Prot. n. (PSS/00/30714) ____________________________________________________________ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso che il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modificazioni ed integrazioni prevede, all’articolo 3, che le aziende sanitarie disciplinino, con atto aziendale di diritto privato, la propria organizzazione e le relative modalità di funzionamento nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Regione; Considerato: - che tali principi e criteri, aventi ad oggetto la configurazione organizzativa di base a cui l’atto aziendale deve conformarsi, nonché gli ambiti di autonomia/responsabilità dei dirigenti e le regole fondamentali dell’attività contrattuale sotto soglia, sono stati stabiliti con la L.R. n. 11 del 25.2.2000 al fine di garantire la unitarietà del Servizio Sanitario Regionale nel perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e la coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale; - che il rispetto delle specificità aziendali e la conseguente esigenza di dinamicità e flessibilità organizzativa sono assicurati attraverso l’atto aziendale inteso quale strumento di valorizzazione dell’autonomia e delle responsabilità dell’azienda con riguardo ai risultati da conseguire; Atteso che l’art. 4 comma 7 della L.R 11 soprarichiamata demanda ad apposita direttiva della Giunta regionale il completamento del disegno prefigurato dalla legge medesima al fine di consentire ai Direttori delle aziende sanitarie di elaborare l’atto aziendale in modo funzionale alle finalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente; Ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto all’art. 4 citato, alla approvazione della presente direttiva 1 la quale costituisce, unitamente alla legislazione richiamata, strumento di guida e di orientamento per la formulazione dell’atto aziendale; Acquisito il parere della Commissione Consiliare Sicurezza Sociale nella seduta del 19 ottobre 2000; Dato atto, ai sensi dell’art. 4, 6° comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e del punto 3.1 della delibera n. 2541/95: - del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Pianificazione Risorse e Procedure, Dott.ssa Laura Testi, in merito alla regolarità tecnica della presente delibera; - del parere favore espresso dal Direttore Generale Sanità, Dott. Franco Rossi, in merito alla legittimità della presente delibera; Su proposta dell’Assessore alla Sanità; A voti unanimi e palesi d e l i b e r a di approvare come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l’allegata “Direttiva alle Aziende Sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale”, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 229/1999. - - - 2 Direttiva per l’atto aziendale Premessa Come previsto nel D.Lgs 229/99, l’atto aziendale di natura privatistica che i Direttori Generali sono chiamati ad adottare è sostanzialmente finalizzato a snellire regole e procedure di organizzazione e funzionamento dell’Azienda Sanitaria, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Alla luce di quanto già disposto dalla LR 11/2000 in merito ai principi e criteri generali del Servizio Sanitario Regionale, agli elementi costitutivi dell’assetto organizzativo dell’Azienda sanitaria e alle procedure di acquisto di beni e servizi di importo entro la soglia comunitaria, i contenuti del presente atto d’indirizzo si concentrano sui seguenti tre aspetti: a) sottolineare le principali regole che caratterizzano il contesto entro cui deve svilupparsi l’Azienda Sanitaria. In quanto parte di un Servizio Sanitario regionale e nazionale, l’Azienda è tenuta a realizzare, anche attraverso l’atto aziendale, il massimo grado di flessibilità e dinamicità sotto il profilo della qualità e dell’efficienza dei servizi, nel rispetto delle scelte effettuate dall’ordinamento di distinzione delle attribuzioni ai tre livelli istituzionali (centrale, regionale, aziendale) di governo del Servizio Sanitario Nazionale. Immettere il modello aziendale nella gestione ha infatti significato disegnare un assetto di governo centrato sui seguenti punti: autonomia nell’acquisizione, nell’organizzazione e nella gestione delle risorse come capacità del Direttore Generale di combinare i fattori produttivi a disposizione in funzione dei fini dell’azienda, avvalendosi della responsabile collaborazione e della capacità propositiva delle varie componenti tecnicoprofessionali, sia singole che collegiali, istituzionalmente previste; responsabilità per i risultati sanitari ed economicofinanziari, quale elemento corrispettivo 3 dell’autonomia, attraverso una gestione che si avvale delle informazioni di natura economica nella salvaguardia della qualità e dell’efficacia degli