Il sistema di contabilità dell’Ente Locale Laura Lodetti Tratto da “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI” a cura di Laura Lodetti – Antonello Zangrandi 1 Premessa Il bilancio nell’azienda composta pubblica riveste connotazioni e modalità di redazione profondamente differenti da quelle che assume nel campo dell’azienda-impresa. Differenti sono infatti i fini che si perseguono con i due modelli di contabilità (economica e finanziaria) e di conseguenza differenti risultano essere i due documenti di sintesi dei sistemi contabili (bilancio economico e bilancio finanziario). Nelle aziende composte pubbliche le rilevazioni amministrative considerano prevalentemente l’aspetto finanziario delle operazioni di gestione trascurando quello economico, che invece è il cardine sul quale si sviluppano le rilevazioni delle aziende-imprese. Così nelle aziende-imprese, che hanno scopo di lucro, il “bilancio” è il documento di sintesi che rappresenta i risultati economico-patrimoniali della gestione di un determinato arco temporale, che in genere coincide con l’anno solare, mentre nelle aziende composte pubbliche il “bilancio” è un documento programmatorio preventivo nel quale l’azienda sviluppa in un quadro organico e complessivo l’attività che intende svolgere e le fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare le esigenze proprie e della collettività di riferimento. Il sistema contabile dell'ente locale, in particolare, ha subito negli ultimi anni profonde innovazioni. Il bilancio è diventato, nei fatti e non solo nelle intenzioni, un vero strumento di controllo della gestione e un mezzo per programmare e pianificare l'attività. L'obiettivo del legislatore sembra essere quello di superare il concetto di contabilità come semplice adempimento amministrativo: il D.lsgvo 77/95 prevede infatti che il nuovo ordinamento contabile consenta di superare i limiti che il bilancio pubblico presentava in passato e cioè: Mancanza di connessioni con la struttura organizzativa e con la programmazione. Mancanza di confronto tra previsione e risultati con la conseguenza di avere scarsa conoscenza delle conseguenze dei diversi modelli di gestione. 2 La contabilità finanziaria e il bilancio autorizzativo La contabilità finanziaria è un sistema di rilevazione dei valori finanziari espressi dalle entrate e dalle uscite di un’azienda composta pubblica. Tale sistema ha la caratteristica di rilevare detti valori sia nella loro determinazione previsionale che nella loro dinamica, e di conseguenza nella loro consuntivazione. La contabilità finanziaria, così detta impropriamente in quanto meglio sarebbe chiamarla contabilità autorizzativa, ha comunque la caratteristica di essere un sistema contabile che rileva gli aspetti autorizzativi della gestione e i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti. È uno strumento di allocazione predeterminata delle risorse, da parte dell'organo deliberante, che si esplicita attraverso l'approvazione del bilancio preventivo, strumento di autorizzazione all'utilizzo delle risorse mediante il meccanismo degli impegni/accertamenti. Il bilancio pubblico preventivo, redatto secondo i criteri della contabilità finanziaria, è un bilancio autorizzativo infatti esprime i valori delle entrate e delle uscite che si prevede si verificheranno nel corso dell’anno successivo, valori che sono vincolo giuridico-amministrativo a realizzare quelle entrate e quelle uscite, sia per l’organo politico, che approva il bilancio, che per l’organo amministrativo, che è chiamato a gestirlo. Per questo motivo il bilancio finanziario preventivo è obbligatorio per legge in quanto è lo strumento attraverso il quale si individuano i valori massimi delle uscite (definiti in funzione delle entrate realisticamente realizzabili) sulla base delle quali programmare l’attività futura dell’azienda composta pubblica. Nell’ambito di questi valori massimi è lasciato all’organo politico libertà di decisione circa le modalità di spesa, libertà di decisione che risulta maggiormente vincolata per l’organo amministrativo per il quale il vincolo non è solo di ordine complessivo (ammontare delle uscite pari all’ammontare delle entrate) ma anche di ordine particolare (limite di spesa per ciascuna funzione, all’interno di questa per ciascun servizio ed inoltre per ciascun intervento). All’interno dell’ente ogni fatto di gestione che abbia risvolti sul bilancio, che comporti perciò la realizzazione di un’entrata o di un’uscita, deve essere sancito da un atto giuridico amministrativo che attesti la reale disponibilità delle risorse e la compatibilità rispetto ai tetti massimi di spesa. Si pone perciò particolare enfasi sul preventivo in quanto è lo strumento attraverso il quale ci si dovrebbe assicurare che dalla previsione alla rendicontazione esista equilibrio economico finanziario, il meccanismo autorizzativo dovrebbe favorire infatti che l'ente utilizzi unicamente le risorse disponibili per poter far fronte agli impegni assunti. Con l’applicazione del D.lgsvo 77/95 la gestione programmata del bilancio preventivo dovrebbe inoltre garantire il manifestarsi di un avanzo di amministrazione nella parte corrente, che contribuisca a sanare i debiti di finanziamento e a favorire gli investimenti pluriennali. Il sistema della contabilità finanziaria autorizzativa soddisfa due differenti esigenze: collegare tutti i conti pubblici mediante una uniforme classificazione dei bilanci finanziari. controllare la spesa pubblica attraverso il sistema delle autorizzazioni, in quanto le previsioni delle entrate, che si accerteranno, e delle spese, che si impegneranno nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, costituiscono il limite massimo entro il quale sviluppare la gestione; controllare che la gestione finanziaria sia realizzata secondo quanto programmato: che le spese siano realizzate secondo gli indirizzi prestabiliti; che siano rispettati i livelli massimi d’indebitamento, di prelievo tributario etc… valutare cioè da chi e come (nel senso di con quale destinazione) è stato utilizzato il denaro pubblico. Per quanto concerne l’Ente Locale, il D.lgsvo 77/95, come si vedrà di seguito, ha in parte modificato quest’impostazione generale, infatti pur prevedendo l’obbligatorietà della contabilità finanziaria ha introdotto nuovi modelli di rilevazione e nuovi sistemi quali la contabilità economica. 