1 1. ------IND- 2012 0237 HU- IT ------ 20120425 --- --- PROJET Decreto governativo n. .../2012. (……) Korm sulla modifica del decreto governativo 253/1997. (XII. 20.) Korm. sui requisiti nazionali in materia di urbanistica ed edilizia In forza dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera g) della legge LXXVIII sulla formazione e sulla protezione dell'ambiente edificato e agendo nell'ambito delle competenze definite dall'articolo 15, paragrafo 1, della Costituzione ungherese, il governo decreta quanto segue: Articolo 1 (1) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 50, paragrafo 1 del decreto OTÉK: "(1) Il programma di progettazione è un documento testuale che riporta la definizione dei principi di base stabiliti per gli edifici, e i dettagli quantitativi e qualitativi delle richieste del committente definite nel contratto di progettazione. Il programma di progettazione può stabilire requisiti più rigidi di quelli definiti dal presente decreto." (2) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 50, paragrafo 3 del decreto OTÉK; all'articolo 50 è inoltre aggiunto il seguente articolo 3 bis: "(3) Secondo gli scopi preposti gli edifici devono rispettare i requisiti fondamentali di a) stabilità e resistenza meccanica, b) sicurezza antincendio, c) igiene, protezione della salute e dell'ambiente, d) sicurezza di utilizzo e accessibilità, e) protezione contro il rumore e le vibrazioni, f) risparmio energetico e conservazione del calore, g) protezione della vita e della proprietà, h) uso sostenibile delle risorse naturali, e le richieste definite nel programma di progettazione. (3 bis) I requisiti fondamentali possono essere rispettati applicando le relative norme nazionali ungheresi o con una differente soluzione che garantisca un livello almeno equivalente di conformità ai requisiti. Gli edifici devono essere progettati e realizzati garantendo la possibilità di installare e collegare impianti per fonti energetiche rinnovabili della tipologia definita nel programma di progettazione, senza alterare significativamente la struttura dell'edificio." (3) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 50, paragrafo 5 del decreto OTÉK: "(5) Gli edifici e le parti, gli impianti installati e la rete di cavi e condutture devono essere progettati e realizzati garantendone l'accessibilità, senza pregiudicare la stabilità delle strutture connesse, per finalità di manutenzione, ammodernamento o possibile sostituzione, e che, nel rispetto della sicurezza imposta dalle norme nazionali ungheresi, 2 a) durante la vita utile programmata o stimata, con un livello di sicurezza opportuno per la loro destinazione d'uso, rispettino i requisiti di stabilità e resistenza meccanica, di utilizzo per gli scopi preposti e di sicurezza d'uso, b) diano protezione contro i danni causati da possibili urti durante l'uso degli edifici per gli scopi preposti, e c) rispettino e resistano al livello atteso di carichi ed effetti." Articolo 2 La seguente disposizione sostituisce l'articolo 51, paragrafo 1 del decreto OTÉK: "(1) Gli edifici e le parti, le strutture, gli impianti installati e la rete di cavi e condutture devono essere progettati e realizzati garantendo che i carichi e gli effetti previsti che potranno presumibilmente agire sugli stessi durante la costruzione e l'utilizzo non causino a) il crollo totale o parziale dell'edificio né di parti dello stesso, b) deformazioni dell'edificio e di parti dello stesso a un livello inaccettabile, c) danni agli impianti e alle attrezzature a seguito di importante deformazione della struttura portante dell'edificio, e d) la distruzione delle strutture in costruzione o delle strutture collegate o adiacenti durante la costruzione." Articolo 3 (1) La seguente lettera j) è aggiunta all'articolo 53, paragrafo 1 del decreto OTÉK: (L'edificio e le parti degli stessi, le unità autonome, e le strutture devono essere costruiti, scegliendo e installando anche i materiali da costruzione, le strutture dell'edificio, gli impianti installati e la rete di cavi e condutture, garantendo che l'igiene ambientale e la salute degli utenti per gli scopi previsti non siano pregiudicate da) "j) inquinamento luminoso." (2) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 53, paragrafo 3 del decreto OTÉK: "(3) Ai fini della costruzione non è consentito l'utilizzo di sostanze, strutture e impianti dannosi per la salute o per l'ambiente. Le sostanze, le strutture e gli impianti sono previsti negli edifici unicamente in modo da non mettere a rischio la vita o l'incolumità." Articolo 4 (1) La seguente sottorubrica sostituisce la sottorubrica che precede l'articolo 54 del decreto OTÉK: "Sicurezza di utilizzo e accessibilità" (2) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 54, paragrafo 2 del decreto OTÉK: "(2) L'illuminazione, l'illuminazione pubblica e l'illuminazione dell'edificio, le pubblicità luminose e le apparecchiature pubblicitarie devono essere posizionate e installate in modo che la luce 3 a) non pregiudichi la sicurezza di utilizzo dell'edificio, delle strutture e dell'ambiente per gli scopi preposti, b) non pregiudichi la sicurezza della circolazione, c) non pregiudichi la salute delle persone e dell'ambiente, e d) non provochi inquinamento luminoso." Articolo 5 Dopo l'articolo 54 il seguente articolo 54/bis è aggiunto al decreto OTÉK: "Articolo 54/bis (1) Il programma di progettazione definisce le sezioni degli edifici utilizzate dal pubblico, per le quali deve essere garantita l'accessibilità. Deve essere adottato un sistema di segnalazione e informazione ai fini dell'accessibilità, con lo scopo di aiutare le persone disabili a utilizzare gli edifici e le parti degli stessi per gli scopi preposti. (2) Per garantire l'accessibilità devono essere previsti edifici, parti di edifici, unità autonome e strutture destinati all'uso principalmente da parte di disabili." Articolo 6 La seguente disposizione sostituisce l'articolo 56, paragrafo 1 del decreto OTÉK: "(1) Gli edifici e le parti degli stessi devono essere progettati e costruiti e i prodotti da costruzione pertinenti devono essere selezionati e utilizzati, con l'obiettivo di garantire il minor consumo di energia finalizzato alla sicurezza di utilizzo per gli scopi preposti. In ogni caso deve essere esaminata nel programma di progettazione la possibilità di utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili." Articolo 7 Dopo l'articolo 56, il seguente articolo 56/bis e la precedente sottorubrica sono aggiunti al decreto OTÉK: "Protezione della proprietà Articolo 56/bis (1) Il livello di richieste riguardanti la protezione della proprietà in relazione all'edificio, tenuto conto del valore e dell'importanza dei beni correttamente collocati (conservati), è definito nel programma di progettazione. (2) L'edificio e le parti degli stessi devono essere progettati, costruiti e soggetti a manutenzione con l'obiettivo di garantire che i beni correttamente collocati (conservati) nello stesso siano in sicurezza secondo le modalità definite dal programma di progettazione. (3) I requisiti per la sicurezza della proprietà devono essere definiti e stabiliti tenendo conto del contesto dell'intero edificio, in particolare la posizione, l'accesso, la muratura, le strutture dei pavimenti, il tetto, le strutture delle porte e delle finestre, le serrature, le recinzioni, l'illuminazione, le parti di collegamento, e le strutture, le strutture a uso comune, e le strutture secondarie. 