interventi; L’autonomia attiene alla gestione ed è pienamente compatibile con essa una funzione esterna di definizione degli obiettivi e degli indirizzi strategici attribuita alla programmazione regionale e nazionale. b) precisare criteri e principi che devono guidare le scelte del Direttore Generale in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi dell’Azienda. L’atto aziendale è stato definito anche come atto di autorganizzazione, per sottolineare il notevole margine di autonomia che il medesimo presuppone sia trasferito al Direttore Generale. Anche in questo caso l’autonomia deve esercitarsi entro i limiti delle principali relazioni funzionali che, secondo la vigente programmazione sanitaria, devono intercorrere sia tra le varie componenti aziendali, sia tra queste e il contesto esterno. c) individuare, in attuazione di quanto previsto dalla LR 11/2000, il profilo e le principali funzioni del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Servizio Infermieristico e tecnico, nonché dei soggetti preposti alle articolazioni aziendali, inclusi il Collegio di Direzione e il Consiglio dei Sanitari, come richiesto dal D.Lgs 229/99. La presente direttiva, nel definire le relazioni intercorrenti tra gli alti livelli dirigenziali aziendali, completa il disegno delineato dalla LR 11/2000, così costituendo il quadro di riferimento che consente ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di formulare l’atto aziendale in modo funzionale alle finalità previste dal D.Lgs 229/99. Dato il grado di maturazione del processo normativo nazionale, una specifica direttiva dovrà invece essere emanata con riferimento alle problematiche concernenti le Aziende OspedalieroUniversitarie. 4 I collegamenti col contesto L’esplicitazione dei collegamenti col livello regionale del Servizio Sanitario Regionale e col territorio di appartenenza, qui ripresi in modo esemplificativo, risponde allo scopo di sottolineare la necessità che l’organizzazione e il funzionamento della Azienda, e quindi le sottostanti attribuzioni di responsabilità e predisposizione di strumenti, tengano nel dovuto conto il complesso sistema di relazioni che legano in vario modo l’azienda ai vari livelli del sistema sanitario ed economico-sociale della Regione. L’Azienda Sanitaria come parte del SSR Le principali relazioni col SSR nel suo complesso, cui l’Azienda è tenuta a corrispondere, possono essere richiamate in sintesi come segue. 1. Ruolo dell’Azienda nel processo di programmazione sanitaria Con l’approvazione del PSR, la Regione ha individuato i principali obiettivi di salute e sta definendo, attraverso i documenti attuativi regionali, la politica dei servizi. Dalle aziende ci si attende l’attivazione del processo che porterà, in risposta ai bisogni di assistenza sanitaria individuati nei Piani per la Salute, all’elaborazione dei Piani Attuativi Locali, dei Piani di azione triennali e dei Piani annuali di attività. 2. Ruolo dell’Azienda nell’ambito della rete regionale dei servizi Le risorse aziendali devono essere considerate come funzionali allo sviluppo dell’intero SSR. Così, ad esempio, l’emergenza-urgenza, le funzioni organizzate secondo il modello hub & spoke, i trapianti, ma anche le competenze di natura sanitaria e non sanitaria, che risiedono presso un’Azienda, sono da considerarsi a disposizione dell’intero SSR. 3. Doveri dell’Azienda verso il SSR Ogni Azienda è tenuta, a qualificare le sue strutture, i suoi professionisti, i suoi processi e a tener conto delle preferenze espresse dai propri cittadini ed utenti perché 5 questi costituiscono elementi qualificanti anche per il SSR nel suo insieme. L’Azienda deve garantire la sua affidabilità (accountability) clinica, assistenziale, economica e finanziaria, anche tramite lo sviluppo dei propri sistemi informativi e la soddisfazione del relativo debito nei confronti della Regione, in quanto è chiamata a contribuire all’affidabilità dell’intero SSR. Questo aspetto in particolare è destinato ad accentuarsi nei prossimi anni, in conseguenza della progressiva attuazione del federalismo. 4. Contributo dell’Azienda al raggiungimento degli obiettivi del SSR L’Azienda è chiamata ad attuare le politiche regionali in tema, ad esempio, di formazione e aggiornamento del personale, di attività di ricerca e innovazione, di informazione e comunicazione per i cittadini, di facilitazione dell’accesso ai servizi, di strumenti per il governo clinico. 