3 Il sistema delle previsioni Il bilancio autorizzativo nell’azienda composta pubblica si modula su due diversi livelli di previsioni: le previsioni di competenza e quelle di cassa; le previsioni annuali e quelle pluriennali. Le previsioni di competenza hanno per oggetto le entrate da accertare e le uscite da impegnare nel corso del periodo di riferimento. Tale sistema è pienamente coerente con la funzione autorizzativa e di controllo giuridico contabile preventivo sull’attività di gestione, infatti i valori di competenza hanno il significato di autorizzazione e di vincolo giuridico imposto dall’organo politico all’organo amministrativo nell’impegnare le spese e nell’accertare le entrate. Il principio della competenza presenta dei punti di forza e dei punti di debolezza. Punti di forza: impedisce di effettuare impegni e accertamenti non autorizzati; individua in modo preciso l’esercizio e di conseguenza le operazioni di competenza dello stesso. Punti di debolezza: la gestione di competenza genera i residui attivi e passivi, con la conseguente necessità di rilevare sistematicamente e separatamente anche questi; non permette di valutare gli investimenti del periodo in quanto spesso gli stanziamenti per investimenti vengono impiegati in periodi successivi; obbliga a prevedere la complessiva copertura finanziaria anche di spese che saranno impiegate nell’esercizio solo parzialmente; potrebbe favorire comportamenti scorretti relativi a previsioni artefatte (previsioni sottostimate di spese comunque non contraibili con il presupposto di ottenere a posteriori ulteriori stanziamenti, senza contrarre a priori le ulteriori possibilità di spesa). Le previsioni di competenza sono rilevate all’interno del bilancio di competenza. Le previsioni di cassa hanno per oggetto gli importi che nel corso del periodo di riferimento si prevede di incassare e di pagare. Possono riguardare quindi sia impegni e accertamenti del periodo di riferimento che quelli di periodo precedenti. Così come le previsioni di competenza anche quelle di cassa costituiscono il limite massimo degli importi che nel corso del periodo di riferimento possono pagati. Le previsioni di cassa sono rilevate all’interno del bilancio di cassa 1. Nelle previsioni di cassa deve necessariamente essere rilevato che tutte le poste impegnate si prevede siano pagate e tutte quelle accertate si prevede siano riscosse. Punti di forza: consentono un controllo preventivo della gestione di tesoreria; le risorse finanziarie sono utilizzate nel periodo di riferimento in cui si generano(ad eccezione del fondo cassa); non generano residui. Punti di debolezza: non consentono il controllo giuridico preventivo dell’organo politico sull’organo amministrativo; non permettono di individuare in modo preciso l’esercizio di riferimento; non permettono di valutare la situazione economica-finanziaria della gestione di competenza, in quanto valori positivi possono nascondere situazioni economiche e finanziarie negative. Prima dell’applicazione del D.lgsvo 77/95 il bilancio dell’ente locale era un bilancio definito “integrato” in quanto accoglieva sia le previsioni di cassa che quelle di competenza, dall’applicazione del D.lgsvo 77/95 il bilancio dell’ente locale è esclusivamente un bilancio di competenza. Per quanto riguarda il secondo livello di previsioni l’elemento discriminante risulta essere l’arco temporale. 1 Il bilancio dello Stato è un bilancio di cassa. Si verificano previsioni annuali laddove l’arco temporale sia l’anno, pluriennali laddove l’arco temporale sia superiore all’anno. Le previsioni annuali hanno sempre carattere autorizzativo mentre quelle pluriennali indicano un indirizzo che non necessariamente è vincolante per l’azienda composta pubblica. Essendo il tempo l’elemento discriminante si possono avere previsioni annuali e pluriennali (e di conseguenza bilanci annuali e pluriennali) sia di competenza che di cassa. In particolare con riferimento all’ente locale e dall’applicazione del D.lgsvo 77/95, l’ente è chiamato a produrre: un bilancio di previsione annuale, che è sostanzialmente un bilancio di competenza mista nel quale si rilevano sia ….. che ha carattere autorizzativo; un bilancio di previsione pluriennale, che presenta un arco temporale che varia tra i tre e i cinque anni, a seconda della normativa regionale di riferimento. È un bilancio preventivo di competenza che ha carattere autorizzativo 2 per l’arco temporale di riferimento. I valori del primo anno coincidono con i valori del bilancio annuale di previsione, mentre quelli degli anni successivi devono essere annualmente aggiornati al fine di renderlo in linea con le nuove previsioni. 4 Il bilancio preventivo dell’ente locale Il d.lgsvo 77/95, che si applica agli Enti Locali, disciplina che il bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza finanziaria deve essere deliberato dall'organo politico osservando i seguenti principi generali: Pareggio economico finanziario: il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio. Il totale delle entrate deve cioè coprire l’ammontare complessivo delle uscite; perciò nel caso in cui gli esercizi precedenti abbiano prodotto disavanzo questo deve trovare applicazione all’interno del bilancio di previsione e pertanto il totale delle uscite di competenza dovrà essere pari al totale delle entrate al netto del disavanzo applicato. Annualità: nel bilancio possono essere iscritte previsione di entrata e di uscita con riguardo al periodo temporale di riferimento. L’anno finanziario coincide con l’anno solare dal 1° gennaio al 31dicembre, dopo tale termine non possono effettuarsi accertamenti di entrate né impegni di uscite riferiti alla competenza dell’esercizio scaduto. Universalità: tutti i movimenti finanziari devono essere ricondotti al bilancio di previsione. Sono vietate le gestioni fuori bilancio. Tutte le entrate e tutte le uscite devono quindi essere contabilizzate con specifiche registrazioni delle operazioni che le hanno generate, con evidenza della qualità (voce e natura) e della quantità (valore). Integrità: le entrate e le uscite vanno iscritte in bilancio nel loro importo “integrale” (le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le uscite al lordo delle eventuali correlate entrate). Il principio sancisce perciò che è fatto divieto di effettuare qualsiasi tipo di compensazione tra entrate e uscite. Veridicità: il bilancio deve presentare le reali condizioni finanziarie dell’Ente. Le entrate e le uscite devono cioè essere iscritte per i valori che realisticamente si prevede di accertare ed impegnare. Il principio è stato introdotto per la necessità di evitare che le poste di bilancio siano iscritte con l’unico obiettivo di raggiungere un pareggio fittizio (entrate sovrastimate o uscite sottostimate). Unità: tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono un ammontare complessivo di risorse da contrapporre all’ammontare complessivo delle uscite, non esiste se non in casi particolari e prescritti dalla legge (entrate con destinazione vincolata) una correlazione diretta tra singole voci di entrata e singole voci di uscita 3. Pubblicità: la trasparenza dell’azione amministrativa richiede che i contenuti del bilancio e di tutti i suoi allegati siano