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Scheda aggiornata al 18 febbraio 2015
Schema DLgs su contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Titolo
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (Atto n.
134).
Governativa: Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.
Iniziativa
Assegnazione
Trasmesso alla Presidenza della Camera dal Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ed
annunciato nella seduta del 13 gennaio 2015 dell’Aula della Camera.
Assegnato, in sede primaria, alla XI Commissione Lavoro il 13 gennaio
2015 – scadenza termine per il parere il 12 febbraio 2015.
Per le osservazioni, assegnato alla V Commissione Bilancio della
Camera – scadenza termine il 12 febbraio 2015.
Relatore
On. Cesare Damiano (PD).
Iter
L'esame in Commissione Lavoro è iniziato il 19 gennaio 2015.
Note
Entrata in
vigore
Tale provvedimento è uno dei decreti attuativi della riforma sul lavoro
approvata dal Governo Renzi (cd. Jobs Act). Il testo del provvedimento
contiene tra l’altro l’articolo 7 che reca una disposizioni sul computo
dell’anzianità negli appalti.
Schema di decreto legislativo tutele crescenti.pdf
Il presente schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli in attuazione dell'articolo 1,
comma 7, lettera c) della legge 10 dicembre del 2014, n. 183 (cd. Jobs Act), il quale dispone
misure volte a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
che per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore saranno assistiti da tutele crescenti.
L'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del decreto, limitandolo ai lavoratori che
rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo
indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il
requisito occupazionale, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a
tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di licenziamento discriminatorio, nullo e
intimato in forma orale per il quale si prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
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L'articolo 3 disciplina il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa per il quale si
prevede la condanna al pagamento di un'indennità, nel caso in cui non ricorrano gli estremi per
tale tipo di licenziamento.
L'articolo 4 disciplina il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, prevedendo la
condanna al pagamento di un'indennità.
L'articolo 5 contiene disposizioni in materia di revoca del licenziamento, la quale ripristina
il rapporto di lavoro purché effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del licenziamento. Il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza
soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo
precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente
decreto.
L'articolo 6 prevede una nuova ipotesi di conciliazione volontaria al fine di promuovere la
risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi,
riducendo il contenzioso in materia di lavoro.
L'articolo 7 disciplina il computo dell'anzianità di servizio nel caso in cui un
lavoratore passi alle dipendenze dell'impresa che subentra in un appalto.
L'articolo 8 chiarisce che le indennità e l'importo dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo
3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, crescono ogni mese senza discontinuità,
computandosi anche le frazioni mensili di anzianità di servizio maturata.
L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di piccole imprese e di organizzazioni di tendenza.
L'articolo 10 disciplina i licenziamenti collettivi prevedendo la possibilità di reintegrazione
solo nel caso di carenza della forma scritta.
L'articolo 11 esclude i licenziamenti disciplinati dal presente decreto dall'applicazione del rito
speciale previsto dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1, co. 48-68)
L'articolo 12 disciplina l’entrata in vigore.
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ITER DEL PROVVEDIMENTO
Commissione Lavoro (XI) del 19 gennaio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Esame e rinvio).
Nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l’esame dell’Atto in titolo. Il presidente e
relatore Damiano (PD) ha reso noto preliminarmente che a partire da mercoledì 21 gennaio
avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi
di valutazione sui due schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 183/2014 trasmessi
dal Governo. La discussione sul provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni
informali ai fini dell’espressione del parere. Passando al contenuto del provvedimento in
esame, ha segnalato che lo schema di decreto legislativo è composto di 12 articoli e dà
attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183/2014. L'articolo 1 definisce
l'ambito applicativo del provvedimento. Il comma 1 prevede che il nuovo regime di tutela nel
caso di licenziamento illegittimo trovi applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di
operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Con riferimento a questa
disposizione, ha asserito che non sembra vi sia una nuova tipologia contrattuale, ma una
nuova disciplina per i licenziamenti per i nuovi assunti. Ha osservato poi che il comma 2 del
medesimo articolo 1 dispone che la nuova disciplina dei licenziamenti trovi applicazione anche
nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato
avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, integri determinati requisiti
occupazionali. Ha rilevato che tale disciplina, che uniforma il trattamento tra vecchi e nuovi
assunti, non è espressamente prevista dalla legge delega, che fa riferimento all'applicazione
del nuovo contratto ai soli nuovi assunti. La soluzione individuata deve, quindi, valutarsi con
attenzione, in quanto, qualora, in caso di superamento delle soglie, si applicasse ai lavoratori
già assunti la disciplina vigente, questi beneficerebbero di una tutela più ampia, anche in
termini di reintegrazione, di quella prevista dal decreto in esame.
