattere nazionale.
A livello comunale si applica anche il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili
(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 166 del 22.12.1998 e successive integrazioni e
modifiche).
Possono trovare applicazione, in talune ipotesi, anche i seguenti altri regolamenti comunali:
- regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive integrazioni e modifiche);
- regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 164 del 22.12.1998);
- regolamento per la disciplina dell’accertamento con adesione del contribuente (approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998).
ONLUS
Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale è stato disposto dal d. lgs. 4.12.1997 n° 460, il cui art. 21 dispone in materia di tributi locali,
prevedendo che gli enti locali possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Al riguardo il Comune di Lucca non ha introdotto alcuna disposizione, per cui si applicano le previsioni ordinarie
di esenzione ICI di cui all’art. 7 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504.
PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ
TERMINI. L'ICI, a differenza dell'IRPEF, viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce, in due rate: l’art. 37,
commi 13 e 14, del D.L. 4.7.2006 n° 223, convertito in L. 4.8.2006 n° 248, ha modificato i termini di pagamento,
che erano fissati al 30 giugno ed al 20 dicembre, anticipandoli al giorno 16; quindi, a decorrere dall’1.5.2007,
l'ICI deve essere versata in due rate, di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda nel periodo dal 1° al 16
dicembre.
ACCONTO E SALDO. A partire dall’anno 2001 la legge 23.12.2000 n° 388 ha modificato la modalità di calcolo della
prima rata, che deve essere pagata nella misura del 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Ciò significa che l’acconto, almeno nella grande
maggioranza dei casi, dovrà essere pagato nella misura del 50% dell’ICI pagata nell’anno precedente.
E' comunque possibile pagare l'ICI dovuta per l'intero anno entro il termine di scadenza della prima rata (16
giugno), utilizzando in tal caso le aliquote e le detrazioni in vigore in tale anno (in tal caso, sul bollettino di
versamento si devono barrare le due caselle relative all'acconto ed al saldo).
L'importo del saldo ICI è dato dalla differenza tra imposta dovuta per tutto l'anno di competenza meno l'imposta
versata in acconto.
MODALITÀ. L’ICI si può pagare con due modalità, mediante versamento sul conto corrente postale dell’Agente
della riscossione (Equitalia Cerit s.p.a.) oppure utilizzando il mod. F24:
- nel caso di pagamento con il bollettino di conto corrente
Dal 2008 è cambiato sia il bollettino che il conto corrente su cui versare l’ICI: il nuovo bollettino è stato
approvato con decreto ministeriale del 3.4.2008.
Riguardo al conto corrente, non è più valido il precedente numero 164558, che era unico per tutti i comuni della
provincia di Lucca (detto numero rimane comunque valido per il pagamento delle violazioni ICI). Dal 2008 ogni
comune ha un conto corrente proprio e specifico; quello del comune di Lucca è il seguente:
intestazione = “EQUITALIA CERIT SPA Lucca-LU-ICI-Agente riscossione”
numero conto corrente = 88676747
N°B. si ribadisce che il conto corrente indicato è valido solo ed esclusivamente per il pagamento ICI a favore del
comune di Lucca e non può essere utilizzato per il pagamento ad altri comuni, anche della stessa provincia di
Lucca.
- nel caso di pagamento ICI con il mod. F24, si indicano i codici da utilizzare:
- codice catastale del comune di Lucca = E715.
- codice 3901 = ICI per l'abitazione principale.
- codice 3902 = ICI per i terreni agricoli.
- codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili.
- codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati.
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Criteri di applicazione ICI
- codice 3906 = ICI interessi
- codice 3907 = ICI sanzioni
Si è tenuti al pagamento dell'ICI solo se la cifra da versare è superiore euro 12 ed in tal caso il pagamento deve
comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto (art. 9 del regolamento entrate, come sostituito con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.4.2010, con effetto dall’1.1.2010).
PAGAMENTO ACCERTAMENTI ICI (TERMINI E MODALITÀ)
Il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) ha ridotto da 90 a 60
giorni il termine per il pagamento degli accertamenti ICI.
Le modalità sono quelle ordinarie sopra indicate alla voce “PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ”, con le sole
differenze per cui il pagamento va fatto utilizzando l’apposito bollettino “ICI violazioni”, ed il versamento va
fatto sul conto corrente postale n° 164558. Scaduto inutilmente il termine, l’ufficio procede alla riscossione
coattiva con le modalità previste dall'art. 12 del D. lgs. n° 504/92, mediante iscrizione al ruolo dell'intero
importo accertato, aumentato degli interessi e delle spese di riscossione.
Il termine di pagamento suddetto di 60 giorni non può essere sospeso o interrotto: solo nel caso di
“ACCERTAMENTO CON ADESIONE” (v. la voce relativa) è prevista la sospensione per 90 giorni del termine di 60 giorni
per il ricorso e per il pagamento.
PAGAMENTO DALL’ESTERO
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello stato possono effettuare il versamento dell'ICI in unica
soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%, calcolati
sull’importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto.
I residenti all’estero possono effettuare il pagamento dell’ICI, oltre che con il tradizionale bollettino (v. sotto la
voce “PAGAMENTO – TERMINI E MODALITÀ”), anche con le altre modalità previste con decreto Interministeriale del
13.11.1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 296 del 20.12.1995, cioè tramite bonifico bancario oppure
tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In tal caso il
versamento può essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nello Stato
italiano, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto a favore del Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, avente sede in Roma.
Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione del vaglia internazionale, il contribuente
deve spedire, per raccomandata, al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione la parte di destra, denominata "certificato di accreditamento", del bollettino di pagamento ICI,
debitamente compilata.
Se l'importo versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve compilare e
spedire al predetto Consorzio, inserendoli in unica busta tanti modelli, limitatamente alla parte denominata
"certificato di accreditamento", quanti sono i comuni di ubicazione degli immobili.
Più precisamente, secondo quanto precisato da Equitalia, il pagamento può essere effettuato dall’estero con le
seguenti modalità:
• Vaglia postale internazionale ordinario localizzato presso l’Ufficio P.T. di Roma Eur
intestato a:
EQUITALIA SERVIZI SPA – ICI Estero
Via Benedetto Croce, 124
00142 ROMA
• Vaglia postale internazionale di versamento in c/c a favore di:
EQUITALIA SERVIZI SPA – ICI Estero
Via Benedetto Croce, 124
00142 ROMA
presso:
Ufficio P.T. Roma Eur
c/c postale IT 13 N 07601 03200 000067814004
• Bonifico bancario a favore di:
EQUITALIA SERVIZI SPA – ICI Estero
Via Benedetto Croce, 124
00142 ROMA
presso:
Unicredit Banca di Roma, filiale Roma 70
Via del Corso, 307
00186 ROMA
c/c bancario IT 82 Y 03002 03270 000001743031
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Criteri di applicazione ICI
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, si considera direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata.
PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO
Si veda la voce “ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO”.
PERTINENZE
NOZIONE GENERALE. Le pertinenze sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di
accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato
principale. Il concetto di pertinenza è definito dall’art. 817 del Codice civile:
“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla
medesima”.
Il Ministero delle Finanze, con circolare n° 98/E del 17.5.2000 ha precisato sul concetto di pertinenza:
“In base alla disciplina generale dettata dall'articolo 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in
modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e tale destinazione può essere effettuata da chi sia
proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale. Per la qualificazione del concetto di
pertinenza non è pertanto sufficiente il rapporto funzionale con il bene principale ma è anche necessario un
elemento soggettivo consistente nella volontà effettiva del soggetto che ne abbia titolo di destinare il bene
medesimo al servizio o ad ornamento del bene principale.
Ai fini dell'ICI, per l'applicazione delle agevolazioni alle pertinenze di una abitazione principale si prescinde
dalla sussistenza di un atto formale di destinazione”.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Come precisato sotto la voce “ABITAZIONE PRINCIPALE”, sono considerate
parti integranti delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (art.
30, comma 12, legge 23.12.1999 n° 488, con effetto dall’anno 2001, ma il Comune di Lucca, con l’art. 4 del
regolamento ICI, aveva già considerato parte integrante delle abitazioni principali le loro pertinenze, anche se
distintamente iscritte in catasto, con decorrenza dall’anno 1999).
AREE FABBRICABILI DI PERTINENZA DEL FABBRICATO. L'art. 2, comma 1, lettera a), d. lgs. 30.12.1992 n° 504 esclude
l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali di un fabbricato e considera le prime come parti integranti di
quest’ultimo. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 26.08.2004 n° 17035), l’esistenza del vincolo di
pertinenzialità tra fabbricato e terreni, in materia di ICI, non va risolto in base alle risultanze catastali, ma in
riferimento alle previsioni dell’art. 817 del codice civile: di conseguenza, per stabilire l’applicazione della
suddetta disposizione dell’art. 2/504, non costituisce un ostacolo il fatto che l'area pertinenziale e la
costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto.
Ne consegue che, per l'esistenza del vincolo pertinenziale tra fabbricato ed aree a corredo, occorre sia
l'elemento oggettivo della durevole destinazione della cosa accessoria a servizio od ornamento della cosa
principale, sia l'elemento soggettivo della volontà dell'avente diritto di creare la suddetta destinazione.
Riguardo al concetto sopra esposto di pertinenza, per cui essa si realizza anche per le aree fabbricabili di
pertinenza dei fabbricati, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 19375 del 17.12.2003, ha escluso l’autonoma
tassazione ICI di un terreno edificabile adibito a giardino dell’abitazione, anche quando detto terreno sia stato
oggetto di frazionamento catastale e quindi censito in catasto separatamente dall’abitazione. Tale indirizzo è
stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenze n° 17035 del 26.8.2004 e n° 5755 del 16.3.2005.
Sulla questione è però intervenuta la sentenza n° 19638/09, con cui la Corte di Cassazione afferma il principio
per cui il vincolo di pertinenzialità deve essere espressamente dichiarato dal soggetto passivo dell’imposta,
o nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua
edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali. Se quindi il contribuente non ha affermato la
pertinenzialità del terreno in via di specialità, vuoi dire che egli ha voluto lasciarlo nella sua condizione di area
fabbricabile, corrispondentemente alla regola generale ed in base al doveroso riconoscimento della volontà del
privato di valutare liberamente la convenienza dell’applicazione di altre norme sulle aree fabbricabili, come
quelle, per esempio, che ne regolano l’espropriazione e la relativa indennità.
PIGNORAMENTO
La fattispecie dei beni pignorati o sequestrati non è espressamente disciplinata dalla normativa ICI, come
avviene invece per il fallimento oppure l'amministrazione coatta amministrativa: non può quindi essere applicata
la particolare procedura per il pagamento dell'ICI disposta dall'art. 10, comma 6, d. lgs. 30.12.1992 n° 504 (per
cui si veda la voce “FALLIMENTO”).