resi accessibili ai cittadini e agli organismi di partecipazione. L’ente locale è quindi tenuto a realizzare una giusta informazione circa l’utilizzo delle risorse e le modalità di recepimento dei finanziamenti. Il bilancio preventivo dell’ente locale ha carattere autorizzativo (costituisce infatti un limite agli impegni delle uscite correnti e delle uscite in conto capitale), anche per quanto riguarda il bilancio pluriennale, come già detto. L’unità elementare di bilancio è: La risorsa per le previsioni d’entrata; L’intervento per le previsioni di uscita; Il capitolo per le previsioni relative ai servizi gestiti per conto terzi, e quale possibile ulteriore articolazione dell’intervento. Ciascuna risorsa, ciascun intervento, ciascun capitolo (laddove utilizzato) deve indicare nel bilancio di previsione: L’ammontare degli accertamenti e degli impegni risultanti dall’ultimo rendiconto deliberato 4. La previsione aggiornata dell’esercizio in corso; I valori che si prevede di accertare o di impegnare nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui nel bilancio sia applicato l’avanzo o il disavanzo di amministrazione di esercizio precedenti, tale valore va iscritto prima di tutte le entrate e di tutte le uscite. 2 Art. 13 D.lgs n. 77/95 Il principio trova applicazione in un allegato di bilancio nel quale si dimostra il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del bilancio, garantito dal fatto che le previsioni di competenza delle spese correnti + le previsioni relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono superare le previsione dei primi tre titoli delle entrate. 4 Il rendiconto viene deliberato entro il 30/6 dell’anno successivo cui il bilancio si riferisce. 3 5 Struttura del bilancio preventivo Il bilancio di previsione annuale si compone di due distinte parti una per le previsioni d’entrata e una per le previsione d’uscita. Nel bilancio sono riportati anche quadri generali e riepilogativi delle previsioni rilevate nello stesso. Il bilancio preventivo viene deliberato congiuntamente ai seguenti allegati: Relazione previsionale e programmatica, grazie alla quale è possibile leggere per programmi le spese che l’ente intende sostenere. È uno strumento di programmazione pluriennale dell’ente che deve evidenziare con riferimento alle entrate una valutazione complessiva sui mezzi finanziari a disposizione e sulle fonti di finanziamento, e con riferimento alle uscite i programmi annuali e pluriennali, rilevando la percentuale d’incidenza della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella d’investimento. La relazione si sviluppa attraverso tre differenti fasi: una ricognizione dei dati fisici (popolazione, territorio, economia insediata etc..) e la descrizione delle caratteristiche generali dell’ente; una valutazione generale sui mezzi finanziari; un’esposizione dei programmi di spesa (individuando: le finalità che si perseguono, le risorse umane e strumentali da utilizzare, la motivazione delle scelte adottate, la spesa complessiva articolata in spesa corrente e spesa in conto capitale); Bilancio pluriennale: è uno strumento di programmazione finanziaria delle risorse. Ha durata triennale ed è autorizzativo: il primo annuo coincide con il bilancio di previsione. Per la parte entrate deve evidenziare: l’importo accertato dell’ultimo esercizio chiuso, la previsione dell’esercizio in corso, la previsione per ciascuno dei tre anni del triennio, la previsione complessiva del periodo di riferimento. Per la parte spese devono essere rilevati distintamente l’ammontare delle spese correnti e delle spese per investimento. Per quanto riguarda le spese correnti queste vanno a loro volta distinte in spese correnti consolidate e di sviluppo. Le previsioni organizzare per programmi e per servizi devono evidenziare per ciascun intervento: l’importo impegnato nell’ultimo esercizio chiuso, la previsione dell’esercizio in corso, la previsione per ciascuno degli anni del triennio, la previsione complessiva del periodo di riferimento. Ultimo rendiconto deliberato. Delibera del Consiglio Comunale con la quale si individuano le aree e i fabbricati che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie con la definizione del prezzo di cessione. Delibera del Consiglio Comunale, precedente all’approvazione del bilancio, con la quale si definiscono i servizi a domanda individuale erogati dall’Ente, le tariffe e la percentuale di copertura finanziaria dei costi di gestione degli stessi Risultati (avanzi o disavanzi) degli ultimi rendiconti approvati di: unioni di Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, laddove esistono. Le entrate dell’ente locale vengono rilevate nel bilancio preventivo aggregate secondo la fonte di provenienza (titoli) e la tipologia (categorie). I titoli delle entrate sono sei, di seguito si individuano nello specifico i sei titoli e le relative categorie: Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE: - Categoria la - Imposte; - Categoria 2a - Tasse; - Categoria 3a - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE: - Categoria la - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato; - Categoria 2a - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione; - Categoria 3a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: - Categoria la - Proventi dei servizi pubblici; - Categoria 21 - Proventi dei beni dell'ente; - Categoria 3a - Interessi su anticipazioni e crediti; - Categoria 4a - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società; - Categoria 5a - Proventi diversi. Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI: - Categoria la - Alienazione di beni patrimoniali; - Categoria 2a - Trasferimenti di capitale dallo Stato; - Categoria 3a - Trasferimenti di capitale dalla Regione; - Categoria 4a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico; - Categoria 5a - Trasferimenti di capitale da altri soggetti; - Categoria 6a - Riscossione di crediti. Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI: - Categoria 1a - Anticipazioni di cassa; - Categoria 2a - Finanziamenti a breve termine; - Categoria 3a - Assunzione di mutui e prestiti; - Categoria 4a - Emissione di prestiti obbligazionari. Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Le entrate sono ulteriormente graduate per risorse e capitoli. Per esempio all’interno della categoria Imposte del titolo I, potremmo trovare nel bilancio di un Comune di medie dimensioni le seguenti risorse: Imposta comunale sulla pubblicità Addizionale energia elettrica Imposta comunale esercizio imprese arti e professioni Imposta comunale sugli immobili Altre imposte A loro volta anche le uscite dell’ente locale sono aggregate in titoli ed in particolare: TITOLO I - Spese correnti; TITOLO II - Spese in conto capitale; TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti; TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi. Nell’ambito dei primi due titoli le uscite si articolano in relazione all’attività funzionale dell’ente in funzioni e servizi come di seguito evidenziato. Tab. 1: Articolazione delle uscite in funzioni e servizi Funzioni Servizi 1 Funzioni generali di 1.1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento amministrazione, di gestione e 1.2 Segreteria generale, personale, organizzazione e di controllo programmazione 1.3 Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.6 Ufficio tecnico 1.7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.8 Altri servizi generali 2 Funzioni relative alla giustizia 2.1 Uffici giudiziari, casa circondariale e altri servizi 3 Funzioni di polizia locale 3.1 Polizia municipale, commerciale ed amministrativa 4 Funzioni di istruzione 4.1 Scuole materna pubblica 4.2 Istruzione elementare 4.3 Istruzione media 4.4 Istruzione secondaria superiore 4.5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 5 Funzioni relative alla cultura e 5.1 Biblioteche, musei e pinacoteche ai beni culturali 5.2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 6 Funzioni nel settore sportivo e 6.1 Piscine comunali ricreativo 6.2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 7 Funzioni nel campo turistico 7.1 Servizi e manifestazioni turistiche 8 Funzioni nel campo della 8.1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi viabilità e dei trasporti 8.2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi 9 Funzioni riguardanti la 9.1 Urbanistica e gestione del territorio gestione del territorio e 9.2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia dell’ambiente economico-popolare 9.3 Servizi di protezione civile 9.4 Servizio idrico integrato 9.5 Servizio smaltimento rifiuti 9.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 10.1 Asili nido 10.2 Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 10.4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5 Servizio necroscopico e cimiteriale 11 Funzioni nel campo dello 11.1 Affissioni e pubblicità sviluppo economico 11.2 Fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi 11.3 Servizi relativi all’industria, al commercio, all’agricoltura e all’artigianato 12 Funzioni relative ai servizi 12.1 Distribuzione gas metano produttivi 12.2 Farmacie e altri servizi produttivi Relativamente ai primi tre titoli le uscite sono ulteriormente graduate per interventi, in relazione alla natura economica dei fattori produttivi e con riferimento a ciascun singolo servizio. Tab. 2: Graduazione delle uscite per interventi Uscite correnti (titolo I) 1Personale 2Acquisto di materie prime e/o di beni consumo 3Prestazioni di servizi 4Godimento di beni di terzi 5Trasferimenti 6Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7Imposte e tasse 8Oneri straordinari della gestione corrente 9Ammortamenti di esercizio 10 - Fondo svalutazione crediti 11 - Fondo di riserva Uscite in conto capitale (titolo II) 1 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell’ente 2 - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche a carico dell’ente 3 - Servizi a carattere pluriennale 4 - Trasferimenti di capitale 5 - Partecipazioni azionarie 6 - Conferimenti di capitale 7 - Concessioni di crediti e anticipazioni Uscite per rimborso di prestiti (titolo III) 1 - Rimborso di anticipazioni di cassa 2 - Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 - Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti 4 - Rimborso di prestiti obbligazionari 5 - Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali Con particolare riferimento agli ammortamenti nell’intervento specifico di ciascun servizio l’ente deve iscrivere l’importo dell’accantonamento per i beni relativi, importo che non può essere inferiore al 30% del valore calcolato secondo i seguenti criteri: I beni demaniali acquistati prima del 1995 sono valutati in misura pari al valore del residuo debito dei mutui ancora in essere per l’acquisizione degli stessi. Tutti quelli acquistati in seguito al 1995 sono valutati al costo; I terreni di proprietà prima del 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i terreni acquistati dopo il 1995 sono valutati al costo; I fabbricati acquistati prima del 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norma fiscali, quelli acquistati dopo tale data sono valutati al costo; I mobili sono valutati al costo. Le somme accantonate possono essere utilizzate per investimenti solo dopo che gli importi corrispondenti sono confluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio che è stato deliberato dall’organo esecutivo come applicabile. Il fondo di riserva è una particolare posta di bilancio nella quale gli enti locali iscrivono un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio di previsione. Tale fondo può essere utilizzato con specifica deliberazione della Giunta che deve essere comunicata al Consiglio, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie che non trovano un’adeguata copertura nelle dotazioni degli interventi di spesa specifici. 6 Procedure di formulazione e variazione del bilancio preventivo La procedura di formulazione ed approvazione del bilancio di previsione è la seguente: I responsabili di servizio predispongono delle previsioni circa quelle che dovranno essere gli stanziamenti di rispettiva competenza per l’anno successivo; Raccolte tutte le previsioni il responsabile della ragioneria predispone una bozza di bilancio da presentare alla Giunta, una prima ipotesi della relazione previsionale e programmatica, una bozza del bilancio pluriennale; La giunta fatte proprie la proposte dei dirigenti ed attuate le necessarie integrazioni e/o modifiche, delibera il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale; Predisposti questi atti contabili il Sindaco ne dà comunicazione all’organo di revisione e ai consiglieri comunali; L’organo di revisione valutati i documenti fa pervenire all’Ente la propria relazione sulla proposta di bilancio e sugli allegati. Anche i consiglieri possono presentare degli emendamenti alla proposta di bilancio; La proposta di bilancio unitamente agli allegati a alla relazione dell’organo di revisione viene presentata al Consiglio Comunale per l’esame e per l’approvazione di competenza che deve avvenire entro il 30/12 5 dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il Segretario Comunale invia la deliberazione del Consiglio e tutti gli allegati all’organo regionale di controllo, secondo i modi e i tempi previsti dalla legge regionale. In precedenza l’art 55, comma 2, della L. 142/90 prevedeva che il termine di approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Organo Consigliare fosse il 30/10. Tale comma dell’art. 55 è stato sostituito dal comma 4 dell’art 13 della L.265/99. 