titolo i - Comune di Conselice

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COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna
Regolamento
di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 7.6.2002

Modificato con delibere di C.C.:

n. 53 del 22.9.03

n. 74 del 29.11.04

n. 57 del 20/12/2007

n. 39 del 20/4/2009
2
Sommario
TITOLO I ......................................................................................................................... 5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................................... 5
Art. 1 - Oggetto ............................................................................................................................................ 5
Art. 2 - Competenze ..................................................................................................................................... 5
Art. 3 - Responsabilità .................................................................................................................................. 5
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.......................................................................................................... 5
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico ...................................................................................................... 6
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI ............. 7
Art. 6 - Denuncia dei decessi........................................................................................................................ 7
Art. 7 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi......................................................................................... 7
Art. 8 - Denuncia della causa di morte ......................................................................................................... 7
Art. 9 - Comunicazione decessi dovuti a reati .............................................................................................. 8
Art. 10 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali .............................................................................. 8
Art. 11 - Medico necroscopo ........................................................................................................................ 8
Art. 12 - Autorizzazione alla sepoltura......................................................................................................... 8
Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi ......................................................................................................... 9
CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI .................................................................... 10
Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori.............................................................................................. 10
CAPO IV - FERETRI ................................................................................................................................. 11
Art. 15 - Deposizione della salma nel feretro ............................................................................................. 11
Art. 16 - Verifica e chiusura feretri ............................................................................................................ 11
Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti ...................................................... 11
Art. 18 - Fornitura gratuita di feretri .......................................................................................................... 11
Art. 19 - Piastrina di riconoscimento .......................................................................................................... 11
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI .......................................................................................................... 12
Art. 20 - Modalità e percorso ..................................................................................................................... 12
Art. 21 - Trasporti Funebri ......................................................................................................................... 12
Art. 22 - Trasporti gratuiti e a pagamento .................................................................................................. 13
Art. 23 - Orario dei trasporti ...................................................................................................................... 13
Art. 24 - Norme generali per i trasporti ...................................................................................................... 13
Art. 25 - Riti religiosi ................................................................................................................................. 13
Art. 26 - Trasferimento di salme senza funerale ......................................................................................... 13
Art. 27 – Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri ............................................. 14
Art. 28 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione ............................................... 14
Art. 29 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero........................................................................................ 15
Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero ................................................................................................... 15
Art. 31 - Trasporto di ceneri e resti ............................................................................................................ 15
Art. 32 - Rimesse delle autofunebri ............................................................................................................ 16
TITOLO II - C I M I T E R I ........................................................................................ 17
CAPO I - CIMITERI .................................................................................................................................. 17
Art. 33 - Elenco cimiteri ............................................................................................................................. 17
Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza................................................................................................. 17
Art. 35 - Reparti speciali nel cimitero ........................................................................................................ 17
Art. 36 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali ............................................................................ 17
Art. 37 - Soppressione dei cimiteri ............................................................................................................. 18
CAPO II - ADDETTI AL CIMITERO ...................................................................................................... 19
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Art. 38 - Compiti degli addetti al cimitero ................................................................................................. 19
Art. 39 - Obblighi e divieti per gli addetti ai cimiteri ................................................................................. 19
Art. 40 – Rapporti con gli uffici comunali ................................................................................................. 20
CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE...................... 21
Art. 41 - Disposizioni generali ................................................................................................................... 21
Art. 42 - Piano regolatore cimiteriale ......................................................................................................... 21
(11) Ogni 5 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili
variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. ........... 22
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE ..................................................................................... 23
Art. 43 - Inumazione .................................................................................................................................. 23
Art. 44 - Cippo ........................................................................................................................................... 23
Art.45- Tumulazione .................................................................................................................................. 23
Art. 46 - Deposito provvisorio ................................................................................................................... 24
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ............................................................................... 25
Art. 47 - Esumazioni ordinarie ................................................................................................................... 25
Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie............................................................................... 25
Art. 49 - Esumazione straordinaria ............................................................................................................ 25
Art. 50 - Estumulazioni .............................................................................................................................. 26
Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento ................................................................. 27
Art. 52 - Raccolta delle ossa ...................................................................................................................... 27
Art. 53 - Oggetti da recuperare .................................................................................................................. 27
Art. 54 - Disponibilità dei materiali ........................................................................................................... 27
Art. 55 - Presenza durante le operazioni di esumazione o estumulazione .................................................. 28
CAPO VI – CREMAZIONE ....................................................................................................................... 29
Art. 56 - Crematorio ................................................................................................................................... 29
Art. 57 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione ....................................................... 29
Art. 58 - Urne cinerarie .............................................................................................................................. 29
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI ..................................................................................................... 32
Art. 59 - Orario .......................................................................................................................................... 32
Art. 60 - Orario dei servizi ......................................................................................................................... 32
Art. 61 - Disciplina dell'ingresso ................................................................................................................ 32
Art. 62 - Divieti speciali............................................................................................................................. 32
Art. 63 - Riti funebri .................................................................................................................................. 33
Art. 64 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe, nei campi comuni ................................................ 33
Art. 65 - Fiori e piante ornamentali ............................................................................................................ 34
Art. 66 - Materiali ornamentali .................................................................................................................. 34
TITOLO III - CONCESSIONI...................................................................................... 35
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.................................................. 35
Art. 67 - Sepolture private ......................................................................................................................... 35
Art. 68 - Durata delle concessioni .............................................................................................................. 35
Art. 69 - Modalità di concessione .............................................................................................................. 36
Art. 70 - Uso delle sepolture private .......................................................................................................... 36
Art. 71 - Manutenzione .............................................................................................................................. 37
Art. 72 - Costruzione dell'opera - Termini ................................................................................................. 37
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE .................................................................................... 38
Art. 73 - Divisione - Subentri ..................................................................................................................... 38
Art. 74 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale ......................................................................... 39
Art. 75 - Rinuncia a concessione di aree libere .......................................................................................... 39
Art. 76 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione................................................ 39
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Art. 77 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua ...................................... 40
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE ............................................................................ 41
Art. 78 - Revoca ......................................................................................................................................... 41
Art. 79 - Decadenza.................................................................................................................................... 41
Art. 80 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .................................................................................... 42
Art. 81 - Estinzione .................................................................................................................................... 42
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE
FUNEBRI ......................................................................................................................... 43
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI ............................................................................................. 43
Art. 82 - Accesso al cimitero ...................................................................................................................... 43
Art. 83 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri 43
Art. 84 - Responsabilità - Deposito cauzionale .......................................................................................... 43
Art. 85 - Recinzioni aree - Materiali di scavo ............................................................................................ 44
Art. 86 - Introduzione e deposito di materiali ............................................................................................ 44
Art. 87 – Lavori Edili ................................................................................................................................. 44
Art. 88 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti ................................... 44
Art. 89 - Vigilanza...................................................................................................................................... 44
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI............................................................................................... 45
ART. 90 – Attività funebre ........................................................................................................................ 45
Art. 91 - Divieti .......................................................................................................................................... 45
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI....................................................... 46
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE ............................................................................................................ 46
Art. 92 - Mappa .......................................................................................................................................... 46
Art. 93 - Annotazioni in mappa .................................................................................................................. 46
Art. 94 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali ......................................................................... 46
Art. 95 - Scadenziario delle concessioni .................................................................................................... 46
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI ......................................................... 47
Art. 96 - Cautele ......................................................................................................................................... 47
Art. 97 - Concessioni pregresse .................................................................................................................. 47
Art. 98 - Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio .................... 47
Art. 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .............................................................................. 47
Art. 100 - Adeguamento automatico .......................................................................................................... 47
Art. 101 – Sanzioni .................................................................................................................................... 48
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TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo
Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla L.R. 19 del
29/07/04 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed
alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute
potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito
comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e
uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e
custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a
sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla
cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita
e la custodia delle salme.
