CONTRATTO INTEGRATIVO BANCA POPOLARE DI VICENZA Il giorno 29 giugno 2001 in Vicenza tra la Banca Popolare di Vicenza rappresentata dal Direttore Generale Signor Divo Gronchi, dal Direttore Centrale dell’Area Risorse Signor Samuele Sorato, dal Direttore delle Risorse della Capogruppo Signor Carlo Buzio e dal Direttore delle Risorse delle Società Partecipate Signor Luigi Crepaldi e la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), costituita dai Signori: Aldighieri Ivano in qualità di Segretario Provinciale, Giusti Gianni in qualità di Dirigente Nazionale, Lucardi Maurizio in qualità di Dirigente Provinciale, Mahne Sergio in qualità di Dirigente Provinciale, Tittoto Silvano in qualità di Dirigente Provinciale, Xausa Giuliano in qualità di Segretario Coordinatore RSA; la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI), costituita dai Signori: Porta Alessandro, Guido Gianfranco; la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA – CISL), costituita dai Signori: Pontisso Gianmaurizio in qualità di Dirigente Provinciale, Danielis Giovanni in qualità di Dirigente Provinciale, Gobbo Alessandro in qualità di Segretario Sas, Pederzolli Giancarlo in qualità di Segretario Provinciale CISL, Scarmignan Giacomuzzi Giuseppe in qualità di Dirigente Provinciale, Bosoni Massimo in qualità di Segretario Sas, Fochesato Stefano in qualità di Segretario Sas; la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL), costituita dai Signori: Forgione Andrea in qualità di Segretario Regionale, Battilana Gaetano in qualità di Segretario Nazionale Coordinamento BPV, Brattini Fabrizio in qualità di Dirigente Nazionale Coordinamento Quadri Direttivi, Montesanto Alberto in qualità di Segretario Coordinamento BPV, Signaroli Barbara in qualità di Rappresentante Sindacale Aziendale, Vigolo Mirko in qualità di Segretario Coordinamento BPV; la Delegazione Sindacale del Sindacato Nazionale del Personale Direttivo del Credito (SINDIRIGENTICREDITO), costituita dai Signori: Rosini Tullio, Freschi Ugo, Turchetto Massimo; la Delegazione Sindacale del Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB) costituita dai signori: Gobbato Giorgio in qualità di Segretario Responsabile dell’Organo di Coordinamento, Basaldella Maurizio in qualità di Segretario Effettivo, Fasoli Diego in qualità di Dirigente Nazionale; in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 luglio 1999, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale del 25 marzo 1997. Il giorno 6 agosto 2001 in Vicenza tra la Banca Popolare di Vicenza rappresentata dal Direttore Generale Signor Divo 1 Gronchi, dal Direttore Centrale dell’Area Risorse Signor Samuele Sorato, dal Direttore delle Risorse della Capogruppo Signor Carlo Buzio e dal Direttore delle Risorse delle Società Partecipate Signor Luigi Crepaldi e la Delegazione Sindacale dell’Unione Generale del Lavoro (UGL-CREDITO), costituita dai Signori: Carmelo Romeo in qualità di Segretario Coordinatore delle RSA della Banca Popolare di Vicenza; Antonio Brignoni in qualità di Segretario dell’organo di coordinamento delle RSA della Banca Popolare di Vicenza; Fulvio Depolo in qualità di Segretario Nazionale; in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 luglio 1999, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale del 25 marzo 1997. Il giorno 4 settembre 2001 in Vicenza tra la Banca Popolare di Vicenza rappresentata dal Direttore Generale Signor Divo Gronchi, dal Direttore Centrale dell’Area Risorse Signor Samuele Sorato, dal Direttore delle Risorse della Capogruppo Signor Carlo Buzio e dal Direttore delle Risorse delle Società Partecipate Signor Luigi Crepaldi e la Delegazione Sindacale della UIL Credito e Assicurazioni (UILCA-UIL), costituita dai Signori: Luca Faietti in qualità di Segretario Coordinatore, Franco Buso in qualità di Segr. Org. Coordinamento, Gianni Crocetta in qualità di Segr. Org. Coordinamento, Antonio Bordignon in qualità di Segr. Org. Coordinamento, Gianfranco Zen in qualità di Segr. Org. Coordinamento, Filippo Arena in qualità di Segretario Provinciale; in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 luglio 1999, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale del 25 marzo 1997. INDICE CAP. I INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NELLE AREE PROFESSIONALI E NELLA CATEGORIA DEI QUADRI DIRETTIVI pag. 06 Art. 01 Inquadramento presso le Filiali pag. 06 Art. 02 Inquadramento presso le Aree decentrate pag. 07 Art. 03 Inquadramento presso il Centro Servizi pag. 08 Art. 04 Inquadramento nella 3^ area 1° livello - 2^ area 3° livello - 2^ area 1° livello pag. 09 Art. 05 Addetti ai Servizi Centrali di Elaborazione Dati pag. 10 CAP. II TRATTAMENTO ECONOMICO pag. 12 Art. 06 Premio di Rendimento al Personale pag. 12 Art. 07 Premio di Produttività aziendale pag. 12 CAP. III ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE pag. 15 Art. 08 Corsi non selettivi pag. 15 Art. 09 Addestramento degli impiegati nuovi assunti pag. 15 CAP. IV GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO pag. 16 Art. 10 pag. 16 CAP. V TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO pag. 18 Art. 11 pag. 18 CAP. VI ROTAZIONI, TRASFERIMENTI E MISSIONI pag. 19 2 Art. 12 Rotazione del personale pag. 19 Art. 13 Trasferimenti pag. 19 Art. 14 Missioni pag. 20 CAP. VII INNOVAZIONI TECNOLOGICHE pag. 21 Art. 15 pag. 21 CAP. VIII AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO pag. 22 Art. 16 pag. 22 CAP. IX TUTELA LEGALE pag. 24 Art. 17 pag. 24 CAP. X PROVVIDENZE PER GLI STUDENTI FIGLI DI LAVORATORI pag. 25 Art. 18 pag. 25 CAP. XI DIVISE PER LA 2^AREA 1° LIVELLO E PER LA 1^ AREA PROFESSIONALE pag. 26 Art. 19 pag. 26 CAP. XII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE pag. 27 Art. 20 Validità pag. 27 Art. 21 Decorrenza ed applicazione pag. 27 Art. 22 Deposito del Contratto Integrativo Aziendale pag. 27 DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA pag. 28 Casi particolari (punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6) pag. 28 Personale viaggiante (punto 7) pag. 28 Trattamento economico per anzianità (punti: 8, 9, 10) pag. 28 Concorso spese tranviarie (punto 11) pag. 28 Rimborso danni auto (punto 12) pag. 29 Permessi retribuiti (punto 13) pag. 29 Permessi non retribuiti (punto 14) pag. 29 Pari opportunità (punto 16) pag. 29 Informativa sindacale (punti: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) pag. 29 ACCORDI A LATERE FRA AZIENDA E OO.SS. Rapporto Part Time pag. 33 Agevolazioni e sovvenzioni riguardanti il personale pag. 35 CAPITOLO I INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NELLE AREE PROFESSIONALI E NELLA CATEGORIA DEI QUADRI DIRETTIVI In applicazione a quanto disposto dal CCNL l’attribuzione di un grado avviene secondo i sottoelencati parametri: Art. 1 Inquadramento presso le filiali QUADRI DIRETTIVI · 4° livello Il responsabile di filiale con almeno 10 addetti. · 3° livello · Il responsabile di filiale da 7 a 9 addetti · Il sostituto del Responsabile con almeno 15 addetti. · 2° livello Il responsabile di filiale da 3 a 6 addetti Il sostituto del Responsabile con almeno 10 addetti. · 1° livello Il responsabile di filiale fino a 2 addetti. Il responsabile di sportello aziendale Il sostituto del Responsabile con almeno 7 – 9 addetti. Il coordinatore di sala in filiali con almeno 19 addetti. L’incaricato dall’azienda della responsabilità di uno dei servizi: Fidi – Estero – Titoli nelle filiali con almeno 15 addetti (compreso il titolare). 3^ AREA PROF.LE · 4° livello · Il sostituto del Responsabile di filiale in cui operino da 4 a 6 addetti · Il coordinatore di cassa con almeno 5 casse funzionanti in via permanente Il coordinatore di sala in filiali con almeno 15 addetti. 3 L’incaricato dall’azienda della responsabilità di uno dei servizi: Fidi – Estero – Titoli nelle filiali con almeno 12 addetti (compreso il titolare). · 3° livello · Il Sostituto del Responsabile con 3 addetti · Il coordinatore di cassa con almeno 4 casse funzionanti in via permanente · Dopo 2 anni l’addetto all’istruttoria delle pratiche di fido che svolga in misura “continuativa e prevalente” tale incarico · L’incaricato, unico addetto, della responsabilità di uno dei servizi: Estero, Titoli, Fidi nelle filiali con almeno 8 addetti (compreso il Titolare) che svolga in misura “continuativa e prevalente” tale incarico. 