SOMMARIO L’ORDINAMENTO GIURIDICO ...................................................................................................... 2 LA GERARCHIA DELLE FONTI...................................................................................................... 5 La Successione delle leggi nel tempo e nello spazio ........................................................................... 7 Principio di territorialita’. .................................................................................................................. 10 I Soggetti Giuridici , le incapacità assolute le incapacità relative ..................................................... 11 GLI ENTI COLLETTIVI E LE PERSONE GIURIDICHE ............................................................. 13 IL RAPPORTO GIURIDICO , LE SITUAZIONI GIURIDICHE I BENI GIURIDICI .................. 16 L’ORDINAMENTO GIURIDICO Convenzioni sociali e credenze esistenti in una determinata societa’ costituiscono quella che in sociologia viene definita la “ cultura della società”. Questa cultura appresa sin dalla nascita si arricchisce ogni giorno di nuove esperienze costituisce quel bagaglio di esperienze e di schemi mentali che permettono ad ogni di persona di interpretare la realta’1 Alcune di queste convenzioni sociali hanno pero’una particolare importanza in quanto sono previste ed imposte dallo Stato per mezzo di leggi e accompagnate da sanzioni nel caso di loro inosservanza. Queste regole sociali sono dette “ norme giuridiche “ . L’insieme delle norme giuridiche esistente in un determinato momento nello Stato viene definito “ ordinamento giuridico “ la cui caratteristica generale e’ quindi quella di essere : coattivo : cioe’ obbligatorio generale : cioe’ rivolto a tutte le persone presenti nello stato di origine statale : in quanto introdotto da quel particolare ente sovrano chiamato stato nell’esercizio della funzione legislativa . La funzione dell’ordinamento giuridico e’ quella di disciplinare gli aspetti fondamentali della vita umana al fine di permettere la convivenza civile e lo sviluppo armonico della societa’. Se analizziamo l’ordinamento giuridico possiamo vedere che puo’ essere diviso in vari settori : Diritto pubblico : disciplinante i rapporti tra organi pubblici e tra organi pubblici e Soggetti privati e ulteriormente distinto in Diritto penale ,Diritto Costituzionale , Diritto Amministrativo , Diritto Ambientale , Diritto Regionale 1 Diritto Privato : disciplinante gli innumerevoli rapporti tra soggetti privati e suddiviso in Diritto di Famiglia , Diritto dei Contratti e delle Obbligazioni , Diritto Successorio ,Diritto di Proprieta’ , Diritto Commerciale e Diritto Industriale. Elemento costitutivo minimo dell’Ordinamento giuridico e ‘ la cosiddetta “norma giuridica “2 costituita dalla fattispecie ( che descrive il comportamento richiesto ) e da una sanzione ( una punizione conseguente al mancato rispetto del comportamento richiesto ) ovvero da una agevolazione ( premio conseguente Penal e fattisp ecie Astratt a sanzio ne amminist rativa civile al rispetto del comportamento richiesto Funz ione punit Funzione iva preventi va Funzio ne reintegr ativa gener ale ) La fattispecie si caratterizza per essere : astratta in quanto il comportamento viene descritto in modo da ricomprendere nella ipotesi il maggior numero di casi concreti possibile. generale : in quanto si rivolge al maggior numero di destinatari possibili La sanzione e’ invece di tre tipologie diverse : Sanzione penale , viene irrogata nei casi piu’ gravi ha come conseguenza la reclusione della persona in carcere . In considerazione del fatto che l’applicazione di tale sanzione priva la persona Un insigne Studioso Prof. Crisafulli in , , ha osservato come in realta’ le fonti giuridiche introducono disposizioni il cui significato da luogo alla cosiddetta norma giuridica. 2 della sua liberta’ personale ( diritto garantito dalla Costituzione ) le norme che prevedono tale sanzione possono essere introdotte esclusivamente con una legge approvata dal Parlamento 3 La norma che preveda l’applicazione di una sanzione penale ha funzione punitiva4 anche se il fine e’ quello di rieducarlo alla vita sociale . La norma che prevede una sanzione amministrativa ha una funzione preventiva5 : viene introdotta spesso per prevenire comportamenti piu’ gravi spesso sanzionati da norme penali . La norma che prevede sanzioni civili ha invece una funzione reintegrativa6 e ha il fine di reintegrare il valore economico del patrimonio in caso di lesione Le norme costituenti l’ordinamento giuridico hanno pero’ una diverso valore giuridico conseguenza della differente origine . Pur essendo tutte egualmente vincolanti per i destinatari esse sono poste in una precisa gerarchia con importanti conseguenze giuridiche. 