Art. 2 - Competenze
(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal
Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di
gestione previste dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere,
nonché, per quanto di competenza ai sensi del DPR 285/90 dal servizio individuato
dall’Azienda U.S.L.
Art. 3 - Responsabilità
(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle
persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da
persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e
da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne
risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che
l'illecito non rilevi penalmente.
(3) Il Comune è in ogni caso esente da responsabilità anche per danni a lapidi, tombe,
segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori.
(4) I soggetti privati che operano all’interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto
delle norme di sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto
dalla normativa o dalle disposizioni impartite potrà comportare il divieto di operare
all’interno dei cimiteri.
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati
gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
a) la visita necroscopica;
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b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, su chiamata della Pubblica
Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia, ecc…) in caso di decesso sulla
pubblica via, in luogo pubblico o privato;
d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune per le persone non abbienti;
e) l'inumazione in campo comune;
f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la
spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano
carico, secondo quanto specificato al successivo art. 18;
(2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta
Comunale.
(3) Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, può individuare particolari
servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per
l'Amministrazione Comunale.
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico
(1) Presso l'ufficio dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su
supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il
registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/6/1990 perché possa essere compilato
cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
a)
b)
c)
d)
l'orario di apertura e chiusura;
copia del presente regolamento;
l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello
successivo;
e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca
della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli
interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
Art. 6 - Denuncia dei decessi
(1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove
questa è avvenuta, entro 24 ore dal decesso:
a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, o, in
mancanza, da persona informata del decesso;
b) dal Direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un
ospedale, collegio, istituto o stabilimento analogo.
(2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
(3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le
indicazioni stabilite dall'ordinamento dello stato civile.
Art. 7 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi
Chiunque ha per primo notizia di un decesso accidentale o delittuoso, è tenuto ad
informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie,
a sua conoscenza, che possano essere utili a stabilire la causa della morte o l'identità
del defunto.
Art. 8 - Denuncia della causa di morte
(1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per
ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24
ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero
della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal
Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
(2) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta
causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
(3) Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia della causa di morte anche i medici
incaricati di eseguire autopsie disposte dalle autorità giudiziarie o a scopo di riscontro
diagnostico.
(4) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità
Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
(5) Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la
denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla specifica
normativa vigente in materia.
(6) La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e
statistiche.
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Art. 9 - Comunicazione decessi dovuti a reati
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla
scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il
Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di
pubblica sicurezza.
Art. 10 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
(1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa
umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà
subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità
Sanitaria Locale competente per territorio.
(2) Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Unità Sanitaria Locale
incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati
degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa
rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Art. 11 - Medico necroscopo
(1) Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato
dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente.
(2) Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da
un medico da lui delegato.
(3) I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente del Servizio Igiene
Pubblica dell'Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono in
merito all'espletamento del servizio stesso anche in relazione a quanto previsto dall'art.
365 del codice penale.
(4) Il medico necroscopo ha il compito di accertare l'avvenuta morte, redigendo
l'apposito certificato previsto dall’ordinamento dello Stato Civile.
(5) A tale scopo il medico necroscopo deve effettuare la visita della salma non prima di
15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e
comunque non dopo le 30 ore.
Art. 12 - Autorizzazione alla sepoltura
(1) L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'ordinamento
dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
(2) Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se
non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta dell'Ufficale dello Stato Civile.
(3) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di
cadavere ed ossa umane di cui al precedente art. 10.
(4) Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma.
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Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi
Per i nati morti e prodotti abortivi, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R.
10 settembre 1990 n. 285.
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CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori
(1) I depositi di osservazione e gli obitori sono istituiti dal Comune e sono individuati
dall'Azienda U.S.L. competente nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti
sanitari ritenuti idonei quelli che devono essere dotati di cella frigorifera.
(2) Il trasporto delle salme dal luogo del decesso ai locali di osservazione è autorizzato
dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di
recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone
estranee.
(4) Per le salme di persone morte di malattie infettive comprese nelle classi 1^, 2^ e 3^
dell’allegato al Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990 si può procedere alla
vestizione, rispettando le precauzioni indicate dal D.M. 28 settembre 1990; la salma
deve essere posta nel feretro previo avvolgimento in lenzuolo con l’avvertenza di
mantenere i lembi ripiegati ai bordi interni della cassa in maniera da consentire
l’esposizione ai familiari: al momento della chiusura del feretro il lenzuolo dovrà essere
svolto a copertura integrale della salma ed imbevuto di sostanza disinfettante.
L’esposizione della salma non deve avvenire in locali separati. Quanto sopra vale con
esclusione dei casi in cui particolari misure precauzionali siano disposte dal Dirigente del
Servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L., ovvero quando la salma sia stata
sottoposta ad autopsia (chiusura immediata del feretro previo avvolgimento in lenzuolo
imbevuto in sostanza disinfettante) oppure presenti segni quali perdita di fluidi corporei o
rigonfiamento (segnalazione al Dirigente del Servizio di igiene pubblica per l’eventuale
adozione del provvedimento di riduzione del periodo di osservazione).
(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati
nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale,
osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene
Pubblica dell'U.S.L.
(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la
presenza di personale con tale funzione.
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CAPO IV - FERETRI
Art. 15 - Deposizione della salma nel feretro
(1) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente con
tessuti naturali.
(2) Per le salme di persone decedute a causa di malattia infettiva si rimanda a quanto
disposto al precedente art. 14, comma 4.
Art. 16 - Verifica e chiusura feretri
(1) La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato,
individuato dalla normativa vigente.
Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
(1) Le caratteristiche dei feretri devono rispettare quanto previsto dalla vigente
normativa in rapporto al diverso tipo di sepoltura.