2^ AREA PROF.LE · 2° livello L’incaricato di sovraintendere e coordinare il lavoro del personale inquadrato nella 2^ area 1° livello (commessi), con un minimo di tre (compreso lo stesso) escluso quello di cassa. NOTA A VERBALE S’intende funzionante in via permanente la cassa aperta per almeno cinque (5) giorni al mese, anche non consecutivi. NOTA A VERBALE L’Azienda si impegna a corrispondere ai cassieri: -.la misura mensile dell’indennita’ di rischio per un periodo minimo di adibizione alla cassa di sette (7) giorni al mese, anche non consecutivi; -.la meta’ (50%) della misura mensile dell’indennita’ di rischio per un periodo di adibizione alla cassa inferiore a sette (7) giorni al mese. NOTA A VERBALE Nell’ipotesi in cui l’attività di Tesoreria, attualmente accentrata presso il Centro Servizi, venisse nuovamente decentrata presso le filiali, all’incaricato che svolga in misura continuativa e prevalente l’attività di coordinatore, spetta l’inquadramento nella 3A3L. NOTA A VERBALE Le parti convengono che il riconoscimento dei gradi ai nuclei di lavoro (così come previsto per il Centro Servizi) avvenga nelle filiali con almeno 15 addetti. NOTA A VERBALE Le parti convengono che per ogni U.O., Ufficio e/o nucleo di lavoro e/o addetti specialisti vengano conteggiati gli appartenenti al 3° e 4° livello dei Quadri Direttivi NOTA A VERBALE Le parti convengono che nelle filiali con almeno 15 addetti nessun lavoratore puo’ essere adibito a piu’ di una mansione fra quelle di seguito previste: responsabile di filiale sostituto del responsabile di filiale coordinatore di sala coordinatore all’istruttoria fidi coordinatore dell’estero coordinatore del borsino coordinatore di cassa NOTA A VERBALE L’azienda si impegna a non aprire filiali con un organico inferiore a 3 unita’. NOTA A VERBALE Il numero degli addetti di ogni singola filiale è comprensivo del Titolare. Art. 2 Inquadramento presso le Aree Decentrate Quadri Direttivi · 1° livello L’incaricato, unico addetto, della responsabilità dell’analisi fidi d’area. L’incaricato dall’Azienda della responsabilità dell’analisi fidi d’area in cui operino 2 o più addetti (compreso lo stesso) in misura “continuativa e prevalente”. 3^ AREA PROF.LE · 4° livello L’analista delle pratiche di fido – dopo 6 mesi – 4 Nota a Verbale In relazione al processo di ristrutturazione organizzativa in atto, entro il mese di ottobre 2001 le parti si incontreranno per una verifica e conseguente definizione degli eventuali nuovi profili professionali. Art. 3 Inquadramento presso il Centro Servizi QUADRI DIRETTIVI · 4° livello Il Responsabile di U.O. · 3° livello Il Responsabile di Ufficio. · 2° livello Il coordinatore del nucleo di lavoro con almeno 16 addetti. · 1° livello Il responsabile del nucleo “Cassa Titoli”. Colui che coadiuva il responsabile di U.O. e/o Ufficio con almeno 10 addetti. Il coordinatore del nucleo di lavoro con almeno 10 addetti. L’addetto all’istruttoria delle pratiche di fido nelle Direzioni Crediti che svolga in misura “continuativa e prevalente” tale incarico. L’addetto alle ispezioni dopo 2 anni di attribuzione della mansione. L’addetto al controllo crediti nell’ambito della Direzione Audit dopo 6 mesi di attribuzione della mansione. L’analista di procedure bancarie nell’ambito dell’U.O. Organizzazione. 3^ AREA PROF.LE · 4° livello Colui che coadiuva il responsabile di U.O. e/o Ufficio con almeno 6 addetti. Il coordinatore del nucleo di lavoro con almeno 6 addetti. L’addetto alle Ispezioni. L’addetto alle pratiche di contenzioso nell’ambito dell’Ufficio Legale dopo 5 anni di attribuzione della mansione. L’addetto all’organizzazione dopo 5 anni di attribuzione della mansione. 3° livello Colui che coadiuva il responsabile di U.O. e/o Ufficio con meno di 6 addetti. Il coordinatore del nucleo di lavoro con almeno 4 addetti. L’addetto alla progettazione e ristrutturazione di immobili, dopo 3 anni di attribuzione della mansione. L’addetto alle pratiche di contenzioso nell’ambito dell’Ufficio Legale dopo 3 anni di attribuzione della mansione. L’addetto all’organizzazione dopo 3 anni di attribuzione della mansione. 2° livello Il coordinatore del nucleo di lavoro con almeno 3 addetti. L’addetto all’Ufficio “Stime” dopo 3 anni di attribuzione della mansione. L’addetto all’Organizzazione dopo 1 anno di attribuzione della mansione. 2^ AREA PROF.LE · 2° livello L’incaricato di sovraintendere e coordinare il lavoro del personale inquadrato nella 2^ area 1° livello (commessi), con un minimo di tre (compreso lo stesso) escluso quello di cassa. NOTA A VERBALE Le parti convengono che in ogni ufficio e/o nucleo di lavoro e/o addetti specialisti, vengano conteggiati i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello presenti. NOTA A VERBALE Le parti convengono che non e' prevista la figura del Sostituto al coordinatore del nucleo di lavoro. NOTA A VERBALE Data la ripetitivita' delle mansioni, gli addetti agli Assegni, Incassi, Bonifici, Data Entry, Perforazione e Cassa Centrale, dopo tre anni di adibizione alla mansione, possono chiedere la rotazione. L'Azienda accogliera', compatibilmente con le esigenze operative, le richieste entro un anno dalla presentazione della domanda. Art. 4 Inquadramento nella: 3^ area 1° livello - 2^ area 3° livello - 2^ area 1° livello 5 a) Appartengono alla 3^ area 1° livello del personale impiegatizio, oltre ai lavoratori indicati nell' art. 78 del "C.C.N.L. vigente", gli addetti in via continuativa e prevalente a: Centralini telefonici, con "carico attivo" di almeno dieci linee urbane; Stanza di compensazione nelle piazze Bankitalia. Agli addetti alla istallazione e manutenzione di videoterminali, terminali, apparecchiature elettriche e diffusioni sonore, fermo restando l'inquadramento nella 2^ area 3° livello, viene riconosciuto il trattamento economico della 3^ area 1° livello. b) Appartengono alla 2^ area 3° livello del personale impiegatizio, oltre ai lavoratori indicati nell'art. 77 del "C.C.N.L. vigente", gli addetti in via continuativa e prevalente: all'apertura del corriere con compiti di selezione della corrispondenza in arrivo e di preparazione della stessa ai fini della distribuzione; alla spedizione con compiti di carico e scarico della macchina affrancatrice, alla compilazione della distinta postale, alla pesatura della corrispondenza interna ed esterna e relativa affrancatura; alla macchina imbustatrice con compiti di preparazione, selezione, affrancatura, fermo restando che gli addetti continueranno ad espletare anche le mansioni proprie della 2^ area 1° livello. Appartengono alla 2^ area 3° livello i lavoratori, indicati nell' art. 77 del "C.C.N.L. vigente", assegnati alle Filiali con almeno 15 addetti, che svolgono mansioni promiscue ricorrenti sia nella 2^ area 1° livello che nella 2^ area 3° livello, ferma la loro adibizione anche alle mansioni proprie della 2^ area 1° livello. c) Ai fini dell' inquadramento - nei casi di passaggio dalla 1^ area professionale alla 2^ area 1° livello, dalla 2^ area 1° livello alla 2^ area 3° livello, dalla 2^ area 3° livello alla 3^ area 1° livello, per effetto di adibizione prevalente a mansioni superiori - sara' considerato sufficiente requisito di prevalenza l'adibizione alle mansioni stesse per un periodo di almeno tre ore giornaliere, anche non consecutive, e per un periodo di almeno 10 giorni al mese, anche non consecutivi. d) Al personale appartenente alla 1^ area professionale, addetto alla guardiania, assunto dopo il 27.01.91, verra' riconosciuto il trattamento economico previsto per la 2^ area 1° livello, al compimento del terzo anno dalla data di assunzione. Peraltro, gli addetti continueranno ad espletare le mansioni proprie della guardiania, secondo quanto previsto dall'art. 76 del "C.C.N.L. vigente". In caso di necessita' di