SOMMARIO
L’ORDINAMENTO GIURIDICO ...................................................................................................... 2
LA GERARCHIA DELLE FONTI...................................................................................................... 5
La Successione delle leggi nel tempo e nello spazio ........................................................................... 7
Principio di territorialita’. .................................................................................................................. 10
I Soggetti Giuridici , le incapacità assolute le incapacità relative ..................................................... 11
GLI ENTI COLLETTIVI E LE PERSONE GIURIDICHE ............................................................. 13
IL RAPPORTO GIURIDICO , LE SITUAZIONI GIURIDICHE I BENI GIURIDICI .................. 16
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Convenzioni sociali e credenze esistenti in una determinata societa’ costituiscono quella che in
sociologia viene definita la “ cultura della società”.
Questa cultura appresa sin dalla nascita si arricchisce ogni giorno di nuove esperienze costituisce
quel bagaglio di esperienze e di schemi mentali che permettono ad ogni di persona di interpretare la
realta’1
Alcune di queste convenzioni sociali hanno pero’una particolare importanza in quanto sono previste
ed imposte dallo Stato per mezzo di leggi e accompagnate da sanzioni nel caso di loro inosservanza.
Queste regole sociali sono dette “ norme giuridiche “ .
L’insieme delle norme giuridiche esistente in un determinato momento nello Stato viene definito
“ ordinamento giuridico “ la cui caratteristica generale e’ quindi quella di essere :
coattivo : cioe’ obbligatorio
generale : cioe’ rivolto a tutte le persone presenti nello stato
di origine statale : in quanto introdotto da quel particolare ente sovrano chiamato stato nell’esercizio
della funzione legislativa .
La funzione dell’ordinamento giuridico e’ quella di disciplinare gli aspetti fondamentali della vita
umana al fine di permettere la convivenza civile e lo sviluppo armonico della societa’.
Se analizziamo l’ordinamento giuridico possiamo vedere che puo’ essere diviso in vari settori :
Diritto pubblico : disciplinante i rapporti tra organi pubblici e tra organi pubblici e Soggetti privati e
ulteriormente distinto in Diritto penale ,Diritto Costituzionale , Diritto Amministrativo , Diritto
Ambientale , Diritto Regionale
1
Diritto Privato : disciplinante gli innumerevoli rapporti tra soggetti privati e suddiviso in Diritto di
Famiglia , Diritto dei Contratti e delle Obbligazioni , Diritto Successorio ,Diritto di Proprieta’ ,
Diritto Commerciale e Diritto Industriale.
Elemento costitutivo minimo dell’Ordinamento giuridico e ‘ la cosiddetta “norma giuridica “2
costituita dalla fattispecie ( che descrive il comportamento richiesto ) e da una sanzione ( una
punizione conseguente al mancato rispetto del comportamento richiesto ) ovvero da una
agevolazione
(
premio
conseguente
Penal
e
fattisp
ecie
Astratt
a
sanzio
ne
amminist
rativa
civile
al
rispetto
del
comportamento
richiesto
Funz
ione
punit
Funzione
iva
preventi
va
Funzio
ne
reintegr
ativa
gener
ale
)
La fattispecie si caratterizza per essere :
astratta in quanto il comportamento viene descritto in modo da ricomprendere nella ipotesi il
maggior numero di casi concreti possibile.
generale : in quanto si rivolge al maggior numero di destinatari possibili
La sanzione e’ invece di tre tipologie diverse :
Sanzione penale , viene irrogata nei casi piu’ gravi ha come conseguenza la reclusione della
persona in carcere . In considerazione del fatto che l’applicazione di tale sanzione priva la persona
Un insigne Studioso Prof. Crisafulli in ,
, ha osservato come in realta’ le fonti giuridiche introducono
disposizioni il cui significato da luogo alla cosiddetta norma giuridica.