Art. 18 - Fornitura gratuita di feretri
(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di legno per inumazione o cremazione,
per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia
disinteresse da parte dei familiari.
(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle
informazione assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione
economica degli interessati.
Art. 19 - Piastrina di riconoscimento
(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica,
recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le
date di nascita e di morte.
(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della
data di morte e gli eventuali altri dati certi.
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CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI
Art. 20 - Modalità e percorso
Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche o private in possesso
della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune dove ha sede legale l’impresa,
rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla direttiva regionale vigente in
materia e dalla determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica.
L’incaricato al trasporto sigilla il feretro e attesta l’avvenuta verifica compilando e
sottoscrivendo l’apposita attestazione (il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve
riportare almeno il nome del Comune che autorizza l’esercente dell’attività funebre, ai
sensi della direttiva regionale vigente in materia e della determinazione del responsabile
Sanità Pubblica.
Il feretro sarà accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al
seppellimento o cremazione rilasciati dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso
e dall’attestazione di garanzia che ne attesta l’avvenuta verifica di rispondenza del
feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.
L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al
personale incaricato presso il cimitero o impianto di cremazione.
(1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica
Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di
osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,
la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il
proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più
breve.
(2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per
eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del
Sindaco.
(3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà
lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di
pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in
qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
(4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del
Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per
gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
(5) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. vigila e controlla il
servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i
provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.
Art. 21 - Trasporti Funebri
ABROGATO
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Art. 22 - Trasporti gratuiti e a pagamento
I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento:
a) gratuiti, in modo decoroso, a carico del Comune nei casi in cui ricorra una situazione
di assoluta quanto irreversibile indigenza;
b) a pagamento in tutti gli altri casi.
Art. 23 - Orario dei trasporti
(1) I trasporti funebri sono effettuati negli orari determinati dal Sindaco, salvo casi
ritenuti eccezionali ed autorizzati dal Sindaco.
(2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali
almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
(3) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di
norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.
Art. 24 - Norme generali per i trasporti
(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono
essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 17. Per quanto riguarda il
trattamento antiputrefattivo si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai
documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri
documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a
destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il
cimitero.
(3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere
effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
Art. 25 - Riti religiosi
(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della
Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni
relative allo svolgimento dei funerali.
(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia
religiosa.
Art. 26 - Trasferimento di salme senza funerale
(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o
comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in
condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo,
avente le caratteristiche dettate dal D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impedita la vista
dall'esterno.
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(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, a
richiesta dei familiari, l'inizio del funerale può avvenire dalla porta della casa di abitazione
, a fronte della quale il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene
Pubblica dell'Azienda U.S.L., può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in
casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
(4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i
trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego
del mezzo di cui al primo comma.
Art. 27 – Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri
(1) Per il trasporto da Comune a Comune nell’ambito del territorio regionale non è
obbligatorio il trattamento conservativo di cui all’art. 32 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 e,
nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa
di cui all’art. 30 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 può essere assolto con l’utilizzo di un
involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno, che
garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente
all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
(2) Il trasporto di resti mortali o resti ossei non è soggetto ad alcuna delle misure
precauzionali igieniche.
(3) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene
Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere,
al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per
le disinfezioni.
(4) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune
istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui
all'art. 14 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne
poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
(5) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del
Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda USL, salvo che questa non le
vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la
morte.
(6) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene
Pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure
protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
Art. 28 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con
decreto a seguito di domanda degli interessati.
(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata
dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è
sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
(3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la
salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi,
quando in essi siano tributate onoranze.
(4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate
direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti.
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(5) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla
celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro
Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
(6) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito
religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo
quanto previsto dagli articoli precedenti.
(7) Per i morti da malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal
Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/90.
(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle
risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal
Sindaco ove è avvenuto il decesso.
Art. 29 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è
autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, ai sensi
dell’art. 24 del D.P.R. 285/90.
Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero
Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda
che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino
10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale
Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n.
285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento ed il
certificato richiesto dall’art.30 del D.P.R. 285/90 attestante l’idoneità della cassa viene
sostituito dall’attestazione di garanzia fornita dall’impresa che effettua il trasporto come
previsto dalla normativa vigente in materia. In entrambi i casi, per i morti di malattie
infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
Art. 31 - Trasporto di ceneri e resti
(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve
essere autorizzato dal Sindaco.
(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli
artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90. E’ comunque di competenza del Sindaco il
trasporto di ceneri o resti mineralizzati verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino,
come da punto 8.1 della Circolare Ministeriale n. 24/93.
(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano
al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di
zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e
recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della
data di rinvenimento.
(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo e altro
analogo sistema, aventi le caratteristiche del successivo art. 58.
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Art. 32 - Rimesse delle autofunebri
(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con
provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del
Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., salva la competenza dell'autorità di
Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
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TITOLO II - C I M I T E R I
CAPO I - CIMITERI
Art. 33 - Elenco cimiteri
Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune
provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri Comunali:
1) Cimitero comunale di Conselice;
2) Cimitero comunale di Lavezzola;
3) Cimitero comunale di San Patrizio.
Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza
(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le
autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
(3) Tutti i servizi cimiteriali obbligatori, le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR
10/09/1990 n. 285, la custodia e la manutenzione dei cimiteri competono esclusivamente
al Comune, il quale provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
(4) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il
funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per
assicurare il regolare servizio.
Art. 35 - Reparti speciali nel cimitero
(1) Ai sensi dell’art.10 D.P.R. 285/90 all'interno del cimitero è possibile prevedere
reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento
delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a
culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata
della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata
dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione
in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di
persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal
Consiglio Comunale.
Art. 36 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza
distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute:
a) nel territorio comunale, qualunque residenza avessero in vita;
b) fuori dal Comune, ma aventi, in vita, la residenza in esso;
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c) fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma
per ricovero in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;
d) fuori del Comune e non residenti in vita, ma aventi diritto a sepoltura privata o in
loculo nel cimitero comunale;
e) non aventi diritto alla sepoltura nel Comune, limitatamente ai coniugi di persone già
sepolte nel cimitero comunale;
f) non decedute nel Comune, ma aventi ascendenti-discendenti e collaterali già sepolti
nel cimitero comunale;
g) aventi in vita parenti residenti nel Comune su istanza di almeno uno di essi.