nuovo personale da inquadrare nella 2^ area 1° livello, l' Azienda si impegna ad esaminare la possibilita' di adibire a tali mansioni il personale di cui ai commi precedenti che ne abbia fatto richiesta. Art. 5 Addetti ai Servizi Centrali di Elaborazione Dati Tenuto conto del processo di migrazione in corso, l’Art. 5 (sotto integralmente riportato) viene congelato (ivi comprese le note a verbale) nella situazione di fatto attuale anche in termini di gradi senza applicazione di alcun automatismo per quanto riguarda eventuali futuri inserimenti, ferma restando la disponibilità dell’Azienda a riesaminare con le OO.SS. la disciplina da applicare sulla base della normativa in esso contenuta, qualora gli scenari del settore informatico non dovessero contemplare la collaborazione oggi in atto nella SEC spa. “Tenendo conto dei criteri di carattere generale e della natura delle mansioni svolte vengono attribuiti gradi in ordine ai seguenti parametri: - programmatori, sistemisti, manutentori (software): dopo 1 anno capo reparto dopo altri 2 anni vice capo ufficio dopo ulteriori 2 anni capo ufficio - operatori dopo 1 anno capo reparto dopo altri 2 anni vice capo ufficio capo turno capo ufficio - Coordinatore installatori/manutentori terminali capo ufficio - schedulatori capo ufficio Quadro direttivo di 1° livello - dopo 2 anni di attribuzione della mansione - analista/programmatore Quadro direttivo di 1° livello - dopo 3 anni di attribuzione della mansione - specialista di sistema Quadro direttivo di 1° livello NOTA A VERBALE Le parti convengono che e' specialista di sistema colui che, avendo acquisito una notevole preparazione tecnica su prodotti hardware/software, e' in grado di fornire supporto adeguato alle attivita' dei sistemisti. 6 - analista di procedure EDP-capo quadro direttivo di 2° livello - responsabile sala macchine quadro direttivo di 2° livello - responsabile spunta e verifiche quadro direttivo di 2° livello NOTA A VERBALE Le parti convengono che e' analista di procedure colui che, avendo acquisito una notevole preparazione tecnica, cura la macro e/o micro analisi dei programmi ed il loro coordinamento nell'ambito della procedura intendendo per procedura il complesso dei programmi atti a gestire, in modo completo, un servizio bancario. L'analista di procedura capo ha anche la responsabilita' di conduzione di progetti rispettando i tempi di pianificazione e gestendo le risorse assegnate. NOTA A VERBALE 11 L'Azienda, in caso di necessita' di nuovi programmatori, sistemisti, manutentori e schedulatori, esaminera' di preferenza la posizione degli operatori del Centro Elaboratore Dati. NOTA A VERBALE L'Azienda riconosce che: - l'orario di inizio e di chiusura dei turni notturni verra' comunicato dall'Azienda alle OO.SS. con un preavviso di trenta giorni. I passaggi delle consegne tra un turno e l'altro dovranno avvenire in un arco di tempo non inferiore ai venti minuti; - il numero degli addetti di ciascun turno normale, escluso il notturno, non puo' essere inferiore a tre; L'Azienda inoltre riconosce: - una "indennita' mensile lorda" di L. 100.000 ad ogni addetto in caso di effettuazione di turni notturni, per un minimo di cinque giorni anche non consecutivi, fermo quanto stabilito dall'art. 64 del "C.C.N.L. 23.11.90 " (ora Art. 70) - una "indennita' mensile lorda" di L. 100.000, da erogare per 12 mensilita', ad ogni schedulatore, fermo quanto stabilito dall'art. 64 del "C.C.N.L. 23.11.90 (ora art 70)", per la disponibilita' ad intervenire fuori orario su telefonata del personale del C.E.D.; - agli addetti per ogni prestazione effettuata di sabato, domenica e/o festivi, in aggiunta a quanto previsto dal "C.C.N.L. vigente", un compenso di L. 200.000. A titolo esemplificativo, e non tassativo, dette necessita' dovranno riguardare: avviamento di nuove procedure, guasti ai sistemi di elaborazione, liquidazione conti, ecc. - agli addetti, per ogni prestazione effettuata di sabato, in relazione alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (ad es. Bancomat), un compenso di L. 50.000 in aggiunta a quanto previsto dall'art. 65 del "C.C.N.L. 23.11.90" (ora art. 71).” CAPITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 6 Premio di Rendimento al Personale Le quote eccedenti, rivenienti da accordi aziendali di cui all’art. 38 del vigente C.C.N.L., denominate “ex premio di Rendimento” (extra-standard), verranno erogate con le competenze del mese di dicembre, fermo restando che in caso di giudizio professionale negativo (vedi art. 38) tali quote non spettano e pertanto verranno conguagliate con l’erogazione del mese di dicembre dell’anno successivo o all’atto della cessazione dal servizio se precedente. Art. 7 Premio Aziendale Tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 40 del C.C.N.L. 11/07/99, nonché delle valutazioni congiunte effettuate dalle parti, il premio aziendale medio di riferimento è determinato sulla base degli indicatori e dei criteri di seguito individuati: Il Premio Aziendale di Produttivita' e redditivita' di ciascuno degli esercizi 2001 - 2002 - 2003, erogabile negli esercizi 2002, 2003, 2004 sara' determinato in funzione delle variazioni dell’indicatore di produttività pro capite così determinato: Numeratore: somma algebrica delle voci di Conto Economico (10 + 20 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 110); Denominatore: numero dipendenti: semisomma dei valori di organico registrati alla fine (31/12) e all’inizio (01/01) dell’esercizio di riferimento, comprendendo i contratti a tempo determinato e indeterminato e valorizzando pro quota il personale con contratto a tempo parziale. 7 Parametri Base Di Riferimento Voci di Conto Economico Descrizione Importo 31 dic 2000 10 Interessi attivi e proventi assimilati 736.462.977.926 20 Interessi passivi e oneri assimilati -349.018.814.420 40 Commissioni attive 250.228.182.285 50 Commissioni passive -14.739.504.450 60 Profitti/Perdite da operazioni finanziarie -17.642.284.721 70 Altri proventi di gestione 107.732.261.930 80 Spese amministrative -508.764.246.081 110 Altri oneri di gestione -8.298.824.578 RISULTATO LORDO RETTIFICATO 195.959.747.891 Numero dipendenti 2.394.32 RISULTATO LORDO PRO CAPITE 81.843.762 · Annualmente si procede, tra la Banca e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, alla verifica della variazione percentuale dell’indicatore di produttività pro capite rispetto all'anno precedente, determinata mediante raffronto di dati omogenei, riportati dal Bilancio dell'Istituto dell'anno considerato. · Ogni variazione percentuale dell’indicatore di produttività pro capite di 1% in piu' o in meno determinera' una corrispondente variazione percentuale in aumento o in diminuzione da apportare agli importi erogati a titolo di premio di produttivita' per l'anno precedente per ciascun livello retributivo stabilendo che: - al meccanismo delle riduzioni e' concessa una franchigia di 10 punti percentuali, all'interno della quale non si applica alcun decremento rispetto all'anno di riferimento, e superata la quale il decremento si applica nella misura del 50% con "trascinamento" della franchigia (esempio: riduzione "indicatore di produttività pro capite" 12%: decremento quota "PREMIO" -1%); - l'importo di partenza da prendere in considerazione per il calcolo relativo all'esercizio 2001 (erogabile nel 2002) sara' pari a L. 3.000.000 - valore riferito all'impiegato inquadrato nella 3^ Area – 2° Livello. - Il valore massimo erogabile (riferito all'impiegato inquadrato nella 3a Area – 2° Livello) non potra' superare l'importo di L. 4.500.000 Criteri di erogazione Il premio aziendale viene erogato proporzionalmente ai mesi di lavoro prestati nell'arco dell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione, e in misura proporzionale al servizio prestato nell'anno. Il valore del premio costituisce l'ammontare da erogare all'impiegato inquadrato nella 3a Area Professionale 2^ Livello e riparametrato secondo la seguente scala parametrica: - QDIR 4L 251,07 5.931.000 - QDIR 3L 213,60 5.046.000 - QDIR 2L 172,71 4.080.000 - QDIR 1L 162,41 3.836.000 - III area - 4^ livello 144,00 3.402.000 - III area - 3^ livello 134,00 3.165.000 - III area - 2^ livello 127,00 3.000.000 - III area - 1^ livello 120,00 2.835.000 - II area - 3^ livello 113,00 2.669.000 - II area - 2^ livello 110,00 2.598.000 - II area - 1^ livello 107,00 2.528.000 - I area - Liv.unico 101,84 2.406.000 Il premio viene erogato sottoforma di una tantum, non computabile ai fini del T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) e del F.A.P. (Fondo Aggiuntivo di Previdenza), a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e che sia in forza alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, con esclusione degli assunti in epoca successiva all'anno di riferimento. 