2
della sua liberta’ personale ( diritto garantito dalla Costituzione ) le norme che prevedono tale
sanzione possono essere introdotte esclusivamente con una legge approvata dal Parlamento 3
La norma che preveda l’applicazione di una sanzione penale ha funzione punitiva4 anche se il fine
e’ quello di rieducarlo alla vita sociale .
La norma che prevede una sanzione amministrativa ha una funzione preventiva5 : viene introdotta
spesso per prevenire comportamenti piu’ gravi spesso sanzionati da norme penali .
La norma che prevede sanzioni civili ha invece una funzione reintegrativa6 e ha il fine di reintegrare
il valore economico del patrimonio in caso di lesione
Le norme costituenti l’ordinamento giuridico hanno pero’ una diverso valore giuridico conseguenza
della differente origine .
Pur essendo tutte egualmente vincolanti per i destinatari esse sono poste in una precisa gerarchia
con importanti conseguenze giuridiche.
3
Tale vincolo viene definito riserva assoluta di legge.Queste norme sono introdotte da leggi speciali e i casi tipici sono
contenute nei codice penale.
4
Si tenga peraltro presente che la Costituzione Italiana art. 27 prevede che tutte le pene debbono essere rivolte alla
rieducazione del condannato alla vita sociale
5
Le norme a tutela dell’Ambiente e disciplinanti l’attivita’ Urbanistica e Edilizia sono caratterizzate da sanzioni
amministrative , cosi’ come il codice della strada.
6
Le norme con queste caratteristiche sono tipiche del diritto Privato e si trovano nel codice civile
LA GERARCHIA DELLE FONTI
Le norme giuridiche vengono introdotte dagli
organi dello stato nell’esercizio delle funzioni
attribuite dalla Costituzione.
Gli atti con cui tali organi introducono le norme giuridiche sono definiti “ fonti di produzione “
Fonti di
produzione
Atti
U.E.
Costitu
zione
Leggi
regionali
Atti
amministrativi
Leggi
costituzionali
Leggi
Atti aventi
del
forza di
parlame
legge del
nto
governo
La Costituzione è posta al vertice e ha la priorita’ in quanto detta le norme e i principi che
reggono tutto l’ordinamento giuridico italiano ; garantisce il rispetto dei diritti fondamentali della
persona ,Indicano le funzioni degli organi costituzionali e i principi che regolano l’organizzazione
dello stato , detta i diritti sociali .
Le leggi Costituzionali sono le uniche leggi che possono modificare la Costituzione e data la loro
importante funzione debbono essere approvate con
una particolare procedura prevista dalla
Costituzione stessa
Le leggi regionali sono introdotte dai consigli regionali , dettano norme nelle materie previstedalle
regione o da singole leggi del Parlamento hanno valore solo sul territorio della Regione
Gli atti della Unione Europea ( direttive e regolamenti ) dettano norme vincolanti sul tutto il
territorio dell’Unione sulle materie indicate dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea.
Leggi approvate dal Parlamento tra cui :
La legge formale : a tale fonte appartengono tutti i tipi di leggi che vengono pero’ identificate con la
funzione specifica
la legge finanziaria , con cui il Parlamento stabilisce le maggiori fonti di entrate e di spese dello
stato
La legge di Bilancio con cui il Parlamento approvata la legge finanziaria , indica quali saranno con
certezza le entrate e le uscite dello stato
La Legge di ratifica , con cui lo Stato permette l’ingresso nell’ordinamento nazionale di norme di
origine internazione ( definite dai trattati)
La legge di delega con cui il Parlamento delega il Governo a introdurre entro un determinato
termine una disciplina specifica dopo aver dettato i principi giuridici generali a cui il Governo
dovra’ attenersi.
