Oggi, 5 febbraio 2003, presso la sede dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano si sono incontrati: Il Gigante S.p.A. Enrico Rossi Giampaolo Cantoni Antonella Puzzolante Stefano Cammaroto Unione Commercio Turismo Servizi Pierantonio Poy Filcams-C.G.I.L. Regionale Sergio Fassina Filcams-C.G.I.L. Territoriali Paolo Agliardi Walter Bargigia Giovanni Fagone Fisascat-C.I.S.L. Regionale Loredana Franco Fisascat-C.I.S.L. Territoriali Agostino Bottani Rita Brandalise Tino Coviello Antonio Mastroberti Lorena Soffritti Uiltucs-U.I.L. Regionale Francesco D'Amico Uiltucs-U.I.L. Territoriali Cristian Moggi Mario Rapposelli unitamente al Coordinamento dei delegati aziendali. Le parti, come sopra rappresentate, hanno stipulato il seguente accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale. Premessa Le parti, alla luce di quanto emerso nell'ambito delle trattative succedutesi nel corso dell'ultimo semestre, prendono atto della forte concentrazione in essere da tempo nel settore, che provoca l'ingenerarsi di notevoli tensioni concorrenziali e dalla quale consegue una rilevante contrazione del margine operativo, in un quadro macroeconomico già caratterizzato da una cospicua contrazione dei consumi delle famiglie. A fronte di tale contesto, l'Azienda ribadisce il proprio intendimento di perseguire una politica orientata al mantenimento e al rafforzamento delle proprie quote di mercato e al contenimento dei costi attraverso il perseguimento di logiche di efficienza e di miglioramento del servizio al cliente. Tale politica sarà realizzata attraverso interventi che comporteranno anche notevoli investimenti quali la realizzazione di una nuova unità con una superficie di vendita di 8.000 mq. in sostituzione di un attuale mini-iper, il raddoppio della superficie di un altro mini iper e la realizzazione di un nuovo centro di distribuzione. In tale logica, coerentemente con quanto enunciato nel Contratto Integrativo Aziendale 10/11/1997, nel periodo di vigenza contrattuale si è potuto registrare un consistente incremento occupazionale attraverso l'apertura di una nuova unità di vendita appartenente alla formula dei mini-iper e mediante la ristrutturazione e l'ampliamento, sia di superficie sia di offerta di servizi alla clientela, di altri punti vendita. Poiché si ritiene presupposto fondamentale, per la realizzazione degli obiettivi succitati, il mantenimento e il consolidamento di un immagine distintiva incentrata sull'elevato rapporto qualità/prezzo del servizio offerto alla clientela, sull'elevato coefficiente di servizio e sulla specializzazione, Le parti convengono che non si possa prescindere da un coinvolgimento di tutti i lavoratori attraverso un'evoluzione del sistema delle relazioni sindacali che comporti, nel rispetto delle reciproche autonomie e coerentemente con gli impegni reciprocamente assunti, uno sforzo comune per il conseguimento degli obiettivi congiuntamente definiti. A) Relazioni sindacali e diritti di informazione Le parti, nel riconoscere che il sistema di relazioni sindacali in essere ha permesso di affrontare, nel corso degli ultimi anni, attraverso l'articolazione dei momenti di confronto, le differenti problematiche tipiche del settore, concordano sull'utilità di implementare e ridefinire lo stesso alla luce delle comuni e rinnovate necessità. Tale scelta nasce dal convincimento che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà settoriale ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni, costituiscono un'importante premessa per una migliore evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti in quanto propedeutici al confronto specifico su ogni singolo tema. a.1 Livello aziendale I soggetti deputati a questo livello di confronto sono i firmatari del presente accordo: Direzione Aziendale, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali unitamente alle