5 La tempistica (intesa come termine entro cui) di ciascuna fase di quelle precedentemente descritte è regolamentata per ciascun ente locale dal regolamento di contabilità, fermo restando che il termine improrogabile (se non con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali) per l’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio è il 30/12. Qualora l’ente non sia in grado di rispettare i termini previsti dalla legislazione per la formulazione del bilancio, sia per cause direttamente imputabili all’ente stesso sia per cause non direttamente governabili da questo (ritardi nella definizione dei trasferimenti da parte dei livelli di governo superiore etc..) si attua per la gestione del bilancio preventivo la cosiddetta “gestione provvisoria”. La gestione provvisoria è una particolare modalità di gestione del bilancio che, in assenza del bilancio preventivo di competenza dell’anno, autorizza l’Ente a utilizzare mensilmente, fino ad approvazione del bilancio preventivo, le risorse economiche-finanziarie in dodicesimi rispetto alle previsioni dell’ultimo bilancio preventivo deliberato (cioè quello dell’anno precedente). A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, la Giunta formula il piano esecutivo di gestione. Tale documento denominato PEG è obbligatorio per tutti i comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Nel PEG sono individuati per ciascun responsabile di centro di responsabilità gli obiettivi di gestione nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati. Nel PEG è possibile ulteriormente graduare le previsioni di entrata e di uscita in “capitoli” così da definire un’ulteriore sottoclasse che permetta di attribuire la stessa risorsa/intervento a responsabili diversi; è inoltre possibile ulteriormente graduare i servizi in centri di costo. Tutti gli atti e i provvedimenti di gestione conseguenti all’attuazione del PEG sono di competenza dei responsabili. Le determinazioni sui provvedimenti di spesa vengono quindi a sostituire le deliberazioni di Giunta previste dalla legislazione precedente. Nel corso dell’anno il bilancio preventivo può essere modificato per adeguarne le previsioni alle esigenze che man mano si vengono a manifestare. Esistono due diverse tipologie di modifiche che possono essere apportate alle previsioni iniziali: Quelle che modificano il valore complessivo delle uscite e delle entrate; Quelle che non modificano l’ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio. In questo secondo caso le modifiche si rendono necessarie in quanto sebbene le previsioni complessive siano corrette, scorretta risulta in corso d’anno la distribuzione tra servizi e/o tra interventi. In questo caso le variazioni, che sono variazioni al documento di PEG, sono di competenza della Giunta e possono essere deliberate entro e non oltre il 15/12 dell’anno di competenza. Le variazioni che modificano il valore complessivo degli stanziamenti d’entrata e d’uscita sono invece di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro e non oltre il 30/11 dell’anno di competenza6. In caso di urgenza la delibera può essere adottata dalla Giunta, deve però poi essere ratificata dal Consiglio, pena le decadenza. È comunque fatto divieto di: Modificare gli interventi di spesa finanziati con i titoli IV e V delle entrate per aumentare gli interventi di spesa finanziati con i titoli I, II e III delle entrate; Modificare gli importi dei capitoli per servizi per conto terzi, sia tra di loro che per aumentare altre previsioni di bilancio; Trasferire importi dalla competenza ai residui e viceversa. Con la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio entro il 30/11, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio sulla gestione di competenza, qualora i mezzi ordinari di bilancio non lo consentano, è consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione emergente dall’ultimo rendiconto deliberato, nella misura dell’importo disponibile e libero dalla quote dei fondi vincolati. 7 La gestione del bilancio La gestione del bilancio all’interno dell’ente locale è disciplinata da alcuni principi contabili che tendono a mantenere l’equilibrio della gestione. In primo luogo le spese possono essere sostenute solo laddove esista disponibilità sull’intervento o sul capitolo del bilancio di previsione, e solo previo apposito impegno. L’impegno è l’atto amministrativo che consente di effettuare la spesa, tale atto deve essere comunicato al fornitore. Se per eventi eccezionali e imprevedibili sia necessario ordinare lavori che comportano una spesa, tale ordinazione deve essere regolarizzata da apposito impegno entro trenta giorni e comunque non oltre il 31/12. Tutte le spese effettuate non in ottemperanza dei principi suesposti non comportano oneri a carico del bilancio dell’Ente. Il pareggio di bilancio in corso di gestione dovrebbe comunque essere assicurato dall’intervento del Consiglio Comunale che in corso d’anno può sempre deliberare: il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio che in corso d’anno si sono venuti a generare; il ripiano del disavanzo generatosi nell’ultimo rendiconto deliberato; il ripiano del disavanzo 6 Si ricorda che le variazioni di bilancio modificano necessariamente il Peg che deve essere pertanto riassegnato dalla Giunta ai responsabili di servizio. emergente dalla gestione in corso. Tale delibera deve comunque essere adottata entro il 30/9, pena l’attivazione della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. In tale delibera deve essere indicato come si intende far fronte allo squilibrio finanziario, impegnando i relativi fondi nel bilancio di esercizio o nei bilanci dei due anni successivi (in questo caso le quote devono essere uguali per i tre anni), definendo un vincolo di destinazione di per un importo corrispondente di tutte le entrate, incluse quelle emergenti da alienazione del patrimonio disponibile (è comunque vietato utilizzare a tal fina le entrate derivanti da prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge). Nel caso in cui l’ultimo rendiconto presenti un disavanzo e non siano state applicate le disposizioni precedenti, l’ente può assumere impegni solo per l’assolvimento di pubbliche funzioni e di servizi di propria competenza, oltre a pagare spese a fronte di impegni presi in esercizi precedenti (residui) o derivanti da obblighi di legge. 