La titolarità del bene pignorato non muta in ragione del pignoramento e quindi è il proprietario assoggettato al
pignoramento a dover pagare l'ICI, fino a quando il bene non viene venduto coattivamente.
Dal momento della vendita, la proprietà del bene è ovviamente passata all'acquirente che è il nuovo soggetto
passivo ICI e dovrà pagare l'imposta ed effettuare la relativa dichiarazione.
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Criteri di applicazione ICI
PRIVILEGIO SPECIALE SUGLI IMMOBILI AI FINI ICI
L’art. 2752 del codice civile prevede, in caso di fallimento del debitore, il privilegio speciale sugli immobili a
favore di alcuni tipi di credito, testualmente riferito ai tributi locali del Testo Unico per la Finanza Locale,
approvato con R.D. 14.9.1931 n° 1175 e successive modifiche, ed alla imposta comunale sulla pubblicità.
Si è posto quindi il dubbio circa la natura del credito ICI vantato dai comuni nei confronti del fallimento: vi sono
comunque alcune pronunce della giurisprudenza che riconoscono il carattere privilegiato del credito ICI: p. es.,
per il Tribunale di Milano (sentenza n° 5611 del 5.5.2004) tale credito è privilegiato ai sensi dell’art. 2752 ultimo
comma codice civile, e così anche gli interessi del credito tributario; le eventuali sanzioni sono invece un credito
chirografario, non assistito da privilegio.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n° 33421 del 6.7.2004, ha affermato che i comuni possono esercitare il
privilegio generale sui beni mobili del debitore per i crediti ICI.
La natura privilegiata del credito ICI è stata confermata dal Tribunale di Milano con sentenza del 23.5.2008.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con il ravvedimento è possibile sanare le violazioni commesse in ordine al pagamento ICI, a condizione che le
violazioni non siano già state accertate dal Comune o comunque non siano iniziate attività amministrative di
accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La sanatoria si effettua mediante il pagamento:
 dell’imposta o della differenza d’imposta dovuta e non versata;
 degli interessi nella misura legale, che dall’1.1.2004 al 31.12.2007 era pari al 2,5% annuo, dall’1.1.2008 al
31.12.2009 era del 3% e dall’1.1.2010 è dell’1%, rapportati ai giorni di ritardo dell’adempimento (Il calcolo
degli interessi si effettua con la formula: “importo del tributo dovuto” per “misura degli interessi annui” per
“numero giorni di ritardo nell’adempimento” diviso 36500);
 della sanzione ridotta alle seguenti misure, stabilite da ultimo dall’art. 16 del decreto legge 29.11.2008 n°
185 in vigore dallo stesso 29.11.2008, convertito dalla legge 28.1.2009 n° 2:
mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione entro 30 giorni (art. 13, comma
1, lettera a) = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari
quindi al 2,50% dell’importo non versato, a condizione che il ravvedimento avvenga entro 30 giorni dalla
scadenza del termine previsto.
mancato pagamento del tributo o di una sua parte, con regolarizzazione oltre 30 giorni (art. 13, comma
1, lettera b) = sanzione pari ad un decimo del minimo previsto (che è del 30% per tutti i tributi), pari
quindi al 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene dopo 30 giorni, ma entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della infrazione ovvero, quando non è prevista la
dichiarazione, entro un anno dalla omissione o dall'errore.
omissione della presentazione della dichiarazione, con regolarizzazione entro 90 giorni (art. 13, comma
1, lettera c) = sanzione pari ad un dodicesimo del minimo previsto, se la dichiarazione viene presentata
entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Per l’ICI la sanzione minima prevista per la omessa
dichiarazione è pari al 100% dell’imposta dovuta, con il minimo di euro 51, per cui la sanzione ridotta è
del 8,33% con il minimo di euro 4. (N.B. La sanzione del 8,33% va calcolata sulla differenza di imposta
risultante dalla dichiarazione presentata tardivamente e quella versata tempestivamente in
autotassazione; se non c’è differenza di imposta, allora va pagato solo il minimo).
presentazione di dichiarazione infedele (art. 13, comma 1, lettera b) = sanzione pari ad un decimo del
minimo previsto, se la presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione
infedele avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione. Per l’ICI la sanzione minima prevista per la infedele dichiarazione è pari al 50%
dell’imposta dovuta, per cui la sanzione ridotta è del 5%.
Il pagamento va effettuato utilizzando gli ordinari bollettini ICI o il mod. F24, facendo attenzione a barrare
l’apposita casella prevista appunto per il ravvedimento.
Riguardo alla sanatoria delle violazioni commesse in ordine agli obblighi dichiarativi, si ricorda che la
dichiarazione ICI si utilizza a decorrere dal 2007, per cui il relativo ravvedimento è applicabile solo da tale anno;
in precedenza era in vigore il sistema della comunicazione, a cui non si applicava il ravvedimento – per maggiori
notizie si vedano le voci “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI”, “DICHIARAZIONE ICI”, “SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE”, “SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE”.
Si evidenzia che il regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998) prevede all’art. 16, comma 3, che le riduzioni
delle sanzioni previste per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi
previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative
di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Si segnala inoltre la modifica introdotta all’art. 16 suddetto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n°
39 del 7.4.2009: il contribuente può ora ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le
irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni in materia di
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Criteri di applicazione ICI
imposta comunale sugli immobili, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione di
euro 51,00.
Il pagamento va effettuato utilizzando, oltre al tradizionale bollettino, anche il mod. F24: in ogni caso ricordarsi
di barrare l’apposita casella del ravvedimento operoso.