(2) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi
dell'art. 35, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel
cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
Art. 37 - Soppressione dei cimiteri
(1) La soppressione del cimitero, nei casi previsti dalla legge, viene deliberato dal
Consiglio Comunale, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda
U.S.L. competente per territorio. Si osserveranno le norme previste dagli articoli 96, 97,
98 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
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CAPO II - ADDETTI AL CIMITERO
Art. 38 - Compiti degli addetti al cimitero
(1) Gli addetti ai cimiteri devono:
a) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 285/90, oltre
all’autorizzazione al trasporto;
b) provvedere alla tenuta dei registri e alle relative registrazioni ai sensi dell'art. 52 del
D.P.R. n. 285/90; un esemplare di tali registri, vidimati dal sindaco, ad ogni fine anno,
deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di
custodia;
c) verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la
tumulazione;
d) denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
e) custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e
le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
f) mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio
delle erbacce;
g) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita
forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
h) tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del
cimitero e nell'area di pertinenza;
i) scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
j) assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero
provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc.;
k) sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;
l) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie
richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco:
m) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora
non sia richiesta diversa destinazione;
n) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in
assenza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;
o) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal
cimitero materiali di qualsiasi natura;
p) denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
q) tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
r) presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il
trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
s) recarsi nelle abitazioni dei defunti e negli altri luoghi ove occorra recuperare salme,
dietro ordine del Sindaco;
t) assistere il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell’Azienda USL e richiederne
l'intervento in ogni caso di necessità;
u) vigilare sull'attività delle Ditte private che eseguono lavori nel cimitero e riferirne al
responsabile dell'Ufficio polizia mortuaria.
Art. 39 - Obblighi e divieti per gli addetti ai cimiteri
(1) Gli addetti ai Cimiteri sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché
a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
(2) Sono, altresì, tenuti:
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a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
(3) Agli addetti ai cimiteri è vietato:
a) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del
pubblico o di ditte;
b) esercitare qualsiasi forma di commercio, o altre attività a scopo di lucro, comunque
inerente l’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in
qualsiasi momento;
c) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o
divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione
disciplinare per il personale comunale ed inadempimento contrattuale per l’appaltatore.
(5) Gli addetti ai cimiteri sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle
vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di
malattie connesse con l'attività svolta.
Art. 40 – Rapporti con gli uffici comunali
(1) Il custode o gli addetti al cimitero risponderanno:
a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.;
b) all'Ufficio Servizi di polizia mortuaria per la tenuta dei registri;
(2) Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa e porta i
distintivi.
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CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Art. 41 - Disposizioni generali
(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri,
l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di
età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R.10/9/1990 n. 285.
(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere
riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti
dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(4) Apposito piano regolatore cimiteriale, o in assenza di esso apposito piano
planivolumetrico, determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree,
i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari
sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato,
ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R10/9/1990 n. 285 e dal
successivo articolo 42.
Art. 42 - Piano regolatore cimiteriale
(1) Il Comune deve dotarsi di un piano regolatore che recepisca le necessità del
servizio nell'arco di almeno vent'anni.
(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti
servizi dell'Azienda U.S.L..
(3) Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
a) dell'andamento medio delle mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla
base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare
anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di
posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie
cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili
nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei
manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e
potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio
per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) campi di inumazione comune;
b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o
collettività;
c) tumulazioni individuali (loculi);
d) tumulazioni per famiglie (cameroni) nel cimitero di Lavezzola;
e) cellette ossario;
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f) ossario comune
g) urne cinerarie;
h) cinerario comune;
(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella
planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.
(6) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate
alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
(7) I lotti di terreno per la costruzione di tombe singole vengono assegnati (in ordine
progressivo), fino ad esaurimento degli stessi ed in conformità di quanto indicato nei
piani cimiteriali.
(8) Fino all’adozione di specifico piano regolatore, le costruzioni dovranno avere le
dimensioni planimetriche previste dai piani cimiteriali,ed essere realizzate secondo i
principi costruttivi di cui al presente comma.
L’accesso ai loculi dovrà avvenire dallo spazio aperto esterno, il quale dovrà avere
dimensioni adeguate per poter permettere la collocazione del feretro.
L’altezza massima misurata dal marciapiede alla gronda, non dovrà superare i ml. 3,60
per le edicole da 5 a 10 loculi e ml. 2,20 per edicole fino a 3 loculi.
I materiali impiegati per le finiture delle facciate esterne dovranno essere di tipologia
tradizionale con l’impiego di mattoni a vista, rivestimenti in cotto ed in marmo, intonaci
tinteggiati.
Il manto di copertura dovrà essere realizzato preferibilmente in rame o in lamiera
verniciata testa di moro, così come tutta la restante lattoneria, o in elementi di cotto
(sono da escludere altri elementi di tipologia non tradizionale). In casi eccezionali previo
parere dell’Ufficio tecnico, sono ammesse guaine bituminose ardesiate di colore scuro.
Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in metallo verniciato opaco
escludendo l’alluminio anodizzato.
(9) I concessionari delle tombe debbono ottemperare inoltre, a loro spese, alla seguente
prescrizione:
- convogliare le acque dei pluviali e meteoriche alla fognatura comunale esistente, in
conformità delle disposizioni che verranno all’uopo impartite dall’Ufficio Tecnico
Comunale.
(10) Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere
innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione
edilizia.
(11) Ogni 5 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per
valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure
adottate per il primo impianto.
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CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 43 - Inumazione
Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e
sono assegnate gratuitamente.
Le inumazioni vengono di norma eseguite in orario antimeridiano.
Art. 44 - Cippo
(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa
soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e
messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e
portante un numero progressivo.
(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale
inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, a spese del richiedente,
l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba che non deve superare le
dimensioni di mt. 1,80 (lung.) x 0,70 (larg.) x 0,14 (zoccolo) x 1,10 di altezza massima
delle lapidi e delle croci. Per quanto riguarda la scelta dei materiali si rimanda a quanto
previsto dal comma 8 dell’articolo 42.
(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione
dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il
Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. N.
285/90.
Art.45- Tumulazione
(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere
murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia
l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo
le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a
sistema di tumulazione dovrà avvenire direttamente dallo spazio aperto esterno,avere
dimensioni adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori
alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.60 e larghezza m. 0.75. A detto
ingombro va aggiunto , lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.
76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(4) I loculi costruiti dal Comune sono ceduti, di norma, con la lapide; qualora sia
concesso senza lapide, questa dovrà essere collocata entro il termine di mesi tre dalla
data di tumulazione della salma.
(5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si
applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
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Art. 46 - Deposito provvisorio
(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è
provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento di un canone stabilito
dalla G.C., in relazione alla durata presunta del deposito.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, in duplice copia, di cui una verrà
restituita con la prevista concessione di deposito.
(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un
sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, con progetto
già approvato.
(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia
mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla
domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente
fino ad un totale di 36 mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della
tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre
sono computate come trimestre intero.
(4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale.
(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del
feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al
compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di
cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a
deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento
dei diritti relativi.
