3 Rendicontazione - Notiziario della Regione Piemonte per le

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(ALLEGATO 1)
L.R. 3.8.1998, N. 20 “ NORME PER LA DISCIPLINA, LA TUTELA E LO SVILUPPO
DELL’APICOLTURA IN PIEMONTE”
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE
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INDICE
Pag.
- Parte generale
1. Finalità
2. Programmazione
3. Beneficiari
4. Esclusioni
5. Priorità
6. Procedure
7. Ricorsi
8. Norme tecniche
9. Vincolo di destinazione
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- Interventi e attività finanziabili
1. Strutture
2. Acquisto macchine
3. Allevamento e selezione di api regine di razza ligustica
4. Assistenza tecnica apistica
5. Formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori
6. Programmi di ricerca
7. Promozione, divulgazione e valorizzazione dell’apicoltura e dei suoi prodotti
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- Censimento del patrimonio apistico
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- Adempimenti sanitari
1. Dichiarazione per la cessione di famiglie d’api
2. Libretto sanitario aziendale
3. Centro apistico regionale
4. Nomadismo, comunicazione spostamento apiari
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A - PARTE GENERALE
1. Finalità
Con la Legge Regionale n. 20/98 la Regione si propone la disciplina, tutela e lo sviluppo
dell’apicoltura in Piemonte attraverso:
- disciplina igienico-sanitaria dell’apicoltura;
- disciplina del nomadismo;
- tutela dell’allevamento e selezione delle api regine;
- incentivi e sostegni a favore dell’apicoltura.
2. Programmazione
Per conseguire le finalità previste dalla L.R. n. 20/98 la Regione può utilizzare risorse finanziarie di
provenienza comunitaria, nazionale, regionale o di enti locali, con la partecipazione anche di
contributi privati.
Le iniziative per essere ammesse ai benefici della presente legge debbono essere in armonia con:
- piani provinciali preventivamente approvati dalla Regione;
- piano regionale di sviluppo e relativi aggiornamenti;
- interventi previsti dallo Stato nel settore apistico e del miele;
- interventi previsti dall’Unione Europea in tema di politica agricola comune ed in particolare quelli
relativi al settore apistico e del miele.
3. Beneficiari
Di seguito vengono riportate le definizioni dei beneficiari dei contributi in conto capitale per la
realizzazione delle attività ed iniziative previste dall’art. 6 della L.R. 20/98 (vedi successivo punto
B), e con le limitazioni previste dall’art.7 della L.R. 20/98:
a) apicoltori produttori apistici singoli o associati;
b) apicoltori amatoriali;
c) associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte;
d) enti di ricerca ed istituti di ricerca universitari.
4. Esclusioni
Non sono ammissibili i seguenti investimenti:
- investimenti iniziati o realizzati prima della presentazione della domanda;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- interventi di costruzione o adeguamento dei locali di lavorazione o conservazione della
produzione degli alveari che non rispettino le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione
vigente;
5. Priorità
E’ accordata priorità agli interventi previsti dall’articolo 6 comma 1° lettere a), b), c), d), e), l) se la
richiesta é effettuata da “apicoltori produttori apistici”.
A parità di condizioni é ammessa priorità per interventi da realizzarsi in zone classificate
montagna, collina, pianura e in subordine in base al numero di alveari posseduti e denunciati e in
base al fatturato dimostrabile, in ulteriore subordine se apicoltore biologico e per ultimo in base
all’ordine di presentazione della domanda.
6. Procedure
Le domande per i contributi diretti alle aziende apistiche devono essere presentate alle Province
su modelli predisposti dagli Uffici provinciali competenti per territorio, entro i termini fissati dalle
Amministrazioni provinciali concordati con l’Assessorato regionale Agricoltura.
Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di protocollo dell’Ufficio
ricevente, se consegnata a mano, oppure la data del timbro postale se inviata per posta a mezzo
lettera raccomandata AR.
Le Province provvedono, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, a dare
comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.
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Per le istanze non finanziabili le Province daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti
interessati del mancato accoglimento.
Le Province provvederanno a definire l’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a
predisporre il provvedimento con il quale viene determinata l’esatta spesa ammessa, l’importo del
contributo in conto capitale e verranno fissate le necessarie prescrizioni.
I contributi saranno erogati, in una o più soluzioni, su richiesta dei beneficiari previo accertamento
di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti e a seguito della presentazione della
documentazione prescritta con l’atto di concessione.
7. Ricorsi
I provvedimenti di reiezione, sospensione e revoca delle istanze devono essere comunicati con
lettera raccomandata A.R., con obbligo per l’Amministrazione di motivare le ragioni del
provvedimento; la comunicazione deve contenere l’indicazione degli organi ai quali è possibile
presentare ricorso entro i termini stabiliti.
8. Norme tecniche
8.1 Inizio lavori. Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda l’interessato può
iniziare i lavori a proprio rischio, previa comunicazione alla Provincia. L’inizio dei lavori nei termini
sopraindicati non preclude di per sé l’ammissibilità delle agevolazioni, e non comporta impegno
alcuno per l’Amministrazione ai fini di un eventuale finanziamento. L’acquisto di macchinari ed
attrezzature é consentito dopo la presentazione della domanda.
8.2 Acconti. Ultimata la fase istruttoria con l’emissione del relativo nullaosta, la Provincia può
erogare, su istanza del beneficiario, acconti fino all’80% del contributo concesso,
proporzionalmente ai lavori eseguiti ed agli acquisti effettuati.
8.3 Tempo di esecuzione delle opere. Il termine per l’esecuzione delle opere é stabilito, di norma,
in dodici mesi dopo l’approvazione del progetto. Trascorso tale termine senza l’avvenuta
esecuzione delle opere, e senza che sia stato richiesto il relativo accertamento o sia stata richiesta
una proroga, l’agevolazione decade.