OO.SS. Regionali e Territoriali. A tale livello, su richiesta di una delle Parti e almeno annualmente, l'azienda fornirà informazioni in merito a: - - Andamento delle vendite e previsioni di investimenti, sviluppo, ristrutturazioni, nuove aperture, processi di acquisizione. Situazione occupazionale / mercato del lavoro, con consegna da parte dell'azienda dei dati complessivi inerenti l'occupazione e le sue dinamiche relative alle diverse tipologie di contratti, disaggregati per unità produttiva. Utilizzo di merchandiser e promoter. Andamento complessivo delle ore straordinarie e supplementari, disaggregate per punto di vendita e rapportate ai dati delle assenze a vario titolo effettuate. A questo livello di confronto è prevista anche la verifica dei dati economici connessi all'erogazione del salario variabile. A questo livello di confronto le Parti potranno altresì effettuare una verifica congiunta sull'opportunità di attuare i progetti e i programmi previsti dall'art. 9 della legge 53/2000 anche al fine dell'accesso ai contributi di cui alla norma stessa. a.2 Livello di unità produttiva I soggetti coinvolti in questo livello di confronto sono i responsabili delle singole unità e le Rappresentanze Sindacali unitamente alle OO.SS. territoriali. A tale livello si svilupperà il confronto sulle seguenti materie: - Andamento del punto vendita Orari di lavoro e loro distribuzione Ricorso al lavoro straordinario e supplementare al fine di verificare il consolidamento eventuale di quota parte delle ore di lavoro supplementare Definizione del calendario ferie e pianificazione di eventuali arretrati Le parti concordano altresì che, in caso di introduzione di nuove tecnologie e/o interventi di ristrutturazione che comportino consistenti impatti sull'organizzazione del lavoro, il confronto avrà carattere preventivo al fine di permettere il raggiungimento di intese specifiche. Qualora emergessero problematiche inerenti singoli comprensori territoriali, su richiesta di una delle parti, si svolgeranno incontri ai rispettivi livelli. B) Ambiente e salute Con riferimento a quanto previsto dall'accordo del 10/11/1997 in materia, le Parti concordano di incontrarsi entro tre mesi dalla firma del presente accordo, per attualizzare e dare operatività ai contenuti già individuati nel succitato accordo armonizzandoli alla luce delle sopravvenute nuove esigenze. C) Apprendistato Preso atto che, allo stato attuale, l'azienda non si avvale di tale istituto, si conviene che, qualora si intendesse ricorrere a detta tipologia di contratto, le Parti si incontreranno per un preventivo confronto in merito alle modalità di impiego e alle condizioni normative. D) Lavoro a tempo parziale Preso atto che l'Azienda non intende avvalersi della facoltà di utilizzo delle c.d. "clausole elastiche" di cui ai Decreti Legislativi 61/2000 e 100/2001 le Parti, nel confermare la validità, limitatamente a quanto compatibile con la vigente normativa, degli accordi precedentemente stipulati, si impegnano ad incontrarsi successivamente alla stipula del C.C.N.L. Terziario per definire, alla luce di quanto in esso regolamentato in materia di part time, le modalità di gestione di tale istituto. E) Libretti sanitari Nel confermare che l'azienda si farà carico di rimborsare, dietro presentazione da parte del lavoratore di idoneo giustificativo, il solo costo di rinnovo del libretto sanitario, preso atto delle oggettive difficoltà da parte dei lavoratori di effettuare le necessarie visite al di fuori dell'orario di lavoro, si conviene che: laddove le A.S.L. di competenza si rendano disponibili all'effettuazione delle visite presso i punti di vendita, le visite stesse potranno essere effettuate all'interno del punto vendita durante l'orario di lavoro; qualora il lavoratori dovesse recarsi personalmente presso gli ambulatori delle A.S.L., nel caso l'orario di visita dovesse ricadere