Alle Unioni Provinciali Agricoltori

TITOLO DOCUMENTO
Energie rinnovabili: Pubblicazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 contenente il
pacchetto di misure per la riduzione del 10% della spesa elettrica delle PMI.
AREA TEMATICA: Ambiente ed Energia
SETTORE: Energia
ARGOMENTO SPECIFICO: Energie Rinnovabili
Circolare N. 14750
Prot. N. 1140
OGGETTO
Roma, 27 giugno 2014
Descrizione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"
che contiene il pacchetto di misure detto taglia-bollette tra cui lo spalma
incentivi per impianti fotovoltaici.
Precedenti
circolari
Riferimenti
legislativi
Commento
Conseguenze
operative
Informare gli associati.
Allegati
Artt. in materia di energia e fonti rinnovabili contenuti nel D.L. 91/14.
Area Ambiente ed Energia
Redatta da Roberta Papili
Circolare N. 14750
Prot. N. 1140
Roma, 27 giugno 2014
Alle Unioni Provinciali Agricoltori
Alle Federazioni Regionali Agricoltori
Oggetto: Energie rinnovabili. Pubblicazione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 contenente il
pacchetto di misure per la riduzione del 10% della spesa elettrica delle PMI.
Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 144 del 24-6-2014) il decreto legge
24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" che contiene il pacchetto di misure
detto taglia-bollette.
Il provvedimento, per gli aspetti concernenti il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, introduce una serie di disposizioni fortemente penalizzanti per il settore fotovoltaico
(rimodulazione obbligatoria degli incentivi) a fronte di una ipotesi, ancora incerta, di risparmio
della spesa energetica per le PMI.
Come dichiarato dal Governo a seguito del CdM del 12 u.s., difatti, il provvedimento dovrebbe
avere la finalità di introdurre “un primo pacchetto di misure a beneficio delle piccole e medie
imprese per le quali il costo dell’energia è mediamente più elevato del 30% rispetto ai prezzi
praticati alle imprese in altri Paesi dell’Unione europea. Quello delle Pmi è un ambito altamente
competitivo, che necessita di interventi urgenti che ne garantiscano la stessa sopravvivenza, e i cui
attori operano anche sui mercati esteri, contribuendo a generare una parte importante del Pil del
Paese. Ad esso risulta destinato in misura prevalente il risparmio di spesa derivante dalle misure di
seguito descritte in dettaglio e riguardanti l’eliminazione di rendite di posizione e la rimodulazione
degli incentivi, con l'obiettivo di pervenire a regime a un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per
cento del costo attuale”.
Il decreto è in vigore dal 25 giugno e l’iter parlamentare per la conversione in legge partirà in
Senato a breve (DDL n.1541 assegnato alle commissioni riunite 10ª - Industria, commercio,
turismo - e 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali).
Le norme in materia di energia e fonti rinnovabili sono contenute nei seguenti articoli:
 ART. 23: Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa
tensione;
 ART. 24: Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico
per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo;
 ART. 25: Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE
S.p.A.;
 ART. 26: Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;
 ART. 27:Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico;
 ART. 28: Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse;
 ART. 30: Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza
energetica e impianti a fonti rinnovabili.
In sintesi, le misure introdotte riguardano l’intero bilancio energetico, esse operano attraverso la
rimodulazione degli incentivi all’energia fotovoltaica, la revisione dei trasferimenti in favore di
alcuni produttori di energia (in particolare l'eliminazione di alcune forme di sussidio alle fonti
fossili), il riesame delle agevolazioni per specifiche categorie di consumatori e la riduzione dei costi
di sistema, anche con riguardo alla tariffa del gas.
Di seguito si riportano le principali disposizioni introdotte dal decreto nei sopra indicati articoli.
Il decreto stabilisce all’art. 23 che i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano
sulle bollette elettriche vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni
in media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall’illuminazione pubblica, con
potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW per la bassa tensione e con qualsiasi potenza
impegnata per la media tensione. E’ attribuito all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata
con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano
ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto.
Su questo primo aspetto va subito sottolineato che la soglia individuata per la bassa tensione
limiterà fortemente il campo di applicazione del beneficio, come nel caso del settore agricolo (da
alcune prime stime sarà interessato alla riduzione delle tariffe il 15% delle imprese italiane).
All’articolo 24, comma 1, è poi stabilito il principio generale secondo cui i corrispettivi tariffari per
la copertura degli oneri di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica nonché quelli a
copertura degli oneri generali di sistema, sono determinati facendo esclusivo riferimento al
consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei
medesimi clienti finali, salvo le esenzioni disposte ai successivi commi.
I commi successivi intervengono sulla disciplina dei consumatori connessi ai cosiddetti sistemi
semplici di produzione e consumo - le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza
(SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) - che sono, ad oggi,
completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta
o per le forniture gestite nell’ambito di questi sistemi.