5. Implementazione delle politiche regionali di concertazione Rientra tra i doveri dell’azienda l’impegno di dare concreta attuazione ai risultati delle concertazioni che la Regione effettua con le varie rappresentanze sindacali, associazioni di categoria, aziende di servizi (es. le Poste italiane), rappresentanze dei cittadini, ecc. L’Azienda come parte della comunità locale Relativamente al territorio di riferimento: 1. Le Aziende che insistono sulla medesima area provinciale o metropolitana hanno il dovere di coordinarsi sotto ogni profilo per garantire, alle migliori condizioni, i migliori servizi alla popolazione della stessa area; 2. Esse devono altresì organizzarsi per ricercare tutte le possibili sinergie con i servizi e le risorse del contesto sociale in cui sono inserite. Ci si riferisce alla necessaria integrazione con i servizi sociali, ai rapporti col mondo del lavoro e con le imprese, alle politiche degli Enti Locali. In particolare le aziende forniscono il loro supporto tecnico alle Conferenze Sanitarie Territoriali, concorrono alla formulazione dei Piani per la Salute e naturalmente alla realizzazione degli obiettivi che gli stessi individuano; 6 3. Integrazione e sinergie vanno in particolare cercate nei confronti dei produttori privati accreditati di servizi sanitari, che devono far parte della rete dei servizi insistenti sullo stesso territorio in un quadro di alleanza strategica disciplinata da omogeneità di regole e contratti di fornitura. L’azienda sanitaria è tenuta a guidare tale processo di integrazione, assicurandosi inoltre che qualsiasi iniziativa di esternalizzazione (out-sourcing) di servizi, al di fuori di quelle espressamente riconducibili ad accordi contrattuali con soggetti accreditati o a sperimentazioni gestionali, non riguardi settori rientranti nella mission aziendale. Principi e criteri del governo aziendale Le scelte che i Direttori Generali dovranno operare, attraverso l’atto aziendale, in tema di attribuzione di autonomia e responsabilità ai vari livelli dell’organizzazione, dovranno tener conto del principio generale che ispira tutta l’impostazione della più recente programmazione sanitaria nazionale e regionale in materia. Ci si riferisce sia alla scelta fatta in funzione di un’azienda aperta al confronto con le istanze sociali, che sviluppi capacità di ascolto nei confronti dei propri pazienti, s’impegni nella valorizzazione di un ruolo attivo da parte dei cittadini, promuova e valorizzi il contributo dei professionisti, sia alla scelta fatta a favore di uno spirito di collaborazione tra soggetti, contrastando la tendenza tesa a valorizzare la competizione tra gli stessi. La collaborazione viene ritenuta un approccio più efficace in campo sanitario, in quanto la complessità insita nell’obiettivo “migliore salute” esige il concorso coordinato di più attori. Essa inoltre è da preferirsi alla competizione, in quanto è ormai largamente assodato che un approccio “di tipo mercantile” al problema risulta inadeguato allo scopo, in quanto più teso ad incrementare la produzione dei servizi che a sviluppare processi di efficienza, efficacia, appropriatezza. Perché sia efficace, la collaborazione implica un assetto organizzativo che renda possibile l’applicazione del principio della contestabilità, vale a dire la predisposizione delle condizioni necessarie al chiaro riconoscimento delle responsabilità e alla eventuale sostituzione dei soggetti che le assumono con altri in grado di offrire migliori garanzie. Il processo di valutazione, che prelude alla conferma o alla sostituzione, deve essere 7 ispirato a criteri di imparzialità e radicarsi sulle scelte operate dal singolo responsabile. Tale principio deve applicarsi nei confronti di tutti i livelli di responsabilità legati all’esercizio della funzione di governo aziendale di tipo sia clinico-assistenziale, sia economico-finanziario. Da ciò discende l’esigenza di procedere al conferimento di responsabilità nel modo più chiaro possibile e di prevedere procedure funzionali all'applicazione del principio citato. Da questo punto di vista l’utilizzo della delega, in particolare nei confronti della Direzione delle strutture organizzative complesse, appare come lo strumento più rispondente allo scopo, poiché la delega può essere agganciata ad un mandato e ritirata, nel caso di mancato rispetto dei contenuti del medesimo. Il conferimento di responsabilità tramite la definizione di specifici mandati rappresenta, tra l’altro, un modo concreto per esprimere la natura privatistica dell’atto aziendale, poiché sostituisce a quello esistente un sistema di regole più flessibile. La delega di specifiche responsabilità ai vari livelli della dirigenza deve associarsi al riconoscimento di corrispondenti gradi di autonomia. Anche quest’ultima componente deve trovare una definizione in termini espliciti, se si vuole che la responsabilità assegnata assuma un valore sostanziale e non semplicemente formale. Da questo punto di vista, una prima rilevante distinzione va effettuata rispetto alle