8.4 Liquidazione con riserva per opere. La Provincia può procedere alla liquidazione delle
agevolazioni concesse relative alla costruzione ristrutturazione e ammodernamento delle strutture
aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari anche in assenza delle
prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, sempreché
l’interessato dimostri di aver tempestivamente provveduto a quanto suo dovere per ottenere il
rilascio della suddetta documentazione. Rimane a carico del beneficiario l’obbligo di presentare i
documenti mancanti entro il termine stabilito dalla Provincia e comunque non appena ne venga in
possesso, pena la decadenza delle agevolazioni e la conseguente restituzione delle somme
riscosse maggiorate degli interessi.
8.5 Prezzario. La verifica della congruità dei prezzi verrà eseguita sulla base del Prezzario
regionale agricoltura vigente al momento della definizione dell’istruttoria. Per macchinari e
attrezzature la congruità della spesa sarà desunta dal raffronto di tre preventivi comparabili fra
loro.
8.6 Spese generali e tecniche. La percentuale ammissibile per le spese generali e tecniche é
fissata come segue:
- 5% dell’importo delle opere edili;
- 2% dell’importo delle macchine e attrezzature fisse.
9. Vincolo di destinazione
Le strutture fisse realizzate con il contributo regionale non possono essere distolte dalle finalità e
dall’uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienate totalmente o parzialmente, per un periodo
di dieci anni dalla richiesta di collaudo; le macchine e le attrezzature mobili per un periodo di
cinque anni dal loro acquisto.
E’ ammessa, previa autorizzazione della Provincia, l’alienazione anticipata di parte di strutture, di
macchine e attrezzature, purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di
ordine tecnico-economico.
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B – INTERVENTI ED ATTIVITA’ FINANZIABILI
1. Strutture (art. 6 comma 1° lett. a, lett. d)
Le iniziative finanziabili sono:
- costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e
conservazione della produzione degli alveari;
- adeguamento alle norme igienico - sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare.
1.1 Agevolazioni previste
Contributi in conto capitale fino al massimo consentito dalla normativa vigente.
1.2 Documentazione
La domanda di contributo presentata sul modello predisposto dalla Provincia, ai fini dell’istruttoria
deve essere completata dalla seguente documentazione:
1. computo metrico dettagliato di spesa, distinto per categorie di opere firmato dal richiedente e
dal tecnico progettista;
2. disegni dettagliati delle opere da eseguire con l’indicazione delle eventuali opere preesistenti
(colorate in blu), di quelle da demolirsi (colorate in giallo) e di quelle da costruirsi (colorate in
rosso). Inoltre dovrà prodursi una planimetria di insieme su scala 1:500 con riportati gli estremi
catastali;
3. relazione tecnica dettagliata, con l’indicazione del tempo occorrente per la realizzazione delle
opere, firmata dal richiedente e dal tecnico progettista;
4. titolo di possesso del terreno su cui devono sorgere le opere (certificato catastale, copia
dell’atto di acquisto debitamente trascritto, compromesso di vendita, contratto d’affitto ecc.);
5. certificazione antimafia (se prevista dalle disposizioni vigenti);
6. concessione edilizia copia conforme all’originale.
Per la fase di accertamento e liquidazione del contributo dovrà essere presentata specifica
richiesta corredata dalla seguente documentazione:
1. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;
2. computo metrico consuntivo;
3. fatture dettagliate e quietanzate;
4. disegni esecutivi;
5. certificato di agibilità;
6. ogni altra documentazione prescritta con l’atto di concessione.
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2. Acquisto macchine (art. 6 comma 1° lett. b)
Le iniziative finanziabili sono:
- acquisto macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli
alveari;
- acquisto o ammodernamento delle arnie e loro componenti.
2.1 Agevolazioni previste
Contributi in conto capitale fino al massimo consentito dalla normativa vigente.
2.2 Documentazione
La domanda di contributo presentata sul modello predisposto dalla Provincia, ai fini dell’istruttoria
deve essere completata dalla seguente documentazione:
1. titolo di possesso dei locali dove saranno collocati i macchinari;
2. planimetria e disegni indicanti la collocazione dei macchinari e delle attrezzature fisse esistenti
(evidenziate con colore blu) e nuove (evidenziate con colore rosso);
3. tre preventivi di altrettante ditte specializzate per ogni attrezzatura;
4. prospetto comparativo delle offerte dal quale risultino le ditte prescelte ed il motivo della
preferenza;
5. certificazione antimafia (se prevista dalle disposizioni vigenti).
Per la fase di accertamento e liquidazione del contributo dovrà essere presentata specifica
richiesta corredata dalla seguente documentazione:
1. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;
2. elenco delle attrezzature acquistate;
3. fatture dettagliate e quietanzate;
4. ogni altra documentazione prescritta con l’atto di concessione.
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3. Allevamento e selezione di api regine di razza ligustica, sostituzione di api regine
presenti in allevamenti all’interno delle zone di rispetto di cui all’art. 27 della L.R. n. 20/98,
con api regine di razza ligustica ( art. 6 comma 1° lett. c, e)
3.1 Iniziative finanziabili
- Allevamento e selezione di api regine di razza ligustica;
- sostituzione di api regine presenti in allevamenti all’interno delle zone di rispetto di cui all’art. 27
della L.R. 20/98, con api regine di razza ligustica.
3.2 Agevolazioni previste
Contributi in conto capitale fino al massimo consentito dalla normativa vigente.
3.3 Documentazione e prescrizioni
La domanda di contributo presentata sul modello predisposto dalla Provincia, ai fini dell’istruttoria
deve essere completata dalla seguente documentazione:
1. programma di selezione validato da una istituzione scientifica;
2. preventivo di spesa, dettagliato per ogni anno in caso di attività poliennale, ove saranno
indicate le spese previste.
I richiedenti devono possedere e mantenere i seguenti requisiti:
- essere iscritti all’albo regionale degli allevatori di api regine;
- allevare, sul territorio regionale, esclusivamente api regine appartenenti alla pura razza ligustica;
- comprovare la razza allevata a mezzo di adeguate analisi del DNA;
- vendere annualmente almeno 1.000 regine;
- gestire almeno 300 nuclei di fecondazione;
- partecipare ai programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi
dalla Regione;
- consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed opportuni dagli Assessorati
regionali all’agricoltura e alla sanità e dai Servizi veterinari delle ASL.