(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario
e di urne cinerarie.
(7) Il prestito tra soggetti privati concessionari di beni cimiteriali, ammesso solo per le
ipotesi previste dal 2° comma del presente articolo, deve essere gratuito e comunicato in
forma scritta al Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.
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CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 47 - Esumazioni ordinarie
(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del
D.P.R. n. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute
a successiva sepoltura dopo il primo decennio, previa addizione ai resti mortali di
sostanze biodegradanti, per un periodo di anni due.
(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno,
anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione dei
mesi di luglio e agosto.
(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
(4) E' compito dell'operatore addetto stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al
momento della esumazione.
Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le
operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi
anche di sistemi informatici.
(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di
tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato
con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e con
comunicazione ai parenti del defunto, se conosciuti.
Art. 49 - Esumazione straordinaria
(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del
termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del
Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per
cremazione.
(2) Le esumazioni straordinarie, salvo quelle su ordine dell’Autorità giudiziaria, non
possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre.
(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre
verificare dall'autorizzazione al seppellimento e, ove non risultante, dal registro delle
cause di morte tenuto dal Servizio di igiene pubblica dell’Azienda USL, se la malattia
causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal
Ministero della Sanità.
(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivadiffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno
due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L.
dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
(5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio
di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
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Art. 50 - Estumulazioni
(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a
tempo determinato.
(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove non sia ancora scaduto il periodo di
concessione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
Nel caso di salme tumulate in sepolture private e in loculi in concessione, le
estumulazioni non possono farsi, per la riduzione, prima che siano trascorsi 30 anni dalla
sepoltura.
(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia
mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno
successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione
della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
(5) I feretri sono estumulati a cura
programmazione del servizio cimiteriale.
degli
operatori
cimiteriali
secondo
la
(6) I resti mineralizzati individuati sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a
cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e su
parere del personale dell’Azienda USL che assiste all’estumulazione. Qualora le
dimensioni del loculo lo permettano, la cassetta ossario contenente i resti mineralizzati di
una salma può essere collocata nel loculo dove già esistevano detti resti mortali quali
feretro o nel loculo di un familiare, anche se ciò comporta una co-presenza con altro
feretro di persona appartenente alla famiglia del concessionario. Se allo scadere di
concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti
mineralizzati questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo
che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per
l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e addizione ai resti
mortali di sostanze biodegradanti. Il periodo di inumazione è individuato in anni due.
(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile
del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro,
previa addizione ai resti mortali di sostanze biodegradanti e idonea sistemazione del
cofano in legno nonché rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, ove
prevista. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non
siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
(9) Nel caso in cui, a causa della sovrapressione per effetto dei gas di putrefazione
all'interno di un loculo, si verifichi l'esplosione dei gas stessi, si dovrà individuare il loculo
in cui ciò è avvenuto, avvisare i parenti del defunto e l'impresa di onoranze funebri per
rimediare in modo decoroso all'accaduto.
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Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in
tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento di una
somma, come previsto dalle tipologie stabilite dalla Giunta Comunale.
(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonchè le estumulazioni ordinarie
sono sottoposte al pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale. Per quelle
richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la normativa vigente in materia.
Art. 52 - Raccolta delle ossa
Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate
nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
Art. 53 - Oggetti da recuperare
(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi
oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al
Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in
ogni caso, prima che essa sia eseguita.
(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene
redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante
e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi
personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere
consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a
disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero
reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il
ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Art. 54 - Disponibilità dei materiali
(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle
esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che
può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il
metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento
degli impianti cimiteriali.
(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e
di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di
parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di
conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende
utilizzarli.
(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo
l'esumazione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a
persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche
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parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e
rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere,
a richiesta, concessi alla famiglia.
(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del
cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
(7) Gli avanzi di indumenti, casse, ecc., che si rinvengono in occasione di esumazioni
ed estumulazioni, e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono raccolti e smaltiti
secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
Art. 55 - Presenza durante le operazioni di esumazione o estumulazione
E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione.
Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle
famiglie.
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CAPO VI – CREMAZIONE
Art. 56 - Crematorio
Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente,
per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o
convenzionato.
Art. 57 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione
(1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale dello Stato
Civile, ai sensi della vigente normativa quando sussiste:
a) disposizione testamentaria espressa dal defunto;
b) volontà manifestata dal coniuge superstite;
c) volontà dei parenti più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del
Codice Civile;
d) iscrizione ad associazioni riconosciute;
e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.
(2) Nei casi b), c) ed e) la manifestazione di volontà è espressa con atto scritto la cui
sottoscrizione è resa ai sensi del DPR 445/01.
(3) In tutti i casi previsti nel precedente comma 1, occorre che la richiesta sia corredata
da certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta
dell'Autorità Giudiziaria.
Art. 58 - Urne cinerarie
(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna
cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e conforme alle
disposizioni contenute nel DPR n.285 del 21/09/90.
(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare
all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
(3) A richiesta degli aventi causa, e fatto salvo quanto previsto in materia di dispersione
delle ceneri, l’urna è:
a) collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga
per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
b)collocate in cellette ossario o deposte nel loculo contenente già un feretro, qualora
le dimensioni dello stesso lo consentano.
c)affidata
articolo.
a famigliare o altro soggetto secondo quanto previsto dal successivo
(4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le
ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
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Art. 58/bis Modalità di affidamento delle urne cinerarie ai familiari dei defunti
(1) La richiesta di affidamento dell’urna cineraria, dalla quale dovrà risultare
espressamente la volontà del defunto per tale forma di conservazione delle
ceneri, dovrà essere presentata all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Conselice, da parte del coniuge o, in assenza, del parente più prossimo
individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile. Nel caso di
concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere
presentata congiuntamente da tutti i parenti. In assenza di parenti, la richiesta
potrà essere presentata anche dall’esecutore testamentario.
(2) La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma
testamentaria, che in altra forma scritta purchè olografa, o con altre forme di
manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà,
altresì, ritenersi valida anche la manifestazione di volontà in forma verbale da
parte del defunto ai propri congiunti, purché ciò sia provato mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei congiunti.
(3) Dalla richiesta di affidamento dovranno risultare:
a) Le generalità del/dei richiedente/i e della persona a cui verrà consegnata
l’urna sigillata;
b) La descrizione dettagliata del luogo di conservazione delle ceneri presso
l’abitazione dell’affidatario;
c) L’impegno, da parte dell’affidatario:
- a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di
conservazione dell’urna cineraria, all’ufficiale dello Stato Civile, entro 30 (trenta)
giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
- a custodire l’urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di
legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure
temporaneamente;
- a trasferire l’urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno,
per qualsiasi motivo, la disponibilità dell’affidatario alla conservazione delle
ceneri presso la propria abitazione.