funzioni di committenza e di produzione. La funzione di committenza, propria delle Aziende territoriali - cui deve concorrere l’Azienda ospedaliera, laddove istituita, in una logica di sistema e di condivisione dei risultati - trae esplicito mandato dalle istanze della comunità locale veicolate attraverso i Piani Per la Salute e viene esercitata dalle Aziende territoriali nei confronti di tutti i produttori di servizi sanitari, interni ed esterni all’Azienda, pubblici e privati. La funzione di committenza racchiude in sé l’esercizio di quattro sotto-funzioni concettualmente distinte. La prima, già citata, è quella di fungere da tramite tra obiettivi e compiti assegnati all’Azienda dal PPS e il Piano annuale di attività dell’Azienda stessa. La seconda è quella di presiedere alla negoziazione e stipula degli accordi contrattuali con gli erogatori interni ed esterni. La terza è quella di garantire la compatibilità tra il Piano annuale di attività e la disponibilità di risorse finanziarie. La quarta consiste nel monitoraggio, controllo e verifica dei risultati 8 nei confronti di ciascun soggetto erogatore, anche a garanzia dei diritti di cui il cittadino è portatore. La valenza strategica della funzione di committenza esige che essa sia posta in capo all’alta Direzione aziendale (DG, DS, DA) affiancata al tale fine dai Direttori di Distretto, chiamati a fungere da interfaccia con i relativi Comitati di Distretto e a governare le prime forme di espressione della domanda di servizi sanitari. L’esercizio di tali sottofunzioni esige l’utilizzo di competenze e strumenti che possono essere reperiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Ciò tuttavia non deve avvenire a scapito di una evidente, univoca attribuzione della responsabilità della funzione di committenza. Essa va tenuta ben distinta, in particolare dalla funzione di produzione, spettante ai Direttori di Dipartimento e di macrostruttura organizzativa. In proposito occorre chiarire l’ambiguità che può nascere attorno alla figura del Direttore di Distretto. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare che la funzione di committenza viene esercitata dai Direttori di Distretto e dall’alta direzione aziendale. Si tratta quindi di una funzione collegiale. Mentre la responsabilità della produzione riconducibile alle attività distrettuali viene esercitata dal direttore di dipartimento delle cure primarie e, per gli aspetti relativi all’integrazione e al coordinamento, dal singolo Direttore di Distretto. Principi e criteri per il governo economico-finanziario Il sistema di finanziamento introdotto dai recenti provvedimenti di riordino del Servizio Sanitario Nazionale, come qualsiasi altro sistema di finanziamento, ha una funzione strumentale rispetto agli obiettivi generali di politica sanitaria che si intendono perseguire. Tale strumentalità è tanto più evidente se si considera che nel sistema coesistono due modalità di finanziamento e remunerazione: a) b) per quota capitaria, dallo Stato alla Regione e dalla Regione alle Aziende, in funzione della popolazione di riferimento e dei Livelli Essenziali di Assistenza attesi; per prestazione o servizio erogati, a livello locale, da parte dell’Azienda ai presidi, interni ed esterni, impegnati nella funzione assistenziale. 9 L'obiettivo di individuare i LEA secondo criteri di efficacia e di appropriatezza delle prestazioni si propone di definire operativamente il contenuto dell'assistenza posta a carico del servizio pubblico e da garantire uniformemente su tutto il territorio del Paese. Ma rappresenta anche una risposta ai problemi di natura finanziaria. I livelli di assistenza sanitaria individuano, infatti, le garanzie che il Servizio Sanitario pubblico si impegna ad assicurare nei confronti dei cittadini, al fine di realizzare la coerenza tra l'obiettivo generale di tutela della salute e i mezzi finanziari a disposizione. Le aziende - che hanno il compito di garantire la soddisfazione dei bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, “pattuiti” nell’ambito del “piano locale per la salute” - ricevono i finanziamenti necessari per la loro funzione di committenza in rapporto ai livelli di assistenza programmati (concertati con la Regione) e alla stima dei relativi costi. L’allocazione delle risorse, all’interno dell’azienda, fa capo alla committenza e avviene in base ai piani annuali di attività. Tali piani vengono formulati in funzione degli obiettivi di salute evidenziati nei PPS e articolati al fine di garantire la migliore qualità possibile dell’assistenza, tenendo conto delle principali dimensioni specifiche di quest’ultima, rappresentate da: accessibilità, appropriatezza, completezza, continuità, tempestività e riduzione dei rischi. Tali