Per la fase di accertamento e liquidazione del contributo dovrà essere presentata specifica
richiesta corredata dalla seguente documentazione:
1. relazione tecnica dei risultati ottenuti vistata dall’istituzione scientifica;
2. consuntivo di spesa;
3. copie conformi all’originale delle fatture regolarmente pagate;
4. ogni altra documentazione prescritta con l’atto di concessione.
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4. Assistenza tecnica apistica (art.6 comma 1° lett. f)
4.1 Iniziative finanziabili
Le Associazioni dei produttori riconosciute dalla Regione Piemonte possono presentare domanda
per ottenere un contributo per il finanziamento di tecnici che svolgano, per il periodo stabilito in
convenzione, esclusivamente tali attività di assistenza tecnica:
- generalizzata, a mezzo di incontri, conferenze, comunicati e materiale divulgativo di tipo tecnico;
- individualizzata, a mezzo di visite aziendali, qualora richieste, o ritenute necessarie ai fini della
prevenzione sanitaria e della razionalizzazione dei metodi di allevamento;
- recapiti, da tenersi a disposizione degli apicoltori per informazioni, consigli tecnici, gestionali,
normativi, sanitari ecc.;
- eventuali collaborazioni per prove di lotta alle patologie delle api, se preventivamente autorizzate
dall’Assessorato, purché siano garantite le attività sopra riportate;
tutte queste attività sono da intendersi rivolte nei confronti di tutti gli apicoltori residenti in
Piemonte, associati e non, professionisti, semiprofessionisti e hobbisti che ne fanno richiesta.
4.2 Compiti dei tecnici apistici
I tecnici apisti devono assolvere i seguenti compiti:
- assicurare un coordinamento tra l’Università e gli Istituti di ricerca e gli apicoltori al fine di
utilizzare, con l’applicazione pratica in azienda i risultati della ricerca scientifica;
- informare gli apicoltori sulla legislazione specifica, sugli andamenti produttivi, di consumo e di
mercato dei diversi prodotti apistici;
- informare ed aggiornare gli apicoltori sulle norme che regolano la produzione, la qualità e la
presentazione dei prodotti, al fine di tutelare sia i produttori che i consumatori;
- assicurare un coordinamento tra apicoltori e ASL, al fine di garantire una efficace azione di
prevenzione e lotta delle patologie dell’alveare, una razionale scelta dei presidi da impiegare e dei
tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi;
- tenere aggiornato l’indirizzario degli apicoltori della zona in cui operano e che hanno fatto
richiesta di assistenza tecnica, di una mappa dei loro apiari e della consistenza degli alveari, al
fine anche di consentire in qualsiasi momento di dare le relative informazioni e le necessarie
segnalazioni;
- acquisire dati sulle potenzialità mellifere delle zone di loro competenza, al fine di disporre di un
substrato sul quale sviluppare, utilizzando anche i dati citati al precedente trattino sia le mappe
mellifere, sia le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari, utile per una
razionalizzazione del nomadismo in Piemonte;
- curare e favorire, anche con il supporto delle Organizzazioni di categoria, la collaborazione tra
agricoltori e apicoltori, sviluppando l’informazione e le azioni dimostrative per far conoscere agli
agricoltori l’importanza e l’utilità che riveste il servizio di impollinazione svolto dalle api a favore
della produzione agricola e forestale e della conservazione dell’ambiente;
- informare gli apicoltori sull’opportunità di promuovere il consumo di prodotti apistici a mezzo della
divulgazione delle proprietà nutritive, dietetiche e terapeutiche possedute dai prodotti dell’alveare,
nonchè a mezzo dell’educazione mellifera del consumatore;
- eseguire, in collaborazione coi veterinari delle ASL competenti per territorio, i controlli funzionali e
sanitari dei produttori di api regine che operano sul territorio di competenza;
- incentivare la sostituzione di api regine;
4.3 Agevolazioni previste
Contributi in conto capitale fino al massimo consentito dalla normativa vigente.
Spesa massima ammissibile 65 milioni di lire (coordinatori), 62 milioni di lire (tecnici) così
suddivisa:
a) emolumenti pari a lire 57 milioni oneri fiscali compresi per ogni tecnico coordinatore;
b) emolumenti pari a lire 54 milioni oneri fiscali compresi per ogni tecnico;
c) spese per trasferte e supporti tecnici fino a un massimo di lire 8 milioni/anno per tecnico.
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4.4 Procedure
Le Associazioni dei produttori riconosciute presentano, entro la data fissata dalla Regione,
domanda di finanziamento corredata da un programma di attività articolato su base territoriale che
verrà inviato in copia alla Provincia competente per territorio che entro 15 giorni potrà fornire
all’Assessorato Regionale Agricoltura valutazioni e suggerimenti, e dalla seguente
documentazione:
a) programma di attività articolato su base territoriale;
b) copia della convenzione con i tecnici apistici, del contratto di lavoro o di tutta quella
documentazione che possa servire ad individuare il tecnico e la relativa Associazione di
riferimento;
c) preventivi di spesa;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Presidente dell’Associazione con la quale lo
stesso si impegna a far svolgere ai tecnici addetti all’assistenza tecnica apistica solo ed
esclusivamente attività di consulenza specialistica a favore degli apicoltori;
e) ogni altra documentazione necessaria per l’istruttoria.