(4) L’autorizzazione, che verrà rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici,
dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l’affidatario nella
conservazione dell’urna, ivi inclusa l’eventuale variazione del luogo di
conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti appaia non
adeguato sia in riferimento alla “pietas” nei confronti dei defunti, che per quanto
concerne la sicurezza dell’urna stessa. Il rilascio dell’autorizzazione sarà
annotato su un apposito registro con l’indicazione delle generalità dell’affidatario
unico, quelle del defunto nonché il luogo di conservazione dell’urna cineraria.
(5) All’atto della consegna materiale dell’urna all’affidatario dovrà essere redatto
apposito verbale di consegna.
(6) In caso di decesso dell’affidatario i soggetti di cui all’art. 1 dovranno,
alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto
dall’art. 2 oppure restituire l’urna al Comune per il trasferimento delle ceneri nel
cimitero.
(7) L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri
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incaricati, circa le modalità di conservazione dell’urna cineraria. Nel caso in cui si
riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell’autorizzazione e sempre che il fatto
non costituisca reato, ai sensi dell’art. 411 C.P., l’Amministrazione Comunale, previa
diffida formale all’affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di
revocare l’autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell’urna presso il
cimitero.
ART. 58/ter– Dispersione delle ceneri
Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa può essere
autorizzata in uno dei seguenti luoghi, con le modalità e ad opera dei soggetti di cui alla
legge 30/03/2001 n. 130, ed all’art.11 comma 2 della L.R. 29/07/04 n. 19 e successive
modificazioni ed alla deliberazione della Giunta Regionale 10/01/05 n.10.
a. In apposita area realizzata in almeno un cimitero del comune
b. In aree private fuori dai centri abitati come definiti dall’art. 3 comma 1 numero 8)
del Dlgs 30/04/92 n.285 ( nuovo codice della strada) previo consenso scritto del
proprietario.
c. In mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti previo consenso
dell’ente interessato.
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CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 59 - Orario
(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
(2) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del
servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
(3) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima
della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
Art. 60 - Orario dei servizi
Le operazioni cimiteriali non si effettueranno nei giorni festivi, compresa la domenica, in
occasione di due o più festività consecutive ci si limiterà al ricevimento della salma,
rinviando le restanti operazioni cimiteriali alla prima giornata successiva non festiva.
Art. 61 - Disciplina dell'ingresso
(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi:
(2) E' vietato l'ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con esclusione dei
cani addestrati per l’accompagnamento dei non vedenti;
b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente
autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
e) ai fanciulli di età inferiore a anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può
concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
Art. 62 - Divieti speciali
(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la
destinazione del luogo ed in specie:
a)
b)
c)
d)
e)
fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
introdurre oggetti irriverenti;
rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve
sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti),
distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
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i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la
preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei
ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei
concessionari;
k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazioni di salme da parte di estranei
non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal
Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
m) qualsiasi attività commerciale;
n) introdurre bandiere o simboli di appartenenza politica, bande musicali.
(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili (escluso il punto n), si
estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
(3) Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque
offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato
dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente
e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito
all'autorità giudiziaria.
Art. 63 - Riti funebri
(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo
defunto che per la collettività dei defunti.
(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve
essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.
Art. 64 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe, nei campi comuni
(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti,
ricordi, simboli. Le iscrizioni sulle lapidi dovranno limitarsi ai soli dati anagrafici del
defunto: nome, cognome, data di nascita e di morte.
(2) Qualora i familiari richiedano una diversa iscrizione, devono presentare il testo delle
epigrafi in duplice copia all’Amministrazione Comunale per l’autorizzazione.
(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in
altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano. Il testo non può
comunque contenere frasi irrispettose verso chiunque o istituzioni.
(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da
quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero
state introdotte nel cimitero.
(6) In caso di dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 96.
(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli
di recupero.
(8) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguito in modo da garantirne la
permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di
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sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano
le tombe o i passaggi attigui.
Art. 65 - Fiori e piante ornamentali
(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di
chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con
deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il
Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per
la loro distruzione.
(2) Nel cimitero avrà luogo, nei periodo opportuni, la falciatura e la successiva
eliminazione delle erbe.
Art. 66 - Materiali ornamentali
(1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.
indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo
scopo per il quale vennero collocate.
(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle
tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree
concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in
qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano
divenuti indecorosi.
(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai
concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè
siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti
all'art. 54 in quanto applicabili.
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TITOLO III - CONCESSIONI
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Art. 67 - Sepolture private
(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui
all'art. 42, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati
od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
(3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- le sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc..);
- le sepolture per famiglie e collettività (cameroni, tombe di famiglia, ecc…).
(4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone, stabilito dalla
Giunta Comunale.
(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni
generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.
(6) La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata previa
assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata
l'istruttoria dell'atto.
(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene
soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del
Comune.
(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto
contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e
le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione
deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati
o realizzabili;
b) la durata;
c) i concessionari/ie (persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante
pro tempore); ;
d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di
decadenza.
Art. 68 - Durata delle concessioni
(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi
dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
(2) La durata è fissata:
a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 90 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
d) in 99 anni per i cameroni;
e) in 99 anni per le edicole funerarie private a schiera realizzate dal Comune.
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(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo
dietro il pagamento del canone di concessione relativo e vigente.
(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con
la data di stipula del contratto cimiteriale.
Art. 69 - Modalità di concessione
(1) La sepoltura individuale privata di cui all'art. 67 può concedersi solo in presenza
della salma o ceneri per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le
nicchie per urne. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne
fatta la concessione; non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al
Comune.
(2) L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dal basso
verso l’alto, in senso verticale, osservando come criterio di priorità la data di
presentazione della domanda di concessione. E’ ammesso l’abbinamento in senso
orizzontale solo dalla 5^ fila in sù.
(3) E’ ammessa deroga all’assegnazione di cui al 2° comma in caso di decessi che per
le circostanze in cui sono avvenuti o per la giovane età dei deceduti, destano scalpore
nella comunità, o perché riguardano persone che si sono distinte per attività svolte
nell’interesse della collettività.
(4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività,
nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma dell'art. 67, è data in ogni tempo secondo la
disponibilità ed avviene in ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la
presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di
concessione.
(5)
La concessione può essere richiesta, in deroga al primo comma, a favore di
persone di età superiore a 65 anni, che dimostrino di non avere a disposizione altre
tombe di famiglia, o altri spazi all’interno del Cimitero, e del coniuge superstite del
defunto. Tale deroga non si applica in caso di carenza di posti salma individuali.
