Convegno AIC/AIPDA Lecce -13 giugno 2014 Barbara L. Boschetti Università Cattolica – Milano Facoltà di scienze politiche Intervento programmato Responsabilità per danni della p.a. e frammentazione delle fattispecie normative1 1) Il mio contributo alla riflessione sull’incertezza delle regole affronterà il fenomeno della frammentazione delle fattispecie normative, assumendo come campo d’analisi quello della responsabilità per danni da esercizio viziato della funzione amministrativa, ipotesi di responsabilità che vede in qualità di danneggiante la pubblica amministrazione (ma sempre di più anche soggetti privati in qualità di corresponsabili) e in cui il fatto dannoso coinvolge l’esercizio della funzione amministrativa. Per frammentazione delle fattispecie normative intendo la moltiplicazione (rectius, frammentazione e parcellizzazione) degli regimi normativi di fatti, rapporti e istituti giuridici, per l’effetto della quale ciascuno di tali regimi, ancorché di carattere generale, assume una portata parziale e limitata. Meno appropriato, a mio avviso, parlare di tali statuti normativi in termini di statuti settoriali: si asseconderebbe l’idea – non sempre corretta - che si tratti di statuti giuridici applicabili a determinate materie/competenze normate o a determinati ambiti di attività. In realtà, come si vedrà, tali statuti giuridici sono definiti dal legislatore assumendo prospettive di volta in volta diverse (che intersecano le materie) e talvolta sulla base di condizionamenti di carattere contingente. Il fenomeno della frammentazione delle fattispecie normative può ritenersi un tratto tipico sia del diritto della società dell’incertezza (funzionale all’adeguatezza della norma e dunque alla certezza del diritto), sia degli ordinamenti multilivello (un effetto della disarticolazione delle competenze e di interventi normativi finalizzati a garantire l’effettività degli ordinamenti sovraordinati). Non è un caso, al riguardo, che l’ordinamento UE mostri di utilizzare le norme di responsabilità in funzione di garanzia dell’effettività diritto unitario europeo, prediligendo dunque modelli di responsabilità di tipo 1 Per ogni necessario approfondimento mi permetto di rinviare al mio Danno e responsabilità nella funzione amministrativa, Cedam, 2012; ID., Natura oggettiva della responsabilità in meteria di appalti: nuovi fondamenti tra norme e principi, Urb. e app., 2013, 2, 165; ID, Enforcement del diritto antitrust e risarcimento del danno, Concorrenza e Mercato, 2013; ID, Downgrading del debito sovrano e responsabilità delle agenzie di rating, in Amministrazione in cammino, 2014, n. 4 oggettivo e in cui la violazione del diritto UE costituisce elemento della fattispecie di responsabilità (cfr. art. 340 TFUE): caso emblematico quello della responsabilità oggettiva in materia di appalti pubblici trasfuso neglia rtt. 124 e 125 c.p.a.. Il fenomeno della frammentazione normativa interessa largamente anche il diritto amministrativo, sebbene tale diritto si sia sviluppato prevalentemente in via giurisprudenziale. Si dirà subito che, pur a fronte delle ricadute significative sul piano della certezza del diritto, la diversificazione, moltiplicazione (talvolta l’ipertrofia) dei modelli normativi non trova - almeno con riguardo alla responsabilità per danni – espliciti divieti a livello costituzionale (né interno, né europeo), fermi restando i soli limiti individuati dalla giurisprudenza della CGUE (rispetto del principio di equivalenza e di effettività del diritto UE) e dalla Corte costituzionale ( rispetto dei canoni di ragionevolezza e, in particolare, di non discriminazione) in una copiosa giurisprudenza. 2) Il fenomeno della frammentazione delle fattispecie normative trova una sua compiuta riprova nel campo della responsabilità per danni della p.a.. Sebbene, infatti, si sia abituati a immaginare la responsabilità per danni della p.a. sotto la rassicurante copertura offerta dall’art. 2043 c.c., il diritto al risarcimento del danno prodotto dal viziato esercizio della funzione amministrativa filtra, in modo sempre più pervasivo, attraverso altre norme che pongono l’agente e l’interprete dinanzi a una pluralità di modelli normativi. La pluralità dei modelli normativi deriva, almeno in parte, dalla pluralità dei tipi di responsabilità per danni: limitandosi al Codice civile - e senza entrare nella legislazione speciale (danno da prodotto, danno in materia di diritto d’autore, danno da erroneo rating dei prodotti finanziari, de jure condendo, danno antitrust) - basterà ricordare che i macro-modelli teorici della responsabilità precontrattuale, contrattuale e civile, ammettono, al proprio interno, una pluralità di declinazioni normative (si pensi, con riguardo alla responsabilità civile, gli artt. 2049 e 2050 c.c.). Ebbene, alcune ipotesi di responsabilità per danni della p.a. sono oggi collocati appunto al di fuori del modello della responsabilità civile e dall’art. 2043 c.c.: si pensi alla responsabilità precontrattuale cd. spuria, alla responsabilità per perdita di chance o da disturbo, inquadrate entro lo schema normativo della responsabilità precontrattuale; ovvero, alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto unitario europeo, da ultimo inquadrata nello schema della responsabilità contrattuale (natura obbligatoria ex contractu dell’obbligo legale dello Stato