Entro la data fissata dal Settore regionale competente, le Associazioni presentano la richiesta di
liquidazione del contributo dell’anno precedente corredandola con la seguente documentazione:
1. relazione tecnica sull’attività svolta;
2. elenco degli apicoltori che hanno usufruito dell’assistenza tecnica;
3. consuntivo delle spese sostenute;
4. copia conforme all’originale delle fatture, quietanzate senza sconti, rilasciate dai tecnici a
saldo dei loro emolumenti o dei cedolini degli stipendi (con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di conformità all’originale di copia a firma del Presidente dell’Associazione);
5. ruolino di marcia per le spese di trasporto, riportanti gli itinerari, i chilometri percorsi con
l’auto calcolati ad 1/5 del costo di un litro di benzina super senza piombo, i pedaggi
autostradali, il costo per l’uso dei mezzi di linea; il ruolino di marcia sarà firmato dal tecnico
e vistato dal Presidente dell’Associazione, la quale terrà agli atti le pezze giustificative
(pedaggi, biglietti, scontrini, ricevute, ecc.) a disposizione per eventuali controlli del Settore
Sviluppo delle Produzioni Animali,;
6. dichiarazione delle spese liquidabili forfettariamente per il funzionamento dell’ufficio e dei
recapiti (non superiore a lire 1 milione/anno);
7. copie conformi all’originale delle fatture e delle ricevute per le spese operative sostenute; le
eventuali spese di residenzialità potranno essere ammesse nella misura di lire 35.000 a
pasto e della tariffa media di un albergo di II categoria per il pernottamento; vanno inoltre
allegati gli inviti ed i programmi ufficiali dei convegni, seminari, mostre e fiere.
La Regione provvederà:
- a comunicare alle Associazioni l’esito della domanda, la somma ammessa e il contributo
concedibile;
- ad impegnare la spesa necessaria;
- a trasmettere al Settore Ragioneria entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della
rendicontazione , il verbale di liquidazione per l’erogazione del contributo.
4.5 Controllo e vigilanza
Resta di competenza della Provincia, sul cui territorio viene effettuata l’assistenza tecnica, il
controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività.
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5. Formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori (art. 6 comma 1° lett. g)
A- Disposizioni generali
1 Premessa
I corsi possono essere proposti e gestiti dalle Associazioni dei produttori apistici riconosciute dalla
Regione Piemonte e che abbiano fra i loro scopi statutari previsto la possibilità di effettuare tali
attività, oppure commissionati dalle stesse Associazioni dei produttori o organizzati direttamente
da enti specializzati nella formazione professionale, tenendo conto anche delle richieste che
pervenissero da parte di altri organismi associativi del settore apistico.
2 Tipologia
I corsi sono distinti in due livelli aventi le seguenti tipologie:
1 – corsi di formazione per apicoltori
2 – corsi di aggiornamento per tecnici apistici
con le seguenti finalità:
- formare o aggiornare l'apicoltore e il tecnico apistico su metodi di allevamento delle api e delle
api regine, sull’analisi sensoriale dei mieli, sulle tecniche gestionali, fiscali e tributarie, sulla
gestione del nomadismo sulle tecniche di lotta alle patologie e di ogni altra innovazione che
riguarda il comparto.
3 Bandi
In relazione alle disponibilità finanziarie di ogni anno viene emanato un bando annuale, approvato
con apposito atto amministrativo, per iniziative formative che conterrà:
- tipologia delle iniziative formative ammissibili;
- data di apertura e chiusura della presentazione delle domande;
- requisiti dei beneficiari;
- periodo di svolgimento delle iniziative formative;
- risorse finanziarie disponibili per tali iniziative formative;
- criteri di riparto dei fondi;
- parametri finanziari per quantificare la spesa massima ammissibile per ogni iniziativa formativa;
- autorità alla quale è possibile ricorrere nel caso di diniego della concessione del finanziamento.
4 Durata dei corsi
I corsi hanno la seguente durata:
- formativi da 7 ore fino ad un massimo di 36 ore di attività.
- aggiornamento da 3 a 8 ore di attività.
La durata delle lezioni serali deve essere compresa tra 1 e 4 ore e, nel caso di lezioni giornaliere,
non deve essere superiore alle quattro ore con orario continuato e non oltre le otto ore con orario
spezzato (con un intervallo di almeno ½ ora).
Nel programma, a supporto dei corsi formativi possono inoltre essere previste visite guidate, solo
se strettamente connesse con le attività formative e preventivamente autorizzate dagli Uffici
competenti.
Le ore delle visite guidate sono conteggiate per un massimo di sette ore giornaliere e comunque
non possono superare 1/3 delle ore complessive del corso formativo.
5 Numero di partecipanti
I corsi debbono avere:
- da un minimo di 3 ad un massimo di 18 allievi per i corsi di aggiornamento;
- da un minimo di 6 ad un massimo di 30 allievi per i corsi di formazione;
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Laddove giustificato da situazioni contingenti, può essere prevista una deroga al numero massimo
di allievi; tuttavia il numero di allievi in più non dà luogo a finanziamento.
6 Sede dei corsi
La sede deve essere idonea allo svolgimento di corsi (come dimensioni, arredamento, attrezzature
didattiche, illuminazione sufficiente, aspetti igienici, sicurezza ecc.).
7 Contenuti dei programmi
Sia i corsi formativi che di aggiornamento, ove possibile, devono essere collegati con eventuali
altre attività di assistenza tecnica, divulgazione, ricerca e sperimentazione programmate nel
settore apistico a livello regionale.
B – Disposizioni specifiche
1 Procedure
1) La Regione predispone un bando nel quale è contenuta la decisione di attivare i corsi
specificando il periodo di svolgimento e l’entità del finanziamento complessivo tenendo conto della
disponibilità finanziaria.
2) Le Associazioni dei produttori riconosciute, dovranno presentare domanda di contributo alla
Regione, entro i termini fissati nel bando compilando l’apposito modello indicando un piano di
massima articolato per provincia che verrà inviato in copia alla Provincia competente per territorio
che entro 15 giorni potrà fornire all’Assessorato regionale Agricoltura valutazioni e suggerimenti.
3) Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed in base alle domande di contributo per la
realizzazione dei corsi pervenute, la Regione comunicherà alle Associazioni dei produttori la
disponibilità finanziaria assegnabile a ciascuna.
L'assegnazione della disponibilità finanziaria avviene nel seguente modo:
1. in proporzione alla rappresentatività dell’Associazione (n. Soci)
2. in proporzione al fatturato rappresentato nell’anno precedente.