8 Il premio sara' erogato, unitamente alle competenze del mese di giugno, nell'anno successivo a quello di riferimento. Il Premio spettera' anche al Personale cessato nel corso dell'anno di riferimento esclusivamente per i soli dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in quanto gli stessi avevano maturato il diritto a beneficiare della pensione di anzianita', vecchiaia e invalidita' e premorienza, ad esclusione di coloro il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il valore del premio viene calcolato in base all'inquadramento in essere al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento. Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione non si applica se l'assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione non si applica per i periodi di assenza per ferie. Per i periodi di astensione obbligatoria dal servizio originata da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente, non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi. Al verificarsi di eventi straordinari (quali ad es. fusioni, scissioni, ecc.) che abbiano effetti significativi sui parametri di riferimento per il calcolo del Premio Aziendale, le parti si incontreranno per verificare la necessita' di apportare eventuali correzioni ai parametri medesimi, nonché nell’ipotesi in cui il valore base di riferimento (Lit. 3.000.000 base 3A2L) registri una riduzione superiore al 50%. NOTA A VERBALE Le parti convengono che il Premio di Produttivita' non viene erogato in presenza di giudizio sintetico negativo. In tal caso, la Banca informera' la R.S.A. di appartenenza prima della formalizzazione ufficiale. CHIARIMENTO A VERBALE Si precisa che le variazioni percentuali relative al R.L.G. pro capite sono determinate con arrotondamento all’unità superiore od inferiore a seconda che la variazione sia superiore o inferiore allo 0,50% CAPITOLO III ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Art. 8 Corsi non selettivi L'Azienda, in ottemperanza al dettato dell'art. 54 del "C.C.N.L. vigente", promuovera', annualmente, corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi, aperti a tutto il personale in servizio con contratto non a termine che ne faccia richiesta. Detti corsi saranno portati a conoscenza del personale in tutte le realta' produttive dell' Azienda prevedendo contenuti, tempi e modalita' di effettuazione (ogni dipendente potra' scegliere tra piu' corsi alternativi, fra cui uno riguardera' la sicurezza). Al fine di garantire a tutti la possibilita' di partecipare ai corsi suddetti, l'Azienda si impegna ad effettuare, in relazione al numero di adesione, piu' edizioni di tali corsi articolati in gruppi il piu' possibile contenuti con attenzione all'omogeneita' dei livelli professionali e di conoscenza dei partecipanti. L'Azienda si impegna ad adibire un impiegato non esperto nella mansione di cassiere terminalista, solo dopo averlo affiancato ad un cassiere esperto per un periodo non inferiore a tre settimane. NOTA A VERBALE L'Azienda prendera' in considerazione la richiesta di partecipazione a corsi esterni di specializzazione professionale, allo scopo di mettere in grado i lavoratori di assolvere la propria peculiare mansione. NOTA A VERBALE Per il Personale che rientra dalla maternita’ o da lunghi periodi di assenza per malattia, saranno previsti periodi di affiancamento e/o corsi di recupero. Art. 9 Addestramento degli impiegati nuovi assunti L'Azienda, ai fini di una maggiore qualificazione professionale, sia generale che specifica, a temperamento del dettato dell'art. 53 del "C.C.N.L. vigente" istituisce dei corsi di addestramento per il personale nuovo assunto e per i dipendenti per i quali si verifichi il passaggio a qualsiasi titolo, alla 3.a area professionale. L'Azienda si dichiara disposta ad agevolare, attraverso il frazionamento dei corsi e, ove possibile, le sostituzioni, la piu' ampia partecipazione dei lavoratori a detti corsi. I corsi di addestramento per il personale nuovo assunto sono finalizzati ad una formazione di 9 carattere generale sul sistema creditizio e di carattere tecnico sulle procedure specifiche dei vari servizi. Detti corsi sono tenuti di norma per tutti all'inizio del rapporto di lavoro, prima della immissione nel ciclo produttivo dell'Azienda. CAPITOLO IV GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO Art. 10 L'Azienda, in riferimento all'art. 9 della Legge 20.5.1970 n. 300, si impegna a concordare con le R.S.A. appartenenti alle Organizzazione Sindacali firmatarie del presente C.I.A., quelle misure che si rendessero necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e volte a prevenire atti criminosi. L'Azienda procedera' annualmente, unitamente alle R.S.A., al vaglio delle richieste in termini di sicurezza e ne compira' un esame, filiale per filiale, senza preclusioni per le soluzioni e senza privilegiare un sistema sugli altri, adottando quelle misure che saranno ritenute idonee. Per la tutela dei lavoratori colpiti direttamente o indirettamente da eventi criminosi o vittime di incidenti durante e/o a causa del servizio, l' Azienda si impegna a: conservare il posto di lavoro con mantenimento delle retribuzioni sino alla guarigione del lavoratore medesimo, comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi; assumersi l'onere per la visita specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito da detti eventi; provvedere, su richiesta del personale interessato, alla chiusura al pubblico degli sportelli della dipendenza per il residuo periodo della giornata; considerare favorevolmente le eventuali richieste di avvicendamento ad altro servizio, ufficio o filiale; su richiesta del lavoratore, concedere un permesso retribuito per una durata adeguata alla gravita' del fatto. NOTA A VERBALE L'Azienda conferma di avere da tempo provveduto ad una idonea copertura assicurativa a favore del personale. L'Azienda comunichera' alle R.S.A. delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.I.A. i massimali in corso e fara' ulteriore comunicazione ad ogni variazione che intervenisse. NOTA A VERBALE L'Azienda si impegna ad attribuire a personale di volta in volta incaricato, diverso dal cassiere terminalista, i comandi della bussola d'ingresso alla dipendenza. NOTA A VERBALE L’azienda si impegna, riguardo l’accesso della clientela ai locali della Banca, fuori l’orario di apertura al pubblico, ad inviare alle Direzioni periferiche un richiamo alle disposizioni sulla sicurezza. L'Azienda si impegna affinche' all'interno dei locali della Banca non siano presenti persone armate, con eccezione del personale addetto al ritiro/recapito dei valori, per il tempo necessario all’espletamento del compito medesimo. L'Azienda si impegna affinche' la responsabilita' del possesso delle chiavi di accesso alla filiale sia attribuita al titolare, al suo sostituto o a persona delegata dal titolare stesso. L'Azienda si dichiara disponibile a dar luogo ad appositi incontri, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.I.A., riguardanti, in particolare, piani di investimento relativi alla sicurezza. NOTA A VERBALE Fumo: l’azienda, in attesa che la materia trovi appropriata regolamentazione di legge, si impegna ad esporre cartelli dissuasori nelle filiali e nei locali della Direzione Generale. NOTA A VERBALE L’azienda si impegna ad incontrare le OO.SS. per un esame congiunto delle filiali con meno di tre addetti. 