Se si utilizza il bollettino, gli estremi del conto corrente sono i seguenti:
intestazione = “EQUITALIA CERIT SPA Lucca-LU-ICI-Agente riscossione”
numero conto corrente = 88676747
Se si utilizza il mod. F24, i codici previsti sono i seguenti:
codice catastale del comune di Lucca = E715
codice 3901 = ICI per l'abitazione principale
codice 3902 = ICI per i terreni agricoli
codice 3903 = ICI per le aree fabbricabili
codice 3904 = ICI per gli altri fabbricati
codice 3906 = ICI interessi
codice 3907 = ICI sanzioni
Riguardo alle modalità di compilazione dei modelli di pagamento, si ricordano le istruzioni fornite dal Ministero
delle Finanze con la circolare n° 184 del 13.7.1998, relativamente al bollettino di conto corrente: nelle
caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono
essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e
degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e
gli interessi.
Riguardo al pagamento con il mod. F24 non esistono istruzioni dettagliate; data comunque la previsione dei
codici tributo sopra indicati, si ritiene che nel mod. F24 debbano essere indicate separatamente le voci relative
a imposta, sanzioni ed interessi, ognuna con il suo codice specifico.
RENDITE CATASTALI
NOZIONE. La rendita catastale, per i fabbricati iscritti in catasto, costituisce la base per il calcolo del valore
imponibile ICI, che è dato appunto dalla moltiplicazione della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, per il moltiplicatore previsto (v. sotto la voce “FABBRICATI – VALORE IMPONIBILE”):
- 140, se si tratta di fabbricati del gruppo B, (per il gruppo B gli artt. 2 e 5 del D.L. 3.10.2006 n° 262, conv. in
L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per cento il moltiplicatore in questione: si veda la
voce relativa “Immobili del gruppo B”);
- 100, se si tratta di fabbricati dei gruppi A o C, con esclusione delle cat. A/10 e C/1;
- 50, se si tratta di fabbricati del gruppo D e della cat. A/10 (uffici);
- 34, se si tratta di fabbricati della cat. C/1 (negozi).
Si ricorda anche che la rendita catastale deve essere aumentata del 5% ai fini ICI, ai sensi dell’art. 3, comma 48,
della legge 23.12.1996: si tenga però presente che la suddetta maggiorazione non è compresa nelle visure e
negli atti catastali, anche di data recente. Non si applica invece all’ICI la maggiorazione dei valori catastali nella
misura del 10% o del 20%, disposta dall’art. 2, comma 63, della legge 24.12.2003 n° 350 e dall’art. 1 bis, comma
7, D.L. 12.7.2004 n° 168, convertito dalla legge 30.7.2004 n° 191, che hanno effetto solo per le imposte di
registro, ipotecarie e catastali.
La rendita catastale dei fabbricati, a sua volta, si calcola moltiplicando la tariffa d’estimo - v. la voce “ESTIMO
(TARIFFE DI)” - per la consistenza catastale espressa in:
- vani catastali per il gruppo A
- metri cubi per il gruppo B
- metri quadrati per il gruppo C
NATURA ED EFFICACIA.
Un aspetto fondamentale delle rendite catastali è costituito dalla loro natura e la
conseguente efficacia dichiarativa o costitutiva e quindi l’irretroattività o meno del provvedimento di
attribuzione. Propendere per la natura dichiarativa determina il diritto al rimborso in caso di eccedenza di
imposta pagata nell’ipotesi di un valore catastale inferiore a quello risultante sulla base del costo contabile o
l’obbligo del versamento della differenza nell’ipotesi inversa. I due orientamenti hanno trovato sostenitori sia
nella dottrina che nella giurisprudenza.
In giurisprudenza l’orientamento prevalente è stato, almeno fino al 2005, quello per il quale l’attribuzione della
rendita catastale ha natura costitutiva, non avendo pertanto efficacia retroattiva, determinando la definitività
dell’imposta versata. L’orientamento è supportato da diversi interventi della Suprema Corte [p. es. sentenza n°
15656 del 12 agosto 2004]. Successivamente la stessa Corte di Cassazione modifica il proprio orientamento e
chiarisce che l’attribuzione della rendita catastale ha effetto dal momento della richiesta da parte del
contribuente. La presentazione della richiesta è il momento dal quale fare decorrere gli effetti della rendita
successivamente attribuita, sicché il contribuente potrà avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove ci
sarà un accertamento in tal senso) o potrà avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo
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Criteri di applicazione ICI
rimborso nei termini di legge [si veda la sentenza della Corte di Cassazione n° 13077 del 17 giugno 2005]. Questo
orientamento è stato poi confermato con ulteriori interventi della Suprema Corte [sentenza n° 1396 del 23
gennaio 2008; sentenza n° 8324 del 31 marzo 2008].
La sentenza della Corte di Cassazione n° 12029 del 25 maggio 2009 ribadisce il principio secondo cui il
provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000, a seguito della richiesta di
variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è in concreto utilizzabile anche per i periodi di imposta
precedenti a quello della notifica, purché successivi alla denuncia di variazione. Con l’articolo 74 della legge n°
342/2000, stabilendo il principio che gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dal
momento della loro notifica, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento dell’ente locale,
ma ha voluto individuare il momento a partire dal quale il comune può richiedere l’applicazione della nuova
rendita, non confondendosi l’efficacia della modifica della rendita, che coincide con la notificazione dell’atto,
con la sua applicabilità, che va fatta risalire al momento della variazione che ha determinato la modifica [si
vedano le sentenze della Corte di Cassazione n° 20775 del 2005, n° 9203 del 2007, n° 25390 del 2008 e n° 23627
del 2008]: la notifica della nuova rendita segna pertanto il momento a decorrere dal quale Ufficio può chiedere
la maggiore imposta, senza compressione del potere di accertamento per le annualità precedenti.