dimensioni possono trovare il necessario rispetto solo attraverso un’efficace processo di integrazione (verticale, orizzontale, professionale, settoriale) delle risorse disponibili. Il responsabile della produzione deve garantire la coerenza del piano annuale di attività rispetto ai principi esposti e la compatibilità tra le attività e/o i servizi da assicurare con le risorse necessarie al conseguimento dei risultati. Le risorse a disposizione delle tre macrostrutture (delle aziende territoriali: Distretto, Presidio ospedaliero, Dipartimento di Sanità pubblica) sono negoziate nell’ambito degli accordi contrattuali, che vengono definiti dalla committenza da un lato e, per ciascuna macrostruttura, dalla Direzione della medesima congiuntamente ai direttori dei relativi dipartimenti, dall’altro. Il budget complessivo oggetto dell’accordo viene valorizzato in base alle tariffe per prestazione e/o ai costi 10 predeterminati per funzioni assistenziali e per i programmi di attività, con le modalità descritte dal D.Lgs 229/1999. La scelta, netta, del 229/1999 di limitare l’istituzione di aziende ospedaliere ai soli presidi a valenza nazionale o interregionale e la conseguente coesistenza, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, della duplice funzione di committenza e di produzione, così come il rifiuto del modello del mercato e della competizione in favore di un modello della concertazione e cooperazione non hanno impedito alle leggi, nazionale e regionale, di individuare le forme di responsabilizzazione delle strutture e dei professionisti, né di introdurre nuovi incentivi all’efficienza. In tale contesto si colloca l’obbligo di rendicontazione analitica con contabilità separata, all’interno del bilancio, per ogni macrostruttura aziendale e la possibilità di predisporre, da parte del Direttore Generale, analoghi strumenti anche per altre strutture organizzative. Principi e criteri per il governo clinico-assistenziale Lo sviluppo del processo di aziendalizzazione in corso in questi ultimi anni nel SSN si è soprattutto rivolto verso la necessità di liberare l’attività gestionale dai vincoli di natura procedurale delle pubblica amministrazione. Il tema dello sviluppo delle autonomie e delle responsabilità, dovrebbe invece costituire la base del sistema delle relazioni delle nuove aziende sanitarie con i soggetti esterni e con le autonomie professionali interne. Preliminarmente allo sviluppo di un sistema di corporate governance, cioè delle condizioni, dei meccanismi e degli strumenti di gestione clinica e finanziaria che assicurino che le aziende siano gestite in modo efficiente e trasparente in funzione del pubblico interesse, è necessario sviluppare una cultura e una pratica condivisa del significato di azienda sanitaria e del proprio sistema di clinical governance. L’attribuzione di specifiche responsabilità gestionali alla componente professionale dell’azienda e la partecipazione dei professionisti all’elaborazione delle strategie aziendali attraverso il Collegio di direzione comportano che tali responsabilità vengano sostenute e chiarite dall’introduzione dei temi della medicina basata sulle evidenze, delle linee guida, dell’autovalutazione periodica, della gestione del 11 rischio e che venga composta la dicotomia tra funzione professionale e funzione gestionale dentro il dipartimento e all’interno delle pratiche professionali del team. La definizione e la composizione delle autonomie e delle responsabilità all’interno della singola azienda nei confronti del paziente singolo, degli interessi della singola azienda e del sistema regionale delle aziende costituiscono gli elementi fondamentali dell’esercizio dell’atto aziendale verso i temi del governo clinico e assistenziale. Tali responsabilità sono comunque presenti in ogni decisione, sia essa professionale o gestionale. Le scelte gestionali valutano anche l’impatto assistenziale, le scelte professionali nel singolo caso clinico valutano anche l’impatto gestionale. La pratica di questa assunzione dovrebbe essere in grado di coniugare le due culture prevalenti presenti e a volte contrapposte nelle aziende sanitarie. Il principio di appropriatezza, sancito dal D.Lgs 229/99, rappresenta da un lato un dovere istituzionale e dall’altro un diritto per il paziente e il professionista. I confini di questo diritto e di questo dovere rappresentano il cuore dei temi del governo clinico nelle aziende sanitarie. Il governo clinico è quindi l’insieme degli strumenti organizzativi, attraverso i quali le aziende assumono una responsabilità diretta per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e per mantenere elevati livelli di servizio, attraverso la realizzazione delle condizioni necessarie per favorire