L'articolo 2 disciplina il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
L'articolo 3 disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cosiddetto
licenziamento economico), giustificato motivo soggettivo o giusta causa (cosiddetto
licenziamento disciplinare), nel senso di una riduzione dell'area della tutela reale e,
contemporaneamente, di un ampliamento dell'area della tutela obbligatoria in caso di
licenziamento illegittimo. I commi da 1 a 3 dell’articolo 3 definiscono due distinte tutele per
i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione dello schema. La prima (comma 1) definisce la
responsabilità del datore di lavoro in termini esclusivamente indennitari. La seconda tutela
(commi 2 e 3) contempla, invece, il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, nelle ipotesi
in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore e in quelle di difetto di giustificazione per motivo oggettivo consistente
nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore. L'articolo 4 disciplina il licenziamento inficiato
da vizi formali e procedurali. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del
requisito di motivazione, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a
contribuzione previdenziale. L'articolo 5, riproducendo, senza variazioni, il contenuto
dell'articolo 18, decimo comma, della legge n. 300/1970, prevede che nell'ipotesi di revoca del
licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di
lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza
soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo
precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente
decreto. L'articolo 6 prevede una nuova ipotesi di conciliazione volontaria al fine di
promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto i licenziamenti
illegittimi, riducendo il contenzioso in materia di lavoro. L'articolo 7 prevede che, ai fini del
calcolo delle indennità dovute dal datore di lavoro, l'anzianità di servizio del lavoratore che
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passa alle dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto si computa tenendo conto di tutto
il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata. L'articolo 8
disciplina il computo delle indennità dovute dal datore di lavoro per frazioni di anno,
prevedendo che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero. L'articolo 9 disciplina l'applicazione della normativa nelle piccole imprese e nelle
organizzazioni di tendenza. Il comma 1 dispone, per le aziende fino a 15 dipendenti, la non
applicabilità della tutela reale in caso di licenziamento disciplinare illegittimo e il dimezzamento
delle indennità dovute dal datore di lavoro, che non possono comunque superare il limite di sei
mensilità. Il comma 2 prevede che la disciplina contenuta nel provvedimento si applichi anche
alle cosiddette organizzazioni di tendenza, ossia ai datori di lavoro non imprenditori, che
svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero
di religione o di culto. L'articolo 10 disciplina le conseguenze del licenziamento collettivo
illegittimo, nel senso di una riduzione dell'area della tutela reale e, contemporaneamente, di un
ampliamento dell'area della tutela obbligatoria. In particolare, la disposizione prevede
l'applicazione della tutela reale nel solo caso in cui il licenziamento sia stato intimato senza
l'osservanza della forma scritta e l'applicazione della tutela obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 1, nel caso di violazione delle disposizioni relative alla procedura sindacale e ai criteri di
scelta dei lavoratori da licenziare. L'articolo 11 esclude per i licenziamenti oggetto del
provvedimento l'applicazione dell'articolo 1, commi da 47 a 68, della cosiddetta «legge
Fornero», con cui è stata introdotta una disciplina processuale speciale per le controversie
derivanti dai licenziamenti di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In proposito, a suo
giudizio, occorre considerare che il cosiddetto «rito Fornero» previsto dall'articolo 1, commi da
47 a 68, della legge n. 92 del 2012, si applica alle sole controversie aventi ad oggetto
l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. Infine, l'articolo 12 prevede, in conformità a quanto stabilito dalla legge delega,
che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale. Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame del
provvedimento è stato rinviato ad altra seduta.
Commissione Bilancio (V) del 27 gennaio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Nella seduta di ieri 27 gennaio il Presidente Francesco Boccia in sostituzione del relatore, ha
illustrato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Per consultare i contenuti del provvedimento: Scheda di lettura Atto n. 134.