In particolare, il comma 2 stabilisce le modalità con cui anche tali consumatori contribuiscono agli
oneri generali di sistema, chiarendo che il regime di esenzione si applica non a tutta ma una parte
dell’energia consumata e non prelevata dalla rete (ovvero a quella quota di energia consumata
proveniente da autoproduzione). Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si
applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei
corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete. La medesima percentuale si
applica ai sistemi entrati in esercizio successivamente a tale data, qualora gli stessi non accedano
ad altri incentivi statali sull’energia prodotta.
In ogni caso, il Ministro dello sviluppo economico può variare con proprio decreto le percentuali
citate, tenendo conto dell’esigenza di non ridurre la base di consumi cui si applicano gli oneri1.
E’ prevista, infine, una disciplina transitoria per l’anno 2015 al fine di consentire l’applicazione
della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e
non prelevata dalla rete. In tali casi l’Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti
fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un
effetto stimato equivalente a quello previsto dall’applicazione delle suindicate percentuali.
Con l’articolo 25, gli oneri per lo svolgimento dell’attività del Gestore dei servizi energetici (GSE),
inerente i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed
efficienza energetica, sono posti a carico dei beneficiari dell’attività della medesima società
(attualmente tali oneri sono coperti solo in parte dai produttori). Entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del provvedimento, le tariffe, determinate sulla base dei costi, della programmazione e
delle previsioni di sviluppo delle attività, saranno proposte dal GSE e approvate dal Ministro dello
sviluppo economico entro i successivi 60 giorni. Tali tariffe saranno aggiornate ogni tre anni.
L’articolo 26 interviene sulle modalità e sulle tempistiche di erogazione degli incentivi per gli
impianti fotovoltaici.
In particolare, il comma 2 ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici SPA
provvede all’erogazione degli incentivi prevedendo, già a partire dal secondo semestre 2014, la
corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della
producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio riconosciuto entro il 30
giugno dell’anno successivo in relazione alla produzione effettiva.
Le relative modalità operative dovranno essere rese note dal GSE entro 15 giorni dalla
pubblicazione del decreto e approvate con decreto del MISE.
La nuova modalità di erogazione dell’incentivo, è evidente che potrà avere impatti anche molto
pesanti sulle aziende che generalmente hanno finanziato l’impianto mediante finanziamenti
bancari con canalizzazione dell’incentivo.
1
Si segnala che le associazioni dei produttori di energie rinnovabili in questi mesi hanno chiesto al Governo di esonerare tale energia
dal pagamento degli oneri vista la prossima chiusura dei sistemi di incentivazione ed i costi di produzione delle rinnovabili non ancora in
grid parity. Dall’altra parte l’AEEG ha sostenuto che l’esonero delle energie rinnovabili comporterebbe un maggiore onere per gli altri
clienti finali.
Nel caso poi di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 200 kW, a tale misura si aggiunge
l’ormai noto “spalma-incentivi” (comma 3) che stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un
allungamento di quattro anni del periodo di incentivazione (si passa da 20 a 24 anni) ed una
parallela riduzione delle tariffe incentivanti spettanti secondo una percentuale di riduzione
dell’incentivo che è inversamente proporzionale al periodo residuo d’incentivazione. Di seguito si
riporta la tabella (Allegato 2 al D.L.) contenente le diverse percentuali di riduzione. In caso di
impianti incentivati mediante tariffe onnicomprensive introdotte dal DM 5 luglio 2012 (V conto
energia) le riduzioni percentuali riguardano la sola componente incentivante della tariffa. Tale
componente va calcolata come differenza tra la tariffa ed il prezzo zonale orario dell’energia.
Per gli impianti oggetto di rimodulazione, è prevista la possibilità per il produttore di energia di
accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già
spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il
sistema bancario (ABI). Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o
alternativamente, di provvista dedicata e di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti SpA.
A compenso delle rimodulazione degli incentivi, viene offerta, quindi, alle imprese che hanno
impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 200 kW, la possibilità di accedere a finanziamenti
bancari per un importo massimo pari alla differenza tra il vecchio incentivo e quello rimodulato,
con benefici in termini di tasso e di garanzia derivanti dall’intervento di Cassa Depositi e Prestiti
(CDP).
Per la concessione di tali finanziamenti, infatti, le banche potranno avvalersi di una provvista
agevolata fornita dalla CDP, a costi inferiori rispetto al mercato finanziario, e dell’attivazione
sull’operazione creditizia della garanzia sempre di CDP, che è equiparata alla garanzia di Stato,
quindi a ponderazione zero.
Modalità, criteri e, in particolare, importi disponibili (la norma di legge non parla di plafond messi
a disposizione da CDP) non sono però stabiliti nel decreto legge, ma rimandati nell’ambito di una
convezione da stipulare fra CDP e ABI.
E’ da sottolineare che, con la rimodulazione degli incentivi, molte imprese si troveranno di fronte
alle richieste delle banche, con cui hanno stipulato i mutui a finanziamento degli impianti
fotovoltaici, di ristrutturazione dell’operazione creditizia e, quindi, all’esigenza di trovare nuove
fonti creditizie per far fronte a queste richieste di riequilibrio del mutuo.