4) Le Associazioni dei produttori, prima dell'inizio di ciascun corso, devono presentare alla
Regione il "Programma operativo" di ciascun corso inviandone una copia alla Provincia
competente per territorio.
I nominativi degli allievi e dei docenti, se non disponibili al momento della presentazione del
"Programma operativo", possono essere forniti al momento dell'apertura del corso.
Resta la possibilità di iscrivere e segnalare allievi in sostituzione dopo l’inizio del corso, purché
essi abbiano la possibilità di frequentare almeno il 70% delle lezioni.
Possono essere iscritti allievi in più rispetto al numero approvato senza che tale numero dia luogo
a finanziamento; tuttavia le spese possono essere rendicontate e riconosciute, nell’ambito della
spesa ammessa a preventivo per ogni corso.
Eventuali variazioni del "Programma operativo" devono essere comunicate alla Regione e alla
Provincia sul cui territorio è prevista la realizzazione del corso prima del suo inizio.
Anche dopo l’inizio del corso eventuali variazioni resesi necessarie devono essere
tempestivamente comunicate.
Comunque le variazioni ad ogni corso non possono comportare aumenti di spesa rispetto a quelli
approvati a preventivo.
5) Con comunicazione della Regione:
1 - si affida alle Associazioni l'effettuazione dei corsi, o l’autorizzazione a partecipare a corsi
appositamente commissionati o organizzati da enti specializzati nella formazione professionale;
2 - si approva il “Programma operativo” di ogni singolo corso;
3 - eventuali esiti negativi sono comunicati all’Ente gestore prima dell’inizio del corso.
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2 Finanziamento
Il finanziamento riguarda contributi sulle spese rendicontate e ammesse, per l'organizzazione e lo
svolgimento dei corsi o la partecipazione a corsi appositamente commissionati o organizzati da
enti specializzati nella formazione professionale, fino al massimo consentito dalla normativa
vigente.
La spesa massima ammissibile (comprese le spese forfettarie) è calcolata secondo parametri
giornalieri e per partecipante inseriti annualmente nel bando.
Per quanto riguarda il numero dei partecipanti che deve essere considerato si precisa che:
- a preventivo trattasi dei partecipanti iscritti.
- a consuntivo trattasi di partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni comprese
le visite guidate.
La liquidazione viene effettuata in proporzione al numero di allievi che hanno frequentato
regolarmente il corso (frequenza di almeno il 70% delle lezioni).
3 Voci di spesa elegibili
Nell'ambito della spesa massima ammissibile per ciascun corso rientrano le seguenti voci di
spesa:
1. Docenze e relativi rimborsi spese.
Per il costo delle docenze viene riconosciuto entro i limiti massimi inseriti annualmente nel bando.
Le spese per docenze e relativi rimborsi devono essere almeno 1/3 del costo complessivo del
corso.
2. Uso locali.
Nel caso di locali propri vengono riconosciute L. 60.000 al giorno.
Presso altri locali (sala conferenze, alberghi, scuole ecc.) viene riconosciuto il normale prezzo di
mercato; il rimborso avverrà dietro presentazione della fattura o ricevuta fiscalmente valida.
3. Visite guidate (solo se strettamente connessi con l'attività formativa).
Vengono riconosciute solamente le spese di docenza e di trasporto allievi e docenti.
4. Materiale didattico, dispense ed uso attrezzature.
5. Assicurazioni
6. Coordinamento didattico e le spese generali organizzative ed amministrative.
4 Adempimenti relativi alla gestione dei corsi
1 Istruttoria ed approvazione dei “programmi operativi”
I competenti Uffici della Regione procedono all’istruttoria e all’approvazione della spesa
ammissibile per ciascun “Programma Operativo” comunicandone l’approvazione all'Associazione
che viene così formalmente autorizzata a dare inizio al corso, o a commissionarlo ad enti
specializzati nella formazione professionale o a partecipare a corsi da questi ultimi organizzati,
purché attinenti alle finalità della legge.
2 Controllo e vigilanza
Resta di competenza della Provincia, sul cui territorio viene programmato il corso, il controllo e la
vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi finanziati.
In caso di difficoltà degli Uffici provinciali ad effettuare il controllo all’inizio del corso, le
Associazioni sono autorizzate ad iniziare il corso stesso.
Potranno inoltre essere effettuati uno o più controlli a campione, senza preavviso, durante il
periodo di svolgimento del corso stesso.
Di ogni controllo effettuato dai funzionari delle Province, deve essere redatto apposito verbale
(modello FA4).
3 Registro
Il registro per la rilevazione delle presenze degli allievi e delle docenze effettuate (Modello FA3)
deve essere compilato, a cura dell’organizzatore, ad ogni lezione apponendo la firma di presenza
in entrata.
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Se la lezione è giornaliera con orario spezzato (8 ore) occorre apporre le firme di presenza sia al
mattino che al pomeriggio.
Nel caso di assenza del partecipante, a cura del docente, deve essere apposta la dicitura
“ASSENTE” nel rigo destinato alla firma.
5 Rendicontazione finale
1 Richiesta di contributo ed istruttoria
La richiesta del contributo e la relativa rendicontazione delle spese è presentata dalle Associazioni
alla struttura competente dell'Assessorato Regionale Agricoltura entro la data fissata dopo la
conclusione di tutti i corsi tenuti, di norma, nell’anno di riferimento presentando il modello FA2
relativo ad ogni singolo corso.
Gli Uffici dell’Assessorato Regionale Agricoltura svolgono l'istruttoria per la concessione del
contributo redigendo apposito verbale di liquidazione dopo avere acquisito la comunicazione di
regolare svolgimento dei corsi da parte della Provincia competente per territorio.
2 Rendicontazione
La rendicontazione prevista per ottenere il saldo comprende:
- Modello FA2 (consuntivo).
- documentazione comprovante i costi: fatture, ricevute, note di addebito intestate all’Associazione
e dichiarazione del Presidente dell'Associazione circa le spese generali e di coordinamento, se
spettanti, sostenute e liquidabili forfettariamente, con riepilogo complessivo, nonché dichiarazione
attestante il regolare pagamento di tutti i giustificativi di spesa presentati. Nel caso di
partecipazione a corsi commissionati o organizzati da enti specializzati nella formazione
professionale: fatture intestate all’Associazione dei produttori riportanti il tipo di corso.