nell'ambito dell'orario lavorativo, si provvederà, per la sola giornata della visita, ad una ridistribuzione dell'orario di lavoro tale da consentire al dipendente di recarsi alla visita senza dovere fruire di permessi o ferie. F) Congedi parentali f.1 - Permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità del coniuge Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, si conviene che il permesso in questione possa essere fruito dal lavoratore anche successivamente al manifestarsi dell'evento (decesso o grave infermità), entro un lasso di tempo non superiore ai 30 giorni. f.2 - Congedi per eventi e cause particolari In relazione a quanto contemplato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, l'azienda, in alternativa al periodo di totale sospensione del rapporto di lavoro, si renderà disponibile a valutare congiuntamente, compatibilmente con le esigenze organizzative in essere, la possibilità di differenti modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche in termini di parziale riduzione dell'orario di lavoro, e per un periodo comunque non superiore ai due anni. f.3 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto Con riferimento all'ipotesi di anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 7 della legge n. 53/2000, si conviene che l'erogazione dell'anticipazione in questione, che potrà essere richiesta decorsi 5 anni dall'assunzione, sia da ritenersi aggiuntiva rispetto alle anticipazioni previste ai sensi delle causali di cui alla legge 297/82, fermo restando il limite complessivo del 70%, determinato alla data della seconda richiesta. Resta inteso che la misura dell'anticipazione erogata ai sensi dell'art. 7, L. 53/2000, non potrà comunque superare il valore della retribuzione del periodo di congedo, dedotta la quota a carico INPS. G) Malattia In caso di malattia, nel calcolo del periodo di comporto di cui all'art. 93, seconda parte, C.C.N.L. Terziario 3/11/1994, non verranno computate le giornate di ricovero ospedaliero. H) Condizioni di inserimento In coerenza con quanto enunciato in premessa e al fine di favorire il mantenimento dell'incremento dei livelli occupazionali fino ad oggi registrati si conviene il mantenimento in essere delle condizioni di inserimento pattuite con l'accordo aziendale 10/11/1997. I) Previdenza integrativa - Fon.Te. Allo scopo di favorire ed ampliare la partecipazione dei lavoratori al fondo di previdenza complementare di categoria, le parti sono impegnate a promuovere tutte le iniziative utili alla conoscenza e all'adesione allo stesso. A tale riguardo l'azienda concorrerà elevando l'attuale quota di contribuzione a proprio carico, che sarà portata allo 0,65% a decorrere dal mese di gennaio 2003. Resta inteso che l'incremento della quota a carico dell'azienda è da considerarsi a tutti gli effetti quale anticipazione di eventuali incrementi derivanti dalla Contrattazione Collettiva nazionale e/o territoriale o disposti per legge, dai quali potrà conseguentemente essere assorbito fino a completa concorrenza. J) Salario e compensi variabili Al fine di favorire il perseguimento di obiettivi comuni e coerentemente con quanto enunciato in premessa, le parti convengono di porre in essere un sistema di salario variabile che, riconosca ai lavoratori, per ogni esercizio economico, quote di retribuzione legate al conseguimento di risultati sia complessivi sia della singola unità in cui gli stessi sono collocati. Più in particolare si conviene di dare corso a un sistema che, sulla base di quattro differenti indici, preveda il riconoscimento di una quota di salario variabile che, al conseguimento del 100% dei parametri, erogherà una quota pari a € 600,00 per il primo biennio e a € 620,00 per il secondo biennio. Gli indici individuati sono i seguenti: 1. Incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, del fatturato complessivo di tutti i punti vendita, a parità, al netto di I.V.A. e depurato del tasso ufficiale ISTAT relativo all'inflazione alimentare. 