La misura prevista al comma 5 andrebbe a rispondere a tale esigenza, anche se nella pratica risulta
abbastanza faragginosa e di relativa efficacia (molte banche, soprattutto per le operazioni di
finanziamento di importo non elevato, saranno poco disponibili a richiedere su di una parte del
nuovo mutuo di ristrutturazione l’intervento di CDP).
In via generale desta perplessità la mancanza, nel testo del decreto legge, di una indicazione di
plafond finanziario, che CDP dovrà mettere a disposizione come provvista e come garanzia ai nuovi
finanziamenti, e sul fatto che tutto debba essere demandato ad una convenzione fra banche e CDP
fra l’altro senza stabilire dei termini temporali per una sua definizione.
In relazione all’allungamento del periodo di incentivazione è stabilito, inoltre, che le Regioni e gli
enti locali adeguino i permessi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici
alla nuova durata dell’incentivo.
Si prevede, infine, che il produttore possa optare, in alternativa al predetto allungamento a 24
anni, per una riduzione volontaria dell’incentivo pari all’8% dell’incentivo riconosciuto alla data di
entrata in vigore del D.L., per la durata residua del periodo di incentivazione. Tale opzione deve
essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione decorre dal 1°
gennaio 2015.
Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, la rimodulazione rimane soggetta alle disposizioni
precedentemente introdotte dalla legge n. 9/14 che prevede che la stessa sia a carattere
volontario (vedi circolari confederali n. 14542 del 15 gennaio 2014 e n. 14606 del 7 marzo 2014).
La rimodulazione, sia essa volontaria o obbligatoria, destabilizza profondamente il settore delle
rinnovabili non solo in termini economici come evidente, ma fa venir meno la certezza del diritto
dal momento che tutte le convenzioni siglate tra i produttori ed il GSE non hanno alcun valore.
L’articolo 30 modifica il D.Lgs. 28/2011 introducendo alcune semplificazioni amministrative
attraverso l’inserimento di due nuovi articoli: l’articolo 7 bis “Semplificazione delle procedure
autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili“ e l’articolo 8 bis “Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano“.
In particolare, l’articolo 7 bis stabilisce che la comunicazione per la realizzazione, connessione ed
esercizio di impianti di produzione di energia elettrica soggetti a semplice comunicazione (attività
edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/11), viene effettuata utilizzando un
modello unico approvato dal MISE sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
e sono stabilite modalità semplificate per l’acquisizione degli atti di assenso eventualmente
necessari.
Tale disposizione dovrebbe dunque favorire una riduzione degli oneri per le pratiche di
realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici.
Con l’articolo 8 bis sono, altresì, introdotte ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione
di impianti di produzione di biometano e per la conversione a biometano di impianti di produzione
di energia elettrica da biogas, che dovrebbero consentire uno spostamento dalla produzione di
energia elettrica a quella di biometano con una conseguente diminuzione degli oneri economici
gravanti sulle bollette elettriche ed una riduzione dell’uso di biocarburanti diversi dal biometano.
Il provvedimento, stabilisce che gli articoli 5 (Autorizzazione Unica) e 6 (Procedura abilitativa
semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile) del d.lgs. 28/11 si
applicano anche agli impianti di biometano. In particolare si applica la procedura abilitativa
semplificata nel caso impianti di capacità produttiva fino a 100 standard metri cubi/ora, nonché
per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di
biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che non comportano aumento
e variazione delle matrici biologiche in ingresso. Negli altri casi si applica l’autorizzazione unica.
Rispetto agli impianti a biogas che potranno essere riconvertiti a biometano così come previsto
dall’articolo 6 (Riconversione di impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione esistenti) del DM 18 dicembre 2013 (decreto Biometano) , si segnala che essendo il
regime di incentivazione del biometano legato all’uso di particolari biomasse (materie di origine
non alimentare, sottoprodotti in misura prevalente, ecc), diversamente da quanto richiesto per la
produzione elettrica da biogas, nella maggior parte dei casi si dovrà ricorrere all’autorizzazione
unica.
Si segnala infine che viene modificato il comma 4 bis, dell’articolo 12 del d.lgs. 387/03
prevedendo che in caso di realizzazione di impianti alimentati a biogas e a biometano di nuova
costruzione, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione,
la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
Per quanto indicato il provvedimento, in sede conversione in legge, sarà oggetto di richieste di
emendamento ed in particolare sull’articolo 26 si concentrerà l’attenzione del mondo delle
rinnovabili come pure di Confagricoltura nel tentativo, sicuramente non semplice, di abrogare
l’articolo o quanto meno modificarlo affinchè le imprese che in questi anni hanno investito nel
settore non siano irrimediabilmente danneggiate.
Nel rimanere disposizione per ulteriori approfondimenti, si porgono cordiali saluti.
Donato Rotundo
Direttore