RENDITE PROVVISORIE O PRESUNTE. L’ipotesi delle rendite provvisorie o presunte è configurabile fino al
31.12.2006, perché il comma 173 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 ha abrogato il comma 4 dell’articolo 5
del d. lgs. 30.12.1992 n° 504):
1. Il comma 4 dell’art. 5/504 prevedeva che “Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3 (cioè
quelli del gruppo D posseduti da imprese), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che
influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei
fabbricati similari già iscritti”.
2. L’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevedeva al riguardo una particolare
procedura di liquidazione del tributo: “Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4
dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il
quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e
al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il
comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta
senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo
14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati
nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la
maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento”.
3. L’art. 74 della legge 21.11.2000 n° 342 (collegato fiscale alla finanziaria 2000), pubblicata sul S.O. n°
194.L alla G.U. n° 276 del 25.11.2000 ed entrata in vigore il 10.12.2000, ha infine previsto che:
a decorrere dall’1.1.2000 le rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai
soggetti intestatari della partita.
per le rendite catastali adottate entro il 31.12.1999 e recepite in atti impositivi non divenuti
definitivi, non sono dovuti sanzioni e interessi per il periodo dalla data di attribuzione della rendita a
quella di scadenza del termine dell’8.2.2001 per presentare ricorso alla Commissione tributaria
provinciale.
per le rendite catastali adottate entro il 31.12.1999 e non ancora recepite in atti impositivi, i comuni
provvedono al recupero dell’ICI senza sanzioni e interessi. I relativi atti impositivi costituiscono anche
notifica della rendita catastale, contro la quale può essere presentato ricorso alla Commissione
tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica stessa.
N.B. Come anticipato prima, il comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria
2007) ha abrogato il comma 4 dell’articolo 5 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, per cui dall’1.1.2007 non esiste
più l’ipotesi della rendita presunta o provvisoria.
RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Contro gli atti impositivi tributari del Comune di Lucca può essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 20 d. lgs.
31.12.1992 n° 546, alla Commissione tributaria provinciale di Lucca.
Il ricorso deve essere proposto in bollo, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare,
mediante notifica effettuata al Comune di Lucca secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del cod. proc. civ.
ovvero a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso
di ricevimento ovvero mediante consegna dell’atto all’ufficio protocollo - palazzo Orsetti - via S. Giustina n° 6 che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Si tenga presente che il termine suddetto di 60 giorni per la presentazione del ricorso, rimane sospeso dal 1°
agosto al 15 settembre, per effetto della sospensione feriale disposta dalla legge 7.10.1969 n° 742.
Si consideri anche che il termine suddetto è sospeso per novanta giorni in caso di presentazione di domanda di
accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la disciplina dell’accertamento con
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Criteri di applicazione ICI
adesione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998 (si veda per maggiori
dettagli la voce “ACCERTAMENTO CON ADESIONE”).
Entro 30 giorni dalla proposizione, il ricorso deve essere depositato nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale di Lucca - viale Luporini n° 1172 - S. Anna - Lucca, unitamente ai documenti richiesti
dall’art. 22. Il deposito può avvenire anche trasmettendo il ricorso a mezzo posta, in plico raccomandato senza
busta con avviso di ricevimento (art. 22, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n° 546, come modificato
dall’art. 3-bis del D.L. 30.9.2005 n° 203, convertito in L. 2.12.2005 n° 248).
La proposizione del ricorso non sospende la riscossione degli importi richiesti con l’atto impugnato: tale
sospensione può comunque essere espressamente richiesta alla Commissione tributaria provinciale, ai sensi
dell’art. 47 del citato d. lgs. n° 546/92 (Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed
irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto
stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in
segreteria …).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 31.12.1992 n° 546, le parti devono essere assistite in giudizio da un
difensore abilitato. Le controversie di valore inferiore a lire 5.000.000 (Euro 2.582,28) possono essere proposte
direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza
assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
RIMBORSO
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate
e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Sulle somme dovute al contribuente
spettano gli interessi nelle misure di legge.
Il termine di 3 anni è stato modificato in 5 anni dal comma 164 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n°
296 (legge finanziaria 2007).
La richiesta di rimborso si presenta mediante spedizione per posta oppure mediante consegna diretta all'Ufficio
protocollo del Comune - palazzo Orsetti - via S. Maria Corteorlandini, 3. La richiesta non si presenta
direttamente all’Ufficio tributi.
L’ufficio tributi provvederà a notificare al contribuente apposito provvedimento di liquidazione del rimborso e
degli interessi ovvero di diniego di rimborso; contro tale provvedimento il contribuente potrà eventualmente
ricorrere alla Commissione tributaria di Lucca.
La somma liquidata a rimborso potrà essere riscossa direttamente dal contribuente ovvero, su richiesta da
comunicare al comune entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, essere compensata con gli
importi dovuti a titolo di ICI.
RISCOSSIONE COATTIVA
La riscossione coattiva degli importi accertati dall’ufficio è effettuata mediante iscrizione a ruolo in unica
soluzione. Della relativa cartella può essere richiesta la rateizzazione (vedi la voce “DILAZIONE CARTELLA DI
PAGAMENTO”).
SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
L’art. 14 del regolamento comunale ICI prevede che in caso di omessa comunicazione da parte del contribuente
dei dati richiesti, si applica la sanzione di euro 103 per ogni unità immobiliare non dichiarata, ridotta alla metà
nel caso in cui la comunicazione sia presentata con ritardo non superiore a 60 giorni.
A tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata della riduzione ad un quarto, prevista per il caso di
adesione del contribuente all’accertamento dall’art. 14, comma 4, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504: così il
Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n° 296/E del 31.12.1998 (v. anche la voce “ADESIONE
ALL’ACCERTAMENTO”).
N.B. Questa sanzione è rimasta in vigore fino all’anno 2006, perché dal 2007 è ritornato in vigore il sistema della
dichiarazione, a cui si applicano le relative, diverse sanzioni indicate nella voce successiva “SANZIONI PER
IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE”.
Si vedano anche le voci: “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” e “DICHIARAZIONE ICI”.
SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
Per l’omessa presentazione della dichiarazione ICI il regolamento comunale sulle sanzioni prevede la sanzione
del 200% dell’imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a Euro 258,23 (lire 500.000); se l’evasione non è
superiore a tale limite, si applica la sanzione nella misura del 150% dell’imposta dovuta, con il minimo di Euro
51,00.
Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se
l’evasione non è superiore a Euro 258,23 (lire 500.000) e la sanzione del 75% se superiore.
N°B. Queste sanzioni si applicano dall’anno 2007, in cui è ritornato in vigore il sistema della dichiarazione,
mentre in precedenza era in vigore la comunicazione, a cui si applica la relativa sanzione indicata nella voce
precedente “SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SULLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE”.
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Criteri di applicazione ICI
Si vedano anche le voci: “COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” e “DICHIARAZIONE ICI”.
SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SUL VERSAMENTO
Per il pagamento omesso, parziale o tardivo si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta e
gli interessi moratori del 5% annuo fino al 31.12.2007 ovvero del 5,5% dall’1.1.2008 al 31.12.2009 e del 3,5%
dall’1.1.2010 (con maturazione giorno per giorno: v. la voce “INTERESSI TRIBUTARI”): questo nel caso in cui il
contribuente non abbia regolarizzato l’infrazione con il ravvedimento operoso (v. la voce relativa).
S.C.I.P.
La S.C.I.P. s.r.l., società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici, è stata costituita a norma dell’art.
2 del d.l. 25 settembre 2001 n° 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 n° 410, nell’ambito della
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici.
Riguardo al trattamento ICI, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le ris. n° 1/DPF del 7.4.2005 e n°
1/DPF del 22.5.2007, ha rinviato al comma 6 del citato art. 2 del d.l. n° 351 del 2001, il quale stabilisce
espressamente che “soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del
comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta
prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3”. Quest’ultima norma dispone a sua volta che i beni
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. La lettera d) dice poi che con gli stessi decreti sono determinati la gestione dei beni
immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività.
In base a tali riferimenti il Ministero dell’Economia e delle Finanze giunge a conclusioni opposte: con la ris. del
2005 afferma che “la Società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici deve essere considerata come
soggetto passivo dell’ICI, dal momento in cui, a seguito dell’attivazione della procedura in esame, viene
immessa nel possesso dei beni immobili oggetto del trasferimento e provvede quindi a curarne la gestione”.
Con la ris. del 2007 afferma invece che “Detta disposizione introduce, pertanto, un’eccezione rispetto alle
ordinarie regole di definizione della soggettività passiva ai fini ICI, operando una netta distinzione tra il
soggetto proprietario degli immobili, vale a dire la S.C.I.P. s.r.l., ed i soggetti gestori e cioè gli Enti ex
proprietari degli immobili in questione. Solo questi ultimi, infatti, a norma dei decreti adottati in attuazione
dell’art. 3 del d. l. n° 351 del 2001, sono i soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi della
lettera d), comma 1, dello stesso art. 3 e che, quindi, per effetto del menzionato comma 6 dell’art. 2, sono i
soggetti passivi ai fini ICI.”
Quest’ultima interpretazione lascia un po’ perplessi nel punto in cui identifica il gestore con l’ente ex
proprietario, ma in effetti i decreti interministeriali del 30.11.2001 e del 21.11.2002, nel disporre il
trasferimento alla S.C.I.P. degli immobili in questione, stabiliscono nei rispettivi artt. 4, che la gestione degli
immobili trasferiti alla S.C.I.P. e' affidata pro tempore agli enti individuati quali originari proprietari dei beni
immobili, sino alla data di efficacia del contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso dello
stesso articolo, il quale stabilisce infatti che gli enti individuati quali originari proprietari dei beni immobili
stipulano con la S.C.I.P. un contratto di gestione degli immobili trasferiti.
In conclusione, ai fini ICI, si ritiene che la soggettività passiva rimanga a carico degli enti originari
proprietari dei beni immobili e non della S.C.I.P., nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del
trasferimento: quindi se l’ente ex proprietario godeva della esenzione ICI potrà continuare ad usufruirne.
SOGGETTI PASSIVI
A norma dell’art. 3 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 sono soggetti passivi ICI il proprietario di immobili, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di
concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Nella fase dell’accertamento non è possibile sospendere o interrompere il termine di pagamento di 60 giorni: le
uniche eccezioni riguardano il caso dell’ “ACCERTAMENTO CON ADESIONE” (v. la voce relativa), per cui è prevista la
sospensione per 90 giorni del termine, ed il caso del “RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA” (v. la voce relativa),
qualora tale sospensione sia espressamente richiesta alla Commissione tributaria provinciale e da questa
concessa, ai sensi dell’art. 47 del d. lgs. n° 546/92.
