TITOLO DOCUMENTO Energie rinnovabili: Pubblicazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 contenente il pacchetto di misure per la riduzione del 10% della spesa elettrica delle PMI. AREA TEMATICA: Ambiente ed Energia SETTORE: Energia ARGOMENTO SPECIFICO: Energie Rinnovabili Circolare N. 14750 Prot. N. 1140 OGGETTO Roma, 27 giugno 2014 Descrizione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" che contiene il pacchetto di misure detto taglia-bollette tra cui lo spalma incentivi per impianti fotovoltaici. Precedenti circolari Riferimenti legislativi Commento Conseguenze operative Informare gli associati. Allegati Artt. in materia di energia e fonti rinnovabili contenuti nel D.L. 91/14. Area Ambiente ed Energia Redatta da Roberta Papili Circolare N. 14750 Prot. N. 1140 Roma, 27 giugno 2014 Alle Unioni Provinciali Agricoltori Alle Federazioni Regionali Agricoltori Oggetto: Energie rinnovabili. Pubblicazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 contenente il pacchetto di misure per la riduzione del 10% della spesa elettrica delle PMI. Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 144 del 24-6-2014) il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" che contiene il pacchetto di misure detto taglia-bollette. Il provvedimento, per gli aspetti concernenti il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, introduce una serie di disposizioni fortemente penalizzanti per il settore fotovoltaico (rimodulazione obbligatoria degli incentivi) a fronte di una ipotesi, ancora incerta, di risparmio della spesa energetica per le PMI. Come dichiarato dal Governo a seguito del CdM del 12 u.s., difatti, il provvedimento dovrebbe avere la finalità di introdurre “un primo pacchetto di misure a beneficio delle piccole e medie imprese per le quali il costo dell’energia è mediamente più elevato del 30% rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi dell’Unione europea. Quello delle Pmi è un ambito altamente competitivo, che necessita di interventi urgenti che ne garantiscano la stessa sopravvivenza, e i cui attori operano anche sui mercati esteri, contribuendo a generare una parte importante del Pil del Paese. Ad esso risulta destinato in misura prevalente il risparmio di spesa derivante dalle misure di seguito descritte in dettaglio e riguardanti l’eliminazione di rendite di posizione e la rimodulazione degli incentivi, con l'obiettivo di pervenire a regime a un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale”. Il decreto è in vigore dal 25 giugno e l’iter parlamentare per la conversione in legge partirà in Senato a breve (DDL n.1541 assegnato alle commissioni riunite 10ª - Industria, commercio, turismo - e 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali). Le norme in materia di energia e fonti rinnovabili sono contenute nei seguenti articoli: ART. 23: Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione; ART. 24: Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo; ART. 25: Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.; ART. 26: Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici; ART. 27:Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico; ART. 28: Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse; ART. 30: Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili. In sintesi, le misure introdotte riguardano l’intero bilancio energetico, esse operano attraverso la rimodulazione degli incentivi all’energia fotovoltaica, la revisione dei trasferimenti in favore di alcuni produttori di energia (in particolare l'eliminazione di alcune forme di sussidio alle fonti fossili), il riesame delle agevolazioni per specifiche categorie di consumatori e la riduzione dei costi di sistema, anche con riguardo alla tariffa del gas. Di seguito si riportano le principali disposizioni introdotte dal decreto nei sopra indicati articoli. Il decreto stabilisce all’art. 23 che i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni in media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall’illuminazione pubblica, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW per la bassa tensione e con qualsiasi potenza impegnata per la media tensione. E’ attribuito all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto. Su questo primo aspetto va subito sottolineato che la soglia individuata per la bassa tensione limiterà fortemente il campo di applicazione del beneficio, come nel caso del settore agricolo (da alcune prime stime sarà interessato alla riduzione delle tariffe il 15% delle imprese italiane). All’articolo 24, comma 1, è poi stabilito il principio generale secondo cui i corrispettivi tariffari per la copertura degli oneri di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, salvo le esenzioni disposte ai successivi commi. I commi successivi intervengono sulla disciplina dei consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) - che sono, ad oggi, completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell’ambito di questi sistemi. In particolare, il comma 2 stabilisce le modalità con cui anche tali consumatori contribuiscono agli oneri generali di sistema, chiarendo che il regime di esenzione si applica non a tutta ma una parte dell’energia consumata e non prelevata dalla rete (ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione). Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete. La medesima percentuale si applica ai sistemi entrati in esercizio successivamente a tale data, qualora gli stessi non accedano ad altri incentivi statali sull’energia prodotta. In ogni caso, il Ministro dello sviluppo economico può variare con proprio decreto le percentuali citate, tenendo conto dell’esigenza di non ridurre la base di consumi cui si applicano gli oneri1. E’ prevista, infine, una disciplina transitoria per l’anno 2015 al fine di consentire l’applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi l’Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un effetto stimato equivalente a quello previsto dall’applicazione delle suindicate percentuali. Con l’articolo 25, gli oneri per lo svolgimento dell’attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), inerente i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica, sono posti a carico dei beneficiari dell’attività della medesima società (attualmente tali oneri sono coperti solo in parte dai produttori). Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, le tariffe, determinate sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività, saranno proposte dal GSE e approvate dal Ministro dello sviluppo economico entro i successivi 60 giorni. Tali tariffe saranno aggiornate ogni tre anni. L’articolo 26 interviene sulle modalità e sulle tempistiche di erogazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. In particolare, il comma 2 ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici SPA provvede all’erogazione degli incentivi prevedendo, già a partire dal secondo semestre 2014, la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo in relazione alla produzione effettiva. Le relative modalità operative dovranno essere rese note dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto e approvate con decreto del MISE. La nuova modalità di erogazione dell’incentivo, è evidente che potrà avere impatti anche molto pesanti sulle aziende che generalmente hanno finanziato l’impianto mediante finanziamenti bancari con canalizzazione dell’incentivo. 1 Si segnala che le associazioni dei produttori di energie rinnovabili in questi mesi hanno chiesto al Governo di esonerare tale energia dal pagamento degli oneri vista la prossima chiusura dei sistemi di incentivazione ed i costi di produzione delle rinnovabili non ancora in grid parity. Dall’altra parte l’AEEG ha sostenuto che l’esonero delle energie rinnovabili comporterebbe un maggiore onere per gli altri clienti finali. Nel caso poi di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 200 kW, a tale misura si aggiunge l’ormai noto “spalma-incentivi” (comma 3) che stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un allungamento di quattro anni del periodo di incentivazione (si passa da 20 a 24 anni) ed una parallela riduzione delle tariffe incentivanti spettanti secondo una percentuale di riduzione dell’incentivo che è inversamente proporzionale al periodo residuo d’incentivazione. Di seguito si riporta la tabella (Allegato 2 al D.L.) contenente le diverse percentuali di riduzione. In caso di impianti incentivati mediante tariffe onnicomprensive introdotte dal DM 5 luglio 2012 (V conto energia) le riduzioni percentuali riguardano la sola componente incentivante della tariffa. Tale componente va calcolata come differenza tra la tariffa ed il prezzo zonale orario dell’energia. Per gli impianti oggetto di rimodulazione, è prevista la possibilità per il produttore di energia di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario (ABI). Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, di provvista dedicata e di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti SpA. A compenso delle rimodulazione degli incentivi, viene offerta, quindi, alle imprese che hanno impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 200 kW, la possibilità di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra il vecchio incentivo e quello rimodulato, con benefici in termini di tasso e di garanzia derivanti dall’intervento di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Per la concessione di tali finanziamenti, infatti, le banche potranno avvalersi di una provvista agevolata fornita dalla CDP, a costi inferiori rispetto al mercato finanziario, e dell’attivazione sull’operazione creditizia della garanzia sempre di CDP, che è equiparata alla garanzia di Stato, quindi a ponderazione zero. Modalità, criteri e, in particolare, importi disponibili (la norma di legge non parla di plafond messi a disposizione da CDP) non sono però stabiliti nel decreto legge, ma rimandati nell’ambito di una convezione da stipulare fra CDP e ABI. E’ da sottolineare che, con la rimodulazione degli incentivi, molte imprese si troveranno di fronte alle richieste delle banche, con cui hanno stipulato i mutui a finanziamento degli impianti fotovoltaici, di ristrutturazione dell’operazione