7.1 La gestione delle entrate L’acquisizione delle entrate iscritte nel bilancio di previsione avviene per l’ente locale secondo un procedimento amministrativo preordinato che prevede le seguenti fasi: l’accertamento, la riscossione, il versamento. L’accertamento è la fase giuridica in cui sorge per l’ente il diritto al credito, diritto che deve essere dimostrato da apposita documentazione dimostrativa o dall’esistenza di un idoneo titolo giuridico. Nella fase dell’accertamento deve essere individuato il debitore, l’ammontare del credito dell’ente, la scadenza. L’accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante un’apposita registrazione contabile. Tutte le entrate che sono state stanziate nel bilancio di previsione e che non sono state accertate nel corso dell’anno costituiscono “diseconomie” di accertamento (minori accertamenti rispetto agli stanziamenti), e concorrono a determinare i risultati finali delle gestione. L’accertamento si effettua: mediante l’emissione di ruoli per le imposte e i tributi; mediante prenotazione sulla documentazione attestante i trasferimenti dello Stato e degli altri livelli di governo; mediante le liste di carico per le entrate patrimoniali, quelle derivanti dai servizi produttivi, quelle derivanti da servizi per i quali è prevista una tariffa a carico dell’utenza; mediante contratti o atti amministrativi specifici per le entrate derivanti da alienazioni e da concessioni; mediante la concessione e la stipula del contratto del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti o di altri Istituto di Credito per le entrate derivanti da mutui. La riscossione è la fase successiva all’accertamento, in questa fase avviene l’introito delle somme dovute all’ente da parte del Tesoriere o di altri enti incaricati della riscossione. L’atto che autorizza il Tesoriere ad incassare le somme per conto dell’ente è la reversale incasso che viene rilasciata dall’ente locale al debitore. L’emissione della reversale, che avviene nella fase della riscossione, da luogo ad un’apposita annotazione nelle scritture contabili dell’ente. Nella reversale deve essere individuato: la risorsa o il capitolo cui l’entrata in oggetto si riferisce; l’esercizio finanziario: se cioè la riscossione sia relativa ad una risorsa di competenza o ad una rilevata tra i residui; le generalità del debitore; la somma da riscuotere; la causale dell’entrata; eventuali vincoli di destinazione dell’entrata; la data di emissione; firma del funzionario ordinante. Le reversali che non vengono riscosse dal Tesoriere entro il 31/12 vengono restituite all’ente e annullate e gli importi corrispondenti vengono iscritte nel conto residui attivi. Le entrate accertate e non riscosse nel corso dell’anno costituiscono residui attivi e vengono iscritte in un’apposita voce del bilancio consuntivo. Il versamento o liquidazione è la fase delle entrate, fase grazie alla quale le somme riscosse dal Tesoriere entrano nelle casse dell’Ente. 7.2 La gestione delle spese Le spese previste nel bilancio preventivo di competenza costituiscono il tetto massimo delle autorizzazioni complessive, e questo, come visto, per garantire il pareggio di bilancio. Perché si verifichi questa compatibilità la gestione delle uscite è regolamentata da procedimenti che prevedono le seguenti fasi: impegno. Liquidazione, ordinazione, pagamento. L’impegno è la prima fase della gestione delle uscite e senza dubbio la più rilevante infatti è attraverso questo strumento che è possibile una gestione ordinata e regolare degli obblighi finanziari. Per il rispetto dell’equilibrio economico- finanziario l’impegno ha come vincolo quantitativo lo stanziamento di bilancio, non potendosi mai prefigurare per nessuna ragione che si abbia un impegno maggiore dello stanziamento. Con l’impegno si riducono le disponibilità complessive di un determinato intervento per destinarne l’importo a fronteggiare un’obbligazione giuridica di pagamento che nasce in correlazione ad una determinata spesa. Si può assumere un impegno, relativamente ad una determinata spesa, solo se: esiste un’obbligazione giuridicamente perfezionata; è noto l’ammontare del debito; si definisce la motivazione dell’importo da pagare; si individua il creditore; si fissa la scadenza; si individua la voce economica (intervento, servizio, funzione) del bilancio di competenza cui fa riferimento la spesa, e di conseguenza la rilevazione contabile del debito; la disponibilità del relativo stanziamento è accertata mediante attestazione di copertura finanziaria 7. Gli impegni possono essere assunti dal Consiglio, dalla Giunta e dai dirigenti (responsabili di servizio) secondo quanto stabilito dalle norme statutarie e regolamentari. Attraverso il PEG, come visto, la Giunta con un unico atto amministrativo autorizza i responsabili ad impegnare, nel limite degli stanziamenti di bilancio, sugli interventi di propria competenza. Esistono spese che vengono impegnate senza specifici atti formali (deliberazione di Giunta e/o di Consiglio, determinazioni dei responsabili), in particolare: trattamento economico riconosciuto al personale dipendente; le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti; altri importi in base a contratti o disposizioni di legge. Inoltre sono direttamente impegnati gli stanziamenti di bilancio relativi a: spese in conto capitale finanziate con entrate derivanti da mutui già concessi; spese di bilancio, sia correnti che in conto capitale, finanziate con accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata. L’impegno deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. Tutti gli stanziamenti di spesa per i quali non è stato assunto un impegno entro il termine dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. La liquidazione è la fase con la quale il responsabile del servizio, che ha ordinato una certa fornitura di beni e/o servizi o l’esecuzione di determinati lavori, determina la somma liquida e certa da pagare. La liquidazione può avvenire solo previa analisi e verifica della correttezza della documentazione che comprovi il diritto acquisito del creditore (fattura, parcella, contratto o altro). Qualora esistano delle irregolarità nella documentazione, rispetto all’impegno assunto, prima di effettuare la liquidazione si dovrà provvedere ad effettuare tutte le necessarie azioni correttive. L’ordinazione dei pagamenti è la fase nella quale viene emesso il mandato di pagamento, che è il documento formale attraverso il quale si dà ordine al Tesoriere di provvedere al pagamento delle spese. Il mandato deve necessariamente essere sottoscritto dal responsabile della ragioneria e deve contenere le seguenti indicazione: l’intervento o il capitolo cui la spesa in oggetto si riferisce, con la situazione finanziaria del relativo stanziamento; l’esercizio finanziario: se cioè il pagamento sia relativo ad un intervento o capitolo di competenza o ad uno rilevato tra i residui; le generalità del creditore, con relativo codice fiscale e/o partita iva; la somma da pagare; la causale della spesa; eventuali agevolazioni di pagamento; la scadenza del pagamento; estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa; eventuali vincoli alla destinazione; la data di emissione; firma del funzionario ordinante. Quando una di queste specifiche non è nota, è possibile effettuare nel corso della gestione una “prenotazione” d’impegno realtiva a spese in corso di definizione o di ammontare non ancora noto. Tutte le prenotazioni che nel corso non si sono trasformate in impegni certi e definiti vengono annullate, gli importi corrispondenti vengono registrati nelle scritture contabili come economie di spesa e come tali concorrono a definire i risultati della gestione. 