Nell'ambito dell'illustrazione, il Presidente ha sottolineato che:
 andrebbero precisate le ipotesi che giustificano la modulazione temporale
degli oneri previsti, con particolare riferimento a quelle riferite alle dinamiche
inerenti il mercato del lavoro sottostanti la quantificazione riportata;

andrebbe chiarito se, oltre alla rinuncia al maggior gettito indicato dalla relazione
tecnica riconducibile alla tassazione separata, sia stato valutato il minor gettito fiscale
determinato dai possibili maggiori oneri dedotti dal datore di lavoro riconducibili alle
indennità pagate;

e appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria in termini di
previsioni di spesa anziché di limite massimo, posto che le ipotesi assunte dalla
relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri sono legate a scenari connessi
all'andamento del mercato del lavoro, che potrebbero subire variazioni nel corso del
tempo.
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Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli, si è riservato di fornire i
chiarimenti richiesti.
Commissione Lavoro (XI) del 27 gennaio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione ieri 27 gennaio, ha proseguito l'esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 19 gennaio 2015.
Il Presidente Cesare Damiano, ha ricordato che con l'audizione dei sindacati si è conclusa
l'attività conoscitiva deliberata al fine di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione utili
alla prosecuzione dell’iter di esame del provvedimento.
L'On. Tiziana Ciprini (M5S) ha fatto notare che, come riscontrato anche dalle associazioni
rappresentative dei giuslavoristi italiani, il titolo del provvedimento in esame reca un inganno
semantico, dal momento che evoca forme di tutele crescenti di fatto inesistenti, in un contesto
di interventi normativi che, a suo avviso, eccedono la portata della delega attribuita al Governo
dal Parlamento, incorrendo in un palese vizio di incostituzionalità.
L'On. Davide Baruffi (PD) ha fato presente che il provvedimento reca, a suo avviso, una
impronta normativa coerente ed equilibrata, che dovrà trovare un opportuno completamento in
tempi brevi con le riforme nel campo delle politiche attive per il lavoro, del «disboscamento»
delle tipologie contrattuali, del rafforzamento delle tutele nel corso del rapporto di lavoro,
nonché della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Infine l'On. Sergio Pizzolante (AP), pur giudicando non completamente soddisfacente
l'intervento normativo in discussione, considerate le tante questioni in gioco che evocano
spesso impostazioni culturali inconciliabili, ritiene importante che la maggioranza accolga
positivamente l'evidente passo in avanti compiuto dal Governo, tenuto conto dell'attuale grave
crisi del mercato del lavoro e del suo alto livello di precarietà.
Il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, proseguirà oggi 28 gennaio.
Commissione Lavoro (XI) del 28 gennaio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Rinvio dell'esame).
Ieri 28 gennaio 2015, il Presidente Cesare Damiano, a seguito delle richieste pervenute in tal
senso dai rappresentanti di diversi gruppi, ha rinviato l'esame del provvedimento alla prossima
settimana, avvisando che, attesa l'incertezza sulla programmazione dei lavori della Camera,
allo stato verrà convocata una seduta per martedì 3 febbraio per il seguito dell'esame
dell'atto n. 134 e per una riunione dell'Ufficio di presidenza che individui la restante
programmazione dei lavori della settimana.
Commissione Lavoro (XI) del 3 febbraio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Nella seduta di ieri 3 febbraio è proseguita la discussione sullo schema di decreto in titolo. In
particolare: l'On. Patrizia Maestri (PD) ha espresso in via preliminare apprezzamento per il
fatto che la legge n. 183 del 2014 abbia affermato la centralità del contratto a tempo
indeterminato, prefigurando il superamento delle forme contrattuali di tipo precario.
L'On. Emanuele Prataviera (LNA) si è chiesto se il dibattito in corso abbia qualche utilità,
tenuto conto che il Governo non sembra propenso ad interloquire, nonostante siano state
manifestate molte perplessità sul provvedimento in esame anche dai gruppi di maggioranza.
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L'On. Laura Venittelli (PD) ha ritenuto che talune considerazioni svolte nel corso del dibattito
rispetto a possibili vizi di eccesso di delega del provvedimento non siano fondate, dal momento
che la delega conferita dal Parlamento aveva un carattere ampio e ha trovato una sua puntuale
declinazione nel presente testo.
Infine l'On. Walter Rizzetto (Misto) ha evidenziato, che gli sgravi contributivi previsti per le
nuove assunzioni non coprono tutti gli oneri a carico di un'impresa ed ha osservato come tali
agevolazioni riguardino, in ogni caso, esclusivamente le contribuzioni a carico del datore di
lavoro, escludendo la parte che grava sul lavoratore.