La legge di Conversione : con cui il Parlamento rende definitiva una disciplina dettata in caso di
necessita’ e urgenza dal Governo con proprio Decreto legge
Legge Comunitaria : con cui il Parlamento adegua l’ordinamento nazionale ai principi posti
dall’Unione Europea con proprie direttive a cui gli stati hanno l’obbligo di conformarsi
Atti aventi forza di legge approvati dal Governo
Il Decreto legge che il Governo puo’ approvare nei casi di necessita’ e urgenza con durata di 60
giorni , termine entro il quale deve essere convertito in legge a pena di decadenza sin dall’origine
Decreto legislativo delegato con cui il Governo detta la disciplina sulla base dei principi dettati dal
parlamento con la legge di delega.
Atti amministrativi : posti in essere dalle amministrazioni pubblice nell’esercizio della funzione
esecutiva sono tali gli atti dei ministeri delle prefetture dei comuni delle regione e delle provincie
delle istituzioni scolastiche.
I rapporti tra le fonti sono regolati dal principio gerarchico secondo cui una fonte di grado inferiore
non puo’ introdurre norme che siano in contrasto con norme introdotte da una norma di grado
superiore .Nel caso cio’ dovesse accadere la norma in difetto sara’ annullata con effetto
retroattivo ( sin dal momento della sua introduzione ) dalla Corte Costituzionale su richiesta di un
giudice nel corso di un processo di un Regione o del Governo nei confronti di leggi Regionali
Il Parlamento quindi non potrà approvare leggi che siano in contrasto con norme costituzionali e il
medesimo limite avranno le leggi Regionali e quelle introdotte dal Governo.
Cosi come nessun atto amministrativo potra’ essere introdotto in assenza di una legge che
espressamente lo preveda o porre norme in contrasto con una legge.
Rapporti diversi vigono per i rapporti tra le norme Comunitarie e quelle Nazionali .
Trai Paesi membri e l’Unione Europea il principio e’ quella della ripartizione delle competenze nel
caso dei regolamenti e della priorita’ del diritto Comunitario nel caso di norme introdotte con
Direttiva , Nelle materie disciplinate dal trattato con regolamento il paese mebro non puo’
introdurre alcuna disposizione , nelle materie introdotte con Direttiva il paese mebro e’ tenuto ad
adeguare il proprio ordinamento nazionale rendendo cosi’ uniforme il diritto comunitario in tutto il
territorio dell’Unione.
Nel caso di contrasto tra una norma comunitaria e una norma nazionale il giudice competente a
definire il contrasto e dettare la esatta interpretazione del diritto comunitario è la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea.
La Successione delle leggi nel tempo e nello spazio
Altra caratteristica dell’Ordinamento giuridico e’ quello di essere mutevole nel tempo per cui tutte
le norme sono caratterizzate dall’avere un periodo temporale di efficacia.
Si intende con questo termine quel periodo cha inizia con l’ingresso in vigore della legge e termina
con la sua abrogazione ( perdita di efficacia ) .
Saranno disciplinati dalla legge solo ed esclusivamente quei fatti accaduta dopo il suo ingresso in
vigore e prima della sua abrogazione .
Questo principio definito dai latini tepus regit actum : “ ogni atto e’ disciplinato dalla legge
vigente al momento in cui e’ compiuto “ ci fa da guida nella individuazione della disposizione
applicabile .
Conosciuta la data del fatto la norma applicabile sara’ quella vigente il giorno in cui il fatto e’
accaduto ( Se il fatto e’ stato compiuto il giorno X , la disciplina applicabile e’ quella data dalle
norme vigenti il giorno X )
Ingresso
in vigore
della
legge 1
Fi
g.
1
L
.
1
Fatt
o1
Fatto
2
Abrogazione
o perdita di
efficacia della
legge
Nel caso della Fig. 1 il fatto 1 e il fatto 2 sono disciplinati dalla lege 1 in quanto legge vigente il
giorno in cui sono accaduti
Fi
g.
2
Ingress
o in
vigore
della
legge 1
L
.