3 Tale vincolo viene definito riserva assoluta di legge.Queste norme sono introdotte da leggi speciali e i casi tipici sono contenute nei codice penale. 4 Si tenga peraltro presente che la Costituzione Italiana art. 27 prevede che tutte le pene debbono essere rivolte alla rieducazione del condannato alla vita sociale 5 Le norme a tutela dell’Ambiente e disciplinanti l’attivita’ Urbanistica e Edilizia sono caratterizzate da sanzioni amministrative , cosi’ come il codice della strada. 6 Le norme con queste caratteristiche sono tipiche del diritto Privato e si trovano nel codice civile LA GERARCHIA DELLE FONTI Le norme giuridiche vengono introdotte dagli organi dello stato nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione. Gli atti con cui tali organi introducono le norme giuridiche sono definiti “ fonti di produzione “ Fonti di produzione Atti U.E. Costitu zione Leggi regionali Atti amministrativi Leggi costituzionali Leggi Atti aventi del forza di parlame legge del nto governo La Costituzione è posta al vertice e ha la priorita’ in quanto detta le norme e i principi che reggono tutto l’ordinamento giuridico italiano ; garantisce il rispetto dei diritti fondamentali della persona ,Indicano le funzioni degli organi costituzionali e i principi che regolano l’organizzazione dello stato , detta i diritti sociali . Le leggi Costituzionali sono le uniche leggi che possono modificare la Costituzione e data la loro importante funzione debbono essere approvate con una particolare procedura prevista dalla Costituzione stessa Le leggi regionali sono introdotte dai consigli regionali , dettano norme nelle materie previstedalle regione o da singole leggi del Parlamento hanno valore solo sul territorio della Regione Gli atti della Unione Europea ( direttive e regolamenti ) dettano norme vincolanti sul tutto il territorio dell’Unione sulle materie indicate dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea. Leggi approvate dal Parlamento tra cui : La legge formale : a tale fonte appartengono tutti i tipi di leggi che vengono pero’ identificate con la funzione specifica la legge finanziaria , con cui il Parlamento stabilisce le maggiori fonti di entrate e di spese dello stato La legge di Bilancio con cui il Parlamento approvata la legge finanziaria , indica quali saranno con certezza le entrate e le uscite dello stato La Legge di ratifica , con cui lo Stato permette l’ingresso nell’ordinamento nazionale di norme di origine internazione ( definite dai trattati) La legge di delega con cui il Parlamento delega il Governo a introdurre entro un determinato termine una disciplina specifica dopo aver dettato i principi giuridici generali a cui il Governo dovra’ attenersi. La legge di Conversione : con cui il Parlamento rende definitiva una disciplina dettata in caso di necessita’ e urgenza dal Governo con proprio Decreto legge Legge Comunitaria : con cui il Parlamento adegua l’ordinamento nazionale ai principi posti dall’Unione Europea con proprie direttive a cui gli stati hanno l’obbligo di conformarsi Atti aventi forza di legge approvati dal Governo Il Decreto legge che il Governo puo’ approvare nei casi di necessita’ e urgenza con durata di 60 giorni , termine entro il quale deve essere convertito in legge a pena di decadenza sin dall’origine Decreto legislativo delegato con cui il Governo detta la disciplina sulla base dei principi dettati dal parlamento con la legge di delega. Atti amministrativi : posti in essere dalle amministrazioni pubblice nell’esercizio della funzione esecutiva sono tali gli atti dei ministeri delle prefetture dei comuni delle regione e delle provincie delle istituzioni scolastiche. I rapporti tra le fonti sono regolati dal principio gerarchico secondo cui una fonte di grado inferiore non puo’ introdurre norme che siano in contrasto con norme introdotte da una norma di grado superiore .Nel caso cio’ dovesse accadere la norma in difetto sara’ annullata con effetto retroattivo ( sin dal momento della sua introduzione ) dalla Corte Costituzionale su richiesta di un giudice nel corso di un processo di un Regione o del Governo nei confronti di leggi Regionali Il Parlamento quindi non potrà approvare leggi che siano in contrasto con norme costituzionali e il medesimo limite avranno le leggi Regionali e quelle introdotte dal Governo. Cosi come nessun atto amministrativo potra’ essere introdotto in assenza di una legge che espressamente lo preveda o porre norme