4 (4) Il livello di sicurezza della proprietà definito per alcune sezioni o strutture dell'edificio può differire dal livello di sicurezza della proprietà definito per l'edificio nel suo complesso." Articolo 8 Prima della sottorubrica che precede l'articolo 57, la seguente sottorubrica e il seguente articolo 56/ter sono aggiunti al decreto OTÉK: "Uso sostenibile delle risorse naturali Articolo 56/ter Nella progettazione, nella costruzione e nella demolizione di edifici e parti degli stessi è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti legati alla sostenibilità: a) ambiente interno sano privo di sostanze dannose, design interno che garantisca il benessere degli utenti, b) utilizzo razionale dell'energia, recupero dell'energia, utilizzo di energia da fonti rinnovabili, funzionamento efficiente dal punto di vista energetico degli impianti tecnici, c) utilizzo efficiente dell'acqua, possibilità di utilizzare l'acqua piovana, l'acqua sotterranea e le acque reflue, o utilizzo di attrezzature adeguate per ridurre in modo efficiente il consumo di acqua, d) utilizzo di materiali da costruzione sostenibili, cercando di prevedere l'utilizzo di materiali da costruzione locali o prodotti localmente e riutilizzo efficace dei materiali da costruzione recuperati, e) riduzione dell'inquinamento ambientale, con particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico, e riduzione o eliminazione dell'emissione di sostanze dannose e dell'inquinamento dei sistemi di acque superficiali, f) protezione dei valori ecologici, compresa la salvaguardia di siti e valori protetti, perseguimento dell'armonia tra l'ambiente edificato e la natura, e g) analisi del ciclo della vita." Articolo 9 La seguente sottorubrica sostituisce la sottorubrica che segue l'articolo 57 del decreto OTÉK: "STRUTTURE DEGLI EDIFICI" Articolo 10 Le seguenti disposizioni sostituiscono l'articolo 61, paragrafi 3 e 4 del decreto OTÉK; all'articolo 61 è inoltre aggiunto il seguente paragrafo 5: "(3) Le vie di comunicazione interne e gli spazi destinati all'accesso a edifici a uso pubblico devono essere dotati di una pavimentazione antiscivolo continua. (4) In caso di edifici a uso pubblico esistenti, le variazioni di livello superiori a 20 mm devono essere costruite con una rampa per consentire l'accesso senza barriere. 5 (5) Gli interstizi nella copertura irregolare sulle superfici calpestabili devono essere progettati in modo tale da essere idonei per la sicurezza dell'utilizzo previsto e da non causare lesioni né danni materiali." Articolo 11 (1) Le seguenti disposizioni sostituiscono l'articolo 62, paragrafi 1-5 del decreto OTÉK: "(1) Le aperture, le porte e le finestre, e le pareti vetrate devono essere idonee agli scopi preposti per gli edifici e le strutture, e ai requisiti di protezione antincendio, dal calore e dal rumore, e di protezione della proprietà e di sicurezza d'uso. (2) Deve essere possibile maneggiare le porte e le finestre agevolmente e in sicurezza dal livello del pavimento. (3) Deve essere possibile fissare in modo sicuro in posizione aperta le finestre e i battenti delle porte destinate all'evacuazione delle strutture destinate a essere usate da un numero elevato di persone. (4) Le aperture nelle pareti e le porte destinate all'uso da parte di pedoni negli edifici devono essere idonee all'utilizzo in sicurezza per gli scopi preposti. Le dimensioni libere delle aperture in pareti e delle porte non possono essere inferiori a 0,60 /1,95 m. Negli edifici destinati a contenere un ampio numero di persone, le dimensioni libere delle aperture nelle pareti e delle porte sui percorsi di evacuazione sono determinate secondo il calcolo previsto nel decreto ministeriale sulla regolamentazione nazionale antincendio. (5) Le dimensioni libere delle aperture in pareti e delle porte idonee anche per l'accesso senza barriere in edifici a uso pubblico non possono essere inferiori a 0,90 /1,95 m". (2) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 62, paragrafo 7 del decreto OTÉK: "(7) Nella progettazione e nella costruzione di parapetti è necessario tenere in considerazione la protezione dalle cadute." (3) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 62, paragrafo 9 del decreto OTÉK: "(9) Le finestre girevoli e basculanti, le porte con parte inferiore vetrata, le pareti vetrate non possono essere utilizzate in strutture destinate a essere utilizzate da bambini di età compresa tra 0 e 18 anni o alunni." Articolo 12 La seguente disposizione sostituisce l'articolo 63, paragrafo 2 del decreto OTÉK: "(2) Per l'accesso da un livello a un altro in sezioni, ingressi e percorsi di evacuazione di edifici a uso pubblico senza barriere, è necessario prevedere una soluzione che garantisca un passaggio senza barriere in almeno un punto distinto dalle scale, in modo tale che questo passaggio non ostacoli l'utilizzo previsto dell'edificio." 6 Articolo 13 La sottorubrica e la disposizione che seguono la sottorubrica che segue l'articolo 63 e l'articolo 64 del decreto OTÉK: "Scale, rampe, pendenze e pianerottoli Articolo 64 (1) Le scale, le pendenze e le rampe devono essere progettate e realizzate in modo tale da agevolare il passaggio in sicurezza da parte degli utenti. (2) Le scale sono costituite da una serie di gradini e pianerottoli che consentono di accedere a piedi ai diversi livelli. Una rampa di scale è la parte di scale compresa tra pianerottoli (livelli). Una rampa di scale può avere unicamente gradini con identica alzata. Una rampa di scale può avere non più di 20 gradini. (3) In edifici o in esterni è possibile realizzare gradinate. Non è necessario prevedere pianerottoli nelle rampe di scale costruite come gradinate. La linea centrale dei gradini terrazzati può avere una pendenza longitudinale massima dell'8%. (4) Negli edifici a uso pubblico, le rampe di scale utilizzate per l'accesso senza barriere devono essere progettate e realizzate garantendo che siano rettilinee; inoltre una rampa di scale non può superare un dislivello superiore a 1,80 m. (5) Sul suolo pubblico e nei percorsi di evacuazione degli edifici, se il numero di gradini è inferiore a tre, è necessario esporre un avviso visibile a chiunque, in qualsiasi momento del giorno, eccetto che nei marciapiedi e nei gradini di ingresso. (6) La larghezza libera di una rampa di scale utilizzata per l'evacuazione è determinata tenendo in considerazione il numero di persone che trascorrono un tempo considerevole nell'edificio o in parti dello stesso servite dalle scale, e la quantità di circolazione simultanea prevista, nel rispetto delle normative in materia di evacuazione; tuttavia la larghezza non può essere inferiore a 0,60 m per scale utilizzate periodicamente, e a 0,80 m all'interno di un edificio a uso residenziale. (7) L'altezza libera al di sopra delle rampe di scale e del pianerottolo non può essere inferiore a 2,20 m. In un'unità residenziale o ricettiva, invece, l'altezza minima disponibile al di sopra di scale che conducono a un livello di un edificio utilizzato periodicamente può essere, in casi giustificati, di 2,00 m. L'altezza libera al di sopra della rampa di scale è misurata lungo la linea centrale delle scale, verticalmente dalla linea tangente sullo spigolo del gradino." Articolo 14 La seguente disposizione sostituisce l'articolo 65, paragrafo 4 del decreto OTÉK: "(4) In edifici a uso pubblico, i gradini utilizzati per un accesso senza barriere devono essere costruiti con un'alzata e una pedata senza parascale, per evitare il rischio di inciampo. Il primo e l'ultimo gradino devono essere chiaramente contrassegnati." 7 Articolo 15 (1) La seguente lettera c) è aggiunta all'articolo 66, paragrafo 1 del decreto OTÉK: (L'inclinazione di una rampa può essere) "c) non superiore al 15% in esterni". (2) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 66, paragrafo 2 del decreto OTÉK: "(2) Ai fini dell'accessibilità, le pendenze e le rampe devono essere progettate e realizzate in modo tale che a) per superare un dislivello massimo di 17 cm, l'inclinazione massima sia dell'8% (1:12), b) per superare un dislivello superiore a 17 cm, l'inclinazione massima sia del 5% (01:20), c) una sezione della pendenza o della rampa superi un dislivello massimo di 0,45 m, d) sia disponibile nel pianerottolo superiore e in quello inferiore di una sezione di rampa o pendenza uno spazio libero orizzontale con diametro non inferiore a 1,50 m, e) le rampe con più sezioni siano dotate di parapetti disposti correttamente, f) per le rampe, le ringhiere devono essere dotate di due corrimani a un'altezza di 0,7 m e 0,95 m dalla superficie calpestata; in caso di rampe più larghe di 1,5 m, i corrimani devono essere installati su entrambi i lati, proseguendo senza interruzioni anche lungo i pianerottoli, g) in esterni sia prevista una protezione dalle precipitazioni, o in alternativa, siano dotate di un'adeguata superficie scanalata antiscivolo, e h) negli edifici, una rampa o pendenza con più sezioni superi un dislivello massimo di 1,80 m." Articolo 16 Le seguenti disposizioni sostituiscono l'articolo 68, paragrafi 1-3 del decreto OTÉK: "(1) Negli edifici o in parti di edifici, al fine della sicurezza d'uso, devono essere previsti ringhiere e parapetti in tutti i livelli in cui vi è un rischio di caduta per gli utenti durante l'utilizzo. Le ringhiere devono essere progettate in modo tale che un oggetto con diametro di 120 mm non possa attraversarne gli interstizi; inoltre non devono essere presenti elementi che possano agevolare l'arrampicata o essere utilizzati come gradini. Le ringhiere e i parapetti devono essere costruiti con una struttura idonea a sopportare i carichi orizzontali previsti, tenuto conto ove necessario dei carichi generati da una folla in movimento. Le ringhiere con elementi in vetro devono essere costruite con vetro di sicurezza. (2) Al fine della sicurezza d'uso da parte dei pedoni, le scale, le rampe e le pendenze con una proiezione superiore a 1,0 m devono essere progettate e costruite con corrimani. Le scale, le rampe e le pendenze la cui pedata rispetto al livello del suolo attiguo a) sia più elevata per un massimo 0,17 m, devono essere progettate e costruite con un bordo protettivo antiscivolo sopra il corrimano, b) sia più elevata per 0,95 m o più, devono essere progettate e costruite con ringhiere o parapetti che impediscano di scivolare. 