10 CAPITOLO V TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO Art. 11 Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 19/09/94 n. 626 e successive modificazioni, le R.S.A. delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.I.A. hanno facolta' di promuovere sopralluoghi presso l'unita' produttiva di appartenenza, con la partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia, facenti parte di organismi pubblici specializzati, per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie professionali, con momenti di incontro con i lavoratori interessati. Tali sopralluoghi si effettuano secondo modalita' da concordare di volta in volta tra le R.S.A. e l'Azienda, alle quali dovranno essere preventivamente comunicati i nominativi degli anzidetti tecnici qualificati incaricati dei sopralluoghi medesimi. I costi relativi sono a carico dell'Azienda. L'Azienda fara' sottoporre a visite di controllo, a proprie spese, presso Istituti pubblici specializzati, quei lavoratori che dovessero richiederlo in relazione al tipo di mansioni svolte ed alle condizioni dell'ambiente di lavoro. Su richiesta del lavoratore, nel caso si verifichi la sua riscontrata non idoneita' a proseguire l'attivita' propria nelle mansioni esplicate, si dovra' pervenire tra l'Azienda e le R.S.A. appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.I.A. cui aderisce o conferisce mandato, ad un esame al fine di individuare una diversa collocazione nell'ambito aziendale. In caso di ristrutturazioni che interessino l'ambiente di lavoro sia sotto l'aspetto immobiliare che mobiliare, l'Azienda illustrera' preventivamente alle R.S.A. il piano dei lavori raccogliendone le indicazioni e valutandone l'applicabilita'. L'Azienda si adoperera' per adottare apparecchiature, attrezzature e metodi idonei ad evitare, nella maggior misura possibile, le conseguenze connesse all'uso temporale delle macchine, alla rumorosita' ed agli effetti del calore, del pulviscolo e delle radiazioni prodotti dalle medesime. L'Azienda procurera' di non adibire le lavoratrici in stato di gravidanza ai videoterminali in via permanente ed esclusiva. NOTA A VERBALE La normativa di cui al 5° comma dell’Art. 49 del “C.C.N.L. 11/07/99” è estesa anche alle malattie connesse a infezione da H.I.V. CAPITOLO VI ROTAZIONI, TRASFERIMENTI E MISSIONI Art. 12 Rotazione del Personale L'Azienda, a temperamento di quanto previsto dall'art. 82 del "C.C.N.L. vigente", riconosce la validità del principio della rotazione del personale al fine di: -evitare al lavoratore l'adibizione prolungata a mansioni monotone e ripetitive; -prevenire al lavoratore l'insorgere di disturbi e malattie; -consentire al lavoratore il miglioramento della sua professionalità. A tal fine, nell'ambito di una stessa U.O., Ufficio, Settore o Servizio, vengono effettuate periodiche rotazioni nelle varie mansioni. Art. 13 Trasferimenti Per i dipendenti inquadrati nelle aree professionali dalla 1.a alla 3.a, trasferiti successivamente al 1° ottobre 2000 presso unità produttive situate a più di 35 chilometri di distanza dal luogo di residenza/domicilio dei dipendenti stessi, sarà necessaria l’accettazione volontaria degli stessi, con esclusione di coloro che, per effetto del trasferimento, saranno avvicinati al luogo di residenza/domicilio. Per i dipendenti inquadrati come Quadri Direttivi di 1° e 2° livello trasferiti, dopo il 1° ottobre 2000, in unità produttive situate a più di 65 chilometri dal luogo di residenza/domicilio dei dipendenti stessi, sarà necessaria l’accettazione volontaria degli stessi, con esclusione di coloro che, per effetto del trasferimento, saranno avvicinati al luogo di residenza/domicilio. 11 Il dipendente trasferito in unità produttive situate a meno di 35 chilometri (per quelli inquadrati dalla 1.a alla 3.a area) ed a meno di 65 chilometri (per coloro che sono inquadrati come Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello) dal luogo di residenza/domicilio che si ritenesse insoddisfatto potrà, trascorsi quattro mesi dal trasferimento, chiedere il riesame della sua situazione alla Direzione Risorse Umane. Tale esame dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta ed il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Ai lavoratori trasferiti, successivamente al 01.10.2000, presso unità produttive distanti più di 25 chilometri dal luogo di residenza/domicilio, sarà riconosciuta una somma lorda mensile denominata “indennità di disagiata destinazione”, per 12 mensilità lorde annue, per il periodo di permanenza, nelle seguenti misure: l’indennità sarà determinata moltiplicando la distanza chilometrica dal domicilio/residenza all’unità produttiva di assegnazione per il moltiplicatore fisso di lire 8.000 per distanza tra domicilio/residenza e luogo di lavoro superiori a 25 Km e sino a 70 Km. per distanze superiori a 70 Km verrà corrisposta un’indennità di lire 600.000 fisse mensili da intendersi come contributo minimo. La distanza deve intendersi quella più breve tra residenza/domicilio ed unità produttiva di assegnazione. Le suddette indennità non saranno erogate se il trasferimento avviene su accoglimento di domanda di trasferimento dell’interessato. Le suddette indennità non saranno erogate al lavoratore che, per effetto del trasferimento, venga avvicinato alla propria residenza/domicilio. Le suddette indennità saranno erogate solo per i trasferimenti successivi alla prima assegnazione lavorativa a seguito assunzione. In caso di trasferimento, limitatamente al personale inquadrato nelle aree professionali e nei Quadri Direttivi di 1° e di 2° livello, l’Azienda, a temperamento di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, dovrà comunicare al lavoratore le comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore, su sua richiesta, sarà tempestivamente ricevuto dalla Direzione Generale per una disamina della sua situazione in relazione al provvedimento di trasferimento, assistito se lo richiede da un rappresentante della R.S.A. cui aderisce o conferisce mandato. Dette R.S.A. devono appartenere alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.I.A.. DICHIARAZIONE DELLE OO.SS. Le OO.SS. firmatarie del presente CIA confermano il contenuto della lettera alla Direzione dell’11/12/2000. Art. 14 Missioni Valgono le norme previste dall’art.52 del “C.C.N.L. vigente”. Al lavoratore, qualora per l'espletamento delle mansioni affidategli, e previa autorizzazione, usi il proprio automezzo, spettera' un rimborso spese chilometrico determinato come segue: sino a 1100 cc lire 570 km sino a 1600 cc lire 635 km oltre 1601 cc lire 685 km NOTA A VERBALE Prima di inserire in una unita' produttiva un impiegato nuovo assunto, l'Azienda esaminera' eventuali domande di trasferimento, in quella unita' produttiva, presentate da dipendenti gia' in servizio. NOTA A VERBALE Il cassiere, dopo cinque anni di adibizione alla mansione, puo' chiedere la rotazione e l'Azienda accogliera' la richiesta entro un anno dalla presentazione della domanda. NOTA A VERBALE L'Azienda si riserva di comunicare le eventuali variazioni del rimborso spese chilometrico che riterra' opportune. 