Un po’ di Giurisprudenza
Contratti a tempo determinato. Il “Collegato lavoro” supera il vaglio di costituzionalità.
Corte Costituzionale, sentenza del 9 novembre 2011, n. 303.
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A distanza di poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il “Collegato lavoro”, che ha apportato
significative modifiche alla disciplina del contratto a termine ed alla sua tutela giurisdizionale, supera le
censure di incostituzionalità avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Come noto il Tribunale di Trani prima, con ordinanza del 20 dicembre 2010 e la Corte di Cassazione
poi, con ordinanza del 28 gennaio 2011, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art.
32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101,
102, 111 e 117, primo comma, della Costituzionale.
In particolare i giudici rimettenti hanno censurato la norma in esame nella parte in cui prevede, in caso
di dichiarata illegittimità del termine, oltre alla conversione del rapporto, un’indennità risarcitoria
omnicomprensiva predeterminata dal legislatore entro un limite compreso tra 2,5 e 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore (limite massimo ridotto a sei mensilità in
presenza di contratti collettivi, di qualsiasi livello, che prevedano l’assunzione, anche a tempo
indeterminato, di lavoratori già occupati con contratti a termine) e l’applicazione delle disposizioni del
collegato lavoro a tutti i procedimenti pendenti, in qualsiasi stato e grado, con il solo limite del giudicato.
Secondo i giudici rimettenti tali disposizioni sarebbero lesive delle norme di cui agli artt. 3, 4, 24, 101,
102, e 111 Cost., poiché la liquidazione dell’indennità, così come determinata dal legislatore, sarebbe
sproporzionata per difetto rispetto al danno subito dal lavoratore ed indurrebbe il datore di lavoro a
persistere nell’inadempimento, tentando di prolungare il giudizio o addirittura sottraendosi
all’esecuzione della sentenza di condanna, insuscettibile di esecuzione in forma specifica, in virtù del
disposto di cui all’art. 614 bis c.p.c.
La norma dell’art. 32 era sospettata d’illegittimità costituzionale anche nella parte in cui prevede la sua
applicazione retroattiva e generalizzata a tutti i giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado, con il solo
limite del giudicato.
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La Corte Costituzionale, con una sentenza attesa ormai da mesi da migliaia di lavoratori precari e dagli
stessi operatori del diritto (si osserva che molti procedimenti di impugnazione di contratti a tempo
determinato, pendenti nei gradi di merito, sono stati sospesi in attesa della pronuncia della Corte) ha
rigettato tutte le censure di incostituzionalità.
A giudizio della Consulta la norma in esame, così come disciplinata dal legislatore della riforma,
realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi.
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, la tutela offerta dal Collegato lavoro garantisce al lavoratore,
oltre alla stabilizzazione del rapporto -che rappresenta la tutela più intensa che il legislatore può
assicurare ad un lavoratore precario- un’indennità che gli è sempre dovuta, a prescindere dall’offerta
della prestazione, svincolandola da oneri probatori e senza alcuna detrazione dell’aliunde perceptum.
Di conseguenza la disciplina in esame presenta aspetti più favorevoli per il lavoratore rispetto a quella
precedente.
Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del danno entro un limite minimo e
massimo, ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale di conversione della clausola
del termine e del ripristino del rapporto.
A questo proposito la Corte, con una motivazione del tutto condivisibile, tiene a precisare come il
risarcimento del danno così come disciplinato dal legislatore della riforma, ossia “forfettizzato” entro un
limite minimo e massimo e secondo parametri predeterminati, copre soltanto il periodo “intermedio”,
quello cioè compreso tra la scadenza del termine e la sentenza del giudice che ne accerta la nullità.
Per il periodo successivo alla sentenza il datore di lavoro è tenuto comunque a corrispondere al
lavoratore la retribuzione, anche in ipotesi di mancata riammissione.
In merito, poi, alla censura d’illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui prevede
la sua applicazione a tutti i giudizi pendenti, a giudizio della Consulta tale previsione è assolutamente
legittima e va esente dai dubbi di incostituzionalità prospettati, poiché non vi è ragione di differenziare il
regime risarcitorio di situazioni lavorative sostanziali tutte egualmente sub iudice.
Parimenti esenti da sospetti di incostituzionalità prospettati dai giudici rimettenti le disposizioni della
norma in esame riguardo alla portata retroattiva delle sue disposizioni.
La Corte ritiene che la norma in esame non sia in contrasto con la disciplina comunitaria (art. 6 CEDU),
dal momento che l’applicazione retroattiva delle sue disposizioni, avendo portata generalizzata a tutte
le controversie avente ad oggetto i contratti a termine, non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente
pubblico, poiché le controversie sulle quali va ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i
rapporti di lavoro a termine alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti indistintamente i rapporti a
termine.
Sotto altro profilo la Corte Costituzionale osserva come a giustificazione della retroattività delle
disposizioni di cui alla norma in commento, si pongano rilevanti ragioni di utilità generale, riconducibili
all’esigenza di offrire una tutela economica dei rapporti a termine più adeguata al bisogno di certezza
dei rapporti giuridici di tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, di talché ricorrono tutte le
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condizioni previste dalla norma di cui all’art. 6 CEDU per l’applicazione retroattiva di norme in suddetta
materia.
Ad avviso di chi scrive la decisione in commento, logica e condivisibile nelle argomentazioni e nelle
premesse da cui prende le mosse, ossia il riconoscimento dell’esigenza, perseguita dal legislatore, di
realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in una materia che ormai da anni ha
invaso la aule dei tribunali di tutta Italia, ha il pregio di cogliere un aspetto essenziale, ossia che in un
mercato del lavoro sempre più in crisi al lavoratore precario viene garantita la tutela più intensa che
l’ordinamento può riconoscergli, rappresentata dalla stabilizzazione del rapporto.
La pronuncia della Consulta suscita, invece, qualche perplessità in ordine all’applicazione retroattiva
delle disposizioni del collegato lavoro.
Le argomentazioni utilizzate dalla Corte, ad avviso di chi scrive, non superano i dubbi e le perplessità
prospettate dai giudici rimettenti: come previsto dall’art. 11 delle preleggi la legge non dispone che per
l’avvenire. Una deviazione da tale fondamentale principio, seppur motivata da evidenti ragioni di
economia e di mercato, sacrifica l’esigenza di certezza del diritto che uno Stato democratico deve
salvaguardare.
Avv. Andrea Lutri
Avv. Riccardo Bolognesi
Allegato: Sentenza n. 303/2011
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