8 (3) Almeno un lato della rampa di scale deve essere realizzato in modo tale da servire come appiglio per le mani. Negli edifici a uso pubblico, entrambi i lati delle rampe di scale con larghezza superiore a 2,0 m devono essere realizzati in modo da consentire l'appiglio." Articolo 17 Le seguenti disposizioni sostituiscono l'articolo 74, paragrafi 1 e 2 del decreto OTÉK: "(1) Le strutture di evacuazione dei gas di combustione (camino, canna fumaria) per l'evacuazione dei gas di combustione di sostanze solide, liquide e gassose per la produzione di energia devono essere progettate e realizzate in modo da evacuare all'aria aperta al di sopra del tetto i gas di combustione generati, fatto salvo l'articolo 80, senza mettere a rischio la vita delle persone né pregiudicarne la salute. (2) La struttura di evacuazione dei gas di combustione dagli edifici deve essere progettata e realizzata in modo tale che gli impianti che producono energia per gli scopi preposti dell'edificio possano essere correttamente connessi." Articolo 18 (1) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 75, paragrafo 2 del decreto OTÉK: "(2) Nella progettazione e nella costruzione di reti di cavi e condutture e di impianti deve essere garantita la protezione dalla corrosione, dai suoni, dalle vibrazioni, dal calore e dalle scariche elettriche." (2) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 75, paragrafo 4 del decreto OTÉK: "(4) Nelle sezioni aperte a chiunque negli edifici a uso pubblico, gli interruttori, le attrezzature di segnalazione e operative e i telefoni devono essere collocati a un'altezza di 0,90-1,10 m dal livello del pavimento." Articolo 19 La seguente lettera e) è aggiunta all'articolo 76, paragrafo 2, del decreto OTÉK: (Non è consentito posare condutture dell'acqua) "e) in strutture ritardanti di fiamma di edifici, salvo per gli attraversamenti necessari." Articolo 20 La seguente disposizione sostituisce l'articolo 78, paragrafo 3, lettera b) del decreto OTÉK: (Non è consentito posare condutture per il riscaldamento) "b) in strutture ritardanti di fiamma di edifici, salvo per gli attraversamenti necessari." Articolo 21 9 (1) Il seguente paragrafo 5 è aggiunto all'articolo 79 del decreto OTÉK: "(5) Non è consentito collocare nelle sale elettriche apparecchi a gas." (2) Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all'articolo 79 del decreto OTÉK: "(7) Non è consentito collocare condutture per il gas nelle sale elettriche, nelle pareti, nei soffitti e nei pavimenti delle stesse." Articolo 22 Il seguente paragrafo 5 è aggiunto all'articolo 82 del decreto OTÉK: "(5) Negli edifici esistenti, l'accessibilità può essere garantita anche con elevatori per sedia a rotelle o elevatori su marciapiede il cui progetto sia autorizzato per queste finalità." Articolo 23 (1) Le seguenti disposizioni sostituiscono l'articolo 85, paragrafi 1 e 2 del decreto OTÉK: "(1) Le misurazioni, le connessioni, i sistemi integrati di cavi e condutture, e gli impianti delle strutture e degli spazi devono essere progettati e realizzati secondo la relativa destinazione d'uso. (2) La dimensione minore nella planimetria delle strutture è progetta e realizzata in modo tale che a) la dimensione libera delle strutture non destinate a una permanenza prolungata non sia inferiore a 0,80 m, e la profondità libera non sia inferiore a 1,10 m, b) la dimensione libera delle strutture destinate a una permanenza prolungata non sia inferiore a 2,00 m." (2) La seguente lettera f) è aggiunta all'articolo 85, paragrafo 3 del decreto OTÉK: (L'altezza di un locale è determinata in base alla destinazione e alla possibile capacità massima, rispettando tuttavia i seguenti valori minimi di altezza per la superficie utilizzabile:) "f) un'altezza media di 2,75 m in uffici con superficie utilizzabile superiore a 200 m2," (3) Le seguenti disposizioni sostituiscono l'articolo 85, paragrafi 5 e 6 del decreto OTÉK: "(5) Il pavimento di strutture destinate a una permanenza prolungata può essere realizzato al di sotto del livello in cui il suolo esterno si congiunge all'edificio (livello del suolo attiguo) se è possibile garantire i requisiti fondamentali appropriati alla destinazione della struttura. Le unità residenziali non possono essere a livello del seminterrato, a meno che non sia possibile garantire una ventilazione e un'illuminazione naturali. 10 (6) Le strutture utilizzate per accogliere un ampio numero di persone possono essere collocate internamente, a condizione che sia possibile garantire continuamente durante l'utilizzo un'illuminazione e una ventilazione artificiali, e che la struttura sia dotata di illuminazione di emergenza." Articolo 24 La sottorubrica e la disposizione che seguono sostituiscono la sottorubrica che precede l'articolo 95 e l'articolo 95 del decreto OTÉK: "Spazi e strutture utilizzati per la circolazione Articolo 95 (1) A seconda della destinazione, gli spazi e le strutture di edifici destinati al passaggio (di seguito collettivamente: "passaggi") devono agevolare la circolazione senza barriere e in sicurezza per le persone, i veicoli, i macchinari e il trasporto merci; inoltre in caso di pericolo devono garantire la possibilità di evacuare gli edifici e parti degli stessi entro un periodo di tempo determinato. L'utilizzo dell'edificio, il funzionamento dei suoi impianti e i relativi possibili guasti non devono pregiudicare la possibilità di evacuazione. (2) L'ingresso principale all'edificio, gli ingressi a tutte le sue unità autonome, i passaggi tra queste, e i percorsi di evacuazione devono essere idonei per il trasporto in sicurezza di una persona malata posta su una barella. (3) I passaggi degli edifici idonei come percorsi di evacuazione devono essere progettati e realizzati, tenendo conto della circolazione simultanea di persone, e nel rispetto delle norme in materia di evacuazione, in modo tale che i passaggi non prevedano restringimenti dello spazio disponibile, comportando eventuali possibili effetti negativi sull'evacuazione." Articolo 25 La seguente disposizione sostituisce l'articolo 99, paragrafo 5 del decreto OTÉK: "(5) Ai fini di un utilizzo senza barriere di edifici a uso pubblico e dell'area di cui al paragrafo 1, devono essere realizzati servizi igienici comuni per uomini e donne che siano adatti alle persone che fanno uso di sedie a rotelle o altri ausili; il numero dei servizi igienici è definito nel programma di progettazione. Le dimensioni, il collocamento e la progettazione delle attrezzature nei servizi igienici destinati a un uso senza barriere devono agevolare l'uso previsto, l'avvicinamento ai sanitari in almeno tre modi (anteriormente, lateralmente e diagonalmente dalla parte anteriore), e una rotazione di 360° con una sedia a rotelle all'interno del locale. Il numero dei servizi da realizzare previsto dal paragrafo 3 comprende i servizi igienici adatti a un uso senza barriere." Articolo 26 La sottorubrica e la disposizione che seguono sostituiscono la sottorubrica che precede l'articolo 101 e l'articolo 101 del decreto OTÉK: "Locali adibiti a deposito 11 "Articolo 101 La creazione di locali adibiti a deposito necessari per gli scopi preposti dell'edificio è stabilita nel programma di progettazione, tenuto conto delle sostanze da conservare. I locali adibiti a deposito devono essere progettati in modo tale da soddisfare i requisiti di protezione antincendio, dal calore e dal rumore, di protezione della proprietà, di igiene e sicurezza d'uso." Articolo 27 La seguente disposizione sostituisce l'articolo 104, paragrafo 1 del decreto OTÉK: "(1) Alle unità autonome create per l'accessibilità di edifici a uso pubblico è garantito un accesso senza barriere." Articolo 28 Dopo la sottorubrica "TALUNI EDIFICI E TALUNE UNITÀ AUTONOME" e prima della sottorubrica "Unità residenziali", il seguente articolo 104/bis e la precedente sottorubrica sono aggiunti al decreto OTÉK: "Edifici per strutture ricettive Articolo 104/bis Gli edifici per strutture ricettive destinati a un soggiorno temporaneo e non a fini abitativi devono essere