accordo di programma

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ACCORDO DI PROGRAMMA
per l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2007-2009
ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. 328/00 e dell’art. 128 L.R. 11/01
U.L.S.S. N. 13 Dolo-Mirano
CONFERENZA DEI SINDACI ULSS 13
Comuni di:
Campagna Lupia-Campolongo M.re-Camponogara-Dolo-Fiesso D’Artico-Fossò-Martellago-MiraMirano-Noale-Pianiga-S. Maria di Sala-Salzano-Scorzè-Spinea-Strà-Vigonovo
CONSIDERATO
che il Piano di Zona dei Servizi alla Persona è:
-
strumento di miglioramento e sviluppo dei sistemi locali di Welfare;
governo integrato delle risorse e delle responsabilità su scala territoriale omogenea;
strumento di integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie verso una gestione
unitaria degli interventi;
strumento per coniugare le esigenze locali con quelle di un dimensionamento
territoriale più ampio;
programmazione in grado di coniugare le strategie di protezione con quelle di
promozione
PREMESSO
-
Che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale” il Comune è l’Ente
titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei Servizi alla
persona e alla Comunità;
-
Che la L.R. 56/1994 avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale in attuazione del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502” definisce la
partecipazione dei Comuni compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda SocioSanitaria, affidando alla Conferenza dei Sindaci l’elaborazione e l’approvazione del
Piano di Zona dei Servizi Sociali quale principale strumento di integrazione delle
politiche sanitarie e sociali sul territorio;
-
Che la L.R. n. 5 del 3 febbraio 1996 che ha approvato il Piano Socio-Sanitario
Regionale per il triennio 1996/1998 - all’art. 4 ribadisce la necessità della
realizzazione di un sistema integrato di erogazione dei servizi sociali e ad elevata
integrazione socio-sanitaria attraverso la gestione unitaria dei servizi in ambiti
territoriali omogenei, mediante la delega da parte dei Comuni della gestione dei
servizi stessi all’Unità Locale Socio-Sanitaria, o alternativamente, con la stipula di
Accordi di Programma tra gli Enti interessati;
-
Che L’Azienda Socio-Sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R 14 settembre
1994 n. 56, recepisce i contenuti del Piano di Zona, all’interno del Piano Attuativo
Locale di cui all’art. 6, comma 3, della stessa legge, definendo gli interventi di
1
propria competenza nei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria anche
rispetto all’individuazione degli oneri finanziari all’interno dei rispettivi livelli di
assistenza, nonché nel Piano delle Attività Territoriali di cui all’art. 3 quater del
D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, inteso quale strumento
operativo di programmazione dell’attività dei Distretti Socio-Sanitari;
-
Che la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n. 112” dispone all’art. 128 che i Comuni e le Province svolgono i propri
compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in
recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione
regionale che persegue l’obiettivo dell’integrazione socio-sanitaria assicurata dalle
U.L.S.S.;
-
Che ai sensi dell’art. 132 della L.R. 11/2001, con particolare riferimento alla
previsione di cui al 3° comma del citato articolo e dell’art. 3 septies del D.lgs.
502/92, le U.L.S.S., organizzate ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, intervengono nel processo di erogazione
delle prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso la programmazione,
progettazione e gestione dei servizi delegati dagli enti locali e sulla base degli
indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci;
-
Che l’art. 8 della L.R. 56/1994 favorisce la promozione della delega della gestione
dei servizi sociali da parte dei Comuni in favore delle Aziende Socio-Sanitarie
secondo le modalità previste dal Piano Regionale Socio-Sanitario;
-
Che i soggetti di cui al comma 4 dell’art. 1 della Legge n. 328/2000, dotati di propria
potestà
decisionale,
patrimoniale
ed
organizzativa,
concorrono
alla
programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, attraverso
l’accreditamento o altre specifiche forme di concertazione;
-
Che il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”
allegato 1 c) LEA Socio-Sanitari e la successiva Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 2227 del 9.08.2002 allegato 5, come modificata dalla DGR
n. 3972 del 30.12.2002 hanno individuato i livelli essenziali che devono essere
garantiti a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
-
Tenuto conto della D.G.R. n. 1764 del 18 giugno 2004 relativa a “Linee Guida per la
predisposizione dei Piani di Zona - L.328/00 – L.R. n. 56/94 - L.R. n. 5/96 – L.R.
