la giunta municipale - Comune di Fucecchio

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COMUNE DI FUCECCHIO
FIRENZE
Estratto dal verbale di deliberazione della
Giunta Comunale N°149 del 30 giugno 2011 alle ore 18.00
Oggetto: Contenzioso Azienda pubblica Del Campana Guazzesi-Comune di Fucecchio
- Approvazione proposta di transazione
ESECUTIVITA’: Immediatamente eseguibile
Settore Servizi Istituzionali e Gestione delle Risorse Interne
Servizio Legale
Responsabile del Procedimento:Feria Fattori
Responsabile Servizio/Struttura:Feria Fattori
Assessore:Toni Claudio
Donnini Emma
Talini Massimo
Matteoli Sara
Cannella Nicolò Luca
Toni Claudio
Spinelli Alessio
Buggiani Sandro
Presidente della seduta:
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Toni Claudio
Partecipa il Segretario Generale: Ciardelli - Rita
Comune di Fucecchio – Deliberazione n. 149 del 30-06-2011
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Oggetto: Contenzioso Azienda pubblica Del Campana Guazzesi- Comune di Fucecchio
Approvazione proposta di transazione
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Azienda Pubblica del Campana Guazzesi, con sede a San Miniato via Bagnoli n. 7, con
ricorso depositato in data 20 settembre 2010, ha chiesto al Tribunale di Firenze, Sezione
distaccata di Empoli, l’emissione di Decreto Ingiuntivo, nei confronti del Comune di
Fucecchio, per il pagamento della somma complessiva di € 93.409,27, oltre interessi
convenzionali e spese della procedura monitoria, a fronte del credito maturato nei confronti
della sig.ra………, ricoverata nella struttura assistenziale, dal 28 febbraio 1994 fino al decesso,
intervenuto nel novembre 2009, per il mancato pagamento, da parte della ricoverata e dei suoi
figli, di numerosi ratei della retta, a titolo di quota sociale;
- il Tribunale di Firenze ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 924/10, come richiesto dall’Azienda
Del Campana Guazzesi, e lo ha notificato in data 7 ottobre 2010 a questo Ente;
- con propria precedente deliberazione n. 255 del 5.11.2010 si è autorizzato il Sindaco a resistere
nel giudizio ed incaricato della difesa legale dell’Ente l'Avv.ssa Giuseppina Cucurachi del Foro
di Firenze;
- il Comune di Fucecchio ha quindi notificato all’Azienda pubblica opposizione al Decreto
Ingiuntivo n.924/10 ed instaurato il relativo giudizio, R.G. n.2199/10, innanzi al Tribunale di
Firenze, Sezione distaccata di Empoli, contestando la pretesa creditoria e sostenendo di non
essere tenuto al pagamento della retta in favore della sig.ra …., in quanto non avente diritto al
contributo sociale di compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero nella
struttura. Il Comune ha conseguentemente richiesto al Tribunale di voler autorizzare la
chiamata in causa degli obbligati, eredi della sig.ra ………. ed eccepito la prescrizione parziale
del diritto di credito per decorrenza del termine quinquennale, di talché l’importo
eventualmente dovuto non sarebbe stato corrispondente ad € 93.409,27, come richiesto con il
Decreto ingiuntivo opposto, bensì ad € 65.474,35;
- l’Azienda, costituendosi in giudizio, ha ribadito la pretesa nei confronti del Comune ed ha
richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via
subordinata, l’emissione di un decreto ingiuntivo parziale, per l’importo inferiore
corrispondente alla parte di debito non prescritto;
- all’udienza del 19 aprile 2011, a fronte dell’eccezione sollevata dal Comune, di difetto di
giurisdizione dell’A.G.O in favore della giurisdizione esclusiva del TAR, competente a
conoscere la controversia, il Tribunale ha rinviato la causa all’udienza del 16 giugno 2011,
per la discussione e decisione della questione di giurisdizione;
- in occasione di quest’ultima udienza gli Avvocati hanno chiesto un rinvio, in attesa
del perfezionamento di accordi transattivi in corso; il Giudice ha accordato il rinvio della
causa al 13 ottobre 2011;
Rilevato, come sopra detto, che sono state avviate delle trattative per la definizione transattiva del
contenzioso in essere alle seguenti condizioni, contenute nella relativa proposta elaborata
dall’avvocatessa Cucurachi - che ha condotto le trattative per conto dell’Amministrazione - allegata al
presente atto:
 il Comune offre all’Azienda il pagamento della somma complessiva di € 40.000,00
(quarantamila/00), senza che ciò valga come riconoscimento del debito;
 il versamento della somma offerta sarà effettuato entro e non oltre il prossimo 31 luglio
solo a seguito dell’ approvazione della presente proposta da parte dell’Azienda, da
trasmettere al Comune entro e non oltre il giorno 15 luglio. L’Azienda, dal suo canto,
accettando, rinuncia espressamente ad eseguire il titolo, Decreto Ingiuntivo n.924/10,
