disciplina per l`utilizzo di capitali privati per la

PROPOSTA DI LEGGE
Disciplina per l’utilizzo di capitali privati per la realizzazione di opere
e infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità
Ad iniziativa del consigliere:
Pasquale SOMMESE.
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RELAZIONE
Il disegno di legge regionale recante la disciplina per l’utilizzo di capitali privati per la realizzazione
di opere e infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità si prefigge l’obiettivo di promuovere,
ampliare e favorire le occasioni per realizzare dette opere con l’apporto di capitali privati.
Si tratta di un impegno che, ponendosi nel solco dell’intervento statale di recepimento della più
recente normativa comunitaria (direttive 2004/17 e 2004/18) attuato tramite il d. lgs. 12 aprile 2006,
163 (cd. Codice De Lise), completa il disegno avviato con la recente approvazione della legge n.
3/2007, che vede la Regione Campania all’avanguardia nel Paese.
Anche sulla base delle esperienze in corso svolte nel territorio della Regione stessa e da numerosi
Comuni sia grandi sia di piccole dimensioni, si è tratto spunto per semplificare e snellire le
procedure, ma al tempo stesso si è inteso garantire la massima pubblicità e la più ampia
concorsualità tra le imprese.
Si tratta di una legge che, pur non sminuendo l’importanza dell’impegno finanziario dell’ente
Regione per la realizzazione di interventi infrastrutturali ed in generale volti al miglioramento della
qualità della vita, è finalizzata a sviluppare sinergie con il privato, rilanciando l’istituto della finanza
di progetto, che ha dimostrato propositività e capacità di investimento da parte delle aziende anche
oltre le aspettative.
La legge prende le mosse dai principi ispiratori del legislatore nazionale, ma ne intende correggere
gli elementi di freno alla procedura e adattare le disposizioni alle ampie necessità degli enti
campani.
Gli elementi ispiratori e di maggiore rilievo dal disegno di legge regionale possono essere così
riassunti:
 consentire ai privati di presentare proposte senza frapporre limiti particolari al raggiungimento
degli obiettivi qualora si ravvisino le capacità di un progetto di produrre reddito;
 mantenere il capo alle amministrazioni aggiudicatici il ruolo centrale di pianificazione e
programmazione e soprattutto di individuazione dei bisogni della collettività, potendosi
presentare proposte solo in base alla vigente pianificazione – programmazione e ad un avviso
specifico di manifestazione di volontà, volto a ricercare capitali privati per la progettazione,
realizzazione e gestione di specifiche iniziative;
 garantire la più ampia pubblicità anche a livello europeo di tali volontà da parte delle diverse
amministrazioni aggiudicatrici che intendono realizzare iniziative con capitali privati,
disponendo principi di ampia concorrenzialità tra i soggetti interessati;
 snellire le procedure evitando la farraginosità di un procedimento a più fasi di valutazione,
garantendo al contempo criteri di scelta del contraente privato tali da assicurare sia la
coincidenza tra la proposta avanzata ed il soddisfacimento dei bisogni della collettività
individuati dal soggetto aggiudicatario, sia il migliore sviluppo ecosostenibile del territorio ed il
maggior vantaggio patrimoniale per il soggetto concedente;
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 determinare specifiche procedure per la presentazione delle offerte e dei requisiti del
concessionario. Vengono da un lato tutelati gli interessi pubblici, sia economico-finanziari del
concedente, sia generali di tutela dei diritti del cittadino, dei vincoli storico-culturali, paesisticoambientali; dall’altro, individuando puntualmente quelli che sono i requisiti soggettivi del
concessionario cui, attraverso la stipula di una convenzione, si affida un intervento di
progettazione, realizzazione e gestione di una determinata iniziativa;
 prevedere un sistema di valutazione delle proposte pervenute che consenta alle amministrazioni
aggiudicatici di avvalersi di esperienze specifiche anche esterne per la comparazione di progetti
indubbiamente complessi e spesso di valore assai rilevante.
 prevedere tempi certi per la definizione delle procedure di valutazione, che vengo ridotti in
maniera sensibile rispetto alla previsione nazionale.
In definitiva, il disegno di legge regionale sulla finanza di progetto rappresenta una decisiva tappa
nel percorso, avviato con la legge regionale n. 3/2007, per l’ammodernamento e la
razionalizzazione del sistema degli appalti e delle concessioni nel territorio della Regione
Campania, confezionato in sintonia con i recenti interventi normativi nazionali ma attento alle
peculiarità del territorio campano.
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DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DI CAPITALI PRIVATI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI
PUBBLICA UTILITA'.
Art. 1
Finalità
l. La Regione, in applicazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, articolo 3 e nel rispetto
della normativa comunitaria e statale, favorisce il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e
privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali di interventi, pubblici
o di pubblica utilità, di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, atti a procurare
redditività attraverso una remunerazione derivante dalla loro gestione o dai servizi e dalle opere ad
essi funzionalmente collegate, anche al fine di contribuire allo sviluppo del territorio regionale e al
sostegno delle imprese e dell'occupazione.
2. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, da realizzarsi su aree demaniali anche
marittime, non opera il vincolo del collegamento funzionale delle opere di cui al comma l.
Art. 2
Finanza di progetto
l. Si intende per finanza di progetto la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità tramite
contratti di concessione di cui alla legge regionale 3/2007, articolo 32, inseriti - anche con le
modalità previste dal decreto legislativo 163/2006, articolo 153, comma 1 - nella programmazione
triennale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla legge regionale 3/2007, articolo.2, comma 24 insistenti sul territorio
campano, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti, pubblici o privati, che hanno
presentato la relativa proposta di intervento, definiti promotori.