in contrasto con una legge. Rapporti diversi vigono per i rapporti tra le norme Comunitarie e quelle Nazionali . Trai Paesi membri e l’Unione Europea il principio e’ quella della ripartizione delle competenze nel caso dei regolamenti e della priorita’ del diritto Comunitario nel caso di norme introdotte con Direttiva , Nelle materie disciplinate dal trattato con regolamento il paese mebro non puo’ introdurre alcuna disposizione , nelle materie introdotte con Direttiva il paese mebro e’ tenuto ad adeguare il proprio ordinamento nazionale rendendo cosi’ uniforme il diritto comunitario in tutto il territorio dell’Unione. Nel caso di contrasto tra una norma comunitaria e una norma nazionale il giudice competente a definire il contrasto e dettare la esatta interpretazione del diritto comunitario è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Successione delle leggi nel tempo e nello spazio Altra caratteristica dell’Ordinamento giuridico e’ quello di essere mutevole nel tempo per cui tutte le norme sono caratterizzate dall’avere un periodo temporale di efficacia. Si intende con questo termine quel periodo cha inizia con l’ingresso in vigore della legge e termina con la sua abrogazione ( perdita di efficacia ) . Saranno disciplinati dalla legge solo ed esclusivamente quei fatti accaduta dopo il suo ingresso in vigore e prima della sua abrogazione . Questo principio definito dai latini tepus regit actum : “ ogni atto e’ disciplinato dalla legge vigente al momento in cui e’ compiuto “ ci fa da guida nella individuazione della disposizione applicabile . Conosciuta la data del fatto la norma applicabile sara’ quella vigente il giorno in cui il fatto e’ accaduto ( Se il fatto e’ stato compiuto il giorno X , la disciplina applicabile e’ quella data dalle norme vigenti il giorno X ) Ingresso in vigore della legge 1 Fi g. 1 L . 1 Fatt o1 Fatto 2 Abrogazione o perdita di efficacia della legge Nel caso della Fig. 1 il fatto 1 e il fatto 2 sono disciplinati dalla lege 1 in quanto legge vigente il giorno in cui sono accaduti Fi g. 2 Ingress o in vigore della legge 1 L . 2 Abrogazione o perdita di efficacia della Fatt legge o1 Fatto 2 Nella fig. 2 il fatto 2 non puo’ essere disciplinato dalla Legge 1 in quanto accaduto dopo la sua cessazione di efficacia (Abrogazione ) infatti la legge 1 non e’ quella vigente quel giorno. Fig. 3 L. 3 Ingresso in vigore della legge L3 Cessazione degli effetti della legge FAT TO 2 Nella fig. 3 la legge 3 non e’ applicabile al Fatto 2 perche’ al momento in cui questo fatto accade la legge L.3 non e’ ancora in vigore . Se si osservano bene le figure 2 e le figure 3 si puo’ osservare che in entrambi i casi i fatti sono accaduti fuori dal periodo temporale in cui le norme erano in vigore . Nel caso della fig. 2 la legge e’ stata abrogata nella figura 3 la legge non puo’ disciplinare fatti accaduti prima in quanto essa di regola non ha mai effetto retroattivo ( salvo che espressamente non lo preveda ) . Questo principio e’ stabilito dall’art. 11 delle preleggi al codice civile : “secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire essa non ha fatto effetto retroattivo . La abrogazione della legge e’ quindi la sua cessazione di efficacia esse ha effetto solo per il futuro . La abrogazione puo’ essere espressa ( dichiarata da altra legge ) tacita ( nel caso di ingresso di una legge che ridefinisce in modo completo o incompatibile la disciplina posta da altra legge gia’ vigente ) ovvero puo’ essere dichiarata a seguito di referendum popolare con cui il popolo chiamato a votare decide per il si all’abrogazione o il no all’abrogazione ( in quest’ ultimo caso per il mantenimento in vigore . Principio di territorialita’. Secondo questo principio le leggi trovano applicazione nel territorio dello stato . Si consiera territorio dello stato , la zona geografica di riferimento , il braccio di mare che valalla costa fino a 12 miglia marine ( acque territoriali ) le navi e aerei militari ( ovunque siano ) e le navi e aerei civili quando si trovano in acque internazionali . Per quanto riguarda le leggi regionali esse avranno efficacia esclusivamente nel territorio regionale mentre per gli atti dell’Unione Europea questavranno efficacia sull’intero territorio della Unione europea . Fanno parte del territorio dello stato : il territorio geografico come definiti dai confini comprensivo delle isole le acque territoriali : costituite dal braccio di mare fino a 12 miglia dalla costa lo spazio aereo : costituita dall’atmosfera fino a dove difendibile militarmente il territorio flottante : composto da navi e aerei militari e navi e aerei