l’eccellenza. La definizione di precise linee di responsabilità, individuali e collettive, la trasparenza dei risultati clinici ottenuti, presentati anche in forma comparativa, i programmi di miglioramento della qualità, l’audit e la medicina basata sulle evidenze, la pratica della gestione e della comunicazione del rischio, lo sviluppo delle attività di accreditamento professionale rappresentano tali strumenti. I principi fondamentali che qualificano il governo clinico nelle aziende sanitarie sono quindi, e non potrebbe essere diversamente, la collaborazione multiprofessionale, la responsabilizzazione e la partecipazione degli operatori e degli utenti. Infatti i risultati dell’assistenza sono l’esito finale delle attività di team, servizi e relazioni; la condizione per imparare dai propri e dagli altrui errori un’entità astratta se non viene rapportata alle responsabilità - è la base per costruire quelle learning organization che rappresentano la fase più moderna delle 12 aziende della nuova economia della conoscenza; la partecipazione degli utenti propone per essi un ruolo attivo nella preferenza delle forme di trattamento ed è strettamente legata alla comunicazione in generale e alla comunicazione del rischio in particolare. Forte attenzione dovrà quindi porsi nell’atto aziendale alla definizione dei compiti, dei luoghi e delle relazioni che faranno da scenario alla pratica operativa del governo clinico: Collegio di direzione, Direzione sanitaria, Distretti, Dipartimenti paiono i luoghi più critici e nodali entro cui definire anche ulteriori dimensioni della qualità, come l’accessibilità, la tempestività e la continuità degli interventi assistenziali, i livelli e le modalità di erogazione dei servizi, che potranno contribuire a fare del governo clinico una pratica concreta e alla base delle stesse scelte più generali delle politiche di sviluppo delle aziende sanitarie. Le funzioni della dirigenza Il Direttore Sanitario L’atto aziendale delinea l’azione del Direttore Sanitario, tenendo presente che lo stesso a) concorre al governo aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’azienda. b) partecipa alla funzione di committenza, anche attraverso l’attribuzione di obiettivi e risorse alle macrostrutture (distretti, presidi ospedalieri e dipartimento di salute pubblica). c) esercita la responsabilità in merito all’individuazione ed all’attuazione di percorsi clinico assistenziali (secondo il III° PSR il Direttore Sanitario è il responsabile del “governo clinico”), che nel quadro delle compatibilità finanziarie, siano ritenuti più efficaci ed appropriati per l’intervento mirato su specifiche patologie o su specifici gruppi di popolazione. Nell’ambito di tali percorsi il Direttore Sanitario è responsabile complessivo da un lato della qualità e dell’efficienza tecnica ed operativa della produzione di prestazioni (linee verticali), che può essere esercitata anche con delega ai direttori di Presidio e di Distretto, dall’altro della distribuzione dei servizi, - attraverso l’integrazione dei singoli prodotti in servizi o in programmi 13 di assistenza - orientati al singolo ed alla collettività (linee orizzontali). Nell’ambito di una visione organica delle competenze attribuibili al Direttore Sanitario, la realizzazione dei tre punti elencati deve avvenire in maniera sinergica e fortemente integrata. In particolare per quanto riguarda la realizzazione del punto c) vanno definite con precisione le relazioni tra il Direttore Sanitario e gli altri attori interessati alla realizzazione dei percorsi. Sotto l’aspetto più propriamente orientato alla produzione (linee verticali) gli interlocutori privilegiati del Direttore Sanitario sono, per quanto riguarda gli aspetti clinici, i Direttori di Dipartimento. Per quanto attiene invece agli aspetti organizzativi e gestionali e a quelli orientati all’integrazione, gli interlocutori sono rappresentati dai Direttori delle macro strutture di base (distretti, presidio, dipartimento di salute pubblica). Il Direttore Sanitario individua all’interno dell’Azienda le competenze e le relative responsabilità tecnico-professionali di supporto per l’acquisizione dei beni e dei servizi direttamente connessi all’assistenza. Il Direttore Amministrativo L’atto aziendale delinea l’azione del strativo, tenendo presente che lo stesso: Direttore Ammini- a) concorre al governo aziendale, partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’azienda; b) partecipa alla funzione di committenza; c) coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale; d) assicura il corretto assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Il Direttore Amministrativo supporta, in posizione di fornitore di servizi, tutte le strutture