12 CAPITOLO VII INNOVAZIONI TECNOLOGICHE Art. 15 S O P P R E S S O (già contemplato dalla normativa del C.C.N.L. 11/07/99) CAPITOLO VIII AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO Art. 16 In relazione a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300, i lavoratori studenti di cui al citato articolo hanno diritto di: ottenere, a richiesta, spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e uscita, nei limiti previsti dal "C.C.N.L. vigente"; essere assegnati, a richiesta, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami qualora siano adibiti a turni continuativi di lavoro previsti dal "C.C.N.L. vigente" per i Servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati. L'Azienda evitera' di richiedere ai lavoratori studenti prestazioni straordinarie. Ai lavoratori studenti spettano permessi retribuiti, oltre che per l'intera giornata in cui devono sostenere prove di esame, anche per il tempo necessario a raggiungere la facolta' sede di esame qualora non sussista la possibilita' di sostenere le medesime in quella di lavoro. Agli studenti universitari spetta inoltre un ulteriore giorno di permesso retribuito per ogni esame, non ripetuto, previsto dal piano di studi, da fruirsi nella giornata lavorativa precedente quella di esame. I lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento del diploma o della licenza di scuola secondaria di secondo grado, nonche' quelli che sostengono l'esame di laurea, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma 3° del presente articolo, hanno diritto di fruire, a richiesta, di un permesso retribuito di venti giorni lavorativi. I lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma 3° del presente articolo, hanno diritto di fruire, a richiesta, di un permesso retribuito di dieci giorni lavorativi. I permessi previsti dai commi 5° e 6° spettano una sola volta, possono essere tuttavia utilizzati sino a due volte in caso di ripetizione degli esami di diploma o di licenza di scuola secondaria di secondo grado. E' fatto obbligo ai lavoratori studenti di documentare l'avvenuta partecipazione agli esami. Ai lavoratori studenti spettano inoltre: un permesso retribuito di quaranta ore all'anno, da fruire in almeno sette giornate lavorative per periodi non inferiori alla mezza giornata lavorativa. Detti permessi vengono concessi per il numero di anni, piu' due, di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e per ciascuna facolta' universitaria il conseguimento della cui laurea dia agli interessati titolo di riconoscimento contrattuale di anzianità convenzionale; un permesso straordinario non retribuito della durata massima di un mese. Tale permesso, frazionabile in non più di tre periodi, spetta una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, università) e, quindi, al massimo per tre volte. I permessi di cui al comma 5°, 6° e 9° primo alinea del presente articolo devono essere richiesti dai lavoratori studenti alla propria Direzione con almeno cinque giorni di anticipo. I permessi straordinari non retribuiti di cui al 9° comma, secondo alinea, devono essere richiesti dai lavoratori studenti alla propria Direzione con almeno trenta giorni di anticipo. I permessi retribuiti ed i permessi straordinari non retribuiti previsti dal comma 9° del presente articolo, possono essere usufruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico. In caso di contemporaneita' di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, l'Azienda le accoglie entro un limite di contemporanea assenza, per motivi di studio, pari al 10% del numero dei lavoratori (fraz. di 1 = 1 ) della stessa categoria stabilmente addetti alla unità 13 produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, a quelli con maggiore anzianita' di servizio. Al lavoratore che, sfornito di titolo di studio di scuola media superiore, consegua dopo l'assunzione la licenza di scuola secondaria di secondo grado, con esclusione di quelle a carattere artistico, è corrisposto, per una sola volta, un premio di L. 600.000 (seicentomila). Al lavoratore che, non avendo conseguito prima dell'assunzione una delle lauree di cui alla lettera d) dell'art. 59 del "C.C.N.L. vigente", la consegua durante il rapporto di lavoro, è corrisposto per una sola volta, un premio di L. 1.000.000 (unmilione). I premi di cui sopra sono tra loro cumulabili. I lavoratori, che hanno acquisito un diploma di scuola secondaria di secondo grado durante il rapporto di lavoro, vengono inquadrati nella 3^ area 1° livello. NOTA A VERBALE L'Azienda si impegna ad estendere a tutti i turnisti le agevolazioni degli orari compatibilmente con le esigenze operative. CAPITOLO IX TUTELA LEGALE Art. 17 Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata avviso di garanzia ovvero esercitata azione penale da parte di terzi per fatti od atti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio o incarichi affidati, l'Azienda assume a proprio carico le spese giudiziarie comprese quelle di assistenza legale, fermo restando il diritto dell'interessato a nominare un legale di fiducia, salvo i casi di dolo dimostrato. CAPITOLO X PROVVIDENZE PER GLI STUDENTI FIGLI DI LAVORATORI Art. 18 L'Azienda attribuirà ai figli dei lavoratori, una provvidenza di L. 6.000.000 (seimilioni) per ciascun figlio o persona equiparata a carico, dichiarati con certificazione medica "portatori di handicap", ai fini dell'apprendimento presso le normali scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne. Tale provvidenza viene corrisposta annualmente dalla data di riconoscimento dell'handicap e non oltre il ventiseiesimo anno di età. CAPITOLO XI DIVISE PER LA 2^ AREA - 1° LIVELLO E PER LA 1^ AREA PROFESSIONALE Art. 19 Al personale appartenente alla 2^ area 1° livello e alla 1^ area professionale vengono assegnati i seguenti indumenti: al primo anno di assunzione due divise complete formate da una giacca e due paia di pantaloni (una estiva ed una invernale), negli anni successivi una alternata; quattro camicie e due cravatte all'anno; un paio di scarpe all'anno; un cappotto o, a richiesta, un soprabito impermeabile ogni tre anni; due camici all'anno per gli addetti all'archivio, all'economato, alla stampa ed al magazzino. 14 CAPITOLO XII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE Art. 20 Validita’ Il presente Contratto Integrativo Aziendale annulla e sostituisce integralmente quanto contenuto in tutti i Contratti Integrativi Aziendali precedentemente sottoscritti dalle parti interessate. Art. 21 Decorrenza ed applicazione Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali ed ai Quadri Direttivi in servizio alla data del 20.06.2001, o assunto successivamente ed i relativi effetti decorrono dalla stessa data. Il presente contratto scadrà il 31.12.2003. Art. 22 Deposito Contratto Integrativo Aziendale Il presente Contratto Integrativo Aziendale sara’ depositato a cura dell’Azienda presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, le Sedi I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. di Vicenza, entro il termine di 15 giorni dalla data di stipulazione. Cio’ anche ai fini dell’applicazione degli sgravi contributivi previsti dalle norme in vigore. DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA 1 L'Azienda, per le progressioni di carriera del personale appartenente alla 2^ area 3° livello (ex impiegati di 2^) alla 3^ area professionale e ai Quadri Direttivi in coerenza con l'arricchimento professionale, al fine di fornire a tutti i lavoratori gli strumenti atti al raggiungimento delle figure professionali, terrà conto di: 1.1 .precedenti di carriera all'interno dell'Azienda; 1.2 .partecipazione a corsi tecnico pratici; 1.3 .anzianità di servizio; 1.4 .rotazione fra mansioni, uffici e settori diversi; 1.5 .titolo di studio. 2 L'Azienda si impegna, nel caso di particolari situazioni che dovessero rendere difficile l'individuazione di criteri pratici per l'attribuzione di un grado, ad incontrare una delegazione costituita - per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente C.I.A. - da dirigenti delle R.S.A., in numero non superiore a due, per discutere e trovare eventuali intese, che si considereranno inserite nel presente C.I.A.. 3 L'Azienda si dichiara disponibile ad esaminare ed a risolvere casi e posizioni particolari, non suscettibili di regolamentazione generale sia pure nell'ambito aziendale, segnalati dalle R.S.A. appartenenti alle OO.SS firmatarie del presente C.I.A.. 4 L’Azienda esaminerà eventuali richieste dei lavoratori interessati ad ottenere lo spostamento dell’orario di lavoro, in via continuativa e non saltuaria, entro il limite di un’ora. 5 L'Azienda dichiara che, nel caso di premorienza o invalidità permanente di dipendenti della Banca in costanza di rapporto, esaminera' con maggiore comprensione le eventuali domande di assunzione da parte di stretti familiari del dipendente stesso, sempre che, naturalmente, si tratti di soggetti che presentino i requisiti richiesti per l'assunzione e compatibilmente con le esigenze di organico. 