2. Incidenza percentuale sul fatturato dello scostamento teorico rettificato relativo al totale dei punti di vendita, intendendosi per tale la differenza tra il valore a prezzo di vendita della merce fisicamente uscita e i corrispettivi effettivamente incassati, come risultante dalla seguente formula: Valore a prezzo di vendita dell'inventario iniziale + Valore a prezzo di vendita della merce consegnata Valore a prezzo di vendita dell'inventario finale Corrispettivi effettivamente incisati 3. 4. Incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, del fatturato del punto vendita di appartenenza, al netto di I.V.A. e depurato del tasso ufficiale ISTAT relativo all'inflazione alimentare. Percentuale di clienti dotati di "blu card" domiciliata presso il punto vendita di appartenenza, compresi in una fascia inferiore a una determinata soglia di spesa annua che, nel corso dell'esercizio, passano alla fascia superiore. La ripartizione della quota fra i tre diversi parametri così individuati, sarà determinata con i seguenti criteri: 1. Incremento del fatturato complessivo Da 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% A 2002/032003/04 2004/052005/06 0,49% 0,99% 1,49% 1,99% 2,49% 2,99% 3,49% 3,99% Oltre € 65,00 € 90,00 € 100,00 € 112,00 € 122,00 € 135,00 € 147,00 € 158,00 € 180,00 € 67,00 € 93,00 € 104,00 € 115,00 € 126,00 € 140,00 € 153,00 € 164,00 € 186,00 2. Scostamento teorico rettificato (totale punti vendita) Da A 2002/032003/04 2004/052005/06 2,5% 2,2% 1,9% Inferiore a 2,3% 2,0% 1,7% 1,6% € 48,00 € 70,00 € 94,00 € 120,00 € 50,00 € 72,00 € 97,00 € 124,00 3. Incremento del fatturato per singolo punto vendita Da 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% A 2002/032003/04 2004/052005/06 0,49% 0,99% 1,49% 1,99% 2,49% 2,99% 3,49% 3,99% Oltre € 43,00 € 60,00 € 67,00 € 74,00 € 82,00 € 90,00 € 98,00 € 106,00 € 120,00 € 45,00 € 62,00 € 69,00 € 77,00 € 84,00 € 93,00 € 102,00 € 109,00 € 124,00 4. Clienti "blu card" che passano a una fascia di spesa annua superiore · Per gli esercizi 2002/2003 e 2003/2004 vengono individuate le seguenti soglie di spesa: - Punti vendita 1-2-3 (Sesto S. Giovanni) - 5 (Milano) - 6 (Rozzano) € 1.000,000 - Rimanenti punti vendita 2.000,00 · Per gli esercizi 2004/05 e 2005/06 vengono individuate le seguenti soglie di spesa: - Punti vendita 1-2-3 (Sesto S. Giovanni) - 5 (Milano) - 6 (Rozzano) € 1.500,000 - Rimanenti punti vendita 3.000,00 L'indice di misurazione è dato dalla percentuale di clienti appartenenti alla soglia inferiore che, nel corso dell'esercizio, passano alla soglia superiore, come meglio specificato nell'esempio riportato in calce. Da A 2002/032003/04 2004/052005/06 3,00% 6,00% 9,00% 5,99% 8,99% Oltre € 100,00 € 135,00 € 180,00 € 102,00 € 140,00 € 186,00 Esempio Punto di vendita della prima tipologia (GI-GZ-G3-G5-G6) - VEDI CARTACEO Criteri di erogazione del premio - - - - - - - - L'importo così calcolato, sarà rapportato proporzionalmente per i lavoratori part time e, per tutti, rapportato all'effettiva presenza, intendendosi come tale anche le assenze per ferie, infortunio e permessi retribuiti. Al personale assente per maternità l’importo in questione sarà erogato limitatamente al periodo di astensione obbligatoria (5 mesi). Nel caso di modifica del rapporto di lavoro da part time a full time, o viceversa, così come nel caso di trasferimento ad altro punto di vendita, il calcolo del premio avverrà utilizzando un criterio "pro quota". Per i lavoratori assunti nel corso del periodo il premio sarà riproporzionato sulla base dei mesi di presenza, intendendosi computata come mese anche la frazione di almeno 15 giorni. Per i lavoratori addetti alla sede o ai depositi il premio sarà calcolato sulla base della media del premio percepito dai