ritenendo, a fronte del suddetto pagamento, lo stesso definitivamente inefficace e non più
azionabile nei nostri confronti, e rinunciando espressamente ad ogni altra pretesa nei
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confronti del dell’Amministrazione, sia derivante dal Decreto Ingiuntivo n.924/10, sia dal
titolo e dal diritto azionato con il titolo e ad ogni altra azione nei confronti del Comune che
possa derivare dalla pretesa creditoria in questione, ritenendosi interamente soddisfatta, e
rilascia ampia e liberatoria quietanza;
 a fronte dell’accettazione della presente proposta, le parti s’impegnano ad abbandonare il
giudizio pendente e, pertanto, convengono che alla prossima udienza del 13/10/2011
nessuno comparirà;
 le spese legali ed ogni altra spesa, fin qui sostenuta, sono interamente compensate tra le
parti, onorari e competenze incluse, con espressa rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di
solidarietà, ex art.68 della Legge Professionale Forense;
 entrambe le parti potranno esercitare ogni azione volta al recupero del rispettivo credito nei
confronti degli obbligati: il Comune di Fucecchio non rinuncia infatti a ripetere dagli eredi
della sig.ra …… la somma versata a titolo di quota sociale, e l’Azienda Pubblica Del
Campana Guazzesi potrà recuperare, nei confronti degli eredi della sig.ra ….., l’importo
che ancora risulterà di sua spettanza, dedotta la somma ricevuta dal Comune, in esecuzione
della presente proposta transattiva;
Evidenziate le seguenti motivazioni a fondamento di una definizione transattiva della
controversia, nei termini sopra espressi:
 la somma offerta di E. 40.000,00 è molto inferiore rispetto a quella richiesta: € 93.409,27
ed anche a quella risultante in virtù della prescrizione opposta dal Comune: € 65.474,35;
 l’Amministrazione comunque si riserva di recuperare la somma pagata agendo nei
confronti dei figli, eredi della sig.ra ……;
 i figli, che pure questa Amministrazione ha sempre ritenuto obbligati, potrebbero
richiedere una verifica sull’effettiva loro capacità economica attraverso l’applicazione
dell’Isee. Se la loro condizione reddituale e patrimoniale fosse insufficiente,
l’obbligazione al pagamento della quota di compartecipazione sociale sarebbe a carico
del Comune;
 la giurisprudenza in materia di soggetti obbligati non è univoca (sul punto è peraltro
recentemente intervenuta una modifica alla legge regionale n. 41/2005, di recepimento di
normative internazionali) e ciò potrebbe determinare esiti del contenzioso non favorevoli
al Comune;
Ritenuto quindi di approvare la proposta transattiva allegata al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, e di prenotare la spesa relativa;
Dato atto che la spesa derivante dalla presente proposta transattiva trova copertura sul capitolo 538
“Spese per transazioni e sentenze” del corrente bilancio di previsione, a seguito della variazione
deliberata con atto n 148, adottato in questa stessa seduta;
Precisato che la transazione si considererà perfezionata se l’ Azienda accetterà integralmente la
proposta dell’Amministrazione entro il termine previsto nella proposta stessa, con la sottoscrizione dei
suoi legali per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale; in tal caso si dà mandato alla Dirigente
del Settore 1 all’adozione dei necessari provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
Dato atto infine che, per garantire la tutela della riservatezza della signora ricoverata e dei suoi eredi ex
D.leg.vo n. 196/2003, si sono omessi i suoi dati personali che saranno invece inseriti nella
corrispondenza fra le parti e conservati agli atti istruttori della procedura;
Visti:
- il parere favorevole per la regolarità tecnica preventivamente espresso dalla Dirigente del Settore 1,
ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 (Allegato A)
- il parere favorevole per la regolarità contabile preventivamente espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 (Allegato B);
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
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1.
per le motivazioni di cui in narrativa, di approvare la proposta transattiva allegata al
presente atto (Allegato C)- di cui costituisce parte integrante e sostanziale - per la definizione
della controversia fra questa Amministrazione e l’Azienda Pubblica di servizi alla persona “Del
Campana Guazzesi” con sede a San Miniato via Bagnoli n. 7, attualmente pendente presso il
Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, R.G. n. 2199/10, nei termini e secondo i
contenuti espressi nella proposta stessa;
2.
di autorizzare il Sindaco a presentare la proposta all’Azienda Del Campana Guazzesi;
3.