6 L'Azienda si dichiara disponibile ad esaminare tutti i casi aventi per oggetto il trattamento economico del personale appartenente alla 1^ area professionale adibito a mansioni specializzate, segnalato dalle R.S.A. appartenenti alle OO.SS firmatarie del presente C.I.A.. 7 L'Azienda dichiara che il personale viaggiante verra' scelto tra coloro che hanno una conoscenza di vari servizi e quindi una professionalità valida a sostituire il personale delle Dipendenze. A tale proposito l’Azienda porrà in atto quegli strumenti necessari a consentire a detto personale la partecipazione ai corsi di formazione. Resta inteso che anche fra il personale viaggiante dovrà esistere la scala gerarchica nell’ambito dell’inquadramento nella 3^ area professionale e nei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello. In linea generale e per accrescere la professionalità degli addetti alle filiali, le sostituzioni del personale inquadrato in livelli retributivi più alti all’interno della stessa unità produttiva, verranno di norma effettuate con il personale appartenente alla medesima filiale. 8 Al compimento del 25° anno dall'assunzione, ai lavoratori inquadrati nella 2^ area 3° livello e nella 3^ area professionale 1° 2° e 3° livello, fermo l’inquadramento, l’azienda applicherà il 15 trattamento economico previsto per la 3^ area 4° livello. 9 L'Azienda, al compimento del 25° anno di servizio dall'assunzione nella 1^ area, 2^ area 1° e 2° livello, applicherà il trattamento economico previsto per la 3^ area 1° livello. 10 L'Azienda, al compimento del 25° anno di servizio nella 3^ area e 2^ area 3° livello da parte del personale assunto nella 1^ area, 2^ area 1° e 2° livello, applicherà il trattamento economico previsto per la 3^ area 4° livello 11 L'Azienda si impegna ad erogare ai lavoratori che prestano servizio sulla piazza di Milano un importo pari a dieci volte il concorso mensile spese tranviarie previsto dal "C.C.N.L. vigente". 12 L'Azienda dichiara ad impegnarsi al rimborso di eventuali danni riportati da autovetture di proprietà dei dipendenti in caso di incidenti, sempreche' sia chiaramente accertato che il dipendente viaggiava per motivi di servizio comandato. 13 L'Azienda concedera' permessi retribuiti per giustificati motivi personali e familiari nelle misure minime in appresso indicate: 3 giornate per la morte di un familiare, fermo restando quanto previsto dall’art.4 della legge 08/03/00 n.53 2 giornate per la nascita di un figlio Eventuali altri permessi per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata saranno da concordare con l'Azienda di volta in volta, nello spirito di comprensione delle motivazioni che stanno alla base della richiesta stessa. L'Azienda esaminera' con la maggiore comprensione le richieste motivate di permesso non retribuito. 14 L'Azienda dichiara che accordera' permessi non retribuiti per assistere il figlio ammalato di eta' non superiore agli 8 anni, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere una certificazione della struttura pubblica. 15 Soppresso: normativa già contemplata all’art.48 C.C.N.L. 11/07/99 16 L'Azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del "C.C.N.L. vigente", si impegna a costituire una commissione che si occupera' dei problemi connessi alle pari opportunita'. Detta commissione si riunira' su richiesta delle OO.SS firmatarie del presente C.I.A. o dell'azienda ed avra' comunque il carattere di tipo consultivo. 17 L'Azienda, qualora il Consiglio di Amministrazione della Banca deliberasse una qualsiasi operazione di fusione, concentrazione, incorporazione in altra azienda, dara' una tempestiva ed esauriente informativa alle OO.SS firmatarie del presente C.I.A. e si rendera' disponibile ad un confronto su tutti i problemi riguardanti il personale. Tale procedura, della durata massima complessiva di tre mesi , dovra' aver luogo prima delle assemblee straordinarie dei soci, che dovranno deliberare sulla eventuale operazione. 18 L'Azienda, qualora ritenesse opportuno procedere alla chiusura di filiali, si impegna a dare una informativa alle OO.SS firmatarie del presente C.I.A., almeno 6 mesi prima. 19 L'Azienda si impegna, ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di inquadramenti e di attribuzioni di grado, a fornire trimestralmente su dischetto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.I.A., i nominativi, con data di nascita e d'assunzione, relativi agli organici delle u.o., dei servizi, uffici e nuclei di lavoro suddivisi per aree professionali e livelli retributivi. Mensilmente sara' fornito un tabulato con l'elenco degli straordinari che successivamente verra' riportato su dischetto ogni trimestre. 20 L’Azienda dichiara che porterà a conoscenza delle OO.SS, all’inizio dell’anno, l’elenco delle persone che hanno avuto, nell’anno precedente, variazioni di inquadramento. 21 L'Azienda trasmettera' annualmente alle R.S.A. firmatarie del presente C.I.A. un elenco nominativo dei lavoratori che hanno richiesto avvicendamenti, trasferimenti, oppure avvicinamenti al luogo di residenza con l'indicazione della data di richiesta e dell'anzianita' di lavoro. 22 L'Azienda si impegna ad inviare alle R.S.A. delle OO.SS firmatarie del presente C.I.A. copia delle circolari emanate dall’Organizzazione e riguardanti nuove procedure o modifiche di quelle in atto nel momento in cui vengono divulgate. 23 L’Azienda si impegna a consultare preventivamente le OO.SS firmatarie del presente C.I.A. ogni volta che le variazioni dell’organigramma riguarderanno U.O. e/o Uffici. Letto confermato e sottoscritto in Vicenza il 29 giugno 2001 BANCA POPOLARE DI VICENZA (Divo Gronchi) (Samuele Sorato) (Carlo Buzio) (Luigi Crepaldi) 16 FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I) (Ivano Aldighieri) (Gianni Giusti) (Maurizio Lucardi) (Sergio Mahne) (Silvano Tittoto) (Xausa Giuliano) FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI DEL CREDITO E DEL RISPARMIO ITALIANI (FALCRI) (Alessandro Porta) (Gianfranco Guido) FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI (FIBA-CISL) (Gianmaurizio Pontisso) (Giovanni Danielis) (Alessandro Gobbo) (Giancarlo Pederzolli) (Giuseppe Scarmignan Giacomuzzi) (Massimo Bosoni) (Stefano Fochesato) FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO ASSICURAZIONI E CREDITO (FISAC/CGIL) (Andrea Forgione) (Gaetano Battilana) (Fabrizio Brattini) (Alberto Montesanto) (Barbara Signaroli) (Mirko Vigolo) SINDACATO NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CREDITO (SINDIRIGENTICREDITO) (Tullio Rosini) (Ugo Freschi) (Massimo Turchetto) SINDACATO AUTONOMO PERSONALE DI CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI (SINFUB) (Giorgio Gobbato) (Maurizio Basaldella) (Diego Fasoli) Letto confermato e sottoscritto in Vicenza il 6 agosto 2001 BANCA POPOLARE DI VICENZA (Divo Gronchi) (Samuele Sorato) (Carlo Buzio) (Luigi Crepaldi) UNIONE GENERALE DEL LAVORO (UGL-CREDITO) (Carmelo Romeo) (Antonio Brignoni) (Fulvio Depolo) Letto confermato e sottoscritto in Vicenza il 4 settembre 2001 BANCA POPOLARE DI VICENZA (Divo Gronchi) (Samuele Sorato) (Carlo Buzio) (Luigi Crepaldi) UIL CREDITO E ASSICURAZIONI (UILCA-UIL) (Luca Faietti) (Franco Buso) (Gianni Crocetta) (Antonio Bordignon) (Gianfranco Zen) (Filippo Arena) ACCORDI A LATERE RAPPORTO PART TIME Premessa: Il rapporto di lavoro P.T. e' disciplinato dall’articolo 26 del vigente C.C.N.L. per il Personale delle Aree Professionali (dalla 1^ alla 3^) e per i Quadri Direttivi dell’ 11/07/99, nonché dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Sono di norma escluse dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale le posizioni di lavoro relative a ruoli di responsabilita' gerarchico/funzionale. Per quanto riguarda i Quadri Direttivi di 3° e di 4° livello, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sarà concessa compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative aziendali. 