2 Abrogazione
o perdita di
efficacia della
Fatt legge
o1
Fatto
2
Nella fig. 2 il fatto 2 non puo’ essere disciplinato dalla Legge 1 in quanto accaduto dopo la sua
cessazione di efficacia (Abrogazione ) infatti la legge 1 non e’ quella vigente quel giorno.
Fig.
3
L.
3
Ingresso in
vigore della
legge L3
Cessazione
degli effetti
della legge
FAT
TO 2
Nella fig. 3 la legge 3 non e’ applicabile al Fatto 2 perche’ al momento in cui questo fatto accade la
legge L.3 non e’ ancora in vigore .
Se si osservano bene le figure 2 e le figure 3 si puo’ osservare che in entrambi i casi i fatti sono
accaduti fuori dal periodo temporale in cui le norme erano in vigore .
Nel caso della fig. 2 la legge e’ stata abrogata nella figura 3 la legge non puo’ disciplinare fatti
accaduti prima in quanto essa di regola non ha mai effetto retroattivo ( salvo che espressamente non
lo preveda ) .
Questo principio e’ stabilito dall’art. 11 delle preleggi al codice civile : “secondo cui la legge non
dispone che per l’avvenire essa non ha fatto effetto retroattivo .
La abrogazione della legge e’ quindi la sua cessazione di efficacia esse ha effetto solo per il futuro .
La abrogazione puo’ essere espressa ( dichiarata da altra legge ) tacita ( nel caso di ingresso di una
legge che ridefinisce in modo completo o incompatibile la disciplina posta da altra legge gia’
vigente ) ovvero puo’ essere dichiarata a seguito di referendum popolare con cui il popolo chiamato
a votare decide per il si all’abrogazione o il no all’abrogazione ( in quest’ ultimo caso per il
mantenimento in vigore .
Principio di territorialita’.
Secondo questo principio le leggi trovano applicazione nel territorio dello stato .
Si consiera territorio dello stato , la zona geografica di riferimento , il braccio di mare che valalla
costa fino a 12 miglia marine ( acque territoriali ) le navi e aerei militari ( ovunque siano ) e le navi
e aerei civili quando si trovano in acque internazionali .
Per quanto riguarda le leggi regionali esse avranno efficacia esclusivamente nel territorio regionale
mentre per gli atti dell’Unione Europea questavranno efficacia sull’intero territorio della Unione
europea .
Fanno parte del territorio dello stato :
il territorio geografico come definiti dai confini comprensivo delle isole
le acque territoriali : costituite dal braccio di mare fino a 12 miglia dalla costa
lo spazio aereo : costituita dall’atmosfera fino a dove difendibile militarmente
il territorio flottante : composto da navi e aerei militari e navi e aerei civili .
le navi e aerei militari sono sempre territorio dello stato anche se si trovano in territorio straniero
navi e aerei militari sono territorio nazionale quando si
trovano rispettivamente in acque
internazionali o spazi aerei internazionali .
laghi e fiumi compongono le acque interne.
I Soggetti Giuridici , le incapacità assolute le incapacità relative
I destinatari delle norme giuridiche vengono definiti Soggetti giuridici .
Essi sono costituiti dalle persone fisiche , dagli enti collettivi e dalle persone giuridiche .
Le persone fisiche sono tutti gli essere umani dal momento in vui nascono fino alla morte.
Le persone fisiche appena nascono acquisiscono la Capacita’ giuridica , una capacita’ generale che
permette loro di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive attive e passive.
Contestualmente alla capacita’ giuridica la legge attribuisce alle Persone fisiche alcuni diritti
definiti indisponibili ( di cui neanche il titolare puo’ disporre ) : il nome , il diritto alla vita il diritto
alla integrita’ fisica. La capacita’ giuridica si perse con la morte.