organizzative aziendali, con particolare riguardo a quelle aventi quale fine primario l’erogazione dell’assistenza, attraverso il coordinamento e l’integrazione delle unità organizzative di tipo tecnico-amministrativo. Assicura la legittimità degli atti. Definisce gli orientamenti operativi delle strutture 14 assegnate al governo economico-finanziario aziendale, sviluppandone le competenze mediante la costante ricerca della qualità dei processi e della innovazione dei sistemi di gestione, allo scopo di perseguire i migliori risultati in termini di efficienza, appropriatezza organizzativa nell’uso delle risorse. Cura la messa a disposizione, attraverso le idonee strutture tecniche e professionali, delle informazioni di base necessarie a valutare la compatibilità e la congruenza tra piani di attività (finalizzati agli obiettivi di salute e definiti in relazione alla loro qualità assistenziale) e risorse richieste. Assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell’azienda. Garantisce lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono al sistema informativo di supporto alle attività decisionali proprie dei diversi livelli del governo aziendale. Il Direttore di Presidio ospedaliero L’atto aziendale disciplina il ruolo e Direttore del Presidio ospedaliero, quale: a) b) c) la funzione del garante, da un punto di vista strettamente organizzativo e gestionale, dell’erogazione integrata delle prestazioni sanitarie ospedaliere; responsabile, all’interno del Presidio ospedaliero, della corretta organizzazione ed esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali, frutto dell’integrazione delle linee verticali responsabili della produzione delle singole prestazioni; responsabile del rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che operano negli ospedali, nonché più in particolare delle condizioni relative alla sicurezza . A seconda del grado di sviluppo acquisito dall’organizzazione dipartimentale all’interno dell’ospedale, le funzioni del Direttore di Presidio sono modulate nella gamma che va dalle responsabilità complessive riguardo le linee produttive a quelle concernenti l’integrazione dei percorsi clinicoassistenziali. E’ da attendersi che il progressivo conso- 15 lidamento della nuova organizzazione ospedaliera ne sposti progressivamente il ruolo verso attività di coordinamento e di raccordo interdipartimentale, in coerenza con le linee disegnate dal III PSR. Nell’Azienda ospedaliera il Direttore di Presidio, se previsto, coadiuva il Direttore Sanitario. Il Direttore di Dipartimento L’atto aziendale disciplina il ruolo Direttore del Dipartimento, quale: a) b) e la funzione di garante del corretto utilizzo dei metodi e degli strumenti del governo clinico (medicina basata sulle evidenze, audit clinico, gestione e comunicazione del rischio, linee guida, accreditamento). In questo senso rappresenta l’interlocutore privilegiato del Direttore Sanitario per ciò che attiene gli aspetti clinici. responsabile della gestione appropriata delle risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi definiti dagli strumenti della programmazione aziendale, in ciò rappresentando l’interfaccia tra corporate governance e clinical governance, quest’ultima direttamente e operativamente praticata, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Dipartimento, dai dirigenti delle unità operative, dei moduli e dei programmi. In coerenza con i regolamenti che disciplinano le funzioni dipartimentali, si dovrà prevedere, nell’ambito del dipartimento, l’attività di autovalutazione e di valutazione dei professionisti, dei processi assistenziali e dei programmi di attività orizzontali intra-dipartimentali, per favorire la collaborazione interprofessionale ed il coordinamento organizzativo fra unità operative autonome. Da questo punto di visuale, il capitolo “principi e criteri per il governo clinico-assistenziale” si colloca principalmente all’interno del Dipartimento, facendone il “luogo” cardine per la valutazione comparativa tra obiettivi e risultati dell’assistenza erogata. Il Servizio Infermieristico e Tecnico L’atto aziendale disciplina ruolo e funzioni del Servizio Infermieristico e Tecnico (SIT). 