1. Articolazione In presenza di richieste del Personale e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali la durata settimanale dell'orario di lavoro del Personale a tempo parziale viene fissata in misura non inferiore - salvo che per il personale ausiliario - a 15 ore e non superiore a 32 ore e 30 minuti, anche ai fini della distribuzione verticale. 2. Durata La trasformazione del rapporto di lavoro sarà usufruibile fino ad un massimo di cinque anni. Il dipendente che ha trasformato il suo rapporto di lavoro a tempo parziale potra' presentare domanda, supportata da valide motivazioni, di ripristino a tempo pieno e l'Azienda si riserva di accoglierla entro un anno. 3. Limiti L'azienda si impegna a soddisfare le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale presentate sino ad un numero massimo pari al 7% del personale a tempo pieno ed indeterminato destinatario del C.C.N.L. 11/07/99. Tale percentuale sarà incrementata all’8% per il 2002 ed al 9% per il 2003. 17 Nella base di calcolo di cui al punto 2 dell’art.26 del C.C.N.L. verranno esclusi i contratti a tempo parziale indeterminato. L'azienda si impegna ad incontrare le OO.SS. qualora si verificasse un numero di richieste di trasformazione a tempo parziale inevase. 4. Esame della Richiesta Rispettate le esigenze aziendali, come sopra definite, saranno tenute presenti ai fini di eventuali scelte comparative le seguenti condizioni: - condizione di invalido - comprovati motivi personali e familiari di rilevante gravità - ordine cronologico di presentazione delle richieste. 5. Computabilita' Dei Lavoratori A Tempo Parziale Ai fini delle vigenti norme di contratto il personale a tempo parziale viene computato alla stregua del personale ad orario intero salvo che dette norme non escludano tale computo per i lavoratori con orario inferiore a quello intero. Ai fini dell'applicazione delle norme che colleghino determinati inquadramenti (gradi e qualifiche) al numero dei lavoratori, il personale a tempo parziale e' computato nel suo complesso sommando l'orario settimanale svolto dai singoli e rapportandolo alle ore lavorative contrattualmente previste per il personale a tempo pieno avente lo stesso inquadramento, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello normale. AGEVOLAZIONI E SOVVENZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE FIDO IN CONTO CORRENTE L’azienda dichiara che concederà, a favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con C.F.L. e che abbiano superato il periodo di prova, un fido in c/c secondo il seguente prospetto: Dal 1° luglio 2001 Dal 1° gennaio 2002 CFL Lit. 5.000.000 Euro 3.000 Anzianità fino a 10 anni Lit. 10.000.000 Euro 6.000 Anzianità fino a 20 anni Lit. 15.000.000 Euro 8.000 Anzianità > 20 anni Lit. 20.000.000 Euro 12.000 alle condizioni evidenziate nel fascicolo apposito. Tale fido verrà appostato sul conto di servizio per il quale non verranno applicate le spese per recupero imposta di bollo sull’estratto conto mensile, fermo restando le posizioni migliorative in essere alla data della stipula del presente CIA. La valuta dell’addebito in conto corrente degli assegni emessi dal Personale sarà quella di estinzione presso la Banca. Non verranno addebitate commissioni per prelevamenti Bancomat su altri Istituti. La 2° carta Electron Visa collegata al proprio conto su conti cointestati sarà gratuita. MUTUI IPOTECARI L’Azienda dichiara che concederà mutui con garanzia ipotecaria per acquisto - costruzione ristrutturazione - ampliamento di alloggio da adibire ad abitazione primaria del richiedente nelle seguenti misure: - Lit. 150.000.000 = al tasso effettivo annuo del 3% (con adeguamento delle partite già in essere); - ulteriori Lit. 50.000.000 = al tasso effettivo annuo del 4,50% (collegato alle variazioni del tasso B.C.E.), che per il personale residente in centri con oltre 500.000 abitanti e per il personale appartenente ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello, vengono elevati a Lit. 100.000.000; - rimborso massimo in 25 anni. Beneficiari Le sovvenzioni della specie possono essere concesse a tutto il Personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso il lavoro a tempo parziale. Ovviamente il ricorso alla sovvenzione e' ammesso anche per entrambi i Dipendenti coniugati o nubendi per acquisto/ costruzione/ristrutturazione di un unico alloggio primario. Qualora avvenga matrimonio fra due dipendenti, dopo che entrambi singolarmente abbiano fruito di sovvenzione per due diversi alloggi, colui il quale risulta proprietario dell'alloggio non adibito a primaria abitazione potrà rimborsare il mutuo in essere, o mantenerlo vedendosi applicato il tasso di mercato a meno che i due alloggi di proprietà vengano venduti a fronte dell'acquisto di uno nuovo. 18 Verificandosi ciò, le sovvenzioni in corso possono essere mantenute, purché il costo della nuova abitazione sia uguale o superiore al ricavo della vendita; in caso diverso, la differenza sarà da portare a scomputo delle predette sovvenzioni. Qualora un dipendente ceda ad altro dipendente la propria abitazione, gravata da ipoteca a seguito concessione mutuo BPVi, è ammesso l’accollo fra le parti. I dipendenti intestatari di prima abitazione che, a seguito atto di separazione/divorzio regolarmente documentato, cedessero il diritto di abitazione perdendo la titolarietà effettiva del diritto di godimento del bene, possono richiedere un nuovo mutuo per l’eventuale acquisto di altra abitazione. Per quel che concerne la normativa vale quanto stabilito nell’apposito fascicolo condizioni riservato al Personale. Per estinzioni anticipate o decurtazioni del mutuo I^ casa in essere potrà essere utilizzato il TFR maturato nella misura massima del 70%; tale facoltà viene concessa una sola volta per i vecchi iscritti all’”ex Fondo Aggiuntivo di Previdenza.” MUTUI CHIROGRAFARI Spese primarie Esclusivamente a fronte di spese sanitarie ed interventi straordinari. Modalità di richiesta e tasso di applicazione: come da fascicolo condizioni riservato al Personale (tasso legato al tasso per i mutui I^ casa; adeguamento delle posizioni attualmente in essere). Spese altre per occorrenze familiari Fermo il principio che l’occorrenza deve di regola trovare origine da una transazione di carattere commerciale ed essere in ogni caso giustificata dal ricorrere di un’effettiva esigenza, l’Azienda interviene in favore del Personale con finanziamento chirografario nella seguente misura: Importo: cifra massima Lit. 35.000.000 Durata: correlata all’importo - massimo 60 mesi Garanzia: a giudizio dell’Azienda Tasso: effettivo annuo attuale del 4,50% collegato alle variazioni del tasso B.C.E. Adeguamento delle partite attualmente in essere. Documentazione: le richieste, se superiori ai 5.000.000 dovranno essere accompagnate da idonea documentazione di spesa; per cifre inferiori la documentazione potrà essere richiesta a giudizio dell’Azienda. NOTA A VERBALE All’atto del collocamento in quiescenza, per aver maturato i diritti alla pensione A.G.O., e per il futuro, salvo verifiche di capienti garanzie, all’interessato continueranno ad applicarsi le condizioni previste per il personale in servizio, a condizione che lo stesso non vada a svolgere un’attività in concorrenza con quelle del Gruppo BPV. CONCORSO SPESE PER TITOLARI l’Azienda corrisponderà ai preposti di filiale, a titolo di concorso spese di rappresentanza, l’importo annuo lordo di: Lit. 2.500.000 per QD1 e QD2 Lit. 3.000.000 per QD3 e QD4 suddiviso per 12 mesi BUONI PASTO In osservanza a quanto previsto dal “C.C.N.L. vigente” l’Azienda si impegna a corrispondere l’ammontare del “Buono Pasto” come segue: dal 1° luglio 2001: Lit. 10.000 dal 1° gennaio 2002: Euro 5,25 La Banca ha altresì stabilito di attribuire a quel personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, che sinora non ha osservato alcun intervallo, un ticket pasto di Lit. 5.000 (Euro 2,6 a partire dal 1° gennaio 2002) a condizione che lo stesso effettuerà una pausa di 15 minuti, concordata con il Responsabile dell’Ufficio, con contestuale prolungamento od anticipo dell’orario di lavoro individuale giornaliero. 19