Nella fase della riscossione coattiva (iscrizione a ruolo con conseguente cartella di pagamento), oltre all’ipotesi
della sospensione concessa dalla Commissione tributaria a seguito di impugnazione della cartella, è possibile
richiedere la sospensione amministrativa all’ente impositore, mediante richiesta motivata e documentata,
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Criteri di applicazione ICI
purché connessa alla richiesta di revisione in autotutela della tassazione, di cui si asserisca la erroneità: nelle
more del riesame della situazione, l’ente impositore può concedere tale sospensione. Nel caso invece di
difficoltà di pagamento della cartella, il contribuente può chiedere a Equitalia la dilazione (v. la voce “DILAZIONE
CARTELLA DI PAGAMENTO”).
SUPERFICIE (DIRITTO DI)
Il diritto di superficie (art. 952 codice civile) si realizza quando il proprietario del suolo costituisce il diritto di
fare e mantenere al disopra del suolo stesso una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del
pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. In altre
parole, si verifica che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo
sottostante alla costruzione stessa: il proprietario della costruzione ha quindi il diritto di superficie sul terreno
sottostante alla costruzione stessa.
Il titolare del diritto reale di superficie (superficiario) è soggetto passivo ICI in base alla previsione dell’art. 58,
comma 1, lettera a), del d. lgs. 15.12.1997 n° 446, che ha modificato l’art. 3 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504, con
decorrenza dall’1.1.1998.
Per le annualità fino al 1997 la soggettività passiva del superficiario era molto discussa, anche se la Corte di
Cassazione, con sentenza n° 242 del 12.1.2004, ha affermato che la norma suddetta dell’art. 58/446 non ha
carattere innovativo, ma solo esemplificativo: l’ICI era quindi dovuta dai proprietari di edifici realizzati su
terreni concessi in superficie, anche prima dell’entrata in vigore della norma in questione. Anche il Ministero
dell’Economia e delle Finanze aveva espresso l’opinione della soggettività passiva ICI del titolare del diritto di
superficie (v. circolare n° 4/154 del 9.6.1993; n° 172/e del 14.6.1995).
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO E PER L’ISCRIZIONE A RUOLO
TERMINE PER ACCERTAMENTO. Il comma 161 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 ha unificato il termine
per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, per tutti i tributi locali, stabilendo la data del
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati.
TERMINE PER ISCRIZIONE A RUOLO. L’art. 12 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede che le somme accertate dal
comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione
dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante ruolo. Il comma 163 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006 n° 296 ha previsto che, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo
esecutivo (cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
N.B. Non sono più previsti, come in precedenza, termini per la formazione e la consegna del ruolo (il comma 173
dell’art. 1 della legge n° 296/06 ha infatti modificato il suddetto art. 12 del d. lgs. n° 504/92, eliminando
appunto tali riferimenti): quindi l’unico termine vigente per la riscossione coattiva è quello del 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, riferito alla notifica della
cartella di pagamento.
TERRENI AGRICOLI
NOZIONE. L’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 stabilisce il presupposto dell'imposta nel possesso
anche di terreni agricoli, mentre l’art. 2, comma 1, lettera c), afferma che per terreno agricolo si intende il
terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
A questo riguardo il Ministero delle Finanze, con la circolare n° 9 del 14.6.1993, ha precisato che restano
oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI i terreni che rientrano nelle seguenti ipotesi:

i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso
civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all’allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti
agricoli rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni
normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per
attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni
edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque
considerato area fabbricabile).

i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non
imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti
«orticelli») coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno
agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell’art. 2 del d. lgs. n° 504/1992, restano
oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI.
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Criteri di applicazione ICI
VALORE IMPONIBILE. Per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e
vigente al 1° gennaio dell'anno di pagamento, moltiplicato per 75.
N.B. A decorrere dal 1997 i redditi dominicali vanno aumentati del 25%, secondo quanto disposto con l’art. 3,
comma 48 e comma 50, della legge 23.12.1996 n° 662; si tenga però presente che le suddette maggiorazioni non
sono comprese nelle visure e negli atti catastali, anche di data recente, per cui nel calcolare l’ICI dovuta si deve
comunque aumentare delle percentuali indicate le rendite catastali dei fabbricati posseduti ed i redditi
domenicali dei terreni agricoli soggetti all’imposta.
TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE. L’art. 9 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504 prevede che i terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le
seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120
milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di
lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di
lire.
A tali effetti si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul
territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
La quota di intassabilità di lire 50 milioni, in caso di più comproprietari del terreno, va applicata per intero per
ciascuno di essi e non frazionata tra gli aventi diritto, trattandosi di un beneficio di natura soggettiva: così la
Corte di Cassazione con sentenza n° 18384 del 13.9.2004.
Al riguardo l’art. 58, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 ha previsto che si considerano coltivatori diretti
od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti
dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n° 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per
invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo.
TRUST
Il trust è quella situazione giuridica in cui un soggetto (il disponente) attribuisce determinati beni ad un altro
soggetto, denominato trustee, il quale li gestisce nell’interesse di uno o più beneficiari. Caratteristica essenziale
del trust è la segregazione patrimoniale, cioè i beni del trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli
altri beni del disponente e del trustee: quindi, qualunque vicenda personale e patrimoniale colpisca queste
figure non coinvolge mai i beni del trust.