(6) Ripristinata la disponibilità di posti salma individuali, coloro che non hanno potuto
ottenere la concessione di un altro loculo per il coniuge superstite, possono richiedere
nuova concessione per due posti salma, che verranno assegnati nel rispetto del 2°
comma, rinunciando alla precedente. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere una
somma pari alla differenza tra la tariffa in vigore al momento e quella corrisposta all’atto
della prima concessione.
(7) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto
di lucro o di speculazione.
Art. 70 - Uso delle sepolture private
(1) Salvo quanto già previsto dagli art. 67 e 68, il diritto d'uso delle sepolture private è
riservato:
a) per le tombe di famiglia: alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia,
composta dal coniuge non separato, dal convivente more – uxorio, dagli ascendenti e
dai discendenti in linea retta ed ai coniugi di questi, in linea collaterale fino al 4° grado
compreso ed ai rispettivi coniugi, ampliata agli affini, fino al 2° grado ed ai rispettivi
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coniugi, compresi i conviventi; ovvero agli eredi testamentari o legatari del
concessionario;
b) per le sepolture private concesse a enti: alle persone regolarmente iscritte all'Ente
concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del
sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
(2) Per i componenti del nucleo familiare, individuati come il precedente comma 1, il
diritto alla tumulazione è da ritenersi implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento
della concessione, relativamente alle tombe di famiglia.
(3) Per le persone che risultino essere stati conviventi con il titolare della concessione,
la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare medesimo con una
apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentare al servizio di polizia
mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
(4) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone
che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
(5) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della
sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto
contrario è nullo di diritto.
(6) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del
presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato
delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed
impiegare per esigenze del cimitero.
Art. 71 - Manutenzione
(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro
costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e
straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri prescritti dal Comune in quanto
valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Tali
lavori, escluse modifiche estetiche, essendo operazioni obbligatorie, non sono soggetti
ad autorizzazione, dev’esserne comunque dato avviso al personale addetto al cimitero,
che definirà con i concessionari modalità e tempi dei lavori.
(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti.
(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
c) l'ordinaria pulizia;
d) gli interventi di lieve entità che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
Art. 72 - Costruzione dell'opera - Termini
(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art.
67, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le
modalità previste all'art. 83 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla
data di stipula del contratto cimiteriale corrispondente all'assegnazione, pena la
decadenza.
(2) Il suddetto termine può essere prorogato in presenza di giustificati motivi.
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CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
Art. 73 - Divisione - Subentri
(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o
l'individuazione delle separate quote della concessione stessa.
(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il DPR
445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure
formulata separatamente da tutti gli stessi.
(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro
rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso,
la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti
dei concessionari residuali.
(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche
utilizzando, se presenti, supporti informatici.
(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di
disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più
concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti
interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi
e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 70, sono tenuti a
darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso,
richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della
concessione in favore degli aventi diritto e designano uno di essi quale rappresentante
nei confronti del Comune.
(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di
polizia mortuaria nei confronti delle persone indicate nel precedente comma 7, che
assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante
della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso
di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in
relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma
restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
(9) Trascorso il termine di anni uno senza che gli interessati abbiano provveduto alla
richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla
dichiarazione di decadenza.
(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono eredi legittimi che abbiano
titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a
Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione
o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza
della concessione.
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Art. 74 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale
(1) E’ ammessa la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura
non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita
in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione,
rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1/2 x "50" della tariffa annua in vigore al
momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua
durata, frazioni inferiori non saranno prese in considerazione.
(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
(3) Per le concessioni di loculi effettuate prima dell’entrata in vigore del DPR 21/10/75
n. 803 (perpetue), qualora a richiesta dei familiari, si proceda ad estumulazione della
salma, il loculo rimasto vuoto potrà essere occupato da altra salma, sempre nei limiti del
nucleo familiare del concessionario (di cui al citato art. 69) verso il pagamento del 50%
del valore del loculo in base alla tariffa in vigore all’atto della domanda di riutilizzo oltre
alle spese del relativo contratto che verrà stipulato sulla base delle disposizioni vigenti.
Art. 75 - Rinuncia a concessione di aree libere
(1) E’ ammessa la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza,
quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione entro i termini
prescritti:
(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione,
rinuncianti, il rimborso di una somma:
a) per concessioni della durata inferiore o pari a 99 anni, in misura pari a 1/198 (1/2 x
99) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del
Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento
della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
(3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Art. 76 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
(1) E’ ammessa la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2°
comma dell'art. 67, salvo i casi di decadenza, quando:
a) il concessionario non intenda portare a termini la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme,
ceneri o resti.
(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione,
rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
a) per concessioni della durata inferiore o pari a 99 anni, in misura pari a 1/198 della
tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per
ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento
della rinuncia.
(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo
indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale,
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da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed
allo stato delle opere.
(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Art. 77 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua
(1) E’ ammessa la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di
cui al 3° comma dell'art. 67, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o
resti.
(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti
, in possesso dell’atto di concessione in cui sia indicata l’ onerosità della stessa ,il
rimborso di una somma:
a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al
momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o
frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della
presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto
concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 76.
(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
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CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Art. 78 - Revoca
(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è
facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto
concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica
del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile
del servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi
presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo
residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 80 anni in caso di
perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello
stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico
della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà
dar notizia al concessionario, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme,
almeno un mese prima. Qualora non sia noto il concessionario la notizia della revoca,
con l’indicazione del giorno fissato per la traslazione delle salme dovrà essere pubblicata
all’Albo comunale, all’Albo cimiteriale e affissa sulle sepolture interessate, per la durata
di 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del
concessionario.
Art. 79 - Decadenza
(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali
era stata richiesta, entro 60 giorni
dal decesso, cremazione, esumazione o
estumulazione;
b) quando avviene l'estumulazione della salma, per cui è stato concesso il diritto d'uso
del loculo, per essere trasferita in altro luogo e non si è provveduto alla rinuncia della
concessione, come previsto dall'art. 74, entro 60 giorni dall'estumulazione stessa;
c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
previsto all'art. 70, penultimo comma;
e) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 72, non si sia provveduta alla
costruzione delle opere entro i termini fissati;
f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli
aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione
della sepoltura previsti dall'art. 71;
g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di
concessione.
(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) ed g) di
cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto
reperibili, decorsi sei mesi dalla comunicazione, senza che siano presentate
osservazioni o ricorsi.
(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, a quello del
cimitero, nonché affissa sulle sepolture interessate, per la durata di 30 giorni consecutivi.
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(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al
Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi
presupposti.
Art. 80 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la
traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune,
cinerario comune.
(2) Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a
seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del
Comune.
Art. 81 - Estinzione
(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di
concessione ai sensi del precedente art. 69, ovvero con la soppressione del cimitero
salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per
famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli
elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto
per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i
medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune,
nell'ossario comune o nel cinerario comune.