Commissione Bilancio (V) del 3 febbraio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione –
Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della
Costituzione).
(Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) da pag. 35 a pag. 39.
Nella seduta di ieri 3 febbraio, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo
Baretta, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 27 gennaio 2015,
ha depositato agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, una nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze e una nota della Ragioneria generale dello Stato.
La Commissione ha poi concluso l'esame approvando la proposta di parere favorevole con
condizione del relatore Dario Parrini (PD).
PARERE APPROVATO
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134),
preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
qualora le disposizioni in esame riguardino soggetti che, pur operando in regime privatistico,
appartengono al comparto della pubblica amministrazione, i suddetti soggetti continueranno ad
erogare le indennità risarcitorie, in quanto già sottoposti a regime di tutela obbligatoria in caso
di licenziamento illegittimo;
le nuove offerte di conciliazione si configurano come rinuncia a maggior gettito;
per quanto riguarda le ipotesi utilizzate per la stima per la perdita di gettito derivante
dall'effetto sostituzione delle nuove offerte di conciliazione rispetto a quelle vigenti, sono stati
presi in considerazione i dati relativi alle conciliazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del
1966 (come modificato dalla legge n. 92 del 2012) riferiti all'anno 2013, disponibili dall'ultimo
rapporto del Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del
lavoro, mentre il far riferimento a tali dati deriva dal fatto che il «tendenziale», ad oggi, non
considera eventuali riduzioni del numero di conciliazioni negli anni successivi, a causa della loro
aleatorietà;
la distribuzione per classe di anzianità aziendale del lavoratore è stata ricostruita sulla base di
proporzioni fornite dall'INPS, mentre l'aliquota media considerata tiene conto delle diverse
classi di anzianità aziendali e gli effetti sono stati valutati considerando la loro esplicitazione
graduale nel corso degli anni;
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appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria in termini di previsioni di
spesa anziché di limite massimo, posto che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini
della quantificazione degli oneri sono legate a scenari connessi all'andamento del mercato del
lavoro, che potrebbero subire variazioni nel corso del tempo, nonché modificare la disposizione
in modo da prevedere esplicitamente che l'onere di 37,2 milioni di euro si intenda come annuo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutate in e dopo le
parole 37,2 milioni di euro aggiungere la seguente: annui».
Commissione Lavoro (XI) del 4 febbraio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Ieri 4 febbraio, la Commissione ha proseguito la discussione sull'Atto n. 134 recante lo schema
di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti.
L'On. Claudio Cominardi (M5S) ha fatto notare, che il provvedimento è viziato da un
eccesso di delega, poiché, all'articolo 1, comma 2, estende l'applicazione della nuova
disciplina del contratto a tutele crescenti anche ai contratti in essere nonostante l'articolo 1,
comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 faccia riferimento esclusivamente alla
introduzione di una disciplina solo per le nuove assunzioni.
L'On. Irene Tinagli (SCpI), riferendosi a quanto rappresentato nella relazione introduttiva del
presidente Damiano e agli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, ha osservato in primo
luogo che a suo avviso è chiaro che il provvedimento in esame non disciplina una nuova forma
contrattuale, ma reca esclusivamente una nuova regolamentazione delle conseguenze dei
licenziamenti dei lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore. Ritiene, pertanto, che non sia
strettamente necessario introdurre una disposizione che chiarisca espressamente tale
interpretazione, inoltre a suo avviso, il provvedimento in esame dovrebbe ritenersi
applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego.
Infine l'On. Anna Giacobbe (PD), intervenendo per precisare la propria posizione, ha
evidenziato di non voler promuovere un incremento indiscriminato degli indennizzi, ma di voler
garantire che l'indennizzo minimo non sia fissato a un livello tale da indurre i datori di lavoro a
comportamenti opportunistici anche in relazione alle incentivazioni per le nuove assunzioni
previste a legislazione vigente.
Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) del 10 febbraio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Nella seduta di ieri 10 febbraio, il Presidente e relatore Cesare Damiano, in risposta al deputato
Baruffi (PD), ha avvisato che, essendo il termine per l'espressione del parere di competenza in
scadenza giovedì 12 febbraio, ha preannunciato la sua intenzione di presentare, una proposta
di parere nella giornata di oggi mercoledì 11 febbraio.