I documenti possono essere presentati in duplicato, cioè in copia firmato dal Presidente
dell’Associazione.
- registro per la rilevazione della presenza degli allievi e dei docenti.
L’originale del registro deve essere tenuto agli atti dell’Associazione ed esibito in caso di controlli
consegnandone una copia fotostatica che verrà utilizzata dall’ufficio istruttore.
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6. Programmi di ricerca (art. 6 comma 1° lett. i)
1 Premessa
Trattasi di ricerche applicate, finalizzate alla messa a punto di strategie di lotta alle patologie delle
api caratterizzate da un basso impatto chimico sugli alveari, nonchè di altri programmi di ricerca
finalizzati allo sviluppo del settore.
2 Procedure
Le Associazioni dei produttori apistici e gli enti e gli istituti di ricerca possono, in collaborazione,
presentare domanda per il finanziamento di ricerche con le finalità indicate in premessa
all’Assessorato Agricoltura Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, a tal fine devono allegare alla
domanda:
a) programma di attività di durata annuale con impostazione tecnico-scientifica affidata ad un ente
o istituto di ricerca universitaria o istituzione scientifica;
b) preventivo di spesa;
c) ogni altra documentazione necessaria per l’istruttoria.
La Regione può intervenire con un contributo finanziario, fino al massimo previsto dalla normativa
vigente, sulle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di lire 30 milioni per ogni
ricerca ammessa, il contributo sarà erogato separatamente per la parte di impostazione tecnicoscientifica all’ente o istituto di ricerca universitaria o istituzione scientifica che vi ha provveduto, e
all’Associazione dei produttori per le altre attività svolte. la Regione comunicherà alle Associazioni
dei produttori la disponibilità finanziaria assegnandola:
1. in proporzione alla rappresentatività dell’Associazione (n. Soci)
2. in proporzione al fatturato rappresentato nell’anno precedente.
3 Istruttoria ed approvazione
Gli Uffici dell’Assessorato regionale Agricoltura provvederanno ad una valutazione sull’opportunità
dei programmi di attività proposti e dei costi, tenendo conto delle disponibilità finanziarie,
comunicandone l’esito alle Associazioni proponenti.
4 Rendicontazione
A conclusione dell’attività annuale le Associazioni dei produttori apistici e l’ente o istituto di ricerca
universitaria o istituzione scientifica, devono fare richiesta entro i termini fissati dall’Assessorato
per l’erogazione del finanziamento allegando:
a) fatture regolarmente pagate;
b) relazione finale sull’attività svolta e sui risultati ottenuti;
Gli Uffici dell’Assessorato regionale Agricoltura provvederanno all’istruttoria e all’acquisizione della
documentazione necessaria al fine della liquidazione del finanziamento.
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7. Promozione, divulgazione e valorizzazione dell’apicoltura e dei suoi prodotti (art. 6
comma 1° lett. h)
1 Premessa
Trattasi di iniziative (convegni, seminari, azioni di promozione/valorizzazione, ecc.) finalizzate allo
sviluppo del settore apistico e alla divulgazione di:
- risultati di ricerche e sperimentazioni in campo apistico;
- certificazione delle qualità;
- introduzione e diffusione di innovazioni tecnologiche nel settore apistico;
- analisi di normative regionali, nazionali e comunitarie relative al settore apistico;
- azioni di promozione e valorizzazione del settore e dei suoi prodotti.
La Regione può intervenire con un contributo finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, sulle spese previste e ritenute ammissibili per il sostegno di azioni di promozione,
divulgazione e valorizzazione dell’apicoltura proposte dalle Associazioni dei produttori apistici
riconosciute dalla Regione Piemonte.
La Regione comunicherà alle Associazioni dei produttori la disponibilità finanziaria assegnandola:
1. in proporzione alla rappresentatività dell’Associazione (n. Soci)
2. in proporzione al fatturato rappresentato nell’anno precedente.
2 Procedure
Le Associazioni dei produttori apistici possono presentare la proposta dell’iniziativa per la quale si
richiede il contributo finanziario all’Assessorato Agricoltura Direzione Sviluppo dell’Agricoltura
prima della realizzazione.
La documentazione da presentare allegata alla richiesta di contributo è la seguente:
- indicazione del soggetto proponente con i relativi dati fiscali;
- relazione illustrante l’iniziativa proposta (evidenziando l’oggetto dell’iniziativa e gli obiettivi che si
prefigge di raggiungere, il tipo di pubblico a cui è prevalentemente rivolta, i relatori invitati, i
principali argomenti che verranno trattati, la data e la località di svolgimento ecc.);
- dettagliato preventivo di spesa;
- segnalazione di contributi richiesti e/o ottenuti da altri soggetti pubblici o privati;
- indicazione della banca (e relativi dati del conto corrente) presso cui effettuare il versamento del
contributo qualora concesso.
- ogni altra documentazione necessaria per l’istruttoria.
Il competente Settore regionale, valutata la richiesta e verificata la rispondenza dell’iniziativa
proposta alle disposizioni in materia nonchè la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie,
procederà all’impegno dei fondi.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la conclusione dell’iniziativa, sulla base della
presentazione, da parte del soggetto proponente, della seguente documentazione:
- relazione sull’attività svolta;
- conto consuntivo (con evidenziazione delle entrate, con allegata distinta dei contributi
eventualmente ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, e delle uscite);
- giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute ecc. regolarmente pagate) in originale o in
copia autenticata secondo le vigenti disposizioni in materia.