16 Il SIT assicura la qualità e l’efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali erogate nell’ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione, sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché dagli specifici codici deontologici. Il Responsabile del SIT aziendale garantisce lo sviluppo dei processi e dei programmi di competenza e la definizione, la direzione e la valutazione del sistema di governo dell’assistenza infermieristica generale e specialistica di natura preventiva, curativa palliativa e riabilitativa. A tal fine si avvale, per le parti di rispettiva competenza, dei responsabili di assistenza infermieristica e tecnica delle macrostrutture organizzative aziendali. Il Responsabile del SIT aziendale, su delega del Direttore Sanitario, ha la responsabilità del governo clinicoassistenziale per quanto riguarda il processo di nursing nell’ambito dei programmi di assistenza, orientati al singolo ed alla collettività. A livello di Distretto e di Presidio Ospedaliero, il SIT assicura la continuità assistenziale presidiando i punti di integrazione della rete dei servizi. La complessità organizzativa delle macrostrutture, quali i Distretti e i Presidi Ospedalieri, può richiedere un servizio infermieristico e tecnico distrettuale e/o di Presidio con funzioni di pianificazione organizzativa e di direzione delle attività assistenziali. A livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, l’organizzazione dell’assistenza infermieristica e tecnica non può essere rigidamente strutturata in modo omogeneo alle funzioni mediche, ma deve piuttosto essere articolata secondo le funzioni assistenziali di nursing rese, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. Pertanto nell’ambito dei dipartimenti, e della responsabilità complessiva del Direttore dei medesimi, è da prevedersi una gestione autonoma dell’assistenza infermieristica e tecnica al fine di: - erogare adeguati livelli di assistenza infermieristica necessari per le funzioni di base e specialistiche; - predisporre modelli organizzativo-assistenziali che facilitino l’integrazione per garantire la continuità assistenziale; 17 - valutare processi assistenziali specifici; - realizzare programmi di formazione specifica. Il Collegio di Direzione E’ composto dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dai Direttori di distretto, di presidio, di dipartimento, dal Responsabile del Servizio infermieristico e tecnico e dal Coordinatore delle prestazioni socio-sanitare di cui all’art. 3-septies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. E’ presieduto dal Direttore Generale. Costituisce il luogo della promozione, del confronto e del coordinamento delle strategie complessive del governo aziendale. Supporta, con attività di proposta e consultive, il Direttore Generale per il governo delle attività cliniche, per la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle attività ad alta integrazione sanitaria, per l’elaborazione dei piani di attività dell’azienda, per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per l’utilizzo delle risorse umane. Formula, su delega del Direttore Generale, i piani annuali e pluriennali relativi ai fabbisogni formativi e d’aggiornamento aziendali. Concorre alla predisposizione delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. E’ convocato dal Direttore Generale con la frequenza e le modalità necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite, e comunque almeno una volta per semestre. Il Consiglio dei Sanitari E’ composto, in via elettiva, dalle professionalità di carattere sanitario dell’azienda ed è regolamentato secondo le disposizioni di cui all’art.3, comma 12, del D.Lgs. 502/1992. E’ presieduto dal Direttore Sanitario. Fornisce parere obbligatorio non vincolante per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. 18 Il Direttore di Distretto, il Direttore di Dipartimento di Sanità Pubblica, il Coordinatore delle prestazioni SocioSanitarie. L’atto aziendale, nel disciplinare ruolo e funzioni del Direttore di Distretto e del Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica deve attenersi a quanto previsto dalla L.R. 11/2000 e dai relativi provvedimenti attuativi. L’atto aziendale dovrà altresì definire le funzioni del Coordinatore delle prestazioni Socio-Sanitarie. Nel caso di funzioni sociali delegate dai Comuni, l’atto dovrà altresì individuare le responsabilità specificatamente preposte alla gestione delle stesse, in ambito distrettuale, nel rispetto della legge regionale di riforma dell’assistenza in corso di approvazione. Istituzione dell' "Osservatorio" sugli Atti Aziendali Le Aziende sanitarie, tramite l'adozione dell'atto aziendale, avviano un processo di cambiamento destinato ad incidere sull'assetto attuale dei servizi. Al fine di valorizzare le opportunità offerte da tale processo e contrastarne adeguatamente i rischi, si ritiene opportuno istituire con atto del Direttore Generale, presso l'Assessorato alla Sanità un Osservatorio sugli Atti Aziendali, volto a: - confrontare gli atti aziendali adottati da ciascun Direttore Generale; - individuarne e monitorarne i principali effetti; - diffondere gli aspetti più significativi; - suggerire eventuali provvedimenti correttivi alla Giunta regionale. Bologna, 28 settembre 2000 - - - - - 19