7 L’emissione del mandato dà luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili, con riferimento allo specifico intervento o capitolo, distintamente per le spese in conto competenza e per quelle in conto residui. Il pagamento è la fase conclusiva delle uscite che si realizza nel momento in cui il tesoriere, per conto dell’ente, provvede ad estinguere l’obbligazione nei confronti del creditore. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento (con le sole eccezioni viste precedentemente). Il pagamento può avvenire solo se il mandato è emesso in modo regolare e nei limiti dello stanziamento di competenza. Tutti i mandati rimasti parzialmente inestinti al 31/12 vengono commutati d’ufficio dal tesoriere in assegni postali e quindi si considerano comunque pagati. 7.3 Residui attivi e passivi, economie e diseconomie Si definiscono residui attivi8 tutte le somme accertate e non riscosse nel corso dell’esercizio. Costituiscono residui attivi anche le entrate provenienti da assunzioni di mutui se entro la fine dell’esercizio è intervenuta la concessione dello stesso e stipula del contratto. I residui attivi devono essere conservati nel conto dei residui fino all’atto della riscossione delle somme relative o fino a quando non si dichiari l’inesigibilità, insussistenza o prescrizione di dette somme 9. La cancellazione dei residui attivi può avvenire solo tramite una deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi prima dell’approvazione del rendiconto gestionale. Si definiscono residui passivi10 le spese impegnate e non pagate entro la fine dell’esercizio. I residui passivi vengono conservati nel conto dei residui fino all’avvenuto pagamento o fino a che non se ne dimostri l’insussistenza o prescrizione. La cancellazione11 dei residui passivi, totale o parziale, può avvenire solo previa apposita delibera del Consiglio Comunale, da adottarsi prima dell’approvazione del rendiconto, e previo riaccertamento dei debiti per verificarne la reale o meno sussistenza delle ragioni che avevano determinato la registrazione contabile. Si definisce economia di entrate il valore pari a: La differenza tra il valore accertato e il valore stanziato, qualora il primo sia superiore al secondo (economia di accertamento); La differenza tra valore riscosso e valore accertato, qualora il primo sia superiore al secondo (economia di riscossione in conto competenza); La differenza tra valore riscosso in conto residui e il valore dei residui iniziali, qualora il primo sia superiore al secondo (economia di riscossione in conto residui). 8 La formula di definizione dei residui attivi finali è la seguente: residui attivi finali = residui attivi iniziali + accertamenti – riscossioni in c/competenza + economie di riscossione – diseconomie di riscossione - riscossioni in c/residui + riaccertamento di residui attivi – cancellazione di residui attivi. 9 Esempi di situazioni che potrebbero comportare la cancellazione di residui attivi sono i seguenti: Scorretta valutazione in quanto l’entrata non è precisamente definibile preventivamente; Avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata (sia con riferimento alla risorsa che con riferimento alla competenza); Inesistenza del residuo attivo in seguito di errata cancellazione del residuo passivo correlato (entrate con destinazione vincolata); Accertata irreperibilità o insolvenza del debitore; Rinuncia a crediti di modesta entità per il quali il costo delle riscossione risulterebbe superiore all’entrata. 10 La formula di definizione dei residui passivi finali è la seguente: residui passivi finali = residui passivi iniziali + impegni – pagamenti in c/comptenza – economie di pagamento – pagamenti in c/residui – cancellazione o perenzione di residui passivi 11 Tale azione può rendersi necessaria nei seguenti casi: Scorretta valutazione in quanto l’uscita non è precisamente definibile preventivamente; Avvenuta pagamento erroneamente contabilizzato (sia con riferimento alla risorsa che con riferimento alla competenza); Indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile; Inesistenza del residuo passivo in seguito ad errata cancellazione del residuo attivo ad esso correlato (entrate con destinazione vincolata); Accertata irreperibilità del creditore; Abbuono volontario o transattivo di debito contestato; Scadenza del termine di prescrizione. Si definisce diseconomia di entrate il valore pari a: La differenza tra il valore stanziato e il valore accertato, qualora il primo sia superiore al secondo (diseconomia di accertamento); La differenza tra valore accertato e valore riscosso a saldo, qualora il primo sia superiore al secondo (diseconomia di riscossione in conto competenza); La differenza tra valore rilevato nei residui iniziali e valore riscosso in conto residui a saldo, qualora il primo sia superiore al secondo (diseconomia di riscossione in conto residui). Si definisce economia di spesa, non esistono diseconomie di spesa in quanto non è possibile rilevare impegni maggiori degli stanziamenti e pagamenti maggiori degli impegni, il valore pari a: La differenza tra valore stanziato e valore impegnato, qualora quest’ultimo sia inferiore allo stanziamento (economia di stanziamento); La differenza tra valore impegnato e valore pagato a saldo, qualora quest’ultimo sia inferiore all’impegno (economia di pagamento in conto competenza); La differenza tra il valore dei residui iniziali e il valore del pagamento a saldo in conto residui, qualora quest’ultimo sia inferiore al primo (economia di pagamento in conto residui). 8 Il rendiconto della gestione I risultati della gestione del bilancio vengono sintetizzati nel rendiconto della gestione che si compone di tre diversi documenti: il conto del bilancio, il conto economico e il conto consuntivo. Il rendiconto della gestione deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza. Il rendiconto viene presentato al Consiglio Comunale, da parte della Giunta, accompagnato dalla relazione dell’organo di revisione, dalla relazione della Giunta, dall’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di competenza. Nella relazione redatta dalla Giunta sono illustrati: Valutazioni di efficacia e di efficienza sulla gestione; I criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche; Gli scostamenti tra previsioni e valori consuntivi e vengono individuate e motivate le cause che li hanno provocati. Il rendiconto della gestione è sottoposto a controllo da parte dell’organo di controllo regionale, inoltre per tutti gli EE.LL. con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e per quelli per i quali la gestione si chiuda con un disavanzo di gestione il rendiconto deve essere presentato alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti per il referto previsto dalla Legge n. 51/82. 