I beni del trust appartengono esclusivamente al trustee, che beneficia di un vero e proprio trasferimento di
natura reale, anche se il suo diritto al godimento dei beni in questione subisce una compressione, in quanto tali
beni sono gravati da un vincolo di destinazione. In altre parole il trustee, nell’esercizio del diritto di proprietà
dei beni trasferitigli, deve perseguire gli scopi indicati dal disponente.
Dal punto di vista legislativo il trust è stato riconosciuto dalla legge 16.10.1989 n° 364, e disciplinato dall’art.
2645 ter del codice civile; l’art. 2, comma 49, del decreto legge 3.10.2006 n° 262, convertito dalla legge
24.11.2006 n° 286, ha confermato la tassazione della “costituzione dei vincoli di destinazione”, applicando
l’imposta sulle donazioni.
La legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), all’art. 1, commi 74, 75 e 76, ha introdotto alcune
disposizioni per i trust, prevedendo in particolare la soggettività passiva dei trust ai fini della imposta sul reddito
delle società, e che, nel caso in cui i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono
imputati ai beneficiari stessi.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’ICI, in mancanza di norme specifiche sul relativo trattamento
tributario, vi sono dubbi circa il soggetto a cui imputare il pagamento: da un lato, dato che il trustee diventa
proprietario dei beni assegnatigli, l’ICI dovrebbe essere da lui dovuta secondo i principi generali. Dall’altra parte
c’è chi osserva che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non comporta alcuna capacità contributiva
in capo al secondo, il quale non ottiene alcun incremento patrimoniale, ma riveste solo il ruolo di fiduciario del
primo, utilizzando i beni, segregati in un’area riservata del suo patrimonio generale, temporaneamente e per un
dato scopo.
In conclusione appare comunque preferibile la soluzione per cui l’ICI è dovuta dal trustee, in considerazione del
fatto che è comunque proprietario dei beni e che li amministra: tale situazione appare del resto simile a quella
del titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) che, pur avendo una disponibilità
limitata del bene, è comunque soggetto passivo ICI.
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Criteri di applicazione ICI
VALORE DEGLI IMMOBILI
L'ICI è calcolata sul valore degli immobili, per la cui determinazione l’art. 5 del d. lgs. 30.12.1992 n° 504
prevede i seguenti criteri:
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in
catasto al 1° gennaio dell’anno di pagamento moltiplicata:
- per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (per il gruppo B gli artt. 2 e 5 del D.L.
3.10.2006 n° 262, conv. in L. 24.11.2006 n° 286, hanno rivalutato nella misura del 40 per cento il
moltiplicatore originario di 100: si veda la voce relativa “IMMOBILI DEL GRUPPO B”);
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie
A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D o nella categoria A/10 (uffici e studi
privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla
data del 1° gennaio dell'anno di pagamento (si rinvia alla voce “AREE FABBRICABILI” per i riferimenti alle
delibere comunali di determinazione dei valori di riferimento);
- per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1°
gennaio dell'anno di pagamento, moltiplicato per 75;
- per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al penultimo periodo del comma
3 dell'art. 7 del D.L. 11.7.1992 n° 333, convertito dalla L. 8.8.1992 n° 539, cioè applicando all'ammontare
risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti previsti per ciascuno
degli anni di formazione;
- per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati al punto precedente, nonché per i
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita
catastale, il valore è determinato in riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti (valido fino al
31.12.2006 – dall’1.1.2007 tale previsione è stata abrogata dal comma 173 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006 n° 296 - legge finanziaria 2007);
- per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1.6.1939 n° 1089 (ora art.
10 d. lgs. 22.1.2004 n° 42), la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita
catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato, il moltiplicatore 100. Tale
moltiplicatore va utilizzato anche se il fabbricato è catastalmente classificato in categoria diversa dalle
abitazioni (p. es., in cat. A/10 o C/1 o nel gruppo D), dato che il fabbricato viene appunto assimilato ad una
abitazione.
N.B. 1) A decorrere dal 1997 le rendite catastali devono essere aumentate del 5% ed i redditi dominicali del
25%, secondo quanto disposto con l’art. 3, comma 48 e comma 51, della legge 23.12.1996 n° 662; si tenga però
presente che le suddette maggiorazioni non sono comprese nelle visure e negli atti catastali, anche di data
recente, per cui nel calcolare l’ICI dovuta si deve comunque aumentare delle percentuali indicate le rendite
catastali dei fabbricati posseduti ed i redditi domenicali dei terreni agricoli soggetti all’imposta.
N.B. 2) Non si applica all’ICI la maggiorazione dei valori catastali nella misura del 10% o del 20%, disposta
dall’art. 2, comma 63, della legge 24.12.2003 n° 350 e dall’art. 1 bis, comma 7, D.L. 12.7.2004 n° 168,
convertito dalla legge 30.7.2004 n° 191, che hanno effetto solo per le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
VARIAZIONI ICI
Per gli adempimenti in caso di variazione degli elementi di applicazione dell’imposta, si rinvia alle voci
“COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI” (valida fino al 2006) e “DICHIARAZIONE ICI” (valida dal 2007).
VARIAZIONI ICI IN DIMINUZIONE
Nel caso di eventi riduttivi dell’ammontare del tributo, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 12989 del
4.6.2007, ha affermato essere obbligo del contribuente la presentazione tempestiva della denuncia di
variazione, non sussistendo l’onere del comune di accertare il verificarsi di eventi favorevoli al contribuente (nel
caso di specie la Corte non ha ritenuto valida per l’anno 1998 la denuncia di variazione in diminuzione
presentata solo nel 2003).
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