Commissione Lavoro (XI) del 17 febbraio 2015.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
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Atto n. 134
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
(Parere approvato)
(Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo e Placido)
(Proposta alternativa di parere dei deputati Prataviera e Fedriga)
(Proposta alternativa di parere dei deputati Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi e
Dall'Osso)
(Proposta alternativa di parere dei deputati Pizzolante e Bosco) .
Ieri 17 febbraio, il Presidente e relatore Cesare Damiano, ha fatto presente di aver predisposto
una proposta di parere, e che i gruppi Sinistra ecologia libertà, Lega nord e autonomie,
MoVimento 5 Stelle e Area popolare hanno predisposto proprie proposte alternative.
Gli
onorevoli
Patrizia
Maestri (PD),
Davide
Baruffi (PD) e
Carlo
Dell'Aringa(PD),
hanno preannunciato voto a favore della proposta di parere.
L'On. Sergio Pizzolante (AP) ha preannunciato voto contrario alla proposta di parere formulata
dal presidente.
L'On. Giorgio Airaudo (SEL) ha sottolineato come il Governo stia procedendo alla riforma del
mondo del lavoro con un metodo fin troppo sbrigativo, che impedisce un reale confronto sui
contenuti dei provvedimenti.
Gli onorevoli Antimo CESARO (SCpI) e Renata POLVERINI (FI-PdL) hanno preannunciato voto
di astensione del gruppo.
La Commissione infine ha approvato, quindi, la proposta di parere formulata dal
presidente, risultando così precluse le proposte alternative di parere presentate dai deputati
dei gruppi Sinistra ecologia libertà, Lega nord e autonomie, MoVimento 5 Stelle e Area
popolare.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro
a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134), che costituisce il primo provvedimento
attuativo della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;
evidenziato come le misure relative all'introduzione, per i nuovi assunti, del contratto di lavoro
a tempo indeterminato a tutele crescenti, che determinano un ridimensionamento delle tutele
in caso di licenziamento illegittimo, trovano un bilanciamento nel quadro di un sistema di
interventi più ampio e comprensivo volto, in particolare, a rafforzare le tutele per i lavoratori
che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e a limitare il ricorso a contratti precari,
promuovendo, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come
forma comune di contratto di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dal criterio di
delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera b), della richiamata legge n. 183 del 2014;
auspicato che il provvedimento in esame contribuisca a promuovere, unitamente agli altri
interventi messi in campo dal Governo, la ripresa dei livelli occupazionali e l'incremento della
quota di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
considerata favorevolmente la scelta del Governo di procedere in modo contestuale
all'adozione del provvedimento in esame e di quello che rafforza le tutele in caso di
disoccupazione involontaria, con ciò rendendo possibile un loro contemporaneo esame da parte
della Commissione;
valutata positivamente, in questo contesto, la scelta compiuta dalla legge di stabilità 2015 in
materia di incentivazione sul piano fiscale e contributivo dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato;
segnalata l'opportunità di una riconsiderazione delle caratteristiche degli sgravi contributivi ivi
previsti per le assunzioni a tempo indeterminato al fine di assicurarne la massima efficacia
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sotto il profilo della creazione di posti di lavoro stabili e di qualità e di garantirne l'estensione
anche agli anni successivi al 2015;
considerato che il provvedimento introduce esclusivamente una nuova disciplina delle tutele in
caso di licenziamento per i lavoratori con qualifica non dirigenziale assunti dopo la sua entrata
in vigore e, pertanto, devono intendersi applicabili anche ai nuovi rapporti di lavoro tutte le
disposizioni vigenti relative ai contratti a tempo indeterminato che non attengano alla disciplina
delle medesime tutele;
rilevato che il processo di privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego comporta la
necessità di una tendenziale omogeneità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e che,
come già evidenziato dal Governo, la materia dei licenziamenti nel pubblico impiego sarà
affrontata nell'ambito del disegno di legge concernente la riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, al momento in discussione al Senato (Atto Senato n. 1577);
osservato che l'articolo 2, comma 1, nel confermare il diritto alla reintegrazione nel posto di
lavoro nei casi di licenziamenti nulli e discriminatori, non riproduce esattamente il contenuto
dell'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge n. 300 del 1970, ma apporta alcune
semplificazioni, eliminando, tra l'altro, il riferimento ai licenziamenti causati da un motivo
illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;
ritenuto che, per i licenziamenti ingiustificati ai quali non si applica la sanzione conservativa,
occorra incrementare la misura minima e la misura massima dell'indennizzo economico dovuto
al lavoratore;
considerato che, ai fini della definizione delle specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare
ingiustificato per le quali viene confermato il diritto alla reintegrazione, va assicurata la
salvaguardia del principio di proporzionalità tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione del
licenziamento;