di dare atto che la somma di E.40.000,00, oggetto dell’offerta di transazione, trova
copertura sul capitolo 538 “Spese per transazioni e sentenze” del corrente bilancio di previsione,
a seguito della variazione deliberata con atto n. 148, adottato in questa stessa seduta;
4.
la transazione si considererà perfezionata se l’ Azienda accetterà integralmente la
proposta dell’Amministrazione entro il termine previsto nella proposta stessa, con la
sottoscrizione dei suoi legali per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale; in tal caso si dà
mandato alla Dirigente del Settore 1 all’adozione dei necessari provvedimenti di impegno e
liquidazione della spesa;
5.
di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità
tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni (Allegati A e B)
6.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
INDI LA GIUNTA COMUNALE
in ragione della necessità di addivenire con urgenza alla definizione transattiva della controversia e
di abbandonare il giudizio pendente e le correlate spese
- con separata unanime votazione,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.Leg.vo n. 267/2000.-
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ALLEGATO C
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Del Campana Guazzesi
Via P. Bagnoli n. 7
SAN MINIATO (Pisa)
Oggetto: Comune di Fucecchio c/ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Del
Campana Guazzesi.
Decreto Ingiuntivo n.924/10 emesso dal Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di
Empoli, e Giudizio di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n.924/10, innanzi al Tribunale di
Firenze, Sezione distaccata di Empoli, R.G. n.2199/10.
Premesso
- che l’Azienda Pubblica del Campana Guazzesi, con ricorso depositato in data 20 settembre 2010, ha
chiesto al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, l’emissione di Decreto Ingiuntivo, nei
confronti del Comune di Fucecchio, per il pagamento della somma complessiva di € 93. 409,27, oltre
interessi convenzionali e spese della procedura monitoria, a fronte del credito maturato nei confronti
della sig.ra ………, ricoverata nella struttura assistenziale Del Campana Guazzesi di San Miniato, dal
28 febbraio 1994 fino al decesso, intervenuto in data 18 novembre 2009, per il mancato pagamento, da
parte della ricoverata e dei suoi figli, di numerosi ratei della retta, quota sociale;
- che il Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, ha emesso il Decreto Ingiuntivo n.924/10,
come richiesto dall’Azienda Pubblica Del Campana Guazzesi;
- che il Decreto Ingiuntivo n.924/10 è stato notificato in data 7 ottobre 2010 al Comune di Fuceccchio;
- che in data 15 novembre 2010, il Comune di Fucecchio ha notificato all’intimante, Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona Del Campana Guazzesi, opposizione al Decreto Ingiuntivo n.924/10 ed ha
instaurato il relativo giudizio, R.G. n.2199/10, innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di
Empoli, contestando la pretesa creditoria dell’intimante e sostenendo di non essere tenuto al
pagamento della retta in favore della sig.ra ………, non avendo la ricoverata diritto al contributo
sociale di compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero nella struttura, ed ha
conseguentemente richiesto al Tribunale di voler autorizzare la chiamata in causa degli obbligati, eredi
della sig.ra ………….,
- che il Comune, inoltre, ha eccepito la prescrizione parziale del diritto di credito per decorrenza del
termine quinquennale, di talché l’importo eventualmente dovuto non sarebbe stato corrispondente ad €
93. 409,27, come richiesto con il D.I. opposto, bensì ad € 65.474,35;
- che l’Azienda Pubblica del Campana Guazzesi costituendosi in giudizio ha ribadito la pretesa nei
confronti del Comune ed ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
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ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l’emissione di un decreto ingiuntivo parziale, per l’importo
inferiore corrispondente alla parte di debito non prescritto;
- che all’udienza 19 aprile 2011, a fronte dell’eccezione sollevata dal Comune, di difetto di
giurisdizione dell’A.G.O in favore della giurisdizione esclusiva del TAR, competente a conoscere
la controversia, il Tribunale ha rinviato la causa all’udienza 16 giugno 2011, per la discussione e
decisione della questione di giurisdizione;
- che all'udienza 16 giugno 2011, gli Avvocati hanno chiesto un rinvio, in attesa
del perfezionamento degli accordi transattivi in corso; il Giudice ha quindi rinviato la
causa
al
13
ottobre
2011.
- che in ordine al Decreto Ingiuntivo opposto, il Tribunale non ha ancora deciso sull’istanza di
provvisoria esecuzione, proposta dall’intimante.
Tutto quanto sopra premesso e presupposto, il Comune di Fucecchio, in persona del Sindaco, sig.