civili . le navi e aerei militari sono sempre territorio dello stato anche se si trovano in territorio straniero navi e aerei militari sono territorio nazionale quando si trovano rispettivamente in acque internazionali o spazi aerei internazionali . laghi e fiumi compongono le acque interne. I Soggetti Giuridici , le incapacità assolute le incapacità relative I destinatari delle norme giuridiche vengono definiti Soggetti giuridici . Essi sono costituiti dalle persone fisiche , dagli enti collettivi e dalle persone giuridiche . Le persone fisiche sono tutti gli essere umani dal momento in vui nascono fino alla morte. Le persone fisiche appena nascono acquisiscono la Capacita’ giuridica , una capacita’ generale che permette loro di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Contestualmente alla capacita’ giuridica la legge attribuisce alle Persone fisiche alcuni diritti definiti indisponibili ( di cui neanche il titolare puo’ disporre ) : il nome , il diritto alla vita il diritto alla integrita’ fisica. La capacita’ giuridica si perse con la morte. La Capacita’ giuridica peraltro non permette di cedere o acquisire situazioni giuridiche soggettive attive o passive ( acquisire diritti o obblighi ) , queste si possono acquisire solamente con l’acquisto della capacita’ di agire che ogni persona acquista con la maggiore eta’ ( per l’ordinamento giuridico italiano con il compimento di 18 anni ) fino al raggiungimento della maggiore eta’ la persona e’ incapace di agire e per lui agiscono i suoi rappresentanti legali , i genitori esercenti la patri poteosta’ . La capacita’ di agire si distingue nella capacita’ di intendere ( la persona e’ in grado di rendersi conto delle situazioni in cui si trova ) e nella capacita’ di volere ( la persona e’ in grado di volere le conseguenze delle proprie azioni per se e per gli altri ) . La mancanza di a ambedue di queste capacità per grave infermità mentale fa cadere la persona in una situazione di incapacità assoluta , situazione che nei casi piu’ gravi puo’ dar luogo ad un provvedimento di interdizione giudiziale . La persona viene dichiarata interdetta e non puo’ piu’ compiere piu’ nessuna operazione giuridica personalmente , non può contrarre patrimonio ne fare testamento. L’interdetto agisce nel mondo del diritto per mezzo di un rappresentante legale detto tutore che sotto la vigilanza del magistrato ( a cui va chiesta l’autorizzazione degli atti ) svolge le azioni giuridiche di interesse dell’incapace. Quando la situazione e abbastanza grave ma non da interdizione il Tribunale puo’ nominare un Amministratore di Sostegno il quale potrà agire solo nelle materie indicate dal Giudice tutelare con il decreto di nomina. Diversa e’ la situazione nelle ipotesi definite di incapacità relativa : L’inabilitazione e l’emancipazione . Nell’emancipazione la persona e’ un minorenne che già dimostra per maturità psicofisica di poter guardare i propri interessi il Giudice tutelare lo può dichiarare emancipato . Egli potra’ svolgere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione ( acquisto di beni di normale valore riscossione di crediti da locazione ) per le operazioni di straordinaria amministrazione ( acquisto di immobili o rapporti finanziamento o comunque operazioni giuridiche con particolari conseguenze patrimoniali ) l’emancipato dovrà essere assistito da un Curatore nominato dal Tribunale . Nella medesima condizione dal punto di vista della capacita’ di agire si trova il cosiddetto inabilitato . Questo e’ una persona maggiorenne che per malattia mentale difetta o la capacita’ d’intendere o la capacità di volere ovvero dimostra scarsissima capacità di curare i propri interessi . Anche l’inabilitato potrà svolgere da solo l’ordinaria amministrazione mentre per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà assistito da un curatore . GLI ENTI COLLETTIVI E LE PERSONE GIURIDICHE Costituiscono gli enti collettivi tutte quei soggetti giuridici cosi’ composti : una pluralita’ di Soggetti giuridici un patrimonio ( costituito da risorse economiche o beni ) un attivita’ comune ( attivita’ culturale o economica ) Un ente collettivo viene generalmente costituito da piu’ persone per svolgere attività economiche e per raggiungere obiettivi che una persona da sola non riuscirebbe a conseguire ( un esempio di questo tipo e’ dato dalle forme dalle associazioni culturali sportive o in generale dalla societa’ commerciali ). Si distinguono due tipi di ente collettivo quelli con patrimonio inidoneo e quelli con patrimonio idoneo ( con cui intendiamo quelli in cui il patrimonio necessario e’ gia’ definito dalla