osservato che l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, reca disposizioni relative al calcolo dei
contributi previdenziali e assistenziali, nei casi ivi previsti di reintegrazione del lavoratore
licenziato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, che si discostano da quelle
attualmente stabilite, per analoghe fattispecie, dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;
ritenuto, opportuno in relazione a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, assicurare una
tutela di carattere reintegratorio nelle fattispecie nelle quali, con riferimento a lavoratori
assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si accerti che il
licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice
civile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni;
considerata l'opportunità di confermare l'applicazione senza eccezioni, anche per i lavoratori
assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, delle disposizioni in
materia di onere della prova per i licenziamenti ingiustificati, con particolare riferimento
all'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ai sensi del quale l'onere della prova della
sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di
lavoro;
ritenuto che, come emerge anche dall'esame parlamentare svolto in occasione
dell'approvazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'esclusione, per i lavoratori assunti
con il nuovo contratto a tutele crescenti, dell'applicazione di sanzioni di tipo conservativo, con
la previsione di indennizzi economici certi e crescenti con l'anzianità di servizio, prevista
dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n. 183 del 2014, deve intendersi
riferita alle sole fattispecie relative a licenziamenti individuali, non essendo in discussione la
disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni;
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Scheda aggiornata al 18 febbraio 2015
rilevato che l'applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento anche ai
licenziamenti collettivi determinerebbe un indebolimento del ruolo della contrattazione
collettiva e delle procedure di confronto con le associazioni sindacali nella gestione dei
licenziamenti relativi a esigenze tecnico-produttive e organizzative, che potrebbe rendere più
difficoltosa la gestione dei processi di ristrutturazione aziendale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In caso di licenziamento collettivo ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ai
lavoratori di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della
medesima legge;
all'articolo 3, comma 1, provveda il Governo a incrementare la misura minima e massima delle
indennità dovute in caso di licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, ferma
restando la regola che prevede la corresponsione di un'indennità pari a due mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio;
provveda il Governo a rivedere la formulazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, al fine
di assicurare la reintegrazione nel posto di lavoro nelle ipotesi di licenziamento per giustificato
motivo o giusta causa in cui sussista una evidente sproporzione tra la sanzione del
licenziamento e l'addebito disciplinare contestato;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di precisare in modo espresso che le disposizioni di
cui al presente provvedimento non si applicano ai rapporti di lavoro di pubblico
impiego, in vista del complessivo riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, in attuazione della delega di cui al disegno di legge
concernente la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all'esame al
Senato (Atto Senato n. 1577);
b) valuti il Governo l'opportunità di escludere l'applicazione della disciplina di cui al
presente decreto nei casi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro da parte di
lavoratori in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento che passano
alle dipendenze di imprese che subentrano in un appalto ovvero di processi di
mobilità all'interno di un gruppo di imprese, che determinino la cessazione di un rapporto
di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente provvedimento e l'instaurazione di un
nuovo rapporto nell'ambito di società controllate o collegate;
c) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 2, comma 1, primo
periodo, dello schema al fine di uniformarla a quella dell'articolo 18, primo comma, primo
periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, anche con
riferimento ai licenziamenti di cui al presente provvedimento, l'onere della prova della
sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetti, senza eccezioni,
al datore di lavoro;
e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le modalità di calcolo dei contributi previdenziali
e assistenziali di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, debbano intendersi equivalenti a
quelle previste per analoghe fattispecie dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni;
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Scheda aggiornata al 18 febbraio 2015
f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la tutela di carattere reintegratorio prevista
dall'articolo 3, comma 3, si estenda anche ai casi nei quali il licenziamento è stato intimato in
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile;
g) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione all'intero provvedimento delle
disposizioni, recate dall'articolo 6, comma 3, dello schema, in materia di monitoraggio degli
interventi, attualmente riferite alle sole norme concernenti l'offerta di conciliazione.
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