8.1 Il conto del bilancio Il conto del bilancio evidenzia i risultati della gestione rendendo possibile il confronto diretto con le previsione fatte l’anno precedente. Rileva la gestione finanziaria autorizzativa dell’ente locale evidenziando accertamenti e impegni e assicurando gli equilibri finanziari tra entrate e uscite. Nel conto del bilancio per ciascuna risorsa dell’entrata e intervento dell’uscita sono rilevati: La classificazione delle voci; La descrizione; Gli stanziamenti definitivi risultanti dalla chiusura dell’esercizio; I residui, distinguendo tra quelli di nuova costituzione e quelli provenienti dagli anni precedenti; Gli impegni/accertamenti; I pagamenti/riscossioni; Le eventuali economie/diseconomie distinte tra quelle derivanti dalla gestione di competenza e quelle derivanti dalla gestione del conto residui. Al conto del bilancio sono allegati una serie di quadri di sintesi che hanno lo scopo di fornire maggiori informazioni relative alla gestione, tali quadri sono: il quadro generale delle entrate e quello delle spese dove si effettua un confronto (percentualizzato) con le previsioni iniziali e si riassumono gli accertamenti/impegni le riscossioni/pagamenti e i residui; il prospetto relativo ad ogni servizio gestito in economia, con l’indicazione degli impegni assunti sulle spese correnti per ciascuna funzione e servizio e per ciascun intervento; il riepilogo generale di classificazione delle spese sia correnti che in c/capitale; il quadro relativo alle spese per rimborso prestiti; il quadro analitico relativo alle funzioni delegate dalla Regione; il quadro riassuntivo della gestione di competenza, che si conclude con l’analisi del risultato della gestione; il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, che si conclude con l’analisi del risultato di amministrazione. Inoltre al conto del bilancio sono allegati una serie di indici quali: Indicatori economici-finanziari sull’andamento della gestione; I parametri di deficitarietà che supportano nella comprensione di quello che è il grado di dissesto dell’ente; Ulteriori parametri di efficacia efficienza. Tab 3.1 Il conto del bilancio: Riepilogo delle entrate Descrizione Residui conservati Stanziamenti Definitivi di Bilancio competenza Totale accertamenti Determinazione dei residui Residui attivi da riportare Riscossioni Differenze Residui Competenza Gestione residui Gestione competenza Residui Competenza Totale Dai residui Dalla competenza Totale Maggiori residui Minori residui Maggiori Accer.ti Minori Accert.ti Titolo I Entrate Tributarie Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione Titolo III Entrate extratibutarie Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi Totale generale Avanzo di amministrazione ======= ======= ========= ====== ========= ====== ====== ========= ====== ======= ====== ======= ====== Fondo cassa al 1° gennaio ======= ======= ========= ====== ========= ====== ====== ========= ====== ======= ====== ======= ====== TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Tab 3.2 Il conto del bilancio: Riepilogo delle uscite Descrizione Residui conservati Stanziamenti Definitivi di Bilancio competenza Titolo I Spese correnti Titolo II Spese in conto capitale Titolo III Spese per rimborso prestiti Titolo IV Spese da servizi per conto terzi Totale generale Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA Totale impegni Gestione residui Gestione competenza Determinazione dei residui Residui passivi da riportare Pagamenti Residui Competenza Totale Dai residui Dalla competenza Totale Differenze Residui Competenza Insuss.ti Prescritti Economie 8.1.1 Il risultato della gestione Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l’approvazione del rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle componenti riepilogative dell’intera attività gestionale e che costituisce l’avanzo o il disavanzo al 31 dicembre dell’ultimo esercizio chiuso, rimanendo in esso assorbiti i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi. Il risultato della gestione può essere analizzato sia nella sua struttura che nella sua formulazione come flusso. In quanto flusso il risultato della gestione emerge dalla seguente relazione: risultato di amministrazione iniziale + accertamenti – impegni + economie di riscossione/pagamento – diseconomie di riscossione + economie in conto residui – diseconomie in conto residui = risultato di amministrazione finale che in caso di totale applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente risulta pari a: risultato di amministrazione = economie – diseconomie La rappresentazione della struttura del risultato di amministrazione è la seguente: risultato di amministrazione = fondo cassa + residui attivi – residui passivi, dove il fondo cassa si forma in base alla seguente relazione: fondo cassa finale = fondo cassa iniziale + riscossioni (in competenza e in c/residui) – pagamenti (in competenza e in c/residui). L’avanzo di amministrazione può o meno essere applicato al bilancio di previsione, il disavanzo, come già visto, deve obbligatoriamente essere applicato. L’applicazione dell’avanzo di amministrazione deve tener conto dell’obbligatorietà della destinazione delle quote di ammortamento accantonate al reinvestimento. Anche nell’applicazione del disavanzo tale obbligatorietà deve essere rispettata, pertanto il disavanzo deve essere applicato per l’importo pari alla somma del saldo contabile di amministrazione aumentato dell’importo corrispondente alle quote di ammortamento. L’avanzo di amministrazione deve prioritariamente essere destinato al finanziamento delle spese correnti e delle spese per investimento correlate ad accertamenti di entrate vincolate per destinazione di legge, nonché agli accantonamenti delle quote di ammortamento. Per rispettare queste priorità il risultato di amministrazione viene articolato in quattro livelli di valore aggregati: I fondi vincolati; I fondi per il finanziamento delle spese per investimento; I fondi di ammortamento: da destinarsi al reinvestimento; I fondi non vincolati: da utilizzarsi in via prioritaria per la copertura dei debiti fuori bilancio. Possono comunque essere utilizzati anche per il finanziamento di spese correnti purchè queste non siano di tipo routinario (personale etc..) e purchè esista una delibera del Consiglio Comunale che motivi l’impossibilità di far fronte a tali spese in modo alternativo.