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TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Art. 82 - Accesso al cimitero
(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni
straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi
dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, iscritti alla competente categoria
professionale.
(2) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero
accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
azione
di
(3) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori
all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è
soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 61 e 62 in quanto compatibili.
Art. 83 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
e collocazione di ricordi funebri
(1) La costruzione di sepolture private dovrà seguire procedure di edilizia privata di cui
all’art. 2 comma 60 legge 23/12/96 n. 662.
(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono
essere accolte nel sepolcro.
(3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
(4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non
deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
(5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del
Responsabile del servizio di Edilizia privata.
(6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve
essere approvata a norma del primo comma.
(7) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari
prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
Art. 84 - Responsabilità - Deposito cauzionale
(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle
opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti
dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al
versamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale, corrispondente ai consumi di
acqua, energia elettrica, ecc.., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.
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Art. 85 - Recinzioni aree - Materiali di scavo
(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo
spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio
di edilizia privata.
(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle
discariche o al luogo indicato dal personale addetto, secondo l'orario e l'itinerario che
verranno prescritti dallo stesso, evitando di spargere materiali o di imbrattare o
danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere
eventualmente danneggiate.
Art. 86 - Introduzione e deposito di materiali
(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di
cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal personale addetto
ai servizi cimiteriali.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro
spazio.
(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero
da detriti e materiali di scarto, ecc…
Art. 87 – Lavori Edili
(1)Il contegno nonché l’abbigliamento degli operai devono essere consoni all’austerità
del luogo, in particolare nel corso delle cerimonie funebri.
(2) I lavori edili all’interno dei cimiteri si eseguono dal lunedì al venerdì con orario dalla 8
alle 17 durante il periodo invernale e dalle 7 alle 18 durante il periodo estivo salvo i casi
eccezionali autorizzati dal servizio competente in materia.
(3) Nella giornata di sabato possono essere effettuati esclusivamente lavori di piccola
manutenzione negli orari concordati con il servizio competente in materia.
Art. 88 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
(1) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla
sistemazione dei materiali, riordino e pulizia delle aree, nel periodo dal 25 ottobre al 4
novembre.
Art. 89 - Vigilanza
(1) Il personale addetto ai servizi cimiteriali vigila e controlla a che l'esecuzione delle
opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli
può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini
dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
(2) L'Ufficio Tecnico comunale, a lavori ultimati, rilascia, a seguito di richiesta,
l’autorizzazione all’agibilità del manufatto realizzato.
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CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI
ART. 90 – Attività funebre
Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta e
inscindibile le seguenti prestazioni: il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il
decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale; il montaggio delle lapidi in
occasione del funerale, da effettuarsi a regola d’arte in maniera tale da garantirne una
perfetta tenuta statica e duratura nel tempo; ed il trasporto di salma, di cadavere, di
cenere e di ossa umane, con la sola eccezione dello svolgimento in forma disgiunta del
servizio di trasporto funebre.
Le imprese pubbliche o private che esercitano tale attività devono essere in possesso
dell’apposita autorizzazione comunale, secondo le normative vigenti. Nel corso delle
cerimonie funebri le imprese funebri devono attenersi alle prescrizioni impartite loro dal
Responsabile del servizio di custodia.
Art. 91 - Divieti
E' fatto divieto alle imprese:
a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni
e sistemi che adombrino sospetto di accorso o di corruzione all'interno dei luoghi di cura
e di degenza, l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre nelle strutture sanitarie
pubbliche o private, nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare
incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in
ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d)
di esporre, a vista del pubblico, feretri ad accessori nelle vetrine dei locali di attività.
ART 91 bis – Sospensione e revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività funebre può essere sospesa:
se, nello svolgimento dell’attività funebre o del trasporto funebre, l’impresa propone
direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere
per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o
indicazioni per l’attribuzione di uno o più funerali. La sospensione ha effetto
immediato e per un periodo di tempo determinato dal Dirigente.
L’autorizzazione può altresì essere revocata in relazione alla gravità del fatto.
In entrambi i casi è fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.
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TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 92 - Mappa
(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per
l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto
registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute
nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello
che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova
riscontro nella cartografia cimiteriale.
Art. 93 - Annotazioni in mappa
(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso,
ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
generalità del defunto e dei defunti;
il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
le generalità del concessionario e dei concessionari;
gli estremi del titolo costitutivo;
la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
la natura e la durata della concessione;
le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o
ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
Art. 94 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di agli artt. 52 - 53 del
D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico,
anche mediante strumenti informatici.
(2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe
cimiteriali.
Art. 95 - Scadenziario delle concessioni
(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate
le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di
esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
(2) Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese
di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.
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CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96 - Cautele
(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni,
imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, nicchie,
ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole,
monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli
interessati.
(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione
che ne consegue.
(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a
tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una
sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Art. 97 - Concessioni pregresse
Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento
continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato
nell'atto di concessione stesso, con esclusione delle concessioni dei cameroni, che
seguiranno la durata prevista dal presente regolamento.
Art. 98 - Sepolture private a tumulazione pregresse –
Mutamento del rapporto concessorio
Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.
1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova
applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della
sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
Art. 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere applicazione
il precedente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n.35 del
07.06.2002 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto nel comma successivo relativamente
alla durata delle concessioni.
Le concessioni per sepolture private rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del
presente Regolamento conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione
nonché il relativo regime di sepoltura salvo quanto previsto nei casi di estinzione
della concessione previsti dal Regolamento.
Art. 100 - Adeguamento automatico
Le disposizioni del presente regolamento, che, a seguito dell’entrata in vigore di nuove
disposizioni di grado superiore, risultino in contrasto con le stesse, devono intendersi
automaticamente adeguate indipendentemente da una espressa modificazione del
regolamento.
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Art. 101 – Sanzioni
La violazione alle norme del presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere
penale e purchè non si tratti di violazione anche alle disposizioni del DPR n.285/90
(punite ai sensi dell’art 107 del decreto medesimo), comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a €
250,00 e non superiore a € 9.300,00.
Nel caso di violazione di norme igienico-sanitarie, si applicano le sanzioni pecuniarie
previste dagli artt.338,339,340 e 358 del testo Unico delle leggi Sanitarie approvato
co R.D. 27.07.1934 n.1265 e ss.mm.ii e i proventi delle sanzioni spettano al
Dipartimento di Prevenzione dell’Ausl ai sensi della L.R. n.21/84 e ss.mm.ii.
Nel caso di violazione di norme edilizie, si applicano le sanzioni previste dalla L.R.
n.23 del 21.10.2004 in materia di vigilanza e controllo dell’attività edilizia.
ART 102 – NORMA FINALE E DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali
e regionali in vigore.