La Capacita’ giuridica peraltro non permette di cedere o acquisire situazioni giuridiche soggettive
attive o passive ( acquisire diritti o obblighi ) , queste si possono acquisire solamente con l’acquisto
della capacita’ di agire che ogni persona acquista con la maggiore eta’ ( per l’ordinamento
giuridico italiano con il compimento di 18 anni ) fino al raggiungimento della maggiore eta’ la
persona e’ incapace di agire e per lui agiscono i suoi rappresentanti legali , i genitori esercenti la
patri poteosta’ .
La capacita’ di agire si distingue nella capacita’ di intendere ( la persona e’ in grado di rendersi
conto delle situazioni in cui si trova ) e nella capacita’ di volere ( la persona e’ in grado di volere le
conseguenze delle proprie azioni per se e per gli altri ) .
La mancanza di a ambedue di queste capacità per grave infermità mentale fa cadere la persona in
una situazione di incapacità assoluta , situazione che nei casi piu’ gravi puo’ dar luogo ad un
provvedimento di interdizione giudiziale .
La persona viene dichiarata interdetta e non puo’ piu’ compiere piu’ nessuna operazione giuridica
personalmente , non può contrarre patrimonio ne fare testamento.
L’interdetto agisce nel mondo del diritto per mezzo di un rappresentante legale detto tutore che
sotto la vigilanza del magistrato ( a cui va chiesta l’autorizzazione degli atti ) svolge le azioni
giuridiche di interesse dell’incapace.
Quando la situazione e abbastanza grave ma non da interdizione il Tribunale puo’ nominare un
Amministratore di Sostegno il quale potrà agire solo nelle materie indicate dal Giudice tutelare con
il decreto di nomina.
Diversa e’ la situazione nelle ipotesi definite di incapacità
relativa : L’inabilitazione e
l’emancipazione .
Nell’emancipazione la persona e’ un minorenne che già dimostra per maturità psicofisica di poter
guardare i propri interessi il Giudice tutelare lo può dichiarare emancipato . Egli potra’ svolgere da
solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione ( acquisto di beni di normale valore riscossione di
crediti da locazione ) per le operazioni di straordinaria amministrazione ( acquisto di immobili o
rapporti finanziamento o comunque operazioni giuridiche con particolari conseguenze patrimoniali
) l’emancipato dovrà essere assistito da un Curatore nominato dal Tribunale .
Nella medesima condizione dal punto di vista della capacita’ di agire si trova il cosiddetto
inabilitato .
Questo e’ una
persona maggiorenne che per malattia mentale difetta o la capacita’ d’intendere o
la capacità di volere ovvero dimostra scarsissima capacità di curare i propri interessi .
Anche l’inabilitato potrà svolgere da solo l’ordinaria amministrazione mentre per le operazioni di
straordinaria amministrazione sarà assistito da un curatore .
GLI ENTI COLLETTIVI E LE PERSONE GIURIDICHE
Costituiscono gli enti collettivi tutte quei soggetti giuridici cosi’ composti :
una pluralita’ di Soggetti giuridici
un patrimonio ( costituito da risorse economiche o beni )
un attivita’ comune ( attivita’ culturale o economica )
Un ente collettivo viene generalmente costituito da piu’ persone per svolgere attività economiche
e per raggiungere obiettivi che una persona da sola non riuscirebbe a conseguire ( un esempio di
questo tipo e’ dato dalle forme dalle
associazioni culturali sportive o in generale dalla societa’
commerciali ).
Si distinguono due tipi di ente collettivo quelli con patrimonio inidoneo e quelli con patrimonio
idoneo ( con cui intendiamo quelli in cui il patrimonio necessario e’ gia’ definito dalla legge es.
Società a s.r.l. e Società per azioni ).
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La differenza tra i due tipi e’ nella differente responsabilità dei soci o associati
Nei tipi di ente collettivo in cui il patrimonio non e’ idoneo l’autonomia patrimoniale e’ imperfetta :
la conseguenza e’ che se i debiti superano il patrimonio i oci o associati saranno chiamati a
rispondere con il loro patrimonio personale del deficit economico ( tipica situazione dei soci delle
associazioni non riconosciute e della societa’ in nome collettivo ).