progettati e realizzati in modo tale che, nel rispetto del programma di progettazione, le strutture consentano a) il riposo (sonno), b) l'igiene personale, l'uso di servizi igienici, e c) la pulizia, la cottura, la conservazione di alimenti, il lavaggio, la consumazione di pasti, la conservazione di apparecchi e oggetti utilizzati per queste finalità, e servizi per altre finalità." Articolo 29 Le seguenti disposizioni sostituiscono l'articolo 108, paragrafi 1 e 2 del decreto OTÉK: "(1) Agli edifici si applicano le disposizioni degli articoli 50-107 con le differenze indicate nel presente articolo. (2) La stabilità e l'idoneità a un uso in sicurezza degli edifici e di parti degli stessi devono essere costantemente mantenute durante la vita utile degli edifici, secondo la relativa destinazione d'uso. Eventuali riparazioni, ristrutturazioni, ammodernamenti, conversioni, ampliamenti, o cambi di destinazione d'uso degli edifici e i relativi effetti a) non devono pregiudicare la stabilità e l'idoneità per la sicurezza d'uso degli edifici e di parti degli stessi, né comportare un peggioramento delle stesse, e b) non devono pregiudicare la stabilità degli edifici, di parti di edifici o di unità autonome adiacenti, né limitare la possibilità di un loro utilizzo secondo la relativa destinazione." Articolo 30 12 (1) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 111, paragrafo 2, lettera c) del decreto OTÉK: (Le regolamentazioni locali in materia di edilizia possono prevedere requisiti meno rigidi rispetto a quelli del paragrafo 1 se "c) sono rispettati i requisiti dell'articolo 31, paragrafo 1." (2) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 111, paragrafo 4, lettera a) del decreto OTÉK: (È possibile realizzare una soluzione differente) "a) per quanto riguarda la protezione della salute e l'uso sostenibile delle risorse naturali in merito all'articolo 56/ter, articolo 66, articolo 70, articolo 71, articolo 72, paragrafo 7, articolo 73, articolo 77, paragrafi 4 e 5, articolo 79, paragrafo 2, lettera b), articolo 82, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 9, articolo 85, articolo 86, paragrafo 1, articolo 88, paragrafo 3, articolo 89, paragrafo 2, articolo 90, paragrafi 2-4, articolo 92, paragrafi 5 e 6, articolo 99 e articolo 103, paragrafi 1 e 2; inoltre per quanto riguarda gli edifici destinati a usi di difesa, militari e di sicurezza nazionale per quanto riguarda l'articolo 46, paragrafo 1, tenendo conto dei requisiti sanitari," (3) La seguente disposizione sostituisce l'articolo 111, paragrafo 4, lettera c) del decreto OTÉK: (È possibile realizzare una soluzione differente) "c) per quanto riguarda il rispetto delle condizioni per l'utilizzo degli edifici in merito all'articolo 64, paragrafi 2 e 4, articolo 65, paragrafi 1-4, articolo 68, paragrafi 1-3, articolo 85, paragrafo 2, lettera a) e articolo 98, paragrafo 2, tenendo conto dei requisiti per l'utilizzo previsto in sicurezza" (4) Il seguente paragrafo 5 è aggiunto all'articolo 111 del decreto OTÉK: "(5) È consentito derogare alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, comma 1, in caso di conversione o ampliamento di edifici esistenti, o di ripartizione o di cambio di destinazione d'uso di un'unità autonoma in edifici esistenti, se sono rispettate le condizioni del paragrafo 3." Articolo 31 L'allegato 1 sostituisce l'allegato 1 del decreto OTÉK. Articolo 32 I seguenti elementi del decreto OTÉK sono abrogati: 1. L'articolo 51, paragrafo 4, 2. All'articolo 52, lettera b), la dicitura "e non deve contenere elementi velenosi", 3. All'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), la dicitura "gassosi, liquidi o solidi", 4. L'articolo 53, paragrafo 4, 13 5. L'articolo 57, paragrafi 3 e 5, 6. La sottorubrica che precede l'articolo 65, 7. La sottorubrica che precede l'articolo 66, 8. L'articolo 74, paragrafi 3-4, 9. L'articolo 78, paragrafo 2, 10. L'articolo 81 e la sottorubrica che lo precede, 11. L'articolo 83 e la sottorubrica che lo precede, 12. L'articolo 84 e la sottorubrica che lo precede, 13. L'articolo 85, paragrafo 8, 14. L'articolo 94 e la sottorubrica che lo precede, 15. Nella sottorubrica che segue l'articolo 95 la dicitura ", frangivento", 16. L'articolo 96, paragrafi 3-4, 17. L'articolo 97 e la sottorubrica che lo precede, 18. All'articolo 98, paragrafo 3, la dicitura "generale", 19. L'articolo 102 e la sottorubrica che lo precede, 20. L'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), 21. L'articolo 104, paragrafi 9-12, 22. L'articolo 108, paragrafi 3 e 10, 23. Nell'articolo 111, paragrafo 3, lettera b) la dicitura "utilizzo secondo la soluzione prevista", nel paragrafo 4, lettera b) la dicitura "nel caso della Direzione generale nazionale per la gestione delle catastrofi, e gli edifici destinati a usi di difesa, militari e sicurezza nazionale. Articolo 33 I seguenti elementi del decreto OTÉK sono sostituiti: 1. nella frase introduttiva dell'articolo 53, paragrafo 2, la dicitura "attuazione" è sostituita dalla dicitura "attuazione e destinazione d'uso", nel paragrafo 5, la dicitura "fungicidi che sono conformi alle norme per la protezione del legno, o normative che prevedono una protezione equivalente" è sostituita con la dicitura "ritardanti di fiamma, fungicidi che sono conformi alle norme per la protezione del legno e la protezione antincendio", 2. nella frase introduttiva dell'articolo 54, paragrafo 1, la dicitura "e le parti degli stessi, le unità autonome, le strutture e i dettagli delle stesse devono essere progettati in modo tale che la struttura dell'edificio e" è sostituita con la dicitura "e le parti degli stessi devono essere progettati in modo tale che i prodotti da costruzione, le strutture dell'edificio e", nel paragrafo 1, lettera e) la dicitura "illuminazione di emergenza" è sostituita dalla dicitura "illuminazione di riserva", alla lettera g) la dicitura "per errore" è sostituita dalla dicitura "per errore o fulmine", 3. nella sottorubrica che precede l'articolo 55, la dicitura "protezione dalle vibrazioni" è sostituita dalla dicitura "protezione contro le vibrazioni", 4. all'articolo 56, paragrafo 2, la dicitura "termica" è sostituita dalla dicitura "protezione termica e antincendio", 5. all'articolo 57, paragrafo 1, la dicitura "stabilità" è sostituita dalla dicitura "stabilità, resistenza meccanica", 6. all'articolo 58, paragrafo 1, la dicitura "edifici e impianti che richiedono fondamenta indipendenti" è sostituita dalla dicitura "edifici e parti degli stessi", e la dicitura "non possono condurre a" è sostituita dalla dicitura "né durante la costruzione, né dopo il completamento, possono condurre a", 14 7. all'articolo 59, paragrafo 1, la dicitura "misura" è sostituita dalla dicitura "misura e sviluppo", nel paragrafo 2, la dicitura "cambiamento che comporta una riduzione" è sostituita dalla dicitura "riduzione", la dicitura "temperatura" è sostituita dalla dicitura "temperatura, ambiente chimico adeguato per le finalità progettuali", 8. all'articolo 60, paragrafo 2, la dicitura "tetto con un angolo di inclinazione compreso tra 25 e 75" è sostituita dalla dicitura "tetto con un angolo di inclinazione compreso tra 25° e 75°, e tetto coperto da lamiera metallica", nel paragrafo 3 la dicitura "uscita" è sostituita dalla dicitura "uscita o salita e manutenzione", 9. all'articolo 61, paragrafo 1 la dicitura "(ad esempio, prevenzione degli infortuni, protezione dei lavoratori)" è sostituita dalla dicitura "prevenzione degli infortuni, protezione dei lavoratori, protezione antincendio, salute pubblica", e la dicitura "deve essere attuata" è sostituita dalla dicitura "deve essere progettata e attuata", 10. all'articolo 65, paragrafo 2, lettera b) la dicitura "per un passaggio senza barriere" è sostituita dalla dicitura "in edifici a uso pubblico, in caso di scale utilizzate per un passaggio senza barriere", 11. all'articolo 67, paragrafo 1, la dicitura "evacuazione" è sostituita dalla dicitura "evacuazione", nella frase introduttiva del paragrafo 3 la dicitura "Per un passaggio senza barriere" è sostituita dalla dicitura "In edifici a uso pubblico, per un passaggio senza barriere", nel paragrafo 3, lettera a) la dicitura "9,0 m" è sostituita dalla dicitura "9,00 m", la dicitura "1,5 m" è sostituita dalla dicitura "1,50 m", al paragrafo 3, lettera b) la dicitura "1,5x1,5 m" è sostituita dalla dicitura "1,50x1,50 m", 12. all'articolo 69, paragrafo 1, la dicitura "da sostanze che rispettano i requisiti di protezione antincendio, secondo la relativa destinazione d'uso" è sostituita dalla dicitura "secondo la relativa destinazione d'uso, rispettando i