2.Le amministrazioni aggiudicatrici insistenti sul territorio campano identificano, negli atti di
programmazione di cui al comma 1, con le relative modalità, tempi e priorità, i bisogni e le
tipologie degli interventi funzionali al loro soddisfacimento da realizzarsi con lo strumento della
finanza di progetto, per le finalità di cui alla legge regionale 3/2007, articolo 1.
Art. 3
Pubblicità
l I soggetti di cui alla legge regionale 3/2007, articolo 2, comma 2, pubblicano nella gazzetta
ufficiale della Comunità europea, nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
della regione, nonché su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale, un avviso per estratto
degli atti di programmazione contenenti l'identificazione dei bisogni e la tipologia degli interventi
di cui all'articolo 1, con l'assegnazione di un termine non inferiore a centoventi giorni, decorrenti
dalla comunicazione alla GUCE dell'avviso per la presentazione delle proposte di interventi da
realizzarsi con lo strumento della finanza di progetto, per il soddisfacimento di detti bisogni. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, con le stesse modalità, anche alla pubblicazione,
per estratto, di progetti preliminari già in loro possesso.
2. Gli atti di pubblicità di cui al comma 1 devono contenere la indicazione dei criteri per la scelta
comparativa del concessionario nonché i pesi da attribuire in sede di valutazione a ciascuno dei
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criteri individuati.
Articolo 4
Proposte
l. Gli interventi da eseguirsi mediante finanza di progetto sono realizzati con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei soggetti promotori tramite contratti di concessione di cui alla legge
regionale 3/2007, articolo 32. Il contributo pubblico può essere corrisposto anche in corso d'opera
con le modalità stabilite nel piano economico finanziario dell'intervento e può essere costituito dalla
cessione in proprietà o dalla costituzione di altri diritti reali o personali di godimento a favore del
concessionario su beni di cui l'amministrazione aggiudicatrice è titolare o di cui comunque ha la
giuridica disponibilità.
2. Le proposte di intervento da presentarsi con le modalità stabilite dall'avviso di cui alla legge
regionale 3/2007, articolo 3, comma 1, tali da garantire la segretezza dell'offerta e la parità di
condizioni tra i concorrenti, contengono:
a)
uno studio di inquadramento territoriale e ambientale;
b)
uno studio di fattibilità;
c)
un progetto preliminare;
d)
una bozza di convenzione;
e)
un piano economico~finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai
sensi del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, articolo 106, o da una società di revisione ai
sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, articolo l;
f)
una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
g)
l'indicazione degli elementi di cui al decreto legislativo 163/2006, articolo 83, comma 1, e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.
3. Le proposte di cui al comma 2 possono essere presentate dai soggetti di cui al decreto legislativo
163/2006, articolo 153, comma 2, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, articolo 99.
Art. 5
Aggiudicazione del contratto ed esecuzione delle proposte
I. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, le
amministrazioni aggiudicatrici, anche attraverso una
commissione di esperti, valutano
l’ammissibilità delle proposte presentate nonché la loro conformità alle finalità di utilità sociale
individuate negli strumenti di programmazione. In caso di accertamento positivo, se le proposte
selezionate sono in numero maggiore di una, esse sono comparate nel rispetto dei criteri e dei pesi
di cui al comma 2 dell'art. 3, sotto i profili del maggior vantaggio patrimoniale, della loro idoneità a
soddisfare i bisogni individuati dagli atti di indizione, della più aderente compatibilità con la
vigente strumentazione urbanistica e del miglior contributo allo sviluppo eco-sostenibile del
territorio.
2. In caso di accertamento positivo, le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano l'interesse
pubblico alla realizzazione dell'opera e aggiudicano la concessione al promotore che ha presentato
la proposta risultata migliore all'esito della procedura comparativa di cui alla legge regionale 27
febbraio 2007 articolo 3 comma 2. L'aggiudicatario, ancorché unico proponente, è vincolato alla
proposta presentata.
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3. Il concessionario, all'atto della stipula del contratto di concessione, deve essere in possesso dei
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 articolo 98.
L'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto, ha la facoltà di concordare con
il soggetto prescelto i miglioramenti del progetto e della proposta in tutte le sue parti.
4. Al rapporto concessorio, così come innanzi costituito, si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 163/2006, articoli 156, 157, I58, 159 e I60.
5. Il provvedimento che accerta l'interesse pubblico alla realizzazione dell'iniziativa proposta dal
promotore costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, se adottato da amministrazione
titolare della relativa competenza. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non risulta
competente a dichiarare la pubblica utilità, il progetto prescelto è rimesso all'amministrazione
competente che provvede inderogabilmente entro il termine di sessanta giorni.
6. Se l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti, la valutazione positiva comporta
l'attivazione, ad impulso dell'amministrazione aggiudicatrice, del procedimento finalizzato alla
stipula di un accordo di programma, con le modalità di cui alla legge regionale 16/2004, articolo 12,
il cui decreto di approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e determina, ai sensi dei
commi 13 e 14 dello stesso articolo, la relativa variante urbanistica; in tal caso l'aggiudicazione
resta condizionata alla favorevole conclusione dell'accordo di programma.
Art. 6
Disposizione finanziaria
l . Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in
Euro……….. per gli esercizi 2007 2008 e 2009, la Regione fa fronte mediante istituzione di
apposita Unità Previsionale di Base.
Art.7
Disposizioni transitorie
l. La disciplina contenuta nella presente legge si applica ai procedimenti per i quali, al momento di
entrata in vigore della stessa, non sono già state avanzate proposte progettuali.
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione
campania.
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