Nel caso in cui il patrimonio sia idoneo perchè corrispondente al valore richiesto dalla legge
l’autonomia dell’ente e’ perfetta e i soci non rispondono in caso di deficit del patrimonio societario
dei debiti dell’ente ( e il cosiddetto fenomeno della responsabilita’ limitata tipico della S.P.A. delle
Soc. a .r.l. e di alcuni tipi di cooperative i soci rischiano solo il loro investimento) in questo caso
gli enti vengono definiti Persona Giuridica con propria capacita’ generale che costituisce un
soggetto giuridico diverso dai soci che lo hanno costituito.
Gli enti collettivi agiscono per mezzo degli organi ( persone fisiche incaricate di manifestare la
volonta’ dell’ente ) Ogni ente ha al suo interno un Organo l’assemblea che decide la volonta’
dell’ente che prende le decisioni piu’ importanti ( fra cui l’approvazione del bilancio ) e un organo
esecutive l’amministratore o il consiglio di amministrazione che esegue tale volonta’ o che gestisce
l’attivita’ economica .
Tipo particolare di ente sono le societa’ in accomandita semplice (S.A.S.) dove le quote del
capitale sono nominative o Soc. in accomandita per azioni ( dove il capitale e’ rappresentato da
azioni ).
In ambedue i tipi di societa’ esistono due categorie di soci : il socio accomandante ( che rischia
solo il suo investimento , gode della responsabilità limitata e non risponde dei debiti dell’ente ma
non puo’ assolutamente gestire ne dare il suo nome alla società) e il socio accomandatario che
amministra la societa’ e risponde di tutte le obbligazioni dell’ente in caso di deficit.
IL RAPPORTO
GIURIDICO , LE SITUAZIONI GIURIDICHE I BENI
GIURIDICI
Tra i Soggetti del diritto intercorrono relazioni personali di vario genere , quando queste relazioni
sono considerate dall’ordinamento giuridico costituiscono rapporti giuridici .
In ogni rapporto giuridico si individuano le Parti , le situazioni giuridiche i beni giuridici
Parti : i Soggetti del diritto tra cui intercorre il rapporto giuridico ( es: nel caso di un tamponamento
il proprietario dell’autovettura danneggiata sara’ parte del rapporto giuridico intercorrente con il
Soggetto che ha danneggiato l’autovettura ) i soggetti estranei es un testimone sono “ terzi “
Le situazioni giuridiche : cioe’ le relazioni in cui ogni Soggetto di trova con il bene c concreto e
con l’altro Soggetto del diritto si dividono in due tipi .
Situazioni Giuridiche Attive : Diritti soggettivi e Diritti di credito nei rapporti di diritto privato
, Potere nei rapporti di diritto pubblico , potesta’ in alcun rapporti di diritto privato con interesse
pubblico ( diritto di famiglia )
e Situazioni Giuridiche Passive Obbligo nei rapporti di diritto
privato , dovere nei rapporti di diritto pubblico e soggezione in alcuni rapporti di diritto di famiglia
.
Il bene giuridico . questo concettocomprende tutti i beni concreti che possono essere oggetti di
rapporti giuridici
L’ordinamento giuridico Italiano si distinguono beni immobili : tutti i beni fissi al suolo per
natura per volontà dell’uomo ( edifici , fabbriche , alberi , terreni , i barconi ul tevere) , beni mobili
( libri computer , gioielli , maglioni , generi di prima necessità ) tutti i beni che si possono spostare
misurare o trasportare . Beni mobili registrati : beni che si spostano ma iscritti in pubblici registri (
autovetture , navi , aerei , camion )
Beni giuridici
Beni
mobili
Beni
mobili
registrati
Si
spost
ano
Si
spostano
ma sono
iscritti in
pubblici
registri
Beni
immobil
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Sono
fissi al
suolo