requisiti antincendio", 13. all'articolo 70, paragrafo 1, la dicitura "in edifici elevati" è sostituita dalla dicitura "in edifici più elevati", nel paragrafo 2 la dicitura "non può essere ridotta" è sostituita dalla dicitura "può essere ridotta solo se è garantita la dimensione minima per il pozzo di ventilazione", 14. all'articolo 74, paragrafo 5, la dicitura "impianto di combustione" è sostituita dalla dicitura "impianto di produzione di energia", 15. all'articolo 75, paragrafo 1 la dicitura "ingegneria edile" è sostituita dalla dicitura "ingegneria edile, impianti elettrici", e la dicitura "protezione dell'ambiente, sicurezza" è sostituita dalla dicitura "protezione dell'ambiente, protezione antincendio, sicurezza", 16. all'articolo 77, paragrafo 1, la dicitura "costruire" è sostituita dalla dicitura "progettare e costruire", nel paragrafo 3 la dicitura "nei basamenti" è sostituita dalla dicitura "nelle fondamenta, nel tetto e nelle strutture ritardanti di fiamma", nel paragrafo 4, lettera b), la dicitura "nelle strutture destinate a impianti residenziali (Ad esempio cabina di trasformazione, locale dell'interruttore generale)" è sostituita dalla dicitura "nelle sale operative", nel paragrafo 5, la dicitura "strutture di terapia e cura di istituti sanitari" è sostituita dalla dicitura "strutture destinate alla terapia e alla cura dei pazienti", 17. all'articolo 76, paragrafo 2, la dicitura "portare" è sostituita dalla dicitura "- salvo che per gli attraversamenti necessari - portare", 18. all'articolo 78, paragrafo 1 la dicitura "conservazione dell'energia" è sostituita dalla dicitura "conservazione dell'energia e protezione antincendio", nel paragrafo 3 la dicitura "portare" è sostituita dalla dicitura "- salvo che per gli attraversamenti necessari, portare", 19. all'articolo 80, paragrafo 3, lettera c) la dicitura "nel paragrafo 4" è sostituita con la dicitura "nel paragrafo 5", 20. all'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) la dicitura "raggiungere e" è sostituita dalla dicitura "raggiungere o abbandonare, e", nel paragrafo 4 la dicitura "Negli edifici nuovi adatti a un uso senza barriere" è sostituita dalla dicitura "Gli edifici a più piani a uso pubblico 15 devono essere progettati e costruiti in modo tale che", la dicitura "spazio di movimento" è sostituita dalla dicitura "dimensioni", nel paragrafo 8 la dicitura "in immobili" è sostituita dalla dicitura "in edifici", nel paragrafo 12 la dicitura "in immobili" è sostituita dalla dicitura "in edifici", 21. all'articolo 85, paragrafo 3, lettera a) la dicitura "strutture pedagogiche e scolastiche" è sostituita dalla dicitura "in aule e in locali professionali di edifici pedagogici e scolastici", la dicitura "edifici di tipo sanitario" è sostituita dalla dicitura "immobili di tipo sanitario", nel paragrafo 9 la dicitura "nel percorso di evacuazione" è sostituita dalla dicitura "l'ampiezza libera del percorso di evacuazione", nel paragrafo 10 la dicitura "di un piano (del pianterreno)" è sostituita dalla dicitura "di un piano al di sopra del suolo esterno", nel paragrafo 11, lettera a) la dicitura "accessibile" è sostituita dalla dicitura "accessibile, e le dimensioni libere consentono il passaggio senza barriere", 22. all'articolo 89, paragrafo 1, la dicitura "nell'immobile e sull'immobile" è sostituita dalla dicitura "gli edifici", 23. all'articolo 96, paragrafo 1 la dicitura "incendio" è sostituita dalla dicitura "incendio e altra situazione di pericolo", nel paragrafo 2, lettera c) la dicitura "immobili destinati alla presenza di un ampio numero di persone" è sostituita dalla dicitura "edifici destinati alla presenza di un ampio numero di persone", 24. all'articolo 98, paragrafo 2, lettera c) la dicitura "scale di emergenza per l'evacuazione" è sostituita con la dicitura "scale usate per l'evacuazione", 25. all'articolo 99, paragrafo 1 la dicitura "deve essere costruito" è sostituita dalla dicitura "deve essere progettato, costruito", nel paragrafo 3 la dicitura "Alle strutture destinate a essere utilizzate per periodi prolungati" è sostituita dalla dicitura "Agli edifici e", la dicitura "il numero totale stimato previsto" è sostituita dalla dicitura "il numero totale stimato previsto di utenti contemporanei", la dicitura "secondo il programma di progettazione" è sostituita dalla dicitura "nel programma di progettazione", 26. all'articolo 103, paragrafo 1 la dicitura "immobile" è sostituita dalla dicitura "edifici", nel paragrafo 5, la dicitura "struttura per tenere veicoli a motore almeno" è sostituita dalla dicitura "struttura o area per tenere veicoli a motore almeno", 27. all'articolo 108, paragrafo 4, la dicitura "il presente regolamento" è sostituita dalla dicitura "articolo 82", nel paragrafo 9, la dicitura "può essere garantito" è sostituita dalla dicitura "è garantito", nel paragrafo 11 la dicitura "se necessario, parziale" è sostituita dalla dicitura "parziale", 28. all'articolo 111, paragrafo 3, la dicitura "In caso di nuovi edifici, il capo IV del presente decreto" è sostituita dalla dicitura "al capo IV", all'articolo 111, paragrafo 4, lettera b) la dicitura "dal fornire protezione antincendio" è sostituita dalla dicitura "dal fornire protezione antincendio, articolo 62, paragrafo 4". Articolo 34 (1) Fatta salva la disposizione del paragrafo 2, il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione. (2) L'articolo 30, paragrafo 1, entra in vigore il 1° gennaio 2013. (3) Il presente decreto perde efficacia il 2 gennaio 2013. Articolo 35 16 È stato rispettato il requisito di notifica preliminare del presente progetto di decreto previsto dagli articoli 8-10 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 17 Allegato 1 al decreto governativo n. …. (…..) Korm "Allegato 1 al decreto governativo n. 253/1997. (XII. 20.) Korm Definizioni 1. Interrato: un livello in edifici in cui non oltre il 20% del livello del pavimento si trova oltre 0,70 m al di sotto del livello del suolo edificato attiguo. 2. Strutture, gruppo di strutture interrate: strutture o gruppo di strutture il cui livello del pavimento in qualunque punto si trova non oltre 0,70 m al di sotto del suolo adiacente. 3. Hall: cortile interno coperto o atrio. 4. Preservazione: attività edilizia su edifici esistenti, parti di edifici, unità autonome e strutture ai fini della prevenzione dei danni, del controllo dei danni, dell'idoneità agli scopi preposti in sicurezza e del ripristino delle condizioni originarie. 5. Costruzioni per bestiame: costruzioni destinate a ospitare animali. 6. Controsoffitto: una struttura di copertura di edifici non portante collegata al soffitto o al tetto. 7. Portico: un'area del piano terra dell'edificio, generalmente delimitata unicamente dalla struttura di supporto e aperta per la lunghezza, solitamente di utilizzo pubblico se connessa al suolo pubblico. 8. Conversione: lavoro edile eseguito al fine di cambiare la planimetria o l'aspetto esterno di edifici, parti di edifici, unità autonome, e strutture senza aumentare il volume interno dell'edificio. 9. Attraversamento: spazio che attraversa un edificio utilizzato anche per il traffico veicolare. 10. Passaggio: spazio che attraversa un edificio utilizzato per il traffico pedonale. 11. Altezza libera media: il rapporto tra il volume relativo alla superficie utilizzabile del locale e la superficie utilizzabile del locale, m3/m2. 12. Atrio: cortile o giardino interno intorno al quale sono disposte delle strutture. 13. Densità dell'edificio: il rapporto tra la superficie totale lorda di tutti i livelli dell'edificio che possono essere inseriti nella superficie dei lotti, e la superficie dei lotti incrementata della superficie di suolo pubblico tra gli stessi che non definisce la struttura degli insediamenti. 14. Capacità: il numero di persone ammesso e la quantità di strumenti e oggetti che possono essere presenti allo stesso tempo, contemporaneamente in un'area, un edificio, un gruppo di strutture o strutture secondo gli indicatori quantitativi definiti in funzione degli scopi preposti dell'edificio o delle strutture. 15. Altezza libera: la distanza verticale tra il livello del pavimento e il soffitto intonacato (coperto) o la superficie inferiore del controsoffitto. 16. Locale interno: un locale che non ha ventilazione naturale diretta né luce naturale diretta. 17. Ampliamento: attività edilizia che incrementa il volume dell'edificio. 18. Superficie lorda: la superficie netta aumentata della superficie delle strutture dell'edificio. 