legge es. Società a s.r.l. e Società per azioni ). Pl ur P ali at Pa ta’ ri tri At A di m m tiv ut pe oon on ita I ni Nel rso caso in ’io o soc cui il ne omi co iRis on patrimonio m a glio sia’ un chi pa As ass insufficient ntri am e soc S e a coprire id ooci il m iaz oc ati i debiti oon lor ion . pag dell’ente o nSoci ial iano in eeo pat no ac il oacco rim im n co deb oni pe man ric m ito o rf datar on an ett io osc di a iut ta e So cie ta’ no me col lett ivo Pat ri Au mo to nio no ido Imi ne a osoc No ipat nno ri So ris nm cchi pa on per an ga ial azi ono e il Socio oni lor il pe accom ode rfe andant So pat bit e tta c. ri o s.r. mo l. nio So c. co op era tiv e La differenza tra i due tipi e’ nella differente responsabilità dei soci o associati Nei tipi di ente collettivo in cui il patrimonio non e’ idoneo l’autonomia patrimoniale e’ imperfetta : la conseguenza e’ che se i debiti superano il patrimonio i oci o associati saranno chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale del deficit economico ( tipica situazione dei soci delle associazioni non riconosciute e della societa’ in nome collettivo ). Nel caso in cui il patrimonio sia idoneo perchè corrispondente al valore richiesto dalla legge l’autonomia dell’ente e’ perfetta e i soci non rispondono in caso di deficit del patrimonio societario dei debiti dell’ente ( e il cosiddetto fenomeno della responsabilita’ limitata tipico della S.P.A. delle Soc. a .r.l. e di alcuni tipi di cooperative i soci rischiano solo il loro investimento) in questo caso gli enti vengono definiti Persona Giuridica con propria capacita’ generale che costituisce un soggetto giuridico diverso dai soci che lo hanno costituito. Gli enti collettivi agiscono per mezzo degli organi ( persone fisiche incaricate di manifestare la volonta’ dell’ente ) Ogni ente ha al suo interno un Organo l’assemblea che decide la volonta’ dell’ente che prende le decisioni piu’ importanti ( fra cui l’approvazione del bilancio ) e un organo esecutive l’amministratore o il consiglio di amministrazione che esegue tale volonta’ o che gestisce l’attivita’ economica . Tipo particolare di ente sono le societa’ in accomandita semplice (S.A.S.) dove le quote del capitale sono nominative o Soc. in accomandita per azioni ( dove il capitale e’ rappresentato da azioni ). In ambedue i tipi di societa’ esistono due categorie di soci : il socio accomandante ( che rischia solo il suo investimento , gode della responsabilità limitata e non risponde dei debiti dell’ente ma non puo’ assolutamente gestire ne dare il suo nome alla società) e il socio accomandatario che amministra la societa’ e risponde di tutte le obbligazioni dell’ente in caso di deficit. IL RAPPORTO GIURIDICO , LE SITUAZIONI GIURIDICHE I BENI GIURIDICI Tra i Soggetti del diritto intercorrono relazioni personali di vario genere , quando queste relazioni sono considerate dall’ordinamento giuridico costituiscono rapporti giuridici . In ogni rapporto giuridico si individuano le Parti , le situazioni giuridiche i beni giuridici Parti : i Soggetti del diritto tra cui intercorre il rapporto giuridico ( es: nel caso di un tamponamento il proprietario dell’autovettura danneggiata sara’ parte del rapporto giuridico intercorrente con il Soggetto che ha danneggiato l’autovettura ) i soggetti estranei es un testimone sono “ terzi “ Le situazioni giuridiche : cioe’ le relazioni in cui ogni Soggetto di trova con il bene c concreto e con l’altro Soggetto del diritto si dividono in due tipi . Situazioni Giuridiche Attive : Diritti soggettivi e Diritti di credito nei rapporti di diritto privato , Potere nei rapporti di diritto pubblico , potesta’ in alcun rapporti di diritto privato con interesse pubblico ( diritto di famiglia ) e Situazioni Giuridiche Passive Obbligo nei rapporti di diritto privato , dovere nei rapporti di diritto pubblico e soggezione in alcuni rapporti di diritto di famiglia . Il bene giuridico . questo concettocomprende tutti i beni concreti che possono essere oggetti di rapporti giuridici L’ordinamento giuridico Italiano si distinguono beni immobili : tutti i beni fissi al suolo per natura per volontà dell’uomo ( edifici , fabbriche , alberi , terreni , i barconi ul tevere) , beni mobili ( libri computer , gioielli , maglioni , generi di prima necessità ) tutti i beni che si possono spostare misurare o trasportare . Beni mobili registrati : beni che si spostano ma iscritti in pubblici registri ( autovetture , navi , aerei , camion ) Beni giuridici Beni mobili Beni mobili registrati Si spost ano Si spostano ma sono iscritti in pubblici registri Beni immobil i Sono fissi al suolo