11/01”;
-
Vista la deliberazione n. 3702 del 28 novembre 2006 con la quale la Giunta
Regionale del Veneto ha indicato quale termine per la presentazione dei Piani di
Zona da parte della Conferenza dei Sindaci il 30 aprile 2007;
-
Preso atto che nella seduta dell’11 maggio 2007 la Conferenza dei Sindaci
all’unanimità ha approvato il documento “Piano di Zona dei Servizi alla Persona e
alla Comunità 2007-2009” di cui al presente Accordo di Programma;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti interessate come di seguito elencate:
2
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci U.L.S.S. n. 13 – dr. Bruno Pigozzo;
Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 13 di Dolo-Mirano, dr. Pietro Lavezzo;
Convengono e stipulano il seguente:
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA
DEI SERVIZI ALLA PERSONA 2007-2009
L. 328/00 – L.R. 11/01
1) OGGETTO
Il Piano di Zona dei Servizi alla Persona, di cui agli artt. 19 L. 328/2000 e 128 LR.
11/01 è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione
socio-sanitaria attraverso il quale i Comuni compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda
ULSS 13 di Dolo-Mirano, d’intesa con l’Azienda stessa, definiscono il sistema integrato dei
servizi sociali, con riferimento alle azioni, agli strumenti ed alle risorse da attivare per
realizzare gli obiettivi, secondo l’ordine di priorità, per garantire ai cittadini livelli uniformi di
assistenza sociale.
Sono oggetto del Piano di Zona:
1) gli interventi che costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali (ex art. 22
– 2° comma – L. 328/2000) relativi (artt. 128 e 132 D.L.VO. 31.03.1998 n. 112) ai
minori, i giovani, gli anziani, la famiglia, i portatori di handicap, i non vedenti e gli
audiolesi, i tossicodipendenti e alcool-dipendenti, gli invalidi civili, nonché quelli volti
a contrastare la povertà e l’esclusione sociale ed a favorire l’inclusione della
popolazione immigrata (D.P.R. 3.05.2001 – Piano Sociale Nazionale 2001/2003).
2) gli interventi Socio-Sanitari che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
sanitarie (art. 3 septies D.L.VO 19.06.1999, n. 229, D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, D.P.C.M.
29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”) relativi alle aree
materno-infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie
cronico-degenerative, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie
psichiatriche.
3) In particolare le Aree previste dal presente Piano di Zona sono:
-
Anziani
Disabili
Salute Mentale
Dipendenze
Minori-Famiglia
Giovani
Immigrati
3
2) FINALITA’
Con il presente atto le n. 17 Amministrazioni sottoscriventi approvano il Piano di
Zona dei Servizi alla Persona per il triennio 2007/2009 elaborato nel rispetto dei criteri
della L. 328/2000 e delle priorità definite dalla programmazione socio-sanitaria regionale.
Le parti coinvolte si obbligano altresì a rispettare i principi che sottendono alla
formulazione del Piano, che saranno alla base della sua attuazione, dando atto che risulta
necessario:
a) assicurare una programmazione coordinata ed integrata di tutti gli interventi
educativi, sociali, assistenziali, sanitari e socio-sanitari;
b) garantire l’esigibilità secondo i criteri di universalità, selettività e appropriatezza dei
livelli uniformi di assistenza con riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza SocioSanitari e Sociali;
c) elaborare politiche e progettare interventi riferiti agli specifici bisogni di aree
territoriali omogenee dal punto di vista sociale, con specifico riferimento ai Distretti
Socio-Sanitari, garantendo il carattere di universalità dei servizi e degli interventi,
fermo restando i criteri differenziati per l’accesso agli stessi sulla base delle
specifiche situazioni economiche e sociali;
d) assicurare la partecipazione ed il contributo alla definizione e alla attuazione degli
interventi, dei soggetti pubblici e privati interessati, anche con riferimento al settore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale perseguendo in tal modo
l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
e) garantire la soddisfazione dei diritti sociali della popolazione e della esigibilità degli
stessi nei limiti dei livelli essenziali definiti in sede nazionale ai sensi dell’art. 22
della L. 328/00, eventualmente integrati in sede regionale o zonale;
f) escludere forme di assistenza economica meramente sostitutive di servizi, sotto
forma di “bonus”, o comunque denominate, consentite solo in forma di interventi
facenti parte di un percorso assistenziale attivo per la l’integrazione o la
reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari;
g) considerare come priorità del programma e dell’azione amministrativa le seguenti
aree di priorità:
1) Salute Mentale
2) Famiglia-Minori
3) FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ZONA
I Comuni e l’U.L.S.S. n. 13 contribuiscono al finanziamento delle azioni previste dal
Piano di Zona mediante le quote percentuali afferenti al Fondo Sanitario e/o alla spesa
sociale definite per ogni singolo livello di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M.