19. Complesso: un gruppo di edifici che comprende una o più unità autonome (ad esempio unità residenziale o vacanziera) in file ininterrotte su ciascun terreno edificato; generalmente realizzati in un'unica fase, generalmente con costruzione identica o simile, con strutture degli edifici e connessioni alle reti indipendenti. Può trattarsi di case a schiera, fila di case, case con cortile. 18 20. Destinazione sanitaria: servizi ospedalieri e ambulatoriali di tipo sanitario, servizi sanitari di prevenzione e post-terapia, servizi farmaceutici, e ricerca. 21. Giardino anteriore: la sezione di terreno dell'edificio delimitata dalla linea di confine con il suolo pubblico o una strada privata (linea anteriore), dalla linea di confine della costruzione (limite con il giardino anteriore) e dai giardini laterali. 22. Scale di ingresso: gradini liberi o interrati che partono dalla pavimentazione circostante l'edificio o dal terreno edificato attiguo e che conducono all'ingresso dell'edificio, superando un dislivello inferiore a un singolo livello dell'edificio. 23. Aggiunta di un piano: ampliamento verticale dell'edificio esistente allo scopo di creare uno o più piani. 24. Piano: piano di edificio al di sopra del terreno. 25. Balcone: piattaforma esterna sporgente dalla facciata dell'edificio, progettata con supporti, sospesa o sostenuta da pilastri. 26. Ciclo di vita: la somma totale di fasi successive del periodo di applicazione di materiali e strutture, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione delle risorse naturali fino allo smaltimento finale. 27. Limite dell'edificio: le linee che definiscono il giardino anteriore, il giardino laterale e il giardino posteriore di un appezzamento di terreno. 28. Cantiere edile: l'area di un terreno edificabile delimitata dal confine dei giardini anteriore, laterale e posteriore sulla quale, osservando le distanze di sicurezza, possono essere eretti edifici, nel rispetto del rapporto terreno-edifici applicabile nella zona. 29. Zona edificabile: classificazione che definisce le condizioni e il metodo di utilizzo e di costruzione nelle diverse aree all'interno di lotti di aree destinate a essere edificate o già edificate. 30. Terreno edificabile: un terreno che a) si trova in un'area destinata a essere edificata, b) è creato secondo le regolamentazioni edilizie, c) può essere raggiunto direttamente con un veicolo a motore, senza danneggiare uno spazio verde o un terreno arabile, da un'area di suolo pubblico idonea al traffico veicolare secondo la regolamentazioni riguardanti quello specifico suolo pubblico, o da una strada privata registrata come strada con il proprio numero di catasto, e d) ha un confine lungo almeno 3,00 m in comune con il suolo pubblico o una strada pubblica. 31. Allineamento: le linee definite nel regolamento edilizio locale all'interno o sul confine di un cantiere edile, sulle quali deve essere collocato l'edificio secondo il regolamento edilizio locale. 32. Punto più elevato di un edificio: il punto più elevato di un edificio in rapporto al suolo adiacente; su un suolo in pendenza in rapporto al terreno adiacente più basso sul lato della pendenza in rapporto a un punto elevato o una superficie, come definito nel regolamento edilizio locale. Per determinare questo punto, gli elementi decorativi del tetto che non contengono strutture destinate a una presenza prolungata (cupola, torre angolare), sovrastrutture del tetto, e antenne, camini, sfiatatoi e le relative attrezzature non devono essere considerati. 33. Altezza dell'edificio: un valore (F/L) ottenuto dividendo la somma di tutte le superfici di facciata, piane o acquate, esterne e interne, per la lunghezza orizzontale di queste superfici (L). 34. Piano dell'edificio: tutti i livelli utili dell'edificio che presentano strutture. Il sottotetto e il livello del tetto che non presentano altre strutture oltre all'alloggiamento dei macchinari di sollevamento o del livello superiore della scala non si considerano piani dell'edificio. 19 35. Profondità di gelo: la profondità nel terreno misurata dal suolo edificato adiacente in cui la temperatura del terreno non scende al di sotto di 0°C per un periodo prolungato. 36. Ristrutturazione: attività edile eseguita allo scopo di mantenere la sicurezza di utilizzo per gli scopi preposti e la sicurezza operativa degli edifici esistenti e di parti degli stessi, di unità autonome e strutture, senza aumentare la volumetria dell'edificio. 37. Sede degli operai nei cantieri: edifici a servizio degli edifici in fase di costruzione che possono essere mantenuti fino al completamento della costruzione. 38. Inquinamento luminoso: luce artificiale invadente che si espande oltre l'orizzonte e non esclusivamente sulla superficie da illuminare e nella sua direzione, e/o è accesa in un momento non appropriato, causando riflessi, luminescenza artificiale del cielo, o effetti fisiologici o ambientali dannosi, tra cui effetti negativi sulla natura. 39. Persona con disabilità: espressione definita nella legge sui diritti e sulle pari opportunità per i disabili. 40. Corridoio: passaggio di utilizzo comune per accedere a unità e strutture autonome e per collegarle. 41. Edificio principale: un edificio costruito osservando i requisiti urbanistici, adatto primariamente alla natura del lotto, e secondariamente per la sua destinazione d'uso secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica, e che non impedisce l'utilizzo del terreno. 42. Piano terra: un piano dell'edificio in cui non oltre il 20% del livello del pavimento si trova al di sotto del livello del suolo edificato attiguo e per non oltre 0,70 m. 43. Strutture, gruppo di strutture al piano terra: strutture o gruppo di strutture il cui livello del pavimento in qualunque punto non è inferiore al livello del suolo attiguo. 44. Facciata cortina: struttura muraria autoportante continua sull'involucro dell'edificio applicata sulla struttura portante dell'edificio davanti alla struttura portante. 45. Galleria: livello interno (intermedio) creato in parte dividendo, al massimo sopra il 50% della superficie del piano e solo con una struttura orizzontale, lo spazio aereo della struttura, su cui non sono installate strutture, ringhiere solide con altezza superiore a 1 m né pareti. 46. Superficie utile: la sezione della superficie netta con un'altezza libera di almeno 1,90 m. 47. Giardino posteriore: la sezione di terreno dell'edificio delimitata dalla linea di confine posteriore del terreno e dal confine della costruzione verso la stessa (limite del giardino posteriore) e dai giardini laterali. 48. Struttura: uno spazio chiuso in ogni direzione da strutture dell'edificio secondo la relativa destinazione d'uso, e dotato di una superficie calpestabile, salvo che per gli attici non sviluppati. 49. Restauro: attività di ricostruzione o rinnovamento con l'obiettivo di rendere l'edificio idoneo alla sicurezza per gli scopi preposti, preservando se possibile la struttura architettonica originale dell'edificio o di parte dello stesso. 50. Destinazione religiosa: uso previsto da parte di chiese, gruppi religiosi. 51. Facciata: parte dell'edificio sovrastante il suolo attiguo, proiettata su una superficie verticale nel punto più esterno verso il punto di visuale. 52. Altezza della facciata: l'altezza della facciata dell'edificio è stabilita sulla base del relativo valore F/L, nel calcolo del quale non si deve tenere conto dei seguenti elementi: a) altezza dei camini, dei comignoli, delle sovrastrutture del tetto, b) parti a una distanza superiore a 12,00 m (in posizione posteriore) rispetto alla superficie della faccia esaminata, c) le seguenti strutture, a condizione che la loro lunghezza totale non superi un terzo della lunghezza orizzontale totale della superficie della facciata esaminata e la relativa altezza non superi i 3,00 m: ca) sovrastrutture del tetto, parti dell'edificio, sfiatatoi, lucernai verticali, 20 cb) l'altezza della facciata dietro il sezionamento, e d) la sezione dei tetti a due falde e delle rispettive estremità del frontone superiore a 6,00 m. Se non superano l'altezza di 12,00 m, l'altezza della facciata di edifici sferici, a cupola, arcuati e a timpano ("strutture del tetto") è calcolata a metà dell'altezza di proiezione, mentre se sono superiori a un'altezza di 12,00 m, al valore dell'altezza di proiezione meno 6,00 m. 53. Strutture destinate a una presenza prolungata: strutture il cui uso supera un periodo ininterrotto di due ore, o per le quali la lunghezza della pausa tra gli utilizzi è inferiore a due ore. 54. Casa doppia: due edifici separati eretti sul confine comune con cantieri edili confinanti, realizzati con strutture e connessioni alle reti indipendenti, e collegati da pareti antincendio che appaiono dall'esterno come un unico edificio. 