creditizia e, quindi, all’esigenza di trovare nuove fonti creditizie per far fronte a queste richieste di riequilibrio del mutuo. La misura prevista al comma 5 andrebbe a rispondere a tale esigenza, anche se nella pratica risulta abbastanza faragginosa e di relativa efficacia (molte banche, soprattutto per le operazioni di finanziamento di importo non elevato, saranno poco disponibili a richiedere su di una parte del nuovo mutuo di ristrutturazione l’intervento di CDP). In via generale desta perplessità la mancanza, nel testo del decreto legge, di una indicazione di plafond finanziario, che CDP dovrà mettere a disposizione come provvista e come garanzia ai nuovi finanziamenti, e sul fatto che tutto debba essere demandato ad una convenzione fra banche e CDP fra l’altro senza stabilire dei termini temporali per una sua definizione. In relazione all’allungamento del periodo di incentivazione è stabilito, inoltre, che le Regioni e gli enti locali adeguino i permessi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici alla nuova durata dell’incentivo. Si prevede, infine, che il produttore possa optare, in alternativa al predetto allungamento a 24 anni, per una riduzione volontaria dell’incentivo pari all’8% dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del D.L., per la durata residua del periodo di incentivazione. Tale opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione decorre dal 1° gennaio 2015. Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, la rimodulazione rimane soggetta alle disposizioni precedentemente introdotte dalla legge n. 9/14 che prevede che la stessa sia a carattere volontario (vedi circolari confederali n. 14542 del 15 gennaio 2014 e n. 14606 del 7 marzo 2014). La rimodulazione, sia essa volontaria o obbligatoria, destabilizza profondamente il settore delle rinnovabili non solo in termini economici come evidente, ma fa venir meno la certezza del diritto dal momento che tutte le convenzioni siglate tra i produttori ed il GSE non hanno alcun valore. L’articolo 30 modifica il D.Lgs. 28/2011 introducendo alcune semplificazioni amministrative attraverso l’inserimento di due nuovi articoli: l’articolo 7 bis “Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili“ e l’articolo 8 bis “Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano“. In particolare, l’articolo 7 bis stabilisce che la comunicazione per la realizzazione, connessione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica soggetti a semplice comunicazione (attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/11), viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal MISE sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e sono stabilite modalità semplificate per l’acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Tale disposizione dovrebbe dunque favorire una riduzione degli oneri per le pratiche di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici. Con l’articolo 8 bis sono, altresì, introdotte ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e per la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che dovrebbero consentire uno spostamento dalla produzione di energia elettrica a quella di biometano con una conseguente diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche ed una riduzione dell’uso di biocarburanti diversi dal biometano. Il provvedimento, stabilisce che gli articoli 5 (Autorizzazione Unica) e 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile) del d.lgs. 28/11 si applicano anche agli impianti di biometano. In particolare si applica la procedura abilitativa semplificata nel caso impianti di capacità produttiva fino a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso. Negli altri casi si applica l’autorizzazione unica. Rispetto agli impianti a biogas che potranno essere riconvertiti a biometano così come previsto dall’articolo 6 (Riconversione di impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione esistenti) del DM 18 dicembre 2013 (decreto Biometano) , si segnala che essendo il regime di incentivazione del biometano legato all’uso di particolari biomasse (materie di origine non alimentare, sottoprodotti in misura prevalente, ecc), diversamente da quanto richiesto per la produzione elettrica da biogas, nella maggior parte dei casi si dovrà ricorrere all’autorizzazione unica. Si segnala infine che viene modificato il comma 4 bis, dell’articolo 12 del d.lgs. 387/03 prevedendo che in caso di realizzazione di impianti alimentati a biogas e a biometano di nuova costruzione, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. Per quanto indicato il provvedimento, in sede conversione in legge, sarà oggetto di richieste di emendamento ed in particolare sull’articolo 26 si concentrerà l’attenzione del mondo delle rinnovabili come pure di Confagricoltura nel tentativo, sicuramente non semplice, di abrogare l’articolo o quanto meno modificarlo affinchè le imprese che in questi anni hanno investito nel settore non siano irrimediabilmente danneggiate. Nel rimanere disposizione per ulteriori approfondimenti, si porgono cordiali saluti. Donato Rotundo Direttore