di dare attuazione al diritto comunitario: non a caso, l’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, ha previsto che “in ogni cao” – ossia a prescindere dalla qualificazione teorica della responsabilità fatta dal giudice, si applichi il termine prescrizionale quinquennale previsto per la responsabilità civile. Sul punto, Cass. Civ., febbraio 2012, n. 1850: dequotazione della portata prescrittiva della dogmatica). La stessa responsabilità dello Stato per violazione del diritto EDU, inquadrata come responsabilità civile, segue però lo schema anglosassone dei Torts (quanto a struttura della norma di responsabilità), che largamente incide sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e sul diritto UE, con significative ricadute anche nel diritto e nella giurisprudenza interni. Dietro a tali aperture, vi è la presa d’atto dell’impossibilità di abbracciare la complessità dell’azione amministrativa (anche nel rapporto con il cittadino) entro un unico schema teorico-normativo (insufficienza, nel sistema anglosassone del tort of misfeasance in public office-Uk, The Law Commission, 25 maggio 2010, n. 322, Administrative Redress: Public bodies and Citizens, par. 1.18). 3) La frammentazione delle fattispecie normative di responsabilità per danni si realizza, altresì quando il legislatore interviene a disciplinare in modo di volta in volta diverso, anche a prescindere dalla diversa natura delle responsabilità (il danno da ritardo è una componente del danno da inadempimento), la struttura della norma di responsabilità: si pensi, senza pretesa di esaustività, alla responsabilità per danno da omesso, ritardato o viziato esercizio della funzione amministrativa di cui all’art. 30, co. 2, c.p.a.; alla responsabilità per danno da ritardo, disciplinata all’art. 2 e 2bis l. 241/90 e art. 30, co. 4, c.p.a.; alla responsabilità in materia di appalti, di cui agli artt. 122-124 e 125 c.p.a.; alla responsabilità per danni ai cittadini e utenti per il mancato rispetto di termini, l’omessa adozione di atti amministrativi generali obbligatori, violazione di standard qualitativi e quantitativi, di cui all’art. 1 del d.lgs. 198/09 (cfr. art. 140bis del d.lgs. 206/05), alla responsabilità per danno ambientale di cui agli artt. 309-311 d.lgs. 152/06; alla responsabilità per superamento del termine massimo di durata del processo, di cui all’art. 2, l. 24 marzo 2001, n. 89. Una ulteriore frammentazione si realizza, poi, attraverso le norme processuali delle azioni risarcitorie, a seconda che sia in gioco la lesione di interessi legittimi o meno (art. 30, co. 3, c.p.a.), a seconda che si verta o meno in tema di danno da ritardo (ricadente nella giurisdizione esclusiva del g.a.). Tale frammentazione normativa, sebbene talvolta funzionale all’adeguamento della struttura della norma di responsabilità alla specificità dei fatti regolati secondo le istanze del diritto della società dell’incertezza, finisce per minare l’effettività della tutela risarcitoria e, come si dirà tra un momento, la certezza del diritto. 4) Deve infine accennarsi, senza compiutezza, a una frammentazione normativa di tipo interpretativo che si realizza, in via giurisprudenziale, sotto la copertura dell’art. 2043 c.c.: con una significativa deformazione della struttura della norma di responsabilità, l’innesto di elementi tratti dalla responsabilità contrattuale (1218 c.c.), l’innesto di elementi tratti dal modello anglosassone della responsabilità civile (violazione della norma). Questa fuga del giudice dalla legge trova le sue basi (anche) nella inadeguatezza dell’art. 2043 c.c. rispetto alla natura del rapporto amministrativo, al quale fa difetto l’estraneità tra danneggiante e danneggiato su cui si regge la responsabilità civile; al quale, inoltre, è propria una dinamicità in cui può innestarsi, fino a prevalere, uno schema di carattere obbligatorio che deve trovare un riflesso sul piano della disciplina della responsabilità. 5) Conclusioni: l’incertezza certezza/ineffettività delle norme di responsabilità condiziona anche la certezza del diritto: la responsabilità, infatti, è capace di assolvere a una importante funzione preventiva rispetto alla violazione della norma primaria (si consideri, al riguardo che l’art. 2043 c.c. è norma primaria e non secondaria!). Tale ruolo preventivo può essere assolto anche dalle norme di responsabilità per danni. Non è un caso che nelle richiamate fattispecie di responsabilità per danni – e diversamente dall’art. 2043 c.c. - la violazione della norma sia assunta dal legislatore quale elemento della fattispecie di responsabilità (secondo il richiamato modello anglosassone dei Torts). In questa prospettiva, dunque, prevenzione del danno e garanzia dell’effettività del diritto possono trarre reciproco giovamento. Va infine rilevato che, sebbene l’accentuazione dei profili di effettività della garanzia risarcitoria (modelli di responsabilità oggettiva) comporti dei rischi di sostanziale deresponsabilizzazione (questo anche per l’avanzare dei modelli assicurativi e solidaristici di copertura del danno), la valorizzazione del collegamento tra diverse forme di responsabilità potrebbe rivelarsi utile a recuperare la responsabilità dell’agente entro il sistema di copertura dei rischi, come dimostrano di fare, con modalità differenti, l’art. 2 della l. 241/1990 e l’art. 123 del c.p.a..