55. Destinazione amministrativa: funzioni statali, di governo locale o altre funzioni amministrative. 56. Destinazione industriale: attività industriale ricorrente. 57. Uso ufficio: generalmente funzioni di ufficio. 58. Superficie calpestabile: superficie su cui le persone possono stare in piedi o camminare. 59. Destinazione commerciale, per servizi e magazzino: vendita e stoccaggio di prodotti e servizi. 60. Recinzione: un edificio che separa e delimita nello spazio l'area del terreno dal suolo pubblico, dall'area del terreno concessa per uso pubblico, e/o dall'area dei terreni circostanti, o sezioni del terreno con finalità e usi diversi. 61. Strutture di giardino: strutture edilizie destinate ad attività di giardino, riposo, gioco, intrattenimento e rilassamento. 62. Servizi igienici con compostaggio: servizi igienici senza sciacquoni, in cui gli escrementi e i rifiuti organici domestici solidi e di giardino sono convertiti in compost in un contenitore chiuso, isolato termicamente e ventilato mediante l'aggiunta di additivi. 63. Ammodernamento: attività edilizia svolta allo scopo di migliorare l'idoneità e la sicurezza per gli scopi preposti degli edifici esistenti e di parti degli stessi, di unità autonome e strutture, e/o per aumentarne il valore d'uso, le prestazioni e la sicurezza di funzionamento. 64. Piano terra circostante: piano terra edificato degli appezzamenti confinanti. 65. Corridoio interno: un corridoio i cui lati in entrambe le lunghezze sono contornati da strutture o gruppi di strutture. 66. Edificio di altezza media: un edificio in cui il livello più elevato dell'edificio si trova a un'altezza compresa tra 13,65 e 30,0 m. 67. Giardino pubblico: area verde su suolo pubblico, con superficie inferiore a 1 ettaro, e con lati lunghi non inferiori a 15 m, adibita per una specifica funzione (gioco, sport, svago, ecc.), utilizzabile da chiunque. 68. Servizi: tutte le strutture, i cavi e le condutture, gli impianti per la produzione, la distribuzione, la raccolta, la circolazione, la regolazione e la misurazione che, allo scopo di garantire un utilizzo corretto dei diversi lotti e degli edifici, soddisfano il bisogno periodico o continuo di fornitura d'acqua, disinfezione, scolo delle acque piovane urbane, fornitura di gas, riscaldamento ed elettricità, e di comunicazione, a livello centrale e continuo, e con la necessaria sicurezza, tramite un percorso collettivo e dal punto di vista operativo mediante l'ausilio di impianti di produzione o preparazione propri dell'insediamento, o tramite collegamento ai sistemi delle reti. 69. Strutture sostitutive per i servizi: strutture individuali che sostituiscono o integrano i servizi. 70. Destinazione di intrattenimento comunitario: programmi, presentazioni, mostre, danza, cultura, intrattenimento. 21 71. Parco pubblico: area verde su suolo pubblico utilizzata dal pubblico, con diverse funzioni, con una superficie di almeno 1 ettaro, con lati lunghi almeno 80 m, utilizzabile da chiunque. 72. Oggetti pubblici: strutture a uso pubblico collocate su suolo pubblico o in aree concesse per uso pubblico. 73. Servizi di pubblica utilità: i servizi di pubblica utilità forniti obbligatoriamente da imprese che in forza di un'altra normativa sono soggette all'obbligo di fornire i beni o i servizi. 74. Illuminazione naturale indiretta: illuminazione attraverso strutture o parti di strutture che ricevono la luce naturale diretta. 75. Illuminazione naturale diretta: illuminazione diurna attraverso una superficie realizzata nell'involucro esterno per consentire alla luce di attraversarla. 76. Ventilazione naturale diretta: circolazione gravitazionale dell'aria attraverso strutture di aperture con accesso diretto all'aria aperta o tramite condotte dell'aria o di ventilazione. 77. Destinazione culturale: mostre, presentazioni, eventi, cultura, intrattenimento. 78. Edificio residenziale: edificio che solitamente ospita al suo interno abitazioni e relative strutture di servizio. 79. Pozzo di ventilazione: spazio per la ventilazione naturale diretta di strutture con livello quasi identico di inquinamento dell'aria, delimitato da pareti, o aperto sul lato di confine del terreno fino alla costruzione di un edificio adiacente. 80. Cortile di ventilazione: cortile interno per la ventilazione naturale diretta e l'illuminazione delle strutture, circondato dalle ali dell'edificio e dai muri delimitanti, o aperto sul lato di confine del terreno fino alla costruzione di un edificio adiacente. 81. Larghezza libera di una rampa di scale: la distanza orizzontale minima misurata tra le ringhiere della scala, o tra la ringhiera della scala e la parete. La dimensione di una struttura montascale chiusa non può comportare la riduzione della larghezza. 82. Loggia: spazio esterno all'interno del piano della facciata dell'edificio in cui possono essere presenti persone; è delimitato da pareti su tre lati e dal tetto e dal pavimento sopra e sotto, ed è connesso direttamente alle strutture. 83. Edificio elevato: un edificio in cui il livello più elevato si trova a un'altezza superiore a 30 m. 84. Tetto a due falde: un tetto con una pendenza superiore al 10%. 85. Fonte energetica rinnovabile: energia ricavata da fonti rinnovabili, non fossili, in particolare dal vento, dal sole, da fonti aerotermiche, geotermiche, idrotermali, idroelettriche da gas e biogas ottenuti dalle biomasse in discariche e in impianti di scarico. 86. Edificio ausiliario: edificio che agevola e integra gli scopi preposti e il funzionamento del sito e degli edifici principali eretti sul sito, in particolare: a) strutture per il collegamento ai servizi di pubblica utilità, b) strutture sostitutive per i servizi, c) locali di stoccaggio per contenitori di rifiuti, d) vetrina classificata come struttura separata dall'edificio, e) strutture di giardino, f) essiccatoio, ghiacciaia, cella verdura, g) cinte, recinti per animali, h) stoccaggio del letame, mucchio di compost, i) silo e immagazzinamento alla rinfusa, in forma liquida e gassosa, j) pali di antenne, pali di bandiere classificati come edifici, k) posteggio di veicoli a motore e altri luoghi di posteggio, o relativi edifici, e l) l'edificio di locali lavanderia, cucine esterne. 22 87. Proprietà agricola: il complesso di aree, indipendentemente dalle unità amministrative, che appartengono a un centro agricolo, le aree di terreno agricolo entro 20 km dallo stesso con numeri di catasto indipendenti, e le aree sugli stessi occupate da edifici. 88. Superficie netta: superficie calcolata della proiezione orizzontale delle strutture o dell'area totalmente o parzialmente circondata da strutture dell'edificio. 89. Destinazione pedagogica, scolastica: educazione all'infanzia, istruzione primaria, secondaria e superiore, formazione professionale, istruzione degli adulti, e perfezionamento. 90. Gradinata: la profondità della pedata è aumentata per un numero intero multiplo della lunghezza del gradino, nello specifico 2m+sz=60-64 + n*60-64. 91. Giardino laterale: una sezione del cantiere edile compresa tra il limite laterale comunicante con il terreno adiacente e la linea di confine dell'edificio sullo stesso lato (linea di confine del giardino laterale). 92. Frontone: la sezione della facciata di un edificio o di parte dello stesso coperta con un tetto a due falde che delimita lo spazio del sottotetto o lo spazio attico convertito, attraversando trasversalmente il colmo del tetto. 93. Edificio autonomo: edificio costruito con strutture, reti di cavi e condutture e impianti indipendenti, collegato ad altri edifici al massimo tramite pareti antincendio. 94. Parcheggio autonomo: zona di sosta dei veicoli realizzata su un terreno con un numero di catasto non appartenente a un'area destinata alla circolazione. 95. Unità autonoma: struttura o gruppo di strutture idonee autonomamente a una specifica destinazione, con un ingresso separato dall'esterno o da un passaggio comune all'interno dell'edificio. 96. Zona: una classificazione che definisce le condizioni e il metodo di utilizzo e di costruzione nelle diverse aree all'interno di lotti non destinati a essere aree edificati. 97. Livello del pavimento: superficie calpestabile al di sopra delle strutture di soffitto o su strutture di pavimentazione installate sul pavimento. 98. Altezza della gronda: la distanza misurata verticalmente tra la linea di intersezione della facciata dell'edificio e il suolo edificato; in caso di edificio con tetto a falda la linea di intersezione tra la facciata dell'edificio e il piano del tetto, in caso di edificio con tetto piano l'intersezione tra la facciata e il livello superiore del pannello di copertura più elevato. 