ACCORDO DI PROGRAMMA per l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2007-2009 ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. 328/00 e dell’art. 128 L.R. 11/01 U.L.S.S. N. 13 Dolo-Mirano CONFERENZA DEI SINDACI ULSS 13 Comuni di: Campagna Lupia-Campolongo M.re-Camponogara-Dolo-Fiesso D’Artico-Fossò-Martellago-MiraMirano-Noale-Pianiga-S. Maria di Sala-Salzano-Scorzè-Spinea-Strà-Vigonovo CONSIDERATO che il Piano di Zona dei Servizi alla Persona è: - strumento di miglioramento e sviluppo dei sistemi locali di Welfare; governo integrato delle risorse e delle responsabilità su scala territoriale omogenea; strumento di integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie verso una gestione unitaria degli interventi; strumento per coniugare le esigenze locali con quelle di un dimensionamento territoriale più ampio; programmazione in grado di coniugare le strategie di protezione con quelle di promozione PREMESSO - Che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale” il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei Servizi alla persona e alla Comunità; - Che la L.R. 56/1994 avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502” definisce la partecipazione dei Comuni compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda SocioSanitaria, affidando alla Conferenza dei Sindaci l’elaborazione e l’approvazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali quale principale strumento di integrazione delle politiche sanitarie e sociali sul territorio; - Che la L.R. n. 5 del 3 febbraio 1996 che ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1996/1998 - all’art. 4 ribadisce la necessità della realizzazione di un sistema integrato di erogazione dei servizi sociali e ad elevata integrazione socio-sanitaria attraverso la gestione unitaria dei servizi in ambiti territoriali omogenei, mediante la delega da parte dei Comuni della gestione dei servizi stessi all’Unità Locale Socio-Sanitaria, o alternativamente, con la stipula di Accordi di Programma tra gli Enti interessati; - Che L’Azienda Socio-Sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R 14 settembre 1994 n. 56, recepisce i contenuti del Piano di Zona, all’interno del Piano Attuativo Locale di cui all’art. 6, comma 3, della stessa legge, definendo gli interventi di 1 propria competenza nei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria anche rispetto all’individuazione degli oneri finanziari all’interno dei rispettivi livelli di assistenza, nonché nel Piano delle Attività Territoriali di cui all’art. 3 quater del D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, inteso quale strumento operativo di programmazione dell’attività dei Distretti Socio-Sanitari; - Che la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112” dispone all’art. 128 che i Comuni e le Province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l’obiettivo dell’integrazione socio-sanitaria assicurata dalle U.L.S.S.; - Che ai sensi dell’art. 132 della L.R. 11/2001, con particolare riferimento alla previsione di cui al 3° comma del citato articolo e dell’art. 3 septies del D.lgs. 502/92, le U.L.S.S., organizzate ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, intervengono nel processo di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso la programmazione, progettazione e gestione dei servizi delegati dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci; - Che l’art. 8 della L.R. 56/1994 favorisce la promozione della delega della gestione dei servizi sociali da parte dei Comuni in favore delle Aziende Socio-Sanitarie secondo le modalità previste dal Piano Regionale Socio-Sanitario; - Che i soggetti di cui al comma 4 dell’art. 1 della Legge n. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, attraverso l’accreditamento o altre specifiche forme di concertazione; - Che il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” allegato 1 c) LEA Socio-Sanitari e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2227 del 9.08.2002 allegato 5, come modificata dalla DGR n. 3972 del 30.12.2002 hanno individuato i livelli essenziali che devono essere garantiti a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; - Tenuto conto della D.G.R. n. 1764 del 18 giugno 2004 relativa a “Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona - L.328/00 – L.R. n. 56/94 - L.R. n. 5/96 – L.R. 11/01”; - Vista la deliberazione n. 3702 del 28 novembre 2006 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha indicato quale termine per la presentazione dei Piani di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci il 30 aprile 2007; - Preso atto che nella seduta dell’11 maggio 2007 la Conferenza dei Sindaci all’unanimità ha approvato il documento “Piano di Zona dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2007-2009” di cui al presente Accordo di Programma; Tutto ciò premesso e considerato, le parti interessate come di seguito elencate: 2 Il Presidente della Conferenza dei Sindaci U.L.S.S. n. 13 – dr. Bruno Pigozzo; Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 13 di Dolo-Mirano, dr. Pietro Lavezzo; Convengono e stipulano il seguente: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI ALLA PERSONA 2007-2009 L. 328/00 – L.R. 11/01 1) OGGETTO Il Piano di Zona dei Servizi alla Persona, di cui agli artt. 19 L. 328/2000 e 128 LR. 11/01 è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria attraverso il quale i Comuni compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 13 di Dolo-Mirano, d’intesa con l’Azienda stessa, definiscono il sistema integrato dei servizi sociali, con riferimento alle azioni, agli strumenti ed alle risorse da attivare per realizzare gli obiettivi, secondo l’ordine di priorità, per garantire ai cittadini livelli uniformi di assistenza sociale. Sono oggetto del Piano di Zona: 1) gli interventi che costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali (ex art. 22 – 2° comma – L. 328/2000) relativi (artt. 128 e 132 D.L.VO. 31.03.1998 n. 112) ai minori, i giovani, gli anziani, la famiglia, i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi, i tossicodipendenti e alcool-dipendenti, gli invalidi civili, nonché quelli volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale ed a favorire l’inclusione della popolazione immigrata (D.P.R. 3.05.2001 – Piano Sociale Nazionale 2001/2003). 2) gli interventi Socio-Sanitari che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sanitarie (art. 3 septies D.L.VO 19.06.1999, n. 229, D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”) relativi alle aree materno-infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie psichiatriche. 3) In particolare le Aree previste dal presente Piano di Zona sono: - Anziani Disabili Salute Mentale Dipendenze Minori-Famiglia Giovani Immigrati 3 2) FINALITA’ Con il presente atto le n. 17 Amministrazioni sottoscriventi approvano il Piano di Zona dei Servizi alla Persona per il triennio 2007/2009 elaborato nel rispetto dei criteri della L. 328/2000 e delle priorità definite dalla programmazione socio-sanitaria regionale. Le parti coinvolte si obbligano altresì a rispettare i principi che sottendono alla formulazione del Piano, che saranno alla base della sua attuazione, dando atto che risulta necessario: a) assicurare una programmazione coordinata ed integrata di tutti gli interventi educativi, sociali, assistenziali, sanitari e socio-sanitari; b) garantire l’esigibilità secondo i criteri di universalità, selettività e appropriatezza dei livelli uniformi di assistenza con riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza SocioSanitari e Sociali; c) elaborare politiche e progettare interventi riferiti agli specifici bisogni di aree territoriali omogenee dal punto di vista sociale, con specifico riferimento ai Distretti Socio-Sanitari, garantendo il carattere di universalità dei servizi e degli interventi, fermo restando i criteri differenziati per l’accesso agli stessi sulla base delle specifiche situazioni economiche e sociali; d) assicurare la partecipazione ed il contributo alla definizione e alla attuazione degli interventi, dei soggetti pubblici e privati interessati, anche con riferimento al settore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale perseguendo in tal modo l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale; e) garantire la soddisfazione dei diritti sociali della popolazione e della esigibilità degli stessi nei limiti dei livelli essenziali definiti in sede nazionale ai sensi dell’art. 22 della L. 328/00, eventualmente integrati in sede regionale o zonale; f) escludere forme di assistenza economica meramente sostitutive di servizi, sotto forma di “bonus”, o comunque denominate, consentite solo in forma di interventi facenti parte di un percorso assistenziale attivo per la l’integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; g) considerare come priorità del programma e dell’azione amministrativa le seguenti aree di priorità: 1) Salute Mentale 2) Famiglia-Minori 3) FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA I Comuni e l’U.L.S.S. n. 13 contribuiscono al finanziamento delle azioni previste dal Piano di Zona mediante le quote percentuali afferenti al Fondo Sanitario e/o alla spesa sociale definite per ogni singolo livello di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 all. 1 c) come recepito dalla DGRV n. 2227 del 9.08.2002 all. 5 come modificato dalla DGRV n. 3972 del 30.12.2002, nonché dai LIVEAS definiti dall’art. 22 della L. 328/00. Tali quote di finanziamento in capo a Comuni e U.L.S.S. n. 13 verranno aggiornate annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, d’intesa tra la Conferenza dei Sindaci ed il Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria sulla base anche dell’evoluzione della normativa di riferimento. La spesa sociale, riferita ad ogni singolo LEA Socio-Sanitario e Sociale in capo ai Comuni viene determinata al netto degli eventuali trasferimenti del Fondo Sociale Regionale direttamente attribuiti all’U.L.S.S. n. 13 (e delle compartecipazioni degli utenti previste). 4 Le quote percentuali di spesa sociale - non attribuite all’U.L.S.S. n. 13 mediante trasferimento pro-capite e/o fondi finalizzati per i diversi L.E.A. - rimangono in capo ai Comuni che le garantiscono mediante erogazione diretta. Per ognuno degli anni di vigenza del Piano di Zona 2007/2009 l’U.L.S.S. n. 13 e i Comuni determinano, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, la misura del finanziamento di propria competenza in correlazione al volume delle attività pianificate. All’atto della stipula di Accordi con i soggetti di cui al successivo art. 4, ovvero con altri Enti, U.L.S.S. n. 13 e Comuni determinano l’apporto finanziario di competenza di ciascun soggetto. Le parti si impegnano a sviluppare la promozione di bandi o avvisi per il reperimento di finanziamenti anche attraverso altri Enti ed il privato sociale. 