Le voci di spesa ammissibili a contributo sono le seguenti:
1- spese organizzative generali (spese di segreteria, postali, telefoniche, cancelleria, stampa
manifesti locandine ed invito ecc.);
2- affitto sala convegno e/o suo allestimento, costo dello stand ecc.;
3- servizio traduzioni;
4- compenso ai relatori (spese viaggio, vitto, alloggio);
5- trasporti (es. affitto bus nel caso di visite esterne alla località sede dell’iniziativa ed
espressamente previste nel programma);
6- stampa degli atti;
7- spese per azioni di promozione e valorizzazione del settore e dei suoi prodotti;
8- spese di rappresentanza (nel limite massimo del 25% della somma delle spese di cui ai punti
precedenti).
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8.Censimento del patrimonio apistico regionale (art.12 comma 1°)
Tutti gli apicoltori, singolarmente o tramite le loro associazioni ed organizzazioni, devono, dal 1
novembre al 31 dicembre di ogni anno denunciare all’Ufficio periferico competente il numero degli
alveari allevati. La denuncia deve specificare l’ubicazione dell’apiario e se lo stesso viene condotto
in forma stanziale e per fini economici o amatoriali.
La denuncia deve essere fatta utilizzando i modelli forniti gratuitamente dagli Uffici periferici
competenti i quali contestualmente rilasciano il codice identificativo dell’azienda sul retro del
modello utilizzato per la denuncia dall’apicoltore, che sarà riconsegnato in copia autentica
all’apicoltore dallo stesso Ufficio periferico competente che tratterrà l’originale agli atti dell’Ufficio.
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Uffici periferici competenti inviano l’elenco degli apicoltori e il
numero dei relativi alveari posseduti agli Assessorati regionali all’Agricoltura e alla Sanità e ai
Servizi veterinari delle ASL.
Ogni apicoltore dovrà esporre, in maniera ben visibile, in ognuno degli apiari posseduti un cartello
di materiale resistente alle intemperie, realizzato a proprie spese (dimensioni di 10 cm di altezza
per 20 cm di lunghezza), riportante il codice identificativo aziendale che gli è stato assegnato.
9. Adempimenti sanitari
9.1 Dichiarazione per la cessione di famiglie d’api (art. 15)
La cessione a qualsiasi titolo di famiglie d’api (alveari, nuclei e api regine) come previsto all’art. 15
della legge, può essere effettuata dietro rilascio di apposita dichiarazione attestante che l’azienda
apistica di provenienza del materiale è soggetta a controllo sanitario da parte del competente
Servizio Veterinario dell’ASL.
E’ stata pertanto predisposta l’allegata dichiarazione (mod. A) che ha una validità di 10 giorni dalla
data del rilascio. Copia della citata dichiarazione deve essere conservata dall’apicoltore per un
periodo non inferiore a 12 mesi dalla compilazione per le eventuali verifiche richieste dagli organi
di vigilanza.
9.2 Libretto sanitario aziendale (art.16)
In linea con quanto previsto all’art. 16 della legge, ogni titolare di azienda deve dotarsi del “libretto
sanitario” conforme al fac-simile allegato (mod. C), predisposto da questa Amministrazione e
rilasciato gratuitamente dai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi.
I libretti sanitari vengono forniti alle ASL dalla Direzione regionale “Sanità Pubblica” in rapporto al
numero di aziende apistiche censite. I Servizi Veterinari provvederanno al rilascio dei libretti
sanitari avendo cura di registrare l’avvenuta consegna tramite apposita scheda di scarico firmata
dall’apicoltore.
I libretti sanitari hanno una validità di cinque anni dal rilascio (prima scadenza dicembre 2003)
dopodiché verranno rinnovati e distribuiti con le stesse modalità precedentemente descritte.
In caso di smarrimento, deterioramento o di altra motivata esigenza, i Servizi Veterinari
provvederanno al rilascio di un nuovo libretto sanitario.
Per quanto attiene la competenza territoriale, si chiarisce che spetta al Servizio Veterinario
dell’ASL ove ha sede stanziale o invernale l’apiario, procedere al rilascio del documento sanitario.
In caso di aziende con apiari dislocati nel territorio di più ASL, spetta al Servizio Veterinario ove è
concentrato il maggior numero di apiari o di alveari provvedere in tal senso.
Descrizione del libretto sanitario
Il libretto sanitario è diviso in tre parti. Una prima parte contiene i dati aziendali (consistenza,
disposizione degli apiari, dati produttivi ecc.); una seconda parte è riferita ai controlli sanitari svolti
in forma ufficiale dai Servizi Veterinari delle ASL, mentre la terza parte riguarda gli accertamenti
eseguiti a titolo di autocontrollo (facoltativi), per verificare l’eventuale presenza di malattie
denunciabili delle api. Per questi ultimi accertamenti sarà cura dell’Assessorato alla Sanità
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stabilire, sentita la Commissione Apistica Regionale, i requisiti che gli operatori dovranno
possedere per l’esecuzione dell’autocontrollo aziendale.
Compilazione ed utilizzo del libretto sanitario
I Servizi Veterinari assegneranno un numero progressivo di rilascio del libretto sanitario da
indicare sul frontespizio dello stesso. Tutte le pagine, debitamente numerate, andranno vidimate
con timbro dell’ASL. Inoltre, sul retro del documento dovrà essere riportato il numero complessivo
di pagine con timbro e firma del Responsabile del Servizio Veterinario.
Il libretto sanitario va custodito dal titolare dell’azienda ed esibito, all’occorrenza, su richiesta degli
organi di vigilanza.
Per quanto riguarda la compilazione della prima parte del libretto sanitario in cui vengono riportate
le informazioni sulla consistenza e dislocazione degli apiari, si precisa che è compito del titolare
dell’azienda provvedere annualmente all’inserimento dei dati richiesti.
Accertamenti sanitari di competenza dei Servizi Veterinari delle ASL
Sulla base delle indicazioni procedurali contenute nella direttiva regionale 29/9/86 n. 11/86 e dei
decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 3595/86 - 3/87 - 2079/88, i Servizi Veterinari
delle ASL intensificheranno le verifiche presso le aziende apistiche , in modo da garantire almeno
un controllo annuale sull’eventuale presenza di malattie delle api.