29.11.2001 all. 1 c) come recepito dalla DGRV n. 2227 del 9.08.2002 all. 5 come
modificato dalla DGRV n. 3972 del 30.12.2002, nonché dai LIVEAS definiti dall’art. 22
della L. 328/00.
Tali quote di finanziamento in capo a Comuni e U.L.S.S. n. 13 verranno aggiornate
annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, d’intesa tra la
Conferenza dei Sindaci ed il Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria sulla base
anche dell’evoluzione della normativa di riferimento.
La spesa sociale, riferita ad ogni singolo LEA Socio-Sanitario e Sociale in capo ai Comuni
viene determinata al netto degli eventuali trasferimenti del Fondo Sociale Regionale
direttamente attribuiti all’U.L.S.S. n. 13 (e delle compartecipazioni degli utenti previste).
4
Le quote percentuali di spesa sociale - non attribuite all’U.L.S.S. n. 13 mediante
trasferimento pro-capite e/o fondi finalizzati per i diversi L.E.A. - rimangono in capo ai
Comuni che le garantiscono mediante erogazione diretta.
Per ognuno degli anni di vigenza del Piano di Zona 2007/2009 l’U.L.S.S. n. 13 e i Comuni
determinano, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, la misura del finanziamento
di propria competenza in correlazione al volume delle attività pianificate.
All’atto della stipula di Accordi con i soggetti di cui al successivo art. 4, ovvero con altri
Enti, U.L.S.S. n. 13 e Comuni determinano l’apporto finanziario di competenza di ciascun
soggetto.
Le parti si impegnano a sviluppare la promozione di bandi o avvisi per il reperimento di
finanziamenti anche attraverso altri Enti ed il privato sociale.
4) PARTECIPAZIONE E SUSSIDIARIETA’
In ottemperanza al principio di sussidiarietà le parti sottoscriventi riconoscono e
promuovono le azioni di partnerschip con i soggetti privati di cui al comma 4 art. 1 L.
328/00 operanti nella progettazione e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
I soggetti di cui al comma precedente, aventi sede legale, e/o sede operativa, nel territorio
dell’U.L.S.S. n. 13 partecipano alla fase di attuazione del Piano di Zona attraverso la
stipula di Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 ovvero mediante le procedure di
accreditamento di cui all’art. 15 della L.R. 22/2002.
Le iniziative relative saranno orientate al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo
delle Istituzioni Pubbliche e Private, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli organismi di
rappresentanza sindacale.
5) ACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Le parti sviluppano un’attività di cooperazione a livello istituzionale ed operativo con
l’Amministrazione Provinciale di Venezia con particolare riferimento alle aree di comune
interesse disciplinate da specifici Accordi di Programma:
-
politiche del lavoro ed inserimento lavorativo soggetti svantaggiati
immigrazione
6) MONITORAGGIO E VERIFICA
Il monitoraggio e la verifica sull’attuazione del presente Accordo di Programma
saranno effettuati dall’Ufficio di Piano-Coordinamento Politico e Strategico (costituito da
Presidente Conferenza dei Sindaci – n. 7 Assessori alle Politiche Sociali referenti di Area –
Direttore dei Servizi Sociali) in collaborazione con l’Ufficio di Piano – Gruppo Tecnico
(costituito da tecnici referenti di Comune e di Azienda ULSS).