Claudio Toni, debitamente autorizzato con Delibera G.M. n.
del , dichiarata immediatamente
eseguibile, intende offrire all’Azienda Pubblica Del Campana Guazzesi il pagamento della somma
complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00), a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria avanzata
dall’Azienda nei confronti dello stesso Comune di Fucecchio, in relazione al Decreto Ingiuntivo
n.924/10, credito derivante dal mancato pagamento dei ratei dovuti e non pagati della retta, quota
sociale, di ricovero della sig.ra…, nel periodo dal 28 febbraio 1994 al 18 novembre 2009;
Il suddetto pagamento viene offerto a mero scopo transattivo e per porre fine al contenzioso in atto, a
saldo, stralcio e soddisfazione di ogni pretesa creditoria dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Del Campana Guazzesi nei confronti del Comune di Fucecchio, in relazione al mancato pagamento
della retta di ricovero della sig.ra …., senza che ciò valga come riconoscimento del debito e salvo
ripetizione della somma che sarà versata, mediante azione di rivalsa nei confronti degli eredi della
sig.ra………...
Il versamento della somma offerta sarà effettuato dal Comune entro e non oltre il 31/07/2011, e
comunque solo a seguito dell’ approvazione della presente proposta da parte dell’Azienda che, dal suo
canto, accettando, rinuncia espressamente ad eseguire il titolo, Decreto Ingiuntivo n.924/10, ritenendo,
a fronte del suddetto pagamento, il Decreto Ingiuntivo n.924/10, definitivamente inefficace e non più
azionabile nei confronti del Comune, e rinunciando espressamente ad ogni altra pretesa nei confronti
del Comune di Fucecchio, sia derivante dal Decreto Ingiuntivo n.924/10, sia dal titolo e dal diritto
azionato con il titolo e ad ogni altra azione nei confronti del Comune che possa derivare dalla pretesa
creditoria in questione, ritenendosi interamente soddisfatta nei confronti del Comune di Fucecchio, e
rilascia ampia e liberatoria quietanza.
A fronte dell’accettazione della presente proposta, le parti s’impegnano ad abbandonare il giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, R.G. n.2199/10, di opposizione
al D.I. n.924/10 e, pertanto, convengono che, alla prossima udienza del 13/10/2011, nessuno
comparirà.
Le spese legali ed ogni altra spesa, fin qui sostenuta, sono interamente compensate tra le parti, onorari
e competenze incluse, con espressa rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà, ex art.68 della
Legge Professionale Forense.
Resta inteso che, entrambe le parti potranno esercitare ogni azione volta al recupero del rispettivo
credito nei confronti degli obbligati, il Comune di Fucecchio non rinuncia infatti a ripetere dagli eredi
della sig.ra … la somma versata a titolo di quota sociale, e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Del Campana Guazzesi potrà recuperare, nei confronti degli eredi della sig.ra ….., l’importo che
ancora risulterà di sua spettanza, dedotta la somma ricevuta dal Comune, in esecuzione della presente
proposta transattiva.
Il mancato adempimento degli impegni assunti con la presente, darà luogo alla risoluzione dell'accordo
con facoltà delle parti di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione per accettazione della presente
proposta e con il relativo adempimento, esse null’altro hanno a che pretendere e/o dare l’una dall’altra
a qualsiasi titolo o ragione
Salvo ed impregiudicato tutto il resto.
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In difetto di riscontro ed accettazione della presente offerta, da pervenire entro e non oltre il 15 luglio
2011, i termini sopra descritti, la proposta transattiva si intenderà respinta e priva di effetti.
Per manifestare espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all’art.68 LPF l'avvocato Giuseppina
Cucurachi sottoscrive la presente.
Fucecchio,…… luglio 2011
Sindaco del Comune di Fucecchio
Sig. Claudio Toni
Per rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all’art.68 LPF
Avv. Giuseppina Cucurachi
Firma per accettazione
Legale rappresentante dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Campana Guazzesi
Dr. Giuseppe Del Medico
Per rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all’art.68 LPF
Avv. Ferdinando Biondi
Avv. Ginetta Daini Palesi
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Letto, approvato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Toni Claudio
Il Segretario Verbalizzante
f.to Ciardelli - Rita
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Servizio
- Pietro Sonnati
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà per 15
giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.
Lì
Il Responsabile del Servizio
- Pietro Sonnati
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio, giusta relazione del messo comunale,
per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e che contro di essa non sono stati presentati reclami od
opposizioni.
Lì
Il Responsabile del Servizio
f.to - Pietro Sonnati
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva
La presente deliberazione è stata dichiarata
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
sensi dell’art. 134, terzo comma del D.Lvo. del
134, comma quarto del D.Lgs. del 18.08.2000
18.08.2000 n. 267.
n. 267.
Lì
Lì
Il Responsabile del Servizio
f.to -
Il Responsabile del Servizio
f.to - Pietro Sonnati
Comune di Fucecchio – Deliberazione n. 149 del 30-06-2011