dipendenti dei punti di vendita, così determinato: premio unitario spettante ai lavoratori di ogni punto vendita, moltiplicato per il numero dei lavoratori del corrispondente punto vendita (rapportato a full-time), diviso il numero totale (rapportato a full time) dei lavoratori occupati nei punti di vendita. A conferma della prassi in atto, in caso di punto di vendita di nuova apertura, così come nel caso di ristrutturazione che comporti un ampliamento della superficie di vendita superiore al 10%, fino al compimento del secondo anno fiscale susseguente a quello in cui è avvenuta l'apertura o la ristrutturazione, lo stesso non verrà considerato ai fini del calcolo dell'incremento del fatturato complessivo e i lavoratori ad esso appartenenti percepiranno la quota di salario variabile calcolata con i medesimi criteri utilizzati per gli uffici e il deposito. A conferma della prassi in atto, in caso di punto di ristrutturazione che non comporti un ampliamento della superficie commerciale superiore al 10%, lo stesso non verrà considerato ai fini del calcolo dell'incremento del fatturato complessivo fino al compimento dell'anno fiscale susseguente a quello in cui è avvenuta la ristrutturazione, e i lavoratori ad esso appartenenti percepiranno la quota di salario variabile calcolata con i medesimi criteri utilizzati per gli uffici e il deposito. L'erogazione del premio avrà luogo entro il mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio e per i soli lavoratori in forza alla data dell'erogazione. Il sistema sopra descritto troverà applicazione per i 4 esercizi intercorrenti fra il 1/3/2002 e il 28/2/2006 e le rispettive erogazioni avranno pertanto luogo nei mesi di maggio 2003, maggio 2004, maggio 2005 e maggio 2006. Per quanto concerne i parametri 2 e 4, ferma restando la definitività dei parametri e delle quantità economiche definite nel presente accordo, le parti si incontreranno entro il 31/10/2004 per un esame congiunto dei risultati economici prodotti, al fine di procedere alla valutazione sull'opportunità o meno di apportare eventuali correttivi. Le parti convengono che gli importi di cui sopra, da considerarsi al lordo delle trattenute di legge, sono da ritenersi esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto, non rientrano nel computo delle retribuzioni di fatto di cui all'art. 115 del C.C.N.L., seconda parte, sono esclusi da ogni ricalcolo retributivo e non concorrono agli effetti di alcun istituto contrattuale. Tali importi, inoltre, in conseguenza del loro carattere di variabilità ed indeterminabilità, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 e, in quanto tali, godranno dei benefici contributivi previsti. K) Diritti sindacali Nel riconfermare quanto previsto dal capitolo N) del C.I.A. 10/11/1997, si conviene di elevare il monte ore permessi a disposizione per l'attività di coordinamento attraverso l'assegnazione di n. 15 ore per ogni unità. L) Deposito Alla luce del processo di terziarizzazione dell'attività logistica in atto, le Parti si incontreranno entro il 31 marzo 2003 al fine di verificare Io stato di avanzamento della terziarizzazione. M) Decorrenza e durata Il presente accordo entra in vigore alla data odierna, fatte salve le diverse decorrenze previste da singoli istituti, e scadrà il 28 febbraio 2006. Le parti si danno reciprocamente atto che, a decorrere dalli 1/3/2002 e fino alla data della firma del presente accordo, trovano comunque applicazione tutte le norme contenute nella precedente contrattazione integrativa aziendale. Entro il 28 febbraio 2004, l'Azienda elaborerà una raccolta, suddivisa per titoli, di tutti i contratti e accordi aziendali. Letto, confermato e sottoscritto. Il Gigante S.p.A. Unione Commercio Turismo Servizi Filcams - C.G.I.L. Regionale Fisascat - C.I.S.L. Regionale Uiltucs - U.I.L. Regionale OO.SS. Territoriali Coordinamento Delegati Aziendali