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci sottoporrà all’attenzione ed alla valutazione
della Conferenza dei Sindaci una relazione annuale contenente le risultanze delle
ordinarie attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle singole azioni contenute nel
Piano e sul perseguimento degli obiettivi nello stesso specificati, nonché eventuali
proposte e suggerimenti per l’adozione dei correttivi da apportare per il miglior
raggiungimento degli obiettivi del Piano.
5
Alla scadenza della validità dell’Accordo, la Conferenza dei Sindaci, su proposta del
Presidente della Conferenza, approverà la relazione finale sull’efficacia delle politiche
sociali e socio-sanitarie delineate dal Piano di Zona e delle conseguenti azioni nel territorio
dell’U.L.S.S. 13.
All’Ufficio di Piano-coordinamento politico e strategico sono attribuiti poteri di stimolo in
caso di inadempienza di una delle parti stipulanti.
7) CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno
devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre componenti, di cui uno scelto dal
Presidente di Conferenza dei Sindaci, uno dal Direttore Generale e il terzo di comune
accordo o, in mancanza, dalla Regione.
8) DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE
A cura dei soggetti contraenti saranno promossi incontri con i Consigli Comunali,
Commissioni Consiliari e personale dei rispettivi servizi, finalizzati alla diffusione e alla
conoscenza dei contenuti del Piano di Zona, reso esecutivo con il presente Accordo.
Analoga attività promozionale sarà attivata, da parte delle Amministrazioni Comunali e
dell’Azienda U.L.S.S. n. 13, presso le Associazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali,
le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, altri Enti, Istituzioni e
soggetti interessati al Piano o alle varie azioni progettuali.
9) VALIDITA’ E DURATA
Il Piano di Zona oggetto del presente accordo ha validità triennale e rimarrà
comunque efficace fino all’entrata in vigore del Piano successivo. Durante il periodo di
vigenza del Piano di Zona dei Servizi alla Persona è fatta salva la possibilità di procedere
all’adozione
di
modifiche
dello
stesso,
nonché
delle
disposizioni
di cui al presente atto. La Conferenza dei Sindaci d’intesa con l’ULSS n. 13, è autorizzata
ad adottare gli aggiornamenti che si rendono necessari.
La procedura di aggiornamento del Piano dovrà contemplare il coinvolgimento dei soggetti
privati operanti in sede di attuazione del Piano.
10) DISPOSIZIONI FINALI
Le norme programmatiche di cui al Piano di Zona dei Servizi Sociali per il triennio
2003-2005 non in contrasto con quelle previste nel presente Piano mantengono a tutti gli
effetti la loro validità ed efficacia.
Il Presidente Conferenza dei Sindaci ULSS 13
-dott. Bruno Pigozzo-
Direttore Generale ULSS 13
-dott. Pietro Lavezzo-
6
Sindaco Comune di Campagna Lupia
Sig Fabio Livieri
Sindaco Comune di Campolongo Maggiore
Dott. Roberto Donolato
Sindaco Comune di Camponogara
Sig. Desiderio Fogarin
Sindaco Comune di Dolo
Sig. Antonio Gaspari
Sindaco Comune di Fiesso D’Artico
Sig.ra Daniela Contin
Sindaco Comune di Fossò
Dott. Guido Carraro
Sindaco Comune di Martellago
Sig. Giovanni Brunello
Sindaco Comune di Mira
Sig. Carpinetti Michele
Sindaco Comune di Mirano
Dott. Gianni Fardin
Sindaco Comune di Noale
Dott. Carlo Zalunardo
Sindaco Comune di Pianiga
rag. Antonio di Luzio
Sindaco Comune di S.Maria di Sala
Sig. Paolo Bertoldo
Sindaco Comune di Salzano
Sig. Alessandro Quaresimin
Sindaco Comune di Scorzè
Sig.ra Clara Caverzan
Sindaco Comune di Spinea
Sig. Claudio Tessari
Sindaco Comune di Strà
Sig. Ernestino Canton
Sindaco Comune di Vigonovo
Sig. Leonardo Gallenda
7
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