99. Livello seminterrato: un livello dell'edificio in cui non oltre il 20% del livello del pavimento si trova oltre 0,70 m al di sotto del livello del suolo edificato attiguo. 100. Strutture, gruppo di strutture seminterrate: strutture o gruppo di strutture il cui livello del pavimento si trova oltre 0,70 m al di sotto del terreno adiacente. 101. Destinazione: gli scopi preposti per i quali un edificio, un'unità autonoma, o una struttura sono realizzati e/o utilizzati. 102. Cambio di destinazione d'uso: un cambiamento di edifici, unità autonome o strutture per gli scopi preposti. 103. Destinazione sportiva: sport, competizioni, incontri, benessere. 104. Altezza interna libera: l'altezza interna minima obbligatoria, senza considerare le strutture dell'edificio sporgenti di altezza superiore a 1,90 metri misurata dal pavimento entro fasce di 0,20 m misurate orizzontalmente dalle pareti delimitanti, e i cavi e le condutture fisse. 105. Sezione trasversale disponibile: spazio nel quale oltre alle apparecchiature di illuminazione non possono sporgere strutture dell'edificio, infissi o altre strutture. 106. Scale indipendenti: scale aperte almeno su un lato e connesse direttamente a un edificio. 107. Fascia di pertinenza: linea che divide il suolo pubblico da altri suoli non pubblici. 108. Dislivello tra i piani: distanza verticale tra i livelli di piani successivi. 109. Altezza del piano: distanza verticale tra il livello della pavimentazione di fronte all'ingresso principale dell'edificio (scale dell'ingresso anteriore) e la superficie del piano del piano dell'edificio. 23 110. Superficie del piano: la superficie lorda di tutti i piani dell'edificio. 111. Destinazione sociale: servizi sociali fondamentali, servizi speciali, servizi di assistenza all'infanzia essenziali e servizi di protezione speciali per l'infanzia. 112. Impresa agricola: una combinazione di edifici residenziali e agricoli o di gruppi di edifici realizzati su un terreno agricolo ai fini della produzione agricola (coltivazione di piante, allevamento di animali e relativa lavorazione di prodotti e conservazione di prodotti) e i terreni annessi con lo stesso numero di catasto e con superficie non superiore a 6 000 m2. 113. Area verde di un terreno: area verde di un terreno coperta da vegetazione in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1 (area verde minima) in cui vi sono altri strati tra il suolo fertile e il sottosuolo originale e/o il materiale parentale del suolo. 114. Superficie edificata di un terreno: la somma delle superfici di proiezione degli edifici eretti sul terreno, misurata su un piano orizzontale a 1,00 m rispetto al contatto con il terreno. Nel calcolo delle superfici di proiezione non si tiene conto di quanto segue: a) in un'area agricola e in aree destinate a costruzioni speciali, le serre e le fitocelle con un'altezza massima al colmo di 9,00 m, altrove con un'altezza massima al colmo di 4,50 m, b) entro 1,50 m dall'edificio, la proiezione orizzontale delle scale di accesso anteriori, la veranda, il tetto sporgente dell'edificio, e il balcone, il corridoio sospeso, il profilo della gronda, sezioni che sporgono dall'edificio, almeno 2,00 m sopra il suolo contiguo. 115. Massima superficie edificata di un terreno: il rapporto consentito tra la superficie edificata di un terreno e la superficie totale del terreno, da cui si sottrae la superficie di eventuali strisce lunghe e sottili di terra, se presenti. 116. Riqualificazione di insediamento: la ristrutturazione di una sezione obsoleta di un insediamento o di un complesso che ancora presenta un valore, nel corso della quale i valori e la qualità dell'area sono aggiornati preservando e ammodernando gli elementi di valore della rete stradale, dell'edificato, e delle aree verdi, demolendo gli edifici e le parti di edifici non idonei, eventualmente sostituendoli con nuove unità. 117. Ricostruzione di insediamento: l'ammodernamento di una sezione in gran parte obsoleta di un insediamento, nel corso della quale la maggior parte degli edifici è demolita, con contestuale cambiamento della rete stradale e delle dimensioni dei complessi se necessario, allo scopo di ottenere condizioni adattate ai requisiti correnti. 118. Rilancio di insediamento: la "rinascita" di una sezione obsoleta e non vitale di un insediamento di particolare valore, principalmente con valore storico, preservando il valore storico e attuando interventi minimi di integrazione e principalmente di ripristino, modificando se necessario la destinazione. 119. Unità strutturale di un insediamento: l'area combinata di unità d'uso del terreno e di strade di servizio tra le stesse. 120. Terrazzo: un'area esterna in cui possono essere presenti persone, con pavimentazione solida calpestabile, collegata alle strutture o alle unità autonome realizzate su terreno edificato o al pannello di copertura di una parte di un edificio o collegata ai passaggi comuni dello stesso. 121. Contatto con il suolo: la linea di contatto tra l'edificio o parte dello stesso e il suolo edificato contiguo (pavimentazione). 122. Gradini interrati: scale esterne non collegate all'edificio e realizzate come parte di un terreno completamente edificato. 123. Edificio al di sotto del livello del suolo: un edificio strutturalmente indipendente che si eleva, anche se coperto da terra, per non più di 1,00 m dal livello del suolo circostante (confinante) e contiguo, eccetto che per il lato di ingresso; può avere unicamente una facciata di ingresso o una facciata sul lato declinante; al di sopra del terreno possono trovarsi solo il 24 lato rivolto alla pendenza o il piano della facciata laterale direttamente collegato allo scavo verso scale di giardino indipendenti o una pendenza. 124. Lotto: un'unità dell'area amministrativa dell'insediamento distinta per la sua destinazione d'uso tipica, che rappresenta un'area per una funzione dell'insediamento uniforme, tipica o assegnata. 125. Sovrastruttura del tetto: una parte dell'edificio che garantisce gli scopi preposti dell'edificio, che si eleva oltre il tetto, esclusi camini, sfiatatoi e lucernai (ad esempio l'alloggiamento di macchinari di sollevamento, uscita sul tetto della tromba delle scale). 126. Sottotetto: uno spazio, chiuso in ogni direzione dalla struttura dell'edificio, tra il piano superiore della struttura di copertura sopra il livello più alto dell'edificio e il piano superiore della struttura del tetto a due falde. Un attico non convertito (sottotetto) non si considera un livello dell'edificio. 127. Conversione del sottotetto: la creazione di un nuovo livello dell'edificio (piano) nel sottotetto realizzando un locale o una struttura, uno o più gruppi di strutture o un'unità autonoma. 128. Struttura di fosse settiche con zona di depurazione: progetto per la rimozione e il collocamento delle acque reflue urbane senza l'utilizzo di servizi di pubblica utilità, consistente in una fossa settica e in una zona di depurazione che effettua la digestione anaerobica degli inquinanti senza apporto di energia. 129. Veranda: un passaggio coperto sostenuto da colonne, pilastri, archi, collegato a una delle facciate dell'edificio, e aperto su un lato. 130. Vegetazione multistrato: vegetazione che copre un'area verde con erba, arbusti e alberi allo stesso tempo. 131. Edificio per occupazione di massa: un edificio che contiene strutture per un'occupazione di massa o in cui si prevede la presenza di più di 300 persone contemporaneamente. 132. Struttura per occupazione di massa: struttura che può contenere oltre 300 persone contemporaneamente. 133. Parete antincendio: una parete verticale continua dell'involucro dell'edificio, di categoria antincendio A1, con valori di resistenza conformo ai relativi requisiti tecnici, costruita in modo tale da conservare la propria capacità di contenimento dell'incendio e di resistenza alle forze laterali anche se uno o più degli scompartimenti antincendio o degli edifici separati dalla parete antincendio perdono stabilità. 134. Destinazione ricettiva: gli scopi preposti per lo svago periodico. 135. Edificio a uso promiscuo: edificio contenente più unità autonome con destinazioni d'uso diverse. 136. Sistema di cavi e condutture: una combinazione di una o più linee elettriche o informatiche (cavi, canaline, compresi i cavi ottici), condutture edili o tecnologiche, equipaggiamenti per la loro installazione e la loro protezione meccanica. 137. Sala elettrica: struttura destinata ad accogliere apparecchiature elettriche (trasformatore, interruttore generale, accumulatore).