4) PARTECIPAZIONE E SUSSIDIARIETA’ In ottemperanza al principio di sussidiarietà le parti sottoscriventi riconoscono e promuovono le azioni di partnerschip con i soggetti privati di cui al comma 4 art. 1 L. 328/00 operanti nella progettazione e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari. I soggetti di cui al comma precedente, aventi sede legale, e/o sede operativa, nel territorio dell’U.L.S.S. n. 13 partecipano alla fase di attuazione del Piano di Zona attraverso la stipula di Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 ovvero mediante le procedure di accreditamento di cui all’art. 15 della L.R. 22/2002. Le iniziative relative saranno orientate al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle Istituzioni Pubbliche e Private, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli organismi di rappresentanza sindacale. 5) ACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Le parti sviluppano un’attività di cooperazione a livello istituzionale ed operativo con l’Amministrazione Provinciale di Venezia con particolare riferimento alle aree di comune interesse disciplinate da specifici Accordi di Programma: - politiche del lavoro ed inserimento lavorativo soggetti svantaggiati immigrazione 6) MONITORAGGIO E VERIFICA Il monitoraggio e la verifica sull’attuazione del presente Accordo di Programma saranno effettuati dall’Ufficio di Piano-Coordinamento Politico e Strategico (costituito da Presidente Conferenza dei Sindaci – n. 7 Assessori alle Politiche Sociali referenti di Area – Direttore dei Servizi Sociali) in collaborazione con l’Ufficio di Piano – Gruppo Tecnico (costituito da tecnici referenti di Comune e di Azienda ULSS). Il Presidente della Conferenza dei Sindaci sottoporrà all’attenzione ed alla valutazione della Conferenza dei Sindaci una relazione annuale contenente le risultanze delle ordinarie attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle singole azioni contenute nel Piano e sul perseguimento degli obiettivi nello stesso specificati, nonché eventuali proposte e suggerimenti per l’adozione dei correttivi da apportare per il miglior raggiungimento degli obiettivi del Piano. 5 Alla scadenza della validità dell’Accordo, la Conferenza dei Sindaci, su proposta del Presidente della Conferenza, approverà la relazione finale sull’efficacia delle politiche sociali e socio-sanitarie delineate dal Piano di Zona e delle conseguenti azioni nel territorio dell’U.L.S.S. 13. All’Ufficio di Piano-coordinamento politico e strategico sono attribuiti poteri di stimolo in caso di inadempienza di una delle parti stipulanti. 7) CONTROVERSIE Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre componenti, di cui uno scelto dal Presidente di Conferenza dei Sindaci, uno dal Direttore Generale e il terzo di comune accordo o, in mancanza, dalla Regione. 8) DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE A cura dei soggetti contraenti saranno promossi incontri con i Consigli Comunali, Commissioni Consiliari e personale dei rispettivi servizi, finalizzati alla diffusione e alla conoscenza dei contenuti del Piano di Zona, reso esecutivo con il presente Accordo. Analoga attività promozionale sarà attivata, da parte delle Amministrazioni Comunali e dell’Azienda U.L.S.S. n. 13, presso le Associazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, altri Enti, Istituzioni e soggetti interessati al Piano o alle varie azioni progettuali. 9) VALIDITA’ E DURATA Il Piano di Zona oggetto del presente accordo ha validità triennale e rimarrà comunque efficace fino all’entrata in vigore del Piano successivo. Durante il periodo di vigenza del Piano di Zona dei Servizi alla Persona è fatta salva la possibilità di procedere all’adozione di modifiche dello stesso, nonché delle disposizioni di cui al presente atto. La Conferenza dei Sindaci d’intesa con l’ULSS n. 13, è autorizzata ad adottare gli aggiornamenti che si rendono necessari. La procedura di aggiornamento del Piano dovrà contemplare il coinvolgimento dei soggetti privati operanti in sede di attuazione del Piano. 10) DISPOSIZIONI FINALI Le norme programmatiche di cui al Piano di Zona dei Servizi Sociali per il triennio 2003-2005 non in contrasto con quelle previste nel presente Piano mantengono a tutti gli effetti la loro validità ed efficacia. Il Presidente Conferenza dei Sindaci ULSS 13 -dott. Bruno Pigozzo- Direttore Generale ULSS 13 -dott. Pietro Lavezzo- 6 Sindaco Comune di Campagna Lupia Sig Fabio Livieri Sindaco Comune di Campolongo Maggiore Dott. Roberto Donolato Sindaco Comune di Camponogara Sig. Desiderio Fogarin Sindaco Comune di Dolo Sig. Antonio Gaspari Sindaco Comune di Fiesso D’Artico Sig.ra Daniela Contin Sindaco Comune di Fossò Dott. Guido Carraro Sindaco Comune di Martellago Sig. Giovanni Brunello Sindaco Comune di Mira Sig. Carpinetti Michele Sindaco Comune di Mirano Dott. Gianni Fardin Sindaco Comune di Noale Dott. Carlo Zalunardo Sindaco Comune di Pianiga rag. Antonio di Luzio Sindaco Comune di S.Maria di Sala Sig. Paolo Bertoldo Sindaco Comune di Salzano Sig. Alessandro Quaresimin Sindaco Comune di Scorzè Sig.ra Clara Caverzan Sindaco Comune di Spinea Sig. Claudio Tessari Sindaco Comune di Strà Sig. Ernestino Canton Sindaco Comune di Vigonovo Sig. Leonardo Gallenda 7