9.3 Centro apistico regionale (art.19)
Presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta opera il Centro
apistico regionale che svolge attività di supporto tecnico e scientifico a favore dell’Amministrazione
regionale, dei Servizi di Sanità Pubblica veterinaria delle ASL, di altri Enti o Istituti di ricerca,
nonché degli operatori del settore.
Per il corretto funzionamento, il Centro sarà dotato di personale qualificato e di attrezzature in
grado di assicurare il pieno assolvimento dei compiti assegnati. Il Centro opera sulla base dei
programmi concordati con l’Assessorato alla Sanità che contribuisce alle spese derivanti
dall’attuazione dei piani di attività.
Apposita convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e l’Istituto Zooprofilattico regolerà le
modalità gestionali e di funzionamento del Centro.
9.4 Nomadismo, comunicazione spostamento degli apiari (art. 21 comma 1°, art. 22 comma
2°)
Lo spostamento degli apiari all’interno del territorio piemontese è assoggettato ad apposita
comunicazione, da trasmettere entro 10 giorni dal posizionamento degli stessi, al competente
Servizio Veterinario dell’ASL.
A tal fine è stata predisposta l’allegata scheda (mod. B) che gli apicoltori dovranno utilizzare per
segnalare i loro spostamenti.
Per quanto attiene gli adempimenti di competenza degli apicoltori nomadi provenienti da altre
regioni, alla comunicazione di introduzione degli apiari dovrà essere allegato il certificato sanitario
attestante l’assenza negli stessi di malattie denunciabili delle api.
Il certificato sanitario, rilasciato da non oltre 30 giorni dal Servizio Veterinario dell’ASL di
provenienza, deve essere riferito all’ultima sosta extra-regionale dell’apicoltore.
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ALLEGATO 2)
REG.CE 1221/97 RELATIVO ALLE REGOLE GENERALI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI
DIRETTE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZAZIONE DEL MIELE
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE
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1. Azione A1 corsi di formazione per apicoltori e corsi di aggiornamento per tecnici apistici
Valgono le istruzioni operative della L.R. 20/98 punto 5 (il pagamento del contributo avviene
attraverso l’Organismo pagatore).
2. Azione A3 azioni di comunicazione
1 Procedure
Le Associazioni dei produttori apistici possono presentare domanda di contributo per:
- la sottoscrizione di abbonamenti cumulativi per i propri soci a riviste specializzate del settore
apistico;
- la realizzazione di materiale informativo.
L'assegnazione della disponibilità finanziaria avviene nel seguente modo:
1. in proporzione alla rappresentatività dell’Associazione (n. Soci)
2. in proporzione al fatturato rappresentato nell’anno precedente.
Le agevolazioni previste sono quelle indicate nella normativa vigente.
Alla domanda di contributo devono essere allegati:
a) l’elenco dei soci per i quali é stata effettuata la sottoscrizione dell’abbonamento con
l’indicazione del tipo di rivista, numero di copie del materiale informativo realizzato;
b) il costo totale dell’abbonamento o del materiale informativo indicando l’argomento che si
intende trattare;
c) durata dell’abbonamento (non superiore all’anno);
2 Istruttoria ed approvazione
Gli Uffici dell’Assessorato Agricoltura provvederanno all’istruttoria delle domande presentate
valutando la corrispondenza dell’iniziativa proposta con le finalità del programma regionale di
attuazione del Reg. CE 1221/97 nonché i costi, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e
comunicandone l’esito alle Associazioni proponenti.
3 Rendicontazione
Per l’erogazione del contributo le Associazioni dei produttori apistici devono fare richiesta, entro i
termini che verranno fissati dall’Assessorato, allegando:
a) l’originale della ricevuta di versamento attestante l’avvenuto pagamento dell’abbonamento;
b) la fattura relativa ai costi sostenuti per la realizzazione del materiale informativo intestata
all’Associazione dei produttori con l’indicazione del numero di copie realizzate.
Gli Uffici dell’Assessorato regionale Agricoltura procederanno all’istruttoria e all’invio all’Organismo
pagatore della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
3. Azione A4 assistenza tecnica
Valgono le istruzioni operative della L.R. 20/98 punto 4 (il pagamento del contributo avviene
attraverso l’Organismo pagatore).
4. Azione B1 incontri periodici con apicoltori e dimostrazioni lotta alla varroa
Valgono le istruzioni operative della L.R. 20/98 punto 5 (il pagamento del contributo avviene
attraverso l’Organismo pagatore).
5. Azione B2 indagini lotta alla varroa
Trattasi di ricerche o sperimentazioni sul campo finalizzate alla messa a punto di strategie di lotta
alla varroa caratterizzate da un basso impatto chimico sugli alveari.
1 Procedure
Le Associazioni dei produttori apistici possono presentare domanda per il finanziamento di
ricerche con le finalità indicate in premessa, entro i termini che verranno fissati dall’Assessorato, a
tal fine devono allegare alla domanda:
a) programma di attività di durata annuale con impostazione tecnico-scientifica affidata ad una
Istituzione scientifica;
b) preventivo di spesa;
Le agevolazioni previste sono quelle indicate nella normativa vigente.
la Regione comunicherà alle Associazioni dei produttori la disponibilità finanziaria assegnandola:
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1. in proporzione alla rappresentatività dell’Associazione (n. Soci)
2. in proporzione al fatturato rappresentato nell’anno precedente.
2 Istruttoria ed approvazione
Gli Uffici dell’Assessorato Agricoltura provvederanno ad una valutazione dei programmi di attività
proposti e dei costi, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, comunicandone l’esito alle
Associazioni proponenti.
3 Rendicontazione
A conclusione dell’attività annuale le Associazioni dei produttori apistici devono fare richiesta,
entro i termini che verranno fissati dall’Assessorato, per l’erogazione del finanziamento allegando:
a) fatture quietanzate o ricevute dell’avvenuto pagamento intestate all’Associazione dei produttori;
b) relazione finale sull’attività svolta e sui risultati ottenuti;
Gli Uffici dell’Assessorato Agricoltura provvederanno all’invio all’Organismo pagatore della
documentazione necessaria al fine della liquidazione del finanziamento.
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